Disciplinare per gli Avvocati del libero Foro

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Disciplinare per gli Avvocati del libero Foro
DISCIPLINARE
PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DA AGEA AGLI AVVOCATI DEL LIBERO
FORO
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente Disciplinare stabilisce le condizioni generali che regolano i
rapporti tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - da qui in
avanti indicata come AGEA - e gli Avvocati del libero foro incaricati
della rappresentanza e la difesa giudiziale, in applicazione della
delibera del CdA AGEA n. 315 del 18/6/2008 e selezionati a seguito di
avviso pubblico.
2. Ferma restando la procura alle liti conferita dal legale rappresentante
dell’Agenzia, gli incarichi defensionali di cui al successivo art. 2
verranno affidati agli Avvocati con specifici provvedimenti adottati di
volta in volta dal Direttore dell’area preposta all’Ufficio che cura la
gestione dell’affare oggetto dello specifico contenzioso.
Art. 2
ATTIVITÀ CONTENZIOSA
1. La rappresentanza, assistenza e difesa dell'AGEA è affidata agli
Avvocati del libero foro nei limiti di materia e di valore stabiliti nella
citata delibera n. 315/2008 e successive modifiche che fa parte
integrante del presente disciplinare.
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2. L'opera professionale dell'Avvocato sarà svolta in autonomia,
avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale e con
tempi e modalità idonei anche al rispetto delle tempistiche previste
dalla normativa comunitaria per il recupero dei crediti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato dovrà curare e gestire la difesa
dell’Agenzia con diligenza, competenza ed elevato grado di
professionalità, garantendo la presenza in tutte le udienze delle cause
in cui AGEA sarà parte.
4. La possibilità di avvalersi di corrispondenti in caso di giudizi pendenti
dinanzi a Uffici giudiziari di luogo diverso dal domicilio professionale
dell’Avvocato dovrà essere preventivamente autorizzata da AGEA.
5. È altresì richiesto all’Avvocato il rispetto delle linee difensive impartite
da AGEA ed eventualmente dall’Avvocatura dello Stato per la miglior
tutela degli interessi dell’Amministrazione.
Art. 3
INFORMATIVE ALL'AGEA
1. Nel compimento della propria attività, l'Avvocato provvede ad
informare tempestivamente l'AGEA di quanto effettuato o di quanto
accaduto, sia tramite l'utilizzo di collegamenti telematici, sia mediante
corrispondenza ordinaria ove necessario.
2. L’Avvocato, a conclusione di ogni giudizio, provvederà ad inoltrare ad
AGEA la stampa dello stato del fascicolo estratta dal portale dei servizi
online del Ministero della Giustizia denominato “PolisWeb”.
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Art. 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. La sottoscrizione del Disciplinare e l'accettazione delle relative
condizioni generali sono condizioni per l’inserimento nell’Elenco degli
Avvocati che possono essere affidatari di incarico ma non comportano
automaticamente obblighi per l'AGEA di affidamento di attività
contenziosa da effettuare in nome e per conto dell'Agenzia.
2. E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di
dipendenza o di esclusiva da parte dell'Avvocato nei confronti
dell'AGEA; gli incarichi affidati saranno svolti dallo stesso nell'ambito
delle prestazioni professionali di lavoro autonomo e nel pieno rispetto
delle relative norme fiscali e previdenziali.
Art. 5
RISERVATEZZA E OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA
1. L'Avvocato, oltre all'osservanza del segreto professionale, si impegna a
mantenere
la
massima
riservatezza
su
ogni
documento
ed
informazione di cui verrà a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo
durante, ma anche dopo la cessazione del rapporto con l'AGEA.
2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 17 del Codice Deontologico
Forense, il professionista non dovrà manifestare a terzi l’attività di
patrocinio prestata per conto di AGEA al fine di promuovere la propria
attività professionale.
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3. L’Avvocato si impegna, altresì, all’osservanza delle norme contenute
nella legge n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché di altre normative inerenti la riservatezza, e le eventuali
violazioni delle stesse resteranno ad esclusivo carico dell'Avvocato che
le abbia commesse.
4. Dalla data di sottoscrizione del Disciplinare l'Avvocato si impegna a
non curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli
di AGEA, e a comunicare eventuali rapporti giudiziali o consulenziali
non definiti che abbiano come controparte l'Agenzia.
5. Ove tale conflitto si dovesse manifestare nel corso dello svolgimento
dell'incarico conferito da AGEA, l'Avvocato si impegna a comunicarlo
immediatamente all'Agenzia tramite PEC o Raccomandata A/R
rinunciando, in pari tempo, all'incarico stesso o al mandato, con
salvezza dell'opera già svolta. In tali casi dovrà essere restituita ad
AGEA tutta la documentazione inerente il contenzioso in conflitto.
Art. 6
RESPONSABILITÀ e PENALI
1. Nel caso di mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti
all’incarico professionale ricevuto, questo verrà revocato con
conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.
2. Qualora l’inadempimento di cui all’art. 1 si concretizzi nella
soccombenza dell’Agenzia dichiarata contumace in giudizio, l’avvocato
dovrà rimborsare ad AGEA le spese legali eventualmente liquidate in
favore della controparte.
3. Nei casi di violazione di cui ai commi precedenti, non verrà corrisposto
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alcun compenso professionale da parte di AGEA.
Art. 7
RECESSO
1. Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente
disciplinare, AGEA potrà a proprio insindacabile giudizio revocare il
mandato alle liti conferito all’Avvocato, con obbligo di questi a
riconsegnare all’Agenzia tutti documenti inerenti il mandato stesso.
Successivamente AGEA provvederà al rimborso al professionista delle
spese già sostenute e all’erogazione del compenso spettante per l’opera
svolta fino alla data della revoca.
2. L’Avvocato potrà, altresì, rimettere il mandato avendo cura di darne
comunicazione all’AGEA tramite PEC o raccomandata A/R con
preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro
professionista, restando in ogni caso officiato del patrocinio fino alla
nomina di un nuovo legale. Al momento della nomina del nuovo legale,
l’Avvocato dovrà immediatamente consegnare ad AGEA tutta la
documentazione relativa al mandato, con conseguente liquidazione da
parte di AGEA del compenso spettante per l’opera prestata.
3. L'Avvocato, anche dopo il recesso da qualunque parte esercitato, deve
comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui
mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o,
comunque, originare danni per gli interessi dell'AGEA, rispetto ai quali
lo stesso resterà responsabile secondo quanto previsto al precedente art.
6, comma 1.
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Art. 8
COMPENSI
1. Conformemente a quanto previsto dagli artt. 2233 c.c., e 13, commi
2 e 3 della L. 247/2012, il corrispettivo per l'attività di
rappresentanza, assistenza e difesa viene stabilito esclusivamente
secondo i criteri di cui all’allegata tabella dei “compensi AGEA per
gli avvocati del libero foro”, che fa parte integrante del presente
disciplinare, oltre accessori di legge. In particolare, il valore della
controversia viene ripartito su 3 distinti scaglioni per ogni Organo
giudicante, ad eccezione delle controversie dinanzi al Giudice di
Pace, che prevedono un unico scaglione di valore.
2. Al compenso base stabilito nella tabella allegata, per le sole
controversie superiori ad € 1.100,00 ed in caso di esito favorevole
del giudizio è prevista una maggiorazione del 30%.
Tale maggiorazione sul compenso base viene calcolata sulle fasi di
contenzioso effettivamente svolte e documentate.
3. Il compenso spettante per i casi di definizione anticipata della
controversia sarà concordato di volta in volta, tenuto conto
dell’effettiva attività espletata.
4. Nell’ipotesi di “contenzioso seriale” affidato allo stesso Avvocato, il
compenso determinato secondo i commi precedenti potrà essere
abbattuto del 10% per ciascun giudizio. La caratteristica di
“contenzioso seriale” verrà verificata di volta in volta dall’Agenzia in
ragione della ripetitività dei giudizi aventi ad oggetto la stessa
pretesa ed avviati dal medesimo studio legale.
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5. All'Avvocato che ne faccia richiesta potrà essere liquidato, a titolo di
acconto, il compenso relativo alla fase di studio della controversia
come da tabella dei “compensi AGEA per gli avvocati del libero foro”,
nonché il rimborso delle spese vive anticipate.
6. Per la difesa dell’Agenzia nelle cause incardinate in luoghi diversi
dalla sede del domicilio professionale dell’Avvocato, previa
autorizzazione, verranno rimborsate le spese documentate per
viaggio, vitto e alloggio. Si tiene conto del costo del soggiorno
documentato con il limite di un albergo a 4 stelle. Per le spese di
viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta una
indennità chilometrica pari ad un quinto (1/5) del costo del
carburante al litro, oltre le spese documentate di pedaggio
autostradale e parcheggio.
7. L’eventuale
nomina
di
un
domiciliatario
dovrà
essere
preventivamente concordata con l’AGEA la quale rimborserà
all’Avvocato fiduciario un ulteriore compenso del 20% per le fasi
che
lo
stesso
domiciliatario
ha
concretamente
eseguito
e
documentato.
8. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura alla
conclusione dell’incarico.
Art. 9
RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le
disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e succ. modif. e
le altre norme relative alla professione forense, nonché quelle della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
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Art. 10
RISOLUZIONE CONTROVERSIE
1. La risoluzione di qualunque controversia relativa al presente
disciplinare è demandata esclusivamente al Tribunale di Roma.
Roma, lì ____________
L'AVVOCATO INCARICATO
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE
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