N. RF311 Anno 2014 OGGETTO Come noto, con il DL 145/2013
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N. RF311 Anno 2014 OGGETTO Come noto, con il DL 145/2013
Anno 2014 N. RF311 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 6 OGGETTO LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO “IN NERO” – LA “MAXI-SANZIONE” RIFERIMENTI NOTA MIN. LAVORO N. 16920 DEL 09/10/2014; NOTA MIN. LAVORO N. 12695/2013; ART. 14, DL 145/2013; ART. 3, D.LGS.12/2002 Sintesi: la cd “maxi-sanzione” (sanzione pecuniaria con una componente fissa ed una variabile) è applicabile ove siano utilizzati: - lavoratori subordinati, considerati tali anche in seguito a riqualificazione del rapporto; - che si è inteso occultare tramite mancata comunicazione obbligatoria e tramite omessa effettuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali. In tal senso il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, in caso di lavoro autonomo occasionale, la sanzione: - non si applica ove il datore di lavoro sia in grado di esibire l’effettuazione; - oltre che degli adempimenti previdenziali (versamento dei contributi), anche di quelli fiscali (versamento delle ritenute, loro contabilizzazione e inserimento del soggetto a 770). Con il DL 145/2013 è stato, inoltre, previsto l’inasprimento delle sanzioni sul lavoro sommerso nella misura del 30%; queste ora ammontano, in caso di occultamento totale del rapporto, da €. 1.950 ad €. 15.600 per la parte fissa, e €.195 al giorno per la parte variabile. Detta disposizione ha anche eliminato la possibilità di definire la sanzione attraverso ottemperanza alla procedura di diffida. Come noto, con il DL 145/2013 (convertito in L.9/2014), il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria in materia lavoro, disponendo: 1) l’aumento delle sanzioni in materia di orari di lavoro 2) l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro sommerso (cd “maxi-sanzione”). Riguardo quest’ultima sanzione, il Ministero è intervenuto, al fine di chiarire: Nota n. 12695/2013 Nota n. 16920/2014 le problematiche relative l’applicazione della sanzione in materia di lavoro accessorio l’ambito di applicazione della sanzione per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale In particolare, con la recente Nota 16920/2014, il Min. Lavoro ha precisato che, ai fini della non applicabilità della maxi-sanzione, potrà rilevare l'esibizione, da parte del datore di lavoro, di idonea documentazione fiscale atta a dimostrare l'effettiva autonomia del rapporto o la volontà datoriale di non occultare un rapporto di lavoro di natura subordinata. SANZIONI PER LAVORO SOMMERSO - DISPOSIZIONI GENERALI Excursus normativo - sanzioni per lavoro sommerso: Art. 3, D.Lgs.12/2002 “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it CIRCOLARE DEL 19/11/2014 Redazione Fiscale Art. 14, DL 145/2013 Info Fisco 311/2014 Pag. 2 / 6 L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo […]” “l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,mcomma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CD MAXI-SANZIONE Come anticipato, la cd maxi-sanzione riguarda i datori di lavoro che impiegano lavoratori, non preventivamente denunciati ai servizi per l’impiego, riconducibili alla categoria dei subordinati. ATTIVITA’ ESCLUSE: sono esclusi dalla maxi-sanzione le seguenti tipologie di lavoratori: lavoratori parasubordinati collaborazioni occasionali associati in partecipazione collaboratori familiari lavoratori autonomi Nello specifico, la disciplina sanzionatoria in esame, così come risulta per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs.183/2010, stabilisce che: VIOLAZIONE Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro privato (eccetto lavoro domestico) Datore di lavoro che: regolarizza il rapporto successivamente alla effettiva instaurazione e solo in parte ha fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in nero SANZIONE da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare + € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare + € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il presupposto per l’applicazione delle suddette sanzioni è l’utilizzo di lavoratori dipendenti non preventivamente denunciati ai servizi per l’impiego, in caso di comunicazione obbligatoria, nella evidente volontà di occultare il rapporto. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Pertanto, a seguito delle modifiche operate dal suddetto DL 145/2013: le sanzioni in materia di lavoro sommerso vengono maggiorate del 30% alle stesse sanzioni non è più applicabile la procedura di diffida obbligatoria. Redazione Fiscale Pag. 3 / 6 Info Fisco 311/2014 La ratio della norma è quindi quella di collegare l’irrogazione della maxi-sanzione alla sussistenza: a) di prestazioni di natura subordinata b) poste in essere in assenza: sia del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge che degli adempimenti contributivi evidenziando così la volontà di non occultare il rapporto. ATTIVITA' LAVORATIVA DI NATURA SUBORDINATA FIN DALL'ORIGINE O TRAMITE RIQUALIFICAZIONE CHE SI E' INTESO OCCULTARE OMETTENDO SIA LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CHE GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI Rapporti privi di comunicazione: ove non viga obbligo di comunicazione, va fatto riferimento: alle altre eventuali comunicazioni obbligatorie in materia di legislazione sociale (es: comunicazione all’INPS per i lavoratori accessori) ad altri adempimenti e annotazioni obbligatorie previste per particolari settori. CONCLUSIONE: anche in mancanza di preventiva comunicazione e/o registrazione obbligatoria, la maxisanzione non si applica se il datore di lavoro prova, alternativamente: a) che non vi è stata volontà di occultare il rapporto di lavoro: tramite l‘assolvimento degli adempimenti contributivi (pagamento contributi, trasmissione denunce contributive periodiche) e fiscali b) l’effettivo carattere di autonomia del rapporto di lavoro: con l’esibizione di “specifici documenti” (riferiti ad un periodo precedente l’accertamento). CESSAZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA Il momento della commissione della violazione, rilevante per il principio della cd. “irretroattività”: va identificato con la cessazione della condotta illecita conseguentemente sanzionato con riferimento alla normativa vigente a tale data. La cessazione della condotta illecita può avvenire mediante regolarizzazione spontanea del trasgressore, o mediante l’interruzione del rapporto lavorativo. MAGGIORAZIONE DELLA SANZIONE E DIFFIDA AD ADEMPIERE Per effetto degli aumenti di sanzione previsti dal DL 145/2013 avremo che: VIOLAZIONE Lavoratore completamente ” in nero” Lavoratore occupato per un periodo lavorativo successivo al quello contestato SANZIONE da € 1.950 a €.15.600 per ciascun lavoratore irregolare + € 195 per ciascuna giornata di lavoro da € 1.300 a € 10.400 per ciascun lavoratore irregolare + € 39 per ciascuna giornata di lavoro CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it MAXI-SANZIONE Redazione Fiscale Info Fisco 311/2014 Pag. 4 / 6 Maggiorazione sanzioni del 30%: si applica a partire dal 24/12/2013, considerando il periodo di realizzazione della fattispecie coincidente con la cessazione della condotta illecita Diffida: la preclusione alla diffida ad adempiere si applica solo a partire dal 22/02/2014. LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO – I CHIARIMENTI DEL MIN. LAVORO LAVORO OCCASIONALE RIQUALIFICATO Con la recente Nota 16920/2014, il Min. Lavoro fornisce chiarimenti sulla maxi sanzione in caso di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. DOCUMENTAZIONE UTILE Il carattere di autonomia, ricondotto alla disciplina generale dei contratti d’opera (art. 2222 C.C.), si caratterizza per l'assenza del l’obbligo di comunicare in via preventiva al competente Centro per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro come nel caso del lavoro subordinato. Pertanto, durante l’ispezione, gli ispettori devono valutare: oltre alla documentazione di carattere previdenziale, necessariamente presente in caso di superamento della soglia di €. 5.000 di reddito (N.B.: non di compensi) complessivo annuo altri elementi significativi, quale una “valida documentazione fiscale”, al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto di lavoro subordinato. Il Ministero precisa che per “valida documentazione fiscale” si intende la documentazione fiscale obbligatoria, quale quella, riferita al periodo oggetto di accertamento, relativa: al versamento delle ritenute d’acconto (cod. trib. 1040, 1004, ecc.) tramite modello F24 alle rilevazioni contabili ed alla dichiarazione su modello 770. Pertanto, conclude il Ministero: anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella “documentazione fiscale obbligatoria” (mod. 770) non può essere considerato lavoro “in nero” (pur potendo essere riqualificato in rapporto di lavoro subordinato) e quindi, non si procede all’applicazione della relativa maxi-sanzione. LAVORO OCCASIONALE RIQUALIF. IN LAVORATORE DIPENDENTE ANCHE SE NON COMUNICATO PUR SE > €. 5.000 NON SI CONSIDERA "OCCULTATO SE SONO ESEGUITI GLI ADEMP. PREVIDENZIALI (VERS. INPS) E/O FISCALI (RIT. + 770) NESSUNA MAXI-SANZIONE CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sul punto, l’art. 4 L.138/2010 modifica l'art. 3 DL12/02, determinando: l'applicazione della cd maxi-sanzione: "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato" a meno che: "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". Redazione Fiscale Info Fisco 311/2014 Pag. 5 / 6 LAVORO ACCESSORIO La Circ. 38/2010 Min. Lav. aveva disposto concetti del tutto analoghi al lavoro occasionale: la maxi-sanzione trova applicazione in relazione ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al Centro per l’impiego. Analogamente, la Nota 12695/2013 Min. Lavoro ritiene che nell’ambito del lavoro accessorio: la maxi-sanzione è irrogabile laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL connessa all’attivazione delle prestazioni stesse. Al contrario, se in alcune giornate la prestazione resa risulta, in sede di controllo, non retribuita (assenza di corresponsione del voucher): non opera la maxi-sanzione, anche in assenza della comunicazione preventiva posto che opera la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato (con applicazione delle sanzioni civili e amministrative) se la prestazione è stata resa “secondo i canoni della subordinazione”. N.B.: la trasformazione non opera comunque nei confronti di utilizzatore soggetto privato (non imprenditore o lavoratore autonomo). LAVORO ACCESSORIO SE NON COMUNICATO ALL'INPS SE NON PAGATO IN TUTTO O IN PARTE SI CONSIDERA "OCCULTATO RIQUALIF. IN LAVORO DIPENDENTE MAXI-SANZIONE SANZIONI ORDINARIE PAGAMENTO RIDOTTO DELLE SANZIONI Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni applicabili si osserva che sono ammessi (a seconda della data di commissione dell’illecito) i seguenti istituti deflattivi: RIDUZIONE SANZIONI CON DIFFIDA SANZIONE RIDOTTA se il datore di lavoro ottempera agli obblighi stabiliti dal personale ispettivo è autorizzato a pagare le sanzioni nella misura del minimo edittale e di 1/4 per la maggiorazione giornaliera qualora il pagamento avvenga entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione dell’irregolarità è possibile che le sanzioni siano versate nella misura di 1/3 della sanzione massima o del doppio della sanzione minima. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto di lavoro può ritenersi sconosciuto alle parti. Redazione Fiscale Pag. 6 / 6 Info Fisco 311/2014 MAXI-SANZIONE PER LAVORO IN NERO - SINTESI PAGAMENTO RIDOTTO DELLE SANZIONI Termini Fino al 22/02/2014 Dal 22/02/2014 Diffida ad adempiere Riduzione sanzioni Accessibile Preclusa Accessibile MAXISANZIONE ORDINARIA E RIDUZIONI Termini Dal 24/12/2013 al 21/02/2014 Dal 22/02/2014 Sanzione ordinaria Da €.1.950 a €.15.600 + €.195 al giorno Sanzione con diffida €.1.950 + €.48,75 al giorno No Sanzione ridotta €.3.900 + €. 65 al giorno Termini Dal 24/12/2013 al 21/02/2014 Dal 22/02/2014 Sanzione ordinaria Da €.1.300 a €.10.400 + €.39 al giorno Sanzione con diffida €.1.300 + €.9,75 al giorno No Sanzione ridotta €.2.600 + €. 13 al giorno CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it MAXISANZIONE ATTENUATA E RIDUZIONI