03_CINGHIALE ULTIMO regolamento caccia al
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03_CINGHIALE ULTIMO regolamento caccia al
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO P.zza Dompè,13/A –12045 FOSSANO (CN) C.F. e P.I. 92011130041 e-mail: [email protected] TEL. e FAX 0172/48.83.72 GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE REGOLAMENTO modificato in data 11/06/2014 Il Presidente Dr. Roberto Summa 1 Art. 1 FINALITÀ 1 Il presente disciplinare regola l’attività venatoria alla specie cinghiale sul territorio venabile dell’ A.T.C. CN1 in base alla Legge n. 157 del 1992, alla l.r. n. 9/2000, alla l.r. n. 5 del 2012, alla l.r. n. 9 del 2007 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 17-5754, al fine di raggiungere e mantenere una densità agricolo-forestale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle culture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche e per consentire il prelievo in sicurezza. Art. 2 PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL TERRITORIO 1 Su tutto il territorio dell’ A.T.C. CN 1 è possibile esercitare l’attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate dal Comitato di Gestione. 2 Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’ ATC CN 1 può partecipare alla formazione delle squadre (D.G.R. 6 maggio 2013, n. 17-5754) 3 E’ consentita la caccia al cinghiale in forma individuale, salvo che nelle zone in cui siano presenti squadre autorizzate di caccia a tale specie. Art. 3 FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE 1 Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’ esercizio dell’attività venatoria nell’ A.T.C. CN 1 può partecipare alla formazione delle squadre aggregandosi con le squadre esistenti, senza che le medesime possano rifiutarsi di accettarli. 2 Ad ogni componente è consentito l’iscrizione ad una sola squadra all’interno della Regione Piemonte. 3 La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo fornito dal Comitato di Gestione, deve essere presentata dal caposquadra nei termini stabiliti dal Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo del caposquadra, quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: numero di licenza di caccia, data del rilascio e firma di adesione. Le domande per l’ammissione delle squadre dovranno pervenire entro il 30 MAGGIO di ogni annata venatoria. 2 4 Il capo squadra deve risiedere nell’ A.T.C. CN 1. Il Comitato di Gestione dell’ A.T.C. CN 1 deve comunicare annualmente alla Regione, prima dell’inizio della stagione venatoria, il numero e la composizione delle squadre di caccia alla specie cinghiale operanti sul proprio territorio entro il 30 LUGLIO. Art. 4 DISPOSIZIONI OPERATIVE 1 La squadra potrà esercitare la caccia al cinghiale in un solo Ambito Territoriale di Caccia fatta eccezione per le squadre confinanti dove tutti i componenti sono soci di ambedue gli ATC. In questo caso è richiesto un accordo formale tra le squadre vidimato dai due ATC. 2 Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori e non superare 60 cacciatori compresi gli invitati, dovranno in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza e le battute che coinvolgono più di 40 cacciatori dovranno interessare una superficie territoriale di almeno 1 Ha per ogni cacciatore partecipante. 3 Ogni partecipante alla caccia dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ambito (o timbro su tesserino regionale). 4 Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all’ A.T.C. CN 1, solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 o in quelle dell’ art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 2012, per le due annate venatorie precedenti la designazione. 5 Il caposquadra, o, in caso di assenza, un vice capo squadra, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta garantendone il regolare svolgimento ed adempire alle formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di Gestione dell’ A.T.C. CN 1. 6 La squadra in battuta deve operare la caccia in una zona omogenea con tutti i suoi componenti in quel momento iscritti nel registro unico. 7 La partecipazione alla battuta comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. 8 I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno sei giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell’A.T.C. CN1. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall’ ATC CN 1. 9 E’ fatto divieto ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria al cinghiale in forma singola, di contribuire alla formazione di gruppi superiori alle tre unità, formando di fatto, squadre non autorizzate operanti sul territorio. 3 10 E’ fatto divieto al cacciatore iscritto ad una squadra di esercitare l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola; 11 All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di “Registro unico regionale di caccia al cinghiale”. 12 Il registro, nel corso della battuta deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare i dati richiesti. 13 Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede del ATC CN 1 entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale. 14 Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti alla battuta sul registro prima dell’inizio battuta. 15 Il capo squadra dovrà altresì annotare tutti i partecipanti alla battuta su apposito modulo di inizio battuta (1/a) fornito dall’ATC e successivamente imbucato nell’apposita cassetta predisposta dall’ATC entro le ore 09:00. Al termine della battuta, il capo squadra , dovrà compilare l’apposito modulo di fine battuta (1/b) fornito dall’ATC che dovrà essere imbucato nell’apposita cassetta prima dello scioglimento della squadra. 16 Tutti i cinghiali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l’apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione. 17 Ogni squadra dovrà altresì essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante le operazioni di compilazione del registro. 18 Eventuali prelievi sanitari dovranno essere recapitati all’ A.S.L. di competenza. 19 Il caposquadra e i due vice-caposquadra devono avere i requisiti previsti nell’allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853/04. 20 In caso di mancato adempimento ai compiti di cui ai punti precedenti da parte di un caposquadra, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, il Comitato di Gestione può revocarne l’incarico e procedere alla sostituzione. Art. 5 PARTECIPAZIONI OCCASIONALI 1 Il caposquadra potrà includere occasionalmente un massimo di 5 cacciatori invitati per battuta e per un numero massimo di 5 giornate di caccia, purchè questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno del A.T.C. CN1, e non iscritti ad alcuna altra squadra dell’ Ambito stesso. 2 I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza effettiva”, per lo svolgimento della battuta. 3 Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro unico regionale per la caccia al cinghiale prima dell’inizio della battuta. 4 Art. 6 PARTECIPAZIONE ECONOMICA Tutti i cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate o singolarmente, devono versare una quota di partecipazione aggiuntiva da destinarsi come previsto dalle disposizioni regionali. L’importo e le modalità di versamento vengono stabilite annualmente dal Comitato di Gestione. Art. 7 ZONE DI GESTIONE Nella stagione venatoria 2009/2010 così come per le successive annate venatorie non verranno assegnate zone di caccia al cinghiale, pertanto ogni squadra potrà esercitare l’attività venatoria su tutto il territorio dell’ A.T.C. CN1. E’ fatto divieto a una squadra di esercitare la caccia in una zona già preventivamente segnalata da altra squadra con cartelli di delimitazione della battuta, salvo preventivo accordo tra le squadre. Art. 8 SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE 1 Per una maggiore sicurezza, è obbligatorio indossare per l’intera giornata di caccia ( anche durante la ricerca della passata e/o del luogo di rimessa), gilet o bande di colore arancione ben visibili sul lato dorsale e ventrale. 2 Le battute della specie cinghiale devono essere segnalate con cartelli di avviso ben visibili, esclusivamente sulle strade di accesso in prossimità delle delimitazioni delle zone in cui si effettua la battuta, indicanti “battuta al cinghiale in corso”. Detti cartelli di segnalazione devono essere immediatamente rimossi al termine della battuta e qualora la stessa non possa avvenire e non possono essere posizionati prima del sorgere del sole della giornata di caccia. 3 Per una maggior sicurezza, anche il singolo cacciatore che esercita l’attività venatoria alla specie cinghiale deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale. Art. 9 TEMPI DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA 1 L’A.T.C. stabilisce il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta, tenuto conto di quanto fissato dal Calendario Venatorio Regionale. 2 E’ facoltà dell’A.T.C. disciplinare il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta anche in modo diversificato per ciascuna zona, in relazione alle esigenze di salvaguardia delle colture agricole. 5 Art. 10 DIVIETI APPLICABILI Fermi restando i divieti previsti dalla legge n° 157/92 e dall’art. 40 della Legge regionale n. 5 del 2012 è vietato: a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro unico regionale di caccia al cinghiale; b) abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe; c) esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, o senza il numero minimo di “ consistenza effettiva” dei cacciatori; d) cacciare e/o abbattere singolarmente il cinghiale ove è presente una squadra in battuta al cinghiale regolarmente autorizzata dal ATC CN 1; e) esercitare l’attività venatoria al cinghiale (anche individualmente) senza indossare gilet o bande di colore arancione ben visibili sul lato dorsale e ventrale; f) cacciare il cinghiale in forma singola se iscritti ad una squadra regolarmente autorizzata dall’ ATC CN1 ad eccezione del territorio su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta; g) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo in cui si eserciti l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola. Art. 11 SANZIONI 1 Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. 6