Pari opportunità tra donne e uomini nell`Unione europea
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Pari opportunità tra donne e uomini nell`Unione europea
Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea Relazione annuale 1997 Occupazione affari sociali Parità fra le donne e gli uomini Commissione europea Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali Unità V/D.5 Manoscritto terminato nel marzo 1998 Documento compilato in base al documento COM(98) 302 def. La presente relazione, corredata di un allegato completo in francese, inglese o tedesco, è disponibile presso l’ufficio vendite del vostro paese (gli indirizzi sono riportati all’ultima pagina di copertina). Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunitä europee, 1998 ISBN 92-828-3924-9 © Communità europee, 1998 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Italy STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO INDICE PREFAZIONE 4 SOMMARIO 5 SEZIONE 1 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ 11 SEZIONE 2 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO 14 SEZIONE 3 VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI 17 SEZIONE 4 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE 19 SEZIONE 5 DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997 22 SEZIONE 6 SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO 24 PREFAZIONE La presente è la seconda relazione annuale della Commissione europea sulle “pari opportunità per donne e uomini nell’Unione europea”. La prima relazione, che illustrava gli sviluppi del 1996, presentava una rassegna generale delle attività e delle questioni attuali. Esaminava l’evoluzione delle principali linee d’azione stabilite dal Quarto programma d’azione comunitaria a medio termine sulle pari opportunità per donne e uomini. Conferiva inoltre un particolare rilievo alla Quarta Conferenza mondiale sulla donna a Pechino e agli impegni assunti in tal sede dall’Unione europea e dagli Stati membri. La relazione del 1997 segue sostanzialmente lo stesso schema. Nel suo parere sulla relazione del 1996, il Parlamento europeo aveva raccomandato di valersi di tali relazioni per promuovere e sviluppare un lavoro di analisi, di verifica degli sviluppi in corso e di sensibilizzazione ai problemi emergenti. La relazione del 1997 si è adoperata per tenere conto della posizione del Parlamento a tal riguardo. Esorto quindi i lettori che si interessano ad un’analisi dei problemi attuali a rivolgere una particolare attenzione al ricco allegato alla relazione principale. Quest’ultima contiene sei capitoli. Il primo esamina i progressi compiuti in sede di sviluppo della strategia di ìmainstreamingî ai livelli europeo e nazionale. Il secondo capitolo presenta le nuove tendenze in campo occupazionale ed attinge in particolare alla nuova Strategia europea per l’occupazione concordata al Consiglio straordinario di Lussemburgo del novembre 1997. Il terzo capitolo si occupa degli sviluppi in materia di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Il quarto capitolo esamina i recenti sviluppi nel processo decisionale. Il quinto illustra i nuovi strumenti giuridici disponibili per la promozione delle pari opportunità. Abbiamo infine una rassegna degli sviluppi negli Stati membri in ordine agli impegni contratti in occasione della Quarta conferenza mondiale di Pechino. L’allegato contiene una dovizia di materiali che illustrano sia i progressi compiuti che le lacune che ancora sussistono per quanto riguarda le pari opportunità fra donne e uomini. Spero che possa costituire un utile strumento per i ricercatori, per gli attivisti e per i responsabili del processo decisionale in questo campo. Come è facile constatare nella relazione, il 1997 ha visto una serie di sviluppi, quali il nuovo trattato di Amsterdam, la collocazione delle pari opportunità al centro della nuova strategia per l’occupazione, nonchè continui progressi in materia di “mainstreaming” che costituiscono un buon auspicio per l’avvenire. Spero che le future relazioni annuali potranno attestare che il potenziale prodotto da tali sviluppi si è tramutato in conquiste concrete a beneficio delle donne e degli uomini d’Europa. Pádraig Flynn 4 SOMMARIO SOMMARIO parità di trattamento e creano la base per iniziative future su diversi fronti. Nuova strategia dell’occupazione La presente Relazione annuale sulle Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea presenta una rassegna dei principali sviluppi che hanno influito sulle pari opportunità a livello comunitario e nazionale nel corso del 1997. Tra le varie questioni importanti emerse in tutta una serie di ambiti tre sviluppi meritano un’attenzione particolare: Nel novembre del 1997 i capi di Stato e di governo riuniti a Lussemburgo nel Consiglio europeo straordinario sull’occupazione hanno concordato una nuova strategia europea dell’occupazione. Il Consiglio ha riconosciuto che la posizione delle donne sul mercato del lavoro merita un’attenzione particolare. • gli Stati membri hanno concordato di porre in atto una nuova strategia dell’occupazione, da attuarsi senza indugio, di cui le pari opportunità sono elemento esplicito e importante; Se riuscirà tra l’altro ad accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro, l’Unione europea potrà contribuire in modo decisivo alla crescita occupazionale necessaria per assicurare il suo futuro, mantenere la sua prosperità e i suoi sistemi sociali. Il Consiglio “Occupazione” ha riconosciuto al più alto livello che la parità di opportunità riveste un interesse economico. • si sono compiuti progressi sulla via dell’integrazione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in altri ambiti politici, facendo leva sugli impegni in materia di mainstreaming. La definizione della nuova strategia per l’occupazione fa sì che il progresso delle pari opportunità nel mercato del lavoro sarà in futuro oggetto di un monitoraggio annuale ai massimi livelli. • è stato messo a punto il Trattato di Amsterdam con nuovi poteri in materia di pari opportunità; Le pari opportunità nel Trattato di Amsterdam Nel 1997 è stato adottato il Trattato di Amsterdam. Nel 1998 inizia il processo di ratifica. Questo Trattato ha confermato l’importanza delle pari opportunità nell’ambito del progetto di integrazione europea e ha schiuso nuove possibilità di progresso. La parità tra le donne e gli uomini è stata sempre un principio ispiratore dei vari trattati ed è ribadita nel nuovo articolo 2 del nuovo Trattato. L’articolo 3 conferisce alla Comunità il compito di eliminare le ineguaglianze nonché di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività - questa è la base necessaria per far progredire ulteriormente la strategia di mainstreaming. Il nuovo articolo 13 consentirà di intraprendere un’azione appropriata contro tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso e sulle tendenze sessuali. L’articolo 141 estende la portata del precedente articolo 119 e conferisce alla parità di trattamento tra le donne e gli uomini una base giuridica specifica. Questa disposizione affronta gli aspetti fondamentali legati al lavoro e all’occupazione. Essa inoltre conferma il diritto degli Stati membri di prendere misure onde conferire vantaggi specifici in modo da agevolare, per il sesso sottorappresentato, il perseguimento di una carriera o per prevenire o compensare situazioni di svantaggio nell’ambito delle carriere.1 La Commissione ritiene che questi aspetti del nuovo Trattato siano degni di plauso, soprattutto perché conferiscono uno status più elevato al principio di Di conseguenza, nel dicembre del 1997 il Consiglio ha adottato gli orientamenti per l’occupazione per il 1998. Gli orientamenti definiscono obiettivi in quattro ambiti: l’imprenditorialità, l’occupabilità, l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori e le pari opportunità. Entro l’aprile del 1998 gli Stati membri presenteranno piani d’azione in cui specificheranno le azioni che intendono adottare per dare applicazione agli orientamenti. Il Consiglio europeo effettuerà una prima rassegna della situazione nel Consiglio di Cardiff del giugno 1998. Una valutazione congiunta dei piani sarà condotta dalla Commissione e dal Consiglio per essere sottoposta ai capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio di Vienna del dicembre 1998. Mainstreaming Il mainstreaming - vale a dire la strategia volta a integrare la dimensione delle pari opportunità in tutti i principali ambiti politici - ha registrato progressi significativi nel corso del 1997. Il migliore e più chiaro esempio di mainstreaming consiste nel fatto di aver posto le pari opportunità al centro della strategia per l’occupazione. 1 L’articolo 141 del futuro trattato CE incorpora ed estende l’articolo 6, paragrafo 3 del protocollo sulla politica sociale. 5 SOMMARIO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ CONTENUTE NEL TRATTATO DI AMSTERDAM Articolo F L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Articolo 2 La Comunità ha il compito di promuovere... un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra gli uomini e le donne, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Articolo 3 In tutte le attività cui si fa riferimento nel presente articolo la Comunità mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. Articolo 13 ...il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Articolo 137 Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 117 2, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 127, parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro. Articolo 141 1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione s’intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: (a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura, (b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. 2 6 L’articolo 117 incorpora l’articolo 1 dell’Accordo sulla politica sociale che è stato introdotto nel Trattato in forma emendata. Esso mira a promuovere l’occupazione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro. SOMMARIO Nell’ambito della Commissione sono state poste in atto strutture che dovranno contribuire a far sì che delle pari opportunità si tenga conto nella concezione delle politiche generali dell’Unione europea. Nel 1997, 29 servizi della Commissione hanno designato funzionari affidando loro la responsabilità specifica di promuovere e agevolare lo sviluppo del mainstreaming nelle rispettive Direzioni generali. Questi funzionari costituiscono una struttura di sostegno per portare avanti tale compito nei rispettivi servizi e procedono regolarmente allo scambio di idee e di esperienze a livello interservizio. I Fondi strutturali sono il principale meccanismo di finanziamento di cui dispone l’Unione per la promozione della coesione sociale ed economica. Il Consiglio, nella sua risoluzione2 sui fondi strutturali e le pari opportunità per le donne e gli uomini adottata nel 1996 ha sostenuto che i Fondi strutturali hanno un importante ruolo da svolgere a sostegno delle pari opportunità - un ruolo che andava ulteriormente rafforzato. Conclusioni Questi sono gli assi principali su cui si sono sviluppate le pari opportunità nell’Unione europea durante il 1997. In ciascun caso ciò che conta non sono tanto i risultati concreti o gli effetti positivi realizzati nel 1997 quanto le loro potenzialità di sviluppi futuri. Il significato reale del 1997 risulterà più chiaro quando l’Unione darà attuazione al Trattato di Amsterdam dopo la sua ratifica, quando si radicherà di anno in anno la strategia dell’occupazione e quando la logica del mainstreaming influenzerà tutti gli ambiti politici. La Commissione ha fatto proprio questo modo di vedere quando, nel 1997, ha condotto i lavori preparatori che hanno portato alla presentazione, nel 1998, di proposte in merito alla riforma dei Fondi strutturali. Un più forte impegno a promuovere attivamente la parità di opportunità in tutto l’arco dei Fondi strutturali sarà un elemento importante della strategia di mainstreaming. Nel contesto delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo all’inserimento della tematica uomo/donna nella cooperazione allo sviluppo. La proposta, attualmente discussa in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, è volta a sostenere l’adozione di un’approccio aperto alle specificità di genere nella concezione e nell’attuazione di politiche comunitarie per lo sviluppo nonché all’atto del loro monitoraggio e della loro valutazione. 2 Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sull’integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei, GU C 386 del 20.12.1996. 7 SOMMARIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 1998 QUATTRO ASSI E DICIANNOVE ORIENTAMENTI I. MIGLIORARE L’OCCUPABILITÀ Affrontare la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata Gli Stati membri provvederanno: 1. a offrire a ogni giovane, prima che siano trascorsi sei mesi di disoccupazione, la possibilità di ricominciare; 2. a offrire anche ai disoccupati adulti, prima che siano trascorsi dodici mesi di disoccupazione, la possibilità di avere un nuovo avvio. Passare dalle misure passive alle misure attive 3. Ciascuno Stato membro si adopererà per aumentare sensibilmente il numero delle persone che beneficiano di misure attive atte a facilitarne l’inserimento professionale e fisserà l’obiettivo di un progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri che hanno raggiunto il miglior risultato in materia, pari almeno al 20%. Promuovere un approccio improntato al partenariato 4. Le parti sociali sono esortate a concludere accordi intesi ad ampliare le possibilità in materia di formazione, pratica lavorativa, tirocinio o altre misure atte a facilitare l’inserimento professionale. 5. Gli Stati membri e le parti sociali si adopereranno per promuovere le possibilità di formazione permanente. Agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro Gli Stati membri: 6. miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridurre sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi; 7. si adopereranno per suscitare nei giovani una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici e per dotarli di qualifiche che corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro, se del caso istituendo o sviluppando i sistemi di apprendistato. II. SVILUPPARE L’IMPRENDITORIALITÀ Facilitare la fase di avvio e la gestione delle imprese Gli Stati membri: 8. presteranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più particolarmente delle piccole e medie imprese, segnatamente all’atto dell’assunzione di lavoratori supplementari; 9. incoraggeranno lo sviluppo dell’autoimprenditorialità esaminando - con l’obiettivo di ridurli - gli ostacoli che, in particolare nell’ambito dei regimi fiscali e previdenziali, possono frapporsi al passaggio all’attività autonoma e alla creazione di piccole imprese, in particolare per i lavoratori dipendenti. Avvalersi delle possibilità di creare nuovi posti di lavoro 10. Gli Stati membri esamineranno i mezzi per sfruttare appieno le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale, nell’economia sociale e nelle nuove attività connesse al fabbisogno non ancora soddisfatto dal mercato, esaminando nel contempo - con l’obiettivo di ridurli - gli ostacoli che potrebbero agire da freno. Rendere il sistema fiscale più favorevole all’occupazione Gli Stati membri: 11. fisseranno, per quanto necessario e tenendo conto del livello attuale, un obiettivo di riduzione progressiva del carico fiscale totale e, laddove appropriato, un obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali dello stesso, in particolare per quanto riguarda il lavoro scarsamente qualificato e a bassa retribuzione; 8 SOMMARIO 12. esamineranno, senza tuttavia esservi obbligati, l’opportunità di ridurre l’aliquota IVA sui servizi a forte impiego di manodopera non esposti a concorrenza transnazionale. III. INCORAGGIARE L’ADATTABILITÀ DELLE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI Modernizzare l’organizzazione del lavoro 13. Le parti sociali sono invitate a negoziare, ai livelli appropriati, in particolare a livello settoriale e aziendale, accordi intesi a modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza. 14. Ciascuno Stato membro esaminerà l’opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratto più adattabili per tener conto del fatto che l’occupazione assume forme sempre più diverse. Le persone che lavorano nel quadro di un contratto di questo tipo dovrebbero beneficiare nel contempo di sicurezza sufficiente e di un migliore inquadramento professionale, compatibile con le esigenze delle imprese. Sostenere l’adattabilità delle imprese 15. Gli Stati membri riesamineranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono frapporsi all’investimento nel capitale umano e, se del caso, prevederanno incentivi fiscali o di altro tipo per sviluppare la formazione nell’impresa; esamineranno altresì le nuove regolamentazioni per verificare che contribuiscano a ridurre gli ostacoli all’occupazione e a migliorare la capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai cambiamenti strutturali dell’economia. IV. RAFFORZARE LE POLITICHE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ Affrontare il problema della discriminazione tra donne e uomini 16. Gli Stati membri si adopereranno per ridurre il divario tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, attraverso misure di sostegno attivo dell’occupazione delle donne e agiranno per ovviare alla scarsa presenza delle donne in determinati settori di attività e in determinate professioni e alla loro eccessiva presenza in altri. Conciliare lavoro e vita familiare 17. Gli Stati membri si adopereranno per migliorare, nei casi in cui esiste un fabbisogno non soddisfatto, i livelli di accesso alle strutture assistenziali. Facilitare il reinserimento nella vita attiva 18. Gli Stati membri presteranno particolare attenzione alle donne e agli uomini che intendono reinserirsi sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi atti a sopprimere progressivamente gli ostacoli che si frappongono al reinserimento. Favorire l’inserimento dei portatori di handicap nella vita attiva 19. Gli Stati membri presteranno particolare attenzione alle difficoltà che i portatori di handicap possono incontrare per inserirsi nella vita attiva. 9 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ SEZIONE 1 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ La Commissione ha intrapreso una politica di mainstreaming al fine di integrare la dimensione delle pari opportunità in tutte le principali politiche e azioni comunitarie. Questo impegno si è palesato con l’adozione di una comunicazione4 nel febbraio del 1996. Un’idea di mainstreaming è stata sviluppata durante la quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite.5 Il mainstreaming comporta un approccio più ampio e completo alle questioni della parità. attività della Commissione europea, vale a dire il Gruppo di Commissari sulle pari opportunità, il Gruppo interservizio sulle pari opportunità e il Sottogruppo sulle pari opportunità nei Fondi strutturali sono stati integrati da un “Gruppo di funzionari preposti al mainstreaming della dimensione di genere” costituito su base ampia. La strategia di mainstreaming è stata inoltre corroborata da una risoluzione del Parlamento europeo6 sulla comunicazione della Commissione relativa al mainstreaming adottata nel settembre del 1997. Il Parlamento europeo sollecita gli Stati membri ad attuare una strategia di mainstreaming nel contesto delle loro politiche locali, regionali e nazionali. A tal fine è stata prodotta una Guida alla valutazione d’impatto rispetto al sesso7 da usarsi per analizzare le politiche e le attività della Commissione. Nel corso del 1997 è stata preparata una prima relazione sulle misure adottate per realizzare il mainstreaming delle pari opportunità.8 La relazione, da pubblicarsi nel 1998, Si registra un cambiamento degli atteggiamenti per quanto concerne la promozione delle pari opportunità e lo sviluppo di una prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi a livello degli Stati membri, dell’Unione europea e delle tribune e dei dibattiti internazionali. Un impegno ad altissimo livello è requisito essenziale per assicurare l’efficace mobilitazione dei decisori a livello di politiche generali, l’attribuzione di chiare responsabilità e l’applicazione di strumenti quali la valutazione delle politiche per accertarne l’impatto rispetto al sesso, le procedure di verifica in base al genere, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione dei progressi compiuti. Quella del mainstreaming è una strategia complementare a misure specifiche di azione positiva con il fine di ampliare la portata e l’impatto delle pari opportunità. Questa strategia lungo due assi di azione è essenziale per assicurare il successo delle iniziative di mainstreaming. Via via che il loro numero aumenta - in tutta una serie di organizzazioni e di settori - e che esse diventano più complesse, cresce anche la domanda di strumenti pratici per migliorare l’efficacia e misurare i progressi compiuti. Il monitoraggio delle differenze di genere sta diventando un fattore essenziale per determinare l’efficacia delle politiche in materia. Nell’ambito dell’Unione l’importanza e il significato attribuiti al mainstreaming variano da contesto a contesto. Il modo in cui esso è stato applicato era L’obiettivo della strategia di mainstreaming è di migliorare la qualità delle politiche e di evitare conseguenze negative indesiderate. Si deve sviluppare il monitoraggio di tutte le politiche alla luce del loro impatto sul genere, in particolare per quanto concerne le politiche comunemente ritenute neutre rispetto al genere. funzionale, tra altri fattori, al livello di sviluppo della politica di parità nei diversi Stati membri e al livello di conoscenze e di apertura al cambiamento da parte dei pertinenti soggetti attivi. Nonostante i notevoli progressi registrati sono emersi diversi ostacoli e carenze. Per superare tali ostacoli occorrono diverse misure che comprendono azioni di sensibilizzazione, una formazione su grande scala per sviluppare il necessario bagaglio di conoscenze sulle questioni di genere, una valutazione regolare delle politiche per accertarne l’impatto rispetto al sesso e una verifica in base al genere per assicurare la qualità delle proposte legislative e di altri documenti politici. A livello europeo Nel 1997 le strutture esistenti per la promozione delle pari opportunità nel contesto delle politiche e COM(96) 67 def. del 21.2.1996. Quarta Conferenza mondiale della Nazioni Unite sulla donna, Pechino, Cina, 4-15 settembre 1995. 6 Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo. Relazione sulla comunicazione della Commissione “Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie mainstreaming”, relatrice Onorevole Angela Kokkola, PE 222.553 del 17.09.1997. 7 La “Guida alla valutazione d’impatto rispetto al sesso” è stata concordata quale documento di lavoro informale dei servizi della Commissione da parte del Gruppo di funzionari preposti al mainstreaming della dimensione di genere nella loro seconda riunione del 15 settembre 1997. 8 COM(98) 122 def. del 4.3.1998. Relazione della Commissione sul seguito dato alla comunicazione “Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie”. 4 5 11 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ evidenzia tutta una serie di attività e segnala i progressi rimarchevoli registrati in un breve lasso di tempo. Alcuni esempi specifici di politiche comunitarie comprendono: Fondi strutturali I Fondi strutturali sono il principale strumento di cui dispone l’Unione per conseguire la coesione economica e sociale. Da quando è stata pubblicata la Relazione 1996 sulle pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea diversi bandi di gara relativi a progetti e proposte hanno avuto l’obiettivo - direttamente o indirettamente di promuovere le pari opportunità e di contribuire all’integrazione delle donne sul mercato del lavoro. Tra essi rientravano progetti di sviluppo rurale9 in virtù dell’articolo 8 del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), progetti pilota condotti anch’essi sotto l’egida del FEAOG,10 progetti pilota di cooperazione interregionale patrocinati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’erogazione di sostegno alle iniziative locali per l’occupazione11 nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE). Gli interventi che rientrano nel programma dell’iniziativa comunitaria Urban12 comprendono azioni a favore delle pari opportunità. La più importante iniziativa comunitaria a promozione delle pari opportunità, l’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW (1995-1997)13 continua a incoraggiare l’innovazione e si sono creati raggruppamenti tematici tra progetti. La disaggregazione verticale e orizzontale continua ad essere una delle priorità della seconda fase di tale iniziativa (1997-1999). Si sono effettuate valutazioni per misurare l’impatto dei Fondi strutturali sulla promozione delle pari opportunità in paesi quali la Finlandia, l’Irlanda, la Spagna e il Portogallo. Da tali valutazioni emerge come della dimensione delle pari opportunità non si tenga sufficientemente conto all’atto di programmare le iniziative e di valutarne gli impatti. Per il futuro si propone di prendere le mosse dagli insegnamenti tratti dalle esperienze passate e di integrare le misure di parità nei programmi generali dei Fondi strutturali. mainstreaming prevede anche azioni positive. La parità ha costituito una tematica trasversale che ha compenetrato le varie iniziative dell’Anno europeo dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita (1996): le opportunità di azione positiva sono state ribadite in tutti i documenti attuativi. Il Libro bianco “Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva”15 ribadisce l’importanza dell’orientamento in materia di carriere e corsi e dell’accesso all’istruzione e alla formazione, soprattutto nei settori tecnologici, per le donne. Più di recente la relazione della Commissione su “L’accesso alla formazione permanente nell’Unione” ha analizzato le misure adottate dagli Stati membri a favore delle donne, in particolare le donne minacciate dalla disoccupazione, le donne disoccupate e le donne che tentano di inserirsi sul mercato del lavoro. Dialogo sociale Il rafforzamento del ruolo delle parti sociali e il sostegno al coordinamento e al monitoraggio di tematiche fondamentali nell’ambito delle politiche dell’occupazione sono menzionati nel progetto di Trattato di Amsterdam. L’integrazione del Protocollo sociale nel Trattato stesso costituisce un importante passo avanti. Le conseguenze di tutti questi cambiamenti sono cruciali per tutti i cittadini europei in quanto apriranno la via a miglioramenti nel campo delle pari opportunità per le donne e gli uomini. Il contributo delle parti sociali alla promozione delle pari opportunità è stato ribadito nella Relazione annuale 1996. Nella sua comunicazione16 sullo sviluppo del dialogo sociale la Commissione ha ribadito l’importanza di questo contributo per la politica sociale in generale, ma anche a livello di politiche settoriali. Il Protocollo sociale ha costituito un modello per gli accordi europei stipulati dalle parti sociali su tematiche direttamente o indirettamente legate alle pari opportunità. In diversi casi l’intervento delle parti sociali ha reso possibile introdurre clausole in materia di pari opportunità o di conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare in accordi settoriali o locali. Nella comunicazione relativa all’AGENDA 2000 è stato inoltre annunciata la riforma dei Fondi strutturali.14 La riforma dovrebbe comportare un rafforzamento delle componenti “risorse umane” e “parità” in tutti gli obiettivi dei Fondi strutturali. È previsto un nuovo sistema di iniziative comunitarie. GU C 284 del 27.9.1997. GU C 326 del 31.10.1996, GU C 125 del 22.4.1997, GU S 43 dell’1.3.1997. 11 GU C 323 del 29.10.1996. 12 GU C 38 del 10.2.1996. 13 GU C 327 del 29.12.1990. 14 Per un’Unione più forte e più ampia. COM(97) 2000 def. Supplemento 5/97 al Bollettino dell’Unione europea. 15 COM(97) 180 def. del 30.4.1997. 16 COM(96) 448 def. del 18.9.1996. 9 Istruzione e formazione Delle pari opportunità tra le donne e gli uomini si tiene conto nei programmi SOCRATES (istruzione) e GIOVENTÙ PER L’EUROPA (scambi extrascolastici di giovani) e quello delle pari opportunità costituisce inoltre un obiettivo specifico del programma LEONARDO DA VINCI (formazione) che oltre ad azioni di 12 10 MAINSTREAMING DELLE PARI OPPORTUNITÀ La Hewlett-Packard Ltd a Boblingen, Germania, è un esempio di buona prassi. La società ha introdotto un sistema di reinserimento dei lavoratori dopo un’interruzione dell’attività lavorativa per motivi familiari che va al di là dei limiti legali di congedo parentale. Nel Regno Unito British Gas17 ha sviluppato tutta una serie di disposizioni volte ad assistere i dipendenti su cui incombono responsabilità di famiglia a sviluppare le loro abilità e a migliorare le loro prospettive di carriera. Tali disposizioni sono incorporate in un accordo su scala nazionale. IL MAINSTREAMING NEGLI STATI MEMBRI Diversi Stati membri si sono adoperati per introdurre una strategia di mainstreaming ai livelli decisionali elevati. In Svezia, il Ministro del lavoro ha il potere di esaminare proposte al fine di incorporare una prospettiva di genere in tutte le politiche. Politiche in materia di relazioni esterne o di commercio esterno e di cooperazione allo sviluppo In Spagna, il consiglio direttivo dell’Instituto de la Mujer è stato potenziato in modo da conferirgli un mandato più ampio. La collaborazione tra l’Instituto de la Mujer e l’Instituto Nacional de Empleo ha prodotto l’inclusione delle pari opportunità nelle azioni di formazione rivolte ai funzionari preposti al piano di servizi integrati per l’occupazione. L’analisi comparativa di genere viene progressivamente integrata in tutte le procedure di pianificazione dei paesi partner in via di sviluppo. Ciò implica il passaggio dagli interventi specifici a favore delle donne ad una presa in considerazione delle questioni di genere in tutti i progetti e in tute le politiche attinenti allo sviluppo. In Germania, il Ministero federale della condizione femminile ha sviluppato una prospettiva di genere che si configura nel diritto di esaminare le proposte di legge nelle prime fasi della loro elaborazione. Quanto alla cooperazione con i paesi ACP, la Commissione ha pubblicato nel dicembre del 1996 un Libro Verde in cui dà voce alle idee, alle preoccupazioni e alle metodologie da applicarsi nel “dopo Lomé”, vale a dire dopo il 2000. Questo Libro verde e la successiva comunicazione al Consiglio del dicembre 199718 contiene importanti riferimenti al genere inteso quale fattore centrale in relazione alla crescita economica, allo sviluppo sociale e al rispetto dei diritti umani. La Convenzione di Lomé ha costituito la principale forma di cooperazione allo sviluppo tra l’Unione europea e 70 paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico sin dal 1975. Nei Paesi Bassi determinati piani politici emananti dal Ministero della pubblica istruzione, della cultura e delle scienze e proposte di legge in provenienza dal Ministero degli esteri e dal Ministero della giustizia sono esaminati per accertarne l’impatto rispetto al sesso. È stata sviluppata una procedura specifica per valutare le politiche alla luce delle ripercussioni che possono avere sulle questioni di genere. In Grecia, il Segretariato generale per la parità è stato riorganizzato al fine di rafforzare le sue comunicazioni con i dicasteri governativi, con gli uffici regionali preposti alla parità e con le ONG. Oltre alla valutazione, tramite una relazione dettagliata configurata quale documento di lavoro della Commissione, dell’attuazione nel 1996-1997 della risoluzione del Consiglio del 1995 sull’integrazione della tematica uomo/donna nella cooperazione allo sviluppo, la Commissione ha adottato nel giugno del 1997 una proposta di regolamento del Consiglio nel merito. Una volta adottato tale regolamento costituirà il quadro giuridico per la gestione dell’assistenza finanziaria da parte della Comunità e la messa a disposizione di un bagaglio tecnico di esperienza a sostegno del mainstreaming della prospettiva di genere in tutte le politiche e in tutti gli interventi comunitari in materia di cooperazione allo sviluppo. La comunicazione al Consiglio “La relazione tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute”19 fa delle pari opportunità uno degli standard fondamentali da incoraggiare. Citato in “Parità di opportunità e negoziazione collettiva in Europa”, vol. 1, Lussemburgo: Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee. 18 COM(95) 423 def. del 18.9.1995. 19 COM(96) 402/4. 17 13 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO Sul mercato del lavoro sussiste una sperequazione in materia di parità. Nell’Unione europea il tasso di disoccupazione delle donne è superiore a quello degli uomini (12% contro il 9%). SEZIONE 2 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO Nel 1997 sono state raccolte nei 15 Stati membri statistiche sulla struttura dei redditi che sono attualmente allo studio da parte di Eurostat. Dai primi risultati delle analisi dei dati relativi a Spagna, Francia, Svezia e Regno Unito emerge il perdurare di una disparità tra i generi per quanto concerne i redditi di donne e uomini, un modello questo che tende a ricorrere in tutti gli Stati membri. Gli orientamenti per le politiche dell’occupazione nel 1998: un passo avanti per promuovere la parità La media delle ore lavorate si è ridotta in Europa. Ciò vale in particolare per le donne attive. Una crescente proporzione di donne lavora part-time o ha lavori nel fine settimana, di mattina o di sera. Anche se si è registrato un aumento del numero di donne e uomini che lavorano, alla crescita del tasso di occupazione non fa riscontro una crescita del volume di ore lavorate (input di manodopera). La situazione dell’occupazione in Europa ha indotto il Consiglio europeo a concordare un nuovo capitolo sull’occupazione in seno al Trattato. Gli Orientamenti proposti dalla Commissione sono serviti da quadro di discussione nel Consiglio europeo straordinario sull’occupazione svoltosi a Lussemburgo nel novembre del 1997. Gli Orientamenti sono stati adottati con risoluzione del Consiglio il 15 dicembre 1997. Si è trattato di un importante passo avanti in quanto ha inserito la dimensione della parità al centro della politica dell’occupazione. La parità è ora una delle priorità che dovrebbe corroborare le politiche nazionali in materia di occupazione. Nei programmi pluriennali degli Stati membri varati nell’ambito della procedura di Essen antesignana della nuova strategia dell’occupazione le politiche volte a promuovere la parità tra le donne e gli uomini sul mercato del lavoro non sono state finora molto evidenti. Occorrono nuove politiche per desegregare il mercato del lavoro che agiscano sull’aspetto sia dell’offerta che della domanda. Le attività volte a promuovere la desegregazione del mercato del lavoro consistono spesso di azioni isolate e sparpagliate prive di un quadro programmatico e che finiscono per non avere un impatto sostanziale. Alcune di queste problematiche sono affrontate nell’ambito dell’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW. Tra le priorità della sua seconda fase (1997-1999) vi sono la desegregazione verticale da ottenersi formando le donne a occupare posti decisionali e la desegregazione orizzontale in settori occupazionali non tradizionali. Ad esempio un lavoro quale la manutenzione dei computer è considerato un lavoro TASSI DI DISOCCUPAZIONE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI (15-64 ANNI) NELL’UIONE EUROPEA (%), 1996 100 donne uomini 80 60 40 20 0 B DK D Fonte: Eurostat 14 GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO tecnico e ha una connotazione maschile. Una società di formazione di Parigi, con il sostegno di NOW, ha sviluppato un programma di formazione di tecnici con una strategia di mainstreaming. Questo gruppo, basato su uno studio di ricerca-azione, tenterà di far opera di sensibilizzazione dei consulenti in materia di lavoro sulle numerose occupazioni offerte dalle nuove tecnologie sia alle donne che agli uomini. lavoro part-time. Ciò presenta nel contempo opportunità e rischi. Da un lato, il lavoro part-time è spesso associato a uno status professionale alquanto basso, alla mancanza di sicurezza del posto di lavoro e a una retribuzione inferiore a quella dei lavoratori a tempo pieno indipendentemente dal loro status. D’altro canto, lo sviluppo del lavoro part-time può offrire nuove opportunità. In molti casi esso consente alle donne di ritornare nel mondo del lavoro dopo un’assenza prolungata e in altri esso può costituire un modo efficace per conciliare il lavoro e la vita familiare. Una nuova organizzazione del lavoro Alcuni Stati membri, come i Paesi Bassi e il Belgio, incoraggiano una certa flessibilità nel tentare di assicurare tutti i diritti sociali dei lavoratori part-time. Gli orientamenti per l’occupazione sottolineano l’importanza particolare che rivestono, per le donne e gli uomini, le politiche in materia di interruzioni delle carriere, di congedo parentale e di lavoro part-time. La Commissione ha esaminato queste problematiche nel suo Libro verde “Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro”,20 e sta attualmente valutando le reazioni delle parti interessate al fine di definire il modo migliore per ammodernare il quadro giuridico, contrattuale e politico. Un compito importante a tale proposito consiste nello spezzare i tradizionali ruoli di genere. I progressi registrati in materia di occupazione femminile sono stati spesso legati allo sviluppo del In un mercato del lavoro dinamico e in espansione si stanno manifestando nuovi squilibri e nuove sperequazioni di genere. La Commissione, con i suoi partner, prenderà le mosse dalle azioni già intraprese per migliorare lo status contrattuale e accrescere la protezione dei cosiddetti “lavori atipici”. Sussiste il rischio che l’occupazione femminile continui a concentrarsi in settori in cui le donne sono sovrarappresentate (settori quali i servizi domestici o assistenziali), consolidando in tal modo la segregazione dei sessi sul mercato del lavoro. Tale sviluppo impone la formulazione di una politica di pari opportunità in tali settori. Parallelamente, nella sua comunicazione “Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell’Unione europea”21 la Commissione ribadisce l’importanza di adattare la protezione sociale per far sì che sostenga e incoraggi l’occupazione, in particolare mantenendo un equilibrio tra gli aspetti della flessibilità e della sicurezza. 20 21 COM(97) 128 def. del 16.4.1997. COM(97) 102 def. del 12.3.1997. LAVORO PART-TIME DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PERCENTUALE DELL’OCCUPAZIONE COMPLESSIVA NELL’UNIONE EUROPEA NONCHÉ IN ISLANDA E IN NORVEGIA (%), 1996 100 donne uomini 80 60 40 20 0 B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU IS N Fonte: Eurostat, Statistics in Focus No8, 1997. Nota: D = LFS 1995, N = 1995, IS = 1995. 15 DONNE E UOMINI NEL MERCATO DEL LAVORO Ciò vale in particolare per i lavoratori part-time. Nell’aprile del 1996 la Commissione ha emanato un documento di consultazione formale su “flessibilità, orario di lavoro e sicurezza dei dipendenti” che ribadiva la necessità di assicurare il principio di non discriminazione per i lavoratori interessati dalle nuove forme di lavoro flessibile. Le donne rappresentano una proporzione significativa dei lavoratori attivi nell’ambito di queste forme di occupazione “atipiche”. Rispondendo a tale consultazione le organizzazioni delle parti sociali europee (UNICE, CEEP e CES) hanno annunciato la loro intenzione di iniziare trattative al riguardo, in una prima fase più specificamente sul lavoro a tempo parziale. Nel maggio del 1997 le parti sociali hanno quindi raggiunto un accordo su questo aspetto della problematica. Questo accordo quadro sul lavoro parttime riconosce la necessità di porre fine alla discriminazione contro i lavoratori part-time e di migliorare le loro condizioni di lavoro, agevolando nel contempo lo sviluppo del lavoro part-time. Il Consiglio ha adottato, nel dicembre del 1997,22 la direttiva 97/81 che dà valore giuridico a tale accordo.23 L’adozione di questa direttiva costituisce il riconoscimento del fatto che il lavoro part-time è un elemento sempre più importante sul mercato del lavoro. Esso riveste una grandissima rilevanza per le pari opportunità, visto che 83% dei lavoratori parttime sono donne. La direttiva intende rafforzare la capacità delle donne e degli uomini di esercitare un certo grado di scelta quanto ai loro orari di lavoro, la possibilità cioè di decidere di lavorare part-time nel caso ad esempio che le circostanze familiari lo richiedano o nella fase che precede il pensionamento. Il documento di consultazione della Commissione ha sollevato anche la questione del lavoro temporaneo e dei contratti di lavoro a termine. L’UNICE, il CEEP e la CES hanno indicato alla Commissione che, quale prossimo passo, sono pronti a intavolare negoziati sui contratti a termine ad integrazione del precedente accordo sul lavoro part-time. maggiori opportunità di immettersi o di ritornare nel mercato del lavoro. L’uso delle nuove tecnologie offre alle donne nuove possibilità, ad esempio nelle zone rurali. Di solito il numero delle donne che fondano imprese è inferiore a quello degli uomini24 e quando esse fondano imprese queste tendono ad essere di piccole dimensioni. Le donne si trovano ad affrontare diversi problemi soprattutto per quanto concerne il reperimento di finanziamenti. Di tali questioni si è tenuto conto nel programma della terza Conferenza europea delle imprese artigiane e delle piccole imprese tenutasi a Milano nel novembre del 1997. Il terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (1997-2000) faceva riferimento esplicito alle imprenditrici nel suo invito alla presentazione di proposte.25 La relazione 1996 dell’Osservatorio europeo delle PMI26 comprende un capitolo sulle donne nelle PMI. Esso ribadisce il ruolo svolto dalle donne nelle PMI e analizza le difficoltà specifiche incontrate dalle imprenditrici. L’esperienza acquisita tramite l’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW (metà dei progetti riguarda la creazione di imprese da parte di donne) aiuterà la Commissione a sviluppare ulteriori azioni in questo ambito. Diversi Stati membri hanno preso misure per affrontare questa difficoltà: in Finlandia e in Svezia, ad esempio, le imprenditrici possono fruire del sostegno di un prestito speciale alle imprese. Il Portogallo fornisce un sostegno specifico, una struttura di assistenza tecnica e una rete di cooperazione nazionale e internazionale. Lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile costituirà una componente importante del processo di incremento dell’occupazione e del nuovo Obiettivo 3 dei Fondi strutturali. Nel corso del 1997 la Commissione ha organizzato tavole rotonde27 che hanno messo in luce la necessità di accrescere la visibilità e il riconoscimento del ruolo dei coadiuvanti familiari. Alle discussioni hanno partecipato deputati europei, organizzazioni Le PMI: donne e imprese Nella risoluzione su Crescita e occupazione adottata ad Amsterdam nel luglio del 1997 il Consiglio europeo ha ribadito che si deve prestare un’attenzione particolare alle potenzialità che presentano le piccole e medie imprese per quanto concerne la creazione di posti di lavoro. Stanno emergendo nuovi settori che presentano forti potenzialità di creazione di posti di lavoro e gli Orientamenti per l’occupazione nel 1998 fanno presente che si devono valorizzare efficacemente tutte le possibili fondi di posti di lavoro come anche le nuove tecnologie e le innovazioni. Nuove fonti di occupazione sono riscontrabili spesso nel settore dei servizi e dell’assistenza, in cui le donne hanno le 16 Direttiva del Consiglio del 15.12.1997. GU L 14 del 20.1.1998, p. 9. 23 Un progetto di direttiva che estende la portata di tale strumento al Regno Unito verrà proposto nel 1998 (fondamento giuridico: art. 100). 24 Documenti preparatori per la conferenza OCSE “Donne imprenditrici nelle piccole e medie imprese: un’importante forza per l’innovazione e la creazione di posti di lavoro”, Parigi, 16-18 aprile 1997. 25 Invito alla presentazione di proposte: Assistenza alle imprese artigianali e alle piccole imprese, GU C 117 del 15.4.1997. 26 Osservatorio europeo delle PMI, quarta relazione annuale, luglio 1996. 27 La prima si è svolta il 7 febbraio 1997, la seconda il 23 e 24 giugno 1997. 22 VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI rappresentative ed esperti. Ne è emersa la necessità di sviluppare programmi di formazione rispondenti ai bisogni reali e di migliorare la rappresentanza dei coadiuvanti familiari. Si tratta di una dimensione importante della problematica generale legata alla creazione di piccole imprese familiari e al passaggio dal lavoro subordinato al lavoro autonomo per i familiari. Alla luce delle conclusioni di queste tavole rotonde la Commissione proporrà tutta una serie di azioni. Individualizzazione dei diritti L’individualizzazione dei diritti in materia di sicurezza sociale è un aspetto potenzialmente importante nell’ottica delle pari opportunità. Nessuno Stato membro dispone di un sistema di sicurezza sociale pienamente individualizzato. Tutti correlano in qualche misura - la protezione sociale e la base imponibile alla particolare situazione familiare, conferendo quelli che vengono definiti diritti derivati. Per quanto concerne le pensioni, ad esempio, l’impatto degli assegni per adulti a carico e delle pensioni correlate al nucleo familiare è notevole, soprattutto in Belgio e Irlanda. Pensioni per superstiti e orfani esistono in tutti gli Stati membri tranne in Belgio. La Danimarca, la Finlandia, la Spagna e la Svezia hanno sistemi non individualizzati ma tengono meno conto delle diverse situazioni dei nuclei familiari, anche se esistono le pensioni per i superstiti. Al capo opposto vi sono i sistemi come quello della Francia e del Belgio in cui si tengono nella massima considerazione le diverse situazioni delle famiglie.28 La Commissione ha finanziato uno studio sull’individualizzazione dei diritti della sicurezza sociale e sulle possibili alternative al fine di adattare la protezione sociale ai cambiamenti intervenuti nella vita lavorativa e nella struttura delle famiglie e ha inoltre sovvenzionato un seminario29 sull’individualizzazione dei diritti, tenutosi nell’ottobre del 1997, che ha offerto agli esperti provenienti dagli Stati membri l’opportunità di esaminare a fondo cosa comporterebbe il passaggio a diritti individualizzati. Sono previsti ulteriori lavori in tale ambito. Adattare la protezione sociale all’evolversi dei bisogni sarà uno dei temi di analisi, dibattito e azione tra gli Stati membri, le istituzioni europee, le parti sociali nel contesto del dialogo sociale e nell’ambito del Forum europeo sulla politica sociale 1998. SEZIONE 3 VIVERE E LAVORARE IN EUROPA CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI La conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare30 è al centro di importanti cambiamenti sociali, in particolare cambiamenti che interessano l’organizzazione del lavoro, i modelli demografici, la ristrutturazione della protezione sociale, gli atteggiamenti in relazione alla nuova autonomia sociale ed economica, la distribuzione dei compiti di assistenza e custodia delle persone non autonome tra le donne e gli uomini e l’erogazione di servizi da parte dei settori pubblico e privato. In Europa è emerso un dibattito sulla necessità di servizi sociali che ha una dimensione più ampia di quello sui semplici servizi per l’infanzia. Esso riguarda il futuro della famiglia, la cura degli anziani e dei malati e il ruolo degli uomini in questi compiti di assistenza. In Europa si registrano le seguenti tendenze: • Vi è una richiesta di servizi per la prima infanzia. La proporzione di bambini di tre anni di età accolti in asili nido supera il 90% in Belgio, Francia e Italia.31 • I dati relativi all’Unione europea indicano che 10% dei nuclei familiari32 sono costituiti di una persona soltanto. La crescente tendenza alla costituzione di nuclei familiari unipersonali presenta nuove sfide per quanto concerne l’erogazione di servizi. • Con l’invecchiamento della popolazione emergono nuovi bisogni. L’onere di occuparsi degli anziani, di cui si fanno carico essenzialmente le donne, viene ora ad aggiungersi alle loro responsabilità nei confronti dei figli. L’inchiesta su un panel rappresentativo di nuclei familiari condotta dalla Comunità europea ha DULBEA, Individualizzazione dei diritti sociali e fiscali e pari opportunità tra le donne e gli uomini, ULB, Bruxelles, 1997. 29 Individualizzazione dei diritti, sicurezza sociale e parità tra le donne e gli uomini, Commissione, Università di Nanterre, 9-11 ottobre 1997. 30 Per nucleo familiare si intende quello composto di una persona o in cui due o più persone condividono un alloggio comune. 31 Unità Eurydice, Commissione europea. 32 Eurostat, Population and Social Conditions, 1996, n. 5. 28 17 VIVERE E LAVORARE IN EUROPA - CONCILIARE LAVORO E RESPONSABILITÀ FAMILIARI dimostrato che, nel 1994, 9% delle donne che lavoravano almeno 30 ore alla settimana si accollavano inoltre 4 ore al giorno di attività di assistenza a persone a carico dopo aver lasciato il lavoro.33 La Commissione ha reagito patrocinando progetti, studi, collegamenti in rete, coordinando discussioni e stimolando consultazioni su queste tendenze e questi cambiamenti su grande scala.34 Per il tramite, ad esempio, del Programma d’azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) a Siena è stato avviato un progetto35 ad opera dell’Amministrazione provinciale. Un ampio partenariato di autorità regionali e locali, sindacati e ONG porta avanti un metodo per analizzare il settore dei servizi personali e il suo contributo alla conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare. L’iniziativa OCCUPAZIONE-NOW ha sviluppato programmi che combinano la formazione e le attività di assistenza, mentre i Fondi strutturali hanno patrocinato in diversi casi servizi di assistenza onde agevolare la formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro. Negli Orientamenti per l’occupazione 1998 il Consiglio considera la conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare e l’agevolazione del ritorno nel mondo del lavoro dopo un’assenza (spesso dovuta alla cura di bambini in tenera età) una tematica fondamentale per dare impulso all’occupazione in Europa. Gli Stati membri sono invitati a fare il possibile per innalzare i livelli di erogazione di servizi sociali. Il gruppo di esperti della Commissione “Genere e occupazione” e “Diritti di parità” stanno facendo congiuntamente un inventario delle disposizioni in materia di custodia dei bambini e di assistenza alle persone non autonome nei 15 Stati membri, in Islanda e Norvegia. Essi valutano inoltre l’impatto della disponibilità o dell’assenza di questo tipo di servizi sociali sull’occupazione femminile. I risultati della ricerca saranno presentati ad una riunione dei ministri europei responsabili delle pari opportunità che si terrà sotto l’egida della presidenza britannica a Belfast nel maggio del 1998. Si riportano qui di seguito gli sviluppi recenti in ambito giuridico. Unito dal Protocollo sociale, il Consiglio ha adottato il 15 dicembre 1997 un progetto di direttiva che estende il congedo parentale al Regno Unito. La direttiva sul congedo parentale è un elemento importante della serie di misure complementari e integrate necessarie per raggiungere l’obiettivo della conciliazione di lavoro e vita familiare. Nel 1997 la Commissione ha passato in rassegna gli studi e le misure realizzati nei 15 Stati membri. Dai dati risultanti dal monitoraggio condotto dalla Commissione nel 1977 e da quelli dell’OCSE (1995)37 si ha la conferma del fatto che sussistono notevoli problemi metodologici per la valutazione della proporzione di donne e di uomini che si avvalgono del congedo parentale negli Stati membri. Tuttavia, le tendenze attuali indicano come il congedo parentale sia utilizzato essenzialmente dalle donne. In Danimarca, che ha una tradizione di congedo parentale, 90% dei beneficiari sono donne.38 Gravidanza e maternità La direttiva del Consiglio 92/85,39 adottata nel 1992 in virtù dell’articolo 118a, definisce un quadro per l’introduzione di misure volte a promuovere miglioramenti della sicurezza e della salute sul lavoro per le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano. L’articolo 14, paragrafo 4 della direttiva stabilisce che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull’attuazione pratica della direttiva, compresi i pareri delle parti sociali. Sulla base delle informazioni fornite la Commissione sta preparando una relazione in merito. Come previsto all’articolo 3 della direttiva, la Commissione ha proseguito i lavori di preparazione di un documento orientativo per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici e dei processi industriali considerati pericolosi per la sicurezza o la salute di queste lavoratrici. La Commissione è stata assistita in questo compito dal Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. Il testo definitivo verrà redatto nel primo semestre del 1998 in consultazione con gli Stati membri. Congedo parentale La direttiva del Consiglio 96/34/CE del 3 giugno 199636 sui congedi parentali prevede un periodo minimo di tre mesi di congedo (non retribuito) per i lavoratori e le lavoratrici alla nascita o all’adozione di un bambino, congedo da usufruirsi in qualsiasi momento prima che il bambino raggiunga gli otto anni di età. La direttiva è stata adottata in virtù del Protocollo sociale ed è stata applicata inizialmente soltanto in 14 Stati membri. A seguito dell’accordo, raggiunto ad Amsterdam, di porre fine alla dissociazione del Regno 18 Eurostat, Statistics in Focus, 1997, n. 5. Relazione demografica COM(97) 361 def. del 9.7.1997; Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell’Unione europea, COM(97) 102 def. del 12.3.1997; Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro, COM(97) 128. 35 Progetto Labour Team, Amministrazione Provinciale di Siena, Italia. 36 GU L 145 del 19.6.1996. p.4. 37 OCSE, Employment Outlook, Parigi, luglio 1995. 38 Comunicazione del Ligestillingsradet, Danimarca, 1997. 39 GU L 348 del 28.11.1992, p. 1. 33 34 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE Custodia dei bambini Nel febbraio del 1998 la Commissione ha adottato una relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 1992 sulla custodia dei bambini.40 La relazione è stata preparata a seguito di un’analisi effettuata nel 1997 delle risposte fornite dagli Stati membri ad un questionario della Commissione. La relazione ha ribadito il ruolo centrale dei servizi per l’infanzia al fine di conciliare il lavoro e la vita familiare nell’Unione europea. Il successo della raccomandazione è consistito nello stimolare il dibattito sulla questione della custodia dei bambini. Il ruolo del posto di lavoro nell’assicurare politiche che tengano conto delle esigenze familiari è emerso in primo piano negli anni che hanno seguito la raccomandazione, come anche il ruolo delle organizzazioni private. Il ruolo degli asili nido (servizi per l’infanzia) viene menzionato meno di frequente nelle risposte degli Stati membri. Gli orientamenti per l’occupazione 1998 statuiscono che vi dev’essere un’adeguata disponibilità di servizi sociali di buona qualità per i bambini e altre persone non autonome in modo da agevolare l’accesso e la permanenza delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro. Creare un quadro che tenga conto della diversità di politiche necessarie per rispondere alle esigenze di custodia dei bambini e di assistenza alle persone non autonome sarà una delle priorità del futuro. La Commissione darà il proprio sostegno agli Stati membri al riguardo e sorveglierà i progressi compiuti nel 1998 al fine di elaborare orientamenti per il 1999. Altre iniziative Quasi tutti gli Stati membri hanno intrapreso una o più iniziative volte a esplorare o promuovere l’armonizzazione della vita lavorativa e di quella familiare nel corso del 1997.41 Da un esame di queste misure emerge una notevole eterogeneità di approccio. Il Belgio, la Spagna, il Portogallo e la Francia hanno patrocinato studi sui congedi parentali o sulle implicazioni della conciliazione famiglia/lavoro. L’Italia e l’Austria hanno tentato di far opera di sensibilizzazione mediante conferenze o campagne mass-mediatiche per incoraggiare la riflessione sulla condivisione dei compiti di assistenza all’interno delle coppie. Diversi Stati membri hanno elaborato proposte (Italia) o hanno modificato la loro legislazione per estendere la portata (Danimarca) o il valore assicurabile (Germania) del congedo di maternità e del congedo parentale. Le organizzazioni del padronato e i sindacati partecipano allo sviluppo di misure innovative in Irlanda e nel Regno Unito. Il Portogallo conduce un’indagine sulla situazione dei lavoratori che si L’incremento dell’erogazione di servizi di custodia dei bambini negli Stati membri è avvenuto all’insegna della diversità. In diversi Stati membri tale diversità si traduce in tutta una gamma di servizi volti a tener conto dei diversi modelli lavorativi dei genitori e a soddisfare i bisogni dei genitori non occupati. Per altri Stati membri la ricerca della diversità ha portato a sviluppare tipi di servizi per l’infanzia rispondenti ai diversi bisogni dei bambini e alle loro esigenze in età diverse. occupano a casa di una persona anziana. L’Austria, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Finlandia hanno allargato le loro campagne in modo da includere gli uomini nelle misure volte a una migliore conciliazione del lavoro e della vita familiare o esaminano la disponibilità degli uomini ad avvalersi di sistemi di congedo e di altre disposizioni sociali. SEZIONE 4 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE Negli ultimi due decenni è emersa una chiara tendenza a mettere in valore le pari opportunità al di là del mercato del lavoro. Essenziale per tale sviluppo è stata la presa d’atto del fatto che la sottorappresentazione delle donne ai livelli decisionali costituisce un notevole ostacolo allo sviluppo democratico dell’Unione europea, alla sua coesione e alla sua competitività globale. Le donne sono ampiamente sottorappresentate ai livelli decisionali, compresi quelli del mondo politico. La situazione è migliorata sensibilmente a seguito delle recenti elezioni (1997) svoltesi in diversi Stati membri dell’Unione europea, ma il divario permane 40 41 COM(98) del 4.2.1998. Estratto dalle risposte al questionario del Comitato consultivo del 1997. 19 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE sostanziale. Le diverse strategie volte a raggiungere una massa critica di donne in posti decisionali sono state illustrate nella Relazione annuale 1996. La presenza visibile e strategica delle donne nella sfera pubblica, compresa quella politica, è condizione essenziale per la loro promozione e per il loro innalzamento ai livelli decisionali in altre sfere. La presenza delle donne nei parlamenti nazionali dell’Unione europea è aumentata complessivamente del 2,3% tra gli anni di riferimento 1996 e 1997 (passando dal 14,8 al 17,1%). La presenza delle donne nei governi è spesso più elevata della loro presenza nei rispettivi parlamenti nazionali. Tra il 1996 e il 1997 i posti governativi occupati dalle donne sono aumentati del 2,5% (passando dal 16,8 al 19,3%). La partecipazione delle donne a livello regionale è molto più elevata che a livello nazionale. Nel 1997 la Dalle elezioni condotte di recente è risultato un qualche miglioramento nel numero di donne ai livelli decisionali politici. Un’indagine Eurobarometro42 ha riscontrato una crescente disponibilità dei cittadini europei ad accettare l’idea che le donne occupino posti di responsabilità politica. Nonostante questa tendenza le donne rimangono proporzionalmente meglio rappresentate nei posti di governo che nelle assemblee elette a votazione diretta. Le donne hanno inoltre risultati migliori quando le elezioni avvengono col sistema proporzionale. Il valore positivo del far partecipare le donne ai posti elettivi attende ancora di essere riconosciuto appieno. partecipazione delle donne negli organismi regionali è stata del 23,2%. Tra il 1996 e il 1997 essa è passata dal 25,1% al 26,6% nei consigli regionali. La raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale43 fa presente la necessità di un’azione integrata al fine di affrontare lo squilibrio di genere nel processo decisionale nell’Unione europea. In tal modo essa si affianca alle iniziative adottate a livello nazionale e internazionale. La raccomandazione invita gli Stati membri a sviluppare una strategia integrata per promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nei posti decisionali. Nel 1999 la Commissione preparerà una prima relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 1996 relativa al triennio successivo alla sua adozione. La Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo ha prodotto due importanti relazioni sulle donne ai livelli decisionali. La prima Européennes, Européens: A chances égales? Eurobaromètre 44.3 Indagine d’opinione, marzo-aprile 1996, relazione 1996. 43 GU L 319 del 10.12.96, p. 11. 44 Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo, relazione presentata dall’Onorevole Jessica Larive, PE 205.666/def., 1994. 42 PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI NAZIONALI NEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, AL PARLAMENTO EUROPEO E NEI PARLAMENTI DI ISLANDA, NORVEGIA E LIECHTENSTEIN(%) 1996 E 1997 100 1996 1997 80 36.4 27.3 26.6 25.4 EP FL IS 12 14.8 4 7.5 12.2 13 17.1 28.4 29.5 25.5 23.5 13.3 14.2 9.8 10.2 5.9 8.6 14.6 18.5 16.7 18.3 25.7 25.9 5.7 6.3 20 15.3 16.7 33 40 33.5 33.5 34.9 40.4 44 60 0 B DK* D GR E F IRL I L NL A P FIN S** UK EU15 N Fonti: Dati per il 1996 da “European Experts Network in Decision-Making “. Dati per il 1997 da “FrauenComputerZentrum” Berlin. Nota: *Escude 14 Membri Eletti in Groenlandia e Isole Faroar.**Il Parlamento include 15 Ministri Supplenti. 20 PROMUOVERE UN’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DEI SESSI NEL PROCESSO DECISIONALE relazione44 contiene una chiara analisi degli ostacoli che si frappongono tra le donne e i livelli decisionali oltre a proporre misure specifiche volte ad accrescere la quantità e la qualità della rappresentazione delle donne a tali livelli. La seconda relazione45 invoca una strategia integrata per aumentare la presenza delle donne ai livelli decisionali. Il Comitato delle regioni46 ha ribadito l’importanza delle nuove tendenze nell’ambito del dibattito pubblico sul ruolo delle donne nel processo decisionale e rimarca che si registra un crescente sostegno alla realizzazione di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’atto della nomina di rappresentanti in seno al Comitato da parte degli Stati membri. Da parte sua, la Commissione ha fornito agli Stati membri e ad altri organismi interessati uno strumento pratico per la promozione di un migliore equilibrio tra i generi. La guida “Per una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale. Guida all’attuazione di strategie volte ad incrementare la partecipazione delle donne al processo decisionale”,47 pubblicata nel 1997, costituisce uno strumento per tradurre la volontà politica in azione al fine di conferire potere alle donne suggerendo strategie e politiche concrete. La guida presenta raccomandazioni specifiche ai governi, ai partiti politici e alle organizzazioni delle donne, al fine di accrescere il numero delle donne ai livelli decisionali politici. La Commissione ha inoltre patrocinato ricerche sulla partecipazione delle donne in ambiti che non appartengono necessariamente alla sfera politica, segnatamente in quelli della sanità, della giustizia, della finanza e dell’istruzione.48 Inoltre essa ha condotto uno studio che ha costituito un inventario e una valutazione delle ricerche effettuate sulle donne nel processo decisionale a livello politico, economico e sociale nei 15 Stati dell’Unione europea, in Norvegia e nelle istituzioni dell’Unione europea.49 I risultati di questi studi ad impostazione empirica hanno fornito la base per porre in atto gli impegni politici assunti dagli Stati membri dell’Unione europea nella piattaforma di azione di Pechino, nella raccomandazione del Consiglio e nella Carta di Roma del 1996, in modo da tradurre tali impegni in strategie efficaci a promozione di un migliore equilibrio dei generi. La Commissione ha avviato un terzo programma d’azione per le pari opportunità tra le donne e gli uomini in seno al proprio personale (1997-2000).50 Questo programma stabilisce una strategia integrata volta ad equilibrare la presenza delle donne e degli uomini a ciascun livello nell’istituzione e a sviluppare una cultura del lavoro sensibile alla dimensione di genere. Tale strategia si basa sul duplice approccio del mainstreaming della dimensione di genere in tutte le politiche del personale e sull’azione positiva all’atto del reclutamento e della nomina di donne ai livelli decisionali. Il programma mira inoltre a migliorare le opportunità di conciliazione del lavoro e della vita familiare. Gli organi preposti alle pari opportunità negli Stati membri sono attivi a sostegno di un’ampia gamma di attività volte a incoraggiare e a sviluppare il ruolo delle donne nel processo decisionale. Le organizzazioni delle parti sociali e le ONG hanno anch’esse contribuito a promuovere un equilibrio di genere. Conferenze e studi in materia sono stati organizzati nel corso del 1997 ad opera dell’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, della Confederazione europea dei sindacati, della Commissione delle Comunità europee e di organizzazioni femminili in Spagna e nei Paesi Bassi. Il programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità tra donne e uomini51 (19962000) ha patrocinato diverse iniziative nel 1997 relative alla promozione di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale. Se ne vedano i seguenti esempi:52 • Il Senato belga ha avviato un progetto di collaborazione tra le commissioni per le pari opportunità dei parlamenti nazionali e la Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo. Nel maggio del 1997 si è tenuta una conferenza nel Senato belga. Nel 1998 il Parlamento del Portogallo presiederà le attività portate avanti nell’ambito di questo progetto. • Il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE) intende ampliare la rete europea di rappresentanti donne elette negli organi locali e regionali, in modo da inglobare altri membri. Il progetto prevede miglioramenti nella diffusione di informazioni sulle pari opportunità alle comunità locali, oltre alla partecipazione delle donne e degli uomini eletti ai livelli locali e regionali a riunioni e alla realizzazione di indagini sui meccanismi decisionali nelle politiche locali. • Il FrauenComputerZentrum (FCZ) di Berlino ha Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo, relazione presentata dall’Onorevole Irene Crepaz, PE 214.950/def., 1996. 46 Risoluzione concernente le nomine dei membri del Comitato delle regioni secondo le pari opportunità, Comitato delle regioni 237/97. 47 Commissione, Direzione generale “Occupazione, relazioni industriali e affari sociali”, 1996. 48 Gender, Power and Change in Health Institutions of the European Union, European Commission, DGV, Women in Decision-making in the Judicial System of the European Union, CESEP, Women in the Financial Institutions in the European Union, Wissenschaftszentrum Berlin; Women in Decision-making in Education, Università cattolica di Lovanio. 49 J. Lovenduski, Southampton University. 50 Terzo programma d’azione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nella Commissione europea 1997-2000 SEC(97) 536/3. 51 COM(95) 381 def. del 19.7.1995. Decisione del Consiglio del 22.12.1995, GU L 335 del 30.12.1995, p. 37. 52 Cfr. la Guida dei progetti, 1997, Programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) Commissione, DG V. 45 21 DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997 istituito una banca dati europea su “Le donne e il processo decisionale”. Essa fornisce dati preziosi per condurre ulteriori studi, elaborare metodi di informazione e sviluppare strategie politiche onde promuovere la partecipazione delle donne al processo decisionale. • Il National Women’s Council dell’Irlanda ha anch’esso raccolto dati sulle donne e i processi decisionali in tutti i settori, in modo da porre in atto strategie atte ad assicurare l’equilibrio tra i sessi nel processo decisionale. Un obiettivo particolare consiste nell’individuare i bisogni di formazione al fine di incoraggiare la partecipazione effettiva delle donne. SEZIONE 5 discriminazione di genere dalle strutture retributive e di rimuovere gli elementi salariali non equi. Alle azioni di sensibilizzazione e alle campagne di informazione è inoltre attribuita la debita importanza al fine di ridurre gli attuali differenziali salariali. Onere della prova Lo spostamento dell’onere della prova nel caso di discriminazione in base al sesso è stata per molto tempo una delle preoccupazioni della Commissione che aveva già proposto una direttiva in proposito nel 1988.55 Nel luglio del 1996 la Commissione ha presentato un progetto di direttiva56 al Consiglio. La proposta è stata presentata al Parlamento che ha espresso il suo parere57 in prima lettura. Al Consiglio è stata presentata una nuova proposta che è stata oggetto di una posizione comune il 27 giugno 1997. Sentito il parere in seconda lettura del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta riesaminata di direttiva. Il Consiglio ha adottato la direttiva 97/8058 il 15 dicembre 1997. Regimi di sicurezza sociale DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997 I diritti giuridici di cui è possibile imporre il rispetto costituiscono il fondamento su cui si basa un regime di parità di trattamento. Nel 1997 l’attenzione si è concentrata sulle discussioni intergovernative e sul Trattato di Amsterdam che conferisce nuove responsabilità e nuove possibilità alle istituzioni europee onde promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini e combattere la discriminazione. Contemporaneamente, sono emerse diverse tematiche in relazione alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini. Parità di retribuzione Una di queste tematiche è quella della parità di retribuzione che da tempo è una pietra angolare delle pari opportunità tra le donne e gli uomini. Il Codice di condotta per l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore, adottato dalla Commissione,53 è stato discusso dalla commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo. La relazione è stata adottata l’11 giugno 1997.54 La relazione ribadisce che la concezione e l’applicazione di sistemi di valutazione e classificazione delle mansioni sono essenziali per eliminare la 22 Per quanto concerne la sicurezza sociale, la Commissione si è adoperata per estendere i vantaggi derivanti dall’applicazione del principio di parità di trattamento nei regimi di sicurezza sociale, in particolare nei confronti dei lavoratori autonomi, dando seguito alla sentenze Barber59 della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato una nuova direttiva 96/9760 che modifica la direttiva 86/378/CEE. La Commissione sta inoltre esaminando un nuovo progetto di direttiva per colmare le lacune che ancora esistono nella legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento tra le donne e gli uomini. Questa proposta dovrebbe affrontare questioni importanti quali l’età pensionabile, le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari escluse dalla portata delle direttive vigenti.61 COM(96) 336 def. del 17.7.1996. Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo. Relazione sul codice di condotta per l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore, PE 220.249 adottato l’11.6.1997. 55 GU C 176 del 5.7.1988. 56 Relazione generale 1996, P. 102. 57 10.4.1997. 58 GU L14 del 20.1.1998. Il testo adottato soddisfa l’obiettivo principale perseguito - l’inversione dell’onere della prova a favore della parte attrice. 59 Causa C262/88 Barber contro GRE del 17.5.1990. Racc. 1889. 60 GU L 46 del 17.12.1997, p.20. 61 Direttive 86/378/CEE e 96/97/CE per quanto concerne i lavoratori autonomi nonché 79/7. 62 Causa C-450/95 Kalanke contro Freie Hansestadt Bremen (1995) Racc. I-3051, COM(96)88 def. del 27.3.1996, p. 93. 53 54 DIRITTI IN MATERIA DI PARITÀ - PROGRESSI REGISTRATI NEL 1997 Azione positiva: cause Kalanke e Marschall A seguito della causa Kalanke62 la Commissione ha proposto di modificare la direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento. Il 17 aprile 1997 il Consiglio ha deciso di rinviare la discussione nel merito poiché la maggior parte degli Stati membri non riteneva necessario modificare la direttiva. Poiché la sentenza Kalanke non mette in questione la sua validità, gli Stati membri intendevano riesaminare la loro posizione alla luce dei risultati della Conferenza intergovernativa. Nella causa C 409/95 (Marschall contro Land Nordrhein-Westfalen) la Corte di giustizia europea63 è giunta alla conclusione che una legge nazionale la quale dia priorità alle donne nelle promozioni nel settore pubblico laddove vi siano candidati uomini e donne parimenti qualificati al posto in questione non è in L’interpretazione del Trattato di Amsterdam e il suo impatto sul rafforzamento di un accesso equo ai regimi di sicurezza sociale e sul mantenimento e l’adozione di azioni positive sono ora allo studio. Si devono inoltre riesaminare le disposizioni in materia di azioni positive nella legislazione nazionale e in quella comunitaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea in merito alla causa Marschall e la Commissione deve individuare quali sono le nuove possibilità per assicurare che la parità di trattamento non significhi soltanto creare pari opportunità per le persone di entrambi i sessi, ma deve anche contemplare azioni volte a ridurre le differenze strutturali per quanto concerne la posizione delle donne e degli uomini nella vita lavorativa in generale. uomini sul lavoro riveste un’importanza cruciale. La Commissione ha già avviato ricerche, campagne d’informazione e orientamenti di concerto con le parti sociali, le quali, pur avendo concordato che quello delle molestie sessuali è un problema diffuso, non hanno raggiunto un accordo in materia nel corso del 1997. Di conseguenza la Commissione valuta i risultati di studi commissionati nel 1997 onde individuare il modo migliore per affrontare il problema a livello europeo. Tratta di esseri umani Il rispetto dei diritti umani delle donne è riconosciuto quale parte integrante dei diritti umani universali. I diritti umani delle donne comprendono il diritto a controllare e a decidere liberamente quanto concerne la loro sessualità, compresa la salute sessuale e riproduttiva, senza nessuna coercizione, discriminazione e violenza. Ciò è ribadito nella comunicazione della Commissione del 1996 che tratta uno degli aspetti della violazione dei diritti umani delle donne: la tratta di donne.64 L’importanza attribuita al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani nell’ambito dei Trattati è stata una delle molle che hanno indotto la Commissione a formulare la sua comunicazione del 1997 sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l’infanzia.65 Nel corso del 1996 e del 1997 la Commissione, il Parlamento europeo,66 gli Stati membri e le ONG interessate67 hanno espresso, in termini spesso intensi, il loro orrore per la violazione dei diritti umani e della dignità umana di donne e bambini (di entrambi i sessi) nell’Unione europea, oltre a stigmatizzare gli effetti devastanti che ne conseguono per le vittime nell’Unione europea e fuori di essa. La Commissione ha proposto un approccio integrato pluridisciplinare per affrontare il problema della tratta e ha sostenuto la cooperazione tra gli organismi di pubblica sicurezza nell’ambito di conflitto con la normativa comunitaria a patto che siano soddisfatte determinate condizioni e che la promozione di un candidato di sesso maschile non sia esclusa a priori. La pronunzia della Corte di giustizia europea conferma la legalità della maggior parte delle iniziative di azione positiva allorché esse consentono un certo grado di flessibilità nella loro applicazione (e non sono automatiche). Il nuovo articolo 141, paragrafo 4 del Trattato di Amsterdam, quando entrerà in vigore, non modificherà la situazione. Il Parlamento europeo sta attualmente esaminando le conseguenze di tale pronunzia in relazione alla proposta della Commissione di modificare la direttiva 76/207. Molestie sessuali sul lavoro La protezione della dignità delle donne e degli Causa C-409/95 Marschall contro Land NordrheinWestfalen del 11.11.1997. 64 COM(96) 567 def. del 20.11.1996. Vedi anche: la dichiarazione ministeriale dell’Aia su orientamenti europei in materia di misure efficaci per prevenire e combattere la tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale, Conferenza ministeriale sotto la presidenza dell’Unione europea, l’Aia, 24-26 aprile 1997. 65 GU C 3 del 7.1.1997, p. 2. 66 Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo. Relazione sulla tratta di esseri umani del 14.12.1995. 67 Dichiarazione della Conferenza delle ONG europee sulla tratta delle donne, Noordwijkerhout, 5-7 aprile 1997. 68 Trattato sull’Unione europea, articolo K3, secondo paragrafo, secondo capoverso. 69 GU L 322 del 12.12.1996. 63 23 SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO iniziative congiunte su iniziativa degli Stati membri.68 Il Consiglio “Giustizia e affari interni” ha esteso il mandato dell’Unità droghe di Europol alla tratta di esseri umani. Una misura volta a combattere la violazione dei diritti umani delle donne e costituita da un nuovo programma noto sotto l’acronimo STOP69 - Stop the Trafficking of Persons - è stata avviata per il periodo 1996-200070 per sviluppare iniziative volte a combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini oltre all’uso delle telecomunicazioni per perpetrare tali crimini.71 La priorità data a tali iniziative è stata supportata dall’iniziativa DAPHNE72 introdotta dalla Task force “Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni” del Segretariato generale della Commissione nel 1997, in modo da assistere le organizzazioni non governative e di volontariato nella lotta alla violenza contro le donne, i giovani e i bambini e in particolare contro la violenza e lo sfruttamento sessuale. Circa 46 progetti DAPHNE sono stati selezionati per un programma d’azione. SEZIONE 6 SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO La quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna73 è stata un evento di enorme importanza. Essa ha cristallizzato un consenso sul fatto che i problemi delle donne sono globali e universali e che l’uguaglianza dei sessi è essenziale per la costruzione di società giuste e democratiche nel ventunesimo secolo. La Piattaforma d’azione che è emersa dalla Conferenza, unitamente ai lavori preparatori, costituiscono un quadro e uno stimolo ad agire nei settori critici che interessano le donne in tutto il mondo. L’importanza della determinazione politica e la realizzazione degli impegni formulati nella quarta Conferenza mondiale sulla donna di Pechino sono stati messaggi fondamentali recati a New York dall’Unione europea alla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne nel corso del 1997.74 Molti rappresentanti delle reti e delle organizzazioni globali delle donne si sono recati a New York per dialogare con 24 i rappresentanti governativi e con le organizzazioni internazionali sul modo per dare seguito alla piattaforma di azione e prolungare in modo efficace l’impatto della Conferenza di Pechino. L’impatto di un evento mondiale di tale ampiezza non può essere misurato nel corso di un unico anno. L’impatto della Conferenza può essere anche attribuito al fatto che le preoccupazioni implicite in materia di pari opportunità si sono manifestate contemporaneamente in numerosissimi paesi e ovviamente negli Stati membri dell’Unione europea. La Conferenza ha accelerato il processo di riforma e ha contribuito ad un migliore coordinamento delle azioni e degli interventi. Nel corso del 1998 la Commissione continuerà la sua azione di monitoraggio dell’attuazione della Piattaforma d’azione di Pechino e agevolerà il dialogo in corso tra gli Stati membri quanto alla sua attuazione. Nel 1998 verrà promossa una rassegna su scala europea dei progressi realizzati dal 1995. Risposte degli Stati membri agli impegni di Pechino Nelle prime relazioni di follow-up pubblicate nel corso del 1996 e distribuite nel 1997 gli Stati membri hanno delineato i loro piani per raggiungere gli obiettivi fissati a Pechino. Molte relazioni nazionali presentano piani piuttosto che risultati concreti. Ciascuno Stato membro deve colmare il divario tra gli obiettivi da raggiungere e i progetti e programmi effettivi posti in atto per attuarli. Gli Stati membri hanno sviluppato azioni e piani rispondenti alle varie voci della Piattaforma di azione. Nel capitolo “istruzione e formazione” la Spagna ha pubblicato un manuale educativo non sessista; a diversi livelli il Lussemburgo ha prodotto un manuale “Convenzione sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne” (CEDAW). Per realizzare il capitolo “salute” della Piattaforma di azione la Norvegia e l’Irlanda hanno sviluppato piani che tengono conto della dimensione di genere della sanità e dell’informazione in materia sanitaria. Per la voce “violenza contro le donne” la Germania, la Grecia e il Belgio hanno avviato e portato avanti nuove iniziative: la Germania per quanto concerne il materiale di formazione per gli operatori delle case Data di avvio: 1997. Azione congiunta del 29.11.1996. GU L 322 del 12.12.1996, p. 7. 72 Iniziativa Daphne GU C 136 dell’1.5.1997, p. 14. 73 Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna, Pechino, Cina, 4-15 settembre 1995. 74 Dichiarazione pronunciata a nome dell’Unione europea dalla Sig.ra Ina Brouwer, capo della delegazione dei Paesi Bassi alla 41a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, New York, 10 marzo 1997. 70 71 SEGUITO DATO ALLA PIATTAFORMA D’AZIONE DI PECHINO ricovero per le donne, la Grecia in materia di ricerca sulla violenza sessuale e il Belgio per quanto concerne unità di polizia specializzate. Ciascuno Stato membro ha portato avanti azioni nell’ambito strategico “donne ed economia”. Particolarmente interessante risulta l’istituzione, da parte del Portogallo, di un osservatorio specifico incaricato di controllare e prevenire la discriminazione diretta e indiretta e di promuovere una nuova cultura della parità tra le donne e gli uomini in seno alle parti sociali. Presidenza lussemburghese Nel dicembre del 1997 la Presidenza lussemburghese ha organizzato una discussione sul seguito dato a Pechino. La discussione ha preso in esame i seguenti tre aspetti: l’integrazione del concetto di mainstreaming nelle politiche nazionali degli Stati membri; gli esempi di prassi ottimali in materia di azione positiva negli Stati membri; misure intraprese dagli Stati membri per combattere la violenza contro le donne. uniformi del progresso realizzato sulla via della riduzione delle disparità di genere o della promozione della responsabilizzazione delle donne in paesi che si trovano a diversi livelli di sviluppo socioeconomico. Il Forum delle ONG tenutosi a Huairou, alla periferia di Pechino, parallelamente alla Conferenza delle Nazioni Unite, è stata una delle più grandi assemblee di ONG delle donne mai svoltesi. Essa ha avuto l’importante risultato di rafforzare le relazioni tra le ONG di tutto il mondo e di accrescere il loro contributo al cambiamento mediante il dialogo con i governi.A livello regionale e internazionale le ONG europee delle donne sono state chiamate a partecipare all’organizzazione del monitoraggio e del follow-up della Piattaforma d’azione globale di Pechino. Nel corso del 1997 molte ONG attive nel campo dello sviluppo hanno esaminato l’integrazione della dimensione di genere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, del commercio e delle relazioni esterne a livello europeo e nazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha notato che, dopo una serie di dichiarazioni d’intenti, gli Stati membri sono passati ad azioni concrete. Il Consiglio prende atto del fatto che si sono fatti sforzi reali sulla maggior parte delle tematiche della Piattaforma di azione. Il Consiglio constata che gli Stati membri ribadiscono il ruolo importante svolto dalle ONG a promozione dei diritti delle donne a livello di Stati membri e a livello internazionale. Sostegno alle ONG Gli organismi delle Nazioni Unite e le ONG internazionali, tra gli altri, hanno sviluppato diversi nuovi sistemi per misurare i progressi compiuti in direzione degli obiettivi della Piattaforma di azione.75 Questi sistemi propongono indicatori semplici La quarta Conferenza mondiale ha fatto incontrare un’ampia gamma di partecipanti: rappresentanti di Stati distanti in termini sia geografici che di sviluppo economico o politico, rappresentanti di ONG delle dimensioni e degli ambiti di attività più svariati, movimenti locali e organizzazioni internazionali, nonché i mass media. Questa occasione di incontro diretto è stata particolarmente utile. 75 Vedi UNDP Human Development Report 1996, Oxford University Press, Social Watch 1997, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, 1997. 25 Commissione europea Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea – Relazione annuale 1997 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 1998 – 25 pagg. - 21 x 29,7 cm ISBN 92-828-3924-9 La relazione 1997 sulle « Pari opportunità tra donne e uomini nell’Unione europea » è la seconda di una serie che verrà pubblicata annualmente. Essa tratta dei progressi conseguiti e delle informazioni raccolte su una vasta gamma di argomenti che riguardano le pari opportunità e il pari trattamento delle donne e degli uomini nella Comunità nel suo insieme. La relazione mira a raggiungere un’ampia audience di lettori negli Stati membri, incluso il settore commerciale e sindacale, il settore pubblico e le organizzazioni non governative, allo scopo di migliorare la comprensione e lo sviluppo della politica nel compo delle pari opportunità.