R E G O L A M E N T O
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5° CIRCOLO- FAENZA R E G O L A M E N T O art. 1 ORGANI COLLEGIALI L’elezione, la composizione, le funzioni degli organi collegiali del circolo (consiglio di circolo, collegio dei docenti, consiglio d’interclasse - d’intersezione) sono regolate dal DPR.416 del.1974 e successivamente dal T.U. DL.297/94. Le riunioni dei suddetti organi dovranno svolgersi al di fuori dell’orario scolastico e tale da garantire il diritto di partecipazione ai membri di ogni componente. art. 2 COMITATO DEI GENITORI L’insieme dei genitori rappresentanti di un plesso o del circolo è definito “il comitato dei genitori” di quel plesso o del circolo. Il comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico. art. 3 ASSEMBLEE DEI GENITORI I genitori della scuola materna e della scuola elementare possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi o sezioni, nei locali della scuola, fuori l’orario delle lezioni. La richiesta per lo svolgimento di assemblee è rivolta alla direzione, con l’indicazione dei locali richiesti, della data e dell’ora della riunione, degli argomenti all’ordine del giorno e del nome di chi presiederà l’assemblea. Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di circolo. art. 4 ASSOCIAZIONI DI GENITORI I genitori possono costituire “associazioni di genitori”. Esse sono soggetti autonomi sul piano giuridico: -sono disciplinate, nella loro esistenza, nell’esercizio delle attività e nelle responsabilità dagli artt. 36 e successivi del Codice Civile; -l’assemblea generale e gli organismi associativi si riuniscono nei locali della scuola in orario extrascolastico, previa richiesta scritta; -lo scopo delle predette associazioni è di assumere iniziative che favoriscano la collaborazione tra scuola e famiglia e che migliorino la qualità del lavoro scolastico; a tal fine esse programmano le loro attività d’intesa con gli operatori della scuola e coordinano i propri interventi con quelli degli organi collegiali ufficiali. art. 5 INGRESSO A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI L’orario giornaliero delle attività educative per le scuole materne ed elementari è fissato all’inizio di ogni anno scolastico, con delibera del consiglio di circolo, che fa seguito alle assemblee dei genitori e alle proposte presentate dal collegio dei docenti. Per la scuola elementare, secondo le disposizioni vigenti, gli alunni possono entrare nell’edificio a cominciare dai cinque minuti prima l’inizio delle lezioni. 1 A domanda (da produrre nei confronti della direzione didattica), è istituito un servizio di assistenza pre-scuola, per quegli alunni i cui genitori, per documentati motivi di lavoro, sono obbligati ad accompagnarli a scuola prima dell’orario di ingresso normale. Qualora ce ne fosse necessità, del suddetto servizio possono usufruire anche gli alunni portati alla scuola dal trasporto scolastico. In casi eccezionali e documentati è previsto il post-scuola. Gli insegnanti che sono in servizio alla prima ora raggiungono la scuola almeno cinque minuti prima l’inizio delle lezioni, rendendosi responsabili degli alunni che mam mano che vengono loro affidati, secondo modalità definite plesso per plesso dalla direzione didattica. L’inizio delle lezione avviene con puntualità. Qualora un alunno raggiunga la scuola con ritardo frequente, l’insegnante informa il direttore didattico, cui compete assumere le iniziative più opportune art. 6 COMPITI DI SORVEGLIANZA DEL PERSONALE AUSILIARIO Il personale ausiliario delle scuole materne ed elementari svolge i propri specifici compiti sulla base di precise disposizioni della direzione didattica, tenuto conto di un apposito mansionario o convenzione. In particolare, spetta a tale personale la collaborazione con gli insegnanti nello svolgimento di alcune attività didattiche (es.: la predisposizione e sistemazione dei sussidi) e nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio scolastico o del cortile della scuola; i bidelli possono poi essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. Almeno un operatore per plesso deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni, mantenendosi accanto alla porta fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura della porta medesima. La gestione dell’intervallo e dell’interscuola (tempo mensa e intervallo post-mensa) compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è essenziale e deve essere svolta in mondo accurato, in quanto esso è preposto alla sorveglianza degli atrii, dei corridoi e dei servizi igienici. art. 7 INTERVALLI, MENSA, INTERSCUOLA L’intervallo è fruito in ogni scuola elementare in un solo periodo, per 15 minuti a metà dell’orario scolastico mattutino: di norma dalle ore 10,25 alle ore 10,40. Al di fuori di questa fascia oraria non sono ammessi rumori lungo i corridoi, o comunque tali che arrechino disturbo alle altre classi. Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l’intervallo si svolga in un clima educativo ed utile al reintegro delle energie. La vigilanza del personale ausiliario durante l’intervallo sarà rivolta a favorire un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atrii. Il funzionamento della mensa nella scuola materna e nel tempo pieno è interno all’orario delle attività educative-scolastiche. Nei moduli la mensa è facoltativa e funzionale alla prosecuzione delle attività didattiche nel pomeriggio. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole alla comunicazione e facendo anche opera di buona educazione alimentare. Sono inoltre responsabili degli alunni affidati e in questa funzione possono essere coadiuvati da personale ausiliario. Interscuola: dopo la consumazione del pasto e fino alla ripresa delle lezioni, i bambini svolgono attività ricreative, in modo spontaneo ed organizzato, possibilmente all’aperto. Ogni insegnante è responsabile degli alunni affidatigli. Le attività ludiche non possono arrecare danni a persone o a cose, nè essere fonte di disturbo per altre classi. 2 art. 8 ENTRATA POSTICIPATA, ASSENZE, USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI Le entrate posticipate portano disagio all’attività didattica. Il bambino che perviene a scuola, dopo l’inizio delle lezioni, è ammesso solo se motivato da ragioni particolari e giustificate dal genitore. Nel caso in cui il bambino si presenti in ritardo da solo, l’insegnante lo comunicherà alla famiglia con avviso scritto sul diario o sul quaderno Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate alla scuola per iscritto dal genitore o da chi ne fa le veci. Se le assenze si prolungano sino a sei giorni consecutivi, al settimo giorno l’insegnante riammette a scuola l’alunno soltanto previa presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione. Il certificato medico deve essere presentato anche per una assenza più breve, se il minore è stato allontanato dalla comunità per sospetta malattia infettiva. Di esclusiva competenza del Servizio comunale di Medicina scolastica o dei Distretti territoriali dell’AUSL è la riammissione degli alunni dopo le seguenti malattie: epatiti virali, meningiti, salmonellosi, pediculosi. Non è obbligatoria la presentazione del certificato medico di guarigione, quando i motivi dell’assenza (superiore a cinque giorni), diversi da quelli di salute, siano stati preventivamente comunicati con specifica informazione alla scuola. Nel caso di frequenti e ripetute assenze di un alunno, non ritenute connesse a motivi di salute, l’insegnante informa il direttore didattico, cui compete assumere le iniziative più opportune. L’alunno può, occasionalmente, uscire anticipatamente dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività scolastiche. In tal caso, all’atto del ritiro dell’alunno da parte dei genitori o di parente maggiorenne, questi dovrà compilare una richiesta di autorizzazione su specifico stampato. Quando l’uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti, la domanda della famiglia sarà rivolta al direttore didattico, che è competente a rispondere con comunicazione scritta alla famiglia e, per conoscenza, agli insegnanti della classe. art. 9 INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA Durante il normale orario scolastico, di norma, è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività educative e le lezioni. I portoni di ogni scuola restano chiusi: l’accesso di qualunque persona viene controllato e regolato dal personale di sorveglianza. art. 10 CONSULENZE NELLE SCUOLE ED INTERVENTI DI ESPERTI In relazione alle possibili richieste di attività integrative di varia natura che si svolgano in orario scolastico ed extrascolastico, ci si atterrà alle seguenti indicazioni: 1) tutte le iniziative debbono essere deliberate dal collegio docenti per la valutazione didatticopedagogico, e dal consiglio di circolo per la valutazione degli aspetti organizzativi ed economici; 2) le iniziative direttamente collegate con i vigenti programmi didattici possono essere realizzate durante il normale orario scolastico; tutte le altre vanno collocate in orario extrascolastico e vanno considerate facoltative; 3) tutte le attività che si svolgono durante l’orario scolastico debbono essere effettuate da personale docente statale; eventuali “esperti” possono essere chiamati per determinate specifiche attività di consulenza: come momento circoscritto nel tempo, dettagliatamente programmato, di aiuto e di 3 supporto tecnico, che rappresenti una opportunità, liberamente accolta dai docenti disponibili ed interessati. 4) in caso si presenti la necessità di un contributo per spese di vario genere, l’iniziativa dovrà essere concordata con i genitori. 5) in ogni caso deve essere assicurata, in ciascuna fase dell’attività, la costante presenza del docente statale, non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo, ma anche in ordine all’obbligo di vigilanza e alle relative responsabilità che fanno carico alla scuola. 6) le iniziative meritevoli di svolgimento che non possono trovare applicazione nell’ambito dei criteri sopra delineati, possono essere prese in esame ai sensi dell’art.12 della legge 517/77, e della direttiva miniateriale n. 133/96 (e successive integrazioni) utilizzando pienamente strutture e attrezzature della scuola, ma al di fuori dell’orario scolastico. art. 11 RIUNIONI SCOLASTICHE. COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni ed alle assemblee convocate dal direttore didattico, dall’insegnante o dal rappresentante di classe, dal consiglio di circolo o dal comitato dei genitori. Le riunioni e le assemblee, ordinarie o straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico e tale da favorire la più ampia partecipazione. I colloqui scuola-famiglia relativi all’andamento degli alunni sono ordinariamente previsti per i mesi di dicembre, febbraio, aprile e giugno. Durante gli incontri di febbraio e giugno sarà consegnato il “documento di valutazione”. Per i mesi di ottobre e marzo sono previste, ordinariamente, assemblee collettive ove verranno illustrate e discusse la programmazione della classe, gli orientamenti didattico-pedagogici, le attività previste. Al fine di evitare lunghe attese da parte dei genitori, gli incontri individuali vanno scaglionati su orari sufficientemente certi, prevedendo 4 - 5 incontri per ora. Al di fuori dei programmati ricevimenti bimestrali, i genitori possono avere colloqui con gli insegnanti, previo appuntamento, durante le due ore di programmazione settimanale. L’incontro può essere richiesto sia da genitori, che da insegnanti. E’ naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola anche durante l’orario scolastico, quando il genitore partecipi ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola. art. 12 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE La presente materia è disciplinata da una circolare con valore “permanente” del Ministero della P.I. (n.253 del 14/8/91); pertanto ad essa si rimanda per quanto non regolato nel presente articolo. Si intendono per “uscite didattiche” le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico, o sue pertinenze, ma direttamente nel territorio circostante (il quartiere, la città) e la cui durata permane all’interno dell’orario scolastico giornaliero. Per esse la scuola acquisisce dai genitori un consenso annuale, la scuola si impegna poi (salvo casi eccezionali: durata brevissima e nelle immediate vicinanze della scuola) a comunicare di volta in volta le uscite. Esse costituiscono una naturale condizione di lavoro della scolaresca e pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione amministrativa, è sufficiente informare la direzione didattica compilando l’apposito modulo. Quanto sopra indicato vale sia per le scuole materne che per quelle elementari. Si intendono per “visite guidate” le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata superiore all’orario scolastico giornaliero. E’ obbligatorio il rientro nella medesima giornata ed è posto il divieto di viaggiare in orario notturno (prima delle ore 7 e dopo le ore 21). 4 Le visite guidate sono consentite anche alle scuole materne, ma devono essere limitate entro percorsi e tempi non troppo lunghi. Si intendono per “viaggi d’istruzione” tutti i viaggi che si svolgono per vari motivi per più di una giornata. I viaggi di istruzione non sono consentiti alle scuole materne. Le procedure di programmazione e autorizzazione delle visite e dei viaggi sono regolate dalla circolare ministeriale sopra citata. La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve, di norma, salvo casi particolari (appuntamenti con musei...non collocabili in altra data), cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, colloqui coi genitori, organi collegiali,...), nonché nei giorni prefestivi e nei periodi di alta stagione turistica. art. 13 DOCUMENTAZIONE E MATERIALE PUBBLICITARIO NELLE SCUOLE E’ ammessa la distribuzione nelle scuole di stampati rivolti agli alunni e alle famiglie, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola e siano stati prodotti dall’amministrazione scolastica, dagli organi collegiali della scuola, dalle associazioni dei genitori, dal comune di Faenza o dal comitato di quartiere. A questi possono aggiungersi stampati prodotti da realtà associative che collaborano con la scuola, o altro materiale inforamativo su iniziative a carattere educativo rivolte ai bambini. Ogni scuola mette a disposizione uno spazio apposito per l’affissione di manifesti nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale e sportiva, di grande rilevo e/o di interesse generale nella vita della città o del quartiere. Si fa divieto di ogni forma di propaganda commerciale, elettorale o politica, esercitata nei confronti degli insegnanti, alunni o famiglie, sia con la distribuzione di volantini che con l’affissione di manifesti. Fanno eccezione la propaganda elettorale per l’elezione dei vari organi collegiali e le iniziative delle organizzazioni sindacali nei confronti degli operatori scolastici. E’ autorizzata la distribuzione di stampati agli insegnanti quando provengono da associazioni professionali e comunque si connettano con il loro status professionale. art. 14 USO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, fuori dell’orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come luogo di promozione culturale, sociale e civile: il comune, in quanto ente proprietario, ha la facoltà di disporre la temporanea concessione di locali, previo assenso del consiglio di circolo. Le autorizzazioni devono stabilire le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, alla igiene e alla salvaguardia delle persone e del patrimonio. art. 15 FUNZIONAMENTO DELLE AULE SPECIALI L’utilizzo di aule speciali (biblioteca, aula multimediale, aula di scienze, palestra,...) è elemento di arricchimento dell’offerta formativa nei confronti degli alunni. La scuola si impegna per il loro potenziamento, ne favorisce e ne regola la frequenza. A tali aule possono accedere classi o gruppi di bambini accompagnati sempre da un insegnante, che deve restare presente durante l’attività a salvaguardia della sicurezza degli alunni nonché dei sussidi presenti; E’ previsto un calendario di uso settimanale; vi può essere comunque libero accesso qualora queste non siano impegnate o utilizzate dalla classe spettante. 5 La scelta di materiali e sussidi da acquistare, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate dal consiglio di circolo, sarà fatta dal collegio dei docenti, che può eventualmente delegare a tale scopo una commissione di insegnanti. Il collegio può inoltre indicare al direttore didattico, che ne formalizza l’incarico, uno o più insegnati con funzione di responsabili dei “laboratori”. Nella gestione ed utilizzo dei laboratori, gli insegnanti possono avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Le biblioteche scolastiche in favore degli alunni saranno organizzate in biblioteche di plesso. Per favorire la circolazione dei libri fra tutti gli alunni del plesso, i libri vanno riconsegnati alla biblioteca entro trenta giorni Nei cortili dei plessi, durante le attività didattiche, o nei periodi di intervallo o interscuola, è ammesso l’uso di attrezzi sportivi (es. palla), ma ciò può avvenire in luogo appartato e sotto il controllo diretto, vigile e continuativo dell’insegnante. GIUGNO 1997 6