con ordinanza - EUR-Lex

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con ordinanza - EUR-Lex
C 155/4
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze — Sezione
33 — con ordinanza 23 marzo 2005 nel procedimento
Villa Maria Beatrice Hospital srl contro Agenzia Entrate
Ufficio Firenze 1
(Causa C-155/05)
25.6.2005
Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possa implicare che il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso di
annullamento di un lodo arbitrale rilevi la nullità del compromesso arbitrale ed annulli il lodo, ritenendo che il detto
compromesso arbitrale contenga una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore, quando tale questione è fatta valere
nel ricorso di annullamento ma non è stata addotta dal consumatore nell'ambito del procedimento arbitrale.
(2005/C 155/07)
(1) GU L 95, del 21.4.1993, pag. 21.
(Lingua di procedura: italiano)
Con ordinanza 23 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria
della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 aprile
2005, nel procedimento Villa Maria Beatrice Hospital srl contro
Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1, la Commissione Tributaria
Regionale di Firenze — Sezione 33, ha sottoposto alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil
d'État (Francia), in sede contenziosa, con decisione 15
dicembre 2004, nel procedimento SOCIETE DENKAVIT
INTERNATIONAL BV e SARL DENKAVIT FRANCE
contro Ministère de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie
«se l'art. 10, punto 27 quinques del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, sia conforme all'art. 13, parte B, altre esenzioni, lettera c)
della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977» (1).
(Causa C-170/05)
(1) Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001
(2005/C 155/09)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Audiencia Provincial de Madrid, Sezione 21 (Spagna), con
sentenza 15 febbraio 2005 nel procedimento Elisa Maria
Mostaza Claro e Centro Móvil Mileniun S.L.
(Lingua processuale: il francese)
(Causa C-168/05)
(2005/C 155/08)
(Lingua processuale: lo spagnolo)
Con sentenza 15 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria
della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 aprile 2005,
nel procedimento Elisa Maria Mostaza Claro e Centro Móvil
Mileniun S.L., l'Audiencia Provincial de Madrid, Sezione 21, ha
sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Con decisione 15 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria
della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio
2005, nel procedimento SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV e SARL DENKAVIT FRANCE contro Ministère de
l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie, il Conseil d'État
(Francia), in sede contenziosa, ha sottoposto alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se un dispositivo che addebita l'onere di un'imposizione ad
una società madre, beneficiaria del versamento di dividendi,
non avente sede in Francia, dispensandone le società madri
con sede in Francia sia censurabile riguardo al principio
della libertà di stabilimento;