Corte di Cassazione, sez
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Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 9 giugno 2010, n. 13800 Osserva 1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte del contribuente C. V. dell'intimazione dell'Ufficio del Registro di Treviso di pagare l'imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all'atto notarCurione di Treviso del 13 novembre 2000. 11 contribuente ha opposto che il superamento del termine di 12 mesi per stabilire la residenza nell'immobile acquistato era dipeso da causa di forza maggiore costituita dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione; 2. La C.T.P. di Treviso ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione; 3. "Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo con il quale deduce l'insufficiente motivazione della sentenza dalla CTR del Veneto; Ritiene che 1. il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione della CTR veneta che invece di impugnare per insufficienza di motivazione avrebbe dovuto piuttosto impugnare per violazione di legge se avesse voluto far rimarcare la non ricorribilità all'esimente della forza maggiore per il mancato rispetto dei termini di adibizione dell'immobile a prima abitazione. L’impugnazione appare comunque infondata laddove sostiene che la CTR non ha indicato chiaramente la causa di forza maggiore che invece chiaramente consiste secondo la CTR nella durata dei lavori dì ristrutturazione protrattisi secondo la certificazione del Comune di Fossanta di Piave, richiamata in motivazione, dal 10 gennaio 2001 al 1 marzo 2003; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso; Rilevato che Tale relazione non è condivisa dal Collegio in quanto l'impugnazione per difetta di motivazione evidenzia che la motivazione avrebbe dovuto dare conto delle circostanze e dei fatti ed elementi controversi e decisivi al fine di stabilire la sussistenza o meno della ipotesi della forza maggiore mentre non vi è traccia nella motivazione del compiuto riscontro di tali elementi. In particolare fa notare l'Agenzia ricorrente che la CTR non ha adeguatamente valutato la circostanza per cui il contribuente avrebbe potuto stabilire la propria residenza, adempiendo così alla prescrizione di legge (art. 33 L. n. 388/2000) che, ai fini dall'agevolazione fiscale per l’acquisto della prima abitazione, richiede che l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio dal Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza. La censura appare fondata in quanto la CTR si è limitata a tale proposito ad affermare che "la mancanza di altre abitazioni disponibili nel comune di Fossanta di Piave è parimenti plausibile perché chi ha acquistato una casa per abitarla spera di ultimare in fretta i lavori e nello stesso tempo non conclude un contratto per altra abitazione". Tale motivazione è insufficiente perché non rende conto dell'affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni disponibili e per altro verso contraddittoria perché nell'ipotizzare le ragioni che hanno portato l'acquirente a non trasferire provvisoriamente in un altro immobile del comune di Fossanta di Piave la propria residenza smentisce la precedente affermazione circa l’irreperibilità di altri alloggi disponibili e svalorizza l'affermazione di una causa di forza maggiore consistita nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa della fine dei lavori; ritenuto che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto che valuterà l'eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito all'acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza nel territorio del Comune di Fossanta di Piave e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sessione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.