Sorveglianza Sanitaria
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Sorveglianza Sanitaria
La sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in Regione Toscana Sorveglianza Sanitaria Maria Ceravolo Coordinatore Medici Competenti Costituzione Italiana: Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro” Direzione Generale Organizzazione e Risorse Costituzione Italiana: Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” Direzione Generale Organizzazione e Risorse MODULO 1 / Gestione ed organizzazione della sicurezza Organigramma della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Direzione Generale Organizzazione e Risorse TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato D. Lgs n. 106/2009 Art 18, comma 1, lett a stabilisce Il Datore di lavoro o il Dirigente “nomina il Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente” “Competente”: colui che ha la capacità di svolgere un determinato compito, di compiere una determinata attività Direzione Generale Organizzazione e Risorse Competenza in Medicina del Lavoro “ possesso di conoscenza, abilità-perizia, attitudine a svolgere le attività di medico del lavoro competente, in modo da garantire una efficace attività di prevenzione primaria e secondaria mirata ad ottenere la conservazione della salute (intesa come condizione di benessere fisico e psicologico) che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni ottimali ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ” (SIMLII:società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale) Direzione Generale Organizzazione e Risorse Caratteristiche del Medico Competente Per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: ¾Spec. in ML o in M. Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica; ¾Docenza in ML /M Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica /Tossicologia Industriale /Igiene Industriale /Fisiologia e Igiene del Lavoro /Clinica del Lavoro; ¾Autorizzazione di cui all’articolo 55 del D. Lgs 15 agosto 1991, n. 277 (sanatoria con cui sono stati autorizzati tutti coloro che avevano incarico di medico di fabbrica alla data in cui entrò in vigore l’obbligo della specializzazione) ¾Spec. in Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale (previa la frequenza di percorsi formativi universitari) Nel caso delle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato e della Guardia di finanza le funzioni di MC possono essere svolte da un medico che abbia svolto attività nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Direzione Generale Organizzazione e Risorse Caratteristiche del Medico Competente Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei MC istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali Direzione Generale Organizzazione e Risorse Segreto Professionale Viene definito, segreto professionale ogni notizia che sia relativa alla sfera intima e privata (notizie di ordine fisico, psichico, familiare, sentimentale, emotivo, etc.) dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a conoscenza in ragione della sua professione Direzione Generale Organizzazione e Risorse FONDAMENTO ETICO (legato al rispetto della persona) è uno dei cardini del giuramento ippocratico legato alla posizione del malato che costretto a ricorrere all’opera del medico è nella necessità di rendere noti fatti propri sui quali avrebbe preferito tacere FONDAMENTO DEONTOLOGICO sancito come norma di comportamento professionale nel codice deontologico con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza FONDAMENTO GIURIDICO Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto Professionale, Legge 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs 196/03. Art. 622 C.P. “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 60.000 a lire 1.000.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”. reclusione da sei mesi a tre anni”. Direzione Generale Organizzazione e Risorse Codice di Deontologia Medica Art. 9: Segreto Professionale 9 Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione 9 Deve conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate 9 La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri 9 Giuste cause di rivelazione del segreto professionale Direzione Generale Organizzazione e Risorse LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE SONO DISTINTE IN: ¾ IMPERATIVE (impongono la rivelazione del segreto professionale solo ed esclusivamente nei casi previsti: denunce sanitarie obbligatorie, certificati obbligatori, referto, denuncia giudiziaria, la perizia e la consulenza tecnica, l'ispezione) ¾ PERMISSIVE (permettono con il consenso dell'avente diritto, ma non obbligano, la rivelazione del segreto) Direzione Generale Organizzazione e Risorse Tra le giuste CAUSE PERMISSIVE vanno inserite tutte quelle cosiddette scriminative cioè che escludono la punibilità della rivelazione del segreto quali: 9caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.) dal momento che per la realizzazione del delitto occorre il dolo, mancando invece l'intenzione dell'agente di rivelare il segreto, manca una delle condizioni obiettive di punibilità; 9errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.); 9stato di necessità (art. 54 c.p.) “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” 9legittima difesa (art. 52 c.p.) “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa”, il diritto che si difende deve essere più importante rispetto alle conseguenze della violazione del segreto ad esempio la difesa del diritto alla vita, alla incolumità fisica, alla salute ed alla onorabilità professionale 9costringimento fisico (art. 46 c.p.) in questo caso risponde della rivelazione l'autore della violenza; Direzione Generale Organizzazione e Risorse Trasmissione Del Segreto Professionale Rivelazione a persone egualmente tenute al segreto, resa necessaria da circostanze inerenti lo stesso interessato o dovute a finalità sociali (trasmissione ad altri professionisti, pubblicazione di un caso a fine scientifico, etc.). Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro ¾ nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo (Art. 4 comma 4 lett. c) ¾ richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ¾ assicurare al MC le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In particolare è chiamato a: ¾ utilizzare in modo appropriato i DPI e segnalarne eventuali anomalie ¾ utilizzare in modo corretto macchinari, mezzi e sostanze pericolose ¾ non rimuovere e/o modificare i dispositivi per la sicurezza, né compiere manovre che non rientrino nelle loro competenze o che siano idonee a creare una situazione di pericolo per sé o per gli altri ¾ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente D. Lgs o comunque disposti dal MC Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 25 - Obblighi del Medico Competente 9 Collabora con il DL e con il SPP alla - Valutazione dei Rischi, - Programmazione della sorveglianza sanitaria, - Predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, - Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, - Organizzazione del servizio di primo soccorso. 9Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; 9 Effettua la sorveglianza sanitaria 9 Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a SS; Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 25 - Obblighi del Medico Competente (2) 9 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto privacy e con salvaguardia del segreto professionale 9 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima 9 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della SS cui sono sottoposti e informa ogni lavoratore interessato dei risultati della SS e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria 9 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni (art. 35), al DL, al RSPP e agli RLS, i risultati anonimi collettivi della SS 9 visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno o a cadenza Direzione Generale diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi Organizzazione e Risorse Sorveglianza 9 “Osservazione da vicino di una persona o di un gruppo, specialmente se sospetti” 9 L’atto di osservare o la condizione di essere osservato 9 L’attenta osservazione di qualcuno, specie da parte di una organizzazione 9 In medicina pubblica: azioni per controllare malattie infettive, croniche (cancro, cardiopatie), problemi sociali (tossicodipendenza), bioterrorismo 9 In medicina del lavoro: 8 Sorveglianza dei rischi: controllo dei rischi 8 Sorveglianza sanitaria: protezione della salute e del benessere Direzione Generale Organizzazione e Risorse Sorveglianza Sanitaria: definizione “ Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza (componente sanitaria ) dei lavoratori (in relazione ai fattori di rischio professionali, alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa) e alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica ” SIMLII Direzione Generale Organizzazione e Risorse Sorveglianza Sanitaria: obiettivi 9 Prevenzione delle malattie da lavoro e lavoro correlate 9 Rilievo di condizioni psico-fisiche che facilitano gli infortuni 9 Promozione della salute dei lavoratori mediante la formazione e l’informazione su fattori di rischio generici (“stili di vita”) e patologie comuni a genesi multifattoriale (es: ipertensione arteriosa, diabete, neoplasie, cardiopatie, etc) Direzione Generale Organizzazione e Risorse Sorveglianza Sanitaria: Quando Effettuarla Secondo la legislazione Italiana: Art 41 Qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato la presenza di un rischio per la salute (chimico, fisico, biologico, legato all’organizzazione del lavoro o a particolari situazioni di sicurezza come il lavoro in altezza). Devono essere considerate tutte le attività produttive, compresi i lavori atipici (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori interinali, i lavoratori a progetto, etc), le attività di ricerca e di insegnamento Direzione Generale Organizzazione e Risorse La Sorveglianza Sanitaria (Art. 41) è Effettuata dal Medico Competente: ¾ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ¾ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia correlata ai rischi lavorativi Divieto di effettuare visite mediche: ¾ per accertare stati di gravidanza ¾ negli altri casi vietati dalla normativa vigente Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art 41: La SS comprende le seguenti Tipologie di Visita Medica (1) 9 Preventiva (intesa a valutare lo “stato generale” di salute del lavoratore ed a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro ed alla mansione specifica cui il lavoratore è destinato 9 Periodica (controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità se non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, in una volta l’anno. Il MC, in funzione della valutazione del rischio, può stabilire una cadenza diversa. L’Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC) ¾ Su richiesta del lavoratore (qualora dal MC sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta) ¾ In occasione del cambio mansione Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art 41: La SS comprende le seguenti Tipologie di Visita Medica (1) 9 Alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa) 9 Visita medica preventiva in fase preassuntiva 9 Visita medica prima della ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata > 60 giorni continuativi 9 Estensione della SS a visite finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza ed uso o dipendenza da sostanze psicotrope e stupefacenti Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art 41: Sorveglianza Sanitaria Il MC, sulla base delle risultanze delle visite mediche e degli accertamenti, esprime uno dei seguenti Giudizi relativi alla mansione specifica: 9Idoneità 9Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni 9Inidoneità temporanea (bisogna precisare i limiti temporali di validità) 9Inidoneità permanente Il MC informa per iscritto il DL ed il lavoratore del giudizio espresso . Avverso il GI è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ASL competente per territorio Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Il DL, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, attua le misure indicate dal MC e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute Direzione Generale Organizzazione e Risorse Sorveglianza Sanitaria: visite preventive, periodiche, cambio mansione Identificare eventuali condizioni di salute che possono: 9 Controindicare mansioni che comportino rischi particolari 9 Aggravarsi mansione in seguito all’espletamento della Verificare lo stato di salute del lavoratore in rapporto alle operazioni che la mansione svolta in precedenza comporta Confermare o meno il GI alla mansione specifica Direzione Generale Organizzazione e Risorse Articoli del T.U. Relativi ai Singoli Fattori di Rischio Art. 167 Movimentazione Manuale dei Carichi Art. 176 VDT Art. 185 Agenti Fisici Art. 196 Rumore Art. 204 Vibrazioni Art. 211 Campi Elettromagnetici (30 Aprile 2008 - 30 giugno 2012) Art. 218 Radiazioni Ottiche (R. O. artificiali 26 Aprile 2010) Art. 229 Agenti Chimici Art. 233 Agenti Cancerogeni Art. 259 Amianto Art. 279 Rischi Biologici Direzione Generale Organizzazione e Risorse Articolo 176 (VDT) I lavoratori sono sottoposti alla SS con particolare riferimento: ¾ Ai rischi per la vista e per gli occhi Affaticamento visivo o astenopia caratterizzato da: •bruciore agli occhi •lacrimazione •foto- fobia •ammiccamento frequente •visione annebbiata o sdoppiata ¾ Ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico Disturbi muscoloscheletrici: dolori, rigidità muscolare, fastidi a collo, schiena, spalle e braccia Disturbi alla colonna vertebrale: artrosi, dolenzia Disturbi agli arti superiori:tendiniti, epicondiliti, sindrome del tunnel carpale Altri distrurbi quali: mal di testa, tensione nervosa, irritabilità, stanchezza eccessiva, insonnia, ansia Direzione Generale Organizzazione e Risorse Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal MC, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c Direzione Generale Organizzazione e Risorse Grazie!!!!! Domande? Direzione Generale Organizzazione e Risorse Tutela lavoratrici in gestazione, puerperio, allattamento “Testo Unico per la tutela della maternità e della paternità” D. Lgs.151/01 ) Art. 1 Il presente Testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Il sistema di tutela prevede che in via preliminare l’Azienda e le lavoratrici siano consapevoli se nella mansione ricorrono lavori definibili come “faticosi, insalubri, pericolosi”. In base a questa valutazione, può essere definito se l’addetta prosegua il lavoro o, invece, debba essere spostata di mansione (o sospesa anticipatamente). Nelle attività del settore amministrativo non si individuano condizioni di rischio che comportino lo spostamento di mansione o la sospensione per addette in gestazione o allattamento. Direzione Generale Organizzazione e Risorse In presenza di lavoratrici in gestazione, dovrà essere loro sospesa l’attività di guida di veicoli per la Regione, i sopralluoghi ed evitate operazioni di salita su scale e sgabelli e la movimentazione di eventuali faldoni cartacei. In relazione agli obblighi relativi al D.L.gs 81/2008 che dispone una valutazione dei rischi in azienda per le Lavoratrici in Stato di Gravidanza: si invitano le lavoratrici a comunicare a mezzo certificazione medica l’eventuale stato di Gravidanza, onde poter dar seguito alle misure di protezione previste nella suddetta valutazione Essendo infatti interdette alle lavoratrici in stato di gravidanza alcune delle attività previste sarà disposto, il loro immediato ricollocamento in mansioni non a rischio. Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 20 (Flessibilità del congedo di maternità) 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il MC, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 17 (Estensione del divieto) (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Direzione Generale Organizzazione e Risorse 2. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal Servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12. Direzione Generale Organizzazione e Risorse La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della maternità Direzione Generale Organizzazione e Risorse Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione Direzione Generale Organizzazione e Risorse Statuto dei lavoratori: Legge n.300/70 Art. 9 I lavoratori, mediante i rappresentanti, hanno diritto di: loro 9controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 9promuovere la ricerca di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica Direzione Generale Organizzazione e Risorse Statuto dei lavoratori: Legge n.300/70 Art. 5 9Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sull’infermità per malattia o per infortunio del lavoratore dipendente 9Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico Direzione Generale Organizzazione e Risorse Art. 39: “L’attività del medico competente è svolta secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice etico della commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)” (DLgs 81/08) Doveri e compiti • Proteggere la vita e la salute del lavoratore nel rispetto della dignità umana e nel mantenimento dei più alti principi etici • Non solo prevenzione nei luoghi di lavoro, ma promozione della salute • Tutela della comunità e dell’ambiente • Aiutare i lavoratori a mantenere posto di lavoro, evitando discriminazioni verso soggetti “fragili” (immigrati, disabili, minori, donne, lavoratori non più giovani ) Direzione Generale Organizzazione e Risorse Il medico del lavoro si trova a gestire spesso “diritti” potenzialmente “contrastanti”: 8 Diritto alla salute e quello (Costituzione e Codici Legislativi) del lavoro 8 Diritto del singolo e quello di terzi (affrontato solo nel DPR 309/90 e nella Legge 125/01) 8 I diritti/doveri e le necessità dell’azienda e del lavoratore 8 Il diritto all’informazione e alla riservatezza Direzione Generale Organizzazione e Risorse