DIRETTIVA sul rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con

Transcript

DIRETTIVA sul rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
SONDRIO
‘t
)S
Al Sig. Questore
I’
Al Sig. Comandante del Nucleo Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Al
sig.
Comandante della polizia stradale
Al Sig. Comandante corpo di polizia provinciale
Al Sig. Comandante Polizia Locale
Sondrio
Al Sig. Comandante della polizia municipale
Tirano
Al
sig.
Comandante della polizia municipale
Bormio
Al sig. Comandante della polizia municipale
Livigno
Al sig. Comandante della polizia municipale
Morbegno
Al
sig.
Comandante della polizia municipale
Delebio
Al sig. Comandante della polizia municipale
Chiavenna
Al sig. Comandante del corpo di polizia penitenziaria
Al Comando sezione p.g. varie aliquote
-
Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio
Ai Sostituti Procuratori della Repubblica
Al Dr. Gianfranco Barraco
Al personale amministrativo della Procura della Repubblica di Sondrio
OGGETTO: rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali con feriti.
La presente direttiva è volta a stabilire le modalità di rilascio di copie dì atti riguardanti
sinistri stradali con feriti da parte delle Forze dell’Ordine operanti nella circoscrizione di
questa Procura.
La materia è già regolata dalla legge e da regolamento.
Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, CdS e dell’art. 21, ult. comma, del relativo
regolamento attuativo, in caso di incidenti con lesioni ed in pendenza di procedimento
penale, gli organi di polizia di cui all’art. 12 CdS forniscono agli interessati richiedenti le
informazioni che abbiano acquisito relative “alle modalità dell’incidente, alla residenza ed
al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi”, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria o previa attestazione prodotta
dall’interessato e rilasciata dall’autorità giudiziaria dell’avvenuto decorso del termine per la
presentazione di una querela.
Tale disciplina legislativa e regolamentare non impedisce però che questa Procura disponga
in via generale per i procedimenti indicati in oggetto il rilascio di copie di atti anche in
termini più ampi rispetto a quelli sopra indicati, avvalendosi del potere conferito sempre dal
Legislatore in forza dell’art. 116 c.p.p. Tale norma è infatti applicabile anche per i fascicoli
iscritti a mod. 45 quali saranno di regola, perlomeno in un primo tempo, quelli relativi ai
sinistri de quibus.
Si dispone quindi che in caso di incidenti stradali con feriti, le suddette forze di polizia
rilascino agli interessati di seguito specificati copie dei rapporti riguardanti i sinistri stradali
,/Jt
accertati (anche se contenenti stralci dei verbali di sommarie informazioni testimoniali
raccolte) e delle planimetrie eseguite e dei verbali e delle annotazioni di PG riguardanti
accertamenti compiuti sui veicoli.
Per interessati dovranno intendersi:
1) le persone coinvolte nel sinistro;
2) loro avvocati (occorrerà una delega scritta);
3) incaricati delle compagnie assicurative coinvolte.
Si farà eccezione, richiedendosi ancora il nulla osta del magistrato assegnatario del
fascicolo:
1) in caso di prognosi riservata di uno o più infortunati nel sinistro;
2) nel caso in cui la PG operante abbia rilevato una particolare complessità nella
ricostruzione delle modalità dell’incidente tanto da ritenere necessaria o opportuna
un’attività di indagine ancora da svolgere (questa eventualità dovrà essere
evidenziata nel rapporto da trasmettere a questa Procura);
3) Nel caso in cui la PG operante abbia comunicato a questa Procura la commissione di
reati procedibili d’ufficio commessi in occasione dell’incidente o subito dopo (ad
esempio, una omissione di soccorso c.d. stradale ai sensi dell’art. 189 CdS o
un’omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p.);
4) Nel caso in cui in cui il magistrato assegnatario del fascicolo o comunque informato
abbia comunicato la necessità di un suo nulla osta.
Non avrà rilievo invece la gravità delle lesioni cagionate ad una o più delle persone
coinvolte nel sinistro e l’eventuale pendenza del termine per presentare querela.
Resta ferma la necessità di nulla osta del magistrato assegnatario del fascicolo per il rilascio
di copie in caso di incidente mortale.
Si raccomanda la massima diffusione di queste direttive tra le varie articolazioni delle
Amministrazioni di competenza.
Sondrio, 6 novembre 2013
IL PROCURATORE DEILA REPUBBLICA
(Dr4oey’
E: