Temporanea concessione di locali per riprese cinetelevisive TRA
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Temporanea concessione di locali per riprese cinetelevisive TRA
Temporanea concessione di locali per riprese cinetelevisive TRA ASP ROMANELLI PALMIERI, L.go Cardinale Marzati 7, Monopoli, C.F. 80006450722, nella persona del suo Direttore Generale Francesco Filippo Michele Chiumeo nato a Bari il 14 Novembre 1953, residente per la carica in L.go Cardinale Marzati 7, Monopoli, C.F. CHMFNC53S14A662R, che, ai fini del presente atto, agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivi dell’Ente, più brevemente in appresso indicato come “ASP” E La casa di produzione ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL con sede in Roma Via G. Domenico Romagnosi, 20 – 00196 - C.F. 00437990583 – P.I. 00892811001 nella persona di Federica Lucisano, avente diritto di rappresentare la I.I.F., più brevemente in appresso indicata come “IIF” PREMESSO • Che I.I.F. ha richiesto alla ASP di utilizzare l’immobile sito in Monopoli lar.go Palmieri 1, denominato “Palazzo Palmieri” al fine di realizzare nello stesso alcune riprese per il film dal titolo provvisorio “Pane e Burlesque”. • Che la ASP suddetta, proprietaria esclusiva del “Palazzo Palmieri”, ha aderito alla richiesta stessa e quanto sopra premesso è da ritenere quale parte essenziale ed integrante del presente atto, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. La ASP concede in temporaneo uso alla IIF i beni indicati nella richiesta del 14 Ottobre 2013 che accede al presente atto seppur non materialmente allegata, all`esclusivo e limitato fine di realizzare negli stessi le riprese cinematografiche di cui sopra. La durata del rapporto è convenuta in n. 31 (trentuno) giorni dal 23 Ottobre 2013 al 23 novembre 2013. L’orario di lavorazione giornaliero è previsto di 12 ore lavorative comprese nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle 24.00. Resta convenuto in relazione alla specifica finalità del presente atto che allo stesso non sono applicabili le norme vigenti in materia di durata dei contratti di locazione. 2. E' facoltà dell’IIF chiedere alla ASP una proroga del rapporto in relazione ad eventuali mutamenti di esigenze produttive, dietro versamento di una ulteriore donazione/oblazione commisurata ai giorni effettivi concessi graduandola sulla base della somma prevista all’art. 3. 3. Per l`utilizzazione dei locali/aree esterne la IIF corrisponderà alla ASP, che accetta, la somma globale e forfettaria di € 2.000 (Euro duemila/00) come donazione/oblazione, poiché la ASP è soggetto giuridico di diritto pubblico senza scopo di lucro. 4. Detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alla ASP ai seguenti estremi bancari: 1 IBAN: IT 24 U030 674157 00000 00000 820 50% (euro 1000,00) sarà versato all’inizio delle riprese, il residuo 50% (euro 1000) dopo 15 giorni dal primo versamento. 5. La IIF si impegna, a propria cura e spese, a rimuovere i ponteggi siti sul portale principale dell’atrio di ingresso e a rimontarli a riprese finite, come da accordi con la ASP, previa verifica dello stato dei luoghi a tutela della pubblica incolumità; la ASP è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi. 6. La ASP prende atto che per il periodo sopraindicato la IIF è autorizzato ad usufruire di tutti gli ambienti individuati e citati nella richiesta del 14 Ottobre 2013, che accede a presente atto seppur non materialmente allegata, che dovranno quindi essere lasciati liberi da persone durante l’orario lavorativo, salva la presenza di un incaricato di controllo o proprietà stessa che avrà il compito di pura salvaguardia degli ambienti senza però intralciare in alcun modo il regolare svolgimento della lavorazione nelle zone delle riprese. 7. È concesso l’uso dei bagni annessi, funzionanti e dotati di acqua corrente, per il cui consumo la IIF assume l’onere; pari assunzione di spesa vale per il consumo di energia elettrica. La IIF procurerà l’esibizione alla ASP di copia dei contratti di fornitura straordinaria tanto dell’AQP quanto dell’ENEL. 8. La IIF si impegna ad usare i locali concessi per la destinazione contrattualmente convenuta ponendo in essere tutte le cautele necessarie in via ordinaria e straordinaria al fine di evitare danni all`immobile, alle suppellettili, agli arredi e alle persone. 9. I locali interni ed esterni, come i mobili e le suppellettili, dovranno essere restituiti nello stato originario nel quale sono stati messi a disposizione. 10. La IIF non assume responsabilità alcuna in relazione alla custodia di eventuali oggetti e/o suppellettili di particolare valore i quali restano affidati alla ASP a meno che specificatamente richiesti dalla IFF come elementi scenografici e pertanto presi in consegna per iscritto. 11. La IIF assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti e/o danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante l’uso dei locali. A garanzia di eventuali danni incendio furto e danni agli arredi, cose e/o persone la IIF garantisce di aver stipulato polizza assicurativa e ne fornisce copia all’ASP. 12. La ASP solleva La IIF da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, anche non specificatamente indicati nel presente atto, accampanti diritti in tutto o in parte sul Palazzo Palmieri medesima, dichiarandosi pienamente soddisfatta dell’importo pattuito. 13. La ASP dichiara di rinunciare a qualsivoglia diritto di sfruttamento dell’immagine relativa al Palazzo Palmieri e agli oggetti in esso contenuti, 2 dichiarando che tale rinuncia è oggetto del presente contratto in quanto ricompensata nel corrispettivo convenuto. La ASP concede irrevocabilmente alla IIF e a qualsiasi eventuale rappresentante, agente autorizzato e/o avente causa a qualunque titolo della IIF (“Avente Causa”), il diritto di utilizzare e fotografare in qualsiasi modo (incluse, e senza limitazione, le riprese televisive, i servizi fotografici o le riprese video-fotografiche) gli ambienti del Palazzo Palmieri ed il loro contenuto, ivi inclusi tutti gli oggetti di arredamento ivi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quadri, stampe, fotografie, opere d’arte, oggetti di antiquariato ecc.), nonché qualsiasi nome relativo a quanto concesso e ogni cartello o scritta, includendo anche in tale diritto il diritto di fotografare, registrare, ed utilizzare qualsiasi logo e scritte contenuti all’interno del Palazzo Palmieri, ivi inclusi tutti gli oggetti di arredamento ivi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quadri, stampe, fotografie, opere d’arte, oggetti di antiquariato ecc.), il diritto di attribuire qualsiasi nome a Palazzo Palmieri o a qualsiasi parte della stesso, e il diritto di ambientare qualsiasi evento cinematografico in detto immobile, unitamente al diritto d’accesso al Palazzo stesso ed il diritto di uscirne con il personale addetto e con i materiali necessari ad allestire elementi scenografici e strutture temporanei, e il diritto di fotografare le suddette aree, set e strutture e/o di registrare il sonoro per dette scene come da esigenze della IIF. Il diritto ad oggetto del presente articolo è espressamente riferito ai soli locali, vani e adiacenze concesse. 14. Ad avvenuto saldo, il presente atto avrà effetto liberatorio per la IIF la quale diverrà titolare di tutti i diritti relativamente alle scene, o porzioni di scene, filmate nel Palazzo Palmieri in occasione del presente contratto. 15. Tutti i diritti inerenti le riprese televisive e/o cinematografiche e sonore di qualsiasi tipo, oggetto del presente contratto, sono di esclusiva titolarità in perpetuo del conduttore e dei suoi aventi causa, né La ASP, né altri conduttori né terzi che possano ora o in seguito vantare interessi sulla Proprietà – Palazzo Palmieri - oggetto del presente accordo o sugli oggetti in essa contenuti come sopra elencati avranno diritto ad azioni legali al riguardo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere un’ingiunzione per impedire l’utilizzazione da parte della produzione e/o dei suoi aventi causa o da parte di chiunque altro delle riprese cinematografiche e delle registrazioni del suono oggetto del presente contratto. La ASP cede irrevocabilmente alla Produzione e ai suoi aventi causa il diritto, in perpetuo, in tutto il mondo, di duplicazione e ricreare tutta o parte del Palazzo Palmieri e di utilizzare lo stesso con qualsiasi mezzo o modo di comunicazione noto o che divenga noto in futuro, incluso e senza alcuna limitazione, per pellicole cinematografiche, parchi divertimenti, visite di studi cinematografici, e/o per qualsiasi commercializzazione connessa con quanto sopra elencato e con qualsiasi pubblicità, promozione o lancio degli stessi. 16. La ASP espressamente riconosce e prende atto che per l’intera produzione, il Film e/o Serie Tv, oggetto del presente contratto, ogni singola parte e sequenza di esso, La IIF ed i suoi aventi causa saranno titolari in via originaria ed esclusiva ed in perpetuo del copyright nonché del diritto universale di utilizzazione e sfruttamento, senza alcuna limitazione di tempo, spazio e passaggi, e i relativi diritti derivati cinematografici e non, televisivi, in ogni forma e modo incluso Pay TV (inclusi senza limitazione: terrestre, cavo, satellite di ogni natura e tipo), audiovisivi (Home video, home entertainment, etc..), multimediali interattivi e on line attraverso ogni 3 canale di distribuzione ora esistente o che verrà inventato in futuro, incluso, ma non limitato, a tutti i diritti di sfruttamento dei così detti diritti derivati e di merchandising, così come lo sfruttamento in ogni altro luogo, forma, mezzo, supporto e maniera ora tecnicamente disponibile o che sarà sviluppata in futuro, in ogni lingua, formato (anche ridotto), con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, inclusi i diritti di remake, sequel, prequel e spin- off nell’intero universo e in perpetuo, senza alcuna restrizione. Perciò, la ASP garantisce pieno titolo o comunque cede alla produzione e ai suoi aventi causa ogni diritto per ogni tipo di sfruttamento, ed utilizzazione del sito concesso, e degli oggetti in esso contenuti, per il Film, oggetto del presente contratto con ogni mezzo, tecnica, forma, supporto e comunque per tutti gli usi indicati per via meramente esemplificativa (senza alcuna limitazione in termini di passaggi, territori o ogni altra natura) garantendo alla IIF e ai suoi aventi causa l’incontrastato godimento di detti diritti e manlevando la produzione da ogni eventuale opposizione di terzi a tale incontrastato godimento. 17. Ogni ulteriore accordo o modifica anche parziale di quanto sopra stipulato dovrà essere fatto e approvato per iscritto: in caso contrario sarà nullo di diritto. 18. Eventuali variazioni della data delle riprese verrà comunicata alla ASP 48 (quarantotto) ore dall’inizio della preparazione. 19. Se per questioni di forza maggiore La IIF non potesse effettuare le riprese previste nella proprietà della ASP, sarà cura della IIF comunicarlo tempestivamente alla concedente. 20. Questo contratto contiene tutti gli accordi intervenuti tra le parti e supera qualsiasi precedente accordo verbale e non potrà essere modificato se non per iscritto con la firma di entrambe le parti; si richiama in proposito il precedente punto 17. 21. Le parti si danno espressamente atto che il presente rapporto è estraneo alla normativa in vigore riguardante le locazioni di immobili urbani e che pertanto la suddetta normativa non è applicabile. 22. Per ogni controversia nascente dall`interpretazione del presente contratto le parti eleggono competente il Foro di Bari. 23. Con la sottoscrizione della presente, si acconsente al trattamento dei dati personali come comunicato ed illustrato nell’informativa riguardante l’art. 10 della legge 31/12/96 n°675 (trattamento dei dati personali per la tutela della privacy) e successive. Letto, approvato e sottoscritto in 2 copie. Monopoli, 22 ottobre 2013 ASP IIF 4