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SOCIETA’ IMMOBILIARI
SOLUZIONI
A CRITICITA’ INPS
27 gennaio 2016
Laura SMERIGLIO, Commercialista
Daniele CALIA, Avvocato
con il contributo di:
Franca PINARELLO, Commercialista
Antonio CANAVESE, Commercialista
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FORMA GIURIDICA
DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE
SOCIETA’ DI
CAPITALI
S.P.A.
S.R.L.
SOCIETA’ DI
PERSONE
S.N.C.
e S.A.S.
Solo le società di
persone, in quanto
producono reddito
d’impresa, sono
considerate dalla
normativa in oggetto
S.S.
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QUADRO NORMATIVO
CODICE
CIVILE
Art. 2249 c.c.: ‘Le società che hanno per
oggetto l’esercizio di una attività commerciale
devono costituirsi secondo uno dei tipi
regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.’
(s.n.c., s.a.s., s.r.l e s.p.a.)
Le società semplici non possono avere per
oggetto l’esercizio di attività commerciali
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QUADRO NORMATIVO
TUIR
Art. 6, comma 3 TUIR:
I redditi delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale che sia l'oggetto sociale,
sono considerati redditi di impresa
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CARATTERISTICHE DELLE
SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE
COMPAGINE
SOCIETARIA
SOCI PERSONE
FISICHE
NO presenza
di soci società
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CARATTERISTICHE DELLE
SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE
IMMOBILI
strumentali e/o
abitativi e/o terreni
NELLO STATO
PATRIMONIALE
TRA LE IMMOBILIZZAZIONI
NO
immobili merce
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QUADRO NORMATIVO
PERSONE FISICHE
INPS
DL 19.9.1992 n. 384 art. 3-bis: a decorrere dall’ anno
1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti di cui all’ art. 1 della L. 2/8/1990 n. 233, è
rapportato alla totalità dei redditi d’ impresa denunciati
ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si
riferiscono.
L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203: requisiti per l’
obbligo di iscrizione alla gestione commercio
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I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS
GESTIONE COMMERCIANTI
L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203
DISTINGUIAMO IN DUE CATEGORIE I
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
ALL’INPS
REQUISITI
OGGETTIVI
REQUISITI
SOGGETTIVI
DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
SUSSISTERE ENTRAMBI
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I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS
GESTIONE COMMERCIANTI
L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203
REQUISITO
OGGETTIVO
Esercizio di attività commerciale
ai sensi dell’ art. 49 comma 1
lettera d) L. n. 88/1989
Settore terziario per le attività commerciali
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I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS
GESTIONE COMMERCIANTI
L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203
REQUISITO
SOGGETTIVO
a) Essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) avere la piena responsabilità dell’ impresa ed assumerne tutti gli oneri e
rischi relativi alla gestione;
c) partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e
autorizzazioni e/o essere iscritti in albi, registri o ruoli.
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Operazione PoseidOne 2009
Convenzione tra INPS
ed Agenzia delle
Entrate per l’ accesso
da parte dell’ INPS
alle:
DR Società di Persone
(snc,sas) operanti nel
settore del terziario
DR dei Soci delle suddette
tipologie societarie
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Operazione PoseidOne 2009
Codice ATECO 682001: affitto e gestione di
immobili in proprietà o in leasing
PER LE
SOCIETA’
codice ‘occupazione prevalente’ barrata nel
quadro RO
Oggetto sociale ‘L’
attività di acquisto, vendita, permuta e
locazione di terreni di qualsiasi genere, di aree fabbricabili, di fabbricati sia
civili che industriali, nonché la costruzione e demolizione di fabbricati civili ed
industriali, l’ amministrazione di beni immobili, l’ intermediazione nella
compravendita e nella locazione di beni immobili propri e di terzi’
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Operazione PoseidOne 2009
PER I SOCI
illimitatamente
responsabili
Compilazione quadro RH
Compilazione quadro RR
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QUADRO NORMATIVO
PERSONE FISICHE
ISTRUZIONI
UNICO 2015
QUADRO RH
– reddito di partecipazione in società di persone –
- nella sez. III rigo RH14 totale reddito di partecipazione
in società esercenti reddito d’impresa
- nella sez. III rigo RH18 totale reddito di partecipazione
in società semplici
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QUADRO NORMATIVO
PERSONE FISICHE
ISTRUZIONI
UNICO 2015
Circolare
INPS n. 120
del
12.06.2015
QUADRO RR
- reddito da assoggettare ai contributi previdenziali –
‘ … il totale dei redditi d’ impresa conseguiti nel
2014…’
costituiti dalla
somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice
1, codice 3,e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12
cod. 1: società di persone in contabilità ordinaria; cod. 3 soc. di persone di contabilità semplificata
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Operazione PoseidOne 2009
L’ INPS provvede all’ iscrizione d’ufficio
dei soci nella gestione commercianti e
con effetto retroattivo nei 5 anni
precedenti ricorrendo le predette
condizioni
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QUADRO NORMATIVO
La sentenza 1610/2012 del Tribunale di
Torino Sez. Lavoro
a favore dell’ INPS
afferma
La costituzione di una società
per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa,
manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma
comune delle attività in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello
derivante dal mero godimento del bene
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AZIONI PRE CONTENZIOSO
QUADRO RO
DATI RELATIVI AI SOCI
DR SOCIETA’ DI
PERSONE
nella sez. II il campo 7 va barrato se l’attività
svolta nell’impresa costituisce per il socio
l’occupazione prevalente
OGGETTO SOCIALE
Circoscrivere l’ attività al mero godimento
LEGALE
RAPPRESENTANTE
Verifica reale attività amministrativa e/o
gestoria
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AZIONI PRE CONTENZIOSO
TERZI SOGGETTI
‘L’ AGNELLO
SACRIFICALE’
POSSESSO DI
ALTRI
REDDITI
SIGNIFICATIVI
Inserire terzi soggetti , non soci, cui attribuire
Il reale svolgimento della attività gestoria
Socio con bassa partecipazione agli UTILI
diverso dalla partecipazione al capitale sociale,
da iscrivere come unico socio con
occupazione prevalente
Se di ammontare significativo rispetto al reddito
derivante dalla partecipazione alla società
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LA FASE CONTENZIOSA
PRESUPPOSTI E PRINCIPI
Giurisprudenza
CASSAZIONE , Sentenza n. 3145 del 11.02.2013 - CASSAZIONE, Sezioni Unite, n. 3240/2010
A) L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza contemporanea
dell'esercizio di attività commerciale (requisito oggettivo) gestita con assunzione di rischio
imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e della partecipazione
personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo).
PREVALENZA  concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale - avere la piena
responsabilità dell’impresa ed assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione; partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o essere
iscritti in albi, registri o ruoli. (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, sez. lavoro, sentenza n.
86 del 16.1.12; Tribunale di Catania, sez. lavoro, sentenza n. 3459 del 11.7.12)
B) Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come
imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi.
C) La LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ non costituisce attività commerciale ai fini
previdenziali, ma mero godimento degli stessi, sia che tale "attività" venga esercitata
personalmente, sia che venga esercitata per il tramite del veicolo societario, a prescindere da
ogni considerazione sull’attività prevalente del socio ed a prescindere dal fatto che i canoni
costituiscano già il reddito di impresa (Cass. N. 3145/2013).
D) La locazione di immobili di proprietà può, tutt'al più, qualificarsi come attività "commerciale"
solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o
compravendita immobiliare.
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Giurisprudenza
TRIBUNALE DI MONZA, Sezione lavoro, Sentenza del 29.05.2014
(Sulla locazione di Immobili di proprietà)
Non è tenuto ad aprire la posizione previdenziale presso la Gestione Speciale dei
Commercianti INPS il socio accomandatario di s.a.s., la cui attività si limiti alla
riscossione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà:
E’ illegittima l'iscrizione d'ufficio dei soci accomandatari di s.a.s. che esercitino
unicamente attività di locazione degli immobili di proprietà sociale.
Tale attività implicando un mero godimento indiretto dei beni appartenenti al
patrimonio sociale, non è qualificabile come attività di impresa commerciale,
presupposto di fatto necessario ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo
in capo al socio accomandatario.
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SITUAZIONI POSSIBILI
Cosa fare, come e quando
LA FASE “AMMINISTRATIVA” e la c.d. Iscrizione d’ufficio
Ditte individuali:
• invio lettere di avvenuta iscrizione ai titolari di ditta individuale (MSG.
28562/2009);
Società:
• invio lettere ai soci prestatori d'attività prevalente (MSG. 12836/2010);
• invio comunicazioni di iscrizione ai soci che, da UNICO, risultava
continuassero a svolgere attività prevalente nell'impresa (MSG.
8999/2011);
• Iscrizioni d'ufficio dei soci prestatori attività prevalente, da UNICO
(MSG.24087/2011)
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LA FASE CONTENZIOSA
AMMINISTRATIVA:
il ricorso avverso iscrizione d’ufficio
Avverso l'iscrizione d'ufficio
il contribuente può presentare, entro 90 giorni dalla ricezione della
comunicazione di iscrizione, ricorso amministrativo al “Comitato
amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali”.
Il ricorso va presentato esclusivamente con modalità telematica
(procedura – ricorsi on line – accessibile dal sito www.inps.it)
dall’interessato dotato di PIN ovvero dagli intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 12/1979 (anch’essi in possesso di PIN ad hoc).
Il ricorso dovrà essere corredato da idonea documentazione atta a
dimostrare che non ricorre l’obbligo di iscrizione.
Il Comitato avrà a sua volta 90 giorni per rispondere, spirato il termine,
il silenzio in questo caso vale come RIGETTO (silenzio diniego)
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LA FASE CONTENZIONA
AMMINISTRATIVA:
motivi di ricorso (esempi)
• “Il soggetto non prestava attività prevalente perché pensionato”;
• “Erronea indicazione di attività prevalente al quadro RO”;
• “L'attività svolta era relativa alla sola gestione di beni immobili
propri”;
• “Prescrizione” (5 anni dal termine ultimo di presentazione telematica delle
dichiarazioni per quell'anno)
MA Ai fini della prevalenza verranno prese in considerazione anche:
• carica sociale,
• percentuale di possesso,
• presenza di redditi,
• presenza di altri soggetti: soci, dipendenti e collaboratori, che prestino opera
all'interno dell'impresa.
• la presenza di uguale segnalazione negli anni precedenti e successivi (per RO)
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LA FASE CONTENZIONA GIUDIZIALE:
la cartella esattoriale
Atto successivo all’iscrizione d’ufficio e/o al rigetto del ricorso amministrativo è la
CARTELLA ESATTORIALE (realtiva ai contributi asseritamente dovuti e non versati)
Se il cliente arriva con la CARTELLA:
• ENTRO 40 giorni dalla notifica è possibile impugnarla depositando RICORSO
GIUDIZIALE presso il Tribunale.
• Il suddetto termine è perentorio, comporta cioè la decadenza dall’azione
giudiziaria ed il conseguente valore di titolo esecutivo del provvedimento non
impugnato.
• Per instaurare la presente fase contenziosa, trattandosi di attività giudiziale, la
legge prevede obbligatoriamente il patrocinio di un avvocato.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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