VALUTAZIONE DELL`ESPOSIZIONE CHIMICA NEI LUOGHI DI
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VALUTAZIONE DELL`ESPOSIZIONE CHIMICA NEI LUOGHI DI
S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_1 MODIFICHE ED INNOVAZIONI IN TEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI: L’ESPERIENZA 2000-2010 DEL POLICLINICO “UMBERTO I” Stefano Simonazzi°^, Francesca Cardoni° ° Dip. Medicina Legale, Medicina del Lavoro 1a Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma "La Sapienza” ^ Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_2 Premesse Ad oltre quindici anni dall’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, ed a fronte dell’entrata in vigore il 15 maggio 2008 del D.LGS. 81/08, la tutela sanitaria del personale delle strutture ospedaliere, potenzialmente esposto all’azione lesiva di molteplici RESIDUO PER LA SALUTE FATTORI DI RISCHIO nell’ambito delle attività di assistenza ai pazienti, costituisce per il MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO (MC/MA) uno degli aspetti gestionali maggiormente impegnativi. Nonostante si siano susseguite, anche di recente, numerose indicazioni da parte di vari enti ed organizzazioni, infatti, non risulta essere ancora unanimemente condiviso tra le diverse figure professionali aziendali interessate alle tematiche della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro un franco consenso sulle PROCEDURE OPERATIVE da applicare a tal fine. Si ritiene utile, pertanto, apportare un contributo rappresentato dall’esperienza maturata in un decennio di attività dal Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica dell’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma - nel contesto dell’attuazione di un rispetto, tra l’altro, delle specifiche LINEE GUIDA SISTEMA DI QUALITÀ e nel formulate sia dai gruppi di lavoro delle Regioni italiane che dal comitato scientifico della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) - al fine di definire delle modalità applicative per le misure di sorveglianza sanitaria degli operatori ospedalieri che risultino valide in termini preventivi, senza al contempo incorrere in un dispendio di risorse, od in un’eccessiva “medicalizzazione”. Definizione dell’esposizione, quadro normativo, misure di tutela In prima istanza è necessario procedere ad una chiara, obbiettiva e parametrabile definizione dell’esposizione ai differenti “agenti di rischio” Hoenheim, detto “Paracelso”, 1493-1541, Alchimista], SALUTE, [… Omnia venena sunt. Sola dosis venenum facit …, Teofrastus Bombastus von nel contesto delle attività di VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI PER LA che costituiscono il primo e vincolante atto operativo in capo alla figura del Datore di lavoro (Ddl), ma anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed al MC/MA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2087 del Codice civile e dello stesso decreto 81/08 e s.m.i. [ex artt. 15, 17, 18, 25, 28 e 29]. E’ solo dall’esito di tale valutazione, infatti, che discende una corretta identificazione di TUTTE le misure di prevenzione e protezione da adottare per un’efficace tutela del personale esposto: dalla “formazione specifica” dei lavoratori, alle relative “procedure organizzative ed operative di sicurezza”, nonché ai “protocolli mirati” di sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione. Una compiuta attuazione delle misure così identificate, d’altro canto, si rende necessaria per le riconosciute conseguenze negative sull’organismo - in particolare in termini di “malattie professionali/tecnopatie, o malattie correlate con il lavoro”, di natura sia STOCASTICA DETERMINISTICA che - che si possono realizzare a seguito di inadeguate misure/procedure di sicurezza e/o comportamenti scorretti, adottati dagli operatori sanitari durante le attività di assistenza ai pazienti. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_3 Il RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE e la TUTELA DEL SUO BENESSERE PSICOFISICO dovrebbero costituire gli obbiettivi primari ed irrinunciabili di tutte le misure di prevenzione e protezione in Azienda Principali riferimenti legislativi in tema di TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CODICE CIVILE (1942) L'art. 2087 del Codice Civile ("Tutela delle condizioni di lavoro") definisce i principi fondamentali per la tutela dei lavoratori: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947) Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale principio è ribadito e rafforzato, tra le altre, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 5172/79, che sancisce il Diritto alla salute come diritto assoluto ed inalienabile. LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Statuto dei lavoratori". Art. 5 ("Accertamenti sanitari"): Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. ... - omissis - ... Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Il disposto dell’art. 5 vieta quindi esplicitamente al Ddl di eseguire accertamenti sanitari per una VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE sui propri dipendenti, mirati ad accertarne l'idoneità al lavoro, a meno che questi non vengano eseguiti attraverso ben identificate strutture pubbliche che operano in regime di "terzietà" nei confronti delle aziende. Il D.P.R. 321/56, ed i successivi decreti legislativi 230/95, 66/03, ed 81/08 impongono d’altro canto al Ddl di sottoporre a visite mediche mirate all'accertamento di un'idoneità specifica i dipendenti oggettivamente esposti a ben definiti fattori di rischio ad opera di un "medico competente" di libera scelta dell'imprenditore [ex art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08]. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_4 CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE? Il Medico Competente [ex art. 25, c. 1, ll. a) e b), D.Lgs. 81/08] “… collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati …” Il MC/MA costituisce, pertanto e modernamente, una figura rilevante del sistema aziendale di prevenzione, quale consulente di elevata professionalità del Ddl, che risponde in prima persona [ex art. 18, c. 1, l. g), e c. 2, D.Lgs. 81/08] dell’attuazione di misure obbligatorie di “sorveglianza sanitaria” per delega di funzioni non esperibili, a seguito della valutazione dei rischi residui, nel rispetto della vigente legislazione, ed ai fini di una compiuta garanzia dei dipendenti, con la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica. Il documento nazionale di “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94”, elaborato a cura della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome [Documento n. 9, Definizione, ruolo e funzioni del medico competente. 2a ed., Azienda USL di Ravenna, aprile 1999, pag. 260] , specifica inoltre che “Il Datore di lavoro, coadiuvato dal medico competente, è tenuto ad attivarsi per rintracciare nell'ambito dell'azienda un'adeguata collocazione del dipendente. Il datore di lavoro, in altre parole, non può ignorare il giudizio del medico competente, il quale a sua volta deve attuare lo sforzo di uscire dalla consuetudine di formulare giudizi di idoneità dubbi o quello che è peggio ambigui, per dare, invece, indicazioni chiare e precise. La collaborazione tra Ddl e MC/MA, rimanendo in tema di contratto, può soddisfare efficacemente, pertanto, quella che si definisce una “cooperazione creditoria” nei confronti del lavoratore. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_5 VALUTAZIONE DEI “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE” Il D.Lgs. 81/08, Capo III, Sezione II, ex art. 28, (“Oggetto della valutazione dei rischi”), precisa che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. E’ fondamentale il ruolo che riveste una corretta effettuazione della valutazione dei rischi residui, alla quale deve contribuire costruttivamente il MC/MA [ex art. 29, c. 1, D.Lgs. 81/08], anche attraverso la programmazione e l’impiego di metodiche quali/quantitative per la determinazione dei LIVELLI DI ESPOSIZIONE dei lavoratori ad agenti potenzialmente lesivi per la salute. Solo una precisa definizione della tipologia, dell’entità e della durata dell’esposizione ai fattori di rischio può consentire, d’altro canto, di procedere a: I. identificare i soggetti realmente esposti; II. predisporre le misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali ed organizzative, collettive ed individuali, più idonee a ridurre efficacemente il “rischio residuo”; III. individuare corrette misure di prevenzione sanitaria, tra le quali sono comprese le attività di “sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione”; IV. impostare adeguati programmi di formazione specifica. Definizione di “rischio residuo per la salute”: probabilità [possibilità] di sviluppare una malattia professionale/malattia lavoro-correlata, a seguito dell’azione di “rischi specifici” cui un individuo/gruppo risulta effettivamente esposto, nelle normali condizioni operative e durante l’orario di lavoro. Definizione di “esposizione effettiva”: situazione oggettivabile/parametrabile, attraverso misure di monitoraggio ambientale e/o biologico, in cui l’organismo umano può realmente assorbire una dose [intake] del fattore di rischio occupazionale [SOSTANZE/PREPARATI PERICOLOSI, ENERGIA TRASMESSA DA AGENTI FISICI, MICRORGANISMI PATOGENI], o comunque essere sottoposto all’azione continuativa di agenti lesivi per la salute [anche di tipo ergonomico/organizzativo, quali MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/PAZIENTI, attività con VIDEOTERMINALI, LAVORO NOTTURNO]. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_6 ACCERTAMENTI SANITARI SUI LAVORATORI Gli accertamenti sanitari a fini idoneativi, che possono essere eseguiti sul personale dipendente ai sensi e per gli effetti della legislazione attuale, si prefiggono due obbiettivi, tra loro comunque COMPLEMENTARI [Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 1728 del 21.01.2005] : a. TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE La pertinenza della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, strettamente mirata alla tutela del rischio occupazionale, è a carico esclusivamente del MC/MA incaricato dal Ddl, ed è a tutt’oggi espressamente e chiaramente LIMITATA alle situazioni di accertata esposizione lavorativa a "fattori di rischio residuo per la salute" normati dalle leggi vigenti, ex articolo 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08. Le attività di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica della radioprotezione, previste ex lege, costituiscono d’altro canto ed attualmente le UNICHE situazioni in cui è possibile, da parte del Ddl, effettuare una valutazione idoneativa sui propri dipendenti per mezzo di un sanitario da lui incaricato (MC/MA), senza violare peraltro il divieto di carattere “generale” individuato dall'articolo 5, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300. b. VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE Nella verifica della idoneità al lavoro non correlabile con l'esposizione ad uno specifico RISCHIO PROFESSIONALE, richiesta sia dal Ddl che dal dipendente (i.e. a seguito di ripetute/prolungate assenze per malattie, od altri eventi che abbiano fatto insorgere dei dubbi sull'integrità psico-fisica del lavoratore), per altro verso, si configura esclusivamente l'applicabilità della disposizione normativa collegata al precitato articolo 5, comma 3, della L. 300/70. Tale verifica NON può quindi essere affidata, pena illiceità, al MC/MA aziendale, soggetto in dipendenza gerarchica (funzionale, o semplicemente economica) dal Ddl, ma deve essere invece espletata a cura dei Servizi di Medicina Legale delle aziende UU.SS.LL., o di altri enti pubblici/istituti specializzati di diritto pubblico (i.e. Commissioni Mediche di Verifica, Dipartimenti universitari di Medicina Legale). In questi casi il giudizio espresso dal pertinente Collegio, o Commissione, si riferisce genericamente alla complessiva capacità lavorativa (idoneità generica al lavoro), ovvero alla capacità in relazione a "profili professionali" definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.), ma prescinde dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI delle diverse attività lavorative e non è pertanto - ed ogni caso - automaticamente traducibile nell'espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica quale risulta essere, viceversa, quello formulato dal MC/MA. Può essere al contempo utile segnalare che compito dello stesso Collegio medico-legale è anche quello di accertare quali siano le mansioni che il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in via “permanente” allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, possa svolgere senza cambiamenti di profilo disciplinare, o di disciplina [ex art. 16, D.P.R. 761/79, ed art. 16, D.P.R. 384/90] . S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_7 Onde evitare una sovrapposizione conflittuale, quanto francamente errata, delle due norme non si può che considerare pertanto la legislazione vigente sugli accertamenti sanitari obbligatori come specifica deroga al comma 1 dell'articolo 5 dello “Statuto dei lavoratori”: dove il ciclo produttivo aziendale espone concretamente i lavoratori a rischi residui per la salute, che possono comportare una probabilità di insorgenza per MALATTIE PROFESSIONALI, la legge impone al Datore di lavoro di assumersi l'onere economico della prevenzione sanitaria ad opera del Medico Competente/Medico Autorizzato, operante nel contesto di un Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica; dove, viceversa, non esiste un’esposizione a rischio normato per “tecnopatia” la norma di riferimento resta il comma 3 dell'articolo 5 della L. 300/70, che riveste del resto carattere di tutela più generale (e pertanto gerarchicamente prevalente, nell’ordinamento italiano, su norme specifiche di tutela). E’ possibile individuare peraltro delle soluzioni RAZIONALI, RISPETTOSE sia della norma che della dignità dei “prestatori d’opera”, che consentono di realizzare una tutela effettiva di tutte le figure interessate: Ddl, RSPP, Esperto Qualificato e MC/MA, oltre che di ciascun singolo dipendente. Le SOLUZIONI OPERATIVE, adottate di concerto tra Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Azienda Policlinico “Umberto I”, nel compiuto rispetto delle norme vigenti, sono riportate nel successivo schema di flusso. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_8 Direzione Aziendale/Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Direzioni DAI/AFC Servizio Prevenzione e Protezione Dipendente (ex art. 41, c. 1, l. b), D.Lgs. 81/08) INPUT Istanza di valutazione dell’idoneità al lavoro per motivi di salute Medico Competente/Medico Autorizzato, (colloquio informativo) Richiesta correlata al rischio lavorativo “specifico” (ex artt. 25 e 41, D.Lgs. 81/08; artt. 83-85, D.Lgs. 230/95; art. 14, D.Lgs. 66/03; art. 34, D.P.R. 321/56) Convocazione del dipendente a controllo medico, per attività di s.s o s.m. (visita “preventiva”/“straordinaria”) Istituzione/aggiornamento Documento sanitario/DoSP, eventuale esecuzione di accertamenti integrativi Richiesta non correlata con rischio lavorativo “specifico” Attività di counselling, “raccomandazioni”per: - Dipendente - Direzione Aziendale/Sanitaria - Gestione Risorse Umane - Direzioni DAI/AFC - Servizio Prevenzione e Protezione Formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica OUTPUT A Note informative/di aggiornamento per: Direzione Aziendale/Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Direzioni DAI/AFC, RSPP, EQ, RLS OUTPUT B S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_9 A Procedure “idoneative” per la tutela della salute dei lavoratori (procedura aziendale PRD E02) (procedur02) Certificazione dei “giudizi di idoneità alla mansione specifica” Gestione delle “idoneità con prescrizione/limitazione” Gestione delle inidoneità “temporanee” (ex art. 42, D.Lgs. 81/08; art. 86, D.Lgs. 230/95; art. 15, D.Lgs. 66/03), B Interventi a carattere “consulenziale” Verifica dello stato di salute, attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70 (procedura aziendale PRD E01) Attuazione divieto di esposizione per le lavoratrici gestanti (ex artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001) Gestione delle richieste di lavoro straordinario per destinatari di “prescrizionilimitazioni” da parte del MC/MA o “definitive” o “definitive” Prosecuzione attività lavorativa per le lavoratrici gestanti Gestione dei soggetti temporaneamente/definitivamente non idonei, o con invalidità civile/disabili (*) (ex art. 20, D.Lgs. 151/2001) Verifica attività lavorativa notturna (ex art. 14, D.Lgs. 66/03) Gestione copie del “giudizio di idoneità” e/o del Documento Sanitario/DoSP Gestione dei soggetti con patologie trasmissibili e/o dipendenza da alcool e/o sostanze psicotrope (*) (*) in collaborazione con: - Direzione Sanitaria - Direzioni DAI/AFC/UOC - Medici Specialisti - Medici Servizi pubblici (SERT) - OO.SS. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_10 SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione di ”sorveglianza sanitaria”: misura di prevenzione secondaria delle “malattie professionali/tecnopatie” e/o “malattie correlate con il lavoro” [work related diseases, WRDs], attuata nei confronti del personale che risulta ESPOSTO all’azione di rischi specifici per la salute nelle normali condizioni operative. Le attività di controllo medico a carico del MC/MA non possono e non devono vicariare, d’altro canto, una mancata/inadeguata/insufficiente attuazione di misure di prevenzione primaria (eliminazione/contenimento/limitazione del rischio alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso, o lo è meno) [ex art. 15, D.Lgs. 81/08], gerarchicamente preminenti su quelle di tutela sanitaria. Definizione di ”malattia professionale” (o tecnopatia) e/o WRDs: modificazione peggiorativa dello stato di salute, a carattere cronico-degenerativo, caratterizzata da una prevedibilità dell’evento patologico e conseguente all’azione diluita nel tempo di noxae lesive di origine occupazionale. Indicazioni per la “sorveglianza sanitaria”: i protocolli adottati dal Medico Competente si devono contraddistinguere per il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ed OTTIMIZZAZIONE degli accertamenti … mirati al rischio … individuati per un compiuto adempimento del disposto ex articolo 41, D.Lgs. 81/08 [“Linee guida …” delle Regioni, Documento n. 9, Ruolo e funzioni del Medico Competente, p. 256; Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, SIMLII, settembre 2004; Codice Etico per gli operatori di Medicina del Lavoro, International Commission on Occupational Health (ICOH), 2006]. Le scelte in tema di tutela sanitaria dei lavoratori, d’altronde, devono tenere conto delle conoscenze scientificamente documentate sugli effetti delle esposizioni [evidence based occupatinal health prevention], e risultare al contempo condivisibili e verificabili [Linee guida delle Regioni, 1999 e SIMLII, 2004]. Gli obbiettivi dell’azione sanitaria preventiva sono costituiti dalla valutazione della persistenza di una stato di BENESSERE PSICO-FISICO negli individui esposti ad agenti chimici, fisici, biologici e ergonomico-organizzativi, ed al contempo dall’individuazione, la più precoce possibile, di eventuali ed iniziali "effetti avversi" sulla salute di origine occupazionale per la prevenzione delle malattie professionali e delle malattie correlate con il lavoro [ex art. 2, c. 1, ll. da m) a q), ed art. 15, c. 1, ll. l), m), e t), D.Lgs. 81/08]. Anche la richiesta degli “accertamenti integrativi” alla visita medica effettuata dal MC/MA deve dunque essere sempre giustificata dall'esigenza di escludere le condizioni anatomo-funzionali che potrebbero costituire motivo di INIDONEITÀ, o IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI ad un rischio connesso con una mansione specifica [ed in particolare con il profilo di “rischio residuo mansionale”, ex art. 28, c. 2, l. f), D.Lgs. 81/08]. L’effettiva attuazione dei controlli sanitari è peraltro attestata dalla formulazione, da parte dello stesso MC/MA, di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche in caso di idoneità piena (in assenza di controindicazioni) [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08]. Il concetto di idoneità che il Medico Competente/Medico Autorizzato è chiamato ad esprimere è pertanto strettamente finalizzato ad evitare che i RISCHI SPECIFICI, propri di una mansione lavorativa, possano avere ripercussioni negative sulla salute e/o peggiorare le condizioni di salute dei prestatori d'opera. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_11 ESPOSIZIONI A “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE” PER LE QUALI È PREVISTO, EX LEGE, L’OBBLIGO DI MISURE DI “SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE” ( SS/SM), EX ART. 41, C. 1, L. A), D.LGS. 81/08 Fattore di rischio Riferimento di legge “Livello d’azione” oltre il quale si attiva la SS/SM Periodicità del controllo Agenti chimici pericolosi Artt. 224 e 229, D.Lgs. 81/08 Rischio superiore a “irrilevante” Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Piombo inorganico Art. 229, Allegato XXXIX, D.Lgs. 81/08 PbA(40 ore/settimana) > 0,075 mg/m3 PbB > 40 μg/100 ml di sangue Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Amianto Art. 259, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Almeno triennale Agenti cancerogeni e mutageni Art. 242, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Artt. 185 e 196, D.Lgs. 81/08 LEX8h > 85 dB(A), ppeak > 140 Pa Vibrazioni Artt. 185 e 204, D.Lgs. 81/08 A(8) > 0,5 m/s2 corpo int. A(8) > 2,5 m/s2 arto sup. Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Radiazioni ionizzanti Artt. da 83 a 87, D.Lgs. 230/95 Classe “A”, dose eff. glob. > 6 mSv/anno Classe “B”, dose eff. glob. >1-6< mSv/anno Semestrale Rumore Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Annuale Ambiente iperbarico Art. 34, D.P.R. 321/56 Esposizioni a pressioni ambientali >1,5-2,5< bar Bimestrale Radiazioni U.V.-I.R. Artt. 185 e 218, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Annuale, o con periodicità inferiore Art. 271, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Esposizione “potenziale” ad agenti biologici Consigliata fra duecinque anni (da “linee guida” nazionali) ex art. 279, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Movimentazione manuale dei carichi/pazienti art. 168, D.Lgs. 81/08 I.S. > 0,75 (raccomandato) I.MAPO > 1,50 (raccomandato) Annuale, o con periodicità diversamente stabilita Attività con videoterminali ex art. 176, D.Lgs. 81/08 Lavoro notturno Art. 14, D.Lgs. 66/03 Esposizione “deliberata” ad agenti biologici > 20 ore settimanali, età < 50 aa > 20 ore settimanali, età > 50 aa, o classificati come “idonei con prescrizioni” - Turni notturni, h. 24.00- 05.00, con frequenza > di 80/anno - Definizione in contratti collettivi Quinquennale Biennale Almeno biennale S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_12 TIPOLOGIE DEI CONTROLLI SANITARI VISITA PREVENTIVA IN FASE “PREASSUNTIVA” [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08] Controllo sanitario possibile prima dell’assunzione del personale; di pertinenza del MC/MA solo per i soggetti che saranno esposti ad agenti di rischio residuo per la salute, al fine di accertare ex ante l’assenza di “controindicazioni” mediche VISITA PREVENTIVA [ex art. 41, c. 2, l. a), D.Lgs. 81/08] Controllo sanitario da effettuarsi prima dell’inizio dell’esposizione degli operatori agli agenti di rischio residuo per la salute presenti nel luogo di lavoro, al fine di accertare l’assenza di “controindicazioni” mediche. VISITA PERIODICA [ex art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08] Controllo sanitario successivo, da effettuarsi con periodicità variabili contemplate ex lege, od individuate in “linee guida” nazionali, al fine di riconoscere precocemente [early detection] eventuali EFFETTI AVVERSI [adverse effects] di natura occupazionale. VISITA A RICHIESTA DEL LAVORATORE [ex art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08] Deve essere correlata ad uno specifico rischio professionale e ad un conseguente, possibile PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE del dipendente per poter rientrare nell'ambito di pertinenza del MC/MA. VISITA CONCLUSIVA [ex art. 41, c. 2, l. e), art. 229, c. 2, l. c), art. 242, c. 6, art. 259, c. 2, art. 279, c. 5, D.Lgs. 81/08; art. 85, cc. 4 e 5, D.Lgs. 230/95] Prevista solo al termine dell’esposizione ad alcuni agenti di rischio rilevanti, è completata da un’azione informativa a cura del MC/MA per agenti chimici per rischio superiore ad “irrilevante per la salute”, agenti cancerogeni, ed amianto, agenti biologici in caso di esposizione “deliberata” e radiazioni ionizzanti. VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE/RISCHIO [ex art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs. 81/08], onde verificare l’idoneità alla mansione specifica per nuova/diversa esposizione a “fattori di rischio residuo per la salute”. VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO [ex art. 41, c. 2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08], a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica prima della riesposizione al/ai fattore/i di rischio. VISITA MEDICA STRAORDINARIA/ECCEZIONALE [ex art. 34, c. 1, l. c), D.P.R. 321/56; artt. 85, c. 2, e 91, c. 2, D.Lgs. 20/95; ed art. 218, c. 2, e 229, c. 7, l. d), D.Lgs. 81/08], a seguito di esposizioni impreviste/superiori ai limiti previsti, o per il rilievo di alterazioni dello stato di salute di origine occupazionale su singoli lavoratori che richiedano una verifica anche di “gruppi omogenei di rischio di esposizione”. AZIONE INFORMATIVA [ex art. 25, c. 1, l. g), D.Lgs. 81/08] A cura del MC/MA, è contemplata dalle norme al termine dell’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni, con effetti a lungo termine e dell’esposizione “deliberata” ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_13 OBBLIGHI DEL LAVORATORE in tema di tutela sanitaria Presentarsi a visita dal Medico Competente/Autorizzato, a seguito di convocazione, sottoponendosi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti [ex art. 20, c. 2, l. i), D.Lgs. 81/08]. Solo laddove contemplata obbligatoriamente ex lege, sottoporsi ad immunoprofilassi vaccinale. In caso di attivazione delle procedure di cui all’articolo 5, comma 3, della L. 300/70, sottoporsi - a sua primaria garanzia - al controllo svolto dal Collegio/Commissione medico-legale. Scelte operative proposte per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma Sia le “linee guida” formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome [Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, Documento n. 9. Definizione, ruolo e funzioni del Medico Competente,1999] e dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale [Soleo L. (Ed.), et alii, Linee guida per la sorveglianza sanitaria. SIMLII, settembre 2004] che tutti i più recenti documenti sulle “procedure di qualità” in Medicina del Lavoro rimarcano la necessità che i protocolli adottati dai Medici Competenti si debbano sempre più contraddistinguere per il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE, ed OTTIMIZZAZIONE degli accertamenti integrativi … mirati al rischio …, individuati per un compiuto adempimento del disposto del D.Lgs. 81/08 [ex artt. 25 e 41]. Nelle more della riorganizzazione di un Servizio aziendale unificato di MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE MEDICA - realizzata a partire dal mese di agosto 2000 di concerto con Direzione Generale e Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Servizio di Fisica Sanitaria e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLS) - sono state innanzitutto individuate, codificate e condivise delle precise scelte metodologiche e delle specifiche procedure attuative interne, che interessavano l’attività dei Medici Competenti/Medici Autorizzati. I presupposti fondamentali delle scelte operate sono così sintetizzabili: chiara e corretta attuazione delle norme in tema di tutela della salute dei lavoratori [nel rispetto del “combinato disposto” ex art. 5, L. 300/70, ed artt. 15, 18, 25 e 41, D.Lgs. 81/08]; centralità della figura del MC/MA nelle attività di consulenza (counselling), decisionali, ed operative connesse con la gestione delle idoneità lavorative; attinenza ai principi etici e deontologici, propri della Medicina del Lavoro [ICOH, 2002], e garanzia della riservatezza dei dati sanitari [ex art. 622, C.p.], ed individuali sensibili [ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. 196/2003] ; definizione di univoche “procedure aziendali”, conosciute, ed applicate per quanto di pertinenza dai diversi soggetti, nel contesto di un sistema di qualità certificabile [conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2008 e BS 18001:2007, occupational helth and safety assessment series, OHSAS; ex art. 30, D.Lgs. 81/08]; approccio di tipo problem solving nell’individuazione di misure idonee a garantire, contestualmente e compiutamente, tutte le figure interessate: Ddl, MC/MA, singoli lavoratori. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_14 Le procedure adottate sono state quindi francamente differenziate in: a) procedure “idoneative”, di esclusiva pertinenza del MC/MA, in presenza di esposizioni accertate a FATTORI DI RISCHIO RESIDUO PER LA SALUTE normati dalla vigente legislazione e per i quali sussiste l’obbligo di misure di “sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione” [procedura aziendale PRD E02]; b) attività a carattere “consulenziale”, richieste al MC/MA, in particolare in presenza di problematiche di salute dei dipendenti non connesse con un rischio lavorativo “specifico” e/o concernenti una situazione di pericolo per soggetti terzi (i.e. nei confronti di pazienti). Per le attività di counselling, in particolare, sono state standardizzate le procedure attuative relative a: effettuazione dei “sopralluoghi congiunti degli ambienti di lavoro/partecipazione alla valutazione dei rischi”, sia periodici che straordinari, di concerto con SPP, Esperto Qualificato e RRLS [ex art. 25, c. 1, ll. l) e m), D.Lgs. 81/08, ed art. 89, D.Lgs. 230/95] ; attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70, per la verifica dello stato di salute dei dipendenti da parte di collegi medico-legali [procedura aziendale PRD E01]; attuazione artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001 [divieto di esposizione per lavoratrici gestanti e puerpere]; collaborazione alla gestione di personale temporaneamente/definitivamente non idoneo, o con invalidità civile/disabilità; espressione di pareri in merito allo svolgimento di “lavoro straordinario” da parte di dipendenti destinatari di giudizi di idoneità con prescrizione/limitazione; collaborazione alla gestione dei soggetti con patologie trasmissibili e/o dipendenza da sostanze psicoattive; formulazione di note informative/di aggiornamento per Direzioni (Generale, Sanitaria, di DAI/AFC), SPP, RRLS. Le attività di counseling sono state realizzate attraverso la partecipazione del MC/MA ad incontri (con dipendenti, Direzioni, infettivologi, oltre che sanitari di SERT/CIM-DIM, ed altre figure aziendali di supporto), ed hanno esitato nell’espressione di raccomandazioni/indicazioni in merito ai casi trattati; ma non hanno mai comportato, in alcun modo, l’esecuzione di accertamenti sanitari e/o la formulazione di qualsivoglia giudizio di idoneità. In linea con tali riferimenti dottrinali, legislativi e metodologici, è stato inoltre impostato un sistema integrato di sorveglianza sanitaria, caratterizzato dal seguente protocollo operativo per i dipendenti dell’Azienda Policlinico identificati come ESPOSTI a “rischi residui per la salute” derivanti da attività assistenziali: Controlli sanitari, a cura del MC/MA, con adozione di VISITA PREVENTIVA, mirante ad individuare ex ante soggetti suscettibili di possibili controindicazioni all’esposizione; PERIODICHE, VISITE con differenti scadenze a seconda dei fattori di rischio, per verificare nel tempo S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_15 l’esistenza di eventuali modificazioni della “idoneità alla mansione specifica”; VISITA A RICHIESTA DEL DIPENDENTE; VISITA PER INTEGRAZIONE/CAMBIO RISCHIO; VISITA AL RIENTRO DA ASSENZA PROLUNGATA PER INFORTUNIO/MALATTIA; VISITA STRAORDINARIA, tecnopatia [ex art. 139, D.P.R. 1124/65]; VISITA CONCLUSIVA, anche nel caso di sospetta al termine del rapporto di lavoro, per confermare l’assenza ex post di eventuali “alterazioni dello stato di salute” attribuibili alla trascorsa esposizione ad alcuni particolare agenti di rischio. Accertamenti integrativi mirati, consistenti in accertamenti specialistici e strumentali, con una particolare attenzione per un valutazione PREVENTIVA e PRECOCE di eventuali modificazioni peggiorative dello stato di salute attribuibili alle differenti esposizioni lavorative. Per i lavoratori esposti a più “fattori di rischio residuo per la salute”, quali ad esempio il lavoro notturno, la movimentazione manuale dei pazienti, e l’esposizione “potenziale” ad agenti biologici per il personale infermieristico dei reparti di degenza, il protocollo adottato integra le diverse misure di prevenzione sanitaria individuate per la tutela delle possibili patologie di origine professionale. Per singoli “gruppi omogenei di rischio”/lavoratori i protocolli indicati possono essere implementati da ulteriori indagini specialistiche di primo/secondo livello, a discrezione del MC/MA, per particolari situazioni espositive/individuali, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (i.e. per la valutazione preventiva del personale addetto alle “squadre di emergenza/primo soccorso”). Contestualmente alla formulazione del “giudizio di idoneità” da parte del MC/MA è stata inoltre codificata preventivamente la relativa modulistica e la procedura di invio formale del medesimo parere valutativo non solo al Ddl, ma anche al Dirigente responsabile della verifica della regolarità dei controlli sanitari [ex art. 18, c. 1, ll. g), g-bis) e bb), D.Lgs. 81/08], ancorché al singolo lavoratore, in tutte le condizioni idoneative [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08]. A seguito di sostanziali aggiornamenti/integrazioni introdotti, il protocollo sanitario è stato peraltro sottoposto nel mese di settembre 2007 alla valutazione, ed approvazione, sia della Direzione aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLLS), nel contesto di un approccio condiviso alla “risoluzione dei problemi” CORRETTO, CHIARO, RISPETTOSO della vigente legislazione e VERIFICABILE. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_16 AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I” SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE MEDICA, settembre 2007 PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA MEDICA DI RIFERIMENTO, ACCERTAMENTI INTEGRATIVI “MIRATI AL RISCHIO” FATTORI DI RISCHIO AGENTI CHIMICI PERICOLOSI per livelli di rischio > irrilevante per la salute VISITA PREVENTIVA - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale VISITA PERIODICA VISITA CONCLUSIVA - Esami chimico-clinici - Esami chimico-clinici - Monitoraggio biologico dell’esposizione - Valutazione funzionalità respiratoria - Monitoraggio biologico dell’esposizione PERIODICITÀ ANNUALE - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Videat allergologico AGENTI FISICI RADIAZIONI IONIZZANTI Esposti di Categoria A - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale, della coagulazione e del sistema immunitario - Valutazione funzionalità tiroidea - Ecografia tiroidea - Esami chimico-clinici di base - Esami chimico-clinici, come visita preventiva - Accertamenti oncopreventivi per tiroide, app. respiratorio, ed altri apparati, come da protocolli internazionali - Valutazione funzionalità tiroidea - Ecografia tiroidea PERIODICITÀ SEMESTRALE - Videat oculistico - Videat dermatologico Esposti di Categoria B - Esami chimico-clinici come Cat. A - Valutazione funzionalità tiroidea AMBIENTE IPERBARICO per esposizioni controllate - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Valutazione funzionalità timpanica/uditiva - TC-spirale apparato respiratorio - Esami chimico-clinici di base PERIODICITÀ ANNUALE - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità timpanica/uditiva PERIODICITÀ BIENNALE - Esami chimico-clinici, come visita preventiva - Valutazione funzionalità tiroidea Non prevista ex lege S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_17 AGENTI BIOLOGICI Esposizione di tipo “deliberato” - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale, del sistema immunitario - Esami chimico-clinici di base e del sistema immunitario A discrezione del MC - Esami chimico-clinici, come visita preventiva - Mosaico epatiti - Mosaico epatiti (markers A, B, C; titolo anticorpale antiepatite B) - Sorveglianza tubercolare (dove prevista) - Mosaico epatiti - Sorveglianza tubercolare (dove prevista) PERIODICITÀ BIENNALE - Sorveglianza tubercolare (dove prevista) - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità respiratoria - Videat allergologico Esposizione di tipo “potenziale” - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale, del sistema immunitario - Esami chimico-clinici di base e del sistema immunitario Non prevista ex lege - Mosaico epatiti - Mosaico epatiti - Sorveglianza tubercolare (dove prevista) - Sorveglianza tubercolare (dove prevista) PERIODICITÀ TRIENNALEQUINQUENNALE FATTORI DI TIPO ERGONOMICO MMCARICHI/PAZIENTI per I.S. > di 0,75 e I. MAPO >di 1,51 LAVORO NOTTURNO ATTIVITÀ CON VDT - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Valutazione funzionale del rachide (protocollo EPM 1999) - Esami chimico-clinici di base - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Valutazione funzionale del rachide - Esami chimico-clinici per funzionalità emopoietica, epatica e renale, sistema immunitario, glicemia - Valutazione funzionalità tiroidea - Valutazione funzionalità respiratoria - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Esami chimico-clinici di base - Valutazione funzionalità tiroidea - Valutazione funzionalità cardiovascolare - Videat ergoftalmologico - Valutazione funzionale del rachide (protocollo EPM 1999) - Videat ergoftalmologico - Valutazione funzionale del rachide Non prevista ex lege PERIODICITÀ BIENNALE Non prevista ex lege PERIODICITÀ BIENNALE PERIODICITÀ QUINQUENNALE/BIENNALE Non prevista ex lege S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_18 AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”, ROMA - Anno ... Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA “MANSIONE SPECIFICA” PER SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DATA .................................................. COGNOME ............................................................................................................. NOME ................................................................................ LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................ STRUTTURA/SETTORE/REPARTO DI APPARTENENZA ........................................................................................................................... MANSIONE SPECIFICA ....................................................................................... Visita preventiva in fase preassuntiva [art. 41, c.2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08] Visita preventiva [art. 41, c.2, l. a), D.Lgs. 81/08] Visita periodica [art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08] Visita a richiesta [art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08] Visita cambio mansione/rischio [art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs. 81/08] Visita conclusiva [artt. 41, c. 2, l. e), D.Lgs. 81/08] Visita precedente alla ripresa del lavoro [art. 41, c.2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08] SCHEDA "RISCHI RESIDUI " PER LA SALUTE Agenti chimici, rischio > di irrilevante [art. 229, D.Lgs. 81/08] Agenti biologici: esposizione deliberata [art. 279, D.Lgs. 81/08] [art. 242, D.Lgs. 81/08] Agenti cancerogeni Radiazioni ottiche artificiali (UV/IR/Laser) [artt.185 e 218, D.Lgs. 81/08] [artt. 185 e 196, D.Lgs. 81/08] Rumore, LEX8h > 85 dB(A), ppeak > 140 Pa Vibrazioni, A(8) > 0,5/2,5 m/sec2 [artt. 185 e 204, D.Lgs. 81/08] [art. 34, D.P.R. 321/56] Ambiente iperbarico VDT, impiego > 20 ore/sett. [art. 176, D.Lgs. 81/08] [artt. 14 e 15, D.Lgs. 66/03] Lavoro notturno > 80 turni/anno Agenti biologici: esposizione potenziale [art. 279, All. XLIV, D.Lgs. 81/08] Movimentazione Manuale dei Carichi/pazienti, LI> 1.00/I.MAPO > 1.50 [art. 168, D.Lgs. 81/08] altro.................................................................................. ACCERTAMENTI INTEGRATIVI EFFETTUATI COME DA “PROTOCOLLO SANITARIO” AZIENDALE [artt. 25 e 41, c. 4, D.Lgs. 81/08] PERIODICITA' DEL SUCCESSIVO CONTROLLO SANITARIO semestrale annuale biennale triennale quinquennale altro ……………………………......................... previa esecuzione degli accertamenti integrativi/aggiuntivi programmati dal Medico Competente GIUDIZIO CONCLUSIVO Idoneo Parzialmente idoneo (con prescrizioni/limitazioni) ……………………………………….….……………………………. Temporaneamente non idoneo [art. 42, D.Lgs. 81/08] Permanentemente non idoneo [art. 42, D.Lgs. 81/08] Soggetto non esposto a “rischi residui per la salute” [art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08]; SOSPENSIONE delle misure obbligatorie di sorveglianza sanitaria Timbro e firma del Medico Competente ........................................................................................................................................ Il sottoscritto lavoratore conferma le informazioni anamnestiche fornite al Medico Competente e dichiara altresì: di aver acconsentito al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse con la tutela della salute nei luoghi di lavoro [ai sensi del D.Lgs. 196/03], di ricevere copia del presente giudizio, di essere stato informato sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari eseguiti [ex art. 25, c. 1, ll. g) ed h), D.Lgs. 81/08] e che, avverso il giudizio di cui sopra, è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni [ex art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/08] . Firma del lavoratore ............................................................................................................................................................ N.B. Il presente giudizio, non soggetto a segreto professionale, integra la “cartella sanitaria e di rischio” individuale, tutelata sia ai sensi dell’art. 622 del Cp che del D.Lgs. 196/03. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_19 RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE Il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica è in funzione della tutela della salute del lavoratore, che ha quindi diritto di esprimersi su un suo bene indisponibile; mentre l’accertamento dell’IDONEITÀ PSICO-FISICA del dipendente è in funzione delle esigenze produttive ed organizzative dell’impresa, che sono interesse del Datore di lavoro. Nel primo caso anche il Ddl, per il quale la tutela della salute del lavoratore è un OBBLIGO, è garantito con la facoltà di ricorso; nel secondo caso a garanzia del lavoratore sussiste il vincolo per l’Azienda di rivolgersi ad un Ente/Istituto pubblico [ex art. 5, c. 3, L. 300/70]. L’avverso ricorso al parere idoneativo formulato da MC/MA è contemplato espressamente dal disposto dell’articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08, ivi compresi i “giudizi di idoneità alla mansione specifica” espressi in fase preassuntiva [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08]. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_20 RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ° giudizio espresso dal Medico Competente (MC) ° presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del “giudizio di idoneità” ° idoneità/inidoneità, parziale/totale, temporanea/permanente DA CHI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI RICORSO ° dal Datore di lavoro ° dal lavoratore A CHI VA INOLTRATA LA DOMANDA DI RICORSO ° all'Organo di vigilanza dell’Azienda USL territorialmente competente (Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) COME VA INOLTRATA ° a mezzo raccomandata A/R, oppure direttamente presso il Servizio Pre.S.A.L. di cui sopra ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L. ° verifica dell’ammissibilità ° richiesta notizie/informazioni/documentazione al Ddl, ed al MC ° convocazione a visita medica del lavoratore ° effettuazione di eventuali accertamenti integrativi/specialistici CONCLUSIONI DEL RICORSO DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L. ° conferma del giudizio formulato dal MC, ° o modifica del giudizio formulato dal MC, ° o revoca del giudizio formulato dal MC, con invio del parere conclusivo: al lavoratore, al MC, ed al Ddl, che sono tenuti all’attuazione del medesimo parere. S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_Azienda Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_21 Considerazioni conclusive Il “Medico del Lavoro Competente” si identifica sempre più come un consulente di fiducia aziendale, dotato di un’elevata professionalità e che deve operare congiuntamente con il Datore di lavoro, il RSPP, i RRLLS e con le altre figure professionali aziendali, nel contesto di un moderno approccio di tipo problem solving. L’elaborazione e l’adozione ex ante di un “sistema di qualità”, dedicato alle specifiche esigenze di un Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica ospedaliero, ha consentito in tal senso di perseguire ex post dei risultati positivi e che hanno portato anche all’emulazione delle procedure descritte in altre aziende sanitarie. Anche la definizione e l’attuazione dei protocolli di MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA nei casi previsti ex lege, pertanto, si devono inserire in questo scenario; ed è in questo ambito che si deve collocare un percorso di “tutela sanitaria” ragionato e motivato, flessibile, ed equilibrato, tanto più allorquando ci si cimenti con situazioni obbiettivamente complesse, come nel caso specifico delle diverse esposizioni ad AGENTI DI RISCHIO che caratterizzano i lavoratori del comparto della Sanità Una siffatta precipua attenzione trova d’altronde un’innegabile motivazione etica e deontologica nell’essenza stessa del nostro ordinamento: … la “tutela della salute” costituisce un valore costituzionale assoluto ed inalienabile, che non ammette indecisioni, né - tanto meno - divisioni o discriminazioni di alcun genere! [cfr. F. Cardoni, S. Simonazzi, Insegnamento di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica, Appunti del Corso, Università “Sapienza” di Roma, AA 2009-2010]. Corresponding author: Prof. S. Simonazzi Dipartimento di Medicina Legale Università “Sapienza” di Roma V.le Regina Elena, 336 – 00161 Roma RM Tel./segr. telefonica/telefax +39.06.8105787 e-mail address: [email protected] Principale bibliografia di riferimento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alessio L. (Ed.), et al., Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità esposti a rischio biologico. SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol. 17, PiMe Ed, Pavia, dicembre 2005 Alessio L. (Ed.), Atti Convegno Nazionale Rischio Biologico, psicosociale e biomeccanico per i lavoratori della Sanità. Pavia, 3-5 marzo 2010. G Ital Med Lav Erg 2010 (in press) Bacaloni A., Cardoni F., Simonazzi S., et al., Le future frontiere della radioprotezione. 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SIMLII, Serie “Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del Medico del Lavoro”, vol. 23, PiMe Ed, Pavia, novembre 2008 Nota: la presentazione in occasione del Corso per Dirigenti e Preposti del 27 maggio 2010 è da considerarsi come complementare, ed integrativa del presente testo, e si rimanda pertanto ad un’eventuale sua consultazione per una valutazione complessiva dei contributi.