N. RF311 Anno 2014 OGGETTO Come noto, con il DL 145/2013

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N. RF311 Anno 2014 OGGETTO Come noto, con il DL 145/2013
Anno 2014
N. RF311
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO “IN NERO” – LA “MAXI-SANZIONE”
RIFERIMENTI
NOTA MIN. LAVORO N. 16920 DEL 09/10/2014; NOTA MIN. LAVORO N. 12695/2013;
ART. 14, DL 145/2013; ART. 3, D.LGS.12/2002
Sintesi: la cd “maxi-sanzione” (sanzione pecuniaria con una componente fissa ed una variabile) è
applicabile ove siano utilizzati:
- lavoratori subordinati, considerati tali anche in seguito a riqualificazione del rapporto;
- che si è inteso occultare tramite mancata comunicazione obbligatoria e tramite omessa effettuazione
degli adempimenti fiscali e previdenziali.
In tal senso il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, in caso di lavoro autonomo occasionale, la sanzione:
- non si applica ove il datore di lavoro sia in grado di esibire l’effettuazione;
- oltre che degli adempimenti previdenziali (versamento dei contributi), anche di quelli fiscali
(versamento delle ritenute, loro contabilizzazione e inserimento del soggetto a 770).
Con il DL 145/2013 è stato, inoltre, previsto l’inasprimento delle sanzioni sul lavoro sommerso nella
misura del 30%; queste ora ammontano, in caso di occultamento totale del rapporto, da €. 1.950 ad €.
15.600 per la parte fissa, e €.195 al giorno per la parte variabile. Detta disposizione ha anche eliminato
la possibilità di definire la sanzione attraverso ottemperanza alla procedura di diffida.
Come noto, con il DL 145/2013 (convertito in L.9/2014), il legislatore ha modificato la disciplina
sanzionatoria in materia lavoro, disponendo:
1) l’aumento delle sanzioni in materia di orari di lavoro
2) l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro sommerso (cd “maxi-sanzione”).
Riguardo quest’ultima sanzione, il Ministero è intervenuto, al fine di chiarire:
Nota n. 12695/2013
Nota n. 16920/2014
le problematiche relative l’applicazione della sanzione in
materia di lavoro accessorio
l’ambito di applicazione della sanzione per le prestazioni di
lavoro autonomo occasionale
In particolare, con la recente Nota 16920/2014, il Min. Lavoro ha precisato che, ai fini della non
applicabilità della maxi-sanzione, potrà rilevare l'esibizione, da parte del datore di lavoro, di
idonea documentazione fiscale atta a dimostrare l'effettiva autonomia del rapporto o la volontà
datoriale di non occultare un rapporto di lavoro di natura subordinata.
SANZIONI PER LAVORO SOMMERSO - DISPOSIZIONI GENERALI
Excursus normativo - sanzioni per lavoro sommerso:
Art. 3,
D.Lgs.12/2002
“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si
applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
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CIRCOLARE DEL 19/11/2014
Redazione Fiscale
Art. 14,
DL 145/2013
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L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,
maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo […]”
“l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,mcomma 4, lettera c), e comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per
cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano
soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto”.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CD MAXI-SANZIONE
Come anticipato, la cd maxi-sanzione riguarda i datori di lavoro che impiegano lavoratori, non
preventivamente denunciati ai servizi per l’impiego, riconducibili alla categoria dei subordinati.
ATTIVITA’ ESCLUSE: sono esclusi dalla maxi-sanzione le seguenti tipologie di lavoratori:
 lavoratori parasubordinati
 collaborazioni occasionali
 associati in partecipazione
 collaboratori familiari
 lavoratori autonomi
Nello specifico, la disciplina sanzionatoria in esame, così come risulta per effetto delle modifiche
apportate dal D.Lgs.183/2010, stabilisce che:
VIOLAZIONE
Impiego di lavoratori subordinati senza
preventiva comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro privato
(eccetto lavoro domestico)
Datore di lavoro che:
 regolarizza il rapporto successivamente
alla effettiva instaurazione e solo in parte
 ha fatto svolgere al lavoratore un periodo
parzialmente in nero
SANZIONE
da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare
+ € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore
irregolare
+ € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare
COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il presupposto per l’applicazione delle suddette sanzioni è l’utilizzo di lavoratori dipendenti non
preventivamente denunciati ai servizi per l’impiego, in caso di comunicazione obbligatoria, nella
evidente volontà di occultare il rapporto.
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Pertanto, a seguito delle modifiche operate dal suddetto DL 145/2013:
 le sanzioni in materia di lavoro sommerso vengono maggiorate del 30%
 alle stesse sanzioni non è più applicabile la procedura di diffida obbligatoria.
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La ratio della norma è quindi quella di collegare l’irrogazione della maxi-sanzione alla sussistenza:
a) di prestazioni di natura subordinata
b) poste in essere in assenza:
 sia del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge
 che degli adempimenti contributivi
evidenziando così la volontà di non occultare il rapporto.
ATTIVITA' LAVORATIVA
DI NATURA SUBORDINATA
FIN
DALL'ORIGINE
O TRAMITE
RIQUALIFICAZIONE
CHE SI E' INTESO OCCULTARE OMETTENDO
SIA LE COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE
CHE GLI ADEMPIMENTI
CONTRIBUTIVI
Rapporti privi di comunicazione: ove non viga obbligo di comunicazione, va fatto riferimento:
 alle altre eventuali comunicazioni obbligatorie in materia di legislazione sociale (es:
comunicazione all’INPS per i lavoratori accessori)
 ad altri adempimenti e annotazioni obbligatorie previste per particolari settori.
CONCLUSIONE: anche in mancanza di preventiva comunicazione e/o registrazione
obbligatoria, la maxisanzione non si applica se il datore di lavoro prova, alternativamente:
a) che non vi è stata volontà di occultare il rapporto di lavoro: tramite l‘assolvimento degli
adempimenti contributivi (pagamento contributi, trasmissione denunce contributive periodiche) e fiscali
b) l’effettivo carattere di autonomia del rapporto di lavoro: con l’esibizione di “specifici
documenti” (riferiti ad un periodo precedente l’accertamento).
CESSAZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA
Il momento della commissione della violazione, rilevante per il principio della cd. “irretroattività”:
 va identificato con la cessazione della condotta illecita
 conseguentemente sanzionato con riferimento alla normativa vigente a tale data.
La cessazione della condotta illecita può avvenire mediante regolarizzazione spontanea del
trasgressore, o mediante l’interruzione del rapporto lavorativo.
MAGGIORAZIONE DELLA SANZIONE E DIFFIDA AD ADEMPIERE
Per effetto degli aumenti di sanzione previsti dal DL 145/2013 avremo che:
VIOLAZIONE
Lavoratore completamente ” in nero”
Lavoratore occupato per un periodo
lavorativo successivo al quello contestato
SANZIONE
da € 1.950 a €.15.600 per ciascun lavoratore irregolare
+ € 195 per ciascuna giornata di lavoro
da € 1.300 a € 10.400 per ciascun lavoratore irregolare
+ € 39 per ciascuna giornata di lavoro
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MAXI-SANZIONE
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Maggiorazione sanzioni del 30%: si applica a partire dal 24/12/2013, considerando il periodo di
realizzazione della fattispecie coincidente con la cessazione della condotta illecita
Diffida: la preclusione alla diffida ad adempiere si applica solo a partire dal 22/02/2014.
LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO – I CHIARIMENTI DEL MIN. LAVORO
LAVORO OCCASIONALE RIQUALIFICATO
Con la recente Nota 16920/2014, il Min. Lavoro fornisce chiarimenti sulla maxi sanzione in caso di
riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Il carattere di autonomia, ricondotto alla disciplina generale dei contratti d’opera (art. 2222 C.C.), si
caratterizza per l'assenza del l’obbligo di comunicare in via preventiva al competente Centro
per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro come nel caso del lavoro subordinato.
Pertanto, durante l’ispezione, gli ispettori devono valutare:
 oltre alla documentazione di carattere previdenziale, necessariamente presente in caso di
superamento della soglia di €. 5.000 di reddito (N.B.: non di compensi) complessivo annuo
 altri elementi significativi, quale una “valida documentazione fiscale”, al fine di poter
escludere la volontà di occultare il rapporto di lavoro subordinato.
Il Ministero precisa che per “valida documentazione fiscale” si intende la documentazione fiscale
obbligatoria, quale quella, riferita al periodo oggetto di accertamento, relativa:
 al versamento delle ritenute d’acconto (cod. trib. 1040, 1004, ecc.) tramite modello F24
 alle rilevazioni contabili
 ed alla dichiarazione su modello 770.
Pertanto, conclude il Ministero:
 anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta
nella “documentazione fiscale obbligatoria” (mod. 770)
 non può essere considerato lavoro “in nero” (pur potendo essere riqualificato in rapporto di
lavoro subordinato) e quindi, non si procede all’applicazione della relativa maxi-sanzione.
LAVORO OCCASIONALE
RIQUALIF. IN LAVORATORE DIPENDENTE
ANCHE SE NON COMUNICATO PUR SE > €. 5.000
NON SI CONSIDERA "OCCULTATO
SE SONO ESEGUITI GLI ADEMP. PREVIDENZIALI (VERS. INPS) E/O FISCALI (RIT. + 770)
NESSUNA MAXI-SANZIONE
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Sul punto, l’art. 4 L.138/2010 modifica l'art. 3 DL12/02, determinando:
 l'applicazione della cd maxi-sanzione: "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato"
 a meno che: "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi
comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione".
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LAVORO ACCESSORIO
La Circ. 38/2010 Min. Lav. aveva disposto concetti del tutto analoghi al lavoro occasionale: la
maxi-sanzione trova applicazione in relazione ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione
al Centro per l’impiego.
Analogamente, la Nota 12695/2013 Min. Lavoro ritiene che nell’ambito del lavoro accessorio:
 la maxi-sanzione è irrogabile
 laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL
connessa all’attivazione delle prestazioni stesse.
Al contrario, se in alcune giornate la prestazione resa risulta, in sede di controllo, non
retribuita (assenza di corresponsione del voucher):
 non opera la maxi-sanzione, anche in assenza della comunicazione preventiva
 posto che opera la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo
indeterminato (con applicazione delle sanzioni civili e amministrative) se la prestazione è
stata resa “secondo i canoni della subordinazione”.
N.B.: la trasformazione non opera comunque nei confronti di utilizzatore soggetto privato (non
imprenditore o lavoratore autonomo).
LAVORO ACCESSORIO
SE NON COMUNICATO ALL'INPS
SE NON PAGATO IN TUTTO O IN
PARTE
SI CONSIDERA "OCCULTATO
RIQUALIF. IN LAVORO DIPENDENTE
MAXI-SANZIONE
SANZIONI ORDINARIE
PAGAMENTO RIDOTTO DELLE SANZIONI
Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni applicabili si osserva che sono ammessi (a
seconda della data di commissione dell’illecito) i seguenti istituti deflattivi:
RIDUZIONE SANZIONI
CON DIFFIDA
SANZIONE RIDOTTA
se il datore di lavoro ottempera agli obblighi stabiliti dal
personale ispettivo è autorizzato a pagare le sanzioni nella
misura del minimo edittale e di 1/4 per la maggiorazione
giornaliera
qualora il pagamento avvenga entro il termine di 60 giorni
dalla contestazione immediata o dalla notificazione
dell’irregolarità è possibile che le sanzioni siano versate nella
misura di 1/3 della sanzione massima o del doppio della
sanzione minima.
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Solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto di lavoro può ritenersi sconosciuto alle parti.
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MAXI-SANZIONE PER LAVORO IN NERO - SINTESI
PAGAMENTO RIDOTTO DELLE SANZIONI
Termini
Fino al 22/02/2014
Dal 22/02/2014
Diffida ad adempiere
Riduzione sanzioni
Accessibile
Preclusa
Accessibile
MAXISANZIONE ORDINARIA E RIDUZIONI
Termini
Dal 24/12/2013
al 21/02/2014
Dal 22/02/2014
Sanzione ordinaria
Da €.1.950 a €.15.600
+ €.195 al giorno
Sanzione con diffida
€.1.950 + €.48,75 al
giorno
No
Sanzione ridotta
€.3.900 + €. 65 al
giorno
Termini
Dal 24/12/2013
al 21/02/2014
Dal 22/02/2014
Sanzione ordinaria
Da €.1.300 a €.10.400
+ €.39 al giorno
Sanzione con diffida
€.1.300 + €.9,75 al
giorno
No
Sanzione ridotta
€.2.600 + €. 13 al
giorno
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MAXISANZIONE ATTENUATA E RIDUZIONI