Sorveglianza Sanitaria

Transcript

Sorveglianza Sanitaria
La sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro in Regione Toscana
Sorveglianza Sanitaria
Maria Ceravolo
Coordinatore Medici Competenti
Costituzione Italiana: Art. 35
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori
Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro”
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Costituzione Italiana: Art. 32
“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività
Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizioni di legge
La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
MODULO 1 / Gestione ed organizzazione della sicurezza
Organigramma della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
integrato
D. Lgs n. 106/2009
Art 18, comma 1, lett a stabilisce
Il Datore di lavoro o il Dirigente “nomina il Medico Competente per
effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla
normativa vigente”
“Competente”: colui che ha la capacità di svolgere un
determinato compito, di compiere una determinata attività
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Competenza in Medicina del Lavoro
“ possesso di conoscenza, abilità-perizia,
attitudine a svolgere le attività di medico del
lavoro competente, in modo da garantire una
efficace attività di prevenzione primaria e
secondaria mirata ad ottenere la conservazione
della salute (intesa come condizione di benessere
fisico e psicologico) che consente lo svolgimento
dell’attività lavorativa in condizioni ottimali ai
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ”
(SIMLII:società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale)
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Caratteristiche del Medico Competente
Per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere uno
dei seguenti titoli o requisiti:
¾Spec. in ML o in M. Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
¾Docenza in ML /M Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
/Tossicologia Industriale /Igiene Industriale /Fisiologia e Igiene del
Lavoro /Clinica del Lavoro;
¾Autorizzazione di cui all’articolo 55 del D. Lgs 15 agosto 1991, n. 277
(sanatoria con cui sono stati autorizzati tutti coloro che avevano incarico di medico di
fabbrica alla data in cui entrò in vigore l’obbligo della specializzazione)
¾Spec. in Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale (previa la
frequenza di percorsi formativi universitari)
Nel caso delle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato e della
Guardia di finanza le funzioni di MC possono essere svolte da un
medico che abbia svolto attività nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Caratteristiche del Medico Competente
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è
altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell’elenco dei MC istituito
presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle
politiche sociali
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Segreto Professionale
Viene definito, segreto professionale ogni notizia
che sia relativa alla sfera intima e privata
(notizie di ordine fisico, psichico, familiare,
sentimentale, emotivo, etc.)
dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non
venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a
conoscenza in ragione della sua professione
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
FONDAMENTO ETICO (legato al rispetto della persona)
è uno dei cardini del giuramento ippocratico legato alla posizione del
malato che costretto a ricorrere all’opera del medico è nella necessità di
rendere noti fatti propri sui quali avrebbe preferito tacere
FONDAMENTO DEONTOLOGICO
sancito come norma di comportamento professionale nel codice
deontologico con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza
FONDAMENTO GIURIDICO Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto
Professionale, Legge 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs 196/03.
Art. 622 C.P. “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 60.000 a lire 1.000.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”. reclusione da sei mesi
a tre anni”.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Codice di Deontologia Medica
Art. 9: Segreto Professionale
9 Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione
9 Deve conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate
9 La rivelazione assume particolare gravità quando ne
derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della
persona o di altri
9 Giuste cause di rivelazione del segreto professionale
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE SONO DISTINTE IN:
¾ IMPERATIVE (impongono la rivelazione del segreto professionale solo ed
esclusivamente nei casi previsti: denunce sanitarie
obbligatorie, certificati obbligatori, referto, denuncia
giudiziaria, la perizia e la consulenza tecnica, l'ispezione)
¾ PERMISSIVE (permettono con il consenso dell'avente diritto, ma non
obbligano, la rivelazione del segreto)
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Tra le giuste CAUSE PERMISSIVE vanno inserite tutte quelle cosiddette
scriminative cioè che escludono la punibilità della rivelazione del segreto
quali:
9caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.) dal momento che per la realizzazione del
delitto occorre il dolo, mancando invece l'intenzione dell'agente di rivelare il segreto,
manca una delle condizioni obiettive di punibilità;
9errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.);
9stato di necessità (art. 54 c.p.) “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre
che il fatto sia proporzionato al pericolo”
9legittima difesa (art. 52 c.p.) “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di un'offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa”, il diritto che si
difende deve essere più importante rispetto alle conseguenze della violazione del segreto ad esempio
la difesa del diritto alla vita, alla incolumità fisica, alla salute ed alla onorabilità professionale
9costringimento fisico (art. 46 c.p.) in questo caso risponde della rivelazione l'autore
della violenza;
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Trasmissione Del Segreto Professionale
Rivelazione a persone egualmente tenute al segreto, resa
necessaria da circostanze inerenti lo stesso interessato o dovute a
finalità sociali (trasmissione ad altri professionisti, pubblicazione di
un caso a fine scientifico, etc.).
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro
¾
nominare il medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo (Art. 4 comma 4 lett. c)
¾ richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico
¾
assicurare al MC le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l’autonomia
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
In particolare è chiamato a:
¾ utilizzare in modo appropriato i DPI e segnalarne eventuali anomalie
¾ utilizzare in modo corretto macchinari, mezzi e sostanze pericolose
¾ non rimuovere e/o modificare i dispositivi per la sicurezza, né
compiere manovre che non rientrino nelle loro competenze o
che siano idonee a creare una situazione di pericolo per sé o
per
gli altri
¾ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente D. Lgs o
comunque disposti dal MC
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 25 - Obblighi del Medico Competente
9
Collabora con il DL e con il SPP alla
- Valutazione dei Rischi,
- Programmazione della sorveglianza sanitaria,
- Predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,
- Organizzazione del servizio di primo soccorso.
9Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari
di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità
sociale;
9
Effettua la sorveglianza sanitaria
9
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
SS;
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 25 - Obblighi del Medico Competente (2)
9 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
della
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto
privacy e con salvaguardia del segreto professionale
9 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia
della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le
informazioni
necessarie relative alla conservazione della
medesima
9 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della SS cui sono
sottoposti e informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della
SS e, a richiesta, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria
9 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni (art. 35), al DL, al
RSPP e agli RLS, i risultati anonimi collettivi della SS
9 visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno o a cadenza
Direzione Generale
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Organizzazione e Risorse
Sorveglianza
9 “Osservazione da vicino di una persona o di un gruppo,
specialmente se sospetti”
9 L’atto di osservare o la condizione di essere osservato
9 L’attenta osservazione di qualcuno, specie da parte di una
organizzazione
9 In medicina pubblica: azioni per controllare malattie
infettive, croniche (cancro, cardiopatie), problemi sociali
(tossicodipendenza), bioterrorismo
9 In medicina del lavoro:
8 Sorveglianza dei rischi: controllo dei rischi
8 Sorveglianza sanitaria: protezione della salute e del
benessere
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Sorveglianza Sanitaria: definizione
“ Insieme di atti medici finalizzati alla tutela
della salute e della sicurezza (componente
sanitaria ) dei lavoratori (in relazione ai
fattori di rischio professionali, alle modalità
di svolgimento dell’attività lavorativa) e alla
formulazione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica ”
SIMLII
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Sorveglianza Sanitaria: obiettivi
9 Prevenzione delle malattie da lavoro e lavoro correlate
9 Rilievo di condizioni psico-fisiche che facilitano gli
infortuni
9 Promozione della salute dei lavoratori mediante la
formazione e l’informazione su fattori di rischio generici
(“stili di vita”) e patologie comuni a genesi multifattoriale
(es: ipertensione arteriosa, diabete, neoplasie,
cardiopatie, etc)
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Sorveglianza Sanitaria: Quando Effettuarla
Secondo la legislazione Italiana: Art 41
Qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato la
presenza di un rischio per la salute (chimico,
fisico, biologico, legato all’organizzazione del
lavoro o a particolari situazioni di sicurezza come
il lavoro in altezza).
Devono essere considerate tutte le attività
produttive, compresi i lavori atipici (contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i
lavoratori interinali, i lavoratori a progetto, etc),
le attività di
ricerca e di insegnamento
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
La Sorveglianza Sanitaria (Art. 41) è Effettuata
dal Medico Competente:
¾ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
Direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite
dalla Commissione Consultiva
¾ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia correlata ai rischi lavorativi
Divieto di effettuare visite mediche:
¾ per accertare stati di gravidanza
¾ negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art 41: La SS comprende le seguenti Tipologie
di Visita Medica (1)
9 Preventiva (intesa a valutare lo “stato generale” di salute del lavoratore
ed a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro ed
alla mansione specifica cui il lavoratore è destinato
9 Periodica (controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità se
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, in una
volta l’anno. Il MC, in funzione della valutazione del rischio,
può stabilire una cadenza diversa. L’Organo di Vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC)
¾ Su richiesta del lavoratore (qualora dal MC sia ritenuta correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta)
¾ In occasione del cambio mansione
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art 41: La SS comprende le seguenti Tipologie
di Visita Medica (1)
9 Alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla
normativa)
9 Visita medica preventiva in fase preassuntiva
9 Visita medica prima della ripresa del lavoro, dopo assenza
per motivi di salute di durata > 60 giorni continuativi
9 Estensione della SS a visite finalizzate alla verifica
dell’assenza di condizioni di alcol
dipendenza
ed uso o dipendenza da sostanze
psicotrope e
stupefacenti
Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art 41: Sorveglianza Sanitaria
Il MC, sulla base delle risultanze delle visite mediche e
degli accertamenti, esprime uno dei seguenti Giudizi
relativi alla mansione specifica:
9Idoneità
9Idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni
9Inidoneità temporanea (bisogna precisare i limiti temporali di validità)
9Inidoneità permanente
Il MC informa per iscritto il DL ed il lavoratore del giudizio espresso .
Avverso il GI è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ASL competente per
territorio
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Il DL, anche in considerazione di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all’articolo 41, attua le misure indicate dal MC
e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile,
ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Sorveglianza Sanitaria: visite preventive,
periodiche, cambio mansione
Identificare eventuali condizioni di salute che possono:
9
Controindicare mansioni che comportino rischi
particolari
9
Aggravarsi
mansione
in
seguito
all’espletamento
della
Verificare lo stato di salute del lavoratore in rapporto alle
operazioni che la mansione svolta in precedenza
comporta
Confermare o meno il GI alla mansione specifica
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Articoli del T.U. Relativi ai Singoli Fattori di Rischio
Art. 167 Movimentazione Manuale dei Carichi
Art. 176 VDT
Art. 185 Agenti Fisici
Art. 196 Rumore
Art. 204 Vibrazioni
Art. 211 Campi Elettromagnetici (30 Aprile 2008 - 30 giugno 2012)
Art. 218 Radiazioni Ottiche (R. O. artificiali 26 Aprile 2010)
Art. 229 Agenti Chimici
Art. 233 Agenti Cancerogeni
Art. 259 Amianto
Art. 279 Rischi Biologici
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Articolo 176 (VDT)
I lavoratori sono sottoposti alla SS con particolare riferimento:
¾ Ai rischi per la vista e per gli occhi
Affaticamento visivo o astenopia caratterizzato da:
•bruciore agli occhi
•lacrimazione
•foto- fobia
•ammiccamento frequente
•visione annebbiata o sdoppiata
¾ Ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico
Disturbi muscoloscheletrici: dolori, rigidità muscolare, fastidi a collo,
schiena, spalle e braccia
Disturbi alla colonna vertebrale: artrosi, dolenzia
Disturbi agli arti superiori:tendiniti, epicondiliti, sindrome del tunnel
carpale
Altri distrurbi quali: mal di testa, tensione nervosa, irritabilità,
stanchezza eccessiva, insonnia, ansia
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal MC, la periodicità delle visite di
controllo è biennale per i lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
Per i casi di inidoneità temporanea il medico
competente stabilisce il termine per la successiva
visita di idoneità.
Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo a sua
richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41,
comma 2, lettera c
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Grazie!!!!!
Domande?
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Tutela lavoratrici in gestazione, puerperio, allattamento
“Testo Unico per la tutela della maternità e della paternità” D. Lgs.151/01 )
Art. 1
Il presente Testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e
paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
Il sistema di tutela prevede che in via preliminare l’Azienda e le lavoratrici
siano consapevoli se nella mansione ricorrono lavori definibili come
“faticosi, insalubri, pericolosi”.
In base a questa valutazione, può essere definito se l’addetta prosegua il
lavoro o, invece, debba essere spostata di mansione (o sospesa
anticipatamente).
Nelle attività del settore amministrativo non si individuano condizioni di
rischio che comportino lo spostamento di mansione o la sospensione per
addette in gestazione o allattamento.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
In presenza di lavoratrici in gestazione, dovrà essere loro sospesa
l’attività di guida di veicoli per la Regione, i sopralluoghi ed evitate
operazioni di salita su scale e sgabelli e la movimentazione di
eventuali faldoni cartacei.
In relazione agli obblighi relativi al D.L.gs 81/2008 che dispone una
valutazione dei rischi in azienda per le Lavoratrici in Stato di
Gravidanza: si invitano le lavoratrici a comunicare a mezzo
certificazione medica l’eventuale stato di Gravidanza, onde poter
dar seguito alle misure di protezione previste nella suddetta
valutazione
Essendo infatti interdette alle lavoratrici in stato di gravidanza
alcune delle attività previste sarà disposto, il loro immediato
ricollocamento in mansioni non a rischio.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 20
(Flessibilità del congedo di maternità)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5
mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o
con esso convenzionato e il MC, ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 17 (Estensione del divieto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
2. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base
di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi
del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di
cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 16, per uno o più periodi, la cui durata
sarà determinata dal Servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12.
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei
casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro,
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio, può disporre l'interdizione dal
lavoro per tutto il periodo della maternità
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai
lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione
dell’attività svolta, quando l’esito delle
visite ne evidenzi la necessità e non sia
possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Statuto dei lavoratori: Legge n.300/70
Art. 9
I
lavoratori,
mediante
i
rappresentanti, hanno diritto di:
loro
9controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali
9promuovere la ricerca di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e
l’integrità fisica
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Statuto dei lavoratori: Legge n.300/70
Art. 5
9Sono vietati accertamenti da parte del datore
di lavoro sulla idoneità e sull’infermità per
malattia o per infortunio del lavoratore
dipendente
9Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici e istituti specializzati di diritto
pubblico
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Art. 39: “L’attività del medico competente è svolta
secondo i principi della Medicina del Lavoro e del
Codice etico della commissione Internazionale di
Salute Occupazionale (ICOH)” (DLgs 81/08)
Doveri e compiti
• Proteggere la vita e la salute del lavoratore nel rispetto della
dignità umana e nel mantenimento dei più alti principi
etici
• Non solo prevenzione nei luoghi di lavoro, ma promozione
della salute
• Tutela della comunità e dell’ambiente
• Aiutare i lavoratori a mantenere posto di lavoro, evitando
discriminazioni verso soggetti “fragili” (immigrati,
disabili,
minori, donne, lavoratori non più giovani )
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Il medico del lavoro si trova a gestire spesso
“diritti” potenzialmente “contrastanti”:
8 Diritto alla salute e quello
(Costituzione e Codici Legislativi)
del
lavoro
8 Diritto del singolo e quello di terzi (affrontato solo
nel DPR 309/90 e nella Legge 125/01)
8 I diritti/doveri e le necessità dell’azienda e del
lavoratore
8 Il diritto all’informazione e alla riservatezza
Direzione Generale
Organizzazione e Risorse