con la pensione complementare!
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con la pensione complementare!
Notiziario della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Via Trionfale, 79/a – 00136 Roma – ( 06.3975901 – fax 06.39733669 – Email: [email protected] Direttore Responsabile Donato Capece – Vice Direttore Roberto Martinelli Reg. Trib. Roma n.104 del 28-2-1995 SAPPEInforma N. 8 – mercoledì, 19 marzo 2014 PARTIRE SUBITO CON LA PENSIONE COMPLEMENTARE! Il SAPPE, come ben saprete, è da tempo impegnato, tra gli altri, sul tema della pensione complementare. Abbiamo inteso rappresentare, con due distinte note che riportiamo di seguito, le nostre sollecitazioni ad affrontare questo importante argomento a due Ministri del Governo Renzi: a Maria Anna MADIA. Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, e Andrea ORLANDO, responsabile del Dicastero della Giustizia. Questa O.S., la più rappresentativa della categoria, si rivolge, nell’ambito della complessa procedura destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo, alla S.V. quale soggetto amministrativo propulsivo, affinché, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 216, proceda ad attivare, quanto prima, la procedura di concertazione e negoziazione ivi disciplinata, al fine di costituire forme pensionistiche complementari, fondamentali per i giovani poliziotti attratti per effetto della c.d legge Fornero al sistema contributivo e, quindi, soggetti ad un trattamento pensionistico che necessita di forme di previdenza integrativa ineludibili, pena pensioni al limiti della sussistenza. La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo, con la conseguenza che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia arruolato dal 1° gennaio 1996, nonché quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare un'anzianità retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze previdenziali dalla riforma suddetta. La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, similmente a quanto avvenuto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza-difesa, attraverso procedure di negoziazione e di concertazione di cui al regolamento c.d. di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che doveva emanarsi entro il 30 giungo 2012, in virtù del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 24, comma 18. Orbene, la normativa relativa alle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, specificamente destinate ai pubblici dipendenti, è prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). In particolare, per il personale del pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel cui ambito rientrano anche il personale militare e le Forze di polizia di Stato, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. L'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) prevede inoltre che, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate, esclusi i dirigenti civili e militari, il personale e gli ausiliari di leva, l'istituzione di forme pensionistiche complementari è realizzata mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate). Tali procedure prevedono una concertazione tra le amministrazioni ed i rappresentanti delle OO.SS., mentre l'iniziativa del procedimento per la concertazione spetta al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione: dette procedure si concludono con l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Repubblica. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha precisato altresì che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 (disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), della legge n. 33 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), della legge n. 449 del 1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. Poiché le predette procedure negoziali e concertative non hanno ancora definito le modalità di finanziamento della previdenza complementare, anche mediante la destinazione del TFR dei dipendenti del comparto in parola, lo stesso trattamento di fine rapporto (che, al momento, ancora non esiste per queste categorie) non è disponibile per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Con riferimento alla possibilità di passare dal TFS (indennità di buonuscita) al TFR da parte del personale dei comparti difesa e sicurezza, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le citate procedure concertative e negoziali devono provvedere non solo all'istituzione delle forme pensionistiche complementari, ma anche alla disciplina del trattamento di fine rapporto. Pertanto, i dipendenti dei comparti difesa e sicurezza continuano a rimanere in regime TFS fintantoché le citate procedure, ovvero altre norme di legge, non prevedano il passaggio dal TFS al TFR, ivi comprese le relative modalità di trasformazione. Si rammenta che queste modalità sono state definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (di recepimento dei contenuti dell'accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999) con riguardo esclusivamente al personale pubblico cui si applica l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire il personale cosiddetto contrattualizzato. Tenuto conto, pertanto, del quadro di regole attualmente vigente, il dipendente appartenente ai comparti difesa e sicurezza: 1) non può optare per la trasformazione del TFS in TFR all'atto dell'adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa facoltà non è stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l'estensione del TFR; 2) non può aderire ad una forma pensionistica complementare su base collettiva, perché non è stata ancora istituita; 3) può aderire invece ad una qualsiasi forma pensionistica individuale ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 con la sola contribuzione a proprio carico e senza la contribuzione a carico del datore di lavoro (prevista solo per le forme collettive ancora da costituire), e senza poter destinare ad un'eventuale forma pensionistica individuale il proprio Tfr, non solo perché mancano le fonti istitutive (che ne devono disciplinare la destinazione a questo scopo), ma anche perché è ancora assente la disciplina che regola il passaggio dal TTS al TFR: non risulta che ad oggi siano state attivate forme pensionistiche integrative individuali riferite ai lavoratori del settore Forze armate e di polizia; 4) se non verranno attivati quanto prima i fondi integrativi complementari i neo assunti nelle Forze di polizia rischiano di percepire all’atto del collocamento in quiescenza un trattamento pensionistico sotto la soglia di sussistenza; Alla luce di quanto sopra, il SAPPe, pertanto, sollecita la S.V. a voler promuovere la procedura in questione, dal momento che, in caso contrario, si vedrà costretta ad adire i competenti Tribunali Amministrativi Regionali per far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni interessate a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, analogamente a quanto posto in essere da personale del Ministero della Difesa che in tal senso ha già ottenuto positivi pronunciamenti. E questa che segue è la lettera inviata al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Con le sentenze n. 2907/2013 e n. 2908/2013, entrambe emanate a seguito di ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi, rispettivamente sulle sentenze n. 9186/2011 e 9187/2011 con cui il TAR del Lazio, Sez. I bis, ha accolto le censure dei ricorrenti ordinando ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Amministrazione e della Innovazione di concludere il procedimento amministrativo preordinato all’attivazione della c.d. previdenza complementare entro il termine di 180 giorni, il predetto TAR ha nominato un Commissario ad acta per le incombenze del caso, individuandolo nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa. Quest’ultimo, con formale richiesta di chiarimenti diretta al suddetto giudice amministrativo, ha chiesto di conoscere se, alla luce dell’articolo 7 del D.lgs. 195/95, la sua attività di Commissario ad acta doveva limitarsi al solo personale della Difesa (Forze Armate ed Arma dei Carabinieri) o se, viceversa, doveva coinvolgere anche le Forze di Polizia ad ordinamento civile, con convocazione, pertanto, dei relativi rappresentanti sindacali. In riscontro il TAR ha fatto sapere che “alla luce della disciplina, richiamata nella stessa nota del Commissario ad acta ed in relazione al contenuto del tutto generico ed essenziali del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile individuare una prassi procedimentale ben definita. Al riguardo…è possibile individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le OO.SS,. maggiormente rappresentative ed i consigli centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”. In forza di ciò, la scrivente, quale O.S. maggiormente rappresentativa della categoria, ha ricevuto formale convocazione all’avvio dei tavoli negoziali per l’istituzione della previdenza integrativa. Ferma restando la decisione del giudice amministrativo, la scrivente non può non osservare tuttavia come il suo naturale interlocutore dovrebbe essere un organo del Ministero della Giustizia, esperto della materia ed in grado di fornire risposte valide ed esaurienti, il quale investa il Governo della grave inadempienza in atto, che sta penalizzando non poco i giovani poliziotti che, assoggettati per effetto della riforma c.d. Fornero ad un sistema pensionistico di tipo contributivo e non più retributivo, dovrebbero beneficiare di forme di pensione complementari, quale correttivi ad effetto compensativo, al fine di evitare, all’atto del collocamento in quiescenza, di percepire trattamenti pensionistici irrisori. ESITI COMMISSIONE RICOMPENSE Nell’area riservata del nostro sito internet, www.sappe.it, potete trovare gli esiti della seduta della Commissione Ricompense che si è tenuta ieri, 18 marzo, al DAP. CONVEGNO SAPPE NAZIONALE E XXV CONSIGLIO Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, la prima e più rappresentativa Organizzazione della Categoria, terrà ad Abano Terme (PD) i prossimi 9 e 10 aprile 2014 i lavori del XXV^ Consiglio Nazionale, che è l’organismo al quale partecipano i componenti la Segreteria Generale, i Coordinatori Nazionali e i Segretari Nazionali e Regionali del Sindacato. I lavori saranno preceduti, nel pomeriggio di martedì 8 aprile, dal Convegno Nazionale “Un altro carcere è possibile. Misure alternative e lavoro sono sicurezza”, al quale sono stati invitati esponenti delle Istituzioni, del mondo del volontariato e dell’associazionismo penitenziario, nel corso del quale il SAPPE esprimerà idee e proposte per una nuova esecuzione della pena nel nostro Paese. Noi che rappresentiamo le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria impegnati 24 ore al giorno nella prima linea dei padiglioni e delle sezioni detentive delle oltre 200 carceri italiane siamo assolutamente d’accordo con i contenuti del messaggio che il Signor Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere l’8 ottobre scorso affinchè si avvii nel nostro amato Paese una indispensabile e decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti e offrendo loro reali opportunità di recupero. Ma anche garantendo ai poliziotti penitenziari più sicure e meno stressanti condizioni di lavoro, tenuto conto che le tensioni connesse al sovraffollamento determinano quotidianamente moltissimi eventi critici nelle carceri – atti di autolesionismo, tentati suicidi, risse, colluttazioni – che se non fosse per il nostro decisivo e risolutivo intervento avrebbero più gravi conseguenze. Da più di 23 anni siamo impegnati nel valorizzare l’importante ruolo sociale della Polizia Penitenziaria e nel far conoscere all’opinione pubblica i tanti sacrifici che quotidianamente affrontano i Baschi Azzurri del Corpo, che pur con tutte le criticità oggettive lavorano ogni giorno con l’entusiasmo democratico e repubblicano. dei fedeli servitori del nostro Stato Nel nostro Convegno Nazionale del prossimo 8 aprile ad Abano Terme – che ha già ottenuti importanti e prestigiosi Patrocini istituzionali e che sarà seguito integralmente da Radio Radicale – dibatteremo questi temi, finalizzati anche a favorire e potenziare il lavoro in carcere da parte dei detenuti. I temi oggetto del Convegno saranno introdotti dal Segretario Generale SAPPE dott. Donato CAPECE. Tra gli altri, interverranno: - Maurizio GASPARRI, Vice Presidente del Senato della Repubblica; - Enrico COSTA, Vice Ministro della Giustizia; - Luigi PAGANO, Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; - Linda ARATA, Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Padova; - Salvatore PIROSCIA, Direttore Generale dell’Ente di formazione no profit CONFSALform; - Gianni TREVISAN, presidente della Cooperativa Sociale “Il Cerchio” di Venezia; - Nicola BOSCOLETTO, presidente di Officina Giotto, Consorzio di Cooperative Sociali; - Rita BERNARDINI, segretario di Radicali Italiani. CONVEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTO UN ALTRO CARCERE CON IL PATROCINIO DI Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Corpo di Polizia Penitenziaria Regione del Veneto Provincia di Padova Città di Abano Terme , POSSIBILE Misure alternative e lavoro garantiscono più sicurezza IDEE E PROPOSTE DEL SAPPE PO L I Z I A P E N I T E N Z I A R I A IN COLLABORAZIONE CON Abano Terme • 8 aprile 2014 • ore 15:00 UN ALTRO CARCERE E’ POSSIBILE Misure alternative e lavoro garantiscono più sicurezza IDEE E PROPOSTE DEL SAPPE PO L I Z I A P E N I T E N Z I A R I A Sala Congressi Hotel Terme Helvetia via Marzia, 49 • Abano Terme R.S.V.P. tel. 06.3975901 [email protected] • www.sappe.it • 15:00 INIZIO LAVORI E SALUTI AUTORITA’ • 18:00 COFFEE BREAK • 18:15 PROSEGUIMENTO DIBATTITO • 15:30 INTRODUZIONE Dott. Donato Capece Segretario Generale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria • 16:00 INTERVENTI E DIBATTITO • 19:30 CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI XXV Consiglio Nazionale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Abano Terme, 8 • 9 • 10 aprile 2014 Convegno organizzato nell’ambito dei lavori del XXV Consiglio Nazionale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria www.mariocaputi.it INVITO CONVEGNO • PROGRAMMA • 8 aprile 2014 • ore 15:00