REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI
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REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI
RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Direttiva 2003/109 sui c.d. residenti di lungo periodo # si occupa della condizione giuridica di un soggetto residente (in maniera continuativa e regolare) da almeno cinque anni in uno Stato membro # definisce una tutela giuridica articolata in due parti: 1) uno status (auspicabilmente) più certo nei confronti dello Stato ospite; 2) la libertà di soggiorno in altri Stati membri per periodi superiori a tre mesi, a condizioni agevolate rispetto ad altri cittadini di Stati terzi RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Beneficiari: non si possono giovare della direttiva: - il personale diplomatico - i rifugiati e ai titolari di altra protezione internazionale regolata dal diritto UE (ipotesi poi superata: direttiva 2011/51) - gli studenti (N.B. se acquisiscono altro permesso di soggiorno, allora possono conteggiare la durata del soggiorno per studio fino al 50%) - i soggetti i cui permessi di soggiorno presentano una formale limitazione temporale in quanto alla loro durata e/o alla possibilità di rinnovo. RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Requisiti - aver maturato il quinquennio utile; - disporre, per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato; - avere un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato; - non rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica; - gli Stati membri possono altresì richiedere la produzione di un titolo di viaggio o di copia autenticata, il soddisfacimento di talune condizioni di integrazione e la dimostrazione del possesso di un alloggio adeguato RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Motivi di revoca dello status - acquisizione fraudolenta dello stesso; - emissione di un provvedimento di espulsione (regolato dall’art. 12 direttiva); - assenza dal territorio UE per almeno dodici mesi consecutivi; - assenza dallo Stato membro che lo ha rilasciato per almeno sei anni; - acquisizione dello stesso status in altro Stato membro; - minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati. N.B. L’eventuale scadenza del permesso non produce alcuna conseguenza sulla permanenza dello status. CIRCOLAZIONE INFRA-UE TCE (pre-Lisbona) Art. 62, n. 3 TCE: la CE può adottare regole relative alla “libertà di spostarsi” dei CST per un periodo fino a tre mesi: erano evitati al contempo termini che evocassero la «libertà di circolazione», tradizionalmente associata ai cittadini UE Per quanto concerne la circolazione e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, l’art. 63, n. 4 TCE era molto cauto, limitandosi ad abilitare le istituzioni UE ad adottare “misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di Stati terzi […] possono soggiornare in altri Stati membri” . CIRCOLAZIONE INFRA-UE TFUE Art. 77, par. 2, lett. c: possono essere adottate misure relative alle «condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo» Art. 79, par. 2, lett. b: possono essere adottate misure relative alla «definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri» Art. 45, par. 2 Carta dei diritti fondamentali, ove si legge che «La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai Trattati, ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro». CIRCOLAZIONE INFRA-UE # La normativa UE attualmente vigente risale a un periodo precedente l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e contempla due regimi di circolazione dei cittadini di Stati terzi. # Il primo regime prevede una libertà di viaggiare all’interno dell’UE fino a un periodo massimo di tre mesi. # Il secondo regime concerne l’ingresso e il soggiorno per periodo superiori a tre mesi, con la prospettiva di un soggiorno anche a tempo indeterminato, ma non appare orientato (considerata la base giuridica dell’art. 63 TCE) verso la disciplina di una vera e propria “libertà di circolazione e soggiorno” SOGGIORNO «BREVE» Artt. 19-24 CAAS: beneficiari - i cittadini di Paesi terzi in possesso del visto Schengen, per tutta la durata del loro visto; - i cittadini di Paesi terzi che sono esenti da visto per soggiorni di breve durata (c.d. lista bianca), per un periodo massimo di tre mesi che decorre, al più tardi, dal termine di sei mesi dal loro primo ingresso nell’area Schengen; - i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno valido o di visto di lunga durata rilasciato da uno Stato membro Schengen SOGGIORNO «BREVE» - - - Artt. 19-24 CAAS: requisiti possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera (normalmente, il passaporto); documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nello Stato membro di provenienza; non essere segnalato ai fini della non ammissione; non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. SOGGIORNO «LUNGO» # direttiva 2003/109 sui residenti di lungo periodo: regime generale, sia per i beneficiari che per le motivazioni del soggiorno nel secondo SM. Scatta dopo cinque anni di residenza nel primo SM # requisiti: reddito, assicurazione malattia, possesso di un alloggio adeguato, prova di integrazione socioculturale. Per quanto riguarda le attività lavorative, il secondo Stato può richiedere l’esistenza di un contratto di lavoro e stabilire quote massime o altri meccanismi protettivi della forza di lavoro statale o comunitaria già residente SOGGIORNO «LUNGO» # talune direttive settoriali hanno introdotto disposizioni che estendono, in tutto o in parte, il regime ora descritto a soggetti che risiedono da meno di cinque anni nel territorio dello Stato membro ospite # studenti; ricercatori; lavoratori altamente qualificati (dopo 18 mesi). # N.B. non viene prefigurata la possibilità di soggiorno per una gamma ampia di motivi, come nel caso del residente di lungo periodo: in tutti i casi richiamati il migrante in questione può risiedere in un altro Stato membro unicamente per la medesima tipologia di soggiorno o per svolgervi la medesima attività.