2Kb - Comune di Ostuni

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COPIA
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 129
data 17.05.2012
Oggetto: Comune di Ostuni c/Comune di Fasano. Recupero canoni
arretrati per il Centro Territoriale per l’impiego.
L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di maggio alle ore 13.00 nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.:
Pres.
TANZARELLA Domenico
SANTORO Giuseppe
LO TESORIERE Nicola
PRUDENTINO Francesco
BLASI Antonio
FRANCIOSO Francesco
MORO Tommaso
BUONGIORNO Agostino
PINTO Andrea
PALMISANO Vincenzo
MATARRESE Angela
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Ass.
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Cheti Narraci
L’Assessore Blasi, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei
componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dall’Avvocatura
Comunale sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, i
seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica,
In ordine alla regolarità contabile,
si esprime parere favorevole,
si esprime parere favorevole,
data, 09.05.2012
data, 11.05.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Avv. Zaccaria
f.to Dr. Quartulli
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- la legge n. 56 del 28.0.1987 recante “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” ha istituito
le Sezioni Circoscrizionali per l’impiego, per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla
menzionata legge;
- con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Comune di Ostuni fu designato,
sin dagli anni 90, quale sede del Centro Territoriale per l’impiego ed il collocamento in Agricoltura,
per i Comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni, Carovigno, Cisternino e Fasano;
- la medesima L. 56/87 fa obbligo ai Comuni sede delle Sezioni Circoscrizionali di fornire i locali
necessari per il funzionamento delle sezioni, conformi a determinati criteri stabiliti dal Ministero. Gli
altri comuni compresi nell’ambito territoriale delle Sezioni circoscrizionali, ai sensi dell’art. 3 della
citata norma, sono tenuti a corrispondere al Comune ove ha sede la Sezione “…una quota di
partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti
dagli stessi comuni…”;
- in adempimento all’obbligo di legge, in data 21.05.1990 il Comune di Ostuni acquisiva in
locazione dall’Opera “Mons. L. Mindelli” l’immobile ubicato in Ostuni lungo la S.S.16;
- in data 5.5.1999 la Regione Puglia emanava la legge n. 19 “Norme in materia di politica regionale
del lavoro e dei Servizi per l’impiego” con la quale disciplinava le funzioni ed i compiti conferiti alla
Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 “Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in materia di servizi all’impiego e di politiche
attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- l’art. 7 di tale legge stabilisce che la Provincia è l’ente locale competente per l’istituzione dei Centri
Territoriali per l’Impiego, strutture articolate per ambiti distrettuali, e definisce i criteri per
l’istituzione di dette strutture, nonché le funzioni ed i servizi che i centri devono garantire;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 453 del 12.12.2001, sulla base dei criteri e degli
indirizzi espressi dalla Regione Puglia (la quale, per il territorio della Provincia di Brindisi, aveva
posto il limite numerico di quattro sedi) è stata approvata dalla Provincia di Brindisi l’individuazione
dei Centri territoriali per l’Impiego e dei relativi bacini di utenza, tra i quali il C.T.I. di Ostuni nel cui
bacino di utenza venivano individuati i Comuni di Ostuni, Fasano, Cisternino, Carovigno, San Vito
dei Normanni;
- con successiva deliberazione n. 7 del 30.1.2002, la Giunta Provinciale rettificava la precedente
deliberazione n. 453/2001, trasferendo il bacino di utenza del Comune di S. Vito dei Normanni dal
C.T.I. di Ostuni a quello di Mesagne, contestualmente individuando in via definitiva la sede di
insediamento e coordinamento del C.T.I. di Ostuni con il bacino di utenza dei Comuni di Ostuni,
Fasano, Cisternino, Carovigno;
- n data 24.12.2003, per i locali destinati a sede del Centro Territoriale per l’Impiego di Ostuni è
stato stipulato contratto di locazione decennale rep. n. 2774;
- il Comune di Ostuni ha più volte convocato riunioni e inviato proposte al fine di definire i criteri di
riparto della spesa, così come stabilito dall’art. 3 della legge 28.02.1987 n. 56. In particolare, con la
comunicazione prot. n. 32058 del 27.11.97, l’A.C. proponeva di accollarsi tutte le spese di
ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile ed il 50% del canone di locazione;
- la proposta formulata dal Comune di Ostuni relativa ai criteri di riparto delle spese tra gli enti
aderenti è stata accettata, in diverse forme, dalle amministrazioni comunali di Carovigno e di
Cisternino. Il criterio di riparto tiene conto delle varie osservazioni formulate dai Comuni
appartenenti alla Circoscrizione, in quanto il riparto della spesa complessiva viene stabilito al 50 per
cento a carico del Comune di Ostuni ed il restante 50 per cento tra gli altri Comuni, in modo
direttamente proporzionale alla popolazione ed inversamente proporzionale alla distanza
chilometrica;
- il Comune di Fasano, invece, non ha mai erogato alcun contributo, né ha mai concorso alle spese di
locazione, benché espressamente invitato e sollecitato con diverse note a firma del Direttore di
Ragioneria di questo Ente;
- anzi, con nota acquisita al protocollo comunale in data 17.09.2002 ha comunicato la propria
indisponibilità a corrispondere le quote adducendo come motivazione la circostanza di aver
sopportato spese per la sede decentrata del CTI medesimo;
- va, peraltro, evidenziato che il Comune di Fasano non ha mai contestato il merito della proposta di
riparto, ma ha soltanto evidenziato le ragioni per cui ritiene di non dover concorrere alle spese;
CONSIDERATO
- che la scelta da parte del Comune di Fasano di avere sul proprio territorio una sede decentrata
rientra sicuramente nell’ambito decisionale dell’A.C. ma non lo esonera dall’obbligo ex lege previsto
di contribuire agli oneri relativi al CTI; sicché, sebbene la Provincia possa attivare, su richiesta dei
Comuni ed ad esclusivo carico degli stessi, sedi decentrate per garantire i servizi amministrativi
essenziali, le funzioni delle sezioni decentrate sono completamente differenti da quelle dei Centri
Territoriali, per cui sussiste l’obbligo di ogni Comune appartenente al territorio servito dal Centro
Territoriale di contribuire alle spese relative ai locali adibiti a sede del medesimo;
- che l’omesso versamento della quota dovuta dal Comune di Fasano al Comune di Ostuni a titolo di
concorso spese per gli oneri di gestione per il Centro Territoriale per l’impiego continua a
determinare a carico di questo Ente un grave e perdurante danno economico;
RITENUTO
- che, pertanto, questa Civica Amministrazione debba procedere legalmente nei confronti del
Comune di Fasano per ottenere la contribuzione alle spese relative ai locali adibiti a sede del Centro
Territoriale per l’Impiego, per il recupero delle somme arretrate dovute al Comune di Fasano al
Comune di Ostuni sulla base del criterio di ripartizione delle spese proposto con nota prot. n. 32058
del 27.11.97 e non contestato dal Comune di Fasano, conferendo l’incarico di rappresentare e
difendere le ragioni dell’Ente agli avv.ti Cecilia R. Zaccaria e Alfredo Tanzarella, rispettivamente
dirigente e funzionario dell’Avvocatura Comunale;
VISTO l’art. 48, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs.267/00;
Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Per la causale di cui innanzi di agire nei confronti del Comune di Fasano, autorizzando il Sindaco
a promuovere azione per il recupero delle somme arretrate dovute al Comune di Ostuni;
2) Conferire disgiuntamente l’incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune nel detto
giudizio agli avv.ti Cecilia R. Zaccaria e Alfredo Tanzarella, rispettivamente Dirigente e funzionario
dell’Avvocatura Comunale, con ogni connessa facoltà;
3) Autorizzare il competente Dirigente del Settore ad adottare tutti gli atti di gestione compresi quelli
eventuali di impegno di spesa, che dovessero rendersi necessari in dipendenza della controversia in
argomento.
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività;
VISTO l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00
Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Est.: Stefania Palazzo
COPIA
Del che si è redatto il presente verbale.
X IL SINDACO
f.to Ass. Blasi Antonio
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cheti Narracci
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
data, 23.05.2012
IL RESPONSABILE
f.to Dott. Natalino Santoro
Per copia conforme all’originale.
data, ...............................
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