VALUTAZIONE DELL`AVVIAMENTO AZIENDALE In dottrina e in
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VALUTAZIONE DELL`AVVIAMENTO AZIENDALE In dottrina e in
VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO AZIENDALE In dottrina e in giurisprudenza si è molto discusso sulla natura dell’avviamento. In passato l’avviamento dell’azienda veniva identificato con la sua clientela, che ne costituiva l’elemento essenziale, al pari, secondo alcuni, dell’organizzazione, che però ne era il presupposto. L’avviamento, oggi, è considerato una “qualità” dell’azienda, sul quale incidono numerosi fattori, dalla clientela all’organizzazione aziendale, dall’ubicazione all’abilità gestoria dell’imprenditore, ecc... L’avviamento viene definito come la capacità dell’azienda di conseguire redditi nel tempo, la sua attitudine ad ottenere utili. La differenza tra un’azienda di nuova costituzione e un’azienda avviata è proprio quella che l’azienda avviata produce risultati economici in conseguenza dell’organizzazione dei fattori della produzione nell’azienda stessa. È una specifica qualità dell’impresa «avviata». L’azienda bene avviata, dunque, fa leva su un aggregato di condizioni immateriali favorevoli che le danno maggiore attitudine a raggiungere i propri obiettivi ed a produrre utili. Di conseguenza, chi acquista un’azienda funzionante riconosce al cedente un valore di avviamento, volendo evitare i rischi di insuccesso e i costi di impianto. L’avviamento comprende, quindi, una serie di fattori (immateriali) che rendono possibile, per l’imprenditore, il raggiungimento nel futuro di extra profitti. Fattori classificati in soggettivi e oggettivi. I fattori SOGGETTIVI o PERSONALI sono strettamente inerenti alla personalità dell’imprenditore, al suo apporto/impulso lavorativo, alle sue qualità commerciali, alla sua capacità di gestione aziendale. Proprio perché doti ‘personali dell’imprenditore sono fattori non trasferibili, in tal caso è forse più appropriato parlare di qualità dell’imprenditore idonee ad incidere sull’avviamento. I fattori OGGETTIVI o REALI, invece, sono intrinseci all’organizzazione aziendale ed alle circostanze/congiunture del mercato e consistono in: - organizzazione sperimentata ed efficiente; - apparato produttivo ottimale; - struttura manageriale; - validità del settore ricerca e sviluppo; - personale selezionato e qualificato; - medio - alto livello di tecnologia; - buona localizzazione; - qualità dei macchinari; - vasta gamma di prodotti offerti; - livello della rete di vendita; - buona conoscenza del mercato e del settore; - posizionamento e prezzo dei prodotti offerti; - composizione qualitativa e quantitativa del portafoglio clienti; - efficiente sistema di approvvigionamento delle materie prime o delle merci; - rapporti proficui con fornitori; - buona organizzazione delle vendite; - fedeltà dei consumatori; - fiducia presso finanziatori e garanti; - notorietà; - prestigio presso terzi; - buon nome goduto; - buona tradizione; - possesso di brevetti e marchi, autorizzazioni, concessioni e licenze per l’esercizio dell’attività. La capacità reddituale riferibile alla piccola e anche media azienda è, il più delle volte, maggiormente legata all’avviamento “soggettivo”, con conseguente difficoltà ad “oggettivizzare” un avviamento di tipo soggettivo. Dal punto di vista della quantificazione spesso viene associato all’avviamento soggettivo un “peso” diverso rispetto a quello oggettivo, che è indubbiamente è meno problematico da trasferire. L’avviamento, come valore economico, assume quindi particolare importanza tutte le volte che è necessario stimare il valore di un’azienda o di un suo ramo, particolarmente in occasione del trasferimento, ma anche in occasione di altre operazioni, ordinarie o straordinarie che ne postulano la valorizzazione. Avviamento positivo L’avviamento può essere positivo (GOODWILL) o negativo (BADWILL). L’avviamento POSITIVO (o avviamento in senso stretto) può essere definito, in termini quantitativi, come la differenza, a una certa data, tra il valore globale dell’azienda e la sommatoria algebrica dei valori correnti (attivi e passivi) che compongono il capitale aziendale. L’art. 2426 (punto 6), del Codice Civile prevede che «l’avviamento può essere iscritto nella attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. Di conseguenza, non è possibile iscrivere alcun valore tra le attività del bilancio se non vi è stata specifica erogazione di denaro o comunque vi è stata una regolazione considerata “onerosa” (un acquisizione a titolo gratuito non è inscrivibile in bilancio); in corrispondenza del pagamento esiste un’entità certa, che, come tale, figura nell’attivo dello stato patrimoniale ed è autonoma rispetto alle altre poste; l’avviamento è rilevabile in occasione dell’operazione di «acquisto di un’azienda di cui era parte e non relativo ad un’altra; ultimo limite (quantitativo): il valore non può essere superiore alla somma effettivamente erogata per l’acquisto. In quanto costo di natura pluriennale è ammortizzabile, cioè suddivisibile in quote parti negli esercizi futuri, in funzione dell’utilità ripartita nel tempo. L’orizzonte temporale è fissato in cinque anni (salvo durata superiore). Ma non tutti concordano sull’opportunità di ammortizzare l’avviamento. Alcuni sostengono che col tempo, l’avviamento, anziché deprezzarsi, potrebbe aumentare di valore e sarebbe, quindi, opportuno lasciarne inalterato il valore. Avviamento negativo L’avviamento NEGATIVO si verifica quando il risultato reddituale è inferiore al risultato patrimoniale (come dato medio degli ultimi tre esercizi). Quantitativamente, corrisponde alla diminuzione di valore del patrimonio di un’azienda che è in perdita, un valore che è inferiore al suo capitale economico. È l’indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza, ha un valore inferiore ai valori che lo compongono. Le perdite, in tali casi, hanno un peso così rilevante sul valore del capitale economico da fare scendere il valore fortemente al di sotto del limite minimo della valutazione di un complesso aziendale in funzionamento. Trattandosi di valore negativo non viene iscritto nel bilancio di chi acquista l’azienda, né nel bilancio di chi la cede, indipendentemente dalle condizioni giuridiche, eccezionali o normali. Solo nel caso in cui la crisi aziendale sia un fenomeno non duraturo, o, comunque, con alte probabilità che la situazione si modifichi positivamente nell’arco di 3-4 anni raggiungendo buoni livelli di economicità, senza che sia stata pregiudicata la struttura patrimoniale e finanziaria, è possibile verificare la possibilità di quantificare un avviamento positivo. È, comunque, opportuno essere molto prudenti. AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Brevetti industriali Processi Formule Quote di ammortamento deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Informazioni relative ad esperienze acquisiste in campo industriale, commerciale, scientifico Quote di ammortamento deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo. Quote di ammortamento Avviamento deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo. Quote di ammortamento Diritti di concessione deducibili in misura Altri diritti iscrivibili nell'attivo del corrispondente alla durata bilancio di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Marchi di impresa