regolamento edilizio - Comune di Monsummano Terme

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regolamento edilizio - Comune di Monsummano Terme
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
REGOLAMENTO
EDILIZIO
Modifica articoli 1 – 2 – 3 – 3bis - 4 – 5 – 11 – 12 – 13
Progettista
- Dr. Arch. Valerio E.CONTINI
Dirigente Settore Gestione e Pianificazione
del Territorio/Comune di Monsummano T.
Responsabile del procedimento
- Geom. Franco Lepori
U.O.C. Edilizia Privata
Approvato con delibera di CC n. 23 del 27.04.2004
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1  Scopo, contenuto e validità del R.E.C.
Il presente regolamento edilizio disciplina ogni attività edilizia esercitata nellambito del territorio comunale ai sensi
dellart. 33 della legge 17.08.1942 n. 1150, modificata e integrata dalla legge 06.08.1967 n. 765, con le procedure di cui
allart. 35 della legge regionale n. 5 del 16.01.1995, e nel rispetto delle altre leggi e regolamenti vigenti.
Il presente R.E.C. stabilisce le norme :
a)- per la buona costruzione, la conservazione, ligiene e lestetica degli immobili, laspetto e il decoro dei servizi, impianti
e opere accessorie che interessano lestetica di tutte le opere che concorrono al mantenimento e allinserimento nel rispetto
del contesto ambientale da salvaguardare;
b)- per linserimento delle nuove opere nelle strutture urbanistico edilizie esistenti ed in quelle previste dagli strumenti
urbanistici comunali;
c)- per la sistemazione, trasformazione o ricostruzione delle opere edilizie esistenti;
d)- per la redazione dei piani urbanistici a scopo edilizio.
La disciplina ed il controllo sul rispetto delle predette norme è esercitato dallAmministrazione Comunale, secondo i poteri
ad essa conferiti dalla legge, avvalendosi dei propri organi tecnici, amministrativi e consultivi.
Art. 2  Opere soggette a concessione edilizia/permesso di costruire
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle
risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle
lettere successive del presente articolo ed allarticolo 3;
Gli interventi di nuova costruzione interessano le aree non edificate al momento delladozione del Regolamento
Urbanistico e sono attuati nel rispetto delle previsioni dei parametri e degli indici di zona.
b) L’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle
vigenti disposizioni;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive allaperto,
che comporti lesecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire lesistente tessuto urbanistico - edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile
alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione duso, senza alcun intervento
sulle opere di urbanizzazione.
Sono interventi ammessi solo sugli edifici di valore nullo e comportano la demolizione dell'edificio esistente e la
ricostruzione di un nuovo edificio con una volumetria uguale a quella preesistente. Tali interventi, inclusi eventuali
ampliamenti, debbono avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di zona delle NTA del RU, con modalità
costruttive e di finitura congrue del rispetto dinserimento spaziale-ambientale.
2. Per le opere pubbliche del comune, latto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o lopera
autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del
progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dellacquisizione dei necessari pareri e
nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
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Art. 3  Opere soggette a Denuncia Inizio Attività
Tipi di intervento edilizio
I tipi di intervento sono i seguenti:
A) Manutenzione Ordinaria
B) Manutenzione Straordinaria
C) Restauro e Risanamento Conservativo
D) Ristrutturazione Edilizia
E) Ristrutturazione Urbanistica
F) Demolizione senza ricostruzione
G) Demolizione con ricostruzione
H) Sopraelevazione
I) Nuova costruzione ed ampliamento
L) Cambio di destinazione duso
M) Realizzazione di volumi pertinenziali.
1. Sono sottoposti a denuncia di inizio dellattività :
Gli interventi di cui al comma 1 dellarticolo 2, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di
cui allarticolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) , dai
programmi integrati di intervento di cui allarticolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali
strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
Le opere di reinterro e di scavo non connesse allattività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione
permanente del suolo stesso;
Manutenzione ordinaria con interventi recanti mutamento dellesteriore aspetto degli immobili.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi su tutti gli edifici.
Per gli edifici classificati R.V.A.A., V.A.A., E.V.A.A. (per le parti riportate nelle tavole), gli interventi debbono avere i
caratteri e le finalità di conservazione e tutela dei materiali e degli elementi architettonici e decorativi originari.
Sono da considerarsi, prioritariamente, manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
OPERE INTERNE:
Riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci e tinteggiature, rivestimenti, pavimenti, vespai, infissi e serramenti, impianti
tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie.
OPERE ESTERNE:
a)-pulitura, ripresa di intonaci, senza alterazione dei materiali e delle tinte esistenti;
b)-pulitura, riparazioni, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, dei manti di copertura, delle
pavimentazioni esterne, di elementi architettonici (inferriate, soglie, cornici, zoccolature, gradini) senza alterazioni dei
tipi esistenti e della forma;
c)-rifacimento di rivestimenti esterni;
d)-installazione di canali di gronda e pluviali;
e)-riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, canne di aspirazione, camini, senza alterazione della
posizione e delle caratteristiche dimensionali;
f)-tinteggiatura esterna senza alterazioni di quelle esistenti e non in contrasto con quelle del contesto circostante;
g)-sostituzione/recupero del manto di copertura senza alterazione di quello esistente comprese le piccole
riparazioni/sostituzioni di elementi dell'orditura del tetto;
h)-spurgo o restauro di doccionate, fognature interne, fognoli, pozzetti, pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori,
depuratori, pozzi e cisterne, aggiornamenti di allacciamenti alle reti di urbanizzazione all'interno delle proprietà private;
Sono assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria la messa in opera di doppi infissi, le impermeabilizzazioni e le
coibentazioni termiche (guaine, guaine tagliamuro, trattamenti impermeabilizzanti e trattamenti di coibentazione termica).
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Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria, sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso.
Tali opere e modifiche non possono comunque comportare alterazioni al piano di posa e calpestio delle strutture
orizzontali e devono essere utilizzati gli stessi tipi di materiali, mentre quelle verticali aventi carattere strutturale
possono solo essere integrate per le sole parti inerenti la sicurezza statica e a salvaguardia dell'incolumità senza
comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.
Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o
colori diversi da quelli esistenti.
- rifacimento totale di intonaci e coloriture esterne;
- rifacimento totale degli infissi esterni;
- rifacimento totale della sistemazione esterna;
- rifacimento totale del manto di copertura.
In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sotto elencati, quando comportino
esecuzione di notevoli opere murarie:
- rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
- rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- rifacimento di impianti igienico sanitari.
- rifacimento o installazione di impianti elettrici;
- realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema generale distributivo;
- costruzione di vespai o scannafossi;
- rifacimento totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, anche con modifica delle falde ferma
restando la quota di gronda; dovrà comunque essere conservato il tipo del preesistente manto di copertura (coppi o
tegole), nonché le relative finiture;
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici.
1.
Per gli edifici classificati R.V.A.A. e V.A.A. e E.V.A.A. (per le parti riportate nelle tavole), gli interventi
debbono avere caratteri e finalità di conservazione e di tutela dei materiali e degli elementi architettonici e
decorativi originari, secondo le seguenti modalità:
1.1. Intonaci:
devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici).
Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, con
esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".
Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona.
Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario.
In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento". E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce.
2.1. Infissi esterni:
negli edifici classificati R.V.A.A., V.A.A. e E.V.A.A. (per le parti riportate nelle tavole), in legno verniciato nelle
sezioni, sagome e partiture originarie.
2.1.1. Dispositivi di oscuramento:
non sono ammessi per gli edifici di R.V.A.A. in cui originariamente non erano previsti.
Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali.
2.1.2. Porte esterne:
sono ammesse nelle forme tradizionali in legno; possono essere impostate sul filo interno della mazzetta, con eventuale
esclusione di controporte sul filo esterno del muro, in caso di sostituzione.
Non è ammessa la formazione di protezioni della porta di ingresso e delle finestre con pensiline di qualunque materiale
e forma o tegole aggettanti incastrate direttamente nel muro per gli edifici classificati R.V.A.A. - V.A.A. - E.V.A.A. in
cui originariamente non erano previsti.
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2.1.3. Definizione architettonica delle aperture:
Nelle operazioni di manutenzione o restauro delle facciate è vietata l'aggiunta di lastre in travertino o marmo di
bordatura delle aperture negli edifici classificati R.V.A.A., V.A.A. e E.V.A.A. in cui originariamente non erano previsti.
Sono ammesse le definizioni architettoniche tradizionali ad intonaco (con eventuale tinteggiatura del bordo dell'apertura
differenziata rispetto a quella delle superfici piane) e con formazione di davanzali e cornici con spessore minimo di cm. 6 o
comunque adeguato allinsieme architettonico delle aperture.
3.1. Rifacimento della sistemazione esterna:
comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale che devono per la
loro significatività essere, per quanto possibile, conservati e ripristinati nelle forme tradizionali.
4.1. Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti:
4.1.1. Pavimenti:
negli edifici di R.V.A.A. devono essere mantenuti per quanto possibile i materiali originali con eventuali sostituzioni o
integrazioni con materiali tradizionali.
4.1.2. Rivestimenti esterni:
devono essere ripristinati eventuali zoccolature intonacate, marcapiani e/o angolari dipinti o a intonaco a rilievo quando
preesistenti.
5.1. Rifacimento del manto di copertura:
deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta e materiali originari o tradizionali.
5.1.1. Manto di copertura:
in embrici e coppi con recupero ove possibile di materiale originario.
5.1.2. Gronda:
nella forma e tipo (lastre di marmo, di scisto, intonacate, a correnti e tavole di legno e/o tavelle, mezzane, cornicione
elaborato, ecc.) e aggetto preesistenti.
5.1.3. Controsoffitti:
negli edifici di R.V.A.A. i vani sottotetto non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà
essere congruente all'orditura lignea del tetto nel caso di coperture "a vista" di particolare pregio e fattura.
Per quanto concerne il rifacimento o installazione di impianti di ascensori o montacarichi, sono ammessi nei casi di
accertata necessità e la loro localizzazione dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario.
6.1 Installazione di impianti igienico sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare:
bagni e cucine: ne è ammessa l'introduzione, ed essi dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto
distributivo originario.
E' ammessa, in rapporto all'introduzione di servizi igienici, la formazione di una luce a filo parete esterna (giglio) che
consenta lareazione del locale di dimensioni massime 60x60, tale possibilità è ammessa solo per i fronti laterali e tergali e
che non arrechino dissimetria allordine della facciata.
7.1 Realizzazione di chiusure o di aperture interne:
sono ammesse se non modificano lo schema distributivo originario da tutelare e conservare.
7.1.1. Aperture esterne:
è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di
chiusure di eventuali aperture recenti incongrue.
Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi), non è ammesso di aprire
finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria nel caso in cui la stesura raggiunta e consolidata presenti una
precisa e definitiva configurazione architettonica. E' ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase
consolidata.
Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare lorganismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dellorganismo stesso, ne consentano destinazioni duso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi delledificio, linserimento
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degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze delluso, leliminazione degli elementi estranei
allorganismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli
elementi tipologici formali e strutturali dellorganismo edilizio, volti a conseguire ladeguamento funzionale
degli edifici, ancorché recenti.
- Per elementi estranei all'organismo edilizio si intendono tutte le aggiunte e modifiche, avvenute in epoca
posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico
ambientali dell'edificio.
- Per consolidamento devono intendersi quelle operazioni che tendono ad assicurare la stabilità delle strutture
dell'edificio. Tra gli interventi di consolidamento rientrano le operazioni di sottofondazione, la posa di tiranti, i
rimpelli di muratura, le contraffortature, il cordolo in c.a. di coronamento all'imposta del tetto, anche in
demolizione della muratura esistente e ricostruzione funzionalmente all'altezza preesistente.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono ammessi su tutti gli edifici.
Per gli edifici classificati R.V.A.A., V.A.A., E.V.A.A. (per le parti riportate nelle tavole) gli interventi di restauro e
risanamento conservativo sono rivolti a conservare lorganismo edilizio e a recuperarne limpianto originario.
RESTAURO DI EDIFICI CLASSIFICATI DI VALORE R.V.A.A. - V.A.A.
Gli interventi di restauro su edifici classificati di valore devono essere finalizzati per il loro mantenimento in efficienza ed
a trasmettere integralmente al futuro l'opera architettonica od edilizia nel contesto in cui si trova.
La possibilità di nuova utilizzazione degli edifici vincolati deve essere attentamente esaminata allo scopo di assicurare la
conservazione degli stessi, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con i preminenti interessi storicoartistici. Pertanto i lavori di adattamento devono essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente le forme esterne
ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, all'organismo spaziale e costruttivo ed alle sequenze dei percorsi interni.
Devono altresì essere conservati tutti gli elementi scultorei, decorativi e pittorici esistenti che fanno parte integrante
dell'organismo edilizio. Analoghi criteri andranno applicati agli spazi esterni costituenti pertinenza degli edifici od entità
autonoma, con particolare riguardo alle opere scultoree, murarie ed alle singolarità vegetali e naturali.
Sono ammessi interventi di consolidamento, di ripristino e di recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi
dell'edificio e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali
aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi e scultorei.
Sono ammessi inserimenti di elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle
esigenze d'uso purché non comportino compromissioni strutturali o spaziali o degrado edilizio e l'intervento sia
compatibile con la esistenza di elementi di pregio.
L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici deve avvenire senza alterazioni volumetriche degli edifici, intasamenti degli
spazi distributivi o modifiche delle falde di copertura.
In particolare:
1.1. Rinnovo strutturale del tetto.
Negli edifici classificati R.V.A.A., possono essere reintegrati gli elementi costruttivi (struttura lignea, orditura dei
correnti, manto di copertura, gronda, ecc.), limitatamente alle parti fatiscenti (e con esse collaboranti), e nelle forme
tradizionali.
Negli edifici classificati V.A.A. ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle
forme e materiali tradizionali per le parti in vista ed esterne; per la struttura principale è ammesso anche l'impiego di
materiali diversi.
Negli edifici di R.V.A.A. e V.A.A. è ammessa la formazione, sotto il manto di copertura, di strati coibenti termoisolanti
e dovrà essere redatta una dettagliata descrizione anche grafica delle soluzioni da proporre.
1.2. Rinnovo strutturale dei solai.
Le stesse indicazioni di cui al capoverso precedente valgono per le operazioni relative al rinnovo strutturale
dei solai in legno di particolare pregio e fattura.
Per gli edifici classificati R.V.A.A. e V.A.A. è ammessa, nel rinnovo strutturale dei solai, linserimento di
particolari accorgimenti tecnologici al fine di migliorarne e/o adeguarne la statica alle vigenti normative di
sicurezza.
1.3. Rinnovo scala.
Negli edifici classificati R.V.A.A. possono essere reintegrati gli elementi costruttivi originari, limitatamente alle parti
fatiscenti, fino a pervenire a una loro integrale sostituzione purché' nelle forme tradizionali.
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Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi delledificio, leliminazione, la
modifica e linserimento di nuovi elementi ed impianti.
- Si considerano pertinenze le opere costituenti accessori ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti:
le cantine, le autorimesse, i porticati, i balconi, le scale esterne, le tettoie a sbalzo e non, le lavanderie, le legnaie,
le insegne, le tende su area pubblica, le sistemazioni esterne dei resedi compresi i muri di cinta - recinzioni ringhiere - cancelli, i pergolati - i gazebi - le serre/le coperture stagionali in legno e/o ferro e vetro, piccoli capanni
destinati al ricovero di attrezzi o di animali domestici e da cortile, al ricovero di equini, i tendaggi, le piscine con i
relativi depuratori, i campi da tennis e simili, la costruzione/installazione di barbacue/fornini, le modeste opere a
protezione/installazione di impianti per l'utilizzazione dell'energia alternativa, gli scambiatori esterni per il
condizionamento, per autoclavi, gli impianti di irrigazione dei giardini con i relativi pozzi, le modeste
antenne/parabole (max 80 cm.) per la ricezione radio televisiva e trasmissione inerenti le nuove tecnologie, per
misuratori dellenergia elettrica  gas  acqua e relativi serbatoi/cisterne, i vialetti, le aiuole e gli accessi con le
aree di parcheggio interne al lotto, i parcheggi da realizzare nel sottosuolo come disciplinato dalla L.122/89 e le
opere equivalenti normate dalle NTA del RU, cabine elettriche, i locali ad uso centrale termica, autoclave,
condizionamento, tettoie e pensiline di protezione al carico e scarico, alla collocazione temporanea dei materiali
inerenti i cicli di produzione, impianti di aspirazioni polveri, impianti esterni di movimentazione meccanica
comprese le necessarie dotazioni di sicurezza per gli addetti alla manutenzione, locali compressori, silos con i loro
collegamenti di carico - scarico, vasche di raccolta, cisterne e serbatoi, piattaforme per pese e relative cabine di
manovra, gru, ecc., macchinari esterni per aspirazioni-trasporto materiali, trasportatori-elevatori-ascensori-coclee,
filtri, silos, vasche di raccolta materiali solidi e/o liquidi, pese con cabine di manovra, che per la loro peculiare
costruzione-protezione e impiego sono a stretto servizio tecnologico delle attività industriali-artigianalicommerciali-direzionali-alberghiere ecc.;
Gli interventi comprendono:
a) - l'ampliamento o diminuzione della dimensione delle unità immobiliari, nell'ambito dello stesso edificio, mediante
l'accorpamento totale o parziale di unità contigue e la riorganizzazione funzionale interna senza aumento delle superfici
utili e senza cambio duso;
b) - le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle unità immobiliari con aumento delle superfici
utili;
c) - le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle unità immobiliari con aumento delle superfici utili
e con modifiche incidenti sugli elementi verticali e orizzontali strutturali;
d)  le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi
materiali o con materiali analoghi prescritti dal RU vigente, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per ladeguamento alla normativa antisismica;
e) - la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella
stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
f) - le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi
edilizi, ivi compreso le pertinenze e gli impianti tecnologici, e limitati interventi necessari per ladeguamento alla
normativa antisismica;
-la realizzazione e modifica dei volumi pertinenziali di cui allart. 28 del RU;
- non sono computate ai fini dellapplicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si
realizzino:
-le intercapedini con larghezza fino a cm. 100 dei locali posti entro terra o controterra;
- i volumi interrati contenuti entro il 40% del volume fuori terra;
- i sottoscala delle scale esterne, di larghezza lorda per rampa di cm.150, che collegano il piano terra col piano primo e le
eventuali logge che si formano ai due livelli nella proiezione lorda del pianerottolo di arrivo al piano primo, a condizione
che lo stesso pianerottolo non superi la lunghezza di cm.250 e che sia contenuto nel fronte intero della facciata;
- i porticati o porzioni di essi di uso pubblico;
- i balconi, le tettoie a sbalzo, le scale esterne a sbalzo, le insegne, le tende su area pubblica, le sistemazioni esterne dei
resedi compresi i muri di cinta - recinzioni - ringhiere - cancelli, i pergolati - i gazebi - le serre/le coperture stagionali in
legno e/o ferro e vetro, piccoli capanni destinati al ricovero di attrezzi o di animali domestici e da cortile, al ricovero di
equini, i tendaggi, le piscine con i relativi depuratori, i campi da tennis e simili, la costruzione/installazione di
barbacue/fornini, le modeste opere a protezione/installazione di impianti per l'utilizzazione dell'energia alternativa, gli
scambiatori esterni per il condizionamento, per autoclavi, gli impianti di irrigazione dei giardini con i relativi pozzi, le
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modeste antenne/parabole (max 80 cm.) per la ricezione radio televisiva e trasmissione inerenti le nuove tecnologie, per
misuratori dellenergia elettrica  gas  acqua e relativi serbatoi/cisterne, i vialetti, le aiuole e gli accessi con le aree di
parcheggio interne al lotto, cabine elettriche, i locali ad uso centrale termica, autoclave, condizionamento, tettoie e
pensiline di protezione al carico e scarico, alla collocazione temporanea dei materiali inerenti i cicli di produzione, impianti
di aspirazioni polveri, impianti esterni di movimentazione meccanica comprese le necessarie dotazioni di sicurezza per gli
addetti alla manutenzione, locali compressori, silos con i loro collegamenti di carico - scarico, vasche di raccolta, cisterne e
serbatoi, piattaforme per pese e relative cabine di manovra, gru, ecc., macchinari esterni per aspirazioni-trasporto
materiali, trasportatori-elevatori-ascensori-coclee, filtri, silos, vasche di raccolta materiali solidi e/o liquidi, pese con cabine
di manovra, che per la loro peculiare costruzione-protezione e impiego sono a stretto servizio tecnologico delle attività
industriali-artigianali-commerciali-direzionali-alberghiere ecc.;
- le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti allinterno dei perimetri dei centri abitati,
nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nei
limiti del RU; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui allarticolo 5, comma 3, della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25;
g) - le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle unità immobiliari con aumento delle superfici
utili, con modifiche incidenti sugli elementi verticali e orizzontali strutturali;
h) - mutamento delle destinazioni d'uso con o senza opere delle unità immobiliari o degli edifici;
i) - aumento del numero di unità immobiliari con o senza opere;
l) - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed alladeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi su tutti gli edifici, ad eccezione di quelli classificati R.V.A.A., con
le seguenti specificazioni e limitazioni:
Per gli edifici classificati V.A.A. sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia che possono comportare modifiche
esclusivamente agli elementi verticali non strutturali, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi
delledificio nonché gli elementi costituenti arredo urbano. Sono ammessi interventi diversi, nellambito
comunque della ristrutturazione edilizia e con esclusione in ogni caso della demolizione con fedele
ricostruzione, sulle parti delledificio o del complesso edilizio (compresi volumi accessori, aree pertinenziali,
giardini ed aree libere contermini al medesimo relazionati) che non presentano elementi di valore e/o che non
sono riconducibili allimpianto originario.
Per gli edifici classificati E.V.A.A. sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia secondo le seguenti modalità:
a) - costruzione di servizi igienici in ampliamento volumetrico solo nel caso di accertata impossibilità di una
soluzione interna e, in ogni caso, attraverso aggiunte architettonicamente coerenti e con esclusione dei fronti
su strada e comunque nel rispetto degli indici e delle prescrizioni fissati zona per zona;
b) - rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato (altezza minima> m. 2,00) fino ad una
quota non superiore a cm 40 rispetto all'esistente e comunque per un h max di m. 2,40 (intradosso copertura
parete interna) senza alterare i prospetti tutelati;
c) - prescritto in ogni caso il mantenimento dei caratteri architettonici e dimensionali originari delle facciate
appositamente segnalate sulle tavole del Piano come elementi di valore.
d) - è esclusa la demolizione con fedele ricostruzione dei fabbricati e delle porzioni di fabbricato
corrispondenti alle facciate appositamente segnalate sulle tavole del Piano. Gli interventi di demolizione con
fedele ricostruzione delle porzioni prive di elementi di valore sono ammessi solo nei casi di accertata
impossibilità di recupero funzionale e strutturale degli immobili.
Negli edifici classificati S.V.A.A. sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia secondo le seguenti modalità:
a) - costruzione di servizi igienici in ampliamento volumetrico solo nel caso di accertata impossibilità di una soluzione
interna e, in ogni caso, attraverso aggiunte architettonicamente coerenti e con esclusione dei fronti su strada e
comunque nel rispetto degli indici e delle prescrizioni fissati zona per zona;
b) - rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato (altezza minima> m. 2,00) fino ad una quota non
superiore a cm 40 rispetto all'esistente e comunque per un h max di m. 2,40 (intradosso copertura parete interna) senza
alterare i prospetti significativi;
c) - rialzamento in deroga di cui allart. 25 delle NTA del R.U. prevedendo nel progetto le stesse peculiarità costruttive e di
finitura in relazione alla gronda, alle pendenze delle falde del tetto, al manto di copertura ed agli altri elementi
decorativi.
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d) - gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione sono consentiti esclusivamente nei casi di accertata impossibilità di
recupero funzionale e strutturale degli immobili.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia laumento e la riorganizzazione delle unità immobiliari, è consentito a
condizione che non siano alterate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli immobili e purché sia ammesso
dalla disciplina di zona, salvo i casi espressamente previsti dalle norme precedenti.
Sono soggette a DIA le seguenti opere in quanto sono specificatamente disciplinate dal RU:
- Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
1 - Gli interventi di ampliamento non assimilati alla ristrutturazione edilizia sono ammessi su tutti gli edifici esistenti ad
eccezione degli edifici classificati R.V.A.A. e V.A.A. e purché consentiti dagli indici e dalle normative di zona.
2 - Per gli edifici classificati E.V.A.A. e S.V.A.A. gli ampliamenti sono ammessi alle seguenti condizioni:
- che negli edifici classificati E.V.A.A. non interessino le facciate segnalate sulle tavole o sulle schede della classificazione.
- che non alterino la continuità dei prospetti lungo la strada nei tessuti a borgo.
- che siano realizzati per caratteristiche tipologiche e costruttive e per finiture in coerenza con gli edifici esistenti e
comunque nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Edilizio.
3 - Gli interventi di ampliamento ammessi dalla disciplina di zona, siano essi una tantum o conseguenti alla applicazione
di indici e parametri edilizi, non sono cumulabili con gli ampliamenti assimilati alla ristrutturazione edilizia.
Sopraelevazione
Sono gli interventi ammessi dallart. 25 delle NTA del RU:
1.
Tutti gli edifici di civile abitazione composti da un solo piano abitabile fuori terra, anche se parzialmente
sopraelevato, (escludendo i piani interrati, seminterrati e piani terra con altezza inferiore a ml. 2,50, destinati a locali di
servizio come autorimesse  cantine  ripostigli - centrali termiche - ecc.) esistenti alla data di adozione del R.U.
(29.01.2002) possono essere rialzati o completati nel rialzamento, per comprovate necessità abitative, di un piano sulle
verticali del perimetro edificato, con altezza massima di ml. 3,00 misurata dal piano di calpestio fino allappoggio della
copertura (intradosso) con la possibilità di formare una nuova unità abitativa autonoma.
2.
Per gli edifici parzialmente rialzati, a seguito di precedenti disposizioni, è consentito il raggiungimento
dellaltezza in gronda della precedente sopraelevazione parziale.
3.
E consentito il rialzamento degli edifici esistenti fino allaltezza in gronda in allineamento ad edifici posti in
aderenza, con corrispondente numero di piani fino ad un massimo di due, o in rapporto alla giusta simmetria della facciata
attuale/modificato, se questi presentano particolari caratteristiche di finitura esterna, prevedendo nel progetto le stesse
peculiarità costruttive e di finitura in relazione alla gronda, alle pendenze delle falde del tetto, al manto di copertura ed agli
altri elementi decorativi.
4.
Gli interventi, di cui ai commi precedenti sono una-tantum e sono ammessi nelle zone B01, B02, B1, B2, B3, B4,
D0, D1, nonché nelle zone E2 ed E3, in deroga alla disciplina di zona ed alle norme sulle distanze. Sono fatte salve le
norme del Codice Civile in materia e sono esclusi dalle presenti disposizioni gli edifici classificati di rilevante valore, di
valore e con elementi di valore. Tali interventi non sono cumulabili con gli ampliamenti assimilati alla ristrutturazione
edilizia.
5.
In relazione a quanto disposto dalle presenti norme gli elementi architettonici, le finiture esterne, gli aggetti e gli
elementi decorativi di progetto dovranno mantenere le caratteristiche costruttive tradizionali tipiche locali e dovranno
essere in armonia con quanto presente nellambiente circostante.
6.
Non sono ammessi abbaini e terrazzi a tasca sulle coperture ma solo lucernari a filo falda di dimensioni adatti per
ispezioni al tetto e/o ventilazione delle soffitte.
Manufatti pertinenziali di cui allart. 28 comma 9 del RU fuori dei centri abitati
Per tutti gli edifici esistenti, adibiti a fini abitativi, non dotati di autorimesse e per i quali sia dimostrata limpossibilità di
realizzarle nellambito dei parametri edilizi consentiti, trova applicazione lart.9 della L.122/89, con il limite massimo di
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superficie utile in interrato di mq.25 per ogni unità immobiliare residenziale, con altezza minima utile di ml.2 e altezza
massima utile di ml.2,50, con estradosso copertura a filo dellandamento naturale del terreno esistente, possibilmente
inerbita o pavimentata in cotto o materiali naturali, servita da una rampa di pendenza non superiore al 20%. Tali interventi
devono rispettare i limiti imposti dalla Del. C.R.T. 230/94 sul rischio idraulico.
Manufatti di cui allart. 30 comma d del RU
a.
Aree e volumi di pertinenza degli edifici
Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione agricola e non agricola per tutti i
manufatti di servizio esistenti, sia legittimamente autorizzati che condonati e privi di valore storico, architettonico ed
ambientale ancorché non classificati, è consentita la demolizione e la ricostruzione dello stesso volume e superficie
coperta, sulla base dei seguenti criteri:
- altezza non superiore a mt. 3,50 (intradosso) al colmo e mt. 2,40 in gronda;
- accorpamento dei volumi edilizi ed ubicazione in prossimità degli edifici esistenti;
- copertura inclinata con manto in cotto;
- caratteri tipologici e costruttivi assimilabili alle forme tradizionali delledilizia rurale.
I manufatti di servizio ricostruiti a destinazione non agricola devono essere vincolati come pertinenze alledificio
principale con atto pubblico registrato e trascritto.
Nei sistemi della collina e del padule valgono le disposizioni già indicate per i nuovi annessi agricoli.
Gli interventi di cui ai commi precedenti non sono consentiti nei casi in cui possano recare pregiudizio alle caratteristiche
storico architettoniche degli edifici e/o al contesto ambientale.
Interventi di cui allallegato A del RU
1.
- Edifici con destinazione d' uso agricola:
1a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
1b) trasferimenti di volumetria nei limiti del 10 % del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di
volume ricostruito, nell' ambito degli interventi di cui alla lettera 1a;
1c) ampliamenti "una tantum" per le residenze rurali fino ad un massimo di 100 mc e per un altezza massima di due piani
fuori terra;
1f) ampliamenti degli annessi del 10 % del volume esistente fino ad un massimo di 150 mc;
1g) ampliamenti degli annessi del 10 % del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc;
1q) costruzione di nuovi annessi agricoli su fondi inferiori ai minimi di superficie aziendale e superiori a 6000 mq, aventi
superficie utile netta non superiore a mq 30; nelle zone EA2, EA3 ed E1 solo per le seguenti coltivazioni : oliveto, vigneto,
frutteto in coltura specializzate.
1r) costruzione di piccoli annessi per deposito e rimessaggio su fondi inferiori a 6000 mq. e superiore a mq. 1500,, aventi
superficie utile netta non superiore a mq 10;
2 - Edifici con destinazione d' uso non agricola:
2a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
2c) ampliamenti "una tantum" fino a 150 mc, in misura inversamente proporzionale al volume di unità edilizie calcolate
al netto dei volumi pertinenziali sulla base della seguente formula :
Incremento max = 30000/volume esistente
Incremento minimo comunque consentito mc 50 lordi.
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2d) ampliamenti "una tantum" fino a 150 mc, in misura inversamente proporzionale al volume di unità edilizie calcolate
al netto dei volumi pertinenziali con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive secondarie ad eccezione
dell' artigianato di servizio, sulla base della seguente formula :
Incremento max = 30000/volume esistente mc vol.
Incremento minimo comunque consentito mc 50 lordi.
2e) sopraelevazione degli edifici di civile abitazione ad un solo piano;
2f) ampliamenti "una tantum" fino al 20 % dei volumi e delle superfici esistenti e comunque fino ad un massimo di 300
mc per gli immobili destinati alle attività produttive secondarie e ad attività terziarie compatibili;
2g) ampliamenti "una tantum" fino al 30 % dei volumi e delle superfici esistenti per gli immobili destinati alle attività
produttive secondarie compatibili;
……………………………….
- Interventi in zona A nel rispetto delle norme di cui allart. 45 del RU.
…………………………………
Le opere e gli interventi di cui sopra sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque
denominati, se dovuti, rilasciati dalle competenti autorità, ed in particolare nei seguenti casi qualora :
a) lesecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352);
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di
cui allarticolo 149 del D.lgs. 490/1999 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al
titolo II capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per lassetto funzionale e organizzativo della difesa del
suolo);
d) il preventivo rilascio dell'atto di assenso è previsto per tutti gli immobili ed aree ricadenti nelle Invarianti
Strutturali ed Elementi Significativi elencati nella Tav 16 del P.S. vigente e allimmobili, che pur non essendo compresi
fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere
storico, culturale, architettonico od estetico. Sono escluse dallacquisizione dellatti di assenso le opere elencate nellart.
152 del D.lgs. 490/1999 che qui di seguito si riportano:
a)- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e laspetto esteriore degli edifici;
b)- per gli interventi inerenti lesercizio dellattività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino lassetto idrogeologico del territorio;
c)- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dellarticolo 146 (D.lgs. 490/1999), purchè previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Art. 3 bis  Opere non soggette  edilizia libera
I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria non recanti mutamento allaspetto esteriore aspetto degli immobili;
Sono da considerarsi, prioritariamente, manutenzione ordinaria i seguenti interventi che comunque non possono
comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici e mutamento dellesteriore aspetto
degli immobili:
OPERE INTERNE:
Riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci e tinteggiature, rivestimenti, pavimenti, vespai, infissi e serramenti, impianti
tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie.
OPERE ESTERNE:
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a)-pulitura, ripresa di intonaci, senza alterazione dei materiali e delle finiture se rispettose dei colori e forme tradizionali
esistenti.
b)-pulitura, riparazioni, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, dei manti di copertura, delle
pavimentazioni esterne, di elementi architettonici (inferriate, soglie, cornici, zoccolature, gradini) senza alterazioni dei tipi
esistenti e della forma;
c)-rifacimento di rivestimenti esterni e pavimentazioni di piazzali e marciapiedi;
d)-rifacimento di canali di gronda e pluviali;
e)-riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, canne di aspirazione, camini, senza alterazione della
posizione e delle caratteristiche dimensionali;
f)-tinteggiatura esterna senza alterazioni di quelle esistenti e non in contrasto con quelle del contesto circostante;
g)-sostituzione/recupero del manto di copertura senza alterazione di quello esistente comprese le piccole
riparazioni/sostituzioni di elementi dell'orditura del tetto e delle gronde;
h)-spurgo o restauro di doccionate, fognature interne, fognoli, pozzetti, pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori,
depuratori, pozzi e cisterne, aggiornamenti di allacciamenti alle reti di urbanizzazione all'interno delle proprietà private;
i)- Modeste serre e protezioni stagionali di piante e fiori sia a terra che in vaso; piantumazioni stagionali di piante e fiori sia
a terra che in vaso, installazione di fornini e barbecue per uso domestico saltuario nei giardini privati.
l)- Recinzioni tra proprietà private o allinterno delle stesse proprietà da eseguirsi senza fondazione continua, a norma del
codice civile purchè non prospicienti vie, piazze, aree pubbliche o di previsione di strumenti urbanistici fino alla distanza
di ml. 3 da tali aree, con il limite di altezza a cm. 200 per la rete e cm 120 per le staccionate in legno.
m)- Piccoli impianti per servizi accessori, quali illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, impianti
antincendio e dirrigazione, salvo però l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e purché non sia
necessaria l'esecuzione di opere soggette ad DIA/concessione.
n)- Piantumazioni, tagli di alberature, estirpazioni di ceppe, potature, tenuta dei giardini, orti ecc. purché nel rispetto della
legislazione vigente in materia.
o)- Esecuzione di piste di smacchio e tagli vegetazionali purché nel rispetto della legislazione vigente in materia.
p)- I lavori attinenti la normale conduzione agricola dei fondi agrari, compresi i necessari livellamenti purché non
arrechino danno o aggravio al reticolo superficiale dello scolo delle acque.
Sono assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria la messa in opera di doppi infissi, le impermeabilizzazioni e le
coibentazioni termiche (guaine, guaine tagliamuro, trattamenti impermeabilizzanti e trattamenti di coibentazione termica).
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma delledificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato.
Art. 4  Opere da eseguire con urgenza
In caso di eventi eccezionali o al verificarsi di un immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità potranno essere
immediatamente iniziati senza domanda e relativa concessione/permesso di costruire o DIA anche i lavori che vi sarebbero
soggetti.
Il proprietario dovrà darne però comunicazione entro 3 giorni dal verificarsi dellevento al Sindaco e presentare entro i
successivi 30 giorni la domanda di concessione o DIA corredata dai prescritti allegati. I 30 giorni possono essere
dilazionati a 60 in caso di motivate esigenze in relazione anche alla complessità di progettazione. Per le opere sottoposte a
DIA linizio dei lavori è immediato fermo restando la potestà di controllo e ladozione dei conseguenti provvedimenti
sanzionatori.
Art. 11- Attribuzione della Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale
Per lesercizio delle funzioni di cui cui all’art. 10 della LRT n. 52 del 02.11.1979, e smi, ed al D. Leg/o n. 42 del
22.01.2004, è istituita la Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale allo scopo di affiancare il Sindaco per la
definizione della prescritta autorizzazione ambientale per gli interventi sugli immobili di cui al D.lgs 490 del 29.10.1999,
nonché il Responsabile del procedimento per la definizione dellatto di assenso previsto dalla LRT 52/99 per gli interventi
previsti nel P.S., nel R.U. e allart. 3 del REC.
Il parere della Commissione è espresso in riguardo al valore artistico, al decoro e allambientazione, rinviando o
prescrivendo modifiche ai progetti che rivelano deficienza di studio sia nel loro complesso che nelle loro parti.
La Commissione rispetterà negli autori la libertà di composizione architettonica, ma dovrà curare che gli interventi
risultino esteticamente intonati al contesto ambientale.
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Art. 12  Composizione della Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale
La Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale è costituita da:
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, o suo delegato, che ne coordina l attività;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo con funzioni di segretario e relatore;
- 3 Esperti in materia paesaggistica ambientale.
Gli esperti in materia paesaggistica ambientale sono nominati con apposita deliberazione dellAmministrazione Comunale
garantendo la qualificazione tecnica dei consulenti nei diversi settori e specialità della materia e possono essere nominati:
a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali
oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;
b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche
e urbanistiche;
c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in
possesso dei titoli di studio richiesti per laccesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una struttura organizzativa dellAmm.ne pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale. Le
deliberazioni di nomina degli esperti della commissione sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità nonché la eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
Non possono essere nominati in qualità di esperti nella Commissione dipendenti della stessa Amministrazione comunale.
Gli esperti dureranno in carica tre anni.
In caso di rinuncia o dimissioni di un esperto esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura seguita per la
nomina dellesperto rinunciante o dimissionario avviando il procedimento entro 30 giorni dalla data della comunicazione
della rinuncia o delle dimissioni.
Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive.
Nel caso di modifica alla composizione della Commissione si dovrà procedere alla nomina di una nuova entro 60 giorni
dallentrata in vigore della suddetta modifica.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo
grado, ladottato e ladottante.
Art. 13  Convocazione e funzionamento della Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale
La Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
ogni qualvolta il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che ne coordina l attività, lo ritenga
opportuno.
Il Segretario riferisce sui progetti sottoposti al parere della Commissione e stende i verbali delle adunanze che dovranno
essere firmati da lui, dagli Esperti presenti e dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che coordina
l attività.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio,
che coordina l attività, del Segretario e di almeno due dei tre esperti;
Il parere sul progetto viene preso a maggioranza degli Esperti in materia paesaggistica ed ambientale presenti, le
corrispondenti deliberazioni riportano le motivazioni dei componenti della Commissione, in caso di parità se ne da atto
nella specifica deliberazione.
Il Sindaco ed il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio nellemanazione dei rispettivi
provvedimenti, relativi ai progetti sottoposti alla Commissione Ambientale Paesaggistica Comunale, riportano il parere e
la corrispondente deliberazione.
Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente uno dei suoi esperti
questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dallassistere allesame, alla discussione ed al giudizio
dello stesso; dellosservanza di questa prescrizione deve essere dato atto nel verbale.
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