Slides - ODCEC Torino
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SOCIETA’ IMMOBILIARI SOLUZIONI A CRITICITA’ INPS 27 gennaio 2016 Laura SMERIGLIO, Commercialista Daniele CALIA, Avvocato con il contributo di: Franca PINARELLO, Commercialista Antonio CANAVESE, Commercialista 1 FORMA GIURIDICA DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE SOCIETA’ DI CAPITALI S.P.A. S.R.L. SOCIETA’ DI PERSONE S.N.C. e S.A.S. Solo le società di persone, in quanto producono reddito d’impresa, sono considerate dalla normativa in oggetto S.S. 2 QUADRO NORMATIVO CODICE CIVILE Art. 2249 c.c.: ‘Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.’ (s.n.c., s.a.s., s.r.l e s.p.a.) Le società semplici non possono avere per oggetto l’esercizio di attività commerciali 3 QUADRO NORMATIVO TUIR Art. 6, comma 3 TUIR: I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa 4 CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE COMPAGINE SOCIETARIA SOCI PERSONE FISICHE NO presenza di soci società 5 CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE IMMOBILI strumentali e/o abitativi e/o terreni NELLO STATO PATRIMONIALE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI NO immobili merce 6 QUADRO NORMATIVO PERSONE FISICHE INPS DL 19.9.1992 n. 384 art. 3-bis: a decorrere dall’ anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’ art. 1 della L. 2/8/1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’ impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203: requisiti per l’ obbligo di iscrizione alla gestione commercio 7 I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS GESTIONE COMMERCIANTI L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203 DISTINGUIAMO IN DUE CATEGORIE I REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’INPS REQUISITI OGGETTIVI REQUISITI SOGGETTIVI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SUSSISTERE ENTRAMBI 8 I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS GESTIONE COMMERCIANTI L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203 REQUISITO OGGETTIVO Esercizio di attività commerciale ai sensi dell’ art. 49 comma 1 lettera d) L. n. 88/1989 Settore terziario per le attività commerciali 9 I PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’INPS GESTIONE COMMERCIANTI L. 23.12.1996 n. 662 art. 1, comma 203 REQUISITO SOGGETTIVO a) Essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita; b) avere la piena responsabilità dell’ impresa ed assumerne tutti gli oneri e rischi relativi alla gestione; c) partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o essere iscritti in albi, registri o ruoli. 10 Operazione PoseidOne 2009 Convenzione tra INPS ed Agenzia delle Entrate per l’ accesso da parte dell’ INPS alle: DR Società di Persone (snc,sas) operanti nel settore del terziario DR dei Soci delle suddette tipologie societarie 11 Operazione PoseidOne 2009 Codice ATECO 682001: affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing PER LE SOCIETA’ codice ‘occupazione prevalente’ barrata nel quadro RO Oggetto sociale ‘L’ attività di acquisto, vendita, permuta e locazione di terreni di qualsiasi genere, di aree fabbricabili, di fabbricati sia civili che industriali, nonché la costruzione e demolizione di fabbricati civili ed industriali, l’ amministrazione di beni immobili, l’ intermediazione nella compravendita e nella locazione di beni immobili propri e di terzi’ 12 Operazione PoseidOne 2009 PER I SOCI illimitatamente responsabili Compilazione quadro RH Compilazione quadro RR 13 QUADRO NORMATIVO PERSONE FISICHE ISTRUZIONI UNICO 2015 QUADRO RH – reddito di partecipazione in società di persone – - nella sez. III rigo RH14 totale reddito di partecipazione in società esercenti reddito d’impresa - nella sez. III rigo RH18 totale reddito di partecipazione in società semplici 14 QUADRO NORMATIVO PERSONE FISICHE ISTRUZIONI UNICO 2015 Circolare INPS n. 120 del 12.06.2015 QUADRO RR - reddito da assoggettare ai contributi previdenziali – ‘ … il totale dei redditi d’ impresa conseguiti nel 2014…’ costituiti dalla somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, codice 3,e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 cod. 1: società di persone in contabilità ordinaria; cod. 3 soc. di persone di contabilità semplificata 15 Operazione PoseidOne 2009 L’ INPS provvede all’ iscrizione d’ufficio dei soci nella gestione commercianti e con effetto retroattivo nei 5 anni precedenti ricorrendo le predette condizioni 16 QUADRO NORMATIVO La sentenza 1610/2012 del Tribunale di Torino Sez. Lavoro a favore dell’ INPS afferma La costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa, manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene 17 AZIONI PRE CONTENZIOSO QUADRO RO DATI RELATIVI AI SOCI DR SOCIETA’ DI PERSONE nella sez. II il campo 7 va barrato se l’attività svolta nell’impresa costituisce per il socio l’occupazione prevalente OGGETTO SOCIALE Circoscrivere l’ attività al mero godimento LEGALE RAPPRESENTANTE Verifica reale attività amministrativa e/o gestoria 18 AZIONI PRE CONTENZIOSO TERZI SOGGETTI ‘L’ AGNELLO SACRIFICALE’ POSSESSO DI ALTRI REDDITI SIGNIFICATIVI Inserire terzi soggetti , non soci, cui attribuire Il reale svolgimento della attività gestoria Socio con bassa partecipazione agli UTILI diverso dalla partecipazione al capitale sociale, da iscrivere come unico socio con occupazione prevalente Se di ammontare significativo rispetto al reddito derivante dalla partecipazione alla società 19 LA FASE CONTENZIOSA PRESUPPOSTI E PRINCIPI Giurisprudenza CASSAZIONE , Sentenza n. 3145 del 11.02.2013 - CASSAZIONE, Sezioni Unite, n. 3240/2010 A) L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza contemporanea dell'esercizio di attività commerciale (requisito oggettivo) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo). PREVALENZA concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale - avere la piena responsabilità dell’impresa ed assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione; partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o essere iscritti in albi, registri o ruoli. (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, sez. lavoro, sentenza n. 86 del 16.1.12; Tribunale di Catania, sez. lavoro, sentenza n. 3459 del 11.7.12) B) Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi. C) La LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali, ma mero godimento degli stessi, sia che tale "attività" venga esercitata personalmente, sia che venga esercitata per il tramite del veicolo societario, a prescindere da ogni considerazione sull’attività prevalente del socio ed a prescindere dal fatto che i canoni costituiscano già il reddito di impresa (Cass. N. 3145/2013). D) La locazione di immobili di proprietà può, tutt'al più, qualificarsi come attività "commerciale" solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare. 20 Giurisprudenza TRIBUNALE DI MONZA, Sezione lavoro, Sentenza del 29.05.2014 (Sulla locazione di Immobili di proprietà) Non è tenuto ad aprire la posizione previdenziale presso la Gestione Speciale dei Commercianti INPS il socio accomandatario di s.a.s., la cui attività si limiti alla riscossione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà: E’ illegittima l'iscrizione d'ufficio dei soci accomandatari di s.a.s. che esercitino unicamente attività di locazione degli immobili di proprietà sociale. Tale attività implicando un mero godimento indiretto dei beni appartenenti al patrimonio sociale, non è qualificabile come attività di impresa commerciale, presupposto di fatto necessario ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo in capo al socio accomandatario. 21 SITUAZIONI POSSIBILI Cosa fare, come e quando LA FASE “AMMINISTRATIVA” e la c.d. Iscrizione d’ufficio Ditte individuali: • invio lettere di avvenuta iscrizione ai titolari di ditta individuale (MSG. 28562/2009); Società: • invio lettere ai soci prestatori d'attività prevalente (MSG. 12836/2010); • invio comunicazioni di iscrizione ai soci che, da UNICO, risultava continuassero a svolgere attività prevalente nell'impresa (MSG. 8999/2011); • Iscrizioni d'ufficio dei soci prestatori attività prevalente, da UNICO (MSG.24087/2011) 22 LA FASE CONTENZIOSA AMMINISTRATIVA: il ricorso avverso iscrizione d’ufficio Avverso l'iscrizione d'ufficio il contribuente può presentare, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di iscrizione, ricorso amministrativo al “Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”. Il ricorso va presentato esclusivamente con modalità telematica (procedura – ricorsi on line – accessibile dal sito www.inps.it) dall’interessato dotato di PIN ovvero dagli intermediari autorizzati ai sensi della Legge 12/1979 (anch’essi in possesso di PIN ad hoc). Il ricorso dovrà essere corredato da idonea documentazione atta a dimostrare che non ricorre l’obbligo di iscrizione. Il Comitato avrà a sua volta 90 giorni per rispondere, spirato il termine, il silenzio in questo caso vale come RIGETTO (silenzio diniego) 23 LA FASE CONTENZIONA AMMINISTRATIVA: motivi di ricorso (esempi) • “Il soggetto non prestava attività prevalente perché pensionato”; • “Erronea indicazione di attività prevalente al quadro RO”; • “L'attività svolta era relativa alla sola gestione di beni immobili propri”; • “Prescrizione” (5 anni dal termine ultimo di presentazione telematica delle dichiarazioni per quell'anno) MA Ai fini della prevalenza verranno prese in considerazione anche: • carica sociale, • percentuale di possesso, • presenza di redditi, • presenza di altri soggetti: soci, dipendenti e collaboratori, che prestino opera all'interno dell'impresa. • la presenza di uguale segnalazione negli anni precedenti e successivi (per RO) 24 LA FASE CONTENZIONA GIUDIZIALE: la cartella esattoriale Atto successivo all’iscrizione d’ufficio e/o al rigetto del ricorso amministrativo è la CARTELLA ESATTORIALE (realtiva ai contributi asseritamente dovuti e non versati) Se il cliente arriva con la CARTELLA: • ENTRO 40 giorni dalla notifica è possibile impugnarla depositando RICORSO GIUDIZIALE presso il Tribunale. • Il suddetto termine è perentorio, comporta cioè la decadenza dall’azione giudiziaria ed il conseguente valore di titolo esecutivo del provvedimento non impugnato. • Per instaurare la presente fase contenziosa, trattandosi di attività giudiziale, la legge prevede obbligatoriamente il patrocinio di un avvocato. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 25