fascicolo informativo ROLAND PER CONVENZIONE ANAAO

Transcript

fascicolo informativo ROLAND PER CONVENZIONE ANAAO
TUTELALEGALEROLAND–CONVENZIONEANAAO-ASSOMED
4666“GARANZIAINECCEDENZAALMASSIMALE”
Ilpresentefascicoloinformativo,contenente:
Ilpresentefascicoloinformativo,contenente:
a) notainformativa,comprensivadi
notainformativa,comprensivadiglossario;
diglossario;
glossario;
b) condizionidiassicurazionepolizza4371
condizionidiassicurazionepolizza4371,
polizza4371,
deve essere consegnato
consegnato all’assicurato in ogni caso prima della
sottoscrizionedelcontratto/certificato
sottoscrizionedelcontratto/certificato.
/certificato.
Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanotainformativa.
Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanotainformativa.
ULTIMOAGGIORNAMENTO:30DICEMBRE2010
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 1 di 28
NOTAINFORMATIVA
NOTAINFORMATIVA
La presente Nota informativa
informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP.
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
dellapolizza.
dellapolizza
A. INFORMAZIONISULL'IMPRESADIASSICURAZIONE
1.Informazionigenerali
1.Informazionigenerali
Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con
sedelegaleinColonia(Germania),Deutz-Kalker-Str.46.
ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGècostituitainformagiuridicaanalogaadunaSocietàper
azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di
Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui
controlloèsottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel
ramo17(“tutelalegale”)inregimedistabilimento,aisensidell’art.23delD.Lgs.n.209/2005.
La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è
inMilano,PiazzaE.Duse,2.
Tel:+39027767751
Fax:+390276028421
email:[email protected]
www.roland-italia.it
R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968
Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'AlboImpreseISVAP
2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa
2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa
IlpatrimonionettodiROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGèparia€74.545.852,51.
Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 ed il totale delle riserve patrimoniali a €
22.614.965,77.
Idatiindicatisiriferisconoall’anno2009.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 2 di 28
B.INFORMAZIONISULCONTRATTO
B.
LaConvenzione,identificataconpolizzan.4666,sirinnovaperunannoinmancanzadidisdetta
inviata con lettera raccomandata a/r e ricevuta dall’altra parte almeno 60 giorni prima della
scadenzaannuale.
Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata e
ricevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale.
I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il
maggiorpremiodovutoperl’interaduratadelcertificato.
In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di
scadenza.
La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND contratta da
ANAAO-ASSOMEDn.4371(01.01.XX).
3.Copertureassicurativeofferte–
3.Copertureassicurativeofferte–Limitazioniedesclusioni
Limitazioniedesclusioni
Alla Convenzione si applicano tutte le condizioni previste dalla polizza ROLAND 4371, che è parte
integrantedellaConvenzionestessa.
La copertura assicurativa offerta
offerta dalla
dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore
degliAssicurati.
Essa fornisce, a fronte della corresponsione del relativo premio a carico dell’Assicurato, il
rimborso delle spese legali in eccedenza rispetto al massimale previsto dalla polizza
ROLANDn.4371
ROLANDn.4371.
n.4371.
RestanocomunquesalviglieventualisottolimitiprevistidallapolizzaROLANDn.4371.
L’adesione del singolo Assicurato alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione di un
certificatodiapplicazione.
Avvertenza: l’operatività della Convenzione
Convenzione è sempre subordinata all’operatività della
polizzaROLANDn.82.4371eall’esaurimentodelmassimaleiviprevisto.
polizzaROLANDn.82.4371eall’esaurimentodelmassimaleiviprevisto.
La Convenzione, il cui testo resta a disposizione dell’Assicurato presso ANAAO-ASSOMED, può
prevederedellelimitazioniedesclusioniallecopertureassicurative.
Inmeritosirinviaagliarticoli5,6,7,8e9CSP(condizionispecialiditutelalegalepenale)eart.11
CTG(condizionigeneralidiassicurazione).
Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale pattuito e riportato sul
certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi
prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori
dettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamentodelmassimale:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 3 di 28
1-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00
Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00
Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 35.000,00 (tramite
Convenzione)=€60.000,00.
__________________________
2-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00
Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00
Speselegalisostenuteintotale:€110.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 75.000,00 (tramite
Convenzione)=€100.000,00.
__________________________
3-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00
Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€25.000,00
Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 25.000,00 (tramite
Convenzione)=€50.000,00.
__________________________
4-MassimalepolizzaROLAND4371:€25.000,00
Massimalesupplementaresceltodall’Assicurato:€75.000,00
Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€60.000,00
Scoperto:€6.000,00(10%di€6.000,00)
€60.000,00–6.000,00=€54.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 4371) + € 29.000,00 (tramite
Convenzione)=€54.000,00.
4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio
4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio–
rcostanzedelrischio–Nullità
Nullità
AVVERTENZA:
AVVERTENZA ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali
dichiarazionifalseoreticentisullecircostanzedelrischioreseinsedediconclusionedelcontratto
possonocomportareeffettisullaprestazione.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento
giuridicoitaliano.
5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
L’assicuratodevedarecomunicazionescrittaall’impresadiogniaggravamentoediminuzionedel
rischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).
Esempio:durantel’annol’Assicuratomodificalaspecializzazione.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 4 di 28
La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la
cessazionedellapolizza.
AVVERTENZA:sirinviaallapolizza4371eallaConvenzionepereventualideroghespecificheall’art.
AVVERTENZA:
7CTG.
6.Premi
6.Premi
Ilpagamentodelpremioèannuale.
Incasodiemissionedicertificatididuratasuperiorea6mesi,ilpremiodaversareèpariall’intera
annualità;seilcertificatoèinferiorea6mesi,ilpremioèparial50%dell’interaannualità.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per l’Assicurato
effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni
Private(D.Lgs.n.209/2005).
7.Rivalse
7.Rivalse
AVVERTENZA:
AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal
Contraente/Assicuratoserimborsatedacontroparte.
Sirinviaall’art.16(2)dellecondizionigeneralidiassicurazioni(CTG).
Ai sensi dell’art. 15 (8) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata,
fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili,giustal’art.1916c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti,
sostituendosineidirittidell’Assicurato,perlarestituzionedegliimportianticipati.
8.Rinnovodelcontratto
8.Rinnovodelcontratto–
Rinnovodelcontratto–Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
dirittodelcontrattoassicurativo
LaConvenzionesirinnovaperunannoinmancanzadidisdettainviataconletteraraccomandata
a/rericevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale.
Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata e
ricevutadall’altrapartealmeno60giorniprimadellascadenzaannuale.
I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il
maggiorpremiodovutoperl’interaduratadelcertificato.
In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di
scadenza.
La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND n. 4371
(01.01.XX).
Adintegrazionedell’art.6(1)dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG),ilcontrattosirisolve
di diritto, nei confronti dell’Assicurato, in caso di interdizione o inabilitazione o decesso dello
stesso.
9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto
9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto Aisensidell’art.2952,comma2,delCodiceCivile,idirittiderivantidalcontrattodiassicurazione
idirittiderivantidalcontrattodiassicurazione
siprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildirittosifonda.
siprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildirittosifonda.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 5 di 28
10.Leggeapplicabilealcontratto
10.Leggeapplicabilealcontratto
AllaConvenzionesiapplicalaleggeitaliana.
11.Regimefiscale
11.Regimefiscale
L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo è attualmente pari al 21,25% e non viene
rimborsatainnessuncaso.
Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguitodella
conclusionedelcontratto.
C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI
C.
12.Sinistri–
12.Sinistri–Liquidazionedell’indennizzo
Liquidazionedell’indennizzo
Inparzialederogaall’art.14CTG,ilContraentedevesegnalareperiscrittoilverificarsidiun
sinistroaROLANDo,seprevistadall’appositaclausola,all’intermediario,entro30(trenta)giorni
dalmomentoincuisièesauritoilmassimaledellapolizza4371.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione
dellapratica.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., alla decadenza parziale o
totaledallagaranziaassicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l’esistenza di altre assicurazioni che
copronolostessorischio,secondoquantodispostodall’art.1910c.c.
Sirinviaagliarticoli14e15dellecondizionigeneralidiassicurazione.
Sirinviaagliarticoli14e15dellecondizionigeneralidiassicurazione.
zionigeneralidiassicurazione.
13.Reclami
13.Reclami
Eventualireclami inerenti il rapporto contrattuale o lagestione deisinistri devonoessere inoltrati
periscrittoconuna
unadelleseguentemodalità:
una
- tramiteraccomandataa/r
raccomandataa/r,alseguenteindirizzo:
raccomandataa/r
ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG–
RappresentanzaGeneraleperl’Italia-UfficioReclami
PiazzaE.Duse,2-20122Milano;
- viafax
faxaln.(+39)0276028421,all’attenzionedell’UfficioReclami;oppure
fax
- viae
e-mailall’[email protected]
mail
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato
riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimentodello
stessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’ISVAP-ServizioTuteladegliUtenti-ViadelQuirinale
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 6 di 28
21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli
eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla
legislazioneprescelta.
Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’ISVAPodirettamenteal
sistemaesterocompetente,chiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal
market/finservices-retail/finnet/indexen.htm
Restasalvalafacoltàdiadirel’AutoritàGiudiziaria.
14.Arbitrato
14.Arbitrato
In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di
un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o
Cassazione)oincasodiconflittod’interessi,lacontroversiaverràdevolutaadunarbitro.
Sirimandaall’art.15(1)dellecondizionidiassicurazione.
AVVERTENZA
AVVERTENZA:restacomunquepossibileperentrambelepartirivolgersiall’AutoritàGiudiziaria.
ZA
15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
InvirtùdelD.Lgs.n.28/2010,chehadisciplinatolamediazionefinalizzataallaconciliazionedelle
controversieciviliecommerciali,dal20marzo2011
dal20marzo2011iltentativodirisoluzionedellecontroversiein
dal20marzo2011
materiadicontrattiassicurativitramitel’istitutodellamediazionesaràobbligatori
obbligatorio
obbligatorio.
Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà
dovrà essere esperito il
tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismiiscritti
nelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180efacendolapervenire-viapostao
oviafax(n.
+390276028421)-allasedediROLANDalseguenteindirizzo:
ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG–
RappresentanzaGeneraleperl’Italia–
PiazzaE.Duse,2-20122Milano.
Indicarenell’oggetto:richiestadimediazionefinalizzataallaconciliazione.
ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
dellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
dellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
perl’Italia
BettinaHesse
BettinaHesse
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 7 di 28
GLOSSARIO
GLOSSARIO
Neltestocheseguesiintendono:
perASSICURAZIONE:ilcontrattocheproval’assicurazione;
perCONTRAENTE: “ANAAOASSOMED”
ANAAOASSOMED”AssociazioneMediciDirigentidelSSN”;
ANAAOASSOMED”
perASSICURATI:
isoggettiilcuiinteresseètutelatodall’assicurazioneepertanto:
- tutti gli associati di ANAAOANAAO-ASSOMED
ASSOMED regolamente iscritti
all’Associazione
contraente,
compresi
gli
specializzandi,
nell’adempimento del loro rapporto di impiego per l’ente di
appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia
ancheinformaallargata.
- i pensionati associati, per fatti riconducibili all’adempimento del loro
rapporto di impiego per l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività
libero-professionaleintramoeniaancheinformaallargata.
PerATTIVITÀ:
Attività dei Medici Dirigenti del SSN ivi compresa l’ attività liberoprofessionaleancheinformaallargata.
perASSICURATORE:ROLAND
ROLANDRechtsschutz
ROLANDRechtsschutzRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
AG
RappresentanzaGeneraleperl’Italia
PiazzaEleonoraDusen.2
Italia-20122Milano
perPREMIO:
perPOLIZZA:
perRISCHIO:
perSINISTRO:
perMASSIMALE:
lasommadovutaallaSocietà;
ildocumentocheproval’Assicurazione;
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono
derivare;
l’insorgeredellacontroversiaperlaqualeèprestatal’assicurazione;
lasommaentrolaqualelaSocietàrispondeperognisinistro.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 8 di 28
POLIZZADIASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEANAAO
POLIZZADIASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEANAAOLEGALEANAAO-ASSOMED
ASSOMEDN.
4371
CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
(CTG)
(CTG)
Art.1Oggettodell’
Oggettodell’a
Art.1
Oggettodell’assicurazioneperlatutelalegale
ssicurazioneperlatutelalegale
ROLAND,allecondizionidiseguitoindicate,garantisceall’Assicuratolapossibilitàdisalvaguardare
ROLAND
ipropridirittifacendosicaricodellespesenecessarieatalfine.
Art.2
Art.2Normeapplicabili
Normeapplicabili
Allapolizzasiapplicanolecondizionidiseguitoindicate.,perquantononregolatosiapplicanole
disposizionideldirittoitaliano.
Art.3Speseassicurate
Art.3Speseassicurate
Speseassicurate
ROLANDassumeapropriocarico,sinoalmassimaleprevistonelmodulodipolizza,icostiperla
ROLAND
tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell’Assicurato, in quanto essi siano necessari, come
segue:
-
ilcompensoprevistoperleggerelativoall’attivitàdiunAvvocato,adesclusionedellevoci
nonassicuratedicuiall’art.11;
-
lespeseliquidategiudizialmenteafavoredicontroparte,incasodisoccombenza;
-
le spesedell'attivitá di Consulenti Tecnicid'Ufficio (C.T.U.) e di Peritiingenere in quanto
l'Assicuratosiaobbligatogiudizialmenteadassumersitalicosti;
-
lespeseperl’attivitàdiunConsulenteTecnicodiParte;
-
lespeseperl’IVArelativeall’attivitàdiavvocatieconsulentitecnici,qualoral’Assicuratonon
siaautorizzatoalladetrazionedell’imposta;
-
le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di
esecuzioneforzata,adesclusionediquellidicuiall’art.11CTG;
-
lespesegiudiziariedeterminateinunasentenzapenaleeposteacaricodell’Assicurato(art.
535CodicediProceduraPenale);
le spese di registrazione della sentenza se l’Assicurato è soccombente, nonché le spese di
marcheebolliperottenereunacopiaintegraledellasentenza;
lespeserelativealcontributounificatoinquantol’Assicuratosiaobbligatoadassumersitali
costi;
lespesedimediazione/conciliazioneD.lgsn°28/2010.
Art.4DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio
Art.4DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio
DecorrenzadellagaranziaAssicurativaepagamentodelpremio
(1)
(1)
(2)
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.07.2010
01.07.2010 e scade alle ore 24,00 del
01.01.2014,ancorché,laprimaratadipremiovengaversataentro90giornisuccessivialla
01.01.2014
decorrenzastessa.
Laduratavienestabilitainanni3eseimesiconrateazionesuccessivaannuale.
Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l’assicurazione
restasospesadalleore24del60°giornodopoquellodellascadenza.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 9 di 28
(3)
Se ROLAND,
ROLAND in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di
premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il
contrattosirisolvedidirittoconeffettoretroattivoalmomentodellascadenzadelpremio
(art.1901Cod.Civ.)
Art.5Prorogadelcontrattodiass
Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione
Prorogadelcontrattodiassicurazione
icurazione
Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le
parti.
Puressendoilcontrattostipulatoperunaduratasuperioreadunanno,laSocietàedilContraente
hannolafacoltàdirisolverloallascadenzadiciascunaannualitàassicurativa,tramiteraccomandata
A.R.chedevegiungereallacontropartealmeno60(sessanta)giorniprimadellascadenzaannuale.
Art.6Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto
Art.6Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto–
Risoluzioneanticipataomodificadelcontratto–recesso
recesso
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
La polizza si risolve di diritto qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una
qualsiasiproceduragiudizialeconcorsualeodiamministrazionecontrollataostraordinaria.
In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il
Contraente è obbligatoalla restituzionediriduzionidi premio eventualmentegoduti (per
polizzeconduratapluriennale),inproporzionealperiododivigenzadellapolizza.
Sel’oggettodell’assicurazionevieneamancaredeltuttooparzialmente–permotividiversi
dallaprevisionedelcommaunoverràmenolacoperturaassicurativaperqueglioggetti,se
non diversamente pattuito. Se ROLAND
ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto
dell’assicurazione dopo oltre due mesi dall’evento le spetta comunque il premio fino al
momentodell’avvenutaconoscenza.
Art.7Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio
Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio
Art.7
Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4
DichiarazioniinesatteoincompleteolareticenzadapartedelContraenteallastipuladel
contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la
determinazione del rischio da parte di ROLAND
ROLAND o l’ammontare del premio, possono - ai
sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. - portare alla totale o parziale perdita
dellagaranziaassicurativa,ossiaalloscioglimentodelvincolodellapresentepolizza.
IlContraenteèobbligatoadareimmediatoavvisoscrittoaROLAND
ROLANDdiogniaggravamento
ROLAND
delrischio.
Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio
maggiorerispettoaquellopattuito, ROLANDpuò,dalverificarsiditaleevento,richiedere
ROLAND
unpremiomaggiore.
Gliassociaticheaderisconoallapresentepolizzadopoladecorrenzacontrattualedovranno,
contestualmenteall’iscrizioneadANAAO
ANAAO–
ANAAO –ASSOMEDdichiararel’assenzadisinistriincorso
ASSOMED
odifattie/oeventinotichepossanofarinsorgereunsinistroaisensidellapresentepolizza
(art.1892–1893-1894-1898)
Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione
Variabilitàdelpremiodiassicurazione
Art.8
Variabilitàdelpremiodiassicurazione
Il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (il numero degli
Assicurati/associati).Sequestidovesserovariareilpremioverràadeguato,dopolascadenzadiogni
annoassicurativo.
Il Contraente dovrà fornire alla Società, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati sui quali verrà
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 10 di 28
conteggiatoeregolatoilpremioannualeperl’annotrascorsoedaggiornatoperl’annosuccessivo
comepremioanticipato.
Art.9Assicurati
Art.9Assicurati
Assicurati
(1)
(2)
(3)
Assicuratisono:
- tutti gli associati di ANAAOANAAO-ASSOMED
ASSOMED regolamente iscritti all’Associazione contraente,
compresi gli specializzandi, nell’adempimento del loro rapportodi impiego per l’ente di
appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia anche in forma
allargata;
-ipensionatiassociati,perfattiriconducibiliall’adempimentodellororapportodiimpiego
perl’entediappartenenza,ivicompresal’attivitàlibero-professionaleintramoeniaanche
informaallargata.
Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso la
Contraente
Perl’individuazionedegliAssicurati,laloroentrataocessazionedellacoperturaassicurativa
si farà riferimento ad atti, registrazioni o altri documenti tenuti dal Contraente e che
verrannoesibitisurichiestadellaSocietà.
In caso di aumento delle persone assicurate durante l’anno assicurativo, queste si
intendono coperte automaticamente dalla presente polizza, salvo l’obbligo di
comunicazioneinsededelconteggiodipremiocomeprevistoall’art.8.
La presente assicurazione è stipulata dalla contraente in nome e per conto di chi spetta
(Art.codicecivileArt.1891)
Numerodellepersoneassicurateindataal01.07.2010-Associati16.000
Art.10
Art.10Esclusioni
Esclusioni
(1)
(1)
Sonoesclusidallagaranziaassicurativaiseguentirischi:
(a) vertenzetrapersonecoassicuratenonchétraquesteeilContraente;
(b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare,
rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni,
eruzionivulcaniche,scioperieserrate,detenzioneoimpiegodisostanzeradioattive;
(c) vertenzedidirittopubblico,diEntiPubblicidiPrevidenzaedAssistenzaobbligatoria;
(d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d’autore e concorrenza
sleale;
(e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tradi loroe riguardanti la costituzione, la
modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché
vertenzeriguardantiacquistiovenditediaziende;
(f) vertenzeriguardanticontrattidiagenzia;
(g) vertenzedidirittotributarioeamministrativo;
(h) vertenzeriguardantiildirittodifamiglia,disuccessioneedidonazione;
(i) arbitrati;
(j) vertenzeriguardantil’art.28dellostatutodeilavoratori;
(k) vertenze inrelazione a contratti di compravendita, nuova costruzione oampliamento
dibeniimmobili
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 11 di 28
(2)
(2)
(l) sinistrichel’Assicuratohacausatocondolo;
(m)sinistrichesonoconnessialcompimentodiunreatodolosodapartedell’Assicurato;
(n) senondiversamentepattuito,vertenzeeprocessiriguardantiilpossesso,laproprietào
l’uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge
all’obbligod’assicurazioneperlaresponsabilitàcivile;
(o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di
obblighicontrattuali;
(p) vertenzeecontroversieconROLAND
ROLANDriguardantipolizzestipulateconlastessa.
ROLAND
Lacoperturaassicurativanonincludeilpagamentodi:
(q) sanzioni,ammendeepenepecuniarieimposteinviaamministrativaepenepecuniarie
sanzioni,ammendeepenepecuniarieimposteinviaamministrativaepenepecuniarie
sostitutivedipenedetentive;
(r) spesecollegateall’esecuzionedipenedetentiveequelleperlacustodiadicose;
(s) speseperrisolvereunacontroversiasenzacheROLAND
ROLANDabbiapreventivamente
ROLAND
autorizzatolatransazioneeladivisionedellespeselegalialleparticoinvolte.
in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente delle
spese legali rimaste a carico dell’Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di
controparte transattivamente
transattivamente assunte dall'Assicurato, né le spese dell'Asssicurato
eventualmenteassuntedacontroparte.
eventualmenteassuntedacontroparte.
Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati a ROLAND
ROLAND 12
(dodici)mesidopoilterminedellapolizza.
Art.11Costinonassicurati
Art.11
Costinonassicurati
rati
ROLANDnonsiassume:
ROLAND
(a) icostiassuntidalContraentee/odallepersoneassicuratesenzaobbligogiuridico;
(b) lefranchigieegliscopertieventualmentepattuitiinpolizza;
(c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d’esecuzione forzata - per ogni
titoloesecutivo;
(d) icostirelativiatentativid’esecuzioneforzatachevengonointrodottidopocinqueanni
dalformarsidelgiudicatosultitoloesecutivo;
(e) icostiperprocedimentipenalid’esecuzioneforzatapassatiingiudicatoperunapena
pecuniariaoammendaaldisottodi€250,00;
(f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la
presentepolizza;
(g)icostiperladifesadiinteressilegalmentetutelatirisultantidacreditiodebititrasferitio
chesitrasferisconoincapoalContraentedopoilverificarsidelsinistro.
(h)icostiperladifesadiinteressilegalmentetutelatifattivaleredalContraenteinnome
proprioperrichiestedialtrepersoneoperresponsabilitàpropriaperobblighidialtre
persone.
Art.12
Art.12
Indennizzo
Indennizzo
ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche
applicazione quando ROLAND,
ROLAND in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti
assicurati.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 12 di 28
Incasodipiùsinistricollegatitemporalmenteecausalmenteilmassimalesaràadisposizioneper
ununicopagamentoglobale.
Art.13
Art.13SinistroSinistro-Insorgenzadelsinistro
Insorgenzadelsinistro
(1)
(2)
(3)
Siintendequalesinistro:
(a) nelcasoincuisivogliafarvalereunapretesadirisarcimentodeldanno,ilmomentodel
primoeventochefasorgereildirittoalrisarcimentodeldanno;
(b) intuttiglialtricasi,ilmomentoincuil’Assicurato,lacontroparteounterzo,ledanoo
avrebberolesoprescrizionidileggeodinosservatoobblighicontrattuali.
Inpresenzadipiùviolazionidellostessotipoèdeterminante,perstabilireilmomento
del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro
stesso.
Ilsinistrodeveavvenireincorsodivaliditàdellapolizza.
Esclusivamentepergliassociatiiscrittidopoladecorrenzacontrattualeelimitatamentealla
Esclusivamentepergliassociatiiscrittidopoladecorrenzacontrattualeelimitatamentealla
garanzia prestata per la Tutela Legale del Lavoro non sussiste copertura assicurativa in
casodisinistriinsortineiprimitremesidalladatad'iscrizione,taleperiodovienepertanto
casodisinistriinsortineiprimitremesidalladatad'iscrizione,tale periodovienepertanto
indicatocomecarenzacontrattuale.
indicatocomecarenzacontrattuale.
Siintendequalesinistrounico:
(a) latuteladiinteressigiuridiciincasodicontroversieinstauratedaocontropiùpersone
chehannoadoggettopreteseidenticheovicendevolmentedipendenti;
(b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione di un
procedimentopenalecontrounaopiùpersoneassicurate,chesiriferisconoallostesso
eventooallestessefattispecie.
Art.14Liberasceltadellegale
Art.14Liberasceltadellegale/Obblighide
Liberasceltadellegale/Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
/Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
ll’Assicuratoincasodisinistro
(1)
(2)
Ai sensi dell’art. 1913 Cod.Civ. l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un
sinistro a ROLAND
ROLAND entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicuratonehaavutoconoscenza.Ladenunciadelsinistrodevecontenereladescrizione
esattaeveritieradell’evento,delladata,delluogo,dellacausa,nonchédelleconseguenze
delsinistro,deinomiedegliindirizzidellepersonecoinvolteedeglieventualitestimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND
ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
L´Assicurato deve informare ROLAND
ROLAND entro quindici giorni dalla data di un eventuale
notificadiqualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzato.
L’inosservanzaditaleobbligopuòportareaisensidell’art.1915Cod.Civ.alladecadenza
parzialeototaledallagaranziaassicurativa.
Contemporaneamentealladenunciadelsinistro,l’AssicuratopuòcomunicareaROLAND
ROLANDil
ROLAND
nominativodiunAvvocato,acuiaffidarelatuteladeipropriinteressi,qualorailtentativodi
risolverelaquestioneinmodobonariofallisca(art.15par.1CTG).
L’Assicuratopuòsceglierel’Avvocatoliberamentesenzaalcunlimiteterritoriale.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 13 di 28
ROLAND,assumelespeseperletrasfertenecessariedell’Avvocatoperraggiungerelasede
ROLAND
dell’AutoritàGiudiziaria,arbitraleoconciliativacompetenteperilprocedimento.
Larifusionedellespesediviaggiosiesegueaisensidelledisposizionidileggeitalianeper
trasfertedilavorodegliAvvocati.
Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondolegaledomiciliatario,unicamenteinfase
giudiziale,conunesborsomassimodi€2.000,00persinistro.
(3)
Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND
ROLAND – su richiesta
dell’Assicurato–adindicareunAvvocato.InognicasoROLAND
ROLANDnonrispondeperl’attivitá
ROLAND
dellegaleinqualsiasimodoincaricato.
Art.15Gestionedelsinistro
Art.15
Gestionedelsinistro
Premessa:
Premessa:
Dopo il ricevimento della denuncia di sinistro su richiesta dell’Assicurato, ROLAND,
ROLAND da sola o
avvalendosidiunospecialistadaessaincaricato,tentadirisolvereinmodobonariolacontroversia.
Limitatamente alla garanzia “tutela legale del lavoro”, il tentativo di risolvere bonariamente la
controversia viene affidato direttamente ad ANAAO-ASSOMED, senza alcun onere a carico di
ROLAND.
Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito
positivo onon venga accettatoper fondate ragionidall’Assicurato esi individuasse la fondatezza
delle motivazioni della richiesta supportata da parere da parte di ANAAOANAAO-ASSOMED
ASSOMED o da un
propriolegale,ROLAND
ROLANDratificheràl’instaurazionedelrelativoprocedimento.
ROLAND
Se tale comunicazione non dovesse pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta,
l’Assicuratopotràritenersiautorizzatoall’attivazionedelprocedimento.
Qualoradovesserendersinecessariaunadifesapenale,lapraticaverràaffidatadirettamenteadun
Avvocatoliberamentesceltodall’Assicurato.
(1)
In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND
(1)
ROLAND circa la fondatezza
dell’attivazionedelprocedimentooppurediprocedurediimpugnazioneavantialleAutorità
superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà
nominatosuaccordotraAssicuratoeROLA
ROLAND
ROLAND;qualorataleaccordononvengaraggiunto,
ND
l’arbitroverrànominatodalPresidentedelTribunalecompetenteperlecontroversierelative
alcontrattodiassicurazione.
L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati
dallapartesoccombente.
Qualoravisiailrischiodellaprescrizionedeldirittodell’Assicuratoduranteilprocedimento
arbitrale,eglipuò,aspesedell’assicurazione,intraprendereinecessariattiinterruttividella
prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND
ROLAND sono da rimborsare a ROLAND
ROLAND stesso,
qualoral’Assicuratosiapartesoccombentenelprocedimentoarbitraledicuisopra.
(2)
La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale,
(2)
qualorataleproceduradimostripossibilitàdisuccesso.
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui sopra , ROLAND
ROLAND provvederà al
rimborsodellespeselegalidelrelativogradodigiudizioqualoral’Assicuratorisultivittorioso
nelmeritodellavertenzainstaurata.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 14 di 28
(3)
(3 (4)
(4)
(5)
Lespesediunconsulentenominatodall’Assicurato-senzaalcunlimiteterritoriale-nelcaso
in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono
riconosciuteneilimitidellatariffadiriferimentoinvigore,seesistente.
Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto
all’attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite
ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l’Assicuratore – il parere di
congruità/conformitàalcompetenteOrdine.
ROLAND
ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se
l’Assicuratointraprendeiniziativeperlatuteladeipropriinteressiprimadellaconfermada
parte di ROLAND
ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese,
ROLANDassumesoltantoquellespesechesarebbetenutaarifondereincasodiconferma
ROLAND
dellatutelaprimaditaliiniziative.
Nelcasodiinterventodellagaranziaassicuratival’assicuratodeve:
(a) informare l’Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in
modoveritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni
possibiliefornirgliladocumentazionenecessaria;
(b) fornireaROLANDsurichiestadellastessainformazionisullostatodellapratica;
(c) qualoraisuoiinteressinonvenganoirrimediabilmentepregiudicatidovrà:
aa)
prima di adire l’Autorità Giudiziaria Civile o di proporre impugnazioni
l‘associato si deve attenere a quanto normato nella premessa del presente
articolo.
bb)
evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la
rifusionedapartedell’avversario.
(6)
)
Senondiversamentestipulatovalequantosegue:
sel’Assicuratoviolaunadegliobblighidicuialcomma5,ROLAND
ROLANDnonpuòessereliberato
ROLAND
dall’obbligodellaprestazione,selaviolazionenonècausatanédadolonédacolpagrave.
In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND
ROLAND resta obbligato qualora la
violazionenon abbia avuto influenza nésulla statuizione né sulla misura dellaprestazione
dovutadaROLAND.
ROLAND.
ROLAND.
(7)
(8)
Preteseperprestazioniassicurativepossonoesserecedutesoltantoconconsensodatoper
iscrittodaROLAND.
ROLAND.
ROLAND.
ROLAND,aisensidell’art.1916cod.civ.,èsurrogata,finoallacompetenzadell’indennizzo,
ROLAND
intuttiidirittidell’Assicuratoversoiterziresponsabili.
L’Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND,
ROLAND a consegnare tutta la documentazione
necessaria e ad esperiretutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali
diritti.
Spesegiàrifuseall’AssicuratodevonoessererestituiteaROLAND.
ROLAND.
ROLAND.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 15 di 28
Art.16
Art.16Riscossionedisommedidenaro
Riscossionedisommedidenaro
(1)
(2)
I pagamenti per il risarcimento del dannoe gli importidi denaro generalmente riscossi o
dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna
restrizioneall’Assicurato.
A ROLAND
ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e
qualsiasialtraspesasiagiudizialechestragiudiziale–liquidateafavoredell’Assicuratoche
ROLANDabbiasopportatooanticipato.
ROLAND
Art.17
Art.17Disdettaincasodisinistro
Disdettaincasodisinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro ROLANDpotràesercitareildirittodirecessodalla
presente polizza
ROLAND
esclusivamenteseilrapportotraipremiincassatiesinistriliquidatieriservatisiasuperioreal50%.
Talerecessopotràessereesercitatoconpreavvisodi180giorni(centoottanta), intal caso ANAAOANAAOASSOMEDavràdirittoalrimborsodellapartedipremiolordoinclusodell’impostaassicurativaper
ASSOMED
ilperiodod’assicurazionenonancoratrascorso.
Art.18
Art.18Denunceedichiarazioni
Denunceedichiarazioni
Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall’Assicurato nei confronti di ROLAND
ROLAND sono da attuarsi
esclusivamenteinformascritta.
Art.19
Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
Ambitodivaliditàterritoriale
ivaliditàterritoriale
(1)
(2)
In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali,
l’assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar
Mediterraneo,nellamisuraincuiilTribunalecompetentesitroviinquestiPaesi.
In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica
Italiana,nellaRepubblicadiSanMarinoenelloStatoVaticano.
Art.20Indicizzazione
Art.20
Indicizzazione
Lapresentepolizzanonèsoggettaadindicizzazionedelpremio.
Art.21
Art.21Onerifiscali
Onerifiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da
ROLAND.
ROLAND.
Art.22
Art.22Modifichealcontrattod’assicurazione
Modifichealcontrattod’assicurazione
Modifichedelcontrattod’assicurazionepossonoavveniresoltantoperiscritto.
Art.23
Art.23
23Forocompetente
Forocompetente
competente
Per ogni controversia collegata, connessa o comunque derivante dal presente contratto sarà
esclusivamentecompetentelasedelegaledellaparteconvenuta.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 16 di 28
Art.24Comunicazioneandamentotecnicoconvenzione
Art.24Comunicazioneandamentotecnicoconvenzione
icoconvenzione
ROLANDadogniscadenzasemestralesiimpegnaafornire,periltramitedelBroker,unriepilogo
ROLAND
deisinistridalladatadieffettodelcontrattosecondoquantodiseguitoriportato,conindicazione
delledatadiaccadimentoedelnumerodisinistro:
sinistridenunciatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);
sinistririservatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);(conindicazione
dell’importodiriserva);
sinistriliquidatisuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);(conindicazione
dell’importoliquidato);
sinistrisenzaseguitosuddivisipertipologia(penale,civile,dirittolavoroecc.);
Ladocumentazioneverràfornitaall’Associazionemediantesupportoinformatico.
ANAAOANAAO-ASSOMED avrà comunque , attraverso il Broker, la facoltà di richiedere ed ottenere da
ROLANDl’aggiornamentodeisinistriancheconmodalitàdiversedaquellesopraindicate.
Art.25ClausolaBonus
Art.25ClausolaBonus
Viene convenuto che ANAAOANAAO-ASSOMED
ASSOMED avrà diritto ad uno sconto del 10% del premio di
regolazione,vedidispostodell’Art.8,nelcasoincuiilrapportoSinistri/Premirisultasseinferioreal
20%.
Per calcolare detto importo, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e semprechè la polizza
venga
rinnovataperl’annualitàsuccessiva,siprocederàadunbilanciodipolizzaconsiderando:
-all’attivoil70%deipreminettianticipati;
-alpassivoiltotaledeisinistririsarcitieriservati.
Art.26ClausolaBroker
Art.26ClausolaBroker
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di
brokeraggio assicurativo Morganti Insurance Brokers S.rl. – Viale Dante,17 I-23900 Lecco in
qualitàdibrokeraisensidell'art.109delD.Lgs.209/2005esuccessivemodificheeintegrazioni.
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
__________________
__________________
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 17 di 28
CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEPENALE
CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEPENALE
(CSP)
Art.1Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili
Art.1Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili
Oggettodell’assicurazioneecondizioniapplicabili
ROLAND
ROLAND garantisce a primo rischio le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli
derivantidaillecitiamministrativipuniticonsanzioneamministrativapecuniaria.
Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG) sopra
riportate,ovenonespressamentederogato/disciplinato.
Art.2Attivitàassicurate
Art.2Attivitàassicurate
Attivitàassicurate
Lagaranziaassicurativaèoperanteesclusivamenteconriferimentoadattiedomissionicommessi
nell’esercizio dell’attività professionale dei Medici Associati ivi compresa l’ attività liberoprofessionaleancheinformaallargata.
Se,successivamenteallastipuladelcontratto, ANAAO -ASSOMEDmodifical’attivitàindicatanel
ASSOMED
contratto d’assicurazione o ne aggiunge unaulteriore, la garanzia siestende immediatamente
ancheaquesta,neilimitidelcontratto.
Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a
conoscenza di ROLAND
ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per
l’eventualecalcolodelnuovopremio.
Art.3Assicurati
Art.3 Assicurati
Assicurati
Assicuratisono:
-tuttigliassociatidiANAAO
ANAAOANAAO-ASSOMEDregolamenteiscrittiall’Associazionecontraente,compresi
ASSOMED
glispecializzandi,nell’adempimentodellororapportodiimpiegoperl’entediappartenenza,ivi
compresal’attivitàlibero-professionaleintramoeniaancheinformaallargata;
- i pensionati associati, per fatti riconducibili all’adempimento del loro rapporto di impiego per
l’ente di appartenenza, ivi compresa l’attività libero-professionale intra moenia anche in forma
allargata.
Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso il ANAAO
ANAAO
ASSOMED.
ASSOMED
Perl’individuazionedegliAssicurati,laloroentratanellaConvenzioneocessazionedellacopertura
assicurativasifaràriferimentoadatti,registrazionioaltridocumentitenutidaANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
echeverrannoesibitisurichiestadiROLAND.
ROLAND.
ROLAND.
In caso di aumento delle persone assicurate durante l’anno assicurativo, queste si intendono
coperteautomaticamentedallapresentepolizza,salvol’obbligodicomunicazioneprevistoall’Art.
8.
Art.4Rischioassicurato
Art.4Rischioassicurato
Rischioassicurato
(1)
(1)
Difesainprocedimentipenalieperillecitiamministrativi
ROLANDgarantisceicosti:
ROLAND
a)
perladifesaincasodiprocedimentipenali,compresoilc.d.patteggiamentoex.art.
444esegg.c.p.p.;
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 18 di 28
b)
c)
d)
per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata
conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un
procedimentopenale,cosìcomespecificatoall’art.5(2)(b).
per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all’Assicurato,
sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di
procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò
risultiindispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata.
Nell’ipotesidicuiallaletteraa),lagaranziaèoperanteincasodicontestazionediun:
• reatocolposo;
• reatodoloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di
condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito
amministrativo doloso. In questo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND
ROLAND gli
importiperspeselegalididifesagiàcorrisposte.
(2)
Difesainprocedimentidisciplinari
ROLAND
ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura
svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un
illecitoamministrativo,aisensidell’art.4(1)(a)e(b).
Art.5Misuradellaprestazione
Art.5Misuradellaprestazione
Misuradellaprestazione
Inderogaall’art.3,CTG2000,valequantosegue:
(1)
(1) Spesegiudiziarie
ROLANDriconosce:
ROLAND
- lespeseprocessualiposteacaricodell’Assicurato(art.535c.p.p.);
- le spese perla registrazionedi atti giudiziari con un esborso massimodi EURO 520,00
persinistro;
- le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di EURO
520,00persinistro.
(2)
Onorariesceltadell’Avvocato
(2)
L’AssicuratohaildirittodiscegliereliberamenteunAvvocatosenzaalcunlimiteterritoriale.
ROLANDgarantisceicompensidiunAvvocatoneilimitichelatariffaforenseinvigoreal
ROLAND
momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo
diverso,visaràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND
ROLAND.
ROLAND.Lacoperturavieneprestataper
leseguentiattività:
(a)
difesadell’Assicuratopericasiprevistidall’art.4(1)(a)e(b);
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 19 di 28
(b)
assistenzaaitestimoni,aisensidell’art.4(1)(c),qualoral’Assicuratovengaassunto
qualetesteopersonainformatasuifattiinunprocedimento:
- nelqualesussisteilpericolodiunasuaincriminazione;
- stralciatodaquelloincuieraimputatooindagato(testeinprocedimento
connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria
l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND
ROLAND riconoscerà altresì le
speserelativeall’assistenzaditaleprofessionista.
(3)
(3) Spesediviaggiodell’Avvocato
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità
Giudiziariacompetenteperilprocedimentopenale, ROLAND
ROLAND riconoscelespesesostenute
dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a
decideredelprocedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense
attualmenteinvigore.
(4)
(4) Spesediviaggiodell’Assicurato
ROLANDriconoscesololespesediviaggiosostenutedall’Assicuratoperraggiungerelesedi
ROLAND
delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e
precisamente:
a) quellenecessarieutilizzandounmezzopubblico,ossialeferroviedelloStatoinprima
classeounvolodilineain“economyclass”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non
superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico
secondoilpuntoprecedente.
L’AssicuratoètenutoatrasmettereaROLAND
ROLANDlericevutedipagamento.
ROLAND
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in
Euroapplicandoilcambioinvigoreilgiornodiiniziodelviaggio.
(5)
(5) SpesedelC.T.U./ConsulentediParte
ROLANDgarantisce:
ROLAND
- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico
dell’Assicurato;
- lespesediunconsulentenominatodall’Assicurato-senzaalcunlimiteterritoriale-nel
casoincuitaleconsulenzasiareputatanecessaria,asupportodelladifesa,dall’Avvocato
incaricato.Talispesevengonoriconosciuteneilimitidellatariffadiriferimentoinvigore,
seesistente.
Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato
rispetto all’attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere –
tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l’Assicuratore – il parere di
congruità/conformitàalcompetenteOrdine.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 20 di 28
(6)
(6)
(7)
7)
Speseditraduzione
ROLAND
ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa
dell’Assicuratoall’esteroesopportalerelativespese.
Cauzione
ROLANDprovvederàall’anticipazionediunacauzionechesidovesserenderenecessariaper
ROLAND
evitareall’Assicuratol’applicazionedimisuredirestrizionedellalibertàpersonaleall’estero.
L’Assicurato è obbligato alla restituzione a ROLAND
ROLAND dell’importo versato a titolo di
cauzione:
a) quandolacauzionesiastatarestituitadall’AutoritàGiudiziariacompetente;
b) quandol’Assicurato,acausadiunsuocomportamentoattivoodomissivo,determinila
mancatarestituzionedellacauzionedapartedell’AutoritàGiudiziariacompetente.
Indipendentementedalverificarsideicasidicuialleletterea)eb),lacauzionedeveessere
restituitaentro12mesidalladatadianticipazionedietrorichiestascrittadiROLAND
ROLAND.
ROLAND
Art.6Massimale
Art.6Massimale
Massimale
ROLANDsiesponeperognisinistrofinoalmassimaleindicatoinpolizza,senzaalcunlimiteannuo.
ROLAND
Art.7Sinistro–
Art.7Sinistro–Obblighidell’Assicurato
Obblighidell’Assicurato
(1)
(1)
InsorgenzadelSinistro–Sinistrounico
Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenzaequelladicessazionedellapolizza.In
sostituzionedell’art.13CTG2000,siprecisapertantoche:
a)
a)
incasodiprocedimenticontrol’Assicuratoprevistiall’art.4(1),a)eb),eart.4(2),
il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe
cominciatoatrasgredireobblighigiuridicionormedileggesalvoquantodisposto
dallecondizioniparticolari.
dallecondizioniparticolari.
Inpresenzadipiùtrasgressionirileva,perstabilirel’insorgenzadelsinistro,laprima
o,laprima
Inpresenzadipiùtrasgressionirileva,perstabilirel’insorgenzadelsinistr
violazionechesiacausalmenteadeguataalverificarsidelsinistrostesso.
violazionechesiacausalmenteadeguataalverificarsidelsinistrostesso.
b)
c)
Perl’assistenzaaitestimoniprevistaall’art.4(1)(c)ilsinistrosiintendeinsortocon
l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere
l’interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o
imputatainprocedimentoconnesso(art.210c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto
dispostoallaletteraa)delpresentearticolo.
Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili
dell’Assicuratoperprocedimentipenaliapertiacaricoditerzidicuiall’art.4(1)(d),
ilsinistroèdaconsiderarsiinsortoconlanotificadelprovvedimentodisequestro.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 21 di 28
(2)
(2)
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto
dispostoallaletteraa)delpresentearticolo.
d)
Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso
d)
procedimentopiùAssicurativengonoinvitatiaforniretestimonianzaodispostipiù
sequestri,ilsinistroèdaconsiderarsiunicoatuttiglieffettienondivoltainvoltaun
sequestri,ilsinistroèdaconsiderarsiunicoatuttiglieffettienondivoltainvoltaun
sinistronuovo.
sinistronuovo.
Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
A parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2000, l’Assicurato deve denunciare per iscritto il
verificarsi del sinistro a ROLAND
ROLAND entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a
conoscenzadell’aperturadiun’indaginedapartedell’AutoritàGiudiziariaperunapresunta
orealeviolazionedinormedilegge.
Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14CTG2000.
Art.8
8
Art.
8Validitàterritoriale
Validitàterritoriale
Inderogaall’art.19CTG,lacoperturaassicurativavaleperisinistrioccorsineiPaesiEuropei.
Per sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, la garanzia vale soltanto se il sinistro è insorto
nell'ambitodiunsoggiornodell'Assicuratodelladuratamassimadi40giorninelPaeseExtraEuropeo.
Art.9Esclusioni
Art.9
Esclusioni
Insostituzionedell’art.10CTG2000valequantosegue:
(1)
Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostielespese:
(a)
perladifesadell’Assicuratocontrol’accusadiavercommessounreatoounillecito
amministrativoinqualitàdiconducentediveicoliamotore,locomotori,aeromobili
onatanti,senondiversamentepattuito.
(b)
perladifesacontrol’accusadiaverviolatounadisposizioneantimonopolio(cartelli)
oun’altranormadileggelacuiviolazionesiaconnessaadunaviolazionedinorme
antimonopolio;
(c)
per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non
diversamentepattuito;
(d)
per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere
pecuniario;
(e)
intuttiicasidicostituzionedipartecivilenelprocedimentopenale.
(2)
Nonvièinoltrecoperturaassicurativaperilpagamentodi:
(2)
(a)
sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene
pecuniariesostitutivedipenedetentive;
(b)
spesecollegateall’esecuzionedipenedetentiveeallacustodiadicose.
(3)
La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND
ROLAND
dopo12mesidalladatadicessazionedellapolizza.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 22 di 28
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
__________________
__________________
CONDIZIONIPARTICOLARI
CONDIZIONIPARTICOLARI
(sempreoperanti)
Art.1MassimaledicoperturapersingoloAs
Art.1MassimaledicoperturapersingoloAssociato
Associato
sociato
IncasodicoinvolgimentodipiùsoggettiAssicuratiperilmedesimosinistro:
€150.000,00persinistrosenzalimiteannuo
PersinistroeperAssicurato
€25.000,00persinistrosenzalimiteannuo
all’internodelmassimalesonocompresi:
dirittieonoraridell’avvocato
illimitato
spesediviaggiodell’avvocato
illimitato
spesediviaggiodell’assicurato
illimitato
speseperCTU/Peritodiparte
illimitato
speseditraduzione
illimitato
spesedigiustizia(inserire)
illimitato
Cauzioneperevitarelimitazione
dellalibertàpersonale
€15.000,00perpersonaassicurata
Art.2Clausoladisussidiarietà
rt.2Clausoladisussidiarietà
Lapresentepolizzaperlatutelalegale,operainviasussidiariae
solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio
legaleprevistidalCCNLdelpersonaledegliEntiPubblici,oad
altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali
altrimenti eventualmente stipulata direttamente dall’assicurato
e/odall’entediappartenenza.
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all’
assicurato dall’ Ente di appartenenza la presente polizza é da
intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate,
sinoilmassimaleindicatoinpolizza.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 23 di 28
Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le
spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza e/o
dall’eventualecompagniachecopreilrischiodellespeselegali
eperitalidovràrestituirel’importoricevutoaROLAND.
ROLAND.
ROLAND.
Art.3SpeseLegali(derogasussidiarietà)
(derogasussidiarietà)
Art.3SpeseLegali
(derogasussidiarietà)
ROLANDda
facoltà all’Assicuratodi attivare legaranzie di cui
ROLAND
allapresentepolizzaeallecondizioniinesseindicatesenzale
limitazioni previste dalla clausola di sussidiarietà. Tale facoltà
potrà essere esercitata dall’Assicurato una sola volta per
ciascunaannualitàassicurativa..
L'esborsomassimoéparia€3.000,00persinistroeassicuratoe
per anno assicurativo con l’applicazione di una franchigia fissa
di€300,00perAssicurato.
Qualora l'assicurato intenda usufruire della garanzia "resistenza
avverso richieste di risarcimento danni", purché sia stata
stipulata apposita polizza di Responsabile Civile, la garanzia
opereràancheperlachiamataincausadellacompagniadiRC
Responsabile Civile Terzi, purché sia stata fatta alla stessa
regolaredenunciadisinistroevisiastatainattività.
Art.4SecondoavvocatoinunSinistroUnico
Art.4SecondoavvocatoinunSinistroUnico
Aparzialederogadell´art.14(2)CTG2000,nelcasosiverifichi
unsinistrounico(Art.13(1)CTG2000)cheabbiaattinenzaa
più di una garanzia del presente contratto, l´assicurato ha il
dirittoallasceltadiunAvvocatoperlavertenzadidirittopenale
eunulterioreperlasalvaguardiadeipropridirittiinsedecivile.
Art.5Postuma
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il
Art.5Postuma
periododivaliditàdellapolizzaechesianostatidenunciatialla
compagniaentro12mesi
12mesidallacessazionedellapolizzastessa.
12mesi
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
__________________
__________________
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 24 di 28
CONDIZIONIPARTICOLARIDIFESAPENALE
CONDIZIONIPARTICOLARIDIFESAPENALE
RIDIFESAPENALE
Art.1PregressoperlaDifesaPenale
Art.1PregressoperlaDifesaPenale
Inparzialederogaall´art.7CSP2000l´assicurazionevaleanche
per imputazioni derivanti da presunti e/o reali trasgressioni di
obblighi giuridici o norme di legge avvenuti nei 24 mesi
antecedentiladecorrenzadellaprimaadesioneallacontraente
ma non prima dei 24 mesi dalla decorrenza della presente
polizza,semprechésianosconosciutiall’Assicuratoalmomento
dell'adesione.In caso di interruzione dell'adesione alla
contraente,laretraoattivitànonsiapplicaallesuccessivenuove
adesioni.
Art.2Tutelalegaleperviolazionedinormespecifiche
Art.2Tutelalegaleperviolazionedinormespecifiche
mespecifiche
Inderogaall'art.9(1)(d)CSP,lacoperturaassicurativaopera
aprimorischioecomprendeicostiperlatuteladell'Assicurato
per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo
derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti
legislativi:
-81/08(codicesicurezza)
-196/03(codiceprivacy)
-152/06(codiceambiente)
Inderogaall’art.8CSP,l’ambitodivaliditàterritorialepertale
garanziaèlimitatoaItalia,SanMarino,CittàdelVaticano.
Art.3Sinistroinsorgenzaneiprocedimentiamministrativi
Art.3Sinistroinsorgenzaneiprocedimentiamministrativi
insorgenzaneiprocedimentiamministrativi
Aparzialederogadell’art.7CSP,conriguardoatalespecifica
garanzia, il sinistro si intende insorto con il compimento da
parte della competente Autorità del primo atto di
accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o
penale che abbia dato origine al provvedimento
amministrativo.
Art.4SinistroinsorgenzaneiprocedimentipenalidicuialD.Lgs81/2008
Art.4SinistroinsorgenzaneiprocedimentipenalidicuialD.Lgs81/2008
Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice
sicurezza),inparzialederogaall’art.7CSP,ilsinistrosiintende
insorto:
-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti
dell’Assicuratoperomicidioe/olesionipersonalicolpose,ove
glivenganocontestateancheviolazionialD.Lgs.n.81/2008,
nelmomentoincuisièverificatol’eventolesivo(infortunio);
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 25 di 28
-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti
dell’Assicurato esclusivamente per violazioni al codice
sicurezza, con il compimento da parte della competente
Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di
indagineamministrativae/openale.
Art.5Delittinell’ambitodellacircolazionestradale
Art.5Delittinell’ambitodellacircolazionestradale
Inparzialederogaall’art.9(1)(a)CSP,lacoperturasiestende
alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei
procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti
amministrativicollegatiallacircolazionestradale.
Ilmassimaledicoperturamessoadisposizionepertalegaranzia
per sinistro ammonta a € 20.000,00 oppure al 15% del
massimale,sequestoimportoèsuperiore.
Art.6Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 9 (1) (a) CSP, la garanzia
Art.6Esclusioni
assicurativanoncopre:
- illecitiricollegabiliadazionidolosedell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o
abilitato alla guida a norma delle disposizioni in
vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato
adempiutol’obbligo diassicurazionedi responsabilità
civileversoterzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in
difformità dagli usi previsti in sede di
immatricolazione;
- i casi in cui al conducente venga contestato lo stato
d’ebbrezza, la guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) ovvero
l’omissionedisoccorsoex art. 189, comma 1,
N.C.d.S.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza
abbia origine dalla partecipazione a gare o
competizioni sportive e dalle corrispondenti prove,
salvo si tratti di gare che risultino regolarmente
organizzatedall’ACI (AutomobilClub Italiano) o dalla
FMI(FederazioneMotoristicaItaliana);
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
__________________
__________________
__________________
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 26 di 28
CONDIZIONIPARTICOLARIPERLADIFESACIVILE
CONDIZIONIPARTICOLARIPERLADIFESACIVILE
Art.1Resistenzaavversorichiestedirisarcimentodanni
Art.1Resistenzaavversorichiestedirisarcimentodanni
La copertura opera esclusivamente in presenza di una
polizza RC Terzi , ad integrazione e dopo esaurimento di
ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di
resistenzaesoccombenza,aisensidell'art.1917,comma
3,
c.c.
Nel caso in cui la predetta polizza pur essendo
regolarmente in essere non sia operante per qualsiasi
motivo,lapresentegaranziaoperaaprimorischio.
Art.2Tutelalegaledellavoro
Art.2Tutelalegaledellavoro
A parziale deroga dell’art. 10 – Esclusioni, lettera o), CTG, la
copertura comprende, a primo rischio assoluto e sino al limite
del massimale indicato, la salvaguardiadegli interessi giuridici
dell’Assicurato, in veste di attore o convenuto, nel caso di
controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro
subordinato,siaessoprivatochepubblico,dell’Assicurato.
Siprecisache:
-nonsiapplicalaclausoladisussidiarietà;
- il termine di denuncia del sinistro di cui all’art. 14 CTG (30
giorni) decorre dal momento in cui ANAAO-ASSOMED ha
conoscenza dell’esito negativo del tentato componimento
bonariodellavertenza,intrapresoaisensidell’art.15,comma2,
CTG.
EstensioneTAR
EstensioneTAR
Scoperto
Aparzialederogadell’art.10–Esclusioni,letterag),CTG
2000, ROLAND garantisce, all'interno del massimale
indicato e comunque con un esborso complessivo non
superiore a € 5.000,00 per sinistro e per persona
assicurata, il rimborso delle spese legali rimaste a carico
dell'Assicuratoincasodiricorsodallostessopresentatoper
lasalvaguardiadeisuoiinteressigiuridicidavantialgiudice
amministrativo per ottenere l'annullamento di delibere
afferentiincarichioconcorsi.
Siprecisacheilrimborso,effettuatoalterminedelrelativo
grado di giudizio, è subordinato all'accoglimento totale
delricorso.
La presente estensione potrà essere utilizzata
dall'Assicuratounavoltasolaperciascunaannualità
assicurativa.
20%manoninferiorea€1.000,00persinistroepersona
assicurata.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 27 di 28
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
__________________
__________________
__________________
CONDIZIONIADADESIONEVOLONTARIA
CONDIZIONIADADESIONEVOLONTARIA
QualorailsingoloAssociatovolesseelevareilmassimalepersinistrodi€25.000,00dellapresente
polizza, ROLANDs’impegna,versopagamentodelpremiodelsingoloAssociato,afornirealle
ROLAND
medesimecondizionicontrattualituttedellaconvenzioneiseguentiMassimaliineccessoallimite
persinistro,fermoedinvariatoilresto:
Massimale in eccesso al limite
per sinistro previsto art. 1
Cond.Particolare
Cond.Particolare
€25.000,00
€50.000,00
€75.000,00
Milano,21/12/10
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AktiengesellschaftROLAND
ANAAOASSOMED
ANAAOASSOMED
__________________
__________________
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2· I-20122 Milano
Tel. 02/76 028 038 Fax. 02/76 028 421
[email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese ISVAP
FASCICOLO INFORMATIVO ROLAND–CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 4666 “GARANZIA IN ECCEDENZA AL MASSIMALE”–
30 DIC 10
Pagina 28 di 28