VALUTAZIONE DELL`ESPOSIZIONE CHIMICA NEI LUOGHI DI

Transcript

VALUTAZIONE DELL`ESPOSIZIONE CHIMICA NEI LUOGHI DI
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_1
MODIFICHE ED INNOVAZIONI IN TEMA DI
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI:
L’ESPERIENZA 2000-2010 DEL POLICLINICO “UMBERTO I”
Stefano Simonazzi°^, Francesca Cardoni°
° Dip. Medicina Legale, Medicina del Lavoro
1a Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Roma "La Sapienza”
^ Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica
Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_2
Premesse
Ad oltre quindici anni dall’emanazione del
DECRETO LEGISLATIVO
19 SETTEMBRE 1994, N. 626,
ed a fronte dell’entrata in vigore il 15 maggio 2008 del D.LGS. 81/08, la tutela sanitaria del personale
delle strutture ospedaliere, potenzialmente esposto all’azione lesiva di molteplici
RESIDUO PER LA SALUTE
FATTORI DI RISCHIO
nell’ambito delle attività di assistenza ai pazienti, costituisce per il MEDICO
COMPETENTE/AUTORIZZATO (MC/MA) uno degli aspetti gestionali maggiormente impegnativi.
Nonostante si siano susseguite, anche di recente, numerose indicazioni da parte di vari enti ed
organizzazioni, infatti, non risulta essere ancora unanimemente condiviso tra le diverse figure
professionali aziendali interessate alle tematiche della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro un franco consenso sulle PROCEDURE OPERATIVE da applicare a tal fine.
Si ritiene utile, pertanto, apportare un contributo rappresentato dall’esperienza maturata in un
decennio di attività dal Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica dell’Azienda
Policlinico “Umberto I” di Roma - nel contesto dell’attuazione di un
rispetto, tra l’altro, delle specifiche
LINEE GUIDA
SISTEMA DI QUALITÀ
e nel
formulate sia dai gruppi di lavoro delle Regioni
italiane che dal comitato scientifico della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
(SIMLII) - al fine di definire delle modalità applicative per le misure di sorveglianza sanitaria degli
operatori ospedalieri che risultino valide in termini preventivi, senza al contempo incorrere in un
dispendio di risorse, od in un’eccessiva “medicalizzazione”.
Definizione dell’esposizione, quadro normativo, misure di tutela
In prima istanza è necessario procedere ad una chiara, obbiettiva e parametrabile definizione
dell’esposizione ai differenti “agenti di rischio”
Hoenheim, detto “Paracelso”, 1493-1541, Alchimista],
SALUTE,
[… Omnia venena sunt. Sola dosis venenum facit …, Teofrastus Bombastus von
nel contesto delle attività di VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI PER LA
che costituiscono il primo e vincolante atto operativo in capo alla figura del Datore di lavoro
(Ddl), ma anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed al MC/MA, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2087 del Codice civile e dello stesso decreto
81/08 e s.m.i. [ex artt. 15, 17, 18, 25, 28 e 29].
E’ solo dall’esito di tale valutazione, infatti, che discende una corretta identificazione di TUTTE le
misure di prevenzione e protezione da adottare per un’efficace tutela del personale esposto: dalla
“formazione specifica” dei lavoratori, alle relative “procedure organizzative ed operative di sicurezza”,
nonché ai “protocolli mirati” di sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione.
Una compiuta attuazione delle misure così identificate, d’altro canto, si rende necessaria per le
riconosciute conseguenze negative sull’organismo - in particolare in termini di “malattie
professionali/tecnopatie, o malattie correlate con il lavoro”, di natura sia
STOCASTICA
DETERMINISTICA
che
- che si possono realizzare a seguito di inadeguate misure/procedure di sicurezza e/o
comportamenti scorretti, adottati dagli operatori sanitari durante le attività di assistenza ai pazienti.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_3
Il RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE
e la TUTELA DEL SUO BENESSERE PSICOFISICO
dovrebbero costituire gli obbiettivi primari ed irrinunciabili
di tutte le misure di prevenzione e protezione in Azienda
Principali riferimenti legislativi in tema di
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
CODICE CIVILE (1942)
L'art. 2087 del Codice Civile ("Tutela delle condizioni di lavoro") definisce i principi
fondamentali per la tutela dei lavoratori: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947)
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività.
Tale principio è ribadito e rafforzato, tra le altre, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.
5172/79, che sancisce il Diritto alla salute come diritto assoluto ed inalienabile.
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Statuto dei lavoratori".
Art. 5 ("Accertamenti sanitari"): Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. ... - omissis - ... Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il disposto dell’art. 5 vieta quindi esplicitamente al Ddl di eseguire accertamenti sanitari per una
VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE sui propri dipendenti, mirati ad accertarne l'idoneità al lavoro, a
meno che questi non vengano eseguiti attraverso ben identificate strutture pubbliche che operano in
regime di "terzietà" nei confronti delle aziende.
Il D.P.R. 321/56, ed i successivi decreti legislativi 230/95, 66/03, ed 81/08 impongono d’altro
canto al Ddl di sottoporre a visite mediche mirate all'accertamento di un'idoneità specifica i
dipendenti oggettivamente esposti a ben definiti fattori di rischio ad opera di un "medico
competente" di libera scelta dell'imprenditore [ex art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08].
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_4
CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE?
Il Medico Competente [ex art. 25, c. 1, ll. a) e b), D.Lgs. 81/08] “… collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale; … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati …”
Il MC/MA costituisce, pertanto e modernamente, una figura rilevante del sistema aziendale di
prevenzione, quale consulente di elevata professionalità del Ddl, che risponde in prima persona [ex
art. 18, c. 1, l. g), e c. 2, D.Lgs. 81/08] dell’attuazione di misure obbligatorie di “sorveglianza sanitaria” per delega
di funzioni non esperibili, a seguito della valutazione dei rischi residui, nel rispetto della vigente
legislazione, ed ai fini di una compiuta garanzia dei dipendenti, con la formulazione dei giudizi di
idoneità alla mansione specifica.
Il documento nazionale di “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94”, elaborato a cura
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome [Documento n. 9, Definizione, ruolo e
funzioni del medico competente. 2a ed., Azienda USL di Ravenna, aprile 1999, pag. 260] , specifica inoltre che “Il Datore di lavoro,
coadiuvato dal medico competente, è tenuto ad attivarsi per rintracciare nell'ambito dell'azienda
un'adeguata collocazione del dipendente. Il datore di lavoro, in altre parole, non può ignorare il
giudizio del medico competente, il quale a sua volta deve attuare lo sforzo di uscire dalla
consuetudine di formulare giudizi di idoneità dubbi o quello che è peggio ambigui, per dare,
invece, indicazioni chiare e precise.
La collaborazione tra Ddl e MC/MA, rimanendo in tema di contratto, può soddisfare
efficacemente, pertanto, quella che si definisce una “cooperazione creditoria” nei confronti del
lavoratore.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_5
VALUTAZIONE DEI “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE”
Il D.Lgs. 81/08, Capo III, Sezione II, ex art. 28, (“Oggetto della valutazione dei rischi”), precisa
che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro”.
E’ fondamentale il ruolo che riveste una corretta effettuazione della valutazione dei rischi residui,
alla quale deve contribuire costruttivamente il MC/MA [ex art. 29, c. 1, D.Lgs. 81/08], anche attraverso la
programmazione e l’impiego di metodiche quali/quantitative per la determinazione dei LIVELLI DI
ESPOSIZIONE dei lavoratori ad agenti potenzialmente lesivi per la salute.
Solo una precisa definizione della tipologia, dell’entità e della durata dell’esposizione ai fattori di
rischio può consentire, d’altro canto, di procedere a:
I.
identificare i soggetti realmente esposti;
II. predisporre le misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali ed organizzative,
collettive ed individuali, più idonee a ridurre efficacemente il “rischio residuo”;
III. individuare corrette misure di prevenzione sanitaria, tra le quali sono comprese le attività di
“sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione”;
IV. impostare adeguati programmi di formazione specifica.
Definizione di “rischio residuo per la salute”: probabilità [possibilità] di sviluppare una malattia
professionale/malattia lavoro-correlata, a seguito dell’azione di “rischi specifici” cui un
individuo/gruppo risulta effettivamente esposto, nelle normali condizioni operative e durante
l’orario di lavoro.
Definizione di “esposizione effettiva”: situazione oggettivabile/parametrabile, attraverso misure di
monitoraggio ambientale e/o biologico, in cui l’organismo umano può realmente assorbire una
dose [intake] del fattore di rischio occupazionale [SOSTANZE/PREPARATI PERICOLOSI, ENERGIA TRASMESSA DA AGENTI FISICI, MICRORGANISMI
PATOGENI], o comunque essere sottoposto all’azione continuativa di agenti lesivi per la salute [anche di tipo
ergonomico/organizzativo, quali MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/PAZIENTI, attività con VIDEOTERMINALI, LAVORO NOTTURNO].
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_6
ACCERTAMENTI SANITARI SUI LAVORATORI
Gli accertamenti sanitari a fini idoneativi, che possono essere eseguiti sul personale dipendente ai
sensi e per gli effetti della legislazione attuale, si prefiggono due obbiettivi, tra loro comunque
COMPLEMENTARI [Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 1728 del 21.01.2005] :
a. TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE
La pertinenza della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, strettamente mirata alla
tutela del rischio occupazionale, è a carico esclusivamente del MC/MA incaricato dal Ddl, ed è a
tutt’oggi espressamente e chiaramente LIMITATA alle situazioni di accertata esposizione lavorativa
a "fattori di rischio residuo per la salute" normati dalle leggi vigenti, ex articolo 41, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 81/08.
Le attività di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica della radioprotezione, previste ex lege,
costituiscono d’altro canto ed attualmente le UNICHE situazioni in cui è possibile, da parte del Ddl,
effettuare una valutazione idoneativa sui propri dipendenti per mezzo di un sanitario da lui
incaricato (MC/MA), senza violare peraltro il divieto di carattere “generale” individuato
dall'articolo 5, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
b. VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE
Nella verifica della idoneità al lavoro non correlabile con l'esposizione ad uno specifico RISCHIO
PROFESSIONALE, richiesta sia dal Ddl che dal dipendente (i.e. a seguito di ripetute/prolungate
assenze per malattie, od altri eventi che abbiano fatto insorgere dei dubbi sull'integrità psico-fisica
del lavoratore), per altro verso, si configura esclusivamente l'applicabilità della disposizione
normativa collegata al precitato articolo 5, comma 3, della L. 300/70.
Tale verifica NON può quindi essere affidata, pena illiceità, al MC/MA aziendale, soggetto in
dipendenza gerarchica (funzionale, o semplicemente economica) dal Ddl, ma deve essere invece
espletata a cura dei Servizi di Medicina Legale delle aziende UU.SS.LL., o di altri enti
pubblici/istituti specializzati di diritto pubblico (i.e. Commissioni Mediche di Verifica,
Dipartimenti universitari di Medicina Legale).
In questi casi il giudizio espresso dal pertinente Collegio, o Commissione, si riferisce
genericamente alla complessiva capacità lavorativa (idoneità generica al lavoro), ovvero alla
capacità in relazione a "profili professionali" definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(C.C.N.L.), ma prescinde dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI delle diverse attività lavorative e non è
pertanto - ed ogni caso - automaticamente traducibile nell'espressione di un giudizio di idoneità
alla mansione specifica quale risulta essere, viceversa, quello formulato dal MC/MA.
Può essere al contempo utile segnalare che compito dello stesso Collegio medico-legale è anche
quello di accertare quali siano le mansioni che il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in
via “permanente” allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, possa svolgere senza cambiamenti
di profilo disciplinare, o di disciplina [ex art. 16, D.P.R. 761/79, ed art. 16, D.P.R. 384/90] .
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_7
Onde evitare una sovrapposizione conflittuale, quanto francamente errata, delle due norme non si
può che considerare pertanto la legislazione vigente sugli accertamenti sanitari obbligatori come
specifica deroga al comma 1 dell'articolo 5 dello “Statuto dei lavoratori”:
 dove il ciclo produttivo aziendale espone concretamente i lavoratori a rischi residui per la salute,
che possono comportare una probabilità di insorgenza per MALATTIE PROFESSIONALI, la legge
impone al Datore di lavoro di assumersi l'onere economico della prevenzione sanitaria ad opera
del Medico Competente/Medico Autorizzato, operante nel contesto di un Servizio di Medicina
del Lavoro e Radioprotezione Medica;
 dove, viceversa, non esiste un’esposizione a rischio normato per “tecnopatia” la norma di
riferimento resta il comma 3 dell'articolo 5 della L. 300/70, che riveste del resto carattere di
tutela più generale (e pertanto gerarchicamente prevalente, nell’ordinamento italiano, su norme
specifiche di tutela).
E’ possibile individuare peraltro delle soluzioni RAZIONALI, RISPETTOSE sia della norma che della
dignità dei “prestatori d’opera”, che consentono di realizzare una tutela effettiva di tutte le figure
interessate: Ddl, RSPP, Esperto Qualificato e MC/MA, oltre che di ciascun singolo dipendente.
Le SOLUZIONI OPERATIVE, adottate di concerto tra Direzione Generale, Direzione
Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Medicina del Lavoro e
Radioprotezione Medica e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Azienda
Policlinico “Umberto I”, nel compiuto rispetto delle norme vigenti, sono riportate nel
successivo schema di flusso.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_8
Direzione Aziendale/Sanitaria,
Gestione Risorse Umane,
Direzioni DAI/AFC
Servizio Prevenzione e Protezione
Dipendente
(ex art. 41, c. 1, l. b),
D.Lgs. 81/08)
INPUT
Istanza di valutazione dell’idoneità al
lavoro per motivi di salute
Medico Competente/Medico Autorizzato,
(colloquio informativo)
Richiesta correlata
al rischio lavorativo “specifico”
(ex artt. 25 e 41, D.Lgs. 81/08; artt. 83-85,
D.Lgs. 230/95; art. 14, D.Lgs. 66/03;
art. 34, D.P.R. 321/56)
Convocazione del dipendente a controllo
medico, per attività di s.s o s.m.
(visita “preventiva”/“straordinaria”)
Istituzione/aggiornamento Documento
sanitario/DoSP, eventuale esecuzione di
accertamenti integrativi
Richiesta non correlata
con rischio lavorativo
“specifico”
Attività di counselling,
“raccomandazioni”per:
- Dipendente
- Direzione Aziendale/Sanitaria
- Gestione Risorse Umane
- Direzioni DAI/AFC
- Servizio Prevenzione e Protezione
Formulazione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica
OUTPUT
A
Note informative/di aggiornamento per:
Direzione Aziendale/Sanitaria,
Gestione Risorse Umane,
Direzioni DAI/AFC,
RSPP, EQ, RLS
OUTPUT
B
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_9
A
Procedure “idoneative”
per la
tutela della salute dei lavoratori
(procedura aziendale PRD E02)
(procedur02)
Certificazione dei “giudizi di idoneità alla
mansione specifica”
Gestione delle “idoneità con
prescrizione/limitazione”
Gestione delle inidoneità “temporanee”
(ex art. 42, D.Lgs. 81/08; art. 86, D.Lgs. 230/95;
art. 15, D.Lgs. 66/03),
B
Interventi a carattere
“consulenziale”
Verifica dello stato di salute,
attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70
(procedura aziendale PRD E01)
Attuazione divieto di esposizione per le
lavoratrici gestanti
(ex artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001)
Gestione delle richieste di
lavoro straordinario
per destinatari di “prescrizionilimitazioni” da parte del MC/MA
o “definitive”
o
“definitive”
Prosecuzione attività lavorativa per le
lavoratrici gestanti
Gestione dei soggetti
temporaneamente/definitivamente non
idonei, o con invalidità civile/disabili (*)
(ex art. 20, D.Lgs. 151/2001)
Verifica attività lavorativa notturna
(ex art. 14, D.Lgs. 66/03)
Gestione copie del
“giudizio di idoneità”
e/o del
Documento Sanitario/DoSP
Gestione dei soggetti
con patologie trasmissibili
e/o dipendenza da alcool e/o
sostanze psicotrope (*)
(*) in collaborazione con:
- Direzione Sanitaria
- Direzioni DAI/AFC/UOC
- Medici Specialisti
- Medici Servizi pubblici (SERT)
- OO.SS.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_10
SORVEGLIANZA SANITARIA
Definizione di ”sorveglianza sanitaria”: misura di prevenzione secondaria delle “malattie
professionali/tecnopatie” e/o “malattie correlate con il lavoro” [work related diseases, WRDs], attuata nei
confronti del personale che risulta ESPOSTO all’azione di rischi specifici per la salute nelle normali
condizioni operative.
Le attività di controllo medico a carico del MC/MA non possono e non devono vicariare, d’altro
canto, una mancata/inadeguata/insufficiente attuazione di misure di prevenzione primaria
(eliminazione/contenimento/limitazione del rischio alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non è pericoloso, o lo è meno) [ex art. 15, D.Lgs. 81/08], gerarchicamente preminenti su quelle di
tutela sanitaria.
Definizione di ”malattia professionale” (o tecnopatia) e/o WRDs: modificazione peggiorativa
dello stato di salute, a carattere cronico-degenerativo, caratterizzata da una prevedibilità
dell’evento patologico e conseguente all’azione diluita nel tempo di noxae lesive di origine
occupazionale.
Indicazioni per la “sorveglianza sanitaria”: i protocolli adottati dal Medico Competente si
devono contraddistinguere per il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ed
OTTIMIZZAZIONE degli accertamenti … mirati al rischio … individuati per un compiuto
adempimento del disposto ex articolo 41, D.Lgs. 81/08 [“Linee guida …” delle Regioni, Documento n. 9, Ruolo e funzioni del
Medico Competente, p. 256; Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, SIMLII, settembre 2004; Codice Etico per gli operatori di Medicina del Lavoro,
International Commission on Occupational Health (ICOH), 2006].
Le scelte in tema di tutela sanitaria dei lavoratori, d’altronde, devono tenere conto delle conoscenze
scientificamente documentate sugli effetti delle esposizioni [evidence based occupatinal health prevention], e risultare
al contempo condivisibili e verificabili [Linee guida delle Regioni, 1999 e SIMLII, 2004].
Gli obbiettivi dell’azione sanitaria preventiva sono costituiti dalla valutazione della persistenza di
una stato di BENESSERE PSICO-FISICO negli individui esposti ad agenti chimici, fisici, biologici e
ergonomico-organizzativi, ed al contempo dall’individuazione, la più precoce possibile, di
eventuali ed iniziali "effetti avversi" sulla salute di origine occupazionale per la prevenzione delle
malattie professionali e delle malattie correlate con il lavoro [ex art. 2, c. 1, ll. da m) a q), ed art. 15, c. 1, ll. l), m), e t),
D.Lgs. 81/08].
Anche la richiesta degli “accertamenti integrativi” alla visita medica effettuata dal MC/MA deve
dunque essere sempre giustificata dall'esigenza di escludere le condizioni anatomo-funzionali che
potrebbero costituire motivo di INIDONEITÀ, o IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI ad un
rischio connesso con una mansione specifica [ed in particolare con il profilo di “rischio residuo mansionale”, ex art. 28, c. 2, l. f),
D.Lgs. 81/08].
L’effettiva attuazione dei controlli sanitari è peraltro attestata dalla formulazione, da parte dello
stesso MC/MA, di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche in caso di idoneità piena
(in assenza di controindicazioni) [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08].
Il concetto di idoneità che il Medico Competente/Medico Autorizzato è chiamato ad esprimere è
pertanto strettamente finalizzato ad evitare che i RISCHI SPECIFICI, propri di una mansione
lavorativa, possano avere ripercussioni negative sulla salute e/o peggiorare le condizioni di salute
dei prestatori d'opera.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_11
ESPOSIZIONI A “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE” PER LE QUALI È PREVISTO, EX LEGE, L’OBBLIGO DI
MISURE DI “SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE” ( SS/SM),
EX ART. 41, C. 1, L. A), D.LGS. 81/08
Fattore di rischio
Riferimento di legge
“Livello d’azione”
oltre il quale si attiva la SS/SM
Periodicità del controllo
Agenti chimici
pericolosi
Artt. 224 e 229,
D.Lgs. 81/08
Rischio superiore a “irrilevante”
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Piombo inorganico
Art. 229, Allegato XXXIX,
D.Lgs. 81/08
PbA(40 ore/settimana) > 0,075 mg/m3
PbB > 40 μg/100 ml di sangue
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Amianto
Art. 259, D.Lgs. 81/08
Non individuato ex lege
Almeno triennale
Agenti cancerogeni
e mutageni
Art. 242, D.Lgs. 81/08
Non individuato ex lege
Artt. 185 e 196,
D.Lgs. 81/08
LEX8h > 85 dB(A),
ppeak > 140 Pa
Vibrazioni
Artt. 185 e 204,
D.Lgs. 81/08
A(8) > 0,5 m/s2 corpo int.
A(8) > 2,5 m/s2 arto sup.
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Radiazioni
ionizzanti
Artt. da 83 a 87,
D.Lgs. 230/95
Classe “A”, dose eff. glob. > 6
mSv/anno
Classe “B”, dose eff. glob. >1-6<
mSv/anno
Semestrale
Rumore
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Annuale
Ambiente
iperbarico
Art. 34, D.P.R. 321/56
Esposizioni a pressioni ambientali
>1,5-2,5< bar
Bimestrale
Radiazioni U.V.-I.R.
Artt. 185 e 218,
D.Lgs. 81/08
Non individuato ex lege
Annuale, o con
periodicità inferiore
Art. 271, D.Lgs. 81/08
Non individuato ex lege
Esposizione
“potenziale” ad
agenti biologici
Consigliata fra duecinque anni
(da “linee guida”
nazionali)
ex art. 279, D.Lgs. 81/08
Non individuato ex lege
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Movimentazione
manuale dei
carichi/pazienti
art. 168, D.Lgs. 81/08
I.S. > 0,75 (raccomandato)
I.MAPO > 1,50 (raccomandato)
Annuale, o con
periodicità diversamente
stabilita
Attività con
videoterminali
ex art. 176, D.Lgs. 81/08
Lavoro notturno
Art. 14, D.Lgs. 66/03
Esposizione
“deliberata” ad
agenti biologici
> 20 ore settimanali, età < 50 aa
> 20 ore settimanali, età > 50 aa, o
classificati come “idonei con
prescrizioni”
- Turni notturni, h. 24.00- 05.00,
con frequenza > di 80/anno
- Definizione in contratti collettivi
Quinquennale
Biennale
Almeno biennale
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_12
TIPOLOGIE DEI CONTROLLI SANITARI
VISITA PREVENTIVA IN FASE “PREASSUNTIVA” [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08]
Controllo sanitario possibile prima dell’assunzione del personale; di pertinenza del MC/MA solo
per i soggetti che saranno esposti ad agenti di rischio residuo per la salute, al fine di accertare ex
ante l’assenza di “controindicazioni” mediche
VISITA PREVENTIVA [ex art. 41, c. 2, l. a), D.Lgs. 81/08]
Controllo sanitario da effettuarsi prima dell’inizio dell’esposizione degli operatori agli agenti di
rischio residuo per la salute presenti nel luogo di lavoro, al fine di accertare l’assenza di
“controindicazioni” mediche.
VISITA PERIODICA [ex art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08]
Controllo sanitario successivo, da effettuarsi con periodicità variabili contemplate ex lege, od
individuate in “linee guida” nazionali, al fine di riconoscere precocemente [early detection] eventuali
EFFETTI AVVERSI [adverse effects] di natura occupazionale.
VISITA A RICHIESTA DEL LAVORATORE [ex art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08]
Deve essere correlata ad uno specifico rischio professionale e ad un conseguente, possibile
PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE del dipendente per poter rientrare nell'ambito di
pertinenza del MC/MA.
VISITA CONCLUSIVA [ex art. 41, c. 2, l. e), art. 229, c. 2, l. c), art. 242, c. 6, art. 259, c. 2, art. 279, c. 5, D.Lgs. 81/08; art. 85, cc. 4 e 5,
D.Lgs. 230/95]
Prevista solo al termine dell’esposizione ad alcuni agenti di rischio rilevanti, è completata da
un’azione informativa a cura del MC/MA per agenti chimici per rischio superiore ad “irrilevante
per la salute”, agenti cancerogeni, ed amianto, agenti biologici in caso di esposizione “deliberata” e
radiazioni ionizzanti.
VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE/RISCHIO [ex art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs.
81/08], onde verificare l’idoneità alla mansione specifica per nuova/diversa esposizione a “fattori di
rischio residuo per la salute”.
VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO [ex art. 41, c. 2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08], a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione specifica prima della riesposizione al/ai fattore/i di rischio.
VISITA MEDICA STRAORDINARIA/ECCEZIONALE [ex art. 34, c. 1, l. c), D.P.R. 321/56; artt. 85, c. 2, e 91, c. 2,
D.Lgs. 20/95; ed art. 218, c. 2, e 229, c. 7, l. d), D.Lgs. 81/08], a seguito di esposizioni impreviste/superiori ai limiti
previsti, o per il rilievo di alterazioni dello stato di salute di origine occupazionale su singoli
lavoratori che richiedano una verifica anche di “gruppi omogenei di rischio di esposizione”.
AZIONE INFORMATIVA [ex art. 25, c. 1, l. g), D.Lgs. 81/08]
A cura del MC/MA, è contemplata dalle norme al termine dell’esposizione ad agenti
cancerogeni/mutageni, con effetti a lungo termine e dell’esposizione “deliberata” ad agenti
biologici dei gruppi 3 e 4.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_13
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
in tema di tutela sanitaria
Presentarsi a visita dal Medico Competente/Autorizzato, a seguito di convocazione,
sottoponendosi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti [ex art. 20, c. 2, l. i), D.Lgs. 81/08].
Solo laddove contemplata obbligatoriamente ex lege, sottoporsi ad immunoprofilassi vaccinale.
In caso di attivazione delle procedure di cui all’articolo 5, comma 3, della L. 300/70, sottoporsi
- a sua primaria garanzia - al controllo svolto dal Collegio/Commissione medico-legale.
Scelte operative proposte per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Azienda
Policlinico “Umberto I” di Roma
Sia le “linee guida” formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome [Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, Documento n. 9. Definizione, ruolo e funzioni del Medico Competente,1999] e dalla Società
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale [Soleo L. (Ed.), et alii, Linee guida per la sorveglianza sanitaria. SIMLII, settembre
2004]
che tutti i più recenti documenti sulle “procedure di qualità” in Medicina del Lavoro rimarcano la
necessità che i protocolli adottati dai Medici Competenti si debbano sempre più contraddistinguere per
il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE,
RAZIONALIZZAZIONE,
ed
OTTIMIZZAZIONE degli
accertamenti
integrativi … mirati al rischio …, individuati per un compiuto adempimento del disposto del D.Lgs.
81/08 [ex artt. 25 e 41].
Nelle more della riorganizzazione di un Servizio aziendale unificato di MEDICINA DEL LAVORO E
RADIOPROTEZIONE MEDICA - realizzata a partire dal mese di agosto 2000 di concerto con Direzione
Generale e Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Servizio di
Fisica Sanitaria e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLS) - sono state innanzitutto
individuate, codificate e condivise delle precise scelte metodologiche e delle specifiche procedure
attuative interne, che interessavano l’attività dei Medici Competenti/Medici Autorizzati.
I presupposti fondamentali delle scelte operate sono così sintetizzabili:

chiara e corretta attuazione delle norme in tema di tutela della salute dei lavoratori
[nel rispetto del
“combinato disposto” ex art. 5, L. 300/70, ed artt. 15, 18, 25 e 41, D.Lgs. 81/08];

centralità della figura del MC/MA nelle attività di consulenza (counselling), decisionali, ed
operative connesse con la gestione delle idoneità lavorative;

attinenza ai principi etici e deontologici, propri della Medicina del Lavoro
[ICOH, 2002],
e garanzia
della riservatezza dei dati sanitari [ex art. 622, C.p.], ed individuali sensibili [ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. 196/2003] ;

definizione di univoche “procedure aziendali”, conosciute, ed applicate per quanto di pertinenza
dai diversi soggetti, nel contesto di un sistema di qualità certificabile [conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2008
e BS 18001:2007, occupational helth and safety assessment series, OHSAS; ex art. 30, D.Lgs. 81/08];

approccio di tipo problem solving nell’individuazione di misure idonee a garantire,
contestualmente e compiutamente, tutte le figure interessate: Ddl, MC/MA, singoli lavoratori.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_14
Le procedure adottate sono state quindi francamente differenziate in:
a)
procedure “idoneative”, di esclusiva pertinenza del MC/MA, in presenza di esposizioni
accertate a FATTORI DI RISCHIO RESIDUO PER LA SALUTE normati dalla vigente legislazione e per i
quali sussiste l’obbligo di misure di “sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della
radioprotezione” [procedura aziendale PRD E02];
b)
attività a carattere “consulenziale”, richieste al MC/MA, in particolare in presenza di
problematiche di salute dei dipendenti non connesse con un rischio lavorativo “specifico” e/o
concernenti una situazione di pericolo per soggetti terzi (i.e. nei confronti di pazienti).
Per le attività di counselling, in particolare, sono state standardizzate le procedure attuative
relative a:

effettuazione dei “sopralluoghi congiunti degli ambienti di lavoro/partecipazione alla valutazione
dei rischi”, sia periodici che straordinari, di concerto con SPP, Esperto Qualificato e RRLS
[ex art.
25, c. 1, ll. l) e m), D.Lgs. 81/08, ed art. 89, D.Lgs. 230/95] ;

attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70, per la verifica dello stato di salute dei dipendenti da parte di
collegi medico-legali [procedura aziendale PRD E01];

attuazione artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001 [divieto di esposizione per lavoratrici gestanti e puerpere];

collaborazione alla gestione di personale temporaneamente/definitivamente non idoneo, o con
invalidità civile/disabilità;

espressione di pareri in merito allo svolgimento di “lavoro straordinario” da parte di dipendenti
destinatari di giudizi di idoneità con prescrizione/limitazione;

collaborazione alla gestione dei soggetti con patologie trasmissibili e/o dipendenza da sostanze
psicoattive;

formulazione di note informative/di aggiornamento per Direzioni (Generale, Sanitaria, di
DAI/AFC), SPP, RRLS.
Le attività di counseling sono state realizzate attraverso la partecipazione del MC/MA ad incontri
(con dipendenti, Direzioni, infettivologi, oltre che sanitari di SERT/CIM-DIM, ed altre figure aziendali
di supporto), ed hanno esitato nell’espressione di raccomandazioni/indicazioni in merito ai casi trattati;
ma non hanno mai comportato, in alcun modo, l’esecuzione di accertamenti sanitari e/o la
formulazione di qualsivoglia giudizio di idoneità.
In linea con tali riferimenti dottrinali, legislativi e metodologici, è stato inoltre impostato un
sistema integrato di sorveglianza sanitaria, caratterizzato dal seguente protocollo operativo per i
dipendenti dell’Azienda Policlinico identificati come
ESPOSTI
a “rischi residui per la salute” derivanti
da attività assistenziali:
Controlli sanitari, a cura del MC/MA, con adozione di
VISITA PREVENTIVA,
mirante ad
individuare ex ante soggetti suscettibili di possibili controindicazioni all’esposizione;
PERIODICHE,
VISITE
con differenti scadenze a seconda dei fattori di rischio, per verificare nel tempo
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_15
l’esistenza di eventuali modificazioni della “idoneità alla mansione specifica”;
VISITA A RICHIESTA
DEL DIPENDENTE; VISITA PER INTEGRAZIONE/CAMBIO RISCHIO; VISITA AL RIENTRO DA ASSENZA
PROLUNGATA PER INFORTUNIO/MALATTIA; VISITA STRAORDINARIA,
tecnopatia
[ex art. 139, D.P.R. 1124/65];
VISITA CONCLUSIVA,
anche nel caso di sospetta
al termine del rapporto di lavoro, per
confermare l’assenza ex post di eventuali “alterazioni dello stato di salute” attribuibili alla
trascorsa esposizione ad alcuni particolare agenti di rischio.
Accertamenti integrativi mirati, consistenti in accertamenti specialistici e strumentali, con una
particolare attenzione per un valutazione
PREVENTIVA
e
PRECOCE
di eventuali modificazioni
peggiorative dello stato di salute attribuibili alle differenti esposizioni lavorative.
Per i lavoratori esposti a più “fattori di rischio residuo per la salute”, quali ad esempio il lavoro
notturno, la movimentazione manuale dei pazienti, e l’esposizione “potenziale” ad agenti biologici per
il personale infermieristico dei reparti di degenza, il protocollo adottato integra le diverse misure di
prevenzione sanitaria individuate per la tutela delle possibili patologie di origine professionale.
Per singoli “gruppi omogenei di rischio”/lavoratori i protocolli indicati possono essere
implementati da ulteriori indagini specialistiche di primo/secondo livello, a discrezione del MC/MA,
per particolari situazioni espositive/individuali, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica (i.e. per la valutazione preventiva del personale addetto alle “squadre di
emergenza/primo soccorso”).
Contestualmente alla formulazione del “giudizio di idoneità” da parte del MC/MA è stata inoltre
codificata preventivamente la relativa modulistica e la procedura di invio formale del medesimo parere
valutativo non solo al Ddl, ma anche al Dirigente responsabile della verifica della regolarità dei
controlli sanitari
[ex art. 18, c. 1, ll. g), g-bis) e bb), D.Lgs. 81/08],
ancorché al singolo lavoratore, in tutte le condizioni
idoneative [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08].
A seguito di sostanziali aggiornamenti/integrazioni introdotti, il protocollo sanitario è stato
peraltro sottoposto nel mese di settembre 2007 alla valutazione, ed approvazione, sia della Direzione
aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RRLLS), nel contesto di un approccio condiviso alla “risoluzione dei problemi”
CORRETTO, CHIARO, RISPETTOSO
della vigente legislazione e VERIFICABILE.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_16
AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”
SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE MEDICA, settembre 2007
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA MEDICA
DI RIFERIMENTO, ACCERTAMENTI INTEGRATIVI “MIRATI AL RISCHIO”
FATTORI DI RISCHIO
AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI
per livelli di rischio >
irrilevante per la salute
VISITA PREVENTIVA
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale
VISITA PERIODICA
VISITA CONCLUSIVA
- Esami chimico-clinici
- Esami chimico-clinici
- Monitoraggio biologico
dell’esposizione
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Monitoraggio biologico
dell’esposizione
PERIODICITÀ ANNUALE
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Videat allergologico
AGENTI FISICI
RADIAZIONI IONIZZANTI
Esposti di Categoria A
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale, della
coagulazione e del sistema
immunitario
- Valutazione funzionalità
tiroidea
- Ecografia tiroidea
- Esami chimico-clinici di
base
- Esami chimico-clinici,
come visita preventiva
- Accertamenti
oncopreventivi per tiroide,
app. respiratorio, ed altri
apparati, come da
protocolli internazionali
- Valutazione funzionalità
tiroidea
- Ecografia tiroidea
PERIODICITÀ SEMESTRALE
- Videat oculistico
- Videat dermatologico
Esposti di Categoria B
- Esami chimico-clinici come
Cat. A
- Valutazione funzionalità
tiroidea
AMBIENTE IPERBARICO
per esposizioni controllate
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Valutazione funzionalità
timpanica/uditiva
- TC-spirale apparato
respiratorio
- Esami chimico-clinici di
base
PERIODICITÀ ANNUALE
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
timpanica/uditiva
PERIODICITÀ BIENNALE
- Esami chimico-clinici,
come visita preventiva
- Valutazione funzionalità
tiroidea
Non prevista ex lege
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_17
AGENTI BIOLOGICI
Esposizione di tipo
“deliberato”
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale, del sistema
immunitario
- Esami chimico-clinici di
base e del sistema
immunitario
A discrezione del MC
- Esami chimico-clinici,
come visita preventiva
- Mosaico epatiti
- Mosaico epatiti (markers A, B,
C; titolo anticorpale antiepatite
B)
- Sorveglianza tubercolare (dove
prevista)
- Mosaico epatiti
- Sorveglianza tubercolare
(dove prevista)
PERIODICITÀ BIENNALE
- Sorveglianza tubercolare
(dove prevista)
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Videat allergologico
Esposizione di tipo
“potenziale”
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale, del sistema
immunitario
- Esami chimico-clinici di
base e del sistema
immunitario
Non prevista ex lege
- Mosaico epatiti
- Mosaico epatiti
- Sorveglianza tubercolare (dove
prevista)
- Sorveglianza tubercolare
(dove prevista)
PERIODICITÀ TRIENNALEQUINQUENNALE
FATTORI DI TIPO ERGONOMICO
MMCARICHI/PAZIENTI
per I.S. > di 0,75 e
I. MAPO >di 1,51
LAVORO NOTTURNO
ATTIVITÀ CON VDT
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Valutazione funzionale del
rachide (protocollo EPM 1999)
- Esami chimico-clinici di
base
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Valutazione funzionale
del rachide
- Esami chimico-clinici per
funzionalità emopoietica,
epatica e renale, sistema
immunitario, glicemia
- Valutazione funzionalità
tiroidea
- Valutazione funzionalità
respiratoria
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Esami chimico-clinici di
base
- Valutazione funzionalità
tiroidea
- Valutazione funzionalità
cardiovascolare
- Videat ergoftalmologico
- Valutazione funzionale del
rachide (protocollo EPM 1999)
- Videat ergoftalmologico
- Valutazione funzionale
del rachide
Non prevista ex lege
PERIODICITÀ BIENNALE
Non prevista ex lege
PERIODICITÀ BIENNALE
PERIODICITÀ
QUINQUENNALE/BIENNALE
Non prevista ex lege
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_18
AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”, ROMA - Anno ...
Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica
GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA “MANSIONE SPECIFICA” PER SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA
DATA ..................................................
COGNOME ............................................................................................................. NOME ................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................
STRUTTURA/SETTORE/REPARTO DI APPARTENENZA ...........................................................................................................................
MANSIONE SPECIFICA .......................................................................................
 Visita preventiva in fase preassuntiva [art. 41, c.2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08]
 Visita preventiva [art. 41, c.2, l. a), D.Lgs. 81/08]
 Visita periodica [art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08]
 Visita a richiesta [art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08]
 Visita cambio mansione/rischio [art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs. 81/08]
 Visita conclusiva [artt. 41, c. 2, l. e), D.Lgs. 81/08]
 Visita precedente alla ripresa del lavoro [art. 41, c.2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08]
SCHEDA "RISCHI RESIDUI " PER LA SALUTE
 Agenti chimici, rischio > di irrilevante [art. 229, D.Lgs. 81/08]
 Agenti biologici: esposizione deliberata [art. 279, D.Lgs. 81/08]
[art. 242, D.Lgs. 81/08]
 Agenti cancerogeni
 Radiazioni ottiche artificiali (UV/IR/Laser) [artt.185 e 218, D.Lgs. 81/08]
[artt. 185 e 196, D.Lgs. 81/08]
 Rumore, LEX8h > 85 dB(A), ppeak > 140 Pa
 Vibrazioni, A(8) > 0,5/2,5 m/sec2 [artt. 185 e 204, D.Lgs. 81/08]
[art. 34, D.P.R. 321/56]
 Ambiente iperbarico
 VDT, impiego > 20 ore/sett. [art. 176, D.Lgs. 81/08]
[artt. 14 e 15, D.Lgs. 66/03]
 Lavoro notturno > 80 turni/anno
 Agenti biologici: esposizione potenziale [art. 279, All. XLIV, D.Lgs. 81/08]
 Movimentazione Manuale dei Carichi/pazienti, LI> 1.00/I.MAPO > 1.50 [art. 168, D.Lgs. 81/08]
 altro..................................................................................
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI EFFETTUATI COME DA “PROTOCOLLO SANITARIO” AZIENDALE
[artt. 25 e 41, c. 4, D.Lgs. 81/08]
PERIODICITA' DEL SUCCESSIVO CONTROLLO SANITARIO
 semestrale
 annuale
 biennale
 triennale
 quinquennale
 altro …………………………….........................
previa esecuzione degli accertamenti integrativi/aggiuntivi programmati dal Medico Competente
GIUDIZIO CONCLUSIVO
 Idoneo
 Parzialmente idoneo (con prescrizioni/limitazioni) ……………………………………….….…………………………….
 Temporaneamente non idoneo [art. 42, D.Lgs. 81/08]
 Permanentemente non idoneo [art. 42, D.Lgs. 81/08]
 Soggetto non esposto a “rischi residui per la salute” [art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08]; SOSPENSIONE delle misure obbligatorie di
sorveglianza sanitaria
Timbro e firma del Medico Competente ........................................................................................................................................
Il sottoscritto lavoratore conferma le informazioni anamnestiche fornite al Medico Competente e dichiara altresì: di aver acconsentito al
trattamento dei propri dati personali per finalità connesse con la tutela della salute nei luoghi di lavoro [ai sensi del D.Lgs. 196/03], di ricevere copia del
presente giudizio, di essere stato informato sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari eseguiti [ex art. 25, c. 1, ll. g) ed h), D.Lgs. 81/08] e che,
avverso il giudizio di cui sopra, è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni [ex art. 41, c. 9,
D.Lgs. 81/08]
.
Firma del lavoratore ............................................................................................................................................................
N.B. Il presente giudizio, non soggetto a segreto professionale, integra la “cartella sanitaria e di rischio” individuale, tutelata sia ai sensi
dell’art. 622 del Cp che del D.Lgs. 196/03.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_19
RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
Il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica è in funzione della tutela della salute del
lavoratore, che ha quindi diritto di esprimersi su un suo bene indisponibile; mentre l’accertamento
dell’IDONEITÀ
PSICO-FISICA
del dipendente è in funzione delle esigenze produttive ed organizzative
dell’impresa, che sono interesse del Datore di lavoro.
Nel primo caso anche il Ddl, per il quale la tutela della salute del lavoratore è un
OBBLIGO,
è
garantito con la facoltà di ricorso; nel secondo caso a garanzia del lavoratore sussiste il vincolo per
l’Azienda di rivolgersi ad un Ente/Istituto pubblico
[ex art. 5, c. 3, L. 300/70].
L’avverso ricorso al parere idoneativo formulato da MC/MA è contemplato espressamente dal
disposto dell’articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08, ivi compresi i “giudizi di idoneità alla mansione
specifica” espressi in fase preassuntiva [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08].
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_20
RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
° giudizio espresso dal Medico Competente (MC)
° presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del “giudizio di idoneità”
° idoneità/inidoneità, parziale/totale, temporanea/permanente
DA CHI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI RICORSO
° dal Datore di lavoro
° dal lavoratore
A CHI VA INOLTRATA LA DOMANDA DI RICORSO
° all'Organo di vigilanza dell’Azienda USL territorialmente competente
(Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro)
COME VA INOLTRATA
° a mezzo raccomandata A/R, oppure direttamente presso il Servizio Pre.S.A.L. di cui sopra
ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L.
° verifica dell’ammissibilità
° richiesta notizie/informazioni/documentazione al Ddl, ed al MC
° convocazione a visita medica del lavoratore
° effettuazione di eventuali accertamenti integrativi/specialistici
CONCLUSIONI DEL RICORSO DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L.
° conferma del giudizio formulato dal MC,
° o modifica del giudizio formulato dal MC,
° o revoca del giudizio formulato dal MC,
con invio del parere conclusivo: al lavoratore, al MC, ed al Ddl, che sono tenuti all’attuazione
del medesimo parere.
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_21
Considerazioni conclusive
Il “Medico del Lavoro Competente” si identifica sempre più come un consulente di fiducia
aziendale, dotato di un’elevata professionalità e che deve operare congiuntamente con il Datore di
lavoro, il RSPP, i RRLLS e con le altre figure professionali aziendali, nel contesto di un moderno
approccio di tipo problem solving.
L’elaborazione e l’adozione ex ante di un “sistema di qualità”, dedicato alle specifiche esigenze
di un Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica ospedaliero, ha consentito in tal
senso di perseguire ex post dei risultati positivi e che hanno portato anche all’emulazione delle
procedure descritte in altre aziende sanitarie.
Anche la definizione e l’attuazione dei protocolli di
MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE
SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA
nei casi previsti ex lege, pertanto, si devono inserire in questo
scenario; ed è in questo ambito che si deve collocare un percorso di “tutela sanitaria” ragionato e
motivato, flessibile, ed equilibrato, tanto più allorquando ci si cimenti con situazioni obbiettivamente
complesse, come nel caso specifico delle diverse esposizioni ad AGENTI DI RISCHIO che caratterizzano i
lavoratori del comparto della Sanità
Una siffatta precipua attenzione trova d’altronde un’innegabile motivazione etica e deontologica
nell’essenza stessa del nostro ordinamento: … la “tutela della salute” costituisce un valore
costituzionale assoluto ed inalienabile, che non ammette indecisioni, né - tanto meno - divisioni o
discriminazioni di alcun genere! [cfr. F. Cardoni, S. Simonazzi, Insegnamento di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica, Appunti del Corso,
Università “Sapienza” di Roma, AA 2009-2010].
Corresponding author: Prof. S. Simonazzi
Dipartimento di Medicina Legale
Università “Sapienza” di Roma
V.le Regina Elena, 336 – 00161 Roma RM
Tel./segr. telefonica/telefax +39.06.8105787
e-mail address: [email protected]
Principale bibliografia di riferimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alessio L. (Ed.), et al., Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità esposti a rischio
biologico. SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol.
17, PiMe Ed, Pavia, dicembre 2005
Alessio L. (Ed.), Atti Convegno Nazionale Rischio Biologico, psicosociale e biomeccanico per i lavoratori della
Sanità. Pavia, 3-5 marzo 2010. G Ital Med Lav Erg 2010 (in press)
Bacaloni A., Cardoni F., Simonazzi S., et al., Le future frontiere della radioprotezione. Prevenzione Oggi 1994; 6
(4): 85
Baldasseroni A., Mattioli S. (Eds.), Salute e sicurezza al lavoro. La prevenzione basata sull’evidenza. Med Lav
2009; 100 (Suppl. 1)
Bertoldo P. (Ed.), La valutazione di tutti i rischi. Guida tecnico-gestionale. Dossier Ambiente 2007; 80
Bertoldo P. (Ed.), Rischi, fonti, misure. Guida tecnico-applicativa. Dossier Ambiente 2009; 87
Bova M., Cardoni F., Simonazzi S., Ricciardi Tenore G., Total quality management: proposal of guidelines for the
occupational health and radioprotection services. In: Proceedings of International Commission on Occupational
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_22
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Health 12th Congress “Towards a multidimensional approach in occupational health service: …”, Modena, 13-16
ottobre 2004. Abstract Book, ICOH, Modena, 2004: 12
Cardoni F., Simonazzi S., Lopez A., La determinazione dell'alcolemia: una nuova incombenza del medico
competente? In: Atti 64° Congr Naz SIMLII, Roma, 15-16 ottobre 2001. G Ital Med Lav Erg 2001; 23 (3): 300
Cardoni F., Romolo F.S., Simonazzi S., Lopez A., Quali procedure per la determinazione dell’alcolemia negli
ambienti di lavoro? In: Atti Congr. Naz. ANMeLP 2002 “Le idoneità difficili”, Abano Terme 14-15 novembre
2002. Abstract book, ANMeLP, Padova, 2002, 79
Cardoni F., Simonazzi S., Applicazione dell’Indice MAPO per la valutazione dei rischi da movimentazione dei
pazienti in un gruppo di infermieri. Archivio Medico Pontino 2007; I (numero monografico); aprile 2007
Cardoni F., Simonazzi S., Appunti dell’Insegnamento di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica per gli
studenti dei Corsi delle Lauree Universitarie triennali delle Professioni Sanitarie. Università “Sapienza” di Roma,
AA 2009-2010. Roma, novembre 2009
Cianfrone G., Simonazzi S., Cardoni F., et al., La sorveglianza medica degli esposti a rumore: nuove metodologie
di indagine per una diagnosi precoce. In: Atti 59° Congr. Naz. SIMLII, Montecatini 23-26 ottobre 1996. Folia
Medica 1996; 67 (1): 17
Colombini D. (Ed.), et al., Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie muscolo-scheletriche del
rachide da movimentazione manuale dei carichi. SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione continua e
l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol. 10, PiMe Ed, Pavia, maggio 2004
Colombini D., Occhipinti E. (Eds. ), et al., Movimentazione manuale dei carichi. Manuale operativo per
l’applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 81708. Dossier Ambiente 2010; XXIII (89)
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Linee
Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94. Regione Emilia-Romagna, Azienda USL di Ravenna, Tipografia
Scaletta, 2a ed., Ravenna, 1999
Di Castro E., Cardoni F., Simonazzi S., et al., Ottimizzazione delle misure di “radioprotezione” per i lavoratori
delle strutture sanitarie. In: Atti 70° Congr. Naz. SIMLII, Roma, 12-15 dicembre 2007. G Ital Med Lav Erg 2007;
29 (3): 787
De Falco G., Sulle malattie del dipendente il controllo spetta al pubblico. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro 2005;
21 (7/8): 8
Ferrari D., Ghersi R., Migliore A. (Eds.), Atti del Convegno Promozione della qualità in Medicina del lavoro.
Orientamenti e Linee Guida per l’attività del Medico Competente. Modena, 28 settembre 2002. USL Modena,
Artestampa srl Ed, Modena, settembre 2002
GIS GILMaPP, Idoneità al lavoro e salute pubblica nei lavoratori ospedalieri, Documento di consenso. Med Lav
2001; 92 (5): 295
Gruppo di Lavoro Associazione Italiana Medicina Preventiva Lavoratori Sanità, Sintesi delle indicazioni per una
razionale applicazione delle Linee Guida Ministeriali sulla prevenzione dei rischi occupazionali nella
manipolazione dei Chemioterapici Antiblastici. Med Lav 2001; 92 (2): 137
Guardavilla A. (Ed.), Testo unico. Titoli I-XII-XIII. Guida giuridico-normativa. Dossier Ambiente 2009; 86
Lopez A., Cardoni F., Simonazzi S., et al., Determinazioni alcolimetriche nelle popolazioni lavorative: quale
procedura applicativa?. In: Atti 70° Congr. Naz. SIMLII, Roma, 12-15 dicembre 2007. G Ital Med Lav Erg 2007;
29 (3): 508
Magnavita N., Bergamaschi A., Simonazzi S., et al., I lavoratori con problemi di alcol e dipendenze. Documento di
consenso del gruppo La.R.A. (Lavoratori Rischiosi per gli Altri). Med Lav 2008; 99 (suppl. 2): 3
Mazzei C., Simonazzi S., Cardoni F., et al., Analisi del “prescrizioni/limitazioni” formulate dal Medico del Lavoro
Competente nel personale sanitariodi un’azienda ospedaliera: dati 2002-2008. In: Atti 72° Congr. Naz. SIMLII,
Firenze, 25-28 novembre 2009. G Ital Med Lav Erg 2009; 31 (3, suppl. 2): 325
Moroni R., Simonazzi S., Esperienze di valutazione del rischio nei Centri Iperbarici. In: Atti XII Congr. Naz.
SIMSI, Santa Margherita Ligure, 26-27 ottobre 1996, Lavoro e Medicina 1996; (1-2); 111
Michelazzi M., Cardoni F., Simonazzi S., et al., Dalla valutazione del rischio ai protocolli di sorveglianza medica:
l'esperienza di centri di ossigenoterapia iperbarica. Difesa Sociale 1998; (1): 77
Mutti A., Ricerca, Innovazione e Qualità in Medicina del Lavoro. G Ital Med Lav Erg 2005; 27 (1): 5
Peretti A., Bartolucci G.B., Sesana G., Sala C., Rischi per la salute e la sicurezza nei lavoratori della sanità. Atti
Seminario AIDII, Firenze, 2 aprile 2005. PiMe Ed, Pavia, aprile 2005
Scalise E., Simonazzi S., Gallo Curcio R., et al., Gestione condivisa delle idoneità con prescrizioni/limitazioni”del
personale ospedaliero: esperienza di collaborazione tra Direzione Sanitaria e Servizio di Medicina del Lavoro. In:
Atti 41° Congr. Naz. SItI, Genova, 20-23 ottobre 2004. Abstract book, SItI, Genova, 2004, P24
Simonazzi S., Mastantuono M., Cardoni F., et al., Diagnosi precoce con sistemi di risonanza magnetica specifici per
l'arto superiore. In: Atti 58° Congr. Naz. SIMLII, Bologna 11-14 ottobre 1995. Tipografia Negri s.r.l., Bologna,
1995, vol. II, 141
Simonazzi S., De Santis M., Cardoni F., et al., Applicazione della tomografia computerizzata ad alta risoluzione in
attività di sorveglianza medica. In: Atti 59° Congr. Naz. SIMLII, Montecatini 23-26 ottobre 1996. Folia Medica
1996; 67 (2): 443
Simonazzi S., Michelazzi M., Cardoni F., et al, Valutazione dell'esposizione a cancerogeni polmonari ed attività di
sorveglianza medica: … Prevenzione Oggi 1998; 10 (2-3): 35
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_23
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Simonazzi S., Michelazzi M., Cardoni F., et al., Revisione dei coefficienti di rischio per tumori polmonari ed altri
eventi stocastici nella pubblicazione n. 60 della International Commission on Radiological Protection. Fogli
d'Informazione ISPESL 1998; 11 (2-3): 28
Simonazzi S., Cardoni F., Valente G., et al., Valutazione del rischio e giudizio di idoneità nel personale di centri di
ossigenoterapia iperbarica. In: Atti 61° Congr. Naz. SIMLII, Chianciano Terme 14-17 ottobre 1998. Folia Medica
1998; 69 (3): 1359
Simonazzi S., Cardoni F., Sandroni C., et al., E' opportuno un giudizio di idoneità alla mansione specifica per gli
addetti alle squadre di emergenza? In: Atti 61° Congr. Naz. SIMLII, Chianciano Terme 14-17 ottobre 1998, Folia
Medica 1998; 69 (3): 1293
Simonazzi S., Tafuri M., Rubini R., et al., Standards di qualità per l’attività di medico competente: modelli
applicativi. In: Atti 63° Congr Naz SIMLII. Sorrento, 8-11 novembre 2000. Folia Medica 2000; 71 (1): 171
Simonazzi S., Cardoni F., Iannattone G., et al., Applicazione del D.Lgs. n. 626/94 nei centri di ossigenoterapia
iperbarica: proposte operative. Fogli d’informazione ISPESL 2001; 24 (4): 3
Simonazzi S., Cardoni S., Mammi F., Pultrone V., Quali soluzioni per la sorveglianza sanitaria del personale
esposto a farmaci antiblastici. In: Atti IIIa Giornata Romana di Medicina del Lavoro “Stress e lavoro. Cancerogeni e
mutageni”, Roma 20 dicembre 2001. Sanità e Sicurezza 2001 (1): 169
Simonazzi S., Cardoni F., Norme di tutela dei lavoratori e gestione delle idoneità “difficili”: l’esperienza di un
Policlinico universitario. In: Atti Congr. Naz. ANMeLP 2002 “Le idoneità difficili”, Abano Terme 14-15
novembre 2002. Abstract Book, ANMeLP, Padova, 2002, 81
Simonazzi S., Note a latere sui contributi. Congr Naz ANMeLP 2002 “Le idoneità difficili”, Abano Terme, 14-15
novembre 2002. ANMeLP, Padova, 2002, http://www.anmelp.org/eventi/download/simonazzi.pdf/
Simonazzi S., Cardoni F., Colagrossi C., et al., Applicazione di un metodo di audit per la valutazione dei “rischi
residui” nei centri di ossigenoterapia iperbarica. In: Atti 65° Congr. Naz. SIMLII, Messina 11-14 settembre 2002.
G Ital Med Lav Erg 2003; 25 (4): 571
Simonazzi S., Cardoni F., Quale sorveglianza sanitaria per le esposizioni “potenziali” ad agenti biologici? In: Atti
67° Congr Naz SIMLII, Sorrento, 3-6 novembre 2004. G Ital Med Lav Erg 2004; 26 (4, suppl): 342
Simonazzi S., Cardoni F., D’Orsi F., Procedure per la valutazione idoneativa degli addetti alle “squadre di
emergenza”: l’esperienza di un’azienda USL. In: A. Mutti, M. Goldoni (Eds.), Atti 68° Congr Naz SIMLII, Parma,
5-8 ottobre 2005. MUP Ed., settembre 2005, 403
Simonazzi S., Fraioli F., Cardoni F., Passariello P., Utilità della TC-spirale nella prevenzione del barotrauma
polmonare: presentazione di un “case report” in un’operatrice iperbarica. In: Atti 28° Congr. Int. ICOH, “I cento
anni dell’International Commission on Occupational Health”, Milano, 11-16 giugno 2006. G Ital Med Lav Erg
2006; 28 (2): 176
Simonazzi S., Cardoni F., Procedure applicative di qualità per i servizi di Medicina del Lavoro: l’esperienza
quadriennale di un policlinico universitario. In: Atti 69° Congr. Naz. SIMLII, Montesilvano, 26-28 ottobre 2006. G
Ital Med Lav Erg 2006; 28 (3): 363
Simonazzi S., Valente G., Cardoni F., Costanzo C., Proposta di linee guida SIMSI per la “sorveglianza sanitaria”
dei lavoratori subacquei. In: Atti XVII Congr. Naz. SIMSI, Accademia Navale, Livorno, 23-25.11.2006. Abstract
book, SIMSI, Livorno, 2006
Simonazzi S., Cardoni F., Lavoratori ospedalieri. Il rebus della prevenzione. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
2008; 24 (4):83
Simonazzi S., Cardoni F., Bianchi A., et al., Il “sistema qualità” per i servizi di Medicina del Lavoro nelle aziende
ospedaliere: l’esperienza 2000-2009 del Policlinico “Umberto I”. In Atti Convegno “Sorveglianza sanitaria e
giudizi di idoneità nell’ospedalità del Lazio”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Medicina del Lavoro,
Roma, 15.06.2009. Ambiente e Sicurezza sul Lavoro 2010 (in press)
Simonazzi S., Cardoni F., Bianchi A., et al., Il contributo del Medico del Lavoro Competente all’aggiornamento
“just in time” del DVR nelle aziende ospedaliere:l’esperienza 2000-2009 del Policlinico “Umberto I” di Roma. In:
Atti 72° Congr. Naz. SIMLII, Firenze, 25-28 novembre 2009. G Ital Med Lav Erg 2009; 31 (3, suppl. 2): 331
Soleo L. (Ed.), et al., Linee guida per la sorveglianza sanitaria. SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione
continua e l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol. 11, PiMe Ed, Pavia, settembre 2004
Susanna A., Simonazzi S., Cardoni F., et al., L'evoluzione della radioprotezione. In: Atti 58° Congr. Naz. SIMLII,
Bologna, 11-14 ottobre 1995. Tipografia Negri s.r.l., Bologna, 1995, vol. I, 299
Violante F.S. (Ed.), et al., Linee guida per la prevenzione delle patologie correlate alla movimentazione manuale
dei pazienti. SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol.
23, PiMe Ed, Pavia, novembre 2008
Nota: la presentazione in occasione del Corso per Dirigenti e Preposti del 27 maggio 2010 è da considerarsi come
complementare, ed integrativa del presente testo, e si rimanda pertanto ad un’eventuale sua consultazione per una valutazione
complessiva dei contributi.