regolamento del corpo intercomunale di polizia locale unione dei

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regolamento del corpo intercomunale di polizia locale unione dei
UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DI LONATE
POZZOLO E DI FERNO
Provincia di Varese
REGOLAMENTO
DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 32 del 27.09.2006
TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Art.1 - Corpo di Polizia Locale
Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo
1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.
E’ istituito il Corpo di Polizia Locale.
Art. 2 - Collocazione del Corpo nell’Amministrazione
Al Corpo di Polizia Locale sovrintendono i Sindaci dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno
o un Assessore delegato per materia.
L’Unione pone la sicurezza urbana fra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento
della vita civile nei comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno.
Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo.
Gli appartenenti al Corpo svolgono nel territorio dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno,
le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze nonché altri provvedimenti
amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione.
In particolare:
 Vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana, di educazione alla legalità e
di riqualificazione urbana nel territorio dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, nell’assoluto
rispetto dell’esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza;
 Vigilano sull’osservanza delle Leggi, Regolamenti, e di ogni altra disposizione emanata
dallo Stato, Regione, e dagli Enti Locali;
 Svolgono le funzioni di polizia Locale in conformità alla legge Regionale n. 4 del 14 aprile
2003;
 svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa di cui all’art. 11 della L.R. n.4/2003;
 svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura
Penale ed ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 4/2003, assicurano lo scambio informativo e la
collaborazione sia con altri Comandi di P.L. che con le altre forze di polizia della Stato;
 Svolgono, ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo n. 285/92, le funzioni di Polizia Stradale;
 svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, ponendo il presidio del territorio fra i compiti
primari, al fine di garantire, in concorso ed in ausilio alle altre Forze di polizia dello Stato, la
sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento;
 prestano ausilio e soccorso, nell’ambito dei compiti istituzionali, in ordine ad ogni tipologia
di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio;
 svolgono servizi di protezione Civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d’intesa
con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 assolvono compiti d’informazione e di raccolta di notizie, nonché accertamenti e
rilevazioni, nell’ambito dei compiti istituzionali, anche su richiesta di organi competenti esterni;
 prestano servizi d’ordine, di vigilanza e scorta necessari per l’espletamento di attività e
compiti istituzionali dell’Unione e dei Comuni associati;
 assicurano i servizi d’onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni,
manifestazioni o cerimonie e forniscono su disposizione dei Sindaci dei Comuni associati, la
scorta ai Gonfaloni dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno;
 svolgono tutti gli eventuali compiti d’interesse generale che l’Amministrazione ritenesse di
attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell’ambito dei compiti istituzionali;
 collaborano con le Forze di polizia, nell’ambito del territorio dei Comuni associati e nei
limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco competente per territorio, quando
ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità. Nei casi
d’urgenza, la relativa disposizione può essere impartita dal comandante del Corpo che ne deve
dare comunicazione al Sindaco competente per territorio, non appena possibile.
Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo
Il Corpo di Polizia Locale è articolato nei termini previsti dall’organigramma approvato
dall’Ente.
TITOLO II
ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI
Art. 5 - Organico del Corpo
L’organico del Corpo è determinato dall’Amministrazione in relazione agli obiettivi ed alle
esigenze di servizio e, per le stesse ragioni, è soggetto a revisione.
Art.6 - Rapporto gerarchico
Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai Sindaci,
dal personale gerarchicamente sovra ordinato e dalle Autorità competenti per singoli settori
operativi, nei limiti del loro stato giuridico e dalle Leggi.
Il personale gerarchicamente sovra ordinato ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale
dipendente e di assicurare, con istruzioni e disposizioni specifiche, il buon andamento del servizio.
Spetta ad ogni superiore gerarchico l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di
servizio e di comportamento di tutto il personale.
L’ordinamento gerarchico del Corpo di polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche
funzionali ricoperte dagli appartenenti.
Al fine di garantire l’ordinaria organizzazione dei servizi programmati, tutte le richieste
d’intervento provenienti dall’esterno, cioè dagli Uffici dell’Ente e comunali, da altri Enti, da
Forze di Polizia devono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità o urgenza,
il personale può aderire direttamente alle richieste, ma contestualmente dovrà informare la Centrale
Radio operativa.
Art. 7 - Attribuzioni del Comandante
Il Comando del Corpo di P.L. è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di
appartenente alla Polizia Locale.
Il Comandante del Corpo di Polizia locale, ferme restando l’autonomia organizzativa e
operativa, è responsabile verso i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione, con riferimento
alle attività svolte nei singoli territori, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico
operativo degli appartenenti al Corpo.
Per l’organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d’istituto, al
Comandante spetta:
 l’emanazione di direttive e la vigilanza sull’espletamento dei servizi conformemente alle
finalità dell’Amministrazione, nonché l’emanazione di ordini di servizio di sua competenza;
 l’assunzione diretta e personale dell’organizzazione e della direzione di alcuni servizi di
particolare rilievo;
 di impartire disposizioni sulle singole pratiche;
 la costituzione di gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
 disporre l’assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei
servizi;
 adottare mediante circolari interne o disposizioni di servizio tutti i provvedimenti che, nel
rispetto del presente regolamento, siano necessari per l’organizzazione della struttura e l’efficace
svolgimento del servizio;
 coordinare i servizi del Corpo con quelli di altre Forze di Polizia e della Protezione Civile,
secondo le intese con l’Amministrazione;
 assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio;
 mantenere i rapporti con L’Autorità Giudiziaria, le Autorità di pubblica Sicurezza e gli
organismi dell’Ente, dei Comuni facenti parte dell’Unione o di altri Enti per esigenze operative;
 mantenere rapporti con la stampa nei limiti delle proprie attribuzioni;
 rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di
funzioni e manifestazioni pubbliche;
 esercitare le attribuzioni previste dall’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e succ. modif. e
integrazioni;
 rispondere ai Sindaci dei risultati conseguiti rispetto le direttive ricevute dagli stessi.
Il Comandante, entro la fine di gennaio di ogni anno, predispone e trasmette una relazione
annuale dell’attività svolta nell’anno precedente.
In caso di assenza temporanea del Comandante ed in assenza di specifiche disposizioni,
anche verbalmente impartite, lo stesso è sostituito dall’Ufficiale con grado più elevato presente in
servizio, fatte salve tutte le attribuzioni di cui all’art. 107 del D. Lvo n. 267/00;
Art. 8 - Attribuzione degli Ufficiali
Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui
sono assegnati nonché della disciplina e dell’impiego tecnico operativo del personale dipendente.
I compiti degli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo nell’ambito della struttura
operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:
 stabilire le modalità di esecuzione dei servizi delegati alla loro competenza;
 fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 curare la disciplina del personale adottando gli opportuni accorgimenti e misure e soluzioni
operative per il conseguimento dei risultati richiesti;
 curare l’assegnazione del personale ai diversi servizi secondo le necessità ed in
ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 studiare i problemi di carattere organizzativo, operativo avanzando proposte e
suggerimenti utili ai fini del loro superamento;
 rappresentare il Comandante, in tutti i servizi di competenza, nei casi di impedimento dello
stesso.
Il Vice Comandante qualora individuato, coadiuva il Comandante nell’espletamento delle
sue attribuzioni ed espleta funzione vicaria, nel caso di sua assenza o impedimento, fatte salve
tutte le attribuzioni di cui all’art. 107 del D. Lvo n. 267/00.
Art.9 - Compiti dei sottufficiali
Qualora previsti nella dotazione organica, i Sottufficiali, oltre a fornire istruzioni operative
al personale assegnato per il corretto svolgimento del servizio, sono addetti al coordinamento e
controllo del personale assegnato, ai fini della corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni;
curano che i risultati delle attività e delle operazioni corrispondano alle direttive ricevute e
controllano il comportamento e l’efficienza degli agenti assegnati.
Garantiscono il supporto al personale, compreso l’addestramento nell’impiego delle
dotazioni tecniche, sia nelle attività esterne ed interne prendendovi parte direttamente.
Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, da parte
degli ufficiali, cui rispondono direttamente.
Art.10 - Compiti degli agenti
Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le funzioni d’istituto di cui all’art. 3.
Gli stessi prestano servizio come appiedati o a bordo di veicoli utilizzando gli strumenti e le
apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l’esecuzione degli interventi, in dotazione al
Comando.
Art. 11 – Qualifiche degli appartenenti al Corpo
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma
dell’art. 5 della Legge n. 65/86 nonché della L.R. 14 aprile 2003 n. 4 esercitano:
a)
funzioni di Polizia Amministrativa svolgendo attività di prevenzione e repressione di
illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali,
regionali e locali, ai sensi dell’art. 11 della citata L.R. n. 4/2003, nonché dalle Leggi che
disciplinano le singole materie;
b)
funzioni di Polizia Giudiziaria rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia
Giudiziaria per gli Agenti o di Ufficiale di P.G. riferita ai Sottufficiali, Ufficiali e Comandante ai
sensi dell’art. 57 del Codice di procedura Penale;
c)
servizi di polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada di cui al D.
L.vo n. 285/92;
d)
funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 65/86. A tal
fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta dei Sindaci , la qualifica di
agente di Pubblica Sicurezza.
TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 12 – Modalità di accesso al Corpo
Oltre alle norme previste dal Regolamento di Organizzazione dell’Ente, si applicano, a
parziale deroga ed integrazione delle stesse, le seguenti modalità per l’accesso all’organico del
Corpo di Polizia Locale:
 possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore;
 possesso di patente di guida di categoria “A”, ove richiesto dai singoli bandi di concorso;
 idoneità psico fisica secondo le modalità stabilite dall’art. 37 della Legge Regionale 14
aprile 2003 n. 4;
 possesso dei requisiti psico fisici per il porto di armi, ai sensi del Decreto del Ministero
della Sanità 28/4/1998;
 non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della L.8 luglio 1998 n. 230
essendo gli appartenenti al Corpo di P.L., dotati di arma d’ordinanza;
 non aver riportato condanne per reati non colposi.
I titoli di studio per l’accesso alle posizioni organiche del Corpo di P.L. sono conformi a
quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti categorie.
Il superamento dei corsi formativi di preparazione ai concorsi di cui all’art. 40 della L.R.
n. 4/2003 sarà valutato quale titolo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 13 - Formazione di base per allievi Agenti
I vincitori di concorso per posti da agente sono tenuti a frequentare, durante il periodo di
prova, ai sensi dell’art. 40, comma 1° della L.R. 14 aprile 2003 n. 4, specifici corsi di formazione
di base.
Il corso è completato successivamente ad un periodo di addestramento nei servizi
operativi del Corpo.
All’atto della nomina in ruolo il Comando di P.L. provvederà a comunicare alla
competente struttura della Regione Lombardia i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli
stessi siano inseriti nell’apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Il Comando P.L.
provvederà, altresì, a comunicare alla struttura medesima i nominativi dei dipendenti cessati dal
servizio ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 4/2003.
Art. 14 – Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali
I vincitori di concorso per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova,
ai sensi dell’art. 40 della L.R. n.4/2003 specifici corsi di qualificazione professionale.
Art. 15 - Aggiornamento professionale
L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente con le seguenti modalità:
 mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento promosse all’interno del Corpo
di P.L. a cura degli Ufficiali, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative,
amministrative e tecniche nelle materie costituenti gli ambiti operativi di competenza;
 organizzazione di corsi, lezioni, giornate di studio, seminari a cura di esperti di specifiche
materie;
 partecipazione ad iniziative formative promosse da altri Comandi di P.L., IREF o altri
istituti di formazione professionale.
L’invio ai corsi contemplati dal presente articolo, nonché dagli articoli precedenti è curato
dal Comando.
TITOLO IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE
Art.16 - Uniformi e divise di servizio
L’Amministrazione fornisce l’uniforme di servizio e i relativi accessori agli appartenenti
al Corpo di P.L..
Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione
Lombardia in attuazione del Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 7 e succ. modif. e
integrazioni.
Per particolari servizi di rappresentanza e scorta Gonfaloni, sarà indossata l’alta uniforme.
E’ fatto divieto agli appartenenti al Corpo apportare modifiche o visibili aggiunte
all’uniforme assegnata.
Art. 17 - Gradi e distintivi
I distintivi di grado inerenti le qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo di P.L.
sono conformi a quanto stabilito nel Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.
Le decorazioni ed i distintivi da apporre sulle uniformi di servizio sono quelle previste
rispettivamente dalla D.G.R. del 1 dicembre 2000 e dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004
n.2.
Sull’uniforme possono essere altresì portate dai singoli appartenenti, le decorazioni al
valore civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d’uso.
Al momento della cessazione dal servizio, il personale di P.L. è tenuto a restituire i
simboli distintivi della P.L. nonché eventuali distintivi di grado.
Art. 18 – Arma d’ordinanza
Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono dotati delle armi secondo quanto disposto nel
Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987 n. 145.
Le armi in dotazione, specificate nell’allegato Regolamento concernente l’armamento
degli appartenenti alla Polizia Locale sono: l’arma d’ordinanza – pistola e la sciabola per i servizi
di rappresentanza.
L’arma deve essere portata indosso con le modalità stabilite all’art 5
nel
Regolamento speciale di cui al precedente comma 1, approvato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 10 del 17/5/2002. Essa deve essere impiegata soltanto nei casi in cui
l’uso è legittimato dalla legge penale.
Gli Agenti di P.L. vengono addestrati all’uso dell’arma durante il corso di formazione di
base di cui al precedente art. 13, comma 1°.
Gli appartenenti al Corpo di P.L. compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono
ai sensi di legge e con le modalità previste dal Regolamento speciale allegato.
L’arma deve essere sempre tenuta dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal
fine potranno essere effettuati periodici controlli per verificarne la funzionalità.
Art. 19 - Strumenti di autotutela
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 14 aprile 2003 n. 4 costituiscono strumenti di autotutela
per gli operatori di P.L.:
 lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti.
Il predetto strumento ha natura e scopi esclusivamente difensivi qualora non vi siano i
presupposti per l’impiego dell’arma da sparo; gli stessi hanno le caratteristiche tecniche
disciplinate dall’allegato A del Regolamento regionale 13 luglio 2003 n. 3.
L’assegnazione dei predetti strumenti è effettuata dal Comandante.
Art. 20 - Strumenti e mezzi in dotazione
Le decorazioni per gli autoveicoli, motoveicoli e le relative dotazioni tecniche e
strumentali sono disciplinate dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 4.
Il personale che utilizza i veicoli o gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnati
al Corpo di P.L. è tenuto ad usarli correttamente e diligentemente ai fini del servizio, nonché a
conservarli in buono stato segnalando ogni necessità di manutenzione.
Il personale addetto ai servizi di Polizia Giudiziaria, al Pronto intervento o a altri servizi
specifici, individuati dal Comandante, può essere dotato di manette.
Art. 21 - Servizio in uniforme e eccezioni
Gli appartenenti al Corpo di P.L. prestano normalmente tutti servizi d’istituto in uniforme.
L’attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi:
a)
servizi e/o accertamenti la cui natura richieda l’abito civile, previa autorizzazione del
Comandante contenuta nell’ordine di servizio giornaliero o con specifico atto a parte; il
Comandante, nei casi di particolare rilevanza comunica ai Sindaci lo svolgimento di tali
servizi.
b)
quando la tipologia del servizio da espletare richieda di indossare abiti di fogge particolari,
previa autorizzazione del Comandante da rilasciare con le modalità indicate alla precedente lettere
a);
c)
in caso di gravidanza previa comunicazione dell’interessata al Comandante;
d)
in altri casi eccezionali da autorizzare da parte del Comandante con le modalità indicate
alla precedente lettera a);
e)
il Comandante è autorizzato ad indossare l’abito civile purché tenga sempre a
disposizione l’uniforme per eventuali necessità di servizio che lo richiedano.
Art. 22 - Tessera di servizio
Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono muniti di tessera di riconoscimento che certifica
l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di
assegnazione dell’arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987 n.
145, secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.
Tutti gli appartenenti al Corpo di P.L. in servizio devono sempre avere appresso la tessera
di servizio.
La tessera deve essere sempre mostrata, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia
svolto in abiti civili.
TITOLO V
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Art. 23 - Finalità generali dei servizi
Il Corpo di P.L. svolge i compiti inerenti le funzioni d’istituto di cui al precedente art. 3
al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell’Amministrazione e di
contribuire con le prestazioni di ciascun appartenente al Corpo ad un regolare ed ordinato
svolgimento della vita cittadina dei Comuni facenti parte dell’Unione.
L’organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l’impiego del personale sono
impostatati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive
impartite dall’Amministrazione.
Art. 24 - Servizi stradali appiedati
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti i servizi appiedati.
Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
a)
regolazione manuale del traffico nelle intersezioni e sulle strade;
b)
presidio agli impianti semaforici con interventi di regolazione manuale, qualora necessario;
c)
servizio misto con interventi alle intersezioni (come alle lettere precedenti) e nelle strade
adiacenti;
d)
servizio mobile lungo un itinerario prefissato;
e)
servizi di ordine, di sicurezza, di prossimità, di rappresentanza, di scorta, secondo le
esigenze contingenti;
f)
servizi di assistenza e viabilità ai plessi scolastici, in concomitanza dell’ingresso
uscita degli alunni.
Art. 25 - Servizio a bordo di veicoli
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti i servizi a bordo
di veicoli finalizzati particolarmente a garantire le attività di pronto intervento, le attività di
protezione civile, le attività di controllo del territorio.
A tal fine, il Comandante dispone con ordine di servizio giornaliero l’integrazione dei
servizi appiedati con servizi svolti a bordo dei veicoli in dotazione.
Il Comandante impartisce le opportune direttive e disposizioni specifiche sulle modalità
d’impiego dei veicoli nello svolgimento dei servizi assegnati.
Coloro i quali hanno in consegna, anche giornalmente, come conducenti un veicolo di
servizio devono condurlo con perizia ed accortezza curandone la buona tenuta e segnalando ogni
necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rapporto di servizio o su apposita
modulistica, qualora sia istituita.
Art. 26 - Collegamento dei servizi
Tutti i servizi esterni sono di norma collegati al Comando con l’apparecchio radio
ricetrasmittente ed eccezionalmente con telefono cellulare in dotazione.
Il personale munito di radio ricetrasmittente o di telefono deve tenere costantemente
attivo il collegamento con il Comando.
A richiesta il personale esterno deve dare la posizione operativa e seguire le istruzioni
specifiche impartite dai superiori anche a mezzo del personale addetto alla centrale radio
operativa; le predette istruzioni derogano anche a quanto disposto con ordine di servizio giornaliero.
In assenza di comunicazioni specifiche, il personale di P.L. si attiene ai servizi programmati
e disposti nell’ordine di servizio giornaliero.
Il personale munito sia di radio che di telefono, comunica alla C.R.O. l’inizio del servizio,
ai fini della verifica quotidiana del corretto funzionamento dell’apparato in dotazione.
Art. 27 - Servizi di pronto intervento
I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando
con le modalità indicate nel precedente art. 24.
L’impiego dei veicoli è disposto con ordine di servizio giornaliero.
Il personale incaricato dei predetti servizi ha il compito di intervenire in località indicate,
con la massima sollecitudine, secondo le istruzioni impartite dal Comando, anche via radio, per
tutte le necessità inerenti i compiti e le attività d’istituto.
Art. 28 - Servizi nelle frazioni e nei capoluoghi
Sono, altresì, istituiti i servizi di controllo del territorio nelle frazioni e/o nelle piazze dei
capoluoghi o in parchi e/o giardini svolti preferibilmente in forma appiedata anche con l’appoggio
di un autoveicolo da utilizzare eventualmente per i trasferimenti da una zona all’altra.
Circa le modalità di svolgimento dei predetti servizi, il personale si attiene alle disposizioni
impartite con ordine di servizio giornaliero o anche verbalmente dal personale addetto al
coordinamento e controllo.
I predetti servizi hanno lo scopo di migliorare:
 la qualità urbana
 la civile convivenza
 la sicurezza sociale ed il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione.
Art. 29 - Servizi interni
Sono considerati servizi interni i servizi che attengono prevalentemente ai compiti d’istituto
che richiedono lo svolgimento di un iter procedurale o che per loro natura non possono essere svolti
sul territorio.
Sono, pertanto, considerati servizi interni:
 l’Ufficio Verbali inteso in tutte le sue attività derivanti dalla procedura sanzionatoria;
 la Centrale Radio Operativa;
 L’Ufficio preposto alla predisposizione dei servizi.
I predetti servizi sono svolti preferibilmente con personale amministrativo, con esclusione
dei compiti d’istituto della P.L..
L’individuazione del personale di P.L. da assegnare sia ai servizi interni che esterni
spetta al Comandante.
Art. 30 - Servizi presso altre Amministrazioni
Gli appartenenti al Corpo possono ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n.4/2003,
essere impiegati, con finalità di supporto o soccorso, singolarmente o riuniti in squadre operative
per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre amministrazioni locali, previo accordo fra
le amministrazioni interessate, nonchè comunicazione al Prefetto.
In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità o disastri, il distacco può
essere autorizzato con decreto dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione.
Al personale distaccato per i motivi di cui al precedente comma 2 si applicano le
disposizioni previste per le missioni e trasferte dei dipendenti e le norme vigenti in materia.
Il Comando P.L. è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali di collegamento con
quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni connesse alla circolazione
stradale, per manifestazioni, scorte o altre esigenze straordinarie.
Art. 31 - Efficacia dei servizi
Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente i Sindaci circa i risultati ottenuti dai
servizi e circa la rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all’art.23 e rispetti gli obiettivi
contenuti nel PEG annuale.
Art. 32 - Collaborazione con soggetti di Vigilanza privata
Il Comandante qualora ne rilevi le condizioni, instaura rapporti di collaborazione con
soggetti abilitati a svolgere servizi di vigilanza privata secondo i fini e con le modalità previste
dall’art. 34 e segg. della L.R. n.4/2003.
TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO
Art. 33 - Ordine di servizio giornaliero
Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dai Sindaci, dispone
gli ordini di servizio giornalieri con cadenza, di norma settimanale, indicando per ciascun
dipendente:
turno e orario;
posto di lavoro;
modalità di espletamento del servizio;
Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere
assegnati accanto all’ordine, ovvero stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente o impartiti
verbalmente, in caso di necessità, anche dall’addetto al coordinamento e controllo di turno.
Gli appartenenti hanno l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio, mediante
firma dello stesso e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono
attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia in occasione di
servizi specifici, tanto in forma scritta che verbale, nei termini indicati al precedente comma 2.
Art. 34 - Obbligo d’intervento e di rapporto
Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo d’intervenire per tutti i compiti derivanti dalle
funzioni d'istituto, fermo restando l’espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o
ufficiale di Polizia Giudiziaria.
L’intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale,
impartito dal superiore gerarchico ovvero stabilito nell’ordine di servizio giornaliero.
Nei casi in cui l’intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi,
l’addetto deve richiedere l’intervento di altri servizi competenti in materia, contattando via radio o
via telefono immediatamente il Comando.
In caso d’incidente stradale o in qualsiasi altro caso d’infortunio l’intervento è obbligatorio.
Nel caso in cui non sia possibile l’intervento perché impegnato in altro servizio ugualmente
prioritario, il personale dovrà chiedere e ottenere istruzioni circa la valutazione del servizio
prioritario al superiore gerarchico il quale potrà disporre l’invio di ulteriore personale per
l’espletamento di tutti servizi in corso o richiesti. In caso di assenza di personale, nei predetti casi,
il superiore gerarchico potrà richiedere anche l’intervento di altre Forze dell’Ordine, qualora lo
stesso ne ravvisi l’opportunità o la necessità.
Oltre i casi in cui è prevista a stesura di verbali o rapporti specifici, il personale di P.L. deve
redigere quotidianamente un rapporto di servizio relativo a
interventi operati che possano
determinare conseguenze o per i quali si possa prevedere la necessità o l’opportunità di una
memoria futura.
Tutti gli agenti in servizio esterno hanno, comunque, l’obbligo nell’ambito dell’orario di
servizio di compilare giornalmente un rapporto di servizio riassuntivo degli interventi effettuati, su
apposita modulistica messa a disposizione dal Comando.
Art. 35 – Guida dei veicoli e uso degli strumenti
Per i servizi di cui all’art. 25 il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del
titolo abilitativo richiesto, la guida di veicoli in dotazione al Corpo.
L’incarico non può essere rifiutato.
Tutto il personale è tenuto ad apprendere, previa istruzione operativa, l’uso degli strumenti
e delle apparecchiature tecniche date in consegna o in uso per le necessità dei servizi.
Art. 36 - Prolungamento del servizio
Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 al fine di portare a compimento un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 anche in assenza di ordine superiore, in situazioni di emergenza;
 in attesa dell’arrivo in servizio dell’appartenente al Corpo del turno successivo, quando ciò
sia previsto dall’ordine di servizio (cambio sul posto).
Art. 37 - Mobilitazione straordinaria
Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate
come tali dall’Amministrazione dell’Unione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere
mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo, ove occorra, e qualora ne sia fatta
richiesta, la reperibilità nelle ore libere, senza eccezione alcuna.
Nelle predette circostanze, il Comandante può sospendere i congedi ordinari per tutti gli
appartenenti al Corpo, al fine di disporre dell’intera forza necessaria.
Art. 38 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo
Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all’articolo precedente può essere istituita la
reperibilità degli appartenenti al Corpo per determinati servizi d’istituto cui essi sono addetti, in
relazione alle disposizioni che disciplinano tale istituto.
Il Comandante dispone i turni dei servizi di reperibilità.
TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 39 - Norme generali: doveri
Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le
disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi svolgendo i
propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati al precedente art.23.
Fermi restando gli obblighi derivanti dal del Codice di Procedura Penale per la qualifica di
Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di P.L devono considerarsi sempre disponibili per il
servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui al precedente art.35.
Art. 40 - Cura dell’uniforme e della persona
Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni stabilite all’art.
21.
I capi dell’uniforme vanno indossati secondo le modalità stabilite nel Regolamento
regionale 8 agosto 2002 n. 7.
Il personale del Corpo di P.L. deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto
esteriore al fine di evitare anche il minimo pregiudizio al decoro e prestigio dell’Amministrazione
che rappresenta.
Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della
barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, monili o gioielli, eventualmente usati, siano sobri e
compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
E’ vietato l’uso di ogni tipo di monile o gioiello che alteri l’uniforme.
.
Art. 41 - Orario e posto di servizio
Gli appartenenti al Corpo devono normalmente presentarsi in divisa all’ora e sul posto che
sono fissati nell’ordine di servizio.
Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere
l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve
avvisare prontamente il responsabile del turno, dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare
il posto.
Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze di
carattere straordinario, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l’orario stabilito o il
turno prefissato.
Art. 42 – Rapporti interni al Corpo
I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati
reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione
nei diversi gradi di responsabilità.
Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà
di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni evitando di diminuire o
pregiudicare in qualsiasi modo l’autorità e il prestigio di essi.
Art. 43 – Comportamento in pubblico
Durante il servizio l’appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un
comportamento irreprensibile operando con senso di responsabilità ed imparzialità in modo da
riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
Egli deve corrispondere sempre alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli
secondo criteri di opportunità ed equità ed operando in modo scevro da connotazioni personali.
Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
In caso di necessità, l’interprete deve impiegare la lingua straniera.
L’appartenente al Corpo deve esibire la tessera di servizio, nonché il fornire il numero di
matricola, quando sono richiesti.
Quando opera in abito civile, nel rivolgersi all’utente, deve qualificarsi esibendo la tessera
di servizio.
Durante il servizio deve sempre mantenere un contegno consono alla sua funzione. Non
deve chiacchierare inutilmente con i colleghi o con altre persone o intrattenersi in futili
occupazioni, né tanto meno intrattenere conversazioni telefoniche di carattere personale.
Art. 44 - Saluto
Costituisce un dovere il saluto reciproco tra appartenenti al Corpo o verso i cittadini, le
Istituzioni e le Autorità centrali o locali che le rappresentano.
Il saluto si effettua portando la mano alla visiera del berretto ed in particolare:
 davanti alla bandiera nazionale e al Gonfalone comunale ed alle Autorità civili e militari
durante lo svolgimento di una cerimonia;
 durante il servizio di viabilità connesso al passaggio di un corteo funebre, in concomitanza
del passaggio del carro funebre.
Si è dispensati dal saluto nei seguenti casi:
 quando si sta effettuando la regolazione manuale del traffico;
 quando si è alla guida di motocicli in marcia o alla guida di autoveicoli;
 quando si è inquadrati in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla Bandiera nazionale.
TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE.
Art. 45 - Norme disciplinari
La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di P.L. è contemplata
dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
Art. 46 - Assenze dal servizio
L’obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene
adempiuto mediante avviso verbale telefonico all’Ufficiale responsabile del turno.
Tale avviso deve pervenire non oltre l’orario d’inizio del servizio in modo che sia resa
possibile l’eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
Il citato avviso telefonico deve pervenire con le medesime modalità e tempi, anche nel caso
di prolungamento della malattia.
E’ fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme, dei tempi e delle modalità di invio del
certificato medico all’Ufficio Personale.
Art. 47 - Accertamenti sanitari
Il Medico del lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici o su richiesta del
singolo dipendente segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da
determinare l’esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.
Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, adotta i provvedimenti del caso.
I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, vengono
disposti dal Medico del lavoro, con le modalità stabilite dalla Legge n. 626/94.
Art.48 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo.
Il Comandante segnala ai Sindaci i dipendenti che siano distinti per aver dimostrato una
spiccata qualità professionale, spirito d’iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di
eccezionale rilevanza.
In occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale (20 gennaio – S.
Sebastiano) i Sindaci potranno assegnare un riconoscimento, agli appartenenti al Corpo segnalati
con le modalità sopra indicate.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 49 - Rinvio ai Regolamenti dell’Ente
Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo, la
normativa contenuta nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi o in altri
Regolamenti dell’Ente.
Art. 50 - Rinvio a disposizioni generali
La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie rinviate alla
contrattazione decentrata in conformità alla normativa legislativa contrattuale in materia vigente,
dovrà essere attuata previo accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale e firmatarie dell’accordo nazionale richiamato.
Art. 51 - Patrono del Corpo di Polizia Locale
L’Amministrazione dell’Unione riconosce la ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono
della Polizia Locale che cade il 20 gennaio di ogni anno.
La predetta ricorrenza è da considerarsi giorno lavorativo a tutti gli effetti.
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