i permessi di soggiorno elettronic
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i permessi di soggiorno elettronic
Tempistica: SCHEDA 3 a fronte dei 20 giorni massimi previsti dalla stessa legge sull’immigrazione, il rilascio dei permessi è estremamente lento in ogni provincia italiana, e varia dai due ai 10 mesi e più. A Cremona in media i tempi sono di un mese e mezzo o due dalla prima convocazione, poiché la stampa dei permessi elettronici è effettuata dalla Zecca dello Stato ( come le monete) e la Questura si limita alla consegna di quanto arriva da Roma. Eventuali ritardi possono essere dovuti a carenza di documentazione, che andrà integrata. Ogni tanto tuttavia accade che alcuni tipi di permessi restino in giacenza in Questura senza essere ritirati perché sono pronti in anticipo rispetto alla data indicata nella ricevuta. Consigliamo pertanto di controllare, senza fare code, se il permesso è pronto visitando il sito internet della Questura. L'ultima procedura prevede l'invio di un SMS per avvertire della consegna del permesso. Convocazioni: in base alla nuova procedura gli uffici postali sono in grado di comunicare il giorno della convocazione a partire dal momento della richiesta, generalmente due settimane dopo l'invio dell'istanza. Alcune problematiche: domande mancanti di passaporto in corso di validità. In molti paesi extracomunitari sono cambiate le prassi di rilascio dei passaporti, che nella maggioranza sono biometrici per adeguarsi allo standard internazionale. Ne consegue un notevole ritardo nel rilascio dei nuovi passaporti, che devono essere richiesti per tempo e che spesso non vengono rilasciati dai consolati in Italia, ma solo all'estero. Si arriva a un anno o quasi di attesa, soprattutto per alcune realtà territoriali problematiche, come i paesi della ex Jugoslavia. Attenzione: Poste Italiane non accetta pratiche prive di passaporti in corso di validità. Si consiglia di chiedere alla Questura di accettare l'istanza mostrando la ricevuta di richiesta del passaporto, anche se poi comunque la pratica verrà ritardata. PERMESSI DI SOGGIORNO 1: ELETTRONICI (Procedura di richiesta del permesso attraverso Poste Italiane ) TIPOLOGIA: ATTESA CITTADINANZA PERMESSI PER LAVORO, RICHIESTA E RINNOVO: LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO, LAVORO STAGIONALE LAVORO, casi particolari ART.27 ATTESA OCCUPAZIONE PERMESSI PER FAMIGLIA, PRIMO PERMESSO E RINNOVO STUDIO RINNOVO ASILO AGGIORNAMENTI, per: foto, variazioni anagrafiche, passaporto. PERMESSI CE, v. scheda 5 MOTIVI RELIGIOSI NORME GENERALI, TERMINI , REQUISITI, DURATA, TEMPI RILASCIO, COSTI L 286/1998 e 189/2002 Art. 5, comma 2: “Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso dalle disposizioni vigenti. Il regolamento può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi, per motivi di turismo, di giustizia,di attesa emigrazione in un altro stato, e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi o altre convivenze….” Comma 3: “La durata del primo permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal regolamento o in attuazione degli accordi internazionali. “ Per ogni tipo di permesso di soggiorno, la regola generale è quella di dimostrare il possesso di adeguati mezzi di sostentamento, derivanti da fonti lecite, propri o del familiare, e di una copertura assicurativa sanitaria, pubblica o privata. La richiesta di rinnovo deve, in base al nuovo Dlgs 733/B, essere effettuata due mesi prima della scadenza, termine “ordinatorio”, in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza, oltre la quale lo straniero diventa irregolare e può essere espulso ( termine “perentorio”). Art. 5. L 286/98 “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito, entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda ( termine “ordinatorio” per la Questura), se sussistono i requisiti previsti.” I permessi di soggiorno da richiedere tramite le Poste possono avere diversa durata, da un minimo di quattro mesi a due anni, in base alla tipologia di lavoro, studio, famiglia o altra motivazione. Il loro rinnovo o la convertibilità dipende dal tipo di contratto stipulato o dal regolamento di attuazione applicato a seconda dei casi. In linea generale, si può rinnovare senza aspettare la disponibilità di quote un permesso per lavoro non stagionale, così come si può rinnovare un permesso per famiglia ad esso collegato. La tabella mostra i principali tipi di permessi, la loro durata e convertibilità o rinnovo. Tipo di permesso Lavoro subordinato a tempo determinato Lavoro subordinato a tempo indeterminato Lavoro autonomo Durata Stessa del contratto di lavoro: max un anno Due anni Convertibilità o rinnovo si Due anni si Lavoro stagionale Max nove mesi, anche per lavori con datori di lavoro diversi, cumulabili tra loro. No. Il lavoratore ha tuttavia diritto di precedenza al successivo decreto flussi stagionale, se ha rispettato la regola del rientro al termine del lavoro. Possibilità conversione No. In casi limitati è possibile ottenere un contratto con lo stesso datore di lavoro. Si, per lavoro o famiglia, nei casi previsti. si Lav. Art. 27 Da sei mesi a due anni, in base alla funzione Attesa occupazione Sei mesi Famiglia* Studio Stessa durata del permesso del familiare, max due anni Fino ad un anno Rinnovo asilo Cinque anni * Documentazione da allegare alla domanda di permesso: può variare in base al tipo di lavoro o di studio, alla dimostrazione della disponibilità di un reddito, al domicilio, alla copertura sanitaria, alla composizione del nucleo familiare. Troverete in allegato altre schede pratiche riassuntive con l’elenco di documenti occorrenti. In linea generale, per il lavoro è fondamentale allegare: il “contratto di soggiorno” ( per i lavori iniziati prima del 15 novembre 2011) unitamente alla ricevuta di invio del contratto allo Sportello Unico della Prefettura) o la comunicazione di assunzione o proroga ( dopo il 15 novembre 2011), Modello Unificato LAV, per lavoratori subordinati; l’iscrizione alla Camera di commercio e la Partita Iva, se lavoratori autonomi. Per i familiari basta invece copia della documentazione del reddito del familiare di cui sono a carico: Cud , 730 o Modello Unico. si Rinnovabile e convertibile in lavoro se disponibilità quote si Rientrano nella categoria dei permessi per famiglia, da richiedere tramite le Poste, quelli convertibili ai sensi dell’art. 30, commi c e b, quando si fa riferimento alla conversione di permessi di “altro tipo” in famiglia per il cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia e in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il proprio coniuge. Per i dettagli, vedere la scheda 6 sul diritto alla coesione familiare. Come si chiede o rinnova il permesso di soggiorno elettronico PSE Dal dicembre 2006, a seguito di un accordo tra Governo, Poste, Patronati e Comuni, firmato il 9 02/2006, e rinnovabile annualmente fino a che la procedura dei rinnovi non passerà ai Comuni, la richiesta dei permessi indicati avviene attraverso l’Azienda Poste, con le tappe seguenti: 1) RACCOLTA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE, da soli o con l’aiuto di Enti, volontari o patronati 2) RITIRO KIT alle Poste ( busta bianca con banda gialla, con i moduli) 3) COMPILAZIONE ( da soli o con l’aiuto degli sportelli dei comuni, patronati o volontari . La compilazione effettuata dai Patronati deve per legge essere gratuita) 4) SPEDIZIONE ALLE POSTE del Kit con le focopie di tutti i documenti 5) I° CONVOCAZIONE IN QUESTURA per fotosegnalamento (impronte) consegna foto, controllo documenti originali ed eventuale integrazione pratica 6) SECONDA CONVOCAZIONE in Questura per la consegna del permesso Costi: il decreto sicurezza L. 94/2009 prevede un aggravio dei costi già notevoli previsti per ogni richiesta di permesso di soggiorno, finora ammontante a 73,50 euro totali: verrebbe infatti imposto il pagamento di un ulteriore contributo, da 80 a 200 euro a persona non appena il Ministero delle Finanze di concerto con il ministro dell’Interno avranno fissato l’esatto importo e le modalità di pagamento della nuova tassa, che sarà diversa in base al tipo di permesso. Il decreto è stato firmato il 2 ottobre 201, ma è allo studio l'impegno a ridefinire l'importo in considerazione della situazione familiare e reddituale dei cittadini stranieri.