profili tipologici prerogative misura della partecipazione

Transcript

profili tipologici prerogative misura della partecipazione
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
PARTE C I PAZ I O N I AZ I O NAR I E
profili tipologici
partecipazione sociale che l’azione rappresenta
titolo rappresentativo della partecipazione
prerogative
hanno uguale valore
parità formale di diritti
conferiscono uguali diritti
misura della partecipazione
nella
SPA
somma delle azioni in possesso
dell’azionista, in rapporto al totale
riferita alla persona dei soci e
rapportata alla quota di capitale
nella
SRL
determinazione del valore
corrispondenza tra il valore riferito alla totalità
delle azioni e l’ammontare del capitale sociale
1
a ciascuna azione si attribuisce una frazione
di quel valore per il numero delle azioni
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CATE G O R I E S PE C IALI D I AZ I O N I
D I R ITTI AM M I N I STRATI V I
azioni PRIVE
del diritto di voto
azioni con voto
LIMITATO a
particolari argomenti
azioni con voto
SUBORDINATO a
particolari condizioni
il valore di tali azioni non può complessivamente
superare la metà del capitale sociale
art. 2351,
comma 2,
codice civile
non possono emettersi azioni a voto plurimo
art. 2351,
comma 4,
codice civile
2
Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società
Parte II – La s.p.a.
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CATE G O R I E S PE C IALI – D I R ITTI PATR I M O N IALI
remunerazione:
a) 
in base a una quota fissa di utili
•
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
b) 
c) 
d) 
+
DIVIETO
DI
PATTO
LEONINO
Il Mulino 2006
•
•
in base a percentuale commisurata al valore nominale del
titolo o ad altro indice di riferimento
in base ai risultati conseguiti dalla società in un
determinato settore di attività
con preferenza rispetto alle azioni ordinarie
(pagate prima / remunerate meglio)
postergazione
rispetto alle perdite subite dalla società
diverso trattamento
nel rimborso della quota in caso di scioglimento del
rapporto sociale (recesso e/o liquidazione)
3
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CATE G O R I E S PE C IALI D I AZ I O N I – E S E M PI
azioni
correlate
art.
2350
azioni
di godimento
art.
2353
azioni
di risparmio
art.
145
t.u.f.
azioni a favore dei
prestatori di lavoro
art.
2349
lo statuto stabilisce:
a) 
criteri di imputazione di costi e ricavi del settore
b) 
diritti attribuiti a tali azioni
c) 
eventuali condizioni e modalità di conversione
•
a) 
b) 
c) 
attribuite ai soci con azioni rimborsate
prive del diritto di voto
diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento
dei titolari di azioni non rimborsate
lo statuto stabilisce:
contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale
•
lo statuto stabilisce:
a) 
disciplina di forma
b) 
modalità di trasferimento
c) 
diritti spettanti ai titolari
•
4
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
LE ASSEMBLEE SPECIALI
finalità
• consentire agli azionisti di ciascuna categoria di autotutelarsi rispetto a
scelte pregiudizievoli adottate solo o anche da azionisti di categorie diverse
à  applicabilità anche ai possessori di strumenti finanziari, per quanto non
soci, dato che, in certa misura, essi partecipano all’organizzazione sociale
rilievo del
pregiudizio
• pregiudizio diretto ai diritti di una categoria
à es., deliberazione che riduca i diritti patrimoniali di una singola categoria
• non rileva un pregiudizio che colpisca in modo omogeneo e misura paritaria
à es., deliberazione che aumenti il capitale escludendo dir. d’opzione di tutti
• irrilevanza di un pregiudizio di mero fatto di una singola categoria di azioni
à es., deliberazione che incida negativamente, eludendo le aspettative
pregiudizio
indiretto
• pregiudizio all’interesse al mantenimento della esistente proporzione dei
diritti spettanti alle varie categorie di azioni
à  es., deliberazione che, intensificando i diritti spettanti a una categoria, si
risolva in un decremento della partecipazione al risultato sociale spettante
ai titolari delle azioni di altre categorie
rilievo
procedi=
mentale
• le deliberazioni in oggetto sono modificative dell’atto costitutivo
• esse non producono effetto sino a quando iscritte, e notaio o tribunale non
devono farle iscrivere in assenza delle condizioni stabilite dalla legge
à no all’iscrizione prima di approvazione espressa dell’assemblea speciale
5
art. 2376
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
C I R C O LAZ I O N E D E LLE AZ I O N I
tipo di azione
modalità di trasferimento
iscrizione nel libro dei soci
a) 
richiesta dall’interessato
b) 
effettuata senza indugio dalla società
azioni
non rappresentate
da titoli
•
azioni al portatore
•
consegna del titolo
transfert
à 
annotazione / rilascio nuovo titolo
• girata
a) 
acquisizione di tutti i diritti sociali
b) 
indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci
•
azioni
nominative
azioni
dematerializzate
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
a) 
alienante impartisce ordine di trasferimento
b) 
depositario effettua giroconto pro acquirente
•
6
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
AZIONI – LIMITI E VINCOLI
limiti alla circolazione
introdotti
a maggioranza
clausole di
mero gradimento
pegno
e usufrutto
sequestro
lo statuto può stabilire
a) 
di condizionare il trasferimento
b) 
di vietarne il trasferimento per massimo 5 anni
•
Ü ogni clausola limitativa della circolazione può essere
introdotta a maggioranza
• approvazione a maggioranza solo se
a) 
obbligo di riacquisto (a carico di società o di terzi)
b) 
diritto di recesso all’alienante
a) 
b) 
diritto di voto e di opzione spettano al socio
tutti gli altri diritti amministrativi spettano,
disgiuntamente, tanto al socio quanto al creditore
diritto di voto e ogni altro diritto amministrativo al custode
7
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
LE TR E S U B – FATTI S PE C I E
DI CONTROLLO
controllo AZIONARIO
(o interno) DI DIRITTO
controllo AZIONARIO
(o interno) DI FATTO
controllo
CONTRATTUALE
(o esterno)
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le
società in cui un’altra
società dispone della
maggioranza dei voti
esercitabili nella
assemblea ordinaria
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le
società in cui un’altra
società dispone di voti
sufficienti per avere
un’influenza dominante
in assemblea ordinaria
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le
società che sono sotto
influenza dominante di
un’altra società in virtù
di particolari vincoli
contrattuali con essa
art. 2359, c. 1, n. 1
art. 2359, c. 1, n. 2
art. 2359, c. 1, n. 3
8
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CONTROLLO AZIONARIO (O INTERNO)
modalità di computo dei voti
esclusivamente il
controllo AZIONARIO,
e non anche il
controllo
CONTRATTUALE,
comprende il computo
dei voti spettanti alle
società controllate,
fiduciarie e a persona
interposta (cosiddetto
controllo INDIRETTO)
N.B.
controllo INDIRETTO:
la propagazione
agisce solo in senso
verticale
•
•
•
•
NON: proprietà di partecipazioni in misura superiore a
una determinata percentuale del capitale sociale, MA:
DISPONIBILITÀ di maggioranza, o voti SUFFICIENTI
NON si tiene conto dei voti spettanti per conto di terzi;
si calcolano solo voti esercitabili in assemblea ordinaria
PUÒ derivare anche da condizioni giuridiche diverse
(es., usufrutto; pegno), purché stabile influenza e non
convenzione contraria circa l’esercizio del voto
PUÒ derivare da sindacato di voto
•  il controllo DI FATTO, PUÒ derivare da voti inferiori alla
maggioranza assoluta (per effetto della cosiddetta
‘polverizzazione del capitale’)
9
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
C O NTR O LLO C O NTRATTUALE ( O E STE R N O )
nozione di controllo contrattuale
NOZIONE AMPIA
contratti del più vario
oggetto e contenuto
... PURCHÉ
vi sia sottomissione
di una società alla
INFLUENZA
DOMINANTE
di un’altra società
RIENTRANO (ad esempio)
a)  contratto di affitto d’azienda
b)  contratto di licenza di brevetto o know-how
c)  contratto di distribuzione in esclusiva
SI DISCUTE
se rientri nella nozione il contratto di dominazione
NON RIENTRANO
i contratti parasociali: il controllo esterno ricorre
in presenza di particolari vincoli contrattuali
tra società controllante e società controllata
(e non tra soggetti tutti diversi di quest’ultima)
10
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
LE OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE
profilo soggettivo
profilo oggettivo
a) 
b) 
c) 
sottoscrizione
acquisto
altre operazioni
a) 
b) 
acquisizione di azioni proprie in senso
stretto
acquisizione di azioni o quote di società
controllante da parte della controllata
Û  per effetto del D. Lgs. n. 315/1995, la disciplina dell’acquisizione di
azioni della società controllante, da parte della controllata, è equiparata
quasi integralmente alla disciplina dell’acquisizione delle azioni proprie
11
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
prima della riforma societaria
DIVIETO ASSOLUTO di:
• 
sottoscrizione delle proprie
azioni da parte
dell’emittente
• 
sottoscrizione da parte della
controllata di azioni della
controllante
dopo la riforma societaria
art. 2357quater, c. 1
art. 2359quinquies, c.1
AMMISSIBILITÀ CONDIZIONATA:
sì al diritto d’opzione, a condizione che
• 
sussista autorizzazione assembleare
• 
vi siano le condizioni per l’acquisto di
azioni proprie
art. 2357-ter, c. 2, e art. 2357-quater, c. 1
sia sottoscrizione diretta
... che indiretta
• sottoscrizione di
• sottoscrizione di
• sottoscrizione di
• coloro che hanno
proprie azioni in
fase costitutiva: le
azioni si intendono
sottoscritte da
PROMOTORI e
FONDATORI
proprie azioni in fase
di aumento del
capitale: le azioni si
intendono sottoscritte
da AMMINISTRATORI
azioni di controllante:
le azioni si intendono
sottoscritte dagli
AMMINISTRATORI
della CONTROLLATA
sottoscritto in nome proprio
e per conto della società si
considerano, a tutti gli
effetti, sottoscrittori
PER CONTO PROPRIO
12
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DELL’ ACQUISTO
DI AZIONI PROPRIE
O D E LLA S O C I E T À C O N T R O LLAN T E
impiego esclusivo di
somme prelevate da utili
distribuibili o da riserve
disponibili
esclusivamente azioni
interamente liberate
quale oggetto
dell’acquisto
valore nominale delle
azioni acquisite non oltre
il decimo del capitale
RATIO
RATIO
RATIO
si usano risorse non
sottoposte a vincoli
(capitale) per evitare ogni
forma di annacquamento
del capitale sociale
si evita il rischio che
non vi sia copertura al
momento del pagamento
dei residui dovuti, o in
caso di scioglimento
art. 2357, comma 1
art. 2357, comma 1
13
si ritiene conveniente
predisporre un livello
di guardia, fissato in
termini quantitativi
assoluti e “forfettari”
art. 2357, comma 3
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
CASI SPECIALI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
ACQUISTO EFFETTUATO ESEGUENDO DELIBERA
DI RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE RISCATTO
AZIONI PROPRIE ACQUISTATE PER EFFETTO DI
SUCCESSIONE UNIVERSALE, FUSIONE/SCISSIONE
esenzione integrale
esenzione integrale
non necessariamente utili / riserve
•  acquisto anche di azioni non liberate
•  derogabile limite del decimo del capitale
•  non necessaria autorizzaz. assemblea
• non
ACQUISTO A TITOLO GRATUITO CON ESENZIONE
SOLO PER L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA
AZIONI PROPRIE / DI CONTROLLANTE ACQUISITE
IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA PER CREDITO
esenzione di autorizzazione assembleare
esenzione di autorizzazione assembleare
• non
• comunque
sussiste il rischio di discriminazioni
ovvero di altri abusi degli amministratori
• se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
entra in gioco in linea di principio
l’esigenza d’acquisto con utili / riserve
• se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
possibile individuare a priori
un interesse sociale che esclude abusi
• se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
14
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
AC Q U I STO D I PARTE C I PAZ I O N I I N ALTR E I M PR E S E
l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni:
1. se misura / oggetto di partecipazione
causano MODIFICA dell’oggetto sociale
art. 2361,
c. 1
2. se, da partecipazione, responsabilità
ILLIMITATA per obbligazioni partecipate
art. 2361,
c. 2
RATIO – evitare alterazioni nella attività
programmata a causa della partecipazione
RATIO – evitare alterazioni in condizioni di
rischio ordinarie e tipiche di società di capitali
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) misura:
• dei mezzi impiegati
• della percentuale di partecipazione
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) fonte della responsabilità illimitata:
(partecipazione in sé considerata, cui sia
inerente/connaturata quella responsabilità)
b) oggetto:
(diversa attività della società partecipata)
b) natura della deliberazione assembleare:
(autorizzatoria, con funzione di rimuovere
un limite all’esercizio di un potere proprio
degli amministratori)
c) rapporto misura / oggetto:
presupposti cumulativi ovvero alternativi?
15
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
AC Q U I STO D I PARTE C I PAZ I O N I
I N S O C I ETÀ Q U OTATE : S O G LI E R I LE VANTI
PARTECIPAZIONE IN QUOTATA
OLTRE IL 2% E I LIMITI CONSOB.
PARTECIPAZIONE DI QUOTATA
IN NON QUOTATA OLTRE IL 10%
PARTECIPAZIONI RECIPROCHE
TRA QUOTATE SUPERIORI AL 2%.
TRA QUOTATA E NON, OLTRE
LE SOGLIE PREVISTE (2% - 10%)
RATIO
RATIO
tutela informativa della
trasparenza degli assetti
proprietari, sul presupposto
costituito da un preciso
interesse a ciò nutrito dal
mercato
tutela avverso il pericolo di
annacquamento
patrimoniale e di
inquinamento gestionale
che può derivare da un
incrocio di partecipazioni
art. 120 t.u.f.
art. 121 t.u.f.
16
PARTECIPAZIONE SUPERIORE
AL 30% DI AZIONI ORDINARIE
DI UNA SOCIETÀ QUOTATA
RATIO
per via dell’applicazione
della disciplina sull’o.p.a.,
tutela della parità di
trattamento a tutti i
possessori di azioni
ordinarie
art. 105 ss. t.u.f.
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
STR U M E NTI F I NAN Z IAR I PARTE C I PATI V I
autonomia statutaria
• regime di default: competenza dell’organo amministrativo
emissione
•
diritti
patrimoniali
•
autonomia statutaria
• regime di default: diritto al rimborso con partecipatività
piena (assoggettamento allo stesso regime delle azioni)
autonomia statutaria
• diritto di voto: escluso nell’assemblea generale di azionisti
à due interpretazioni possibili: a) voto in sede diversa da
assemblea generale – b) divieto di voto nella generalità
delle assemblee, ma consentito per determinati argomenti
•
diritti
amministrativi
circolazione
strumenti finanziari
per i dipendenti
autonomia statutaria può optare per una qualsiasi delle
leggi di circolazione cartolare (anche al portatore)
•
• competenza
all’assemblea straordinaria
• possono stabilirsi norme particolari su condizioni di
esercizio dei diritti, trasferimento, decadenza, riscatto
17
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
prima della riforma societaria
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il capitale versato ed esistente secondo
l’ultimo bilancio approvato
dopo la riforma societaria
LIMITE ALL’EMISSIONE:
art. 2410
il doppio del capitale sociale, della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato, comprese le garanzie prestate dalla
società per emissioni di altre società, anche estere
art. 2412
ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato:
quando l’emissione è
garantita da ipoteca di
primo grado su
immobili di proprietà
della società, sino a
due terzi del valore dei
medesimi
art. 2412, c. 3
quando
l’emissione è
destinata alla
sottoscrizione da
parte di investitori
professionali
soggetti a vigilanza
prudenziale a
norma di leggi
speciali
art. 2412, c. 2
quando ricorrono
particolari ragioni che
interessano
l’economia nazionale
e l’autorità
governativa autorizza
l’emissione
obbligazionaria
quando si
applichino leggi
speciali che
riguardano
particolari
categorie di società
e le riserve di
attività
art. 2412, c. 5
art. 2412, c. 6
18
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
RAPPR E S E NTAN ZA D E I PO RTATO R I D I O B B LI GAZ I O N I
assemblea:
funzione
• garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società
• rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito
disciplina
• il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass.
straordinaria
• le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c.
à  per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da
ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno
art. 2415
art. 2416
a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate)
b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi)
• competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di
amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune
rappre=
sentante
comune
• esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc.,
assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali
• può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di
conflitto di interessi con l’emittente
• se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta
singoli
obbliga=
zionisti
• la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti
à si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni
dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis
19
art. 2418
art. 2419
AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
funzione
ipotesi
particolari
• assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società,
realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente
à da capitale di debito a capitale di rischio
art. 2420-bis
a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è
convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo
b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli
interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far
valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro
rapporto
di cambio
• l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il
rapporto di cambio
• l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato
delega
a organo
ammini=
strativo
• lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o
più riprese, obbligazioni convertibili
a) sino a un limite prefissato
procedure
• assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente
• emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre
• fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né
modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili
b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese
20
art. 2420-ter