Agevolazioni e riduzioni
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Agevolazioni e riduzioni
AGEVOLAZIONI Ai sensi del c.1 art.67 D.Lgs. n. 507/93, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni. A tali effetti si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative: a) i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq 70, tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione del Servizio sociale, ed in questo caso l’immobile è assoggettato a tassazione nella misura ridotta del 70% della tariffa base; b) riduzione del 70% della tariffa per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che: - il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 7.385,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti; - i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie non superiore a mq. 120. La riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 20 gennaio dell’anno per il quale si intende richiedere. La mancata presentazione entro tale termine comporta l’esclusione dal beneficio. Per l’anno 2007, in deroga ed in fase di prima applicazione, la domanda può essere presentata entro il 30.06.2007. L’agevolazione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste per le utenze ubicate nel perimetro con raccolta ridotta o poste fuori dal perimetro di raccolta. È, quindi, escluso qualsiasi cumulo con altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse siano. TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO A norma del c.3 art.66 D.Lgs. n.507/93, il Comune può facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma medesimo. Pertanto, per quanto sopra indicato: 1) nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma succitato si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%; 2) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 15%. La riduzione di cui al punto 2 competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell’abitazione indichi il luogo dell’abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune. 3) Nel caso di cui alla lettera c) del c.3 art.66, afferente locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 15%. A norma dell’art.66 c.4, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti. 1) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del c.4 art.66, relativamente ad utenti che risiedono o dimorando, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 15%. 2) Relativamente al caso indicato alla lettera b) del c.4 art.66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 10%. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell’abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall’iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.66 sono applicate, con decorrenza dall’anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni. Ove vengano meno le condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell’art.66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal c.6 art.66 D.Lgs. n.507/93, applicando le sanzioni previste, per l’omessa denuncia di variazione, dall’art.76 del D.Lgs. citato.