1379325448LIQUIDAZIONE FATTURA160

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AZIENDA USL N.12 DI VIAREGGIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
assunta ai sensi dell’art. 54 dello Statuto Aziendale approvato con deliberazione n. 282 del
08/08/2012
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.160/2013 RELATIVA A
PRESTAZIONI RIABILITATIVE FRUITE DAL SIG. M.M. IN
ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1024/2012 RESA DALLA CORTE
DI APPELLO DI FIRENZE
Importo di spesa:
stimato:
4.202
definitivo: 4.202
Immediata eseguibilità: no
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione:
IL DIRIGENTE U.O.S. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
AVV.TO GIOVANNI BIBOLOTTI
legittimato all’adozione del presente atto giusta delega conferita dal Direttore Generale
con deliberazione n.104 del 29/03/2013
PREMESSO che con ricorso cautelare promosso ai sensi dell’art.700 c.p.c., ritualmente
notificato in data 11/04/2006, il Sig. M. M. evocava in giudizio l’Azienda USL di fronte al
Tribunale di Lucca – Sezione Lavoro per vederla condannare al versamento delle spese
dallo stesso sostenute per essersi sottoposto presso l’Istituto di Medicina fisica e
riabilitazione Centro Giusti con sede in Firenze al trattamento riabilitativo nella terapia
R.I.C. Riabilitazione motoria intensiva nell’elaborazione del metodo “Dikul”;
DATO ATTO che il Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro con ordinanza del 21/11/2006
condannava l’Azienda USL ad erogare al Sig. M. M. la terapia denominata “Dikul” con
prescrizione a carico del S.S.N. per il tempo necessario all’effettuazione completa della
stessa ed a rimborsare al ricorrente le spese sino al momento sostenute;
PRECISATO che l’Azienda USL con ricorso di merito ex art 669 octies sesto comma c.p.c.
ritualmente notificato e depositato nel Maggio 2007, eccepiva il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario e contestualmente chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal Sig. M.
M. nel precedente giudizio cautelare;
DATO ATTO che il Giudice del Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro Dott. Luigi Nannipieri
con la sentenza n.383 del 14/05/2009 decideva nel giudizio di merito instauratosi tra le
parti a seguito della notifica del ricorso ex art. 669 octies e del ricorso ex art. 700 c.p.c. ed
in parziale accoglimento del secondo, dichiarava la cessazione a far data dal 30/07/2009
dell’obbligo per l’Azienda USL di erogare gratuitamente al ricorrente Sig. M. M. la terapia
denominata “Dikul”;
PRECISATO che con ricorso in appello notificato a mezzo del servizio postale ed acquisito
al protocollo aziendale in data 29/07/2010, il Sig. M. M. conveniva l’Azienda USL avanti
alla Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro e Previdenza per veder riformata la
sentenza n.383/2009 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca insistendo per
vedersi riconosciute le spese sostenute per le prestazioni riabilitative alle quali si era
sottoposto;
DATO ATTO che l’Azienda USL si costituiva tempestivamente in giudizio in data
29/12/2010 a mezzo del legale interno Avv.to Giovanni Bibolotti e del procuratore
domiciliatario Avv.to Paolo Sandiford del Foro di Firenze, con poteri congiunti e disgiunti,
giusta procura del Direttore Generale posta in calce alla memoria di costituzione e difesa
con ricorso incidentale;
VISTA la sentenza n. 1024/2012, resa all’udienza del 04/10/2012 e depositata in
cancelleria in data 11/10/2012, con la quale i Giudici della Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro e Previdenza decidevano il contenzioso di che trattasi conformemente ad
altre pronunce precedentemente emesse e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannavano l’Azienda USL:
• a continuare nell’erogazione gratuita a favore del Sig. M. M. – attraverso il Centro
Giusti di Firenze – della terapia denominata “Dikul” per tutto il tempo necessario alla
stessa,
•
•
al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio liquidate in
complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CAP,
al pagamento delle spese di C.T.U.;
VISTA, altresì, la nota acquisita al protocollo aziendale in data 05/09/2013, conservata agli
atti di ufficio, con la quale il Sig. M. M. ha chiesto il rimborso della fattura n.160 del
04/09/2013 dell’importo di Euro 4.202,00 emessa dall’Istituto di Medicina fisica e
riabilitazione Centro Giusti con sede in Firenze presso il quale ha svolto la terapia
riabilitativa nel periodo dal 28/01/2013 al 08/02/2013;
RITENUTO di dover provvedere al rimborso della fattura sopra richiamata in esecuzione di
quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro e Previdenza con la
sentenza citata;
ACCERTATA l’esistenza della necessaria disponibilità di bilancio;
RITENUTO di individuare il dott. Marco Pieroni, collaboratore amministrativo, responsabile
del presente procedimento ai sensi della Legge n.241/90
DETERMINA
per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento:
- di liquidare in favore del Sig. M. M, la somma di Euro 4.202,00 quale rimborso della
fattura n.160 del 04/09/2013 relativa a prestazioni riabilitative dallo stesso fruite nel
periodo dal 28/01/2013 al 08/02/2013 presso il Centro Giusti di Firenze in esecuzione di
quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro e Previdenza con
sentenza n.1024/2012 nel ricorso rubricato al R.G. n. 730/2010;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Amministrazione contabile e
patrimoniale per la registrazione della somma sopra indicata quanto ad:
- Euro 1.348,05 al conto economico P B 2.1 “Fondo rischi cause legali” quale somma
residua tra quanto accantonato per il corrente anno (Euro 18.155,29) in riferimento alla
controversia in argomento di cui al Rep. Ufficio Legale n.39/2010 - costo già
contabilizzato nell’esercizio competenza - e quanto rimborsato al Sig. M. M. con le
determinazioni n.15/2013, n.164/2013, 275/2013 e n.512/2013 per le prestazioni
riabilitative dallo stesso fruite presso Centro Giusti di Firenze nel corso del corrente
anno (Euro 16.807,24),
- Euro 2.853,95 al conto economico EE 20.02.02 “Oneri da cause civili” quale differenza
tra la somma portata dalla fattura n.160/2013 e la somma residuale di cui al Rep. sopra
indicato (Euro 1.348,05);
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Distretto – Settore ricoveri in
Italia ed all’estero presso Centri di alta specializzazione quale competente Settore
deputato alla liquidazione della future fatture trasmesse all’Azienda dal Sig. M. M. per le
prestazioni riabilitative fruite presso Centro Giusti di Firenze come da nota del 10/09 u.s.
del Direttore Amministrativo conservata agli atti di ufficio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento entro 10 giorni al Collegio Sindacale ai
sensi dell’art.42, 2° comma, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e s.m.i.

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