comune di ussaramanna (provincia del medio campidano)
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COMUNE DI USSARAMANNA (PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO) RAFFRONTO VARIANTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MAURO DI MARTINO & GIANLUCA PUDDU – Ingegneri Associati - via Mercalli 22– 091291 CAGLIARI [email protected] [email protected] tel. 070/454039 - fax 1782206080 - P.I. 02942270923 - COMUNE DI USSARAMANNA Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Art. 9 - Zona B - Completamento – Sottozona Art. 9 - Zona B - Completamento – Sottozona B2 B2 Per la sottozona B2 valgono le norme previste Per la sottozona B2 valgono le norme previste per la sottozona B1 con le seguenti per la sottozona B1 con le seguenti limitazioni: limitazioni: 1) L’indice di fabbricabilità fondiaria non potrà 1) L’indice di fabbricabilità fondiaria non potrà superare i 2,50 mc per ogni metro quadrato superare i 2,50 mc per ogni metro quadrato di area edificabile; di area edificabile; 2) L’altezza massima del fabbricato non può 2) L’altezza massima del fabbricato non può superare una volta e mezza la larghezza della superare una volta e mezza la larghezza della strada che fronteggiano né il valore assoluto strada che fronteggiano né il valore assoluto di m 7,80; di m 7,80; 3) Le coperture dovranno obbligatoriamente 3) Le coperture dovranno obbligatoriamente essere a falde inclinate con finitura in tegole essere a falde inclinate con finitura in tegole alla romana (coppi); alla romana (coppi); 4) La colorazione dei prospetti ed i materiali 4) La colorazione dei prospetti ed i materiali esterni di finitura dovranno essere approvati esterni di finitura dovranno essere approvati dall’Ente dall’Ente Locale caratteristiche preesistenti. nel ambientali rispetto e delle tipologiche Locale caratteristiche preesistenti. nel ambientali rispetto e delle tipologiche COMUNE DI USSARAMANNA Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Art. 20* – TUTELA DELLE PRESENZE Art. 20 – TUTELA DELLE PRESENZE ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE. In via generale è sempre vietata l’estirpazione e/o il taglio di piante secolari, in particolare degli olivi. In tutte le zone omogenee è prescritta la tutela e la valorizzazione delle seguenti essenze arboree: quercus ilex, quercus suber, rovere, rovereta, olivo. Il taglio e/o l’estirpazione delle sopramenzionate piante se non secolari, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale in relazione alle effettive esigenze derivanti dall’utilizzazione edilizia o produttiva del fondo in cui insistono. ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE. Costituiscono presenze arboree di valore ambientale le piante secolari sin ora censite con il “Progetto di tutela e valorizzazione degli ulivi secolari” di cui alla Delib. C.C. n.20/2010, così come quelle ricomprese in futuri censimenti riguardanti le piante secolari di quercus ilex, quercus suber, rovere, rovereta, olivo, approvati con deliberazioni consiliari. Per i suddetti alberi è consentito, previa Autorizzazione Edilizia, l’estirpazione solo in relazione a particolari esigenze di prevalente interesse pubblico o per esigenze derivanti da * (Così come scritto prima del 28/06/2008, data in cui il utilizzazione edilizia del fondo, con obbligo di Consiglio Comunale con delibera n.18 lo ha modificato). reimpianto delle stesse piante estirpate all’interno del confine territoriale comunale. Art. 20** – TUTELA DELLE PRESENZE ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE. È consentito, previa autorizzazione del comune, l’estirpazione di piante secolari, ancorché ulivi solo in relazione a particolari esigenze di prevalente interesse pubblico o per esigenze derivanti da utilizzazione edilizia del fondo, con obbligo di reimpianto delle stesse piante estirpate all’interno dei confini territoriali comunali. Il danneggiamento e l’estirpazione di alberi secolari , ancorché di ulivo, oltre che da sanzioni previste dalle leggi nazionali o regionali, è punito da una sanzione amministrativa pari a dieci volte il valore della pianta considerata in pieno stato vegetativo, e comunque con una sanzione non inferiore a € 5.000,00 (Cinquemila). ** (Il nuovo Art.20 è stato pubblicato sul BURAS n.23 del 29/07/2006, ma con Determinazione n.1022/DG del 15/11/2006 è stato valutato non coerente al quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e al PPR).