Regolamento vigente dal 16-04-2014

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Regolamento vigente dal 16-04-2014
ALLEGATO B
COMUNE DI MONTESPERTOLI
Provincia di Firenze
Settore Assetto del Territorio
Ufficio Edilizia
Regolamento
per la disciplina delle opere comprese nel concetto di ristrutturazione edilizia
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 6/02/2012
modificato ed integrato con delibera C.C. n. 56 del 31/07/2012
modificato ed integrato con delibera C.C. n. 45 del 29/07/2013
modificato ed integrato con delibera C.C. n. 15 del 16/04/2014
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Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
(Finalità)
1. Nelle more di revisione del Regolamento Edilizio e approvazione del Regolamento
Urbanistico, questa raccolta di regole affronta alcuni concetti e nozioni che le norme Statali e
Regionali rinviano, per la loro completa declinazione, agli strumenti di pianificazione comunale.
2. Ed ogni regolamento locale, invero, deve prendere le mosse, per quella sua prassi viva ed
attuale, dall’assetto normativo, che l’attività legiferante degli enti sovraordinati è venuta
faticosamente elaborando imponendogli forme, contorni, limiti ben definiti.
3. Solo fondandosi nel vigente assetto normativo, ogni regola locale può sortire la sua efficacia:
pur tuttavia, la potestà regolamentare decentrata resterebbe priva di contenuto e di senso là dove
si esaurisse nella stanca riproduzione di forme già date, e non assumesse la descrizione più
vicina alla realtà locale ed alle esigenze del territorio.
Articolo 2
(Richiami normativi)
1. Le norme dello stato e quelle regionali succedutesi nel tempo, hanno modificato la nozione di
ristrutturazione edilizia allo scopo di superare l’iniziale concetto di semplice riorganizzazione
del costruito. Infatti, con l’evidente scopo di facilitare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, e l’estensione in termini quantitativi e qualitativi delle opere riconducibili alla nozione
di ristrutturazione edilizia, il legislatore ha reso possibile la realizzazione di interventi che senza
tali innovazioni sarebbero rientrati nella definizione degli interventi di nuova costruzione.
2. Con la legge 98/2013, il legislatore, rimovendo l’obbligo della ricostruzione con la stessa
sagoma, ha modificato ulteriormente la nozione di ristrutturazione edilizia. Nel contempo,
mantenendo il permesso di costruire per gli interventi comportanti modiche delle superfici e dei
prospetti – articolo 10 D.P.R. n. 380/2001 – impone che le modifiche di sagoma, al fine di
restare nel concetto di ristrutturazione edilizia e, quindi, attuabili con Scia, debbano essere di
leggera entità.
3. Il vigente articolo 79 della L.R. 1/2005, tutt’ora vigente, stabilisce, inoltre, che gli interventi di
ristrutturazione edilizia attuati previa totale demolizione, debbano garantire la conservazione
della collocazione iniziale.
Articolo 3
(Oggetto)
1.
Questo regolamento definisce sia le caratteristiche degli interventi e delle opere
riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia, sia concetti come manufatto leggero e
temporaneo, pertinenza edilizia, addizione funzionale, affinché tali interventi non superino i
limiti stabiliti dal vigente impianto legislativo per le opere di ristrutturazione edilizia .
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Articolo 4
(Pertinenza edilizia. Qualificazione tecnico giuridica)
1. Per sviluppare questa analisi appare opportuno introdurre la nozione di pertinenza edilizia. Il
Codice Civile descrive la pertinenza con l’articolo 817 1, ma sotto il profilo edilizio e
urbanistico si deve fare riferimento al testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), articolo 3 –
comma 1 – lettera e.1), lettera e.6) 2. La pertinenza edilizia, quindi, ha tipicità proprie, che la
distinguono da quella civilistica.
2. Non può ricondursi alla nozione di pertinenza edilizia l’ampliamento di un edificio che, per
relazione di collegamento fisico e funzionale, costituisce parte di esso quale elemento essenziale
dell’immobile.
3. In questa tipologia si intendono pertanto individuate le costruzioni che, anche possedendo una
propria riconoscibilità fisica e strutturale, non devono essere fisicamente parte integrante o
costitutiva del fabbricato principale.
4. La relazione con la costruzione preesistente deve essere di servizio e non di ampliamento,
giacché lo scopo è di rendere più agevole e funzionale l’utilizzo del fabbricato principale.
5. Preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, ed oggettivamente, e
funzionalmente, inserita al servizio dello stesso, la pertinenza edilizia è priva di un autonomo
valore di mercato.
6. E’ dotata di una struttura la cui conformazione è tale da rendere improbabile una sua
destinazione autonoma e diversa da quella accessoria di servizio all’immobile principale, non è
valutabile in termini di cubatura e non è computata ai fini dei parametri urbanistici.
Art. 817 Pertinenze.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
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2 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per
gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio
principale;
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Titolo II
Elementi pertinenziali – Addizioni funzionali
Articolo 5
(Elementi pertinenziali. Addizioni funzionali. Definizione)
1. Affinché possa parlarsi di elementi pertinenziali o addizioni funzionali compresi nel concetto
di ristrutturazione edilizia, tali elementi e addizioni devono:
a) costituire elemento accessorio di un edificio legittimo sotto il profilo urbanistico;
b) realizzare una misura contenuta, ovvero una volumetria che, sommata a quella degli altri
elementi accessori, non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Da ciò
consegue che gli stessi sono realizzabili subordinatamente alla verifica della volumetria di
tutti i manufatti accessori sia di progetto, sia esistenti qualora costruiti successivamente al 6
giugno 2001, e allorché risultino esclusi dal computo dell’indice di fabbricabilità;
c) non essere qualificati come nuova costruzione dagli strumenti urbanistici comunali o dalla
normativa statale o regionale;
d) possedere una propria ed evidente configurazione strutturale;
e) avere un legame definito, assoggettato ad uno scopo funzionale, con l’edificio principale;
f) non permettere, per qualità e conformazione, una molteplicità di utilizzi come pure
l’utilizzabilità in maniera autonoma;
g) non avere un indipendente valore di mercato;
h) non essere realizzati contestualmente agli interventi di ricostruzione previa totale
demolizione dell’edificio principale.
Articolo 6
(Tende mobili a servizio di un edificio di carattere produttivo- Caratteristiche)
1. Trattassi di manufatti costituiti da una struttura metallica estensibile e da relativa copertura di
materiale plastico, installati in prossimità o in aderenza al fabbricato principale.
2. Devono essere dotati di un comodo, e permanente, meccanismo di apertura e chiusura della
copertura.
3. La superficie di massima estensione del manufatto non deve superare il 10% della superficie
coperta del fabbricato principale.
4. E’ consentito esclusivamente l’uso di operazioni come il carico e scarico, ed è pertanto vietata
l’installazione, al suo interno, di apparecchiature fisse e impianti di lavorazione.
5. Non è consentita, la realizzazione finalizzata all’ampliamento dell’opificio e la costruzione deve
essere collocata in modo da non permettere una destinazione diversa da quella di servizio
all’immobile cui si collega.
6. Deve essere collocato in modo da assicurare un sufficiente ricambio d’aria e illuminazione dei
locali adibiti ad attività lavorativa, il manufatto, inoltre, deve essere progettato nel rispetto
degli obblighi e adempimenti delle norme per la salute dei lavoratori.
7. Salvo accordo tra le proprietà confinanti, deve essere posizionato a distanza dai confini non
inferiore a metri tre e mezzo.
8. Deve essere collocato nel rispetto degli arretramenti dalla pubblica via e non deve occupare la
superficie permeabile, né gli spazi destinati a parcheggio, né le uscite di sicurezza.
9. La costruzione deve essere accompagnata dal progetto strutturale e dagli adempimenti delle
norme per la riduzione del rischio sismico, se e in quanto prescritto dalle norme vigenti.
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Articolo 7
(Serre solari - Caratteristiche)
1. La serra solare è un manufatto che consente un risparmio energetico nell'edilizia e la L.R.
1/2005 all’art. 146 comma 2, stabilisce che i volumi e le superfici necessarie non sono
computati ai fini degli indici di fabbricabilità dagli strumenti urbanistici;
2. Si tratta di un luogo non riscaldato, delimitato da superfici vetrate che hanno la funzione di
captare il calore dell’irraggiamento solare in modo tale che questo venga immagazzinato e poi
sfruttato all’interno dell’abitazione o dell’edificio;
3. In caso di nuova costruzione, la serra può avere molteplici forme o dimensioni purché progettata
in maniera integrata con l’architettura dell’edificio;
4. In caso di recupero edilizio la serra può essere ottenuta attraverso la chiusura di balconi,
terrazze, logge ovvero mediante la realizzazione di un corpo aggiunto purché inserito in maniera
armonica con l’architettura dell’edificio;
5. La serra solare può essere installata e realizzata su edifici con destinazione d’uso residenziale,
direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, produttiva o artigianale, purché sia dimostrato che
la costruzione del manufatto determini un apporto termico apprezzabile;
6. L’installazione del manufatto non può pregiudicare il rispetto dei requisiti minimi di
ventilazione e ricambio d’aria dei locali ad esso adiacenti;
7. Affinché il manufatto sia ascrivibile a serra solare, dovranno essere verificati i seguenti aspetti:
a) la struttura di supporto del vetro dovrà essere leggera e le vetrate dovranno essere
completamente removibili nel periodo estivo e facilmente apribili nei periodi intermedi, al
fine di consentire una agevole evacuazione dell’eventuale calore accumulato in eccesso;
b) l’ubicazione del manufatto dovrà corrispondere ai lati dell’edificio compresi fra sud-ovest e
sud-est, ma dovrà anche essere dimostrato che non vi siano ostacoli che possano determinare
ombreggiamento o impedimento all’irraggiamento solare nel periodo invernale, tramite
produzione di elaborati grafici con geometrie solari e maschera delle ostruzioni;
c) nel caso di edifici esistenti, il volume della serra, pur non essendo computabile in termini
urbanistici, non potrà superare il 20% del volume dell’intero edificio;
d) dovrà essere dichiarato il periodo di esercizio della serra solare, comunque compreso fra il
1° di novembre e il 30 di aprile di ogni anno, con la precisazione che le vetrate potranno
essere rimosse anticipatamente, mentre non potranno essere mantenute oltre i termini
stabiliti.
Articolo 7 bis
(Elementi pertinenziali. Addizioni funzionali – Caratteristiche)
1. Le vigenti disposizioni regionali, nel seguire l’indicazione della legge dello stato, associano
agli interventi di ristrutturazione edilizia, le così dette addizioni funzionali agli organismi
esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi.
2. Si definisce addizione funzionale la volumetria integrativa, che si aggiunge ad un organismo
preesistente, costituendone il completamento e non l’ampliamento. Trattasi di modifiche alla
sagoma finalizzate alla realizzazione di elementi aggiuntivi con funzione accessoria alle
singole unità immobiliari, che non devono configurare nuove unità immobiliari, né
comportare la realizzazione di volume superiore al 20 per cento della volumetria
dell’edificio principale.
3. Sono riconducibili al concetto di addizione funzionale gli elementi la cui consistenza
volumetrica, sommata a quella delle altre addizioni funzionali ed elementi pertinenziali, non
sia superiore al 20 per cento della volumetria dell’edificio principale. Nella verifica
volumetrica devono essere considerate tutte le addizioni e pertinenze costruiti in epoca
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successiva al 6 giugno 2001, che al momento della costruzione, siano state escluse dal
computo della volumetria ammissibile, ossia non conteggiate nella verifica dell’indice di
fabbricabilità.
4. Pertanto, per le unità immobiliari
per le quali gli strumenti urbanistici ammettono
interventi di ristrutturazione edilizia, senza esclusione delle addizioni funzionali, possono
essere realizzate le opere di seguito descritte. Sono esclusi, però, gli edifici posti sia nelle
zone omogenee A e C (nel decennio di validità della convenzione), sia nel territorio aperto e
classificati NIS o RTV:
a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile. Per sottotetto si intende una
struttura diversa dalla soffitta, composta di vani già adibiti ad abitazione e di altezza
media utile non inferiore a metri 2,25. Il rialzamento è consentito esclusivamente per
conseguire il raggiungimento dell’altezza utile di metri 2,70;
b) la realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, per una superficie utile di progetto
non superiore a mq 5,00, per ogni unità immobiliare, mq 7,50 se dotati di antibagno;
c) la creazione di volumi tecnici delle dimensioni strettamente necessarie a contenere gli
impianti, che per motivi connessi al loro funzionamento o per norme di sicurezza non
possono essere collocati all’interno della volumetria dell’edificio principale;
d) la creazione di scale e ascensori di cui al comma 2.d)3) – articolo 79, LR 1/2005, delle
dimensioni strettamente necessarie al collegamento verticale;
e) la creazione di scale e ascensori di cui al comma 2.a) – articolo 79, LR 1/2005. La
volumetria è esclusa dal computo del 20% di cui al comma 3;
f) la creazione di autorimesse pertinenziali, qualora carenti, all’interno del perimetro dei
centri abitati, realizzabili nel sottosuolo o seminterrati, della superficie utile massima di
mq 1 ogni 10 mc di volume per ogni unità immobiliare, con esclusione degli edifici
collocati in zona agricola. La volumetria è esclusa dal computo del 20% di cui al comma
3;
g) la creazione di locali fuori terra, con accesso diretto dall’esterno, destinati a ripostiglio,
ricovero attrezzature necessarie per la gestione delle aree pertinenziali, della superficie
utile massima di mq 6,00, di altezza non superiore a metri 2,50;
h) la creazione di locali interrati, con accesso diretto dall’esterno e/o dall’interno, destinati
a ripostiglio, ricovero attrezzature necessarie per la gestione delle aree pertinenziali;
i) il recupero a funzioni accessorie del sottotetto, per ricavare locali aventi l’altezza media
utile, non superiore a 2,25 metri. Ai fini della verifica volumetrica si considerano le
porzioni di sottotetto a partire dall’altezza minima di metri 1,50;
j) le logge di cui al comma 3 lettere a) e b) dell’articolo 7ter;
k) le tende mobili di carattere produttivo, di cui all’articolo 6;
l) le serre solari, di cui all’articolo 7, la cui volumetria è esclusa dal computo del 20% di
cui al comma 3;
m) le piscine delle dimensioni massime di metri 12,50x25,00 e volume della vasca inferiore
al 20% della volumetria dell’edificio principale. La volumetria, però, è esclusa dal
computo del 20% di cui al comma 3;
n) i locali di corredo alle piscine delle dimensioni sufficienti a contenere le apparecchiature
tecniche;
o) i box realizzati in materiale leggero, in posizione staccata dall’edificio principale di
altezza non superiore a metri 2,20, e delle dimensioni massime di mq 4 per resede
inferiore a mq 100, mq 6 per resede compreso tra mq 100 e mq 200, mq 8 per resede
superiore a mq 200;
p) i box realizzati in materiale leggero, nelle zone omogenee C (nel decennio di validità
della convenzione), in posizione staccata dall’edificio principale di altezza non superiore
a metri 2,20, e delle dimensioni massime di mq 4 per resede inferiore a mq 100, mq 6
per resede compreso tra mq 100 e mq 200, mq 8 per resede superiore a mq 200. La
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volumetria, in questo caso, è esclusa dal computo del 20% di cui al comma 3, e
l’installazione è subordinata alla comunicazione di attività libera;
q) le pensiline funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici, previa dimostrazione
dell’impossibilità alla collocazione sul tetto, destinate al consumo sul posto dell’energia
prodotta. Non è consentita la copertura totalmente impermeabile e la volumetria è
esclusa dal computo del 20% di cui al comma 3.
5. Le addizioni descritte nel presente articolo, devono rispettare sia le distanze dai confini e dai
fabbricati prospicienti, sia l’altezza massima di zona.
6. Le addizioni di progetto devono risultare coerenti per tipologia, per compiutezza formale,
per finiture e, in generale, per soluzione architettonica con l’edificio principale.
7. Le addizioni funzionali sono soggette al pagamento sia del contributo commisurato al costo
di costruzione, sia degli oneri di urbanizzazione applicando l’importo di cui all’intervento 1)
delle tabelle C (ristrutturazione edilizia), con riferimento alla volumetria di progetto. Nel
caso di rialzamento del sottotetto, si considera l’intera volumetria della porzione di sottotetto
trasformato.
Articolo 7 ter
(Logge – Caratteristiche)
1. Si definisce loggia lo spazio edilizio al coperto che si apre verso l’esterno, e che è parte di
un edificio, svolgendo la funzione di servizio allo stesso. Può presentarsi come rientranza
nel volume del corpo di fabbrica principale, e configurarsi quindi quale costruzione dotata di
una propria copertura, un pavimento e delle pareti proprie, ma sprovvista di infissi di
chiusura. La loggia può altresì presentarsi come parte sporgente del corpo di fabbrica
principale, aperta su uno o più lati, con copertura sorretta da pilastri, colonne, o muri laterali,
ma sprovvista di infissi di chiusura. Può trovarsi al piano terreno come pure ai piani
superiori.
2. Per individuare le caratteristiche che determinano l’ammissibilità delle logge, da realizzare
con interventi di ristrutturazione edilizia, si deve tener conto delle dimensioni proprie della
loggia in relazione a quelle dell’edificio principale, o unità immobiliare cui è annessa,
nonché della consistenza delle altre addizioni funzionali ed elementi pertinenziali.
3. Pertanto, la volumetria delle logge incluse negli interventi di ristrutturazione edilizia, è
considerata ai fini della verifica volumetrica (20%) degli elementi pertinenziali e addizioni
funzionali, quanto a:
a) porzione di logge di profondità non superiore a metri due ed eccedente 1/5 del perimetro
dell’edificio principale. Nel caso di logge riguardanti una porzione di edificio, la verifica
di 1/5 della lunghezza è riferito al perimetro delle pareti esterne dell’unità immobiliare
cui è annessa;
b) logge della profondità massima di metri tre, e lunghezza massima non superiore a 1/5
del perimetro dell’edificio; solo per edifici isolati unifamiliari e bifamiliari.
4. Invece, la volumetria delle logge, da realizzare con interventi di ristrutturazione edilizia,
non è considerata ai fini della verifica volumetrica (20%) degli elementi pertinenziali e
addizioni funzionali, quanto a:
a) logge di profondità non superiore a metri due, misurata al netto sia della parete
dell’edificio cui è appoggiata, o inserita, sia dell’aggetto di gronda, a condizione che la
lunghezza della loggia non superi 1/5 del perimetro dell’edificio principale, o delle
pareti esterne dell’unità immobiliare cui è annessa;
b) logge di tipo condominiale di profondità non superiore a metri due, a prescindere dalla
lunghezza;
c) logge asservite ad uso pubblico, di qualsiasi profondità e lunghezza.
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5. Le logge comprese negli interventi di ristrutturazione edilizia, sono soggette al pagamento
del contributo commisurato al costo di costruzione, ad esclusione di quelle asservite ad uso
pubblico.
Articolo 8
(Procedimento amministrativo)
1. La realizzazione degli elementi pertinenziali e delle addizioni funzionali è soggetta al
procedimento della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA), di cui alla legge
regionale 1/2005, articolo 84 – intervento edilizio: elementi pertinenziali, articolo 79,
comma 2, lettera d punto 3 e lettera e).
2. Non è consentito realizzare gli interventi di cui all’art. 7, su immobili compresi in zona A
ovvero su immobili in zona E (zone agricole) classificati RVT e NIS dal Piano Strutturale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 7, 7bis e 7ter sono subordinati alla presentazione di una
richiesta di atto di assenso preventivo per l’acquisizione del parere vincolante dell’Ufficio
Edilizia Privata. Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere
preventivo vincolante circa l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei
luoghi e la rispondenza del manufatto alle prescrizioni del presente regolamento.
4. La domanda preventiva, per realizzare gli interventi di cui all’art. 7, presentata in carta
semplice, dovrà contenere:
5. una relazione sul risparmio energetico ottenuto nell’immmobile di riferimento che
giustifichi l’installazione e/o realizzazione;
6. planimetria di zona;
7. disegno e descrizione del manufatto, con dimostrazione grafo-analitica delle verifiche
richieste all’art. 7 comma 7;
8. foto dei luoghi;
9. dichiarazione del periodo di installazione, con le limitazioni di cui all’art. 7 c.7 , lett. d);
10. Per eseguire i lavori dovrà essere poi presentata la SCIA di cui all’art. 7, con allegata
relazione tecnica corredata degli elaborati progettuali di cui al comma 2 a firma di tecnico
abilitato, nonché delle verifiche legate al risparmio energetico ottenuto con questa
installazione. La SCIA sarà onerosa unicamente per la corresponsione del contributo
commisurato al costo di costruzione, poiché il volume della serra non viene computato ai
fini urbanistici. Dopo la prima installazione, i vetri della serra potranno essere smontati e
rimontati negli anni, senza la necessità di ripetere la procedura di cui al presente articolo.
Articolo 9
(Sanzioni)
1. In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto assentito e dichiarato, sarà applicato il
sistema sanzionatorio di cui al Titolo VII – Capo I – della L.R. 1/2005;
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Titolo III
Manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
Articolo 10
(Definizione)
1. Affinché possa parlarsi di manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee,
la costruzione deve:
a) costituire elemento accessorio di un edificio legittimo sotto il profilo urbanistico;
b) sotto il profilo della provvisorietà, mettersi in relazione sia ad un uso transitorio e di breve
durata, sia alla facilità della sua rimozione;
c) sotto il profilo della fattura, essere realizzata esclusivamente con tipologia prefabbricata: è
prescritto l’utilizzo di materiale leggero, e la costruzione deve avere caratteristiche di
concreta e facile rimozione;
d) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
e) risultare in armonia con le costruzioni esistenti, e non causare alcuna limitazione ai diritti
dei terzi;
f) l’ingombro dei manufatti non deve costituire intralcio agli accessi carrabili e alle uscite di
sicurezza;
g) le dimensioni dei manufatti devono essere giustificate esclusivamente col soddisfacimento
delle esigenze per le quali vengono installati, e proporzionate alla superficie dell’unità
immobiliare;
h) assicurare il sufficiente ricambio d’aria e illuminazione dei locali relativi al fabbricato
principale;
i) rispettare la distanza dai confini di proprietà, stabilite dagli strumenti urbanistici o dal
presente regolamento, salvo accordo tra le proprietà confinanti nel rispetto delle norme di
Codice Civile;
j) avere altezza massima non superiore a quella del piano dell’edificio principale, e sul quale
insiste il manufatto da installare.
Articolo 11
(Manufatti leggeri e temporanei a servizio di unità immobiliare di qualsiasi destinazione)
1. Trattassi di manufatti leggeri per esigenze meramente temporanee, che possono essere collocati
in area privata, a servizio dei fabbricati esistenti di qualsiasi destinazione d’uso.
2. Questi manufatti possono essere istallati una sola volta e per un periodo non superiore a due
anni.
3. Possono usufruirne le unità immobiliari collocate negli edifici per i quali le norme dello
strumento urbanistico ammettono gli interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di
addizioni funzionali.
4. Questi manufatti possono essere installati sia nell’area scoperta di pertinenza degli edifici in
posizione staccata, sia in aderenza al fabbricato principale.
5. Costituisce la tipologia di manufatto leggero e temporaneo a servizio di un’unità immobiliare,
l’insieme degli elementi facilmente smontabili, ordinati a delimitazione dello spazio destinato al
soddisfacimento della esigenza che giustifica la necessità di installarlo.
6. Collocati in modo armonico sullo spazio privato, comprendono gli elementi mobili, nonché
quelli fissi ma facilmente smontabili.
7. Le strutture portanti devono essere realizzate con elementi di sostegno in materiale leggero
(metallo, pvc, legno) e con montanti sottili.
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8. Le coperture e le tamponature dovranno essere realizzate con materiali leggeri, .
9. Ai fini della protezione dall’irraggiamento solare è consentita l’installazione di tende, o di
stuoie.
Articolo 12
(Procedimento per installazione manufatti di cui all’articolo 11)
1. Chi intenda installare manufatti di cui all’art. 11, è tenuto a presentare al Settore Assetto del
Territorio una richiesta di atto di assenso preventivo, con allegata relazione tecnica corredata
degli opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato. La domanda preventiva,
presentata in carta semplice dovrà contenere:
a) indicazione del periodo entro il quale il manufatto resterà installato;
b) le motivazioni che giustificano la necessità dell’installazione;
c) planimetria di zona;
d) disegno e descrizione del manufatto;
e) foto dei luoghi;
f) dichiarazione di impegno a rimuovere, nei termini indicati ai comma 2 dei rispettivi artt. 1112, il manufatto temporaneo e ricondurre in pristino l’originario stato dei luoghi.
2. Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere preventivo circa
l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei luoghi.
3. L’esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione di una Comunicazione di Attività
Edilizia Libera ai sensi dell’art. 80, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2005 allegando la
documentazione già prodotta con l’atto di assenso, eventualmente adeguata alle prescrizioni del
parere, nonché la dichiarazione di impegno alla rimozione del manufatto nei termini massimi
indicati dal rispettivo articolo di riferimento.
4. L’installazione stagionale dei manufatti ai sensi dell’art. 11 ripetuta l’anno successivo, comporta
l’obbligo di presentazione della Comunicazione di cui al comma 3.
5. La realizzazione di manufatti per periodi superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento,
deve essere preceduta da apposita deliberazione di Giunta Municipale.
6. La Comunicazione di cui al comma 3 non è cedibile o trasferibile a terzi.
Articolo 13
(Rimozione - Sanzioni)
1. Entro quindici giorni successivi dalla data di scadenza del periodo dichiarato, il proprietario è
tenuto a rimuovere il manufatto leggero per esigenze temporanee, e a rimettere in pristino l’area
su cui insiste.
2. Qualora il manufatto non sia rimosso entro il termine stabilito, sarà considerato nuova
costruzione abusiva e quindi soggetta al regime sanzionatorio di cui all’art. 132 della legge
regionale 1/2005 ed art. 31 del D.P.R. 380/2001.
3. Per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, può disporsi con provvedimento motivato,
prima della scadenza del termine assentito, la rimozione anticipata dei manufatti.
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Titolo IV
Manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze
per uso agricolo nel Territorio Aperto
Articolo 14
(Definizione)
1. Affinché possa parlarsi di manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze per scopi agricoli
nel territorio aperto, la costruzione deve:
a) costituire elemento accessorio di un appezzamento di terreno agricolo, e destinato ad un
utilizzo compatibile con la destinazione agricola della zona;
b) sotto il profilo della provvisorietà, mettersi in relazione sia ad un uso transitorio e di
durata prestabilita, sia alla facilità della sua rimozione;
c) sotto il profilo della fattura, essere realizzata esclusivamente con tipologia prefabbricata:
è prescritto l’utilizzo di materiale leggero, e la costruzione deve avere caratteristiche di
concreta e facile rimozione;
d) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
e) essere collocati fuori dalle aree disciplinate dall’articolo 20 delle norme tecniche di
attuazione del vigente Prg e risultare in armonia con il contesto agricolo circostante;
f) essere ubicata al di sotto della linea di crinale, accompagnata da adeguate schermature
vegetali di essenze autoctone finalizzate ad attenuarne l’impatto rispetto alle visuali
prospettiche;
g) avere dimensioni giustificabili in base alle esigenze per le quali vengono installati, e
proporzionate alla superficie dell’appezzamento di terreno;
h) rispettare la distanza dai confini di proprietà, pari a cinque metri.
2. Possono essere realizzati anche su porzioni di territorio comprese dal P.R.G. vigente in
ambito urbano, relative a previsioni di verde pubblico non attuate ed ancora utilizzate per
fini agricoli. In tal caso sarà necessario sottoscrivere un impegno alla rimozione del
manufatto nei termini che saranno indicati nella comunicazione comunale in ordine alla
necessità di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 15
(Annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli
destinati all’agricoltura amatoriale o piccole produzioni agricole)
1. Trattassi di manufatti leggeri a servizio di un appezzamento agricolo, per il quale è
comprovata la necessità di realizzare il manufatto per la conduzione del fondo.
2. Questi manufatti possono essere installati dall’avente titolo fino al cessare dell’attività
agricola o fino al trasferimento del fondo o di parti di esso con atti tra vivi.
3. Possono essere realizzati su gli appezzamenti agricoli non facenti parte di aziende agricole,
da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
4. Costituisce la tipologia di annesso agricolo per attività agricola amatoriale un manufatto in
legno senza opere di fondazione (semplicemente ancorato al suolo), senza dotazione
impiantistiche che ne consentano un diverso utilizzo, ancorché saltuario o temporaneo. Sono
vietati l’uso di box metallici in genere, l’utilizzo di lamiera e/o materie plastiche per le
pareti, la lamiere in genere per le coperture, il cemento per fondazioni o platee o pareti
anche a carattere provvisorio.
5. I materiali ammessi per le coperture sono: elementi in cotto del tipo invecchiato, guaine di
colore verde scuro o rosso scuro, altri materiali plastici opachi o satinati e che non creino
riflessi purché impiegati in forme tradizionali.
11
6. La superficie utile lorda (SUL) di questi annessi agricoli sarà dimensionata in base alla
superficie del terreno nel seguente modo:
7. - superficie lotto terreno ≤ 2.000 mq
→
SUL annesso ≤ 8 mq
8. - superficie lotto terreno > 2.000 mq e ≤ 5.000 mq
→
SUL annesso ≤ 16 mq
9. - superficie lotto terreno > 5.000 mq e ≤ 10.000 mq
→
SUL annesso ≤ 20 mq
10. - superficie lotto terreno > 10.000 mq
→
SUL annesso ≤ 25 mq
11. L’altezza massima interna in corrispondenza della gronda di questi annessi agricoli, dovrà
essere non superiore a m. 2,20 e la pendenza del tetto non potrà essere superiore al 27%.
12. Le finestre dovranno avere la soglia ad una quota rialzata di almeno 1,60 m rispetto al piano
di calpestio con superficie non superiore a 1/12.
13. L’ambiente dovrà essere unico, sono pertanto vietate le partizioni interne di qualunque tipo e
di qualsiasi materiale. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di dotazione impiantistica.
14. L’accesso dovrà essere unico con porta della larghezza non inferiore a m 2,00.
15. La pavimentazione interna potrà essere in terra battuta o in legno.
16. Il manufatto dovrà rispettare la distanza minima dal confine di proprietà prescritta in 5
metri.
Articolo 16
(Procedimento per l’installazione di manufatti agricoli di cui all’art. 15)
1. Chi intenda installare manufatti di cui all’articolo 15, è tenuto a presentare al Settore Assetto
del Territorio una richiesta di atto di assenso preventivo, con allegata relazione tecnica
corredata degli opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato. La domanda
preventiva, presentata in carta semplice dovrà contenere:
a) le necessità e le motivazioni che giustificano la realizzazione del manufatto;
b) planimetria di zona;
c) pianta, prospetti e sezione del manufatto;
d) foto dei luoghi;
e) dichiarazione di impegno a rimuovere il manufatto temporaneo e a ricondurre in pristino
l’originario stato dei luoghi, al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento del
fondo o di parti di esso ovvero, in caso di zona soggetta ad esproprio, alle condizioni di
cui al comma 2 dell’art. 15.
2. Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere preventivo circa
l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei luoghi.
3. Per eseguire i lavori dovrà essere poi presentata una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA), che dovrà contenere tutti gli elaborati dell’atto di assenso, conformati al
parere preventivo compresa la dichiarazione dell’impegno a rimuovere il manufatto come
stabilito dall’art. 16 comma 2 e, per i casi ivi disciplinati, art. 15 comma 2.
Articolo 17
(Rimozione - Sanzioni)
1. Nei casi disciplinati dall’art. 16, il manufatto è rimosso:
a) entro i quindici giorni successivi la data dell’atto di trasferimento tra vivi del fondo o
parte di esso;
b) nel caso in cui venga accertato dall’Autorità Comunale che sul fondo sia cessata
l’attività agricola amatoriale;
c) in caso di attuazione delle previsioni di PRG disciplinate dal comma 2 del medesimo
articolo 15, nei termini che saranno indicati nella comunicazione comunale in ordine
alla necessità di espropriazione per pubblica utilità.
12
2. Qualora il manufatto non sia rimosso entro il termine stabilito, sarà considerato nuova
costruzione abusiva e quindi soggetta al regime sanzionatorio di cui all’art. 132 della legge
regionale 1/2005 ed art. 31 del D.P.R. 380/2001.
13
Titolo V
Ristrutturazione edilizia attuata attraverso demolizione e ricostruzione
Articolo 18
(Demolizione e ricostruzione e ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, da attuare
sugli edifici posti nel centro storico)
1. Opere di demolizione e ricostruzione da attuare sugli edifici posti nel centro storico:
a) nelle zone omogenee A1 non sono attuabili tramite intervento edilizio diretto, trattandosi
di parti antiche di interesse notevole, con caratteristiche di unitarietà non alterate da
interventi recenti e modernizzazioni sostanziali e dove il degrado non abbia raggiunto
forme irreversibili gravi, ed essendo, in conformità all’articolo 20 delle NTA del vigente
PRG, prescritto il mantenimento ed il recupero dei caratteri e delle attività più
qualificanti;
b) zone omogenee A2 non sono attuabili tramite intervento edilizio diretto, trattandosi di
nuclei di antica formazione, in cui sono ancora riconoscibili i caratteri originari, e dove è
ammessa la ristrutturazione edilizia fatta eccezione della demolizione e ricostruzione
ancorché fedele;
c) nelle zone omogenee A3 non sono attuabili tramite intervento edilizio diretto, trattandosi
di aree in cui il pianificatore ha prescritto la riqualificazione urbanistica e ambietale,
nonché la realizzazione di un organismo unitario ben integrato con il paesaggio e con
strutture e servizio complementari.
2. Pertanto, non essendo tali opere attuabili tramite intervento edilizio diretto, ma soggette
all’approvazione di un Piano Attuativo, la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione,
o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche di sagoma, è applicabile in
presenza di detto Piano contenente precise disposizioni attuative.
Articolo 19
(Demolizione e ricostruzione e ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, da attuare
sugli edifici posti nelle zone di completamento)
1. Opere di demolizione e ricostruzione da attuare sugli edifici posti nelle zone di
completamento:
a) nelle zone omogenee B1 sono attuabili tramite intervento edilizio diretto (senza
l’aumento del volume esistente → articolo 20 Nta), trattandosi di parti di recente
costruzione, in cui è ammessa la demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti.
Per conseguenza, le opere di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, sono
subordinate alla presentazione della Scia edilizia, però, preceduta dalla presentazione del
progetto unitario, manifestandosi nelle zone B1 alterazioni dell’impianto originario che
necessitano di una migliore integrazione dei volumi;
b) nelle zone omogenee B2 sono attuabili tramite intervento edilizio diretto, trattandosi di
zone parzialmente edificate di completamento. Per conseguenza, le opere di demolizione
e ricostruzione, sono subordinate alla presentazione della Scia edilizia;
c) nelle zone omogenee B3 non sono attuabili tramite intervento edilizio diretto, trattandosi
di zone parzialmente edificate di ristrutturazione urbanistica, in cui, in assenza di Piano
attuativo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia fatta eccezione per la
demolizione e ricostruzione, ancorché fedele. Per conseguenza, le opere di demolizione
e ricostruzione sono subordinate all’approvazione di un Piano attuativo. Quindi, la Scia
per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire,
14
comportanti modifiche di sagoma, è applicabile laddove lo strumento attuativo contenga
precise disposizioni costruttive.
Titolo VI
Recupero abitativo dei sottotetti
Articolo 20
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
a) edifici esistenti → quelli aventi destinazione residenziale;
b) volume dei sottotetti esistenti → la volumetria geometrica esistente o in corso di
realizzazione al 27/02/2010, vale a dire lo spazio soprastante l’ultimo piano e sottostante
la copertura;
c) volume dei sottotetti recuperati → la volumetria edilizia risultante dal prodotto della
superficie utile lorda del sottotetto per l’altezza misurata da intradosso del solaio di
calpestio a intradosso del solaio inclinato di copertura (h media).
Articolo 21
(Disciplina degli interventi di recupero)
1. Le opere dirette al recupero dei sottotetti, qualificate come interventi di ristrutturazione
edilizia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1,
sono consentite quando:
a) su l’edificio esistente sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia;
b) siano assicurate prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme
igieniche e sanitarie statali;
c) siano previste idonee opere di isolamento termico;
d) l’edificio esistente è servito dalle urbanizzazioni primarie. Riguardo alla fognatura, e
per gli edifici posti in zona non servita da tale servizio, è sufficiente l’esistenza dello
scarico fuori fogna regolarmente autorizzato;
e) l’apertura di nuove finestre in facciata sia attuata nel rispetto della distanza minima di
metri 10 tra pareti di edifici antistanti – articolo 9. 2) - DM 2 aprile 1968, n. 1444. Per
gli edifici posti nelle zone A è consentita l’applicazione dell’articolo 9. 1) - DM 2 aprile
1968, n. 1444, previo assenso rilasciato dal Settore Assetto del Territorio.
2. Le caratteristiche quantitative (dimensionali) e qualitative (comfort) dei sottotetti oggetto di
recupero, possono essere realizzate tramite l’esecuzione di opere di adeguamento e
recupero, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela degli elementi tipologici,
formali e strutturali degli edifici. Tali opere possono spingersi fino alla demolizione del
solaio di calpestio del sottotetto esistente e ricostruzione ad una quota più bassa. Viceversa,
non attiene alla presente disciplina il recupero abitativo dei sottotetti realizzato con opere di
totale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, e nemmeno con opere che
prevedano lo svuotamento totale dell’organismo edilizio esistente.
3. Gli interventi di cui al presente Titolo sono soggetti a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA).
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono assoggettati all’obbligo della corresponsione
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo di cui all’articolo
15
119 della L.R. 1/2005, calcolati come per le nuove costruzioni in ragione del volume dei
sottotetti recuperati.
Articolo 22
(Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperati ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a
carattere tecnico)
1. Tramite opere di adeguamento, comunque riconducibili agli interventi di ristrutturazione
edilizia, e senza previa demolizione dell’edificio esistente o svuotamento totale
dell’organismo edilizio, è consentito il recupero abitativo del volume dei sottotetti, al fine di
realizzare vani aventi le caratteristiche tecniche di seguito descritte:
a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano
virtuale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso della copertura,
non deve essere inferiore a metri 2,30 per i vani di abitazione. Per i locali accessori o di
servizio, l'altezza è riducibile a metri 2,10. L’altezza della parete minima non può essere
inferiore a metri 1,50 per gli spazi ad uso abitazione ed a metri 1,30 per gli spazi
accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore a dette misure devono
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi, e ne è consentito l'uso come spazio di
servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene
quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta. E qualora
tali spazi siano mantenuti in collegamento con le stanze recuperate, la superficie
aeroilluminante deve garantire il rapporto minimo anche per gli spazi di altezza inferiore
ai minimi stabiliti;
b) essendo l’altezza media inferiore a metri 2,70, la superficie dei vani deve essere
proporzionalmente aumentata in modo che la cubatura della stanza non sia inferiore al
prodotto della superficie minima per l’altezza minima stabiliti dal DM 05/07/1975.
Quindi, in ogni caso dovrà essere garantito il volume minimo di m3 24,30 per le stanze
da letto per una persona, e di m3 37,80 per le stanze da letto per due persone e per la
stanza di soggiorno;
c) il rapporto aeroilluminante non deve essere inferiore a 1/16 della superficie utile di ogni
singola stanza. Per i nuovi locali di abitazione deve essere garantita la ventilazione
naturale, e qualora tale rapporto sia inferiore a 1/8, deve essere assicurata la ventilazione
contrapposta o trasversale. Allorché il raggiungimento di tale requisito non sia possibile,
è prescritta l’installazione di impianti di immissione ed estrazione d’aria, che
garantiscano il trattamento con ricambio pari a 2 vol/h, e con sistema di recupero di
calore;
d) gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di
gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle
falde. Può costituire eccezione l’introduzione di contenute modifiche allo spessore della
copertura, nel caso siano occorrenti per il contenimento energetico;
e) i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, tramite la realizzazione
di opere di adeguamento finalizzate a conformare i locali del sottotetto ai requisiti
previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
pertanto, per i sottotetti non conformi alle vigenti disposizioni, è prescritto
l’adeguamento a tali norme per il contenimento dei consumi energetici nelle nuove
costruzioni;
f) al fine di assicurare la ventilazione del sottomanto, con le opere di adeguamento devono
essere introdotti accorgimenti idonei per la posa a secco degli elementi di copertura
(tetto ventilato);
16
g) è prescritto il rispetto della superficie di copertura e dell’ingombro dell'edificio esistente.
Al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, è consentito ricavare sulle
falde di copertura o in parete, finestre, portefinestre e lucernari, nel rispetto delle
prescrizioni degli altri strumenti urbanistici inerenti l’aspetto esteriore degli edifici. Per
la realizzazione di abbaini devono essere rispettate le limitazioni di numero e dimensioni
contenute nel vigente Regolamento edilizio (articolo 113).
2. Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle
unità abitative esistenti direttamente collegate e non possono determinare un aumento del
numero di esse. La superficie derivante dal recupero del sottotetto non deve superare quella
dell’unità immobiliare già destinata ad uso abitativo.
3. I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non
rilevano ai fini della dotazione di parcheggi privati ai sensi dell’ art. 2 legge 122/89.
Articolo 23
(Divieto di frazionamento)
1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge non potranno
essere oggetto di successivi frazionamenti. Tale disposizione non costituisce divieto di
frazionamento dell’unità immobiliare originaria, nei limiti consentiti dalla superficie
iniziale, determinata escludendo i vani del sottotetto recuperato.
Articolo 24
(Sistema sanzionatorio)
1. Agli interventi di recupero dei sottotetti si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII della
legge regionale 1/2005.
17
Allegati:
Tabella degli ELEMENTI PERTINENZIALI ADDIZIONI FUNZIONALI
Tabella esplicativa degli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, comportanti
ricostruzione previa totale demolizione
18
ELEMENTI PERTINENZIALI
ADDIZIONI FUNZIONALI
‫־‬
Definizione
Sono elementi accessori di completamento, realizzabili nel limite del 20% del volume esistente.
Possono essere annessi al corpo di fabbrica principale, oppure situati in posizione staccata.
E’ richiesto un legame definito con l’edificio principale, assoggettato ad uno scopo funzionale; non è
consentita una molteplicità di utilizzi o l’utilizzo autonomo, per qualità e conformazione.
Limitazioni
Non rientrano in questa fattispecie gli ampliamenti della funzione principale.
Non devono determinare la formazione di una nuova unità immobiliare.
Collocazione
Le addizioni funzionali e gli elementi pertinenziali possono essere realizzati:
-
all’interno del perimetro dei centri abitati, ad esclusione delle zone omogenee A (centro storico) e C
(nel periodo di validità della convenzione);
nel territorio aperto, ad esclusione sia degli edifici classificati NIS e RVT, per le limitazione
derivanti dalla Disciplina del Piano Strutturale;
le autorimesse sono consentite solo all’interno del perimetro dei centri abitati;
le tende mobili sono consentite solo nelle zone omogenee D.
Condizioni
Le addizioni funzionali e gli elementi pertinenziali sono consentiti:
-
-
previa verifica volumetrica, comprendente tutti gli elementi addizionali e pertinenziali esistenti, che,
al momento della costruzione iniziale, siano stati esclusi dal computo della volumetria ammessibile,
ossia non considerati nella verifica dell’indice di fabbricabilità;
nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati prospicienti e dell’altezza massima di zona;
in coerenza, per tipologia, per compiutezza formale, per finiture e, in generale, per soluzione
architettonica con l’edificio principale.
Procedimento
Le addizioni funzionali e gli elementi pertinenziali sono soggetti:
-
alla presentazione della Segnalazione certificata d’inizio attività, previa richiesta di assenso da
richiedere al Settore Assetto del Territorio;
al pagamento sia del contributo commisurato al costo di costruzione, sia degli oneri di
urbanizzazione applicando l’importo di cui all’intervento 1) delle tabelle C (ristrutturazione edilizia),
con riferimento alla superficie e volumetria delle addizioni funzionali e degli elementi pertinenziali
di progetto.
19
Autorimesse
Box
Box
Locali per la
(articolo
111
del
(articolo
111
del
gestione
delle aree
↓
realizzazione al
Regolamento
Regolamento
scoperte di
piano interrato o
edilizio)
edilizio)
pertinenza
seminterrato,
↓
↓
↓
solo all’interno
realizzazione in
realizzazione in
realizzazione al
del perimetro dei materiale leggero, materiale leggero, piano terreno con
centri abitati
appoggiati a terra appoggiati a terra,
accesso diretto
↓
ZONE C
dall’esterno
↓
superficie utile
↓
dimensioni: mq 4
↓
fino mq 1 ogni 10 resede inferiore a dimensioni: mq 4
superficie utile
mc di volume per
mq 100, mq 6
resede inferiore a fino mq 6, altezza
ogni unità
libera non
resede compreso
mq 100, mq 6
immobiliare
tra mq 100 e mq
resede compreso superiore a metri
2,50
200, mq 8 resede tra mq 100 e mq
↓
la volumetria è
superiore a mq
200, mq 8 resede
↓
esclusa dal
200, altezza
superiore a mq
la volumetria è
computo del 20%
compresa nel
massima metri
200, altezza
computo del 20%
2,20
massima metri
2,20
↓
la volumetria è
↓
compresa nel
la volumetria è
computo del 20%
esclusa dal
computo del 20%
↓
Attività libera
Locali per la
gestione delle aree
scoperte di
pertinenza
↓
realizzazione al
piano interrato con
accesso diretto
dall’esterno
↓
altezza libera non
superiore a metri
2,50
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
Logge
Logge
Logge
Logge
Piscine
↓
realizzazione
↓
profondità non
superiore a metri
2,00, lunghezza
non superiore a
1/5 del perimetro
esterno dell’unità
immobiliare
↓
la volumetria è
esclusa dal
computo del 20%
↓
realizzazione
↓
condominiale,
profondità non
superiore a metri
2,00;
uso pubblico,
qualsiasi
profondità
↓
la volumetria è
esclusa dal
computo del 20%
↓
realizzazione
↓
profondità non
superiore a metri
2,00, porzione
eccedente 1/5 del
perimetro esterno
dell’unità
immobiliare
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
↓
realizzazione
per edifici isolati
unifamiliari e
bifamiliari
↓
profondità
massima metri
3,00, lunghezza
non superiore a
1/5 del perimetro
esterno dell’unità
immobiliare
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
↓
realizzazione
↓
dimensioni
massime metri
12,50x25,00 e
volume vasca
inferiore al 20%
della volumetria
della casa.
Distanze minime
dai confini metri
2,00
↓
soggetta al
pagamento del
contributo
commisurato al
costo di
costruzione
↓
la volumetria è
esclusa dal
computo del 20%
20
Locali di corredo
alle piscine
↓
realizzazione
↓
dimensioni
sufficienti a
contenere le
apparecchiature
tecniche
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
Scale e ascensori
Pensiline
Scale e ascensori
Recupero a
Rialzamento del
articolo 79 –
sottotetto
funzioni
↓
comma 2.d)3) –
realizzazione per
accessorie del
↓
Legge
regionale
impianti
sottotetto
realizzazione
1/2005
fotovoltaici,
destinata a
↓
previa
↓
sottotetti di altezza realizzazione scala
dimostrazione
realizzazione
media utile
accesso, abbaino,
impossibilità
esistente non
finestra,
↓
collocazione sul
dimensioni
inferiore a metri
possibilità
tetto esistente
sufficienti a
2,25
abbassamento del
organizzare rampe
↓
solaio
↓
e pianerottoli
produzione
fino al
↓
raggiungimento
di
energia consumo
sottotetto di
↓
altezza utile pari a
sul posto. No
progetto avente
la volumetria è
metri 2,70
copertura
altezza libera
compresa nel
↓
impermeabile
media non
computo del 20%
la volumetria è
superiore a metri
↓
compresa
nel
2,25
non soggetta al
computo del 20%
pagamento del
↓
contributo di
la volumetria è
costruzione
compresa nel
computo del 20%
↓
la volumetria è
esclusa dal
computo del 20%
Serre solari
articolo 79 –
↓
comma 2.a) –
realizzazione
Legge regionale
↓
1/2005
previa
↓
dimostrazione di
realizzazione
un apporto
termico
↓
dimensioni
apprezzabile
sufficienti
↓
all’adeguamento
la volumetria è
per le esigenze dei
esclusa dal
disabili
computo del 20%
↓
la volumetria è
esclusa dal
computo del 20%
Servizi igienici
↓
realizzazione
qualora carenti
↓
superficie utile
fino a mq 5,00,
mq 7,50 se dotati
di antibagno
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
Volumi tecnici
↓
realizzazione
↓
dimensioni
sufficienti
all’installazione
degli impianti non
collocabili
all’interno
dell’edificio
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
Tende mobili
↓
realizzazione
destinata agli
edifici di carattere
produttivo
↓
superficie di
massima estensione
non superiore al
10% di quella
esistente, distanza
dai confini metri
3,50
↓
la volumetria è
compresa nel
computo del 20%
21
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Interventi attuati tramite demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (Dpr 380/01 e Lr 1/05) e stessa
collocazione (Lr 1/05)
stessa sagoma
(fedele ricostruzione)
con modifiche di sagoma che
non eccedano il 2% delle
misure originarie
(ad esempio ricostruzione in
squadra)
stessa sagoma o con lievi modifiche di
sagoma
↓
↓
↓
interventi soggetti a Scia
(Dpr 380/01 e Lr 1/05)
interventi soggetti a Scia
(Dpr 380/01)
interventi soggetti a Permesso di
costruire
(Dpr 380/01 e Lr 1/05)
stesso ingombro planivolumetrico, stessa collocazione, ecc.
→ articolo 79-2.d)1), Lr 1/05;
stesso ingombro planivolumetrico, stessa
collocazione, ecc.
→ articolo 79-2.d)1), Lr 1/05;
senza modifiche del numero delle unità immobiliari, dei prospetti o
con modifiche del numero delle unità
delle superfici, ovvero limitatamente agli immobili compresi nelle
immobiliari, dei prospetti, delle superfici, o
zone omogenee A, stessa destinazione d’uso
→ articolo 10 - 1. Dpr 380/01
della destinazione d’uso
→ articolo 10 - 1. Dpr 380/01
E’ consentita la ricostruzione mantenendo le caratteristiche dell’edificio originario:
indice di fabbricabilità, rapporto di copertura, altezza massima, distanze dai fabbricati e dai confini.
E’ prescritto l’adeguamento ai requisiti igienici e sanitari, vigenti al momento della ricostruzione.
con incremento dei carichi urbanistici
articolo 120, Lr 1/05
↓
oneri di urbanizzazione: tabella regionale C, parametro 0,30, intervento n° 1)
–
senza incremento dei carichi urbanistici
articolo 120, Lr 1/05
↓
oneri di urbanizzazione non dovuti
costo di costruzione
determinato come quota percentuale pari al 50% della nuova
costruzione
costo di costruzione
determinato come per la nuova costruzione
22