Il Codice Doganale dell`Unione.

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Il Codice Doganale dell`Unione.
Il Codice Doganale dell'Unione.
Avv. Massimo Fabio
9 Maggio 2016
Glossary
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

Introduzione e i regolamenti della nuova piattaforma di riferimento unionale
La struttura del nuovo codice
I regimi speciali
Le procedure semplificate
Valore doganale delle merci
Le informazioni vincolanti in materia di origine e classificazione (IVO-ITV)
L'origine delle merci
AEO
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provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such
authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved
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INTRODUZIONE
Nuovo Codice Doganale dell’Unione: dal 1° maggio 2016
Il 9 ottobre 2013, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, è stato
pubblicato il regolamento (UE) n.
952/2013 (CDU) che istituisce il nuovo
codice doganale dell’Unione.
L’obiettivo del nuovo codice è quello
di rafforzare l’armonizzazione delle
procedure e dei controlli doganali,
anche mediante la riduzione delle
deroghe nazionali e
l’informatizzazione dei processi a
livello UE.
Reg. (CE)
n. 450/2008
"CDA"
Reg. (UE)
n. 952/2013
"CDU"
Reg. (CEE)
n. 2913/1992
"CDC"
Il CDU, che costituisce la rifusione del Codice Doganale aggiornato (Reg. n. 450/2008) che avrebbe dovuto sostituire il CDC ma le
cui disposizioni non hanno tuttavia trovato concreta applicazione, è applicabile dal 1° maggio 2016 insieme ai relativi regolamenti
di attuazione (Re. UE n. 2015/2446 RD) ed esecuzione (Reg. UE n. 2015/2447 RE).
Si segnala, inoltre, il Reg. UE n. 2015/341 (TDA) che detta norme transitorie per l’applicazione dell’CDU.
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Nuovo Codice Doganale dell’Unione: quadro normativo di riferimento
Reg. UE n. 952/2013UCC
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 "DA"
DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio in relazione alle modalità che specificano
alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447
"RE" DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015
recante modalità di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale
dell’Unione.
REGOLAMENTO DELEGATO TRANSITORIO
DEL CDU "RDT" DELLA COMMISSIONE del 17
dicembre 2015 che stabilisce le misure transitorie
relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di
dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i
sistemi elettronici per l'applicazione delle
disposizioni del codice non siano operativi.
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CODICE DOGANALE DELL'UNIONE- tavola di navigazione
Titolo I Disposizioni Generali, art. 1 – 55
Titolo V Posizione doganale, vincolo delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione della
merci, art. 153 – 200
Ambito di applicazione, IA. art. 1
Ambito di applicazione, DA. Art. 1
Posizione doganale,IA. art. 194 – 215
Posizione doganale, R.D. art. 119 – 133
Comunicazione di informazioni IA. art. 2 –7
Comunicazione di informazioni, DA. art.2 –7
Vincolo ad un regime Doganale, IA art. 216–237
Vincolo ad un regime Doganale, R.D. art. 134 – 152
Rappresentanza, non presente nel IA
Rappresentanza, non presente nel DA
Verifiche e svincolo merci, IA art. 238–247
Verifiche e svincolo merci, R.D. art. 153–154
Decisioni, IA. art. 8 – 23
Decisioni, DA. art. 8 – 22
Rimozione delle merci, IA. art. 248 – 250
Rimozione delle merci, non presente nel R.D.
AEO IA art. 24 – 35
AEO, DA. art. 23 – 30
Sanzioni, non presente nel IA
Sanzioni, non presente nel DA
Titolo VI Immissione in libera pratica ed esenzione dei dazi all'importazione, art. 201 – 209
Ricorsi, non presente nel IA
Ricorsi, non presente nel DA
Immissione in libera pratica, IA art. 251-252
Immissione in libera pratica, R.D.art.155–157
Controllo delle merci, IA art. 36 – 47
Controllo delle merci, non presemte nel DA.
Esenzione dai dazi, IA art. 253 - 257
Esenzione dai dazi, R.D. art. 158 – 160
Conservazione documenti, non presente nel IA
Conservazione documenti, non presente nel DA
Conversione valutaria, IA art. 48
Conversione valutaria, non presente nel DA.
Titolo II Principi in base ai quali sono applicati i dazi, art. 56 – 76
Titolo VII Regimi speciali, art. 210 – 262
Disposizioni generali, IA. art. 258 – 271
Disposizioni generali, DA. art. 161 – 183
Transito, IA. art. 272 – 321
Transito, DA. art. 184 – 200
Tariffa doganale, IA art. 49 – 56
Tariffa doganale, non presente nel DA
Deposito, non prensente nel IA.
Deposito, DA. art. 201 – 203
Origine delle merci, IA art. 57 – 126
Origine delle merci, DA. art. 31 – 70
Uso specifico, IA. art. 322 – 323
Uso specifico, DA art. 204 – 239
Valore Doganale, IA art. 127 – 146
Valore Doganale, DA art. 71
Perfezionamento, IA. art. 324 – 325
Perfezionamento, DA art. 240 – 243
Titolo III Obbligazione Doganale e garanzie, art. 77 – 126
Obbligazione doganale, non presente nel IA.
Obbligazione doganale, DA. art. 72 – 80
Garanzie, IA art. 147 – 164
Garanzie, DA. art. 81 – 86
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio
dell'importo dei dazi, IA art. 165 – 181
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio
dell'importo dei dazi, DA art. 87 – 102
Estinzione, non presente nel IA
Estinzione, DA art. 103
Titolo IV Merci introdotte nel territorio Doganale dell'Unione, art. 127 – 152
Dichiarazione sommaria di entrata, IA. art. 182–188
Dichiarazione sommaria di entrata, DA. art. 104–113
Arrivo delle merci IA. art. 189 – 193
Arrivo delle merci, IA. art. 114 – 118
Titolo VIII Uscita delle merci dal territorio Doganale dell'Unione, art. 263 – 277
Espostazioni e riesportazioni, IA. art. 326 – 344
Esportazioni e riesportazioni, DA. art. 244 – 249
Titolo IX Disposizioni finali, art. 278 – 288
Disposizioni finali, IA art. 345 - 350
Disposizioni finali, DA. art. 250-256
CDU, Regolamento (EU) N. 952/2013
CDU – IA Regolamento (EU) N. 2015/2447
CDU – DA Regolamento (EU) N. 2015/2446
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Il nuovo Codice Doganale dell'Unione: principali
novità.
Ruolo delle Autorità Doganali (art. 3 CDU);
La semplificazione delle procedure doganali attraverso l'impiego
dell'informatica (art.6);
Rappresentanza doganale (art.18);
Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale (art.
22);
Procedure doganali più rapide per gli AEO (Operatori Economici
Autorizzati) (Art.38 e 39);
Applicazione di sanzioni (art. 42);
Controlli Doganali (art.46);
Sdoganamento centralizzato (Artt. 179 e seguenti);
Introduzione del principio dell'Autovalutazione (Self- Assessment
art. 185);
Riorganizzazione in "Regimi Speciali" dei regimi doganali
(Art.210);
LA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DOGANALI
ATTRAVERSO L'IMPIEGO
DELL'INFORMATICA
Fornitura di informazioni (Art. 6 CDU)
Autorità Doganali e operatori
economici possano scambiarsi
informazioni mediante
procedimenti informatici, ai fini
della cooperazione reciproca per
identificare e contrastare i rischi.
L’utilizzo di tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione diventa la regola e
solo in casi eccezionali uno o più
Stati possono essere autorizzati
ad utilizzare mezzi di scambio e
archiviazione di informazioni
diversi dai procedimenti
informatici.
La deroga è giustificata dalla
situazione specifica degli Stati
Membri che ne fanno richiesta ed
è concessa per un periodo di
tempo specifico. È riesaminata
periodicamente e può essere
prorogata per un ulteriore periodo
di tempo specifico o revocata
qualora non sia più giustificata.
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NUOVO RUOLO
DELLE AUTORITA'
DOGANALI
NUOVO RUOLO DELLE AUTORITA' DOGANALI (art. 3 CDU)
 Definizione più esaustiva del ruolo delle Autorità doganali
Le Autorità Doganali assumono una funzione di guida nella
catena logistica e sono state rese, nella loro attività di
monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un
CATALIZZATORE DI COMPETITIVITA’ dei paesi e delle
società*.
*Si veda considerando n.16 del Reg.952/2013)
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I REGIMI SPECIALI
Regimi doganali
- nel Codice Doganale dell'Unione
Artt. 210 e ss.
REGIMI SPECIALI (art. 210 CDU)
CDU
I regimi doganali non sono più suddivisi tra regimi economici e regimi sospensivi, ma
semplicemente qualificati come “regimi speciali”.
Scompare il regime di trasformazione sotto controllo doganale e i suoi effetti confluiscono nel
nuovo regime del perfezionamento attivo.
L’ammissione temporanea è ricondotta al nuovo istituto dell’ “uso particolare", mentre le zone
franche sono disciplinate all’interno del nuovo regime di deposito.
Perfezionamento
Uso particolare
Regimi
speciali
Deposito
Transito
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REGIMI SPECIALI
IMPORTAZIONE
TRANSITO :
REGIMI SPECIALI
DEPOSITO :
ESPORTAZIONE
USO SPECIFICO:
PERFEZIONAMENTO:
ESTERNO
DEPOSITO
DOGANALE
AMMISSIONE
TEMPORANEA
PERFEZIONAMENTO
ATTIVO
INTERNO
ZONE FRANCHE
USO FINALE
PERFEZIONAMENTO
PASSIVO
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REGIMI SPECIALI – AUTORIZZAZIONE (art. 211 CDU)
 L’autorizzazione è concessa esclusivamente:
a) alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità;
b) alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie ai fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni e che provvedono a
costituire una garanzia a norma dell’art. 89, per quei casi in cui per le merci vincolate a un regime speciale potrebbe
sorgere un’obbligazione doganale o per altre imposte;
c) per i regimi di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, rispettivamente, alla persona che utilizza o fa
utilizzare le merci od alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.
• L’autorizzazione è concessa solo se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale, senza
dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione, e nel caso
specifico del regime di perfezionamento se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non risultano pregiudicati
dalla stessa.
• A norma dell’art. 214, paragrafo 1, tranne che per il regime del transito, tutti i titolari dei regimi speciali devono
provvedere alla tenuta e conservazione delle scritture di riferimento, nella forma approvata dalle autorità doganali. Tali
scritture devono poter consentire la sorveglianza del regime in questione, in particolare per quanto attiene
l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate al regime stesso.
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REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO
 Autorizzazione:
 Validità: da 3 a 5 anni ;
 Autorizzazione: requisiti AEOC;
 Manipolazioni usuali ammesse.
 Perfezionamento attivo:
 Eliminati gli interessi compensativi ;
 Il perfezionamento attivo sistema del rimborso è stato soppresso;
 Perfezionamento attivo sistema della sospensione è stato fuso con il regime della trasformazione sotto controllo doganale.
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REGIMI SPECIALI – DEPOSITO DOGANALE
Tipi di deposito doganale:
Deposito doganale pubblico: I, II e III
Il reg. 2015/2446 definisce:
 «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242,
paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime;
 «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242,
paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;
 «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali.
Le autorizzazioni di deposito doganale attuali devono essere considerate come :
TIPO A
TIPO I (pubblico)
TIPO B
TIPO II (pubblico)
TIPO F
TIPO III (pubblico)
TIPO C,D e E
DEPOSITO PRIVATO
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DEPOSITO PRIVATO
strutture destinate
dell'autorizzazione
al
magazzinaggio
di
merci
da
parte
del
titolare
Si applicano al deposito privato le norme del deposito doganale (Art. articolo 211 e
articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del Reg. 2015/2446)*
* Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 del Reg. 2015/2446, per ciascuna autorizzazione a norma dei regolamenti precedenti sono associare
le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione
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ESPORTAZIONE- DEFINIZIONE DI ESPORTATORE
CDC Articolo 788 DAC
1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo
5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di
esportazione e che al momento della sua accettazione è
proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci. 2.
Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle
merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità
in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si
considera esportatore la parte contraente stabilita nella
Comunità.
CDU Art. 1 Reg. 2016/2446:
a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che,
al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del
contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la
facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate
verso una destinazione situata al di fuori del territorio
doganale dell’Unione;
b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci
sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale
dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono
essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori
del territorio doganale dell’Unione;
art. 5, par. 31 CDU ''persona stabilita nel territorio doganale
dell'Unione'':
Circolare 8/D del 19 aprile 2016: l'operatore
commerciale stabilito in un Paese terzo, che intende
presentare una dichiarazione di esportazione
nell'Unione come esportatore deve affidare le operazioni
ad un soggetto stabilito nella UE che in qualità di
esportatore agisca per suo conto.
KPMG LLP, a UK limited liability
partnership, is a member of KPMG
International, a Swiss cooperative
KPMG Audit Plc, a company incorporated under
the UK Companies Acts, is a member of KPMG
International, a Swiss cooperative
a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che
abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di
persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede
statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile
organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;
Registered in England No 3110745
Registered office: 15 Canada Square,
London E14 5GL
Registered in England No OC301540
Registered office: 15 Canada Square,
London E14 5GL
19
Presentazione di una dichiarazione in dogana (Art. 170 CDU)
 La dichiarazione in dogana può essere presentata da una qualsiasi persona
 Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio dell'Unione:
Deroga:
Nel caso in cui sia presentata una dichiarazione di transito o
ammissione temporanea;
Se la dichiarazione in dogana è presentata a titolo occasionale;
Se le persone che presentano la dichiarazione sono stabilite in un
territorio adiacente al territorio doganale dell'Unione a condizione che il
Paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle
persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
Art. 5 par. 15 CDU :"la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di
entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la
persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica"
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LE PROCEDURE
SEMPLIFICATE
Dichiarazione semplificata (art. 166 CDU)
 Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo
delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione
semplificata che può omettere talune indicazioni o i documenti di
accompagnamento.
 È necessaria l'autorizzazione da parte delle Autorità doganali;
 Il dichiarante sarà tenuto a presentare entro 10 giorni dalla data di svincolo
delle merci la dichiarazione complementare* (art. 146, par.1 Reg. UE n.
2015/2446):
 un termine più lungo può essere autorizzato in caso di "circostanze
debitamente giustificate" e fino ad un massimo di tre anni se il
documento di accompagnamento riguarda il valore (Art. 147 Reg. UE
n. 2015/2446). Ne consegue che si potrà concordare in sede di
negoziazione della dichiarazione semplificata un periodo più lungo di
quello ordinario nei limiti dei termini di prescrizione previsti dall’art.
103, par. 1 del CDU.
* Con il CDC il dichiarante ha solo un obbligo di comunicazione delle indicazioni o per la presentazione dei documenti mancanti al momento dell’accettazione
della dichiarazione ma non è tenuto a presentare una dichiarazione complementare.
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Iscrizione nelle scritture del dichiarante (ART. 182 CDU) EiDR
Le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana,
compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante;
 Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci se
ricorrono le seguenti condizioni:
 il dichiarante deve avere i requisiti per essere AEOC;
 la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
 l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per
consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;
 al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo
che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.
La domanda deve riguardare una delle procedure seguenti (art.150 Reg.
2015/2447):
 immissione in libera pratica;
 deposito doganale;
 ammissione temporanea;
 uso finale;
 perfezionamento attivo;
 perfezionamento passivo;
 esportazione e riesportazione.
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Autovalutazione (Art. 185 CDU)
Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un
operatore economico (AEOC)* a espletare determinate
formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle
stesse autorità, determinare l’importo dei dazi all’importazione
e all’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto
vigilanza doganale.
 Art. 237 Reg. 2015/2447: Se un operatore economico è autorizzato a determinare l’importo dei dazi all’importazione e
all’esportazione dovuti deve entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione
presentare all’ufficio doganale di controllo i dettagli dell’importo determinato.
 Il titolare dell’autorizzazione versa l’importo entro il termine previsto nell’autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito
all’articolo 108, paragrafo 1, del codice (10 giorni).
*"L'autorizzazione è richiesta da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali". (art. 185, par.2 CDU)
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Sdoganamento centralizzato: (Art. 179 CDU)
Art. 179 CDU consente alle
imprese di poter sdoganare le
merci con una procedura
centralizzata. I soggetti
autorizzati potranno
(elettronicamente) dichiarare le
merci e pagare i relativi diritti
direttamente dalla propria sede,
indipendentemente dal luogo e
dallo Stato Membro dove le
merci vengono introdotte nel
territorio doganale o dove
saranno messe in libera pratica.
A seguito di tale innovazione
potrà pertanto accadere che le
merci siano presentate presso
un ufficio doganale, che dovrà
effettuare i consueti controlli
fisici, mentre la dichiarazione
doganale, dalla quale nascerà
l’obbligo del pagamento dei
diritti, potrà essere presentata
presso un altro ufficio doganale
anche dei diversi Stati membri.
 L'autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato può essere chiesta da un operatore
economico autorizzato per le semplificazioni doganali ( Art. 179, par.2 del CDU);
 Sostituisce l'autorizzazione unica per le procedure semplificate;
 Applicazione prevista per il 2020.
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25
Eliminazione domiciliata - Implementazione di ORD C/O LUOGO
Eliminazione domiciliata:
 A partire dal
1° maggio 2016 le attuali autorizzazioni per lo
sdoganamento mediante procedura di domiciliazione saranno
convertite in procedure normali ma con presentazione delle merci
presso il luogo approvato dalla dogana (ORD C/O LUOGO);
 Pertanto, dal 1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di import/export in
procedura di domiciliazione assumono la veste di “dichiarazioni
normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dalle
autorità doganali” (art. 139 CDU). Pertanto possono essere dichiarati
tutti i regimi doganali a prescindere dall’attuale contenuto delle
autorizzazioni.
 Le modifiche alla dichiarazione riguardano il “Tipo dichiarazione” che
nella seconda casella deve contenere la lettera “A” (dichiarazione
normale in dogana) al posto di “Z”.
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26
VALORE IN DOGANA
DELLE MERCI
Le norme per la determinazione del valore (Art. 70- 76 CDU)
Art. 70 CDU paragrafo 1, “Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che
è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a
una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti
che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate” e
ancora ai sensi del successivo paragrafo 3, lettera c) viene previsto che “Il valore di transazione
si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti: (…) c) i corrispettivi e i diritti di licenza
relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare
come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e
diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.
 Per l’interpretazione del concetto di “condizione alla vendita”, si deve fare riferimento all’art.
136 del Reg. 2015/447 che ha racchiuso tutta la precedente normativa concernente la
daziabilità delle royalties contenuta negli artt. 157 e ss. del Reg. 2454/93 "DAC" e una parte
del Commento n. 3 del Comitato del Codice Doganale.
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28
Valore in dogana: royalties.
Art. 136* del Reg. 2015/447, par. 4 "I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come
condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore,
conformemente agli obblighi contrattuali;
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei
corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante".
 La condizione recata alla lett. c) del par. 4, potrebbe indurre gli uffici locali ad una interpretazione restrittiva, nella
considerazione che la sola presenza di un pagamento di licenza verso un licenziante possa integrarne la relativa
daziabilità.
 Di nuova introduzione, invece, risulta essere la previsione di cui alla lettera b) che risulta essere una significativa
esplicitazione rispetto al passato posto che sembrerebbe indicare, che – per poter ritenere daziabili i diritti di
licenza – il contratto stipulato dall’importatore con il venditore delle merci deve contenere la clausola per la quale
se il licenziatario non corrisponde le royalties alla licenziante, il venditore non potrà vendergli i prodotti.
 ulteriore novità, concerne il paragrafo 2 dell'art. 136, che prevede che “Se il metodo di calcolo dell’importo di un
corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che
il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione”, distinguendo
tra diritti di licenza calcolati sul valore delle merci importate e diritti di licenza calcolati sul venduto.
* tale norma riassume, rispettivamente alle lettere a) e c), le previsioni in precedenza contenute nell’art. 160 del DAC – riferita dunque all’ipotesi
cosiddetta a tre parti – nonché le indicazioni contenute nel Comitato del Codice Doganale, sezione valore in Dogana, al commento n. 3
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29
Valore in dogana: royalties - soggetti collegati o legati
 l’art. 127 del Regolamento 2015/447 riporta sostanzialmente quanto già in precedenza
previsto dall’art. 143 del DAC, cui viene aggiunta la definizione del concetto di
“controllo” – prima contenuta nell’allegato 23 del DAC – che, rispetto al passato – non
prevede più la combinazione alternativa del “potere di costrizione o di orientamento” ma
indica genericamente che, ai fini del paragrafo 1, lettere e) f) e g) del medesimo
articolo, “si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di
fatto, di imporre orientamenti sulla seconda”.
 Sembrerebbe dunque che il Legislatore comunitario abbia voluto connotare con una
sfumatura meno accentuata quello che prima veniva descritto come “potere di
orientamento”, dimostrato anche dall’elisione dell’ulteriore termine “potere di
costrizione”.
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30
Valore in dogana: ulteriori novità
Le autorità doganali
possono autorizzare la
determinazione degli
importi che devono
essere inclusi nel valore
in dogana se non
quantificabili alla data di
accettazione della
dichiarazione
CDC/DAC
CDU
ART 156-bis DAC
ART 73
 Con l' art. 71 par. 1 lett. b del Reg. n. 2015/2446 sembra possibile rappresentare all’Ufficio una
variazione del valore di transazione dei beni dichiarati in dogana non solo in diminuzione bensì
anche in aumento. La norma recita "il valore in dogana determinato non differirà in modo
significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione".
 Art 156- bis lett c) DAC vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da
percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in
assenza di autorizzazione,
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31
Eliminazione "First sale rule"
 Non sarà più possibile dichiarare il valore in dogana utilizzando la regola del "first sale rule":
 Articolo 347 del Reg. 2015/2447:

Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una
vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’articolo 128, paragrafo 1, del
presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la
dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18
gennaio 2016.

Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.
Factory/Seller
Spedizione
First sale
Middleman
Commissioni di acquisto ….?
Last sale
Importer /buyer
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32
Eliminazione "First sale rule"
T
ART.128 Reg.2015/2447 Se le
merci sono vendute per
l’esportazione verso il territorio
doganale
dell’Unione
non
prima di essere introdotte in
tale territorio doganale ma
mentre si trovano in custodia
temporanea o sono vincolate a
un regime speciale diverso dal
transito interno, dall’uso finale
o dal perfezionamento passivo,
il valore di transazione è
determinato sulla base di tale
vendita.
150
100
P
CF
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33
LE INFORMAZIONI
VINCOLANTI IN
MATERIA DI ORIGINE
E CLASSIFICAZIONE
Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale (Art.22 CDU- art.
6 CDC)
Decisioni sull'applicazione
della normativa doganale
Termine entro cui le autorità
devono decidere
Termine ulteriore
CDC
CDU
"al più presto"
Non specificato
Decisione presa nei confronti
di più persone
Non previsto
Termine per il richiedente per
presentare osservazioni nel
caso di decisione che abbia
conseguenze sfavorevoli*
Non previsto
120 giorni dalla data di
accettazione della richiesta
Non superiore a 30 giorni
x
x
*Novità codificazione del principio del diritto di essere ascoltati quando la decisione potrebbe incidere
sfavorevolmente sul destinatario.
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35
Decisioni relative alle informazioni vincolanti – IVO e ITV- (Art. 33 CDU)
N.B. non si applica per IVO e
ITV il principio del "diritto ad
essere ascoltati" quando
la decisione potrebbe
incidere sfavorevolmente
sul destinatario.
Due novità fondamentali:
Per le informazioni vincolanti in materia di
tariffaria o di origine è previsto un periodo
di validità per entrambi pari a 3 anni
(attualmente l'ITV è valida 6 anni).
Le informazioni vincoleranno anche il
destinatario delle decisioni e non soltanto
le Autorità come previsto attualmente nel
CDC.
ITV e IVO già in vigore al 1 o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le
autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1 o maggio 2016.
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36
ORIGINE DELLE
MERCI
L’origine: ambito di applicazione
Origine non preferenziale
Organizzazione mondiale
commercio
Origine preferenziale CE
• Misure relative al commercio
• Disposizioni sull’origine
Aliquota daziaria preferenziale
( Aliquota del Paese più
favorito)
Regole sull’origine meno
rigorose rispetto a quelle
sull’origine preferenziale
Specifiche regole sull’origine
si trovano in appositi accordi
Competenza: Camere di Commercio
/ Ministero dell’economia
• Riguarda tutti i Paesi
• Certificato di origine
Le regole sull’origine preferenziale sono più
rigorose di quelle sull’origine non
preferenziale
• Competenza: Autorità doganali
• Non riguarda tutti i Paesi
• EUR 1, EUR MED, FORM A ecc.
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38
L'origine non
preferenziale…
Origine non preferenziale
Le norme di ieri
Le norme di oggi
CCC: artt. da 22 a 26
CDU: artt. da 59 a 63
DAC: Artt. da 35 a 65
Allegati: 9,10,11 e 12
Regolamento delegato
2015/2446: artt. da 31 a 36
Allegato 22-01
Regolamento di esecuzione
2015/2447: artt. da57 a 59
Allegato 22-14
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Origine non preferenziale
Art. 60 CDU
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (art. 60, par. 1 e art. 31
Reg. UE n. 2015/2446;
"Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,
che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia
rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione" (art.60, par. 2 e
artt. 32 e 34 Reg. UE n. 2015/2446.
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Origine non preferenziale
Origine delle merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
Merci elencate nell'Allegato
22-01
Merci non elencate
nell'Allegato 22-01
Paese o territorio in cui le
norme contenute in tale
allegato sono soddisfatte o
che è identificato da tale
norma
Posizione UE
nell'Harmonization Work
Program dell'OMC;
 Regola residuale: paese o
territorio di cui è originaria
la maggior parte, in valore,
dei materiali.
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42
…L'origine
preferenziale
L’origine preferenziale
ORGINE PREFERENZIALE
RIDUZIONE DAZI NEI PAESI DI DESTINAZIONE
ACCORDI SPECIFICI PER SINGOLI PAESI
REGOLE SPECIFICHE PER SINGOLI CODICI DI CLASSIFICAZIONE
RESPONSABILITA’ DELL’ESPORTATORE NEL RICHIEDERE I CERTIFICATI
DI ORIGINE
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44
L’origine preferenziale
La merce è interamente
ottenuta?
NO
SI
La merce è stata
sottoposta a lavorazione
o trasformazione
insufficiente?
SI
NO
Sono rispettate le regole sull’origine
per i prodotti non originari?
cumulo / soglia di tolleranza
No origine
SI
Origine preferenziale
NO
No origine
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45
L’origine preferenziale Accordi ()
Serbia
ACP
Albania
Sudafrica
Algeria
Turchia
Andorra
Bosniaerzegovina
Tunisia
Norvegia
Svizzera
Accordi di
origine
preferenziale
Messico
Cile
Cisgiordani
a
Montenegro
Marocco
Israele
Libano
Egitto
Islanda
Isole Faroer Giordania
Ex
Jugoslavia
e
Macedonia
ACP (alcuni paesi) (cfr. Regolamento n. 1528/2007 del 20/12/2007 recante applicazione dei regimi
per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato
economico in GUCE L 110/3 del 24.04.2006); Albania (cfr. Accordo di Stabilizzazione e Associazione
in GUCE serie L n. 107 del 28 aprile 2009, pg. 166); Algeria (cfr. Decisione del Consiglio, del 18 luglio
2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall’altra in GUCE OJ L 297 del 15.11.2007); Andorra (cfr. Decisione n. 1/99 del Comitato
Misto CE‐ Andorra in GUCE OJ L 191 del 23.07.1999); Bosnia‐Erzegovina (Cfr. Accordo interinale sugli
scambi e sulle questioni commerciali in GUCE serie L n. 169 del 30 giugno 2008, pg. 13); Svizzera (Cfr.
Protocollo in GUCE serie L n. 45 del 15 febbraio 2006); Cile (Cfr. Accordo di Stabilizzazione e
Associazione in GUCE serie L n. 352 del 30 dicembre 2002, pg. 3); Cisgiordania e Striscia di Gaza (cfr.
Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità
europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra in GUCE OJ L 298 del
13.11.2009); Israele (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 147 del 21 giugno 2000, pg. 3
e GUCE serie L n. 20 del 24 gennaio 2006); Egitto (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n.
304 del 30 settembre 2004, pg. 39); Ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia (cfr. Decisione del
Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, dall'altra in GUCE L 99 del 10 aprile 2008); Giordania (cfr. Accordo Euromediterraneo
in GUCE serie L n. 129 del 15 maggio 2002, pg. 3 e GUCE serie L n. 209 del 31 luglio 2006); Isole
Faroer (cfr. Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il
governo locale delle isole Færøer, dall'altra in GUCE OJ L 110, 24.04.2006); Islanda (Cfr.
Protocollo in GUCE serie L n. 131 del 18 maggio 2006); Libano (cfr. Accordo Euromediterraneo in
GUCE serie L n. 143 del 30 maggio 2006, pg. 2); Marocco (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE
serie L n. 70 del 18 marzo 2000, pg. 2); Montenegro (cfr. Accordo Interinale in GUCE serie L n. 345
del 28 dicembre 2007, p. 2); Messico (cfr Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE‐Messico in
GUCE serie L n. 157 del 30 giungo 2000, pg. 10 e in GUCE serie L n. 245 del 29 settembre 2000, pg. 1);
Norvegia (Cfr. Accordo in GUCE serie L n. 171 del 27 giugno 1973 e in GUCE serie L n. 117 del 2
maggio 2006); Tunisia (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 97 del 30 marzo 1998, pg. 2
e in GUCE serie L n. 260 del 21 settembre 2006); Turchia (cfr. Decisione n. 1/2009 del Comitato di
Cooperazione Doganale CE‐Turchia in GUCE serie L n. 43 del 6 giugno 2009); Repubblica Sudafricana
(cfr. Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da un lato, e la Repubblica sudafricanaGU L 311 del 4.12.1999); Serbia (cfr. Decisione del
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli
scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di
Serbia, dall’altra in GUCE OJ L 28, 30.01.2010).
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L’origine preferenziale – principali novità
Reg. CEE 1207/2001:
disposizioni trasfuse negli
artt. da 61 a 67 RE
SPG nuovo assetto delle
regole:
Istituzione di un sistema
elettronico per registrare gli
esportatori autorizzati a
certificare l’origine
preferenziale delle
merci:(banca dati REX).
Sistema in vigore dal 1° luglio 2017
Prova dell'origine mediante
attestazione dell'esportatore
registrato
sistema volto a rendere disponibili informazioni
aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei
paesi beneficiari del Sistema delle preferenze
generalizzate che esportano nell’Unione
europea; il sistema REX comprenderà anche
dati sugli operatori commerciali dell'Unione al
fine di sostenere le esportazioni verso i suddetti
Paesi.
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47
OPERATORE
ECONOMICO
AUTORIZZATO –AEO-
Operatore Economico Autorizzato - AEO
CDU
Centralità
dell'AEO(Artt.38-3940-41CDU)
L'obiettivo è quello di giungere a controlli doganali più rapidi e mirati per
garantire ad operatori "certificati" come affidabili, maggiori privilegi in termini di
snellezza dei rapporti doganali e celerità nella delivery delle merci.
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Operatore Economico Autorizzato - AEO
Certificazione di affidabilità degli operatori economici
rilasciata dalle Autorità doganali comunitarie.
2 TIPI DI CERTIFICATI AEO (Art. 38 CDU):
• Certificato AEO Customs – Semplificazioni Doganali
• Certificato AEO Security – Sicurezza
Come in precedenza, le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e quando un richiedente ha i requisiti per
ottenere sia un’autorizzazione AEOC che AEOS, viene rilasciata un’autorizzazione combinata (art.33 IA) che garantisce i
benefici cumulati.
L'Autorizzazione che concede la qualifica di AEO prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione
(art.29 Reg. 2015/2446).
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Criteri per la concessione dello status di AEO Art. 39 UCC- ARTT. 24-28 RE
a) comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale e assenza di
reati gravi connessi all’attività economica del richiedente;
b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso
delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati
controlli doganali;
c) comprovata solvibilità finanziaria;
d) rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta*;
e) esistenza di adeguati standard di sicurezza idonei a garantire la
sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale
(autorizzazione AEOS).
* Nuovo criterio per diventare AEOC e AEOF
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51
Operatore Economico Autorizzato - AEO
• Il questionario di autovalutazione va obbligatoriamente presentato
insieme all’istanza (art 26 par 1, RD);
• non è più motivo ostativo per l’accettazione dell’istanza l’esistenza di
una condanna per un reato connesso con l’attività economica del
richiedente/condanna per grave violazione della regolamentazione
doganale connessa con l’attività di rappresentante legale del
richiedente (ex art. 14 septies Reg. n.2454/93). Questi eventi
assumono rilevanza ai fini del diniego dell’autorizzazione e andranno
verificati nel corso dell’audit;
• nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale
della UE è sufficiente presentare un’unica domanda per ottenere la
qualifica di AEO (art. 26, par. 2, RD);
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52
Operatore Economico Autorizzato - AEO
 Nel CDU lo status di AEO rimane una via previlegiata di
accesso alle procedure doganali semplificate.
Solo i soggetti AEOC potranno utilizzare:
 Autovalutazione (art. 185 CDU);
 Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU);
 Iscrizione nelle scritture del dichiarante con procedura
domiciliata (art. 182 CDU);
 Garanzia globale con importo ridotto per obbligazione
doganale già insorte (art. 38 CDU).
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53
RIESAME CERTIFICAZIONI AEO

i certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 resteranno validi fino al loro riesame
(entro 1° maggio 2019);

nell’ambito del riesame, i nuovi criteri e le nuove condizioni devono essere accertati
ex novo mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice si
possono assumere senza ulteriori verifiche gli esiti delle attività di riesame o di
monitoraggio effettuati di recente.

per le nuove istanze AEO presentate anteriormente al 1° maggio si può condurre
l’audit con i vecchi criteri e poi effettuare il riesame per l’adeguamento alla
disciplina dell’UCC oppure effettuare l’audit con i criteri dell’UCC e far decorrere
l’autorizzazione dal 1° maggio 2016.
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Operatore Economico Autorizzato - AEO- AEO
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Operatore Economico Autorizzato - AEOAEO
Effetti della mancata certificazione "AEO"
Reputazione aziendale
• Effetto negativo sul
‘brand’;
• Effetto negativo nel
rapporto con le autorità
doganali;
• Effetto negativo nel
rapporto con i
consumatori ed i
fornitori.
Supply chain
Agevolazioni doganali
• Aumento del tempo di
consegna della merce;
• Aumento dei costi
indiretti (es. spese di
immagazzinamento,
sostenimento di costi
per violazioni
contrattuali);
• Aumento delle ispezioni
fisiche nei locali di
entrata e di uscita della
merce.
• Alcune semplificazioni
doganali non saranno
accessibili agli operatori
non AEO (es.:
Procedura Domiciliata,
esonero dalla
prestazione della
garanzia).
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RIESAME E VALIDITÀ
DELLE AUTORIZZAZIONI
GIÀ IN VIGORE AL 1°
MAGGIO 2016
Riesame e validità delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016 (art.
250 - 251 Reg. 2015/2446)
 le autorizzazioni già in vigore al primo maggio 2016 se
non hanno un termine di validità saranno riesaminate;
 se, diversamente, hanno un periodo di validità limitato
restano in vigore fino a tale periodo o fino al 1° maggio
2019.
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Grazie
Massimo Fabio
Partner, International Trade & Customs
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