Normativa concernente la ricezione turistica all`aperto. Sintesi
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Normativa concernente la ricezione turistica all`aperto. Sintesi
Normativa concernente la ricezione turistica all’aperto. Sintesi guidata normativa e norme transitorie Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto – Adige n. 29/I-II del giorno 16 luglio 2013 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12 – 114/Leg. recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all’aperto”, entrato in vigore il 31 luglio 2013. Con l’entrata in vigore del regolamento, sono applicabili le disposizioni recate dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012). Si precisa peraltro che alcune disposizione transitorie della legge, relative ai campeggi e ai campeggi parco per vacanze esistenti, sono vigenti già dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 19 ottobre 2012. Inoltre, si evidenzia che in attuazione della legge e dal regolamento, è stata approvata la deliberazione di Giunta provinciale n. 1965 del 20 settembre 2013 che individua le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche nonché i limiti al dimensionamento degli allestimenti mobili da collocarsi nelle strutture ricettive all’aperto. Pag. 1 a 10 LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 19 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 LUGLIO 2013, N. 12-114/LEG. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1965 DEL 20 SETTEMBRE 2013 ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA RICEZIONE TURISTICA ALL’APERTO ARGOMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO Si introducono e disciplinano le due tipologie di strutture ricettive Articolo 3, comma all’aperto: 2, della l.p. 19/2012 - campeggio; (di seguito legge) - campeggio villaggio. Campeggio 40% della capacità ricettiva complessiva destinata a unità abitative, Articolo allestimenti mobili, strutture fisse d’appoggio e strutture accessorie; legge di tale percentuale solo il 30% può essere destinato ad allestimenti mobili o a strutture accessorie; 60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno. Eventuale prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di servizi accessori. 4 della 5 della Campeggio villaggio minimo 15% fino a massimo 40% della capacità ricettiva complessiva destinata a unità abitative, strutture fisse d’appoggio e allestimenti mobili; di tale percentuale massima solo il 30% può essere destinato a case mobili; 60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno. Obbligo di prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di servizi accessori. RICETTIVITÀ Si disciplina la nuova modalità di calcolo della ricettività della struttura. Si introduce la “capacità ricettiva dichiarata”, ovvero la possibilità per il titolare o il gestore della struttura di dichiarare il numero reale/effettivo di persone ospitate nel rispetto dei 2 limiti di seguito indicati: 1) “densità ricettiva massima”: calcolata come rapporto tra la superficie totale lorda della struttura ricettiva e la superficie minima per persona prevista per i diversi livelli di classificazione dalle tabelle allegate al regolamento; 2) “capacità ricettiva complessiva”, calcolata sommando: - il numero massimo di persone determinato per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni; Articolo legge Articolo 3 del D.P.P. 12-114/Leg./2013 (di seguito regolamento) Pag. 2 a 10 - il numero massimo di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio (stabilito in 4) per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole; - il numero di posti letto presenti nelle unità abitative. UNITÀ ABITATIVE Si prevede che le unità abitative siano la camera, la junior suite, la suite nonché l’appartamento e il bungalow. Si disciplinano inoltre nel dettaglio le caratteristiche che le unità abitative devono possedere, rinviando anche alle tabelle A, B e C allegate al regolamento. Articolo 2, comma 1, lettera f) della legge Articolo 11 regolamento PERTINENZE Si introducono le pertinenze quali aree e immobili esterne alla struttura Articolo ricettiva all’aperto destinate all’erogazione dei servizi accessori. legge AREE DI SERVIZIO E AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN Si disciplinano, a supporto del turismo itinerante: Articolo - le aree di servizio per autocaravan denominate camper service; legge - le aree di sosta attrezzate per autocaravan. Si prevede che il PRG del comune debba individuare le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service, sulla base delle indicazioni derivanti da apposita deliberazione della Giunta provinciale. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan è consentita la sosta per massimo 48 ore. I comuni possono derogare a tale limite temporale nei seguenti casi: 1) eventi di rilevante interesse turistico per un periodo massimo di ulteriori 24 ore; 2) vicinanza delle aree di sosta rispetto a strutture sanitarie e ospedaliere (ivi compresi gli stabilimenti termali) fino ad un massimo di 360 ore (massimo 15 giorni). E’ necessaria la presentazione di una SCIA nel caso di gestione di aree di sosta attrezzate per autocaravan da parte di soggetti privati che non conducono altre attività economiche. del 6 della 8 della DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E VISTO DI CORRISPONDENZA Si prevede che il rilascio del titolo edilizio o la realizzazione di interventi Articoli 9 e 10 della all’interno dei campeggi siano subordinati all’ottenimento del visto di legge corrispondenza. Si elencano, di seguito gli interventi che l’articolo 37 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/ Leg. (disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio) individua quali soggetti al visto di corrispondenza: Pag. 3 a 10 - allestimento di nuove strutture ricettive; - realizzazione di strutture edilizie permanenti (servizi, alloggio del gestore e allestimenti stabili); - realizzazione delle strutture fisse d’appoggio; - recinzioni; - realizzazione di interventi che comportino un aumento della ricettività; - redistribuzione delle piazzole; - sistemazione della viabilità interna, degli elementi di arredo, delle attrezzature da gioco, delle aiuole e dei giardini. ALLESTIMENTI MOBILI Si disciplinano gli allestimenti mobili, compresi gli eventuali allestimenti Articolo 11 della mobili diversi da quelli destinati ad ospitare il turista, posizionati dal legge titolare o dal gestore nella struttura ricettiva all’aperto, nel rispetto delle percentuali sopra specificate per il campeggio e il campeggio villaggio; i suddetti allestimenti sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio. Articolo 12 del Si individuano le condizioni minime che tutti gli allestimenti mobili regolamento devono rispettare. Si rinvia alla deliberazione di Giunta provinciale per quanto concerne le loro caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche (ad esempio si prevede una superficie massima di 40 mq per le case mobili e l’allestimento mobile destinato a “reception” nonché una superficie massima di 20 mq per i servizi igienici riservati ad almeno 4 piazzole e una superficie massima di 4 mq per il servizio igienico riservato alla singola piazzola). Si prevede che il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti possa essere effettuato, in alternativa al locale, negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti. Deliberazione della Giunta provinciale n. 1965 del 2013 Articolo 6 del regolamento Articolo 7 regolamento del Si prevede che il servizio igienico riservato alla piazzola possa essere realizzato anche negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti. CLASSIFICAZIONE E’ stato introdotto il livello di classificazione pari a 5 stelle. Si prevede Articolo 12 della inoltre che la classificazione consiste in una dichiarazione di legge autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla SCIA (come allegato alla medesima) sia in caso di apertura, sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Pag. 4 a 10 PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE Si prevede che i parametri di classificazione necessari per il Articolo 2 raggiungimento dei diversi livelli di classifica siano individuati nelle regolamento tabelle A, B e C, allegate al regolamento, rispettivamente per le tipologie campeggio, campeggio villaggio e campeggio parco per vacanze (tipologia prevista dalla normativa pregressa che può continuare l'attività con la nuova disciplina). ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ Si prevede che l’esercizio dell’attività da parte delle strutture ricettive all’aperto sia subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve attestare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 della legge per l’esercizio dell’attività. Si dispone altresì che fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità, la SCIA deve essere presentata, contestualmente alla dichiarazione di autoclassificazione, al Servizio Turismo della Provincia. La presentazione della SCIA consente inoltre lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura. Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1618 del 2 agosto 2013 è stato approvato il modulo SCIA e la relativa documentazione da allegare alla medesima che verrà pubblicato sul sito internet www.turismo.provincia.tn.it PERIODI DI ESERCIZIO Si prevede che l’apertura delle strutture ricettive all’aperto sia annuale e che debba essere garantito, nell’arco dell’anno, un periodo minimo di apertura pari a quattro mesi. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Si prevede che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compreso il sevizio di prima colazione, debba essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all’interno dell’area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall’ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi. Il servizio può essere effettuato in forma diretta, da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva oppure in forma indiretta, mediante apposita convenzione scritta, da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura. del Articolo 14 della legge Articolo 17 della legge Articolo 15 regolamento del SERVIZI ACCESSORI Pag. 5 a 10 Si definiscono i servizi accessori quali servizi di natura ludico/ricreativa, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, prevedendo che possano essere effettuati in forma diretta o indiretta secondo le modalità previste per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. ATTIVITA’ COMMERCIALI Si prevede che l’esercizio di attività commerciali possa essere effettuato in forma diretta o indiretta secondo le modalità previste per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’OFFERTA RICETTIVA Si individuano i casi in cui, per circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell’offerta ricettiva, sia possibile continuare l’attività e si stabiliscono le modalità di comunicazione della riduzione dell’offerta ricettiva. Articolo 16 regolamento del Articolo 17 regolamento del Articolo 18 regolamento del SANZIONI Si disciplinano le sanzioni amministrative, tra le quali preme evidenziare Articolo 21 della la portata innovativa di quella prevista al comma 1), lettera l), legge dell’articolo 21. Si prevede infatti il pagamento di una somma da 500 a 1500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva all’aperto nel caso di violazione dell’obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell’ipotesi di mancato rinnovo del contratto con cui il medesimo titolare o gestore mette a disposizione del turista le piazzole destinate ad ospitare il mezzo mobile e la struttura accessoria; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o gestore della struttura dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal proposito si ricorda che i contratti hanno una durata massima di 12 mesi e devono essere rinnovati espressamente, con la stipula tra le parti di un nuovo contratto. Pag. 6 a 10 LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 19 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 LUGLIO 2013, N. 12114/LEG. ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti, le cui prescrizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2012). BAGNO PER DISABILI CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I campeggi e i campeggi parco per vacanze che non dispongono di bagni per Articolo 23, comma disabili come definiti dalla tabella A, sezione C del regolamento di esecuzione 4, della legge della l.p. 33/1990, devono dotarsi di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero entro il 19 ottobre 2015. AREE DI SOSTA CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore della legge proseguono Articolo 23, comma l’attività, sebbene non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino 9, della legge all’adeguamento del piano regolatore generale. STRUTTURE E ALLESTIMENTI CAMPEGGI I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore della legge possono Articolo 24, comma mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali (a tale data) è già stato 2, della legge ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti dalle dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data. Dalla data di entrata in vigore della legge è vietato realizzare o incrementare le strutture e gli allestimenti oltre le % previste dalla legge medesima. CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa Articolo 25, comma legge (pertanto classificati come tali) continuano a mantenere tale 1, della legge denominazione. STRUTTURE E ALLESTIMENTI CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di Articolo 25, comma questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali (a 2, della legge tale data) è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti dalle dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data. I campeggi parco per vacanze possono incrementare le strutture e gli allestimenti fino alle percentuali consentite dalla l.p. 33/1990. STRUTTURE ACCESSORIE CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I campeggi parco per vacanze che alla data di entrata in vigore di questa legge Articolo 25, comma dispongono di strutture accessorie, accostate al mezzo mobile di soggiorno 5, della legge (cosiddetti "preingressi"), hanno l’obbligo entro il termine di 3 anni ovvero entro il 19 ottobre 2015 di adeguarli alle caratteristiche previste dall’art. 9 del regolamento di esecuzione della l.p. 33/1990. Obbligo di adeguamento immediato nel caso di interventi complessivi che riguardino l’intero campeggio parco per vacanze. Pag. 7 a 10 CAMPEGGI MOBILI I campeggi mobili continuano ad essere disciplinati dagli articoli 2, commi 6 e Articolo 36, comma 7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della l.p. n. 33/90 fino all’entrata in vigore del 1, della legge regolamento di esecuzione previsto della l.p. n. 6/09 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorno socio-educativi e modificazioni dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio). Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti, previste dalla legge e le cui prescrizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento (31 luglio 2013). NUOVI PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data del 31 luglio 2013 conservano il livello di classificazione posseduto sulla base della l.p. n. 33 del 1990 anche se non dispongono dei parametri di classificazione individuati nelle tabelle A e C allegate al regolamento ma entro il 31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento devono dotarsi dei nuovi parametri di classificazione previsti per il livello di classificazione posseduto; in caso contrario i campeggi e i campeggi parco per vacanze vengono riclassificati d’ufficio. Articolo 23, comma 3, della legge Le suddette strutture ricettive sono tenute all’immediato rispetto dei nuovi parametri di classificazione in caso di interventi complessivi che riguardano l’intero campeggio e in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. VISTI DI CORRISPONDENZA DEI CAMPEGGI E DEI CAMPEGGI PARCO PER VACANZE I visti di corrispondenza rilasciati per i campeggi e i campeggi parco per Articolo 23, comma vacanze ai sensi della l.p. n. 33 del 1990 restano validi fino alla scadenza della 6, della legge concessione edilizia o della denuncia di inizio attività qualora queste siano state rilasciate prima del 31 luglio 2013, data di entrata in vigore del regolamento. CAMPEGGI - le strutture ricettive esistenti alla data del 31 luglio 2013, già classificate come Articolo 24, comma campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi della l. p. n. 19 1, della legge del 2012, fermo restando l’adeguamento ai nuovi parametri di classificazione, come previsto dal sopra citato articolo 23, comma 3, della legge. - i campeggi già classificati alla data del 31 luglio 2013 possono classificarsi come Articolo 24, comma campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste dalla l.p 4, della legge n. 19 del 2012. Deroga: per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro il 31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva complessiva; questa percentuale si intende ricompresa nella percentuale Pag. 8 a 10 massima prevista dall’articolo 4, comma 3, della l.p. n. 19 del 2012. - le case mobili presenti nei campeggi alla data del 31 luglio 2013 non sono Articolo 24, comma tenute al rispetto delle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e 5, della legge tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale. CAMPEGGI PARCO PER VACANZE - i campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi qualora la capacità ricettiva complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non superi la percentuale massima prevista per i campeggi dalla l.p. n. 33 del 1990 (massimo 80 per cento della capacità ricettiva complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie; - i campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste dalla l.p n. 19 del 2012. Deroga: per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro il 31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva complessiva; questa percentuale si intende ricompresa nella percentuale massima prevista dall’articolo 4, comma 3, della l.p. n. 19 del 2012. - le case mobili presenti nei campeggi parco per vacanze alla data del 31 luglio 2013 non sono tenute al rispetto delle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale. Articolo 25, comma 3, della legge Articolo 25, comma 4, della legge Articolo 25, comma 6, della legge Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti, previste dal regolamento e le cui prescrizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (31 luglio 2013). CAMPEGGI - i campeggi, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai nuovi parametri di Articolo 30, comma classificazione entro il 31 luglio 2016 per il mantenimento del livello di 1, del regolamento classificazione posseduto, devono comunque dotarsi, entro lo stesso termine, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. Alla data del 31 luglio 2016, il mancato adeguamento ai parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella comporta che l’autorità competente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffidi l’interessato ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine fissato dall’autorità medesima; tale termine, per motivi eccezionali, può essere prorogato. Decorso inutilmente tale termine, è ordinata l’immediata chiusura dell’attività. - per gli allestimenti stabili presenti all’interno del campeggio alla data del 31 Articolo 30, comma luglio 2013 non è richiesto l’adeguamento ai nuovi parametri di classificazione 2, del regolamento previsti per le unità abitative, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardino il campeggio e di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili interessati. CAMPEGGI PARCO PER VACANZE - i campeggi parco per vacanze, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai Articolo 31, comma nuovi parametri di classificazione entro il 31 luglio 2016 per il mantenimento 1, del regolamento Pag. 9 a 10 del livello di classificazione posseduto, devono comunque dotarsi, entro lo stesso termine, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. Alla data del 31 luglio 2016, il mancato adeguamento ai parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella comporta che l’autorità competente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffidi l’interessato ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine fissato dall’autorità medesima; tale termine, per motivi eccezionali, può essere prorogato. Decorso inutilmente tale termine, è ordinata l’immediata chiusura dell’attività. - per gli allestimenti stabili presenti all’interno del campeggio parco per vacanze Articolo 31, comma alla data del 31 luglio 2013 non è richiesto l’adeguamento ai nuovi parametri di 2, del regolamento classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardino il campeggio parco per vacanze e di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili interessati. - per quanto non espressamente disciplinato dalla legge, dal regolamento e Articolo 31, comma dalla relativa tabella C, al campeggio parco per vacanze si applicano le 3, del regolamento disposizioni previste per i campeggi. Pag. 10 a 10