Il Codice Doganale dell`Unione.
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Il Codice Doganale dell'Unione. Avv. Massimo Fabio 9 Maggio 2016 Glossary Introduzione e i regolamenti della nuova piattaforma di riferimento unionale La struttura del nuovo codice I regimi speciali Le procedure semplificate Valore doganale delle merci Le informazioni vincolanti in materia di origine e classificazione (IVO-ITV) L'origine delle merci AEO © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 2 INTRODUZIONE Nuovo Codice Doganale dell’Unione: dal 1° maggio 2016 Il 9 ottobre 2013, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) che istituisce il nuovo codice doganale dell’Unione. L’obiettivo del nuovo codice è quello di rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l’informatizzazione dei processi a livello UE. Reg. (CE) n. 450/2008 "CDA" Reg. (UE) n. 952/2013 "CDU" Reg. (CEE) n. 2913/1992 "CDC" Il CDU, che costituisce la rifusione del Codice Doganale aggiornato (Reg. n. 450/2008) che avrebbe dovuto sostituire il CDC ma le cui disposizioni non hanno tuttavia trovato concreta applicazione, è applicabile dal 1° maggio 2016 insieme ai relativi regolamenti di attuazione (Re. UE n. 2015/2446 RD) ed esecuzione (Reg. UE n. 2015/2447 RE). Si segnala, inoltre, il Reg. UE n. 2015/341 (TDA) che detta norme transitorie per l’applicazione dell’CDU. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 4 Nuovo Codice Doganale dell’Unione: quadro normativo di riferimento Reg. UE n. 952/2013UCC REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 "DA" DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 "RE" DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione. REGOLAMENTO DELEGATO TRANSITORIO DEL CDU "RDT" DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che stabilisce le misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 5 CODICE DOGANALE DELL'UNIONE- tavola di navigazione Titolo I Disposizioni Generali, art. 1 – 55 Titolo V Posizione doganale, vincolo delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione della merci, art. 153 – 200 Ambito di applicazione, IA. art. 1 Ambito di applicazione, DA. Art. 1 Posizione doganale,IA. art. 194 – 215 Posizione doganale, R.D. art. 119 – 133 Comunicazione di informazioni IA. art. 2 –7 Comunicazione di informazioni, DA. art.2 –7 Vincolo ad un regime Doganale, IA art. 216–237 Vincolo ad un regime Doganale, R.D. art. 134 – 152 Rappresentanza, non presente nel IA Rappresentanza, non presente nel DA Verifiche e svincolo merci, IA art. 238–247 Verifiche e svincolo merci, R.D. art. 153–154 Decisioni, IA. art. 8 – 23 Decisioni, DA. art. 8 – 22 Rimozione delle merci, IA. art. 248 – 250 Rimozione delle merci, non presente nel R.D. AEO IA art. 24 – 35 AEO, DA. art. 23 – 30 Sanzioni, non presente nel IA Sanzioni, non presente nel DA Titolo VI Immissione in libera pratica ed esenzione dei dazi all'importazione, art. 201 – 209 Ricorsi, non presente nel IA Ricorsi, non presente nel DA Immissione in libera pratica, IA art. 251-252 Immissione in libera pratica, R.D.art.155–157 Controllo delle merci, IA art. 36 – 47 Controllo delle merci, non presemte nel DA. Esenzione dai dazi, IA art. 253 - 257 Esenzione dai dazi, R.D. art. 158 – 160 Conservazione documenti, non presente nel IA Conservazione documenti, non presente nel DA Conversione valutaria, IA art. 48 Conversione valutaria, non presente nel DA. Titolo II Principi in base ai quali sono applicati i dazi, art. 56 – 76 Titolo VII Regimi speciali, art. 210 – 262 Disposizioni generali, IA. art. 258 – 271 Disposizioni generali, DA. art. 161 – 183 Transito, IA. art. 272 – 321 Transito, DA. art. 184 – 200 Tariffa doganale, IA art. 49 – 56 Tariffa doganale, non presente nel DA Deposito, non prensente nel IA. Deposito, DA. art. 201 – 203 Origine delle merci, IA art. 57 – 126 Origine delle merci, DA. art. 31 – 70 Uso specifico, IA. art. 322 – 323 Uso specifico, DA art. 204 – 239 Valore Doganale, IA art. 127 – 146 Valore Doganale, DA art. 71 Perfezionamento, IA. art. 324 – 325 Perfezionamento, DA art. 240 – 243 Titolo III Obbligazione Doganale e garanzie, art. 77 – 126 Obbligazione doganale, non presente nel IA. Obbligazione doganale, DA. art. 72 – 80 Garanzie, IA art. 147 – 164 Garanzie, DA. art. 81 – 86 Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi, IA art. 165 – 181 Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi, DA art. 87 – 102 Estinzione, non presente nel IA Estinzione, DA art. 103 Titolo IV Merci introdotte nel territorio Doganale dell'Unione, art. 127 – 152 Dichiarazione sommaria di entrata, IA. art. 182–188 Dichiarazione sommaria di entrata, DA. art. 104–113 Arrivo delle merci IA. art. 189 – 193 Arrivo delle merci, IA. art. 114 – 118 Titolo VIII Uscita delle merci dal territorio Doganale dell'Unione, art. 263 – 277 Espostazioni e riesportazioni, IA. art. 326 – 344 Esportazioni e riesportazioni, DA. art. 244 – 249 Titolo IX Disposizioni finali, art. 278 – 288 Disposizioni finali, IA art. 345 - 350 Disposizioni finali, DA. art. 250-256 CDU, Regolamento (EU) N. 952/2013 CDU – IA Regolamento (EU) N. 2015/2447 CDU – DA Regolamento (EU) N. 2015/2446 © 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Il nuovo Codice Doganale dell'Unione: principali novità. Ruolo delle Autorità Doganali (art. 3 CDU); La semplificazione delle procedure doganali attraverso l'impiego dell'informatica (art.6); Rappresentanza doganale (art.18); Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale (art. 22); Procedure doganali più rapide per gli AEO (Operatori Economici Autorizzati) (Art.38 e 39); Applicazione di sanzioni (art. 42); Controlli Doganali (art.46); Sdoganamento centralizzato (Artt. 179 e seguenti); Introduzione del principio dell'Autovalutazione (Self- Assessment art. 185); Riorganizzazione in "Regimi Speciali" dei regimi doganali (Art.210); LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DOGANALI ATTRAVERSO L'IMPIEGO DELL'INFORMATICA Fornitura di informazioni (Art. 6 CDU) Autorità Doganali e operatori economici possano scambiarsi informazioni mediante procedimenti informatici, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventa la regola e solo in casi eccezionali uno o più Stati possono essere autorizzati ad utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici. La deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati Membri che ne fanno richiesta ed è concessa per un periodo di tempo specifico. È riesaminata periodicamente e può essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo specifico o revocata qualora non sia più giustificata. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 9 NUOVO RUOLO DELLE AUTORITA' DOGANALI NUOVO RUOLO DELLE AUTORITA' DOGANALI (art. 3 CDU) Definizione più esaustiva del ruolo delle Autorità doganali Le Autorità Doganali assumono una funzione di guida nella catena logistica e sono state rese, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un CATALIZZATORE DI COMPETITIVITA’ dei paesi e delle società*. *Si veda considerando n.16 del Reg.952/2013) © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 11 I REGIMI SPECIALI Regimi doganali - nel Codice Doganale dell'Unione Artt. 210 e ss. REGIMI SPECIALI (art. 210 CDU) CDU I regimi doganali non sono più suddivisi tra regimi economici e regimi sospensivi, ma semplicemente qualificati come “regimi speciali”. Scompare il regime di trasformazione sotto controllo doganale e i suoi effetti confluiscono nel nuovo regime del perfezionamento attivo. L’ammissione temporanea è ricondotta al nuovo istituto dell’ “uso particolare", mentre le zone franche sono disciplinate all’interno del nuovo regime di deposito. Perfezionamento Uso particolare Regimi speciali Deposito Transito © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 13 REGIMI SPECIALI IMPORTAZIONE TRANSITO : REGIMI SPECIALI DEPOSITO : ESPORTAZIONE USO SPECIFICO: PERFEZIONAMENTO: ESTERNO DEPOSITO DOGANALE AMMISSIONE TEMPORANEA PERFEZIONAMENTO ATTIVO INTERNO ZONE FRANCHE USO FINALE PERFEZIONAMENTO PASSIVO © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 14 REGIMI SPECIALI – AUTORIZZAZIONE (art. 211 CDU) L’autorizzazione è concessa esclusivamente: a) alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità; b) alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie ai fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni e che provvedono a costituire una garanzia a norma dell’art. 89, per quei casi in cui per le merci vincolate a un regime speciale potrebbe sorgere un’obbligazione doganale o per altre imposte; c) per i regimi di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, rispettivamente, alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci od alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento. • L’autorizzazione è concessa solo se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale, senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione, e nel caso specifico del regime di perfezionamento se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non risultano pregiudicati dalla stessa. • A norma dell’art. 214, paragrafo 1, tranne che per il regime del transito, tutti i titolari dei regimi speciali devono provvedere alla tenuta e conservazione delle scritture di riferimento, nella forma approvata dalle autorità doganali. Tali scritture devono poter consentire la sorveglianza del regime in questione, in particolare per quanto attiene l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate al regime stesso. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 15 REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO Autorizzazione: Validità: da 3 a 5 anni ; Autorizzazione: requisiti AEOC; Manipolazioni usuali ammesse. Perfezionamento attivo: Eliminati gli interessi compensativi ; Il perfezionamento attivo sistema del rimborso è stato soppresso; Perfezionamento attivo sistema della sospensione è stato fuso con il regime della trasformazione sotto controllo doganale. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 16 REGIMI SPECIALI – DEPOSITO DOGANALE Tipi di deposito doganale: Deposito doganale pubblico: I, II e III Il reg. 2015/2446 definisce: «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime; «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime; «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali. Le autorizzazioni di deposito doganale attuali devono essere considerate come : TIPO A TIPO I (pubblico) TIPO B TIPO II (pubblico) TIPO F TIPO III (pubblico) TIPO C,D e E DEPOSITO PRIVATO © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 17 DEPOSITO PRIVATO strutture destinate dell'autorizzazione al magazzinaggio di merci da parte del titolare Si applicano al deposito privato le norme del deposito doganale (Art. articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del Reg. 2015/2446)* * Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 del Reg. 2015/2446, per ciascuna autorizzazione a norma dei regolamenti precedenti sono associare le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 18 ESPORTAZIONE- DEFINIZIONE DI ESPORTATORE CDC Articolo 788 DAC 1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci. 2. Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità. CDU Art. 1 Reg. 2016/2446: a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione; b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione; art. 5, par. 31 CDU ''persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione'': Circolare 8/D del 19 aprile 2016: l'operatore commerciale stabilito in un Paese terzo, che intende presentare una dichiarazione di esportazione nell'Unione come esportatore deve affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nella UE che in qualità di esportatore agisca per suo conto. KPMG LLP, a UK limited liability partnership, is a member of KPMG International, a Swiss cooperative KPMG Audit Plc, a company incorporated under the UK Companies Acts, is a member of KPMG International, a Swiss cooperative a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione; b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione; Registered in England No 3110745 Registered office: 15 Canada Square, London E14 5GL Registered in England No OC301540 Registered office: 15 Canada Square, London E14 5GL 19 Presentazione di una dichiarazione in dogana (Art. 170 CDU) La dichiarazione in dogana può essere presentata da una qualsiasi persona Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio dell'Unione: Deroga: Nel caso in cui sia presentata una dichiarazione di transito o ammissione temporanea; Se la dichiarazione in dogana è presentata a titolo occasionale; Se le persone che presentano la dichiarazione sono stabilite in un territorio adiacente al territorio doganale dell'Unione a condizione che il Paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione. Art. 5 par. 15 CDU :"la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica" © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 20 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE Dichiarazione semplificata (art. 166 CDU) Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni o i documenti di accompagnamento. È necessaria l'autorizzazione da parte delle Autorità doganali; Il dichiarante sarà tenuto a presentare entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci la dichiarazione complementare* (art. 146, par.1 Reg. UE n. 2015/2446): un termine più lungo può essere autorizzato in caso di "circostanze debitamente giustificate" e fino ad un massimo di tre anni se il documento di accompagnamento riguarda il valore (Art. 147 Reg. UE n. 2015/2446). Ne consegue che si potrà concordare in sede di negoziazione della dichiarazione semplificata un periodo più lungo di quello ordinario nei limiti dei termini di prescrizione previsti dall’art. 103, par. 1 del CDU. * Con il CDC il dichiarante ha solo un obbligo di comunicazione delle indicazioni o per la presentazione dei documenti mancanti al momento dell’accettazione della dichiarazione ma non è tenuto a presentare una dichiarazione complementare. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 22 Iscrizione nelle scritture del dichiarante (ART. 182 CDU) EiDR Le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante; Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci se ricorrono le seguenti condizioni: il dichiarante deve avere i requisiti per essere AEOC; la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale; l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci; al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione. La domanda deve riguardare una delle procedure seguenti (art.150 Reg. 2015/2447): immissione in libera pratica; deposito doganale; ammissione temporanea; uso finale; perfezionamento attivo; perfezionamento passivo; esportazione e riesportazione. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 23 Autovalutazione (Art. 185 CDU) Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico (AEOC)* a espletare determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità, determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Art. 237 Reg. 2015/2447: Se un operatore economico è autorizzato a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti deve entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione presentare all’ufficio doganale di controllo i dettagli dell’importo determinato. Il titolare dell’autorizzazione versa l’importo entro il termine previsto nell’autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito all’articolo 108, paragrafo 1, del codice (10 giorni). *"L'autorizzazione è richiesta da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali". (art. 185, par.2 CDU) © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 24 Sdoganamento centralizzato: (Art. 179 CDU) Art. 179 CDU consente alle imprese di poter sdoganare le merci con una procedura centralizzata. I soggetti autorizzati potranno (elettronicamente) dichiarare le merci e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede, indipendentemente dal luogo e dallo Stato Membro dove le merci vengono introdotte nel territorio doganale o dove saranno messe in libera pratica. A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentate presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale anche dei diversi Stati membri. L'autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato può essere chiesta da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali ( Art. 179, par.2 del CDU); Sostituisce l'autorizzazione unica per le procedure semplificate; Applicazione prevista per il 2020. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 25 Eliminazione domiciliata - Implementazione di ORD C/O LUOGO Eliminazione domiciliata: A partire dal 1° maggio 2016 le attuali autorizzazioni per lo sdoganamento mediante procedura di domiciliazione saranno convertite in procedure normali ma con presentazione delle merci presso il luogo approvato dalla dogana (ORD C/O LUOGO); Pertanto, dal 1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di import/export in procedura di domiciliazione assumono la veste di “dichiarazioni normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali” (art. 139 CDU). Pertanto possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall’attuale contenuto delle autorizzazioni. Le modifiche alla dichiarazione riguardano il “Tipo dichiarazione” che nella seconda casella deve contenere la lettera “A” (dichiarazione normale in dogana) al posto di “Z”. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 26 VALORE IN DOGANA DELLE MERCI Le norme per la determinazione del valore (Art. 70- 76 CDU) Art. 70 CDU paragrafo 1, “Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate” e ancora ai sensi del successivo paragrafo 3, lettera c) viene previsto che “Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti: (…) c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”. Per l’interpretazione del concetto di “condizione alla vendita”, si deve fare riferimento all’art. 136 del Reg. 2015/447 che ha racchiuso tutta la precedente normativa concernente la daziabilità delle royalties contenuta negli artt. 157 e ss. del Reg. 2454/93 "DAC" e una parte del Commento n. 3 del Comitato del Codice Doganale. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 28 Valore in dogana: royalties. Art. 136* del Reg. 2015/447, par. 4 "I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante". La condizione recata alla lett. c) del par. 4, potrebbe indurre gli uffici locali ad una interpretazione restrittiva, nella considerazione che la sola presenza di un pagamento di licenza verso un licenziante possa integrarne la relativa daziabilità. Di nuova introduzione, invece, risulta essere la previsione di cui alla lettera b) che risulta essere una significativa esplicitazione rispetto al passato posto che sembrerebbe indicare, che – per poter ritenere daziabili i diritti di licenza – il contratto stipulato dall’importatore con il venditore delle merci deve contenere la clausola per la quale se il licenziatario non corrisponde le royalties alla licenziante, il venditore non potrà vendergli i prodotti. ulteriore novità, concerne il paragrafo 2 dell'art. 136, che prevede che “Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione”, distinguendo tra diritti di licenza calcolati sul valore delle merci importate e diritti di licenza calcolati sul venduto. * tale norma riassume, rispettivamente alle lettere a) e c), le previsioni in precedenza contenute nell’art. 160 del DAC – riferita dunque all’ipotesi cosiddetta a tre parti – nonché le indicazioni contenute nel Comitato del Codice Doganale, sezione valore in Dogana, al commento n. 3 © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 29 Valore in dogana: royalties - soggetti collegati o legati l’art. 127 del Regolamento 2015/447 riporta sostanzialmente quanto già in precedenza previsto dall’art. 143 del DAC, cui viene aggiunta la definizione del concetto di “controllo” – prima contenuta nell’allegato 23 del DAC – che, rispetto al passato – non prevede più la combinazione alternativa del “potere di costrizione o di orientamento” ma indica genericamente che, ai fini del paragrafo 1, lettere e) f) e g) del medesimo articolo, “si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti sulla seconda”. Sembrerebbe dunque che il Legislatore comunitario abbia voluto connotare con una sfumatura meno accentuata quello che prima veniva descritto come “potere di orientamento”, dimostrato anche dall’elisione dell’ulteriore termine “potere di costrizione”. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 30 Valore in dogana: ulteriori novità Le autorità doganali possono autorizzare la determinazione degli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana se non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione CDC/DAC CDU ART 156-bis DAC ART 73 Con l' art. 71 par. 1 lett. b del Reg. n. 2015/2446 sembra possibile rappresentare all’Ufficio una variazione del valore di transazione dei beni dichiarati in dogana non solo in diminuzione bensì anche in aumento. La norma recita "il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione". Art 156- bis lett c) DAC vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione, © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 31 Eliminazione "First sale rule" Non sarà più possibile dichiarare il valore in dogana utilizzando la regola del "first sale rule": Articolo 347 del Reg. 2015/2447: Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017. Factory/Seller Spedizione First sale Middleman Commissioni di acquisto ….? Last sale Importer /buyer © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 32 Eliminazione "First sale rule" T ART.128 Reg.2015/2447 Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita. 150 100 P CF © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 33 LE INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE E CLASSIFICAZIONE Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale (Art.22 CDU- art. 6 CDC) Decisioni sull'applicazione della normativa doganale Termine entro cui le autorità devono decidere Termine ulteriore CDC CDU "al più presto" Non specificato Decisione presa nei confronti di più persone Non previsto Termine per il richiedente per presentare osservazioni nel caso di decisione che abbia conseguenze sfavorevoli* Non previsto 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta Non superiore a 30 giorni x x *Novità codificazione del principio del diritto di essere ascoltati quando la decisione potrebbe incidere sfavorevolmente sul destinatario. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 35 Decisioni relative alle informazioni vincolanti – IVO e ITV- (Art. 33 CDU) N.B. non si applica per IVO e ITV il principio del "diritto ad essere ascoltati" quando la decisione potrebbe incidere sfavorevolmente sul destinatario. Due novità fondamentali: Per le informazioni vincolanti in materia di tariffaria o di origine è previsto un periodo di validità per entrambi pari a 3 anni (attualmente l'ITV è valida 6 anni). Le informazioni vincoleranno anche il destinatario delle decisioni e non soltanto le Autorità come previsto attualmente nel CDC. ITV e IVO già in vigore al 1 o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1 o maggio 2016. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 36 ORIGINE DELLE MERCI L’origine: ambito di applicazione Origine non preferenziale Organizzazione mondiale commercio Origine preferenziale CE • Misure relative al commercio • Disposizioni sull’origine Aliquota daziaria preferenziale ( Aliquota del Paese più favorito) Regole sull’origine meno rigorose rispetto a quelle sull’origine preferenziale Specifiche regole sull’origine si trovano in appositi accordi Competenza: Camere di Commercio / Ministero dell’economia • Riguarda tutti i Paesi • Certificato di origine Le regole sull’origine preferenziale sono più rigorose di quelle sull’origine non preferenziale • Competenza: Autorità doganali • Non riguarda tutti i Paesi • EUR 1, EUR MED, FORM A ecc. © 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 38 L'origine non preferenziale… Origine non preferenziale Le norme di ieri Le norme di oggi CCC: artt. da 22 a 26 CDU: artt. da 59 a 63 DAC: Artt. da 35 a 65 Allegati: 9,10,11 e 12 Regolamento delegato 2015/2446: artt. da 31 a 36 Allegato 22-01 Regolamento di esecuzione 2015/2447: artt. da57 a 59 Allegato 22-14 © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 40 Origine non preferenziale Art. 60 CDU Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (art. 60, par. 1 e art. 31 Reg. UE n. 2015/2446; "Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione" (art.60, par. 2 e artt. 32 e 34 Reg. UE n. 2015/2446. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 41 Origine non preferenziale Origine delle merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori Merci elencate nell'Allegato 22-01 Merci non elencate nell'Allegato 22-01 Paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tale norma Posizione UE nell'Harmonization Work Program dell'OMC; Regola residuale: paese o territorio di cui è originaria la maggior parte, in valore, dei materiali. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 42 …L'origine preferenziale L’origine preferenziale ORGINE PREFERENZIALE RIDUZIONE DAZI NEI PAESI DI DESTINAZIONE ACCORDI SPECIFICI PER SINGOLI PAESI REGOLE SPECIFICHE PER SINGOLI CODICI DI CLASSIFICAZIONE RESPONSABILITA’ DELL’ESPORTATORE NEL RICHIEDERE I CERTIFICATI DI ORIGINE © 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 44 L’origine preferenziale La merce è interamente ottenuta? NO SI La merce è stata sottoposta a lavorazione o trasformazione insufficiente? SI NO Sono rispettate le regole sull’origine per i prodotti non originari? cumulo / soglia di tolleranza No origine SI Origine preferenziale NO No origine © 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 45 L’origine preferenziale Accordi () Serbia ACP Albania Sudafrica Algeria Turchia Andorra Bosniaerzegovina Tunisia Norvegia Svizzera Accordi di origine preferenziale Messico Cile Cisgiordani a Montenegro Marocco Israele Libano Egitto Islanda Isole Faroer Giordania Ex Jugoslavia e Macedonia ACP (alcuni paesi) (cfr. Regolamento n. 1528/2007 del 20/12/2007 recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico in GUCE L 110/3 del 24.04.2006); Albania (cfr. Accordo di Stabilizzazione e Associazione in GUCE serie L n. 107 del 28 aprile 2009, pg. 166); Algeria (cfr. Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra in GUCE OJ L 297 del 15.11.2007); Andorra (cfr. Decisione n. 1/99 del Comitato Misto CE‐ Andorra in GUCE OJ L 191 del 23.07.1999); Bosnia‐Erzegovina (Cfr. Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali in GUCE serie L n. 169 del 30 giugno 2008, pg. 13); Svizzera (Cfr. Protocollo in GUCE serie L n. 45 del 15 febbraio 2006); Cile (Cfr. Accordo di Stabilizzazione e Associazione in GUCE serie L n. 352 del 30 dicembre 2002, pg. 3); Cisgiordania e Striscia di Gaza (cfr. Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra in GUCE OJ L 298 del 13.11.2009); Israele (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 147 del 21 giugno 2000, pg. 3 e GUCE serie L n. 20 del 24 gennaio 2006); Egitto (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 304 del 30 settembre 2004, pg. 39); Ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia (cfr. Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra in GUCE L 99 del 10 aprile 2008); Giordania (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 129 del 15 maggio 2002, pg. 3 e GUCE serie L n. 209 del 31 luglio 2006); Isole Faroer (cfr. Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra in GUCE OJ L 110, 24.04.2006); Islanda (Cfr. Protocollo in GUCE serie L n. 131 del 18 maggio 2006); Libano (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 143 del 30 maggio 2006, pg. 2); Marocco (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 70 del 18 marzo 2000, pg. 2); Montenegro (cfr. Accordo Interinale in GUCE serie L n. 345 del 28 dicembre 2007, p. 2); Messico (cfr Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE‐Messico in GUCE serie L n. 157 del 30 giungo 2000, pg. 10 e in GUCE serie L n. 245 del 29 settembre 2000, pg. 1); Norvegia (Cfr. Accordo in GUCE serie L n. 171 del 27 giugno 1973 e in GUCE serie L n. 117 del 2 maggio 2006); Tunisia (cfr. Accordo Euromediterraneo in GUCE serie L n. 97 del 30 marzo 1998, pg. 2 e in GUCE serie L n. 260 del 21 settembre 2006); Turchia (cfr. Decisione n. 1/2009 del Comitato di Cooperazione Doganale CE‐Turchia in GUCE serie L n. 43 del 6 giugno 2009); Repubblica Sudafricana (cfr. Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricanaGU L 311 del 4.12.1999); Serbia (cfr. Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra in GUCE OJ L 28, 30.01.2010). © 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 46 L’origine preferenziale – principali novità Reg. CEE 1207/2001: disposizioni trasfuse negli artt. da 61 a 67 RE SPG nuovo assetto delle regole: Istituzione di un sistema elettronico per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine preferenziale delle merci:(banca dati REX). Sistema in vigore dal 1° luglio 2017 Prova dell'origine mediante attestazione dell'esportatore registrato sistema volto a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate che esportano nell’Unione europea; il sistema REX comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'Unione al fine di sostenere le esportazioni verso i suddetti Paesi. © 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 47 OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO –AEO- Operatore Economico Autorizzato - AEO CDU Centralità dell'AEO(Artt.38-3940-41CDU) L'obiettivo è quello di giungere a controlli doganali più rapidi e mirati per garantire ad operatori "certificati" come affidabili, maggiori privilegi in termini di snellezza dei rapporti doganali e celerità nella delivery delle merci. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 49 Operatore Economico Autorizzato - AEO Certificazione di affidabilità degli operatori economici rilasciata dalle Autorità doganali comunitarie. 2 TIPI DI CERTIFICATI AEO (Art. 38 CDU): • Certificato AEO Customs – Semplificazioni Doganali • Certificato AEO Security – Sicurezza Come in precedenza, le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e quando un richiedente ha i requisiti per ottenere sia un’autorizzazione AEOC che AEOS, viene rilasciata un’autorizzazione combinata (art.33 IA) che garantisce i benefici cumulati. L'Autorizzazione che concede la qualifica di AEO prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione (art.29 Reg. 2015/2446). © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. 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All rights reserved 50 Criteri per la concessione dello status di AEO Art. 39 UCC- ARTT. 24-28 RE a) comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale e assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente; b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali; c) comprovata solvibilità finanziaria; d) rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta*; e) esistenza di adeguati standard di sicurezza idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale (autorizzazione AEOS). * Nuovo criterio per diventare AEOC e AEOF © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 51 Operatore Economico Autorizzato - AEO • Il questionario di autovalutazione va obbligatoriamente presentato insieme all’istanza (art 26 par 1, RD); • non è più motivo ostativo per l’accettazione dell’istanza l’esistenza di una condanna per un reato connesso con l’attività economica del richiedente/condanna per grave violazione della regolamentazione doganale connessa con l’attività di rappresentante legale del richiedente (ex art. 14 septies Reg. n.2454/93). Questi eventi assumono rilevanza ai fini del diniego dell’autorizzazione e andranno verificati nel corso dell’audit; • nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un’unica domanda per ottenere la qualifica di AEO (art. 26, par. 2, RD); © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 52 Operatore Economico Autorizzato - AEO Nel CDU lo status di AEO rimane una via previlegiata di accesso alle procedure doganali semplificate. Solo i soggetti AEOC potranno utilizzare: Autovalutazione (art. 185 CDU); Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU); Iscrizione nelle scritture del dichiarante con procedura domiciliata (art. 182 CDU); Garanzia globale con importo ridotto per obbligazione doganale già insorte (art. 38 CDU). © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 53 RIESAME CERTIFICAZIONI AEO i certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 resteranno validi fino al loro riesame (entro 1° maggio 2019); nell’ambito del riesame, i nuovi criteri e le nuove condizioni devono essere accertati ex novo mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice si possono assumere senza ulteriori verifiche gli esiti delle attività di riesame o di monitoraggio effettuati di recente. per le nuove istanze AEO presentate anteriormente al 1° maggio si può condurre l’audit con i vecchi criteri e poi effettuare il riesame per l’adeguamento alla disciplina dell’UCC oppure effettuare l’audit con i criteri dell’UCC e far decorrere l’autorizzazione dal 1° maggio 2016. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. 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Supply chain Agevolazioni doganali • Aumento del tempo di consegna della merce; • Aumento dei costi indiretti (es. spese di immagazzinamento, sostenimento di costi per violazioni contrattuali); • Aumento delle ispezioni fisiche nei locali di entrata e di uscita della merce. • Alcune semplificazioni doganali non saranno accessibili agli operatori non AEO (es.: Procedura Domiciliata, esonero dalla prestazione della garanzia). © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 56 RIESAME E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ IN VIGORE AL 1° MAGGIO 2016 Riesame e validità delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016 (art. 250 - 251 Reg. 2015/2446) le autorizzazioni già in vigore al primo maggio 2016 se non hanno un termine di validità saranno riesaminate; se, diversamente, hanno un periodo di validità limitato restano in vigore fino a tale periodo o fino al 1° maggio 2019. © [2016 [KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity], Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved 58 Grazie Massimo Fabio Partner, International Trade & Customs Studio Associato - KPMG International Consulenza legale e tributaria Piazza delle Muse, 8 00197 ROMA Phone +39 06 809631 Fax +39 06 8077459 Mobile +39 348 2702922 mailto:[email protected] Via Vittor Pisani, 27 20124 MILANO Phone +39 02 676441 kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. © [year] [legal member firm name], an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.