Accertamento tributario e scambio di informazioni tra
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Accertamento tributario e scambio di informazioni tra
Prof. Avv. Roberto Succio Università degli Studi del Piemonte Orientale Facoltà di Giurisprudenza “La Verifica e l’Accertamento Tributario nel Contesto Internazionale” Alessandria, 21 ottobre 2011 Migliorare la trasparenza dei sistemi tributari è uno dei successi dei G20 Summit a partire dal 2008. A partire dall’incontro di Londra del 2 aprile 2009 gli standard internazionali in tema di trasparenza e scambio di informazioni sono stati migliorati da parte di tutti gli Stati e le Amministrazioni finanziarie. Nel novembre 2010 al Summit di Seoul i leader dei G20 hanno rilevato che: «The Global Forum to swiftly progress its Phase 1 and 2 reviews to achieve the objective agreed by Leaders in Toronto and report progress by November 2011. Reviewed jurisdictions identified as not having the elements in place to achieve an effective exchange of information should promptly address the weaknesses. We urge all jurisdictions to stand ready to conclude Tax Information Exchange Agreements where requested by a relevant partner.» Alessandria, 21 ottobre 2011 2 1;$!;&;";#;;#; $';;#!#;%# “Citizens for Tax Justice”, Four Ways to end Wall Street’s Free Ride: If the following actions were taken, much of the inequity in our tax system, which is part of what’s driving the Occupy Wall Street and other affiliated protests, would be eliminated. Make Profitable Corporations Pay Their Fair Share in Taxes Repeal the Tax Break for Corporations Sending Jobs and Profits Overseas Implement the Buffett Rule Enact a Bank Tax Alessandria, 21 ottobre 2011 3 #!;#!(; Esistono 10 elementi caratterizzanti i sistemi così come posti quali obbiettivi da raggiungersi, fondati principalmente su: availability of information; reliable access to information; effective arrangements to exchange information. Alessandria, 21 ottobre 2011 4 Alessandria, 21 ottobre 2011 5 ;#;!#% Cooperazione nelle attività di P.G.; Autorità giudiziaria ed accertamento dei reati (Riciclaggio, terrorismo, traffico stupefacenti, evasione fiscale, ecc…); Convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria. Alessandria, 21 ottobre 2011 6 ;! Cooperazione nell’attività di accertamento tributario; Determinazione delle Autorità competenti; Tipizzazione degli scambi di informazioni (automatico, su richiesta, spontaneo). Alessandria, 21 ottobre 2011 7 #!$+$!;;!; #!( Generalmente, gli accordi internazionali sono collocati nelle Convenzioni Internazionali contro la doppia imposizione, disegnati in forza delle indicazioni del Modello OECD, ma esistono anche accordi proposti dalla UE, dai paesi del Nord Europa, del Centro America o dalla Federazione Russa. Nel contesto UE troviamo la Direttiva n. 77/799/EEC, e per l’IVA, attuata con D.P.R. n. 506/1982, che ha modificato molte parti della nostra legislazione, e in particolare gli artt. 31, commi 3 e 4, e 68, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, il Regolamento 1798/2003, per le accisa il Regolamento 2073/2004. Alessandria, 21 ottobre 2011 8 2;"$ Esistono le convenzioni UE sulla reciproca assistenza in materia penale, nel caso in cui la condotta contestata costituisca reato, o la Convenzione Interamericana sulla reciproca assistenza in materia criminale nel caso di reati fiscali. Fondamentali stanno diventando i TIEA (Tax Information Exchange Agreements) che espressamente contemplano e disciplinano lo scambio di informazioni bancarie e finanziarie. Alessandria, 21 ottobre 2011 9 !*;!#;;#!"" L’utilizzazione dell’informazione; Di riflesso, sull’utilizzazione influiscono le modalità di acquisizione; Male coeptum bene retentum…. Alessandria, 21 ottobre 2011 10 ;00;"#; “Sono giunte a quota 1.100 le verifiche effettuate dalla GdF sulla base dei dati della lista Falciani. Al 28 febbraio 2011, sono stati scoperti redditi non dichiarati per circa 300 milioni di euro e sono stati denunciati 103 contribuenti all'autorità giudiziaria. Fra questi 34 erano evasori totali. La Guardia di Finanza, dunque, almeno fino alla prova dei fatti davanti ai giudici tributari italiani, prosegue la sua attività di indagine su tutto il territorio nazionale, seguendo la pianificazione del Comando generale e le indicazioni provenienti dalle oltre 40 Procure, in possesso della stessa documentazione ottenuta tramite gli strumenti di cooperazione giudiziaria”. Si tratta di informazioni che derivano da operazioni informatiche poste in essere dal Falciani, di «copia – incolla» e di «download». Fonte: Il Sole 24 ore, 2 aprile 2011 Alessandria, 21 ottobre 2011 11 ;""!%(;; Nei PVC redatti dalla GdF, la lista è stata acquisita legittimamente presso l'amministrazione fiscale francese, rispettando le procedure della collaborazione internazionale, nel rispetto dell'articolo 2 della direttiva n. 799/77 e dell'articolo 27 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia stipulata il 5 ottobre 1989 (poi ratificata dalla legge n. 20 del 1992). A supporto della piena validità dei dati acquisiti, secondo la GdF, si colloca l'art. 31-bis del DPR 600/73, secondo cui l'amministrazione finanziaria: «provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito». Alessandria, 21 ottobre 2011 12 ;$!"!$(;!" La Corte di appello di Parigi ha sancito l’inutilizzabilità delle informazioni riportate nell'elenco dei clienti di Hsbc; Contra la Corte d’appello di Chambery che ha respinto il ricorso contro le operazioni di accesso e sequestro eseguite nei confronti di un consulente finanziario "ignoto" al fisco transalpino. Almeno fino a poco prima che il fisco entrasse in possesso dei conti cifrati del giovane informatico. Alessandria, 21 ottobre 2011 13 ;$!"!$(;#" La Corte costituzionale federale di si è pronunciata sulla validità delle informazioni acquistate dai servizi segreti per stanare gli evasori tedeschi che avevano conti segreti a Vaduz, in Liechtenstein. Per i giudici tedeschi: « i reati commessi dagli informatori non possono essere sottoposti a una valutazione per un possibile divieto di utilizzabilità dei dati», così come non c'è abuso di potere da parte degli organi dello Stato che hanno acquisito i dati e come se non bastasse, aggiunge ancora la Corte, nell'ordinamento tedesco non è presente «un assoluto divieto di utilizzazione scaturente da un'irrituale acquisizione». Alessandria, 21 ottobre 2011 14 ;$!"!$(;"%((! Il Tribunale federale (133 IV 329 cons. 4.5 7,) ritiene che il divieto di utilizzazione della prova si riferisca: sia alla prova originaria che per la prima venne acquisita illegalmente, sia ai mezzi di prova che vennero acquisiti fondandosi sul mezzo di prova originale. In altre parole, il vizio che intacca la prova originale contaminerebbe anche le prove successive. L'applicabilità di questa teoria in diritto penale tributario è ancora controversa. Alessandria, 21 ottobre 2011 15 Concetto procedimentale – processuale penale; Richiamo dell’art. 70 DPR 600/1973: «per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice procedura penale, penale e del codice di della legge 7 gennaio 1929, n.4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898 e successive integrazioni»; È un richiamo integrale? Riguarda i casi di inutilizzabilità derivanti da comportamenti del PM e della PG, o anche di terzi? Alessandria, 21 ottobre 2011 16 ;$!"!$(;#1; $;!;!## La Suprema Corte di Cassazione si è orientata prevalentemente per una inutilizzabilità nel processo tributario di elementi probatori irritualmente acquisiti. Si veda, tra le tante: Cass., 29 novembre 2001, n. 15209; Cass., 3 dicembre 2001, n. 15230; Cass.,21 novembre 2002, n. 16424; Cass. 26 maggio 2003, n. 8273; Cass. 18 luglio 2003, n. 11283. Fonte: I quattro codici della Riforma Tributaria, IPSOA, 2001; Banca dati BIG, IPSOA. Alessandria, 21 ottobre 2011 17 L’assunto si basa sia sul generale principio di legalità esistente nell’ordinamento, sia sulla violazione del diritto di difesa del contribuente che, diversamente, ne deriverebbe e che inevitabilmente renderebbe inutilizzabile la prova assunta in maniera illegittima. Alessandria, 21 ottobre 2011 18 ;!## Non può tuttavia trascurarsi la contraria posizione giurisprudenziale, a mente della quale: “ in materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente” e quindi, in assenza di una chiara sanzione processuale di ordine tributario, diretta a rendere inutilizzabile il materiale non correttamente assunto, ben potrebbe il Fisco utilizzarlo a fini accertativi (la posizione giurisprudenziale si incardina nel ragionamento in virtù del quale gli interessi coinvolti nell’esercizio della giurisdizione penale sono del tutto peculiari Fonte: Cass., 19 giugno 2001, n. 8344. Alessandria, 21 ottobre 2011 19 "";$#;; $! I due indirizzi potrebbero ragionevolmente portare ad una soluzione di compromesso: l’inutilizzabilità potrebbe essere trasfusa analogicamente nel processo tributario a condizione che l’irritualità dell’assunzione della prova comprima il diritto di difesa del contribuente o abbia, eventualmente, inciso, ledendolo, su di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Alessandria, 21 ottobre 2011 20 ;#;#!(1;; 3;;; Art. 26 OECD, Model Convention post modifiche del 2005 da necessary” a “foreseeably relevant; Avvicinamento al concetto presente nell’US Model (1996); Processo di “peer review” http://www.oecd.org/tax/transparency L’evoluzione della disciplina in tema di scambio di informazioni, in http://www.eoi-tax.org. Alessandria, 21 ottobre 2011 21 2;"$ Per quanto attiene alla qualifica delle informazioni, che devono avere una prevedibile rilevanza, tale specifica è tesa a permettere la massima estensione possibile dello scambio d’informazioni in materia fiscale e, nel contempo, a chiarire che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere le c.d. fishing expeditions, ovvero di richiedere informazioni che difficilmente sarebbero rilevanti con riferimento ai profili fiscali del contribuente, la cui finalità è unicamente quella di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili a fini investigativi. Alessandria, 21 ottobre 2011 22 2;"$ Commentario OECD all’art. 26 del Modello OECD: “The standard for 'foreseeable relevance' is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that Contracting States are not a liberty to engage in 'fishing expeditions' or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer”. Alessandria, 21 ottobre 2011 23 2;"$ L’art. 26 non comprime quindi le possibilità di scambio di informazioni entro queste uniche tre forme, perché gli Stati contraenti possono utilizzare anche altre tecniche come: le verifiche simultanee; le verifiche fiscali all’estero; gli scambi di informazione relative ad uno specifico settore industriale. Si tratta di atti istruttori che consentono l’ottenimento di informazioni adeguate all’esercizio della funzione di controllo ed accertamento. Alessandria, 21 ottobre 2011 24 ;%!*;"$# Si tratta di un accordo, tra due o più Stati stipulato al fine di esaminare, in modo simultaneo appunto, ognuno nel proprio territorio, la situazione fiscale di uno o più contribuenti nel quale essi hanno un interesse comune o correlato, (es.: società del medesimo gruppo) con l’intento di scambiare le informazioni così ottenute. Alessandria, 21 ottobre 2011 25 Essa consente di ottenere informazioni attraverso la presenza di rappresentanti dell’Autorità competente dello Stato contraente che le richieda. Nei limiti previsti dalle leggi interne, uno Stato contraente dovrebbe, quindi, permettere, ai rappresentanti autorizzati dell’altro Stato contraente, l’ingresso nel suo territorio per l’audizione di persone ovvero l’esame dei libri e dei registri di un contribuente, ovvero di presenziare a tali audizioni od esami condotti dalle autorità fiscali del primo Stato contraente, nel rispetto delle procedure reciprocamente concordate dalle autorità competenti. Alessandria, 21 ottobre 2011 26 ;#;#!(1;; 3;;; Gli stati si scambiano informazioni per assicurare l’adempimento degli obblighi tributari secondo le disposizioni dei singoli stati contraenti. Es: USA chiedono alla Francia informazioni relativi a beni comprati da un residente francese da un soggetto residente in paese che non è parte della convenzione ma che rivende i beni in Francia. Alessandria, 21 ottobre 2011 27 !! Se non vi è quindi rilevanza con l’imposizione del paese richiedente (es: i beni sono soggetti a semplice transito negli USA) allora l’informazione non deve esser scambiata. Alessandria, 21 ottobre 2011 28 ;#;;%(; "$;; Art. 28 Scambio di Informazioni – Convenzione USA-Lussemburgo Le autorità competenti degli Stati Contraenti sono tenute a scambiare le informazioni verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative ad imposte di qualsiasi natura prelevate da uno Stato contraente nella misura in cui tale imposizione non sia contraria a questa Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’art. 1 (Campo di Applicazione Generale della presente convenzione) o dall’art. 2 (Imposte oggetto delle presente convenzione). Alessandria, 21 ottobre 2011 29 2;"$ Le informazioni ricevute ai sensi di questo Articolo da uno Stato Contraente sono tenute segrete nello stesso modo che le informazioni ottenute applicandola legislazione interna di questo Stato e non sono comunicate che alle persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolti nel computo, recupero o amministrazione delle imposte indicate sopra, nel quadro di procedimenti o azioni giudiziarie concernenti queste imposte, o nel quadro di decisioni sui ricorsi relativi a queste imposte, o nel quadro di attività di controllo di queste funzioni. Queste persone o autorità potranno utilizzare le informazioni solo per tali scopi. Esse potranno rivelare queste informazioni in occasione di udienze pubbliche dei tribunali o nelle decisioni giudiziali. Alessandria, 21 ottobre 2011 30 2;"$ Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate come obbligo per uno Stato contraente di: prendere delle misure amministrative che deroghino alla legislazione ed alla procedura amministrativa di questo Stato o dell’altro Stato Contraente; fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione vigente o nel quadro della procedura amministrativa di questo Stato on di quelle dell’altro Stato Contraente; fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o una procedura commerciale o delle informazioni la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. Se delle informazioni sono richieste da uno Stato Contraente ai sensi di questo Articolo, l’altro Stato Contraente utilizza i poteri di cui dispone per ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per i propri fini fiscali interni. Alessandria, 21 ottobre 2011 31 2;"$ In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate come per mettenti allo Stato Contraente richiesto di rifiutare di fornire delle informazioni unicamente perché queste ultime sono detenute da una banca, un’altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che agisce in qualità di agente o fiduciario, o perché queste informazioni sono legate ai diritti di proprietà di una persona. Alessandria, 21 ottobre 2011 32 2;"$ Se l’autorità competente di uno Stato Contraente ne fa specifica richiesta, l’autorità competente dell’altro Stato Contraente comunica le informazioni previste dal presente questo Articolo, sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali inediti (inclusi libri o registri, carte, dichiarazioni, registrazioni, conti e scritti), nella stessa maniera che se ottenuti in applicazione della propria legislazione interna. Gli Stati Contraenti sono d’accordo a fornirsi reciprocamente supporto ed assistenza per il prelievo delle imposte nella misura necessaria ad assicurare che le riduzioni nell’imposta prelevata da uno Stato Contraente non siano ottenute da persone che non ne hanno il diritto. Le disposizioni previste da questo paragrafo non impongono ad alcun Stato Contraente l’obbligo di prendere delle misure amministrative che potrebbero essere contrarie alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ai propri interessi vitali. Alessandria, 21 ottobre 2011 33 ; Il FACTA, Foreign Account Tax Compliance Act: è la disposizione USA che ha creato tensione in quanto ritenuta violativa della sovranità di altri Stati. Tradizionalmente, gli USA ottengono informazioni sui loro residenti e sui loro beni all’estero tramite la convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Generalmente esse prevedono limitazioni in ordine al tipo di informazioni (es.: bancarie) e il rispetto di vincoli procedurali all’acquisizione e all’uso di tali informazioni. Alessandria, 21 ottobre 2011 34 #!(#1 , */2 Alessandria, 21 ottobre 2011 35 2;"$ Secondo l’US Model Income Tax Convention, il sistema USA: “would not support a request in which a Contracting State simply asked for information regarding all bank accounts maintained by residents of that Contracting State in the other Contracting State, or even all accounts maintained by its residents with respect to a particular bank”. Il FATCA ha lo scopo di intervenire per ottenere informazioni tramite un meccanismo completamente diverso. Alessandria, 21 ottobre 2011 36 2;"$ In forza di tal previsione, l’IRS (l’Amministrazione Finanziaria statunitense) conclude un accordo per la consegna delle informazioni direttamente con l’istituzione finanziaria che ne dispone. L’istituzione finanziaria in argomento acconsente a d identificare e trasmettere I dati all’IRA di tutti I cittadini americani che siano titolari di rapporti. Per “incentivare” tal comportamento sono previste due tipologie di “confiscatory taxes” per le istituzioni “non cooperative” (non-participating FFI). )#)++&&&**%+$+!+!+.((3/02221(..* Alessandria, 21 ottobre 2011 37 ;!#!;;/,;$;.,-/ BANCA ITALIANA Alessandria, 21 ottobre 2011 38 000;"$ 1. An FFI (Foreign Financial Institution) must enter an agreement with the IRS by June 30, 2013, to ensure that it will be identified as a participating FFI in sufficient time to allow withholding agents to refrain from withholding beginning on January 1, 2014. 2. Withholding on U.S. source dividends and interest paid to non-participating FFIs will begin on Jan. 1, 2014, and withholding on all withholdable payments (including on gross proceeds) will be fully phased in on Jan. 1, 2015. Fonte: Treasury Notice 2011-53 Alessandria, 21 ottobre 2011 39 2;"$ Due diligence requirements for identifying new and preexisting U.S. accounts (including certain high-risk accounts) will begin in 2013. Reporting requirements will begin in 2014. For purposes of the Notice, high risk accounts include private banking accounts with a balance that is equal to or greater than $500,000. Alessandria, 21 ottobre 2011 40 !;#;;; 6*"#!';#&71 Una FFI non partecipante all’accordo è tenuta al versamento (su ogni pagamento bancariamente operato quale ritorno di investimenti in assess US, sia che si tratti di operazioni finanziarie che di vendita di beni o servizi, relativi ad operazioni finanziarie), di una ritenuta del 30%. Alessandria, 21 ottobre 2011 41 ;#;;; 6*"#!';#&7 Ogni pagamento (Pass- Through payment) operato da una FFI parte dell’acccordo ad una FFI che non sia parte dell’accordo o a un cliente che rifiuta di trasmettere le informazioni, è sottoposto da parte della FFI partecipante che lo pone in essere ad una ritenuta del 30%. Il FATCA consente al Treasury Department di dare definizione ampia di Pass-Through payments. Alessandria, 21 ottobre 2011 42 "";%(;; "%!#);"#! Esclusione degli strumenti convenzionali di scambio di informazioni; Assenza del controllo dello Stato estero sul tipo di informazioni raccolte dall’IRS, le modalità di conservazione, e l’uso; Difetto di reciprocità con riguardo al mancato scambio verso lo Stato estero delle analoghe informazioni riguardanti i soggetti non residenti in USA. Alessandria, 21 ottobre 2011 43 "";8!(9;; ;#!;"## Sospensione dei TIEA al fine di rinegoziare le modalità di scambi di informazioni; Utilizzo in quei sistemi di previsioni normative analoghe. Alessandria, 21 ottobre 2011 44 #!!;! La Banca estera ha il potere di disporre delle informazioni traferendo le all’IRS In assenza di cornice normativa internazionale, bilaterale o europea ? Alessandria, 21 ottobre 2011 45 !#;;$"#(; Per combattere le pratiche miranti alla frode e all'evasione fiscale nonché per consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio che la direttiva 77/799 ha previsto meccanismi intesi a rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 13 aprile 2000, causa C-420/98, W. N., Racc. pag. I-2847, punto 22, e 26 gennaio 2006, causa C-533/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-1025, punti 70 e 71). Alessandria, 21 ottobre 2011 46 !"(1;; !(;!+%:%(;#! La direttiva 77/799 e, in particolare, il suo art. 8, n. 1, non ostano a che due Stati membri siano legati da una convenzione internazionale, diretta ad evitare le doppie imposizioni ed a istituire norme per la reciproca assistenza amministrativa in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, la quale escluda dal suo ambito d'applicazione, per uno Stato membro, una categoria di contribuenti soggetti ad un'imposta rientrante nell'ambito d'applicazione di tale direttiva, qualora la legislazione o la pratica amministrativa non autorizzino l'autorità competente dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale Stato membro, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio. Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA CE - Sentenza del 11 ottobre 2007. Alessandria, 21 ottobre 2011 47 2;"$ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Entra in vigore l’1.1.2013 “La presente direttiva abroga la direttiva 77/799/CEE e stabilisce nuove norme e procedure in relazione alla cooperazione tra i paesi dell’Unione europea (UE) ai fini dello scambio di informazioni pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale. Si applica a tutte le imposte, tranne le seguenti: imposta sul valore aggiunto (IVA) e dazi doganali o accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche”. Il 17 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’elenco delle autorità competenti nei singoli Paesi UE. Alessandria, 21 ottobre 2011 48 ;;!(;; "$;!"# Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata deve trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso o che ottiene da indagini amministrative. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio paese UE. I paesi UE non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario. L’autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro sette giorni lavorativi e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data. Alessandria, 21 ottobre 2011 49 ;$##; #!;;!( Ogni autorità nazionale competente deve inviare all’autorità competente di qualsiasi altro paese UE, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro paese UE sulle seguenti categorie di reddito e di capitale: redditi da lavoro; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari. Alessandria, 21 ottobre 2011 50 ;"#;; ;!( Ogni autorità competente nazionale deve comunicare le informazioni all’autorità competente di ogni altro paese UE nelle seguenti situazioni: l’autorità competente di un paese UE ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro paese UE; un contribuente ottiene, in un paese UE, una riduzione o un esonero d’imposta che dovrebbe comportare un aumento d’imposta o un assoggettamento a imposta nell’altro paese UE; le relazioni d’affari fra due contribuenti in paesi UE diverse sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro paese UE o in entrambi; l’autorità competente di un paese UE ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese; in un paese UE, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità competente di un altro paese UE, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta in quest’altro paese UE. Alessandria, 21 ottobre 2011 51 "#! Se ne riceve la richiesta, l’autorità competente che ha ricevuto le informazioni deve inviare il riscontro al paese inviante prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’uso delle informazioni richieste. Alessandria, 21 ottobre 2011 52 ;$!"!$(;#1;; -3;#);;%$#(;; ;#;;$#((#); «Il documento che costituisce base dell’accertamento nei confronti della società non può essere, infatti, considerato alla stregua di un’informazione anonima. Costituisce principio ormai comunemente accettato che la documentazione dell’attività amministrativa, soprattutto quando la stessa consiste in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, ad substantiam, l’indicazione della persona fisica titolare dell’organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell’atto di cui viene riprodotto il contenuto) all’amministrazione». Fonte: Cass. Sez. Trib., 24 novembre 1999-3 marzo 2000, n. 2390 Alessandria, 21 ottobre 2011 53 .3;+#);;#!;;; "!!;;!( «È illegittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione del contribuente fondato su documentazione contabile rinvenuta all'interno dell'autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ancorché tale documentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipendente […] è innegabile che, in assenza della prescritta autorizzazione […] non appare superabile il rilievo dell'indisponibilità giuridica della documentazione» Fonte: Cass. Sent n. 11036, 8 novembre 1997 Alessandria, 21 ottobre 2011 54 !$$' Il Decreto 313/2012, pubblicato il 12 settembre 2011, dopo che l’Uruguay ha stipulato TIEA con Francia, Spagna e Messico consente lo scambio di informazioni anche bancarie, a condizione che la richiesta dello Stato della richiesta contenga: gli elementi che consentono la precisa identificazione delle persone fisiche o giuridiche destinatarie della richiesta o che sono in possesso dell’informazione oggetto della richiesta; il periodo d’imposta per il quale l’informazione è richiesta; i dettagli dell’informazione richiesta e gli scopi tributari da raggiungere; una dichiarazione dell’Autorità richiedente che certifichi che ogni strumento di diritto interno è stato utilizzato senza risultato per ottenere l’informazione richiesta. L’ A.F. non procede all’invio dell’informazione senza prima informare della richiesta il proprietario della stessa, e dagli la possibilità di formulare le sue opposizioni alla richiesta stessa. Alessandria, 21 ottobre 2011 55 2;"$ Secondo il decreto 282/011, l’A.F. è autorizzata ad agire di fronte al giudice ordinario per ottenere il rilascio delle informazioni anche bancarie e finanziarie del contribuente che sia sospettato di evasione, o nei casi in cui la richiesta provenga da uno degli Stati con i quali l’Uruguay ha sottoscritto un TIEA. È necessario preliminarmente che l’A.F. richieda al contribuente la consegna delle infor mazioni, e che agisca quindi giudizialmente solo in caso di diniego. In nessun caso il diniego di consegna può esser considerato prova dell’evasione. Analoga richiesta può esser formulata per I conti bancari dei non residenti in Uruguay, se vi è richiesta del paese di loro residenza, a condizione che con quello stato dia in vigore una convenzione internazionale contro la doppia imposizione. In quel caso non è necessario interpellare il contribuente, in quanto l’ A.F. può agire direttamente di fronte al giudice ordinario. Alessandria, 21 ottobre 2011 56 $" Si tratta di un tema che riguarda e riguarderà sempre più l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e quindi le difesa del contribuente, perché pone problemi di principio delicati, e ricadute pratiche dirompenti, anche nei rapporti tra Stati. Certo, appare superata l’affermazione di un noto regista, quando sentenzia: Alessandria, 21 ottobre 2011 57 “If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my name in a Swiss bank!” W. Allen GRAZIE PER L’ATTENZIONE [email protected] Alessandria, 21 ottobre 2011 58