profili tipologici prerogative misura della partecipazione
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profili tipologici prerogative misura della partecipazione
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTE C I PAZ I O N I AZ I O NAR I E profili tipologici partecipazione sociale che l’azione rappresenta titolo rappresentativo della partecipazione prerogative hanno uguale valore parità formale di diritti conferiscono uguali diritti misura della partecipazione nella SPA somma delle azioni in possesso dell’azionista, in rapporto al totale riferita alla persona dei soci e rapportata alla quota di capitale nella SRL determinazione del valore corrispondenza tra il valore riferito alla totalità delle azioni e l’ammontare del capitale sociale 1 a ciascuna azione si attribuisce una frazione di quel valore per il numero delle azioni AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CATE G O R I E S PE C IALI D I AZ I O N I D I R ITTI AM M I N I STRATI V I azioni PRIVE del diritto di voto azioni con voto LIMITATO a particolari argomenti azioni con voto SUBORDINATO a particolari condizioni il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale art. 2351, comma 2, codice civile non possono emettersi azioni a voto plurimo art. 2351, comma 4, codice civile 2 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CATE G O R I E S PE C IALI – D I R ITTI PATR I M O N IALI remunerazione: a) in base a una quota fissa di utili • AUTONOMIA PATRIMONIALE b) c) d) + DIVIETO DI PATTO LEONINO Il Mulino 2006 • • in base a percentuale commisurata al valore nominale del titolo o ad altro indice di riferimento in base ai risultati conseguiti dalla società in un determinato settore di attività con preferenza rispetto alle azioni ordinarie (pagate prima / remunerate meglio) postergazione rispetto alle perdite subite dalla società diverso trattamento nel rimborso della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale (recesso e/o liquidazione) 3 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CATE G O R I E S PE C IALI D I AZ I O N I – E S E M PI azioni correlate art. 2350 azioni di godimento art. 2353 azioni di risparmio art. 145 t.u.f. azioni a favore dei prestatori di lavoro art. 2349 lo statuto stabilisce: a) criteri di imputazione di costi e ricavi del settore b) diritti attribuiti a tali azioni c) eventuali condizioni e modalità di conversione • a) b) c) attribuite ai soci con azioni rimborsate prive del diritto di voto diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento dei titolari di azioni non rimborsate lo statuto stabilisce: contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale • lo statuto stabilisce: a) disciplina di forma b) modalità di trasferimento c) diritti spettanti ai titolari • 4 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI LE ASSEMBLEE SPECIALI finalità • consentire agli azionisti di ciascuna categoria di autotutelarsi rispetto a scelte pregiudizievoli adottate solo o anche da azionisti di categorie diverse à applicabilità anche ai possessori di strumenti finanziari, per quanto non soci, dato che, in certa misura, essi partecipano all’organizzazione sociale rilievo del pregiudizio • pregiudizio diretto ai diritti di una categoria à es., deliberazione che riduca i diritti patrimoniali di una singola categoria • non rileva un pregiudizio che colpisca in modo omogeneo e misura paritaria à es., deliberazione che aumenti il capitale escludendo dir. d’opzione di tutti • irrilevanza di un pregiudizio di mero fatto di una singola categoria di azioni à es., deliberazione che incida negativamente, eludendo le aspettative pregiudizio indiretto • pregiudizio all’interesse al mantenimento della esistente proporzione dei diritti spettanti alle varie categorie di azioni à es., deliberazione che, intensificando i diritti spettanti a una categoria, si risolva in un decremento della partecipazione al risultato sociale spettante ai titolari delle azioni di altre categorie rilievo procedi= mentale • le deliberazioni in oggetto sono modificative dell’atto costitutivo • esse non producono effetto sino a quando iscritte, e notaio o tribunale non devono farle iscrivere in assenza delle condizioni stabilite dalla legge à no all’iscrizione prima di approvazione espressa dell’assemblea speciale 5 art. 2376 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI C I R C O LAZ I O N E D E LLE AZ I O N I tipo di azione modalità di trasferimento iscrizione nel libro dei soci a) richiesta dall’interessato b) effettuata senza indugio dalla società azioni non rappresentate da titoli • azioni al portatore • consegna del titolo transfert à annotazione / rilascio nuovo titolo • girata a) acquisizione di tutti i diritti sociali b) indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci • azioni nominative azioni dematerializzate scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti a) alienante impartisce ordine di trasferimento b) depositario effettua giroconto pro acquirente • 6 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI AZIONI – LIMITI E VINCOLI limiti alla circolazione introdotti a maggioranza clausole di mero gradimento pegno e usufrutto sequestro lo statuto può stabilire a) di condizionare il trasferimento b) di vietarne il trasferimento per massimo 5 anni • Ü ogni clausola limitativa della circolazione può essere introdotta a maggioranza • approvazione a maggioranza solo se a) obbligo di riacquisto (a carico di società o di terzi) b) diritto di recesso all’alienante a) b) diritto di voto e di opzione spettano al socio tutti gli altri diritti amministrativi spettano, disgiuntamente, tanto al socio quanto al creditore diritto di voto e ogni altro diritto amministrativo al custode 7 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI LE TR E S U B – FATTI S PE C I E DI CONTROLLO controllo AZIONARIO (o interno) DI DIRITTO controllo AZIONARIO (o interno) DI FATTO controllo CONTRATTUALE (o esterno) a questo tipo di controllo sono sottoposte le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria a questo tipo di controllo sono sottoposte le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per avere un’influenza dominante in assemblea ordinaria a questo tipo di controllo sono sottoposte le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa art. 2359, c. 1, n. 1 art. 2359, c. 1, n. 2 art. 2359, c. 1, n. 3 8 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CONTROLLO AZIONARIO (O INTERNO) modalità di computo dei voti esclusivamente il controllo AZIONARIO, e non anche il controllo CONTRATTUALE, comprende il computo dei voti spettanti alle società controllate, fiduciarie e a persona interposta (cosiddetto controllo INDIRETTO) N.B. controllo INDIRETTO: la propagazione agisce solo in senso verticale • • • • NON: proprietà di partecipazioni in misura superiore a una determinata percentuale del capitale sociale, MA: DISPONIBILITÀ di maggioranza, o voti SUFFICIENTI NON si tiene conto dei voti spettanti per conto di terzi; si calcolano solo voti esercitabili in assemblea ordinaria PUÒ derivare anche da condizioni giuridiche diverse (es., usufrutto; pegno), purché stabile influenza e non convenzione contraria circa l’esercizio del voto PUÒ derivare da sindacato di voto • il controllo DI FATTO, PUÒ derivare da voti inferiori alla maggioranza assoluta (per effetto della cosiddetta ‘polverizzazione del capitale’) 9 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI C O NTR O LLO C O NTRATTUALE ( O E STE R N O ) nozione di controllo contrattuale NOZIONE AMPIA contratti del più vario oggetto e contenuto ... PURCHÉ vi sia sottomissione di una società alla INFLUENZA DOMINANTE di un’altra società RIENTRANO (ad esempio) a) contratto di affitto d’azienda b) contratto di licenza di brevetto o know-how c) contratto di distribuzione in esclusiva SI DISCUTE se rientri nella nozione il contratto di dominazione NON RIENTRANO i contratti parasociali: il controllo esterno ricorre in presenza di particolari vincoli contrattuali tra società controllante e società controllata (e non tra soggetti tutti diversi di quest’ultima) 10 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI LE OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE profilo soggettivo profilo oggettivo a) b) c) sottoscrizione acquisto altre operazioni a) b) acquisizione di azioni proprie in senso stretto acquisizione di azioni o quote di società controllante da parte della controllata Û per effetto del D. Lgs. n. 315/1995, la disciplina dell’acquisizione di azioni della società controllante, da parte della controllata, è equiparata quasi integralmente alla disciplina dell’acquisizione delle azioni proprie 11 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE prima della riforma societaria DIVIETO ASSOLUTO di: • sottoscrizione delle proprie azioni da parte dell’emittente • sottoscrizione da parte della controllata di azioni della controllante dopo la riforma societaria art. 2357quater, c. 1 art. 2359quinquies, c.1 AMMISSIBILITÀ CONDIZIONATA: sì al diritto d’opzione, a condizione che • sussista autorizzazione assembleare • vi siano le condizioni per l’acquisto di azioni proprie art. 2357-ter, c. 2, e art. 2357-quater, c. 1 sia sottoscrizione diretta ... che indiretta • sottoscrizione di • sottoscrizione di • sottoscrizione di • coloro che hanno proprie azioni in fase costitutiva: le azioni si intendono sottoscritte da PROMOTORI e FONDATORI proprie azioni in fase di aumento del capitale: le azioni si intendono sottoscritte da AMMINISTRATORI azioni di controllante: le azioni si intendono sottoscritte dagli AMMINISTRATORI della CONTROLLATA sottoscritto in nome proprio e per conto della società si considerano, a tutti gli effetti, sottoscrittori PER CONTO PROPRIO 12 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DELL’ ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE O D E LLA S O C I E T À C O N T R O LLAN T E impiego esclusivo di somme prelevate da utili distribuibili o da riserve disponibili esclusivamente azioni interamente liberate quale oggetto dell’acquisto valore nominale delle azioni acquisite non oltre il decimo del capitale RATIO RATIO RATIO si usano risorse non sottoposte a vincoli (capitale) per evitare ogni forma di annacquamento del capitale sociale si evita il rischio che non vi sia copertura al momento del pagamento dei residui dovuti, o in caso di scioglimento art. 2357, comma 1 art. 2357, comma 1 13 si ritiene conveniente predisporre un livello di guardia, fissato in termini quantitativi assoluti e “forfettari” art. 2357, comma 3 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI CASI SPECIALI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE ACQUISTO EFFETTUATO ESEGUENDO DELIBERA DI RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE RISCATTO AZIONI PROPRIE ACQUISTATE PER EFFETTO DI SUCCESSIONE UNIVERSALE, FUSIONE/SCISSIONE esenzione integrale esenzione integrale non necessariamente utili / riserve • acquisto anche di azioni non liberate • derogabile limite del decimo del capitale • non necessaria autorizzaz. assemblea • non ACQUISTO A TITOLO GRATUITO CON ESENZIONE SOLO PER L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA AZIONI PROPRIE / DI CONTROLLANTE ACQUISITE IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA PER CREDITO esenzione di autorizzazione assembleare esenzione di autorizzazione assembleare • non • comunque sussiste il rischio di discriminazioni ovvero di altri abusi degli amministratori • se è superato decimo di capitale sociale occorre alienare eccedenza entro 3 anni entra in gioco in linea di principio l’esigenza d’acquisto con utili / riserve • se è superato decimo di capitale sociale occorre alienare eccedenza entro 3 anni possibile individuare a priori un interesse sociale che esclude abusi • se è superato decimo di capitale sociale occorre alienare eccedenza entro 3 anni 14 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI AC Q U I STO D I PARTE C I PAZ I O N I I N ALTR E I M PR E S E l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni: 1. se misura / oggetto di partecipazione causano MODIFICA dell’oggetto sociale art. 2361, c. 1 2. se, da partecipazione, responsabilità ILLIMITATA per obbligazioni partecipate art. 2361, c. 2 RATIO – evitare alterazioni nella attività programmata a causa della partecipazione RATIO – evitare alterazioni in condizioni di rischio ordinarie e tipiche di società di capitali QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) misura: • dei mezzi impiegati • della percentuale di partecipazione QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) fonte della responsabilità illimitata: (partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità) b) oggetto: (diversa attività della società partecipata) b) natura della deliberazione assembleare: (autorizzatoria, con funzione di rimuovere un limite all’esercizio di un potere proprio degli amministratori) c) rapporto misura / oggetto: presupposti cumulativi ovvero alternativi? 15 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI AC Q U I STO D I PARTE C I PAZ I O N I I N S O C I ETÀ Q U OTATE : S O G LI E R I LE VANTI PARTECIPAZIONE IN QUOTATA OLTRE IL 2% E I LIMITI CONSOB. PARTECIPAZIONE DI QUOTATA IN NON QUOTATA OLTRE IL 10% PARTECIPAZIONI RECIPROCHE TRA QUOTATE SUPERIORI AL 2%. TRA QUOTATA E NON, OLTRE LE SOGLIE PREVISTE (2% - 10%) RATIO RATIO tutela informativa della trasparenza degli assetti proprietari, sul presupposto costituito da un preciso interesse a ciò nutrito dal mercato tutela avverso il pericolo di annacquamento patrimoniale e di inquinamento gestionale che può derivare da un incrocio di partecipazioni art. 120 t.u.f. art. 121 t.u.f. 16 PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 30% DI AZIONI ORDINARIE DI UNA SOCIETÀ QUOTATA RATIO per via dell’applicazione della disciplina sull’o.p.a., tutela della parità di trattamento a tutti i possessori di azioni ordinarie art. 105 ss. t.u.f. AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI STR U M E NTI F I NAN Z IAR I PARTE C I PATI V I autonomia statutaria • regime di default: competenza dell’organo amministrativo emissione • diritti patrimoniali • autonomia statutaria • regime di default: diritto al rimborso con partecipatività piena (assoggettamento allo stesso regime delle azioni) autonomia statutaria • diritto di voto: escluso nell’assemblea generale di azionisti à due interpretazioni possibili: a) voto in sede diversa da assemblea generale – b) divieto di voto nella generalità delle assemblee, ma consentito per determinati argomenti • diritti amministrativi circolazione strumenti finanziari per i dipendenti autonomia statutaria può optare per una qualsiasi delle leggi di circolazione cartolare (anche al portatore) • • competenza all’assemblea straordinaria • possono stabilirsi norme particolari su condizioni di esercizio dei diritti, trasferimento, decadenza, riscatto 17 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI prima della riforma societaria LIMITE ALL’EMISSIONE: il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato dopo la riforma societaria LIMITE ALL’EMISSIONE: art. 2410 il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, comprese le garanzie prestate dalla società per emissioni di altre società, anche estere art. 2412 ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato: quando l’emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore dei medesimi art. 2412, c. 3 quando l’emissione è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali art. 2412, c. 2 quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e l’autorità governativa autorizza l’emissione obbligazionaria quando si applichino leggi speciali che riguardano particolari categorie di società e le riserve di attività art. 2412, c. 5 art. 2412, c. 6 18 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI RAPPR E S E NTAN ZA D E I PO RTATO R I D I O B B LI GAZ I O N I assemblea: funzione • garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società • rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito disciplina • il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria • le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c. à per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno art. 2415 art. 2416 a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate) b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi) • competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune rappre= sentante comune • esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc., assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali • può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l’emittente • se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta singoli obbliga= zionisti • la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti à si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis 19 art. 2418 art. 2419 AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI funzione ipotesi particolari • assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società, realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente à da capitale di debito a capitale di rischio art. 2420-bis a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro rapporto di cambio • l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il rapporto di cambio • l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato delega a organo ammini= strativo • lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più riprese, obbligazioni convertibili a) sino a un limite prefissato procedure • assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente • emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre • fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese 20 art. 2420-ter