Nota FAPBDS su reintegro - fondo pensioni Banco di Sardegna

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Nota FAPBDS su reintegro - fondo pensioni Banco di Sardegna
REINTEGRO ANTICIPAZIONE EX ART. 11 comma 8 D. LGS. 252/2005
Il reintegro dell’anticipazione è contemplato tra gli istituti tipici che caratterizzano la partecipazione alla previdenza
integrativa fin dalla prima stesura del D. Lgs. 124/93, intervento legislativo istitutivo del sistema pensionistico
complementare. Tuttavia nel tempo, il Legislatore è intervenuto in varie occasioni per definirne più puntualmente
perimetro e modalità di applicazione. In considerazione della stratificazione degli interventi normativi riteniamo che
possa giovare ad un’analisi complessiva dell’istituto raccogliere in un unico documento i riferimenti normativi e le
conseguenti indicazioni di carattere operativo. Rileviamo infatti, sul tema del reintegro delle anticipazioni, un
crescente interesse dei partecipanti alla previdenza complementare e, soprattutto, una diffusa esigenza dei Fondi
Pensioni di disporre di un compendio che permetta di fornire risposte esaustive agli iscritti.
Riferimenti normativi
•
D. Lgs. 252/2005 art. 11 comma 8
“Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti,
comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari
a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in
qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto
limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al
momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.”
•
Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007, par. 4.3. Reintegro delle somme anticipate
“L’articolo 11, comma 8, del decreto prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi
momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di
ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante
contribuzioni periodiche.
La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme
eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari
all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti
maturati a decorrere dalla predetta data.
Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le
somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, dovranno essere
imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione.
Si riporta di seguito l’esempio riguardante un iscritto che richiede l’anticipazione per spese sanitarie di euro 10.000, che si suppone
costituita, per euro 7.000, da contributi dedotti, per euro3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto dell’imposta sostitutiva).
L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è di euro 1.050 (cioè il 15 per cento di euro 7.000), sicché l’importo
liquidato, al netto dell’imposta, è pari a euro 8.950.
Successivamente, ove l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 10.000 l’importo massimo deducibile, per reintegrare l’anticipazione
incassata in precedenza, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, andrà imputata,
quanto a euro 7.000, alla contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000,ai rendimenti già tassati. In tal caso il credito d’imposta di cui
potrà fruire è euro 1.050, corrispondente esattamente all’imposta applicata in sede di anticipazione.
Qualora l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 5.000 l’importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai
contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione
dell’anticipazione, nel modo seguente.
10.000 : 5.000 = 7.000 : X
X = 5.000 * 7.000 / 10.000 = 3.500 (contributi dedotti)
5.000 – 3.500 = 1.500 (rendimenti già tassati)
Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a euro 525.
Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà considerare euro
3.500 come contributi dedotti ed euro 1.500 come rendimenti già tassati.
Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene, come detto, in proporzione alle componenti
esistenti al momento della percezione dell’anticipazione.
Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (come nell’esempio esposto), è necessaria un’espressa
dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba
intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il
reintegro. Il credito d’imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell’anticipazione
erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione
percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. “
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Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 maggio 2011 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
L’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari – ha
previsto che “le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche
complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il
predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato”.
L’articolo 4.3 della Circolare n. 70 del 18 dicembre2007 dell’Agenzia delle entrate, ha stabilito che il credito d'imposta può essere
utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, a tal fine, nella dichiarazione dei redditi
dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. Tutto ciò premesso, si istituisce il seguente
codice tributo da indicare nel modello F24:
- 6833 denominato “Credito d’imposta reintegro somme anticipate ai sensi dell’art. 11, c. 8, D.Lgs. 252/2005”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna
“Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento”deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il reintegro delle anticipazioni,
valorizzato nel formato “AAAA”
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D. Lgs. 124/1993 art. 7 comma 4
“L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli, […,] con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono
ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.””
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20/03/2001, par. 2.6.
“L’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 124, come sostituito dall’articolo 58, comma 8, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
prevede la possibilità per l’iscritto al fondo pensione di conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati ove ricorrano le situazioni
di necessità ivi indicate, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo, secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Il
trattamento tributario previsto per la deduzione dei contributi versati al fondo in via ordinaria si rende applicabile anche alle somme che
l’iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni: dette somme
concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti”
Premessa:
•
FINALITA’ DEL REINTEGRO – Finalità del reintegro è la ricostituzione della ”posizione individuale esistente
all’atto dell’anticipazione” in vista dell’ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma
pensionistica.
•
“CATEGORIE” DI REINTEGRO – Come emerge dai passaggi normativi elencati, l’ istituto del reintegro,
rispetto ad un’originaria formulazione (si veda d. Lgs. 124/93 e Circolare AE 29/E) rivolta principalmente ad
attestare la facoltà dell’iscritto di ripristinare la posizione erosa da un’anticipazione pregressa, si è nel tempo
arricchito di maggiori elementi di carattere fiscale resi pienamente operativi con l’adeguamento del 730 e
Modello UNICO a decorrere dall’annualità 2010.
L’evoluzione “normativa” dell’istituto si è inoltre accompagnata alla stratificazione della disciplina della
previdenza complementare rendendo di fatto del tutto pertinenti le disposizioni introdotte con il d. lgs.
252/2005 e con la Circolare AE 70/E solo per gli importi oggetto di reintegrazione imputabili al maturato post
01/01/2007.
Il versamento effettuato dall’iscritto a titolo di reintegro dell’anticipazione può inoltre assumere diverse
rappresentazioni in considerazione di come è strutturata la posizione previdenziale oggetto dell’anticipazione
stessa.
Si possono pertanto convenzionalmente, e ricorrendo ad una semplificazione espositiva che favorisca la
nostra analisi, definire 2 “categorie” di reintegro dell’anticipazione, entrambe aventi la finalità la ricostituire
la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione:
1.
REINTEGRO DELL’ANTICIPAZIONE CON EFFETTI FISCALI (“REINTEGRO CON BENEFICIO FISCALE”) : riguarda
le somme coinvolte nel reintegro che legittimano il lavoratore a vantare un credito d’imposta nei
confronti dell’Erario. In questi casi la somma che l’iscritto reintegra:
a. deve essere imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al
maturato post 01/01/2007
b. deve avvenire con versamenti effettuati nell’anno in misura superiore alla soglia di deducibilità
dei 5.164,57 euro.
2.
REINTEGRO DELL’ANTICIPAZIONE PRIVO DI EFFETTI FISCALI: non comporta benefici fiscali per il
lavoratore, che non gode del credito d’imposta definito dalla Circolare 70/E dell’Agenzia delle Entrate. In
questi casi la somma che l’iscritto reintegra::
a. è totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al
maturato prima del 01/01/2007
oppure
b. pur essendo imputabile a quanto maturato post 01/01/2007 avviene con versamenti
effettuati nell’anno in misura INFERIORE alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro.
Per maggiore evidenza rappresentativa nel prospetto di seguito riportato sono riepilogate le casistiche che
potenzialmente possono presentarsi agli operatori in funzione del “K” oggetto del reintegro:
a) reintegro del cd. “K1” o del cd. “K2” riguardante il reintegro degli importi anticipati maturati dal
lavoratore ante 31/12/2006
b) reintegro di “K3” riguardante il reintegro degli importi anticipati maturati dal lavoratore post
01/01/2007
Naturalmente, come evidenziato sopra, il reintegro si categorizza nelle casistiche indicate in ragione di come
è stata strutturata la precedente (o le precedenti) anticipazione sulla posizione previdenziale erogata dal
Fondo Pensione. Per ognuna delle casistiche elencate è fornita evidenza della presenza del beneficio fiscale.
CARATTERISTICHE DEL “K” REINTEGRATO
CASISTICA
Valore della
posizione
maturato ante
31/12/2006
Valore della posizione maturato
post 01/01/2007
(versamento di reintegro NON
eccedente soglia di deducibilità)
Valore della posizione maturato
post 01/01/2007
(versamento di reintegro
eccedente soglia di deducibilità)
BENEFICIO
FISCALE
1
REINTEGRO K1
NO
2
REINTEGRO K1 e K2
NO
3
REINTEGRO K1 e K2 e K3
NO
4
REINTEGRO K1 e K2 e K3
SI’
5
REINTEGRO K1 e K2 e K3
SI’
6
REINTEGRO K2
NO
7
REINTEGRO K2 e K3
NO
8
REINTEGRO K2 e K3
SI’
9
REINTEGRO K2 e K3
SI’
10
REINTEGRO K3
NO
11
REINTEGRO K3
SI
12
REINTEGRO K3
SI
Giova infine ricordare che solamente per gli iscritti prima del 01/01/2007 possono teoricamente essere
presenti le casistiche illustrate fino al n. 9.
•
VALORE DEL REINTEGRO – La ricostruzione della disciplina riportata all’inizio del documento di analisi
conferma in vari passaggi che lo scopo del versamento effettuato a titolo di reintegro è quello di “ricostituire
la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione”. Il riferimento è pertanto alla posizione oggetto
dell’anticipazione. Non rileva quindi all’identificazione dei valori coinvolti nel reintegro il fatto che l’iscritto
abbia ottenuto, al momento dell’anticipazione, un importo al netto delle ritenute di legge. L’istituto del
reintegro coinvolge quindi il valore “lordo” dell’anticipazione ottenuta dall’iscritto. Peraltro, la disciplina del
cd. “reintegro con benefici fiscali” consente all’iscritto di ricostituire l’intero valore anticipato contemplando
la peculiarità del versamento ad opera del lavoratore anche della componente dell’anticipazione che è stata
destinata ad imposte.
Di seguito sarà approfondito prevalentemente l’istituto del REINTEGRO DELL’ANTICIPAZIONE CON EFFETTI FISCALI
(“REINTEGRO CON BENEFICIO FISCALE”). Le considerazioni sul trattamento del reintegro senza effetti fiscali sono
riportate nel successivo capitolo “Aspetti in evidenza”.
Caratteristiche del reintegro “con beneficio fiscale”:
•
BENEFICI FISCALI - Il reintegro al quale sono associati benefici fiscali (il credito d’imposta) riguarda
esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007
(K3). La richiesta di restituzione di importi erogati prima del 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che
non abbiano coinvolto il maturato post 01/01/2007, pur potendosi configurare civilisticamente quale
“reintegro di anticipazione” non consente di ottenere il credito d’imposta. L’iscritto, in buona sostanza,
“restituisce” più di quanto ha ottenuto dal Fondo Pensione poiché effettua un versamento per un valore
lordo delle ritenute applicate in sede di anticipazione.
•
SOGLIA DI DEDUCIBILITA’ – Il versamento a titolo di reintegro alla quale è associato il recupero dell’imposta,
oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, riguarda inoltre solamente le somme eccedenti la soglia di
deducibilità di € 5.164,57 euro. Per le somme inferiori alla predetta soglia (calcolate sulla base della
contribuzione annuale dell’iscritto) il reintegro – assumendo le caratteristiche, secondo la classificazione
prima illustrata, di “reintegro privo di effetti fiscali” - incrementa l’ammontare dei contributi potenzialmente
deducibili che pertanto, in quanto “dedotti”, dovranno essere assoggettati a tassazione in fase di erogazione.
La verifica sul superamento della soglia di deducibilità avviene ad opera del contribuente iscritto alla forma
pensionistica. La partecipazione contestuale a più forme pensionistiche integrative impedisce al Fondo
Pensione destinatario del versamento di effettuare questa valutazione.
•
NON DEDOTTI - conseguenza “indiretta” del versamento di reintegro con beneficio fiscale riguarda la
necessità di trasmettere al Fondo Pensione la dichiarazione di non deducibilità di una parte (o di tutti) i
contributi aggiuntivi versati per effettuare il reintegro. Si tratta delle contribuzioni che costituiscono
l’eccedenza rispetto ai € 5.164,57 euro annui. Si tratta dell’intera componente sulla quale spetta il credito
d’imposta. Al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 245/2002: “
[…] la comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale […] si
ritiene che il Fondo Pensione non possa sostituirsi all’iscritto in tale adempimento […]”
•
FINALITA’ “FISCALE” - Finalità ulteriore del reintegro con beneficio fiscale è, oltre alla ricostituzione della
posizione sul Fondo in vista dell’ottenimento della prestazione previdenziale, l’ottenimento del beneficio di
una tassazione vantaggiosa in sede di erogazione finale (a titolo d prestazione previdenziale) con aliquote al
massimo del 15%.
•
MODALITA’ DI VERSAMENTO - Pur essendo previsto che l’iscritto effettui una esplicita dichiarazione per
definire quali somme versate debbano ritenersi “reintegro” è ragionevole, per la ratio dell’istituto, che
risultino sulla posizione dei versamenti aggiuntivi rispetto all’ordinario piano di contribuzione. Pertanto
sembra non coerente con la finalità indicata l’imputazione a titolo di reintegro di una parte di contribuzione
che secondo le percentuali di versamento per un’adesione collettiva sarebbe comunque stata corrisposta al
Fondo Pensione. Analoga considerazione potrebbe essere effettuata rispetto al piano ordinario di
contribuzione stabilito dall’aderente a titolo individuale all’atto della stipula del contratto con l’attivazione
del RID o bonifico permanente.
Effetti del reintegro dell’anticipazione:
•
CREDITO D’IMPOSTA – Il versamento di reintegro, se assume le caratteristiche del “reintegro con beneficio
fiscale”, genera un credito d’imposta corrispondente alla ritenuta proporzionalmente applicata sugli importi
dell’anticipazione restituita (l’iscritto, come gli esempi contenuti nella Circ. 70/E descrivono puntualmente,
restituisce proporzionalmente o per intero anche la componente dell’anticipazione che è stata versata
all’Erario a titolo di IRPEF)
•
LIMITE ANTICIPABILE – Il versamento di reintegro “incrementa” il limite normativo ex art. 11 comma 7 d. lgs.
252/2005 per le future richieste di anticipazione. Il medesimo beneficio non si ottiene con un versamento
volontario.
•
“TRACCIABILITA’ E RIPRISTINO DELLE INFORMAZIONI” – Il ricorso da parte degli iscritti all’istituto del
reintegro, quando assume le caratteristiche del “reintegro con beneficio fiscale” obbliga il Fondo Pensione ad
effettuare delle registrazioni aggiuntive rispetto alla semplice registrazione dell’importo del versamento.
Poiché infatti, come visto in precedenza, la somma corrisposta dall’iscritto, determina il recupero delle
ritenute versate all’Erario al momento dell’anticipazione annullando gli effetti fiscali, il Fondo Pensione deve
disporre delle informazioni tecniche originarie per eseguire nuovamente la corretta tassazione al momento
dell’erogazione finale. Il versamento dell’iscritto ripristina la posizione originaria (o la quota parte di essa che
è reintegrata) nei vari elementi che componevano la somma oggetto di anticipazione. La somma accreditata
al Fondo deve quindi (pro quota) essere registrata in base dati esplicitando i contributi dedotti, i contributi
non dedotti e i rendimenti già assoggettati a tassazione ripristinati (vedi schema sottostante).
Quota Contributo
Dedotto
6.000
Quota Contributo
Non Dedotto
3.000
Rendimento
Assoggettato
1.000
Posizione individuale anticipata = 10.000 euro
Netto Erogato = 8.620
Anticipazione
originaria
Imposte = 1.380
Legenda
Flusso di banca
Posizione individuale
movimentata
Versamento del reintegro anticipazione = 10.000 euro
Posizione individuale reintegrata = 10.000 euro
Quota Contributo
Dedotto
6.000
Quota Contributo
Non Dedotto
3.000
Componente tecnica
della posizione individuale
Reintegro
Rendimento
Assoggettato
1.000
Aspetti in evidenza:
•
•
CRITERIO PRUDENZIALE NELL’ IMPUTAZIONE DEL REINTEGRO – Nel caso in cui il versamento di reintegro
riguardi un iscritto con più anticipazioni, imputabili al maturato ante 01/01/2007 e al maturato post
01/01/2007 (o con una sola che abbia interessato i 2 montanti), è prudente ritenere che la restituzione
riguardi innanzitutto quanto è stato corrisposto prioritariamente coinvolgendo il maturato ante 01/01/2007.
In assenza di un’indicazione precisa da parte del Legislatore che disciplini l’istituto in queste fattispecie, pare
preferibile associare in via prioritaria la restituzione alla componente di anticipazioni sulle quali non spetta il
credito d’imposta. Una diversa scelta potrebbe legittimare infatti in prospettiva, oltre al credito immediato,
un futuro risparmio d’imposte (si veda paragrafo “finalità fiscale”)
•
REINTEGRO SUL MONTANTE ANTE 2006 - I versamenti effettuati a titolo di “reintegro” ma riferiti ad
anticipazioni che hanno coinvolto solamente il maturato ante 31/12/2006, come si è detto sono da
considerarsi “reintegri privi di effetti fiscali”. Tale versamenti, salvo per un aspetto, sono, per gli effetti che
producono sulla posizione previdenziale, assimilabili alla categoria dei “versamenti volontari”. Infatti:
a)
Non consentono di beneficiare di alcuna restituzione di imposte. Di fatto quindi l’iscritto restituisce
al Fondo un importo superiore a quello effettivamente ottenuto (perché lordo di imposte)
b) Non consentono di modificare la fiscalità già applicata che, per il periodo di maturazione fino al 2006
non possiede le caratteristiche della “tassazione a titolo definitivo”, ma è soggetta ad un conguaglio
solamente in sede di erogazione finale ad opera della forma pensionistica.
c)
A differenza dei versamenti volontari – ed è questa la peculiarità che li distingue - essi rilevano nel
calcolo dei limiti anticipabili offrendo all’iscritto l’opportunità di riottenere con una futura richiesta
di anticipazione l’intero importo reintegrato. Nel caso di versamento volontario “in senso stretto”
solo una percentuale dell’importo corrisposto è disponibile per una futura richiesta di anticipazione.
Per quanto espresso al punto c) essi dovranno essere opportunamente registrati in base dati in modo da
renderli distinti dai versamenti di contributi volontari.
•
REINTEGRO INFERIORE ALLA SOGLIA DI DEDUCIBILITA’ – come si è detto, al versamento a titolo di reintegro
inferiore alla soglia di deducibilità non si applicano i benefici di fiscalità previsti dalla disciplina del cd.
“reintegro con beneficio fiscale”; per questo motivo, nel limite della soglia dei 5.164,57 non è richiesta in
base dati la registrazione delle informazioni aggiuntive di dettaglio di cui sopra. In questi casi il versamento è
tracciato in base dati con una apposita operazione senza prevedere le componenti tecniche descritte
nell’esempio precedente, al solo scopo di potere utilizzare correttamente questa informazione nel computo
dei nuovi limiti anticipabili.
Come si richiede il reintegro:
•
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA - per ottenere il reintegro l’iscritto deve presentare al Fondo Pensione
entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione dei Redditi dell’annualità alla quale si intende
imputare il reintegro la seguente documentazione probatoria:
- richiesta di reintegro con evidenza dell’ammontare del reintegro (vedi MODULO REINTEGRO) e dei
versamenti effettuati nell’anno che giustificano la domanda
- certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute, suddivise nei 3 periodi fiscali.
•
VERSAMENTO – il versamento di reintegro deve essere effettuato riportando sulla causale dell’operazione la
seguente descrizione “Reintegro anticipazione Cognome Nome codice fiscale”
Quale documentazione rilascia il Fondo Pensione:
•
ATTESTAZIONE - Il Fondo Pensione, conclusa l’annualità nella quale è effettuato il versamento del reintegro,
entro un termine massimo di 30 giorni prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi ad opera del
contribuente, ha facoltà di assistere l’iscritto nella determinazione dell’ammontare del credito spettante e di
rilasciare un’attestazione che riepiloghi le informazioni da riportare in 730 o UNICO (vedi ATTESTAZIONE DEL
REINTEGRO). La normativa non richiede questa attestazione che tuttavia sembra essere indispensabile per
consentire all’iscritto la corretta compilazione del Quadro apposito della Dichiarazione ad opera del
contribuente o di consulente al quale lo stesso si rivolga.
Come si ottiene il credito d’imposta:
il credito d’imposta, corrispondente alla ritenuta proporzionalmente applicata sull’ammontare dell’anticipazione
restituita, si ottiene attraverso compilazione del quadro apposito nel Modello UNICO o 730 del contribuente che ha
ottenuto l’anticipazione. Il credito può essere portato in compensazione nel prospetto di liquidazione del 730 o nel
Quadro N del Modello UNICO. Altrimenti può essere chiesta la compensazione tramite compilazione di delega F24
nella quale riportare il credito con l’apposito codice 6833 recentemente istituito.
Istruzioni di compilazione del 730:
QUADRO G Sezione II Modello 730
QUADRO CR Sezione V Modello UNICO