euroipoteca e ipoteca ricaricabile - Centro di Ricerca sui Sistemi
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euroipoteca e ipoteca ricaricabile - Centro di Ricerca sui Sistemi
Andrea Fusaro Via Roma n.11/9 16121 Genova [email protected] tel. 010/591368- 333/8321218 fax 010/591370 LE LINEE DI TENDENZA DEL DIRITTO EUROPEO DELL'IPOTECA: EUROIPOTECA E IPOTECA RICARICABILE SOMMARIO.1. Il diritto comunitario e le garanzie reali. 2. Il Libro verde sul credito ipotecario. 3. L'Euroipoteca: storia di un'idea . 4. Le linee guida del 2005 in tema di Euroipoteca. 5. La recente introduzione di ipoteche non accessorie in alcune legislazioni nazionali e l'ipoteca ricaricabile francese. 6. Accessorietà ed autonomia delle garanzie reali. 6.1 Funzione dell'accessorietà. 6.2 Tipologie 1. Il diritto comunitario viene in contatto con il tema delle garanzie reali anzitutto sotto il profilo del mutuo riconoscimento, sulla scia dei precedenti elaborati con riguardo alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali(1), affinati a margine delle società, quanto al trasferimento della loro sede(2). La regola della libertà di importazione degli strumenti giuridici appare estensibile alle situazioni reali, sino a forzare le strettoie dei registri ed il numero chiuso dei diritti reali(3) . L'esigenza di uniformazione è stata avvertita particolarmente rispetto alle discipline privatistiche della costituzione e realizzazione delle garanzie su strumenti finanziari, la cui frammentazione induce costi di transazione agli intermediari finanziari. L'obiettivo è stato perseguito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 sui "financial collateral arrangements" numero 2002/47/ CE(4), alla quale nel nostro ordinamento è 1 Caso Cassis de Dijon del 1979, oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nella causa 120/78 del 20 febbraio 1979, Racc.1979, 649, che ha sollecitato la Commissione a rielaborare la nozione di reciproco riconoscimento in merito all'applicazione dell'ex art. 30 del Trattato CE: si rinvia alla "Prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento nei mercati dei prodotti e dei servizi" . 2 Con i notissimi casi Centros del 1999, Ueberseering del 2002, Inspire Art del 2003, su cui è reperibile una letteratura sterminata, nel cui ambito si segnalano BALLARINO, Sulla mobilità delle società nella Comunità europea, in Riv. Soc.., 2003, 669; PETRELLI, Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia, in Riv. not., 2004, 2, 343; G.B. PORTALE, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato, in Europa e dir. priv., 2005, 101; KINDLER, Le fusioni nel diritto tedesco: la sentenza Sevic della Corte di Giustizia e l'attuazione della direttiva 2005/756/CE in Germania, in Banca, borsa,, 2007, I, 479; nonché per riflessioni sistematiche il volume collettaneo curato da ZOPPINI, La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Bari - Roma,, 2004 3 La Corte di Giustizia ne ha fatto applicazione in materia di garanzie nel famoso caso austriaco Trummer: Caso c-222/ 97, Trummer and Mayer 4 La Direttiva 2002/47/Ce era preceduta dalla 98/26/CE del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento, la quale si era occupata della certezza delle garanzie e della loro esigibilità uniformando le norme di diritto fallimentare al fine di isolare i diritti del creditore garantito 1 stata data attuazione con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 in materia di contratti di garanzia finanziaria(5). Le ragioni dell'intervento comunitario si comprendono agevolmente, considerando l'estensione del ruolo delle garanzie in uno con l'ampliamento della dimensione dei mercati finanziari; basti al riguardo un tragico accenno al settore della collateralization, fenomeno esploso con la crescita del mercato dei derivati finanziari(6). Da questi interventi si è ricavata la constatazione dell'orientamento del diritto comunitario verso un diritto delle garanzie relative ad obbligazioni finanziarie(7). La competenza dell'Unione alla normazione in tema di garanzie immobiliari è stata, invece, revocata in dubbio sulla scorta del testo dell'art. 295 (ex 222) Tratt. CE che esclude l'interferenza sui regimi nazionali del diritto di proprietà (8). In contrario si è, tuttavia, indicato il successivo art. 308 (ex 235) che riconosce al Consiglio il potere di intervenire, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento, là dove si renda necessario rispetto al funzionamento del mercato comune, in assenza di strumenti appositi(9). La Comunità non ha pensato all'armonizzazione delle discipline nazionali dagli effetti dell'insolvenza del datore di garanzia ed aveva introdotto una regola internazionalprivatistica per l'individuazione della legge applicabile alle garanzie. Sul versante fallimentare si tratta, poi, di far capo al regolamento CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure concorsuali transfrontaliere, ed alla Direttiva 2001/24/CE del 4 aprile 2001, sulla unità ed universalità delle procedure concorsuali riguardanti banche, la quale pure isola i diritti relativi ad operazioni su strumenti finanziari 5 Contenente regole pregnanti anche sul terreno civilistico, quale la conferma dell’ammissibilità del pegno rotativo e della liceità del patto marciano, ancorché vestita da deroga al divieto del patto commissorio, illustrato- tra gli altri- da CARRIERE, La nuova normativa sui contratti di garanzia finanziaria, Analisi critica, in Banca, borsa, 2005, I, 192; MACARIO, I contratti di garanzia finanziaria, in LAMANDINI e MOTTI (cur.), Scambi su merci e derivati su commodities, Milano, 2006, 754 ss.; E. GABRIELLI; Contratti di garanzia finanziaria, in Dig. Disc. Priv., Sez Civ., Aggiorn. III, Tomo I, Torino, 2008, 300 ss.; A. V . GUCCIONE, I contratti di garanzia finanziaria, in Nuove leggi civ. comm., 2008, 799 ss.; A. GARDELLA, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, 2007. 6 FERRARINI e GIUDICI, Le garanzie su strumenti finanziari nel diritto comunitario: orientamenti e prospettive, in Fall., 2002, 999 puntualmente osservano che" la regolamentazione a livello europeo si giustifica in termini di analisi economica, con l'argomento che vede il diritto transnazionale intervenire a regolamentare le esternalità negative che si propagano da un ordinamento all'altro. La mancata realizzazione di una garanzia costituita nell'ambito di un sistema rischia di diffondere i propri effetti agli altri sistemi e, in definitiva, all'intero mercato. Una disciplina comune mira, pertanto, a correggere tali esternalità negative, aumentando le possibilità di realizzazione di un mercato unico dei capitali stabile ed efficiente". Sul punto anche S.M. CARBONE, Lex mercatus e lex societatis tra principi di diritto internazionale privato e disciplina dei mercati finanziari, in Riv. dir. internaz. priv.e proc., 2007, 27 7 FERRARINI e GIUDICI(nt. 6), 1000. 8 Secondo cui "Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri". La forza di questo argomento non è peraltro assoluta, in ragione della portata prevalentemente assegnata all’art. 295 CE: A.GARDELLA, Commento all'art.295 del Trattato CE, in TIZZANO (cur.), Commentario al Trattato CE e dell'Unione europea, Milano, 2004 9 Testualmente: "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti". 2 delle garanzie immobiliari, ma alla creazione di un regime ulteriore, utilizzabile in tutti i paesi, destinato ad affiancarsi a quelli già previsti, caratterizzato in negativo rispetto ad essi dal difetto di accessorietà o comunque dalla sua attenuazione, configurandolo funzionale al soddisfacimento di alcune esigenze, quali sono state enunciate nel Libro Verde sul credito ipotecario apparso nel 2005. 2. Il 19 luglio 2005 ha visto la luce il Libro Verde sul credito ipotecario nella UE, elaborato dalla Commissione per valutare l'opportunità di un intervento sui mercati del credito ipotecario per le case di abitazione, al fine di potenziare la competitività dell'Unione, anche in esecuzione degli impegni prefissati a Lisbona(10). L'aggiornamento delle rilevazioni indicava nel 2004 l’esistenza di mutui ipotecari ancora da rimborsare per un importo pari al 40% del prodotto interno lordo europeo, in prevalenza riferiti ad operazioni di acquisto di alloggi da parte di privati, quindi integranti l'impegno di maggior rilevanza finanziaria delle famiglie, a propria volta collegati al cespite di superiore valore, cassaforte della ricchezza domestica ed in quanto tale strumento per finanziare i consumi o la previdenza. Nonostante il comune incremento e la condivisione di sviluppi strutturali, i mercati del credito ipotecario interni all'Unione risultano tra loro diversificati, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, in ragione dei prodotti offerti, dei tassi piuttosto che della durata dei mutui, in ciò riflettendosi l'atteggiamento degli Stati membri in tema, tra l'altro, di intervento governativo sui mercati immobiliari, tramite, ad esempio, incentivi fiscali; normativa prudenziale quanto alla soglia massima del prestito; concorrenza sui mercati ipotecari; condizioni del mercato degli alloggi; costi e tempi necessari - in caso di inadempimento - per realizzare la garanzia. Dall'integrazione si attendono numerosi vantaggi: la riduzione dei costi complessivi dei mutui, la superiore disponibilità di prodotti ausiliari - tra cui le assicurazioni - e di strumenti inerenti al credito ipotecario, quali le ipoteche flessibili; ancora, l'ampliamento del novero dei mutuatari, così da includere i soggetti meno affidabili (c.d. subprime). Nel Libro Verde sono evidenziate numerose questioni, a margine dei temi di rispettiva pertinenza. In ordine alla protezione dei consumatori vengono poste in luce: la preferibilità dell'imposizione di un codice di condotta, o piuttosto di una normativa vincolante in tema di informazioni; la garanzia della facoltà di rimborso anticipato e la determinazione delle indennità dovute; l'individuazione dei metodi di calcolo del tasso percentuale annuo (APR: “annual percentage rate”), ed i criteri per elaborarli; le implicazioni delle norme contro l'usura e la loro incidenza rispetto a determinati prodotti, quali l' “equity release”; la ipotizzabilità di un regime ulteriore, che affianchi le disposizioni nazionali, senza sostituirle. Tra le problematiche giuridiche vengono sottolineate: la soggezione o piuttosto la sottrazione dei contratti di credito ipotecari conclusi dai consumatori alla Convenzione di Roma 11[con riguardo alla scelta della disciplina applicabile; i criteri di valutazione 10 Merita segnalazione il contributo di VOLANTE, Mortgage credit contracts and the Green Paper on Mortgage Credit- Controls on Transparency and Fairness, in ERCL, 2007, 150 ss. 11 Convenzione che, a partire dal 17 dicembre 2009, sarà sostituita dal regolamento n. 593/2008 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali(Roma I) 3 dell'affidabilità dei clienti e lo scambio dei relativi dati tra i mutuanti; gli estimi degli immobili; le modalità delle procedure di vendita coatta; l'imposizione fiscale. Rispetto alla garanzia ipotecaria risulta affrontato il tema del miglioramento dei registri immobiliari e, soprattutto, dell'introduzione dell’Euroipoteca, figura caratterizzata per l'attenuazione del nesso di accessorietà con il credito e perciò particolarmente adatta al trasferimento del vincolo. A quest'ultimo argomento si riallaccia la questione principale sollevata con riguardo ai finanziamenti, là dove si sollecita la promozione della trasferibilità dei mutui ipotecari. Di Euroipoteca non parla, invece, più il "Libro Bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario"(12), apparso a fine dicembre 2007(13), nel quale è nondimeno ribadito che la competitività ed efficienza dei mercati europei del credito ipotecario è collegata all'adozione di misure che ne agevolino l'erogazione a livello transfrontaliero, favorendo la diversificazione dei prodotti, migliorando la fiducia dei consumatori e promuovendo la mobilità dei clienti. L'aumento della gamma dei prodotti, in particolare, deriverebbe dalla possibilità di usufruire in ciascun paese di quelli offerti negli altri, facoltà attualmente impedita da ostacoli giuridici ed economici. Anche la mobilità dei clienti sarebbe in grado di influenzare la concorrenza nel mercato: essa dovrebbe essere realizzata assecondando la propensione a passare da un erogatore all'altro, migliorando la qualità e chiarezza delle informazioni precontrattuali ed ostacolando le pratiche volte a disincentivarla, quali la vendita abbinata di altri prodotti(14). 12 White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. 13 In data 18 dicembre 2007-COM (2007) 807. Il Libro Bianco rappresenta l'epilogo dei lavori preparatori sopra illustrati ed è al contempo latore dell'agenda per il successivo triennio; in esso viene individuato "un pacchetto proporzionato di misure volto a rafforzare la competitività e l'efficienza dei mercati del credito ipotecario della UE a beneficio sia dei consumatori che degli erogatori di mutui ipotecari e degli investitori". 14 Nel Libro Bianco sono esposte le questioni fondamentali da affrontare con urgenza: "l'informativa precontrattuale, il tasso percentuale annuo (APRC); la concessione responsabile dei mutui e il rimborso anticipato". Quest'ultimo aspetto è considerato essenziale per l'integrazione dei mercati, tanto che la Commissione si è prefissa di esplorare le possibili opzioni, valutandone costi e benefici. Quanto all'informazione precontrattuale, cui le indagini svolte presso i consumatori riconoscono notevole rilievo, rivelatasi inadeguata l'implementazione pratica del Codice volontario, viene formulato l'impegno a predisporre un Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), nonché ad armonizzare l'APRC, anche attraverso l'eventuale estensione delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva sul credito al consumo. L'informazione viene promossa non solo con riguardo al consumatore, ma pure sul fronte speculare della valutazione del profilo del mutuatario da parte dell'erogatore: ci si prefigge infatti di esplorare l'estensione dell'accesso ai registri dei crediti a livello transfrontaliero previsto dalla disciplina sul credito al consumo, preannunciando a tal fine la costituzione di un Gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert group on Credit Histories). Nel corso del 2008 dovrà inoltre essere presentata una raccomandazione che inviterà gli Stati membri a migliorare l'efficienza delle procedure di vendita forzata, a garantire maggiore trasparenza ed affidabilità dei registri immobiliari, in particolare in ordine a pesi ed oneri, ad agevolare l'impiego di standard di valutazione affidabili, nonché ad aderire al progetto EULIS (European Land Information Service), rivolto a consentire l'accesso informatico transfrontaliero circa le informazioni sulle intestazioni immobiliari. Ulteriori ricerche riguarderanno il ruolo e la regolamentazione nei mercati ipotecari degli erogatori diversi dagli enti creditizi, nonché i regimi di "equity release" ed i loro prodotti, tra cui il "reverse mortgage". L'eventuale adozione di un atto normativo è rinviata, subordinandola ad ulteriori analisi e consultazioni con le parti interessate e ad una valutazione rigorosa dell'impatto. (Una valutazione generale d'impatto accompagna lo stesso 4 3. La maggior parte degli ordinamenti radicati nella tradizione romanistica prevede ipoteche accessorie, sulla scia del code civil, ma pure del BGB: ciascun paese si è dotato di una propria disciplina della garanzia reale immobiliare, ed il tratto comune è rappresentato dall'accessorietà(15). Ad essi si affiancano talora altre figure prive di questo requisito: nel diritto tedesco, oltre all'ipoteca è regolato il debito fondiario (Grundschuld), mentre in quello svizzero compare la cartella ipotecaria (Schouldbriefe), che realizza l'incorporazione della garanzia reale nel titolo. L'idea di una Euroipoteca (16) ha una storia risalente, il cui avvio viene riportato al 1966 quando la Commissione Segré (17), nel rapporto "lo sviluppo di un mercato europeo dei capitali", indicava quale importante strumento per l'integrazione dei mercati dei capitali l'introduzione di una ipoteca comune a tutti gli Stati membri (18), additando il modello tedesco del Grundschuld (19). Molti anni dopo - nel 1987 - una commissione della U.I.N.L. pubblicava uno studio dove lo spunto era ripreso, valorizzandosi peraltro anche lo Schuldbrief Libro Bianco: Commission Staff Working Document accompanying the White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Impact Assessment). 15 CHIANALE, L'ipoteca, in Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, Torino, 2005, 7 ss.. 16 Al lettore italiano si offrono i saggi di LICINI, L'euroipoteca cartolare (a proposito di un istituto giuridico che...non esiste ancora), in Quadr., 1993, 765; SCALAMOGNA, "Euroipoteca" , lo strumento per armonizzare il mercato ipotecario europeo? in Civil lawCommon Law. Sviluppo economico e certezza giuridica nel confronto tra sistemi diversi. Atti del XLI Congresso Nazionale del Notariato (Pesaro 18- 21 settembre 2005), 265. 17 Formata da un gruppo di studiosi nominati dalla Commissione e guidato dal prof. Claudio Segré, capo di ricerca della Direzione Affari economici e generali. 18 Il rapporto "The Development of a European Capital Market", rivolto alla ricerca di soluzioni rispetto ai problemi creati dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali e dall'integrazione dei mercati, concludeva "An approximation or harmonisation of the laws on security rights within the individual Member States should be considered a priority. The land charge described in the previous chapter could play a vital role in funding house bilding as it is more adaptable and cheaper than the hypothec. It would also be appropriate to allow mortgages and land charge entries to be made in a currency other than the national currency". 19 Nel BGB, a fianco dell'ipoteca (Hypothec), nel §1191 BGB trova menzione il Grundschuld - il debito fondiario- che non presuppone necessariamente l'esistenza di un credito garantito. A termini del § 1195 può divenire debito fondiario al portatore, attraverso la formazione di una lettera destinata a circolare secondo le regole proprie del titolo obbligazionario. A fronte della scarsa disciplina positiva si segnala l'abbondante contributo dell'autonomia privata nel forgiarne le applicazioni concrete. Il BGB contempla, poi, al §1196 la Eigentuemergrundschuld, che vedremo ripreso dall'ipoteca ricaricabile di recente introduzione francese, ipoteca che può essere costituita a favore del proprietario medesimo, il quale la può poi utilizzare a vantaggio di terzi creditori, senza che essa si estingua per confusione e senza poter nel frattempo sottoporre il bene ad esecuzione forzata a proprio favore. Nel Grundschuld tedesco il difetto sopravvenuto dell'obbligazione legittima l'esperimento di un'azione per arricchimento ingiustificato. Rispetto al Grundschuld secondo alcuni la causa è ravvisata nel prestito: SOERGEL-STOECKER, EU- Oesterweiterung und dogmatische Fragen des Immobiliarsachenrechts- Kausalitaet und Sicherungszweck, in Notarius International, 2002, 227; per altri nell'accordo rivolto alla sua concessione: STAEDLER, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschhutz durch abstraction. Eine rechtsvergleichende Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltug rechtsvergleichende Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschaeftlicher Zuwendungen anhand deas deutchen, schweizerischen, oesterreischen, franzoesichen und US- amerikanischen Rechts, Tübingen, 1996, 584. Al lettore italiano si segnalano le pagine di LOVATO, Grundschuld e ipoteca su se stesso, in Riv. not., 1971, 29, e di FERRARI, Alcune esperienze straniere in tema di garanzie immobiliari, in A.A.V.V, La casa di abitazione fra normativa vigente e prospettive", II, Milano, 1986, 539 ss.. 5 svizzero(20): a tale testo si deve l’invenzione del termine Euroipoteca. La proposta fu fatta propria dal Forum Group creato dalla Commissione europea e poi ripresa dalla VDH-Verband Deutscher Hypothekenbanken, al dichiarato scopo di venire in aiuto dei paesi dell'est(21). In Spagna è stato costituito un gruppo di esperti intitolato appunto all'Euroipoteca, composto da studiosi provenienti da tutti i paesi europei. Il progetto è stato portato avanti nell'ambito delle numerose iniziative di studio sul diritto privato europeo(22): tra queste si segnalano la ricerca comparatistica avviata dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, nonché quella inserita nell'ambito del progetto "Common core" di Trento. A tali iniziative si affianca il progetto EULIS(23) avviato dagli uffici dei registri immobiliari del nord Europa(24) e poi esteso ad altri paesi, con lo scopo di creare un portale informatico comune, nell’ambito del quale sono state svolte comparazioni tra i diversi sistemi nonché approfondimenti relativi ai rispettivi ordinamenti giuridici, con particolare riguardo alla regolamentazione dei diritti reali di garanzia(25). L'intreccio tra la garanzia reale ed il regime pubblicitario è, invero, evidente ed è il caso di sottolineare come gli ordinamenti che hanno fornito gli stampi al laboratorio dell'Euroipoteca ospitino entrambi il medesimo sistema di libri fondiari su base reale, particolarmente adatto a far risaltare la condizione del bene 4. Ad esito dei convegni svoltisi a Berlino nel novembre 2004 ed aprile 2005(26) sono state elaborate le Linee guida(27), che descrivono l’Euroipoteca come un peso fondiario non accessorio che legittima il suo titolare a ricevere il pagamento di una somma di denaro, precisandosi che il suo impiego di regola sarà accompagnato da un accordo relativo alla garanzia (Security Agreement), autonomo rispetto al contratto di finanziamento, ancorché spesso contenuto nel medesimo documento. La sua opponibilità viene subordinata all'iscrizione presso i registri nazionali, da cui dovrebbero risultare - tra l'altrol'ammontare della somma garantita ed il nome del beneficiario. Il documento è articolato in quattro sezioni, riguardanti gli obiettivi, il 20 La cédule hypothécaire trova disciplina agli artt. 842 ss. del codice civile svizzero, laddove è definito quale credito assistito da garanzia immobiliare. Si segnala l'approfondita analisi di LICINI(nt. 15), . 765. 21 WOLFSTEINER, A non- accessory Security Right over Real Property for Central Europe, in Notarius International, 1-2/2003, 116. 22 WEHRENS, Real Security regarding Immovable Objects- Reflections on a EuroMortgage, in Towards a European Civil Code, Third Fully Revised and Expanded Edition, Kluwer, 2004, 769. Al lettore italiano si segnala il bel saggio di SCALAMOGNA (nt. 15), 265. 23 European Union Land Information System. 24 Austria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Svezia 25 PLOEGER - VAN LOENEN, "EULIS. At the beginning of the Road to Harmonization of Land Registry in Europe, in European Review of Private Law, 3-2004, 379; ZEVENBERGEN, Registration of property rights: a systems approach. Similar tasks, but different roles, in Notarius international, 1-2/2003, 125 26 Su iniziativa del gruppo di ricerca "L'Euroipoteca. Un'ipoteca comune per l'Europa" e con la collaborazione del Forum Group sul credito ipotecario, sottogruppo "garanzia", dell'EULIS, nonché dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. 27 DREWICZ- TUTODZIECKA ( cur.), Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcome of the Eurohypothec workshop. November 2004/ April 2005, Mortgage Credit Foundation, Varsavia, maggio 2005. 6 contenuto - a sua volta scandito in principi, formazione, accordo di garanzia, circolazione, ed estinzione -, il sistema giuridico - registrazione, esecuzione forzata, procedimenti -, infine l'attuazione. L'idea è quella, già posta in luce, di una garanzia non accessoria, che prende vita a prescindere dall'esistenza del credito, quindi azionabile dal beneficiario, senza l'onere di provare alcunché circa il credito. Essa dovrebbe peraltro di regola combinarsi con un accordo - distinto dal contratto di mutuo -, rivolto a disciplinare le circostanze in presenza delle quali il beneficiario è legittimato all'escussione, in questo modo delimitandone l'utilizzo da parte del beneficiario medesimo. L'iniziale indipendenza da alcun diritto garantito ne consentirebbe la formazione anche a favore dello stesso proprietario del bene. Inoltre il suo trasferimento non verrebbe a dipendere da quello del credito garantito. A seguito del pagamento, oppure della accertata invalidità dell'accordo di garanzia, il proprietario costituente avrebbe diritto alla restituzione, ma potrebbe anche impiegarla a favore di altro creditore. La sua funzionalità ai finanziamenti transnazionali non ne precluderebbe l'impiego per quelli del tutto interni. La legge del paese dove si trova il bene sarebbe applicabile alla garanzia, all'accordo, al registro. Alla creazione sarebbe legittimato il proprietario del bene, che potrebbe anche non coincidere con il debitore; sarebbero altresì pretesi i medesimi requisiti di forma necessari per la creazione di pesi immobiliari. L'opponibilità dipenderebbe dai registri nazionali, dai quali dovrebbe risultare: la somma garantita ovviamente esprimibile nella valuta di qualsiasi paese comunitario -, il nome del titolare, il bene gravato, che deve trovarsi entro i confini UE. La prescritta indicazione circa la sua incorporazione in un titolo di credito sembra alludere evidentemente all'alternativa da disciplinarsi ad opera delle leggi nazionali; di regola la sua opponibilità dovrebbe dipendere dalla registrazione, ma laddove essa sia incorporata in un titolo verrebbe a circolare con il certificato. L'accordo di garanzia è concepito quale contratto contenente l'impegno del proprietario di prestare l'ipoteca a servizio di una certa obbligazione, la quale potrebbe essere presente oppure futura, attuale, prospettica o condizionata incluse quelle eventualmente insorgenti dall'attuazione di un accordo quadro ,determinata oppure determinabile. Tale contratto dovrebbe contenere l’indicazione delle parti, dell'Euroipoteca, del credito garantito, delle condizioni per il suo riscatto, dei termini dell'esecuzione forzata. Il concedente non potrebbe impegnarsi a non alienare il bene, ma dovrebbe domandare l'autorizzazione al creditore garantito per imporre gravami sul bene. L'Euroipoteca presuppone l'esistenza di registri immobiliari rivolti a informare in ordine alle vicende riguardanti la titolarità, nonché ai gravami esistenti sul bene, fornendo un quadro completo ed affidabile, altresì determinando il grado delle diverse iscrizioni. 5. Nel frattempo sembra registrarsi un avvicinamento delle legislazioni di alcuni paesi dell'Est(28), dove sono state introdotte ipoteche prive del requisito dell'accessorietà, adatte per un verso a garantire i finanziamenti di maggiori dimensioni, accordati da gruppi di enti, per altro verso a prevenire il formarsi di monopoli nel settore dei mutui per l'acquisto della casa, agevolando lo scivolo da una banca all'altra. E' al riguardo esemplare il 28 Tra i primi Estonia, Slovenia, Ungheria. 7 dibattito fiorito in Polonia, paese che con il code civil aveva ereditato anche il principio di accessorietà delle garanzia: in esso, infatti, sperimentatosi l'intralcio di una tale regola rispetto allo sviluppo economico, si sono avviati i lavori per l'introduzione di una garanzia autonoma(29), da affiancarsi a quelle esistenti. In Francia la riforma delle garanzie del 2006(30) ha disciplinato l'ipoteca ricaricabile. Il lettore italiano è stato ampiamente informato circa il profilo del diritto francese delle garanzie(31), assai simile al nostro - che da quello deriva -, in particolare quanto alla condivisione dei principi di specialità e di accessorietà. Questo sistema è stato marginalmente inciso dalla recente riforma, rispetto al versante che ci interessa(32), laddove l'innovazione di maggior momento appare l'introduzione appunto dell'ipoteca ricaricabile, a fianco del “pret viager hypothécaire”. La peculiarità della prima(33) consiste nella possibilità di riutilizzo, a vantaggio dello stesso creditore oppure di successivi, pur sempre da individuarsi tramite una convenzione da stipularsi per atto notarile e da sottoporsi a pubblicità presso il registro immobiliare: essa integra un'erosione dell'accessorietà, laddove l'estinzione del debito non ne determina la perdita di efficacia(34). L’utilità dell’innovazione consiste nel consentire il riutilizzo della medesima ipoteca a servizio di più crediti, il che non solo evita di affrontare i costi necessari alla creazione di una nuova, ma consente pure di conservare il grado di quella originaria, così da prevalere rispetto a gravami intervenuti successivamente ad essa(35). Si tratta di un'ipoteca convenzionale, nel senso che è subordinata all'introduzione di una clausola apposita, e non si sottrae 29 Denominata "Dlug gruntowy", illustrata da DREWICZ-TULODZIECKA, The position of an owner of real estate, which is encumbered with a non - accessory right to property, based on the example of regulations in Poland, in Mortgage Credit Foundation-Mortgage Bulletin, 21/2005, 54 ss., la quale da [ ]conto del ruolo riconosciuto all'intervento notarile nella creazione della garanzia. 30 Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006, pubblicata in traduzione italiana in Europa e dir.priv., 2006, 1123. 31 GRIMALDI, Le garanzie reali in Francia. Problemi e prospettive, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 3, 391.Si segnalano inoltre i recenti contributi di BARILLA', Il Garantievertrag da prassi a legge: il caso francese, in Banca, borsa, 2007, I, 217; BRIOLINI, La riforma del diritto delle garanzie in Francia, in Banca, borsa, 2007, I, 226. 32 Si segnala la ratifica dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla garanzia ipotecaria di beni futuri, nonché il prolungamento della durata dell'iscrizione a cinquantanni, ferma la sua estinzione con il decorso di un anno dalla scadenza dell'obbligazione: art. 2434 code civil, come modificato. 33 Art. 2422 code civil: "L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers. Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée noncrite" (introdotto dall'art. 57dell'Ordonnance 2006346 du 6 mars 2006). 34 Art. 2488, comma 1°, code civil. L'osservazione è di FIORENTINI, La riforma francese delle garanzie reali, in Notariato, 2006, 493. 35 GRIMALDI, L'hypothéque rechargeable et le pret viager hypothécaire, in JCP/Suppl. al n. 2°del maggio 2006, 33. 8 Eliminato: alla necessaria indicazione di un tetto quanto alla somma garantita(36): entro questo limite può essere reimpiegata diacronicamente, a seguito del pagamento del primo debito, ma pure simultaneamente, determinando in questo modo il concorso tra i creditori, da regolarsi ad opera della convenzione notarile di ricarica. Nella consapevolezza del rischio di implementazione del sovraindebitamento, il codice dei consumi dispone particolari cautele - essenzialmente in termini di informazione- là dove sia utilizzata da privati per fini considerati dalla normativa di settore. 6. Nel dibattito sull'Euroipoteca grande spazio è stato dedicato al profilo della accessorietà od autonomia, attraverso un’analisi condotta in termini non sovrapponibili a quello relativo alle garanzie personali. E', invero, da tempo denunciato l'allentamento del dogma dell'accessorietà delle garanzie reali, insieme all'affievolimento della specialità in riferimento al credito, ma pure in ordine ai beni(37). Il rilassamento dell'accessorietà conduce al paradigma alternativo di garanzia reale che a suo tempo fu nitidamente descritto come diritto a pretendere una somma in sede di riparto del ricavato dalla vendita di un bene, a prescindere dalla soddisfazione di un credito(38). Secondo la prospettiva tradizionale la deroga all'accessorietà della garanzia verrebbe a tradursi in un'astrattezza della stessa confliggente con l'opposto principio proprio dei sistemi romanistici(39), peraltro spendendo argomenti comuni alle garanzie personali ed in quell'ambito da tempo superate(40). Tale visione è contrastata alla radice da quanti invece assumono che la causa della prestazione di garanzia deve essere individuata nell'accordo, con cui è assunto il corrispondente impegno. Questa seconda proposta è formulata sullo sfondo della ricostruzione della dicotomia tra sistemi improntati al criterio dell'unità o piuttosto della separatezza, a seconda che l'impegno alla prestazione della garanzia e la sua esecuzione siano contenuti nello stesso atto oppure in due diversi. Il problema si porrebbe soltanto per i secondi, laddove la garanzia è prestata con un atto che non menziona l’impegno in tal senso assunto da chi la provvede . Insomma secondo questa prospettiva l'introduzione di un diritto di garanzia privo di accessorietà non sarebbe impedita dall'opposizione tra causalità ed astrattezza, in quanto senza causa non potrebbe neppure esservi garanzia. All'accessorietà viene assegnato un diverso contenuto, identificandola con il legame tra i diversi elementi dell'accordo - la nascita del prestito e la creazione della garanzia -, secondo un nesso che è comunque ritenuto imprescindibile. Di qui l'esigenza di un approfondimento dell'accessorietà(41), che ne indaghi funzione e tipologie. 36 Indicazione prescritta dall'art. 2423 code civil. FIORENTINI, La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica, in Europa e dir priv., 2006, 1170. 38 GORLA, Le garanzie reali dell'obbligazione, Roma, 1935 39 STOECKER, The Euroypothec.Accessoriness as legal dogma?, in Mortgage Credit Foundation-Mortgage Bulletin, 21/2005, 39 ss. 40 G.B. PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, in Quaderni di Giur. Comm., Milano, 1978, 24 ss 41 MEDICUS, Durchblick:Die Akzessorietaet im Zivilrecht, in JuS, 1971, 497; STUERNER, Das Grundpfandrecht zwischen Akzessorietaet und Abstraktheit und die europaeisches Zukunft, in Festschrift fuer Rolf Serick zum 70. Geburstag, Heidelberg, 1992, 377 ss.; 37 9 6.1 La funzione dell'accessorietà viene riconosciuta nella combinazione di diritti con identici oggetti, l'uno ancillare rispetto all'altro, insomma un ruolo di semplificazione consistente nella propagazione al secondo diritto della sorte riservata al primo. Nella forma assoluta, pura, essa non è rintracciabile in alcun sistema, in quanto ovunque tale regola patisce eccezioni. Laddove l'accessorietà non sia connaturata alla garanzia, il legame trova fonte nell'accordo di base(42), senza per questo supplirla pienamente, poiché configura piuttosto un patto fiduciario con portata vincolante interna, forza del quale il creditore si impegna ad escutere la garanzia solo in presenza di determinate circostanze(43). 6.2 Il versante delle tipologie appare sfaccettato, registrandosene molteplici, corrispondenti ai diversi riferimenti dell'accessorietà, rispettivamente, all'origine, allo scopo, alla titolarità, all'estinzione oppure all'escussione, così articolando il nesso tra garanzia e rapporto garantito. La distanza è misurabile, piuttosto che sul piano dogmatico, rispetto alle conseguenze applicative, facendo separatamente capo alle regole sostanziali ed a quelle processuali. Queste ultime perlopiù corrispondono a quelle generali sul processo esecutivo, cosicché prevale l'orientamento incline al suo affidamento alle discipline nazionali, come pure con riguardo ai rimedi a disposizione del debitore esecutato. L'attenzione del diritto uniforme viene così a concentrarsi sul regime sostanziale, in particolare sulle eccezioni ammissibili. Obiettivo centrale è evitare il rischio che sia pretesa la duplicazione della prestazione ed il suo perseguimento è particolarmente arduo in presenza del mutamento dei soggetti originari, in specie ove il titolare del bene cauzionale non sia parte dell'accordo di garanzia, poiché in tale ipotesi si dubita che sia ammesso a farlo valere, nonché qualora il diritto di garanzia circoli separatamente dal credito garantito - ossia venga impiegato per una nuova obbligazione – dovendosi tutelare la buona fede dell'assegnatario. Il rischio di pagamenti ingiustificati o doppi non dipenderebbe dall'autonomia della garanzia, ma dalla tutela della buona fede appoggiata al registro(44). La protezione è molto forte in Germania a mente del § 1138 BGB(45), nonché in Austria in forza del § 469 ABGB (46). KIRKER,Grundpfandrechte in Europa. Ueberlegungen zur armonisierung der Grundpfandrechte unter besonderer Beachtung der deutschen, franzoesichen und englischen Rechtsordung, Berlino, 2004. 42 SOERGEL-STOECKER (nt. 17), 412. 43 Una differenza attiene alla circostanza che soltanto nelle garanzie non accessorie il beneficiario può essere soggetto diverso dal creditore. 44 STOECKER (nt. 38), 47, rinviando per una più diffusa illustrazione a KIRKER (nt. 40), 391. 45 Secondo BAUR-STUERNER, Sachenrecht17, Monaco, 1999, 435 nel § 1138 si abbraccia la teoria dell'accessorietà, pur assecondando l'applicazione del principio dell'acquisto in buona fede. L'effetto della buona fede è in questo modo esteso al credito, ma soltanto in quanto la sua esistenza sia necessaria per l'ipoteca, in quanto il cessionario dell'ipoteca non consegue il credito. 46 KOZIOL, Grundgriss des buergerlichen Rechts12, Band I, Wien, 2002, 359 chiarisce che se il credito ipotecario è stato estinto, allora per effetto dell'accessorietà cessa anche il gravame. Peraltro il § 469 prevede un'eccezione, in quanto la garanzia senza più debito rimane in vita sinché non interviene la formale cancellazione, ed il proprietario del bene la può impiegare a favore di un altro credito sino all'ammontare massimo del precedente, a 10 La disciplina di questi aspetti presuppone la soluzione di alcune questioni pregiudiziali: se impedire la sopravvivenza della garanzia a fronte dell'estinzione del credito; quale livello di protezione accordare nei confronti del rischio di doppia escussione ed in particolare quali accorgimenti processuali o regole in tema di prova adottare; in che misura estendere la protezione della buona fede risultante dai registri; quale livello di uniformazione della disciplina perseguire. Cruciale è il contrasto tra la tutela del proprietario e quella della circolazione dei diritti: quanto maggiori sono le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere - in assenza di tutela della buona fede - tanto superiori risultano le spese, che si ribaltano sul costo del credito; al contrario, rafforzando la tutela della buona fede, fondata sul registro, si espone il proprietario al rischio di perdere il bene, ottenendo una tutela per equivalente, risarcitoria anziché proprietaria. Ancora all'autonomia si può guardare in termini tecnici, quale strumento idoneo a consentire la sostituzione dei crediti. Insomma la non accessorietà non è scontata od un obiettivo in sé: rileva piuttosto la flessibilità della garanzia, cui l'autonomia può essere utile, ma non indispensabile(47). ANDREA FUSARO Professore straordinario di Sistemi giuridici comparati nella Facoltà di Giurisprudenza di Genova tempo indeterminato, purché il precedente creditore non l'attribuisca a favore di un cessionario in buona fede. 47 STOECKER (nt. 38), 52, concludendo nel senso che l'Euroipoteca dovrebbe essere non accessoria, ma collegata al credito in ordine alla protezione del proprietario una volta che l'obbligazione è stata adempiuta. 11