Testo dell`Ordinanza

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Trib. Forlì Ordinanza, 10/02/2015, est. Pazzi
Art. 169 bis L. Fall. – Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Richiesta di
sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione – Ammissibilità – Condizioni
Art. 169 bis L. Fall – Concordato preventivo con riserva –Sospensione dei contratti bancari in
corso di esecuzione - Applicazione dell'art. 169 bis l. fall. – Prestazione debitore ineseguita –
Inammissibilità
Art. 56 L. Fall – Concordato preventivo - Compensazione - Ammissibilità - Condizioni Preesistenza dei crediti reciproci - Necessità - Fattispecie in tema di mandato all'incasso
La richiesta di sospensione del contratto ai sensi dell’ art. 169 bis, 1° c., ultima parte, l. fall. può
essere presentata anche nella fase di preconcordato qualora il Tribunale sia in grado di apprezzare
l'utilità della richiesta rispetto gli interessi del ceto creditorio.
La disciplina che attribuisce al proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione
dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo non è applicabile a quei rapporti
bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già interamente eseguito la
propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova
esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca.
In tema di concordato, ai fini della richiesta di sospensione dei rapporti di conto corrente in corso
di esecuzione presentata dal debitore, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati
nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell' art. 56 l. fall.. (richiamato dall' art. 169 della
medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all' apertura della procedura
concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una
banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il
relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a
differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento
del credito in favore del mandatario, ma l' obbligo di quest' ultimo di restituire al mandante la
somma riscossa e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto
all' atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest' ultima debba aver
luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non
sussistono i presupposti per la compensazione.
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TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ
Sezione civile
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati
Dott. Orazio PESCATORE
Presidente
Dott. Alberto PAZZI
Giudice relatore ed estensore
Dott. Carmen GIRALDI
Giudice
vista l' istanza presentata da [A…] in uno con la domanda anticipata di concordato al fine di essere
autorizzato a sciogliere o in subordine a sospendere i rapporti di conto corrente in corso di esecuzione
con [M…] e [C…];
considerato che la società istante assume di aver ricevuto l' anticipazione di somme di denaro pari all'
importo di fatture o ricevute bancarie presentate all' istituto di credito conferendo contestualmente un
mandato all' incasso con cui l' istituto di credito è abilitato a ricevere direttamente il pagamento da parte
del cliente;
visto il parere espresso dal Commissario giudiziale in termini sfavorevoli, al cui interno è stato
rappresentato che in realtà i rapporti bancari in questione prevedono, in un caso, la cessione dei crediti
della società istante, negli altri un patto di compensazione con i crediti incassati dalla banca;
considerato che la richiesta di sospensione del contratto ai sensi dell’ art. 169 bis, 1° c., ultima parte, l.
fall. può essere presentata anche nella fase di preconcordato qualora il Tribunale sia in grado di
apprezzare l' utilità della richiesta rispetto gli interessi del ceto creditorio (“Non è ravvisabile alcuna
incompatibilità tra l' applicazione dell' art. 169 bis l. fall. e la presentazione di una domanda di concordato preventivo
(ex art. 161, comma 6, l. fall.), qualora il ricorso contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al tribunale
di apprezzare l' utilità della richiesta di sospensione dei contratti rispetto alla definizione della proposta e alla
realizzazione del piano in corso di formazione” Tribunale Udine 25.9.2013; “La disciplina contenuta nell' art. 169
bis l. fall. sui contratti in corso di esecuzione del concordato in preventivo è applicabile anche al concordato con riserva,
dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'articolo 161" contenuto nell' articolo 169 bis citato possa
riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma dell' articolo 161. Militano, inoltre, a favore di questa tesi la ratio
della norma, la quale consiste nel favore per l' accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano,
anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari, ratio, questa, comune agli istituti delle autorizzazioni
al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione di cui all' articolo 161, comma 7, L.F., ai finanziamenti
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di cui all' articolo 182 quinquies, comma 1, L.F. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti
anteriori di cui al successivo comma 4” Tribunale Venezia 20.1.2015);
ritenuto che nel caso di specie la mancata indicazione di alcuna caratteristica del piano che la società sta
elaborando impedisce di verificare la funzionalità dello scioglimento sollecitato alla proposta che verrà
presentata al ceto creditorio;
considerato peraltro:
- che nel caso di specie la stessa società istante ha dato atto dell' avvenuto completo adempimento del
finanziamento da parte degli istituti di credito, condizione che di per sé impedisce di dare applicazione
al disposto dell’ art. 169 bis l. fall., giacchè tale norma riguarda unicamente i rapporti negoziali in corso
di esecuzione alla data della presentazione del ricorso ove entrambe le prestazioni che gravano sui
contraenti non siano state eseguite alla data di presentazione del ricorso (“La disciplina che attribuisce al
proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato
preventivo non è applicabile a quei rapporti bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già
interamente eseguito la propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova
esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca” Corte d’ Appello Venezia 26
novembre 2014);
- che la cessione del credito, essendo un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e
cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio
(“La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo
scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest' ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a
pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall' art. 1264 c.c., essendo questa necessaria al
solo fine di escludere l' efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al
cessionario” Cass. 21.1.2005 n. 1312), costituisce un contratto già interamente adempiuto da entrambe le
parti in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato;
- che non sono compensabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 56 l. fall., i crediti vantati
dalla banca mandataria all' incasso verso il debitore concordatario con le somme riscosse dopo il
deposito della domanda di concordato, salva l' ipotesi in cui vi sia uno specifico patto di compensazione
anteriore all' apertura della procedura relativo alla cessione del credito, patto in base al quale la banca sia
legittimata a riscuotere il credito cedutole anteriormente non già come mandataria, ma come vera e
propria cessionaria; infatti, a differenza della cessione del credito, il mandato all' incasso non determina
il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma comporta l' obbligo di costui di restituire al
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mandante la somma riscossa, obbligo che sorge non al momento del conferimento del mandato, ma all'
atto della riscossione del credito medesimo, con la conseguenza che, se avvenuto in epoca successiva al
deposito della domanda di concordato preventivo, non è idoneo a soddisfare il presupposto della
preesistenza di entrambi i crediti contrapposti alla procedura, presupposto, questo, necessario ai fini
della compensazione in sede concorsuale (“In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la
compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell' art. 56 l. fall..
(richiamato dall' art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all' apertura della procedura
concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato
all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto
corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso
non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l' obbligo di quest' ultimo di restituire al
mandante la somma riscossa e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all' atto della
riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest' ultima debba aver luogo dopo la presentazione della
domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione” Cass. 7.5.2009 n.
10548);
- che l’ impossibilità di procedere a tale compensazione rende inutile lo scioglimento dei rapporti
contrattuali in essere al fine di evitare una compensazione che sarebbe comunque illegittima e
comporterebbe un obbligo restitutorio in capo all’ istituto di credito;
per questi motivi
visto l’ art. 161, 7° c., l. fall., rigetta l’ istanza presentata.
Forlì, 10 febbraio 2015
Il Presidente
Il Giudice relatore ed estensore
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