Diapositiva 1 - CONSIGLIO PROVINCIALE CDL TORINO
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Diapositiva 1 - CONSIGLIO PROVINCIALE CDL TORINO
CIG – CIGS – Fondi di solidarietà A cura di Beniamino Gallo – Direzione metropolitana di Torino Criteri generali per la riforma La riforma è stata effettuata mediante un bilanciamento tra l’intervento pubblico (CIG e CIGS) e quello privato (Fondi di solidarietà) La CIG e la CIGS poggiano su un nuovo impianto di regole: Testo unico per tutti i trattamenti di integrazione salariale (D.Lgs. 14.9.2015, n. 148); Unificati i criteri tra la CIG ordinaria e quella del settore edile; Trattamento di CIG e CIGS destinato alle imprese che hanno una crisi temporanea di lavoro per favorirne la ripresa; Il trattamento è escluso in caso di cessazioni anche parziale dell’attività; Modificato il sistema di finanziamento che si basa sul principio che chi maggiormente fa uso della CIG paga di più per il finanziamento. Parallelamente alla riforma della CIG è stato rivisto l’impianto dei Fondi di solidarietà. Per i settori non coperti dalla CIG/CIGS né dai Fondi di settore interviene il Fondo di integrazione salariale. Pagina 2 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Aziende destinatarie CIG Sono stati uniformati i trattamenti tra CIG ordinaria ed edilizia che ora seguono le medesime regole. Imprese industriali (manifatturiere, trasporti, installazione impianti, produzione e distribuzione acqua e gas); Cooperative agricole L. 240/1984 (csc 5.01.xx/1.01.06); Imprese agricole (csc 5.01.xx); Cooperative di produzione e lavoro; Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; Imprese industriali e artigiane di escavazione e lavorazione materiale lapideo. Sono escluse: Aziende artigiane; Agricoltura (ha un suo trattamento specifico la CISOA); Credito e Assicurazioni; Terziario; Spettacolo; Imprese industriali degli Enti pubblici. Pagina 3 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Lavoratori beneficiari LAVORATORI BENEFICIARI Operai Intermedi Impiegati Quadri Viaggiatori e piazzisti Soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro Apprendisti professionalizzanti LAVORATORI ESCLUSI Dirigenti Lavoratori a domicilio Soci di cooperative ex DPR 602/1970 Personale religioso Impiegati dipendenti da imprese agricole il cui titolare è iscritto nell’elenco dei coltivatori diretti Apprendisti di base e di elevata formazione E’ stata ampliata la platea dei destinatari della CIG ordinaria e straordinaria estendendo il trattamento agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. I lavoratori per i quali è programmata una sospensione oppure una riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi, saranno convocati dal CPI per stipulare il patto di servizio personalizzato e per la somministrazione di politiche attive. Pagina 4 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Apprendisti: regole per l’accesso Apprendistato professionalizzante a) Datori di lavoro rientranti nel campo di intervento di CIG e CIGS Agli apprendisti professionalizzanti viene esteso solo il trattamento di CIG ordinaria e non anche quello di CIGS. Per loro è dovuto solo il contributo CIG ordinaria. Per il settore edile si applicano le aliquote degli operai anche se l’apprendistato è finalizzato a una qualifica impiegatizia. b) Datori di lavoro rientranti solo nel campo di intervento della CIGS Agli apprendisti professionalizzanti viene esteso il trattamento di CIGS solo per la causale «Crisi aziendale». E’ dovuto il contributo CIGS (0,60 a carico datore di lavoro e 0,30 a carico del lavoratore). Nessun trattamento è previsto per l’apprendistato di base e per quello di elevata formazione Pagina 5 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Requisiti per l’accesso alla CIG Anche per l’accesso alla CIG ordinaria il lavoratore deve possedere il requisito dei: 90 giorni di effettivo lavoro. Ai fini del raggiungimento dei 90 giorni si calcolano anche i periodi di assenza per: Maternità; Ferie; Festività e Infortuni; In caso di subentro in appalto si deve tenere conto anche del periodo di lavoro svolto presso il datore di lavoro cedente. Il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro non è richiesto per eventi oggettivamente non evitabili Pagina 6 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Cause di intervento La CIG può essere richiesta per sospensioni e riduzioni dovute a: Eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; Situazioni temporanee di mercato. Tra le causali più comuni figurano: Mancanza di commesse e di ordini; Mancanza di materie prime (non derivante da inadempienza contrattuale); Guasto tecnico (non derivante dalla mancata manutenzione); Sciopero di altra azienda (che non interessa le maestranze dell’azienda richiedente); Fine lavoro; Fine fase lavorativa; Intemperie stagionali. La transitorietà e la temporaneità dell’evento è il principio cardine sul quale si fonda la valutazione per la concessione della CIG, prima ancora della valutazione dei limiti di durata del trattamento. Il presupposto per la CIG ordinaria è la previsione di ripresa di attività. Pagina 7 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Finanziamento della CIG Contributo ordinario - Settori Fino a 50 Con più di 50 dipendenti dipendenti Imprese industriali non edili e lapidee (tutte le qualifiche) Industria e Artigianato edile – Operai e Apprendistato professionalizzante Industria e Artigianato edile – Impiegati 1,70 2,00 4,70 4,70 1,70 2,00 Industria e Artigianato lapideo - Operai e Apprendistato professionalizzante Industria e Artigianato lapideo – Impiegati 3,30 3,30 1,70 2,00 Il contributo addizionale è pari al: 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% dalla 53^ alla 104 settimana in un quinquennio mobile; 15% dalla 105^ settimana in poi in un quinquennio mobile; Ai fini del conteggio delle settimane si cumulano i periodi di CIG e di CIGS. Il contributo addizionale si calcola sulla retribuzione persa (corrisponde alla differenza di accredito per CIG sull’Uniemens). Non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Pagina 8 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Durata del trattamento La CIG ordinaria deve tenere conto di tre diversi limiti: Il limite tradizionale delle 52 settimane nel biennio mobile (già esistente); il nuovo limite complessivo tra CIG ordinaria e straordinaria di 24 mesi nel quinquennio mobile; il nuovo limite legato al numero massimo di ore integrabili (max 1/3 nel biennio mobile). Limite tradizionale Max 13 settimane continuative (intese come periodo da lunedì a sabato). Prorogabili fino fino ad un massimo di 52 settimane consecutive. Per periodi non consecutivi, l’intervento della CIG può durare fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile; La CIG può essere fruita a giornate; Si contano sia le settimane fruite dopo che prima del 24.9.2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015); Non si contano le settimane per evento oggettivamente non evitabile, tranne che nel settore edile dove si contano tutte le settimane. Pagina 9 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Durata massima complessiva E’ stato introdotto un nuovo limite di durata complessiva che tiene conto sia dei periodi di CIG che di CIGS: Per ciascuna unità produttiva non si può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, a tal fine si cumulano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria; Il limite può essere portato a 36 mesi in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà perché la durata dei CDS viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale modalità di computo non si applica alle aziende edili e affini. Nel settore edile, la durata massima complessiva è stabilita in 30 mesi. Non si può beneficiare dei particolari criteri di computo dei contratti di solidarietà. Ai fini del calcolo della durata non si tiene conto dei periodi fruiti prima del 24.9.2015 ma solo di quelli successivi. Si contano tutte le settimane comprese quelle richieste per eventi oggettivamente non evitabili. Pagina 10 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Limite massimo di ore richiedibili Entro i limiti di durata, è previsto un limite massimo di ore integrabili: Per ciascuna unità produttiva non possono essere autorizzate più di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, da parte di tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente la richiesta di integrazione salariale. Il tetto orario non si applica alle domande presentate prima del 24.9.2015 anche se riferite a periodi che si collocano parzialmente oltre tale data, mentre per le domande presentate dal 24.9.2015 si contano solo le ore relative ai periodi successivi a tale data. Esempio Esempio di calcolo con un solo dipendente con orario di 40 ore settimanali: Le ore lavorabili in un biennio sono: 40 (orario settimanale) moltiplicato 104 (numero di settimane in un biennio) = 4.160 ore. Nel biennio sono integrabili: 4.160 diviso 3 = 1.387 ore che corrispondono a 35 settimane (1.387 diviso 40). In caso di sospensione a zero ore quindi l’azienda non potrà raggiungere il limite di durata delle 52 settimane nel biennio mobile. Pagina 11 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Unità produttiva/Cantiere/Stabilimento L’Unità produttiva ha rilevanza ai fini dei limiti di durata della CIG ordinaria, del conteggio di un terzo delle ore lavorabili nel biennio, del controllo dei 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo e delle settimane fruite ai fini del versamento del contributo addizionale. Ai fini della CIG, l’Unità produttiva si identifica con: La sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti); Gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa; L’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma; Nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto; i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi. Le Unità produttive devono essere registrate nell’anagrafica aziendale e utilizzate per inviare i flussi Uniemens dei lavoratori addetti. Pagina 12 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Consultazione sindacale Preventivamente alla richiesta di CIG deve essere attivata la procedura di consultazione sindacale inviando una comunicazione: Alle rappresentanze sindacali aziendali; Oppure a quelle territoriali in mancanza di quelle aziendali. Nella comunicazione devono essere specificate: La causa della sospensione o riduzione di attività; La durata del periodo richiesto; Il numero lavoratori coinvolti. La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti La copia della comunicazione deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di CIG. Settore edile e lapideo La comunicazione sindacale non è necessaria per la prima richiesta di CIG delle aziende dell’edilizia, diventa indispensabile per le richieste di proroga dopo le prime 13 settimane consecutive di sospensione dell’attività. Pagina 13 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Presentazione della domanda di CIG La domanda deve essere presentata telematicamente: entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione di orario. In caso di scadenza di sabato o festivo, si proroga al primo giorno lavorativo successivo; Alla sede competente per lo stabilimento/Unità produttiva anche in caso di accentramento del versamento dei contributi in altra provincia. In caso di trattamento: tardiva presentazione della domanda, il potrà essere autorizzato a decorrere dal lunedì delle settimana immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione; il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepito; dovrà inoltre versare la contribuzione corrispondente. Pagina 14 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Chi decide sulla richiesta di CIG Dal 1.1.2016 sono state abolite le Commissioni provinciali. Le domande sono autorizzate direttamente dal direttore provinciale dell’Inps. Il Ministero del lavoro deve emanare un decreto che fissi i criteri per l’esame delle richieste di CIG. In attesa del decreto si seguono i criteri già adottati dalle Commissioni provinciali. Ricorsi Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS. Il ricorso va presentato esclusivamente on line; In caso di reiezione del ricorso, ovvero decorsi 90 giorni dalla presentazione, è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni. Pagina 15 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Calcolo del trattamento e conguaglio delle prestazioni La CIG è pari all’80% della retribuzione persa, entro il tetto del massimale mensile fissato annualmente. Spetta solo per 12 mensilità, pertanto i ratei devono essere calcolati e pagati mese per mese, se c’è capienza entro il tetto del massimale mensile. Ai fini del calcolo, la retribuzione oraria del rateo deve essere sommata alla retribuzione corrente. Anche se erogata entro il tetto del massimale mensile, l’importo deve essere ridotto del contributo pari a quello previsto per il lavoratore apprendista (5,84%). Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Il termine dei sei mesi è un termine di decadenza, pertanto una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce Uniemens ordinarie né su flussi di regolarizzazione. Pagina 16 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Cassa integrazione straordinaria Causali di intervento L’intervento di CIGS è ammesso nei casi di crisi strutturali per le quali non è utilizzabile la CIG ordinaria, per una delle seguenti causali: Riorganizzazione aziendale; Crisi aziendale; Contratto di solidarietà. Non è più disciplinata la causale della “Ristrutturazione e conversione aziendale” che ora risulta inclusa nella “Riorganizzazione aziendale”; Il Contratto di solidarietà che in passato godeva di una normativa specifica, è diventato una causale specifica di CIGS; Dal 1.1.2016 non è più ammessa la CIGS per le procedure concorsuali e per la cessazione dell’attività produttiva o di un ramo d’azienda; Per le imprese in procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, sussistendo i presupposti, il trattamento di CIGS potrà essere autorizzato anche in futuro. I criteri per l’approvazione del programma di intervento sono stati dettati con il DM 94033 del 13.1.2016. Pagina 17 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Aziende destinatarie della CIGS Con più di 15 dipendenti Industria (compresa edilizia e lapidei) con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Con più di 50 dipendenti Commercio con più di 50 dipendenti nel semestre precedente Agenzie di viaggio/turismo (anche operatori turistici) con più di 50 dipendenti nel semestre precedente Logistica con più di 50 dipendenti nel semestre precedente Connessa a crisi dell’appaltante CIGS Artigianato dell’indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Imprese non industriali di pulizia con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Imprese appaltatrici del servizio mensa con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Senza limiti dimensionali Imprese editrici, senza limiti dimensionali Vettori aerei e società derivate, senza limiti dimensionali Imprese del settore aeroportuale, senza limiti dimensionali Partiti e Associazioni politiche, senza limiti dimensionali, dal 1.1.2014 Pagina 18 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Lavoratori beneficiari della CIGS LAVORATORI BENEFICIARI LAVORATORI ESCLUSI Operai Intermedi Impiegati Quadri Viaggiatori e piazzisti Soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro Apprendisti professionalizzanti Dirigenti Lavoratori a domicilio Soci di cooperative ex DPR 602/1970 Personale religioso Impiegati dipendenti da imprese agricole il cui titolare è iscritto nell’elenco dei coltivatori diretti Apprendisti di base e di elevata formazione I lavoratori devono essere in possesso del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro. Per gli apprendisti professionalizzanti il trattamento è ammesso solo per la causale «Crisi aziendale». Pagina 19 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà CIGS – Durata del trattamento Riorganizzazione aziendale Massimo 24 mesi nel quinquennio mobile. Non sono più ammesse proroghe in caso di programmi particolarmente complessi. Crisi aziendale Massimo 12 mesi nel quinquennio mobile. Non sono ammesse proroghe; Un nuovo intervento può essere richiesto solo dopo che sia trascorso un periodo pari a due terzi del precedente periodo autorizzato. Contratto di solidarietà Massimo 24 mesi nel quinquennio mobile. Si può ampliare fino a 36 mesi in quanto i primi 24 mesi si computano per metà. Per ciascuna unità produttiva non si può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, a tal fine si cumulano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria; Si computano solo i periodi fruiti dopo il 24.9.2015; I trattamenti derivanti da accordi già conclusi al 24.9.2015 mantengono la durata già prevista in precedenza. Comunque i periodi successivi al 24.9.2015 si computano ai fini dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Pagina 20 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Esempi di durata Esempi: 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi 12 mesi di CIGS (es. crisi) + 24 mesi di CDS: ok 36 mesi 36 mesi di CDS: ok 12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/ CIGS oppure altri 12 mesi di CDS (Fonte: Ministero del lavoro) Nel settore edile, dove non possono essere stipulati contratti di solidarietà, la durata massima complessiva della CIG e della CIGS è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva. Ai fini del calcolo della durata non si tiene conto dei periodi fruiti prima del 24.9.2015 (data di entrata in vigore del decreto) ma solo di quelli successivi. Pagina 21 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà CIGS – Ore massimo autorizzabili Riorganizzazione aziendale e Crisi aziendale Nell’ambito della durata prevista, per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate ore di sospensione fino a un massimo dell’80% delle ore lavorabili nel periodo richiesto; Non è più ammessa la sospensione a zero ore per l’intero periodo di CIGS; Le disposizioni relative al numero massimo di ore autorizzabili entrano in vigore dal 25.9.2017 (due anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015). Contratto di solidarietà Sono previsti due limiti: la riduzione media non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al CDS; per ciascun lavoratore non si può avere una riduzione superiore al 70% come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo di CDS. I limiti vanno calcolati sulle persone interessate al CDS e non sull’intero complesso aziendale. Pagina 22 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà CIGS - Contribuzione di finanziamento E’ stata mantenuta invariata la misura del contributo, pari allo 0,90%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore. Il contributo addizionale è analogo a quello previsto per la CIG ordinaria ed è pari al: 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% dalla 53^ alla 104 settimana in un quinquennio mobile; 15% dalla 105^ settimana in poi in un quinquennio mobile; Ai fini del conteggio delle settimane si cumulano i periodi di CIG e di CIGS. Il contributo addizionale ora è dovuto anche per i Contratti di solidarietà; Si calcola sulla retribuzione persa (corrisponde alla differenza di accredito per CIGS sull’Uniemens). Non è dovuto dalle imprese in procedura concorsuale con continuazione dell’attività. Pagina 23 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Limitazioni al recupero del TFR Riorganizzazione aziendale e Crisi aziendale Per i lavoratori licenziati al termine o nel corso della CIGS: Non è più possibile recuperare il TFR a carico della CIGS per i periodi antecedenti il licenziamento; Ora l’intero TFR rimane sempre a carico del datore di lavoro. Contratti di solidarietà Il recupero è ancora ammesso ma con delle limitazioni: Il recupero del TFR non è ammesso per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo; o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine di fruizione della CIGS per Contratto di solidarietà; ovvero entro 90 giorni dal termine di fruizione di un ulteriore periodo di CIGS concesso entro 120 giorni dal trattamento precedente. Pagina 24 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Presentazione della domanda di CIGS La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito del Ministero del lavoro mediante la procedura CIGSonline: entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale; In caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento: potrà essere autorizzato a decorrere dalla settimana immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione; il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepito; dovrà inoltre versare la contribuzione corrispondente. La sospensione o riduzione di orario potrà decorrere non prima di 30 giorni dalla data di presentazione. Il Ministero autorizza il trattamento mediante un decreto pubblicato sul sito e comunicato alle aziende e all’Inps. Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, l’impresa presenta all’Inps domanda di autorizzazione al conguaglio o al pagamento diretto. Pagina 25 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Calcolo del trattamento CIGS e conguaglio delle prestazioni La CIGS è pari all’80% della retribuzione persa, entro il tetto del massimale mensile fissato annualmente. Le regole di calcolo e il massimale si applicano anche ai contratti di solidarietà. Spetta solo per 12 mensilità, pertanto i ratei devono essere calcolati e pagati mese per mese, se c’è capienza entro il tetto del massimale mensile. Ai fini del calcolo la retribuzione oraria del rateo deve essere sommata alla retribuzione corrente. Anche se erogata entro il tetto del massimale mensile, l’importo deve essere ridotto del contributo pari a quello previsto per il lavoratore apprendista (5,84%). Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Il termine dei sei mesi è un termine di decadenza ed è stato esteso anche ai trattamenti autorizzati prima del 24.9.2015 che hanno potuto recuperare le anticipazioni entro il 24.3.2016. Pagina 26 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà Per i settori non coperti dalla normativa CIG (ordinaria e straordinaria) essere istituiti dei Fondi di solidarietà; Lo scopo è di assicurare ai lavoratori sospesi un trattamento equivalente alla Cassa integrazione nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa CIG o CIGS. A seguito delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 148/2015, il sistema dei Fondi di solidarietà vede le seguenti tipologie di Fondi: Fondi di solidarietà obbligatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti; Fondi bilaterali alternativi derivati dalla trasformazione dei fondi bilaterali dell’Artigianato del delle Imprese di somministrazione già esistenti; Fondo di Integrazione salariale, nel quale è confluito il Fondo di solidarietà residuale che ha mantenuto la sua operatività fino al 31.12.2015 Fondi facoltativi che possono essere istituiti nei settori già coperti dalla Cassa integrazione, con finalità specifiche. Pagina 27 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà – Prestazioni previste Il sistema dei fondi di solidarietà garantisce ai lavoratori una tutela assimilabile a quella prevista per le aziende rientranti nel campo di intervento della CIG e o della CIGS. Le tipologie di prestazioni previste dal sistema dei Fondi sono: L’assegno ordinario: è una prestazione analoga alla CIG e alla CIGS (compresi i contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di intervento della CIGS); L’assegno di solidarietà: è una prestazione analoga al contratto di solidarietà di tipo B previsto per le aziende non rientranti nel campo di intervento della CIGS; L’assegno straordinario (eventuale): è una prestazione analoga alla indennità di mobilità; L’assegno emergenziale (eventuale): è una prestazione specifica di alcuni fondi che garantiscono una prestazione integrativa ai lavoratori licenziati. Pagina 28 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà – Assegno ordinario L’assegno ordinario è una prestazione assimilabile al trattamento di CIG o di CIGS. Durata e importo del trattamento I Fondi possono stabilire la durata dell’assegno che deve essere non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non superiore alla durata prevista dalla causale integrata. L’importo non può essere inferiore al trattamento di integrazione salariale. Causale Eventi transitori non imputabili al datore di lavoro e al lavoratore Situazione temporanea di mercato (causale tipica della CIG ordinaria) Riorganizzazione aziendale (causale di CIGS) Minima Durata Massima 52 settimane nel biennio mobile 52 settimane nel biennio mobile 13 settimane 24 mesi nel quinquennio mobile Crisi aziendale (causale di CIGS) 12 mesi nel quinquennio mobile Contratto di solidarietà 24 + 12 mesi nel quinquennio mobile Pagina 29 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà – Assegno ordinario Eventi che danno origine all’assegno Sono i medesimi previsti in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, compresi i contratti di solidarietà. Requisiti dei lavoratori I lavoratori devono essere in possesso dei 90 giorni di effettivo lavoro. Copertura contributiva (contribuzione correlata) I Fondi devono versare all’Inps anche la contribuzione correlata alla prestazione, pari al 33% della retribuzione persa. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentato non prima di 30 giorni della data prevista di sospensione e non oltre 15 giorni se la sospensione o riduzione di orario è già avvenuta. Chi decide sulla domanda L’autorizzazione è concessa dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà (dal direttore provinciale Inps in caso di assegno erogato dal Fondo di integrazione salariale). Per tutto quanto non disciplinato dai Fondi si applicano le regole generali previste per la CIG. Pagina 30 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà – Assegno di solidarietà L’assegno di solidarietà è una prestazione assimilabile ai contratti di solidarietà di tipo B previsti in passato per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. E’ una prestazione prevista esclusivamente dal Fondo di Integrazione salariale (ex Fondo residuale) e dal Fondo alternativo dell’Artigianato. Per gli altri Fondi di solidarietà la prestazione è inglobata nell’Assegno ordinario. E’ pari al trattamento di integrazione salariale. Riepilogando: Per i Fondi obbligatori la prestazione è una sola: l’assegno ordinario che ingloba sia le causali tipiche della CIG che della CIGS che quelle specifiche del Contratto di solidarietà; Per il Fondo di integrazione salariale e il FSBA le prestazioni sono due, una per le motivazioni di CIG e CIGS (Assegno ordinario), l’altra per la causale del contratto di solidarietà (Assegno di solidarietà).: Pagina 31 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà – Assegno straordinario Che cos’è E’ una prestazione che i Fondi di solidarietà possono prevedere facoltativamente. Consiste in un assegno di sostegno al reddito per i lavoratori in esodo, in alternativa alla procedura di esodo prevista dalla legge 92/2012. Requisiti I lavoratori devono essere in possesso di requisiti anagrafici e contributivi tali da poter accedere al pensionamento di vecchiaia o anticipato non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Obblighi del datore di lavoro L’azienda esodante deve versare la contribuzione correlata per tutto il periodo di godimento dell’assegno straordinario, calcolata sulla retribuzione persa Chi decide sulla domanda La decisione è del Comitato amministratore del Fondo. Pagina 32 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà obbligatori L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente. Prestazioni obbligatorie I Fondi hanno l’obbligo di: Erogare un assegno ordinario di trattamento di integrazione salariale. importo almeno pari Prestazioni facoltative Oltre alla prestazione obbligatoria dell’assegno ordinario, possono: Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI; L’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni; Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale. Pagina 33 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà al Costituzione dei Fondi di solidarietà Raggiunto l’accordo collettivo sulla costituzione dei Fondi Entro i 3 mesi successivi all’accordo sindacale, il Ministro del lavoro emana il Decreto di costituzione; I Fondi sono costituiti presso l’Inps e rappresentano una Gestione previdenziale dell’Ente; La contrattazione collettiva determina l’ambito di applicazione, il settore di attività, la natura giuridica e la classe di ampiezza dei datori di lavoro. Pertanto le parti possono estendere l’operatività del Fondo anche a datori di lavoro con meno di 5 dipendenti; Il requisito dimensionale deve essere valutato sul semestre precedente. Nel conteggio dei dipendenti deve essere computato tutto il personale, inclusi gli apprendisti; I Fondi hanno l’obbligo di pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie I Fondi non si applicano ai dirigenti se non previsto dall’accordo Pagina 34 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Finanziamento dei Fondi obbligatori Sono i decreti di istituzione che stabiliscono l’aliquota di finanziamento dei Fondi che deve essere suddivisa tra 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore; In aggiunta è dovuto un contributo addizionale sulle prestazioni in misura non inferiore al 1,5%; Per l’erogazione degli assegni straordinari è dovuto un contributo pari all’importo dell’assegno e alla contribuzione correlata. Aliquote di finanziamento dei Fondi Credito ordinario Credito cooperativo Imprese di assicurazioni Imprese armatoriali Aziende del trasporto pubblico Contributo totale 0,20% 0,36% 0,30% 0,30% 0,50% Di cui a carico dipendente 0,067% 0,12% 0,10% 0,10% 0,167% La contribuzione ha natura di contribuzione obbligatoria ed è sempre dovuta per intero anche per i lavoratori per i quali si beneficia di riduzioni o esoneri contributivi. Pagina 35 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà alternativi Nei settori dove erano operanti consolidati sistemi di bilateralità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, il funzionamento dei Fondi è stato salvaguardato purché si adeguassero alle nuove regole entro il 31.12.2015; Alla data di scadenza si sono adeguati: Il Fondo bilaterale dell’Artigianato (FSBA); Il Fondo di solidarietà per le imprese di somministrazione (Forma.Temp). Questi due sono gli unici Fondi alternativi, in futuro non sarà possibile costituirne altri. Differenza tra Fondi obbligatori e Fondi alternativi La differenza consiste nel fatto che: i Fondi obbligatori sono costituiti presso l’Inps e rappresentano una gestione previdenziale dell’Ente; i Fondi alternativi non sono costituiti presso l’Inps ma sono gestiti autonomamente dalle parti sociali. Hanno quindi autonomia gestionale e contabile, sono solo sottoposti al controllo da parte del Ministero del lavoro. Pagina 36 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà alternativi - Prestazioni Prestazioni obbligatorie I Fondi alternativi hanno l’obbligo di garantire almeno una delle seguenti prestazioni: Erogare un assegno di durata e importo almeno pari all’assegno ordinario. L’assegno di solidarietà la cui durata è stabilita dal Fondo ma comunque deve essere non inferiore a 26 settimane nel biennio mobile. Prestazioni facoltative Oltre a una della prestazioni precedenti possono: Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI; L’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni. Pagina 37 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà alternativi - Prestazioni Settore Artigianato (FSBA) Il Fondo alternativo dell’Artigianato garantisce: Un assegno ordinario di durata massima di 13 settimane. L’assegno di solidarietà per massimo 26 settimane. Le due prestazioni non possono cumularsi e nel biennio mobile sono alternative tra loro. Il datore di lavoro deve versare all’Inps la contribuzione correlata alla prestazione, rivalendosi successivamente sul Fondo. Imprese di somministrazione (Forma.Temp) Il Fondo alternativo Forma.Temp garantisce: Un assegno ordinario di durata pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice. Pagina 38 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà alternativi - Contribuzione Settore Artigianato (FSBA) Dal 1° gennaio 2016 l’aliquota di finanziamento del Fondo alternativo è pari allo 0,45%, interamente a carico del datore di lavoro. Dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività del Fondo se anteriore, l’aliquota aumenta di un ulteriore 0,15% a carico del lavoratore portando l’aliquota totale allo 0,60%. Imprese di somministrazione (Forma.Temp) L’aliquota di finanziamento del Fondo alternativo è pari allo 0,30% interamente a carico del datore di lavoro; tuttavia non si tratta di un vero e proprio aumento dei contributi in quanto lo 0,30% è in quota parte del contributo per la formazione versato al Fondo Forma.Temp. Come si versano i contributi I contributi devono essere versati direttamente al Fondo secondo le modalità stabilite dagli stessi Fondi. Pagina 39 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondo di solidarietà facoltativi Nei settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le parti sociali possono costituire i Fondi facoltativi. Prestazioni Essendo operanti in settori già coperti dalla CIG, non possono avere la finalità di erogare l’Assegno ordinario e quello di solidarietà. Possono perseguire solo finalità ulteriori: Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI; Erogare prestazioni integrative del trattamento di integrazione salariale; Erogazione dell’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni; Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale. Pagina 40 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) Per i datori di lavoro operanti nei settori o con classi di ampiezza non rientranti nel campo di intervento della CIG e/o della CIGS e per i quali non sono stati costituiti Fondi di solidarietà, è operante il Fondo di integrazione salariale. Il FIS è operativo dal 1.1.2016 ed ha assorbito il Fondo residuale che ha cessato di operare al 31.12.2015. Soggetti interessati Rientrano nel campo di intervento i datori di lavoro con più di 5 dipendenti nel semestre precedente. Si parla ora di datori di lavoro e non più di imprese per cui sono obbligati al FIS anche le Associazioni di categoria e altri soggetti in passato esclusi dal versamento al Fondo residuale. Pagina 41 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. – Finanziamento e prestazioni A decorrere dal 1.1.2016, l’aliquota è fissata: Nello 0,45% per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti; Nello 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. In entrambi i casi il contributo è suddiviso in 2/3 a carico datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore. L’aliquota deve essere inclusa nell’aliquota complessivamente dovuta all’Inps. In aggiunta al contributo ordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro che attivano le prestazioni, un contributo addizionale pari al 4% da calcolare sulla retribuzione persa. La contribuzione è sempre dovuta per intero anche per i lavoratori per i quali si beneficia di esoneri e riduzioni contributive. Il Fondo di integrazione salariale prevede esclusivamente l’erogazione: Dell’assegno di solidarietà; Dell’Assegno ordinario. Pagina 42 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. – Assegno di solidarietà L’assegno di solidarietà è una prestazione assimilabile ai contratti di solidarietà di tipo B previsti in passato per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. E’ una prestazione prevista esclusivamente dal Fondo di Integrazione salariale (ex Fondo residuale) e dal Fondo alternativo (FSBA). Per gli altri Fondi di solidarietà la prestazione è inglobata nell’Assegno ordinario. Lavoratori interessati Lavoratori subordinati incluso Apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. Condizioni L’assegno viene concesso alle aziende che stipulano un contratto di solidarietà con una riduzione massima del 60% delle ore complessivamente lavorabili dai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà e non più del 70% di riduzione per ciascun lavoratore. Durata L’assegno può essere concesso per una durata massima di 12 mesi nel biennio mobile. Pagina 43 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. – Assegno di solidarietà A chi spetta Spetta ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti nel semestre precedente. Per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti è l’unica prestazione prevista a carico del Fondo di integrazione salariale e può essere chiesta dal 1.7.2016. Le aziende con più di 15 dipendenti possono chiederlo da gennaio 2016. Procedura per la richiesta Deve essere preventivamente stipulato un accordo sindacale per la gestione di un contratto di solidarietà con i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 148/2015. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentato entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale. La sospensione o riduzione di orario deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Chi decide sulla domanda La decisione è del direttore provinciale dell’Inps. Pagina 44 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. – Assegno ordinario Si tratta di una prestazione equivalente alla Cassa integrazione, concessa per motivazioni riconducibili alle causali di sospensione o riduzione del lavoro: per la CIG ordinaria (con esclusione delle intemperie stagionali); o straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. Condizioni Per le causali riconducibili alla CIGS i datori di lavoro sono tenuti a presentare il programma di intervento previsto dal DM 94033/2016. Durata L’assegno può essere concesso per una durata massima di 26 settimane nel biennio mobile. Pagina 45 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. – Assegno ordinario A chi spetta Spetta dal 1.1.2016 esclusivamente ai datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Lavoratori interessati Lavoratori subordinati incluso Apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. Chi decide sulla domanda La decisione è del direttore provinciale dell’Inps. Pagina 46 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà F.I.S. - Durata massima complessiva prestazioni Per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, a tal fine si cumulano i periodi di Assegno ordinario e di Assegno di solidarietà A tal fine la durata dell’Assegno di solidarietà è computata per la metà. Pagamento delle prestazioni Le prestazioni devono essere anticipate dal datore di lavoro. In casi eccezionali può essere autorizzato il pagamento diretto. Il conguaglio deve essere effettuato entro sei mesi secondo le medesime regole per la CIG. Pagina 47 – CIG, CIGS e Fondi di solidarietà