ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

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ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
COMMERCIALE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta,
l’immobile di sua proprietà in Paratico via
catasto
censito in
avente superficie ……..ecc. ecc.
2)DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione avrà la durata di anni nove a partire dal giorno …….e
sarà rinnovata per egual periodo, salva l’ipotesi di disdetta a sensi
di legge.
L’eventuale diniego di rinnovo dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza.
3)CANONE DI LOCAZIONE
Il canone della locazione è pattuito in €
annuali oltre
Iva di legge, somma risultante dalla somma del canone base di cui
al bando di gara del
e dall’incremento offerto dal conduttore in
esito al suddetto ed alla conseguente aggiudicazione.
4)ESECUZIONE DI OPERE E COMPENSAZIONI
Le parti si danno atto e convengono:
a) che il conduttore ha eseguito sull’immobile locato opere edilizie
per € 360.000,00 e che lo stesso avrà diritto ad ottenere dal locatore
il rimborso di ¾ di tale somma, rimanendo a suo esclusivo carico il
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residuo quarto, come risulta dal bando di cui sopra che forma parte
integrante del presente contratto;
b) che i ¾ della somma di cui sopra, e cioè € 270.000,00, verranno
al conduttore rimborsati dal locatore (che rimarrà proprietario
esclusivo dell’intera opera eseguita), in nove anni mediante parziale
compensazione, sino alla concorrenza di € 30.000,00 per ciascun
anno, con la corrispondente somma dovuta dal conduttore a titolo di
canone di locazione (ammontante alla maggior somma di cui al
precedente punto 3).
5) CANONE DI LOCAZIONE - COMPENSAZIONE
In ragione della pattuita compensazione il conduttore corrisponderà
per i primi nove anni solo la somma di €
oltre Iva di
legge per ciascun anno, oltre rivalutazione della stessa a partire
dall’inizio del secondo anno (indice di riferimento iniziale quello del
mese precedente all’inizio della locazione e finale quello del
dodicesimo dall’inizio della stessa).
Il conduttore corrisponderà il canone di locazione come sopra ridotto
in rate trimestrali anticipate scadenti, la prima, il giorno di inizio della
locazione, e le successive nel medesimo giorno di ciascun
successivo trimestre.
Per i successivi nove anni (nell’eventualità di rinnovo) il canone di
locazione sarà corrisposto, con le medesime modalità, senza
detrazione alcuna in ragione di compensazioni, e gli incrementi
ISTAT verranno calcolati sul predetto canone.
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A titolo di esempio si specifica che il canone annuale dovuto
dall’inizio del decimo anno sarà pari ad €
(somma
di cui all’aggiudicazione) oltre rivalutazione ISTAT avendo a
riferimento come indice iniziale quello del primo mese del nono anno
di locazione e come indice finale quello dell’ultimo mese dello stesso
anno.
6)DISCIPLINA PER LE IPOTESI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Per l’ipotesi di risoluzione anticipata dipendente da causa
imputabile al conduttore, quand’anche questa si verificasse nei
primi nove anni dall’inizio, nessun rimborso né indennità, neanche
quella di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., potrà il conduttore
richiedere al locatore a ristoro della somma spesa per l’esecuzione
delle opere tutte dallo stesso eseguite sull’immobile locato, che
rimarranno di proprietà del locatore, che nulla pertanto dovrà
rimborsare al conduttore, a nessun titolo.
Per l’ipotesi di risoluzione anticipata dipendente da causa
imputabile al locatore, che si dovesse verificare entro i primi nove
anni
dall’inizio
del
contratto,
il
conduttore,
in
ragione
dell’esecuzione delle citate opere, avrà invece diritto ad ottenere
dal locatore il rimborso di somma pari ad € 30.000,00 per ciascun
anno mancante alla scadenza del nono, e ciò non potendo più
ottenere il rimborso mediante la compensazione di cui sopra.
A titolo di esempio si chiarisce che ove la risoluzione del contratto
per causa imputabile al locatore avvenga alla fine del quarto anno
dall’inizio del contratto, il conduttore avrà diritto alla restituzione di
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€ 150.000,00 per mancata locazione negli anni dal quinto al nono
e conseguente impossibilità di compensazione del relativo credito
con il debito dello stesso per canoni di locazione.
Il rimborso avverrà conteggiando anche i periodi mensili o frazioni
di mese.
7)DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE LOCATO – CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA (Art. 1456 C.C.)
Il conduttore si obbliga a destinare l’immobile locato ad attività
commerciale aperta al pubblico e prende atto che la locazione,
come espressamente previsto dal bando di gara da cui ha avuto
origine,
sottende
anche
all’interesse
del
locatore
a
che
nell’immobile oggetto della stessa venga effettivamente esercitata
attività commerciale (scelta dal conduttore) aperta al pubblico, a
supporto, nell’interesse del locatore, dello sviluppo del Comparto
Stazione Ferroviaria.
L’attività commerciale di cui sopra dovrà essere avviata entro mesi
uno dalla stipula del presente contratto, impegnandosi Paratico
Patrimoniale a far ottenere al conduttore, da parte del Comune di
Paratico (titolare dell’intero capitale sociale della stessa), nel
suddetto termine, la necessaria autorizzazione.
Le parti convengono quindi che il mancato esercizio, nell’immobile
locato, dell’attività commerciale per un periodo di sei mesi anche
non consecutivi nell’arco temporale di un anno, determinerà la
risoluzione di diritto del contratto per causa imputabile al
conduttore, e ciò con ogni conseguenza contrattualmente prevista,
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anche se l’ipotesi dovesse verificarsi durante i primi nove anni
dall’inizio della locazione.
8)SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Le parti richiamano il contenuto dell’art. 36 l. 392/78, che
dichiarano di ben conoscere.
Il locatore dichiara in ogni caso, sin d’ora, di non liberare il
conduttore.
L’eventuale nuovo conduttore dovrà comunque possedere i
requisiti tutti soggettivi previsti dal bando di gara citato.
9)RESPONSABILITA’
Il
conduttore
esonera
espressamente
il
locatore
da
ogni
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli
dall’esercizio nell’immobile locato e dichiara che lo stesso gli è
stato consegnato in perfetto stato di manutenzione.
Si obbliga a riconsegnarlo, alla fine del periodo locativo, nel
medesimo stato in cui lo ha ricevuto, eccezion fatta per l’ipotesi di
risoluzione anticipata verificatasi nel primo novennio per causa
addebitabile al locatore.
In quest’ultimo caso l’immobile verrà consegnato nello stato
manutentivo in cui a quel momento si troverà, salvo il ristoro degli
eventuali danni non derivanti da semplice carenza manutentiva.
Il conduttore esonera altresì il locatore da ogni responsabilità per il
caso di interruzione dei servizi dipendenti da cause indipendenti
dalla sua volontà.
10)DEPOSITO CAUZIONALE
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Il conduttore è obbligato al consegnare al locatore, che ne
rilascerà quietanza, un deposito cauzionale pari a tre mensilità del
canone nella misura ridotta a seguito di compensazione, come
dall’art. 5 del presente contratto.
Alla scadenza del primo novennio tale deposito dovrà essere
integrato per adeguarlo all’importo corrispondente a tre mensilità
del canone dovuto all’inizio del decimo anno.
Il deposito cauzionale suddetto, potrà essere assolto anche a
mezzo di fidejussione bancaria a prima richiesta, che dovrà esser
rinnovata anno per anno, e garantirà sia il pagamento del canone
che il risarcimento di eventuali danni che fossero arrecati
all’immobile, nonché il ripristino manutentivo alla cessazione del
rapporto, ove dovuto a sensi del presente atto.
L’inadempimento a tale obbligo determinerà la risoluzione del
contratto per causa addebitabile al conduttore
12)ISPEZIONE DELL’IMMOBILE
Il locatore potrà, con preavviso di giorni cinque, ispezionare o fare
ispezione l’immobile locato.
13)NULLITA’ DI EVENTUALI MODIFICHE NON RISULTANTI DA
ATTO SCRITTO
La locazione de quo è disciplinata dal presente atto, dal bando di
gara del
aggiudicazione n.
con relativi allegati, dal provvedimento di
del
e dai conseguenti atti
depositati presso il Comune di Paratico, atti tutti ben noti al
conduttore.
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Ogni modifica alla stessa dovrà risultare da atto scritto, rimanendo
inefficaci e privi di giuridica valenza eventuali diversi accordi
verbali.
14) MODIFICHE ALL’IMMOBILE LOCATO
Ogni modifica all’immobile locato dovrà essere autorizzata in forma
scritta dal locatore e non potrà essere eseguita se non a seguito
del rilascio del titolo autorizzativo dell’Amministrazione Comunale
e della necessaria autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni
Ambientali, prendendo atto il conduttore della sussistenza del
relativo vincolo gravante sull’immobile.
15)INTERPETRAZIONE DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano che il presente contratto recepisce i contenuti
del bando di gara n.
del
predisposto da
Paratico Patrimoniale s.r.l. e le parti dichiarano che il contenuto
degli stessi ne forma parte integrante, di talché l’interpretazione di
esso dovrà essere effettuata con riferimento a quanto risulta dai
suddetti atti.
16)REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto sarà registrato a cura del locatore ed il
conduttore dovrà rimborsare al locatore il 50% del relativo costo.
Letto, confermato e sottoscritto
Paratico li
IL LOCATORE
SOTTOSCRIZIONE
IL CONDUTTORE
SOTTOSCRIZIONE
7
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Il conduttore dichiara di aver letto e compreso ciascuna delle
clausole del presente contratto e di approvare espressamente,
anche a sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., quelle di cui agli artt. 4
(ESECUZIONE DI OPERE E COMPENSAZIONI), 6 (DISCIPLINA
PER
LE
IPOTESI
(DESTINAZIONE
DI
RISOLUZIONE
DELL’IMMOBILE
ANTICIPATA),
7
LOCATO),
9
(RESPONSABILTA’), 13 (NULLITA’ DI EVENTUALI MODIFICHE
NON RISULTANTI DA ATTO SCRITTO)
Paratico li
IL LOCATORE
SOTTOSCRIZIONE
IL CONDUTTORE
SOTTOSCRIZIONE
8