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l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 A cura di Roberto Battaglia Segretario SPI-CGIL Emilia Romagna Roberta Lorenzoni Dipartimento previdenza SPI-CGIL Emilia Romagna Argomenti: ➢Esenzione ticket sanitari per reddito ➢Assegni familiari e quote maggiorazioni pensioni ➢Notizie in breve ➢ Esenzione ticket sanitari per motivi reddituali Il Governo ha modificato le modalità organizzative per le esenzioni dai ticket sanitari per motivi di reddito, allo scopo di assicurare verifiche e controlli sulla reale esistenza del diritto all’esenzione stessa. Infatti, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del dicembre 2009 sono cambiate le modalità per accedere all’esenzione: tutti gli esenti per reddito dovranno presentare una autocertificazione, su apposito modello, alla loro ASL di assistenza. La Regione Emilia Romagna ha emanato le direttive per l’applicazione di tali disposizioni. Va precisato che non cambia nulla, per i soggetti esentati dal ticket per invalidità o per patologie. La campagna di rinnovo deve effettuarsi nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2011 in quanto per le prescrizioni successive a tale data occorrerà avere la nuova attestazione. Per le prescrizioni fino al 30 aprile sono tenute valide sia le nuove certificazioni, sia le modalità precedenti (cioè, l’autocertificazione rilasciata al momento dell’erogazione della prestazione). Si rammenta che la normativa in materia di esenzione per reddito risale al 1993 e su di essa si sono avuti interventi successivi che tuttavia non hanno modificato i limiti di reddito per il diritto, ancora fermi a quelli fissati in detto anno che consideriamo del tutto inadeguati e quindi da rivedere. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 2 Chi sono i soggetti interessati al rinnovo Le varie tipologie di esenzione per reddito sono diversamente codificate e le informazioni relative verranno fornite ai medici prescrittori (Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta) i quali dovranno indicarle sulla ricetta prescrittiva. I soggetti aventi diritto sono: ••Bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01) ••Cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01) ••Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice esenzione E03) ••Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge (anche non a carico) e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04) registrati presso i Centri per l’impiego (di età maggiore di 16 anni), già precedentemente occupati in qualità di dipendente, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E02). La condizione di disoccupato deve risultare al momento della prescrizione. ••Disoccupati Mantengono, inoltre, tale stato i soggetti iscritti presso il Centro per l’Impiego: che, pur svolgendo un’attività lavorativa non superino il reddito lordo, riferito all’anno pre cedente, di euro 8.000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente ovvero in attività formative previste nell’ambito dei relativi progetti: anche in questo caso i soggetti interessati devono rivolgersi al Centro per l’Impiego per le necessarie dichiarazioni che percepiscono l’indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste I soggetti in Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere di questa tipologia di esenzione. I titolari di rapporti di lavoro dipendente ad orario ridotto (anche se inferiore alle 20 ore settimanali ed anche se iscritti presso i Centri per l’Impiego) non sono considerati disoccupati ai fini dell’esenzione di cui si parla. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 3 Esenzione per i lavoratori colpiti dalla crisi Per i lavoratori colpiti dalla crisi rimangono in essere le misure anticrisi messe in atto dalla Regione Emilia-Romagna nel 2009 e confermate successivamente anche per il 2011. Rientrano in questa categoria di lavoratori esenti, se residenti in Emilia Romagna, i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo il 1° ottobre 2008, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità, con contratto di solidarietà e loro familiari a carico. Per ottenere l’esenzione è sufficiente compilare l’apposito modulo di autocertificazione al momento della prenotazione o fruizione di ogni visita o esame specialistico. Hanno diritto alla esenzione per reddito solo i cittadini italiani o stranieri - purché iscritti al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle autocertificazioni. Quale reddito va considerato Il diritto alla esenzione è accordato sulla base dei redditi riferiti all’anno precedente, quindi nel 2011 occorre fare riferimento ai redditi percepiti nel 2010. Per reddito complessivo lordo ai fini dell’esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, cioè la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. I redditi sono solo quelli assoggettabili ad IRPEF (risultanti dai CUD, dal modello 730 o dal modello Unico) quindi non si devono considerare i redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ecc... l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 4 Quale nucleo familiare Il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 euro Pertanto, il nucleo da considerare non è quello anagrafico, ma quello fiscale Possono essere considerati familiari a carico quelli titolari di reddito inferiore a 2.840,51 euro per anno solare, ovvero: •coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente •figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a quello sopra richiamato, senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all’estero •se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari: a)il coniuge legalmente ed effettivamente separato b)i discendenti dei figli c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali d)i genitori adottivi e)i generi e le nuore f) il suocero e la suocera g)i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. I soggetti sopra indicati, pur conviventi, che dispongono di redditi propri superiori a 2.840,51 euro costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 5 Come fare per rinnovare l’esenzione L’assistito che rientra in una delle tipologie sopra richiamate, può richiedere alla ASL di competenza il rilascio del certificato di esenzione. L’interessato deve rilasciare alla ASL una autocertificazione attestante la sua condizione. L’autocertificazione deve essere resa da ogni singolo assistito che intenda far richiesta del certificato, anche nel caso in cui si tratti di familiare a carico di titolare di assegno sociale o pensione al minimo, mentre per i minori di 6 anni, per i soggetti a tutela e coloro che hanno l’amministratore di sostegno, l’autocertificazione è resa, rispettivamente, dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno. L’Azienda ASL provvede a rilasciare il certificato di esenzione che è bene che l’interessato tenga sempre insieme alla Tessera sanitaria. E’ comunque possibile delegare un soggetto terzo sia per la consegna del modulo di autocertificazione che per il ritiro del proprio certificato, previo rilascio di delega firmata. Le Aziende ASL devono informare gli assistiti in merito alle nuove modalità di certificazione delle esenzioni per reddito, mediante apposita campagna informativa e, contemporaneamente, devono indicare agli interessati i punti presso cui rivolgersi per espletare la pratica. A seconda delle esigenze dell’assistito, il certificato può essere richiesto in qualunque momento dell’anno ma la scadenza rimane invariata (31 dicembre). Il certificato conterrà quali elementi essenziali: •dati anagrafici dell’assistito e suo codice fiscale •codice dell’esenzione e numero certificato •la data di scadenza Validità del certificato In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l’assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre e comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni. Per i cittadini di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale cambiamento della condizione reddituale o di nucleo familiare dell’assistito. Per gli assistiti che hanno l’assistenza temporanea, esempio con assistenza presso un’azienda sanitaria diversa da quella di residenza, la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell’assistenza. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 6 Rinnovo del certificato Gli assistiti che intendono rinnovare un certificato scaduto, devono recarsi presso gli sportelli della loro azienda ASL, preferibilmente non prima della scadenza dello stesso. In particolare, per i certificati che scadono il 31 dicembre dell’anno, l’assistito dovrà presentarsi non prima del gennaio dell’anno successivo. Annullamento e revoca del certificato Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni relative ai suoi redditi, compilerà l’autocertificazione basandosi su un reddito presunto. Nel momento in cui verrà in possesso di dati certi, se questi risultano superiori ai limiti fissati, dovrà dare comunicazione all’ASL chiedendo l’annullamento dell’autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L’azienda provvederà al ritiro della certificazione di esenzione. L’assistito è, inoltre, tenuto a dare immediata comunicazione - nel corso del periodo di validità del certificato – della variazione delle condizioni per beneficiare dell’esenzione (es. superamento del tetto di reddito, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc…) e chiedere la revoca del certificato. Anche in questo caso l’Azienda provvederà a ritirare il certificato di esenzione Controlli sulle autocertificazioni La Regione una volta l’anno (in genere in marzo) riceve, tramite il flusso informativo del Sistema tessera sanitaria, i dati che riguardano gli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito E01, E03 ed E04 e la Regione provvede ad inviarli alle Aziende Sanitarie Locali. Queste informazioni verranno utilizzate dalle ASL per effettuare i controlli delle autocertificazioni rilasciate ai propri assistiti. Il Sistema tessera sanitaria fornisce i seguenti dati: •le informazioni, fornite dall’Agenzia delle entrate, relative il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro, i codici fiscali dei componenti di detti nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta corrispondente; •le informazioni, fornite dall’INPS, relative agli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale e dei titolari di pensione integrata al minimo. Non sono attualmente, invece, disponibili per il Sistema tessera sanitaria le informazioni relative allo stato di disoccupazione. Le ASL sono tenute a controllare tutte le autocertificazione rilasciate dai propri assistiti. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 7 Se dai controlli risulta non esserci il diritto all’esenzione per reddito, l’ASL comunica all’interessato l’elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione e la corrispondente quota di partecipazione alla spesa a suo carico, da versare al SSN entro un tempo compreso fra i 30 ed i 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine, l’interessato può esibire all’Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati. Per i controlli sulle autocertificazione la data di riferimento è la data di prescrizione, in quanto è il momento in cui avviene l’attestazione del diritto all’esenzione, non quindi la data di erogazione della prestazione sanitaria. Si rammenta che le autocertificazioni contenenti dati non veritieri sono punibili penalmente. Modalità prescrittive I Medici prescrittori dal 1° maggio 2011 devono indicare l’eventuale esenzione per reddito sulla prescrizione del servizio sanitario nazionale. Qualora il Medico prescrittore non disponga del dato aggiornato di esenzione per reddito, al momento della prescrizione chiederà all’assistito di presentargli il certificato in suo possesso. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 8 Modalità erogative Per le prescrizioni emesse dopo il 1° maggio 2011, le Aziende Sanitarie riconoscono l’esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato sulla ricetta del SSN. In fase di prenotazione, qualora sia indicata l’esenzione sulla ricetta, viene effettuata una prenotazione per assistito non pagante. Per le prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) le informazioni sull’eventuale esenzione vengono rilevate in fase di accettazione. Nel caso in cui non sia prevista la ricetta (libero accesso) o non sia presente un punto di accettazione strutturata (esempio gli ambulatori di guardia medica/turistica o il pronto soccorso), il cittadino può richiedere l’esenzione mostrando il certificato di esenzione per reddito in suo possesso. Il Governo ancora una volta, anziché semplificare le modalità in favore dei cittadini per mantenere le più elementari agevolazioni previste per legge, come nel caso dell’esenzione ticket per reddito, prevede nuove e più complesse procedure per i lavoratori, i pensionati, le famiglie. Per ricevere ulteriori informazioni e un’adeguata assistenza nella compilazione del modulo di autocertificazione per ottenere il tesserino dell’esenzione, rivolgetevi presso le sedi della CGIL, gli uffici del Patronato INCA, gli uffici CAAF e nelle leghe dello SPI-CGIL l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 9 ➢ Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione Chi sono gli interessati alle prestazioni: • sono interessati agli assegni familiari i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; • sono interessati alle quote di maggiorazione i pensionati titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM). Per chi spettano gli assegni familiari o le quote di maggiorazione: Le persone per le quali possono essere richiesti gli assegni e le quote di maggiorazione sono: • il coniuge • i figli ed equiparati • i fratelli, le sorelle, i nipoti • i genitori I figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti devono essere: minorenni, maggiorenni inabili, studenti (fino a 21 anni per studenti medi, per la durata del corso legale di laurea – ma non oltre i 26 anni – per gli universitari), apprendisti. Importo dell’assegno e della maggiorazione: La misura degli assegni per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, non pensionati, è di 8,18 euro mensili per persona a carico. La misura mensile della quota di maggiorazione della pensione è di 10,21 euro per ogni beneficiario. Limite di reddito personale per l’assegno: Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che i beneficiari vivano a carico del richiedente, cioè siano economicamente non autosufficienti. Tale condizione si verifica quando il reddito della persona a carico non supera il limite fissato (trattamento minimo maggiorato del 30%). Il limite di reddito mensile da non superare è, per il 2011, di euro 658,29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato, per ciascun fratello o sorella o nipote; e di euro 1.152,02 per due genitori. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 10 Limite di reddito complessivo: Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione spettano, inoltre, quando il reddito complessivo del nucleo familiare non ha superato – nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno – i limiti fissati dalla legge. Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione (*) Numero componenti nucleo familiare 1 (**) 2 3 4 5 6 7 o più persone Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati 8.698,92 euro 14.434,88 euro 18.560,53 euro 22.165,88 euro 25.774,30 euro 29.210,51 euro 32.646,10 euro Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione ----------17.287,30 euro 22.224,52 euro 26.544,95 euro 30.865,40 euro 34.981,33 euro 39.096,56 euro (*) Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno aumentati, rispettivamente, del 10%, del 50% o del 60% nei casi in cui: a)il richiedente sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile; b)nel nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, totalmente inabili; c) ricorrano contemporaneamente le condizioni a) e b). (**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo familiare. Per i redditi da considerare o da escludere ai fini del reddito familiare valgono le norme previste per l’assegno al nucleo familiare l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 11 ➢ Notizie in breve O BIS M 2011 errati La Direzione nazionale dell’INPS ha comunicato, con più messaggi, che verranno riemessi nel mese di marzo un consistente numero di O BIS M sbagliati per due motivazioni: • mancata applicazione della perequazione (non è stata adeguato l’importo della pensione con l’incremento dell’1,4%) • concessione di maggiorazioni sociali a soggetti che non hanno i requisiti di reddito richiesti dalle disposizioni vigenti. Consigliamo, comunque, gli interessati a rivolgersi presso le Leghe dello SPI per un controllo. Nota INPDAP per detrazioni familiari a carico Con una recentissima nota operativa l’INPDAP ha comunicato che la data ultima, per la consegna dei modelli per le detrazioni d’imposta per i familiari a carico, comprese le variazioni, è fissata al 31 maggio 2011. La mancata consegna comporterà la revoca e il recupero di quanto già concesso come detrazione. Rammentiamo a tutti i pensionati che hanno familiari a carico che i moduli di detrazione vanno presentati ogni anno. l’Inserto n. 2 - febbraio 2011 12 PER CONOSCERE TUTELARE E FAR VALERE I TUOI DIRITTI RIVOLGITI CGIL ALLA AL PATRONATO AL E ALLO CAAF INCA SPI