regolamento arredo urbano - Comune di Città della Pieve
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regolamento arredo urbano - Comune di Città della Pieve
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE PROVINCIA DI PERUGIA www.comune.cittadellapieve.pg.it AREA URBANISTICA REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 07.03.2013 modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2014 modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 11.12.2014 modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE Provincia di Perugia REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO INDICE - RELAZIONE ……………………………………………………………………………………….. - Pag. n. 3 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ………………………………………………..……... Pag. n. 5 - Art. 1 – Oggetto del Regolamento ……………………………………………………………. Pag. n. 5 Art. 2 – Ambito di applicazione ………………………………………………………………... Pag. n. 5 Art. 3 – Categorie d’intervento …………………………………………..…………………… Pag. n. 6 Art. 4 – Modalità di occupazione del suolo pubblico ……………….………………. Pag. n. 6 Art. 5 – Elementi di arredo ed esposizioni vietate …………………………………….. Pag. n. 7 Art. 6 – Bacheche per manifesti di carattere non commerciale ………………... Pag. n. 8 Art. 7 – Bacheche espositive e “menù ristoranti” …………………………………..… Pag. n. 8 Art. 8 – Corpi illuminanti …………………………………………………………………………. Pag. n. 9 Art. 9 – Insegne e targhe ………………………………………………………………………… Pag. n. 10 Art. 10 – “Spallette” attività commerciali ……………………………………………… Pag. n. 12 Art. 11 – Tende parasole ………………………………………………………………………... Pag. n. 12 Art. 12 – Spazi di ristoro e relative coperture ……………………………………….… Pag. n. 13 Art. 13 – Fiorere, cestini, dissuasori ………………………………………………………. Pag. n. 14 Art. 14 – Chioschi …………………………………………………………………………………… Pag. n. 15 Art. 15 – Totem informativi e indicazioni turistiche ………………………………… Pag. n. 16 Art. 16 – Tavoli e sedie …………………………………………………………………………… Pag. n. 16 Art. 17 – Sportelli utenze ………………………………………………………………………… Pag. n. 16 Art. 18 – Pensiline Bus …………………………………………………………………………… Pag. n. 17 Art. 19 – Rimozione degli arredi ……………………………………………………………… Pag. n. 17 Art. 20 – Manutenzione degli arredi ………………………………………………………. Pag. n. 17 Art. 21 – Oscuramento vetrine ………………………………………………………………. Pag. n. 18 Art. 22 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati ……………………… Pag. n. 18 Art. 23 – Progetti unitari di via …………………………………………………………….…. Pag. n. 18 Art. 24 – Titoli abilitativi …………………………………………………………………………. Pag. n. 19 Art. 25 – Deroghe per manifestazioni temporanee e periodo natalizio…… Pag. n. 19 Art. 26 – Cantieri Edili ……………………………….………………………………………….. Pag. n. 20 Art. 27 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni …………………………………….. Pag. n. 21 Art. 28 – Norme finali e transitorie ………………………………………………………. Pag. n. 22 Pagina n. 2 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano RELAZIONE PREMESSA Gli elementi di arredo urbano utilizzati nelle sistemazioni degli spazi pubblici e privati sono tenuti a rispondere a due ordini di esigenze fondamentali: la prima di ordine prettamente funzionale relativa ad una o più prestazioni che devono soddisfare quali informare, segnalare, contenere, delimitare, ornare ecc.; la seconda relativa al loro rapporto con lo spazio ed il contesto ove sono inseriti ed al loro rapporto e armonizzazione con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo sotto i molteplici aspetti. Il buon risultato di un intervento di arredo urbano è legato in gran parte alla capacità di concepire in modo unitario gli spazi e le loro relazioni con gli elementi di arredo, la cui qualità, il design e l’attento inserimento, diventano condizioni necessarie a garantire un buon prodotto complessivo e la normativa un utile strumento che consenta un controllato e razionale uso degli oggetti e degli spazi. Il primo passo per avviare questo percorso costruttivo è quindi l'individuazione, all’interno del mondo degli elementi di arredo di spazi esterni, delle categorie prevalenti e maggiormente incidenti sull'aspetto della città e la puntuale disciplina di ognuna di esse. CRITERI ED OBIETTIVI L’obiettivo che si desidera perseguire è quello di fornire all’Amministrazione Comunale un compendio di norme che possano regolare l’evolversi degli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”, suggerendo ipotesi progettuali come linee guida. Gli strumenti urbanistici generali, per loro natura, non sono infatti in grado di pianificare e regolamentare questo particolare aspetto, soprattutto per l'evidente salto di scala che intercorre fra il territorio e gli elementi di dettaglio. Rispetto all’attuale normativa il presente regolamento si propone di: - indirizzare in maniera prescrittiva gli elementi di arredo urbano di futuro sviluppo; - concorrere ad adeguamenti degli ambienti con elevato valore aggiunto in termini di miglioramento del comfort visivo sia nelle parti private sia in quelle pubbliche, tramite progetti di elementi di semplice ma oculato design urbano; - proporre e pianificare le linee per il riordino dei cosiddetti elementi d’arredo, ricadenti all’interno delle categorie di seguito descritte; A seguito di riflessioni sui contenuti da affrontare, sopralluoghi in loco e di confronti con Regolamenti di Arredo Urbano redatti da altri Comuni architettonicamente e storicamente assimilabili a quello di Città della Pieve, si è giunti alla definizione delle seguenti “categorie” d’intervento: a) Bacheche per manifesti di carattere non commerciale; b) Bacheche espositive e menù ristoranti; c) Corpi illuminanti; d) Insegne e targhe; Pagina n. 3 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano e) “Spallette” attività commerciali; f) Tende parasole; g) Spazi di ristoro e relative coperture; h) Fioriere, cestini, dissuasori; i) Chioschi; j) Totem informativi e indicazioni turistiche. k) Tavoli e sedie; l) Sportelli utenze; m) Pensiline Bus. Tutti gli elementi sopra elencati complessivamente risultano essenziali per l’immagine urbana, e superano l'interesse privato essendo, di fatto, di godimento pubblico. Solo recentemente fanno parte integrante dell'urbanistica e dell'architettura, in effetti fino a poco tempo fa l’immagine urbana non rientrava quasi mai in una specifica normativa di settore, subendo, di fatto, ogni ipotesi di intervento legata il più delle volte alla casualità ed alle esigente contingibili, con la conseguenza, a volte, della deturpazione e/o distruzione di importanti testimonianze storiche. I Piani Regolatori Generali necessitano, infatti, di regolamenti attuativi capaci di interagire in realtà più settoriali riducendo la scala di intervento. E’ chiaro che l’intento di una ricerca di ordine e proporzione potrà essere perseguito solamente se il regolamento verrà applicato, in qualche modo, all’esistente. Nello specifico chiunque vorrà ad esempio inserire una bacheca sulla spalletta o sul muro adiacente all’attività, dovrà, oltre che attenersi alle proporzioni e dimensioni dettate dal presente regolamento, adeguare l’intero sistema (numero bacheche prescritte, insegne o targhe, illuminazione ed altri elementi di arredo) al fine della ricerca dello scopo da perseguire: ordine e comfort visivo. Il Regolamento di Arredo Urbano è da considerarsi a tutti gli effetti come un regolamento attuativo in grado di elaborare e fornire gli strumenti per una valutazione ed una proposta progettuale consoni al contesto ambientale nel quale gli elementi che lo compongono sono inseriti. Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti legati allo svolgimento prevalentemente delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione dell'immagine urbana, ogni singolo posizionamento si ritiene che debba necessariamente rientrare nella logica di un progetto omogeneo di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via. Nel caso, pertanto, che l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi di seguito elencati: - Bacheche per manifesti di carattere non commerciale; Bacheche espositive e menù ristoranti; Corpi illuminanti; Insegne e targhe; “Spallette” attività commerciali; Tende parasole; Spazi di ristoro e relative coperture; Fioriere, cestini, dissuasori; Chioschi; Totem informativi e indicazioni turistiche; Tavoli e sedie; Pagina n. 4 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano - Sportelli utenze; - Pensiline Bus dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata e dello spazio nel quale si inseriscono, nel rispetto non solo delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio, ma anche dell’ambito urbano nel quale l'edificio e/o l’elemento è collocato. REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente “Regolamento di arredo e decoro urbano” è lo strumento tramite il quale l’Amministrazione Comunale raccoglie e disciplina in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”. Tali elementi hanno lo scopo di articolare e definire l’immagine dello spazio urbano diventando parte integrante ed espressione dello stesso. 2. L’inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi pubblici, pertanto, ha lo scopo non solo di definire gli stessi ma di qualificarli in un sistema di lettura omogenea senza dover in alcun modo costituire motivo di disagio visivo o “ingombro prospettico”. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono per elementi temporanei di arredo urbano gli elementi asportabili, i manufatti e le strutture precarie di arredo urbano collocate di fronte, nei pressi o comunque in collegamento con le attività economiche; 4. Per attività economiche si intendono le attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di produttore agricolo, quelle artigianali, industriali e ricettive nonché direzionali svolte mediante l’uso di locali aperti su pubblica via. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata per interventi nei centri abitati come delimitati ai fini del Codice della Strada compreso il Centro Storico. 2. Gli ambiti individuati ed oggetto del presente regolamento sono: a) Informazione pubblicitaria, luoghi e strutture di pubblica affissione; b) Pavimentazione ed elementi di definizione dello spazio pubblico ad uso privato (spazi di ristoro all’aperto) con relative attrezzature, arredi ed elementi di copertura; c) Illuminazione pubblica e/o privata in facciata; d) Elementi di servizio urbano quali: pensiline autobus, cestini rifiuti, fioriere, dissuasori, totem informativi, chioschi; e) Elementi da inserire in facciata: bacheche per manifesti, bacheche per esposizione di oggetti, insegne e targhe, “spallette” esercizi commerciali, tende parasole, sportelli utenze; Pagina n. 5 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano Art. 3 Categorie d’intervento 1. Ai fini del presente Regolamento, sulla base dei materiali che li costituiscono, della forma e della funzione svolta sono state individuate le seguenti “categorie d’intervento” o elementi di arredo urbano ricompresi all’interno degli ambiti individuati ed elencati all’art. 2, comma 2: a) Bacheche per manifesti di carattere non commerciale; b) Bacheche espositive e menù ristoranti; c) Corpi illuminanti; d) Insegne e targhe; e) “Spallette” attività commerciali; f) Tende parasole; g) Spazi di ristoro e relative coperture; h) Fioriere, cestini, dissuasori; i) Chioschi; j) Totem informativi e indicazioni turistiche. k) Tavoli e sedie; l) Sportelli utenze; m) Pensiline Bus. 2. Sotto il profilo del periodo temporale di installazione gli elementi di arredo sopra elencati si distinguono in: a) elementi di arredo stagionali, installati ogni anno per un periodo stagionale non inferiore ad un mese né superiore a otto mesi, ricompreso tra il 1° Marzo ed il 31 Ottobre; b) elementi di arredo permanenti se possono essere mantenuti nel corso degli interi anni solari. 3. All’interno del centro storico gli elementi di arredo indicati alle lettere g) e k) del comma 1 possono essere esclusivamente assentiti come stagionali e facilmente removibili, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 12. Art. 4 Modalità di occupazione del suolo pubblico 1. Potrà essere concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere l’occupazione parziale e temporanea di vie, piazze ed altre parti del suolo pubblico nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi ove consentire la disposizione di arredi ed attrezzature mobili. 2. L’occupazione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti sia nel Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sia nel Codice della Strada. 3. L’area pubblica autorizzabile per la somministrazione dovrà essere collocata nelle immediate adiacenze dell’esercizio autorizzato e, ove possibile, a fianco dell’ingresso. Pagina n. 6 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 4. Per finalità di maggiore vigilanza e controllo gli spazi assegnati in concessione di suolo pubblico per il posizionamento di strutture temporanee quali pedane, fioriere, ombrelloni, tavoli e sedie ed altre attrezzature finalizzate alla somministrazione saranno contrassegnati a terra, a cura e spese del Comune, con piccoli chiodi completamente infissi al suolo o con altro sistema idoneo. E’ fatto tassativamente obbligo ai titolari di concessione di mantenere qualsiasi elemento di arredo o oggetto all’interno degli spazi contrassegnati. 5. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza per la somministrazione di alimenti e bevande dovranno avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità in quanto la loro installazione di carattere stagionale sarà limitata alla durata dell’autorizzazione. 6. Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle vigenti normative sanitarie in materia. 7. Le attrezzature non dovranno costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale né occultare la segnaletica stradale e/o toponomastica. 8. Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati. 9. Tutti i manufatti ed arredi dovranno essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e dovranno essere accessibili ai portatori di handicap. 10. Gli eventuali elementi riscaldatori che verranno installati dovranno essere omologati e a norma di legge, posizionati all’interno dello spazio concesso per l’occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. 11. E’ vietato: a) l’installazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.; b) l’accatastamento di arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all’esterno dell’esercizio commerciale nei periodi di chiusura prolungata; c) la manomissione di qualsiasi natura del suolo pubblico, fatte salve le eventuali opere preventivamente autorizzate dall’ufficio competente garantendo, comunque, la funzionalità e l’accessibilità alle infrastrutture presenti sia soprasuolo che sottosuolo. Art. 5 Elementi di arredo ed esposizioni vietate 1. E’ vietata l’installazione di elementi di arredo che non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 è vietata l’esposizione di merci di qualsiasi genere anche in confezioni chiuse: a) sulla pubblica via, sia direttamente a terra sia su tavoli o supporti a terra di qualsiasi genere; b) appese o comunque collocate su porte e portoni; c) in qualsiasi altro spazio antistante la porta di ingresso. 3. E’ altresì vietato: Pagina n. 7 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano a) l’esposizione alla pubblica vista di oggetti o prodotti volgari o di cattivo gusto quali caricature irriverenti, immagini offensive, razziste, pornografiche e/o prodotti con forme allusive e simili; b) l’esposizione all’esterno degli esercizi di oggetti di richiamo riproducenti l’attività svolta quali a titolo esemplificativo occhiali, coni gelato o bottiglie giganti, musi di animali ecc.; c) l’esposizione fuori dell’esercizio di portaombrelli; d) l’esposizione di ogni altro elemento di arredo non previsto dal presente regolamento. 4. Sono consentiti, esclusivamente, e semprechè non arrechino intralcio al traffico veicolare e pedonale ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7: a) l’esposizione in apposite bacheche oppure su tralicci o griglie fissate alle pareti o agli stipiti interni di porte e portoni di prodotti non alimentari di artigianato appartenenti alle seguenti categorie: cartoline, stampe, calendari, ceramiche artistiche, articoli in rame, vetro, ferro battuto, legno, cuoio, pergamena, vimini, paglia e stoffa. Tali esposizioni sono consentite anche su eventuali scale e/o rampe di accesso all’attività; b) l’esposizione in apposite bacheche chiuse di prodotti alimentari tipici compresi vini. I soli vini potranno essere esposti anche su tralicci o griglie all’interno dei vani di accesso avendo cura comunque di rimetterli all’interno dei locali negli orari di chiusura; c) l’esposizione di cartoline, stampe, calendari in appositi espositori e/o contenitori mobili di cui all’art. 7, comma 5; d) il posizionamento di menù di esercizi di somministrazione di cibi e bevande in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, a non oltre un metro lineare dall’ingresso principale di accesso all’esercizio o all’interno degli spazi di ristoro attrezzati di cui all’art. 12; e) il posizionamento di espositori a terra di locandine di giornali (“caprette” o “civette”) in posizione parallela alla facciata dell’edificio ed in adiacenza ad esso esclusivamente da parte di esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici (edicole). f) L’esposizione di piante e fiori da parte del fiorista venditore in posizione parallela ed adiacente al negozio. Art. 6 Bacheche per manifesti di carattere non commerciale 5. L’affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni e partiti politici è consentita esclusivamente nei siti e supporti appositamente individuati e/o messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 6. E’ vietata l’istallazione di bacheche per messaggi commerciali diversi dai menù ristoranti. Art. 7 Bacheche espositive e “menù ristoranti” 1. Gli espositori esterni dovranno essere installati in maniera da evitare esposizioni caotiche e non ordinate. La loro installazione dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche. 2. Le bacheche, gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili dovranno essere collocati all’interno del vano d’ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Pagina n. 8 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 3. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all’interno del vano d’ingresso o vetrina, può essere consentita l’apposizione esterna sulla parete adiacente l’esercizio di elementi mobili tipo vetrinette o bacheche-espositori fissi fino ad un massimo di una per esercizio e due bacheche/pannelli su spallette, per ogni ingresso. (cfr. Art. 10). 4. Tutti gli espositori dovranno essere ben stabili, anche in caso di vento, e non dovranno intralciare il transito anche pedonale. 5. Gli espositori di cartoline, stampe, calendari presso tabaccherie o altri esercizi commerciali che trattano tali prodotti dovranno essere riposti all’interno dell’esercizio nell’orario di chiusura giornaliera. 6. Le bacheche-espositori dovranno essere realizzate con profilati di sezione contenuta in acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro verniciato e vetro o legno trattato al naturale, mordenzato e/o verniciato. E’ vietato l’uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica. 7. Le bacheche-espositori dovranno essere di forma quadrangolare proporzionate nelle loro dimensioni e comunque non dovranno e avere dimensioni maggiori di cm. 100x150 e profondità massima di cm. 15. Oltre che alla loro proporzione dimensionale dovrà essere prestata la massima attenzione alla ricerca di una proporzione tra le aperture e lo spazio “occupabile” nella facciata nonché una proporzione nella collocazione in pianta. Sono vietati elementi in stile. La progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della tradizione che dell’innovazione tecnologica. 8. Nelle vie o vicoli sprovvisti di marciapiede o spazi riservati ai pedoni potrà essere concessa l’installazione di bacheche aventi profondità ridotta fino ad un limite di 8 cm.. 9. E’ consentita l’esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto la cui tipologia dovrà, comunque essere concordata con l’Ufficio Comunale oppure apposita bacheca in ferro e/o legno verniciato e vetro apposta a lato dell’ingresso con dimensione massima di cm 35x45. La bacheca dovrà conformarsi a quanto altro indicato ai sopra elencati commi 6, 7 e 8. I cavalletti dovranno essere posizionati in modo da non arrecare intralcio al transito anche pedonale. Art. 8 Corpi illuminanti 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sia pubblica che privata dovranno essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico nel rispetto delle vigenti normative regionali (cfr. Legge Regionale n. 20/2005 e relativo Regolamento Regionale n. 2/2007). 2. E’ fatto divieto, nell’ambito dell’intero territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri scopi pubblicitari, di richiamo o voluttuari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser o altri tipi che proiettino luce verso la volta celeste. 3. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo previsto dalle vigenti normative in materia. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l’iter autorizzativo. 4. E’ concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore Pagina n. 9 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio o per manifestazioni. 5. La progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della tradizione che dell’innovazione tecnologica preferendo per i corpi illuminati la scelta di oggetti di design semplici. I materiali saranno gli stessi già previsti per le insegne e le bacheche, allo scopo di mantenere una certa omogeneità. Il faretto dovrà produrre un tipo di illuminazione dall’alto verso il basso e comunque consona alla normativa di riferimento. 6. Nell’installazione di un qualsiasi elemento che si inserisce nella scena urbana è auspicabile non utilizzare fregi e decori che privilegino la copia dell’antico. 7. Le vetrine degli esercizi commerciali se non illuminate da luce propria potranno essere illuminate esclusivamente dall’alto verso il basso mediante l’installazione di corpi illuminanti a parete. 8. L’installazione di corpi illuminanti sulle facciate degli edifici, con particolare riferimento agli immobili situati nel centro storico, dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche. 9. L’installazione di tali elementi in facciata, in considerazione delle loro dimensioni e sporgenze, non dovrà arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale. Art. 9 Insegne e targhe 1. Le insegne dovranno avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente (cfr. Codice della strada), né creare pericolo per la circolazione. 2. Le insegne non dovranno alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non potranno essere installate in modo tale da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e cornici di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Per le “insegne frontali e pubblicità d’esercizio” da installare all’interno del centro storico si rimanda ai successivi e specifici commi 10, 11, 12 e 13. 3. Il sistema di illuminazione delle insegne potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità con la normativa vigente. Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti. Particolare attenzione dovrà essere adottata nell’utilizzo dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde. 4. Le insegne commerciali dovranno essere contenute, di norma, all’interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali. E’ ammessa l’installazione a muro sulla facciata esclusivamente di insegne di dimensioni massime pari a cm. 35x45 in metallo, vetro o plexiglass che possano anche permettere la lettura della tessitura muraria retrostante. 5. Le insegne di esercizio potranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell’attività o delle pertinenze accessorie della stessa. L’installazione è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno. Le attività svolte ai piani superiori Pagina n. 10 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano potranno utilizzare insegne sulla facciata costituite unicamente da targhe come indicato al comma 4. 6. Tutti gli elementi che compongono l’insegna dovranno essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Eventuali strutture di sostegno dovranno essere opportunamente dimensionate, realizzate e saldamente ancorate sia complessivamente che nei singoli elementi. 7. E’ consentita l’applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopraluce. 8. E’ vietata l’installazione di insegne semoventi o basculanti. All’interno dei centri abitati non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo. Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna. 9. Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l’apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico. 10. Nel Centro storico, in corrispondenza delle aperture dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. 11. Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri singoli e/o disposti su pannelli ciechi o trasparenti, non luminosi, inseriti tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2,20. Nel caso di vani archivoltati i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco ed una linea comunque non superiore all'imposta del medesimo. Dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste ed inferriate esistenti nell'apertura originale. 12. Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. 13. Nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte o roste di pregevole fattura è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo e/o a lato, formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 30 cm. applicati direttamente sul paramento esterno della muratura e comunque in maniera tale da non interessare alcun eventuale tipo di membratura architettonica presente in facciata. In alternativa è ammessa, inoltre, l’installazione di insegne a muro della tipologia indicata al comma 4. Le dimensioni delle insegne a muro verranno valutate in fase di esame dei relativi progetti. 14. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti potrà essere collocata sulla facciata dell’edificio una targa per ogni specifico soggetto in corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi. 15. Le targhe dovranno trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio e dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti opportunamente distaccate da decorazioni e membrature architettoniche. Dovranno avere una dimensione massima pari a cm. 35x45 con aggetto non superiore a cm. 3 ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso per dimensioni, materiali e colori. Al fine di consentire la lettura della tessitura del paramento murario sottostante è preferibile che vengano installate targhe in vetro o plexiglass. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa comunque la Pagina n. 11 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano possibilità di chiedere specifica deroga alle disposizioni sopra citate, proponendo soluzioni alternative appropriate e di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai materiali da utilizzare. 16. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso le targhe dovranno essere realizzate di altezza inferiore a quella consentita, raggruppate ed allineate in successione verticale. Comunque in fase autorizzativa potranno essere proposte idonee soluzioni progettuali alternative a quanto sopra indicato nel rispetto delle proporzioni e delle caratteristiche della facciata. 17. Derogano dalle norme del presente articolo le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, Monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse per le quali è ammessa l’installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale e/o regionale secondo le disposizioni ed i regolamenti propri di ciascun Ente e/o Amministrazione competente. Art. 10 “Spallette” attività commerciali 1. Al fine di concorrere all’obiettivo perseguito di ordine e proporzione anche le occupazioni delle cosiddette “spallette” possono ritenersi ricomprese nell’ambito individuato e normato all’art. 7 del presente Regolamento con particolare riferimento alle tipologie, materiali e coloriture in esso indicate. 2. In corrispondenza delle “spallette” degli ingressi alle attività commerciali è ammessa l’installazione di un massimo di n. 2 espositori/pannelli amovibili (uno su ogni singola spalletta), che dovranno, comunque, essere rimossi con la chiusura giornaliera dell’esercizio commerciale. 3. La distanza tra lo spigolo esterno della tessitura muraria e il profilo dell’eventuale espositore e/o pannello non potrà essere inferiore a 2 cm, mentre l’altezza del profilo inferiore del medesimo da terra dovrà essere maggiore o uguale a 50 cm. L’altezza massima dell’espositore/pannello dovrà essere di 150 cm., la larghezza potrà, altresì, variare in funzione della larghezza della “spalletta”. Le stesse distanze dovranno essere rispettate anche nel caso di eventuali insegne o targhe professionali, tranne la distanza del profilo inferiore da terra, che sarà minimo di 1,30 m.. 4. I pannelli, in particolar modo quelli da installare all’interno del centro storico, dovranno per materiali, coloriture ed iscrizioni risultare confacenti con le caratteristiche architettoniche del fabbricato. Dovrà essere privilegiato l’utilizzo di materiali sia tradizionali che dell’innovazione tecnologica aventi coloriture tenui. Dovranno comunque essere preventivamente assentite dall’Ufficio preposto dell’Amministrazione Comunale. Art. 11 Tende parasole 1. In corrispondenza di porte e vetrine dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l’installazione di tende parasole di tipo retrattile in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime. 2. Le tende dovranno essere di tipo retrattile con tipologia “a telo” (falda inclinata) o “a cappotta” ed installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale saranno collocate in corrispondenza dell’orario di chiusura Pagina n. 12 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano dell’esercizio al quale sono riferite. Nei vani ad arco è preferibile l’installazione di cappottine ripieghevoli e qualora si optasse per la tenda con tipologia “a telo” l’asta di avvolgimento della stessa non potrà essere situata al di sopra della quota d’imposta. Nel caso di vani architravati in cui l’altezza dell’architrave sia ridotta (comunque inferiore a m. 2,30) è consentita l’installazione delle tende con assi di avvolgimento collocati al di sopra dell’architrave medesimo. La larghezza della tenda, comunque, non potrà eccedere quella del vano sottostante. 3. L’altezza minima dal suolo (marciapiede o piano strada) non potrà risultare inferiore a m. 2,20 e l’aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale e comunque non potrà essere maggiore di cm. 150. 4. Le tende dovranno essere costituite da una struttura in metallo verniciato con teli in tessuto naturale o plastificato impermeabilizzato con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell’edificio. Nel centro storico la tonalità dei colori dovrà essere quella ricompresa nella gamma del “panna”, “grigio” e “ocra” comunque di intensità tenue ed approvata dall’ufficio competente. 5. Non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più porte e vetrine fatto salvo casi particolari che comunque dovranno essere valutati dall’ufficio competente. 6. Sono vietate scritte ed immagini non inerenti l’attività, ad esclusione pertanto del logo e denominazione della stessa, e l’uso di frange o mantovane. 7. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite qualora presentino livelli eccessivi di deterioramento. Art. 12 Spazi di ristoro e relative coperture 1. Si intendono per spazi di ristoro finalizzati alla somministrazione gli spazi di suolo pubblico o privato opportunamente delimitati ed attrezzati, con o senza pedane alla base, con o senza ombrelloni o altre strutture di copertura, allestiti con tavoli e sedie ad altre attrezzature di somministrazione posti in adiacenza agli esercizi commerciali oppure in altre aree non adiacenti con essi, le cosiddette “isole di somministrazione”. 2. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere l’occupazione parziale e temporanea di vie, piazze ed altri parti del suolo pubblico, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini ed altre attrezzature quali delimitazioni, pedane, ombrelloni e apparecchi di illuminazione e/o riscaldamento. 3. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare né recare pregiudizio all’estetica degli edifici e del contesto urbano. 4. Gli spazi attrezzati, trattandosi di elementi stagionali, potranno essere realizzati nel periodo ricompreso tra il 1° Marzo ed il 31 Ottobre di ogni anno, al termine del quale dovranno essere rimossi. Potranno essere mantenuti per un periodo maggiore, anche permanentemente, comunque previa autorizzazione, esclusivamente gli elementi di arredo facilmente removibili quali tavoli, sedie, fioriere e/o parapetti di delimitazione degli spazi di ristoro, ad esclusione, pertanto, delle pedane e degli elementi di copertura. 5. E’ consentita l’installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinteggiato di colore grigio piombaggine o rivestite in tessuto o laminato opaco dello stesso colore in base alle esigenze del luogo ed alle normative sanitarie. Dovranno essere limitate a quanto strettamente Pagina n. 13 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano necessario per regolarizzare l’andamento del suolo. Dovranno essere stabili, facilmente pulibili e smontabili, prive di buche ed asperità quali sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di potenziale pericolo. Dovranno, inoltre, essere dotate di rampe inclinate di accesso o altri accorgimenti e/o dispositivi idonei a permettere l’accesso anche ai portatori di handicap. Dovrà, per quanto possibile, essere evitato l’ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la pavimentazione stradale ed a garanzia della totale removibilità. Qualora si rendesse necessario effettuare fori di fissaggio dovranno essere realizzati in corrispondenza dei giunti delle pavimentazioni in pietra, verificando comunque l’eventuale presenza di sottoservizi, con l’obbligo di risarcitura dei fori al momento della rimozione delle strutture. Le pedane non dovranno interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed il loro accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. 6. E’ vietato posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta, fatti salvi su eventuali spazi attrezzati ed isole di somministrazione. In tale caso essi dovranno coprire l’intera area o isola, essere in tinta unita e di colore non vivace. 7. La delimitazione dello spazio attrezzato potrà essere realizzata mediante transenne/parapetti modulari in legno o metallo e/o mediante fioriere. Per le transenne/parapetti sono vietati elementi in stile. 8. Nel Centro Storico la copertura degli spazi attrezzati concessi dovrà essere effettuata esclusivamente mediante ombrelloni di forma quadrata o rettangolare con struttura portante in legno o ferro con teli in tessuto naturale o plastificato impermeabilizzato con colorazione in tinta unita della medesima tonalità prevista per le tende parasole (rif. art. 11, comma 4). Il telo dovrà essere privo di scritte pubblicitarie ed immagini non inerenti l’attività ad esclusione pertanto del logo e denominazione della stessa e/o scritte pubblicitarie ed immagini attinenti l’attività. Non è consentito il posizionamento di ombrelloni posti in continuità con tende fisse parasole. Per la copertura di tali spazi non è consentita l’installazione di strutture tridimensionali di qualsiasi tipo e/o natura quali tettoie, gazebo o pergolati. 9. Al di fuori del Centro Storico è consentita l’installazione anche di strutture di copertura tridimensionali a carattere stagionale e/o permanente di semplice fattura aventi caratteri di contemporaneità che utilizzino materiali sia della tradizione che dell’innovazione tecnologica e purchè confacenti ed in armonia con il contesto urbano nonché architettonico dell’edificato circostante. Art. 13 Fioriere, cestini, dissuasori 1. Si intendono per fioriere i contenitori, le “cocce” o “testacce” di qualsiasi tipo e specie destinate a contenere fiori o piante ornamentali. 2. L’impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito, su area privata, su aree pedonali, aree pubbliche o uso pubblico provviste di marciapiede, nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia quale delimitazione parziale degli spazi di ristoro attrezzati sia come elementi di arredo. Non dovranno, comunque, costituire intralcio al transito veicolare nonché pedonale. 3. In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere dovranno essere abbinati con le altre componenti dell’arredo urbano di cui fanno parte e con l’ambiente circostante. In particolare per la delimitazione degli spazi di ristoro attrezzati si dovrà aver cura di utilizzare fioriere della stessa tipologia, forma, dimensione e coloritura. Pagina n. 14 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 4. All’interno del Centro Storico lungo le strade e vicoli aperti anche al traffico veicolare non potranno essere installate più di n. 2 fioriere in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e/o attività commerciali. Le dimensioni di tali fioriere non dovranno comunque essere di intralcio al traffico veicolare e pedonale. Un numero maggiore di fioriere potrà essere consentito esclusivamente in corrispondenza di slarghi semprechè non arrechino ostacolo ai veicoli. In corrispondenza degli accessi alle attività commerciali, le fioriere potranno essere sostituite da manufatti delle stesse dimensioni che pubblicizzino l’attività svolta, fermo restando per quanto riguarda le loro caratteristiche quanto previsto nel precedente comma. 5. Le essenze arbustive da porre a dimora dovranno essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l’impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose e/o tossiche per la salute pubblica. 6. Le fioriere ed i vasi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e le essenze vegetali dovranno essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato di conservazione. E’ vietato mantenere in vista del pubblico fioriere prive di fiori e piante o con fiori o piante morti, spogli di fogliame o affetti da evidenti malattie. E’ fatto obbligo di costante cura dei fiori e delle piante potandoli in modo naturale. E’ vietata la potatura innaturale di piante che attribuisca forme geometriche o di animali o oggetti vari. L’innaffiatura di fiori e piante dovrà avvenire fuori orario di apertura delle attività economiche evitando inutili sversamenti di acqua sul suolo pubblico. 7. Le dimensioni delle fioriere dovranno risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esse inseriti con divieto di mantenimento in vista del pubblico di contenitori aventi dimensioni palesemente eccessive o insufficienti. 8. Le fioriere sospese dovranno essere saldamente ancorate al muro e ad un’altezza tale che impedisca urti da parte dei pedoni. 9. I cestini portarifiuti sia pubblici che privati dovranno avere linee sobrie ed essere realizzati con materiali e tipologie in abbinamento con le altri componenti dell’arredo urbano di cui fanno parte nonché con il contesto architettonico circostante. Dovranno essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica. Particolare attenzione dovrà essere riposta nella loro uniformità all’interno di zone circoscritte, aree e/o spazi. Lo scopo finale è comunque quello di creare un insieme armonico che possa essere applicato in alcuni punti della città. 10. Per quanto riguarda i dissuasori dovranno essere tenute in considerazione le medesime valutazioni effettuate al sopra elencato comma 9 ribandendo la preferenza di installare elementi da scegliere nell’ampia gamma di design contemporaneo che offre il mercato piuttosto che elementi in stile. Dovranno essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica Art. 14 Chioschi 1. L'installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, purché formati da strutture precarie e facilmente scomponibili, potrà essere consentita, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini, attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che Pagina n. 15 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato. L’installazione di tali manufatti non è comunque consentita all’interno delle aree del centro storico. 2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con l'autorizzazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico. 3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate, materiali e colori compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti. Dovranno comunque essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica. Art. 15 Totem informativi e indicazioni turistiche 1. All’interno del Centro Storico è vietata l’installazione di totem informativi e pubblicitari, fatta salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall’amministrazione Comunale. In tal senso oltre ai supporti già presenti ed installati dal Comune, in caso di nuove installazioni sempre da parte del Comune, da inserire in punti strategici della città, si dovrà tenere conto di una progettazione comunque unitaria nel rispetto delle caratteristiche architettoniche/paesaggistiche del contesto evitando anche in questo caso elementi in stile e preferendo, altresì, elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica. 2. Per quanto concerne invece le indicazioni turistiche, le “preinsegne” e quant’altro previsto in materia di “mezzi pubblicitari” in genere, si rimanda a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari. Art. 16 Tavoli e sedie 1. I tavoli e le sedie per la somministrazione di alimenti e bevande da posizionare esclusivamente all’interno degli spazi concessi dovranno avere struttura portante in metallo, legno e/o altri materiali purchè di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore. Dovranno comunque essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica. 2. E’ vietato utilizzare tavoli, sedie ed altri arredi dozzinali in materiale plastico di mediocre qualità per foggia e con colori accesi. 3. Sedie e tavoli facenti capo alla medesima attività economica dovranno risultare uniformi per forma, materiali, dimensioni e colori. Art. 17 Sportelli utenze 1. Gli sportelli di chiusura delle nicchie di alloggiamento per le utenze dovranno, di norma, essere realizzati in rame. Nel Centro Storico qualora insistano su facciate intonacate e tinteggiate, in Pagina n. 16 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano pietra e/o laterizio a vista dovranno essere realizzati con sportello rivestito del medesimo materiale del paramento murario sul quale si andranno ad inserire. 2. Nel Centro Storico, se non sono ricompresi in un progetto unitario riferito ad una ristrutturazione complessiva dell’immobile da valutare in sede di esame del progetto, non sarà consentita all’esterno delle facciate la realizzazione di nicchie e sportelli per l’alloggiamento dei contatori dell’acqua. Art. 18 Pensiline Bus 1. Le pensiline Bus dovranno essere scelte nel vasto campionario che offre il mercato produttivo riferito a tali manufatti o opportunamente progettati. Si dovrà comunque aver cura nel loro inserimento paesaggistico nonché nell’utilizzo di materiali e tipologie tecnico-costruttive confacenti alle caratteristiche peculiari dei luoghi. Dovranno essere utilizzati manufatti dalle linee sobrie e prive di elementi in stile. 2. Dovrà essere scelta una medesima tipologia per interventi unitari lungo strade e/o porzioni di territorio contigui. Art. 19 Rimozione degli arredi 1. I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre un’ora dopo l’orario di chiusura serale dell’esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti: a) le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l’ingombro; b) gli ombrelloni dovranno essere chiusi e messi in sicurezza qualora le condizioni tecniche lo consentano; c) le sedie che per le loro caratteristiche lo consentano dovranno essere accatastate e riposte in una porzione dell’area assegnata possibilmente scarsamente visibile dalla strada; d) i tavoli, con esclusione di quelli in pietra o altri materiali pesanti, dovranno essere rimossi ed accatastati in una porzione dell’area assegnata, possibilmente scarsamente visibile dalla strada; e) tutti gli oggetti asportabili (quali bottiglie, posacenere, leggii porta-menù, zerbini ecc.) dovranno essere riposti all’interno dei locali degli esercizi; f) ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato; g) le fioriere e gli altri arredi di delimitazione dell’area concessa potranno essere mantenuti nella loro posizione anche fuori orario di apertura dell’attività. 2. In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 7 giorni tutti gli elementi mobili dovranno essere rimossi e custoditi al chiuso. 3. E’ fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni) o comunque qualora l’Amministrazione ne faccia apposita ordinanza. 4. E’ fatto obbligo di rimozione di tavoli, sedie, spazi attrezzati per la somministrazione senza necessità di apposita ordinanza qualora si rendesse necessario per particolari manifestazioni folcloristiche (quali il Palio dei Terzieri, Infiorata ecc.) e/o fiere e mercati. Pagina n. 17 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano Art. 20 Manutenzione degli arredi 1. Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla manutenzione costante degli elementi stessi ed alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento. 2. Il concessionario è obbligato a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico o di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale. 3. Il concessionario è tenuto, altresì, alla pulizia dello spazio concesso per il periodo di durata della concessione stessa. 4. Per una maggiore tutela del pubblico interesse e dell’immagine della città, coerente con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali nonché paesaggistici, eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine, scritte vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatti non imputabili al titolare dell’attività, dovranno essere rimossi entro 48 ore dalla constatazione o dalla eventuale segnalazione da parte degli organi di Polizia Municipale. Art. 21 Oscuramento di vetrine 1. E’ vietato, anche nei periodi di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di fine stagione) oscurare le porte di ingresso o le vetrine degli esercizi commerciali mediante cartelli, locandine o altri sistemi che coprano per oltre il 50% la superficie vetrata di ciascuna porta o vetrina. Art. 22 Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati 1. E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. 2. Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, danneggiare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far defecare cani. 3. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo sarà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa e verrà ordinata la rimessione in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d’arte in considerazione della qualità delle superfici e/o degli oggetti danneggiati. Art. 23 Progetti unitari di via 1. L’amministrazione Comunale valuterà ed eventualmente approverà progetti unitari di allestimento di una via o piazza che verranno presentati dagli operatoti anche tramite le proprie Associazioni locali di categoria. 2. I progetti unitari di via dovranno prevedere l’allestimento unitario, armonico e complementare degli spazi esterni delle attività economiche attraverso scelte in materia di strutture, materiali, Pagina n. 18 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano forma e collocazione degli elementi di arredo nonché altri accorgimenti atti a conferire alla via o piazza un’immagine particolare ed altamente qualificante. 3. Per le finalità di cui al comma 2 i progetti unitari di via potranno prevedere deroghe a quanto disposto dal presente regolamento purchè specificatamente indicate nel progetto stesso. 4. I progetti unitari dovranno recare la sottoscrizione di almeno il 70% dei titolari delle attività economiche presenti nella via o piazza e, qualora approvati, diventeranno parte integrante del presente regolamento e, conseguentemente, vincolanti per tutti gli operatori della via o piazza. Art. 24 Titoli abilitativi 1. Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento sia permanenti che stagionali e/o giornalieri dovranno comunque avere caratteristiche di provvisorietà ed agevole rimozione. 2. In relazione alla loro tipologia e con particolare riferimento a quelli aventi carattere permanente l’installazione degli elementi di arredo è soggetta al relativo ed apposito titolo abilitativo in materia edilizia ai sensi della L.R. n. 1/2004 nonché, qualora ricadano in zona vincolata paesaggisticamente (quale ad es. il centro storico), ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs. n. 42/2004. 3. Le richieste dei relativi “titoli abilitativi” dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune. 4. Per la documentazione da allegare alla richiesta dei “titoli abilitativi” si rimanda a quanto previsto dalle relative normative di settore ed in particolare dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2012, n. 98. Chiaramente la tipologia di documentazione da allegare all’istanza dovrà essere debitamente valutata in fase di progettazione in relazione all’intervento da realizzare. 5. Il procedimento per il rilascio dei “titoli abilitativi” è quello disciplinato dalla L.R. 1/2004 e dal DLgs. 42/2004 e da eventuali normative nazionali e regionali che dovessero essere emanate successivamente all’approvazione del presente regolamento. 6. Per l’installazione di elementi di arredo stagionali nell’ambito del centro storico quali gli spazi di ristoro attrezzati ed arredi giornalieri (espositori, pannelli ecc.) dovrà essere preventivamente richiesto apposito parere all’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune. L’Ufficio preposto provvederà ad acquisire, qualora necessario, appositi pareri da parte dell’Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici nonché, ai fini viari, da parte dell’Area Polizia e Vigilanza. 7. La richiesta di parere dovrà essere presentata dal titolare e/o gestore dell’esercizio commerciale e ad essa dovrà essere allegata la necessaria documentazione relativa ai luoghi ed agli elementi di arredo che dovranno essere installati. A titolo esemplificativo la documentazione minima da allegare è la seguente: planimetria in scala ove è indicata l’area da occupare, idonea documentazione fotografica dei luoghi, descrizione degli elementi da installare e grafico progettuale quotato riportante l’ubicazione degli stessi, eventuale documentazione grafica e schede tecniche degli arredi. L’Ufficio si riserverà, comunque, di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una migliore comprensione degli elementi da installare. 8. Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico e il relativo iter autorizzativo si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Pagina n. 19 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 9. L’eventuale occupazione permanente di suolo pubblico, esclusivamente in aree poste all’esterno del centro storico, con elementi di arredo ed in particolare per gli spazi di ristoro e relative attrezzature dovrà essere assentita mediante preventiva Deliberazione della Giunta Comunale; Art. 25 Deroghe per manifestazioni temporanee per periodo natalizio e per manifestazione Palio dei Terzieri 1. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro il quale sono inserite. 2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura. 3. Nel periodo natalizio compreso tra l’ 8 Dicembre ed il 7 Gennaio inclusi: a) in deroga all’art. 5, comma 2, lettera a) potranno essere posizionate merci all’esterno degli esercizi commerciali su piccoli tavolini o contenitori adiacenti alle porte di ingresso; b) in deroga a quanto previsto all’art. 12, comma 6 potranno essere posizionate guide, percorsi, tappeti, camminamenti, purchè non superiori a 120 cm. di larghezza collocati nello spazio antistante all’attività commerciale avendo cura che non costituiscano intralcio e pericolo per i pedoni. 4. Entro e non oltre il giorno 10 Gennaio le eventuali esposizioni in deroga o comunque le modifiche temporanee apportate all’aspetto esterno di edifici ed attività commerciali dovranno risultare completamente rimosse con ripristino integrale dell’originario assetto. 5. Sono ammesse le seguenti deroghe in occasione della manifestazione Palio dei Terzieri: Nel periodo dal 15 Agosto e sino alla data dell’evento denominato “”Palio dei Terzieri” ai titolari di autorizzazioni TOSAP ad uso ristoro è consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie del medesimo stile, materiale e colore di quelli utilizzati per l’area di somministrazione; l’ulteriore superficie, comunque, non può essere superiore al 15% di quella già autorizzata. Tale occupazione non dovrà comunque interferire con accessi di immobili di particolare pregio monumentale, storico architettonico permettendo visuale prospettica. Tale ulteriore occupazione sarà limitata ad alcune ore giornaliere indicate dall’Amministrazione nell’atto di concessione e subordinata al parere igienico sanitario rilasciato dall’autorità competente. Art. 26 Cantieri Edili 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e procedure ai fini di garantire la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’allestimento dei cantieri edili posti nel centro storico dovrà essere rispettato quanto disposto dai commi che seguono. Pagina n. 20 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 2. Nei cantieri relativi a lavori la cui durata è superiore a 30 giorni consecutivi, allo scopo soprattutto di ottenere un miglior impatto visivo nonché decoro urbano, la porzione basamentale dei ponteggi, fino alla quota d’imposta delle “mantovane”, dovrà essere rivestita con assi e/o pannelli in legno trattati al naturale e/o opportunamente mordenzati o verniciati. Qualora il cantiere sia dotato anche di area esterna di lavoro su suolo pubblico la relativa recinzione dovrà essere rivestita con assi e/o pannelli in legno trattati come sopra indicato. Eventuali soluzioni alternative e migliorative dovranno essere comunque concordate con l’Ufficio Tecnico. Al fine della verifica delle disposizioni sopra indicate l’allestimento definitivo del ponteggio e del cantiere dovrà essere approvato dal personale dell’Ufficio Tecnico convocato sul posto. 3. Per l’allestimento del cantiere ed in particolar modo delle recinzioni è vietato manomettere e forare le pavimentazioni stradali. Potranno essere effettuati fori per il fissaggio dei montanti esclusivamente sulle pavimentazioni in bitume e/o in corrispondenza dei giunti delle pavimentazioni in pietra, verificando comunque l’eventuale presenza dei sottoservizi, con l’obbligo di risarcitura ed adeguata sigillatura dei fori al momento della rimozione del cantiere. 4. E’ vietato depositare direttamente sulla pavimentazione stradale materiali inerti. Ciò al fine di evitare che eventuali piogge, dilavandoli, possano ostruire le fognature comunali. Tali materiali, pertanto, se depositati sugli spazi pubblici, dovranno essere posti in appositi contenitori atti ad evitare, in qualsiasi modo, il predetto dilavamento. Anche i materiali di rifiuto non dovranno essere depositati direttamente sulle pavimentazioni. 5. E’ vietato convogliare nella fognatura comunale le acque di lavaggio degli attrezzi di cantiere e delle macchine impastatrici e/o betoniere al fine di evitare l’ostruzione della caditoie stradali e della fognatura stessa. E’, inoltre, vietato miscelare ed impastare malte cementizie direttamente sul suolo pubblico. Si dovrà, sempre ed in ogni caso, porre la massima attenzione atta ad evitare di macchiare e/o danneggiare in maniera irreversibile la pavimentazione stradale. 6. Durante l’esecuzione dei lavori, specie di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. 7. Dovrà essere assicurato il costante mantenimento della nettezza della pubblica via e delle forazze stradali per tutta l’estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze. 8. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili e sui ponteggi è ammessa l’installazione di messaggi pubblicitari e/o di disegni che riproducano la facciata dell’edificio oggetto dei lavori secondo le caratteristiche e modalità previste dall’art. 8, comma 8 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Insegne e dei Mezzi Pubblicitari. 9. Durante il periodo estivo lungo le strade e piazze interessate da manifestazioni folcloristiche quali il Palio dei Terzieri, l’infiorata ecc. e /o fiere e mercati dovrà essere opportunamente programmata l’attività dei cantieri al fine di non intralciare con la presenza di ponteggi e recinzioni lo svolgimento delle manifestazioni stesse, o quantomeno si dovrà provvedere ad una riduzione, per quanto posibile degli spazi occupati. Art. 27 Funzioni di Polizia Urbana - Sanzioni 1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presete regolamento è affidato agli appartenenti dell’Area Polizia e Vigilanza ed ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal Sindaco. Pagina n. 21 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano 2. I soggetti sopra indicati, nell’esercizio delle proprie funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. 3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate, ai sensi dell’art. 7-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 4. Fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui sopra il trasgressore sarà in ogni caso obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e degli elementi di arredo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e/o concessioni. 5. Nel periodo dal 15 Agosto e sino alla data dell’evento denominato “Palio dei Terzieri” ai titolari di autorizzazioni TOSAP ad uso ristoro è consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie del medesimo stile, materiale e colore di quelli utilizzati per l’area di somministrazione. L’ulteriore superficie, comunque, non può essere superiore al 15% di quella già autorizzata. Tale occupazione non dovrà comunque interferire con accessi di immobili di particolare pregio monumentale, storico architettonico, permettendo visuale prospettica. Tale ulteriore occupazione sarà limitata ad alcune ore giornaliere indicate dall’Amministrazione nell’atto di concessione e subordinata al parere igienico sanitario rilasciato dall’autorità competente. 6. In caso di mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, di rimozione o al rispetto delle prescrizioni della concessione, il Comune procederà d’ufficio con addebito di spese al responsabile. 7. Nei casi di urgenza l’ordinanza di ripristino o di rimozione potrà essere emessa subito dopo la notifica del verbale e potrà contenere l’ordine di ripristino o rimozione immediata con conseguente procedura d’ufficio con addebito di spese in caso di inottemperanza. Art. 28 Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento fa salve le norme del Codice della Strada e relativo regolamento d’attuazione, le norme del Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni nonché ogni altra norma in materia edilizia, storico-architettonica, paesaggistica- ambientale ed igienico-sanitaria. 2. Per quanto concerne le disposizioni transitorie e nello specifico tutti gli oggetti e gli elementi di facciata (architettonici, decorativi, tecnologici e l’oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo) con l’entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi, anche se non conformi a quanto indicato nel regolamento stesso, purchè a suo tempo regolarmente autorizzati. 3. Tutti gli elementi di arredo, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, applicando le norme del presente regolamento, qualora verrà presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo globale della facciata o semplicemente per il singolo elemento interessato, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi agli ambiti omogenei individuati ed oggetto del presente regolamento. 4. Sono, altresì, fatti salvi fino alla scadenza stagionale dell’anno 2013 le strutture tridimensionali, le attrezzature e gli arredi regolarmente autorizzati per l’occupazione temporanea del suolo pubblico concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere negli anni precedenti. Successivamente a tale data dovranno essere sottoposti a revisione mediante Pagina n. 22 Comune di Città della Pieve Regolamento di arredo urbano ottenimento di una nuova autorizzazione in applicazione ed in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. 5. Sono, inoltre, fatti salvi fino al 1 Marzo 2015 le attrezzature e gli arredi dotati anche di strutture tridimensionali posti nel centro storico per le quali è stata regolarmente concessa ai gestori degli esercizi di ristoro l’occupazione permanente e prolungata del suolo pubblico. Successivamente a tale data dovranno essere rimossi e sottoposti a revisione mediante ottenimento di una nuova autorizzazione, esclusivamente stagionale, in applicazione ed in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. 6. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra eventuale normativa comunale di dettaglio che disciplini gli ambiti oggetto del regolamento stesso. Pagina n. 23