TRIBUNALE DI AVELLINO - Studio Legale Bruno ed Associati

Transcript

TRIBUNALE DI AVELLINO - Studio Legale Bruno ed Associati
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
TRIBUNALE DI AVELLINO
GIUDICE UNICO DEL LAVORO
ISTANZA DI A.T.P EX ART. 445 BIS C.P.C.
PER
_________ Maria, (C.F. ……………………….) nata il …………………… a Napoli e
residente in Avellino, …………………, rappresentata e difesa giusto mandato a
margine
del
presente
atto,
dall’avv.
BRNCLL47C31C971E) unitamente alla
Achille
M.G.
Bruno
(C.F.
dott.ssa Antonella Conte (C.F.
CNTNNL87T52A489I), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Avellino, al C.so Umberto I, 61;
i procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o
notificazioni relative al presente procedimento al n. di fax 0825/461343 o
all’indirizzo di Posta Certificata [email protected];
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), (P. IVA 02121151001),
in persona del Presidente pro tempore per la carica con sede in Roma Eur,
alla via Ciro il Grande, 21
NONCHÉ CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – Direzione
Provinciale – in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato
nell' Agenzia di Avellino, alla Via Roma, 17
PROCURA AD LITEM
Sig.ri Avv.ti
Avv. Achille M.G. Bruno
Dott.ssa Antonella Conte
Vi nomino miei avvocati e
procuratori, sia
congiuntamente che
disgiuntamente, nel
presente giudizio e in ogni
successivo stato e grado,
anche esecutivo,
conferendoVi, all’uopo, le
più ampie facoltà di legge
e, quindi, anche quelle di
conciliare e di transigere,
quali procuratori a
conoscenza dei fatti di
causa, di rinunziare alla
domanda, di chiamare in
causa terzi, di richiedere
sequestri, di proporre
domande riconvenzionali,
di sottoscrivere il presente
atto.
Dichiaro di essere stato
informato ai sensi dell’art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità
di ricorrere al
procedimento di
mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui
agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come
da atto allegato.
Ai sensi del D.lgs. n.
196/2003, espressamente
acconsento al trattamento
dei miei dati personali per
l’espletamento del
presente incarico e per i
fini di cui alla ricevuta
informativa.
Eleggo domicilio come in
atti consentendoVi, altresì,
di farsi sostituire da altro
procuratore con elezione
di domicilio diverso
PREMESSO CHE
1. In data 01.12.2011 la ricorrente ha presentato all’INPS – Servizio
Sanitario Nazionale, Azienda Sanitaria Locale di Avellino, domanda volta
1
è autentica
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile con necessità di assistenza
continua e indennità di accompagnamento.
2. In data 15.02.2012, all’esito degli accertamenti medico-legali per il
riconoscimento dell’invalidità civile, è stato notificato, alla sig.ra
_________, il verbale dell’accertamento dello stato di handicap della
Commissione medica di prima istanza, datato 31.01.2012.
Nel verbale di visita, la Commissione medica accertava le numerose
patologie da cui la ricorrente è affetta, e certificava che la stessa è “Soggetto
in situazione di handicap grave (L. 104/92 art.3, comma 1)”; “Soggetto in
situazione di handicap per i benefici previsti dalla L. 104/92 art.33”;
“Soggetto con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto
da pluriamputazioni (L. 388/2000 art.30)” (cfr.all.1). Inoltre, rispetto alla
richiesta di indennità di accompagnamento, la Commissione di prima
istanza riconosceva, la ricorrente, “Invalido civile ultrasessantacinquenne
con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
sua età e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore (L. 18/80, L.508/88, L. 509/88)” (cfr. all.1).
3. In data 04.07.2012, l’U.O.C. Medicina legale di Avellino dell’INPS,
comunicava alla _________ di aver ravvisato, ai sensi della l. 295/1990, art.
1, co. 7, l’esistenza dei presupposti per la sospensione della procedura e di
conseguenza, la necessità di sottoporla a visita per ulteriori accertamenti
sanitari (cfr. all. 2).
4. Successivamente, veniva notificato, in data 24.10.2012, alla istante il
verbale definitivo, nel quale era riportata sia la valutazione proposta dalla
Commissione Medica Locale, sia la determinazione definitiva della
Commissione Medica Superiore. La CML, dopo aver effettuato, in data
08.09.2012, un accertamento domiciliare, riscontrate le molteplici patologie
2
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
da cui è affetta la ricorrente, raffrontando, in particolare, “Deambulazione
bradicinetica e con facile esauribilità muscolare,abbisognevole di aiuto”,
proponeva
la
seguente
valutazione
della
_________:
“Invalido
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo
in grado di compier atti quotidiani della vita” (cfr. all.3), confermando così
le risultanze della Commissione di prima istanza.
La Commissione Medica Superiore, invece, pur riconoscendo l’istante:
“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88) grave 100%” (cfr.
all.3), non reputava necessaria l’assistenza continua.
Dall’accertamento sanitario, quindi, la sig.ra _________ è risultata invalida
al 100% e portatrice di handicap. Tuttavia, mentre la Commissione Medica
di Prima Istanza e la Commissione Medica Locale – INPS, in seguito a due
visite domiciliari, ritenevano che la paziente si trovasse nelle condizioni di
incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, tali da aver diritto
all’indennità di accompagnamento, la Commissione Superiore, dal solo
esame della documentazione prodotta – che, lo si ribadisce, nelle altre
commissioni aveva concorso, insieme alle visite mediche domiciliari, a
fondare il convincimento della sussistenza dei requisiti per ottenere sia
l’invalidità civile, che la indennità di accompagnamento – riteneva che la
ricorrente non avesse diritto ad un aiuto permanente. Ciò, in palese
conflitto con tutto quanto accertato, certificato ed affermato dai medici che,
precedentemente, avevano visitato l’istante.
5. Date le molteplici patologie da cui è affetta la sig.ra _________,
evidentemente, la CMS ha commesso un errore di valutazione circa le reali
condizioni psico-fisiche della ricorrente. Infatti, come si rileva dai certificati
medici nr. 2011AO15100 (cfr.all.4), nr. 2011AO61437 (cfr. all.5), e dal
certificato emesso in data 05.07.2012 (cfr. all.6) la ricorrente è affetta da:
3
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
a) Cardiopatia ischemica ipertensiva, già sottoposta ad angioplastica
coronarica transluminale percutanea con posizionamento di stent sul tratto
prossimale della circonflessa”.
b) Impianto di PM/AICD per tachicardia ventricolare sostenuta
monomorfa con tuba della conduzione nodale infra e sotto Hissiana.
c) BPCO in terapia con ossigeno liquido per 16/18 ore/die.
d) Papilloma uroteliale vescicale recidivante, in trattamento endovescicale
con Mitromicina C, già sottoposta a 6 TURV e a cicli di Mitomicina C e
BCG.
e) Aneurisma fusiforme dell’aorta addominale sottorenale (diametro
trasverso massimo attuale 4,8 cm) esteso al carrefour ed all’arteria iliaca
comune dx (dt=1,9 cm) a pareti calcifiche.
f) Osteoporosi di grado severo con esiti di frattura somatica sei due corpi
vertebrali contigui, L2 ed L3 e crollo somatico di D12 con allungamento del
corpo vertebrale e disallineamento del muto posteriore, per retropulsione
verso lo spazio epidurale, nel canale, dello spigolo posteriore-superiore dx
dove impronta le strutture neurali adiacenti.
g) Adenoma surrenalico.
h) Microlitiasi della colecisti.
i) Sindrome ansioso-depressiva.
La stessa Commissione Medica di prima istanza, come già detto, accertava
l’esistenza delle dette patologie e riteneva, correttamente, che tali patologie
non consentissero alla ricorrente di adempiere gli atti quotidiani della vita e,
pertanto, riteneva necessaria “l’aiuto permanente di un accompagnatore” .
Inoltre, è necessario precisare che la stessa Commissione di prima istanza,
considerato la gravità della situazione clinica della ricorrente ed in
particolare la diagnosi di “Papilloma uroteliale vescicale recidivante”, ha
applicato la disciplina prevista dall’art. 6 comme tre bis della L. 80/2006.
4
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
Di conseguenza, appare del tutto infondato e ingiustificato il mancato
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da parte della
Commissione Medica Superiore, che pure, lo si ribadisce, con verbale
definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati, riconosce la sig.ra
_________ invalido “con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della
sua età grave al 100%” (cfr. all.3).
Per tutto quanto esposto, la sig.ra _________, come sopra rappresentata,
domiciliata e difesa, sussistendo le condizioni di legge
CHIEDE

che l’intestato Tribunale, in persona del Giudice Unico del Lavoro,
nomini un consulente tecnico d’ufficio, onde disporre l'accertamento
tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei
ratei relativi all' indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80.

che l’Ill.ma autorità giudicante adita, seguendo le forme e le modalità
previste dall’art. 696-bis c.p.c., disponga con decreto la fissazione
dell’udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica.
Si rileva che, ai fini del D.Lgs 6.07.2011, n. 98 conv. in L. 15.07.2011, n.
111 art. 38 co. 1 lett. b), n. 2), il valore della controversia è indeterminato.
Ai fini del D.P.R. 125/2002 e s. m., si dichiara che il contributo unificato è
pari ad € 37,00 .
In via istruttoria si allegano:
1. Verbale di visita del 12.01.2012;
2. missiva dell’U.O.C. Medicina legale di Avellino del 04.07.2012;
3. verbale definitivo del 12.10.2012;
4. certificato medico nr. 2011AO15100;
5. certificato medico nr. 2011AO61437;
6. certificato medico emesso in data 05.07.2012.
Avellino,16.01.2013
Avv. Achille M.G. Bruno
dott.ssa Antonella Conte
5
STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI
C.SO UMBERTO I - Avellino
Tel 0825/756566 - Fax 0825/461343
[email protected] – www.studiolegalebruno.net
RELATA DI NOTIFICA
L’anno 2013, il giorno
del mese di
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche
presso il Tribunale di Avellino, su richiesta dell’Avv. Achille M.G. Bruno e
dott.ssa Antonella Conte ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il
suesteso atto a:
1. INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, P. IVA 02121151001,
sede legale Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma;
2. INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale –
Via Roma, 17 83100 Avellino;
6