DIRETTIVA OPERE MINORI - Comune di Canosa di Puglia

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DIRETTIVA OPERE MINORI - Comune di Canosa di Puglia
Città di Canosa di Puglia
Settore Edilizia ed Attività Produttive
Allegato
alla Determinazione dirigenziale
n. 57 del 30 luglio 2009
DIRETTIVE
per interventi edilizi minori
Il Dirigente
Ing. Mario Maggio
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DIRETTIVE
per interventi edilizi minori
(manufatti pertinenziali e per esigenze temporanee)
PREMESSA
La installazione di piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini, aree scoperte ecc., è una esigenza sempre
più diffusa presso la cittadinanza e non è sempre chiaro se questi debbano o meno essere considerati delle
vere e proprie costruzioni e se gli stessi rientrano o meno nelle opere libere o in quelle sottoposte ad atti
autorizzativi da parte della amministrazione.
L’art. 3 c 1 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) nel disciplinare le nuove costruzioni al:
p.to e.6) così recita: “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell’edificio principale”. Da ciò discende che le opere pertinenziali di volume
inferiore o uguale al 20% del volume dell’edificio principale che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici non qualifichino come interventi di nuova costruzione, sono realizzabili
con DIA di cui all’art. 22 c. 1 del citato D.P.R.;
p.to. e.5) così recita: “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee”. Da ciò discende che l’installazione di manufatti
leggeri che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee , sono sottoposti a
Permesso di Costruire trattandosi di nuove costruzioni.
La temporaneità non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell’opera data dal
costruttore/proprietario ma deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e
cronologicamente delimitabili.
La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di
fissazione al suolo e discende unicamente dall’uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione
destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendemente dalla facilità della sua rimozione.
La temporaneità o precarietà non va confusa con la stagionalità dell’utilizzazione del manufatto, che
necessita del titolo abilitativo edilizio.
Per fornire un valido strumento sono state predisposte le presenti direttive che chiariscono alcuni
interventi edilizi minori, facendo in tal modo chiarezza su quali siano i manufatti che vanno
considerati delle “nuove costruzioni” e quali invece non devono essere considerati tali.
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PERTINENZE (accessori)
Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze
Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R.
380/2001 (Testo unico dell’edilizia), quando rispettano le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate per
ogni singola tipologia e quando, nel caso di manufatti che esprimono volume pertinenziali ad edifici
esistenti, il relativo volume è comunque inferiore al 20% di quello del fabbricato principale o della porzione
di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza.
Le pertinenze, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi punti, dovranno avere le seguenti
caratteristiche di tipo generale, anche se non esprimono alcun volume ma solo superfici non
residenziali o superfici accessorie:
dovranno avere una propria individualità fisica preordinata ad una oggettiva esigenza dell’edificio
principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso
dovranno essere sfornite di autonomo valore di mercato, dotate di caratteristiche tecniche tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione
autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile principale nonché dovranno avere un
rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale
non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di
pertinenzialità. Qualora il bene pertinenziale abbia caratteristiche tali da poter essere staccato dal
bene principale ed avere un autonomo valore di mercato ed una sua destinazione autonoma, dovrà
essere legato, se richiesto dalla Amministrazione, da vincolo di pertinenzialità con apposito atto
pubblico registrato e trascritto che stabilisca che “i beni pertinenziali non possono essere ceduti
separatamente all’unità immobiliare principale; i relativi atti di cessione sono nulli”.
dovranno essere allocate su proprietà privata pertinenziale
dovranno essere realizzate nel rispetto dei diritti dei terzi, del codice civile e delle altre normative in
materia
non potranno mai costituire ampliamento dell’unità immobiliare esistente
Atti autorizzativi e normative di riferimento
La realizzazione di opere pertinenziali rientranti nel 20% del volume, in quanto non classificabili come
“interventi di nuova costruzione”, non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire, ma a Denuncia di
Inizio Attività (D.I.A.).
I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge.
I manufatti, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, o sottoposte al PAI o ad altri
vincoli di tutela, sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in
queste vigenti.
Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative in relazione allo specifico tipo di Intervento ( L.
1086/71; L. 64/74 ecc.).
Inserimento delle pertinenze nel contesto
Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene
principale e il decoro urbano, e dovranno essere coerenti con le caratteristiche estetiche, architettoniche e
tipologiche dell’edificio e della zona.
Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
Negli interventi su fabbricati in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno
essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi
a quello già realizzato.
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Documenti a corredo dell’istanza
Oltre alla documentazione di rito, per dette opere necessita la presentazione dei sotto elencati atti:
1. atto di proprietà;
2. elenco dei vari condomini/comproprietari con relativo atto di assenso di tutti i condomini/ proprietari,
nel caso in cui l’opera interessa aree pertinenziali in comproprietà o aree pertinenziali
condominiali;
3. stralcio planimetrico del PRG a colori con individuazione del fabbricato;
4. documentazione catastale dalla quale è possibile rilevare che l’area oggetto di intervento è pertinenziale
al fabbricato oggetto di intervento o atto pubblico dimostrante la pertinenzialità;
5. planimetria della unità immobiliare esistente riportante le superfici coperte e scoperte, le larghezze
stradali, la preesistenza di opere simili (pergolati, gazebo, tettoie ecc.)
6. n. 2 sezioni (nelle due direzioni) estese alle unità immobiliari limitrofe atte a dimostrare le altezze dei
fabbricati limitrofi e le altezze dei muri di confine, la preesistenza di opere simili (pergolati, gazebo,
tettoie ecc.), le larghezze stradali, ecc.
7. prospetti estesi ai fabbricati limitrofi con l’inserimento dell’opera a realizzarsi
8. dettagliata documentazione fotografica a colori dell’unità immobiliare oggetto di intervento, dell’intera
palazzina e delle unità immobiliari limitrofe
9. relazione tecnica dettagliata riportante: le preesistenze; le opere che si intendono realizzare con
descrizione dei materiali; la dimostrazione della conformità dell’opera progettata alle vigenti norme e
alle presenti direttive, in termini di superfici, altezze, distanze, volumi ecc.
10. ogni altra documentazione prevista dalle vigenti norme o richiesta dagli uffici
Gli interventi su fabbricati condominiali sono subordinati al preventivo ottenimento di nulla osta /
autorizzazioni/assenso da parte dei condomini / comproprietari, qualora previsto dalle vigenti norme,
restando il richiedente unico responsabile.
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1)Manufatti a servizio di unità abitative
NON SOGGETTI AD ATTI AUTORIZZATIVI
Fermo restando il rispetto di quanto sopra riportato, non sono soggetti ad atti autorizzativi in materia edilizia
i sotto elencati interventi a condizione che: non pregiudicano il decoro del bene principale e il decoro urbano;
siano coerenti con le caratteristiche estetiche, architettoniche e tipologiche dell’edificio, delle aree
pertinenziali e della zona; siano mantenute in ottimo stato di manutenzione; rispettino le norme del codice
civile e le sotto elencate condizioni e prescrizioni, fatti salvi eventuali pareri e nulla osta:
1. manufatti prefabbricati ( in cls; PVC; metallo ecc.) precari poggiati sull’area pertinenziale di
uso esclusivo dell’alloggio (piccoli forni domestici; piccoli barbecue domestici, piccole cucce per
animali d’affezione, ecc.), destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli
per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di
permanenza di persone o cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre
normative in relazione al caso specifico e non devono creare inconvenienti igienico sanitari, di
sicurezza ecc. ai proprietari confinanti;
2. arredi a servizio dell’alloggio installati sull’area pertinenziale di uso esclusivo dell’alloggio nel
periodo Maggio-Settembre e poi successivamente smontati ed allocati all’interno dell’alloggio e
precisamente (N.B.: la permanenza del manufatto o di parti di esso sull’area pertinenziale oltre il
periodo consentito costituisce violazione edilizia):
ombrelloni zavorrati;
gazebo o pergolato zavorrato e non ancorato della superficie massima di mq. 20 ed altezza
massima di mt. 2,60 con struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per
demolizione, in legno o ferro con copertura in stoffa poggiati su aree di pertinenza esclusiva
atti ad ottenere ombreggiatura e che non siano utilizzati a parcheggi, depositi ecc. essendo
vietato trasformare le aree private in depositi, parcheggi, ecc. ;
piscine rimovibili per smontaggio e non per demolizione del tipo gonfiabili e simili;
3. arredi da giardino anche se ancorati al suolo pertinenziale anche condominiale posti a servizio di
abitazioni o attività produttive: giostrine; scivoli; altalene, panchine, piccole fontanine, ecc.
4. realizzazione di aiuole e pavimentazioni all’interno di giardini pertinenziali a condizione che
abbiano scopo decorativo o di passaggio pedonale e che non siano utilizzati a parcheggi, depositi
ecc.;
5. installazione di tende parasole non aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico nel rispetto delle
indicazioni e prescrizioni di cui si dirà appresso.
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2)Manufatti pertinenziali a servizio di edifici
A)PERGOLATI
ombreggianti per residenze e attività produttive con consumo
all’aperto di alimenti, bibite ecc.
Per pergolato si intende una struttura leggera in legno o ferro anche se stabilmente ancorata al suolo,
destinata a durare nel tempo, necessaria per far arrampicare le piante o stendere al di sopra di essa, teli di
stoffa o similari per ottenere ombreggiatura. Dette strutture potranno essere autonome (sorrette per intero da
pilastrini in legno o ferro) o parzialmente autonome (sorrette da pilastrini in legno o ferro ed ancorate ai muri
di facciata del fabbricato).
I pergolati sono consentiti solo su aree di proprietà privata pertinenziali di uso esclusivo, ubicate in
zona B2, PEEP, zone di Espansione e zone agricole.
Gli stessi sono consentiti solo come pertinenze a servizio di alloggi o locali adibiti ad attività commerciali
o artigianali con consumo all’aperto di alimenti, bibite ecc. (pizzerie, gelaterie, bar, ristoranti, e similari ) atti
per allocare al di sotto di essi tavolini e sedie nel periodo estivo o per parcheggiare autovetture degli stessi
proprietari delle abitazioni (le aree sottostanti i pergolati non potranno essere utilizzate per depositi e simili).
Gli stessi NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:
60% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali
quali: cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse ecc.) dell’alloggio o superficie
netta del locale (superficie netta del locale commerciale o artigianale compreso accessori quali: vano
per cottura o preparazione alimenti; depositi al piano; bagni ecc.), cui sono legati da vincolo
pertinenziale;
60% della superficie dell’area scoperta di pertinenza (con esclusione degli aggetti,
balconi, verande coperte, porticati, terrazzi coperti, solai di copertura non fruibili ecc.).
Esempio:
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 20; è consentito un pergolato di mq. 12 (60%
di mq. 100 = mq. 60; 60% di mq. 20 = mq. 12).
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 200; è consentito un pergolato di mq. 60 (60%
di mq. 100 = mq. 60; 60% di mq. 200 = mq. 120).
In ogni caso non sono consentiti pergolati superiori a mq. 70 (proiezione dell’impronta del pergolato)
anche se dall’osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare un pergolato di superficie maggiore. Più
pergolati realizzati nello stesso momento o in epoche differenti sulla medesima area pertinenziale non
potranno, comunque, nel loro complesso, superare i limiti suddetti.
Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
non potranno superare i limiti suddetti in termini di superficie
non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 3
dovranno essere realizzati su aree pertinenziali
potranno essere realizzate con strutture autonome o agganciate ai muri di facciata.
non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale (stoffa, vetro, plexiglas,
muro ecc.)
non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari
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dovranno avere struttura leggera (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
non sono consentiti pergolati di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini
non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici
Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i
condomini/comproprietari per la realizzazione dell’opera da porsi a servizio esclusivo della attività
produttiva suddetta.
Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60%
dell’area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei
porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le stesse sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.
Altri tipi di pergolati sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora consentiti.
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B) STRUTTURE ombreggianti
per parcheggi residenziali
Sono strutture leggere in ferro con stabile copertura in tessuto plastificato o similare, anche se
stabilmente ancorate al suolo, destinate a durare nel tempo, atte ad ottenere ombreggiatura per riparare le
autovetture dei condomini (le aree sottostanti i pergolati non potranno essere utilizzate per depositi e simili).
Gli stessi devono avere struttura autonoma non agganciata in nessun modo ai muri di facciata ,(dette strutture
devono essere di norma a pensilina costituita da elementi con sbracci, realizzati con profilati tubolari in
acciaio. L'elemento a sbraccio è ricavato da un palo curvo a sezione circolare o poligonale. I pali conici
vengono montati equidistanti con plinti in calcestruzzo e collegati tra loro con elementi tubolari mediante
morsetti e collari in acciaio).
Sono consentite solo su aree di proprietà privata pertinenziali, poste a servizio di residenze. ubicate in
zona B2, PEEP, zone di Espansione.
Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
una struttura per ogni unità immobiliare abitativa della superficie max di mq. 15 e nei limiti sotto
indicati;
la superficie totale degli stessi non può essere superiore a quella dell’area esterna vincolata a
parcheggio escluse le corsie di scorrimento e manovra
nel caso di aree esterne non vincolate a parcheggio la superficie totale di dette strutture non
potrà essere superiore ad 1/10 del volume dell’edificio principale , fermo restando che non è
consentita la copertura delle corsie di scorrimento e manovra.
non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 2,60
dovranno essere realizzati in aree pertinenziali interne o retrostanti al condominio non
prospicenti strade pubbliche
non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari
non dovranno essere agganciati alle facciate, ne ostruire luci, vedute, ingressi ecc.
non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici.
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le stesse sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.
Altri tipi di strutture ombreggianti per parcheggi sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora
consentiti.
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C) STRUTTURE ombreggianti
per parcheggi a servizio di attività produttive
Per le attività produttive esistenti, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi,
sia per i mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti (le aree sottostanti i pergolati non
potranno essere utilizzate per depositi e simili).
I manufatti dovranno avere di norma struttura portante in metallo, (dette strutture di norma e salvo
soluzioni alternative, devono essere a pensilina costituita da elementi con sbracci, realizzati con profilati
tubolari in acciaio. L'elemento a sbraccio è ricavato da un palo curvo a sezione circolare o poligonale. I pali
conici vengono montati equidistanti con plinti in calcestruzzo armato, e collegati tra loro con elementi
tubolari mediante morsetti e collari in acciaio) senza alcun tipo di tamponamento; la copertura potrà essere
realizzata con teli in tessuto plastificato o similare.
E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici integrati
per la produzione di energia elettrica.
Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 2,60 per autovetture e di altezza
maggiore qualora a servizio di autocarri e simili
la superficie totale degli stessi non può essere superiore a quella dell’area esterna vincolata a
parcheggio escluse le corsie di scorrimento e manovra
nel caso di aree non vincolate a parcheggio la superficie totale di dette strutture non potrà
essere superiore ad 1/10 del volume dell’edificio principale, fermo restando che non è consentita
la copertura delle corsie di scorrimento e manovra.
non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
non dovranno essere agganciati alle facciate, ne ostruire luci, vedute, ingressi ecc.
non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari
salvo la successiva allocazione di pannelli fotovoltaici
dovranno essere realizzati su aree pertinenziali dell’attività
non dovranno nuocere al decoro o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici e
paesaggistici
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le stesse sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.
Altri tipi di strutture ombreggianti per parcheggi sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora
consentiti.
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D ) TETTOIE
ombreggianti per residenze e attività produttive con consumo
all’aperto di alimenti, bibite ecc.
Per Tettoia si intende una struttura stabilmente ancorata, poggiante su pilastri in metallo o legno
opportunamente ancorati, e con almeno un lato sul muro di fabbrica dell’alloggio o locale cui sarà legato
da vincolo di pertinenzialità.
Le tettoie sono consentite solo su aree di proprietà privata pertinenziali di uso esclusivo, ubicate in zona
B2, PEEP, zone di Espansione e zone agricole.
Le stesse sono consentite solo come pertinenze a servizio di singoli alloggi o locali adibiti ad attività
commerciali o artigianali con consumo all’aperto di alimenti, bibite ecc. (pizzerie, gelaterie, bar, ristoranti, e
similari) atte per allocare al di sotto di esse tavolini e sedie nel periodo estivo o per parcheggiare
autovetture degli stessi proprietari delle abitazioni (non sono consentiti per realizzare depositi e simili).
Le stesse NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:
30% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali:
balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse condominiali; tettoie; verande ecc.), dell’alloggio
o superficie netta del locale (superficie netta del locale commerciale o artigianale compreso accessori
quali: vano per cottura o preparazione alimenti; depositi al piano; bagni ecc.), cui sono legati da
vincolo pertinenziale;
40% della superficie dell’area scoperta di pertinenza. (con esclusione degli aggetti, balconi,
verande coperte, porticati, terrazzi coperti, solai di copertura non fruibili ecc.).
Esempio:
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 20; è consentito una tettoia di mq. 8 (30% di
mq. 100 = mq. 30; 40% di mq. 20 = mq. 8).
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 200; è consentito una tettoia di mq. 30 (30%
di mq. 100 = mq. 30; 40% di mq. 200 = mq. 80).
In ogni caso non sono consentite tettoie superiori a mq. 40 anche se dall’osservanza delle suddette
percentuali dovesse risultare una tettoia di superficie maggiore. Più tettoie realizzate nello stesso momento o
in epoche differenti, sulla stessa area pertinenziale non potranno, comunque, nel loro complesso, superare i
limiti suddetti.
Dette tettoie se hanno la totale copertura costituita da pannelli fotovoltaici, potranno essere incrementate
come superficie del 50%., con un massimo di 60 mq. anche se dall’osservanza delle suddette percentuali
dovesse risultare una tettoia di superficie maggiore.
Le stesse dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
dovranno avere superficie nei limiti sopra indicati
non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 3
dovranno essere realizzate sul confine o a distanza di almeno mt. 3,00 dal confine, salvo
autorizzazione del vicino per distanze minori
dovranno osservare il rapporto 1/1 fra larghezza stradale ed altezza fabbricato compreso la tettoia
ed in caso contrario essere arretrate di mt. 3 dal filo stradale. Tale arretramento minimo di mt.
3,00 non si applica se la tettoia è a piano terra.
non sono consentite se chiuse su tre lati. Non costituisce chiusura il parapetto di confine se di
altezza inferiore o uguale a mt. 2,50 se a piano di campagna e mt. 2,00 se ai piani superiori.
non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici.
non potranno essere successivamente tamponate con nessun tipo di materiale
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dovranno avere struttura (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
dovranno essere realizzate su aree pertinenziali di uso esclusivo
non sono consentite di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini
le acque piovane provenienti dalle falde della tettoia dovranno essere convogliate in apposite
gronde e relativi pluviali, di materiale consono alla tipologia della zona.
dovranno essere coperte con lamiera grecata anche a forma di coppo, in legno con eventuali
sovrastanti tegole o coppi, o in materiale trasparente, ecc.; il tipo di materiale dovrà essere
consono alle caratteristiche tipologiche della zona e della costruzione esistente
lungo la stessa falda, in direzione della pendenza, la falda non potrà essere in parte a tettoia e in
parte a pergolato.
Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i
condomini/comproprietari per la realizzazione dell’opera da porsi a servizio esclusivo dell’attività
produttiva.
Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60%
dell’area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei
porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le stesse sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.. se il
volume delle stesse ( come se la tettoia fosse totalmente chiusa) è inferiore o uguale al 20% del volume
dell’alloggio/locale cui è legata da vincolo di pertinenzialità. Nel caso di volume superiore le stesse sono
realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. o Permesso di Costruire.
Altri tipi di tettoie sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora consentite.
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E) GAZEBO
ombreggianti per residenze e attività produttive con consumo
all’aperto di alimenti, bibite ecc.
Per Gazebo si intende una costruzione stabilmente ancorata, avente struttura portante autonoma, non
agganciata ai muri di facciata, in metallo o legno e terminante con una copertura a cupola o a falde in legno o
stoffa e aperta su tutti i lati.
I Gazebo sono consentiti solo su aree di proprietà privata pertinenziali a Piano terra di uso esclusivo,
ubicate in zona B2, PEEP, zone di Espansione, zone agricole, atti per allocare al di sotto di essi tavolini
e sedie nel periodo estivo (non sono consentiti per realizzare depositi e simili).
Gli stessi sono consentiti solo come pertinenze a servizio di singoli alloggi o di condomini o locali
adibiti ad attività commerciali o artigianali con consumo all’aperto di alimenti, bibite ecc. (pizzerie,
gelaterie, bar, ristoranti, e similari) atti ad allocare tavolini e sedie.
Gli stessi NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:
40% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali:
cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse; tettoie; verande ecc.) dell’alloggio o
superficie netta del locale (superficie netta del locale commerciale o artigianale compreso accessori
quali: vano per cottura o preparazione alimenti; depositi al piano; bagni ecc.), cui sono legati da
vincolo pertinenziale;
50% della superficie dell’area scoperta di pertinenza a livello di piano di campagna (con
esclusione degli aggetti, balconi, verande, porticati, terrazzi, solai di copertura ecc.).
Esempio:
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 20; è consentito un gazebo di mq.10 (40% di
mq. 100 = mq. 40; 50% di mq. 20 = mq. 10).
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 200; è consentito un gazebo di mq. 40 (40% di
mq. 100 = mq. 40; 50% di mq. 200 = mq. 100).
In ogni caso non sono consentiti gazebo superiori a mq. 70 anche se dall’osservanza delle suddette
percentuali dovesse risultare un gazebo di superficie maggiore. Più gazebo realizzati nello stesso momento o
in epoche differenti, sulla stessa area pertinenziale non potranno, comunque, nel loro complesso, superare i
limiti suddetti.
Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
dovranno essere contenute nei limiti di superficie sopra detti
non dovranno avere altezza massima all’estradosso superiore a mt. 4
dovranno essere realizzati sul confine o a distanza di almeno mt. 3,00 dal confine, salvo
autorizzazione del vicino per distanze minori
dovranno essere coperti con stoffa o legno
non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
dovranno avere struttura (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
dovranno essere realizzati su aree pertinenziali a piano di campagna
sono consentiti di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini su aree pertinenziali
condominiali per allocarvi panchine, giostrine, tavolini ecc. nella misura massima sopra indicata
di mq. 70 (non sono consentite per depositi, parcheggi o simili)
non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici.
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Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i
condomini/comproprietari per la realizzazione dell’opera da porsi a servizio esclusivo dell’attività
produttiva.
Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60%
dell’area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei
porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, gli stessi sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.. se il
volume ( come se il gazebo fosse totalmente chiuso) è inferiore o uguale al 20% del volume
dell’alloggio/locale cui è legato da vincolo di pertinenzialità. Nel caso di volume superiore gli stessi sono
realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. o con Permesso di Costruire,
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e stabilità.
Altri tipi di gazebo sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora consentiti.
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F) PISCINA per residenze
Per Piscina Pertinenziale si intende una struttura fissa totalmente o parzialmente interrata di qualsiasi
materiale, totalmente scoperta (senza alcun tipo di copertura), a servizio pertinenziale di unità abitativa
esistente posta su un area di proprietà privata di pertinenza. Dette piscine non potranno mai essere aperte al
pubblico e dovranno essere isolate da strade e confini con apposite alberature di medio o alto fusto o canneti
della altezza di almeno metri 2,00.
Le piscine pertinenziali sono consentite solo su aree pertinenziali di uso esclusivo, ubicate in zona B2,
PEEP, zone di Espansione e zone agricole e solo a servizio di abitazioni (classificate catastalmente nel
gruppo “A”).
Le stesse non potranno superare i seguenti limiti:
60% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali:
cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse; tettoie; verande ecc.) dell’alloggio o
superficie netta del locale (superficie netta dell’attività ricettiva compreso accessori), cui sono legati
da vincolo pertinenziale;
-
60% della superficie dell’area scoperta di pertinenza
Esempio:
-Locale di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 20; è consentita una piscina di mq. 12 (60% di mq. 100 =
mq. 60; 60% di mq. 20 = mq. 12).
-Locale o alloggio di mq. 100 ed area pertinenziale di mq. 200; è consentita una piscina di mq. 60 (60%
di mq. 100 = mq. 60; 60% di mq. 200 = mq. 120).
In ogni caso non sono consentite piscine superiori a mq. 80 anche se dall’osservanza delle suddette
percentuali dovesse risultare una piscina di superficie maggiore.
Le stesse dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
•
non dovranno avere superficie maggiore di quella consentita
•
non dovranno essere coperte con nessun tipo di copertura
•
dovranno essere realizzate su aree pertinenziali a piano di campagna
•
non sono consentite di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini
•
non è consentita la realizzazione di più piscine a servizio del medesimo alloggio.
•
dovranno essere isolate da strade e confini con apposite alberature di medio o alto fusto o canneti
della altezza di almeno metri 2,00.
•
non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici e
paesaggistici
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le stesse sono realizzabili con Permesso di Costruire o con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c.1 o 3
del DPR 380/2001 e s.m.i., in rapporto al volume (volume esterno della struttura), nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza e stabilità
Altri tipi di piscine sono realizzabili con Permesso di costruire, qualora consentite.
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G) TENDA PARASOLE
Per Tenda parasole si intende una struttura fissa in metallo/legno e tela del tipo estensibile -retraibile,
ancorata stabilmente alla struttura del fabbricato (facciata, balcone ecc.) per riparare gli ambienti interni dai
raggi solari.
Le tende parasole dovranno essere di colore chiaro da allocarsi su porte o finestre o estensibili fra
mensola balcone superiore e balcone inferiore (tende verticali).
Le stesse, per i piani superiori, se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno:
avere il bordo inferiore ad altezza di almeno mt. 3,50 se la loro proiezione ricade interamente sul
marciapiede e di mt. 4,50 se ricadente anche in parte sulla sede stradale carrabile
avere un aggetto o sporgenza su suolo pubblico non superiore a mt. 1,20 dal filo muro del
fabbricato se ancorate al muro di facciata, o mt. 0.50 dal filo esterno del balcone per le “tende
verticali” ancorate fra balcone superiore e balcone inferiore.
A Piano Terra e ai Piani Rialzati, le stesse, se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico, sono
consentite a condizione che:
non abbiano larghezza superiore a mt. 1,50 dal filo del fabbricato e ricadano interamente e
comunque nella larghezza del marciapiede
abbiano il bordo inferiore e i loro meccanismi di fissaggio e manovra, ad altezza uguale o
maggiore di mt. 2,20 dal marciapiede e tale da non impedire la visuale o costituire pericolo per la
circolazione stradale.
Nel Centro storico, sui fabbricati di pregio o di particolare pregio individuati nella tav. A12 del
PRG, e su quelli sottoposti ad D.Lgs 42/04 e s.m.i.. sia se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico
sia se aggettanti su aree private, sono consentite su porte o finestre sia al piano terra che ai piani superiori
di forma di semi cupola (¼ di sfera) e di tinta unita (colore panna o marrone o simili ), fatti salvi i pareri
degli organi competenti. In dette zone, sui terrazzi a livello, di proprietà esclusiva, possono essere installate
tende ancorate al muro anche diverse dalla forma di semi cupola, purché in tinta unita (colore panna o
marrone o simili), fatti salvi i pareri degli organi competenti.
In ogni caso le tende non devono arrecare danno alla visibilità e al decoro, turbare l’estetica, alterare gli
elementi architettonici.
Fermo restando le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o specifiche, le stesse
sono realizzabili con D.I.A. di cui all’art. all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i. se aggettanti su aree
pubbliche o di uso pubblico e se il bordo inferiore delle tende trovasi ad altezza minore di mt. 3,00 se la
loro proiezione ricade nell’ambito della larghezza del marciapiede o ad altezza minore di mt. 4,50 se la
loro proiezione ricade sulla sede carrabile.
N.B.: Non necessitano di alcun atto autorizzativo le tende parasole aggettanti su aree private purchè
rispettino le caratteristiche di cui sopra, fatti salvi i pareri degli organi competenti.
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3) RECINZIONI
PREMESSA
L’art. 58 delle NTA così recita:
-“ Nelle stesse zone E devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in
pietrame a secco. Per le recinzioni deve essere comunque rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 285 del
30.4.1992.”
-“Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo,ovvero nell’individuazione e/o divisione di
proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con
tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si
dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.
L’art. 35 del R.E. così recita:
“Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono
conformarsi ad un abaco di tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, da redigersi dal Comune in
coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.
In assenza di tale abaco nella parte rurale sono consentite solo recinzioni interamente in pietra
a secco con altezza non superiore a m 1,00, mentre nella parte urbana recinzioni uniformate per isolati nei
disegni, materiali e dimensioni ed alte non più di m 2,40”.
L’art. 55 del R.E. così recita: “ Tutte le aree destinate all'edificazione ed a servizi dallo strumento
urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere recintate
esclusivamente con ringhiere metalliche H= m 2,20 ancorate con un cordolo dell’altezza di circa 30 cm in
modo da evitare che in esse possano accedere estranei, debbono essere
mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica”.
Al fine di uniformare le stesse si forniscono le presenti direttive:
RECINZIONI PROVVISORIE FUORI DAL CENTRO ABITATO
Fuori dal centro abitato potranno essere realizzate recinzioni precarie e provvisorie al fine di evitare
discariche abusive e simili o necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con rete
metallica dell’altezza massima di mt. 2 ancorata a paletti di ferro conficcati nel terreno, nelle more della
realizzazione di recinzioni definitive da realizzarsi entro mesi 6. Tali recinzioni sono realizzabili con DIA
di cui all’art. 22 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.. La permanenza delle recinzioni provvisorie oltre mesi 6
costituisce violazione edilizia.
RECINZIONI SU AREE DA SOTTOPORSI AD ESPROPRIO
In tutte le zone per le quali è previsto l’esproprio secondo gli strumenti urbanistici vigenti ( zone D, zone
F, aree destinate alle urbanizzazioni ecc.ecc.) sono consentite recinzioni al fine di evitare discariche abusive
e simili o al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità (a protezione di fossi, scarpate ecc.).
Dette recinzioni, potranno essere realizzate con rete metallica dell’altezza massima di mt. 2 ancorata a paletti
di ferro conficcati nel terreno o ancorati in apposito cordolo in cls della altezza max di cm. 30. In alternativa
potranno essere realizzate recinzioni di tipo definitive ( muro con sovrastante ringhiera metallica) a
condizione che il richiedente si impegni a demolire a propria cura e spese le opere, senza pretesa di alcun
genere nei confronti della Amm.ne, nel caso di avvio del procedimento espropriativo.
16
RECINZIONI IN ZONE AGRICOLE
Fermo restando che ove possibile devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da
pareti in pietrame a secco, in dette zone agricole sono consentite recinzioni dell’altezza di mt. 1.00:
con pietrame a secco
con tufo locale facciavista
in c.a. rivestiti su ambo i lati con tufo locale o pietra calcarea locale.
Le recinzioni poste a protezione di vasche di raccolta acque o pozzi a cielo aperto e simili, o per la
custodia di animali, o a protezione di scarpate, non confinanti con strade pubbliche o private e non visibili
da strade pubbliche, potranno essere realizzate secondo l’esigenze d’uso, ma mai superiori all’altezza di mt.
1,50 con paletti in ferro o legno conficcate nel terreno e rete metallica zincata o preverniciata o realizzate
completamente in legno (elementi verticali ed elementi orizzontali o incrociati – staccionate H max 1,50-).
Nel caso in cui le stesse siano visibili da strade pubbliche, dovranno essere occultate con apposite siepi o
alberature.
Nel caso di recinzioni pertinenziali ad abitazioni, opifici, attività produttive ecc. le stesse potranno
essere dell’altezza massima di mt. 2.40 e precisamente:
H muro = mt. 1,00 + H inferriata metallica ≤ mt. 1,40 se prospicenti strade pubbliche o private
H muro = ≤ mt. 0,30 + H inferriata metallica ≤ mt. 2,10 se prospicienti su strade pubbliche o private
o se visibili da dette strade, poste a protezione di impianti o macchinari o vasche di raccolta acque,
cisterne ecc.
H muro ≤ mt. 2,00 + H inferriata metallica ≤ mt.0,40 se muri di confine di proprietà
RECINZIONI IN ZONE NON AGRICOLE
Nelle zone non agricole sono consentite recinzioni dell’altezza massima di mt. 2,40, in muratura con
sovrastante recinzione metallica, e precisamente:
H muro = ≤ mt. 1,00 + H inferriata metallica ≤ mt. 1,40 oppure
H muro = ≤ mt. 0,30 + H inferriata metallica ≤ mt. 2,10
H muro ≤ mt. 2,00 + H inferriata metallica ≤ mt.0,40 se muri di confine di proprietà.
La muratura potrà essere:
in c.a. facciavista
in c.a. rivestita con tufo locale o pietra calcarea locale
in tufo locale facciavista
in pietra calcarea locale.
Le recinzioni devono uniformarsi per disegni, forma, materiali e caratteristiche a quelli esistenti nella
zona e alle indicazioni e prescrizioni impartite dall’ufficio tecnico.
Sono realizzabili recinzioni anche diverse da quelle sopra descritte qualora lo richieda la tipologia di
zona, al fine di uniformarsi a quelle preesistenti, salvo diniego da parte della P.A..
17
RECINZIONI DI CANTIERE
Le recinzioni di cantiere, fermo restando quanto previsto dall’art. 67 del R.E., dovranno avere una
altezza di almeno mt. 2,00 e potranno essere costituite da paletti metallici o legno e rete metallica o rete
plastica, o pannelli metallici.
Le recinzioni di cantiere regolarmente autorizzato con DIA o Permesso di Costruire, sono opere
libere qualora ricadenti in area privata.
Le recinzioni di cantiere sono realizzabili con autorizzazione qualora ricadenti in area pubblica o di
uso pubblico.
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Si definiscono recinzioni pertinenziali quelle relative ad aree pertinenziali di abitazioni, opifici ecc.,
risultanti dagli atti catastali o atti pubblici.
Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o
specifiche, le recinzioni sono realizzabili con Permesso di Costruire o DIA di cui all’art. 22 del DPR
380/2001 e s.m.i...
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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Per quanto concerne il pagamento del contributo di costruzione ( Cc =contributo sul costo di
costruzione; Cup = contributo sul costo delle opere di urbanizzazione primaria; Cus = contributo sul
costo delle urbanizzazioni secondarie) di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. si chiarisce che le
superfici sottostanti i gazebo, i pergolati, le tettoie, le strutture ombreggianti per parcheggi ecc.
costituiscono Superfici non residenziali (Snr) o superfici accessorie (Sa) per le quali vige il
principio generale che le stesse sono a titolo oneroso, fatto salvo quanto previsto ai successivi
articoli 17 e 19 del citato DPR..
Per quanto sopra le aree occupate da gazebo, pergolati, tettoie ecc. vanno calcolate:
al 60% per quanto attiene il contributo sul costo di costruzione
al 50% per quanto attiene il contributo sul costo delle urbanizzazioni primarie e
secondarie,
sempre ché non ricadono su aree già tipizzate come Snr/Sa nei progetti originari (Esempio: è a
titolo gratuito la tettoia/pergolato realizzata su un terrazzo a livello di un piano attico; è a titolo
oneroso la tettoia/pergolato realizzata in un giardino o sul lastrico solare).
Restano a titolo gratuito quelle opere riguardanti edifici unifamiliari aventi volume inferiore al
20% dell’edificio di che trattasi, ai sensi dell’art. 17 c.3 lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i..
La superficie da prendere a base di calcolo è quella della proiezione dell’opera a realizzarsi a
prescindere dal tipo di struttura o di copertura.
Ai fini del calcolo del 20% della cubatura, dette opere ( gazebo; pergolati ecc.) si considerano
come se fossero totalmente chiuse cioè tompagnate.
19
COMUNE DI CANOSA
DI PUGLIA
(PROVINCIA DI BARI)
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE OPERE PERTINENZIALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:
Premesso che:
-l’Art. 31 del R.E. – così recita: “ Per l'interpretazione del presente Regolamento, sia sotto l'aspetto
procedurale che sotto quello specificatamente tecnico-edilizio, in relazione anche alle norme amministrative
generali, nonchè per il raccordo con le norme che saranno emanate in futuro, il Dirigente dell'Ufficio tecnico
emetterà apposite direttive, sentita la Commissione edilizia. Per le questioni di tipo strettamente
amministrativo e/o procedurale deve essere sentito anche il segretario comunale”;
-l’art. 58 delle NTA per quanto attiene le recinzioni in zone agricole (zone E) così recita: “ Nelle
stesse zone E devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a
secco. Per le recinzioni deve essere comunque rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.” “Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo,ovvero nell’individuazione e/o divisione di
proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con
tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si
dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti”.
-l’art. 35 del R.E. per quanto attiene le recinzioni da eseguirsi nel Comune , sia nella parte abitata
che nella parte rurale, così recita: “Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che
nella parte rurale, devono conformarsi ad un abaco di tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali,
da redigersi dal Comune in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale. In assenza di tale abaco
nella parte rurale sono consentite solo recinzioni interamente in pietra a secco con altezza non superiore a m
1,00, mentre nella parte urbana recinzioni uniformate per isolati nei disegni, materiali e dimensioni ed alte
non più di m 2,40”.
-l’art. 55 del R.E. prevede che “ Tutte le aree destinate all'edificazione ed a servizi dallo strumento
urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere recintate
esclusivamente con ringhiere metalliche H= m 2,20 ancorate con un cordolo dell’altezza di circa 30 cm in
modo da evitare che in esse possano accedere estranei, debbono essere mantenute in condizioni tali da
assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;
-la installazione di piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini, aree scoperte ecc., è una esigenza
sempre più diffusa e non è sempre chiaro se questi debbano o meno essere considerati delle vere e proprie
costruzioni e se gli stessi rientrano o meno nelle opere libere o in quelle sottoposte ad atti autorizzativi da
parte della amministrazione ( DIA o Permesso di Costruire); a tal riguardo il DPR 380/2001 e s.m.i. ha
certamente fornito più dettagliate definizioni atte ad individuare tali interventi ed in particolare l’art. 3 c. 1
P.to e5 ed e6 e precisamente:
p.to e.6) : “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale”. Da ciò discende che le opere pertinenziali di volume inferiore o
uguale al 20% del volume dell’edificio principale che le norme tecniche degli strumenti
20
urbanistici non qualifichino come interventi di nuova costruzione, sono realizzabili con DIA di
cui all’art. 22 c. 1 del citato D.P.R.;
p.to. e.5) : “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee”. Da ciò discende che l’installazione di manufatti leggeri che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee , sono sottoposti a Permesso di
Costruire trattandosi di nuove costruzioni.
-con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 3/4/2006 furono fornite direttive in merito alle
opere pertinenziali , quali tende parasole, gazebo, tettoie ecc. e alle recinzioni, e tanto ai sensi
dell’art. 31 del vigente R.E.;
-sulla base della esperienza maturata è stata redatta una nuova e più dettagliata direttiva la
quale è stata trasmessa, con nota del 17/06/2009, ai rappresentanti locali degli Ordini Professionali
degli ingegneri, architetti e geometri al fine di ottenere suggerimenti per una maggiore definizione
della stessa;
-i suddetti rappresentanti locali degli ordini professionali non hanno fatto pervenire alcun
suggerimento
Rilevato la necessita di fornire maggiori dettagli al fine di garantire la trasparenza dell’azione
amministrativa nonché l’uniforme applicazione delle norme.
Visto il vigente R.E.
Viste le vigenti N.T.A.
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni su esposte, le allegate direttive che integrano ed
interpretano le norme contenute nel regolamento Edilizio, nelle N.T.A., e nel DPR
380/2001 e s.m.i. e tanto al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa
nonché l’uniforme applicazione delle norme.
2. di revocare la D.D. n. 11 del 3/4/2007 di questo Settore.
3. di dare atto che le nuove direttive saranno applicate alle istanze che perverranno alla P.A.
dopo la data del presente provvedimento.
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
21
COMUNE DI CANOSA
DI PUGLIA
(PROVINCIA DI BARI)
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.____________ del_________________
OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE OPERE PERTINENZIALI
L'anno duemilanove (2009) il giorno ___________ del mese di ______________, alle ore 10,00.-
IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del____________________ pari oggetto della presente
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Mario MAGGIO-
______________________________________________________________________
VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-
______________________________________________________________________
In data ___________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-Sindaco
-Segretario Generale
-Segreteria Generale
-Settore Edilizia ed Attività Produttive
-Comando di P.M.
-Revisori dei conti
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Mario MAGGIO
_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione all'albo Pretorio
del Comune di Canosa N. ______________ del
Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
22