sosta a pagamento senza “posti bianchi”

Transcript

sosta a pagamento senza “posti bianchi”
SOSTA A PAGAMENTO SENZA “POSTI BIANCHI”
nostra informazione
Molti cittadini si lamentano perché non trovano i parcheggi gratuiti (posti bianchi) in aree dove la
sosta è tutta a pagamento (posti blu).
Qualche cittadino multato si rivolge al tribunale e spesso il giudizio arriva alla Corte di Cassazione,
con sentenze che a volte hanno responsi opposti, ma non per “doppiezza” dei giudici, ma per la
diversa sostanza dei fatti e soprattutto degli atti amministrativi che hanno istituito la sosta a
pagamento diffusa.
La questione è regolata con chiarezza dal Codice della Strada che all’art 7, indica:
“8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione
ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f) (sosta a pagamento ndr), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta (sosta gratuita ndr). Tale obbligo
non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico
limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
“9. I comuni, con delibera della giunta,… provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”.
Generalmente i cittadini considerano scontato che all’interno del centro storico siano disponibili
pochi parcheggi, solo a pagamento e con gran parte dei posti auto addirittura riservati ai residenti.
E’ meno compresa e tollerata la sosta a pagamento in tutti i posti auto di vaste aree “fuori le mura”,
ed è in queste aree – le sopra citate “zone a rilevanza urbanistiche” - che qualcuno chiede una
quota di parcheggi liberi, di posti auto bianchi.
Quando è veramente obbligatorio lasciare dei posti auto gratuiti-bianchi?
Perché i giudici a volte annullano la multa presa in un parcheggio a pagamento se manca la
quota di posti gratuiti-bianchi?
E’ possibile NON lasciare neppure un posto auto libero nell’intera area che la Giunta comunale,
con propria delibera, ha delimitato ed approvato come ZONA A RILEVANZA URBANISTICA (il sopra
citato art. 7, comma 8 del Codice della Strada).
Ma è proprio nella qualità di questo atto l’errore commesso da alcuni Comuni, e che rende possibile
annullare un multa per mancanza di posti auto gratuiti o addirittura tutta la sosta a pagamento.
Infatti, non basta indicare su un foglio di carta il perimetro della “zona a rilevanza urbanistica” è poi
approvarlo con una delibera di Giunta per avere oggettivamente individuato e motivato un’area “…
nella quale sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
Come tutti le delibere e le ordinanze previste dal Codice della Strada, è obbligatorio approvare un
atto motivato e documentato con indagini, ricerche, monitoraggi, dati e analisi che testimonino
perché l’area individuata deve essere considerata una zona a rilevanza urbanistica e perché è
opportuno istituire tutti i posti auto a pagamento e, magari, spiegare anche quali altre scelte sono state
effettuate e realizzate per rendere efficiente la complessiva gestione della sosta con l’efficacia risposta
alle domande di sosta lunga, sosta breve, sosta dei residenti, ecc..
Tutto documentato in una chiara ed esaustiva relazione illustrativa e tavole grafiche.
Con un atto così metodologicamente costruito e approvato - con un PROGETTO – non c’è da
temere alcun ricorso, ne per una singola contravvenzione e neppure per l’intera delibera di Giunta.
In caso contrario – carenza di istruttoria! - giustamente i giudici annullano contravvenzioni o
secondo la tipologia del ricorso, l’intera delibera. A volte i Comuni perdono la causa perché neppure si
costituiscono nel ricorso in tribunale: per l’amministrazione le conseguenze gestionali e di credibilità
possono essere rilevanti.
Infine, vi invitiamo a prendere visione del “Piano generale della sosta nel territorio comunale”
approvato dal Comune di Cesena (un Comune di 100.000 abitanti), per verificare lo studio motivato
della zona a rilevanza urbanistica (vedere file in questa categoria “sosta” del sito).