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l’Inserto
n. 2 - febbraio 2011
A cura di
Roberto Battaglia
Segretario SPI-CGIL Emilia Romagna
Roberta Lorenzoni
Dipartimento previdenza
SPI-CGIL Emilia Romagna
Argomenti:
➢Esenzione ticket sanitari per reddito
➢Assegni familiari e quote maggiorazioni pensioni
➢Notizie in breve
➢ Esenzione ticket sanitari
per motivi reddituali
Il Governo ha modificato le modalità organizzative per le esenzioni dai ticket sanitari per motivi di
reddito, allo scopo di assicurare verifiche e controlli sulla reale esistenza del diritto all’esenzione
stessa. Infatti, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del dicembre 2009 sono
cambiate le modalità per accedere all’esenzione: tutti gli esenti per reddito dovranno presentare
una autocertificazione, su apposito modello, alla loro ASL di assistenza.
La Regione Emilia Romagna ha emanato le direttive per l’applicazione di tali disposizioni.
Va precisato che non cambia nulla, per i soggetti esentati dal ticket
per invalidità o per patologie.
La campagna di rinnovo deve effettuarsi nel periodo 1°
febbraio – 30 aprile 2011 in quanto per le prescrizioni successive a tale data occorrerà avere la nuova attestazione.
Per le prescrizioni fino al 30 aprile sono tenute valide sia
le nuove certificazioni, sia le modalità precedenti (cioè,
l’autocertificazione rilasciata al momento dell’erogazione
della prestazione).
Si rammenta che la normativa in materia di esenzione per
reddito risale al 1993 e su di essa si sono avuti interventi
successivi che tuttavia non hanno modificato i limiti di reddito per il diritto, ancora fermi a quelli fissati in detto anno
che consideriamo del tutto inadeguati e quindi da rivedere.
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Chi sono i soggetti interessati al rinnovo
Le varie tipologie di esenzione per reddito sono diversamente codificate e le informazioni relative
verranno fornite ai medici prescrittori (Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta) i quali
dovranno indicarle sulla ricetta prescrittiva.
I soggetti aventi diritto sono:
••Bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
inferiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01)
••Cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore
a 36.151,98 euro (codice esenzione E01)
••Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)
••Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge (anche non a carico) e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice
esenzione E04)
registrati presso i Centri per l’impiego (di età maggiore di 16 anni), già precedentemente occupati in qualità di dipendente, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato a 11.362,05 euro in presenza
di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E02). La condizione
di disoccupato deve risultare al momento della prescrizione.
••Disoccupati
Mantengono, inoltre, tale stato i soggetti iscritti presso il Centro per l’Impiego:
che, pur svolgendo un’attività lavorativa non superino il reddito lordo, riferito all’anno pre
cedente, di euro 8.000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di euro 4.800,00 lordi per
lavoro autonomo od occasionale

impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente ovvero in attività
formative previste nell’ambito dei relativi progetti: anche in questo caso i soggetti interessati
devono rivolgersi al Centro per l’Impiego per le necessarie dichiarazioni

che percepiscono l’indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste
I soggetti in Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere
di questa tipologia di esenzione.
I titolari di rapporti di lavoro dipendente ad orario ridotto (anche se inferiore alle 20 ore settimanali ed anche se iscritti presso i Centri per l’Impiego) non sono considerati disoccupati ai fini
dell’esenzione di cui si parla.
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Esenzione per i lavoratori colpiti dalla crisi
Per i lavoratori colpiti dalla crisi rimangono in essere le misure anticrisi messe in atto dalla
Regione Emilia-Romagna nel 2009 e confermate successivamente anche per il 2011.
Rientrano in questa categoria di lavoratori esenti, se residenti in Emilia Romagna, i disoccupati che
hanno perso il lavoro dopo il 1° ottobre 2008, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria,
ordinaria o in deroga, in mobilità, con contratto di solidarietà e loro familiari a carico.
Per ottenere l’esenzione è sufficiente compilare l’apposito modulo di autocertificazione al momento
della prenotazione o fruizione di ogni visita o esame specialistico.
Hanno diritto alla esenzione per reddito solo i cittadini italiani o stranieri - purché iscritti al SSN, per
i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle autocertificazioni.
Quale reddito va considerato
Il diritto alla esenzione è accordato sulla base dei redditi riferiti all’anno precedente, quindi nel
2011 occorre fare riferimento ai redditi percepiti nel 2010.
Per reddito complessivo lordo ai fini dell’esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del
nucleo familiare, riferito all’anno precedente, cioè la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri
deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle
detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.
I redditi sono solo quelli assoggettabili ad IRPEF (risultanti dai CUD, dal modello 730 o dal modello
Unico) quindi non si devono considerare i redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ecc...
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Quale nucleo familiare
Il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di
famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 euro
Pertanto, il nucleo da considerare non è quello anagrafico, ma quello fiscale
Possono essere considerati familiari a carico quelli titolari di reddito inferiore a 2.840,51 euro per
anno solare, ovvero:
•coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente
•figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a quello sopra
richiamato, senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all’estero
•se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari:
a)il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b)i discendenti dei figli
c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d)i genitori adottivi
e)i generi e le nuore
f) il suocero e la suocera
g)i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
I soggetti sopra indicati, pur conviventi, che dispongono di redditi propri superiori a 2.840,51 euro
costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
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Come fare per rinnovare l’esenzione
L’assistito che rientra in una delle tipologie sopra richiamate, può richiedere alla ASL di competenza
il rilascio del certificato di esenzione.
L’interessato deve rilasciare alla ASL una autocertificazione attestante la sua condizione.
L’autocertificazione deve essere resa da ogni singolo assistito che intenda far richiesta del certificato, anche nel caso in cui si tratti di familiare a carico di titolare di assegno sociale o pensione al
minimo, mentre per i minori di 6 anni, per i soggetti a tutela e coloro che hanno l’amministratore di
sostegno, l’autocertificazione è resa, rispettivamente, dai genitori, dal tutore o dall’amministratore
di sostegno.
L’Azienda ASL provvede a rilasciare il certificato di esenzione che è bene che l’interessato tenga
sempre insieme alla Tessera sanitaria.
E’ comunque possibile delegare un soggetto terzo sia per la consegna del modulo di autocertificazione che per il ritiro del proprio certificato, previo rilascio di delega firmata.
Le Aziende ASL devono informare gli assistiti in merito alle nuove modalità di certificazione delle
esenzioni per reddito, mediante apposita campagna informativa e, contemporaneamente, devono
indicare agli interessati i punti presso cui rivolgersi per espletare la pratica.
A seconda delle esigenze dell’assistito, il certificato può essere richiesto in qualunque momento
dell’anno ma la scadenza rimane invariata (31 dicembre).
Il certificato conterrà quali elementi essenziali:
•dati anagrafici dell’assistito e suo codice fiscale
•codice dell’esenzione e numero certificato
•la data di scadenza
Validità del certificato
In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l’assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha
validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre e comunque
non oltre il giorno del compimento dei 6 anni.
Per i cittadini di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad
eventuale cambiamento della condizione reddituale o di nucleo familiare dell’assistito.
Per gli assistiti che hanno l’assistenza temporanea, esempio con assistenza presso un’azienda sanitaria diversa da quella di residenza, la validità del certificato non può superare la data di scadenza
dell’assistenza.
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Rinnovo del certificato
Gli assistiti che intendono rinnovare un certificato scaduto, devono recarsi presso gli sportelli della
loro azienda ASL, preferibilmente non prima della scadenza dello stesso. In particolare, per i certificati che scadono il 31 dicembre dell’anno, l’assistito dovrà presentarsi non prima del gennaio
dell’anno successivo.
Annullamento e revoca del certificato
Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni relative
ai suoi redditi, compilerà l’autocertificazione basandosi su un reddito presunto. Nel momento
in cui verrà in possesso di dati certi, se questi risultano superiori ai limiti fissati, dovrà dare comunicazione all’ASL chiedendo l’annullamento dell’autocertificazione rilasciata e pagando il ticket
dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno.
L’azienda provvederà al ritiro della certificazione di esenzione.
L’assistito è, inoltre, tenuto a dare immediata comunicazione - nel corso del periodo di validità del
certificato – della variazione delle condizioni per beneficiare dell’esenzione (es. superamento del
tetto di reddito, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc…) e chiedere la revoca del certificato.
Anche in questo caso l’Azienda provvederà a ritirare il certificato di esenzione
Controlli sulle autocertificazioni
La Regione una volta l’anno (in genere in marzo) riceve, tramite il flusso informativo del Sistema
tessera sanitaria, i dati che riguardano gli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito E01, E03
ed E04 e la Regione provvede ad inviarli alle Aziende Sanitarie Locali.
Queste informazioni verranno utilizzate dalle ASL per effettuare i controlli delle autocertificazioni
rilasciate ai propri assistiti.
Il Sistema tessera sanitaria fornisce i seguenti dati:
•le informazioni, fornite dall’Agenzia delle entrate, relative il reddito complessivo dei nuclei
familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro, i codici fiscali dei componenti di detti
nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta corrispondente;
•le informazioni, fornite dall’INPS, relative agli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale e dei titolari di pensione integrata al minimo.
Non sono attualmente, invece, disponibili per il Sistema tessera sanitaria le informazioni relative
allo stato di disoccupazione.
Le ASL sono tenute a controllare tutte le autocertificazione rilasciate dai propri assistiti.
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Se dai controlli risulta non esserci il diritto all’esenzione per reddito, l’ASL comunica all’interessato
l’elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione e la corrispondente quota
di partecipazione alla spesa a suo carico, da versare al SSN entro un tempo compreso fra i 30 ed i
120 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine, l’interessato può esibire
all’Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati.
Per i controlli sulle autocertificazione la data di riferimento è la data di prescrizione, in quanto è
il momento in cui avviene l’attestazione del diritto all’esenzione, non quindi la data di erogazione
della prestazione sanitaria.
Si rammenta che le autocertificazioni contenenti dati non veritieri
sono punibili penalmente.
Modalità prescrittive
I Medici prescrittori dal 1° maggio 2011 devono indicare l’eventuale esenzione per reddito sulla prescrizione
del servizio sanitario nazionale. Qualora il Medico prescrittore non disponga del dato aggiornato di esenzione
per reddito, al momento della prescrizione chiederà all’assistito di presentargli il certificato in suo possesso.
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Modalità erogative
Per le prescrizioni emesse dopo il 1° maggio 2011, le Aziende Sanitarie riconoscono l’esenzione
per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato sulla ricetta del SSN.
In fase di prenotazione, qualora sia indicata l’esenzione sulla ricetta, viene effettuata una prenotazione per assistito non pagante.
Per le prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) le informazioni sull’eventuale esenzione
vengono rilevate in fase di accettazione.
Nel caso in cui non sia prevista la ricetta (libero accesso) o non sia presente un punto di accettazione
strutturata (esempio gli ambulatori di guardia medica/turistica o il pronto soccorso), il cittadino può
richiedere l’esenzione mostrando il certificato di esenzione per reddito in suo possesso.
Il Governo ancora una volta, anziché semplificare le modalità in favore dei
cittadini per mantenere le più elementari agevolazioni previste per legge,
come nel caso dell’esenzione ticket per reddito, prevede nuove e più complesse procedure per i lavoratori, i pensionati, le famiglie.
Per ricevere ulteriori informazioni e un’adeguata assistenza nella
compilazione del modulo di autocertificazione per ottenere il
tesserino dell’esenzione, rivolgetevi presso le sedi della CGIL, gli
uffici del Patronato INCA, gli uffici CAAF e nelle leghe dello SPI-CGIL
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➢ Assegni familiari e quote
di maggiorazione di pensione
Chi sono gli interessati alle prestazioni:
• sono interessati agli assegni familiari i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• sono interessati alle quote di maggiorazione i pensionati titolari di pensioni a carico delle
gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM).
Per chi spettano gli assegni familiari o le quote di maggiorazione:
Le persone per le quali possono essere richiesti gli assegni e le quote di maggiorazione sono:
• il coniuge
• i figli ed equiparati
• i fratelli, le sorelle, i nipoti
• i genitori
I figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti devono essere: minorenni, maggiorenni inabili,
studenti (fino a 21 anni per studenti medi, per la durata del corso legale di laurea – ma non oltre i
26 anni – per gli universitari), apprendisti.
Importo dell’assegno e della maggiorazione:
La misura degli assegni per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, non pensionati, è di 8,18 euro mensili per persona a carico.
La misura mensile della quota di maggiorazione della pensione è di 10,21 euro per ogni beneficiario.
Limite di reddito personale per l’assegno:
Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che i beneficiari vivano a carico del
richiedente, cioè siano economicamente non autosufficienti. Tale condizione si verifica quando il
reddito della persona a carico non supera il limite fissato (trattamento minimo maggiorato del 30%).
Il limite di reddito mensile da non superare è, per il 2011, di euro 658,29 per il coniuge, per
un genitore, per ciascun figlio o equiparato, per ciascun fratello o sorella o nipote; e di euro
1.152,02 per due genitori.
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Limite di reddito complessivo:
Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione spettano, inoltre, quando il reddito complessivo
del nucleo familiare non ha superato – nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno – i limiti
fissati dalla legge.
Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni
familiari o delle quote di maggiorazione (*)
Numero componenti
nucleo familiare
1 (**)
2
3
4
5
6
7 o più persone
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa
la corresponsione del
trattamento di famiglia per il
primo figlio e per il genitore a
carico e relativi equiparati
8.698,92 euro
14.434,88 euro
18.560,53 euro
22.165,88 euro
25.774,30 euro
29.210,51 euro
32.646,10 euro
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa la
corresponsione di tutti gli
assegni familiari o quote di
maggiorazione di pensione
----------17.287,30 euro
22.224,52 euro
26.544,95 euro
30.865,40 euro
34.981,33 euro
39.096,56 euro
(*) Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno aumentati, rispettivamente, del 10%, del
50% o del 60% nei casi in cui:
a)il richiedente sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o
nubile;
b)nel nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di
famiglia, totalmente inabili;
c) ricorrano contemporaneamente le condizioni a) e b).
(**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo
familiare.
Per i redditi da considerare o da escludere ai fini del reddito familiare
valgono le norme previste per l’assegno al nucleo familiare
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➢ Notizie in breve
O BIS M 2011 errati
La Direzione nazionale dell’INPS ha comunicato, con più messaggi, che verranno riemessi nel mese
di marzo un consistente numero di O BIS M sbagliati per due motivazioni:
• mancata applicazione della perequazione (non è stata adeguato l’importo della pensione con
l’incremento dell’1,4%)
• concessione di maggiorazioni sociali a soggetti che non hanno i requisiti di reddito richiesti
dalle disposizioni vigenti.
Consigliamo, comunque, gli interessati a rivolgersi presso le Leghe
dello SPI per un controllo.
Nota INPDAP per detrazioni familiari a carico
Con una recentissima nota operativa l’INPDAP ha comunicato che la data ultima, per la consegna
dei modelli per le detrazioni d’imposta per i familiari a carico, comprese le variazioni, è fissata al 31 maggio 2011.
La mancata consegna comporterà la revoca e il recupero di quanto già concesso come detrazione.
Rammentiamo a tutti i pensionati che hanno familiari a carico che i
moduli di detrazione vanno presentati ogni anno.
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PER
CONOSCERE
TUTELARE
E FAR VALERE
I TUOI DIRITTI
RIVOLGITI
CGIL
ALLA
AL PATRONATO
AL
E ALLO
CAAF
INCA
SPI