Norme di attuazione - Gagliano Castelferrato

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Norme di attuazione - Gagliano Castelferrato
PIANO REGOLATORE GENERALE
BOZZA DI PROGETTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Progettisti :
Arcc. G. FEDERICO - M. PISCIOTTA
1
NORME
TECNICHE
DI
ATTUAZIONE
2
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
3
CAPO I
GENERALITA'
Art. 1
Scopi ed Elementi costitutivi del P.R.G.
Il PRG ha lo scopo di disciplinare, in modo organico, lo sviluppo edilizio del Comune di
Gagliano Castelferrato (En), allo scopo di favorire e coordinare il rilancio di tutte le attività produttive del territorio, al fine di assicurare a tutti gli insediati una sempre più alta
qualità della vita.
Sono elementi costitutivi del P.R.G. le relazioni tecniche, le tavole grafiche di progetto
nonché le presenti norme di attuazione.
Art. 2
Applicazione del P.R.G.
Ai sensi della legge 17.08.1942 n. 11509 e successive modificazioni, della legge
28.01.1977 n. 10 nonché delle leggi della Regione Sicilia 31.03.1972 n. 19, legge
26.05.1973 n. 21 e legge 27.12.1978 n. 71, la disciplina Urbanistica Edilizia del P.R.G.
si applica all'intero territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle
presenti norme di attuazione.
Art. 3
Trasformazione urbanistica ed edilizia.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
prevista dal P.R.G. deve osservare le presenti norme di attuazione.
CAPO II
Art. 4
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Indici urbanistici
1
St = Superficie territoriale (Ha).
_ la quantità d'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il PRG si attua a
mezzo di piani attuativi, ed è comprensiva delle superfici per l'urbanizzazione secondaria.
La St è misurata al netto delle superfici destinate alla viabilità dal P.R.G. e al lordo
delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.
2
St = Superficie fondiaria (mq).
E' la quantità di area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto. La Sf è misurata al netto delle superfici
destinate al pubblico transito.
3
S1 urb = Superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq).
Essa riguarda le aree destinate alle opere di cui al successivo Art. 7.
4
Surb = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq).
Essa riguarda le aree destinate alle attrezzature per pubblici servizi di cui al successivo Art. 10.
5
Ut = Indice di utilizzazione territoriale
Rapporto fra superficie utile Su e superficie fondiaria Sf.
7
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/Ha).
Il volume espresso in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale
St.
8
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq).
Rapporto fra volume costruibile e superficie.
4
Art. 5
9
Applicazione degli indici urbanistici.
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di intervento mediante piano attuativo.
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di intervento direttivo ove consentiti.
10
Isolato
Si definisce isolato ogni porzione del territori edificabile circondata dagli spazi
pubblici indicati dal P.P. o dagli strumenti urbanistici generali.
L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 11 della legge n. 71
del 27.11.1978.
Indici edilizi
1
SL = superficie Lorda
Le somme delle superfici di tutti i piani fuori terra ed entro terra misurate al lordo
di tutti gli elementi verticali (murature, vani accessori, scale, cavedi, ecc.) delimitate dalle murature perimetrali.
2
SC = Superfici coperte
Le aree rappresentate dall'inviluppo delle proiezioni orizzontali di tutte le superfici
utili dell'edificio.
3
RC = Rapporto di copertura (Sc/Sf)
Rapporto fra superficie coperta e superficie fondiaria.
4
H = Altezza fronte
L'altezza di ciascun fronte di un edificio si misura a partire dalla quota del terreno
naturale o da quella del piano di sistemazione esterna dell'edificio se più
bassa sino all'estradosso del solaio di copertura del vano comunque agibile più alto se orizzontale; nel caso delle mansarde, si considera
l’altezza media della struttura di copertura, misurata all’estradosso.
Sulle vie o sui terreni in pendenza l'altezza si misura di norma in corrispondenza
del punto mediano.
Nel caso di fronte composto da elementi di varie altezze per ogni elemento si
considera la media dell'altezza, la maggiore di tale altezza per ciascuno
degli elementi di cui sopra non potrà superare del 20% ne di due metri
l'altezza massima consentita. L'altezza di una parete in ritiro è misurata
dalla linea ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano
della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza
del piano stradale o della sistemazione esterna.
5
Altezza massima del fabbricato
L'altezza media fra quelle delle varie fronti, misurate come al punto 4 non può essere superiore al limite fissato per le singole zone omogenee del P.R.G.
o da particolari norme.
6
Volume costruibile
_ rappresentato dalla parte fuori terra secondo il progetto approvato degli edifici
da realizzare nel lotto, compresa la parte interrata degli stessi se destinata a residenza, uffici, attività commerciali e produttive (artigianali
ecc.). Il volume si calcola moltiplicando la superficie lorda di ciascun
corpo o piano (delimitato dal perimetro esterno dei muri ) per la relativa
altezza lorda.
Nel calcolo delle volumetrie costruibili vanno compresi anche i locali sottotetto se
abitabili, così come definiti dall'art. 36.3 del R.E. Sono esclusi dal calcolo
volumetrico le zone porticate fino ad un massimo di 1/4 delle superfici
coperte, purché risulti da una impegnativa trascritta sui registri immobi5
liari, il vincolo permanente a portico destinato all’uso pubblico pedonale.
Si escludono dal computo i <<volumi tecnici>> elencati nel successivo
punto 7 che sono consentiti nella misura massima del 10% del volume
previsto in progetto.
Sono conteggiati come volume i volumi tecnici per la parte eccedente il suddetto
limite del 10%.
Per edifici su pilotis, porticati per almeno due terzi dell’aria coperta, il volume,
convenzionalmente si calcola a partire da un metro sotto il primo piano
di calpestio.
7
Volumi tecnici
Sono i volumi strettamente destinati a contenere le apparecchiature principali ed
accessorie degli impianti tecnici a servizio dei fabbricati. Sono esclusi
dal computo del volume costruibile i volumi tecnici nella misura massima
consentita del 10% del volume previsto nel progetto da destinare agli usi
sotto elencati:
a)
Locali accessori di uso condominiale
Locali per centrali termiche alimentate in maniera tradizionale o da fonti energetiche alternative;
locali per condizionamento;
locali per impianti di autoclave ed idrici;
locali per macchinari di ascensori;
locali per autorimesse collettive in piani interrati o seminterrati.
b)
Locali accessori per uso singolo
Cantine singole ubicate in piani interrati, seminterrati o sottotetto;
locali per autorimesse singole, ubicate all'interno dell'edificio principale in
piani interrati o seminterrati ovvero in corpi di fabbrica staccati dall'edificio principale purché l'altezza di detti corpi non
sia superiore a m. 3,50 misurata dall'estradosso della copertura piana;
locali per impianti di autoclave ed idrici;
locali per centrali termiche.
Nel caso di utilizzo di detti volumi tecnici il vincolo di destinazione dovrà risultare nella concessione edilizia.
La destinazione di detti volumi tecnici è permanente e non potrà in alcun
modo essere variata.
8
Volumi Tecnici non computabili
Sono inoltre non computabili ai fini volumetrici le intercapedini (fino ad una larghezza netta di mt. 1,50), i locali sottotetto non abitabili, il vano scala e
quello del torrino degli impianti purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili.
9
Spazi interni agli edifici
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
Sono classificate nei seguenti tipi:
a)
Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la
normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore
a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo
assoluto di m. 25,00.
b)
Patio. Si intende per patio un cortile interno e circondato su uno o più lati da
un portico, con nomali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00.
c)
Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera
davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che
la circondano.
d)
Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima
superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non
6
abbiano altezza superiore a m. 2,00 e con una distanza minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00. Nelle
nuove costruzioni non sono ammesse le chiostrine.
10)
Art. 6
Art. 7
Distanze ed altezze
a)
Distanze minime tra fabbricati.
Tranne diverse specifiche prescrizioni e con l’esclusione dei fabbricati prospicienti su strade pubbliche, in tutte le zone è prescritta la
distanza minima tra le pareti finestrate o parti di pareti finestrate di m. 10,00; questa norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata.
La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra
pareti (o parti di parete). Le distanze dai confini, se previste,
devono risultare almeno il 50% delle precedenti distanze fra
fabbricati.
La costruzione in aderenza a fabbricati preesistenti con parete non finestrata a confine è sempre ammessa. La misura della distanza
va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza
minima tra gli elementi che si fronteggiano compresi i balconi aperti e chiusi e le gronde.
Non si considerano ai fini della misura delle distanze gli aggetti dei soli balconi aperti e delle gronde sporgenti fino a cm 120.
La distanza tra pareti non finestrate di edifici deve essere pari alla media
delle altezze degli stessi e con un minimo di ml. 6.00.
Le costruzioni interrate dovranno rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati prescritte per ciascuna zona omogenea.
b)
Altezze.
Le altezze massima dei fabbricati sono stabilite al titolo III per le diverse
zone in relazione alle caratteristiche della zona, agli indici di
fabbricabilità e di utilizzazione e alle norme di distanza.
L'altezza minima interna fra pavimento e soffitto nei vani abitativi è stabilita
in m. 2.70, mentre nei corridoi, disimpegni e servizi è stabilita in m. 2,40.
Utilizzazione degli indici di edificabilità
1)
Gli indici di cui ai precedenti articoli 4 e 5 vengono applicati secondo le norme delle varie zone, dei vari tipi di fabbricato, nell'ambito dei vari strumenti urbanistici attuativi.
2)
L'utilizzazione degli indici secondo il comma precedente esclude ogni richiesta
successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggi odi proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lasciano inalterati gli indici suddetti, nei limiti consentiti per tali lavori agli
articoli corrispondenti.
3)
Qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione di fabbricati esistenti, essi
vengono sempre computati per la determinazione degli indici di cui al
precedente art. 5.
Opere di urbanizzazione primaria
1)
Le opere di urbanizzazione primaria sono stabilite dall'art. 4 della legge 29 Settembre 1965 n. 847 e sono:
a)
Le strade residenziali;
b)
Spazi di sosta e di parcheggio:
7
c)
d)
e)
f)
g)
2)
Art. 8
Fognatura;
Rete idrica;
Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
Pubblica illuminazione;
Spazi di verde attrezzato;
Per gli spazi di sosta e parcheggio, esclusa la viabilità di accesso, secondo
le minime dimensioni seguenti, a meno di diverse prescrizioni delle norme di zona:
per aree residenziali mq. 3.00 di parcheggio per ogni abitante, pari a mq.
1.00 di parcheggio ogni mq. 10.00 di Su;
per aree industriali o artigianali o simili mq. 8.00 ogni mq. 100.00 di Sf;
per aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili mq. 80.00, escluse le
sedi viarie di accesso, ogni mq. 100 di Su, (in aggiunta
quelli di cui all'art. 18 della Legge 765/67); tale quantità per
le zone A) e B) è ridotta del 50% purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi di cui al titolo II delle presenti norme viene determinata l'esatta ubicazione e configurazione delle sedi occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo l'elenco di cui al precedente comma 1.
Aree di parcheggio e autorimesse
Sono ricavate:
a)
nelle zone per parcheggi pubblici indicati dal P.R.G. attraverso le planimetrie;
b)
nelle zone per la viabilità anche se non indicati espressamente dalle planimetrie,
in base al progetto esecutivo dei tronchi stradali,
c)
in tutte le zone pubbliche e private, in base ai parametri indicati dalle presenti
norme.
I parcheggi e le autorimesse di cui ai commi a) e b) sono esclusivamente pubblici anche
se realizzati in concessione temporanea del diritto di superficie; quelli di cui al comma c)
sono di uso pubblico e privato.
Nelle zone di intervento privato una zona di almeno il 30% della superficie destinata a
parcheggi e autorimesse, in base ai parametri previsti dalle presenti norme, sarà destinata a parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria, in contatto diretto
con la rete viaria, nel caso che la stessa superficie fondiaria non sia inferiore a mq.
1.500.
Le autorimesse saranno costruite internamento alla superficie coperta degli edifici.
Art. 9
Opere di urbanizzazione secondaria urbana.
1)
Le opere di urbanizzazione secondaria fissate con la legge 22 Ottobre 1971 art.
44 sono:
a)
asili nido, scuole materne;
b)
scuola dell'obbligo;
c)
mercati di quartiere;
d)
delegazione comunale;
e)
chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f)
impianti aperti di quartiere;
g)
centri sociali ed attrezzature culturali e sanitari;
h)
aree verdi di quartiere;
2)
Le opere di urbanizzazione secondaria urbana e l'acquisizione delle relative aree
sono realizzate dall'Amministrazione Comunale direttamente oppure
tramite convenzioni.
3)
Il P.R.G. determina le dimensioni minime inderogabili delle aree di urbanizzazione
secondaria urbana globalmente o secondo i punti a), b), c), del precedente comma 1; in base a tali prescrizioni vengono calcolate le quote di
8
cui al precedente comma 2 diversificate in relazione alle varie destinazioni delle aree. Gli strumenti urbanistici di attuazione di cui al titolo II
delle presenti norme determinano l'esatta destinazione e localizzazione
delle aree stesse.
4)
Art. 10
Art. 11
Per le aree prossime alla localizzazione delle attrezzature di P.R.G. o per le zone
in cui le suddette superfici sono inferiori alle dimensioni minime prescritte si procederà a conguaglio degli oneri di urbanizzazione mediante
monetizzazione.
Opere di urbanizzazione secondaria territoriale.
1)
Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale ai sensi dell'art. 17 della L.
765/1967 sono:
a)
gli impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e
scoperte;
b)
le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
c)
le attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche.
2)
Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale e l'acquisizione delle relative
aree sono realizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale e Statale in base alla rispettive competenze istituzionali o delegate, direttamente, oppure tramite convenzioni.
3)
Il P.R.G. fissa le dimensioni e l'ubicazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione secondaria territoriale; gli strumenti urbanistici di attuazione di cui al titolo II delle presenti norme determinano l'esatta destinazione e localizzazione delle opere di cui in a), b), c).
Interventi infrastrutturali.
1)
Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti tecnologici e la rete viaria.
2)
Gli interventi relativi alla rete viaria sono indicate nella tavole del P.R.G., i tracciati
hanno valore vincolante fino alla redazione dei progetti esecutivi, mentre
hanno valore di massima per l'ente pubblico incaricato della redazione
del progetto esecutivo.
3)
Fuori del "perimetro" delle aree abitate come definito nella tavola del P.R.G. ai
sensi dell'art. 19 della L. 765/1967 e del DM. 1404/68, le distanze minime da osservarsi della edificazione, a partire dal ciglio stradale, sia per
le strade esistenti, che per quelle di progetto, sono:
a)
autostrade e raccordi autostradali (tipo A del DM. 1404) = m. 60;
b)
strade di grande comunicazione tipo B del 1404) = m. 40;
c)
strade di media importanza (tipo C del DM 1404) = m. 30;
d)
altre strade di interesse locale e strade private (tipo D del DM. 1404) =
30,00;
e)
linea ferrata = 30,00
f)
regie trazzere = ml. 29,00 dell'asse;
g)
strade vicinali e di bonifica = ml. 15,00 dal ciglio (Circolare Ministeriale dei
LL.PP. n. 5080 del 30.12.1970 punto 10).
Restano ferme le altre norme dell'art. 4 e 5 del DM 1404/68 per scarpate, fossi o
incroci.
4)
Alberatura di alto fusto e impianti di telecomunicazioni ed elettrici dovranno rispettare, nei casi di cui al comma 3 la distanza minima dal ciglio stradale di
m. 10,00 salvo casi di impianti esistenti.
9
Commento [GFRMA1]:
Confrontare con D.P.R.
30.04.1992, n.285 e D.P.R.
16.12.1991, n. 495
Commento [GFRMA2]:
Art. 12
Art. 13
Interventi edilizi.
1)
Gli interventi edilizi possono interessare:
i fabbricati esistenti;
i fabbricati di nuova costruzione;
le aree su cui non insistono fabbricati od esterne ai fabbricati;
2)
Gli interventi edilizi per i fabbricati esistenti possono classificarsi:
interventi di ordinaria manutenzione;
interventi di straordinaria manutenzione;
interventi di restauro e di risanamento conservativo;
interventi di ristrutturazione edilizia;
interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico;
sopraelevazioni;
interventi di demolizione e ricostruzione.
Per ogni zona della città gli articoli del titolo IV delle presenti norme specificano
quali dei suddetti interventi sono ammessi e se possono comportare
anche cambiamenti di destinazione d'uso. Questi interventi sono dettagliatamente normati dal R.E..
Destinazione d'uso.
1)
Il P.R.G. stabilisce per ogni zona destinazioni d'uso preferenziali, ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto
con il P.R.G. Le destinazioni d'uso sono fondamentalmente le seguenti:
a)
Abitazioni e residenze in genere, anche collettive;
b)
Uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, di grandi società,
banche e simili;
c)
Uffici privati e studi professionali;
d)
Attività amministrative di servizio (come agenzie di banche, di assicurazioni,
turistiche e di viaggio, di disbrigo pratiche, ecc.);
e)
Esercizi commerciali e para commerciali al dettaglio (come alimentari e vari, tabacchi, farmacie, giornalai, ecc.);
f)
Botteghe per attività artigianali di servizio non moleste nè nocive (come sartorie, parrucchierie e sale da barba e di acconciatura, panifici, pasticcerie ecc.);
g)
Impianti (stabilimenti ed opifici) artigianali ed industriali di produzione;
h)
Depositi e magazzini non di vendita, autorimesse private e pubbliche ubicate nei locali sotterranei e terreni;
i)
Esercizi commerciali all'ingrosso;
l)
Centri commerciali, locali di esposizione, grandi esercizi di vendita con superficie utile superiore a mq. 300;
m)
Alberghi, pensioni, case per ferie, ecc..
Per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative d'esercizio secondo
le leggi in materia, ricettività a rotazione d'uso in genere;
n)
Pubblici servizi (bar, ristoranti, trattorie, ecc.);
o)
Servizi ed attrezzature sociali, socio-assistenziali e modeste attrezzature
sanitarie (ambulatori, laboratori analisi e studi medici);
p)
attrezzature per lo spettacolo (cinema, teatri, e sale polivalenti, mostre,
ecc.);
q)
sedi di associazioni ricreative, politiche, culturali, di categoria, sportive, previdenziali ed assistenziali;
r)
depositi a cielo aperto, capannoni e tettoie;
s)
locali per lo sport e il tempo libero (palestre, sale da gioco, sale da ballo);
10
Art. 14
Variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili.
1)
Le variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili deve essere compatibile con
la destinazione delle zone territoriali omogenee in cui ricade l'immobile
medesimo.
Nella zona omogenea A la destinazione d'uso compatibile in linea di massima con
l'impianto urbano e le strutture edilizie sono quelle di cui alle lettere a, b,
c, d, e, f, h, m, n, o, p, q.
Nelle zone omogenee "B" e "C" le destinazioni d'uso compatibili, oltre a quelle
ammesse per la zona "A", sono quelle di cui alle lettere i, l, s.
Nelle sopraddette zone omogenee "A", "B" e "C" sono assolutamente vietate l'esercizio delle attività di cui alle lett. g e r. Nelle zone omogenee "E" oltre
agli interventi di cui al successivo punto 2 possono essere consentite,
previo parere favorevole della C.E.C., nell'ambito dei fabbricati destinati
ad abitazione, le variazioni di destinazioni d'uso per attività inerenti a
piccoli servizi pubblici quali: bar, trattorie, generi alimentari in quanto
compatibili.
E’ vietata la varaiazione della destinazione d'uso degli immobili dall'uso industriale
ed artigianale a quello residenziale nella zona omogenea D di cui al decreto ministeriale 2 Aprile 1968.
Qualunque cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili che non comporti
l'esecuzione di opere edili, ove consentito è autorizzato dal Sindaco previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario e previo
conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
In caso di inosservanza delle suddette disposizioni si applicano le sanzioni di cui
all'art. 10 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
2)
Qualunque variazione della destinazione d'uso con l'esecuzione di opere edili, ove
consentita, è subordinata al rilascio della concessine edilizia.
L'inosservanza a tale disposizione costituisce illecito penale.
11
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
12
CAPO I
Art. 15
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Strumenti di attuazione del P.R.G.
1)
Art. 16
Art. 17
Il P.R.G. si attua attraverso i seguenti atti:
a)
Piani particolareggiati (PP), ai sensi della L. 1150/1942 modificata ed integrata dalla L. 765/1967 e successive disposizioni nazionali
e regionali;
b)
Piani Convenzionati di lottizzazione, ai sensi della L. 1150/1942 modificata
ed integrata dalla L. 765/67 e successive disposizioni;
c)
Piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP), ai sensi della legge 167/1962 e seguenti disposizioni e programmi costruttivi;
d)
Piani per insediamenti produttivi (PIP), ai sensi della L. 865/1971 e successive disposizioni;
e)
Piani di recupero ai sensi della L. 457/77 e successive disposizioni;
f)
Piani territoriali paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 1939;
g)
Progetti comunali esecutivi;
h)
Intervento edilizio diretto mediante Concessione (C) ove consentito.
Piani Regolatori Particolareggiati (PRP) e Piani di Lottizzazione e convenzione (P
di L).
1)
I piani Regolatori particolareggiati e i piani di Lottizzazione Convenzionata sono
approvati con Delibera di Consiglio dall'Amministrazione Comunale,
sentito il parere della commissione urbanistica, a meno dei casi prescritti dalla L.R. 71/1978, ove l'approvazione resta di competenza regionale.
2)
I piani Regolatori particolareggiati e i piani di Lottizzazione Convenzionata devono
indicare:
a)
la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con l'indicazione dei
principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
b)
gli spazi di sosta e di parcheggio;
c)
la progettazione di massima della rete fognante, idraulica, telefonica, del
gas, di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria
alla destinazione dell'insediamento;
d)
gli spazi per le infrastrutture di interesse pubblico;
e)
gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;
f)
la suddivisione delle aree in isolati o in lotti edificatori e lo schema planovolumetrico degli edifici previsti;
g)
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare (solo per i
Piani Particolareggiati);
h)
le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
i)
la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano
(solo per i Piani Particolareggiati).
Piani per Insediamenti Produttivi (PIP).
1)
Sono piani attuativi riguardanti in tutto o in parte zone del P.R.G. destinate ad insediamenti produttivi di qualsiasi tipo.
Il Comune, previa autorizzazione regionale, ai sensi della Legge 865/71 art. 27
può dotarsi di P.I.P. con efficacia di Piano Particolareggiato a validità di
dieci anni dalla data di approvazione.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 71/78 in presenza di richieste degli operatori economici, è d’obbligo, previa autorizzazione regionale,
13
l’adozione del P.I.P. individuando le aree da utilizzare nell'ambito delle
zone industriali ed artigianali previste negli strumenti urbanistici. Il fabbisogno minimo da soddisfare è quello relativo ad un triennio.
Per l'approvazione dei P.I.P. si applicano le procedure previste per i Piani Particolareggiati di cui all'art. 12 della Legge Regionale 71/78.
2)
Art. 18
Art. 19
Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni
opera compresa nel PIP, questo dovrà contenere oltre a quanto previsto
per PRP i seguenti elementi:
a)
le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
b)
lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie
di lotti edificabili;
c)
le aree da cedere in proprietà ed il prezzo di cessione;
d)
i tempi di attuazione all'interno del periodo di validità del PIP, in relazione
con i programmi pluriennali d'attuazione;
e)
le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della
vigente legislazione e relativi criteri di applicazione.
Piani di zona per l'edilizia economica e popolare
1)
Il PEEP viene formato dal Comune, ed approvato con Delibera del Consiglio,
scegliendo fra le aree residenziali di P.R.G. quelle da destinare a P. di
Z..
I P. di Z. vengono compilati e approvati dall'Amministrazione Comunale, ed hanno
gli stessi contenuti del P. P.
2)
Oltre alle indicazioni tecniche e normative, necessarie per l'individuazione di ogni
opera compresa nel P. di Z. questo dovrà indicare:
a)
le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
b)
lo schema della convenzione - tipo per la concessione in diritto di superficie
dei lotti edificabili;
c)
le aree da cedere a proprietà a cooperative edilizie ed a singoli ed il prezzo
di cessione.
Programmi costruttivi
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali in
assenza o di esaurimento delle aree del piano di zona devono essere
realizzati a mezzo di programmi costruttivi di cui all'art. 16 della Legge
Regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
La localizzazione delle aree deve avvenire nell'ambito delle zone residenziali di
espansione dello strumento urbanistico generale.
Nel programma costruttivo deve essere riservata un'aliquota di area per conseguire le finalità indicate dal primo comma dell'art. 17 della Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71.
Nessuna variante al P.R.G. può essere operata a mezzo di programma costruttivo.
Il programma costruttivo è approvato dal C.C. e diviene esecutivo dopo il riscontro di legittimità da parte dell'organo di controllo.
Art. 20
Piani di lottizzazione convenzionati.
Nelle zone in cui il P.R.G. prevede l'intervento preventivo e che non sono sottoposte ai piani di iniziativa comunale, sulla base delle previsioni del Programma di attuazione, la proprietà elabora Piani di Lottizzazione Con14
venzionali (PLC) per una superficie non inferiore all'unità minima insediata indicata dalle planimetrie o dal Programma di attuazione, quando
tale indicazione non sia contenuta nelle planimetrie stesse.
Art. 21
Mappa di attuazione del P.R.G.
1)
Presso l'Ufficio tecnico Comunale è conservata una copia del P.R.G. e delle
mappe catastali vigenti, firmata dal Sindaco, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei mutamenti
per i quali è stata rilasciata concessione, o strumenti attuativi approvati.
15
TITOLO III
NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
16
CAPO I
Art. 22
GENERALITA'
Divisione in zone del territorio comunale.
1)
Il P.R.G. suddivide il territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 in
applicazione dell'art. 17, della L.R. 37/1985 e della L. 765/1967 nelle seguenti zone:
ZONE A, comprendenti le parti del territorio interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche,
d'insieme o d'impianto d'interesse storico o naturale; sono descritte negli articoli del CAP II del presente titolo III;
ZONE B, comprendenti le parti del territorio comunale edificate con esclusione di
quelle rientranti nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi;
sono descritte negli articoli del CAP III del presente titolo III;
ZONE C, comprendenti le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. prevede
nuovi insediamenti residenziali; sono descritte negli articoli del CAP IV
del presente titolo III;
ZONE D, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi esistenti o previsti dal P.R.G.; sono descritti negli articoli del CAP V del presente titolo III;
ZONE E, comprendenti le parti del territorio comunale interessate dalla produzione agricola; sono descritte negli articoli del CAP VI del presente titolo III;
ZONE F, comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso pubblico,
siano esse attrezzate o non. Esse sono descritte negli articoli del capo
VII del presente titolo III.
17
CAPO II
Art. 23
CENTRO STORICO DA ASSOGGETTARE A RECUPERO
Perimetrazione
La zona "A" è perimetrata ai sensi dell'art. 27 della Legge 457 del 05.08.1978
e successive modificazioni ed integrazioni.
23.1
2)
Art. 24
Zona A
1)
La zona classificata "A" ai sensi dell'Art. 2 del D.M. 1444/68, delimitata nelle tavole del P.R.G. è distinta in tre sottozone: “A1”; “A2”;
“A3”.
Comprende:
il Nucleo centrale urbano interessato da edifici di particolare interesse storico-artistico ed architettonico, con una
morfologia urbana che rispecchia l'originario impianto. Edificazione di modesto valore architettonico in stato di degradazione o alterata da successive trasformazioni e superfetazioni.
Indicazioni generali di intervento: conservazione e risanamento conservativo, ovvero elementi di arredo urbano.
Interventi previsti nelle zone A
Gli interventi nelle zone A si attuano con l'osservanza e le finalità indicate
nell'art. 1 della L.R. n. 7 maggio 1976 n. 70.
Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone in esame devono essere
redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della sopracitata legge
70/76.
Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere
dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettando la tipologia e le
caratteristiche.
Gli interventi previsti nelle zone A sono quelli di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 71/78.
Gli interventi edilizi devono basarsi sull'individuazione di unità minime di intervento.
Salvo diversa e specifica disposizione, la unità minima di intervento coincide con
'l'unità edilizia definita come entità modulare servita da un accesso o da
un corpo scala avente autonomia funzionale statica e figurativa.
Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente sono quelli indicati
all'art. 8 del regolamento edilizio a cui si fa espresso rinvio.
Ai fini della attuazione degli interventi diretti alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, mediante restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nonché dei piani di recupero, può attuarsi l'istituto
del comparto, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 71 del
21.12.1978.
La formazione del comparto deve fare riferimento ad almeno un isolato
così come definito dall'art. 10 della Legge Regionale sopra citata.
Sulla base della classificazione degli edifici e degli isolati all'interno delle
zone perimetrate è prevista sia l'attuazione di interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, sia
la individuazione di zone soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica e privata.
Art. 25
Categorie patrimonio edilizio esistente
Il patrimonio edilizio esistente nelle zone A dovrà
individuato negli strumenti attuativi nelle seguenti categorie:
essere
18
Edifici da conservare
a)
edifici monumentali;
b)
edifici di pregio storico - ambientale;
c)
edifici di pregio storico - ambientale con modifiche e rifacimenti.
Edifici di possibile sostituzione
d)
e)
Art. 26
edifici fatiscenti;
edifici di nuovo impianto.
Interventi indiretti
26.1
Edifici monumentali
a)
Appartengono a tale categoria gli edifici contraddistinti da rilevanti valori storici ed architettonici, nonché gli edifici vincolati ai sensi della legge 01.06.1939 n.
1089.
b)
In tali edifici sono consentite solo opere di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 8 del R.E. ai punti 1, 2 e 3 previo rilascio del
nullaosta della competente Soprintendenza BB.CC.AA.
26.2
Edificato di pregio storico-ambientale
a)
Appartengono a tale categoria gli edifici che, per tipologia ed elementi
architettonici, caratterizzano il contesto urbano e ambientale del Centro Storico.
b)
In tali edifici sono consentite opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di cui agli art. 8.1, 8.2, 8.3 del R.E., ed interventi di ristrutturazione edilizia,
limitatamente alle lettere a, b, e, f, dell'art. 8.4 del R.E.
26.3
Edifici fatiscenti
a)
Appartengono a tale categoria gli edifici fatiscenti di vecchia costruzione, con caratteristiche architettoniche irrilevanti.
b)
In tali edifici, in assenza di piano di recupero, sono ammessi
soltanto interventi diretti di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 8.1 del R.E.nonchè modesti
interventi di manutenzione straordinaria che non comportino interventi strutturali o alterazione dei
volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e/o modificazione della destinazione d’uso;
con l’adozione dei piani di Recupero, sono consentiti tutti gli interventi di recupero di cui all'art. 8
del R.E., la demolizione finalizzata ad interventi di ristrutturazione urbanistica oppure ad interventi
di ricostruzione (secondo le norme previste nel nuovo capitolo relativo alle prescrizioni sugli interventi e sull'uso dei materiali delle nuove costruzioni in Centro Storico).
26.4
Edifici di nuovo impianto
a)
Appartengono a tale categoria gli edifici, anche residenziali, costruiti recentemente e non conformi ai caratteri ambientali e tipologici del centro storico.
b)
In tali edifici sono consentiti:
la demolizione finalizzata ad interventi di ristrutturazione urbanistica tramite Piani di Recupero;
la demolizione e ricostruzione oppure la riconfigurazione (secondo le
norme previste nel nuovo capitolo relativo alle prescrizioni sugli interventi e sull'uso dei materiali
delle nuove costruzioni in centro storico).
26.5
Edifici di vecchio impianto con interventi trasformativi
a)
Appartengono a tale categoria gli edifici di vecchio impianto,
oggetto di interventi recenti che hanno modificato le caratteristiche originarie.
b)
In tali edifici sono consentite opere di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo descritte agli artt. 8.1, 8.2, 8.3, del R.E., ed interventi di ristrutturazione
edilizia, limitatamente alle lettere a, b, e, f, dell'art. 8.4 del R.E.
19
Art. 27
27.1
Piani di Recupero
Tipologia degli interventi:
I Piani di Recupero potranno prevedere gli interventi di cui all'art.
20 della L.R. N. 71/78, compresa la ristrutturazione urbanistica; da quest'ultimo intervento vengono esclusi gli edifici monumentali, di pregio ambientale e di vecchio impianto con interventi trasformativi, che devono essere mantenuti.
a)
In zona A qualora gli interventi previsti comprendano la demolizione e ricostruzione di edifici, non potranno superare la densità edilizia fondiaria preesistente e
l'altezza massima degli edifici prospicienti sulla stessa strada.
Per le aree rese libere a seguito di demolizione degli edifici preesistenti,
si dovrà redigere apposito verbale di consistenza, sulla base del quale si determinerà la concorrenza delle stesse alla volumetria preesistente realizzabile di piano. La volumetria realizzata potrà
essere incrementata di una quota pari al 10% da destinare a volumi tecnici così come definiti
dall'art.38, punto 7, del R.E.. Nella redazione dei Piani si dovrà inoltre assicurare, nella previsione
degli interventi, la riconoscibilità del tessuto edilizio-urbanistico originario.
In assenza di tale strumento attuativo sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti previa autorizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, con concessioni singole.
La totale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti che abbiano una
superficie maggiore di mq 1000 nonchè l'utilizzazione di lotti interclusi che abbiano una superficie
maggiore di mq 1000 è subordinata alla approvazione del piano redatto nel rispetto degli indici e
dei parametri edilizi sotto indicati:
1)
Nuova edificazione:
- densità edilizia fondiaria
mc/mq. 5,00
- distanza minima tra pareti finestrate ed edifici esistenti ml. 10,00
- distanza minima dai confini
ml.
5,00
- altezza massima assoluta pari alla larghezza delle strade
su cui
l'edificio prospetta ed in ogni caso non superiore a ml. 11,00
- piani fuori terra
max.
3,00
2)
Interventi sugli edifici esistenti: demolizione, ricostruzione, ampliamenti. Tali interventi possono essere attuati in applicazione dell'art. 39 della L.R. 19/72; sono
consentiti nel preesistente allineamento stradale anche in deroga al disposto del punto 2 dell'art.
9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444.
3)
Interventi di demolizione, ricostruzione ed utilizzazione di lotti
interclusi che abbiano superficie non superiore a mq. 1.000 nei limiti della L.R. 19/72 e successive modifiche ed integrazione anche nel preesistente allineamento stradale.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 06.08.67 n. 765 e successive modifiche ed integrazioni, le nuove
costruzioni previste dal Piano di Recupero dovranno essere provviste di aree per parcheggi e
spazi di manovra nella misura di mq. 1 per ogni 10 mc. di costruzione; tale quantità è ridotta del
50% per gli interventi di ristrutturazione totale di edifici cui si accompagni la modifica di destinazione d'uso e negli interventi di demolizione e ricostruzione.
Gli interventi edilizi potranno interessare:
a)
l'intero comparto previsto da Piano di Recupero, quando l'intervento deve essere necessariamente unitario;
b)
parte del comparto;
c)
singoli edifici, quando essi, secondo il Piano di Recupero, hanno
dimensioni e caratteristiche tali da non compromettere le soluzioni urbanistiche del comparto di
appartenenza.
Nei vuoti urbani e nelle aree verdi pubbliche e private ricadenti nel centro storico e nelle zone di
recupero non sono consentite nuove costruzioni ad eccezione di quelle indicate come ricostruzione di cortina edilizia.
Nelle aree private (orti e giardini) possono essere realizzati gazebi ed arredi che comunque non
compromettano l'aspetto e le funzioni tradizionali, previo rilascio di autorizzazione da parte del
Sindaco.
Nelle aree pubbliche possono essere realizzate impianti ed arredi di interesse pubblico, nel rispetto del tradizionale aspetto dei luoghi.
Non sono consentiti:
l'abbattimento di alberature esistenti in buono stato vegetativo.
Quelle malate od essiccate devono essere sostituite con tipi della stessa essenza;
20
la modifica dell'aspetto esteriore dei terrapieni.
E' consentita la sostituzione delle piante malate con altre di essenza diversa solo previo organico
progetto di riorganizzazione del giardino e solo con essenza tipiche siciliane.
E' consentito, per comprovate esigenze igieniche, l'inserimento di elementi tecnologici in terrapieni purché il volume finito risulti totalmente interrato ed il piano del terreno ricostruito come in precedenza.
27.2
Soggetti Realizzatori:
Gli interventi previsti dal precedente comma possono essere
realizzati:
1)
dal Comune, ove il Consiglio Comunale deliberi in tal senso;
2)
da consorzi di proprietari interessati, costituiti ai sensi dell'art. 23
della legge 17.08.1942, n. 1150, e ai sensi dell'art. 11 della L.R. 71/78;
3)
dai singoli proprietari, limitatamente all'ipotesi prevista dalla lettera "C" del precedente comma.
Il Comune potrà in particolare, avvalersi della facoltà prevista al
N. 1 del precedente comma, quando l'intervento richieda il diradamento o l'eliminazione di corpi
aggiunti alle strutture originarie, nel caso in cui proprietari non intendano o non siano nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio risultino particolarmente degradati.
27.3
Piani di Recupero di Iniziativa Privata
Ai sensi dell'art. 18 della L.R. N. 86/81, i proprietari di immobili e
di aree compresi nelle zone di recupero e non assoggettati a Piani di Recupero di iniziativa pubblica, rappresentanti possono presentare al Comune proposta di Piano di Recupero, sulla base
degli stessi parametri di riferimento per i piani di recupero di iniziativa pubblica.
I Piani di cui al presente comma dovranno essere estesi ad almeno un isolato, secondo la definizione dell'art. 10 della L.R. 71/78, anche se l'attuazione può
essere parziale.
27.4
Elaborati di Piano:
Il Piano sarà redatto sulla base di rilievi particolareggiati di ogni
singolo edifici e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici, nonché su rilevamenti
socioeconomici; a tal fine di procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica
struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:
Rilievo fotografico, rilievo del piano terreno e della sezione tipologica con l'indicazione delle soprastrutture, analisi delle condizioni igieniche generali, condizioni
statiche e di conservazione, stato della proprietà e destinazione d'uso dei vari piani, individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali e monumentali.
Gli elaborati del Piano da presentare devono, almeno, essere i
seguenti:
a)
relazione illustrativa dei criteri di impostazione;
b)
planimetria generale della struttura edilizia al piano terra in scala 1:200;
c)
planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti indicazioni: condizioni
d'uso al piano terra, valori ambientali architettonici e monumentali, consistenza volumetrica del
numero dei piani utili, soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche, stato della proprietà
e condizioni di occupazione:
d)
planimetria in scala 1:500, riassuntiva dei vari parametri;
e)
norme di attuazione con l'indicazione degli interventi ammissibili
per ogni tipo di unità edilizia;
f)
progetti tipo di riferimento relativi alle varie tipologie edilizie per gli interventi ammissibili, in scala 1:200;
g)
calcolo di massima della popolazione prevedibile, di affollamento
e dell'ambito di ristrutturazione degli alloggi;
h)
previsione delle attrezzature compatibili con la popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con la strutture antica;
i)
indicazione delle attività non compatibili con la struttura antica, delle quali
va previsto lo spostamento;
21
l)
eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edili-
zie;
m)
la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione
del piano;
n)
piano particellare d'esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare.
Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono essere presentati in cinque esemplari, di cui
una in bollo che ne costituisce l'originale, vidimati in ogni foglio.
Art. 28
Toponomastica esistente ed antica
Ove possibile nelle strade del Centro Storico si raccomanda di precedere al ripristino delle antiche denominazioni viarie da collocarsi in corsivo al di sotto delle attuali denominazioni.
Si prescrive inoltre il mantenimento delle attuali e delle antiche denominazioni nelle ristrutturazioni
urbanistiche previste.
Art. 29
Opere interne
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 10.08.1985, non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni, che non comportino
modifiche alla sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile.
Nell'ambito del centro storico e delle zone di recupero, le opere
devono rispettare le originarie caratteristiche costruttive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non è considerato
aumento di superficie utile l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.
Per quanto sopra, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare, deve presentare al Sindaco una relazione a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi, il rispetto delle originarie caratteristiche costruttive e delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel
caso degli edifici monumentali o vincolati ai sensi delle Leggi N. 1089/39 e 1497/39 e successive
modifiche ed integrazioni.
Nell'ambito del Centro Storico delle zone di recupero non è
ammessa la chiusura di verande e balconi con strutture, anche se precarie.
Art. 30
Salvaguardia degli elementi architettonici esistenti
Qualunque sia il tipo di intervento edilizio richiesto ed assentito
negli "Edifici Monumentali" e nell'Edificato di pregio storico-ambientale" è fatto obbligo di garantire
il rispetto, il restauro e la manutenzione di tutti gli elementi strutturali e di finitura di valore architettonico, ambientale, tipologico e storico.
In particolare vanno salvaguardati i seguenti elementi:
volte ed archi;
solai a cassettoni, solai con travi lignee di particolare consistenza
strutturale e valore tipologico, solai che presentino decorazioni sull'estradosso;
pavimenti di pregio architettonico e storico;
apparecchi e paramenti d'epoca o antichi;
opere in ferro e la lattoneria di particolare valore;
opere in vetro d'epoca;
opere in pietra di particolare valore quali: cornici di finestre, marcapiani, cornicioni, lesene, camini;
stucchi decorativi;
decorazioni in maioliche e terracotta;
edicole religiose;
22
-
lapidi e stemmi;
decorazioni pittoriche esterne;
capriate in legno di particolare valore tipologico;
infissi di valore tipologico.
Tali elementi, se di fattura anteriore all'anno 1940, sono da considerarsi, comunque, di pregio e gli stessi saranno oggetto di catalogazione ai sensi e per gli effetti della Legge 1089/39 art. 1 ultimo comma.
Art. 31
Altezze dei piani
E' consentito il mantenimento dell'altezza preesistente dei locali
in tutti gli interventi ove la destinazione d'uso rimanga invariata, anche se tali altezze sono inferiori
a quelle richieste dalle norme vigenti.
Art. 32
Interventi sul costruito
32.1
Manti di copertura
Nelle zone a tetto è prescritto l'uso del tradizionale coppo di argilla cotta di colorazione giallo-rosaceo. La pendenza delle falde sarà di norma del 30% - 35%.
Nei sottotetti abitabili il manto di copertura in coppi dovrà essere posto in
opera su tavolato, sostenuto da orditura lasciata in vista.
E' tassativamente vietato ogni altro tipo di copertura (tegole marsigliesi,
olandesi, canadesi, eternit, lamiera, materiale plastico, ecc.).
Le coperture piane o a terrazza potranno essere mantenute e la pavimentazione dovrà essere eseguita in cotto artigianale di colore giallo-rosaceo, o smaltato opaco.
E' consentito eseguire, ai bordi delle falde dei tetti percorsi di ispezione pavimentati con mattoni di
cotto rosso smaltato opaco.
E' fatto obbligo di proteggere i muretti d'attico ed i timpani su cui risvolta
la guaina di impermeabilizzazione con analoghi mattoni.
E' vietato istallare sulle falde dei tetti cupole in perspex, finestre inclinate
(tipo velux, ecc.) e simili.
E' vietato istallare sui tetti impianti di qualsiasi tipo: pannelli solari, impianti di condizionamento, comignoli e abbaini con elementi prefabbricati, recipienti idrici, ecc. E'
ammessa, sui tetti, la installazione di una sola antenna televisiva centralizzata, per edifici con più
unità abitative.
E' vietata la trasformazione di tetti a falda inclinata in coperture piane o a
terrazza, mentre viceversa è possibile la trasformazione di coperture piane o a terrazze, in coperture a falde inclinate.
32.2
Rifacimenti dei tetti.
Nei rifacimenti di tetti, di norma, le quote preesistenti devono rimanere
inalterate.
Qualora sia necessario realizzare cordoli in cemento armato sulla testa
dei muri portanti, rialzata, per comprovate esigenze funzionali e nel rispetto dell'architettura degli
edifici contigui, in misura pari all'altezza del cordolo.
In ogni caso, il cordolo in c.a., non sarà mai in vista all'esterno.
Tale modifica del tetto è, comunque, non consentita negli edifici monumentali.
32.3
Riordino delle falde di copertura
Nel rifacimento del tetto, è consentito il riordino compositivo, la razionalizzazione funzionale delle falde di copertura, nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'edificio. In tale caso, anche modestissimi incrementi di volume o di quote, che tale riordino possa
comportare, sono consentiti, previo rilascio di Concessione Edilizia.
23
32.4
Finitura delle pareti esterne
Gli interventi devono rispettare lo schema originario dei vuoti e dei pieni,
il mantenimento degli elementi architettonici di tale partitura originale, l'uso dei materiali tradizionali e l'esclusione di finiture non adatte agli edifici del Centro Storico.
E' obbligatorio, per i paramenti murari esterni, l'impiego delle tradizionali
murature di pietra in conci o scapoli, che possono essere lasciate a faccia vista con opportuni
protettivi trasparenti o rifiniti con intonaco di calce colorata ovvero del tipo Li Vigni o Terranova.
Particolari di finitura, quali paraspigoli, soglie, copertine, zoccoli, gradini,
ecc., dovranno essere di norma in pietra naturale non lucidata, o in cotto artigianale.
Il consolidamento delle murature con l'uso di chiodature ed iniezioni di
cemento o resine, deve essere fatto senza lasciare traccia all'esterno.
32.5
Grondaie e pluviali
Le grondaie e i pluviali in vista saranno realizzati in rame o lamiera zincata, con il tratto terminale in tubo di ferro, alto almeno mt. 2,00.
Le grondaie dovranno seguire l'ordito architettonico delle facciate ed i
pluviali dovranno essere alloggiati, di norma, lungo le linee di contatto tra unità edilizie contigue.
32.6
Tinteggiatura delle facciate
Dovrà essere scelta fra le seguenti tinte: bianco calce naturale, eventualmente corretta, soprattutto nelle grandi superfici, con l'aggiunta di terre colorate.
Possono essere usate anche, sulla base di appositi studi, tinte dei seguenti colori in gradazione chiara:
- giallo ocra chiaro;
- beige;
- terra di Siena;
- terra di Siena bruciata;
- rosso Pompeiano;
- azolo;
e le relative sfumature.
L'uso del colore sulle facciate deve seguire l'articolazione strutturale e
formale degli edifici e delle unità edilizie costituenti i vari isolati.
E' tassativamente vietato l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo
e gli intonaci sintetici. Sono assolutamente vietate le colorazioni delle parti in pietra da taglio e
bugnati con qualsiasi tinta.
La riforma o decorazione del prospetto di un edificio dovrà compiersi in
un'unica volta, per ogni lato.
32.7
Sostituzione degli elementi architettonici
Gli elementi costruttivi e decorativi, quali cornicioni, capitelli, mensole,
lesene, ghiere, balaustre, cornici, bugnati, che siano deteriorati in maniera irrecuperabile devono
essere sostituiti, impiegando gli stessi materiali di origine: tufo, pietra da taglio, ecc.) e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione tradizionali. E’ consentita la ricostruzione di piccole
parti mancanti o deteriorate.
E' vietata ogni contraffazione di tali elementi con materiali diversi da quelli originari.
32.8
Infissi
E' vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato naturale o bronzato. Gli
infissi esterni dovranno essere realizzati in legno, secondo le lavorazioni tradizionali.
Sono ammesse le persiane di legno alla romana, mentre vi è il divieto
assoluto di ogni altro tipo di chiusura, come avvolgibili, veneziane, ecc.; le ante vetrate potranno
essere dotate di sportelli interni (scuri).
Sono ammesse le ringhiere in ferro o di ghisa per i parapetti dei balconi e
delle finestre o, in alternativa, la pietra naturale non lucida (tufo, pietra da taglio, ecc.).
Al piano terra sono vietate le saracinesche in ferro a doghe chiuse; sono
tollerati cancelli in ferro di lavorazione artigianale.
Sia le persiane alla romana che i portoni esterni saranno tinteggiati nei
colori verde scuro, verde oliva, marrone scuro e azolo .
24
Infissi esterni, finestre e porte vetrate dovranno essere dipinte a smalto
bianco, o beige, o grigio, verde scuro, marrone scuro.
Le parti in ferro, quali ringhiere dei balconi, inferriate, ecc., saranno dipinte in grigio piombo, nero o bianco panna.
32.9
Tubi, canne e cavi
Sulle pareti esterne è vietata la sistemazione di tubi di scarico, canne di
ventilazione, tubi di adduzione, cavi elettrici o telefonici e simili. Per questi condotti dovranno essere realizzati appositi incassi, salvaguardando, comunque, il particolare trattamento del paramento murario (presenza di bugnati, marcapiani, ecc.).
Art. 33
Costruzione di nuovi balconi
33.1 Salvo prescrizioni diverse degli strumenti attuativi, le sporgenze dei balconi e delle pensiline nel massimo aggetto saranno così regolate:
I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche e private sono ammessi
solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, o a m. 6,00 se la
fabbricazione è consentita su un solo lato.
I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della strada
o del distacco.
I balconi non potranno collocarsi ad altezze inferiori a m. 4,50 sopra il piano stradale ed a m. 3,50 dal piano del marciapiede.
Rispetto al massimo aggetto, la ringhiera dovrà stare indietro di cm. 3 almeno.
33.2 E’ consentito il rifacimento, parziale o totale, dei balconi che non raggiungono
l'altezza di m. 4,50 dal piano stradale o di m. 3,50 dal piano di marciapiede.
Art. 34
Interventi sugli spazi esterni
34.1
Pavimentazione e rifiniture degli spazi esterni
Per percorsi pubblici pedonali (piazze, vie, vicoli, rampe, cordonate e
marciapiedi) sono ammessi il basolato tradizionale, realizzato con grossi elementi di pietra calcarea o lavica lavorati su una sola faccia, l'acciottolato tradizionale, realizzato con frammenti di
pietra calcarea o ciottoli di fiume e la pavimentazione in cubetti di porfido.
I cordoni dei gradoni delle cordonate devono essere lavorati sulle due
facce in vista e di forma allungata.
I marciapiedi saranno bordati in massello di pietra scura (silicea o pietra
lavica), di misura normalizzata, con pezzi speciali per le curve e le caditoie.
Sono consentiti inserti in mattoni cotti.
I gradini delle scale esterne, sia pubbliche che private, devono essere
realizzati in massello di pietra squadrata e lavorata su due facce.
Le corti, i cortili, le terrazze e in genere gli spazi liberi annessi agli edifici,
oltre ai materiali suddetti potranno avere pavimentazioni e finiture di mattoni artigianali in argilla.
Cigli di aiuole, muri di cinta, parapetti e relative copertine e soglie di spazi
sia pubblici che privati dovranno essere di pietra calcarea squadrata, di cotto artigianale, di pietra
di Sabucina.
34.2
Illuminazione
L'illuminazione viaria esterna, sia pubblica che privata, dei cortili e dei
passaggi sarà realizzata con lampade del tipo SAP; gli apparecchi diffusori saranno sporgenti a
mensola dai muri dei manufatti, con divieto assoluto di fili volanti; i cavi di allaccio devono essere
in traccia nelle murature. Le piazze e le nuove aree verdi vanno illuminate con lampioni a gambo.
Soluzioni differenti per l'illuminazione devono essere stabilite in loco, quando riguardino casi particolari di complessi monumentali o ambiti di particolare interesse ambientale. In materia valgono
le direttive di cui alla circolare 03.04.1986 prot. 5608 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
25
34.3
Arredo Urbano
Nell'ambito della zona del Centro Storico è vietata qualsivoglia forma di
pubblicità; sono vietate altresì le insegne a bandiera e su palo.
Il Comune, con riferimento alle insegne esistenti, dovrà imporre la rimozione, la demolizione ed il ripristino dello "statu quo ante" per tutte le insegne in contrasto con la
presente normativa.
Non saranno in ogni caso consentiti i seguenti interventi:
a) modifiche alla struttura e allo spartito architettonico, con particolare
riguardo alle aperture su strada, di edifici di interesse storico-artistico o ambientale;
b) costruzione di pavimentazioni, recinzioni, chiusure, chioschi e manufatti anche temporanei, di vetrine appoggiate o incassate in muri perimetrali, nuove chiusure esterne con materiali, dimensioni e forme tali da modificare la continuità ambientale ovvero di interrompere visuali e prospettive.
c) rivestimenti paramentali non coerenti con i materiali della facciata dell'edificio (quali lastre di alluminio, acciaio, marmo, graniti, ecc.).
Le insegne dovranno avere dimensioni ridotte, ed essere collocate in
modo da non alterare la sagoma e lo spartito architettonico degli edifici e non formare nuove
sporgenze rispetto al filo delle facciate, tanto da non alterare comunque le condizioni di visibilità e
di illuminazione.
Le insegne di negozi, botteghe e simili vanno realizzate all'interno dei
vani di porte e finestre poste al piano terra.
Fuori dei vani di porte e finestre sono tollerate le scritte in corsivo con
tubi fluorescenti del diametro massimo di mm. 15 fissate direttamente al muro.
Sulle facciate degli edifici possono essere collocate insegne murali di
dimensioni ridotte, prive di illuminazione propria e con il divieto dell'uso di materiale plastico e
similari. Targhe ed indicazioni di attività professionali non potranno superare le dimensioni di cm.
24x30.
Le tende per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo
ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale toponomastica. Esse dovranno risultare
omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale. L'apposizione della tenda non
dovrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata; lo sbraccio della
tenda dovrà essere contenuto entro cm. 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza
del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno
essere istallate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà
essere sostenuta da montanti verticali, e dovrà avere un'altezza minima da terra di cm. 220. Sono
vietati i teli con materiale plastico in vista sulle pareti esterne.
34,4
Muri di contenimento
I muri di contenimento da realizzarsi nel Centro Storico dovranno essere, di regola, in pietra naturale sbozzata a mano, non è ammesso l'uso, di pietra lavorata a fil di
sega di qualsiasi spessore.
I muri in c.a. e/o calcestruzzo dovranno essere rivestiti con muratura di
paramento in pietra naturale, listata.
Art. 35
Mutamento di destinazione d'uso funzionale
All'interno delle zone regolate dalle presenti norme il cambio di destinazione d'uso di immobili o parte di essi, anche se non accompagnato da opere edilizie, è soggetto
ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale N. 37 del 10.08.1985.
Ogni cambio di destinazione d'uso deve essere richiesto facendo riferimento, tanto per la descrizione dello stato attuale quanto per la nuova destinazione d'uso di progetto, alla classificazione catastale di cui alla legge istitutiva del Nuovo Catasto Urbano, ai sensi
del D.P.R. 01 Dicembre 1949 N. 1142.
Limitatamente agli edifici di interesse storico artistico, in base al secondo
e terzo comma dell'art. 11 della Legge 1089/39, tale cambiamenti devono essere vagliati dalla
Soprint.za BB.CC.AA. che darà eventuale nullaosta.
26
Art. 36
Destinazione d'uso
In linea di massima, le destinazioni d'uso compatibili con l'impianto urbano e le strutture edilizie del Centro Storico, sono le seguenti:
residenze permanenti e temporanee;
abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi, alberghi);
pubblici servizi (bar, ristoranti e trattorie);
attrezzature per lo spettacolo (cinema teatri e sale polivalenti);
commercio al dettaglio;
uffici pubblici di rappresentanza, studi professionali, agenzie,
servizi amministrativi decentrati;
artigianato di servizio;
sedi di associazioni sindacali, politiche, culturali, di categoria,
sportive, previdenziali, assistenziali e piccole attrezzature sanitarie;
asili nido, scuole materne ed elementari.
Sono assolutamente incompatibili con le strutture edilizie e con l'impianto
urbano del centro storico le seguenti destinazioni d'uso;
commercio all'ingrosso;
complessi commerciali;
artigianato di produzione ed industrie;
magazzini e depositi a cielo aperto;
strutture tecniche ed operative di uffici pubblici o di uso pubblico,
di ambito territoriale;
attrezzature e servizi tecnici urbani (aziende di trasporto pubblico, stazioni per corriere ed autotrasporti, impianti tecnologici);
attrezzature militari.
Art. 37
Domande di Concessione e di Autorizzazione
Le domande di autorizzazione o di concessione per i lavori da eseguirsi
nelle zone regolate dalle presenti norme dovranno essere presentate in carta legale e corredate
dai seguenti allegati:
a) relazione tecnica in triplice copia, di cui una in bollo, dalla quale risulti:
1) l'eventuale formazione storica dell'edificio e della sua destinazione d'uso,
con allegato stralcio delle antiche mappe catastali;
2) la collocazione dell'edificio in una tipologia architettonica (a schiera, a corte, ecc.);
3) lo stato igienico e statico dell'edificio e la natura dei vari materiali componenti le facciate e le coperture;
4) descrizione degli elementi interni all'edificio con indicato il tipo, la forma e
la collocazione:
- scale;
- portici e loggiati;
- volte, solai e strutture del tetto;
- opere d'arte (pitture, sculture e particolari architettonici di pregio) facenti parte della struttura architettonica dell'immobile;
5)
Descrizione degli elementi esterni dell'edificio con indicato il tipo, la
forma, la collocazione e lo stato di conservazione di:
coperture;
gronde, cornicioni, marcapiani;
lesene;
altri elementi verticali decorativi e funzionali;
cornici e finestre;
tipi di tessitura muraria in vista;
intonaci (con tipo di tinteggio e colore);
tipo di balconi;
tipo di logge;
mensole e ramponi;
infissi di finestre, persiane e porte;
27
6)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
grate;
calate di tubazioni igieniche;
canalizzazioni di luce, acqua, gas e telefono;
camini;
vani extra corsa per ascensori;
abbaini;
lucernari;
antenne;
scale;
pavimentazioni;
giardini e verde in genere;
recinzioni;
terrapieni;
opere di sostegno;
illuminazione pubblica e privata;
eventuali cartelli o altra forma di pubblicità.
Descrizione degli elementi di particolare valore architettonico e ambientale circostanti l'edificio quali:
condizioni dell'area di pertinenza dell'edificio come pavimentazione e sistemazione generale;
condizioni ed essenze del verde esistente;
condizioni e tipo di manufatti di valore monumentale e di arredo in generale;
7)
Gli eventuali precedenti recuperi evidenti nelle strutture e nelle facciate;
8)
La consistenza dell'intervento e la destinazione d'uso delle varie parti
dell'immobile e dell'area in progetto;
9)
Il tipo di lavori che si intendono eseguire con particolare riferimento agli
interventi di risanamento statico, consolidamento, ripristino e sostituzione di parti strutturali, ripristino delle componenti tipologie e adeguamento;
Planimetria catastale, estesa anche agli immobili limitrofi, con l'individuazione dell'immobile o la parte di esso da sottoporre a recupero e l'elenco catastale delle proprietà;
Stralcio aerofotogrammetrico con l'individuazione dell'intervento;
Stralcio del vigente P.R.G.;
documentazione fotografica in formato non inferiore a cm. 13 x 18 che illustri il
luogo urbano dell'intervento, lo stato delle facciate urbano dell'intervento, lo stato delle facciate esterne o interne, qualsiasi spazio aperto o coperto di pertinenza dell'edificio e, ove esistono, particolari elementi costruttivi (portali, cornici, ecc.) controfirmata e datata nella parte retrostante;
Rilievo dello stato attuale dell'edificio, con le quote delle gronde e dei colmi rispetto al piano di spiccato corrispondente;
Progetto in triplice copia, di cui una in bollo, redatto in grafici a scala 1:100 o 1:50
che comprenda planimetrie quotate ai vari livelli, compresa quella della
copertura, prospetti, almeno due sezioni significative che coinvolgano
anche parte dell'intorno.
I grafici debbono altresì illustrare, con disegno particolareggiato, l'eventuale tipo di faccia a vista dei parametri esterni e degli elementi costruttivi statici, decorativi e tecnologici. Le demolizioni e le nuove costruzioni
dovranno essere evidenziate coi colori rispettivamente rosso e giallo;
Titolo di proprietà in copia conforme all'originale;
Incarico della Direzione dei Lavori ad un tecnico abilitato ed accettazione;
Certificato catastale dell'immobile interessato (nel caso di richiesta di autorizzazione a variazione d'uso, comprendente anche primi piani, dovranno esibirsi i certificati catastali di tutti gli immobili dell'edificio);
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dovrà presentarsi la relazione e la dichiarazione del progettista, di conformità degli elaborati alla legge
09.01.1989 N. 13 in materia di barriere architettoniche.
28
Art. 38
Domanda di autorizzazione per la collocazione di insegne
Le istanze in bollo rivolte all'Amministrazione Comunale per la collocazione di insegne dovranno essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
relazione tecnica sulle modalità di esecuzione ed i materiali da impiegare;
b)
corografia della zona interessata, con individuazione dell'edificio dove sarà
collocata l'insegna;
c)
prospetto dell'edificio interessato con riporto in colorazione rossa della sagoma dell'insegna;
d)
particolare in scala adeguata, e comunque non inferiore a 1:20, dell'insegna, con indicazione della dicitura, dei colori, delle dimensioni e dell'altezza rispetto al piano stradale;
e)
documentazione fotografica del prospetto dei luoghi interessati, controfirmate e datate sul retro;
La documentazione richiesta ai punti a, b, c, d, dovrà essere prodotta in triplice
copia, redatta da un tecnico abilitato.
Art. 39
Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione alla esecuzione di opere, ha la validità di un anno dalla data riportata sulla stessa, entro il quale devono compiersi i lavori.
Per comprovati motivi l'autorizzazione può essere rinnovata.
_ fatto obbligo alle ditte di comunicare al Comune l'inizio e la fine dei lavori, al fine
di poter procedere agli accertamenti relativi alla conformità delle opere
realizzate con quelle oggetto dell'autorizzazione. Nel provvedimento di
autorizzazione dovrà essere indicato il Direttore dei Lavori delle opere
autorizzate.
29
CAPO III
ZONE B
Art. 40
1)
Classificazione delle zone B
Le zone classificate "B" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68, delimitate nelle
tavole del P.R.G. sono le zone residenziali esistenti o in via
di completamento che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare. In queste zone sono consentite tutte le destinazioni d'uso compatibili con la residenza ed escluse quelle rumorose, nocive o inquinanti, così
come indicati nel Titolo II Capo I del R.E.. In queste zone il
P.R.G. si attua per interventi diretti mediante singole concessioni, oltre che mediante strumenti urbanistici attuativi.
Con il programma di attuazione potranno essere vincolate
in questa zona comparti da sottoporre a piani attuativi.
Art. 41
1)
INTERVENTI CONSENTITI.
Con concessione singole .( L.R. 19/72, art. 39) sono consentiti interventi di nuove
costruzioni, di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo nonché
l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a metri quadrati duecento.
a)
gli interventi sui nuovi edifici e sugli edifici esistenti quali demolizione, ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti e l'utilizzazione
di lotti interclusi aventi una superficie non superiore a mq.
120 possono realizzarsi nel rispetto dei seguenti parametri
edilizi:
- densità edilizia mc/mq. 9,00;
- altezza massima mt. 11,00;
b)
Nei lotti interclusi aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore
a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc. 1.000 e l'altezza massima di mt. 11,00.
L'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in
deroga al disposto del punto 2 dell'art. 9 D.M. 2 Aprile 1968 N.
1444.
2)
Nelle rimanenti aree inedificate e nei lotti aventi una superficie superiore a
mq. 200 l'attività edilizia nelle zone B è subordinata alla
preventiva approvazione degli strumenti attuativi redatti nel
rispetto degli indici e dei parametri edilizi sotto indicati:
densità edilizia
mc/mq. 5,00;
distanza minima fra fabbricati
mt. 10,00;
altezza massima assoluta pari alla larghezza della strada
su cui l'edificio prospetta ed in ogni caso non superiore a
mt.
10,00;
distanza minima dai confini mt.
5,00;
è ammessa la costruzione in aderenza
Piani fuori terra
max. 3.
30
CAPO IV
ZONA C
Art. 42
Generalità e definizione della zona C
1)
La zona classificata C, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68 e delimitata nelle tavole del P.R.G. comprende le aree del territorio comunale su cui è prevista la costruzione di nuovi complessi residenziali e copmrende le sottozone “C1”, “C2”, “C3”, “C4”.
2)
L'edificazione avverrà per aree di intervento unitario a mezzo degli strumenti di attuazione.
3)
Gli strumenti attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) per
queste zone devono prevedere:
a) la viabilità di comparto;
b) le aree per le opere di urbanizzazione nella misura prevista del DM
02.04.1968 e comunque indicate nelle norme attuative delle sottozone.
4)
In queste zone sono consentite tutte le destinazioni compatibili con la residenza.
Sono escluse le destinazioni d'uso rumorose, nocive o inquinanti.
5)
Negli spazi esterni dei lotti, delle zone omogenee, ove non diversamente prescritto, dovranno trovare ubicazione:
a) parcheggi obbligatori di cui all'art. 18 della Legge N. 765/67;
b) sistemazioni a verde per una superficie effettiva ad hu
mus non inferiore ad 1/4 della intera superficie scoperta;
6)
Nelle zone C sono previsti i seguenti indici:
“C1”
-superficie minima del lotto: mq. 500
- densità fondiaria: mc/mq. 2.5
- rapporto di copertura: 30%
- altezza massima assoluta: ml. 10.00
- numero massimo di piani: 3
- distanza dai confini ml. 5.00
- distanza dalle strade: ml. 5.00÷7.00
- distanza tra fabbricati ≥ ml. 10.00
- tipo edilizio: abitazioni singole o plurifamiliari
“C2”
-superficie minima del lotto: mq. 650.00
- densità fondiaria: mc/mq. 1.5
- rapporto di copertura: 25 %
- altezza massima assoluta: ml. 10.00
- numero massimo di piani: 3
- distanza dai confini ml. 5.00
- distanza dalle strade: ml. 5.00÷7.00
- distanza tra fabbricati ≥ ml. 10.00
- tipo edilizio: abitazioni singole o plurifamiliari
“C3
- superficie minima del lotto: mq. 1000.00
- densità fondiaria: mc/mq. 0.75
- rapporto di copertura: 10 %
- altezza massima assoluta: ml. 7.00
- numero massimo di piani: 2
- distanza dai confini ml. 10.00
- distanza dalle strade: ml. 10.00
- distanza tra fabbricati ≥ ml. 10.00
- tipo edilizio: abitazioni singole o plurifamiliari
“C4”
- superficie minima del lotto: mq. 1500.00
- densità fondiaria: mc/mq. 0.30
31
- rapporto di copertura: 7.5 %
- altezza massima assoluta: ml. 7.00
- numero massimo di piani: 2
- distanza dai confini ml. 10.00
- distanza dalle strade: ml. 10.00
- distanza tra fabbricati ≥ ml. 10.00
- tipo edilizio: abitazioni residenziali stagionali.
N.B.: nelle zone “C1” e “C2”, la la distanza minima dal ciglio delle strade è di m.
5,00 per strade fino a m. 7,00 e m. 7,00 per strade da m.
7,00 a m. 13,00.
32
CAPO V
ZONE PRODUTTIVE D
Art. 43
1)
2)
Generalità e classificazione delle zone D
Le zone classificate D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68 e delimitate nelle
tavole del P.R.G., sono quelle destinate agli insediamenti
produttivi, commerciali e direzionali ed ad essi assimilati.
-Nella zona "D" si procederà per singole concessioni edilizie.
-Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla formazione dello
strumento urbanistico attuativo.
- per lotti superiori a mq 15.000 è necessaria la lottizzazione convenzionata.
Art. 44
1)
NORME PER L’EDIFICAZIONE.
Le nuove costruzioni, i nuovi impianti ed ogni altra trasformazione edilizia o del
territorio dovranno uniformarsi ai seguenti indici:
a) densità fondiaria massima: 3,50 mc/mq;
b) distanza dai confini minima m. 10,00;
c) distanza minima dal ciglio della strada interne alla zona m. 5,00;
d) distanze minime da strade extraurbane secondo il disposto del D.I.
01.04.1968 n. 1404;
e) distanza minima assoluta tra gli edifici m. 10,00;
f) altezza massima assoluta m. 7.00, salvo impianti ed attrezzature speciali;
g) rapporto di copertura max: 0,50
h) piani fuori terra: max 1
l) aree a verde, piantumate con alberi ad alto fusto, non minore di 1/4 della
superficie scoperta del lotto.
m) aree per parcheggi pari a 1 mq per ogni 10 mc di cubatura realizzata.
n) non è consentita la destinazione a residenza dei fabbricati
2) In caso di demolizione dei fabbricati esistenti, le nuove costruzioni dovranno
uniformarsi agli indici previsti al punto 1) del presente a
Art. 44 bis
NORMA TRANSITORIA
E’ fatta salva la lottizzazione realizzata in base al P.I.P. vigente.
Art. 45
1)
2)
3)
Zona Dt
La zona Dt è quella destinata alla realizzazione di attrezzature ricettive turistiche e
ricreative anche ai fini agro turistici. Le presenze edilizie esistenti potranno essere ristrutturate ed adeguate alla esigenze dell'impianto.
Nella zona Dt sono previsti i seguenti indici e parametri:
a) Densità edilizia 0,30 mc./mq.;
b) Tipologia edilizia: case a schiera o a blocchi ;
c) Distanza minima dei confini m. 10,00;
d) altezza max. m. 7,00;
e) Massimo numero piani fuori terra n. 2;
f ) Distanza tra i fabbricati m. 20,00;
g) Sono ammessi portici e tettoie nella misura del 1% della superficie del lotto;
h) Spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi
(escluse le sedi viarie) nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
Per i lotti non inferiori a mq 15.000, limitatamente ad 1/3 dell'area, l'edificazione
può avvenire nel rispetto dei seguenti indici:
a) Densità edilizia 1,50 mc/mq
b) Tipologia edilizia: case a schiera o a blocchi;
33
c) Distanza minima dei confini m. 10,00;
d) Altezza max. m. 10,00;
e) Massimo numero piani fuori terra n. 3;
f) Distanza tra i fabbricati m. 20,00;
g) Sono ammessi portici e tettoie nella misura del 1% della superficie del lotto;
h) Spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi
(escluse le sedi viarie) nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
CAPO VI
ZONA AGRICOLA
E
Art. 46 Generalità e definizione della zona E
Le zone agricole E sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio
ecologico e naturale.
Interventi consentiti
46.1 Fabbricati destinati ad abitazione
L'edificazione a scopo residenziale è consentita a mezzo di singole concessioni
nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
lotto minimo mq. 2.500; è ammessa deroga alla superficie minima del lotto solo
nel caso di proprietà singola derivata originariamente da lascito ereditario;
densità edilizia 0,03 mc/mq;
distanza dai confini mt. 10,00;
distanza dalle strade pari a quelle previste dal D.M. 01.04.1968 n. 1404 e dalle
presenti norme;
altezza massima mt. 7,00;
piani fuori terra n. 2;
Portici e tettoie sono ammesse nella misura max 1,00% della superficie del lotto
asservite a residenza. Sono consentiti volumi tecnici di cui all'art. 38 del R.E. nella
misura max del 10% del volume previsto in progetto.
E’ consentito l’asservimento, ai fini edificatori, esclusivamente fra particelle limitrofe.
46.2
Interventi produttivi
-
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. N. 71/78 sono ammessi impianti e manufatti
edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali secondo le seguenti indicazioni:
lotto minimo mq. 5.000
rapporto di copertura 1/3 dell'area di intervento;
distacchi dai cigli stradali secondo il D.M. 1.4.68 n. 1404;
altezze massime mt. 8,00 salvo impianti ed attrezzature speciali;
parcheggi in misura non inferiore ad 1/10 del volume insediativo;
distacco dai confini mt. 10,00;
piano fuori terra n. 1;
distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non inferiore a mt.
5,00, i suddetti insediamenti, devono osservare le limitazioni dell'art. 15
della legge regionale 12 giugno 1976.
Le suddette disposizioni si applicano altresì agli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici, e diretti ad utilizzare risorse
naturali purché il numero degli addetti non sia superiore a venti unità.
34
Eventuali uffici, alloggi custode ed altre destinazioni non prettamente destinate alla produzione sono ammesse nella misura max del 5% nell'ambito della
superficie coperta dell'insediamento produttivo.
Non rientrano tra gli insediamenti disciplinati dal presente comma quelli che prevedono la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli ovvero lo sfruttamento a carattere artigianale di risorse
naturali di materie o prodotti speciali già semilavorati.
E’ consentito l’asservimento, ai fini edificatori, esclusivamente fra particelle limitrofe.
46.3
-
Agriturismo
salvo diverse prescrizioni derivanti da strumenti attuativi particolari, nell'ambito di aziende agricole, ai sensi dell'art. 23 della legge
regionale 71/78, i relativi imprenditori a titolo principale
possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza
ad uso turistico stagionale. Per tale fine i predetti fabbricati
possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della
cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri
cubi.
46.4
Demolizione e ricostruzione di fabbricati agricoli.
Ai sensi del comma 3 art. 3 della L.R. 37 è consentita la possibilità di potere demolire e ricostruire solamente i fabbricati agricoli esistenti con la medesima volumetria.
I fabbricati agricoli ricostruiti dovranno mantenere la destinazione d'uso originaria
ovvero la loro destinazione dovrà essere compatibile con gli usi agricoli
cui sono destinati per le zone E. La ricostruzione può essere assentita
con esclusione degli immobili sottoposti al vincolo ex legge 1497/39 in
un sito diverso da quello originario nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona E.
Per i fabbricati agricoli presenti nelle fasce di rispetto di cui al 1 comma dell'art. 1
lettera d ed e della L.R. 12.6.76 n. 78 non è ammessa la demolizione e
ricostruzione. I fabbricati esistenti alla data dell'entrata in vigore della
Legge 765/67 non concorrono al computo delle volumetrie ammissibili
del lotto.
46.5
Interventi a servizio dell'agricoltura.
Sono consentite opere a servizio dell'agricoltura e per la conduzione del fondo nel
rispetto dei seguenti parametri edilizi:
- lotto minimo mq. 2.500;
- densità edilizia 0,07 mc/mq;
- altezza max mt. 8,00 salvo impianti ed attrezzature speciali
- piani fuori terra uno;
- distanze dal ciglio stradale secondo il D.M. 1.4.68 n. 1404 distanze dai confini
mt. 10,00;
A titolo esemplificativo sono opere a servizio dell'agricoltura tutte quelle non contemplate dall'art. 22 della L.R. 71/78
- locali per ricovero animali, ed attrezzi agricoli, depositi e magazzini agricoli, fienili, ecc.);
Le opere di cui al presente articolo devono essere distanti da eventuali fabbricati destinati a residenza secondo le disposizione delle
norme igienico-sanitarie.
35
Art. 47
Attrezzature territoriali
1)
Nell'ambito del P.R.G. sono state individuate le seguenti attrezzature pubbliche di
interesse generale.
2)
Le attrezzature territoriali possono essere realizzate dal Comune e dagli Enti istituzionali interessati; le attrezzature sanitarie possono essere realizzate
da Enti privati previa autorizzazione del Comune sentito il parere della
U.S.L. competente.
Per le attrezzature ricreative e ricettive è ammessa, da parte della pubblica amministrazione, la concessione temporanea per un numero di anni non
superiore a 35, eventualmente garantendo, durante questo periodo, il
controllo pubblico del Comune. Scaduto il termine non rinnovabile della
concessione, il Comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina
ogni altro suo obbligo nei confronti del concessionario. Gli indici e i parametri edilizi saranno fissati in rapporto alle esigenze dell'insediamento
previo parere della C.E.C., in ogni caso devono rispettare i seguenti parametri:
a) altezza massima metri 10,50;
b) parcheggi 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione utile.
-
-
-
-
Nel dettaglio le attrezzature sono state così indicate:
Istituzione per il culto e la cultura:
chiese, calvari;
Istituzioni scolastiche ed educative:
asilo nido;
scuole materne;
scuole elementari;
scuole medie inferiori;
scuole medie superiori;
Istituzioni sanitarie ed igieniche:
poliambulatorio;
casa di riposo;
cimitero;
mattatoio;
Istituzioni per lo sport ed il tempo libero:
campo di calcio, tennis;
Verde pubblico e/o attrezzato;
Impianti tecnologici:
serbatoi, depuratore, bevai;
Istituzioni amministrative per le attività comunitarie e per la sicurezza:
residenza e delegazione comunale;
caserma carabinieri;
centro sociale;
ufficio postale;
Parcheggi.
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CAPO VII
ZONA F (indicata sulla tavola di progetto con “V”)
Art. 48
Generalità e definizione delle zone F
1)
La zona classificata F , ai sensi dell'art 3 del D.M. 1444/68 e delimitata nelle
tavole del P.R.G. comprende le aree del territorio destinate a parco suburbano.
La zona dovrà essere oggetto di un piano attuativo.
2) Nella zona F sono consentiti spazi coltivati, infrastrutture di rete, attrezzature,
corsi d'acqua, laghi. Sono altresì previsti insediamenti nel rispetto di
quanto riportato al punto 3) del presente articolo.
Le attrezzature dovranno essere limitate al minimo indispensabile, onde conservare alle aree prescelte caratteristiche molto vicine alla naturalità.
Sono ammesse attrezzature al servizio di aree giochi per bambini, di aree per pic
nic, per aree di campi di bocce e simili.
E' consentito l'uso di tabelle illustrative.
E' consentita la recinzione a protezione , possibilmente con paletti di castagno e
filo spinato, accompagnata da piantumazione di essenze arbustiche autoctone, da sistemare a siepi , in modo da consentire la libera circolazione della fauna.
Le opere di ripristino o restauro vegetazionale o di nuovo impianto vegetazionale,
qualora necessitino, devono fare riferimento ad essenze autoctone
compatibili con le condizioni ambientali dell'area interessata, orientandosi verso specie di maggiore rusticità.
3) Nelle more dell'acquisizione delle aree da parte dell'ente pubblico e della redazione del piano attuativo, sono consentiti, per singole concessioni,
tutti gli interventi previsti per la zona "E" del verde agricolo.
CAPO VIII
STRADE
Art. 49 Classificazione e generalità
1)
Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e veicolare. L'intervento per le costruzioni di nuove strade ed il mantenimento di quelle esistenti spetta unicamente alla pubblica amministrazione. Strade poderali
interne ai fondi sono di competenza privata.
2)
Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e
alle nuove creazioni di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico
meccanico dei mezzi su gomma. Esse indicano, ove possibile, l'intera
zona nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi solamente
le sedi viarie.
3)
Il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore esclusivamente
indicativo e la progettazione esecutiva potrà lievemente modificare il
tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante
al P.R.G..
4)
Tracciati alternativi comportano variante di P.R.G..
5)
Nelle zone per la viabilità, oltre alle opere stradali ed i relativi servizi funzionali, potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, aree di parcheggio e relative stazioni
di servizio e rifornimento carburanti.
6)
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive
tecniche e funzionali nei seguenti tipi:
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a)
autostrade;
b)
strade extra urbane principali;
c)
strade extra urbane secondarie;
d)
strade urbane di scorrimento;
e)
strade urbane di quartiere;
f)
strade locali.
Le suddette strade devono avere le caratteristiche minime previste dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada.
7)
Ai fini della tutela delle strade ed aree pubbliche dovranno osservarsi le
norme introdotte dal Nuovo Codice della Strada emanato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. del 26.04.1993 n. 147 e le normative in materia.
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TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
GENERALITA'
Art. 50 Adeguamento preesistente edificazione
I lotti già impegnati a scopi edificatori che per effetto delle presenti norme
risultino sotto utilizzati, possono essere riequiparati ai nuovi indici di Zona in cui ricadono previo
riordino complessivo edilizio ed urbanistico.
Art. 51 Decadenza di norme in contrasto
1)
Tutte le prescrizioni urbanistiche e di assesto del territorio in contrasto con le
norme e gli elaborati del P.R.G. sono sostituite da questi ultimi all'atto
dell'adozione, salvo:
- nel caso di specifica diversa prescrizione contenuta nelle presenti norme;
- nei limiti di validità delle concessioni rilasciate anteriormente, le quali per altro non potranno, alla scadenza, essere rinnovate più di una volta.
Art. 52 Poteri di deroga
Nel caso di edilizia o di impianti pubblici o di pubblico interesse il
Consiglio Comunale su conforme parere della Commissione Urbanistica ed Edilizia salvo il N.O dei
competenti organi di controllo ai sensi dell'art. 3 della Legge 1357/55 e successive modificazioni,
può autorizzare il Sindaco a derogare dalle prescrizioni del P.R.G. per quanto concerne la altezze, i rapporti di copertura
e i rapporti di edificabilità, solo se si riscontra la effettiva impossibilità
a realizzare l'opera in un altro luogo o in altro modo.
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INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art.
Art.
Art.
1
2
3
Scopi ed Elementi costitutivi del P.R.G.
Applicazione del P.R.G.
Trasformazione urbanistica ed edilizia.
CAPO II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
GENERALITA'
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Indici urbanistici
Indici edilizi
Utilizzazione degli indici di edificabilità
Opere di urbanizzazione primaria
Aree di parcheggio e autorimesse
Opere di urbanizzazione secondaria urbana
Opere di urbanizzazione secondaria territoriale
Interventi infrastrutturali
Interventi edilizi
Destinazione d'uso
Variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
CAPO I
Art
Art.
15
16
Art.
17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Strumenti di attuazione del P.R.G.
Piani Regolatori Particolareggiati (PRP) e Piani di Lottizzazione
Convenzionali (P. di L.)
Piani per insediamenti produttivi (PIP)
Piani di zona per l'edilizia economica e popolare
Programmi costruttivi
Piani di lottizzazione convenzionati
Mappa di attuazione del P.R.G.
TITOLO III
NORME PER ZONE
CAPO I
Art.
GENERALITA'
22
CAPO II
Art.
Divisione in zone del territorio comunale
CENTRO STORICO DA ASSOGGETTARE A RECUPERO
23
Perimetrazioni
40
Art.
Art
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CAPO III
Art.
Art.
Art.
Art.
40
41
42
43
CAPO IV
Art.
44
45
46
47
48
49
50
Generalità e classificazione delle zone D
Sottozone D.1.1 e D.1.2
Sottozone D.1.3 e D.1.4
Sottozona Dt
Generalità e definizione della zona E
Attrezzature territoriali
ZONA F
51
CAPO VIII
Art.
Generalità e definizione della zona C
ZONA AGRICOLA E
CAPO VII
Art.
Classificazione delle zone B
Zone B.1 - Abitato esistente da recuperare
Zona B.2 - Abitato di recente edificazione e di completamento
Zona B.3 - Abitato di recente edificazione urbanisticamente degradato
ZONE PRODUTTIVE D
CAPO VI
Art.
Art.
ZONE B
ZONA C
CAPO V
Art.
Art.
Art.
Art.
Interventi previsti zona A
Categorie patrimonio edilizio esistente
Interventi indiretti
Piani di recupero
Toponomastica esistente ed antica
Opere interne
Salvaguardia degli elementi architettonici esistenti
Altezza dei piani
Interventi sul costruito
Costruzione di nuovi balconi
Interventi sugli spazi esterni
Mutamento di destinazione d'uso funzionale
Destinazione d'uso
Domanda di concessione e di autorizzazione
Domanda di autorizzazione per la collocazione di insegne
Validità dell'autorizzazione
Generalità e definizione della zona F
STRADE
52
Classificazione e generalità.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
Art.
53
54
Adeguamento preesistente edificazione
Decadenza di norme in contrasto
41