DIRETTIVA sul rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con
Transcript
DIRETTIVA sul rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE SONDRIO ‘t )S Al Sig. Questore I’ Al Sig. Comandante del Nucleo Provinciale Carabinieri Al Sig. Comandante Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Al sig. Comandante della polizia stradale Al Sig. Comandante corpo di polizia provinciale Al Sig. Comandante Polizia Locale Sondrio Al Sig. Comandante della polizia municipale Tirano Al sig. Comandante della polizia municipale Bormio Al sig. Comandante della polizia municipale Livigno Al sig. Comandante della polizia municipale Morbegno Al sig. Comandante della polizia municipale Delebio Al sig. Comandante della polizia municipale Chiavenna Al sig. Comandante del corpo di polizia penitenziaria Al Comando sezione p.g. varie aliquote - Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio Ai Sostituti Procuratori della Repubblica Al Dr. Gianfranco Barraco Al personale amministrativo della Procura della Repubblica di Sondrio OGGETTO: rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con feriti. La presente direttiva è volta a stabilire le modalità di rilascio di copie dì atti riguardanti sinistri stradali con feriti da parte delle Forze dell’Ordine operanti nella circoscrizione di questa Procura. La materia è già regolata dalla legge e da regolamento. Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, CdS e dell’art. 21, ult. comma, del relativo regolamento attuativo, in caso di incidenti con lesioni ed in pendenza di procedimento penale, gli organi di polizia di cui all’art. 12 CdS forniscono agli interessati richiedenti le informazioni che abbiano acquisito relative “alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria o previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dall’autorità giudiziaria dell’avvenuto decorso del termine per la presentazione di una querela. Tale disciplina legislativa e regolamentare non impedisce però che questa Procura disponga in via generale per i procedimenti indicati in oggetto il rilascio di copie di atti anche in termini più ampi rispetto a quelli sopra indicati, avvalendosi del potere conferito sempre dal Legislatore in forza dell’art. 116 c.p.p. Tale norma è infatti applicabile anche per i fascicoli iscritti a mod. 45 quali saranno di regola, perlomeno in un primo tempo, quelli relativi ai sinistri de quibus. Si dispone quindi che in caso di incidenti stradali con feriti, le suddette forze di polizia rilascino agli interessati di seguito specificati copie dei rapporti riguardanti i sinistri stradali ,/Jt accertati (anche se contenenti stralci dei verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolte) e delle planimetrie eseguite e dei verbali e delle annotazioni di PG riguardanti accertamenti compiuti sui veicoli. Per interessati dovranno intendersi: 1) le persone coinvolte nel sinistro; 2) loro avvocati (occorrerà una delega scritta); 3) incaricati delle compagnie assicurative coinvolte. Si farà eccezione, richiedendosi ancora il nulla osta del magistrato assegnatario del fascicolo: 1) in caso di prognosi riservata di uno o più infortunati nel sinistro; 2) nel caso in cui la PG operante abbia rilevato una particolare complessità nella ricostruzione delle modalità dell’incidente tanto da ritenere necessaria o opportuna un’attività di indagine ancora da svolgere (questa eventualità dovrà essere evidenziata nel rapporto da trasmettere a questa Procura); 3) Nel caso in cui la PG operante abbia comunicato a questa Procura la commissione di reati procedibili d’ufficio commessi in occasione dell’incidente o subito dopo (ad esempio, una omissione di soccorso c.d. stradale ai sensi dell’art. 189 CdS o un’omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p.); 4) Nel caso in cui in cui il magistrato assegnatario del fascicolo o comunque informato abbia comunicato la necessità di un suo nulla osta. Non avrà rilievo invece la gravità delle lesioni cagionate ad una o più delle persone coinvolte nel sinistro e l’eventuale pendenza del termine per presentare querela. Resta ferma la necessità di nulla osta del magistrato assegnatario del fascicolo per il rilascio di copie in caso di incidente mortale. Si raccomanda la massima diffusione di queste direttive tra le varie articolazioni delle Amministrazioni di competenza. Sondrio, 6 novembre 2013 IL PROCURATORE DEILA REPUBBLICA (Dr4oey’ E: