con la pensione complementare!

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con la pensione complementare!
Notiziario della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Via Trionfale, 79/a – 00136 Roma – ( 06.3975901 – fax 06.39733669 – Email: [email protected]
Direttore Responsabile Donato Capece – Vice Direttore Roberto Martinelli
Reg. Trib. Roma n.104 del 28-2-1995
SAPPEInforma N. 8 – mercoledì, 19 marzo 2014
PARTIRE SUBITO
CON LA
PENSIONE
COMPLEMENTARE!
Il SAPPE, come ben saprete, è da tempo impegnato, tra gli altri,
sul tema della pensione complementare.
Abbiamo inteso rappresentare, con due distinte note che
riportiamo di seguito, le nostre sollecitazioni ad affrontare questo
importante argomento a due Ministri del Governo Renzi: a Maria
Anna MADIA. Ministro della Pubblica Amministrazione e della
Semplificazione, e Andrea ORLANDO, responsabile del Dicastero della
Giustizia.
Questa O.S., la più rappresentativa della categoria, si rivolge, nell’ambito della
complessa procedura destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo, alla
S.V. quale soggetto amministrativo propulsivo, affinché, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 maggio 1995, n. 216, proceda ad attivare, quanto prima, la procedura di
concertazione e negoziazione ivi disciplinata, al fine di costituire forme pensionistiche
complementari, fondamentali per i giovani poliziotti attratti per effetto della c.d legge
Fornero al sistema contributivo e, quindi, soggetti ad un trattamento pensionistico che
necessita di forme di previdenza integrativa ineludibili, pena pensioni al limiti della
sussistenza.
La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante la «Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare», ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali
con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo, con la
conseguenza che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia arruolato dal
1° gennaio 1996, nonché quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare
un'anzianità retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze
previdenziali dalla riforma suddetta.
La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, similmente a
quanto avvenuto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche
integrative per il personale del comparto sicurezza-difesa, attraverso procedure di
negoziazione e di concertazione di cui al regolamento c.d. di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, che doveva emanarsi entro il 30 giungo
2012, in virtù del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 24, comma 18.
Orbene, la normativa relativa alle fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari, specificamente destinate ai pubblici dipendenti, è prevista dall'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari). In particolare, per il personale del pubblico impiego
cosiddetto contrattualizzato, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel cui ambito rientrano anche il personale militare e le Forze di
polizia di Stato, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo
le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni. L'articolo 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)
prevede inoltre che, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
militare, e delle Forze armate, esclusi i dirigenti civili e militari, il personale e gli
ausiliari di leva, l'istituzione di forme pensionistiche complementari è realizzata
mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e delle Forze armate). Tali procedure prevedono una concertazione tra le
amministrazioni ed i rappresentanti delle OO.SS., mentre l'iniziativa del procedimento
per la concertazione spetta al Ministero per la pubblica amministrazione e la
semplificazione: dette procedure si concludono con l'emanazione di appositi decreti del
Presidente della Repubblica. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999) ha precisato altresì che le procedure di negoziazione e di
concertazione attivate ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del
1998 provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione
complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto
legislativo n. 124 del 1993 (disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), della legge n. 33 del 1995 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), della legge
n. 449 del 1997 (misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, anche
verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai
sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico
impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la
retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine
rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del
trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine
rapporto da destinare a previdenza complementare. Poiché le
predette procedure negoziali e concertative non hanno ancora
definito le modalità di finanziamento della previdenza
complementare, anche mediante la destinazione del TFR dei
dipendenti del comparto in parola, lo stesso trattamento di fine
rapporto (che, al momento, ancora non esiste per queste categorie)
non è disponibile per il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari. Con riferimento alla possibilità di passare dal TFS
(indennità di buonuscita) al TFR da parte del personale dei
comparti difesa e sicurezza, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo
26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le citate
procedure concertative e negoziali devono provvedere non solo
all'istituzione delle forme pensionistiche complementari, ma anche
alla disciplina del trattamento di fine rapporto. Pertanto, i
dipendenti dei comparti difesa e sicurezza continuano a rimanere in
regime TFS fintantoché le citate procedure, ovvero altre norme di
legge, non prevedano il passaggio dal TFS al TFR, ivi comprese le
relative modalità di trasformazione. Si rammenta che queste
modalità sono state definite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 dicembre 1999 (di recepimento dei contenuti
dell'accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999) con riguardo
esclusivamente al personale pubblico cui si applica l'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire il
personale cosiddetto contrattualizzato.
Tenuto conto, pertanto, del quadro di regole attualmente vigente, il dipendente
appartenente ai comparti difesa e sicurezza:
1) non può optare per la trasformazione del TFS in TFR all'atto
dell'adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa
facoltà non è stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di
cui al decreto legislativo n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha
demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su
base collettiva e di disciplinare l'estensione del TFR;
2) non può aderire ad una forma pensionistica complementare su base
collettiva, perché non è stata ancora istituita;
3) può aderire invece ad una qualsiasi forma pensionistica individuale ai
sensi degli articoli 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993
con la sola contribuzione a proprio carico e senza la contribuzione a
carico del datore di lavoro (prevista solo per le forme collettive ancora da
costituire), e senza poter destinare ad un'eventuale forma pensionistica
individuale il proprio Tfr, non solo perché mancano le fonti istitutive (che
ne devono disciplinare la destinazione a questo scopo), ma anche perché è
ancora assente la disciplina che regola il passaggio dal TTS al TFR: non
risulta che ad oggi siano state attivate forme pensionistiche integrative
individuali riferite ai lavoratori del settore Forze armate e di polizia;
4) se non verranno attivati quanto prima i fondi integrativi complementari i neo assunti nelle Forze di polizia rischiano di percepire
all’atto del collocamento in quiescenza un trattamento pensionistico sotto
la soglia di sussistenza;
Alla luce di quanto sopra, il SAPPe, pertanto, sollecita la S.V. a voler promuovere
la procedura in questione, dal momento che, in caso contrario, si vedrà costretta ad adire
i competenti Tribunali Amministrativi Regionali per far accertare e dichiarare l’obbligo
delle Amministrazioni interessate a concludere, mediante l’adozione di un
provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della
pensione complementare, analogamente a quanto posto in essere da personale del
Ministero della Difesa che in tal senso ha già ottenuto positivi pronunciamenti.
E questa che segue è la lettera inviata al Ministro della Giustizia
Andrea Orlando.
Con le sentenze n. 2907/2013 e n. 2908/2013, entrambe emanate a seguito di
ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi, rispettivamente sulle sentenze n.
9186/2011 e 9187/2011 con cui il TAR del Lazio, Sez. I bis, ha accolto le censure dei
ricorrenti ordinando ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Amministrazione e della
Innovazione di concludere il procedimento amministrativo preordinato all’attivazione
della c.d. previdenza complementare entro il termine di 180 giorni, il predetto TAR ha
nominato un Commissario ad acta per le incombenze del caso, individuandolo nella
persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa.
Quest’ultimo, con formale richiesta di chiarimenti diretta al suddetto giudice
amministrativo, ha chiesto di conoscere se, alla luce dell’articolo 7 del D.lgs. 195/95, la
sua attività di Commissario ad acta doveva limitarsi al solo personale della Difesa
(Forze Armate ed Arma dei Carabinieri) o se, viceversa, doveva coinvolgere anche le
Forze di Polizia ad ordinamento civile, con convocazione, pertanto, dei relativi
rappresentanti sindacali.
In riscontro il TAR ha fatto sapere che “alla luce della disciplina, richiamata
nella stessa nota del Commissario ad acta ed in relazione al contenuto del tutto generico
ed essenziali del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile
individuare una prassi procedimentale ben definita. Al riguardo…è possibile
individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di
attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le OO.SS,. maggiormente
rappresentative ed i consigli centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il
Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure
di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”.
In forza di ciò, la scrivente, quale O.S. maggiormente rappresentativa della
categoria, ha ricevuto formale convocazione all’avvio dei tavoli negoziali per
l’istituzione della previdenza integrativa.
Ferma restando la decisione del giudice amministrativo, la scrivente non può non
osservare tuttavia come il suo naturale interlocutore dovrebbe essere un organo del
Ministero della Giustizia, esperto della materia ed in grado di fornire risposte valide ed
esaurienti, il quale investa il Governo della grave inadempienza in atto, che sta
penalizzando non poco i giovani poliziotti che, assoggettati per effetto della riforma c.d.
Fornero ad un sistema pensionistico di tipo contributivo e non più retributivo,
dovrebbero beneficiare di forme di pensione complementari, quale correttivi ad effetto
compensativo, al fine di evitare, all’atto del collocamento in quiescenza, di percepire
trattamenti pensionistici irrisori.
ESITI COMMISSIONE RICOMPENSE
Nell’area riservata del nostro sito internet, www.sappe.it, potete
trovare gli esiti della seduta della Commissione Ricompense che si è
tenuta ieri, 18 marzo, al DAP.
CONVEGNO SAPPE
NAZIONALE
E XXV CONSIGLIO
Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, la prima e più
rappresentativa Organizzazione della Categoria, terrà ad Abano Terme
(PD) i prossimi 9 e 10 aprile 2014 i lavori del XXV^ Consiglio
Nazionale, che è l’organismo al quale partecipano i componenti la
Segreteria Generale, i Coordinatori Nazionali e i Segretari Nazionali e
Regionali del Sindacato.
I lavori saranno preceduti, nel pomeriggio di martedì 8 aprile, dal
Convegno Nazionale “Un altro carcere è possibile. Misure alternative e
lavoro sono sicurezza”, al quale sono stati invitati esponenti delle
Istituzioni,
del
mondo
del
volontariato
e
dell’associazionismo
penitenziario, nel corso del quale il SAPPE esprimerà idee e proposte
per una nuova esecuzione della pena nel nostro Paese.
Noi che rappresentiamo le donne e gli uomini del Corpo di Polizia
Penitenziaria impegnati 24 ore al giorno nella prima linea dei
padiglioni e delle sezioni detentive delle oltre 200 carceri italiane
siamo assolutamente d’accordo con i contenuti del messaggio che il
Signor Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere l’8 ottobre
scorso affinchè si avvii nel nostro amato Paese una indispensabile e
decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la
detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti
e offrendo loro reali opportunità di recupero.
Ma anche garantendo ai poliziotti penitenziari più sicure e meno
stressanti condizioni di lavoro, tenuto conto che le tensioni connesse
al sovraffollamento determinano quotidianamente moltissimi eventi
critici nelle carceri – atti di autolesionismo, tentati suicidi, risse,
colluttazioni – che se non fosse per il nostro decisivo e risolutivo
intervento avrebbero più gravi conseguenze.
Da più di 23 anni siamo impegnati nel valorizzare l’importante
ruolo sociale della Polizia Penitenziaria e nel far conoscere all’opinione
pubblica i tanti sacrifici che quotidianamente affrontano i Baschi
Azzurri del Corpo, che pur con tutte le criticità oggettive lavorano ogni
giorno
con
l’entusiasmo
democratico e repubblicano.
dei
fedeli
servitori
del
nostro
Stato
Nel nostro Convegno Nazionale del prossimo 8 aprile ad Abano
Terme – che ha già ottenuti importanti e prestigiosi Patrocini
istituzionali e che sarà seguito integralmente da Radio Radicale –
dibatteremo questi temi, finalizzati anche a favorire e potenziare il
lavoro in carcere da parte dei detenuti.
I temi oggetto del Convegno saranno introdotti dal Segretario
Generale SAPPE dott. Donato CAPECE.
Tra gli altri, interverranno:
- Maurizio
GASPARRI,
Vice
Presidente
del
Senato
della
Repubblica;
- Enrico COSTA, Vice Ministro della Giustizia;
- Luigi
PAGANO,
Vice
Capo
Vicario
del
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria;
- Linda ARATA, Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di
Padova;
- Salvatore PIROSCIA, Direttore Generale dell’Ente di formazione
no profit CONFSALform;
- Gianni TREVISAN, presidente della Cooperativa Sociale “Il
Cerchio” di Venezia;
- Nicola BOSCOLETTO, presidente di Officina Giotto, Consorzio di
Cooperative Sociali;
- Rita BERNARDINI, segretario di Radicali Italiani.
CONVEGNO
ORGANIZZAZIONE EVENTO
UN ALTRO CARCERE
CON IL PATROCINIO DI
Ministero
della Giustizia
Dipartimento
Amministrazione
Penitenziaria
Corpo di Polizia
Penitenziaria
Regione del
Veneto
Provincia di
Padova
Città di
Abano Terme
,
POSSIBILE
Misure alternative e lavoro
garantiscono più sicurezza
IDEE E PROPOSTE DEL SAPPE
PO L I Z I A P E N I T E N Z I A R I A
IN COLLABORAZIONE CON
Abano Terme • 8 aprile 2014 • ore 15:00
UN ALTRO CARCERE
E’ POSSIBILE
Misure alternative e lavoro
garantiscono più sicurezza
IDEE E PROPOSTE DEL SAPPE
PO L I Z I A P E N I T E N Z I A R I A
Sala Congressi
Hotel Terme Helvetia
via Marzia, 49 • Abano Terme
R.S.V.P.
tel. 06.3975901
[email protected] • www.sappe.it
• 15:00
INIZIO LAVORI
E SALUTI AUTORITA’
• 18:00
COFFEE BREAK
• 18:15
PROSEGUIMENTO
DIBATTITO
• 15:30
INTRODUZIONE
Dott. Donato Capece
Segretario Generale
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
• 16:00
INTERVENTI
E DIBATTITO
• 19:30
CONCLUSIONI
E CHIUSURA LAVORI
XXV
Consiglio Nazionale
Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria
Abano Terme, 8 • 9 • 10 aprile 2014
Convegno organizzato nell’ambito
dei lavori del XXV Consiglio Nazionale
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
www.mariocaputi.it
INVITO CONVEGNO • PROGRAMMA • 8 aprile 2014 • ore 15:00