Disciplinare per gli Avvocati del libero Foro
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Disciplinare per gli Avvocati del libero Foro
DISCIPLINARE PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DA AGEA AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO Art. 1 OGGETTO 1. Il presente Disciplinare stabilisce le condizioni generali che regolano i rapporti tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - da qui in avanti indicata come AGEA - e gli Avvocati del libero foro incaricati della rappresentanza e la difesa giudiziale, in applicazione della delibera del CdA AGEA n. 315 del 18/6/2008 e selezionati a seguito di avviso pubblico. 2. Ferma restando la procura alle liti conferita dal legale rappresentante dell’Agenzia, gli incarichi defensionali di cui al successivo art. 2 verranno affidati agli Avvocati con specifici provvedimenti adottati di volta in volta dal Direttore dell’area preposta all’Ufficio che cura la gestione dell’affare oggetto dello specifico contenzioso. Art. 2 ATTIVITÀ CONTENZIOSA 1. La rappresentanza, assistenza e difesa dell'AGEA è affidata agli Avvocati del libero foro nei limiti di materia e di valore stabiliti nella citata delibera n. 315/2008 e successive modifiche che fa parte integrante del presente disciplinare. 1 2. L'opera professionale dell'Avvocato sarà svolta in autonomia, avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale e con tempi e modalità idonei anche al rispetto delle tempistiche previste dalla normativa comunitaria per il recupero dei crediti. 3. Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato dovrà curare e gestire la difesa dell’Agenzia con diligenza, competenza ed elevato grado di professionalità, garantendo la presenza in tutte le udienze delle cause in cui AGEA sarà parte. 4. La possibilità di avvalersi di corrispondenti in caso di giudizi pendenti dinanzi a Uffici giudiziari di luogo diverso dal domicilio professionale dell’Avvocato dovrà essere preventivamente autorizzata da AGEA. 5. È altresì richiesto all’Avvocato il rispetto delle linee difensive impartite da AGEA ed eventualmente dall’Avvocatura dello Stato per la miglior tutela degli interessi dell’Amministrazione. Art. 3 INFORMATIVE ALL'AGEA 1. Nel compimento della propria attività, l'Avvocato provvede ad informare tempestivamente l'AGEA di quanto effettuato o di quanto accaduto, sia tramite l'utilizzo di collegamenti telematici, sia mediante corrispondenza ordinaria ove necessario. 2. L’Avvocato, a conclusione di ogni giudizio, provvederà ad inoltrare ad AGEA la stampa dello stato del fascicolo estratta dal portale dei servizi online del Ministero della Giustizia denominato “PolisWeb”. 2 Art. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE 1. La sottoscrizione del Disciplinare e l'accettazione delle relative condizioni generali sono condizioni per l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati che possono essere affidatari di incarico ma non comportano automaticamente obblighi per l'AGEA di affidamento di attività contenziosa da effettuare in nome e per conto dell'Agenzia. 2. E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte dell'Avvocato nei confronti dell'AGEA; gli incarichi affidati saranno svolti dallo stesso nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo e nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali. Art. 5 RISERVATEZZA E OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA 1. L'Avvocato, oltre all'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui verrà a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la cessazione del rapporto con l'AGEA. 2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 17 del Codice Deontologico Forense, il professionista non dovrà manifestare a terzi l’attività di patrocinio prestata per conto di AGEA al fine di promuovere la propria attività professionale. 3 3. L’Avvocato si impegna, altresì, all’osservanza delle norme contenute nella legge n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre normative inerenti la riservatezza, e le eventuali violazioni delle stesse resteranno ad esclusivo carico dell'Avvocato che le abbia commesse. 4. Dalla data di sottoscrizione del Disciplinare l'Avvocato si impegna a non curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli di AGEA, e a comunicare eventuali rapporti giudiziali o consulenziali non definiti che abbiano come controparte l'Agenzia. 5. Ove tale conflitto si dovesse manifestare nel corso dello svolgimento dell'incarico conferito da AGEA, l'Avvocato si impegna a comunicarlo immediatamente all'Agenzia tramite PEC o Raccomandata A/R rinunciando, in pari tempo, all'incarico stesso o al mandato, con salvezza dell'opera già svolta. In tali casi dovrà essere restituita ad AGEA tutta la documentazione inerente il contenzioso in conflitto. Art. 6 RESPONSABILITÀ e PENALI 1. Nel caso di mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti all’incarico professionale ricevuto, questo verrà revocato con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni. 2. Qualora l’inadempimento di cui all’art. 1 si concretizzi nella soccombenza dell’Agenzia dichiarata contumace in giudizio, l’avvocato dovrà rimborsare ad AGEA le spese legali eventualmente liquidate in favore della controparte. 3. Nei casi di violazione di cui ai commi precedenti, non verrà corrisposto 4 alcun compenso professionale da parte di AGEA. Art. 7 RECESSO 1. Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, AGEA potrà a proprio insindacabile giudizio revocare il mandato alle liti conferito all’Avvocato, con obbligo di questi a riconsegnare all’Agenzia tutti documenti inerenti il mandato stesso. Successivamente AGEA provvederà al rimborso al professionista delle spese già sostenute e all’erogazione del compenso spettante per l’opera svolta fino alla data della revoca. 2. L’Avvocato potrà, altresì, rimettere il mandato avendo cura di darne comunicazione all’AGEA tramite PEC o raccomandata A/R con preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro professionista, restando in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo legale. Al momento della nomina del nuovo legale, l’Avvocato dovrà immediatamente consegnare ad AGEA tutta la documentazione relativa al mandato, con conseguente liquidazione da parte di AGEA del compenso spettante per l’opera prestata. 3. L'Avvocato, anche dopo il recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'AGEA, rispetto ai quali lo stesso resterà responsabile secondo quanto previsto al precedente art. 6, comma 1. 5 Art. 8 COMPENSI 1. Conformemente a quanto previsto dagli artt. 2233 c.c., e 13, commi 2 e 3 della L. 247/2012, il corrispettivo per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa viene stabilito esclusivamente secondo i criteri di cui all’allegata tabella dei “compensi AGEA per gli avvocati del libero foro”, che fa parte integrante del presente disciplinare, oltre accessori di legge. In particolare, il valore della controversia viene ripartito su 3 distinti scaglioni per ogni Organo giudicante, ad eccezione delle controversie dinanzi al Giudice di Pace, che prevedono un unico scaglione di valore. 2. Al compenso base stabilito nella tabella allegata, per le sole controversie superiori ad € 1.100,00 ed in caso di esito favorevole del giudizio è prevista una maggiorazione del 30%. Tale maggiorazione sul compenso base viene calcolata sulle fasi di contenzioso effettivamente svolte e documentate. 3. Il compenso spettante per i casi di definizione anticipata della controversia sarà concordato di volta in volta, tenuto conto dell’effettiva attività espletata. 4. Nell’ipotesi di “contenzioso seriale” affidato allo stesso Avvocato, il compenso determinato secondo i commi precedenti potrà essere abbattuto del 10% per ciascun giudizio. La caratteristica di “contenzioso seriale” verrà verificata di volta in volta dall’Agenzia in ragione della ripetitività dei giudizi aventi ad oggetto la stessa pretesa ed avviati dal medesimo studio legale. 6 5. All'Avvocato che ne faccia richiesta potrà essere liquidato, a titolo di acconto, il compenso relativo alla fase di studio della controversia come da tabella dei “compensi AGEA per gli avvocati del libero foro”, nonché il rimborso delle spese vive anticipate. 6. Per la difesa dell’Agenzia nelle cause incardinate in luoghi diversi dalla sede del domicilio professionale dell’Avvocato, previa autorizzazione, verranno rimborsate le spese documentate per viaggio, vitto e alloggio. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato con il limite di un albergo a 4 stelle. Per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta una indennità chilometrica pari ad un quinto (1/5) del costo del carburante al litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. 7. L’eventuale nomina di un domiciliatario dovrà essere preventivamente concordata con l’AGEA la quale rimborserà all’Avvocato fiduciario un ulteriore compenso del 20% per le fasi che lo stesso domiciliatario ha concretamente eseguito e documentato. 8. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura alla conclusione dell’incarico. Art. 9 RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e succ. modif. e le altre norme relative alla professione forense, nonché quelle della legge 6 novembre 2012, n. 190. 7 Art. 10 RISOLUZIONE CONTROVERSIE 1. La risoluzione di qualunque controversia relativa al presente disciplinare è demandata esclusivamente al Tribunale di Roma. Roma, lì ____________ L'AVVOCATO INCARICATO IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE 8