N.RF014 Anno 2014 OGGETTO Per le soc

Transcript

N.RF014 Anno 2014 OGGETTO Per le soc
Anno 2014
N.RF014
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 6
SOCIETÀ AGRICOLE – TORNANO APPLICABILI I REGIMI AGEVOLATI
RIFERIMENTI
Art. 1 c. 36 L.147/2013; Art. 1 c.513 L. 228/2012; Art.1 c.1093-1094 L. 296/2006
CIRCOLARE DEL 17/01/2014
Sintesi: dal 2014, per effetto della legge di stabilità, è ripristinata la possibilità:
 per le società agricole: di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie;
 per le società costituite da imprenditori con attività esclusiva la trasformazione dei prodotti agricoli dei
soci: di optare per la determinazione forfetaria del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditività del 25%.
Tali facoltà erano state soppresse dal 2013, pur mantenendo efficacia fino al 2014 le opzioni esercitate
prima di tale data. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l’esercizio dell’opzione.
Per le società operanti in agricoltura, la Legge di Stabilità 2014 torna a far rivivere i regimi
agevolati di determinazione del reddito d’impresa introdotti dalla legge Finanziaria 2007.
I REGIMI AGEVOLATI
Secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge Finanziaria 2007 (prima della abrogazione
disposta dalla legge di Stabilità 2013 (art. 1 c. 513 L. 228/2012):
 Art. 1 c. 1093 L.296/06: società di persone, Srl e società cooperative, che rivestono la qualifica di
“società agricola” (art. 2 DLgs. 99/2004), possono optare per la determinazione del reddito con
le modalità fondiarie di cui all’art. 32 TUIR
 Art. 1 c. 1094, L.296/06: società di persone ed Srl costituite da imprenditori agricoli, che
esercitano esclusivamente attività dirette a manipolare, conservare, trasformare,
commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli ceduti dai soci (cd. attività agricole “connesse”)
possono determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditività del 25%.
SNC/SAS, SRL E COOP
ATTIVITÀ AGRICOLA
ESCLUSIVA
OPZIONE PER DETERMINAZIONE DEL
REDDITO CON CRITERI CATASTALI
SNC/SAS E SRL DI
IMPRENDITORI AGRICOLI
ATTIVITÀ AGRICOLE
CONNESSE
OPZIONE PER DETERMINAZIONE
FORFETTARIA DEL REDDITO
REGIMI AGEVOLATI
DAL 2007
In relazione a tali agevolazioni, si rammenta che:
DM 213/2007
CM 50/2010
DM 10/05/2010
e 05/08/2010
ha fornito le disposizioni attuative all'agevolazione, fissando le specifiche
modalità operative di esercizio dell'opzione
ha fornito chiarimenti in relazione all'applicazione di tale regime fiscale
hanno disciplinato il reddito derivante dall'allevamento degli animali e
ai beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
OGGETTO
Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Redazione Fiscale
Info Fisco 014/2014
Pag. 2 / 6
ABROGAZIONE E RIVIVISCENZA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Per effetto della Legge di Stabilità 2013 (art. 1 c. 513 L. 228/2012), nell’ambito del settore agricolo
erano state abrogate le disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.
Art. 1, comma 513, L.228/12: “I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione
dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si
tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma”.
ANNULLAMENTO ABROGAZIONE: la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 c. 36 L. 147/2013) ha
annullato l'abrogazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale
Art. 1, comma 36, L.147/2013: “I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I
commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano
efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, dal tenore letterale della “nuova” disposizione, si evince che le società agricole:
 che hanno iniziato l’attività nel 2013: per il 1° esercizio dovranno determinare il reddito in
base al bilancio, mentre, potranno esercitare l’opzione per la determinazione del reddito
agrario a partire dal 2014 (ovvero dal 2° esercizio)
 che hanno già esercitato l’opzione anteriormente al 2013: potranno continuare a determinare
il reddito agrario senza alcuna discontinuità.
TASSAZIONE FONDIARIA DELLE SOCIETÀ
Con la Finanziaria 2007 (L. 296/06) il legislatore:
 ha esteso alle società commerciali il regime di tassazione su base catastale (in precedenza
limitato alle sole imprese individuali e società semplici in agricoltura)
 previo esercizio di una opzione con validità minima di 3 periodi.
SOGGETTI INTERESSATI: l’opzione può essere esercitata:
 dalle società di persone (snc, sas)
 dalle srl
 società cooperative
che assumono la qualifica di “società agricole” (art. 2, D.Lgs.99/2004)
Esclusi: non possono esercitare l’opzione le spa e gli enti commerciali (che devono
determinare il reddito nei modi ordinari).
N.B.: l’opzione non va poi esercitata (in quanto la tassazione catastale è un “regime naturale”) dalle
società semplici, dagli imprenditori individuali e dagli enti non commerciali.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Alla luce di tale abrogazione, a partire dal 2013 (CM 12/2013):
 in generale: l’opzione non poteva più essere esercitata
 opzioni già esercitate – periodo transitorio: era prevista la possibilità di continuarne
l’applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014; le stesse sarebbero
diventate inefficaci dal 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
L’acconto su tale periodo doveva pertanto essere “rideterminato”.
Redazione Fiscale
Info Fisco 014/2014
Pag. 3 / 6
REQUISITI DELLE SOCIETA’ AGRICOLE
Una società può qualificarsi “agricola” ai sensi dell'art. 2 DLgs.99/2004 ove:
 denominazione sociale: riporta la definizione “società agricola”
 oggetto sociale (ed effettivo esercizio):
 esclusivamente di attività agricola (ex art. 2135 c.c.: “coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse”, ivi incluso l’agriturismo)
 salvo le deroghe previste dall'articolo 36 c. 8 DL 179/2012.
per l’intero periodo d’imposta (CM 50/2010).
Esempio: la Agricola Snc nello statuto prevede anche la possibilità di esercitare una attività
commerciale: solo adeguamento fin dal 1/01 della denominazione (“Tizio Srl società agricola”) e dello
Statuto (soppressione dell’attività commerciale) consentiranno di scegliere il reddito su base catastale.
ATTIVITA’ NON AGRICOLE
Le società non possono svolgere (CM 50/2010):
 attività di cui all’art. 2195 CC (si tratta delle attività cd. “commerciali”: attività industriale di
produzione beni/servizi, di intermediazione nella circolazione di beni, di trasporto, ecc.)
 attività di servizi diverse da quelle dell’art. 2195 CC ma organizzate in forma di impresa
(art. 55 c. 2 lett. a) e b) Tuir); tra di esse rientrano l’attività di sfruttamento di miniere, cave,
torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne.
ESCLUSIVITA’ DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
L’esclusività dell’attività agricola prevista nell’oggetto sociale ed effettivamente svolta nel
singolo periodo d’imposta deve considerare:
A) chiarimenti della CM 50/2010:
 attività strumentali – ammesse: che non viene meno se oltre all’attività agricola sono
svolte attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Esempio: è ammesso “acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria
attività agricola” o “contrarre un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla
coltivazione del terreno” (CM 50/2010).
 attività finanziarie:
 in generale è vietato il possesso di partecipazioni in altre società
 in deroga: è ammesso se la società partecipata:
- è anch’essa società “agricola”
- che corrisponde dividendi non superiori ai ricavi (da attività agricola) della partecipante.
B) DEROGHE DEL DECRETO CRESCITA-BIS: l’art. 36 c. 8 DL 179/2012 ha previsto una
semplificazione, disponendo che:
 non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricole
 la locazione, il comodato e l'affitto:
 di fabbricati ad uso abitativo
 di terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135 c.c.
ove avvenga che: ricavi da tali attività ≤ 10% ricavi dell'attività agricola esercitata
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
N.B.: non è richiesta alcuna qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (cd. “I.A.P.”), ma
la sola iscrizione al Registro Imprese come “imprenditori agricoli”.
Redazione Fiscale
Info Fisco 014/2014
Pag. 4 / 6
TASSAZIONE CATASTALE DEL REDDITO AGRICOLO
RICAVI ATTIVITÀ DI
≤
LOCAZIONE
10% RICAVI ATTIVITÀ
AGRICOLA
TASSAZIONE ORDINARIA PER I CANONI DI LOCAZIONE
RICAVI ATTIVITÀ DI
>
LOCAZIONE
10% RICAVI ATTIVITÀ
AGRICOLA
TASSAZIONE ORDINARIA PER L'INTERA ATTIVITÀ
TASSAZIONE SU BASE CATASTALE
Le società agricole:
A) natura del reddito: producono un reddito che rimane “di impresa” (quadro RG o RF)
B) quantificazione: determinato come segue, a seconda che rivenga da attività agricole:
 “principali” (art. 32 c. 2 lett. a) Tuir): su base catastale
 “connesse” nei limiti dell’art. 32 c. 2 lett. b) o c) Tuir: su base catastale
 agricole “connesse” oltre i limiti dell’art. 32 c. 2 lett. b) o c) Tuir: potrà essere:
 forfetizzato art. 56-bis (salvo opzione): per beni non inclusi nel DM biennale (per ultimo
del 17/06/2011) di prevalente produzione propria (in Unico q/RD): si applica per:
- cessione di beni: 15% dei corrispettivi Iva
- prestazioni di servizi rientranti nelle attività connesse: 25% dei corrispettivi Iva
 su base ordinaria (costi, ricavi e rimanenze): in tutti gli altri casi.
ATTIVITA’
AGRICOLE
CONNESSE
PREVALENZA
SÌ
NO
Beni incl.
nel DM
SÌ
NO
SÌ
NO
TASSAZIONE
Reddito agrario
Reddito d’impresa forfettario (corrispettivi ai fini IVA x 15%)
Reddito agrario nel limite del doppio delle quantità prodotte in proprio
Reddito d’impresa determinato analiticamente
Ulteriori attività: considerato l’obbligo di “esercizio esclusivo” di attività agricole, in generale non
saranno presenti; l’eventuale attività di locazione sarà tassato in modo ordinario.
La Arborea Srl coltiva dei propri terreni (redd. dominicale + agrario rivalutati ad €. 5.000).
Nel 2013 ha riportato i seguenti risultati:
Esempio1
ricavi:
costi:
utile d’esercizio:
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
La società compila il 760 come segue:
100.000
5.000
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
N.B.: ciò li differenzia dalle imprese agricole individuali o quali società semplici, che rivengono un
reddito fondiario da indicare a quadro RA di Unico)
Redazione Fiscale
Info Fisco 014/2014
8
200.000
8
300.000
Pag. 5 / 6
…
…
ATTIVITA’ AMMESSE PER LE SOCIETA’ AGRICOLE
ATTIVITÀ AGRICOLE “PRINCIPALI”: cessione di prodotti di esclusiva produzione propria derivante da:
- coltivazione del terreno e selvicoltura
- allevamento di animali dove il terreno deve garantire almeno 1/4 dei mangimi necessari
- produzione di vegetali in serra in cui la superficie di produzione non eccede il doppio di quella del
terreno su cui la produzione insiste
ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” ENTRO I LIMITI DELL’ART. 32 c. 2 lett. b) e c) Tuir:
cessione previa trasformazione (“manipolazione”, “conservazione”, “valorizzazione” e simili)
- di prodotti prevalentemente di produzione propria
- inclusi nel D.M. emanato con cadenza biennale.
ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” OLTRE I LIMITI DELL’ART. 32 c. 2 lett. b) e c) Tuir: si tratta di:
- produzione in serre con superficie eccedente 2 volte il terreno produttivo
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un 1/4 dal terreno coltivato
- attività “connesse” con ottenimento di prodotti non compresi nella tabella di cui al DM biennale
- agriturismo
Esempio - attività agricola ed agrituristica: la società deve determinare il reddito dell'attività:
 agricola: come agrario
 agrituristica: con criterio ordinari o optando per il regime forfetario (reddito pari al 25% dei ricavi).
ATTIVITÀ di LOCAZIONE/AFFITTO di IMMOBILI con ricavi < 10% di quelli dell’attività agricola.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per la tassazione su base catastale:
 modalità: va esercitata nel quadro VO della Dichiarazione Iva
N.B.: si applica il DPR. 442/97 e pertanto vale comunque il comportamento concludente
(compilazione di Unico con tassazione catastale), da segnalare ex post nel quadro VO.
 durata: è applicabile
 fino a revoca e per almeno 3 periodi
 salvo il caso in cui venga meno il requisito di società agricola (es.: è ampliato l’oggetto
sociale per lo svolgimento anche di attività non agricole); in tale ipotesi l'opzione cessa dal
periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
5.000
Redazione Fiscale
Info Fisco 014/2014
Pag. 6 / 6
ULTERIORI ASPETTI FISCALI
La società deve rispettare i seguenti vincoli di natura fiscale (DM 213/2007):
A quadro RS in Unico va indicato il costo fiscale degli elementi dell'attivo e passivo
(da assumere in caso di revoca dell’opzione o perdita dei requisiti).
PLUSVALENZE E
MINUSVALENZE
COMPONENTI
RINVIATI
PERDITE
PREGRESSE
Esempio
Ammortamenti: vanno stanziati anche durante l’opzione; essi riducono il costo
fiscale dei beni strumentali indicati anno per anno nel prospetto.
Occorre distinguere se rivengono da beni acquisiti:
a) in vigenza dell’opzione:
- in generale: sono assorbite nel reddito agrario (non sono autonomamente tassate)
- in deroga: quelle relative a beni immobili sono sempre rilevanti
b) in periodi d’imposta precedenti l’opzione: rilevano secondo le regole ordinarie:
- corrispettivo - costo non ammortizzato alla fine del periodo antecedente l’opzione
- le plusvalenze possono essere rateizzate si relativa beni posseduti da più di 3 anni.
N.B.: gli ammortamenti eseguiti in costanza di opzione non rilevano.
i componenti positivi/negativi di reddito di esercizi precedenti rinviati in applicazione
di norme fiscali, continuano a mantenere rilevanza secondo le originarie modalità e
tempistica, fino a esaurimento, anche durante l’efficacia dell’opzione.
Esempio: si prosegue a tassare le quote residue di una plusvalenza rateizzata ante
opzione.
è ammesso il riporto delle perdite maturate nei periodi precedenti secondo le regole
ordinarie (art. 8 e art. 84 Tuir).
Snc agricola acquista nel 2013 due trattori per €. 20.000 ciascuno ed una motozappa nel
2014 per € 10.000.
Al 1/01/2014 entra nel regime di tassazione catastale.
Nel 2015 cede il trattore a €. 15.000 e la motozappa per €. 8.500. Nel 2017 revoca l’opzione.
Unico2015 (redd. 2014)
(Trattore)
16.000
(Motozappa)
10.000
cioè 20.000 – 4.000
di ammort. 2013
-
4.000
12.000
2.000
8.000
ammort. 2014
-
Trattore: essendo acquisito prima dell’opzione, si determina una minusvalenza deducibile e non rileva
l’ammortamento eseguito nel 2013: minusvalenza: € 15.000 - € 16.000 = €. 1.000
Motozappa: essendo stata acquistato post esercizio dell’opzione, la plusvalenza non è imponibile.
Nel 2017 la società torna nel regime ordinario di determinazione dei redditi. Il costo fiscale del secondo
trattore sarà pari a € 4.000 (essendo abbattuto degli ammortamenti dal 2013 al 2016).
ADEMPIMENTI CONTABILI
Le società mantengono gli obblighi contabili ordinari:
 S.r.l./Cooperative: contabilità ordinaria (per obbligo civilistico), deposito bilancio, ecc.
 Snc/Sas: contabilità semplificata o ordinaria (a seconda dei ricavi dell’esercizio precedente).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
PROSPETTO in
UNICO di
ATTIVITÀ
e PASSIVITÀ