Agevolazioni e riduzioni

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Agevolazioni e riduzioni
AGEVOLAZIONI
Ai sensi del c.1 art.67 D.Lgs. n. 507/93, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto
forma di riduzioni.
A tali effetti si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative:
a)
i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da
coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi
titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei
lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS, non siano proprietari di beni immobili e il
loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o
detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a
mq 70, tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione del Servizio sociale,
ed in questo caso l’immobile è assoggettato a tassazione nella misura ridotta del 70%
della tariffa base;
b) riduzione del 70% della tariffa per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che:
- il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore ad € 7.385,00; nel caso di coabitazioni il limite non
deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
- i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie non
superiore a mq. 120.
La riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 20 gennaio
dell’anno per il quale si intende richiedere.
La mancata presentazione entro tale termine comporta l’esclusione dal beneficio.
Per l’anno 2007, in deroga ed in fase di prima applicazione, la domanda può essere
presentata entro il 30.06.2007.
L’agevolazione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste per le utenze
ubicate nel perimetro con raccolta ridotta o poste fuori dal perimetro di raccolta. È,
quindi, escluso qualsiasi cumulo con altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse siano.
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
A norma del c.3 art.66 D.Lgs. n.507/93, il Comune può facoltativamente ridurre di un
importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
comma medesimo.
Pertanto, per quanto sopra indicato:
1) nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma
succitato si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%;
2) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui
alla lettera b) del comma 3, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa
unitaria del 15%.
La riduzione di cui al punto 2 competerà soltanto a condizione che nella denuncia
originaria o di variazione il conduttore o detentore dell’abitazione indichi il luogo
dell’abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non
voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del
Comune.
3) Nel caso di cui alla lettera c) del c.3 art.66, afferente locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa
unitaria del 15%.
A norma dell’art.66 c.4, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e
modi ivi previsti.
1) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del c.4 art.66, relativamente ad utenti che
risiedono o dimorando, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio
nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
o altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa
unitaria del 15%.
2) Relativamente al caso indicato alla lettera b) del c.4 art.66, afferente la parte
abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione
della tariffa unitaria del 10%.
La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante
dell’abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata
da idonea documentazione e risultante altresì dall’iscrizione catastale del fabbricato
come fabbricato rurale.
Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.66 sono
applicate, con decorrenza dall’anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di
variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con
certezza tali riduzioni.
Ove vengano meno le condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e
4 dell’art.66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita
denuncia di variazione.
Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e
termini previsti dal c.6 art.66 D.Lgs. n.507/93, applicando le sanzioni previste, per l’omessa
denuncia di variazione, dall’art.76 del D.Lgs. citato.