Pari opportunità tra donne e uomini nell`Unione europea

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Pari opportunità tra donne e uomini nell`Unione europea
Pari opportunità
tra donne e uomini nell’Unione europea
Relazione annuale 1997
Occupazione
affari sociali
Parità fra le donne e gli uomini
Commissione europea
Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali
Unità V/D.5
Manoscritto terminato nel marzo 1998
Documento compilato in base al documento COM(98) 302 def.
La presente relazione, corredata di un allegato completo in francese, inglese o tedesco, è disponibile presso
l’ufficio vendite del vostro paese (gli indirizzi sono riportati all’ultima pagina di copertina).
Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa
(http://europa.eu.int).
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunitä europee, 1998
ISBN 92-828-3924-9
© Communità europee, 1998
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Italy
STAMPATO
SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO
INDICE
PREFAZIONE
4
SOMMARIO
5
SEZIONE 1 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ
11
SEZIONE 2 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO
14
SEZIONE 3 VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E
RESPONSABILITÀ FAMILIARI
17
SEZIONE 4 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA
DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE
19
SEZIONE 5 DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI
REGISTRATI NEL 1997
22
SEZIONE 6 SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE
DI PECHINO
24
PREFAZIONE
La presente è la seconda relazione annuale della Commissione europea sulle “pari opportunità per donne e uomini
nell’Unione europea”. La prima relazione, che illustrava gli sviluppi del 1996, presentava una rassegna generale delle attività
e delle questioni attuali. Esaminava l’evoluzione delle principali linee d’azione stabilite dal Quarto programma d’azione
comunitaria a medio termine sulle pari opportunità per donne e uomini. Conferiva inoltre un particolare rilievo alla Quarta
Conferenza mondiale sulla donna a Pechino e agli impegni assunti in tal sede dall’Unione europea e dagli Stati membri.
La relazione del 1997 segue sostanzialmente lo stesso schema. Nel suo parere sulla relazione del 1996, il Parlamento europeo
aveva raccomandato di valersi di tali relazioni per promuovere e sviluppare un lavoro di analisi, di verifica degli sviluppi in
corso e di sensibilizzazione ai problemi emergenti. La relazione del 1997 si è adoperata per tenere conto della posizione del
Parlamento a tal riguardo. Esorto quindi i lettori che si interessano ad un’analisi dei problemi attuali a rivolgere una particolare
attenzione al ricco allegato alla relazione principale. Quest’ultima contiene sei capitoli. Il primo esamina i progressi compiuti
in sede di sviluppo della strategia di ìmainstreamingî ai livelli europeo e nazionale. Il secondo capitolo presenta le nuove
tendenze in campo occupazionale ed attinge in particolare alla nuova Strategia europea per l’occupazione concordata al
Consiglio straordinario di Lussemburgo del novembre 1997. Il terzo capitolo si occupa degli sviluppi in materia di
conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Il quarto capitolo esamina i recenti sviluppi nel processo decisionale. Il
quinto illustra i nuovi strumenti giuridici disponibili per la promozione delle pari opportunità. Abbiamo infine una rassegna
degli sviluppi negli Stati membri in ordine agli impegni contratti in occasione della Quarta conferenza mondiale di Pechino.
L’allegato contiene una dovizia di materiali che illustrano sia i progressi compiuti che le lacune che ancora sussistono per
quanto riguarda le pari opportunità fra donne e uomini. Spero che possa costituire un utile strumento per i ricercatori, per
gli attivisti e per i responsabili del processo decisionale in questo campo.
Come è facile constatare nella relazione, il 1997 ha visto una serie di sviluppi, quali il nuovo trattato di Amsterdam, la
collocazione delle pari opportunità al centro della nuova strategia per l’occupazione, nonchè continui progressi in materia di
“mainstreaming” che costituiscono un buon auspicio per l’avvenire. Spero che le future relazioni annuali potranno attestare
che il potenziale prodotto da tali sviluppi si è tramutato in conquiste concrete a beneficio delle donne e degli uomini
d’Europa.
Pádraig Flynn
4
SOMMARIO
SOMMARIO
parità di trattamento e creano la base per iniziative
future su diversi fronti.
Nuova strategia dell’occupazione
La presente Relazione annuale sulle Pari opportunità
tra donne e uomini nell’Unione europea presenta una
rassegna dei principali sviluppi che hanno influito sulle
pari opportunità a livello comunitario e nazionale nel
corso del 1997. Tra le varie questioni importanti
emerse in tutta una serie di ambiti tre sviluppi
meritano un’attenzione particolare:
Nel novembre del 1997 i capi di Stato e di governo
riuniti a Lussemburgo nel Consiglio europeo
straordinario sull’occupazione hanno concordato una
nuova strategia europea dell’occupazione. Il Consiglio
ha riconosciuto che la posizione delle donne sul
mercato del lavoro merita un’attenzione particolare.
• gli Stati membri hanno concordato di porre in atto
una nuova strategia dell’occupazione, da attuarsi
senza indugio, di cui le pari opportunità sono
elemento esplicito e importante;
Se riuscirà tra l’altro ad accrescere il tasso di
partecipazione delle donne al mondo del lavoro,
l’Unione europea potrà contribuire in modo decisivo
alla crescita occupazionale necessaria per assicurare il
suo futuro, mantenere la sua prosperità e i suoi sistemi
sociali. Il Consiglio “Occupazione” ha riconosciuto al
più alto livello che la parità di opportunità riveste un
interesse economico.
• si sono compiuti progressi sulla via dell’integrazione
delle pari opportunità per le donne e gli uomini in
altri ambiti politici, facendo leva sugli impegni in
materia di mainstreaming.
La definizione della nuova strategia per
l’occupazione fa sì che il progresso delle pari
opportunità nel mercato del lavoro sarà in futuro
oggetto di un monitoraggio annuale ai massimi livelli.
• è stato messo a punto il Trattato di Amsterdam con
nuovi poteri in materia di pari opportunità;
Le pari opportunità nel Trattato
di Amsterdam
Nel 1997 è stato adottato il Trattato di Amsterdam.
Nel 1998 inizia il processo di ratifica. Questo Trattato
ha confermato l’importanza delle pari opportunità
nell’ambito del progetto di integrazione europea e ha
schiuso nuove possibilità di progresso. La parità tra le
donne e gli uomini è stata sempre un principio
ispiratore dei vari trattati ed è ribadita nel nuovo
articolo 2 del nuovo Trattato. L’articolo 3 conferisce
alla Comunità il compito di eliminare le ineguaglianze
nonché di promuovere la parità tra uomini e donne in
tutte le sue attività - questa è la base necessaria per far
progredire ulteriormente la strategia di mainstreaming.
Il nuovo articolo 13 consentirà di intraprendere
un’azione appropriata contro tutte le forme di
discriminazione, compresa la discriminazione fondata
sul sesso e sulle tendenze sessuali.
L’articolo 141 estende la portata del precedente
articolo 119 e conferisce alla parità di trattamento tra
le donne e gli uomini una base giuridica specifica.
Questa disposizione affronta gli aspetti fondamentali
legati al lavoro e all’occupazione. Essa inoltre conferma
il diritto degli Stati membri di prendere misure onde
conferire vantaggi specifici in modo da agevolare, per il
sesso sottorappresentato, il perseguimento di una
carriera o per prevenire o compensare situazioni di
svantaggio nell’ambito delle carriere.1
La Commissione ritiene che questi aspetti del nuovo
Trattato siano degni di plauso, soprattutto perché
conferiscono uno status più elevato al principio di
Di conseguenza, nel dicembre del 1997 il Consiglio
ha adottato gli orientamenti per l’occupazione per il
1998.
Gli orientamenti definiscono obiettivi in quattro
ambiti: l’imprenditorialità, l’occupabilità, l’adattabilità
delle imprese e dei lavoratori e le pari opportunità.
Entro l’aprile del 1998 gli Stati membri
presenteranno piani d’azione in cui specificheranno le
azioni che intendono adottare per dare applicazione
agli orientamenti. Il Consiglio europeo effettuerà una
prima rassegna della situazione nel Consiglio di Cardiff
del giugno 1998. Una valutazione congiunta dei piani
sarà condotta dalla Commissione e dal Consiglio per
essere sottoposta ai capi di Stato e di governo in
occasione del Consiglio di Vienna del dicembre 1998.
Mainstreaming
Il mainstreaming - vale a dire la strategia volta a
integrare la dimensione delle pari opportunità in tutti
i principali ambiti politici - ha registrato progressi
significativi nel corso del 1997.
Il migliore e più chiaro esempio di mainstreaming
consiste nel fatto di aver posto le pari opportunità al
centro della strategia per l’occupazione.
1
L’articolo 141 del futuro trattato CE incorpora ed estende
l’articolo 6, paragrafo 3 del protocollo sulla politica sociale.
5
SOMMARIO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ CONTENUTE NEL TRATTATO DI
AMSTERDAM
Articolo F
L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto,
principi che sono comuni agli Stati membri.
Articolo 2
La Comunità ha il compito di promuovere... un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra gli uomini e le donne, il
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.
Articolo 3
In tutte le attività cui si fa riferimento nel presente articolo la Comunità mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità,
tra uomini e donne.
Articolo 13
...il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Articolo 137
Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 117 2, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
condizioni di lavoro,
informazione e consultazione dei lavoratori,
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 127,
parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Articolo 141
1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione s’intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. La parità
di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
(a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
(b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non
osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
2
6
L’articolo 117 incorpora l’articolo 1 dell’Accordo sulla politica sociale che è stato introdotto nel Trattato in forma emendata. Esso mira a promuovere
l’occupazione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro.
SOMMARIO
Nell’ambito della Commissione sono state poste in
atto strutture che dovranno contribuire a far sì che
delle pari opportunità si tenga conto nella concezione
delle politiche generali dell’Unione europea.
Nel 1997, 29 servizi della Commissione hanno designato
funzionari affidando loro la responsabilità specifica di
promuovere e agevolare lo sviluppo del mainstreaming
nelle rispettive Direzioni generali. Questi funzionari
costituiscono una struttura di sostegno per portare
avanti tale compito nei rispettivi servizi e procedono
regolarmente allo scambio di idee e di esperienze a
livello interservizio.
I Fondi strutturali sono il principale meccanismo di
finanziamento di cui dispone l’Unione per la
promozione della coesione sociale ed economica. Il
Consiglio, nella sua risoluzione2 sui fondi strutturali e
le pari opportunità per le donne e gli uomini adottata
nel 1996 ha sostenuto che i Fondi strutturali hanno un
importante ruolo da svolgere a sostegno delle pari
opportunità - un ruolo che andava ulteriormente
rafforzato.
Conclusioni
Questi sono gli assi principali su cui si sono
sviluppate le pari opportunità nell’Unione europea
durante il 1997. In ciascun caso ciò che conta non
sono tanto i risultati concreti o gli effetti positivi
realizzati nel 1997 quanto le loro potenzialità di
sviluppi futuri.
Il significato reale del 1997 risulterà più chiaro
quando l’Unione darà attuazione al Trattato di
Amsterdam dopo la sua ratifica, quando si radicherà di
anno in anno la strategia dell’occupazione e quando la
logica del mainstreaming influenzerà tutti gli ambiti
politici.
La Commissione ha fatto proprio questo modo di
vedere quando, nel 1997, ha condotto i lavori
preparatori che hanno portato alla presentazione, nel
1998, di proposte in merito alla riforma dei Fondi
strutturali.
Un più forte impegno a promuovere attivamente la
parità di opportunità in tutto l’arco dei Fondi
strutturali sarà un elemento importante della strategia
di mainstreaming.
Nel contesto delle politiche comunitarie di
cooperazione allo sviluppo la Commissione ha
presentato una proposta di regolamento del Consiglio
relativo all’inserimento della tematica uomo/donna
nella cooperazione allo sviluppo. La proposta,
attualmente discussa in seno al Parlamento europeo e
al Consiglio, è volta a sostenere l’adozione di
un’approccio aperto alle specificità di genere nella
concezione e nell’attuazione di politiche comunitarie
per lo sviluppo nonché all’atto del loro monitoraggio e
della loro valutazione.
2
Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1996,
sull’integrazione della parità di opportunità per le donne e gli
uomini nei Fondi strutturali europei, GU C 386 del
20.12.1996.
7
SOMMARIO
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 1998
QUATTRO ASSI E DICIANNOVE ORIENTAMENTI
I. MIGLIORARE L’OCCUPABILITÀ
Affrontare la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata
Gli Stati membri provvederanno:
1. a offrire a ogni giovane, prima che siano trascorsi sei mesi di disoccupazione, la possibilità di ricominciare;
2. a offrire anche ai disoccupati adulti, prima che siano trascorsi dodici mesi di disoccupazione, la possibilità di avere un nuovo
avvio.
Passare dalle misure passive alle misure attive
3. Ciascuno Stato membro si adopererà per aumentare sensibilmente il numero delle persone che beneficiano di misure attive atte
a facilitarne l’inserimento professionale e fisserà l’obiettivo di un progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri che
hanno raggiunto il miglior risultato in materia, pari almeno al 20%.
Promuovere un approccio improntato al partenariato
4. Le parti sociali sono esortate a concludere accordi intesi ad ampliare le possibilità in materia di formazione, pratica lavorativa,
tirocinio o altre misure atte a facilitare l’inserimento professionale.
5. Gli Stati membri e le parti sociali si adopereranno per promuovere le possibilità di formazione permanente.
Agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro
Gli Stati membri:
6. miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridurre sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano
prematuramente gli studi;
7. si adopereranno per suscitare nei giovani una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici e per
dotarli di qualifiche che corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro, se del caso istituendo o sviluppando i sistemi di
apprendistato.
II. SVILUPPARE L’IMPRENDITORIALITÀ
Facilitare la fase di avvio e la gestione delle imprese
Gli Stati membri:
8. presteranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più
particolarmente delle piccole e medie imprese, segnatamente all’atto dell’assunzione di lavoratori supplementari;
9. incoraggeranno lo sviluppo dell’autoimprenditorialità esaminando - con l’obiettivo di ridurli - gli ostacoli che, in particolare
nell’ambito dei regimi fiscali e previdenziali, possono frapporsi al passaggio all’attività autonoma e alla creazione di piccole
imprese, in particolare per i lavoratori dipendenti.
Avvalersi delle possibilità di creare nuovi posti di lavoro
10. Gli Stati membri esamineranno i mezzi per sfruttare appieno le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello
locale, nell’economia sociale e nelle nuove attività connesse al fabbisogno non ancora soddisfatto dal mercato, esaminando nel
contempo - con l’obiettivo di ridurli - gli ostacoli che potrebbero agire da freno.
Rendere il sistema fiscale più favorevole all’occupazione
Gli Stati membri:
11. fisseranno, per quanto necessario e tenendo conto del livello attuale, un obiettivo di riduzione progressiva del carico fiscale
totale e, laddove appropriato, un obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali dello
stesso, in particolare per quanto riguarda il lavoro scarsamente qualificato e a bassa retribuzione;
8
SOMMARIO
12. esamineranno, senza tuttavia esservi obbligati, l’opportunità di ridurre l’aliquota IVA sui servizi a forte impiego di manodopera
non esposti a concorrenza transnazionale.
III. INCORAGGIARE L’ADATTABILITÀ DELLE IMPRESE E DEI LORO
LAVORATORI
Modernizzare l’organizzazione del lavoro
13. Le parti sociali sono invitate a negoziare, ai livelli appropriati, in particolare a livello settoriale e aziendale, accordi intesi a
modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le
imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza.
14. Ciascuno Stato membro esaminerà l’opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratto più adattabili per tener
conto del fatto che l’occupazione assume forme sempre più diverse. Le persone che lavorano nel quadro di un contratto di
questo tipo dovrebbero beneficiare nel contempo di sicurezza sufficiente e di un migliore inquadramento professionale,
compatibile con le esigenze delle imprese.
Sostenere l’adattabilità delle imprese
15. Gli Stati membri riesamineranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono frapporsi all’investimento nel capitale umano
e, se del caso, prevederanno incentivi fiscali o di altro tipo per sviluppare la formazione nell’impresa; esamineranno altresì le
nuove regolamentazioni per verificare che contribuiscano a ridurre gli ostacoli all’occupazione e a migliorare la capacità del
mercato del lavoro di adattarsi ai cambiamenti strutturali dell’economia.
IV. RAFFORZARE LE POLITICHE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ
Affrontare il problema della discriminazione tra donne e uomini
16. Gli Stati membri si adopereranno per ridurre il divario tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, attraverso
misure di sostegno attivo dell’occupazione delle donne e agiranno per ovviare alla scarsa presenza delle donne in determinati
settori di attività e in determinate professioni e alla loro eccessiva presenza in altri.
Conciliare lavoro e vita familiare
17. Gli Stati membri si adopereranno per migliorare, nei casi in cui esiste un fabbisogno non soddisfatto, i livelli di accesso alle
strutture assistenziali.
Facilitare il reinserimento nella vita attiva
18. Gli Stati membri presteranno particolare attenzione alle donne e agli uomini che intendono reinserirsi sul mercato del lavoro
dopo un periodo di assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi atti a sopprimere progressivamente gli ostacoli che si
frappongono al reinserimento.
Favorire l’inserimento dei portatori di handicap nella vita attiva
19. Gli Stati membri presteranno particolare attenzione alle difficoltà che i portatori di handicap possono incontrare per inserirsi
nella vita attiva.
9
MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ
SEZIONE 1
MAINSTREAMING
DELLE PARI
OPPORTUNITÀ
La Commissione ha intrapreso una politica di
mainstreaming al fine di integrare la dimensione delle
pari opportunità in tutte le principali politiche e azioni
comunitarie. Questo impegno si è palesato con
l’adozione di una comunicazione4 nel febbraio del
1996. Un’idea di mainstreaming è stata sviluppata
durante la quarta Conferenza mondiale delle Nazioni
Unite.5 Il mainstreaming comporta un approccio più
ampio e completo alle questioni della parità.
attività della Commissione europea, vale a dire il
Gruppo di Commissari sulle pari opportunità, il
Gruppo interservizio sulle pari opportunità e il
Sottogruppo sulle pari opportunità nei Fondi
strutturali sono stati integrati da un “Gruppo di
funzionari preposti al mainstreaming della dimensione
di genere” costituito su base ampia.
La strategia di mainstreaming è stata inoltre
corroborata da una risoluzione del Parlamento
europeo6 sulla comunicazione della Commissione
relativa al mainstreaming adottata nel settembre del
1997. Il Parlamento europeo sollecita gli Stati membri
ad attuare una strategia di mainstreaming nel contesto
delle loro politiche locali, regionali e nazionali.
A tal fine è stata prodotta una Guida alla valutazione
d’impatto rispetto al sesso7 da usarsi per analizzare le
politiche e le attività della Commissione. Nel corso del
1997 è stata preparata una prima relazione sulle misure
adottate per realizzare il mainstreaming delle pari
opportunità.8 La relazione, da pubblicarsi nel 1998,
Si registra un cambiamento degli atteggiamenti per
quanto concerne la promozione delle pari opportunità
e lo sviluppo di una prospettiva di genere nelle
politiche e nei programmi a livello degli Stati membri,
dell’Unione europea e delle tribune e dei dibattiti
internazionali.
Un impegno ad altissimo livello è requisito
essenziale per assicurare l’efficace mobilitazione dei
decisori a livello di politiche generali,
l’attribuzione di chiare responsabilità e
l’applicazione di strumenti quali la valutazione
delle politiche per accertarne l’impatto rispetto al
sesso, le procedure di verifica in base al genere,
nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione
dei progressi compiuti. Quella del mainstreaming
è una strategia complementare a misure specifiche
di azione positiva con il fine di ampliare la portata
e l’impatto delle pari opportunità. Questa strategia
lungo due assi di azione è essenziale per assicurare
il successo delle iniziative di mainstreaming. Via
via che il loro numero aumenta - in tutta una serie
di organizzazioni e di settori - e che esse diventano
più complesse, cresce anche la domanda di
strumenti pratici per migliorare l’efficacia e
misurare i progressi compiuti. Il monitoraggio
delle differenze di genere sta diventando un fattore
essenziale per determinare l’efficacia delle politiche
in materia.
Nell’ambito dell’Unione l’importanza e il significato
attribuiti al mainstreaming variano da contesto a
contesto. Il modo in cui esso è stato applicato era
L’obiettivo della strategia di mainstreaming è di
migliorare la qualità delle politiche e di evitare
conseguenze negative indesiderate. Si deve
sviluppare il monitoraggio di tutte le politiche
alla luce del loro impatto sul genere, in
particolare per quanto concerne le politiche
comunemente ritenute neutre rispetto al genere.
funzionale, tra altri fattori, al livello di sviluppo della
politica di parità nei diversi Stati membri e al livello di
conoscenze e di apertura al cambiamento da parte dei
pertinenti soggetti attivi. Nonostante i notevoli
progressi registrati sono emersi diversi ostacoli e
carenze. Per superare tali ostacoli occorrono diverse
misure che comprendono azioni di sensibilizzazione,
una formazione su grande scala per sviluppare il
necessario bagaglio di conoscenze sulle questioni di
genere, una valutazione regolare delle politiche per
accertarne l’impatto rispetto al sesso e una verifica in
base al genere per assicurare la qualità delle proposte
legislative e di altri documenti politici.
A livello europeo
Nel 1997 le strutture esistenti per la promozione
delle pari opportunità nel contesto delle politiche e
COM(96) 67 def. del 21.2.1996.
Quarta Conferenza mondiale della Nazioni Unite sulla
donna, Pechino, Cina, 4-15 settembre 1995.
6
Commissione per i diritti della donna del Parlamento
europeo. Relazione sulla comunicazione della Commissione
“Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini
nel complesso delle politiche e azioni comunitarie mainstreaming”, relatrice Onorevole Angela Kokkola, PE
222.553 del 17.09.1997.
7
La “Guida alla valutazione d’impatto rispetto al sesso” è stata
concordata quale documento di lavoro informale dei servizi
della Commissione da parte del Gruppo di funzionari
preposti al mainstreaming della dimensione di genere nella
loro seconda riunione del 15 settembre 1997.
8
COM(98) 122 def. del 4.3.1998. Relazione della
Commissione sul seguito dato alla comunicazione “Integrare
la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel
complesso delle politiche e azioni comunitarie”.
4
5
11
MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ
evidenzia tutta una serie di attività e segnala i progressi
rimarchevoli registrati in un breve lasso di tempo.
Alcuni esempi specifici di politiche comunitarie
comprendono:
Fondi strutturali
I Fondi strutturali sono il principale strumento di cui
dispone l’Unione per conseguire la coesione economica e
sociale. Da quando è stata pubblicata la Relazione 1996
sulle pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione
europea diversi bandi di gara relativi a progetti e proposte
hanno avuto l’obiettivo - direttamente o indirettamente di promuovere le pari opportunità e di contribuire
all’integrazione delle donne sul mercato del lavoro. Tra
essi rientravano progetti di sviluppo rurale9 in virtù
dell’articolo 8 del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG), progetti pilota
condotti anch’essi sotto l’egida del FEAOG,10 progetti
pilota di cooperazione interregionale patrocinati dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
l’erogazione di sostegno alle iniziative locali per
l’occupazione11 nell’ambito del Fondo sociale europeo
(FSE). Gli interventi che rientrano nel programma
dell’iniziativa comunitaria Urban12 comprendono azioni
a favore delle pari opportunità.
La più importante iniziativa comunitaria a
promozione delle pari opportunità, l’iniziativa
OCCUPAZIONE-NOW (1995-1997)13 continua a
incoraggiare l’innovazione e si sono creati
raggruppamenti tematici tra progetti. La disaggregazione
verticale e orizzontale continua ad essere una delle
priorità della seconda fase di tale iniziativa (1997-1999).
Si sono effettuate valutazioni per misurare l’impatto
dei Fondi strutturali sulla promozione delle pari
opportunità in paesi quali la Finlandia, l’Irlanda, la
Spagna e il Portogallo. Da tali valutazioni emerge come
della dimensione delle pari opportunità non si tenga
sufficientemente conto all’atto di programmare le
iniziative e di valutarne gli impatti. Per il futuro si
propone di prendere le mosse dagli insegnamenti tratti
dalle esperienze passate e di integrare le misure di parità
nei programmi generali dei Fondi strutturali.
mainstreaming prevede anche azioni positive. La parità
ha costituito una tematica trasversale che ha
compenetrato le varie iniziative dell’Anno europeo
dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della
vita (1996): le opportunità di azione positiva sono state
ribadite in tutti i documenti attuativi. Il Libro bianco
“Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva”15
ribadisce l’importanza dell’orientamento in materia di
carriere e corsi e dell’accesso all’istruzione e alla
formazione, soprattutto nei settori tecnologici, per le
donne. Più di recente la relazione della Commissione su
“L’accesso alla formazione permanente nell’Unione” ha
analizzato le misure adottate dagli Stati membri a favore
delle donne, in particolare le donne minacciate dalla
disoccupazione, le donne disoccupate e le donne che
tentano di inserirsi sul mercato del lavoro.
Dialogo sociale
Il rafforzamento del ruolo delle parti sociali e il
sostegno al coordinamento e al monitoraggio di
tematiche fondamentali nell’ambito delle politiche
dell’occupazione sono menzionati nel progetto di
Trattato di Amsterdam. L’integrazione del Protocollo
sociale nel Trattato stesso costituisce un importante passo
avanti. Le conseguenze di tutti questi cambiamenti sono
cruciali per tutti i cittadini europei in quanto apriranno
la via a miglioramenti nel campo delle pari opportunità
per le donne e gli uomini.
Il contributo delle parti sociali alla promozione delle
pari opportunità è stato ribadito nella Relazione annuale
1996. Nella sua comunicazione16 sullo sviluppo del
dialogo sociale la Commissione ha ribadito l’importanza
di questo contributo per la politica sociale in generale,
ma anche a livello di politiche settoriali. Il Protocollo
sociale ha costituito un modello per gli accordi europei
stipulati dalle parti sociali su tematiche direttamente o
indirettamente legate alle pari opportunità. In diversi casi
l’intervento delle parti sociali ha reso possibile introdurre
clausole in materia di pari opportunità o di conciliazione
della vita lavorativa e di quella familiare in accordi
settoriali o locali.
Nella comunicazione relativa all’AGENDA 2000 è
stato inoltre annunciata la riforma dei Fondi strutturali.14
La riforma dovrebbe comportare un rafforzamento delle
componenti “risorse umane” e “parità” in tutti gli
obiettivi dei Fondi strutturali. È previsto un nuovo
sistema di iniziative comunitarie.
GU C 284 del 27.9.1997.
GU C 326 del 31.10.1996, GU C 125 del 22.4.1997, GU
S 43 dell’1.3.1997.
11
GU C 323 del 29.10.1996.
12
GU C 38 del 10.2.1996.
13
GU C 327 del 29.12.1990.
14
Per un’Unione più forte e più ampia. COM(97) 2000 def.
Supplemento 5/97 al Bollettino dell’Unione europea.
15
COM(97) 180 def. del 30.4.1997.
16
COM(96) 448 def. del 18.9.1996.
9
Istruzione e formazione
Delle pari opportunità tra le donne e gli uomini si
tiene conto nei programmi SOCRATES (istruzione) e
GIOVENTÙ PER L’EUROPA (scambi extrascolastici di
giovani) e quello delle pari opportunità costituisce inoltre
un obiettivo specifico del programma LEONARDO DA
VINCI (formazione) che oltre ad azioni di
12
10
MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ
La Hewlett-Packard Ltd a Boblingen, Germania, è
un esempio di buona prassi. La società ha introdotto
un sistema di reinserimento dei lavoratori dopo
un’interruzione dell’attività lavorativa per motivi
familiari che va al di là dei limiti legali di congedo
parentale. Nel Regno Unito British Gas17 ha sviluppato
tutta una serie di disposizioni volte ad assistere i
dipendenti su cui incombono responsabilità di famiglia
a sviluppare le loro abilità e a migliorare le loro
prospettive di carriera. Tali disposizioni sono
incorporate in un accordo su scala nazionale.
IL MAINSTREAMING
NEGLI STATI MEMBRI
Diversi Stati membri si sono adoperati per
introdurre una strategia di mainstreaming ai livelli
decisionali elevati.
In Svezia, il Ministro del lavoro ha il potere di
esaminare proposte al fine di incorporare una
prospettiva di genere in tutte le politiche.
Politiche in materia di relazioni
esterne o di commercio esterno e
di cooperazione allo sviluppo
In Spagna, il consiglio direttivo dell’Instituto de la
Mujer è stato potenziato in modo da conferirgli un
mandato più ampio. La collaborazione tra
l’Instituto de la Mujer e l’Instituto Nacional de
Empleo ha prodotto l’inclusione delle pari
opportunità nelle azioni di formazione rivolte ai
funzionari preposti al piano di servizi integrati per
l’occupazione.
L’analisi comparativa di genere viene
progressivamente integrata in tutte le procedure di
pianificazione dei paesi partner in via di sviluppo. Ciò
implica il passaggio dagli interventi specifici a favore
delle donne ad una presa in considerazione delle
questioni di genere in tutti i progetti e in tute le
politiche attinenti allo sviluppo.
In Germania, il Ministero federale della
condizione femminile ha sviluppato una
prospettiva di genere che si configura nel diritto di
esaminare le proposte di legge nelle prime fasi della
loro elaborazione.
Quanto alla cooperazione con i paesi ACP, la
Commissione ha pubblicato nel dicembre del 1996 un
Libro Verde in cui dà voce alle idee, alle preoccupazioni
e alle metodologie da applicarsi nel “dopo Lomé”, vale
a dire dopo il 2000. Questo Libro verde e la successiva
comunicazione al Consiglio del dicembre 199718
contiene importanti riferimenti al genere inteso quale
fattore centrale in relazione alla crescita economica,
allo sviluppo sociale e al rispetto dei diritti umani. La
Convenzione di Lomé ha costituito la principale forma
di cooperazione allo sviluppo tra l’Unione europea e 70
paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico sin dal 1975.
Nei Paesi Bassi determinati piani politici emananti
dal Ministero della pubblica istruzione, della
cultura e delle scienze e proposte di legge in
provenienza dal Ministero degli esteri e dal
Ministero della giustizia sono esaminati per
accertarne l’impatto rispetto al sesso. È stata
sviluppata una procedura specifica per valutare le
politiche alla luce delle ripercussioni che possono
avere sulle questioni di genere.
In Grecia, il Segretariato generale per la parità è
stato riorganizzato al fine di rafforzare le sue
comunicazioni con i dicasteri governativi, con gli
uffici regionali preposti alla parità e con le ONG.
Oltre alla valutazione, tramite una relazione
dettagliata configurata quale documento di lavoro della
Commissione, dell’attuazione nel 1996-1997 della
risoluzione del Consiglio del 1995 sull’integrazione
della tematica uomo/donna nella cooperazione allo
sviluppo, la Commissione ha adottato nel giugno del
1997 una proposta di regolamento del Consiglio nel
merito. Una volta adottato tale regolamento costituirà
il quadro giuridico per la gestione dell’assistenza
finanziaria da parte della Comunità e la messa a
disposizione di un bagaglio tecnico di esperienza a
sostegno del mainstreaming della prospettiva di genere
in tutte le politiche e in tutti gli interventi comunitari
in materia di cooperazione allo sviluppo.
La comunicazione al Consiglio “La relazione tra il
sistema commerciale e le norme di lavoro
internazionalmente riconosciute”19 fa delle pari
opportunità uno degli standard fondamentali da
incoraggiare.
Citato in “Parità di opportunità e negoziazione collettiva in
Europa”, vol. 1, Lussemburgo: Ufficio delle Pubblicazioni
Ufficiali delle Comunità Europee.
18
COM(95) 423 def. del 18.9.1995.
19
COM(96) 402/4.
17
13
DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO
Sul mercato del lavoro sussiste una sperequazione in
materia di parità. Nell’Unione europea il tasso di
disoccupazione delle donne è superiore a quello degli
uomini (12% contro il 9%).
SEZIONE 2
DONNE E UOMINI
NEL MERCATO DEL
LAVORO
Nel 1997 sono state raccolte nei 15 Stati membri
statistiche sulla struttura dei redditi che sono
attualmente allo studio da parte di Eurostat. Dai primi
risultati delle analisi dei dati relativi a Spagna, Francia,
Svezia e Regno Unito emerge il perdurare di una
disparità tra i generi per quanto concerne i redditi di
donne e uomini, un modello questo che tende a
ricorrere in tutti gli Stati membri.
Gli orientamenti per le politiche
dell’occupazione nel 1998:
un passo avanti per promuovere la
parità
La media delle ore lavorate si è ridotta in Europa.
Ciò vale in particolare per le donne attive. Una
crescente proporzione di donne lavora part-time o ha
lavori nel fine settimana, di mattina o di sera. Anche se
si è registrato un aumento del numero di donne e
uomini che lavorano, alla crescita del tasso di
occupazione non fa riscontro una crescita del volume
di ore lavorate (input di manodopera).
La situazione dell’occupazione in Europa ha indotto
il Consiglio europeo a concordare un nuovo capitolo
sull’occupazione in seno al Trattato. Gli Orientamenti
proposti dalla Commissione sono serviti da quadro di
discussione nel Consiglio europeo straordinario
sull’occupazione svoltosi a Lussemburgo nel novembre
del 1997. Gli Orientamenti sono stati adottati con
risoluzione del Consiglio il 15 dicembre 1997. Si è
trattato di un importante passo avanti in quanto ha
inserito la dimensione della parità al centro della
politica dell’occupazione. La parità è ora una delle
priorità che dovrebbe corroborare le politiche nazionali
in materia di occupazione. Nei programmi pluriennali
degli Stati membri varati nell’ambito della procedura
di Essen antesignana della nuova strategia
dell’occupazione le politiche volte a promuovere la
parità tra le donne e gli uomini sul mercato del lavoro
non sono state finora molto evidenti.
Occorrono nuove politiche per desegregare il
mercato del lavoro che agiscano sull’aspetto sia
dell’offerta che della domanda. Le attività volte a
promuovere la desegregazione del mercato del lavoro
consistono spesso di azioni isolate e sparpagliate prive
di un quadro programmatico e che finiscono per non
avere un impatto sostanziale.
Alcune di queste problematiche sono affrontate
nell’ambito dell’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW.
Tra le priorità della sua seconda fase (1997-1999) vi
sono la desegregazione verticale da ottenersi formando
le donne a occupare posti decisionali e la
desegregazione orizzontale in settori occupazionali non
tradizionali. Ad esempio un lavoro quale la
manutenzione dei computer è considerato un lavoro
TASSI DI DISOCCUPAZIONE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI (15-64 ANNI) NELL’UIONE
EUROPEA (%), 1996
100
donne
uomini
80
60
40
20
0
B
DK
D
Fonte: Eurostat
14
GR
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK EU15
DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO
tecnico e ha una connotazione maschile. Una società di
formazione di Parigi, con il sostegno di NOW, ha
sviluppato un programma di formazione di tecnici con
una strategia di mainstreaming. Questo gruppo, basato
su uno studio di ricerca-azione, tenterà di far opera di
sensibilizzazione dei consulenti in materia di lavoro
sulle numerose occupazioni offerte dalle nuove
tecnologie sia alle donne che agli uomini.
lavoro part-time. Ciò presenta nel contempo
opportunità e rischi. Da un lato, il lavoro part-time è
spesso associato a uno status professionale alquanto
basso, alla mancanza di sicurezza del posto di lavoro e
a una retribuzione inferiore a quella dei lavoratori a
tempo pieno indipendentemente dal loro status.
D’altro canto, lo sviluppo del lavoro part-time può
offrire nuove opportunità. In molti casi esso consente
alle donne di ritornare nel mondo del lavoro dopo
un’assenza prolungata e in altri esso può costituire un
modo efficace per conciliare il lavoro e la vita familiare.
Una nuova organizzazione del
lavoro
Alcuni Stati membri, come i Paesi Bassi e il Belgio,
incoraggiano una certa flessibilità nel tentare di
assicurare tutti i diritti sociali dei lavoratori part-time.
Gli orientamenti per l’occupazione sottolineano
l’importanza particolare che rivestono, per le donne e
gli uomini, le politiche in materia di interruzioni delle
carriere, di congedo parentale e di lavoro part-time.
La Commissione ha esaminato queste
problematiche nel suo Libro verde “Partenariato per
una nuova organizzazione del lavoro”,20 e sta
attualmente valutando le reazioni delle parti interessate
al fine di definire il modo migliore per ammodernare il
quadro giuridico, contrattuale e politico. Un compito
importante a tale proposito consiste nello spezzare i
tradizionali ruoli di genere.
I progressi registrati in materia di occupazione
femminile sono stati spesso legati allo sviluppo del
In un mercato del lavoro dinamico e in
espansione si stanno manifestando nuovi
squilibri e nuove sperequazioni di genere. La
Commissione, con i suoi partner, prenderà le
mosse dalle azioni già intraprese per migliorare
lo status contrattuale e accrescere la protezione
dei cosiddetti “lavori atipici”. Sussiste il rischio
che l’occupazione femminile continui a
concentrarsi in settori in cui le donne sono
sovrarappresentate (settori quali i servizi
domestici o assistenziali), consolidando in tal
modo la segregazione dei sessi sul mercato del
lavoro. Tale sviluppo impone la formulazione di
una politica di pari opportunità in tali settori.
Parallelamente, nella sua comunicazione
“Modernizzare e migliorare la protezione sociale
nell’Unione europea”21 la Commissione ribadisce
l’importanza di adattare la protezione sociale per far sì
che sostenga e incoraggi l’occupazione, in particolare
mantenendo un equilibrio tra gli aspetti della
flessibilità e della sicurezza.
20
21
COM(97) 128 def. del 16.4.1997.
COM(97) 102 def. del 12.3.1997.
LAVORO PART-TIME DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PERCENTUALE DELL’OCCUPAZIONE
COMPLESSIVA NELL’UNIONE EUROPEA NONCHÉ IN ISLANDA E IN NORVEGIA (%), 1996
100
donne
uomini
80
60
40
20
0
B
DK
D
GR
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
EU
IS
N
Fonte: Eurostat, Statistics in Focus No8, 1997.
Nota: D = LFS 1995, N = 1995, IS = 1995.
15
DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO
Ciò vale in particolare per i lavoratori part-time.
Nell’aprile del 1996 la Commissione ha emanato un
documento di consultazione formale su “flessibilità,
orario di lavoro e sicurezza dei dipendenti” che ribadiva
la necessità di assicurare il principio di non
discriminazione per i lavoratori interessati dalle nuove
forme di lavoro flessibile. Le donne rappresentano una
proporzione significativa dei lavoratori attivi
nell’ambito di queste forme di occupazione “atipiche”.
Rispondendo a tale consultazione le organizzazioni
delle parti sociali europee (UNICE, CEEP e CES)
hanno annunciato la loro intenzione di iniziare
trattative al riguardo, in una prima fase più
specificamente sul lavoro a tempo parziale.
Nel maggio del 1997 le parti sociali hanno quindi
raggiunto un accordo su questo aspetto della
problematica. Questo accordo quadro sul lavoro parttime riconosce la necessità di porre fine alla
discriminazione contro i lavoratori part-time e di
migliorare le loro condizioni di lavoro, agevolando nel
contempo lo sviluppo del lavoro part-time. Il
Consiglio ha adottato, nel dicembre del 1997,22 la
direttiva 97/81 che dà valore giuridico a tale accordo.23
L’adozione di questa direttiva costituisce il
riconoscimento del fatto che il lavoro part-time è un
elemento sempre più importante sul mercato del
lavoro. Esso riveste una grandissima rilevanza per le
pari opportunità, visto che 83% dei lavoratori parttime sono donne. La direttiva intende rafforzare la
capacità delle donne e degli uomini di esercitare un
certo grado di scelta quanto ai loro orari di lavoro, la
possibilità cioè di decidere di lavorare part-time nel
caso ad esempio che le circostanze familiari lo
richiedano o nella fase che precede il pensionamento.
Il documento di consultazione della Commissione
ha sollevato anche la questione del lavoro temporaneo
e dei contratti di lavoro a termine. L’UNICE, il CEEP
e la CES hanno indicato alla Commissione che, quale
prossimo passo, sono pronti a intavolare negoziati sui
contratti a termine ad integrazione del precedente
accordo sul lavoro part-time.
maggiori opportunità di immettersi o di ritornare nel
mercato del lavoro. L’uso delle nuove tecnologie offre
alle donne nuove possibilità, ad esempio nelle zone
rurali.
Di solito il numero delle donne che fondano
imprese è inferiore a quello degli uomini24 e quando
esse fondano imprese queste tendono ad essere di
piccole dimensioni. Le donne si trovano ad affrontare
diversi problemi soprattutto per quanto concerne il
reperimento di finanziamenti. Di tali questioni si è
tenuto conto nel programma della terza Conferenza
europea delle imprese artigiane e delle piccole imprese
tenutasi a Milano nel novembre del 1997. Il terzo
programma pluriennale per le piccole e medie imprese
(1997-2000) faceva riferimento esplicito alle
imprenditrici nel suo invito alla presentazione di
proposte.25 La relazione 1996 dell’Osservatorio
europeo delle PMI26 comprende un capitolo sulle
donne nelle PMI. Esso ribadisce il ruolo svolto dalle
donne nelle PMI e analizza le difficoltà specifiche
incontrate dalle imprenditrici. L’esperienza acquisita
tramite l’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW (metà dei
progetti riguarda la creazione di imprese da parte di
donne) aiuterà la Commissione a sviluppare ulteriori
azioni in questo ambito.
Diversi Stati membri hanno preso misure per
affrontare questa difficoltà: in Finlandia e in Svezia, ad
esempio, le imprenditrici possono fruire del sostegno
di un prestito speciale alle imprese. Il Portogallo
fornisce un sostegno specifico, una struttura di
assistenza tecnica e una rete di cooperazione nazionale
e internazionale.
Lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile
costituirà una componente importante del processo di
incremento dell’occupazione e del nuovo Obiettivo 3
dei Fondi strutturali.
Nel corso del 1997 la Commissione ha organizzato
tavole rotonde27 che hanno messo in luce la necessità di
accrescere la visibilità e il riconoscimento del ruolo dei
coadiuvanti familiari. Alle discussioni hanno
partecipato deputati europei, organizzazioni
Le PMI: donne e imprese
Nella risoluzione su Crescita e occupazione adottata
ad Amsterdam nel luglio del 1997 il Consiglio europeo
ha ribadito che si deve prestare un’attenzione
particolare alle potenzialità che presentano le piccole e
medie imprese per quanto concerne la creazione di
posti di lavoro.
Stanno emergendo nuovi settori che presentano forti
potenzialità di creazione di posti di lavoro e gli
Orientamenti per l’occupazione nel 1998 fanno
presente che si devono valorizzare efficacemente tutte
le possibili fondi di posti di lavoro come anche le
nuove tecnologie e le innovazioni. Nuove fonti di
occupazione sono riscontrabili spesso nel settore dei
servizi e dell’assistenza, in cui le donne hanno le
16
Direttiva del Consiglio del 15.12.1997. GU L 14 del
20.1.1998, p. 9.
23
Un progetto di direttiva che estende la portata di tale
strumento al Regno Unito verrà proposto nel 1998
(fondamento giuridico: art. 100).
24
Documenti preparatori per la conferenza OCSE “Donne
imprenditrici nelle piccole e medie imprese: un’importante
forza per l’innovazione e la creazione di posti di lavoro”,
Parigi, 16-18 aprile 1997.
25
Invito alla presentazione di proposte: Assistenza alle imprese
artigianali e alle piccole imprese, GU C 117 del 15.4.1997.
26
Osservatorio europeo delle PMI, quarta relazione annuale,
luglio 1996.
27
La prima si è svolta il 7 febbraio 1997, la seconda il 23 e 24
giugno 1997.
22
VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI
rappresentative ed esperti. Ne è emersa la necessità di
sviluppare programmi di formazione rispondenti ai
bisogni reali e di migliorare la rappresentanza dei
coadiuvanti familiari. Si tratta di una dimensione
importante della problematica generale legata alla
creazione di piccole imprese familiari e al passaggio dal
lavoro subordinato al lavoro autonomo per i familiari.
Alla luce delle conclusioni di queste tavole rotonde la
Commissione proporrà tutta una serie di azioni.
Individualizzazione dei diritti
L’individualizzazione dei diritti in materia di
sicurezza sociale è un aspetto potenzialmente
importante nell’ottica delle pari opportunità. Nessuno
Stato membro dispone di un sistema di sicurezza
sociale pienamente individualizzato. Tutti correlano in qualche misura - la protezione sociale e la base
imponibile alla particolare situazione familiare,
conferendo quelli che vengono definiti diritti derivati.
Per quanto concerne le pensioni, ad esempio,
l’impatto degli assegni per adulti a carico e delle
pensioni correlate al nucleo familiare è notevole,
soprattutto in Belgio e Irlanda. Pensioni per superstiti
e orfani esistono in tutti gli Stati membri tranne in
Belgio. La Danimarca, la Finlandia, la Spagna e la
Svezia hanno sistemi non individualizzati ma tengono
meno conto delle diverse situazioni dei nuclei familiari,
anche se esistono le pensioni per i superstiti. Al capo
opposto vi sono i sistemi come quello della Francia e
del Belgio in cui si tengono nella massima
considerazione le diverse situazioni delle famiglie.28
La Commissione ha finanziato uno studio
sull’individualizzazione dei diritti della sicurezza
sociale e sulle possibili alternative al fine di adattare la
protezione sociale ai cambiamenti intervenuti nella vita
lavorativa e nella struttura delle famiglie e ha inoltre
sovvenzionato un seminario29 sull’individualizzazione
dei diritti, tenutosi nell’ottobre del 1997, che ha
offerto agli esperti provenienti dagli Stati membri
l’opportunità di esaminare a fondo cosa
comporterebbe il passaggio a diritti individualizzati.
Sono previsti ulteriori lavori in tale ambito. Adattare la
protezione sociale all’evolversi dei bisogni sarà uno dei
temi di analisi, dibattito e azione tra gli Stati membri,
le istituzioni europee, le parti sociali nel contesto del
dialogo sociale e nell’ambito del Forum europeo sulla
politica sociale 1998.
SEZIONE 3
VIVERE E LAVORARE
IN EUROPA CONCILIARE LAVORO
E RESPONSABILITÀ
FAMILIARI
La conciliazione della vita lavorativa e di quella
familiare30 è al centro di importanti cambiamenti sociali,
in particolare cambiamenti che interessano
l’organizzazione del lavoro, i modelli demografici, la
ristrutturazione della protezione sociale, gli atteggiamenti
in relazione alla nuova autonomia sociale ed economica,
la distribuzione dei compiti di assistenza e custodia delle
persone non autonome tra le donne e gli uomini e
l’erogazione di servizi da parte dei settori pubblico e
privato. In Europa è emerso un dibattito sulla necessità di
servizi sociali che ha una dimensione più ampia di quello
sui semplici servizi per l’infanzia. Esso riguarda il futuro
della famiglia, la cura degli anziani e dei malati e il ruolo
degli uomini in questi compiti di assistenza.
In Europa si registrano le seguenti
tendenze:
• Vi è una richiesta di servizi per la prima infanzia. La
proporzione di bambini di tre anni di età accolti in asili
nido supera il 90% in Belgio, Francia e Italia.31
• I dati relativi all’Unione europea indicano che 10% dei
nuclei familiari32 sono costituiti di una persona
soltanto. La crescente tendenza alla costituzione di
nuclei familiari unipersonali presenta nuove sfide per
quanto concerne l’erogazione di servizi.
• Con l’invecchiamento della popolazione emergono
nuovi bisogni. L’onere di occuparsi degli anziani, di cui
si fanno carico essenzialmente le donne, viene ora ad
aggiungersi alle loro responsabilità nei confronti dei
figli. L’inchiesta su un panel rappresentativo di nuclei
familiari condotta dalla Comunità europea ha
DULBEA, Individualizzazione dei diritti sociali e fiscali e
pari opportunità tra le donne e gli uomini, ULB, Bruxelles,
1997.
29
Individualizzazione dei diritti, sicurezza sociale e parità tra le
donne e gli uomini, Commissione, Università di Nanterre,
9-11 ottobre 1997.
30
Per nucleo familiare si intende quello composto di una
persona o in cui due o più persone condividono un alloggio
comune.
31
Unità Eurydice, Commissione europea.
32
Eurostat, Population and Social Conditions, 1996, n. 5.
28
17
VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI
dimostrato che, nel 1994, 9% delle donne che
lavoravano almeno 30 ore alla settimana si accollavano
inoltre 4 ore al giorno di attività di assistenza a persone
a carico dopo aver lasciato il lavoro.33
La Commissione ha reagito patrocinando progetti,
studi, collegamenti in rete, coordinando discussioni e
stimolando consultazioni su queste tendenze e questi
cambiamenti su grande scala.34
Per il tramite, ad esempio, del Programma d’azione
comunitaria a medio termine per la parità di opportunità
tra le donne e gli uomini (1996-2000) a Siena è stato
avviato un progetto35 ad opera dell’Amministrazione
provinciale. Un ampio partenariato di autorità regionali e
locali, sindacati e ONG porta avanti un metodo per
analizzare il settore dei servizi personali e il suo
contributo alla conciliazione della vita lavorativa e di
quella familiare.
L’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW ha sviluppato
programmi che combinano la formazione e le attività di
assistenza, mentre i Fondi strutturali hanno patrocinato
in diversi casi servizi di assistenza onde agevolare la
formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro.
Negli Orientamenti per l’occupazione 1998 il
Consiglio considera la conciliazione della vita lavorativa e
di quella familiare e l’agevolazione del ritorno nel mondo
del lavoro dopo un’assenza (spesso dovuta alla cura di
bambini in tenera età) una tematica fondamentale per
dare impulso all’occupazione in Europa. Gli Stati
membri sono invitati a fare il possibile per innalzare i
livelli di erogazione di servizi sociali.
Il gruppo di esperti della Commissione “Genere e
occupazione” e “Diritti di parità” stanno facendo
congiuntamente un inventario delle disposizioni in
materia di custodia dei bambini e di assistenza alle
persone non autonome nei 15 Stati membri, in Islanda e
Norvegia. Essi valutano inoltre l’impatto della
disponibilità o dell’assenza di questo tipo di servizi sociali
sull’occupazione femminile. I risultati della ricerca
saranno presentati ad una riunione dei ministri europei
responsabili delle pari opportunità che si terrà sotto
l’egida della presidenza britannica a Belfast nel maggio
del 1998.
Si riportano qui di seguito gli sviluppi recenti in
ambito giuridico.
Unito dal Protocollo sociale, il Consiglio ha adottato il
15 dicembre 1997 un progetto di direttiva che estende il
congedo parentale al Regno Unito.
La direttiva sul congedo parentale è un elemento
importante della serie di misure complementari e
integrate necessarie per raggiungere l’obiettivo della
conciliazione di lavoro e vita familiare. Nel 1997 la
Commissione ha passato in rassegna gli studi e le misure
realizzati nei 15 Stati membri.
Dai dati risultanti dal monitoraggio condotto dalla
Commissione nel 1977 e da quelli dell’OCSE (1995)37 si
ha la conferma del fatto che sussistono notevoli
problemi metodologici per la valutazione della
proporzione di donne e di uomini che si avvalgono del
congedo parentale negli Stati membri.
Tuttavia, le tendenze attuali indicano come il congedo
parentale sia utilizzato essenzialmente dalle donne. In
Danimarca, che ha una tradizione di congedo parentale,
90% dei beneficiari sono donne.38
Gravidanza e maternità
La direttiva del Consiglio 92/85,39 adottata nel 1992 in
virtù dell’articolo 118a, definisce un quadro per
l’introduzione di misure volte a promuovere
miglioramenti della sicurezza e della salute sul lavoro per
le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano. L’articolo
14, paragrafo 4 della direttiva stabilisce che gli Stati
membri riferiscano alla Commissione sull’attuazione
pratica della direttiva, compresi i pareri delle parti sociali.
Sulla base delle informazioni fornite la Commissione sta
preparando una relazione in merito.
Come previsto all’articolo 3 della direttiva, la
Commissione ha proseguito i lavori di preparazione di un
documento orientativo per la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici e dei processi industriali
considerati pericolosi per la sicurezza o la salute di queste
lavoratrici. La Commissione è stata assistita in questo
compito dal Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene
e la tutela della salute sul luogo di lavoro. Il testo
definitivo verrà redatto nel primo semestre del 1998 in
consultazione con gli Stati membri.
Congedo parentale
La direttiva del Consiglio 96/34/CE del 3 giugno
199636 sui congedi parentali prevede un periodo minimo
di tre mesi di congedo (non retribuito) per i lavoratori e
le lavoratrici alla nascita o all’adozione di un bambino,
congedo da usufruirsi in qualsiasi momento prima che il
bambino raggiunga gli otto anni di età.
La direttiva è stata adottata in virtù del Protocollo
sociale ed è stata applicata inizialmente soltanto in 14
Stati membri. A seguito dell’accordo, raggiunto ad
Amsterdam, di porre fine alla dissociazione del Regno
18
Eurostat, Statistics in Focus, 1997, n. 5.
Relazione demografica COM(97) 361 def. del 9.7.1997;
Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell’Unione
europea, COM(97) 102 def. del 12.3.1997; Partenariato per
una nuova organizzazione del lavoro, COM(97) 128.
35
Progetto Labour Team, Amministrazione Provinciale di
Siena, Italia.
36
GU L 145 del 19.6.1996. p.4.
37
OCSE, Employment Outlook, Parigi, luglio 1995.
38
Comunicazione del Ligestillingsradet, Danimarca, 1997.
39
GU L 348 del 28.11.1992, p. 1.
33
34
PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE
Custodia dei bambini
Nel febbraio del 1998 la Commissione ha adottato
una relazione sull’attuazione della raccomandazione
del Consiglio del 1992 sulla custodia dei bambini.40 La
relazione è stata preparata a seguito di un’analisi
effettuata nel 1997 delle risposte fornite dagli Stati
membri ad un questionario della Commissione. La
relazione ha ribadito il ruolo centrale dei servizi per
l’infanzia al fine di conciliare il lavoro e la vita familiare
nell’Unione
europea.
Il
successo
della
raccomandazione è consistito nello stimolare il
dibattito sulla questione della custodia dei bambini. Il
ruolo del posto di lavoro nell’assicurare politiche che
tengano conto delle esigenze familiari è emerso in
primo piano negli anni che hanno seguito la
raccomandazione, come anche il ruolo delle
organizzazioni private. Il ruolo degli asili nido (servizi
per l’infanzia) viene menzionato meno di frequente
nelle risposte degli Stati membri.
Gli orientamenti per l’occupazione 1998 statuiscono
che vi dev’essere un’adeguata disponibilità di servizi
sociali di buona qualità per i bambini e altre persone
non autonome in modo da agevolare l’accesso e la
permanenza delle donne e degli uomini nel mercato
del lavoro. Creare un quadro che tenga conto della
diversità di politiche necessarie per rispondere alle
esigenze di custodia dei bambini e di assistenza alle
persone non autonome sarà una delle priorità del
futuro. La Commissione darà il proprio sostegno agli
Stati membri al riguardo e sorveglierà i progressi
compiuti nel 1998 al fine di elaborare orientamenti per
il 1999.
Altre iniziative
Quasi tutti gli Stati membri hanno intrapreso una o
più iniziative volte a esplorare o promuovere
l’armonizzazione della vita lavorativa e di quella
familiare nel corso del 1997.41
Da un esame di queste misure emerge una notevole
eterogeneità di approccio.
Il Belgio, la Spagna, il Portogallo e la Francia hanno
patrocinato studi sui congedi parentali o sulle
implicazioni della conciliazione famiglia/lavoro.
L’Italia e l’Austria hanno tentato di far opera di
sensibilizzazione mediante conferenze o campagne
mass-mediatiche per incoraggiare la riflessione sulla
condivisione dei compiti di assistenza all’interno delle
coppie. Diversi Stati membri hanno elaborato proposte
(Italia) o hanno modificato la loro legislazione per
estendere la portata (Danimarca) o il valore assicurabile
(Germania) del congedo di maternità e del congedo
parentale.
Le organizzazioni del padronato e i sindacati
partecipano allo sviluppo di misure innovative in
Irlanda e nel Regno Unito. Il Portogallo conduce
un’indagine sulla situazione dei lavoratori che si
L’incremento dell’erogazione di servizi di
custodia dei bambini negli Stati membri è
avvenuto all’insegna della diversità. In diversi
Stati membri tale diversità si traduce in tutta una
gamma di servizi volti a tener conto dei diversi
modelli lavorativi dei genitori e a soddisfare i
bisogni dei genitori non occupati. Per altri Stati
membri la ricerca della diversità ha portato a
sviluppare tipi di servizi per l’infanzia
rispondenti ai diversi bisogni dei bambini e alle
loro esigenze in età diverse.
occupano a casa di una persona anziana.
L’Austria, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Finlandia
hanno allargato le loro campagne in modo da includere
gli uomini nelle misure volte a una migliore
conciliazione del lavoro e della vita familiare o
esaminano la disponibilità degli uomini ad avvalersi di
sistemi di congedo e di altre disposizioni sociali.
SEZIONE 4
PROMUOVERE
UN’EQUILIBRATA
RAPPRESENTANZA DEI
SESSI NEL PROCESSO
DECISIONALE
Negli ultimi due decenni è emersa una chiara
tendenza a mettere in valore le pari opportunità al di là
del mercato del lavoro. Essenziale per tale sviluppo è
stata la presa d’atto del fatto che la
sottorappresentazione delle donne ai livelli decisionali
costituisce un notevole ostacolo allo sviluppo
democratico dell’Unione europea, alla sua coesione e
alla sua competitività globale.
Le donne sono ampiamente sottorappresentate ai
livelli decisionali, compresi quelli del mondo politico.
La situazione è migliorata sensibilmente a seguito delle
recenti elezioni (1997) svoltesi in diversi Stati membri
dell’Unione europea, ma il divario permane
40
41
COM(98) del 4.2.1998.
Estratto dalle risposte al questionario del Comitato
consultivo del 1997.
19
PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE
sostanziale. Le diverse strategie volte a raggiungere una
massa critica di donne in posti decisionali sono state
illustrate nella Relazione annuale 1996. La presenza
visibile e strategica delle donne nella sfera pubblica,
compresa quella politica, è condizione essenziale per la
loro promozione e per il loro innalzamento ai livelli
decisionali in altre sfere.
La presenza delle donne nei parlamenti nazionali
dell’Unione europea è aumentata complessivamente
del 2,3% tra gli anni di riferimento 1996 e 1997
(passando dal 14,8 al 17,1%).
La presenza delle donne nei governi è spesso più
elevata della loro presenza nei rispettivi parlamenti
nazionali. Tra il 1996 e il 1997 i posti governativi
occupati dalle donne sono aumentati del 2,5%
(passando dal 16,8 al 19,3%).
La partecipazione delle donne a livello regionale è
molto più elevata che a livello nazionale. Nel 1997 la
Dalle elezioni condotte di recente è risultato un
qualche miglioramento nel numero di donne ai
livelli decisionali politici. Un’indagine
Eurobarometro42 ha riscontrato una crescente
disponibilità dei cittadini europei ad accettare
l’idea che le donne occupino posti di
responsabilità politica. Nonostante questa
tendenza
le
donne
rimangono
proporzionalmente meglio rappresentate nei
posti di governo che nelle assemblee elette a
votazione diretta. Le donne hanno inoltre
risultati migliori quando le elezioni avvengono
col sistema proporzionale. Il valore positivo del
far partecipare le donne ai posti elettivi attende
ancora di essere riconosciuto appieno.
partecipazione delle donne negli organismi regionali è
stata del 23,2%. Tra il 1996 e il 1997 essa è passata dal
25,1% al 26,6% nei consigli regionali.
La raccomandazione del Consiglio riguardante la
partecipazione delle donne e degli uomini al processo
decisionale43 fa presente la necessità di un’azione
integrata al fine di affrontare lo squilibrio di genere nel
processo decisionale nell’Unione europea. In tal modo
essa si affianca alle iniziative adottate a livello nazionale
e internazionale.
La raccomandazione invita gli Stati membri a
sviluppare una strategia integrata per promuovere una
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini
nei posti decisionali. Nel 1999 la Commissione
preparerà una prima relazione sull’attuazione della
raccomandazione del Consiglio del 1996 relativa al
triennio successivo alla sua adozione.
La Commissione per i diritti della donna del
Parlamento europeo ha prodotto due importanti
relazioni sulle donne ai livelli decisionali. La prima
Européennes, Européens: A chances égales? Eurobaromètre
44.3 Indagine d’opinione, marzo-aprile 1996, relazione
1996.
43
GU L 319 del 10.12.96, p. 11.
44
Commissione per i diritti della donna del Parlamento
europeo, relazione presentata dall’Onorevole Jessica Larive,
PE 205.666/def., 1994.
42
PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI NAZIONALI NEGLI STATI
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, AL PARLAMENTO EUROPEO E NEI PARLAMENTI DI ISLANDA,
NORVEGIA E LIECHTENSTEIN(%) 1996 E 1997
100
1996
1997
80
36.4
27.3
26.6
25.4
EP
FL IS
12
14.8
4
7.5
12.2
13
17.1
28.4
29.5
25.5
23.5
13.3
14.2
9.8
10.2
5.9
8.6
14.6
18.5
16.7
18.3
25.7
25.9
5.7
6.3
20
15.3
16.7
33
40
33.5
33.5
34.9
40.4
44
60
0
B DK* D GR E
F IRL I
L NL A
P FIN S** UK EU15
N
Fonti: Dati per il 1996 da “European Experts Network in Decision-Making “. Dati per il 1997 da
“FrauenComputerZentrum” Berlin. Nota: *Escude 14 Membri Eletti in Groenlandia e Isole
Faroar.**Il Parlamento include 15 Ministri Supplenti.
20
PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE
relazione44 contiene una chiara analisi degli ostacoli che
si frappongono tra le donne e i livelli decisionali oltre
a proporre misure specifiche volte ad accrescere la
quantità e la qualità della rappresentazione delle donne
a tali livelli. La seconda relazione45 invoca una strategia
integrata per aumentare la presenza delle donne ai
livelli decisionali.
Il Comitato delle regioni46 ha ribadito l’importanza
delle nuove tendenze nell’ambito del dibattito pubblico
sul ruolo delle donne nel processo decisionale e rimarca
che si registra un crescente sostegno alla realizzazione di
una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini
all’atto della nomina di rappresentanti in seno al
Comitato da parte degli Stati membri.
Da parte sua, la Commissione ha fornito agli Stati
membri e ad altri organismi interessati uno strumento
pratico per la promozione di un migliore equilibrio tra i
generi. La guida “Per una partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini al processo decisionale. Guida
all’attuazione di strategie volte ad incrementare la
partecipazione delle donne al processo decisionale”,47
pubblicata nel 1997, costituisce uno strumento per
tradurre la volontà politica in azione al fine di conferire
potere alle donne suggerendo strategie e politiche
concrete. La guida presenta raccomandazioni specifiche
ai governi, ai partiti politici e alle organizzazioni delle
donne, al fine di accrescere il numero delle donne ai
livelli decisionali politici.
La Commissione ha inoltre patrocinato ricerche sulla
partecipazione delle donne in ambiti che non
appartengono necessariamente alla sfera politica,
segnatamente in quelli della sanità, della giustizia, della
finanza e dell’istruzione.48 Inoltre essa ha condotto uno
studio che ha costituito un inventario e una valutazione
delle ricerche effettuate sulle donne nel processo
decisionale a livello politico, economico e sociale nei 15
Stati dell’Unione europea, in Norvegia e nelle istituzioni
dell’Unione europea.49 I risultati di questi studi ad
impostazione empirica hanno fornito la base per porre in
atto gli impegni politici assunti dagli Stati membri
dell’Unione europea nella piattaforma di azione di
Pechino, nella raccomandazione del Consiglio e nella
Carta di Roma del 1996, in modo da tradurre tali
impegni in strategie efficaci a promozione di un migliore
equilibrio dei generi.
La Commissione ha avviato un terzo programma
d’azione per le pari opportunità tra le donne e gli uomini
in seno al proprio personale (1997-2000).50 Questo
programma stabilisce una strategia integrata volta ad
equilibrare la presenza delle donne e degli uomini a
ciascun livello nell’istituzione e a sviluppare una cultura
del lavoro sensibile alla dimensione di genere. Tale
strategia si basa sul duplice approccio del mainstreaming
della dimensione di genere in tutte le politiche del
personale e sull’azione positiva all’atto del reclutamento e
della nomina di donne ai livelli decisionali. Il programma
mira inoltre a migliorare le opportunità di conciliazione
del lavoro e della vita familiare.
Gli organi preposti alle pari opportunità negli Stati
membri sono attivi a sostegno di un’ampia gamma di
attività volte a incoraggiare e a sviluppare il ruolo delle
donne nel processo decisionale. Le organizzazioni delle
parti sociali e le ONG hanno anch’esse contribuito a
promuovere un equilibrio di genere. Conferenze e
studi in materia sono stati organizzati nel corso del
1997 ad opera dell’Unione europea dell’artigianato e
delle piccole e medie imprese, della Confederazione
europea dei sindacati, della Commissione delle
Comunità europee e di organizzazioni femminili in
Spagna e nei Paesi Bassi.
Il programma d’azione comunitaria a medio termine
per le pari opportunità tra donne e uomini51 (19962000) ha patrocinato diverse iniziative nel 1997
relative alla promozione di una partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini al processo
decisionale. Se ne vedano i seguenti esempi:52
• Il Senato belga ha avviato un progetto di
collaborazione tra le commissioni per le pari
opportunità dei parlamenti nazionali e la
Commissione per i diritti della donna del
Parlamento europeo. Nel maggio del 1997 si è tenuta
una conferenza nel Senato belga. Nel 1998 il
Parlamento del Portogallo presiederà le attività
portate avanti nell’ambito di questo progetto.
• Il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa
(CCRE) intende ampliare la rete europea di
rappresentanti donne elette negli organi locali e
regionali, in modo da inglobare altri membri. Il
progetto prevede miglioramenti nella diffusione di
informazioni sulle pari opportunità alle comunità
locali, oltre alla partecipazione delle donne e degli
uomini eletti ai livelli locali e regionali a riunioni e
alla realizzazione di indagini sui meccanismi
decisionali nelle politiche locali.
• Il FrauenComputerZentrum (FCZ) di Berlino ha
Commissione per i diritti della donna del Parlamento
europeo, relazione presentata dall’Onorevole Irene Crepaz,
PE 214.950/def., 1996.
46
Risoluzione concernente le nomine dei membri del
Comitato delle regioni secondo le pari opportunità,
Comitato delle regioni 237/97.
47
Commissione, Direzione generale “Occupazione, relazioni
industriali e affari sociali”, 1996.
48
Gender, Power and Change in Health Institutions of the
European Union, European Commission, DGV, Women in
Decision-making in the Judicial System of the European
Union, CESEP, Women in the Financial Institutions in the
European Union, Wissenschaftszentrum Berlin; Women in
Decision-making in Education, Università cattolica di
Lovanio.
49
J. Lovenduski, Southampton University.
50
Terzo programma d’azione sulle pari opportunità per le
donne e gli uomini nella Commissione europea 1997-2000
SEC(97) 536/3.
51
COM(95) 381 def. del 19.7.1995. Decisione del Consiglio
del 22.12.1995, GU L 335 del 30.12.1995, p. 37.
52
Cfr. la Guida dei progetti, 1997, Programma d’azione
comunitaria a medio termine per le pari opportunità tra le
donne e gli uomini (1996-2000) Commissione, DG V.
45
21
DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997
istituito una banca dati europea su “Le donne e il
processo decisionale”. Essa fornisce dati preziosi per
condurre ulteriori studi, elaborare metodi di
informazione e sviluppare strategie politiche onde
promuovere la partecipazione delle donne al processo
decisionale.
• Il National Women’s Council dell’Irlanda ha
anch’esso raccolto dati sulle donne e i processi
decisionali in tutti i settori, in modo da porre in atto
strategie atte ad assicurare l’equilibrio tra i sessi nel
processo decisionale. Un obiettivo particolare
consiste nell’individuare i bisogni di formazione al
fine di incoraggiare la partecipazione effettiva delle
donne.
SEZIONE 5
discriminazione di genere dalle strutture retributive e
di rimuovere gli elementi salariali non equi. Alle azioni
di sensibilizzazione e alle campagne di informazione è
inoltre attribuita la debita importanza al fine di ridurre
gli attuali differenziali salariali.
Onere della prova
Lo spostamento dell’onere della prova nel caso di
discriminazione in base al sesso è stata per molto
tempo una delle preoccupazioni della Commissione
che aveva già proposto una direttiva in proposito nel
1988.55 Nel luglio del 1996 la Commissione ha
presentato un progetto di direttiva56 al Consiglio. La
proposta è stata presentata al Parlamento che ha
espresso il suo parere57 in prima lettura. Al Consiglio è
stata presentata una nuova proposta che è stata oggetto
di una posizione comune il 27 giugno 1997. Sentito il
parere in seconda lettura del Parlamento europeo, la
Commissione ha presentato una proposta riesaminata
di direttiva. Il Consiglio ha adottato la direttiva 97/8058
il 15 dicembre 1997.
Regimi di sicurezza sociale
DIRITTI IN MATERIA
DI PARITÀ PROGRESSI
REGISTRATI NEL 1997
I diritti giuridici di cui è possibile imporre il rispetto
costituiscono il fondamento su cui si basa un regime di
parità di trattamento. Nel 1997 l’attenzione si è
concentrata sulle discussioni intergovernative e sul
Trattato di Amsterdam che conferisce nuove
responsabilità e nuove possibilità alle istituzioni
europee onde promuovere le pari opportunità per le
donne e gli uomini e combattere la discriminazione.
Contemporaneamente, sono emerse diverse tematiche
in relazione alla promozione delle pari opportunità tra
le donne e gli uomini.
Parità di retribuzione
Una di queste tematiche è quella della parità di
retribuzione che da tempo è una pietra angolare delle
pari opportunità tra le donne e gli uomini. Il Codice di
condotta per l’applicazione della parità retributiva tra
uomini e donne per lavoro di pari valore, adottato dalla
Commissione,53 è stato discusso dalla commissione per
l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento
europeo. La relazione è stata adottata l’11 giugno
1997.54 La relazione ribadisce che la concezione e
l’applicazione di sistemi di valutazione e classificazione
delle mansioni sono essenziali per eliminare la
22
Per quanto concerne la sicurezza sociale, la
Commissione si è adoperata per estendere i vantaggi
derivanti dall’applicazione del principio di parità di
trattamento nei regimi di sicurezza sociale, in
particolare nei confronti dei lavoratori autonomi,
dando seguito alla sentenze Barber59 della Corte di
giustizia delle Comunità europee. Il 20 dicembre 1996
il Consiglio ha adottato una nuova direttiva 96/9760
che modifica la direttiva 86/378/CEE. La
Commissione sta inoltre esaminando un nuovo
progetto di direttiva per colmare le lacune che ancora
esistono nella legislazione comunitaria in materia di
parità di trattamento tra le donne e gli uomini. Questa
proposta dovrebbe affrontare questioni importanti
quali l’età pensionabile, le prestazioni ai superstiti e le
prestazioni familiari escluse dalla portata delle direttive
vigenti.61
COM(96) 336 def. del 17.7.1996.
Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del
Parlamento europeo. Relazione sul codice di condotta per
l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per
lavoro di pari valore, PE 220.249 adottato l’11.6.1997.
55
GU C 176 del 5.7.1988.
56
Relazione generale 1996, P. 102.
57
10.4.1997.
58
GU L14 del 20.1.1998. Il testo adottato soddisfa l’obiettivo
principale perseguito - l’inversione dell’onere della prova a
favore della parte attrice.
59
Causa C262/88 Barber contro GRE del 17.5.1990. Racc.
1889.
60
GU L 46 del 17.12.1997, p.20.
61
Direttive 86/378/CEE e 96/97/CE per quanto concerne i
lavoratori autonomi nonché 79/7.
62
Causa C-450/95 Kalanke contro Freie Hansestadt Bremen
(1995) Racc. I-3051, COM(96)88 def. del 27.3.1996, p. 93.
53
54
DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997
Azione positiva: cause Kalanke e
Marschall
A seguito della causa Kalanke62 la Commissione ha
proposto di modificare la direttiva 76/207/CEE sulla
parità di trattamento. Il 17 aprile 1997 il Consiglio ha
deciso di rinviare la discussione nel merito poiché la
maggior parte degli Stati membri non riteneva
necessario modificare la direttiva. Poiché la sentenza
Kalanke non mette in questione la sua validità, gli Stati
membri intendevano riesaminare la loro posizione alla
luce dei risultati della Conferenza intergovernativa.
Nella causa C 409/95 (Marschall contro Land
Nordrhein-Westfalen) la Corte di giustizia europea63 è
giunta alla conclusione che una legge nazionale la quale
dia priorità alle donne nelle promozioni nel settore
pubblico laddove vi siano candidati uomini e donne
parimenti qualificati al posto in questione non è in
L’interpretazione del Trattato di Amsterdam e il
suo impatto sul rafforzamento di un accesso
equo ai regimi di sicurezza sociale e sul
mantenimento e l’adozione di azioni positive
sono ora allo studio.
Si devono inoltre riesaminare le disposizioni in
materia di azioni positive nella legislazione
nazionale e in quella comunitaria a seguito della
sentenza della Corte di giustizia europea in
merito alla causa Marschall e la Commissione
deve individuare quali sono le nuove possibilità
per assicurare che la parità di trattamento non
significhi soltanto creare pari opportunità per le
persone di entrambi i sessi, ma deve anche
contemplare azioni volte a ridurre le differenze
strutturali per quanto concerne la posizione
delle donne e degli uomini nella vita lavorativa
in generale.
uomini sul lavoro riveste un’importanza cruciale. La
Commissione ha già avviato ricerche, campagne
d’informazione e orientamenti di concerto con le parti
sociali, le quali, pur avendo concordato che quello delle
molestie sessuali è un problema diffuso, non hanno
raggiunto un accordo in materia nel corso del 1997. Di
conseguenza la Commissione valuta i risultati di studi
commissionati nel 1997 onde individuare il modo
migliore per affrontare il problema a livello europeo.
Tratta di esseri umani
Il rispetto dei diritti umani delle donne è
riconosciuto quale parte integrante dei diritti umani
universali. I diritti umani delle donne comprendono il
diritto a controllare e a decidere liberamente quanto
concerne la loro sessualità, compresa la salute sessuale e
riproduttiva,
senza
nessuna
coercizione,
discriminazione e violenza. Ciò è ribadito nella
comunicazione della Commissione del 1996 che tratta
uno degli aspetti della violazione dei diritti umani delle
donne: la tratta di donne.64 L’importanza attribuita al
rispetto dei principi democratici e dei diritti umani
nell’ambito dei Trattati è stata una delle molle che
hanno indotto la Commissione a formulare la sua
comunicazione del 1997 sulla lotta al turismo sessuale
che coinvolge l’infanzia.65
Nel corso del 1996 e del 1997 la Commissione, il
Parlamento europeo,66 gli Stati membri e le ONG
interessate67 hanno espresso, in termini spesso intensi,
il loro orrore per la violazione dei diritti umani e della
dignità umana di donne e bambini (di entrambi i sessi)
nell’Unione europea, oltre a stigmatizzare gli effetti
devastanti che ne conseguono per le vittime
nell’Unione europea e fuori di essa.
La Commissione ha proposto un approccio
integrato pluridisciplinare per affrontare il problema
della tratta e ha sostenuto la cooperazione tra gli
organismi di pubblica sicurezza nell’ambito di
conflitto con la normativa comunitaria a patto che
siano soddisfatte determinate condizioni e che la
promozione di un candidato di sesso maschile non sia
esclusa a priori.
La pronunzia della Corte di giustizia europea
conferma la legalità della maggior parte delle iniziative
di azione positiva allorché esse consentono un certo
grado di flessibilità nella loro applicazione (e non sono
automatiche). Il nuovo articolo 141, paragrafo 4 del
Trattato di Amsterdam, quando entrerà in vigore, non
modificherà la situazione. Il Parlamento europeo sta
attualmente esaminando le conseguenze di tale
pronunzia in relazione alla proposta della Commissione
di modificare la direttiva 76/207.
Molestie sessuali sul lavoro
La protezione della dignità delle donne e degli
Causa C-409/95 Marschall contro Land NordrheinWestfalen del 11.11.1997.
64
COM(96) 567 def. del 20.11.1996. Vedi anche: la
dichiarazione ministeriale dell’Aia su orientamenti europei
in materia di misure efficaci per prevenire e combattere la
tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale, Conferenza
ministeriale sotto la presidenza dell’Unione europea, l’Aia,
24-26 aprile 1997.
65
GU C 3 del 7.1.1997, p. 2.
66
Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del
Parlamento europeo. Relazione sulla tratta di esseri umani
del 14.12.1995.
67
Dichiarazione della Conferenza delle ONG europee sulla
tratta delle donne, Noordwijkerhout, 5-7 aprile 1997.
68
Trattato sull’Unione europea, articolo K3, secondo
paragrafo, secondo capoverso.
69
GU L 322 del 12.12.1996.
63
23
SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO
iniziative congiunte su iniziativa degli Stati membri.68
Il Consiglio “Giustizia e affari interni” ha esteso il
mandato dell’Unità droghe di Europol alla tratta di
esseri umani.
Una misura volta a combattere la violazione dei
diritti umani delle donne e costituita da un nuovo
programma noto sotto l’acronimo STOP69 - Stop the
Trafficking of Persons - è stata avviata per il periodo
1996-200070 per sviluppare iniziative volte a
combattere la tratta degli esseri umani e lo
sfruttamento sessuale dei bambini oltre all’uso delle
telecomunicazioni per perpetrare tali crimini.71
La priorità data a tali iniziative è stata supportata
dall’iniziativa DAPHNE72 introdotta dalla Task force
“Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari
interni” del Segretariato generale della Commissione
nel 1997, in modo da assistere le organizzazioni non
governative e di volontariato nella lotta alla violenza
contro le donne, i giovani e i bambini e in particolare
contro la violenza e lo sfruttamento sessuale. Circa 46
progetti DAPHNE sono stati selezionati per un
programma d’azione.
SEZIONE 6
SEGUITO DATO ALLA
PIATTAFORMA
D’AZIONE DI
PECHINO
La quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite
sulla donna73 è stata un evento di enorme importanza.
Essa ha cristallizzato un consenso sul fatto che i
problemi delle donne sono globali e universali e che
l’uguaglianza dei sessi è essenziale per la costruzione di
società giuste e democratiche nel ventunesimo secolo.
La Piattaforma d’azione che è emersa dalla
Conferenza, unitamente ai lavori preparatori,
costituiscono un quadro e uno stimolo ad agire nei
settori critici che interessano le donne in tutto il
mondo. L’importanza della determinazione politica e la
realizzazione degli impegni formulati nella quarta
Conferenza mondiale sulla donna di Pechino sono stati
messaggi fondamentali recati a New York dall’Unione
europea alla Commissione delle Nazioni Unite sulla
condizione delle donne nel corso del 1997.74 Molti
rappresentanti delle reti e delle organizzazioni globali
delle donne si sono recati a New York per dialogare con
24
i rappresentanti governativi e con le organizzazioni
internazionali sul modo per dare seguito alla
piattaforma di azione e prolungare in modo efficace
l’impatto della Conferenza di Pechino. L’impatto di un
evento mondiale di tale ampiezza non può essere
misurato nel corso di un unico anno.
L’impatto della Conferenza può essere anche
attribuito al fatto che le preoccupazioni implicite in
materia di pari opportunità si sono manifestate
contemporaneamente in numerosissimi paesi e
ovviamente negli Stati membri dell’Unione europea.
La Conferenza ha accelerato il processo di riforma e ha
contribuito ad un migliore coordinamento delle azioni
e degli interventi.
Nel corso del 1998 la Commissione continuerà la
sua azione di monitoraggio dell’attuazione della
Piattaforma d’azione di Pechino e agevolerà il dialogo
in corso tra gli Stati membri quanto alla sua attuazione.
Nel 1998 verrà promossa una rassegna su scala europea
dei progressi realizzati dal 1995.
Risposte degli Stati membri agli
impegni di Pechino
Nelle prime relazioni di follow-up pubblicate nel
corso del 1996 e distribuite nel 1997 gli Stati membri
hanno delineato i loro piani per raggiungere gli
obiettivi fissati a Pechino. Molte relazioni nazionali
presentano piani piuttosto che risultati concreti.
Ciascuno Stato membro deve colmare il divario tra gli
obiettivi da raggiungere e i progetti e programmi
effettivi posti in atto per attuarli.
Gli Stati membri hanno sviluppato azioni e piani
rispondenti alle varie voci della Piattaforma di azione.
Nel capitolo “istruzione e formazione” la Spagna ha
pubblicato un manuale educativo non sessista; a diversi
livelli il Lussemburgo ha prodotto un manuale
“Convenzione sull’eliminazione di qualsiasi forma di
discriminazione nei confronti delle donne” (CEDAW).
Per realizzare il capitolo “salute” della Piattaforma di
azione la Norvegia e l’Irlanda hanno sviluppato piani
che tengono conto della dimensione di genere della
sanità e dell’informazione in materia sanitaria. Per la
voce “violenza contro le donne” la Germania, la Grecia
e il Belgio hanno avviato e portato avanti nuove
iniziative: la Germania per quanto concerne il
materiale di formazione per gli operatori delle case
Data di avvio: 1997.
Azione congiunta del 29.11.1996. GU L 322 del
12.12.1996, p. 7.
72
Iniziativa Daphne GU C 136 dell’1.5.1997, p. 14.
73
Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla
donna, Pechino, Cina, 4-15 settembre 1995.
74
Dichiarazione pronunciata a nome dell’Unione europea
dalla Sig.ra Ina Brouwer, capo della delegazione dei Paesi
Bassi alla 41a sessione della Commissione delle Nazioni
Unite sulla condizione delle donne, New York, 10 marzo
1997.
70
71
SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO
ricovero per le donne, la Grecia in materia di ricerca
sulla violenza sessuale e il Belgio per quanto concerne
unità di polizia specializzate. Ciascuno Stato membro
ha portato avanti azioni nell’ambito strategico “donne
ed economia”. Particolarmente interessante risulta
l’istituzione, da parte del Portogallo, di un osservatorio
specifico incaricato di controllare e prevenire la
discriminazione diretta e indiretta e di promuovere una
nuova cultura della parità tra le donne e gli uomini in
seno alle parti sociali.
Presidenza lussemburghese
Nel dicembre del 1997 la Presidenza lussemburghese
ha organizzato una discussione sul seguito dato a
Pechino. La discussione ha preso in esame i seguenti tre
aspetti: l’integrazione del concetto di mainstreaming
nelle politiche nazionali degli Stati membri; gli esempi
di prassi ottimali in materia di azione positiva negli
Stati membri; misure intraprese dagli Stati membri per
combattere la violenza contro le donne.
uniformi del progresso realizzato sulla via della
riduzione delle disparità di genere o della promozione
della responsabilizzazione delle donne in paesi che si
trovano a diversi livelli di sviluppo socioeconomico.
Il Forum delle ONG tenutosi a Huairou, alla
periferia di Pechino, parallelamente alla Conferenza
delle Nazioni Unite, è stata una delle più grandi
assemblee di ONG delle donne mai svoltesi. Essa ha
avuto l’importante risultato di rafforzare le relazioni tra
le ONG di tutto il mondo e di accrescere il loro
contributo al cambiamento mediante il dialogo con i
governi.A livello regionale e internazionale le ONG
europee delle donne sono state chiamate a partecipare
all’organizzazione del monitoraggio e del follow-up
della Piattaforma d’azione globale di Pechino. Nel
corso del 1997 molte ONG attive nel campo dello
sviluppo hanno esaminato l’integrazione della
dimensione di genere nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo, del commercio e delle relazioni esterne a
livello europeo e nazionale.
Nelle sue conclusioni il Consiglio ha notato che,
dopo una serie di dichiarazioni d’intenti, gli Stati
membri sono passati ad azioni concrete. Il Consiglio
prende atto del fatto che si sono fatti sforzi reali sulla
maggior parte delle tematiche della Piattaforma di
azione. Il Consiglio constata che gli Stati membri
ribadiscono il ruolo importante svolto dalle ONG a
promozione dei diritti delle donne a livello di Stati
membri e a livello internazionale.
Sostegno alle ONG
Gli organismi delle Nazioni Unite e le ONG
internazionali, tra gli altri, hanno sviluppato diversi
nuovi sistemi per misurare i progressi compiuti in
direzione degli obiettivi della Piattaforma di azione.75
Questi sistemi propongono indicatori semplici
La quarta Conferenza mondiale ha fatto
incontrare un’ampia gamma di partecipanti:
rappresentanti di Stati distanti in termini sia
geografici che di sviluppo economico o politico,
rappresentanti di ONG delle dimensioni e degli
ambiti di attività più svariati, movimenti locali e
organizzazioni internazionali, nonché i mass
media. Questa occasione di incontro diretto è
stata particolarmente utile.
75
Vedi UNDP Human Development Report 1996, Oxford
University Press, Social Watch 1997, Instituto del Tercer
Mundo, Montevideo, 1997.
25
Commissione europea
Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea – Relazione annuale 1997
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
1998 – 25 pagg. - 21 x 29,7 cm
ISBN 92-828-3924-9
La relazione 1997 sulle « Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea » è la seconda di una serie
che verrà pubblicata annualmente. Essa tratta dei progressi conseguiti e delle informazioni raccolte su una vasta
gamma di argomenti che riguardano le pari opportunità e il pari trattamento delle donne e degli uomini nella
Comunità nel suo insieme. La relazione mira a raggiungere un’ampia audience di lettori negli Stati membri,
incluso il settore commerciale e sindacale, il settore pubblico e le organizzazioni non governative, allo scopo di
migliorare la comprensione e lo sviluppo della politica nel compo delle pari opportunità.