Cassette di Sicurezza

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Cassette di Sicurezza
Aggiornato al 01/08/2016
FOGLIO INFORMATIVO
Cassette di Sicurezza
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione :
Iscrizione in albi e/o registri:
Credito Emiliano SpA
Iscritta all’Albo delle Banche (n.5350) e all’Albo dei
Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Indirizzo della sede legale:
Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente
si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o
per la conclusione del contratto:
+39 800 27.33.36
Numero di fax:
+39 0522 433969
Sito internet:
Indirizzo di posta elettronica:
www.credem.it
[email protected]
Riservato all’offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente )
Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email
……………………………………………….
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……………………………………………….
………………………………………………..
Qualifica
………………………………………………..
Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. …………… del ………………………
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la “cassetta di sicurezza”), per
il quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi
di allarme, dove il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori
ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).
•
Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le
modalità contrattualmente pattuite con la banca.
•
Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.
•
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul
conto corrente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
•
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se
contrattualmente previsto;
•
la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta,
salvo il caso fortuito inteso come evento assolutamente imprevedibile (articolo 1839 codice civile).
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo del canone in base al formato a
fronte di valore dichiarato fino a 516
euro
Formato
da dcm 7,0 a 9,5
da dcm 10 a 13,5
da dcm 14 a 22,5
da dcm 23 a 32,5
da dcm 33 a 59,5
da dcm 60 a 68,5
da dcm 69 a 106,5
da dcm 107 a 131,5
da dcm 132 a 163
da dcm 163,5 a 326
oltre dcm 326
Annuo
Semestrale
46,06 euro
51,55 euro
57,02 euro
62,52 euro
91,03 euro
119,55 euro
142,59 euro
216,07 euro
255,57 euro
515,52 euro
987,17 euro
38,39 euro
40,57 euro
46,06 euro
51,55 euro
74,58 euro
96,52 euro
114,06 euro
170,01 euro
204,00 euro
408,03 euro
603,27 euro
Diritto fisso annuale per persona
delegata e/o cointestata
6,58 euro
Rimborso spese (alla stipula)
6,58 euro
Costo annuale aggiuntivo per ciascun
incremento di valore dichiarato (valore
singolo incremento 516 euro fino ad un
massimo di 51.600 euro)
4,21 euro
Recupero spese di invio per
comunicazioni periodiche (Documento
Di Sintesi periodico)
- supporto cartaceo 0,67 euro
- supporto elettronico (mybox) 0
Recupero spese di invio per
comunicazioni di variazione unilaterale
- supporto cartaceo 0
- supporto elettronico (mybox) 0
Importo imposta di bollo per nuovi
contratti
14,62 euro
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Art.10 – Il Contratto è a tempo indeterminato. È facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal Contratto, in
assenza di giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici giorni). Il recesso deve essere presentato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa alla raccomandata, in caso di
recesso del Cliente, tramite sottoscrizione di apposito modulo disponibile in Banca. Il recesso è efficace, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del
destinatario.
Ai fini del perfezionamento del recesso, il Cliente è tenuto a rimuovere dalla Cassetta quanto depositato e a
restituire la Chiave e il Documento Contrassegnato. In difetto, il recesso diverrà efficace quando il Cliente
avrà adempiuto sia allo svuotamento della Cassetta sia alla restituzione della Chiave che del Documento
Contrassegnato.
Il Cliente può recedere dal Contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 21 – Quando il Cliente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla
Banca a norma dell'art. 12, primo comma, il Contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e la Banca può
procedere all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente. La risoluzione, pertanto, si
verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al Cliente,
mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi di tale facoltà di recesso.
Art. 22 – Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Banca, previa intimazione al Cliente mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi sei mesi dalla data dell'intimazione stessa, può chiedere
all’Autorità Giudiziaria competente l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dalla
medesima Autorità Giudiziaria.
Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dalla Autorità Giudiziaria o, in mancanza,
con le cautele ritenute opportune dalla Banca, previa deduzione di quella parte di essi di cui l’Autorità
Giudiziaria abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dal Cliente per canoni e spese.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 2 giorni che si computano dal verificarsi dei
presupposti necessari per la chiusura del rapporto (es. riconsegna delle chiavi cassette di sicurezza; sono
escluse dal computo le estinzioni causa successione).
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami - Ufficio Compliance Relazioni Clientela della Banca,
sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) - o all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] o attraverso il sito internet www.credem.it. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti
all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale
procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto:
• all’Organismo di conciliazione Conciliatore BancarioFinanziario (iscritto nel registro tenuto dal
Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di
una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere
attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo
alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio
dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche
dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro
organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
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all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del
TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della
questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si
riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la
competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00,
con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui
territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito
del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in
dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del
caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la
residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore
•
LEGENDA
Canone
Costo annuale aggiuntivo
per ciascun incremento di
valore dichiarato (valore
singolo incremento 516
euro fino ad un massimo
di 51.600 euro)
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è il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l’utilizzo del servizio di
cassette di sicurezza.
dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella
cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al
momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in
caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il
rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero
eventualmente derivare dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla
distruzione delle cose contenute nella cassetta.