Normativa concernente la ricezione turistica all`aperto. Sintesi

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Normativa concernente la ricezione turistica all`aperto. Sintesi
Normativa concernente la ricezione turistica all’aperto.
Sintesi guidata normativa e norme transitorie
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto – Adige n. 29/I-II del giorno 16 luglio 2013 è
stato pubblicato il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12 – 114/Leg.
recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19,
concernente la ricezione turistica all’aperto”, entrato in vigore il 31 luglio 2013.
Con l’entrata in vigore del regolamento, sono applicabili le disposizioni recate dalla legge
provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).
Si precisa peraltro che alcune disposizione transitorie della legge, relative ai campeggi e ai
campeggi parco per vacanze esistenti, sono vigenti già dalla data di entrata in vigore della
legge, avvenuta il 19 ottobre 2012.
Inoltre, si evidenzia che in attuazione della legge e dal regolamento, è stata approvata la
deliberazione di Giunta provinciale n. 1965 del 20 settembre 2013 che individua le
caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche nonché i limiti al
dimensionamento degli allestimenti mobili da collocarsi nelle strutture ricettive all’aperto.
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LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 LUGLIO 2013, N. 12-114/LEG.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1965 DEL 20 SETTEMBRE 2013
ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA RICEZIONE
TURISTICA ALL’APERTO
ARGOMENTO
RIFERIMENTO
NORMATIVO
TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
Si introducono e disciplinano le due tipologie di strutture ricettive Articolo 3, comma
all’aperto:
2, della l.p. 19/2012
- campeggio;
(di seguito legge)
- campeggio villaggio.
Campeggio
40% della capacità ricettiva complessiva destinata a unità abitative,
Articolo
allestimenti mobili, strutture fisse d’appoggio e
strutture accessorie; legge
di tale percentuale solo il 30% può essere destinato ad allestimenti
mobili o a strutture accessorie;
60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che
alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno.
Eventuale prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e
bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di
servizi accessori.
4
della
5
della
Campeggio villaggio
minimo 15% fino a massimo 40% della capacità ricettiva complessiva
destinata a unità abitative, strutture fisse d’appoggio e allestimenti
mobili; di tale percentuale massima solo il 30% può essere destinato a
case mobili;
60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che
alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno.
Obbligo di prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e
bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di
servizi accessori.
RICETTIVITÀ
Si disciplina la nuova modalità di calcolo della ricettività della struttura.
Si introduce la “capacità ricettiva dichiarata”, ovvero la possibilità per il
titolare o il gestore della struttura di dichiarare il numero reale/effettivo
di persone ospitate nel rispetto dei 2 limiti di seguito indicati:
1) “densità ricettiva massima”: calcolata come rapporto tra la
superficie totale lorda della struttura ricettiva e la superficie minima
per persona prevista per i diversi livelli di classificazione dalle tabelle
allegate al regolamento;
2) “capacità ricettiva complessiva”, calcolata sommando:
- il numero massimo di persone determinato per i diversi livelli di
classifica, in base alla dotazione di wc comuni;
Articolo
legge
Articolo 3 del D.P.P.
12-114/Leg./2013
(di
seguito
regolamento)
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- il numero massimo di persone determinato moltiplicando il
numero medio di persone che compongono un equipaggio (stabilito
in 4) per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici
riservati alle piazzole;
- il numero di posti letto presenti nelle unità abitative.
UNITÀ ABITATIVE
Si prevede che le unità abitative siano la camera, la junior suite, la suite
nonché l’appartamento e il bungalow.
Si disciplinano inoltre nel dettaglio le caratteristiche che le unità
abitative devono possedere, rinviando anche alle tabelle A, B e C
allegate al regolamento.
Articolo 2, comma
1, lettera f) della
legge
Articolo 11
regolamento
PERTINENZE
Si introducono le pertinenze quali aree e immobili esterne alla struttura Articolo
ricettiva all’aperto destinate all’erogazione dei servizi accessori.
legge
AREE DI SERVIZIO E AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN
Si disciplinano, a supporto del turismo itinerante:
Articolo
- le aree di servizio per autocaravan denominate camper service;
legge
- le aree di sosta attrezzate per autocaravan.
Si prevede che il PRG del comune debba individuare le zonizzazioni
urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service, sulla base
delle indicazioni derivanti da apposita deliberazione della Giunta
provinciale.
Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan è consentita la sosta per
massimo 48 ore.
I comuni possono derogare a tale limite temporale nei seguenti casi:
1) eventi di rilevante interesse turistico per un periodo massimo di
ulteriori 24 ore;
2) vicinanza delle aree di sosta rispetto a strutture sanitarie e
ospedaliere (ivi compresi gli stabilimenti termali) fino ad un massimo
di 360 ore (massimo 15 giorni).
E’ necessaria la presentazione di una SCIA nel caso di gestione di aree di
sosta attrezzate per autocaravan da parte di soggetti privati che non
conducono altre attività economiche.
del
6
della
8
della
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E VISTO DI CORRISPONDENZA
Si prevede che il rilascio del titolo edilizio o la realizzazione di interventi Articoli 9 e 10 della
all’interno dei campeggi siano subordinati all’ottenimento del visto di legge
corrispondenza.
Si elencano, di seguito gli interventi che l’articolo 37 del D.P.P. 13 luglio
2010 n. 18-50/ Leg. (disposizioni regolamentari di attuazione della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del
territorio) individua quali soggetti al visto di corrispondenza:
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- allestimento di nuove strutture ricettive;
- realizzazione di strutture edilizie permanenti (servizi, alloggio del
gestore e allestimenti stabili);
- realizzazione delle strutture fisse d’appoggio;
- recinzioni;
- realizzazione di interventi che comportino un aumento della ricettività;
- redistribuzione delle piazzole;
- sistemazione della viabilità interna, degli elementi di arredo, delle
attrezzature da gioco, delle aiuole e dei giardini.
ALLESTIMENTI MOBILI
Si disciplinano gli allestimenti mobili, compresi gli eventuali allestimenti Articolo 11 della
mobili diversi da quelli destinati ad ospitare il turista, posizionati dal legge
titolare o dal gestore nella struttura ricettiva all’aperto, nel rispetto
delle percentuali sopra specificate per il campeggio e il campeggio
villaggio; i suddetti allestimenti sono diretti a soddisfare esigenze
turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio.
Articolo 12 del
Si individuano le condizioni minime che tutti gli allestimenti mobili regolamento
devono rispettare.
Si rinvia alla deliberazione di Giunta provinciale per quanto concerne le
loro caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche (ad
esempio si prevede una superficie massima di 40 mq per le case mobili
e l’allestimento mobile destinato a “reception” nonché una superficie
massima di 20 mq per i servizi igienici riservati ad almeno 4 piazzole e
una superficie massima di 4 mq per il servizio igienico riservato alla
singola piazzola).
Si prevede che il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti
possa essere effettuato, in alternativa al locale, negli allestimenti mobili
diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti.
Deliberazione della
Giunta provinciale
n. 1965 del 2013
Articolo
6
del
regolamento
Articolo
7
regolamento
del
Si prevede che il servizio igienico riservato alla piazzola possa essere
realizzato anche negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad
ospitare i turisti.
CLASSIFICAZIONE
E’ stato introdotto il livello di classificazione pari a 5 stelle. Si prevede Articolo 12 della
inoltre che la classificazione consiste in una dichiarazione di legge
autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore attesta la
denominazione della struttura, gli elementi necessari per la
classificazione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla
struttura.
La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente
alla SCIA (come allegato alla medesima) sia in caso di apertura, sia per
segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione
anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella
tipologia.
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PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE
Si prevede che i parametri di classificazione necessari per il Articolo
2
raggiungimento dei diversi livelli di classifica siano individuati nelle regolamento
tabelle A, B e C, allegate al regolamento, rispettivamente per le
tipologie campeggio, campeggio villaggio e campeggio parco per
vacanze (tipologia prevista dalla normativa pregressa che può
continuare l'attività con la nuova disciplina).
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Si prevede che l’esercizio dell’attività da parte delle strutture ricettive
all’aperto sia subordinato alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) che deve attestare il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 13 della legge per l’esercizio dell’attività.
Si dispone altresì che fino alla data di adozione del decreto di
trasferimento delle funzioni alle comunità, la SCIA deve essere
presentata, contestualmente alla dichiarazione di autoclassificazione, al
Servizio Turismo della Provincia.
La presentazione della SCIA consente inoltre lo svolgimento di attività di
trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la
vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, la fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di
strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della
struttura.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1618 del 2 agosto 2013 è
stato approvato il modulo SCIA e la relativa documentazione da allegare
alla medesima che verrà pubblicato sul sito internet
www.turismo.provincia.tn.it
PERIODI DI ESERCIZIO
Si prevede che l’apertura delle strutture ricettive all’aperto sia annuale e
che debba essere garantito, nell’arco dell’anno, un periodo minimo di
apertura pari a quattro mesi.
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Si prevede che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande,
compreso il sevizio di prima colazione, debba essere effettuato, nel
rispetto della normativa vigente in materia, all’interno dell’area adibita
a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con
la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall’ingresso
principale o da uno degli ulteriori accessi.
Il servizio può essere effettuato in forma diretta, da parte del titolare o
del gestore della struttura ricettiva oppure in forma indiretta, mediante
apposita convenzione scritta, da parte di soggetti diversi dal titolare o
dal gestore della struttura.
del
Articolo 14 della
legge
Articolo 17 della
legge
Articolo 15
regolamento
del
SERVIZI ACCESSORI
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Si definiscono i servizi accessori quali servizi di natura ludico/ricreativa,
sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, prevedendo che possano
essere effettuati in forma diretta o indiretta secondo le modalità
previste per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Si prevede che l’esercizio di attività commerciali possa essere effettuato
in forma diretta o indiretta secondo le modalità previste per il servizio
di somministrazione di alimenti e bevande.
RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’OFFERTA RICETTIVA
Si individuano i casi in cui, per circostanze eccezionali e straordinarie
non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura
ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell’offerta
ricettiva, sia possibile continuare l’attività e si stabiliscono le modalità di
comunicazione della riduzione dell’offerta ricettiva.
Articolo 16
regolamento
del
Articolo 17
regolamento
del
Articolo 18
regolamento
del
SANZIONI
Si disciplinano le sanzioni amministrative, tra le quali preme evidenziare Articolo 21 della
la portata innovativa di quella prevista al comma 1), lettera l), legge
dell’articolo 21.
Si prevede infatti il pagamento di una somma da 500 a 1500 euro da
parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva all’aperto nel
caso di violazione dell’obbligo di rimozione della struttura accessoria e
del mezzo mobile di soggiorno, nell’ipotesi di mancato rinnovo del
contratto con cui il medesimo titolare o gestore mette a disposizione del
turista le piazzole destinate ad ospitare il mezzo mobile e la struttura
accessoria; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il
titolare o gestore della struttura dimostra di aver effettuato una
apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno.
A tal proposito si ricorda che i contratti hanno una durata massima di 12
mesi e devono essere rinnovati espressamente, con la stipula tra le parti
di un nuovo contratto.
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LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 LUGLIO 2013, N. 12114/LEG.
ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi
parco per vacanze esistenti, le cui prescrizioni si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2012).
BAGNO PER DISABILI CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
I campeggi e i campeggi parco per vacanze che non dispongono di bagni per Articolo 23, comma
disabili come definiti dalla tabella A, sezione C del regolamento di esecuzione 4, della legge
della l.p. 33/1990, devono dotarsi di essi entro il termine di tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge ovvero entro il 19 ottobre 2015.
AREE DI SOSTA CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore della legge proseguono Articolo 23, comma
l’attività, sebbene non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino 9, della legge
all’adeguamento del piano regolatore generale.
STRUTTURE E ALLESTIMENTI CAMPEGGI
I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore della legge possono Articolo 24, comma
mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali (a tale data) è già stato 2, della legge
ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti dalle dichiarazioni di
autoclassificazione presentate entro la stessa data.
Dalla data di entrata in vigore della legge è vietato realizzare o incrementare le
strutture e gli allestimenti oltre le % previste dalla legge medesima.
CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
I campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa Articolo 25, comma
legge (pertanto classificati come tali) continuano a mantenere tale 1, della legge
denominazione.
STRUTTURE E ALLESTIMENTI CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di Articolo 25, comma
questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali (a 2, della legge
tale data) è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti
dalle dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data.
I campeggi parco per vacanze possono incrementare le strutture e gli
allestimenti fino alle percentuali consentite dalla l.p. 33/1990.
STRUTTURE ACCESSORIE CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
I campeggi parco per vacanze che alla data di entrata in vigore di questa legge Articolo 25, comma
dispongono di strutture accessorie, accostate al mezzo mobile di soggiorno 5, della legge
(cosiddetti "preingressi"), hanno l’obbligo entro il termine di 3 anni ovvero
entro il 19 ottobre 2015 di adeguarli alle caratteristiche previste dall’art. 9 del
regolamento di esecuzione della l.p. 33/1990.
Obbligo di adeguamento immediato nel caso di interventi complessivi che
riguardino l’intero campeggio parco per vacanze.
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CAMPEGGI MOBILI
I campeggi mobili continuano ad essere disciplinati dagli articoli 2, commi 6 e Articolo 36, comma
7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della l.p. n. 33/90 fino all’entrata in vigore del 1, della legge
regolamento di esecuzione previsto della l.p. n. 6/09 (Norme per la
promozione e la regolazione dei soggiorno socio-educativi e modificazioni
dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al
commercio).
Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi
parco per vacanze esistenti, previste dalla legge e le cui
prescrizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del
regolamento (31 luglio 2013).
NUOVI PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER
VACANZE
I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla
data del 31 luglio 2013 conservano il livello di classificazione posseduto
sulla base della l.p. n. 33 del 1990 anche se non dispongono dei parametri
di classificazione individuati nelle tabelle A e C allegate al regolamento
ma entro il 31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento devono dotarsi dei nuovi parametri di
classificazione previsti per il livello di classificazione posseduto; in caso
contrario i campeggi e i campeggi parco per vacanze vengono
riclassificati d’ufficio.
Articolo 23, comma
3, della legge
Le suddette strutture ricettive sono tenute all’immediato rispetto dei nuovi
parametri di classificazione in caso di interventi complessivi che riguardano
l’intero campeggio e in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti
e alle dotazioni interessate.
VISTI DI CORRISPONDENZA DEI CAMPEGGI E DEI CAMPEGGI PARCO PER
VACANZE
I visti di corrispondenza rilasciati per i campeggi e i campeggi parco per Articolo 23, comma
vacanze ai sensi della l.p. n. 33 del 1990 restano validi fino alla scadenza della 6, della legge
concessione edilizia o della denuncia di inizio attività qualora queste siano
state rilasciate prima del 31 luglio 2013, data di entrata in vigore del
regolamento.
CAMPEGGI
- le strutture ricettive esistenti alla data del 31 luglio 2013, già classificate come Articolo 24, comma
campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi della l. p. n. 19 1, della legge
del 2012, fermo restando l’adeguamento ai nuovi parametri di classificazione,
come previsto dal sopra citato articolo 23, comma 3, della legge.
- i campeggi già classificati alla data del 31 luglio 2013 possono classificarsi come Articolo 24, comma
campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste dalla l.p 4, della legge
n. 19 del 2012.
Deroga: per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro
il 31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di
strutture accessorie non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva
complessiva; questa percentuale si intende ricompresa nella percentuale
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massima prevista dall’articolo 4, comma 3, della l.p. n. 19 del 2012.
- le case mobili presenti nei campeggi alla data del 31 luglio 2013 non sono Articolo 24, comma
tenute al rispetto delle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e 5, della legge
tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale.
CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
- i campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi qualora la
capacità ricettiva complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non
superi la percentuale massima prevista per i campeggi dalla l.p. n. 33 del 1990
(massimo 80 per cento della capacità ricettiva complessiva riferita agli
allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture
accessorie;
- i campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio
solo se rivestono tutte le caratteristiche previste dalla l.p n. 19 del 2012.
Deroga: per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro il
31 luglio 2016 ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di
strutture accessorie non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva
complessiva; questa percentuale si intende ricompresa nella percentuale
massima prevista dall’articolo 4, comma 3, della l.p. n. 19 del 2012.
- le case mobili presenti nei campeggi parco per vacanze alla data del 31 luglio
2013 non sono tenute al rispetto delle caratteristiche tecniche, strutturali,
funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 25, comma
3, della legge
Articolo 25, comma
4, della legge
Articolo 25, comma
6, della legge
Disposizioni transitorie concernenti i campeggi e i campeggi
parco per vacanze esistenti, previste dal regolamento e le cui
prescrizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo (31 luglio 2013).
CAMPEGGI
- i campeggi, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai nuovi parametri di Articolo 30, comma
classificazione entro il 31 luglio 2016 per il mantenimento del livello di 1, del regolamento
classificazione posseduto, devono comunque dotarsi, entro lo stesso termine,
dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella.
Alla data del 31 luglio 2016, il mancato adeguamento ai parametri minimi di
classificazione per il livello ad una stella comporta che l’autorità competente,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffidi
l’interessato ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine fissato
dall’autorità medesima; tale termine, per motivi eccezionali, può essere
prorogato. Decorso inutilmente tale termine, è ordinata l’immediata chiusura
dell’attività.
- per gli allestimenti stabili presenti all’interno del campeggio alla data del 31 Articolo 30, comma
luglio 2013 non è richiesto l’adeguamento ai nuovi parametri di classificazione 2, del regolamento
previsti per le unità abitative, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai
medesimi in caso di interventi complessivi che riguardino il campeggio e di
interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili interessati.
CAMPEGGI PARCO PER VACANZE
- i campeggi parco per vacanze, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai Articolo 31, comma
nuovi parametri di classificazione entro il 31 luglio 2016 per il mantenimento 1, del regolamento
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del livello di classificazione posseduto, devono comunque dotarsi, entro lo
stesso termine, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella.
Alla data del 31 luglio 2016, il mancato adeguamento ai parametri minimi di
classificazione per il livello ad una stella comporta che l’autorità competente,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffidi
l’interessato ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine fissato
dall’autorità medesima; tale termine, per motivi eccezionali, può essere
prorogato. Decorso inutilmente tale termine, è ordinata l’immediata chiusura
dell’attività.
- per gli allestimenti stabili presenti all’interno del campeggio parco per vacanze Articolo 31, comma
alla data del 31 luglio 2013 non è richiesto l’adeguamento ai nuovi parametri di 2, del regolamento
classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l’obbligo di
adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardino il
campeggio parco per vacanze e di interventi parziali, limitatamente agli
allestimenti stabili interessati.
- per quanto non espressamente disciplinato dalla legge, dal regolamento e Articolo 31, comma
dalla relativa tabella C, al campeggio parco per vacanze si applicano le 3, del regolamento
disposizioni previste per i campeggi.
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