REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI

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REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI
RESIDENTI DI LUNGO PERIODO
Direttiva 2003/109 sui c.d. residenti di lungo periodo
# si occupa della condizione giuridica di un soggetto
residente (in maniera continuativa e regolare) da
almeno cinque anni in uno Stato membro
# definisce una tutela giuridica articolata in due parti:
1) uno status (auspicabilmente) più certo nei confronti
dello Stato ospite;
2) la libertà di soggiorno in altri Stati membri per periodi
superiori a tre mesi, a condizioni agevolate rispetto ad
altri cittadini di Stati terzi
RESIDENTI DI LUNGO PERIODO
Beneficiari: non si possono giovare della direttiva:
- il personale diplomatico
- i rifugiati e ai titolari di altra protezione
internazionale regolata dal diritto UE (ipotesi poi
superata: direttiva 2011/51)
- gli studenti
(N.B. se acquisiscono altro permesso di
soggiorno, allora possono conteggiare la durata del soggiorno
per studio fino al 50%)
- i soggetti i cui permessi di soggiorno presentano
una formale limitazione temporale in quanto alla
loro durata e/o alla possibilità di rinnovo.
RESIDENTI DI LUNGO PERIODO
Requisiti
- aver maturato il quinquennio utile;
- disporre, per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari,
sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare
ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro
interessato;
- avere un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente
coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato;
- non rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza
pubblica;
- gli Stati membri possono altresì richiedere la produzione di un titolo
di viaggio o di copia autenticata, il soddisfacimento di talune
condizioni di integrazione e la dimostrazione del possesso di un
alloggio adeguato
RESIDENTI DI LUNGO PERIODO
Motivi di revoca dello status
- acquisizione fraudolenta dello stesso;
- emissione di un provvedimento di espulsione (regolato dall’art. 12
direttiva);
- assenza dal territorio UE per almeno dodici mesi consecutivi;
- assenza dallo Stato membro che lo ha rilasciato per almeno sei
anni;
- acquisizione dello stesso status in altro Stato membro;
- minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei
reati dallo stesso perpetrati.
N.B. L’eventuale scadenza del permesso non produce alcuna
conseguenza sulla permanenza dello status.
CIRCOLAZIONE INFRA-UE
TCE (pre-Lisbona)
Art. 62, n. 3 TCE: la CE può adottare regole relative
alla “libertà di spostarsi” dei CST per un periodo fino a
tre mesi: erano evitati al contempo termini che
evocassero
la
«libertà
di
circolazione»,
tradizionalmente associata ai cittadini UE
Per quanto concerne la circolazione e il soggiorno per
periodi superiori a tre mesi, l’art. 63, n. 4 TCE era
molto cauto, limitandosi ad abilitare le istituzioni UE
ad adottare “misure che definiscono con quali diritti e
a quali condizioni i cittadini di Stati terzi […] possono
soggiornare in altri Stati membri” .
CIRCOLAZIONE INFRA-UE
TFUE
Art. 77, par. 2, lett. c: possono essere adottate misure relative
alle «condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono
circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo»
Art. 79, par. 2, lett. b: possono essere adottate misure
relative alla «definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese
le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli altri Stati membri»
Art. 45, par. 2 Carta dei diritti fondamentali, ove si legge che
«La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente ai Trattati, ai cittadini dei Paesi
terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato
membro».
CIRCOLAZIONE INFRA-UE
# La normativa UE attualmente vigente risale a un
periodo precedente l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona e contempla due regimi di circolazione dei
cittadini di Stati terzi.
# Il primo regime prevede una libertà di viaggiare
all’interno dell’UE fino a un periodo massimo di tre
mesi.
# Il secondo regime concerne l’ingresso e il soggiorno
per periodo superiori a tre mesi, con la prospettiva di
un soggiorno anche a tempo indeterminato, ma non
appare orientato (considerata la base giuridica dell’art.
63 TCE) verso la disciplina di una vera e propria
“libertà di circolazione e soggiorno”
SOGGIORNO «BREVE»
Artt. 19-24 CAAS: beneficiari
- i cittadini di Paesi terzi in possesso del visto Schengen,
per tutta la durata del loro visto;
- i cittadini di Paesi terzi che sono esenti da visto per
soggiorni di breve durata (c.d. lista bianca), per un
periodo massimo di tre mesi che decorre, al più tardi,
dal termine di sei mesi dal loro primo ingresso nell’area
Schengen;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno
valido o di visto di lunga durata rilasciato da uno Stato
membro Schengen
SOGGIORNO «BREVE»
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-
-
Artt. 19-24 CAAS: requisiti
possesso di un documento o di documenti validi
che consentano di attraversare la frontiera
(normalmente, il passaporto);
documenti che giustificano lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno,
sia per il ritorno nello Stato membro di
provenienza;
non essere segnalato ai fini della non ammissione;
non essere considerato pericoloso per l’ordine
pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di uno degli Stati Schengen.
SOGGIORNO «LUNGO»
# direttiva 2003/109 sui residenti di lungo periodo:
regime generale, sia per i beneficiari che per le
motivazioni del soggiorno nel secondo SM. Scatta
dopo cinque anni di residenza nel primo SM
# requisiti: reddito, assicurazione malattia, possesso di
un alloggio adeguato, prova di integrazione socioculturale. Per quanto riguarda le attività lavorative, il
secondo Stato può richiedere l’esistenza di un
contratto di lavoro e stabilire quote massime o altri
meccanismi protettivi della forza di lavoro statale o
comunitaria già residente
SOGGIORNO «LUNGO»
# talune direttive settoriali hanno introdotto disposizioni che
estendono, in tutto o in parte, il regime ora descritto a
soggetti che risiedono da meno di cinque anni nel territorio
dello Stato membro ospite
# studenti; ricercatori; lavoratori altamente qualificati (dopo
18 mesi).
# N.B. non viene prefigurata la possibilità di soggiorno per
una gamma ampia di motivi, come nel caso del residente di
lungo periodo: in tutti i casi richiamati il migrante in
questione può risiedere in un altro Stato membro
unicamente per la medesima tipologia di soggiorno o per
svolgervi la medesima attività.