comune di ussaramanna (provincia del medio campidano)

Transcript

comune di ussaramanna (provincia del medio campidano)
COMUNE DI USSARAMANNA
(PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO)
RAFFRONTO VARIANTI DELLE
NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
MAURO DI MARTINO & GIANLUCA PUDDU – Ingegneri Associati - via Mercalli 22– 091291 CAGLIARI
[email protected]
[email protected]
tel. 070/454039 - fax 1782206080 - P.I. 02942270923 -
COMUNE DI USSARAMANNA
Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
Art. 9 - Zona B - Completamento – Sottozona
Art. 9 - Zona B - Completamento – Sottozona
B2
B2
Per la sottozona B2 valgono le norme previste Per la sottozona B2 valgono le norme previste
per la sottozona B1 con le seguenti
per la sottozona B1 con le seguenti
limitazioni:
limitazioni:
1) L’indice di fabbricabilità fondiaria non potrà 1) L’indice di fabbricabilità fondiaria non potrà
superare i 2,50 mc per ogni metro quadrato
superare i 2,50 mc per ogni metro quadrato
di area edificabile;
di area edificabile;
2) L’altezza massima del fabbricato non può 2) L’altezza massima del fabbricato non può
superare una volta e mezza la larghezza della
superare una volta e mezza la larghezza della
strada che fronteggiano né il valore assoluto
strada che fronteggiano né il valore assoluto
di m 7,80;
di m 7,80;
3) Le coperture dovranno obbligatoriamente 3) Le coperture dovranno obbligatoriamente
essere a falde inclinate con finitura in tegole
essere a falde inclinate con finitura in tegole
alla romana (coppi);
alla romana (coppi);
4) La colorazione dei prospetti ed i materiali 4) La colorazione dei prospetti ed i materiali
esterni di finitura dovranno essere approvati
esterni di finitura dovranno essere approvati
dall’Ente
dall’Ente
Locale
caratteristiche
preesistenti.
nel
ambientali
rispetto
e
delle
tipologiche
Locale
caratteristiche
preesistenti.
nel
ambientali
rispetto
e
delle
tipologiche
COMUNE DI USSARAMANNA
Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
Art. 20* – TUTELA DELLE PRESENZE Art. 20 – TUTELA DELLE PRESENZE
ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE.
In via generale è sempre vietata
l’estirpazione e/o il taglio di piante secolari, in
particolare degli olivi. In tutte le zone omogenee
è prescritta la tutela e la valorizzazione delle
seguenti essenze arboree: quercus ilex, quercus
suber, rovere, rovereta, olivo.
Il taglio e/o l’estirpazione delle
sopramenzionate piante se non secolari, deve
essere
autorizzato
dall’Amministrazione
Comunale in relazione alle effettive esigenze
derivanti dall’utilizzazione edilizia o produttiva
del fondo in cui insistono.
ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE.
Costituiscono presenze arboree di valore
ambientale le piante secolari sin ora censite con
il “Progetto di tutela e valorizzazione degli ulivi
secolari” di cui alla Delib. C.C. n.20/2010, così
come quelle ricomprese in futuri censimenti
riguardanti le piante secolari di quercus ilex,
quercus suber, rovere, rovereta, olivo, approvati
con deliberazioni consiliari.
Per i suddetti alberi è consentito, previa
Autorizzazione Edilizia, l’estirpazione solo in
relazione a particolari esigenze di prevalente
interesse pubblico o per esigenze derivanti da
* (Così come scritto prima del 28/06/2008, data in cui il utilizzazione edilizia del fondo, con obbligo di
Consiglio Comunale con delibera n.18 lo ha modificato).
reimpianto delle stesse piante estirpate
all’interno del confine territoriale comunale.
Art. 20** – TUTELA DELLE PRESENZE
ARBOREE DI VALORE AMBIENTALE.
È consentito, previa autorizzazione del
comune, l’estirpazione di piante secolari,
ancorché ulivi solo in relazione a particolari
esigenze di prevalente interesse pubblico o per
esigenze derivanti da utilizzazione edilizia del
fondo, con obbligo di reimpianto delle stesse
piante estirpate all’interno dei confini territoriali
comunali. Il danneggiamento e l’estirpazione di
alberi secolari , ancorché di ulivo, oltre che da
sanzioni previste dalle leggi nazionali o
regionali, è punito da una sanzione
amministrativa pari a dieci volte il valore della
pianta considerata in pieno stato vegetativo, e
comunque con una sanzione non inferiore a €
5.000,00 (Cinquemila).
** (Il nuovo Art.20 è stato pubblicato sul BURAS n.23 del
29/07/2006, ma con Determinazione n.1022/DG del
15/11/2006 è stato valutato non coerente al quadro
normativo e pianificatorio sovraordinato e al PPR).