Testo dell`Ordinanza
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Documento scaricato dal sito http://www.tribunale.forli.giustizia.it Trib. Forlì Ordinanza, 10/02/2015, est. Pazzi Art. 169 bis L. Fall. – Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Richiesta di sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione – Ammissibilità – Condizioni Art. 169 bis L. Fall – Concordato preventivo con riserva –Sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione - Applicazione dell'art. 169 bis l. fall. – Prestazione debitore ineseguita – Inammissibilità Art. 56 L. Fall – Concordato preventivo - Compensazione - Ammissibilità - Condizioni Preesistenza dei crediti reciproci - Necessità - Fattispecie in tema di mandato all'incasso La richiesta di sospensione del contratto ai sensi dell’ art. 169 bis, 1° c., ultima parte, l. fall. può essere presentata anche nella fase di preconcordato qualora il Tribunale sia in grado di apprezzare l'utilità della richiesta rispetto gli interessi del ceto creditorio. La disciplina che attribuisce al proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo non è applicabile a quei rapporti bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già interamente eseguito la propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca. In tema di concordato, ai fini della richiesta di sospensione dei rapporti di conto corrente in corso di esecuzione presentata dal debitore, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell' art. 56 l. fall.. (richiamato dall' art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all' apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l' obbligo di quest' ultimo di restituire al mandante la somma riscossa e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all' atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest' ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. -1- Documento scaricato dal sito http://www.tribunale.forli.giustizia.it TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ Sezione civile Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati Dott. Orazio PESCATORE Presidente Dott. Alberto PAZZI Giudice relatore ed estensore Dott. Carmen GIRALDI Giudice vista l' istanza presentata da [A…] in uno con la domanda anticipata di concordato al fine di essere autorizzato a sciogliere o in subordine a sospendere i rapporti di conto corrente in corso di esecuzione con [M…] e [C…]; considerato che la società istante assume di aver ricevuto l' anticipazione di somme di denaro pari all' importo di fatture o ricevute bancarie presentate all' istituto di credito conferendo contestualmente un mandato all' incasso con cui l' istituto di credito è abilitato a ricevere direttamente il pagamento da parte del cliente; visto il parere espresso dal Commissario giudiziale in termini sfavorevoli, al cui interno è stato rappresentato che in realtà i rapporti bancari in questione prevedono, in un caso, la cessione dei crediti della società istante, negli altri un patto di compensazione con i crediti incassati dalla banca; considerato che la richiesta di sospensione del contratto ai sensi dell’ art. 169 bis, 1° c., ultima parte, l. fall. può essere presentata anche nella fase di preconcordato qualora il Tribunale sia in grado di apprezzare l' utilità della richiesta rispetto gli interessi del ceto creditorio (“Non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra l' applicazione dell' art. 169 bis l. fall. e la presentazione di una domanda di concordato preventivo (ex art. 161, comma 6, l. fall.), qualora il ricorso contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al tribunale di apprezzare l' utilità della richiesta di sospensione dei contratti rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione” Tribunale Udine 25.9.2013; “La disciplina contenuta nell' art. 169 bis l. fall. sui contratti in corso di esecuzione del concordato in preventivo è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'articolo 161" contenuto nell' articolo 169 bis citato possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma dell' articolo 161. Militano, inoltre, a favore di questa tesi la ratio della norma, la quale consiste nel favore per l' accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari, ratio, questa, comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione di cui all' articolo 161, comma 7, L.F., ai finanziamenti -2- Documento scaricato dal sito http://www.tribunale.forli.giustizia.it di cui all' articolo 182 quinquies, comma 1, L.F. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4” Tribunale Venezia 20.1.2015); ritenuto che nel caso di specie la mancata indicazione di alcuna caratteristica del piano che la società sta elaborando impedisce di verificare la funzionalità dello scioglimento sollecitato alla proposta che verrà presentata al ceto creditorio; considerato peraltro: - che nel caso di specie la stessa società istante ha dato atto dell' avvenuto completo adempimento del finanziamento da parte degli istituti di credito, condizione che di per sé impedisce di dare applicazione al disposto dell’ art. 169 bis l. fall., giacchè tale norma riguarda unicamente i rapporti negoziali in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso ove entrambe le prestazioni che gravano sui contraenti non siano state eseguite alla data di presentazione del ricorso (“La disciplina che attribuisce al proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo non è applicabile a quei rapporti bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già interamente eseguito la propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca” Corte d’ Appello Venezia 26 novembre 2014); - che la cessione del credito, essendo un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio (“La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest' ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall' art. 1264 c.c., essendo questa necessaria al solo fine di escludere l' efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario” Cass. 21.1.2005 n. 1312), costituisce un contratto già interamente adempiuto da entrambe le parti in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato; - che non sono compensabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 56 l. fall., i crediti vantati dalla banca mandataria all' incasso verso il debitore concordatario con le somme riscosse dopo il deposito della domanda di concordato, salva l' ipotesi in cui vi sia uno specifico patto di compensazione anteriore all' apertura della procedura relativo alla cessione del credito, patto in base al quale la banca sia legittimata a riscuotere il credito cedutole anteriormente non già come mandataria, ma come vera e propria cessionaria; infatti, a differenza della cessione del credito, il mandato all' incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma comporta l' obbligo di costui di restituire al -3- Documento scaricato dal sito http://www.tribunale.forli.giustizia.it mandante la somma riscossa, obbligo che sorge non al momento del conferimento del mandato, ma all' atto della riscossione del credito medesimo, con la conseguenza che, se avvenuto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non è idoneo a soddisfare il presupposto della preesistenza di entrambi i crediti contrapposti alla procedura, presupposto, questo, necessario ai fini della compensazione in sede concorsuale (“In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell' art. 56 l. fall.. (richiamato dall' art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all' apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l' obbligo di quest' ultimo di restituire al mandante la somma riscossa e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all' atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest' ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione” Cass. 7.5.2009 n. 10548); - che l’ impossibilità di procedere a tale compensazione rende inutile lo scioglimento dei rapporti contrattuali in essere al fine di evitare una compensazione che sarebbe comunque illegittima e comporterebbe un obbligo restitutorio in capo all’ istituto di credito; per questi motivi visto l’ art. 161, 7° c., l. fall., rigetta l’ istanza presentata. Forlì, 10 febbraio 2015 Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore -4-