TRIBUNALE DI AVELLINO - Studio Legale Bruno ed Associati
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TRIBUNALE DI AVELLINO - Studio Legale Bruno ed Associati
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net TRIBUNALE DI AVELLINO GIUDICE UNICO DEL LAVORO ISTANZA DI A.T.P EX ART. 445 BIS C.P.C. PER _________ Maria, (C.F. ……………………….) nata il …………………… a Napoli e residente in Avellino, …………………, rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto, dall’avv. BRNCLL47C31C971E) unitamente alla Achille M.G. Bruno (C.F. dott.ssa Antonella Conte (C.F. CNTNNL87T52A489I), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino, al C.so Umberto I, 61; i procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento al n. di fax 0825/461343 o all’indirizzo di Posta Certificata [email protected]; CONTRO I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), (P. IVA 02121151001), in persona del Presidente pro tempore per la carica con sede in Roma Eur, alla via Ciro il Grande, 21 NONCHÉ CONTRO I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – Direzione Provinciale – in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato nell' Agenzia di Avellino, alla Via Roma, 17 PROCURA AD LITEM Sig.ri Avv.ti Avv. Achille M.G. Bruno Dott.ssa Antonella Conte Vi nomino miei avvocati e procuratori, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, anche esecutivo, conferendoVi, all’uopo, le più ampie facoltà di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quali procuratori a conoscenza dei fatti di causa, di rinunziare alla domanda, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di sottoscrivere il presente atto. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, espressamente acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’espletamento del presente incarico e per i fini di cui alla ricevuta informativa. Eleggo domicilio come in atti consentendoVi, altresì, di farsi sostituire da altro procuratore con elezione di domicilio diverso PREMESSO CHE 1. In data 01.12.2011 la ricorrente ha presentato all’INPS – Servizio Sanitario Nazionale, Azienda Sanitaria Locale di Avellino, domanda volta 1 è autentica STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile con necessità di assistenza continua e indennità di accompagnamento. 2. In data 15.02.2012, all’esito degli accertamenti medico-legali per il riconoscimento dell’invalidità civile, è stato notificato, alla sig.ra _________, il verbale dell’accertamento dello stato di handicap della Commissione medica di prima istanza, datato 31.01.2012. Nel verbale di visita, la Commissione medica accertava le numerose patologie da cui la ricorrente è affetta, e certificava che la stessa è “Soggetto in situazione di handicap grave (L. 104/92 art.3, comma 1)”; “Soggetto in situazione di handicap per i benefici previsti dalla L. 104/92 art.33”; “Soggetto con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (L. 388/2000 art.30)” (cfr.all.1). Inoltre, rispetto alla richiesta di indennità di accompagnamento, la Commissione di prima istanza riconosceva, la ricorrente, “Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80, L.508/88, L. 509/88)” (cfr. all.1). 3. In data 04.07.2012, l’U.O.C. Medicina legale di Avellino dell’INPS, comunicava alla _________ di aver ravvisato, ai sensi della l. 295/1990, art. 1, co. 7, l’esistenza dei presupposti per la sospensione della procedura e di conseguenza, la necessità di sottoporla a visita per ulteriori accertamenti sanitari (cfr. all. 2). 4. Successivamente, veniva notificato, in data 24.10.2012, alla istante il verbale definitivo, nel quale era riportata sia la valutazione proposta dalla Commissione Medica Locale, sia la determinazione definitiva della Commissione Medica Superiore. La CML, dopo aver effettuato, in data 08.09.2012, un accertamento domiciliare, riscontrate le molteplici patologie 2 STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net da cui è affetta la ricorrente, raffrontando, in particolare, “Deambulazione bradicinetica e con facile esauribilità muscolare,abbisognevole di aiuto”, proponeva la seguente valutazione della _________: “Invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compier atti quotidiani della vita” (cfr. all.3), confermando così le risultanze della Commissione di prima istanza. La Commissione Medica Superiore, invece, pur riconoscendo l’istante: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88) grave 100%” (cfr. all.3), non reputava necessaria l’assistenza continua. Dall’accertamento sanitario, quindi, la sig.ra _________ è risultata invalida al 100% e portatrice di handicap. Tuttavia, mentre la Commissione Medica di Prima Istanza e la Commissione Medica Locale – INPS, in seguito a due visite domiciliari, ritenevano che la paziente si trovasse nelle condizioni di incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, tali da aver diritto all’indennità di accompagnamento, la Commissione Superiore, dal solo esame della documentazione prodotta – che, lo si ribadisce, nelle altre commissioni aveva concorso, insieme alle visite mediche domiciliari, a fondare il convincimento della sussistenza dei requisiti per ottenere sia l’invalidità civile, che la indennità di accompagnamento – riteneva che la ricorrente non avesse diritto ad un aiuto permanente. Ciò, in palese conflitto con tutto quanto accertato, certificato ed affermato dai medici che, precedentemente, avevano visitato l’istante. 5. Date le molteplici patologie da cui è affetta la sig.ra _________, evidentemente, la CMS ha commesso un errore di valutazione circa le reali condizioni psico-fisiche della ricorrente. Infatti, come si rileva dai certificati medici nr. 2011AO15100 (cfr.all.4), nr. 2011AO61437 (cfr. all.5), e dal certificato emesso in data 05.07.2012 (cfr. all.6) la ricorrente è affetta da: 3 STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net a) Cardiopatia ischemica ipertensiva, già sottoposta ad angioplastica coronarica transluminale percutanea con posizionamento di stent sul tratto prossimale della circonflessa”. b) Impianto di PM/AICD per tachicardia ventricolare sostenuta monomorfa con tuba della conduzione nodale infra e sotto Hissiana. c) BPCO in terapia con ossigeno liquido per 16/18 ore/die. d) Papilloma uroteliale vescicale recidivante, in trattamento endovescicale con Mitromicina C, già sottoposta a 6 TURV e a cicli di Mitomicina C e BCG. e) Aneurisma fusiforme dell’aorta addominale sottorenale (diametro trasverso massimo attuale 4,8 cm) esteso al carrefour ed all’arteria iliaca comune dx (dt=1,9 cm) a pareti calcifiche. f) Osteoporosi di grado severo con esiti di frattura somatica sei due corpi vertebrali contigui, L2 ed L3 e crollo somatico di D12 con allungamento del corpo vertebrale e disallineamento del muto posteriore, per retropulsione verso lo spazio epidurale, nel canale, dello spigolo posteriore-superiore dx dove impronta le strutture neurali adiacenti. g) Adenoma surrenalico. h) Microlitiasi della colecisti. i) Sindrome ansioso-depressiva. La stessa Commissione Medica di prima istanza, come già detto, accertava l’esistenza delle dette patologie e riteneva, correttamente, che tali patologie non consentissero alla ricorrente di adempiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, riteneva necessaria “l’aiuto permanente di un accompagnatore” . Inoltre, è necessario precisare che la stessa Commissione di prima istanza, considerato la gravità della situazione clinica della ricorrente ed in particolare la diagnosi di “Papilloma uroteliale vescicale recidivante”, ha applicato la disciplina prevista dall’art. 6 comme tre bis della L. 80/2006. 4 STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Di conseguenza, appare del tutto infondato e ingiustificato il mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da parte della Commissione Medica Superiore, che pure, lo si ribadisce, con verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati, riconosce la sig.ra _________ invalido “con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100%” (cfr. all.3). Per tutto quanto esposto, la sig.ra _________, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, sussistendo le condizioni di legge CHIEDE che l’intestato Tribunale, in persona del Giudice Unico del Lavoro, nomini un consulente tecnico d’ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all' indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80. che l’Ill.ma autorità giudicante adita, seguendo le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis c.p.c., disponga con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica. Si rileva che, ai fini del D.Lgs 6.07.2011, n. 98 conv. in L. 15.07.2011, n. 111 art. 38 co. 1 lett. b), n. 2), il valore della controversia è indeterminato. Ai fini del D.P.R. 125/2002 e s. m., si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 37,00 . In via istruttoria si allegano: 1. Verbale di visita del 12.01.2012; 2. missiva dell’U.O.C. Medicina legale di Avellino del 04.07.2012; 3. verbale definitivo del 12.10.2012; 4. certificato medico nr. 2011AO15100; 5. certificato medico nr. 2011AO61437; 6. certificato medico emesso in data 05.07.2012. Avellino,16.01.2013 Avv. Achille M.G. Bruno dott.ssa Antonella Conte 5 STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI C.SO UMBERTO I - Avellino Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net RELATA DI NOTIFICA L’anno 2013, il giorno del mese di Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Avellino, su richiesta dell’Avv. Achille M.G. Bruno e dott.ssa Antonella Conte ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il suesteso atto a: 1. INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, P. IVA 02121151001, sede legale Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma; 2. INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale – Via Roma, 17 83100 Avellino; 6