fascicolo informativo ROLAND PER CONVENZIONE ANAAO
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fascicolo informativo ROLAND PER CONVENZIONE ANAAO
TUTELALEGALEROLAND–CONVENZIONEANAAO-ASSOMED 4666“GARANZIAINECCEDENZAALMASSIMALE” Ilpresentefascicoloinformativo,contenente: Ilpresentefascicoloinformativo,contenente: a) notainformativa,comprensivadi notainformativa,comprensivadiglossario; diglossario; glossario; b) condizionidiassicurazionepolizza4371 condizionidiassicurazionepolizza4371, polizza4371, deve essere consegnato consegnato all’assicurato in ogni caso prima della sottoscrizionedelcontratto/certificato sottoscrizionedelcontratto/certificato. /certificato. Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanotainformativa. Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanotainformativa. ULTIMOAGGIORNAMENTO:30DICEMBRE2010 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 1 di 28 NOTAINFORMATIVA NOTAINFORMATIVA La presente Nota informativa informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP. contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione dellapolizza. dellapolizza A. INFORMAZIONISULL'IMPRESADIASSICURAZIONE 1.Informazionigenerali 1.Informazionigenerali Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con sedelegaleinColonia(Germania),Deutz-Kalker-Str.46. ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGècostituitainformagiuridicaanalogaadunaSocietàper azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controlloèsottoposta. In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo17(“tutelalegale”)inregimedistabilimento,aisensidell’art.23delD.Lgs.n.209/2005. La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è inMilano,PiazzaE.Duse,2. Tel:+39027767751 Fax:+390276028421 email:[email protected] www.roland-italia.it R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'AlboImpreseISVAP 2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa 2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa IlpatrimonionettodiROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGèparia€74.545.852,51. Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 ed il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77. Idatiindicatisiriferisconoall’anno2009. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 2 di 28 B.INFORMAZIONISULCONTRATTO B. LaConvenzione,identificataconpolizzan.4666,sirinnovaperunannoinmancanzadidisdetta inviata con lettera raccomandata a/r e ricevuta dall’altra parte almeno 60 giorni prima della scadenzaannuale. Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata e ricevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale. I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il maggiorpremiodovutoperl’interaduratadelcertificato. In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di scadenza. La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND contratta da ANAAO-ASSOMEDn.4371(01.01.XX). 3.Copertureassicurativeofferte– 3.Copertureassicurativeofferte–Limitazioniedesclusioni Limitazioniedesclusioni Alla Convenzione si applicano tutte le condizioni previste dalla polizza ROLAND 4371, che è parte integrantedellaConvenzionestessa. La copertura assicurativa offerta offerta dalla dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore degliAssicurati. Essa fornisce, a fronte della corresponsione del relativo premio a carico dell’Assicurato, il rimborso delle spese legali in eccedenza rispetto al massimale previsto dalla polizza ROLANDn.4371 ROLANDn.4371. n.4371. RestanocomunquesalviglieventualisottolimitiprevistidallapolizzaROLANDn.4371. L’adesione del singolo Assicurato alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione di un certificatodiapplicazione. Avvertenza: l’operatività della Convenzione Convenzione è sempre subordinata all’operatività della polizzaROLANDn.82.4371eall’esaurimentodelmassimaleiviprevisto. polizzaROLANDn.82.4371eall’esaurimentodelmassimaleiviprevisto. La Convenzione, il cui testo resta a disposizione dell’Assicurato presso ANAAO-ASSOMED, può prevederedellelimitazioniedesclusioniallecopertureassicurative. Inmeritosirinviaagliarticoli5,6,7,8e9CSP(condizionispecialiditutelalegalepenale)eart.11 CTG(condizionigeneralidiassicurazione). Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale pattuito e riportato sul certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamentodelmassimale: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 3 di 28 1-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00 Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00 Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 35.000,00 (tramite Convenzione)=€60.000,00. __________________________ 2-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00 Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00 Speselegalisostenuteintotale:€110.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 75.000,00 (tramite Convenzione)=€100.000,00. __________________________ 3-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00 Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€25.000,00 Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 25.000,00 (tramite Convenzione)=€50.000,00. __________________________ 4-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00 Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00 Scoperto10% Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00 Scoperto:€6.000,00(10%di€6.000,00) €60.000,00–6.000,00=€54.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 29.000,00 (tramite Convenzione)=€54.000,00. 4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio 4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio– rcostanzedelrischio–Nullità Nullità AVVERTENZA: AVVERTENZA ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazionifalseoreticentisullecircostanzedelrischioreseinsedediconclusionedelcontratto possonocomportareeffettisullaprestazione. AVVERTENZA: AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento giuridicoitaliano. 5.Aggravamentoediminuzionedelrischio 5.Aggravamentoediminuzionedelrischio L’assicuratodevedarecomunicazionescrittaall’impresadiogniaggravamentoediminuzionedel rischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG). Esempio:durantel’annol’Assicuratomodificalaspecializzazione. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 4 di 28 La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazionedellapolizza. AVVERTENZA:sirinviaallapolizza4371eallaConvenzionepereventualideroghespecificheall’art. AVVERTENZA: 7CTG. 6.Premi 6.Premi Ilpagamentodelpremioèannuale. Incasodiemissionedicertificatididuratasuperiorea6mesi,ilpremiodaversareèpariall’intera annualità;seilcertificatoèinferiorea6mesi,ilpremioèparial50%dell’interaannualità. Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per l’Assicurato effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private(D.Lgs.n.209/2005). 7.Rivalse 7.Rivalse AVVERTENZA: AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicuratoserimborsatedacontroparte. Sirinviaall’art.16(2)dellecondizionigeneralidiassicurazioni(CTG). Ai sensi dell’art. 15 (8) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili,giustal’art.1916c.c. Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosineidirittidell’Assicurato,perlarestituzionedegliimportianticipati. 8.Rinnovodelcontratto 8.Rinnovodelcontratto– Rinnovodelcontratto–Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo dirittodelcontrattoassicurativo LaConvenzionesirinnovaperunannoinmancanzadidisdettainviataconletteraraccomandata a/rericevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale. Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata e ricevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale. I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il maggiorpremiodovutoperl’interaduratadelcertificato. In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di scadenza. La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND n. 4371 (01.01.XX). Adintegrazionedell’art.6(1)dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG),ilcontrattosirisolve di diritto, nei confronti dell’Assicurato, in caso di interdizione o inabilitazione o decesso dello stesso. 9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto 9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto Aisensidell’art.2952,comma2,delCodiceCivile,idirittiderivantidalcontrattodiassicurazione idirittiderivantidalcontrattodiassicurazione siprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildirittosifonda. siprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildirittosifonda. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 5 di 28 10.Leggeapplicabilealcontratto 10.Leggeapplicabilealcontratto AllaConvenzionesiapplicalaleggeitaliana. 11.Regimefiscale 11.Regimefiscale L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsatainnessuncaso. Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguitodella conclusionedelcontratto. C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI C. 12.Sinistri– 12.Sinistri–Liquidazionedell’indennizzo Liquidazionedell’indennizzo Inparzialederogaall’art.14CTG,ilContraentedevesegnalareperiscrittoilverificarsidiun sinistroaROLANDo,seprevistadall’appositaclausola,all’intermediario,entro30(trenta)giorni dalmomentoincuisièesauritoilmassimaledellapolizza4371. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione dellapratica. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., alla decadenza parziale o totaledallagaranziaassicurativa. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l’esistenza di altre assicurazioni che copronolostessorischio,secondoquantodispostodall’art.1910c.c. Sirinviaagliarticoli14e15dellecondizionigeneralidiassicurazione. Sirinviaagliarticoli14e15dellecondizionigeneralidiassicurazione. zionigeneralidiassicurazione. 13.Reclami 13.Reclami Eventualireclami inerenti il rapporto contrattuale o lagestione deisinistri devonoessere inoltrati periscrittoconuna unadelleseguentemodalità: una - tramiteraccomandataa/r raccomandataa/r,alseguenteindirizzo: raccomandataa/r ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG– RappresentanzaGeneraleperl’Italia-UfficioReclami PiazzaE.Duse,2-20122Milano; - viafax faxaln.(+39)0276028421,all’attenzionedell’UfficioReclami;oppure fax - viae e-mailall’[email protected] mail Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimentodello stessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’ISVAP-ServizioTuteladegliUtenti-ViadelQuirinale ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 6 di 28 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti. Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazioneprescelta. Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’ISVAPodirettamenteal sistemaesterocompetente,chiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/indexen.htm Restasalvalafacoltàdiadirel’AutoritàGiudiziaria. 14.Arbitrato 14.Arbitrato In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione)oincasodiconflittod’interessi,lacontroversiaverràdevolutaadunarbitro. Sirimandaall’art.15(1)dellecondizionidiassicurazione. AVVERTENZA AVVERTENZA:restacomunquepossibileperentrambelepartirivolgersiall’AutoritàGiudiziaria. ZA 15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione 15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione InvirtùdelD.Lgs.n.28/2010,chehadisciplinatolamediazionefinalizzataallaconciliazionedelle controversieciviliecommerciali,dal20marzo2011 dal20marzo2011iltentativodirisoluzionedellecontroversiein dal20marzo2011 materiadicontrattiassicurativitramitel’istitutodellamediazionesaràobbligatori obbligatorio obbligatorio. Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà dovrà essere esperito il tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismiiscritti nelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180efacendolapervenire-viapostao oviafax(n. +390276028421)-allasedediROLANDalseguenteindirizzo: ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG– RappresentanzaGeneraleperl’Italia– PiazzaE.Duse,2-20122Milano. Indicarenell’oggetto:richiestadimediazionefinalizzataallaconciliazione. ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e dellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa. dellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa. IlrappresentanteGeneraleperl’Italia IlrappresentanteGeneraleperl’Italia perl’Italia BettinaHesse BettinaHesse ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 7 di 28 GLOSSARIO GLOSSARIO Neltestocheseguesiintendono: perASSICURAZIONE:ilcontrattocheproval’assicurazione; perCONTRAENTE: “ANAAOASSOMED” ANAAOASSOMED”AssociazioneMediciDirigentidelSSN”; ANAAOASSOMED” perASSICURATI: isoggettiilcuiinteresseètutelatodall’assicurazioneepertanto: - tutti gli associati di ANAAOANAAO-ASSOMED ASSOMED regolamente iscritti all’Associazione contraente, compresi gli specializzandi, nell’adempimento del loro rapporto di impiego per l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia ancheinformaallargata. - i pensionati associati, per fatti riconducibili all’adempimento del loro rapporto di impiego per l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionaleintramoeniaancheinformaallargata. PerATTIVITÀ: Attività dei Medici Dirigenti del SSN ivi compresa l’ attività liberoprofessionaleancheinformaallargata. perASSICURATORE:ROLAND ROLANDRechtsschutz ROLANDRechtsschutzRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG RappresentanzaGeneraleperl’Italia PiazzaEleonoraDusen.2 Italia-20122Milano perPREMIO: perPOLIZZA: perRISCHIO: perSINISTRO: perMASSIMALE: lasommadovutaallaSocietà; ildocumentocheproval’Assicurazione; la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare; l’insorgeredellacontroversiaperlaqualeèprestatal’assicurazione; lasommaentrolaqualelaSocietàrispondeperognisinistro. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 8 di 28 POLIZZADIASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEANAAO POLIZZADIASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEANAAOLEGALEANAAO-ASSOMED ASSOMEDN. 4371 CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE (CTG) (CTG) Art.1Oggettodell’ Oggettodell’a Art.1 Oggettodell’assicurazioneperlatutelalegale ssicurazioneperlatutelalegale ROLAND,allecondizionidiseguitoindicate,garantisceall’Assicuratolapossibilitàdisalvaguardare ROLAND ipropridirittifacendosicaricodellespesenecessarieatalfine. Art.2 Art.2Normeapplicabili Normeapplicabili Allapolizzasiapplicanolecondizionidiseguitoindicate.,perquantononregolatosiapplicanole disposizionideldirittoitaliano. Art.3Speseassicurate Art.3Speseassicurate Speseassicurate ROLANDassumeapropriocarico,sinoalmassimaleprevistonelmodulodipolizza,icostiperla ROLAND tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell’Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue: - ilcompensoprevistoperleggerelativoall’attivitàdiunAvvocato,adesclusionedellevoci nonassicuratedicuiall’art.11; - lespeseliquidategiudizialmenteafavoredicontroparte,incasodisoccombenza; - le spesedell'attivitá di Consulenti Tecnicid'Ufficio (C.T.U.) e di Peritiingenere in quanto l'Assicuratosiaobbligatogiudizialmenteadassumersitalicosti; - lespeseperl’attivitàdiunConsulenteTecnicodiParte; - lespeseperl’IVArelativeall’attivitàdiavvocatieconsulentitecnici,qualoral’Assicuratonon siaautorizzatoalladetrazionedell’imposta; - le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzioneforzata,adesclusionediquellidicuiall’art.11CTG; - lespesegiudiziariedeterminateinunasentenzapenaleeposteacaricodell’Assicurato(art. 535CodicediProceduraPenale); le spese di registrazione della sentenza se l’Assicurato è soccombente, nonché le spese di marcheebolliperottenereunacopiaintegraledellasentenza; lespeserelativealcontributounificatoinquantol’Assicuratosiaobbligatoadassumersitali costi; lespesedimediazione/conciliazioneD.lgsn°28/2010. Art.4DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio Art.4DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio (1) (1) (2) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.07.2010 01.07.2010 e scade alle ore 24,00 del 01.01.2014,ancorché,laprimaratadipremiovengaversataentro90giornisuccessivialla 01.01.2014 decorrenzastessa. Laduratavienestabilitainanni3eseimesiconrateazionesuccessivaannuale. Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l’assicurazione restasospesadalleore24del60°giornodopoquellodellascadenza. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 9 di 28 (3) Se ROLAND, ROLAND in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contrattosirisolvedidirittoconeffettoretroattivoalmomentodellascadenzadelpremio (art.1901Cod.Civ.) Art.5Prorogadelcontrattodiass Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione Prorogadelcontrattodiassicurazione icurazione Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Puressendoilcontrattostipulatoperunaduratasuperioreadunanno,laSocietàedilContraente hannolafacoltàdirisolverloallascadenzadiciascunaannualitàassicurativa,tramiteraccomandata A.R.chedevegiungereallacontropartealmeno60(sessanta)giorniprimadellascadenzaannuale. Art.6Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto Art.6Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto– Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto–recesso recesso (1) (1) (2) (2) (3) (3) La polizza si risolve di diritto qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una qualsiasiproceduragiudizialeconcorsualeodiamministrazionecontrollataostraordinaria. In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il Contraente è obbligatoalla restituzionediriduzionidi premio eventualmentegoduti (per polizzeconduratapluriennale),inproporzionealperiododivigenzadellapolizza. Sel’oggettodell’assicurazionevieneamancaredeltuttooparzialmente–permotividiversi dallaprevisionedelcommaunoverràmenolacoperturaassicurativaperqueglioggetti,se non diversamente pattuito. Se ROLAND ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo oltre due mesi dall’evento le spetta comunque il premio fino al momentodell’avvenutaconoscenza. Art.7Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio Art.7 Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4 DichiarazioniinesatteoincompleteolareticenzadapartedelContraenteallastipuladel contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND ROLAND o l’ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. - portare alla totale o parziale perdita dellagaranziaassicurativa,ossiaalloscioglimentodelvincolodellapresentepolizza. IlContraenteèobbligatoadareimmediatoavvisoscrittoaROLAND ROLANDdiogniaggravamento ROLAND delrischio. Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiorerispettoaquellopattuito, ROLANDpuò,dalverificarsiditaleevento,richiedere ROLAND unpremiomaggiore. Gliassociaticheaderisconoallapresentepolizzadopoladecorrenzacontrattualedovranno, contestualmenteall’iscrizioneadANAAO ANAAO– ANAAO –ASSOMEDdichiararel’assenzadisinistriincorso ASSOMED odifattie/oeventinotichepossanofarinsorgereunsinistroaisensidellapresentepolizza (art.1892–1893-1894-1898) Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione Variabilitàdelpremiodiassicurazione Art.8 Variabilitàdelpremiodiassicurazione Il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (il numero degli Assicurati/associati).Sequestidovesserovariareilpremioverràadeguato,dopolascadenzadiogni annoassicurativo. Il Contraente dovrà fornire alla Società, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati sui quali verrà ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 10 di 28 conteggiatoeregolatoilpremioannualeperl’annotrascorsoedaggiornatoperl’annosuccessivo comepremioanticipato. Art.9Assicurati Art.9Assicurati Assicurati (1) (2) (3) Assicuratisono: - tutti gli associati di ANAAOANAAO-ASSOMED ASSOMED regolamente iscritti all’Associazione contraente, compresi gli specializzandi, nell’adempimento del loro rapportodi impiego per l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata; -ipensionatiassociati,perfattiriconducibiliall’adempimentodellororapportodiimpiego perl’entediappartenenza,ivicompresal’attivitàlibero-professionaleintramoeniaanche informaallargata. Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso la Contraente Perl’individuazionedegliAssicurati,laloroentrataocessazionedellacoperturaassicurativa si farà riferimento ad atti, registrazioni o altri documenti tenuti dal Contraente e che verrannoesibitisurichiestadellaSocietà. In caso di aumento delle persone assicurate durante l’anno assicurativo, queste si intendono coperte automaticamente dalla presente polizza, salvo l’obbligo di comunicazioneinsededelconteggiodipremiocomeprevistoall’art.8. La presente assicurazione è stipulata dalla contraente in nome e per conto di chi spetta (Art.codicecivileArt.1891) Numerodellepersoneassicurateindataal01.07.2010-Associati16.000 Art.10 Art.10Esclusioni Esclusioni (1) (1) Sonoesclusidallagaranziaassicurativaiseguentirischi: (a) vertenzetrapersonecoassicuratenonchétraquesteeilContraente; (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzionivulcaniche,scioperieserrate,detenzioneoimpiegodisostanzeradioattive; (c) vertenzedidirittopubblico,diEntiPubblicidiPrevidenzaedAssistenzaobbligatoria; (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d’autore e concorrenza sleale; (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tradi loroe riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenzeriguardantiacquistiovenditediaziende; (f) vertenzeriguardanticontrattidiagenzia; (g) vertenzedidirittotributarioeamministrativo; (h) vertenzeriguardantiildirittodifamiglia,disuccessioneedidonazione; (i) arbitrati; (j) vertenzeriguardantil’art.28dellostatutodeilavoratori; (k) vertenze inrelazione a contratti di compravendita, nuova costruzione oampliamento dibeniimmobili ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 11 di 28 (2) (2) (l) sinistrichel’Assicuratohacausatocondolo; (m)sinistrichesonoconnessialcompimentodiunreatodolosodapartedell’Assicurato; (n) senondiversamentepattuito,vertenzeeprocessiriguardantiilpossesso,laproprietào l’uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all’obbligod’assicurazioneperlaresponsabilitàcivile; (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighicontrattuali; (p) vertenzeecontroversieconROLAND ROLANDriguardantipolizzestipulateconlastessa. ROLAND Lacoperturaassicurativanonincludeilpagamentodi: (q) sanzioni,ammendeepenepecuniarieimposteinviaamministrativaepenepecuniarie sanzioni,ammendeepenepecuniarieimposteinviaamministrativaepenepecuniarie sostitutivedipenedetentive; (r) spesecollegateall’esecuzionedipenedetentiveequelleperlacustodiadicose; (s) speseperrisolvereunacontroversiasenzacheROLAND ROLANDabbiapreventivamente ROLAND autorizzatolatransazioneeladivisionedellespeselegalialleparticoinvolte. in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell’Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente transattivamente assunte dall'Assicurato, né le spese dell'Asssicurato eventualmenteassuntedacontroparte. eventualmenteassuntedacontroparte. Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati a ROLAND ROLAND 12 (dodici)mesidopoilterminedellapolizza. Art.11Costinonassicurati Art.11 Costinonassicurati rati ROLANDnonsiassume: ROLAND (a) icostiassuntidalContraentee/odallepersoneassicuratesenzaobbligogiuridico; (b) lefranchigieegliscopertieventualmentepattuitiinpolizza; (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d’esecuzione forzata - per ogni titoloesecutivo; (d) icostirelativiatentativid’esecuzioneforzatachevengonointrodottidopocinqueanni dalformarsidelgiudicatosultitoloesecutivo; (e) icostiperprocedimentipenalid’esecuzioneforzatapassatiingiudicatoperunapena pecuniariaoammendaaldisottodi€250,00; (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presentepolizza; (g)icostiperladifesadiinteressilegalmentetutelatirisultantidacreditiodebititrasferitio chesitrasferisconoincapoalContraentedopoilverificarsidelsinistro. (h)icostiperladifesadiinteressilegalmentetutelatifattivaleredalContraenteinnome proprioperrichiestedialtrepersoneoperresponsabilitàpropriaperobblighidialtre persone. Art.12 Art.12 Indennizzo Indennizzo ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, ROLAND in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 12 di 28 Incasodipiùsinistricollegatitemporalmenteecausalmenteilmassimalesaràadisposizioneper ununicopagamentoglobale. Art.13 Art.13SinistroSinistro-Insorgenzadelsinistro Insorgenzadelsinistro (1) (2) (3) Siintendequalesinistro: (a) nelcasoincuisivogliafarvalereunapretesadirisarcimentodeldanno,ilmomentodel primoeventochefasorgereildirittoalrisarcimentodeldanno; (b) intuttiglialtricasi,ilmomentoincuil’Assicurato,lacontroparteounterzo,ledanoo avrebberolesoprescrizionidileggeodinosservatoobblighicontrattuali. Inpresenzadipiùviolazionidellostessotipoèdeterminante,perstabilireilmomento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso. Ilsinistrodeveavvenireincorsodivaliditàdellapolizza. Esclusivamentepergliassociatiiscrittidopoladecorrenzacontrattualeelimitatamentealla Esclusivamentepergliassociatiiscrittidopoladecorrenzacontrattualeelimitatamentealla garanzia prestata per la Tutela Legale del Lavoro non sussiste copertura assicurativa in casodisinistriinsortineiprimitremesidalladatad'iscrizione,taleperiodovienepertanto casodisinistriinsortineiprimitremesidalladatad'iscrizione,tale periodovienepertanto indicatocomecarenzacontrattuale. indicatocomecarenzacontrattuale. Siintendequalesinistrounico: (a) latuteladiinteressigiuridiciincasodicontroversieinstauratedaocontropiùpersone chehannoadoggettopreteseidenticheovicendevolmentedipendenti; (b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione di un procedimentopenalecontrounaopiùpersoneassicurate,chesiriferisconoallostesso eventooallestessefattispecie. Art.14Liberasceltadellegale Art.14Liberasceltadellegale/Obblighide Liberasceltadellegale/Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro /Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro ll’Assicuratoincasodisinistro (1) (2) Ai sensi dell’art. 1913 Cod.Civ. l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND ROLAND entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicuratonehaavutoconoscenza.Ladenunciadelsinistrodevecontenereladescrizione esattaeveritieradell’evento,delladata,delluogo,dellacausa,nonchédelleconseguenze delsinistro,deinomiedegliindirizzidellepersonecoinvolteedeglieventualitestimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizionedellapratica. L´Assicurato deve informare ROLAND ROLAND entro quindici giorni dalla data di un eventuale notificadiqualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzato. L’inosservanzaditaleobbligopuòportareaisensidell’art.1915Cod.Civ.alladecadenza parzialeototaledallagaranziaassicurativa. Contemporaneamentealladenunciadelsinistro,l’AssicuratopuòcomunicareaROLAND ROLANDil ROLAND nominativodiunAvvocato,acuiaffidarelatuteladeipropriinteressi,qualorailtentativodi risolverelaquestioneinmodobonariofallisca(art.15par.1CTG). L’Assicuratopuòsceglierel’Avvocatoliberamentesenzaalcunlimiteterritoriale. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 13 di 28 ROLAND,assumelespeseperletrasfertenecessariedell’Avvocatoperraggiungerelasede ROLAND dell’AutoritàGiudiziaria,arbitraleoconciliativacompetenteperilprocedimento. Larifusionedellespesediviaggiosiesegueaisensidelledisposizionidileggeitalianeper trasfertedilavorodegliAvvocati. Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondolegaledomiciliatario,unicamenteinfase giudiziale,conunesborsomassimodi€2.000,00persinistro. (3) Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND ROLAND – su richiesta dell’Assicurato–adindicareunAvvocato.InognicasoROLAND ROLANDnonrispondeperl’attivitá ROLAND dellegaleinqualsiasimodoincaricato. Art.15Gestionedelsinistro Art.15 Gestionedelsinistro Premessa: Premessa: Dopo il ricevimento della denuncia di sinistro su richiesta dell’Assicurato, ROLAND, ROLAND da sola o avvalendosidiunospecialistadaessaincaricato,tentadirisolvereinmodobonariolacontroversia. Limitatamente alla garanzia “tutela legale del lavoro”, il tentativo di risolvere bonariamente la controversia viene affidato direttamente ad ANAAO-ASSOMED, senza alcun onere a carico di ROLAND. Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo onon venga accettatoper fondate ragionidall’Assicurato esi individuasse la fondatezza delle motivazioni della richiesta supportata da parere da parte di ANAAOANAAO-ASSOMED ASSOMED o da un propriolegale,ROLAND ROLANDratificheràl’instaurazionedelrelativoprocedimento. ROLAND Se tale comunicazione non dovesse pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, l’Assicuratopotràritenersiautorizzatoall’attivazionedelprocedimento. Qualoradovesserendersinecessariaunadifesapenale,lapraticaverràaffidatadirettamenteadun Avvocatoliberamentesceltodall’Assicurato. (1) In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND (1) ROLAND circa la fondatezza dell’attivazionedelprocedimentooppurediprocedurediimpugnazioneavantialleAutorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominatosuaccordotraAssicuratoeROLA ROLAND ROLAND;qualorataleaccordononvengaraggiunto, ND l’arbitroverrànominatodalPresidentedelTribunalecompetenteperlecontroversierelative alcontrattodiassicurazione. L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dallapartesoccombente. Qualoravisiailrischiodellaprescrizionedeldirittodell’Assicuratoduranteilprocedimento arbitrale,eglipuò,aspesedell’assicurazione,intraprendereinecessariattiinterruttividella prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND ROLAND sono da rimborsare a ROLAND ROLAND stesso, qualoral’Assicuratosiapartesoccombentenelprocedimentoarbitraledicuisopra. (2) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, (2) qualorataleproceduradimostripossibilitàdisuccesso. Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui sopra , ROLAND ROLAND provvederà al rimborsodellespeselegalidelrelativogradodigiudizioqualoral’Assicuratorisultivittorioso nelmeritodellavertenzainstaurata. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 14 di 28 (3) (3 (4) (4) (5) Lespesediunconsulentenominatodall’Assicurato-senzaalcunlimiteterritoriale-nelcaso in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciuteneilimitidellatariffadiriferimentoinvigore,seesistente. Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all’attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l’Assicuratore – il parere di congruità/conformitàalcompetenteOrdine. ROLAND ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se l’Assicuratointraprendeiniziativeperlatuteladeipropriinteressiprimadellaconfermada parte di ROLAND ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLANDassumesoltantoquellespesechesarebbetenutaarifondereincasodiconferma ROLAND dellatutelaprimaditaliiniziative. Nelcasodiinterventodellagaranziaassicuratival’assicuratodeve: (a) informare l’Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modoveritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibiliefornirgliladocumentazionenecessaria; (b) fornireaROLANDsurichiestadellastessainformazionisullostatodellapratica; (c) qualoraisuoiinteressinonvenganoirrimediabilmentepregiudicatidovrà: aa) prima di adire l’Autorità Giudiziaria Civile o di proporre impugnazioni l‘associato si deve attenere a quanto normato nella premessa del presente articolo. bb) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusionedapartedell’avversario. (6) ) Senondiversamentestipulatovalequantosegue: sel’Assicuratoviolaunadegliobblighidicuialcomma5,ROLAND ROLANDnonpuòessereliberato ROLAND dall’obbligodellaprestazione,selaviolazionenonècausatanédadolonédacolpagrave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND ROLAND resta obbligato qualora la violazionenon abbia avuto influenza nésulla statuizione né sulla misura dellaprestazione dovutadaROLAND. ROLAND. ROLAND. (7) (8) Preteseperprestazioniassicurativepossonoesserecedutesoltantoconconsensodatoper iscrittodaROLAND. ROLAND. ROLAND. ROLAND,aisensidell’art.1916cod.civ.,èsurrogata,finoallacompetenzadell’indennizzo, ROLAND intuttiidirittidell’Assicuratoversoiterziresponsabili. L’Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND, ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperiretutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spesegiàrifuseall’AssicuratodevonoessererestituiteaROLAND. ROLAND. ROLAND. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 15 di 28 Art.16 Art.16Riscossionedisommedidenaro Riscossionedisommedidenaro (1) (2) I pagamenti per il risarcimento del dannoe gli importidi denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizioneall’Assicurato. A ROLAND ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasialtraspesasiagiudizialechestragiudiziale–liquidateafavoredell’Assicuratoche ROLANDabbiasopportatooanticipato. ROLAND Art.17 Art.17Disdettaincasodisinistro Disdettaincasodisinistro Dopo ogni denuncia di sinistro ROLANDpotràesercitareildirittodirecessodalla presente polizza ROLAND esclusivamenteseilrapportotraipremiincassatiesinistriliquidatieriservatisiasuperioreal50%. Talerecessopotràessereesercitatoconpreavvisodi180giorni(centoottanta), intal caso ANAAOANAAOASSOMEDavràdirittoalrimborsodellapartedipremiolordoinclusodell’impostaassicurativaper ASSOMED ilperiodod’assicurazionenonancoratrascorso. Art.18 Art.18Denunceedichiarazioni Denunceedichiarazioni Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall’Assicurato nei confronti di ROLAND ROLAND sono da attuarsi esclusivamenteinformascritta. Art.19 Art.19Ambitodivaliditàterritoriale Ambitodivaliditàterritoriale ivaliditàterritoriale (1) (2) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l’assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo,nellamisuraincuiilTribunalecompetentesitroviinquestiPaesi. In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana,nellaRepubblicadiSanMarinoenelloStatoVaticano. Art.20Indicizzazione Art.20 Indicizzazione Lapresentepolizzanonèsoggettaadindicizzazionedelpremio. Art.21 Art.21Onerifiscali Onerifiscali Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND. ROLAND. Art.22 Art.22Modifichealcontrattod’assicurazione Modifichealcontrattod’assicurazione Modifichedelcontrattod’assicurazionepossonoavveniresoltantoperiscritto. Art.23 Art.23 23Forocompetente Forocompetente competente Per ogni controversia collegata, connessa o comunque derivante dal presente contratto sarà esclusivamentecompetentelasedelegaledellaparteconvenuta. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 16 di 28 Art.24Comunicazioneandamentotecnicoconvenzione Art.24Comunicazioneandamentotecnicoconvenzione icoconvenzione ROLANDadogniscadenzasemestralesiimpegnaafornire,periltramitedelBroker,unriepilogo ROLAND deisinistridalladatadieffettodelcontrattosecondoquantodiseguitoriportato,conindicazione delledatadiaccadimentoedelnumerodisinistro: sinistridenunciatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.); sinistririservatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);(conindicazione dell’importodiriserva); sinistriliquidatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);(conindicazione dell’importoliquidato); sinistrisenzaseguitosuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.); Ladocumentazioneverràfornitaall’Associazionemediantesupportoinformatico. ANAAOANAAO-ASSOMED avrà comunque , attraverso il Broker, la facoltà di richiedere ed ottenere da ROLANDl’aggiornamentodeisinistriancheconmodalitàdiversedaquellesopraindicate. Art.25ClausolaBonus Art.25ClausolaBonus Viene convenuto che ANAAOANAAO-ASSOMED ASSOMED avrà diritto ad uno sconto del 10% del premio di regolazione,vedidispostodell’Art.8,nelcasoincuiilrapportoSinistri/Premirisultasseinferioreal 20%. Per calcolare detto importo, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e semprechè la polizza venga rinnovataperl’annualitàsuccessiva,siprocederàadunbilanciodipolizzaconsiderando: -all’attivoil70%deipreminettianticipati; -alpassivoiltotaledeisinistririsarcitieriservati. Art.26ClausolaBroker Art.26ClausolaBroker La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Morganti Insurance Brokers S.rl. – Viale Dante,17 I-23900 Lecco in qualitàdibrokeraisensidell'art.109delD.Lgs.209/2005esuccessivemodificheeintegrazioni. Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 __________________ __________________ Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 17 di 28 CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEPENALE CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEPENALE (CSP) Art.1Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili Art.1Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili ROLAND ROLAND garantisce a primo rischio le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivantidaillecitiamministrativipuniticonsanzioneamministrativapecuniaria. Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG) sopra riportate,ovenonespressamentederogato/disciplinato. Art.2Attivitàassicurate Art.2Attivitàassicurate Attivitàassicurate Lagaranziaassicurativaèoperanteesclusivamenteconriferimentoadattiedomissionicommessi nell’esercizio dell’attività professionale dei Medici Associati ivi compresa l’ attività liberoprofessionaleancheinformaallargata. Se,successivamenteallastipuladelcontratto, ANAAO -ASSOMEDmodifical’attivitàindicatanel ASSOMED contratto d’assicurazione o ne aggiunge unaulteriore, la garanzia siestende immediatamente ancheaquesta,neilimitidelcontratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventualecalcolodelnuovopremio. Art.3Assicurati Art.3 Assicurati Assicurati Assicuratisono: -tuttigliassociatidiANAAO ANAAOANAAO-ASSOMEDregolamenteiscrittiall’Associazionecontraente,compresi ASSOMED glispecializzandi,nell’adempimentodellororapportodiimpiegoperl’entediappartenenza,ivi compresal’attivitàlibero-professionaleintramoeniaancheinformaallargata; - i pensionati associati, per fatti riconducibili all’adempimento del loro rapporto di impiego per l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata. Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso il ANAAO ANAAO ASSOMED. ASSOMED Perl’individuazionedegliAssicurati,laloroentratanellaConvenzioneocessazionedellacopertura assicurativasifaràriferimentoadatti,registrazionioaltridocumentitenutidaANAAOASSOMED ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED echeverrannoesibitisurichiestadiROLAND. ROLAND. ROLAND. In caso di aumento delle persone assicurate durante l’anno assicurativo, queste si intendono coperteautomaticamentedallapresentepolizza,salvol’obbligodicomunicazioneprevistoall’Art. 8. Art.4Rischioassicurato Art.4Rischioassicurato Rischioassicurato (1) (1) Difesainprocedimentipenalieperillecitiamministrativi ROLANDgarantisceicosti: ROLAND a) perladifesaincasodiprocedimentipenali,compresoilc.d.patteggiamentoex.art. 444esegg.c.p.p.; ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 18 di 28 b) c) d) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria; per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimentopenale,cosìcomespecificatoall’art.5(2)(b). per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all’Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risultiindispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata. Nell’ipotesidicuiallaletteraa),lagaranziaèoperanteincasodicontestazionediun: • reatocolposo; • reatodoloso. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND ROLAND gli importiperspeselegalididifesagiàcorrisposte. (2) Difesainprocedimentidisciplinari ROLAND ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecitoamministrativo,aisensidell’art.4(1)(a)e(b). Art.5Misuradellaprestazione Art.5Misuradellaprestazione Misuradellaprestazione Inderogaall’art.3,CTG2000,valequantosegue: (1) (1) Spesegiudiziarie ROLANDriconosce: ROLAND - lespeseprocessualiposteacaricodell’Assicurato(art.535c.p.p.); - le spese perla registrazionedi atti giudiziari con un esborso massimodi EURO 520,00 persinistro; - le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di EURO 520,00persinistro. (2) Onorariesceltadell’Avvocato (2) L’AssicuratohaildirittodiscegliereliberamenteunAvvocatosenzaalcunlimiteterritoriale. ROLANDgarantisceicompensidiunAvvocatoneilimitichelatariffaforenseinvigoreal ROLAND momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso,visaràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND ROLAND. ROLAND.Lacoperturavieneprestataper leseguentiattività: (a) difesadell’Assicuratopericasiprevistidall’art.4(1)(a)e(b); ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 19 di 28 (b) assistenzaaitestimoni,aisensidell’art.4(1)(c),qualoral’Assicuratovengaassunto qualetesteopersonainformatasuifattiinunprocedimento: - nelqualesussisteilpericolodiunasuaincriminazione; - stralciatodaquelloincuieraimputatooindagato(testeinprocedimento connesso). Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND ROLAND riconoscerà altresì le speserelativeall’assistenzaditaleprofessionista. (3) (3) Spesediviaggiodell’Avvocato Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziariacompetenteperilprocedimentopenale, ROLAND ROLAND riconoscelespesesostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decideredelprocedimento. La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmenteinvigore. (4) (4) Spesediviaggiodell’Assicurato ROLANDriconoscesololespesediviaggiosostenutedall’Assicuratoperraggiungerelesedi ROLAND delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente: a) quellenecessarieutilizzandounmezzopubblico,ossialeferroviedelloStatoinprima classeounvolodilineain“economyclass”; b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondoilpuntoprecedente. L’AssicuratoètenutoatrasmettereaROLAND ROLANDlericevutedipagamento. ROLAND Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euroapplicandoilcambioinvigoreilgiornodiiniziodelviaggio. (5) (5) SpesedelC.T.U./ConsulentediParte ROLANDgarantisce: ROLAND - le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato; - lespesediunconsulentenominatodall’Assicurato-senzaalcunlimiteterritoriale-nel casoincuitaleconsulenzasiareputatanecessaria,asupportodelladifesa,dall’Avvocato incaricato.Talispesevengonoriconosciuteneilimitidellatariffadiriferimentoinvigore, seesistente. Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all’attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l’Assicuratore – il parere di congruità/conformitàalcompetenteOrdine. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 20 di 28 (6) (6) (7) 7) Speseditraduzione ROLAND ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicuratoall’esteroesopportalerelativespese. Cauzione ROLANDprovvederàall’anticipazionediunacauzionechesidovesserenderenecessariaper ROLAND evitareall’Assicuratol’applicazionedimisuredirestrizionedellalibertàpersonaleall’estero. L’Assicurato è obbligato alla restituzione a ROLAND ROLAND dell’importo versato a titolo di cauzione: a) quandolacauzionesiastatarestituitadall’AutoritàGiudiziariacompetente; b) quandol’Assicurato,acausadiunsuocomportamentoattivoodomissivo,determinila mancatarestituzionedellacauzionedapartedell’AutoritàGiudiziariacompetente. Indipendentementedalverificarsideicasidicuialleletterea)eb),lacauzionedeveessere restituitaentro12mesidalladatadianticipazionedietrorichiestascrittadiROLAND ROLAND. ROLAND Art.6Massimale Art.6Massimale Massimale ROLANDsiesponeperognisinistrofinoalmassimaleindicatoinpolizza,senzaalcunlimiteannuo. ROLAND Art.7Sinistro– Art.7Sinistro–Obblighidell’Assicurato Obblighidell’Assicurato (1) (1) InsorgenzadelSinistro–Sinistrounico Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenzaequelladicessazionedellapolizza.In sostituzionedell’art.13CTG2000,siprecisapertantoche: a) a) incasodiprocedimenticontrol’Assicuratoprevistiall’art.4(1),a)eb),eart.4(2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciatoatrasgredireobblighigiuridicionormedileggesalvoquantodisposto dallecondizioniparticolari. dallecondizioniparticolari. Inpresenzadipiùtrasgressionirileva,perstabilirel’insorgenzadelsinistro,laprima o,laprima Inpresenzadipiùtrasgressionirileva,perstabilirel’insorgenzadelsinistr violazionechesiacausalmenteadeguataalverificarsidelsinistrostesso. violazionechesiacausalmenteadeguataalverificarsidelsinistrostesso. b) c) Perl’assistenzaaitestimoniprevistaall’art.4(1)(c)ilsinistrosiintendeinsortocon l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputatainprocedimentoconnesso(art.210c.p.p.). Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto dispostoallaletteraa)delpresentearticolo. Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili dell’Assicuratoperprocedimentipenaliapertiacaricoditerzidicuiall’art.4(1)(d), ilsinistroèdaconsiderarsiinsortoconlanotificadelprovvedimentodisequestro. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 21 di 28 (2) (2) Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto dispostoallaletteraa)delpresentearticolo. d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso d) procedimentopiùAssicurativengonoinvitatiaforniretestimonianzaodispostipiù sequestri,ilsinistroèdaconsiderarsiunicoatuttiglieffettienondivoltainvoltaun sequestri,ilsinistroèdaconsiderarsiunicoatuttiglieffettienondivoltainvoltaun sinistronuovo. sinistronuovo. Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro A parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2000, l’Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND ROLAND entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenzadell’aperturadiun’indaginedapartedell’AutoritàGiudiziariaperunapresunta orealeviolazionedinormedilegge. Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14CTG2000. Art.8 8 Art. 8Validitàterritoriale Validitàterritoriale Inderogaall’art.19CTG,lacoperturaassicurativavaleperisinistrioccorsineiPaesiEuropei. Per sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, la garanzia vale soltanto se il sinistro è insorto nell'ambitodiunsoggiornodell'Assicuratodelladuratamassimadi40giorninelPaeseExtraEuropeo. Art.9Esclusioni Art.9 Esclusioni Insostituzionedell’art.10CTG2000valequantosegue: (1) Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostielespese: (a) perladifesadell’Assicuratocontrol’accusadiavercommessounreatoounillecito amministrativoinqualitàdiconducentediveicoliamotore,locomotori,aeromobili onatanti,senondiversamentepattuito. (b) perladifesacontrol’accusadiaverviolatounadisposizioneantimonopolio(cartelli) oun’altranormadileggelacuiviolazionesiaconnessaadunaviolazionedinorme antimonopolio; (c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamentepattuito; (d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario; (e) intuttiicasidicostituzionedipartecivilenelprocedimentopenale. (2) Nonvièinoltrecoperturaassicurativaperilpagamentodi: (2) (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniariesostitutivedipenedetentive; (b) spesecollegateall’esecuzionedipenedetentiveeallacustodiadicose. (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND ROLAND dopo12mesidalladatadicessazionedellapolizza. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 22 di 28 Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED __________________ __________________ CONDIZIONIPARTICOLARI CONDIZIONIPARTICOLARI (sempreoperanti) Art.1MassimaledicoperturapersingoloAs Art.1MassimaledicoperturapersingoloAssociato Associato sociato IncasodicoinvolgimentodipiùsoggettiAssicuratiperilmedesimosinistro: €150.000,00persinistrosenzalimiteannuo PersinistroeperAssicurato €25.000,00persinistrosenzalimiteannuo all’internodelmassimalesonocompresi: dirittieonoraridell’avvocato illimitato spesediviaggiodell’avvocato illimitato spesediviaggiodell’assicurato illimitato speseperCTU/Peritodiparte illimitato speseditraduzione illimitato spesedigiustizia(inserire) illimitato Cauzioneperevitarelimitazione dellalibertàpersonale €15.000,00perpersonaassicurata Art.2Clausoladisussidiarietà rt.2Clausoladisussidiarietà Lapresentepolizzaperlatutelalegale,operainviasussidiariae solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legaleprevistidalCCNLdelpersonaledegliEntiPubblici,oad altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali altrimenti eventualmente stipulata direttamente dall’assicurato e/odall’entediappartenenza. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all’ assicurato dall’ Ente di appartenenza la presente polizza é da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sinoilmassimaleindicatoinpolizza. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 23 di 28 Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza e/o dall’eventualecompagniachecopreilrischiodellespeselegali eperitalidovràrestituirel’importoricevutoaROLAND. ROLAND. ROLAND. Art.3SpeseLegali(derogasussidiarietà) (derogasussidiarietà) Art.3SpeseLegali (derogasussidiarietà) ROLANDda facoltà all’Assicuratodi attivare legaranzie di cui ROLAND allapresentepolizzaeallecondizioniinesseindicatesenzale limitazioni previste dalla clausola di sussidiarietà. Tale facoltà potrà essere esercitata dall’Assicurato una sola volta per ciascunaannualitàassicurativa.. L'esborsomassimoéparia€3.000,00persinistroeassicuratoe per anno assicurativo con l’applicazione di una franchigia fissa di€300,00perAssicurato. Qualora l'assicurato intenda usufruire della garanzia "resistenza avverso richieste di risarcimento danni", purché sia stata stipulata apposita polizza di Responsabile Civile, la garanzia opereràancheperlachiamataincausadellacompagniadiRC Responsabile Civile Terzi, purché sia stata fatta alla stessa regolaredenunciadisinistroevisiastatainattività. Art.4SecondoavvocatoinunSinistroUnico Art.4SecondoavvocatoinunSinistroUnico Aparzialederogadell´art.14(2)CTG2000,nelcasosiverifichi unsinistrounico(Art.13(1)CTG2000)cheabbiaattinenzaa più di una garanzia del presente contratto, l´assicurato ha il dirittoallasceltadiunAvvocatoperlavertenzadidirittopenale eunulterioreperlasalvaguardiadeipropridirittiinsedecivile. Art.5Postuma La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il Art.5Postuma periododivaliditàdellapolizzaechesianostatidenunciatialla compagniaentro12mesi 12mesidallacessazionedellapolizzastessa. 12mesi Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 __________________ __________________ Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 24 di 28 CONDIZIONIPARTICOLARIDIFESAPENALE CONDIZIONIPARTICOLARIDIFESAPENALE RIDIFESAPENALE Art.1PregressoperlaDifesaPenale Art.1PregressoperlaDifesaPenale Inparzialederogaall´art.7CSP2000l´assicurazionevaleanche per imputazioni derivanti da presunti e/o reali trasgressioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenuti nei 24 mesi antecedentiladecorrenzadellaprimaadesioneallacontraente ma non prima dei 24 mesi dalla decorrenza della presente polizza,semprechésianosconosciutiall’Assicuratoalmomento dell'adesione.In caso di interruzione dell'adesione alla contraente,laretraoattivitànonsiapplicaallesuccessivenuove adesioni. Art.2Tutelalegaleperviolazionedinormespecifiche Art.2Tutelalegaleperviolazionedinormespecifiche mespecifiche Inderogaall'art.9(1)(d)CSP,lacoperturaassicurativaopera aprimorischioecomprendeicostiperlatuteladell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: -81/08(codicesicurezza) -196/03(codiceprivacy) -152/06(codiceambiente) Inderogaall’art.8CSP,l’ambitodivaliditàterritorialepertale garanziaèlimitatoaItalia,SanMarino,CittàdelVaticano. Art.3Sinistroinsorgenzaneiprocedimentiamministrativi Art.3Sinistroinsorgenzaneiprocedimentiamministrativi insorgenzaneiprocedimentiamministrativi Aparzialederogadell’art.7CSP,conriguardoatalespecifica garanzia, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo. Art.4SinistroinsorgenzaneiprocedimentipenalidicuialD.Lgs81/2008 Art.4SinistroinsorgenzaneiprocedimentipenalidicuialD.Lgs81/2008 Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza),inparzialederogaall’art.7CSP,ilsinistrosiintende insorto: -nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicuratoperomicidioe/olesionipersonalicolpose,ove glivenganocontestateancheviolazionialD.Lgs.n.81/2008, nelmomentoincuisièverificatol’eventolesivo(infortunio); ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 25 di 28 -nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagineamministrativae/openale. Art.5Delittinell’ambitodellacircolazionestradale Art.5Delittinell’ambitodellacircolazionestradale Inparzialederogaall’art.9(1)(a)CSP,lacoperturasiestende alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativicollegatiallacircolazionestradale. Ilmassimaledicoperturamessoadisposizionepertalegaranzia per sinistro ammonta a € 20.000,00 oppure al 15% del massimale,sequestoimportoèsuperiore. Art.6Esclusioni Oltre a quanto previsto all’art. 9 (1) (a) CSP, la garanzia Art.6Esclusioni assicurativanoncopre: - illecitiricollegabiliadazionidolosedell'assicurato; - i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiutol’obbligo diassicurazionedi responsabilità civileversoterzi; - i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - i casi in cui al conducente venga contestato lo stato d’ebbrezza, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) ovvero l’omissionedisoccorsoex art. 189, comma 1, N.C.d.S.; - i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzatedall’ACI (AutomobilClub Italiano) o dalla FMI(FederazioneMotoristicaItaliana); Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED __________________ __________________ __________________ Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 26 di 28 CONDIZIONIPARTICOLARIPERLADIFESACIVILE CONDIZIONIPARTICOLARIPERLADIFESACIVILE Art.1Resistenzaavversorichiestedirisarcimentodanni Art.1Resistenzaavversorichiestedirisarcimentodanni La copertura opera esclusivamente in presenza di una polizza RC Terzi , ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenzaesoccombenza,aisensidell'art.1917,comma 3, c.c. Nel caso in cui la predetta polizza pur essendo regolarmente in essere non sia operante per qualsiasi motivo,lapresentegaranziaoperaaprimorischio. Art.2Tutelalegaledellavoro Art.2Tutelalegaledellavoro A parziale deroga dell’art. 10 – Esclusioni, lettera o), CTG, la copertura comprende, a primo rischio assoluto e sino al limite del massimale indicato, la salvaguardiadegli interessi giuridici dell’Assicurato, in veste di attore o convenuto, nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato,siaessoprivatochepubblico,dell’Assicurato. Siprecisache: -nonsiapplicalaclausoladisussidiarietà; - il termine di denuncia del sinistro di cui all’art. 14 CTG (30 giorni) decorre dal momento in cui ANAAO-ASSOMED ha conoscenza dell’esito negativo del tentato componimento bonariodellavertenza,intrapresoaisensidell’art.15,comma2, CTG. EstensioneTAR EstensioneTAR Scoperto Aparzialederogadell’art.10–Esclusioni,letterag),CTG 2000, ROLAND garantisce, all'interno del massimale indicato e comunque con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 per sinistro e per persona assicurata, il rimborso delle spese legali rimaste a carico dell'Assicuratoincasodiricorsodallostessopresentatoper lasalvaguardiadeisuoiinteressigiuridicidavantialgiudice amministrativo per ottenere l'annullamento di delibere afferentiincarichioconcorsi. Siprecisacheilrimborso,effettuatoalterminedelrelativo grado di giudizio, è subordinato all'accoglimento totale delricorso. La presente estensione potrà essere utilizzata dall'Assicuratounavoltasolaperciascunaannualità assicurativa. 20%manoninferiorea€1.000,00persinistroepersona assicurata. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 27 di 28 Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED __________________ __________________ __________________ CONDIZIONIADADESIONEVOLONTARIA CONDIZIONIADADESIONEVOLONTARIA QualorailsingoloAssociatovolesseelevareilmassimalepersinistrodi€25.000,00dellapresente polizza, ROLANDs’impegna,versopagamentodelpremiodelsingoloAssociato,afornirealle ROLAND medesimecondizionicontrattualituttedellaconvenzioneiseguentiMassimaliineccessoallimite persinistro,fermoedinvariatoilresto: Massimale in eccesso al limite per sinistro previsto art. 1 Cond.Particolare Cond.Particolare €25.000,00 €50.000,00 €75.000,00 Milano,21/12/10 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND ANAAOASSOMED ANAAOASSOMED __________________ __________________ ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft con sede in D-50679 Colonia (Germania) Deutz-Kalker Str. 46 Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421 [email protected] R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”– 30 DIC 10 Pagina 28 di 28