Accertamento tributario e scambio di informazioni tra

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Accertamento tributario e scambio di informazioni tra
Prof. Avv. Roberto Succio
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Facoltà di Giurisprudenza
“La Verifica e l’Accertamento Tributario
nel Contesto Internazionale”
Alessandria, 21 ottobre 2011
  Migliorare la trasparenza dei sistemi tributari è uno dei successi dei G20
Summit a partire dal 2008.
  A partire dall’incontro di Londra del 2 aprile 2009 gli standard
internazionali in tema di trasparenza e scambio di informazioni sono stati
migliorati da parte di tutti gli Stati e le Amministrazioni finanziarie.
  Nel novembre 2010 al Summit di Seoul i leader dei G20 hanno rilevato
che:
«The Global Forum to swiftly progress its Phase 1 and 2 reviews to achieve the objective
agreed by Leaders in Toronto and report progress by November 2011.
Reviewed jurisdictions identified as not having the elements in place to achieve an effective
exchange of information should promptly address the weaknesses.
We urge all jurisdictions to stand ready to conclude Tax Information Exchange Agreements
where requested by a relevant partner.»
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“Citizens for Tax Justice”,
Four Ways to end Wall Street’s Free Ride:
If the following actions were taken, much of the inequity in our tax
system, which is part of what’s driving the Occupy Wall Street and other
affiliated protests, would be eliminated.
  Make Profitable Corporations Pay Their Fair Share in Taxes
  Repeal the Tax Break for Corporations Sending Jobs and Profits
Overseas
  Implement the Buffett Rule
  Enact a Bank Tax
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Esistono 10 elementi caratterizzanti i sistemi così come posti quali
obbiettivi da raggiungersi, fondati principalmente su:
  availability of information;
  reliable access to information;
  effective arrangements to exchange information.
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 Cooperazione nelle attività di P.G.;
 Autorità giudiziaria ed accertamento dei reati
(Riciclaggio, terrorismo, traffico stupefacenti,
evasione fiscale, ecc…);
 Convenzioni internazionali in materia di assistenza
giudiziaria.
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  Cooperazione nell’attività di accertamento
tributario;
  Determinazione delle Autorità competenti;
  Tipizzazione degli scambi di informazioni
(automatico, su richiesta, spontaneo).
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  Generalmente, gli accordi internazionali sono collocati nelle
Convenzioni Internazionali contro la doppia imposizione,
disegnati in forza delle indicazioni del Modello OECD, ma
esistono anche accordi proposti dalla UE, dai paesi del Nord
Europa, del Centro America o dalla Federazione Russa.
  Nel contesto UE troviamo la Direttiva n. 77/799/EEC, e per l’IVA,
attuata con D.P.R. n. 506/1982, che ha modificato molte parti
della nostra legislazione, e in particolare gli artt. 31, commi 3 e
4, e 68, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, il Regolamento
1798/2003, per le accisa il Regolamento 2073/2004.
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  Esistono le convenzioni UE sulla reciproca assistenza in
materia penale, nel caso in cui la condotta contestata
costituisca reato, o la Convenzione Interamericana sulla
reciproca assistenza in materia criminale nel caso di
reati fiscali.
  Fondamentali stanno diventando i TIEA (Tax Information
Exchange Agreements) che espressamente
contemplano e disciplinano lo scambio di informazioni
bancarie e finanziarie.
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 L’utilizzazione dell’informazione;
 Di riflesso, sull’utilizzazione influiscono
le modalità di acquisizione;
 Male coeptum bene retentum….
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“Sono giunte a quota 1.100 le verifiche effettuate dalla GdF sulla base
dei dati della lista Falciani. Al 28 febbraio 2011, sono stati scoperti redditi
non dichiarati per circa 300 milioni di euro e sono stati denunciati 103
contribuenti all'autorità giudiziaria. Fra questi 34 erano evasori totali. La
Guardia di Finanza, dunque, almeno fino alla prova dei fatti davanti ai
giudici tributari italiani, prosegue la sua attività di indagine su tutto il
territorio nazionale, seguendo la pianificazione del Comando generale
e le indicazioni provenienti dalle oltre 40 Procure, in possesso della stessa
documentazione ottenuta tramite gli strumenti di cooperazione
giudiziaria”.
Si tratta di informazioni che derivano da operazioni informatiche poste
in essere dal Falciani, di «copia – incolla» e di «download».
Fonte: Il Sole 24 ore, 2 aprile 2011
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 Nei PVC redatti dalla GdF, la lista è stata acquisita legittimamente
presso l'amministrazione fiscale francese, rispettando le procedure della
collaborazione internazionale, nel rispetto dell'articolo 2 della direttiva n.
799/77 e dell'articolo 27 della convenzione contro le doppie imposizioni
Italia-Francia stipulata il 5 ottobre 1989 (poi ratificata dalla legge n. 20
del 1992).
 A supporto della piena validità dei dati acquisiti, secondo la GdF, si
colloca l'art. 31-bis del DPR 600/73, secondo cui l'amministrazione
finanziaria: «provvede allo scambio, con le altre autorità competenti
degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito».
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  La Corte di appello di Parigi ha sancito l’inutilizzabilità delle
informazioni riportate nell'elenco dei clienti di Hsbc;
  Contra la Corte d’appello di Chambery che ha respinto il
ricorso contro le operazioni di accesso e sequestro eseguite
nei confronti di un consulente finanziario "ignoto" al fisco
transalpino. Almeno fino a poco prima che il fisco entrasse in
possesso dei conti cifrati del giovane informatico.
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La Corte costituzionale federale di si è pronunciata sulla validità
delle informazioni acquistate dai servizi segreti per stanare gli
evasori tedeschi che avevano conti segreti a Vaduz, in
Liechtenstein.
Per i giudici tedeschi: « i reati commessi dagli informatori non
possono essere sottoposti a una valutazione per un possibile divieto
di utilizzabilità dei dati», così come non c'è abuso di potere da
parte degli organi dello Stato che hanno acquisito i dati e come se
non bastasse, aggiunge ancora la Corte, nell'ordinamento tedesco
non è presente «un assoluto divieto di utilizzazione scaturente da
un'irrituale acquisizione».
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Il Tribunale federale (133 IV 329 cons. 4.5 7,) ritiene che il
divieto di utilizzazione della prova si riferisca:
  sia alla prova originaria che per la prima venne
acquisita illegalmente,
  sia ai mezzi di prova che vennero acquisiti fondandosi
sul mezzo di prova originale. In altre parole, il vizio che
intacca la prova originale contaminerebbe anche le
prove successive.
  L'applicabilità di questa teoria in diritto penale tributario
è ancora controversa.
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 Concetto procedimentale – processuale penale;
 Richiamo dell’art. 70 DPR 600/1973:
«per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto
si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di
sanzioni,
le norme del codice
procedura penale,
penale e
del codice di
della legge 7 gennaio 1929, n.4
e
del
regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898 e successive
integrazioni»;
 È un richiamo integrale? Riguarda i casi di inutilizzabilità
derivanti da comportamenti del PM e della PG, o anche di terzi?
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La Suprema Corte di Cassazione si è orientata prevalentemente per una
inutilizzabilità nel processo tributario di elementi probatori irritualmente
acquisiti.
Si veda, tra le tante:
  Cass., 29 novembre 2001, n. 15209;
  Cass., 3 dicembre 2001, n. 15230;
  Cass.,21 novembre 2002, n. 16424;
  Cass. 26 maggio 2003, n. 8273;
  Cass. 18 luglio 2003, n. 11283.
Fonte: I quattro codici della Riforma Tributaria, IPSOA, 2001;
Banca dati BIG, IPSOA.
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L’assunto si basa sia sul generale principio di
legalità esistente nell’ordinamento, sia sulla
violazione del diritto di difesa del contribuente
che, diversamente, ne deriverebbe e che
inevitabilmente renderebbe inutilizzabile la
prova assunta in maniera illegittima.
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Non può tuttavia trascurarsi la contraria posizione giurisprudenziale, a
mente della quale: “ in materia tributaria non vige il principio, presente
invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la
prova acquisita irritualmente” e quindi, in assenza di una chiara sanzione
processuale di ordine tributario, diretta a rendere inutilizzabile il materiale
non correttamente assunto, ben potrebbe il Fisco utilizzarlo a fini
accertativi (la posizione giurisprudenziale si incardina nel ragionamento in
virtù del quale gli interessi coinvolti nell’esercizio della giurisdizione penale
sono del tutto peculiari
Fonte: Cass., 19 giugno 2001, n. 8344.
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I due indirizzi potrebbero ragionevolmente portare ad una
soluzione di compromesso: l’inutilizzabilità potrebbe essere
trasfusa analogicamente nel processo tributario a condizione
che l’irritualità dell’assunzione della prova comprima il diritto di
difesa del contribuente o abbia, eventualmente, inciso,
ledendolo, su di un diritto soggettivo costituzionalmente
garantito.
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 Art. 26 OECD, Model Convention post modifiche del 2005
da necessary” a “foreseeably relevant;
 Avvicinamento al concetto presente nell’US Model (1996);
 Processo di “peer review” http://www.oecd.org/tax/transparency
 L’evoluzione della disciplina in tema di scambio di informazioni, in
http://www.eoi-tax.org.
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Per quanto attiene alla qualifica delle informazioni, che
devono avere una prevedibile rilevanza, tale specifica
è tesa a permettere la massima estensione possibile dello
scambio d’informazioni in materia fiscale e, nel contempo,
a chiarire che gli Stati contraenti non sono liberi di
intraprendere le c.d. fishing expeditions, ovvero di
richiedere informazioni che difficilmente sarebbero rilevanti
con riferimento ai profili fiscali del contribuente, la cui finalità
è unicamente quella di raccogliere il maggior numero di
informazioni possibili a fini investigativi.
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2;"$
Commentario OECD all’art. 26 del Modello OECD:
“The standard for 'foreseeable relevance' is intended to
provide for exchange of information in tax matters to the
widest possible extent and, at the same time, to clarify that
Contracting States are not a liberty to engage in 'fishing
expeditions' or to request information that is unlikely to be
relevant to the tax affairs of a given taxpayer”.
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2;"$
L’art. 26 non comprime quindi le possibilità di scambio di
informazioni entro queste uniche tre forme, perché gli Stati
contraenti possono utilizzare anche altre tecniche come:
  le verifiche simultanee;
  le verifiche fiscali all’estero;
  gli scambi di informazione relative ad uno specifico settore
industriale.
Si tratta di atti istruttori che consentono l’ottenimento di
informazioni adeguate all’esercizio della funzione di controllo ed
accertamento.
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Si tratta di un accordo, tra due o più Stati stipulato al
fine di esaminare, in modo simultaneo appunto,
ognuno nel proprio territorio, la situazione fiscale di
uno o più contribuenti nel quale essi hanno un
interesse comune o correlato, (es.: società del
medesimo gruppo) con l’intento di scambiare le
informazioni così ottenute.
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Essa consente di ottenere informazioni attraverso la presenza
di rappresentanti dell’Autorità competente dello Stato
contraente che le richieda. Nei limiti previsti dalle leggi interne,
uno Stato contraente dovrebbe, quindi, permettere, ai
rappresentanti autorizzati dell’altro Stato contraente, l’ingresso
nel suo territorio per l’audizione di persone ovvero l’esame dei
libri e dei registri di un contribuente, ovvero di presenziare a tali
audizioni od esami condotti dalle autorità fiscali del primo
Stato contraente, nel rispetto delle procedure reciprocamente
concordate dalle autorità competenti.
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Gli stati si scambiano informazioni per assicurare
l’adempimento degli obblighi tributari secondo le
disposizioni dei singoli stati contraenti.
Es: USA chiedono alla Francia informazioni relativi a beni
comprati da un residente francese da un soggetto
residente in paese che non è parte della convenzione ma
che rivende i beni in Francia.
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Se non vi è quindi rilevanza con l’imposizione del
paese richiedente (es: i beni sono soggetti a
semplice transito negli USA) allora l’informazione
non deve esser scambiata.
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Art. 28 Scambio di Informazioni – Convenzione USA-Lussemburgo
Le autorità competenti degli Stati Contraenti sono tenute a scambiare le
informazioni verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati
contraenti relative ad imposte di qualsiasi natura prelevate da uno Stato
contraente nella misura in cui tale imposizione non sia contraria a
questa Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’art. 1
(Campo di Applicazione Generale della presente convenzione) o
dall’art. 2 (Imposte oggetto delle presente convenzione).
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Le informazioni ricevute ai sensi di questo Articolo da uno
Stato Contraente sono tenute segrete nello stesso modo
che le informazioni ottenute applicandola legislazione
interna di questo Stato e non sono comunicate che alle
persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi
amministrativi) coinvolti nel computo, recupero o
amministrazione delle imposte indicate sopra, nel quadro
di procedimenti o azioni giudiziarie concernenti queste
imposte, o nel quadro di decisioni sui ricorsi relativi a
queste imposte, o nel quadro di attività di controllo di
queste funzioni.
Queste persone o autorità potranno utilizzare le
informazioni solo per tali scopi.
Esse potranno rivelare queste informazioni in occasione di
udienze pubbliche dei tribunali o nelle decisioni giudiziali.
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Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere
interpretate come obbligo per uno Stato contraente di:
  prendere delle misure amministrative che deroghino alla legislazione
ed alla procedura amministrativa di questo Stato o dell’altro Stato
Contraente;
  fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla
legislazione vigente o nel quadro della procedura amministrativa di
questo Stato on di quelle dell’altro Stato Contraente;
  fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale,
industriale, professionale o una procedura commerciale o delle
informazioni la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Se delle informazioni sono richieste da uno Stato Contraente ai sensi di
questo Articolo, l’altro Stato Contraente utilizza i poteri di cui dispone per
ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per i
propri fini fiscali interni.
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2;"$
In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono
essere interpretate come per mettenti allo Stato
Contraente richiesto di rifiutare di fornire delle informazioni
unicamente perché queste ultime sono detenute da una
banca, un’altra istituzione finanziaria, un mandatario o una
persona che agisce in qualità di agente o fiduciario, o
perché queste informazioni sono legate ai diritti di
proprietà di una persona.
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Se l’autorità competente di uno Stato Contraente ne fa specifica
richiesta, l’autorità competente dell’altro Stato Contraente comunica le
informazioni previste dal presente questo Articolo, sotto forma di
deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali
inediti (inclusi libri o registri, carte, dichiarazioni, registrazioni, conti e
scritti), nella stessa maniera che se ottenuti in applicazione della propria
legislazione interna.
Gli Stati Contraenti sono d’accordo a fornirsi reciprocamente supporto
ed assistenza per il prelievo delle imposte nella misura necessaria ad
assicurare che le riduzioni nell’imposta prelevata da uno Stato
Contraente non siano ottenute da persone che non ne hanno il diritto.
Le disposizioni previste da questo paragrafo non impongono ad alcun
Stato Contraente l’obbligo di prendere delle misure amministrative che
potrebbero essere contrarie alla propria sovranità, sicurezza, ordine
pubblico o ai propri interessi vitali.
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Il FACTA, Foreign Account Tax Compliance Act: è la disposizione
USA che ha creato tensione in quanto ritenuta violativa della
sovranità di altri Stati.
Tradizionalmente, gli USA ottengono informazioni sui loro residenti
e sui loro beni all’estero tramite la convenzioni internazionali
contro la doppia imposizione.
Generalmente esse prevedono limitazioni in ordine al tipo di
informazioni (es.: bancarie) e il rispetto di vincoli procedurali
all’acquisizione e all’uso di tali informazioni.
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Secondo l’US Model Income Tax Convention, il sistema USA:
“would not support a request in which a Contracting State simply
asked for information regarding all bank accounts maintained by
residents of that Contracting State in the other Contracting State,
or even all accounts maintained by its residents with respect to a
particular bank”.
Il FATCA ha lo scopo di intervenire per ottenere informazioni
tramite un meccanismo completamente diverso.
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In forza di tal previsione, l’IRS (l’Amministrazione Finanziaria
statunitense) conclude un accordo per la consegna delle
informazioni direttamente con l’istituzione finanziaria che ne
dispone.
L’istituzione finanziaria in argomento acconsente a d
identificare e trasmettere I dati all’IRA di tutti I cittadini
americani che siano titolari di rapporti. Per “incentivare” tal
comportamento sono previste due tipologie di “confiscatory
taxes” per le istituzioni “non cooperative” (non-participating
FFI).
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BANCA ITALIANA
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000;"$
1.  An FFI (Foreign Financial Institution) must enter an agreement
with the IRS by June 30, 2013, to ensure that it will be identified
as a participating FFI in sufficient time to allow withholding
agents to refrain from withholding beginning on January 1,
2014.
2.  Withholding on U.S. source dividends and interest paid to
non-participating FFIs will begin on Jan. 1, 2014, and withholding
on all withholdable payments (including on gross proceeds) will
be fully phased in on Jan. 1, 2015.
Fonte: Treasury Notice 2011-53
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2;"$
  Due diligence requirements for identifying new and preexisting U.S. accounts (including certain high-risk accounts)
will begin in 2013. Reporting requirements will begin in 2014.
  For purposes of the Notice, high risk accounts include private
banking accounts with a balance that is equal to or greater
than $500,000.
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6*"#!';#&71
Una FFI non partecipante all’accordo è tenuta al
versamento (su ogni pagamento bancariamente
operato quale ritorno di investimenti in assess US, sia
che si tratti di operazioni finanziarie che di vendita di
beni o servizi, relativi ad operazioni finanziarie), di una
ritenuta del 30%.
Alessandria, 21 ottobre 2011
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6*"#!';#&7
Ogni pagamento (Pass- Through payment) operato da una FFI
parte dell’acccordo ad una FFI che non sia parte dell’accordo o
a un cliente che rifiuta di trasmettere le informazioni, è
sottoposto da parte della FFI partecipante che lo pone in essere
ad una ritenuta del 30%.
Il FATCA consente al Treasury Department di dare definizione
ampia di Pass-Through payments.
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"%!#);"#!
  Esclusione degli strumenti convenzionali di scambio di
informazioni;
  Assenza del controllo dello Stato estero sul tipo di informazioni
raccolte dall’IRS, le modalità di conservazione, e l’uso;
  Difetto di reciprocità con riguardo al mancato scambio verso
lo Stato estero delle analoghe informazioni riguardanti i
soggetti non residenti in USA.
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 Sospensione dei TIEA al fine di rinegoziare le
modalità di scambi di informazioni;
 Utilizzo in quei sistemi di previsioni normative
analoghe.
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La Banca estera ha il potere di disporre delle
informazioni traferendo le all’IRS In assenza di
cornice normativa internazionale, bilaterale
o europea ?
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45
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Per combattere le pratiche miranti alla frode e all'evasione
fiscale nonché per consentire il corretto accertamento delle
imposte sul reddito e sul patrimonio che la direttiva 77/799 ha
previsto meccanismi intesi a rafforzare la collaborazione fra
amministrazioni fiscali all'interno della Comunità (v., in tal senso,
segnatamente, sentenze 13 aprile 2000, causa C-420/98, W. N.,
Racc. pag. I-2847, punto 22, e 26 gennaio 2006, causa C-533/03,
Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-1025, punti 70 e 71).
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!(;!+%:%(;#!
La direttiva 77/799 e, in particolare, il suo art. 8, n. 1, non ostano a
che due Stati membri siano legati da una convenzione
internazionale, diretta ad evitare le doppie imposizioni ed a
istituire norme per la reciproca assistenza amministrativa in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, la quale escluda
dal suo ambito d'applicazione, per uno Stato membro, una
categoria di contribuenti soggetti ad un'imposta rientrante
nell'ambito d'applicazione di tale direttiva, qualora la
legislazione o la pratica amministrativa non autorizzino l'autorità
competente dello Stato membro che dovrebbe fornire le
informazioni a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le
necessità di tale Stato membro, il che dev'essere verificato dal
giudice del rinvio.
Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA CE - Sentenza del 11 ottobre 2007.
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2;"$
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE. Entra in vigore l’1.1.2013
“La presente direttiva abroga la direttiva 77/799/CEE e stabilisce nuove
norme e procedure in relazione alla cooperazione tra i paesi dell’Unione
europea (UE) ai fini dello scambio di informazioni pertinenti per
l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale.
Si applica a tutte le imposte, tranne le seguenti:
  imposta sul valore aggiunto (IVA) e dazi doganali o accise
contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione
amministrativa fra paesi UE;
  contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE;
  diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità
pubbliche”.
Il 17 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
l’elenco delle autorità competenti nei singoli Paesi UE.
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  Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata deve
trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso o che ottiene da
indagini amministrative. Per procurarsi le informazioni richieste o
condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata
deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di
un’altra autorità del proprio paese UE. I paesi UE non possono rifiutare
di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una
banca o da altri tipi di istituto finanziario.
  L’autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta
entro sette giorni lavorativi e quindi fornire le informazioni al più
presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della
richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità
interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale
data.
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Ogni autorità nazionale competente deve inviare all’autorità
competente di qualsiasi altro paese UE, mediante scambio automatico,
le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014
riguardanti i residenti in tale altro paese UE sulle seguenti categorie di
reddito e di capitale:
  redditi da lavoro;
  compensi per dirigenti;
  prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti
giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;
  pensioni;
  proprietà e redditi immobiliari.
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;!(
Ogni autorità competente nazionale deve comunicare le informazioni
all’autorità competente di ogni altro paese UE nelle seguenti situazioni:
  l’autorità competente di un paese UE ha motivo di presumere che
esista una perdita di gettito fiscale nell’altro paese UE;
  un contribuente ottiene, in un paese UE, una riduzione o un esonero
d’imposta che dovrebbe comportare un aumento d’imposta o un
assoggettamento a imposta nell’altro paese UE;
  le relazioni d’affari fra due contribuenti in paesi UE diverse sono svolte
attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una
diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro paese UE o in entrambi;
  l’autorità competente di un paese UE ha fondati motivi di presumere
che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di
utili all’interno di gruppi d’imprese;
  in un paese UE, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità
competente di un altro paese UE, vengono raccolte delle
informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta
in quest’altro paese UE.
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Se ne riceve la richiesta, l’autorità competente che
ha ricevuto le informazioni deve inviare il riscontro al
paese inviante prima possibile e comunque entro tre
mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’uso
delle informazioni richieste.
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;$!"!$(;#1;;
-3;#);;%$#(;;
;#;;$#((#);
«Il documento che costituisce base dell’accertamento nei
confronti della società non può essere, infatti, considerato alla
stregua di un’informazione anonima. Costituisce principio ormai
comunemente accettato che la documentazione dell’attività
amministrativa, soprattutto quando la stessa consiste in
certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del
contenuto di altri atti, non richiede, ad substantiam, l’indicazione
della persona fisica titolare dell’organo o addirittura la
sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura
riconducibilità del documento (e quindi dell’atto di cui viene
riprodotto il contenuto) all’amministrazione».
Fonte: Cass. Sez. Trib., 24 novembre 1999-3 marzo 2000, n. 2390
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«È illegittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione del
contribuente fondato su documentazione contabile rinvenuta
all'interno dell'autovettura di un suo dipendente, sottoposta a
controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza
autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ancorché tale
documentazione sia stata consegnata spontaneamente dal
dipendente […] è innegabile che, in assenza della prescritta
autorizzazione […] non appare superabile il rilievo
dell'indisponibilità giuridica della documentazione»
Fonte: Cass. Sent n. 11036, 8 novembre 1997
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 Il Decreto 313/2012, pubblicato il 12 settembre 2011, dopo che
l’Uruguay ha stipulato TIEA con Francia, Spagna e Messico
consente lo scambio di informazioni anche bancarie, a
condizione che la richiesta dello Stato della richiesta contenga:
 gli elementi che consentono la precisa identificazione delle
persone fisiche o giuridiche destinatarie della richiesta o che
sono in possesso dell’informazione oggetto della richiesta;
 il periodo d’imposta per il quale l’informazione è richiesta;
 i dettagli dell’informazione richiesta e gli scopi tributari da
raggiungere;
 una dichiarazione dell’Autorità richiedente che certifichi che
ogni strumento di diritto interno è stato utilizzato senza risultato
per ottenere l’informazione richiesta.
 L’ A.F. non procede all’invio dell’informazione senza prima
informare della richiesta il proprietario della stessa, e dagli la
possibilità di formulare le sue opposizioni alla richiesta stessa.
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2;"$
  Secondo il decreto 282/011, l’A.F. è autorizzata ad agire di fronte
al giudice ordinario per ottenere il rilascio delle informazioni
anche bancarie e finanziarie del contribuente che sia sospettato
di evasione, o nei casi in cui la richiesta provenga da uno degli
Stati con i quali l’Uruguay ha sottoscritto un TIEA.
  È necessario preliminarmente che l’A.F. richieda al contribuente
la consegna delle infor mazioni, e che agisca quindi
giudizialmente solo in caso di diniego.
  In nessun caso il diniego di consegna può esser considerato
prova dell’evasione.
  Analoga richiesta può esser formulata per I conti bancari dei non
residenti in Uruguay, se vi è richiesta del paese di loro residenza,
a condizione che con quello stato dia in vigore una convenzione
internazionale contro la doppia imposizione. In quel caso non è
necessario interpellare il contribuente, in quanto l’ A.F. può agire
direttamente di fronte al giudice ordinario.
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Si tratta di un tema che riguarda e riguarderà
sempre più l’attività di controllo dell’Amministrazione
Finanziaria e quindi le difesa del contribuente,
perché pone problemi di principio delicati, e
ricadute pratiche dirompenti, anche nei rapporti tra
Stati.
Certo, appare superata l’affermazione di un noto
regista, quando sentenzia:
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“If only God would give me some clear sign!
Like making a large deposit in my name
in a Swiss bank!”
W. Allen
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
[email protected]
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