03_CINGHIALE ULTIMO regolamento caccia al

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03_CINGHIALE ULTIMO regolamento caccia al
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
P.zza Dompè,13/A –12045 FOSSANO (CN)
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GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL
CINGHIALE
REGOLAMENTO modificato
in data 11/06/2014
Il Presidente
Dr. Roberto Summa
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Art. 1 FINALITÀ
1
Il presente disciplinare regola l’attività venatoria alla specie cinghiale sul
territorio
venabile dell’ A.T.C. CN1 in base alla Legge n. 157 del 1992,
alla l.r. n. 9/2000,
alla l.r. n. 5 del 2012, alla l.r. n. 9 del 2007 e alla
Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 17-5754, al fine di
raggiungere e mantenere una
densità
agricolo-forestale compatibile
con le esigenze di salvaguardia delle culture agricole e di tutela delle altre
specie selvatiche e per consentire il prelievo in sicurezza.
Art. 2 PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL TERRITORIO
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Su tutto il territorio dell’ A.T.C. CN 1 è possibile esercitare l’attività
venatoria al cinghiale in squadre autorizzate dal Comitato di Gestione.
2
Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria
nell’ ATC CN 1 può partecipare alla formazione delle squadre (D.G.R. 6
maggio 2013, n. 17-5754)
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E’ consentita la caccia al cinghiale in forma individuale, salvo che nelle
zone in cui siano presenti squadre autorizzate di caccia a tale specie.
Art. 3 FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE
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Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’ esercizio dell’attività venatoria
nell’ A.T.C. CN 1 può partecipare alla formazione delle squadre aggregandosi
con le squadre esistenti, senza che le medesime possano rifiutarsi di accettarli.
2
Ad ogni componente è consentito l’iscrizione ad una sola squadra all’interno
della Regione Piemonte.
3
La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo fornito
dal Comitato di Gestione, deve essere presentata dal caposquadra nei termini
stabiliti dal Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo del
caposquadra, quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra.
Ogni nominativo deve essere corredato di: numero di licenza di caccia,
data del rilascio e firma di adesione. Le domande per l’ammissione delle
squadre dovranno pervenire entro il 30 MAGGIO di ogni annata venatoria.
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Il capo squadra deve risiedere nell’ A.T.C. CN 1.
Il Comitato di Gestione dell’ A.T.C. CN 1 deve comunicare annualmente
alla Regione, prima dell’inizio della stagione venatoria, il numero e la
composizione delle squadre di caccia alla specie cinghiale operanti sul proprio
territorio entro il 30 LUGLIO.
Art. 4 DISPOSIZIONI OPERATIVE
1 La squadra potrà esercitare la caccia al cinghiale in un solo Ambito Territoriale
di Caccia fatta eccezione per le squadre confinanti dove tutti i componenti sono
soci di ambedue gli ATC. In questo caso è richiesto un accordo formale tra le
squadre vidimato dai due ATC.
2 Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra
non deve essere inferiore a 12 cacciatori e non superare 60 cacciatori compresi
gli invitati, dovranno in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza e le
battute che coinvolgono più di 40 cacciatori dovranno interessare una superficie
territoriale di almeno 1 Ha per ogni cacciatore partecipante.
3 Ogni partecipante alla caccia dovrà essere in possesso di apposito tesserino di
riconoscimento rilasciato dall’Ambito (o timbro su tesserino regionale).
4 Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono
essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all’ A.T.C. CN 1, solo per
cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle
infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 o in quelle dell’ art. 40 della
Legge Regionale n. 5 del 2012, per le due annate venatorie precedenti la
designazione.
5 Il caposquadra, o, in caso di assenza, un vice capo squadra, deve sempre essere
presente durante lo svolgimento della battuta garantendone il regolare
svolgimento ed adempire alle formalità previste dal regolamento e da ogni altra
disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di Gestione dell’ A.T.C.
CN 1.
6 La squadra in battuta deve operare la caccia in una zona omogenea con tutti i
suoi componenti in quel momento iscritti nel registro unico.
7 La partecipazione alla battuta comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una
giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.
8 I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che
saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad
almeno sei giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il
diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra
che eserciti la caccia nell’A.T.C. CN1. La verifica delle schede di presenza dei
partecipanti alle battute viene effettuata dall’ ATC CN 1.
9 E’ fatto divieto ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria al cinghiale in
forma singola, di contribuire alla formazione di gruppi superiori alle tre unità,
formando di fatto, squadre non autorizzate operanti sul territorio.
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10 E’ fatto divieto al cacciatore iscritto ad una squadra di esercitare l’attività
venatoria alla specie cinghiale in forma singola;
11 All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di
“Registro unico regionale di caccia al cinghiale”.
12 Il registro, nel corso della battuta deve essere sempre in possesso del
caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare i dati
richiesti.
13 Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede del ATC CN 1 entro 15
giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
14 Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti alla battuta sul registro prima
dell’inizio battuta.
15 Il capo squadra dovrà altresì annotare tutti i partecipanti alla battuta su apposito
modulo di inizio battuta (1/a) fornito dall’ATC e successivamente imbucato
nell’apposita cassetta predisposta dall’ATC entro le ore 09:00. Al termine della
battuta, il capo squadra , dovrà compilare l’apposito modulo di fine battuta (1/b)
fornito dall’ATC che dovrà essere imbucato nell’apposita cassetta prima dello
scioglimento della squadra.
16 Tutti i cinghiali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con
l’apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione.
17 Ogni squadra dovrà altresì essere dotata di idoneo strumento di misura
(dinamometro o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso
degli animali abbattuti durante le operazioni di compilazione del registro.
18 Eventuali prelievi sanitari dovranno essere recapitati all’ A.S.L. di competenza.
19 Il caposquadra e i due vice-caposquadra devono avere i requisiti previsti
nell’allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853/04.
20 In caso di mancato adempimento ai compiti di cui ai punti precedenti da parte di
un caposquadra, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, il
Comitato di Gestione può revocarne l’incarico e procedere alla sostituzione.
Art. 5 PARTECIPAZIONI OCCASIONALI
1 Il caposquadra potrà includere occasionalmente un massimo di 5 cacciatori
invitati per battuta e per un numero massimo di 5 giornate di caccia, purchè
questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno del A.T.C.
CN1, e non iscritti ad alcuna altra squadra dell’ Ambito stesso.
2 I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di
“consistenza effettiva”, per lo svolgimento della battuta.
3 Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro unico
regionale per la caccia al cinghiale prima dell’inizio della battuta.
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Art. 6 PARTECIPAZIONE ECONOMICA
Tutti i cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria al cinghiale in
squadre autorizzate o singolarmente, devono versare una quota di partecipazione
aggiuntiva da destinarsi come previsto dalle disposizioni regionali. L’importo e
le modalità di versamento vengono stabilite annualmente dal Comitato di
Gestione.
Art. 7 ZONE DI GESTIONE
Nella stagione venatoria 2009/2010 così come per le successive annate venatorie
non verranno assegnate zone di caccia al cinghiale, pertanto ogni squadra potrà
esercitare l’attività venatoria su tutto il territorio dell’ A.T.C. CN1.
E’ fatto divieto a una squadra di esercitare la caccia in una zona già
preventivamente segnalata da altra squadra con cartelli di delimitazione della
battuta, salvo preventivo accordo tra le squadre.
Art. 8 SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE
1 Per una maggiore sicurezza, è obbligatorio indossare per l’intera giornata di
caccia ( anche durante la ricerca della passata e/o del luogo di rimessa), gilet o
bande di colore arancione ben visibili sul lato dorsale e ventrale.
2 Le battute della specie cinghiale devono essere segnalate con cartelli di
avviso ben visibili, esclusivamente sulle strade di accesso in prossimità delle
delimitazioni delle zone in cui si effettua la battuta, indicanti “battuta al
cinghiale in corso”. Detti cartelli di segnalazione devono essere
immediatamente rimossi al termine della battuta e qualora la stessa non possa
avvenire e non possono essere posizionati prima del sorgere del sole della
giornata di caccia.
3 Per una maggior sicurezza, anche il singolo cacciatore che esercita l’attività
venatoria alla specie cinghiale deve indossare un abbigliamento appariscente e
ben visibile sul lato ventrale e dorsale.
Art. 9 TEMPI DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA
1 L’A.T.C. stabilisce il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in
battuta, tenuto conto di quanto fissato dal Calendario Venatorio Regionale.
2 E’ facoltà dell’A.T.C. disciplinare il periodo, le giornate e gli orari della caccia
al cinghiale in battuta anche in modo diversificato per ciascuna zona, in
relazione alle esigenze di salvaguardia delle colture agricole.
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Art. 10 DIVIETI APPLICABILI
Fermi restando i divieti previsti dalla legge n° 157/92 e dall’art. 40 della Legge
regionale n. 5 del 2012 è vietato:
a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si
è iscritti nel registro unico regionale di caccia al cinghiale;
b) abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di
caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe;
c) esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, o senza il
numero minimo di “ consistenza effettiva” dei cacciatori;
d) cacciare e/o abbattere singolarmente il cinghiale ove è presente una squadra in
battuta al cinghiale regolarmente autorizzata dal ATC CN 1;
e) esercitare l’attività venatoria al cinghiale (anche individualmente) senza
indossare gilet o bande di colore arancione ben visibili sul lato dorsale e
ventrale;
f) cacciare il cinghiale in forma singola se iscritti ad una squadra regolarmente
autorizzata dall’ ATC CN1 ad eccezione del territorio su cui insiste l’area
contigua all’area naturale protetta;
g) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo in cui si eserciti
l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola.
Art. 11 SANZIONI
1
Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si
applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. dd), della
l.r. 5/2012.
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