regolamento arredo urbano - Comune di Città della Pieve

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regolamento arredo urbano - Comune di Città della Pieve
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
PROVINCIA DI PERUGIA
www.comune.cittadellapieve.pg.it
AREA URBANISTICA
REGOLAMENTO DI
ARREDO E DECORO URBANO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 07.03.2013
modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2014
modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 11.12.2014
modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016
Comune di Città della Pieve
Regolamento di arredo urbano
COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia
REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO
INDICE
- RELAZIONE ………………………………………………………………………………………..
-
Pag. n. 3
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ………………………………………………..……... Pag. n. 5
-
Art. 1 – Oggetto del Regolamento ……………………………………………………………. Pag. n. 5
Art. 2 – Ambito di applicazione ………………………………………………………………... Pag. n. 5
Art. 3 – Categorie d’intervento …………………………………………..…………………… Pag. n. 6
Art. 4 – Modalità di occupazione del suolo pubblico ……………….………………. Pag. n. 6
Art. 5 – Elementi di arredo ed esposizioni vietate …………………………………….. Pag. n. 7
Art. 6 – Bacheche per manifesti di carattere non commerciale ………………... Pag. n. 8
Art. 7 – Bacheche espositive e “menù ristoranti” …………………………………..… Pag. n. 8
Art. 8 – Corpi illuminanti …………………………………………………………………………. Pag. n. 9
Art. 9 – Insegne e targhe ………………………………………………………………………… Pag. n. 10
Art. 10 – “Spallette” attività commerciali ……………………………………………… Pag. n. 12
Art. 11 – Tende parasole ………………………………………………………………………... Pag. n. 12
Art. 12 – Spazi di ristoro e relative coperture ……………………………………….… Pag. n. 13
Art. 13 – Fiorere, cestini, dissuasori ………………………………………………………. Pag. n. 14
Art. 14 – Chioschi …………………………………………………………………………………… Pag. n. 15
Art. 15 – Totem informativi e indicazioni turistiche ………………………………… Pag. n. 16
Art. 16 – Tavoli e sedie …………………………………………………………………………… Pag. n. 16
Art. 17 – Sportelli utenze ………………………………………………………………………… Pag. n. 16
Art. 18 – Pensiline Bus …………………………………………………………………………… Pag. n. 17
Art. 19 – Rimozione degli arredi ……………………………………………………………… Pag. n. 17
Art. 20 – Manutenzione degli arredi ………………………………………………………. Pag. n. 17
Art. 21 – Oscuramento vetrine ………………………………………………………………. Pag. n. 18
Art. 22 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati ……………………… Pag. n. 18
Art. 23 – Progetti unitari di via …………………………………………………………….…. Pag. n. 18
Art. 24 – Titoli abilitativi …………………………………………………………………………. Pag. n. 19
Art. 25 – Deroghe per manifestazioni temporanee e periodo natalizio…… Pag. n. 19
Art. 26 – Cantieri Edili ……………………………….………………………………………….. Pag. n. 20
Art. 27 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni …………………………………….. Pag. n. 21
Art. 28 – Norme finali e transitorie ………………………………………………………. Pag. n. 22
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Comune di Città della Pieve
Regolamento di arredo urbano
RELAZIONE
PREMESSA
Gli elementi di arredo urbano utilizzati nelle sistemazioni degli spazi pubblici e privati sono tenuti a
rispondere a due ordini di esigenze fondamentali:
la prima di ordine prettamente funzionale relativa ad una o più prestazioni che devono soddisfare
quali informare, segnalare, contenere, delimitare, ornare ecc.;
la seconda relativa al loro rapporto con lo spazio ed il contesto ove sono inseriti ed al loro rapporto e
armonizzazione con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo sotto i molteplici aspetti.
Il buon risultato di un intervento di arredo urbano è legato in gran parte alla capacità di concepire in
modo unitario gli spazi e le loro relazioni con gli elementi di arredo, la cui qualità, il design e l’attento
inserimento, diventano condizioni necessarie a garantire un buon prodotto complessivo e la
normativa un utile strumento che consenta un controllato e razionale uso degli oggetti e degli spazi.
Il primo passo per avviare questo percorso costruttivo è quindi l'individuazione, all’interno del
mondo degli elementi di arredo di spazi esterni, delle categorie prevalenti e maggiormente incidenti
sull'aspetto della città e la puntuale disciplina di ognuna di esse.
CRITERI ED OBIETTIVI
L’obiettivo che si desidera perseguire è quello di fornire all’Amministrazione Comunale un
compendio di norme che possano regolare l’evolversi degli elementi genericamente definiti di
“arredo urbano”, suggerendo ipotesi progettuali come linee guida.
Gli strumenti urbanistici generali, per loro natura, non sono infatti in grado di pianificare e
regolamentare questo particolare aspetto, soprattutto per l'evidente salto di scala che intercorre fra
il territorio e gli elementi di dettaglio.
Rispetto all’attuale normativa il presente regolamento si propone di:
- indirizzare in maniera prescrittiva gli elementi di arredo urbano di futuro sviluppo;
- concorrere ad adeguamenti degli ambienti con elevato valore aggiunto in termini di miglioramento
del comfort visivo sia nelle parti private sia in quelle pubbliche, tramite progetti di elementi di
semplice ma oculato design urbano;
- proporre e pianificare le linee per il riordino dei cosiddetti elementi d’arredo, ricadenti all’interno
delle categorie di seguito descritte;
A seguito di riflessioni sui contenuti da affrontare, sopralluoghi in loco e di confronti con
Regolamenti di Arredo Urbano redatti da altri Comuni architettonicamente e storicamente
assimilabili a quello di Città della Pieve, si è giunti alla definizione delle seguenti “categorie”
d’intervento:
a) Bacheche per manifesti di carattere non commerciale;
b) Bacheche espositive e menù ristoranti;
c) Corpi illuminanti;
d) Insegne e targhe;
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e) “Spallette” attività commerciali;
f) Tende parasole;
g) Spazi di ristoro e relative coperture;
h) Fioriere, cestini, dissuasori;
i) Chioschi;
j) Totem informativi e indicazioni turistiche.
k) Tavoli e sedie;
l) Sportelli utenze;
m) Pensiline Bus.
Tutti gli elementi sopra elencati complessivamente risultano essenziali per l’immagine urbana, e
superano l'interesse privato essendo, di fatto, di godimento pubblico. Solo recentemente fanno
parte integrante dell'urbanistica e dell'architettura, in effetti fino a poco tempo fa l’immagine urbana
non rientrava quasi mai in una specifica normativa di settore, subendo, di fatto, ogni ipotesi di
intervento legata il più delle volte alla casualità ed alle esigente contingibili, con la conseguenza, a
volte, della deturpazione e/o distruzione di importanti testimonianze storiche.
I Piani Regolatori Generali necessitano, infatti, di regolamenti attuativi capaci di interagire in realtà
più settoriali riducendo la scala di intervento.
E’ chiaro che l’intento di una ricerca di ordine e proporzione potrà essere perseguito solamente se il
regolamento verrà applicato, in qualche modo, all’esistente.
Nello specifico chiunque vorrà ad esempio inserire una bacheca sulla spalletta o sul muro adiacente
all’attività, dovrà, oltre che attenersi alle proporzioni e dimensioni dettate dal presente regolamento,
adeguare l’intero sistema (numero bacheche prescritte, insegne o targhe, illuminazione ed altri
elementi di arredo) al fine della ricerca dello scopo da perseguire: ordine e comfort visivo.
Il Regolamento di Arredo Urbano è da considerarsi a tutti gli effetti come un regolamento attuativo
in grado di elaborare e fornire gli strumenti per una valutazione ed una proposta progettuale consoni
al contesto ambientale nel quale gli elementi che lo compongono sono inseriti.
Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti legati allo svolgimento prevalentemente delle attività
commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione dell'immagine urbana, ogni
singolo posizionamento si ritiene che debba necessariamente rientrare nella logica di un progetto
omogeneo di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via. Nel caso, pertanto, che
l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi di seguito elencati:
-
Bacheche per manifesti di carattere non commerciale;
Bacheche espositive e menù ristoranti;
Corpi illuminanti;
Insegne e targhe;
“Spallette” attività commerciali;
Tende parasole;
Spazi di ristoro e relative coperture;
Fioriere, cestini, dissuasori;
Chioschi;
Totem informativi e indicazioni turistiche;
Tavoli e sedie;
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Regolamento di arredo urbano
- Sportelli utenze;
- Pensiline Bus
dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata e dello spazio nel quale si
inseriscono, nel rispetto non solo delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio, ma
anche dell’ambito urbano nel quale l'edificio e/o l’elemento è collocato.
REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente “Regolamento di arredo e decoro urbano” è lo strumento tramite il quale
l’Amministrazione Comunale raccoglie e disciplina in un unico testo normativo le tipologie e gli
elementi genericamente definiti di “arredo urbano”. Tali elementi hanno lo scopo di articolare e
definire l’immagine dello spazio urbano diventando parte integrante ed espressione dello stesso.
2. L’inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi pubblici,
pertanto, ha lo scopo non solo di definire gli stessi ma di qualificarli in un sistema di lettura
omogenea senza dover in alcun modo costituire motivo di disagio visivo o “ingombro
prospettico”.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono per elementi temporanei di arredo urbano gli
elementi asportabili, i manufatti e le strutture precarie di arredo urbano collocate di fronte, nei
pressi o comunque in collegamento con le attività economiche;
4. Per attività economiche si intendono le attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso, le
attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di produttore agricolo, quelle
artigianali, industriali e ricettive nonché direzionali svolte mediante l’uso di locali aperti su
pubblica via.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata per
interventi nei centri abitati come delimitati ai fini del Codice della Strada compreso il Centro
Storico.
2. Gli ambiti individuati ed oggetto del presente regolamento sono:
a) Informazione pubblicitaria, luoghi e strutture di pubblica affissione;
b) Pavimentazione ed elementi di definizione dello spazio pubblico ad uso privato (spazi di
ristoro all’aperto) con relative attrezzature, arredi ed elementi di copertura;
c) Illuminazione pubblica e/o privata in facciata;
d) Elementi di servizio urbano quali: pensiline autobus, cestini rifiuti, fioriere, dissuasori, totem
informativi, chioschi;
e) Elementi da inserire in facciata: bacheche per manifesti, bacheche per esposizione di oggetti,
insegne e targhe, “spallette” esercizi commerciali, tende parasole, sportelli utenze;
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Regolamento di arredo urbano
Art. 3
Categorie d’intervento
1. Ai fini del presente Regolamento, sulla base dei materiali che li costituiscono, della forma e della
funzione svolta sono state individuate le seguenti “categorie d’intervento” o elementi di arredo
urbano ricompresi all’interno degli ambiti individuati ed elencati all’art. 2, comma 2:
a) Bacheche per manifesti di carattere non commerciale;
b) Bacheche espositive e menù ristoranti;
c) Corpi illuminanti;
d) Insegne e targhe;
e) “Spallette” attività commerciali;
f) Tende parasole;
g) Spazi di ristoro e relative coperture;
h) Fioriere, cestini, dissuasori;
i) Chioschi;
j) Totem informativi e indicazioni turistiche.
k) Tavoli e sedie;
l) Sportelli utenze;
m) Pensiline Bus.
2. Sotto il profilo del periodo temporale di installazione gli elementi di arredo sopra elencati si
distinguono in:
a) elementi di arredo stagionali, installati ogni anno per un periodo stagionale non inferiore ad
un mese né superiore a otto mesi, ricompreso tra il 1° Marzo ed il 31 Ottobre;
b) elementi di arredo permanenti se possono essere mantenuti nel corso degli interi anni solari.
3. All’interno del centro storico gli elementi di arredo indicati alle lettere g) e k) del comma 1
possono essere esclusivamente assentiti come stagionali e facilmente removibili, fatto salvo
quanto previsto al comma 4 dell’art. 12.
Art. 4
Modalità di occupazione del suolo pubblico
1.
Potrà essere concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere l’occupazione
parziale e temporanea di vie, piazze ed altre parti del suolo pubblico nelle immediate vicinanze
degli esercizi medesimi ove consentire la disposizione di arredi ed attrezzature mobili.
2.
L’occupazione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata con le modalità ed
i criteri contenuti sia nel Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche sia nel Codice della Strada.
3.
L’area pubblica autorizzabile per la somministrazione dovrà essere collocata nelle immediate
adiacenze dell’esercizio autorizzato e, ove possibile, a fianco dell’ingresso.
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Regolamento di arredo urbano
4.
Per finalità di maggiore vigilanza e controllo gli spazi assegnati in concessione di suolo pubblico
per il posizionamento di strutture temporanee quali pedane, fioriere, ombrelloni, tavoli e sedie
ed altre attrezzature finalizzate alla somministrazione saranno contrassegnati a terra, a cura e
spese del Comune, con piccoli chiodi completamente infissi al suolo o con altro sistema idoneo.
E’ fatto tassativamente obbligo ai titolari di concessione di mantenere qualsiasi elemento di
arredo o oggetto all’interno degli spazi contrassegnati.
5.
Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza per la somministrazione di alimenti e bevande
dovranno avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità in quanto la loro installazione
di carattere stagionale sarà limitata alla durata dell’autorizzazione.
6.
Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in
conformità alle vigenti normative sanitarie in materia.
7.
Le attrezzature non dovranno costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata
o barriera architettonica per quella pedonale né occultare la segnaletica stradale e/o
toponomastica.
8.
Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati le
medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo e coerenti sia
nei materiali che nei colori utilizzati.
9.
Tutti i manufatti ed arredi dovranno essere realizzati con materiali ed impianti a norma di
legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e dovranno essere accessibili ai portatori
di handicap.
10. Gli eventuali elementi riscaldatori che verranno installati dovranno essere omologati e a norma
di legge, posizionati all’interno dello spazio concesso per l’occupazione e non dovranno
intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.
11. E’ vietato:
a) l’installazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.;
b) l’accatastamento di arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all’esterno
dell’esercizio commerciale nei periodi di chiusura prolungata;
c) la manomissione di qualsiasi natura del suolo pubblico, fatte salve le eventuali opere
preventivamente autorizzate dall’ufficio competente garantendo, comunque, la
funzionalità e l’accessibilità alle infrastrutture presenti sia soprasuolo che sottosuolo.
Art. 5
Elementi di arredo ed esposizioni vietate
1. E’ vietata l’installazione di elementi di arredo che non siano conformi a quanto previsto nel
presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 è vietata l’esposizione di merci di qualsiasi genere anche
in confezioni chiuse:
a) sulla pubblica via, sia direttamente a terra sia su tavoli o supporti a terra di qualsiasi genere;
b) appese o comunque collocate su porte e portoni;
c) in qualsiasi altro spazio antistante la porta di ingresso.
3. E’ altresì vietato:
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Regolamento di arredo urbano
a) l’esposizione alla pubblica vista di oggetti o prodotti volgari o di cattivo gusto quali caricature
irriverenti, immagini offensive, razziste, pornografiche e/o prodotti con forme allusive e
simili;
b) l’esposizione all’esterno degli esercizi di oggetti di richiamo riproducenti l’attività svolta quali
a titolo esemplificativo occhiali, coni gelato o bottiglie giganti, musi di animali ecc.;
c) l’esposizione fuori dell’esercizio di portaombrelli;
d) l’esposizione di ogni altro elemento di arredo non previsto dal presente regolamento.
4. Sono consentiti, esclusivamente, e semprechè non arrechino intralcio al traffico veicolare e
pedonale ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7:
a) l’esposizione in apposite bacheche oppure su tralicci o griglie fissate alle pareti o agli stipiti
interni di porte e portoni di prodotti non alimentari di artigianato appartenenti alle seguenti
categorie: cartoline, stampe, calendari, ceramiche artistiche, articoli in rame, vetro, ferro
battuto, legno, cuoio, pergamena, vimini, paglia e stoffa. Tali esposizioni sono consentite
anche su eventuali scale e/o rampe di accesso all’attività;
b) l’esposizione in apposite bacheche chiuse di prodotti alimentari tipici compresi vini. I soli vini
potranno essere esposti anche su tralicci o griglie all’interno dei vani di accesso avendo cura
comunque di rimetterli all’interno dei locali negli orari di chiusura;
c) l’esposizione di cartoline, stampe, calendari in appositi espositori e/o contenitori mobili di cui
all’art. 7, comma 5;
d) il posizionamento di menù di esercizi di somministrazione di cibi e bevande in conformità a
quanto previsto dall’art. 7, comma 9, a non oltre un metro lineare dall’ingresso principale di
accesso all’esercizio o all’interno degli spazi di ristoro attrezzati di cui all’art. 12;
e) il posizionamento di espositori a terra di locandine di giornali (“caprette” o “civette”) in
posizione parallela alla facciata dell’edificio ed in adiacenza ad esso esclusivamente da parte
di esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici (edicole).
f) L’esposizione di piante e fiori da parte del fiorista venditore in posizione parallela ed
adiacente al negozio.
Art. 6
Bacheche per manifesti di carattere non commerciale
5. L’affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni e partiti politici è consentita
esclusivamente nei siti e supporti appositamente individuati e/o messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
6. E’ vietata l’istallazione di bacheche per messaggi commerciali diversi dai menù ristoranti.
Art. 7
Bacheche espositive e “menù ristoranti”
1. Gli espositori esterni dovranno essere installati in maniera da evitare esposizioni caotiche e non
ordinate. La loro installazione dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi,
stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature
ed altre membrature architettoniche.
2. Le bacheche, gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili dovranno essere collocati
all’interno del vano d’ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di
elementi architettonici e di decoro della facciata.
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3. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all’interno del vano d’ingresso o vetrina, può
essere consentita l’apposizione esterna sulla parete adiacente l’esercizio di elementi mobili tipo
vetrinette o bacheche-espositori fissi fino ad un massimo di una per esercizio e due
bacheche/pannelli su spallette, per ogni ingresso. (cfr. Art. 10).
4. Tutti gli espositori dovranno essere ben stabili, anche in caso di vento, e non dovranno intralciare
il transito anche pedonale.
5. Gli espositori di cartoline, stampe, calendari presso tabaccherie o altri esercizi commerciali che
trattano tali prodotti dovranno essere riposti all’interno dell’esercizio nell’orario di chiusura
giornaliera.
6. Le bacheche-espositori dovranno essere realizzate con profilati di sezione contenuta in acciaio
ossidato, invecchiato o patinato, ferro verniciato e vetro o legno trattato al naturale,
mordenzato e/o verniciato. E’ vietato l’uso dei profilati di alluminio anodizzato ed
elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.
7. Le bacheche-espositori dovranno essere di forma quadrangolare proporzionate nelle loro
dimensioni e comunque non dovranno e avere dimensioni maggiori di cm. 100x150 e profondità
massima di cm. 15. Oltre che alla loro proporzione dimensionale dovrà essere prestata la
massima attenzione alla ricerca di una proporzione tra le aperture e lo spazio “occupabile” nella
facciata nonché una proporzione nella collocazione in pianta. Sono vietati elementi in stile. La
progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della
tradizione che dell’innovazione tecnologica.
8. Nelle vie o vicoli sprovvisti di marciapiede o spazi riservati ai pedoni potrà essere concessa
l’installazione di bacheche aventi profondità ridotta fino ad un limite di 8 cm..
9. E’ consentita l’esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto la cui tipologia dovrà,
comunque essere concordata con l’Ufficio Comunale oppure apposita bacheca in ferro e/o legno
verniciato e vetro apposta a lato dell’ingresso con dimensione massima di cm 35x45. La bacheca
dovrà conformarsi a quanto altro indicato ai sopra elencati commi 6, 7 e 8. I cavalletti dovranno
essere posizionati in modo da non arrecare intralcio al transito anche pedonale.
Art. 8
Corpi illuminanti
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sia pubblica che privata dovranno essere eseguiti in fase
di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antiinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico nel rispetto delle vigenti normative regionali (cfr. Legge Regionale n.
20/2005 e relativo Regolamento Regionale n. 2/2007).
2. E’ fatto divieto, nell’ambito dell’intero territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri
scopi pubblicitari, di richiamo o voluttuari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o
potenza, quali fari, fari laser o altri tipi che proiettino luce verso la volta celeste.
3. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo
pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo previsto dalle
vigenti normative in materia. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico
progetto edilizio ne seguono l’iter autorizzativo.
4. E’ concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso
temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore
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ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo
natalizio o per manifestazioni.
5. La progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della
tradizione che dell’innovazione tecnologica preferendo per i corpi illuminati la scelta di oggetti di
design semplici. I materiali saranno gli stessi già previsti per le insegne e le bacheche, allo scopo
di mantenere una certa omogeneità. Il faretto dovrà produrre un tipo di illuminazione dall’alto
verso il basso e comunque consona alla normativa di riferimento.
6. Nell’installazione di un qualsiasi elemento che si inserisce nella scena urbana è auspicabile non
utilizzare fregi e decori che privilegino la copia dell’antico.
7. Le vetrine degli esercizi commerciali se non illuminate da luce propria potranno essere illuminate
esclusivamente dall’alto verso il basso mediante l’installazione di corpi illuminanti a parete.
8. L’installazione di corpi illuminanti sulle facciate degli edifici, con particolare riferimento agli
immobili situati nel centro storico, dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a
lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene,
zoccolature ed altre membrature architettoniche.
9. L’installazione di tali elementi in facciata, in considerazione delle loro dimensioni e sporgenze,
non dovrà arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale.
Art. 9
Insegne e targhe
1.
Le insegne dovranno avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la
visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente (cfr. Codice della strada), né creare
pericolo per la circolazione.
2.
Le insegne non dovranno alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi
architettonici e di decoro degli edifici, e non potranno essere installate in modo tale da coprire
gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e cornici di porte, finestre e balconi, cornici
marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e
relative strutture architettoniche. Per le “insegne frontali e pubblicità d’esercizio” da installare
all’interno del centro storico si rimanda ai successivi e specifici commi 10, 11, 12 e 13.
3.
Il sistema di illuminazione delle insegne potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa
e, comunque, in conformità con la normativa vigente. Sono ammesse insegne con illuminazione
indiretta mediante faretti. Particolare attenzione dovrà essere adottata nell’utilizzo dei colori al
fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa specialmente in
corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore
possibile la luce bianca con tonalità calde.
4.
Le insegne commerciali dovranno essere contenute, di norma, all’interno della sagoma delle
aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali. E’ ammessa
l’installazione a muro sulla facciata esclusivamente di insegne di dimensioni massime pari a cm.
35x45 in metallo, vetro o plexiglass che possano anche permettere la lettura della tessitura
muraria retrostante.
5.
Le insegne di esercizio potranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede
dell’attività o delle pertinenze accessorie della stessa. L’installazione è consentita unicamente
alle attività situate in corrispondenza del piano terreno. Le attività svolte ai piani superiori
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potranno utilizzare insegne sulla facciata costituite unicamente da targhe come indicato al
comma 4.
6.
Tutti gli elementi che compongono l’insegna dovranno essere realizzati con materiali aventi
caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Eventuali strutture di sostegno dovranno essere opportunamente dimensionate, realizzate e
saldamente ancorate sia complessivamente che nei singoli elementi.
7.
E’ consentita l’applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali
sopraluce.
8.
E’ vietata l’installazione di insegne semoventi o basculanti. All’interno dei centri abitati non
sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano
terra e piano primo. Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna.
9.
Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l’apposizione di calcomanie, adesivi, volantini
pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del
centro storico.
10. Nel Centro storico, in corrispondenza delle aperture dei locali destinati ad attività commerciali,
artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di
insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture
medesime ed arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.
11. Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri singoli e/o disposti su
pannelli ciechi o trasparenti, non luminosi, inseriti tra l'intradosso dell'architrave ed una linea
orizzontale a quota non inferiore a ml. 2,20. Nel caso di vani archivoltati i pannelli dovranno
essere estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco ed una linea
comunque non superiore all'imposta del medesimo. Dovranno essere conservate o ripristinate
eventuali roste ed inferriate esistenti nell'apertura originale.
12. Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente
al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri.
13. Nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte o roste di pregevole
fattura è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte
simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo e/o a lato, formate da caratteri
indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 30 cm. applicati direttamente sul
paramento esterno della muratura e comunque in maniera tale da non interessare alcun
eventuale tipo di membratura architettonica presente in facciata. In alternativa è ammessa,
inoltre, l’installazione di insegne a muro della tipologia indicata al comma 4. Le dimensioni delle
insegne a muro verranno valutate in fase di esame dei relativi progetti.
14. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti
potrà essere collocata sulla facciata dell’edificio una targa per ogni specifico soggetto in
corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi.
15. Le targhe dovranno trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata
senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio e dovranno essere
disposte ordinatamente a lato degli stipiti opportunamente distaccate da decorazioni e
membrature architettoniche. Dovranno avere una dimensione massima pari a cm. 35x45 con
aggetto non superiore a cm. 3 ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di
ciascun accesso per dimensioni, materiali e colori. Al fine di consentire la lettura della tessitura
del paramento murario sottostante è preferibile che vengano installate targhe in vetro o
plexiglass. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa comunque la
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Regolamento di arredo urbano
possibilità di chiedere specifica deroga alle disposizioni sopra citate, proponendo soluzioni
alternative appropriate e di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai materiali da
utilizzare.
16. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso le targhe dovranno essere
realizzate di altezza inferiore a quella consentita, raggruppate ed allineate in successione
verticale. Comunque in fase autorizzativa potranno essere proposte idonee soluzioni
progettuali alternative a quanto sopra indicato nel rispetto delle proporzioni e delle
caratteristiche della facciata.
17. Derogano dalle norme del presente articolo le attrezzature destinate alla segnalazione di
ospedali, farmacie, poste, telefoni, Monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di
pubblico interesse per le quali è ammessa l’installazione delle sole insegne di tipo tradizionale
adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale e/o regionale secondo le disposizioni
ed i regolamenti propri di ciascun Ente e/o Amministrazione competente.
Art. 10
“Spallette” attività commerciali
1. Al fine di concorrere all’obiettivo perseguito di ordine e proporzione anche le occupazioni delle
cosiddette “spallette” possono ritenersi ricomprese nell’ambito individuato e normato all’art. 7
del presente Regolamento con particolare riferimento alle tipologie, materiali e coloriture in esso
indicate.
2. In corrispondenza delle “spallette” degli ingressi alle attività commerciali è ammessa
l’installazione di un massimo di n. 2 espositori/pannelli amovibili (uno su ogni singola spalletta),
che dovranno, comunque, essere rimossi con la chiusura giornaliera dell’esercizio commerciale.
3. La distanza tra lo spigolo esterno della tessitura muraria e il profilo dell’eventuale espositore e/o
pannello non potrà essere inferiore a 2 cm, mentre l’altezza del profilo inferiore del medesimo da
terra dovrà essere maggiore o uguale a 50 cm. L’altezza massima dell’espositore/pannello dovrà
essere di 150 cm., la larghezza potrà, altresì, variare in funzione della larghezza della “spalletta”.
Le stesse distanze dovranno essere rispettate anche nel caso di eventuali insegne o targhe
professionali, tranne la distanza del profilo inferiore da terra, che sarà minimo di 1,30 m..
4. I pannelli, in particolar modo quelli da installare all’interno del centro storico, dovranno per
materiali, coloriture ed iscrizioni risultare confacenti con le caratteristiche architettoniche del
fabbricato. Dovrà essere privilegiato l’utilizzo di materiali sia tradizionali che dell’innovazione
tecnologica aventi coloriture tenui. Dovranno comunque essere preventivamente assentite
dall’Ufficio preposto dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11
Tende parasole
1. In corrispondenza di porte e vetrine dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali,
artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, che prospettano su strade pedonali o munite di
marciapiedi, è consentita l’installazione di tende parasole di tipo retrattile in aggetto sullo spazio
pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.
2. Le tende dovranno essere di tipo retrattile con tipologia “a telo” (falda inclinata) o “a cappotta”
ed installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri
meccanismi entro il vano nel quale saranno collocate in corrispondenza dell’orario di chiusura
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Regolamento di arredo urbano
dell’esercizio al quale sono riferite. Nei vani ad arco è preferibile l’installazione di cappottine
ripieghevoli e qualora si optasse per la tenda con tipologia “a telo” l’asta di avvolgimento della
stessa non potrà essere situata al di sopra della quota d’imposta. Nel caso di vani architravati in
cui l’altezza dell’architrave sia ridotta (comunque inferiore a m. 2,30) è consentita l’installazione
delle tende con assi di avvolgimento collocati al di sopra dell’architrave medesimo. La larghezza
della tenda, comunque, non potrà eccedere quella del vano sottostante.
3. L’altezza minima dal suolo (marciapiede o piano strada) non potrà risultare inferiore a m. 2,20 e
l’aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede
ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale e
comunque non potrà essere maggiore di cm. 150.
4. Le tende dovranno essere costituite da una struttura in metallo verniciato con teli in tessuto
naturale o plastificato impermeabilizzato con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte
dell’edificio. Nel centro storico la tonalità dei colori dovrà essere quella ricompresa nella gamma
del “panna”, “grigio” e “ocra” comunque di intensità tenue ed approvata dall’ufficio competente.
5. Non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più porte e vetrine fatto salvo casi
particolari che comunque dovranno essere valutati dall’ufficio competente.
6. Sono vietate scritte ed immagini non inerenti l’attività, ad esclusione pertanto del logo e
denominazione della stessa, e l’uso di frange o mantovane.
7. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite qualora
presentino livelli eccessivi di deterioramento.
Art. 12
Spazi di ristoro e relative coperture
1. Si intendono per spazi di ristoro finalizzati alla somministrazione gli spazi di suolo pubblico o
privato opportunamente delimitati ed attrezzati, con o senza pedane alla base, con o senza
ombrelloni o altre strutture di copertura, allestiti con tavoli e sedie ad altre attrezzature di
somministrazione posti in adiacenza agli esercizi commerciali oppure in altre aree non adiacenti
con essi, le cosiddette “isole di somministrazione”.
2. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere l’occupazione
parziale e temporanea di vie, piazze ed altri parti del suolo pubblico, nelle immediate vicinanze
degli esercizi medesimi onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini ed altre
attrezzature quali delimitazioni, pedane, ombrelloni e apparecchi di illuminazione e/o
riscaldamento.
3. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare né
recare pregiudizio all’estetica degli edifici e del contesto urbano.
4. Gli spazi attrezzati, trattandosi di elementi stagionali, potranno essere realizzati nel periodo
ricompreso tra il 1° Marzo ed il 31 Ottobre di ogni anno, al termine del quale dovranno essere
rimossi. Potranno essere mantenuti per un periodo maggiore, anche permanentemente,
comunque previa autorizzazione, esclusivamente gli elementi di arredo facilmente removibili quali
tavoli, sedie, fioriere e/o parapetti di delimitazione degli spazi di ristoro, ad esclusione, pertanto,
delle pedane e degli elementi di copertura.
5. E’ consentita l’installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinteggiato di colore
grigio piombaggine o rivestite in tessuto o laminato opaco dello stesso colore in base alle
esigenze del luogo ed alle normative sanitarie. Dovranno essere limitate a quanto strettamente
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Regolamento di arredo urbano
necessario per regolarizzare l’andamento del suolo. Dovranno essere stabili, facilmente pulibili e
smontabili, prive di buche ed asperità quali sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di
potenziale pericolo. Dovranno, inoltre, essere dotate di rampe inclinate di accesso o altri
accorgimenti e/o dispositivi idonei a permettere l’accesso anche ai portatori di handicap. Dovrà,
per quanto possibile, essere evitato l’ancoraggio a terra delle strutture in modo da non
danneggiare la pavimentazione stradale ed a garanzia della totale removibilità. Qualora si
rendesse necessario effettuare fori di fissaggio dovranno essere realizzati in corrispondenza dei
giunti delle pavimentazioni in pietra, verificando comunque l’eventuale presenza di sottoservizi,
con l’obbligo di risarcitura dei fori al momento della rimozione delle strutture. Le pedane non
dovranno interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti né impedire il regolare deflusso
delle acque meteoriche ed il loro accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.
6. E’ vietato posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta,
fatti salvi su eventuali spazi attrezzati ed isole di somministrazione. In tale caso essi dovranno
coprire l’intera area o isola, essere in tinta unita e di colore non vivace.
7. La delimitazione dello spazio attrezzato potrà essere realizzata mediante transenne/parapetti
modulari in legno o metallo e/o mediante fioriere. Per le transenne/parapetti sono vietati
elementi in stile.
8. Nel Centro Storico la copertura degli spazi attrezzati concessi dovrà essere effettuata
esclusivamente mediante ombrelloni di forma quadrata o rettangolare con struttura portante in
legno o ferro con teli in tessuto naturale o plastificato impermeabilizzato con colorazione in tinta
unita della medesima tonalità prevista per le tende parasole (rif. art. 11, comma 4). Il telo dovrà
essere privo di scritte pubblicitarie ed immagini non inerenti l’attività ad esclusione pertanto del
logo e denominazione della stessa e/o scritte pubblicitarie ed immagini attinenti l’attività. Non è
consentito il posizionamento di ombrelloni posti in continuità con tende fisse parasole. Per la
copertura di tali spazi non è consentita l’installazione di strutture tridimensionali di qualsiasi tipo
e/o natura quali tettoie, gazebo o pergolati.
9. Al di fuori del Centro Storico è consentita l’installazione anche di strutture di copertura
tridimensionali a carattere stagionale e/o permanente di semplice fattura aventi caratteri di
contemporaneità che utilizzino materiali sia della tradizione che dell’innovazione tecnologica e
purchè confacenti ed in armonia con il contesto urbano nonché architettonico dell’edificato
circostante.
Art. 13
Fioriere, cestini, dissuasori
1.
Si intendono per fioriere i contenitori, le “cocce” o “testacce” di qualsiasi tipo e specie
destinate a contenere fiori o piante ornamentali.
2.
L’impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito, su area privata, su aree pedonali, aree
pubbliche o uso pubblico provviste di marciapiede, nel rispetto della normativa
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia quale delimitazione parziale degli spazi di
ristoro attrezzati sia come elementi di arredo. Non dovranno, comunque, costituire intralcio al
transito veicolare nonché pedonale.
3.
In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere dovranno essere abbinati con le altre
componenti dell’arredo urbano di cui fanno parte e con l’ambiente circostante. In particolare
per la delimitazione degli spazi di ristoro attrezzati si dovrà aver cura di utilizzare fioriere della
stessa tipologia, forma, dimensione e coloritura.
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Regolamento di arredo urbano
4.
All’interno del Centro Storico lungo le strade e vicoli aperti anche al traffico veicolare non
potranno essere installate più di n. 2 fioriere in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e/o
attività commerciali. Le dimensioni di tali fioriere non dovranno comunque essere di intralcio al
traffico veicolare e pedonale. Un numero maggiore di fioriere potrà essere consentito
esclusivamente in corrispondenza di slarghi semprechè non arrechino ostacolo ai veicoli. In
corrispondenza degli accessi alle attività commerciali, le fioriere potranno essere sostituite da
manufatti delle stesse dimensioni che pubblicizzino l’attività svolta, fermo restando per quanto
riguarda le loro caratteristiche quanto previsto nel precedente comma.
5.
Le essenze arbustive da porre a dimora dovranno essere preferibilmente del tipo sempreverdi
ed autoctone. Non è ammesso l’impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di
piante velenose e/o tossiche per la salute pubblica.
6.
Le fioriere ed i vasi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e le essenze vegetali
dovranno essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato di conservazione. E’
vietato mantenere in vista del pubblico fioriere prive di fiori e piante o con fiori o piante morti,
spogli di fogliame o affetti da evidenti malattie. E’ fatto obbligo di costante cura dei fiori e delle
piante potandoli in modo naturale. E’ vietata la potatura innaturale di piante che attribuisca
forme geometriche o di animali o oggetti vari. L’innaffiatura di fiori e piante dovrà avvenire
fuori orario di apertura delle attività economiche evitando inutili sversamenti di acqua sul suolo
pubblico.
7.
Le dimensioni delle fioriere dovranno risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esse
inseriti con divieto di mantenimento in vista del pubblico di contenitori aventi dimensioni
palesemente eccessive o insufficienti.
8.
Le fioriere sospese dovranno essere saldamente ancorate al muro e ad un’altezza tale che
impedisca urti da parte dei pedoni.
9.
I cestini portarifiuti sia pubblici che privati dovranno avere linee sobrie ed essere realizzati con
materiali e tipologie in abbinamento con le altri componenti dell’arredo urbano di cui fanno
parte nonché con il contesto architettonico circostante. Dovranno essere evitati elementi in
stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con
materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica. Particolare attenzione dovrà essere
riposta nella loro uniformità all’interno di zone circoscritte, aree e/o spazi. Lo scopo finale è
comunque quello di creare un insieme armonico che possa essere applicato in alcuni punti
della città.
10. Per quanto riguarda i dissuasori dovranno essere tenute in considerazione le medesime
valutazioni effettuate al sopra elencato comma 9 ribandendo la preferenza di installare
elementi da scegliere nell’ampia gamma di design contemporaneo che offre il mercato
piuttosto che elementi in stile. Dovranno essere evitati elementi in stile preferendo altresì
elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che
dell’innovazione tecnologica
Art. 14
Chioschi
1. L'installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani interamente circoscritti da
coperture e pareti perimetrali, purché formati da strutture precarie e facilmente scomponibili,
potrà essere consentita, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini,
attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che
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Regolamento di arredo urbano
abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e
per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato. L’installazione di tali
manufatti non è comunque consentita all’interno delle aree del centro storico.
2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in
ragione delle specifiche circostanze, con l'autorizzazione del progetto da parte del Comune che
dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico.
3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate, materiali e colori
compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature,
ed edifici circostanti. Dovranno comunque essere evitati elementi in stile preferendo altresì
elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che
dell’innovazione tecnologica.
Art. 15
Totem informativi e indicazioni turistiche
1. All’interno del Centro Storico è vietata l’installazione di totem informativi e pubblicitari, fatta
salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall’amministrazione Comunale. In tal senso
oltre ai supporti già presenti ed installati dal Comune, in caso di nuove installazioni sempre da
parte del Comune, da inserire in punti strategici della città, si dovrà tenere conto di una
progettazione
comunque
unitaria
nel
rispetto
delle
caratteristiche
architettoniche/paesaggistiche del contesto evitando anche in questo caso elementi in stile e
preferendo, altresì, elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali
della tradizione che dell’innovazione tecnologica.
2. Per quanto concerne invece le indicazioni turistiche, le “preinsegne” e quant’altro previsto in
materia di “mezzi pubblicitari” in genere, si rimanda a quanto previsto dal vigente Codice della
Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari.
Art. 16
Tavoli e sedie
1. I tavoli e le sedie per la somministrazione di alimenti e bevande da posizionare esclusivamente
all’interno degli spazi concessi dovranno avere struttura portante in metallo, legno e/o altri
materiali purchè di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore. Dovranno comunque
essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e
realizzati sia con materiali della tradizione che dell’innovazione tecnologica.
2. E’ vietato utilizzare tavoli, sedie ed altri arredi dozzinali in materiale plastico di mediocre qualità
per foggia e con colori accesi.
3. Sedie e tavoli facenti capo alla medesima attività economica dovranno risultare uniformi per
forma, materiali, dimensioni e colori.
Art. 17
Sportelli utenze
1. Gli sportelli di chiusura delle nicchie di alloggiamento per le utenze dovranno, di norma, essere
realizzati in rame. Nel Centro Storico qualora insistano su facciate intonacate e tinteggiate, in
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Regolamento di arredo urbano
pietra e/o laterizio a vista dovranno essere realizzati con sportello rivestito del medesimo
materiale del paramento murario sul quale si andranno ad inserire.
2. Nel Centro Storico, se non sono ricompresi in un progetto unitario riferito ad una ristrutturazione
complessiva dell’immobile da valutare in sede di esame del progetto, non sarà consentita
all’esterno delle facciate la realizzazione di nicchie e sportelli per l’alloggiamento dei contatori
dell’acqua.
Art. 18
Pensiline Bus
1. Le pensiline Bus dovranno essere scelte nel vasto campionario che offre il mercato produttivo
riferito a tali manufatti o opportunamente progettati. Si dovrà comunque aver cura nel loro
inserimento paesaggistico nonché nell’utilizzo di materiali e tipologie tecnico-costruttive
confacenti alle caratteristiche peculiari dei luoghi. Dovranno essere utilizzati manufatti dalle linee
sobrie e prive di elementi in stile.
2. Dovrà essere scelta una medesima tipologia per interventi unitari lungo strade e/o porzioni di
territorio contigui.
Art. 19
Rimozione degli arredi
1. I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre un’ora dopo l’orario di chiusura serale
dell’esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a) le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l’ingombro;
b) gli ombrelloni dovranno essere chiusi e messi in sicurezza qualora le condizioni tecniche lo
consentano;
c) le sedie che per le loro caratteristiche lo consentano dovranno essere accatastate e riposte in
una porzione dell’area assegnata possibilmente scarsamente visibile dalla strada;
d) i tavoli, con esclusione di quelli in pietra o altri materiali pesanti, dovranno essere rimossi ed
accatastati in una porzione dell’area assegnata, possibilmente scarsamente visibile dalla
strada;
e) tutti gli oggetti asportabili (quali bottiglie, posacenere, leggii porta-menù, zerbini ecc.)
dovranno essere riposti all’interno dei locali degli esercizi;
f) ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato;
g) le fioriere e gli altri arredi di delimitazione dell’area concessa potranno essere mantenuti
nella loro posizione anche fuori orario di apertura dell’attività.
2. In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 7 giorni tutti gli elementi
mobili dovranno essere rimossi e custoditi al chiuso.
3. E’ fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l’esecuzione di lavori
di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e
telecomunicazioni) o comunque qualora l’Amministrazione ne faccia apposita ordinanza.
4. E’ fatto obbligo di rimozione di tavoli, sedie, spazi attrezzati per la somministrazione senza
necessità di apposita ordinanza qualora si rendesse necessario per particolari manifestazioni
folcloristiche (quali il Palio dei Terzieri, Infiorata ecc.) e/o fiere e mercati.
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Regolamento di arredo urbano
Art. 20
Manutenzione degli arredi
1. Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla
manutenzione costante degli elementi stessi ed alla loro pronta sostituzione in caso di
deterioramento.
2. Il concessionario è obbligato a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della
concessione di suolo pubblico o di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario è tenuto, altresì, alla pulizia dello spazio concesso per il periodo di durata della
concessione stessa.
4. Per una maggiore tutela del pubblico interesse e dell’immagine della città, coerente con le
politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali nonché paesaggistici,
eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine, scritte
vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatti non imputabili al titolare dell’attività, dovranno
essere rimossi entro 48 ore dalla constatazione o dalla eventuale segnalazione da parte degli
organi di Polizia Municipale.
Art. 21
Oscuramento di vetrine
1. E’ vietato, anche nei periodi di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di fine
stagione) oscurare le porte di ingresso o le vetrine degli esercizi commerciali mediante cartelli,
locandine o altri sistemi che coprano per oltre il 50% la superficie vetrata di ciascuna porta o
vetrina.
Art. 22
Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati
1. E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici
pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di
arredo urbano.
2. Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non
espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, danneggiare o
rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere
fiori, introdurre e far defecare cani.
3. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo sarà applicata una sanzione pecuniaria
amministrativa e verrà ordinata la rimessione in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola
d’arte in considerazione della qualità delle superfici e/o degli oggetti danneggiati.
Art. 23
Progetti unitari di via
1. L’amministrazione Comunale valuterà ed eventualmente approverà progetti unitari di
allestimento di una via o piazza che verranno presentati dagli operatoti anche tramite le proprie
Associazioni locali di categoria.
2. I progetti unitari di via dovranno prevedere l’allestimento unitario, armonico e complementare
degli spazi esterni delle attività economiche attraverso scelte in materia di strutture, materiali,
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Regolamento di arredo urbano
forma e collocazione degli elementi di arredo nonché altri accorgimenti atti a conferire alla via o
piazza un’immagine particolare ed altamente qualificante.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i progetti unitari di via potranno prevedere deroghe a quanto
disposto dal presente regolamento purchè specificatamente indicate nel progetto stesso.
4. I progetti unitari dovranno recare la sottoscrizione di almeno il 70% dei titolari delle attività
economiche presenti nella via o piazza e, qualora approvati, diventeranno parte integrante del
presente regolamento e, conseguentemente, vincolanti per tutti gli operatori della via o piazza.
Art. 24
Titoli abilitativi
1. Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento sia permanenti che stagionali
e/o giornalieri dovranno comunque avere caratteristiche di provvisorietà ed agevole rimozione.
2. In relazione alla loro tipologia e con particolare riferimento a quelli aventi carattere permanente
l’installazione degli elementi di arredo è soggetta al relativo ed apposito titolo abilitativo in
materia edilizia ai sensi della L.R. n. 1/2004 nonché, qualora ricadano in zona vincolata
paesaggisticamente (quale ad es. il centro storico), ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del
DLgs. n. 42/2004.
3. Le richieste dei relativi “titoli abilitativi” dovranno essere presentate utilizzando l’apposita
modulistica predisposta dal Comune.
4. Per la documentazione da allegare alla richiesta dei “titoli abilitativi” si rimanda a quanto previsto
dalle relative normative di settore ed in particolare dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2012, n. 98. Chiaramente la tipologia di
documentazione da allegare all’istanza dovrà essere debitamente valutata in fase di
progettazione in relazione all’intervento da realizzare.
5. Il procedimento per il rilascio dei “titoli abilitativi” è quello disciplinato dalla L.R. 1/2004 e dal
DLgs. 42/2004 e da eventuali normative nazionali e regionali che dovessero essere emanate
successivamente all’approvazione del presente regolamento.
6. Per l’installazione di elementi di arredo stagionali nell’ambito del centro storico quali gli spazi di
ristoro attrezzati ed arredi giornalieri (espositori, pannelli ecc.) dovrà essere preventivamente
richiesto apposito parere all’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune. L’Ufficio preposto
provvederà ad acquisire, qualora necessario, appositi pareri da parte dell’Ufficio Tecnico – Area
Lavori Pubblici nonché, ai fini viari, da parte dell’Area Polizia e Vigilanza.
7. La richiesta di parere dovrà essere presentata dal titolare e/o gestore dell’esercizio commerciale
e ad essa dovrà essere allegata la necessaria documentazione relativa ai luoghi ed agli elementi
di arredo che dovranno essere installati. A titolo esemplificativo la documentazione minima da
allegare è la seguente: planimetria in scala ove è indicata l’area da occupare, idonea
documentazione fotografica dei luoghi, descrizione degli elementi da installare e grafico
progettuale quotato riportante l’ubicazione degli stessi, eventuale documentazione grafica e
schede tecniche degli arredi. L’Ufficio si riserverà, comunque, di richiedere ulteriore
documentazione ai fini di una migliore comprensione degli elementi da installare.
8. Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico e il relativo iter autorizzativo si rimanda a
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche.
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Regolamento di arredo urbano
9. L’eventuale occupazione permanente di suolo pubblico, esclusivamente in aree poste all’esterno
del centro storico, con elementi di arredo ed in particolare per gli spazi di ristoro e relative
attrezzature dovrà essere assentita mediante preventiva Deliberazione della Giunta Comunale;
Art. 25
Deroghe per manifestazioni temporanee per periodo natalizio e per manifestazione Palio dei Terzieri
1. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi,
tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo
svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti
pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in
occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere
completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio
entro il quale sono inserite.
2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione,
contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un periodo
di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario
per il montaggio e lo smontaggio della struttura.
3. Nel periodo natalizio compreso tra l’ 8 Dicembre ed il 7 Gennaio inclusi:
a) in deroga all’art. 5, comma 2, lettera a) potranno essere posizionate merci all’esterno degli
esercizi commerciali su piccoli tavolini o contenitori adiacenti alle porte di ingresso;
b) in deroga a quanto previsto all’art. 12, comma 6 potranno essere posizionate guide, percorsi,
tappeti, camminamenti, purchè non superiori a 120 cm. di larghezza collocati nello spazio
antistante all’attività commerciale avendo cura che non costituiscano intralcio e pericolo per i
pedoni.
4. Entro e non oltre il giorno 10 Gennaio le eventuali esposizioni in deroga o comunque le modifiche
temporanee apportate all’aspetto esterno di edifici ed attività commerciali dovranno risultare
completamente rimosse con ripristino integrale dell’originario assetto.
5. Sono ammesse le seguenti deroghe in occasione della manifestazione Palio dei Terzieri: Nel
periodo dal 15 Agosto e sino alla data dell’evento denominato “”Palio dei Terzieri” ai titolari di
autorizzazioni TOSAP ad uso ristoro è consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e
sedie del medesimo stile, materiale e colore di quelli utilizzati per l’area di somministrazione;
l’ulteriore superficie, comunque, non può essere superiore al 15% di quella già autorizzata. Tale
occupazione non dovrà comunque interferire con accessi di immobili di particolare pregio
monumentale, storico architettonico permettendo visuale prospettica. Tale ulteriore
occupazione sarà limitata ad alcune ore giornaliere indicate dall’Amministrazione nell’atto di
concessione e subordinata al parere igienico sanitario rilasciato dall’autorità competente.
Art. 26
Cantieri Edili
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e procedure ai fini di garantire la sicurezza dei
cantieri temporanei o mobili previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, per l’allestimento dei cantieri edili posti nel centro storico dovrà essere rispettato quanto
disposto dai commi che seguono.
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Regolamento di arredo urbano
2. Nei cantieri relativi a lavori la cui durata è superiore a 30 giorni consecutivi, allo scopo
soprattutto di ottenere un miglior impatto visivo nonché decoro urbano, la porzione
basamentale dei ponteggi, fino alla quota d’imposta delle “mantovane”, dovrà essere rivestita
con assi e/o pannelli in legno trattati al naturale e/o opportunamente mordenzati o verniciati.
Qualora il cantiere sia dotato anche di area esterna di lavoro su suolo pubblico la relativa
recinzione dovrà essere rivestita con assi e/o pannelli in legno trattati come sopra indicato.
Eventuali soluzioni alternative e migliorative dovranno essere comunque concordate con l’Ufficio
Tecnico. Al fine della verifica delle disposizioni sopra indicate l’allestimento definitivo del
ponteggio e del cantiere dovrà essere approvato dal personale dell’Ufficio Tecnico convocato sul
posto.
3. Per l’allestimento del cantiere ed in particolar modo delle recinzioni è vietato manomettere e
forare le pavimentazioni stradali. Potranno essere effettuati fori per il fissaggio dei montanti
esclusivamente sulle pavimentazioni in bitume e/o in corrispondenza dei giunti delle
pavimentazioni in pietra, verificando comunque l’eventuale presenza dei sottoservizi, con
l’obbligo di risarcitura ed adeguata sigillatura dei fori al momento della rimozione del cantiere.
4. E’ vietato depositare direttamente sulla pavimentazione stradale materiali inerti. Ciò al fine di
evitare che eventuali piogge, dilavandoli, possano ostruire le fognature comunali. Tali materiali,
pertanto, se depositati sugli spazi pubblici, dovranno essere posti in appositi contenitori atti ad
evitare, in qualsiasi modo, il predetto dilavamento. Anche i materiali di rifiuto non dovranno
essere depositati direttamente sulle pavimentazioni.
5. E’ vietato convogliare nella fognatura comunale le acque di lavaggio degli attrezzi di cantiere e
delle macchine impastatrici e/o betoniere al fine di evitare l’ostruzione della caditoie stradali e
della fognatura stessa. E’, inoltre, vietato miscelare ed impastare malte cementizie direttamente
sul suolo pubblico. Si dovrà, sempre ed in ogni caso, porre la massima attenzione atta ad evitare
di macchiare e/o danneggiare in maniera irreversibile la pavimentazione stradale.
6. Durante l’esecuzione dei lavori, specie di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo
sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
7. Dovrà essere assicurato il costante mantenimento della nettezza della pubblica via e delle forazze
stradali per tutta l’estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.
8. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili e sui ponteggi è ammessa l’installazione di messaggi
pubblicitari e/o di disegni che riproducano la facciata dell’edificio oggetto dei lavori secondo le
caratteristiche e modalità previste dall’art. 8, comma 8 del vigente Regolamento Comunale per la
Disciplina delle Insegne e dei Mezzi Pubblicitari.
9. Durante il periodo estivo lungo le strade e piazze interessate da manifestazioni folcloristiche
quali il Palio dei Terzieri, l’infiorata ecc. e /o fiere e mercati dovrà essere opportunamente
programmata l’attività dei cantieri al fine di non intralciare con la presenza di ponteggi e
recinzioni lo svolgimento delle manifestazioni stesse, o quantomeno si dovrà provvedere ad una
riduzione, per quanto posibile degli spazi occupati.
Art. 27
Funzioni di Polizia Urbana - Sanzioni
1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presete regolamento è
affidato agli appartenenti dell’Area Polizia e Vigilanza ed ai dipendenti dell’Amministrazione
Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal
Sindaco.
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Comune di Città della Pieve
Regolamento di arredo urbano
2. I soggetti sopra indicati, nell’esercizio delle proprie funzioni, potranno accedere nei locali
pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza
comunale.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve diverse disposizioni di legge, le
violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate, ai sensi
dell’art. 7-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4. Fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui sopra il trasgressore sarà in ogni caso
obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e degli elementi di arredo
ed al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e/o concessioni.
5. Nel periodo dal 15 Agosto e sino alla data dell’evento denominato “Palio dei Terzieri” ai titolari di
autorizzazioni TOSAP ad uso ristoro è consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e
sedie del medesimo stile, materiale e colore di quelli utilizzati per l’area di somministrazione.
L’ulteriore superficie, comunque, non può essere superiore al 15% di quella già autorizzata. Tale
occupazione non dovrà comunque interferire con accessi di immobili di particolare pregio
monumentale, storico
architettonico, permettendo visuale prospettica. Tale ulteriore
occupazione sarà limitata ad alcune ore giornaliere indicate dall’Amministrazione nell’atto di
concessione e subordinata al parere igienico sanitario rilasciato dall’autorità competente.
6. In caso di mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, di rimozione o al rispetto delle
prescrizioni della concessione, il Comune procederà d’ufficio con addebito di spese al
responsabile.
7. Nei casi di urgenza l’ordinanza di ripristino o di rimozione potrà essere emessa subito dopo la
notifica del verbale e potrà contenere l’ordine di ripristino o rimozione immediata con
conseguente procedura d’ufficio con addebito di spese in caso di inottemperanza.
Art. 28
Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento fa salve le norme del Codice della Strada e relativo regolamento
d’attuazione, le norme del Regolamento Comunale Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche, del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni nonché ogni altra norma in
materia edilizia, storico-architettonica, paesaggistica- ambientale ed igienico-sanitaria.
2. Per quanto concerne le disposizioni transitorie e nello specifico tutti gli oggetti e gli elementi di
facciata (architettonici, decorativi, tecnologici e l’oggettistica legata a funzioni di tipo
commerciale e di arredo) con l’entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi,
anche se non conformi a quanto indicato nel regolamento stesso, purchè a suo tempo
regolarmente autorizzati.
3. Tutti gli elementi di arredo, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, applicando le norme del
presente regolamento, qualora verrà presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo
globale della facciata o semplicemente per il singolo elemento interessato, nel qual caso saranno
oggetto di revisione tutti gli elementi relativi agli ambiti omogenei individuati ed oggetto del
presente regolamento.
4. Sono, altresì, fatti salvi fino alla scadenza stagionale dell’anno 2013 le strutture tridimensionali, le
attrezzature e gli arredi regolarmente autorizzati per l’occupazione temporanea del suolo
pubblico concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere negli anni
precedenti. Successivamente a tale data dovranno essere sottoposti a revisione mediante
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Regolamento di arredo urbano
ottenimento di una nuova autorizzazione in applicazione ed in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento.
5. Sono, inoltre, fatti salvi fino al 1 Marzo 2015 le attrezzature e gli arredi dotati anche di strutture
tridimensionali posti nel centro storico per le quali è stata regolarmente concessa ai gestori degli
esercizi di ristoro l’occupazione permanente e prolungata del suolo pubblico. Successivamente a
tale data dovranno essere rimossi e sottoposti a revisione mediante ottenimento di una nuova
autorizzazione, esclusivamente stagionale, in applicazione ed in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra eventuale normativa comunale
di dettaglio che disciplini gli ambiti oggetto del regolamento stesso.
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