la questione dell`obbligo di formazione permanente
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la questione dell`obbligo di formazione permanente
FO RO MANO 1 R O NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2007 SOMMARIO Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007 EDITORIALE Molti problemi e qualche speranza 3 IL FATTO I provvedimenti del Ministero riguardo l'ufficio del processo 5 La questione dell'obbligo di formazione permanente: spunti e polemiche 7 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Le adunanze 11 CONVEGNI 40 IL NOSTRO MONDO Gli Avvocati "inutili" del Ministro Bersani 55 Massimi sistemi della giustizia sportiva 56 "Il diritto: sue implicazioni, coinvolgimenti e interdipendenze" 62 Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto di Roma 68 Discorso dell'Associazione Grafologi giudiziari 76 Negazionismo storico e libertà di espressione 92 Le giuste osservazioni del Collega Francesco Ciddio 94 NECROLOGI In ricordo di Antonio Sesti 95 "Vogliono sfrattare il Consiglio dalla sede di Piazza Cavour" 96 121 COMUNICAZIONI E NOTIZIE - CAPAIAP 125 127 PARERI DEONTOLOGICI EXTRAVAGANTES Università di Malta - Storia del Diritto Italiano 135 PHILOGHELOS 144 145 RAPPORTI INTERNAZIONALI 149 SEGNALAZIONI E RECENSIONI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 151 161 LEGGI E SENTENZE 171 AGGIORNAMENTO ALBO FORO ROMANO ANNO LVIII Direttore Responsabile Alessandro Cassiani Redattore Giovanni Cipollone Segretario di Redazione Piero Paris Stampa Centro Poligrafico Romano Via Dorando Petri, 20 00011 - Bagni di Tivoli Redazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 1866 dell’11.12.1950 Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale. La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea degli Avvocati di Roma è convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 6,00 e in seconda convocazione per il giorno giovedì 26 aprile 2007 alle ore 12,30 nell’Aula Avvocati, a Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - Roma, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) comunicazioni del Presidente; 2) comunicazioni del Consigliere Segretario; 3) conto consuntivo dell’anno 2006 e bilancio preventivo per l’anno 2007: relazione del Consigliere Tesoriere, discussione e approvazione; 4) nomina dei Revisori dei conti; 5) varie ed eventuali. Roma, 2 aprile 2007 Il Consigliere Segretario Avv. Antonio Conte Il Presidente Avv. Alessandro Cassiani EDITORIALE MOLTI PROBLEMI E QUALCHE SPERANZA Cari Colleghi, da oltre un anno viviamo come in un incubo. In questo periodo tante nubi hanno oscurato il cielo dell’Avvocatura e della Giustizia. La “Legge Bersani” ha aperto prospettive inimmaginabili, soprattutto in tema di pubblicità. Mai avremmo pensato di dover rispondere a quesiti quali: “può l’Avvocato affiggere avvisi pubblicitari sulla propria auto? … può l’Avvocato aprire un negozio nel quale vendere pareri legali?... è lecito all’Avvocato inviare a Enti o Istituzioni offerte di lavoro con la indicazione di onorari particolarmente favorevoli?...” Eppure, queste richieste che fino a un anno fa sarebbero sembrate provocatorie oppure censurabili per il solo fatto di essere state immaginate, sono all’ordine del giorno. Il Consiglio Nazionale Forense ha tentato di contenere i danni della Bersani entro confini ristretti. I Consigli dell’Ordine stanno facendo altrettanto. La sensazione che si prova è però di un cambiamento inarrestabile che a poco a poco rischia di snaturare la nostra professione. Se la concezione dell’Avvocatura radicata nei nostri genitori era eccessivamente aulica, quella che sta per prendere piede si pone agli antipodi e rischia di minare le fondamenta della ragion d’essere e della dignità della nostra professione. Lo specchio di questo decadimento progressivo è costituito da sintomi premonitori dal significato allarmante. In altri tempi, quando l’onore e il prestigio dell’Avvocatura costituivano valori riconosciuti da tutti, nessuno si sarebbe sognato di intimare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di lasciare i locali che occupa da circa cento anni, oppure, peggio ancora, di non tenere i corsi di aggiornamento che giornalmente si svolgono nell’Aula consiliare. Tutto induce a pensare che anche in una parte minoritaria della Magistratura stia venendo meno il rispetto che ha sempre connotato i rapporti con l’Avvocatura definita come “l’altra faccia della stessa medaglia” oppure quale “componente indispensabile del fenomeno giudiziario”. Questi Magistrati hanno evidentemente dimenticato l’assioma secondo il FORO ROMANO 1/2007 3 EDITORIALE quale la professionalità e la preparazione degli Avvocati incidono inevitabilmente su quelle dei Magistrati e viceversa! Allargando l’orizzonte, i problemi diventano ancora più complessi ed evidenti. La crisi della Giustizia è sotto gli occhi di tutti. L’agitazione dei Cancellieri, che merita tutta la nostra solidarietà ma che di fatto ha paralizzato il Tribunale Civile, ne è la manifestazione più drammatica. In occasione delle concitate riunioni al Ministero della Giustizia, ho capito che ai massimi sistemi, alle convinzioni di natura ideologica bisogna anteporre la soluzione dei problemi di natura pratica. Mancano uomini e mezzi, il personale di Cancelleria aspetta da anni che vengano risolti i problemi della riqualificazione e di un più equo trattamento economico, dalla carenza di organico alla mancanza di carta per le copie si svolge una lunga “via crucis” che vede Cancellieri, Avvocati, Giudici, Cittadini alle prese con una realtà raccapricciante che produce lungaggini e quindi ingiustizie. Cosa fare? Bisogna lottare e sperare che l’informatica venga in soccorso delle strutture attualmente esistenti. Chiudo questo sfogo con una nota di speranza. Il Collega Luigi Li Gotti, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione di un recentissimo incontro, ha preannunciato l’approvazione di un disegno di legge che prevede la soluzione di molti, se non di tutti, i problemi di ordine pratico ai quali ho fatto riferimento. La normativa riguarda infatti la riqualificazione del personale di Cancelleria, la informatizzazione delle notifiche, la possibilità di accedere ai provvedimenti e ai fascicoli processuali standosene comodamente seduti nel proprio studio. Ho detto in privato a Luigi Li Gotti, e ripeto oggi pubblicamente, che se le previsioni si dovessero avverare gli Avvocati lo accoglierebbero come un eroe. Intanto, nel chiuso del mio studio, non posso fare altro che sospirare pensando al passato, stringere i pugni in attesa delle battaglie che ancora ci aspettano, sperare che le poche prospettive positive si realizzino veramente. Vi abbraccio con molto affetto. Alessandro Cassiani 4 FORO ROMANO 1/2007 IL FATTO I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO RIGUARDO L’UFFICIO DEL PROCESSO Abbiamo letto sulla stampa specializzata e non, nelle ultime settimane, le iniziative del Ministro Mastella a favore della giustizia. Vediamo di cosa si tratta, e soprattutto cerchiamo di capire se e che vantaggi ci saranno per il futuro dei Tribunali italiani. Abbiamo letto che il Ministero della Giustizia ha stanziato oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro per l’ufficio del processo. Abbiamo letto che vi saranno oltre 71 milioni di euro all’anno per l’assunzione di nuove professionalità e per la riqualificazione del personale. Dopo tante polemiche, si presenta con questa provvista finanziaria - che verrà coperta con aumenti del contributo unificato - il disegno di legge per la istituzione dell’ufficio del processo, messo a punto dal Ministero della Giustizia che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. L’ufficio del processo sarà una struttura destinata a cambiare le regole dell’organizzazione giudiziaria: finalmente cancellerie e segreterie giudiziarie dovrebbero fornire un concreto supporto all’attività del magistrato, svolgendo quelle correlate alla giurisdizione come la ricerca di dottrina e giurisprudenza, cura dei rapporti con le parti e il pubblico, organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione dell’archivio informatizzato dei provvedimenti. Oltre al personale dell’Amministrazione Giudiziaria, all’ufficio del processo potranno partecipare i tirocinanti delle scuole di specializzazione della professione forense e i dottori di ricerca, a cui sarà consentito l’accesso agli atti processuali e la partecipazione alle udienze ma con l’obbligo del segreto. Verranno eventualmente stipulate convenzioni dai singoli uffici giudiziari che potranno coinvolgere anche praticanti avvocati o studenti dell’ultimo anno. Verrà fissato un limite temporale di due anni a queste collaborazioni esterne. Per ottenere, quindi, professionalità adeguate, l’organico dell’Amministrazione dovrebbe essere aumentato di mille unità nell’area funzionale. Basilare per l’efficiente funzionamento dell’ufficio del processo è anche il potenziamento del processo telematico. Per questo il ddl prescrive la sua obbligatoria adozione entro il 30 giugno 2010 in alcune specifiche materie: ingiunzioni di pagamento, esecuzione immobiliare, controversie in materia previdenziale. Sempre per incentivare la informatizzazione, il ddl prevede l’aumento dei diritti di copia (del 50%) rilasciate supporto cartaceo, favorendo per questa via il rilascio in forma elettronico. Altre grandissima innovazione è quella relativa al bancomat che FORO ROMANO 1/2007 02_Il Fatto.pmd 5 5 10/04/2007, 08:19 IL FATTO entrerà in Tribunale: contributi, diritti e spese processuali potranno esser pagati con moneta elettronica. Il disegno di legge introduce anche norme per il più solerte recupero di somme confiscate o non richieste. Da una parte ci sono le somme confiscate (per esempio nei procedimenti penali, poi ci sono le somme depositate presso banche e poste di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo ma mi richieste nei cinque anni dal provvedimento di restituzione e infine le somme depositate nel corso di procedure esecutive individuali che entro cinque anni dal giorno in cui si divenuta definitiva l’ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuire non siano stare richieste o reclamate. La relazione tecnica ha stimato in 65 milioni di euro l’ammontare complessivo delle somme depositate. Inoltre “una ipotesi prudenziale dell’ammontare complessivo dei depositi che maturerà annualmente si attesta su un’aliquota del 30% circa delle somme attualmente in giacenza, per un importo stimato di circa 19.500,00 di euro all’anno”. Queste somme saranno acquistate al bilancio dello Stato (ci sarà un regolamento discipline le modalità di riscossione) per poi essere rassegnate almeno in parte alla giustizia: il 10% andrà nel fondi di Amministrazione, il 2% nel fondo degli incentivi per le assegnazione di sedi disagiate ai magistrati. Nel periodo transitorio gli Uffici Giudiziari dovranno richiedere all’ufficio postale o all’Istituto di Credito presso i quali sono aperti depositi il versamento delle somme al bilancio dello Stato. Il ddl assegna anche al Governo due deleghe. La prima riguarda la materia delle notifiche telematiche, la procura alla lite telematica e nuovi compite degli Ufficiali Giudiziari; per dire: ciascun avvocato e ausiliario del Giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Le notifiche telematiche saranno obbligatorie dal 30 giugno 2009. La seconda delega conferita al Governo riguarda il riordino delle norme in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari. La copertura finanziaria è garantita dagli aumenti del contributo unificato (articolo 13 del ddl), piuttosto consistenti. Cambia l’articolo 13 del testo unico spese di giustizia (dpr 115/2002). Il contributo aumenta a 35 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro; a 80 per quelli di valore compreso tra 5.200 a 26.000; a 400 per i processi fino a 52 mila euro; a 600 fino a 260 mila; 950 per quelli fino a 520 mila, a 1.300 per i processi di valore superiore. Questo è il quadro che è stato fornito dal ddl sulla struttura di supporto ai Giudici che dovrebbe garantire una svolta che cambi al drammatica situazione degli Uffici Giudiziari italiani. Per ora è prematuro ogni commento. Attendiamo e staremo a vedere. Antonio Conte 6 02_Il Fatto.pmd FORO ROMANO 1/2007 6 10/04/2007, 08:19 IL FATTO LA QUESTIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE: SPUNTI E POLEMICHE Se ne è parlato molto negli ultimi tempi tra gli avvocati ed è stato motivo di grandi polemiche. Il Regolamento approvato dal CNF nella seduta del 18/ 01/07 - con il quale è stato introdotto e disciplinato l’obbligo di formazione professionale continua - ha quanto meno colto di sorpresa tutte le componenti dell’Avvocatura. Tutti ricorderanno, infatti, la diffusione di una bozza di regolamento - descritta come parziale e provvisoria - che il CNF inviò a tutti gli Ordini circondariali nel luglio 2006. Da allora, nulla più è trapelato dal consesso di Via Arenula sino alla promulgazione di gennaio di un testo finito e già definitivamente approvato. Ciò ha scatenato tutta una serie di polemiche, sia da parte di Ordini Distrettuali che da parte di Associazioni Forensi Nazionali, che hanno stigmatizzato il metodo troppo drastico ed autoritario che il CNF ha inteso seguire. Degna di nota la contenstazione di taluni che hanno rimarcato la mancanza di concertazione e/o consultazione similare a quella che il CNF ha contestato al Governo in occasione dell’approvazione del “famigerato” Decreto Bersani di luglio. Ma al di là di questa critica ci sono state tante voci dissenzienti nel mondo dell’Avvocatura che hanno lamentato lacune e singolarità all’interno del regolamento. Anzitutto, nella parte motiva del deliberato, ove si dice “che al CNF e agli Ordini è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello do garantire la competenza e la professionalità di propri iscritti nell’interesse della collettività”. Tale affermazione in astratto correttissima, in pratica risulta inattuabile poichè, come sappiamo, la Legge di riordino delle libere professioni è ancora in discussione al Parlamento e non si conoscono ancora nè disciplina, nè modalità di realizzazione. Eppure, il CNF, nonostante la mancanza di una morma certa, ha già approvato il Regolamento in questione ritenendosi titolare di uno specifico potere che ancora non c’è. Sappiamo che il CNF è un ente pubblico non economico e quindi esso è tenuto a rispettare i limiti che la disciplina legislativa individua in relazione algi interessi affidati alla sua cura. Sappiamo che in quanto ente pubblico non FORO ROMANO 1/2007 02_Il Fatto.pmd 7 7 10/04/2007, 08:19 IL FATTO può avee “libertà di fine” ma deve agire per gli scopi e con gli strumenti che il legislatore ha stabilito, diversamente, sarebbe un organismo di natura politica con genesi privatistica. Di talché, si evince che - rebus sic stantibus - il CNF deve far riferimento ai compiti ed alle funzioni che il legislatore del 1933 gli ha attribuito. Quindi, il CNF non ha dominio sulla formazione professionale per l’assenza di una previsione legislativa che a tanto lo autorizzi. Forse non sbaglia che ha sottolineato che il CNF ha creato una normativa regolamentare priva di copertura legislativa e quindi assunta in carenza di potere. Tuttavia, ad avviso di molti, la questione che ha sollevato più polemiche nel deliberato in esame è quella che tale Regolamento viola l’autonomia dei singoli ordini territoriali che non si trovano affatto in una situazione di subordianzione gerarchica ma godono invece di libertà di autodeterminazione. Molti hanno lamentato che tale iniziativa del CNF ha allontanato la struttura nazionale, ancora una volta di più, dagli Ordini Distrettuali. Venendo al merito del Regolamento molti hanno sollevato numerosi obiezioni e molti hanno contestato quella relativa al sistema di aggiornamento prescelto: la cosiddetta acquisizione dei crediti. Come molti sanno tale sistema è già utilizzato da altri mondi professionali ed in essi si è già rivelato palesemente inadeguato. Il meccansimo della semplice partecipazione a corsi e lezioni, infatti, non consente alcuna certezza in ordine alla acquisizione di ulteriori competenze e finisce per essere sovente del tutto inefficace a scapito di una fattiva specializzazione. Singolari devono ritenersi poi le previsioni che attribuiscono al solo Consiglio Nazionale Forense, agli Ordini Territoriali ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense competenze tra loro anche radicalmente in conflitto: sono questi enti che accreditano preventivamente i percorsi formativi giusti, attribuendo loro, del tutto discrezionalmente, un valore in termini di “crediti” (art. 3 Regolamento). Tuttavia sono sempre gli stessi enti che (in concorrenza è vero con altri: Associazioni Forensi od Organismi pubblici) promuovono ed organizzano quei percorsi formativi: il che significa che l’accreditamento di percorsi proposti da altri dipende, nè più nè meno, dai loro maggiori concorrenti. Se ciò non bastasse, anche al verifica dell’effettivo adempimento dell’organo formativo, secondo modalità preventivamente approvate dagli stessi verificatori, è riservato ai Consigli dell’Ordine. Si profila dunque, un sistema 8 02_Il Fatto.pmd FORO ROMANO 1/2007 8 10/04/2007, 08:19 IL FATTO per effetto del quale, diversamente da quanto imporrebbero elementari regole di imparzialità e terzietà, la formazione professionale continua sarebbe affidata ad enti tuttofare: che accreditano, che organizzano e promuovono e che - infine - verificano, anche se stessi. Il tutto in una prospettiva di doppia onerosità, nel senso che - essendo considerata l’inosservanza dell’obbligo formativo un illecito deontologico i costi relativi saranno ad esclusivo carico dell’iscritto: l’avvocato, dunque, non solo non sarà libero di frequentare il corso di aggiornamento più consono alla proprie esigenze professionali (ad esempio in una branca particolare del diritto, magari tenuto presso una Università della Repubblica che, però, non ne avrà richiesto l’accedito preventivo), ma sarà anche costretto a pagare per aggiornarsi in materie che non gli interessano o per acquisire conoscenze che non gli servono. Tutto pur di raggiungere i famosi 90 crediti nel triennio che, secondo il sistema disegnato dal CNF, gli consentiranno di continuare ad essere iscritto all’Albo degli Avvocati! Ma non è forse questa una vera e propria nuova condizione per l’esercizio della professione, non prevista attualmente da alcuna norma di legge?! La dissonanza del meccanismo ha già suscitato l’attenzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la evidente violazione dei principi in materia di libera concorrenza, soprattutto se - come sembra - il Consiglio Nazionale Forense intende operare attraverso una propria Fondazione, costituita a tempo di record alla fine dello scorso anno. Molti hanno sottolineato che in questo particolare momento storico in cui la nostra professione attraversa una crisi di identità - che probabilmente neanche le riforme in cantiere riusciranno a risolvere - di questo regolamento non si sentiva affatto l’esigenza. Meglio sarebbe stato attendere il nuovo quadro normativo, atteso che i disegni ed i progetti di legge in discussione ipotizzano un sistema duale nel quale agli Ordini saranno riservati compiti di controllo e verifica mentre le Associazioni proseguiranno il fine di dare evidenza ai requisiti professionali ulteriori dei propri iscritti, anche mediante il rilascio di attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e le specializzazioni. Anche le istituzioni ordinistiche territoriali, strette tra le vecchie funzioni ed i nuovi compiti, sottodimensionate perchè risalenti a tempi in cui i numeri erano completamente diversi, si troveranno ad affrontare - senza aver avuto FORO ROMANO 1/2007 02_Il Fatto.pmd 9 9 10/04/2007, 08:19 IL FATTO il tempo di metabolizzare le novità - le emergenze formative di ben 180 mila avvocati che, tutti insieme, vorranno mettersi al riparo di qualunque contestazione di illecito deontologico. In conclusione, senza lasciarsi trascinare in sterili ed inutili polemiche, forse è da condividere l’osservazione di chi dice che se queste sono le prospettive, non resta che augurarsi che il Consiglio Nazionale Forense, responsabilmente, riconsideri il deliberato del 18/01, riesaminando la propria posizione e quindi sospendendo l’efficacia del Regolamento, almeno sino all’approvazione della nuova norma - quadro in materia di libere professioni. Antonio Conte 10 02_Il Fatto.pmd FORO ROMANO 1/2007 10 10/04/2007, 08:19 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 4 GENNAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta, Livia Rossi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. passaggi all’Albo ordinario ................ n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda .................................... n. per decesso ................................... n. 33 1 1 7 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 2 abilitazioni .......................................... n. 4 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 1 cancellazioni a domanda .................................... n. 1 per fine pratica ............................. n. 146 ASSISTENZA Fondo Assistenza Consiglio n. 1 erogazione PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 23 SEGRETERIA autoriz. alle notifiche dirette ............. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato .................................... n. glieri. Rappresenta che è relativo al problema dello “sfratto” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla sua sede storica. Preannuncia che fornirà al giornalista tutti gli elementi documentali utili perchè possa ritornare sull’argomento. Il Consigliere Segretario Conte esprime il proprio apprezzamento per l’articolo apparso su “Il Corriere della Sera” ritenendo che tale iniziativa del Presidente sia in linea con l’atteggiamento che il Consiglio deve continuare a tenere, pubblicizzando al massimo il grave sopruso che potrebbe subire con lo “sfratto” minacciato dalla nostra sede storica del Palazzaccio. Il Consigliere Segretario Conte insiste perchè tale ricerca di una visibilità mediatica da parte dell’Ordine sulla vicenda debba assolutamente continuare in quanto la notizia deve giungere, non solo a tutti i Colleghi, ma anche in sede politica ed a tutti i cittadini. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza pervenuta il 27 dicembre 2006 dagli Avvocati (omissis) e (omissis), Procuratori della Società (omissis) con la quale chiedono al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma la nomina di un Arbitro Unico per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis). Il Consiglio delibera di nominare quale Arbitro Unico l’Avv. Fabrizio Pertica con studio in Roma - Via Antonio Musa, 12/A. DELIBERE - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta al Consiglio il 2 gennaio 2007 dell’Avv. Mauro Tommasi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa in merito allo “sfratto” dal Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera” la cui copia distribuisce a tutti i Consi- - Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti i Consiglieri le delibere con le quali gli Ordini di Milano e Cassino hanno voluto dimostrare 12 39 35 FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 11 11 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO solidarietà a quello di Roma dichiarando con fermezza che non condividono l’ipotesi di un trasferimento della sua sede storica da Piazza Cavour. Il Consiglio ne prende atto ed esprime grande apprezzamento e gratitudine ai Presidenti Paolo Giuggioli e Luigi Montanelli e a tutti i Consiglieri degli Ordini di Milano e Cassino. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Assunta Attanasio, Antonio Frezzolini, Livio Lavitola, Riccardo Lavitola, Clemente Maria Mannucci, Arturo Marzano, Marinella Modugno, Fabrizia Morandi, Alessandro Paoletti, Gian Luca Salvatore, Eugenio Schiavone, Walter Zucchi di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Conte, a seguito della delibera del 12 ottobre 2006 sul contenimento delle spese, propone che il presidio del personale nella giornata del sabato sia limitato ad una unità. Il Consiglio approva. ADUNANZA DELL’11 GENNAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. 71 elenco speciale “Professori Univ.” n. 2 cancellazioni a domanda .................................... n. 6 per decesso ................................... n. 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 2 abilitazioni .......................................... n. 6 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 7 revoche abilitazioni per decorrenza termine ................ n. 4 compiuta pratica ................................ n. 2 cancellazioni a domanda .................................... n. 2 per fine pratica ............................. n. 146 DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 2 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 36 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette .. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. 31 71 DELIBERE - Il Presidente Cassiani comunica che sono pervenuti al Consiglio tre inviti a partecipare 12 03_attivita del consiglio_1.pmd FORO ROMANO 1/2007 12 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte di Cassazione che si terrà il 26 gennaio p.v. alle ore 11. Il Consiglio ne prende atto e delega a partecipare il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Tesoriere Testa. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito pervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte Militare di Appello a partecipare alla cerimonia per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per l’anno 2007, che si svolgerà il 7 febbraio p.v. alle ore 11 nell’Auditorium Casa Madre del Mutilato di Guerra. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito pervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte di Appello di Roma a partecipare alla cerimonia per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per l’anno 2007 della Corte di Appello di Roma e relativo distretto del Lazio, che si svolgerà il 27 gennaio p.v., alle ore 9 nell’Aula Magna della nuova sede della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei, 2. Il Consiglio prende atto che oltre al Presidente Cassiani parteciperanno i Consiglieri Cipollone, Condello e Ierardi. - Il Presidente Cassiani riferisce di aver scritto a tutti i Presidenti degli Ordini, al Sindaco di Roma, al Presidente della Regione Lazio e a quello della Giunta Regionale del Lazio. L’appello è stato raccolto: sono pervenute al Consiglio le delibere che sono state distribuite in copia e ha ricevuto lettere a dir poco decise del Sindaco di Roma, Walter Veltroni, del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo e del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Massimo Pineschi che hanno manifestato solidarietà con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e contrarietà a ogni ipotesi del suo allontanamento da Piazza Cavour. Aggiunge, come se non bastasse, tutti i maggiori quotidiani hanno dato notizia della vicenda pubblicando gli articoli di cui distribuisce copia. Il Presidente Cassiani precisa che ha già inviato a tutti una lettera di sentito ringraziamento. Chiede che il Consiglio faccia altrettanto esprimendo gratitudine a chi, come l’Avv. Titta Madia, si sta adoperando per il riconoscimento del buon diritto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a restare nella sede storica di Piazza Cavour. Il Consiglio approva e delega il Presidente di ringraziare tutti coloro i quali sono vicini all’Ordine di Roma nel vitale problema della sede di Piazza Cavour. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Maurizio Amoroso, Francesca Beccaria, Luciano Filippo Bracci, Paolo Caneschi, Federico Cappella, Marcella Coccanari, Luca Colonnelli De Gasperis, Gregorio Critelli, Ernani D’Agostino, Fabio D’Aquino, Giacomo De Luca, Andrea Fratto, Agostino Gambino, Marina Lai, Vincenzo Manfredi, Federico Mannucci, Stefania Martucci Clavica, Bruno Petragnani Leopizzi, Aldo Pezzana, Massimo Ranieri, Catia Sbardellati, Stefano Sereni, Daniele Sferra Carini, Carlo Silvetti, Virgilio Stocco, Antonio Strizzi, Caterina Tedesco, Gianfranco Torino, Valerio Valeri, Massimiliano Vannicola, Alessandro Zunica di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 13 13 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. pratiche disciplinari trattate archiviazioni ................................. n. aperture proc. disciplinare ........... n. revoche aperture ........................... n. 3 25 6 1 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 59 (pareri deontologici – v. rubrica) ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. elenco speciale .............................. n. passaggi all’Albo ordinario ................ n. passaggi all’elenco speciale ................ n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda .................................... n. 94 1 2 1 5 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 9 abilitazioni .......................................... n. 13 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 7 revoche abilitazioni per decorrenza termine ................ n. 7 nulla osta al trasferimento ................. n. 2 cancellazioni per trasferimento .......................... n. 2 a domanda .................................... n. 4 per fine pratica ............................. n. 6 14 03_attivita del consiglio_1.pmd SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette .. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. rigetti ............................................. n. iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato .................................... n. 30 74 16 2 DELIBERE - Il Consigliere Gianzi riferisce circa il ricorso giurisdizionale presentato al TAR del Lazio dall’Avv. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma affinchè sia dichiarato illegittimo il diniego all’accesso agli atti in relazione all’archiviazione di un procedimento disciplinare. Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare l’Avv. Leonardo Lavitola, con studio in Roma Via Costabella n.23, affinchè lo assista e lo rappresenti. Incarica il Presidente Cassiani al conferimento dell’incarico rilasciando al predetto professionista regolare mandato ed eleggendo domicilio presso il suo studio. - Il Consigliere Ierardi, Coordinatore della Commissione per la Conciliazione Stragiudiziale delle Controversie, comunica i nominativi dei componenti la Commissione stessa: Avvocati Pietro Amenta, Mauro Franco Balata, Alfredo Barbieri, Alessandro Bruni, Giovanni Angelo Cabras, Roberta Calabrò, Ferdinando Carbone, Sabrina Casucci, Giuseppe Comunale, Fabio Francario, Carmelita De FORO ROMANO 1/2007 14 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Finis, Fabrizio Forcinella, Sebastiano Vittorio La Greca, Sabrina Metta, Laura Nicolamaria, Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Angela Soccio, Ettore Valenti, Valerio Vallefuoco e Giorgio Della Valle. - Il Consigliere Fasciotti riferisce di aver provveduto ad esaminare la proposta tabellare di organizzazione del Tribunale di Roma per il biennio 2006/2007 rimessa in data 23 ottobre 2006. L’Ordine non può che prendere atto e verificare che se dovessero verificarsi delle assenze, evidenzierà il problema alle Autorità competenti a qualsiasi livello, giurisdizionale, amministrativo, politico. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla importante riunione del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale che ha visto la presenza dei Consiglieri Domenico Condello, Carlo Testa e Rosa Ierardi. Precisa che sono state gettate le basi dello Statuto e della successiva fase operativa, e che la prossima convocazione è stata fissata al 1° febbraio 2007. - Il Presidente Cassiani, ad integrazione della delibera del 30 novembre 2006, nomina, quali componenti del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale gli Avvocati Alessandra Amoresano, Marina Belloni, Alessandro Graziani e Enzo Proietti. - Il Presidente Cassiani preannuncia che sabato sarà a Genova per assistere alla rappresentazione del Processo di Norimberga. Nell’occasione porterà il saluto al Consiglio all’Ordine di Genova che, con il suo contributo e la sua ospitalità, ha reso possibile l’avvenimento e ai Colleghi romani che hanno scelto il modo più diretto e congeniale per celebrare e ricordare il sacrificio di milioni di ebrei. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Federico Amato, Lorenzo Anelli, Alessandro Canali, Claudio Cataldi, Maria Francesca Corradi, Vincenzo Croce, Raffaella De Angelis, Carla De Meo, Valerio Ficari, Patricia Maria Cristina Fischioni, Adriano Formiconi, Andrea Gangemi, Alessandra Iannotta, Antonella Iannotta, Enrico Iannotta, Federica Iannotta, Gregorio Iannotta, Elisabetta Livi, Giorgia Loreti, Nicola Marcone, Monica Marucci, Francesca Nappi, Raffaele Nardoianni, Matteo Carlo Parrotta, Gian Carlo Perone, Vincenzo Emiliano Piccioni, Leonardo Rosa, Genny Sebastiani, Aldo Seminaroti, Maria Teresa Spadafora di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla richiesta pervenuta il 2 gennaio 2007 dal Tribunale Ordinario di Roma-Sezione Distaccata di Ostia in merito al procedimento R.G. 494/2005 avente ad oggetto il pagamento di spettanze professionali di avvocato. Vengono richiesti i nominativi di uno o più esperti da nominare, per l’udienza fissata per il 7 maggio 2007, in qualità di C.T.U. Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 15 15 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Barbantini e/o Condello. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sull’esposto pervenuto il 3 gennaio 2007 dell’Avv. (omissis) con il quale il professionista chiede l’interessamento del Consiglio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, affinchè la macchina fotocopiatrice installata presso il locale Tribunale sia messa a disposizione di tutti gli Avvocati, previo pagamento del relativo servizio, senza distinzione alcuna di appartenenza ai diversi Fori. Il Consiglio dà mandato al Presidente Cassiani di prendere contatti con il Presidente dell’Ordine di Civitavecchia. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 20 novembre 2006 del Comune di Palombara Sabina con la quale chiede una terna di nominativi per la scelta del componente che dovrà far parte della Commissione Edilizia Comunale, comprensiva del curriculum vitae dei professionisti prescelti. Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati Cristiana Consalvi, Giuseppe Lepore e Patrizia Moschese. Scelta delle Ditte per i servizi di stampa, pulizia locali e cancelleria - Il Consigliere Tesoriere Testa espone al Consiglio la procedura svolta dall’Ufficio di Tesoreria di apertura delle buste contenenti le offerte per le gare per i servizi di stampa, di pulizia locali e di materiale di cancelleria. Il Consigliere Tesoriere Testa espone le offerte delle ditte per ogni singolo servizio e dopo ampia discussione, all’unanimità, e dopo aver analizzato i prezzi e le qualità delle offerte viene adottata la seguente decisione: - Per i servizi di stampa: - alla Società Supema, con sede in Pavona, viene affidata la stampa di “Temi Romana” per un importo di E. 9.794,00 oltre IVA; - alla società Centro Poligrafico Romano, 16 03_attivita del consiglio_1.pmd con sede in Bagni di Tivoli, viene affidata la stampa del “Foro Romano” per un importo di E. 23.720,00 oltre IVA; - alla società Just In Time, con sede in Roma, viene affidata la stampa dell’Albo degli Avvocati per un importo di E. 19.764,86 oltre IVA. I servizi e le forniture del materiale di cancelleria vengono assegnate alle ditte Titanedi e Recoprogram, dando mandato all’Ufficio di Tesoreria di richiedere i singoli articoli, all’una o all’altra, secondo criteri di economicità in relazione ai prezzi esposti e dichiarati nelle offerte delle stesse ditte. I servizi di pulizia per i locali di Via Valadier e di Piazza Cavour vengono affidati e, quindi confermati, alla ditta Puliforrest Servizi e Gestioni S.r.l. per un importo complessivo annuo di E. 60.000,00 oltre IVA. Scelta dell’Istituto per la gestione dei servizi bancari - In ordine alle offerte sui servizi bancari, anche sulla scorta della relazione del Consulente del Consiglio, Dott. Antonio Spoti, il Consiglio, all’unanimità, decide di confermare, quale Istituto bancario la Banca di Roma, alle condizioni di cui alla missiva del medesimo Istituto, la gestione dei servizi bancari. In ordine agli investimenti delle liquidità del Consiglio, decide di confermare gli attuali BTP e CCT. Il Consigliere Tesoriere invita i Consiglieri tutti a portare al Consiglio eventuali ulteriori proposte di investimento che comunque garantiscano la restituzione del capitale e un tasso medio del rendimento non inferiore al 4% annuo che è il tasso di rendimento attuale medio dei titoli sopraindicati. ADUNANZA DEL 25 GENNAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se- FORO ROMANO 1/2007 16 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO gretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. elenco speciale .............................. n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda .................................... n. per decesso ................................... n. 52 1 3 4 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 14 abilitazioni .......................................... n. 8 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12 revoche abilitazioni per decorrenza termine ................ n. 5 a domanda .................................... n. 1 compiuta pratica ................................ n. 7 nulla osta al trasferimento ................. n. 2 cancellazioni per fine pratica ............................. n. 5 DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 3 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 29 SEGRETERIA autoriz. alle notifiche dirette ............. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. rigetti ............................................. n. - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Antonella Accarrino, Francesco Arangio, Susanna Beltramo, Francesco Luigi Braschi, Lucia Carini, Omar Castagnacci, Carlo Cermignani, Roberta Ceschini, Fabio Cioffi, Agostino Clemente, Federico Maria Corbò, Mauro Cuzzaniti, Rosa De Caria, Sandra Di Mascio, Maria Di Sciullo, Maria Clara Ferrauto, Matteo Ghisalberti Gradenigo, Alessandra Grandoni, Francesco Graziadei, Gianfranco Graziadei, Fabiola Grossi, Antonio Guariglia, Quirino Mancini, Eleonora Marà, Massimiliano Marano, Salvatore Marino, Benedetta Navarra, Maria Daniela Perrone, Pierpaolo Pizzuto, Ignazio Porcari, Giuseppe Rizzo, Gianpaolo Ruggiero, Mario Sanino, Alessandro Savini, Nicola Scarano, Francesco Trotta, Enrico Valentini, Maurizio Vasciminni di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. 38 64 1 DELIBERE Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 20 dicembre 2006 dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la quale si comunica, nell’ipotesi di carenza o di indisponibilità del personale interno quali componenti delle commissioni aggiudicatrici di gara, la possibilità di scegliere, nel rispetto del criterio di rotazione, professionisti iscritti nell’Albo degli Avvocati da alme- FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 17 17 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO no dieci anni. Il Consiglio designa gli Avvocati Mario Addari, Marco De Fazi e Fabrizio Gizzi. (pareri deontologici – v. rubrica) - Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua partecipazione alla rappresentazione del “Processo di Norimberga” avvenuta a Genova per invito di quel Consiglio dell’Ordine. Ricorda il teatro gremito da un pubblico attento che al termine è esploso in un applauso interminabile, i discorsi toccanti del Senatore Ricci e del Presidente Nazionale dell’Istituto Storico della Resistenza che insieme lui hanno parlato dell’Olocausto e ringraziato gli Avvocati Romani che con la loro interpretazione ne hanno ravvivato il ricordo. Ringrazia il Presidente Savi e tutti i Consiglieri dell’Ordine di Genova per l’entusiastica affettuosa accoglienza e il contributo alle spese che ha reso possibile la trasferta. Ringrazia tutti i Componenti della Compagnia Teatrale che hanno portato il lavoro in molte città d’Italia e sono già stati invitati da altri Consigli e Autorità di cittadini. Propone di dare un contributo alle notevoli spese già sostenute e da sostenere per la realizzazione di quello che non esita a definire “un motivo di grande orgoglio” per il nostro Consiglio e per l’Avvocatura Romana. Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Testa a chiedere documentazione relativa alle spese sostenute in modo da poter contribuire alle stesse. - Il 27 gennaio è il giorno della memoria. Alcuni Avvocati Romani hanno celebrato l’olocausto nel modo migliore e a loro più congeniale interpretando in molti teatri “Il Processo di Norimberga”. Manifesto solidarietà ai milioni di morti trucidati dalla follia nazista ed esprimo profondo dolore per quella che è e resterà una delle più terribili tragedie che abbiano colpito 18 03_attivita del consiglio_1.pmd l’umanità. Nello stesso tempo, esprimo la convinzione profonda che sia un preciso dovere per tutti contribuire a mantenere viva la memoria di quanto avvenuto. Fare diversamente significherebbe uccidere per la seconda volta le vittime e quindi commettere un crimine forse più grave del precedente. L’uomo, privato della memoria, è destinato a scomparire per sempre. L’olocausto di milioni di esseri umani non alimentato dal ricordo e dal dolore dei posteri, sarebbe destinato a scomparire dalla Storia dell’Umanità. Noi questo non lo vogliamo e non lo possiamo consentire! Chiedo a tutti i Consiglieri di associarsi a questi sentimenti sospendendo i lavori e mantenendo dieci minuti di silenzio. Il Consiglio condivide gli stessi sentimenti di cordoglio e di dolore. - Il Presidente Cassiani rappresenta il dramma della Collega Patrizia Properzi colpita da infarto e deceduta all’età di 55 anni mentre faceva stretching. Esprime dolore per l’accaduto e chiede a tutti i Consiglieri di unirsi al cordoglio della famiglia. Il Consiglio manifesta cordoglio alla famiglia. - Il Presidente Cassiani distribuisce la delibera adottata dalla Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia nella quale si rappresenta l’opportunità di adottare iniziative analoghe per tutte le sedi di Corte di Appello in occasione delle cerimonie di apertura dell’Anno Giudiziario. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti i Consiglieri il testo definitivo del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 dicembre 2006. Il Consiglio ne prende atto. FORO ROMANO 1/2007 18 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota pervenuta il 20 dicembre 2006 del Tribunale di Sorveglianza di Roma con la quale si chiede l’autorizzazione del Consiglio per l’inserimento nel sistema SIES (Sistema Informatico Esecuzione e Sorveglianza) in uso dal 1° gennaio 2007, del file contenente i nominativi e gli indirizzi di tutti gli iscritti all’Albo. Il Consiglio autorizza. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera che il Sindaco di Roma, Walter Veltroni ha inviato al Ministro della Giustizia relativa allo “sfratto” del Consiglio. Il Consiglio esprime compiacimento al Sindaco Veltroni e delega il Presidente Cassiani a rappresentare questo sentimento. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito pervenuto il 18 gennaio 2007 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio a partecipare all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario che si svolgerà il 22 febbraio p.v. presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” in Roma. Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a partecipare. - Il Presidente Cassiani riferisce che sono pervenuti l’11 gennaio 2007 dal Consiglio Regionale del Lazio i comunicati stampa del Presidente Piero Marrazzo e dell’Avv. Massimo Pineschi relativamente allo “sfratto” del Consiglio. Il Consiglio ringrazia i Presidenti Marrazzo e Pineschi. - Il Presidente Cassiani comunica che è pervenuta l’11 gennaio 2007 dal Consiglio Nazionale Forense la circolare n. 4-C-2007 con allegata la comunicazione dell’Ufficio Italiano Cambi in merito alla disciplina relativa alla tenuta di albi e registri. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani legge le lettere con le quali i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Salerno, Rovigo, Avellino, Verona, Sassari, Mantova, Palermo, Gela, Trento e Firenze manifestano solidarietà in relazione al problema della Sede Consiliare. Esprime compiacimento e gratitudine a tutti i Presidenti e a tutti i Consiglieri per il prezioso intervento che verrà pubblicizzato sul sito e sul Notiziario. Il Consiglio si associa al Presidente. - Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce che l’Ufficio Amministrazione, nei prossimi giorni, provvederà a spedire i solleciti di pagamento delle quote annuali agli Avvocati e ai Praticanti morosi, così ripartiti: PRATICANTI - per gli anni dal 1995 al 2004 lettere raccomandate con addebito all’iscritto delle spese postali, come deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 17 novembre 2005; - per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito con lettera ordinaria. AVVOCATI - per gli anni dal 2002 al 2004 lettere raccomandate con addebito all’iscritto delle spese postali, come deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 17 novembre 2005; - per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito con lettera ordinaria. Il Consiglio approva. ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2007 (adunanza straordinaria) All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Segretario f.f. Rosa Ierardi, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi. DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 5 FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 19 19 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 1° FEBBRAIO 2007 iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato .................................... n. All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. elenco speciale .............................. n. passaggi all’elenco speciale ................ n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda .................................... n. per decesso ................................... n. 29 4 1 1 4 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 8 abilitazioni .......................................... n. 14 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12 revoche abilitazioni per decorrenza termine ................ n. 3 compiuta pratica ................................ n. 2 nulla osta al trasferimento ................. n. 3 cancellazioni per trasferimento .......................... n. 2 a domanda .................................... n. 3 per fine pratica ............................. n. 11 DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 1 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 111 SEGRETERIA autoriz. alle notifiche dirette ............. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. 20 03_attivita del consiglio_1.pmd 30 99 52 DELIBERE Raccolta di fondi da destinare alla beneficienza. Modalità e limiti Il Consigliere Gianzi riferisce sulla raccolta fondi da destinare alla beneficienza. E’ in corso un progetto per raccogliere dei fondi da destinare alla beneficienza ed in particolare una “giornata dell’avvocato”. In questa giornata, sponsorizzata dal Consiglio dell’Ordine con l’affitto di una sede apposita (indicata attualmente con l’auditorium della conciliazione) dove per l’intera giornata si esibiranno gratuitamente avvocati con spettacoli di canto, recita e giochi di prestigio. Alcuni Avvocati hanno già dato la propria disponibilità ad esibirsi a titolo gratuito. Questa giornata consentirebbe, con contributi volontari e con l’acquisto del biglietto di ingresso, di poter raccogliere dei fondi da destinare alla beneficienza. Il Consiglio ne prende atto e rinvia, per la discussione, ad altra adunanza. - Su proposta del Consigliere Prosperetti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma delibera all’unanimità di ricevere la delegazione degli Avvocati Cinesi dello Zhejiang ed esprime il proprio compiacimento ed il proprio estremo interesse per tale incontro che ritiene sarà particolarmente proficuo per gli Avvocati del Foro di Roma e per i possibili contatti di cooperazione professionale con gli Avvocati di una regione che è tra le prime al mondo per lo sviluppo economico. Situazione iscrizioni Associazioni Internazionali Il Consiglio delega il Consigliere Prosperetti a costituire comitati in relazione alle diverse associazioni internazionali, nell’ambito dei quali comitati saranno indicati i rappre- FORO ROMANO 1/2007 20 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO sentanti ufficiali del Consiglio presso tali organismi. - Il Consigliere Rossi comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 18 gennaio u.s., ha ratificato le modifiche apportate al Codice Deontologico alla luce della legge 4 agosto 2006 n. 248. Rileva peraltro come ai lavori della Commissione istituita presso il predetto Consiglio Nazionale Forense non abbia partecipato nessun rappresentante dell’Ordine di Roma. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Fasciotti ha appreso notizia presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma, che a partire da lunedì 5 febbraio p.v. come conseguenza dei fatti comunicati e fotografati da un quotidiano della Capitale, sarà chiesto dai Sindacati del Personale l’applicazione integrale delle deposizioni del Codice di Procedura Civile, con l’entrata di una sola persona in Cancelleria, munita di delega del difensore di una delle parti, se diversa dallo stesso; con la sottrazione al Pubblico degli scaffali se collocati nei corrdiori, mediante la creazione di una parete da realizzarsi nello spazio antistante. Rileva che allo stato, a seguito del fatto lamentato, alcune Cancellerie stanno creando file di colleghi in attesa anche di 30/40 minuti. Poichè personale di custodia non è reperibile nella attuale carenza di organico, il Consigliere Fasciotti chiede che il Consiglio formi una delegazione ristretta, che contatti le Cancellerie e il Presidente del Tribunale per sottoporre proposte concrete. Il Consiglio approva e incarica i Consiglieri Fasciotti e Nesta. - Il Presidente Cassiani riferisce che ha partecipato in data odierna alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte dei Conti. Fa presente che nell’occasione il Presidente Staderini e il Procuratore Ge- nerale De Rose hanno illustrato lo stato della giurisdizione e dei controlli svolgendo relazioni dettagliate e di grande spessore. Esprime grande ammirazione per l’intervento del Consigliere Nazionale Carlo Martuccelli il quale, in rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense, ha affrontato temi tecnico-giuridici senza tralasciare un doveroso accenno ai problemi che attualmente preoccupano l’Avvocatura ed attendono una soluzione che ne salvaguardi indipendenza e dignità. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Cassazione e in Corte di Appello. Sintetizza l’intervento tenuto in occasione della Cerimonia in Corte di Appello. Sottolinea i passi con i quali ha evidenziato le ragioni del disagio dell’Avvocatura e le proposte avanzate dal Consiglio dell’Ordine di Roma sul tema della riforma dell’Ordinamento Professionale. Evidenzia anche che in quella occasione ha reagito con forza alla incredibile richiesta del Primo Presidente della Cassazione in merito alla permanenza nella sede storica di Piazza Cavour. Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Presidente Cassiani. Camera Arbitrale - Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale alla quale ha partecipato unitamente ai Consiglieri Condello, Ierardi Prosperetti e Testa. Precisa che nell’occasione sono state gettate le basi dello Statuto e del Regolamento ed elaborate strategie idonee a divulgare l’importante iniziativa consiliare nonchè le linee portanti della fase esecutiva. Ringrazia tutti i Componenti del Comitato, Avv.ti Alessandra Amoresano, Mauro Franco Balata, Marina Belloni, Alessandra Civello, FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 21 21 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Giovanni Cocconi, Giorgio Della Valle, Alessandro Graziani, Marco Ieradi, Luigi Mannucci, Marco Marianello, Enrico Moscati, Marco Orlando, Gian Carlo Perone, Carlo Priolo, Enzo Proietti, Tiziana Stefanelli. Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione. della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta pervenuta il 18 gennaio 2007 dell’Avv. Mauro Rubino Sammartano, Segretario Generale della Federazione dei Consigli d’Europa relativamente alla nomina di un iscritto all’Ordine di Roma quale componente della Commissione Arbitrato dallo stesso professionista presieduta. Il Consiglio nomina il Consigliere Prosperetti. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che in data 23 gennaio 2007 è pervenuta al Consiglio la nota dell’Avv. (omissis) con la quale segnala che in data 22 gennaio 2007, ad un suo collaboratore è stata rifiutata l’accettazione della iscrizione a ruolo di una separazione coniugale in quanto mancavano in allegato i certificati di rito, benchè nella nota di iscrizione a ruolo si era riservato di produrre la documentazione mancante. Il professionista chiede l’intervento del Consiglio. Il Consiglio incarica il Consigliere Fasciotti per esame e relazione. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Salvatore Antonio Amato, Enrico Ambrogio, Elena Brusa, Cristiana Centanni, Giuseppe Cirillo, Diego Corvelli, Luigina D’Ascanio, Giovanni De Luca, Filippo De Magistris, Fabrizio De Paolis, Alessandra Delia, Vincenzo Dionisi, Luigi Ferro, Fabio Filocamo, Luca Giancola, Patrizia Luca, Gianluca Luzi, Salvino Mondello, Francesca Morfù, Francesco Oliva, Francesca Oliveti, Patrizia Parigi, Franco Picciaredda, Emanuele Piga, Alessandra Pirri, Marco Polizzi, Alessandra Punzo, Alessandra Putignano, Osvaldo Verrecchia, Eugenio Villa, di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 22 03_attivita del consiglio_1.pmd - Il Consigliere Segretario Conte comunica che in data 30 gennaio 2007 è pervenuta una nota degli Avv.ti (omissis) e (omissis) con la quale comunicano che le Poste Italiane hanno soppresso il servizio serale (fino alle 23.30) di accettazione delle raccomandate presso l’Agenzia di Roma 158. I predetti professionisti chiedono al Consiglio un intervento tempestivo ed efficace in merito. Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario ad inviare una lettera di protesta all’Ente Poste S.p.A. - Il Consigliere Segretario Conte, in riferimento all’audizione del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione tenutasi il 14 dicembre 2006, sulla base della discussione intervenuta successivamente, ritiene opportuno riportare al Consiglio alcune linee di programma della Camera di Conciliazione da realizzare nell’anno 2007: 1) Si ritiene necessario procedere alla revisione del Regolamento della Camera ed in FORO ROMANO 1/2007 22 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO particolare ad una migliore determinazione della nomina degli avvocati-conciliatori. A questo proposito si ritiene opportuno predisporre un codice etico a cui il Conciliatore Avvocato dovrà attenersi nello svolgimento della propria attività; 2) In considerazione dell’elevato numero di istanze di conciliazione presentate annualmente (circa 9.000), si ritiene indispensabile dotare la Camera di Conciliazione di una somma annuale di denaro, (ammontante all’incirca ad E. 20.000,00), per il migliore svolgimento delle attività della stessa Camera. In particolare tale somma dovrebbe essere destinata alla messa a disposizione: a) di un locale; b) di un addetto con compiti di segreteria (solo per due/tre giorni alla settimana e a part-time); c) di mezzi di comunicazione ordinaria (telefono, fax, e-mail etc.); d) di materiale di cancelleria e di spedizione; 3) Si ritiene altresì necessario costituire una Commissione di studio per affrontare e risolvere la delicata questione relativa alla predisposizione di un tariffario per i Conciliatori che contemperi, da una parte la sostanziale gratuità dell’attività di conciliazione, ma dall’altra un minimo riconoscimento di natura economica per l’attività che viene svolta dai Conciliatori. 4) D’accordo con il Consiglio Direttivo dela Camera di Conciliazione si propone di realizzare nell’anno 2007, in particolare, cinque iniziative e precisamente: a) un seminario presso la Camera dei Deputati sulla proposta di legge già depositata in Parlamento, in materia di conciliazione; b) la predisposizione di corsi di formazione gratuiti aperti ad avvocati, operatori del diritto, sempre in materia di conciliazione; c) la stipulazione di una nuova convenzione come quelle già sottoscritte con il Comune di Roma e con l’Ordine dei Medici, anche con la Regione Lazio (Assessorato alla Sanità, Assessorato alla casa, Assessorato all’Agricoltura); d) la realizzazione di un incontro comune con il Consiglio dell’Ordine dei Medici sulla funzione sociale delle rispettive professioni di medico e di avvocato, che in questi anni si è anche manifestata tramite le attività della Camera di Conciliazione; e) l’organizzazione di un incontro tra il Consiglio dell’Ordine, la Camera di Conciliazione e il Sindaco di Roma, per la definizione del futuro programma delle attività già contenute nelle convenzioni all’epoca sottoscritte. La presentazione delle linee programmatiche sopra riportate si terrà il 1° marzo 2007 alle ore 14,00 presso la Sala Commissioni del Consiglio dell’Ordine alla presenza del Presidente e dei Componenti del Consiglio e di tutti i Conciliatori iscritti nell’elenco della Camera di Conciliazione. Il Consiglio approva la relazione e prende atto delle comunicazioni della Camera di Conciliazione e, per quanto attiene all’eventuale contributo da destinare, delega il Consigliere Tesoriere Testa per esame e relazione. Locali Ordine: incontro con l’Avv. Prof. Antonio Masi e con l’Avv. Paolo Berruti - Vengono ammessi in Aula l’Avv. Prof. Antonio Masi e l’Avv. Paolo Berruti. “Gli Avv.ti Prof. Antonio Masi e Paolo Berruti ringraziano, preliminarmente il Consiglio per la fiducia loro manifestata con il conferimento dell’incarico di esaminare la vicenda giuridica che connota la disponibilità, da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dei locali nella sede “storica” all’interno del Palazzo di Giustizia. Gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti, che le considerazioni si accingono a svolgere, traggono spunto da un primo esame delle fonti normative costituenti il presupposto dell’originaria assegnazione dei detti locali all’Ordine degli Avvocati e del suo consolidato mantenimento nel corso degli anni, a partire dal 1911. Va premesso che il Palazzo di Giustizia si ascrive, nel suo complesso, alla categoria civilistica dei beni patrimoniali e, in quanto tale, FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 23 23 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO la disciplina della sua utilizzazione funzionale è riservata alle disposizioni di legge che, al riguardo, si sono nel tempo succedute. La fonte primaria risiede nel R.D. n. 435/ 1911 che, dettando disposizioni per la conservazione e l’amministrazione del Palazzo di Giustizia, ne ha demandato le relative competenze alla Commissione di Manutenzione della quale fa parte di diritto un rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Va notato che tutti i successivi “passaggi normativi”, che hanno adeguato la composizione della Commissione stessa all’esigenza di rappresentatività degli uffici allocati nel Palazzo di Giustizia, hanno sempre mantenuto il ruolo dell’Ordine degli Avvocati (cfr., da ultimo il DPR n. 291/1991). In sede di ricognizione normativa, il dato saliente è costituito dal fatto che la condizione giuridica del Palazzo di Giustizia -i cui oneri di gestione sono sempre rimasti a carico del bilancio statale- non è stata intaccata dalle norme che, nel corso degli anni, hanno posto in carico ai Comuni l’onere di reperimento, destinazione ed allestimento degli uffici giudiziari locali; tanto si desume dalla chiara formulazione dell’art. 1 della Legge n. 28/1973, che contiene espresso richiamo all’art. 6 del RD n. 1042/1923. In tale situazione va ritenuto che la disciplina dettata dalla Legge n. 99/1995 (“Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine”) non trovi applicazione nella fattispecie del Palazzo di Giustizia di Roma, concernendo piuttosto i soli Ordini circondariali. Su tali premesse sistematiche, gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti, evidenziano l’esigenza di ulteriori approfondimenti della questione, anzitutto per acquisire elementi di giudizio con riferimento alle modalità giuridiche con le quali la Commissione di Manutenzione ha, in passato, attribuito spazi, all’interno del Palazzo, in favore di una banca, di un ufficio postale, di uno spaccio, di un ambulatorio del SSN, delle associazioni rappresentative della 24 03_attivita del consiglio_1.pmd magistratura, finanche dei magistrati in pensione. Si tratta, in tutta evidenza, di elementi di fatto utili alla piena indagine ricostruttiva della vicenda. Quanto all’ipotesi, emersa recentemente, di soggiacere alla richiesta di una contribuzione di natura para-concessoria in favore del Ministero della Giustizia, onde mantenere, a titolo oneroso, la disponibilità degli attuali spazi dell’Ordine, gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti si riservano una più approfondita indagine. In conclusione, gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti, suggeriscono al Consiglio di sollecitare il Ministero ad un incontro per l’esame approfondito della vicenda, sulla base imprescindibile della disciplina normativa della materia.” ADUNANZA DEL 6 FEBBRAIO 2007 (adunanza straordinaria) All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Francesco Storace, Livia Rossi, Rosa Ierardi. DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 1 DELIBERE Il Consiglio - Vista la nota pervenuta in data 29 gennaio 2007 dall’Avv. (omissis); Premesso che il predetto professionista chiede che il Consiglio lo autorizzi ad assumere il mandato professionale conferitogli dal dott. (omissis) in un procedimento penale pendente innanzi al GUP di Perugia ove il predetto risulta essere persona offesa nonchè denunciante nei confronti del Dott. (omissis), Giudice presso il FORO ROMANO 1/2007 24 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Tribunale di Roma; Considerato che questo Consiglio non ha il potere di concedere autorizzazioni di sorta in ordine all’assunzione di incarichi professionali essendo ogni valutazione in proposito rimessa esclusivamente all’avvocato e ciò, d’altronde, conformemente a quanto disposto dall’art. 24 Cost. che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; che, dunque, il giudizio del Consiglio può essere esclusivamente limitato a questioni insorte dopo l’assunzione del mandato professionale e concernenti le modalità di esercizio dello stesso di cui sia eventualmente investito; che, in virtù di ciò, non è consentito all’Ordine professionale “garantire” preventivamente il professionista circa la correttezza di comportamenti di cui egli solo è responsabile; p.q.m. dichiara l’inammissibilità della richiesta. ADUNANZA DELL’8 FEBBRAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. elenco speciale .............................. n. passaggi all’Albo ordinario ................ n. passaggi all’elenco speciale ................ n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda ................................. n. 1 30 1 1 1 2 0 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 15 abilitazioni .......................................... n. iscrizioni e abilitazioni ....................... n. revoche abilitazioni per decorrenza termine ................ n. compiuta pratica ................................ n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni per trasferimento .......................... n. a domanda .................................... n. per fine pratica ............................. n. DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. pratiche disciplinari trattate archiviazioni ................................. n. aperture proc. disciplinare ........... n. 25 5 3 1 1 3 5 2 49 10 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 74 SEGRETERIA autoriz. alle notifiche dirette ............. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. 30 67 DELIBERE - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota pervenuta il 2 febbraio 2007 dall’Avv. Giorgio Assenza, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con la quale comunica di non aver voluto partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 27 gennaio 2007 presso la Corte di Appello di Catania, in segno di protesta per i provvedimenti adottati dal Parlamento, con la c.d. “Legge Bersani” e dal Governo con il disegno di legge di riforma degli ordinamenti professionali. Il Consiglio ne prende atto e si compiace. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota pervenuta il 2 febbraio 2007 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica con la quale informa che, relativamente alla FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 13 5 25 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO lettera inviata al Presidente della Repubblica, tenendo conto delle attribuzioni spettanti al riguardo al Ministro della Giustizia, la stessa è stata trasmessa al Capo di Gabinetto di quel Dicastero. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. Bruno Andreozzi, Presidente dell’Associazione “Avvocati alla ribalta” con la quale ringrazia il Presidente Cassiani sia per la sua partecipazione alla rappresentazione genovese che per il suo intervento a Genova. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. Luigi Di Majo con la quale il professionista lo ringrazia per la sua partecipazione allo spettacolo teatrale sul “Processo di Norimberga”, tenutosi a Genova. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce che ha portato il saluto del Consiglio in occasione delle solenni esequie dell’Avv. Giorgio Zeppieri. Lo ricorda quale Amico, Maestro, Uomo di eccezionale ingegno e cultura. Esprime anche cordoglio al Collega Leone Zeppieri, alla famiglia, al Consiglio dell’Ordine, alla Camera Penale di Latina che hanno organizzato una manifestazione che ha coinvolto una moltitudine di colleghi. Il Consiglio prende atto. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Pietro Adonnino, Laura Barracco, Lorenzo Bianchi, Monica Buonfiglio, Filippo Cece, Fabio Cirulli, Alfredo Codacci Pisanelli, Tiziana De Angelis, Pier Paolo De Caro, Giovanni Antonio De Rosa, 26 03_attivita del consiglio_1.pmd Rita Grazia Della Lena, Giancarlo Faraci, Beatrice Fimiani, Stefania La Spada, Roberta Leoni, Carmine Macrì, Maria Cristina Menichelli, Rita Monaco, Anna Chiara Pandolfi, Simone Panepinto, Bellino Elio Panza, Alessandro Petruccioli, Carlo Romano, Severino Santiapichi, Gino Scartozzi, Antonio Schilirò, Riccardo Secreti, Domenico Speziale, Nicoletta Tradardi, Paolo Zompicchiatti di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla lettera pervenuta il 1° febbraio 2007 dell’Avv. (omissis) con la quale il professionista segnala un disservizio della VII e XIII Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma per udienze rinviate d’ufficio ma non comunicate ai legali delle parti in causa. Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Fasciotti per esame e relazione. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione pervenuta il 1° febbraio 2007 dell’Avv. (omissis) con la quale la professionista chiede al Consiglio di intervenire presso il Tribunale Ordinario di Roma a causa del nuovo Regolamento di accesso ai fascicoli. Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti per esame e relazione. FORO ROMANO 1/2007 26 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Su relazione del Consigliere Cipollone, il Consiglio approva e lo delega perchè provveda a disporre l’abbonamento alla rivista “Diritto e religioni”, trattandosi di tematiche di grande interesse su materia e disciplina poco presente nei libri della nostra Biblioteca. - Il Consigliere Ierardi comunica l’inserimento, nella Commissione per la Conciliazione Stragiudiziale delle controversie, degli Avvocati Raffaele Condemi e Dario Schettini. Paralisi dell’attività presso gli Uffici Giudiziari - individuazione delle più opportune iniziative - Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Fasciotti riferiscono sulla situazione che si sta verificando nelle Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma. L’agitazione del personale di Cancelleria sta creando la paralisi nell’attività degli avvocati. Il Consiglio delibera di porre l’argomento all’ordine del giorno della prossima adunanza. ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2007 (adunanza straordinaria) All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 4 DELIBERE Paralisi del Tribunale Civile: iniziative a tutela dei Colleghi - Prende la parola il Consigliere Segretario Conte chiedendo che il Consiglio, prima di proseguire nell’attività disciplinare, affronti e discuta la questione di cui al punto 5 dell’Ordine del giorno sulla quale, peraltro, ha predisposto per tutti i Consiglieri la seguente comunicazione già in atti: “Il Consigliere Segretario Conte porta alla urgente attenzione del Consiglio la drammatica situazione del Tribunale Ordinario di Roma a seguito degli ultimi provvedimenti presi dalla Dirigenza del Personale Amministrativo dello stesso che, di fatto, hanno paralizzato l’attività degli Uffici Giudiziari e soprattutto hanno reso impossibile l’espletamento dell’attività professionale di tutti gli Avvocati. Il Consigliere Segretario Conte informa il Consiglio che, venerdì 9 u.s., allo ore 9.30, si è recato presso le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma dove ha trovato moltissimi colleghi esasperati poichè, a causa di un’improvvisa Assemblea del Personale Amministrativo, tutte le Cancellerie risultavano chiuse e -incredibilmente- non era stato attivato neppure un “presidio” per il ritiro degli atti “ultimo giorno”. Il risultato di siffatta sconcertante situazione -e l’assoluta mancanza di preavviso riguardo alla chiusura delle Cancellerie- ha impedito di poter depositare gli atti in scadenza con il risultato che appare superfluo aggettivare. Il Consigliere Segretario Conte comunica che, unitamente ad alcuni colleghi presenti dinanzi alle Cancellerie, si è recato immediatamente presso gli Uffici del Presidente f.f. del Tribunale di Roma, Dott. Alberto Bucci, senza ottenere però risultato alcuno poichè gli stessi Uffici risultavano chiusi, senza neppure il personale di Segreteria. A ciò si aggiunga che, per oltre un’ora e mezza, nessuno è stato in grado di poter informare i colleghi in attesa di quanto avveniva, sino a quando, una non meglio identificata rappresentante “sindacale” degli Amministrativi, si “degnava” di comunicare che era in corso un’Assemblea e che gli Avvocati non potevano impedire ai Cancellieri di “esercitare i propri diritti”. Il FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 27 27 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO tutto, peraltro, (come riferito al Consigliere Conte) veniva espresso con toni tanto sgarbati quanto incuranti della palese drammaticità professionale che gli stessi colleghi vivevano in quel momento, vedendo atti urgenti scadere senza che si potesse procedere al loro rituale deposito. In ultimo, alcuni colleghi presenti, hanno riferito che, in varie Cancellerie, gli avvocati che tentavano di ricevere spiegazioni erano stati, nel corso della mattinata, maltrattati e offesi in maniera inaccettabile. Infine, sembrerebbe che -alla fine della mattinata di venerdì- sia stato allestito un presidio intorno alle ore 12 e un altro intorno alle ore 12.45 soltanto dopo le ripetute e vibranti proteste dei colleghi presenti in Tribunale. Tuttavia, non è dato sapere quanti colleghi non hanno potuto usufruire del tardivo servizio e quanti atti in scadenza, effettivamente, non si siano potuti depositare. Il Consigliere Segretario Conte informa il Consiglio di essersi recato anche nei giorni successivi presso le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma, prendendo atto che la situazione era ed è ancora “difficilissima”. Il personale di Cancelleria continua a pretendere da tutti gli avvocati che accedono agli Uffici, la procura notarile che accerti la sostituzione del dominus, impedendo la visione dei fascicoli ed esigendo che si entri negli Uffici medesimi uno per volta. Il risultato è che si creano file lunghissime con tempi di attesa che raggiungono addirittura le tre ore. Il Consigliere Segretario Conte, premesso quanto sopra, chiede che il Consiglio prenda una posizione estremamente forte e significativa a difesa di tutti i colleghi, con una delibera, se del caso, che preveda manifestazioni di protesta anche eclatanti e richiedendo, se possibile, l’intervento della stampa in modo che venga pubblicizzata, con il massimo clamore, la drammatica e rovinosa situazione del Tribunale Ordinario di Roma, risaltando doverosamente l’impossibilità dei colleghi a svolgere la propria professione nel rispetto del mandato 28 03_attivita del consiglio_1.pmd conferito dal cittadino al proprio difensore.” Il Presidente Cassiani -alla luce della comunicazione del Consigliere Segretario Conte- ha inteso inserire all’ordine del giorno dell’odierna adunanza la questione proprio per la sua urgenza e indifferibilità. Il Presidente Cassiani rappresenta che, come è noto, il Tribunale Civile è praticamente paralizzato dall’agitazione del Personale di Cancelleria. Osserva che le rivendicazioni del Personale, di fatto, impediscono agli Avvocati l’esercizio del mandato ricevuto: non è stato neanche previsto un “presidio” che consenta di depositare gli atti in scadenza. Fa presente che, allo scopo di affrontare e risolvere una situazione che rischia di diventare addirittura esplosiva, ha inviato telegrammi al Ministro Mastella e al Presidente f.f. del Tribunale, Dott. Alberto Bucci e, inoltre, fax ai Sottosegretari Luigi Li Gotti e Luigi Scotti. A tutti ha chiesto di essere convocato “ad horas” insieme ai rappresentanti delle categorie interessate. Chiede a tutti i Consiglieri che esprimano la loro opinione e diano utili indicazioni circa le iniziative più opportune. Propone di pubblicare e affiggere un manifesto di dura protesta. Prende la parola, a questo punto, il Consigliere Fasciotti il quale conferma integralmente quanto descritto dal Consigliere Segretario Conte poichè egli stesso è stato chiamato da numerosi colleghi in Tribunale venerdì scorso e, giunto presso gli Uffici Giudiziari, ha preso atto che la situazione era letteralmente esplosiva. Le Cancellerie sono state chiuse senza nessun preavviso e i colleghi che dovevano usufruire del servizio stazionavano inutilmente nei corridoi protestando per lo sconcertante accaduto. Il Consigliere Fasciotti conferma che sono stati allestiti, tardivamente, e solo dopo l’intervento del Consigliere Segretario Conte, un paio di presidi per il ritiro degli atti in scadenza, ma molti colleghi si erano già FORO ROMANO 1/2007 28 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO allontanati dal Tribunale e quindi, quasi sicuramente, gli stessi non avevano potuto depositare gli atti urgenti. Il Consigliere Fasciotti condivide pienamente l’urgenza rappresentata dal Consigliere Segretario Conte e comunica al Consiglio di aver saputo che vi è stato effettivamente un incontro tra funzionari del Ministero della Giustizia e una rappresentanza sindacale dei Cancellieri, ma che i tempi di un eventuale accordo sono lunghissimi e che la situazione in Tribunale, viceversa, deve essere risolta immediatamente, prima che i colleghi arrivino all’esasperazione. Prende la parola il Consigliere Cerè, la quale condivide l’urgenza di affrontare la problematica e rappresenta la propria esperienza di avvocato civilista che ben conosce quelle che sono le disfunzioni del Tribunale di Viale Giulio Cesare e che, quindi, quanto sta avvenendo aumenta in modo drammatico una situazione già difficilissima. Il Consigliere Cerè condivide la necessità di una ferma presa di posizione del Consiglio. Prende la parola il Consigliere Bucci il quale ricorda che il Consiglio non ha un ruolo sindacale e che non può prendere posizioni conflittuali in situazioni di questo genere, ma allo stesso tempo condivide in pieno la necessità di affrontare la gravissima situazione ritenendo non tollerabile che i colleghi debbano vedere impedito l’espletamento del proprio lavoro quotidiano. Prende la parola il Consigliere Barbantini il quale, pur condividendo l’urgenza della problematica e tutto quanto affermato sia dal Consigliere Segretario Conte che dal Presidente Cassiani, afferma che sarebbe un errore creare una contrapposizione con il personale amministrativo oppure prendere parte o rendersi promotori di una manifestazione di protesta eclatante che non rientra nei compiti e nei doveri dell’Istituzione. Viceversa bisogna insistere con i vertici del Tribunale e con i vertici del Ministero perché intervengano, al più presto, per quanto di loro competenza. Prendono la parola i Consiglieri Gianzi e Rossi i quali, pur non frequentando le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma, hanno avuto anch’essi contezza delle numerose proteste dei colleghi per quanto sta avvendendo e sottolineano la necessità di una presa di posizione del Consiglio poichè gli avvocati si attendono un intervento dell’Istituzione in questo difficile momento dove l’attività del Tribunale Civile, a detta di tutti, è di fatto paralizzata. Conclude il Presidente Cassiani confermando che la questione verrà posta nuovamente all’ordine del giorno della prossima adunanza e che, nel frattempo, si attiverà presso il Ministero della Giustizia per avere notizie su eventuali interventi risolutivi del problema. ADUNANZA DEL 15 FEBBRAIO 2007 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta, Domenico Condello, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario .............................. n. elenco speciale .............................. n. nulla osta al trasferimento ................. n. cancellazioni a domanda .................................... n. per decesso ................................... n. per trasferimento .......................... n. per sanzione disciplinare .......... n. 1 29 3 2 2 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ........................................... n. abilitazioni ........................................ n. FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 27 1 3 8 6 29 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO iscrizioni e abilitazioni ......................n. 10 revoche abilitazioni per decorrenza termine ................n. 2 compiuta pratica ...............................n. 5 nulla osta al trasferimento .................n. 1 cancellazioni a domanda ...................................n. 6 per fine pratica ............................n. 5 DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 2 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 61 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette .. n. richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ................................... n. 22 93 DELIBERE - Il Presidente riferisce che il Presidente Lo Turco ha comunicato che è stato consegnato un parcheggio di superficie nel quale hanno previsto 20 posti per gli Avvocati. Propone di raccogliere le domande pervenute al Consiglio e di operare una scelta che privilegi i Colleghi che si trovano in maggiore difficoltà. Il Consiglio prende atto di quanto riferito e affida al Presidente il compito di procedere. - Il Presidente informa che in data 9 febbraio 2007 è pervenuta una istanza dell’Avv. (omissis) con la quale il professionista chiede che al Consiglio di provvedere alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, per un Collegio arbitrale per dirimere la controversia insorta tra l’Agenzia (omissis) e la S.r.l. (omissis). Il Consiglio nomina l’Avv. Marina La Ricca, con studio in Roma Via Ezio n.19. 30 03_attivita del consiglio_1.pmd - Il Presidente informa che il 14 febbraio alle ore 13.00 ha partecipato ad una riunione presso il Ministero della Giustizia che si è protratta fino alle ore 18.00. All’incontro erano presenti il Presidente Morgini, Capo di Gabinetto del Ministro, il Sottosegretario Scotti, il Presidente f.f. del Tribunale Alberto Bucci, il Capo Dipartimento Presidente Castelli, il Dottor Parnasi, Dirigente degli Uffici Giudiziari. Ha esordito rappresentando la drammatica situazione del Tribunale Civile, chiedendo con forza che il Personale di Cancelleria non continui a far pagare agli Avvocati e ai Cittadini le conseguenze delle sue proteste. Ha anche chiaramente detto che la situazione è ormai esplosiva perché gli Avvocati non ne possono più di fare lunghe file oppure, peggio ancora, di non avere un presidio al quale rivolgersi per il deposito degli atti in scadenza. Il Presidente ha proposto come iniziative urgenti: - un incontro tra i rappresentanti delle categorie interessate; - l’autorizzazione all’accesso nelle cancellerie dei colleghi e dei collaboratori di studio eventualmente muniti di un contrassegno rilasciato dal Consiglio dell’Ordine; - un preavviso al Consiglio dell’Ordine dell’indizione di Assemblee del Personale di Cancelleria; - la più sollecita sospensione dell’agitazione. Ha concluso assicurando che l’Avvocatura è pronta a far fronte comune nella lotta per un miglior funzionamento della Giustizia. Informa che il Presidente Bucci e il Dottor Parnasi hanno condiviso le sue richieste. Quest’ultimo ha assicurato che le sottoporrà immediatamente ai rappresentati sindacali. Il Presidente f.f. Bucci ha anticipato che convocherà per mercoledì prossimo il Consiglio dell’Ordine e tutti i capi degli Uffici Giudiziari. Tutti hanno poi rappresentato l’assoluta mancanza di risorse economiche e di organico preannunciando in difetto di un deciso inter- FORO ROMANO 1/2007 30 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO vento, la paralisi di tutto il sistema Giustizia. Il Presidente Morgini e il Presidente Castelli hanno auspicato la fine dell’agitazione assicurando l’attuazione di provvedimenti che dovrebbero risolvere o attenuare i problemi che l’hanno determinata. E in particolare: - l’approvazione di un protocollo che verrà illustrato alle categorie interessate e diventerà operativo entro pochi mesi. Tale protocollo prevederebbe l’informatizzazione dei fascicoli con conseguente riduzione dei tempi per la loro consultazione; - la modifica di una circolare del 2000 che ha consentito il distacco di molti cancellieri alla Corte di Appello; - l’esame della possibilità di attingere agli elenchi degli idonei al concorso per Ufficiali Giudiziari; - la realizzazione in tempi brevi della ricostituzione delle carriere che da anni costituisce l’obiettivo del Personale di Cancelleria. Al termine dell’incontro il Presidente ha preso atto delle buone intenzioni e della disponibilità dimostrate da tutti ma ha anche preannunciato che il mancato accoglimento delle richieste avanzate a nome del Consiglio porterebbe gli avvocati ad uno stato di esasperazione difficilmente controllabile. Il Presidente comunica che prenderà contatto entro breve tempo con il Presidente f.f. Bucci e con il Dott. Parnasi per verificare se la disponibilità dimostrata si è poi tradotta in iniziative concrete. Nella malaugurata ipotesi che ciò non avvenga, si vedrà costretto a proporre al Consiglio la convocazione di un’Assemblea Straordinaria che decida strategie e reazioni adeguate alla drammaticità del momento. Il Consigliere Condello ricorda il progetto presentato due anni or sono sulla nota di iscrizione a ruolo con codice a barre. L’autorizzazione di questo sistema consentirebbe di risolvere il problema delle file all’Ufficio Iscrizioni a Ruolo. Il progetto non era stato poi portato in esecuzione per non disponibilità da parte del Tribunale. Il Consigliere Condello propone al Consiglio di sollecitare il Tribunale per attivare questo servizio. Sono necessari soltanto dei lettori dei codici a barre da collegare ai computer siti negli Uffici Giudiziari per le iscrizioni a ruolo. A cura del Consiglio verrà distribuito a tutti gli avvocati che ne faranno richiesta un apposito programma software in grado di elaborare la nota di iscrizione a ruolo con dei codici a barre che vengono direttamente stampati. Il programma è in distribuzione gratuita da parte del Ministero e da parte di una società privata. Il Consigliere Condello propone di organizzare un seminario informativo per gli avvocati su questo problema. Il Consiglio delega il Consigliere Condello a prendere contatto con gli incaricati del Tribunale Ordinario di Roma per attivare il servizio della nota di iscrizione a ruolo con codice a barre e autorizza la organizzazione, in collaborazione con il Centro Studi e con la Commissione informatica e nuove tecnologie, del seminario informativo. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a continuare per la strada intrapresa. - Il Presidente riferisce sul discorso tenuto in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. Ne sintetizza il contenuto sottolineando che anche in questa occasione ha protestato per la mancata soluzione dei problemi della Giustizia e contro le norme che di fatto incidono sulla dignità e indipendenza dell’Avvocatura. Aggiunge, inoltre, di aver delineato la necessità che il regolamento dei procedimenti contabili in vigore dal 1933 esige una riforma anche alla luce dell’art. 111 della Costituzione e la opportunità che la Corte abbia esclusiva competenza nei confronti di chiunque gestisca la cosa pubblica. Il Consiglio ne prende atto. FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 31 31 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Antonella Anselmo, Claudio Barbieri, Anna Bianchini, Giuseppe Cieri, Claudio Ciufo, Gianluigi Cocco, Maria Alessandra Cova, Riccardo Delli Santi, Barbara Giaquinto, Erminia Greco, Antonio Gregorace, Lidia Iezzi, Manrico Pensa, Anna Maria Perulli, Maria Cristina Pieretti, Francesco Rivellini, Fabio Rossi, Riccardo Siciliani, Gianluca Sposato, Marina Turchetti, Chiara Vetro, Rosamaria Zuccaro, di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 9 febbraio 2007 degli Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Zurolo & Monti”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degli Avv.ti Carla Licignano e Donatella Mangani con la quale le professioniste comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Associato degli 32 03_attivita del consiglio_1.pmd Avv.ti Carla Licignano, Donatella Mangani & C.” siglabile “Studio Legale Associato OIKOS”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce che con nota dell’8 febbraio 2007 l’Avv. Filippo Ungari Trasatti comunica di non far più parte dell’associazione professionale denominata “Studio Legale Ungari Trasatti” e di aver aderito, con decorrenza 1° gennaio 2007, all’associazione professionale “Studio Legale Casella Pacca - Associazione Professionale” che, di conseguenza, cambia denominazione in “Studio Legale Casella Pacca - Ungari Trasatti - Associazione Professionale”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli Avv.ti Stefano Colella e Fabio Maniscalco con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Colella Maniscalco”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli Avv.ti Michele Aureli e Stanislao Aureli con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Aureli Stanislao - Aureli Michele Avvocati. Studio Legale Aureli”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli Avv.ti Fabrizio Alessandro Passarini, Enrico Liberati e Luca Milani con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Liberati Milani Passarini & Partners - Avvocati Associati”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli FORO ROMANO 1/2007 32 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Avv.ti Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli, Andrea Maisani e Marco Santaroni con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Santaroni - Avvocati Associati”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degli Avv.ti Maria Chiara Schiavetti, Stefano Greco, Antonella Palma e Barbara Pignotti con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Associato Schiavetti, Greco, Palma, Pignotti”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che in data 12 febbraio 2007 è pervenuta dalla Società Cast una nota con la quale si comunica che la predetta società ha formalizzato il recesso con l’Unep del contratto riguardante la gestione dell’applicativo “notifico.it”. Conseguentemente dal 28 febbraio 2007 il servizio cesserà. Il Consiglio manda al Consigliere Fasciotti. (pareri deontologici – v. rubrica) Incarico professionale per recupero crediti per contributo annuale iscritti - Il Consigliere Testa informa il Consiglio che i crediti nei confronti dei Colleghi morosi nel pagamento del contributo annuale hanno assunto proporzioni notevoli che incidono sulla situazione contabile dell’Ente. In particolare, l’Ufficio di Tesoreria ha comunicato al sottoscritto i seguenti dati: morosi anno 2002 n. 441; morosi anno 2003 n. 894; morosi anno 2004 n. 1313; morosi anno 2005 n. 2084; morosi anno 2006 n. 4798. Fa presente che per gli anni fino al 2001 si è già proceduto, ove possibile, alla sospensione dall’esercizio della professione dei colleghi morosi. Fa presente, inoltre, l’elevato numero dei praticanti avvocati morosi per i quali si è già proceduto alla relativa richiesta di pagamento. Vista la situazione come sopra descritta il Consigliere Testa propone di aprire i procedimenti di sospensione dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 nei confronti dei Colleghi morosi fino al 2004, mentre per i morosi degli anni 2005 e 2006 si procederà ad ulteriore sollecito con addebito delle spese postali a carico degli inadempienti. Il Consigliere Tesoriere Testa propone che all’esito del procedimento di sospensione nei confronti di chi sarà inadempiente si procederà coattivamente anche attraverso l’ausilio di un gruppo di avvocati nominati dal Consiglio. Il Consiglio delibera di accogliere le proposte del Consigliere Testa e di aprire procedimenti di sospensione dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 nei confronti dei Colleghi inadempienti nel versamento del contributo annuale fino all’anno 2004. Manda all’Ufficio Amministrazione per i necessari adempimenti. - Il Consigliere Fasciotti comunica di essersi incontrato nei locali del Consiglio dell’Ordine con il Signor Ettore Baiocchi, amministratore unico della Cast srl, il quale ha evidenziato la situazione relativa ai rapporti in corso con l’Unep. Ha sottolineato che, a fronte del servizio offerto dalla Cast nell’ordine del 30% del totale, alla società sono riservate due casse, laddove per le notifiche individuali sono state aperte nove casse. Ha evidenziato, inoltre, che nel servizio della consegna e restituzione atti individuali sono impegnate 57 persone, mentre la società Cast si avvale, viceversa, di 2 o 3 persone. Ha consegnato un promemoria da portare a conoscenza dei Consiglieri dell’Ordine e ha chiesto che il Consiglio si renda intermediario, attivandosi con la Corte di Appello di FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 33 33 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Roma e, in particolare, con il Dott. Cofano, Magistrato addetto alla Presidenza, per una riunione con la presenza del responsabile dell’Unep, Dott. Sili e di rappresentanti del Consiglio dell’Ordine, al fine di rinnovare il rapporto gestionale e di sottoporre la programmazione di alcune nuove implementazioni. Il Consigliere Fasciotti chiede che il Consiglio lo autorizzi, unitamente ad altro Consigliere, ad organizzare un incontro con un rappresentante della Corte di Appello di Roma e con un rappresentante dell’Unep. Il Consiglio ringrazia il Consigliere Fasciotti e lo autorizza ad organizzare l’incontro. - Il Consigliere Cipollone comunica che è pervenuta in data 31 gennaio 2007 una nota dell’Associazione di volontariato Puer -Ente Morale Onlus- con la quale si comunica l’organizzazione del memorial “Stefania Conti Rinaudo”. La manifestazione consiste in un quadrangolare di calcio al fine di raccogliere fondi da destinare ad iniziative a favore dell’infanzia. Il Consiglio preso atto, approva la manifestazione alla quale parteciperanno i responsabili della Commissione Sportiva del Consiglio. - Il Consigliere Fasciotti riferisce che continuano i contatti con il Dirigente dell’Ufficio U.N.E.P., Dott. Sili, al quale è stato evidenziato il disservizio in riferimento anche alla restituzione di atti di citazione notificati, successivamente alla data di comparizione indicata nell’atto, come nel caso dell’Avv. Ugo Frezza perchè il sistema di presentazione dei singoli atti allo sportello è, allo stato, privilegiato dai colleghi rispetto al sistema automatizzato, è stato richiesto di segnalare i casi di disservizio ed è stata promessa una maggiore attenzione. gretario Antonio Conte, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario ............................... n. passaggi all’elenco speciale ................ n. passaggi all’elenco speciale “Professori Universitari” ................ n. cancellazioni a domanda ..................................... n. per decesso ..................................... n. per trasferimento ........................... n. 22 1 1 4 2 3 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni ............................................. n. 7 abilitazioni .......................................... n. 10 iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 9 compiuta pratica ................................ n. 10 nulla osta al trasferimento ................. n. 1 cancellazioni per decesso ..................................... n. 1 per trasferimento ........................... n. 7 a domanda ..................................... n. 30 per fine pratica .............................. n. 7 DISCIPLINA proc. trattati in dibattimento ............. n. 2 PARERI SU NOTE DI ONORARI emessi ................................................. n. 56 SEGRETERIA autoriz. alle notifiche dirette ............. n. 33 richieste di patr. a spese dello Stato ammissioni ..................................... n. 128 rigetti .............................................. n. 1 ADUNANZA DEL 22 FEBBRAIO 2007 DELIBERE All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se- 34 03_attivita del consiglio_1.pmd - Il Consigliere Rossi comunica che il Cen- FORO ROMANO 1/2007 34 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO tro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense, facendo seguito alla riunione del 2 dicembre u.s. tenutasi a Bologna tra i responsabili delle Scuole Forensi, ha fissato un nuovo incontro che avrà luogo a Venezia il 10 marzo p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno: 1) Obbligatorietà dei corsi di formazione forense alla luce del D.D.L. Calvi. 2) Le specializzazioni professionali introdotte dalla riforma Bersani. Effetti sul sistema formativo dell’avvocato. 3) Varie ed eventuali. Il Consiglio delega il Consigliere Rossi a partecipare. (pareri deontologici – v. rubrica) - I Consiglieri Barbantini e Prosperetti, coordinatori della Commissione Rapporti Internazionali, comunicano che la Commissione propone la nomina dei seguenti Colleghi quali Rappresentanti del Consiglio nelle Associazioni internazionali di seguito indicate: - per l’U.I.A.: l’Avv. Corrado de Martini; - per l’I.B.A.: l’Avv. Saly Valobra; - per l’U.A.E.: l’Avv. Enrico Scoccini; - per la F.B.E.: l’Avv. Françoise Marie Plantade. Per i Rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense alla C.C.B.E. si indicano i nominativi degli Avv.ti Antonio Jacopo Manca Graziadei e Riccardo Cappello. Il Consiglio, in accordo con le proposte della Commissione, nomina i suddetti Avvocati per le Associazioni rispettivamente indicate. Agitazione dei Cancellieri - Paralisi del Trib. Civile - incontro con il Presidente del Tribunale dott. Alberto Bucci - Il Presidente riferisce sull’incontro con i Capi degli Uffici Giudiziari tenutosi il 21 febbraio 2007 nella stanza del Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Al- berto Bucci, precisando quanto segue: mercoledì 21 alle ore 15 si è svolto nella stanza del Presidente Bucci il previsto incontro con i rappresentanti del Personale di Cancelleria. Per il Consiglio, oltre me, erano presenti i Consiglieri Conte, Barbantini, Fasciotti, Ierardi, Rossi e Storace. Nell’occasione, ho premesso che l’Avvocatura romana non è e non sarà mai contro il Personale di Cancelleria e ho precisato che una lotta tra Operatori di Giustizia in questo momento è semplicemente assurda in quanto tutti sono caratterizzati dalle stesse indilazionabili esigenze. Ho aggiunto che l’Avvocatura è pronta a far fronte comune per risolvere i problemi che affliggono la Giustizia. Ho concluso affermando con estrema decisione che Cittadini e Avvocati non sono però disposti a sopportare le conseguenze delle problematiche che hanno determinato l’attuale stato di agitazione del Personale di Cancelleria non essendo ammissibile che le inadempienze del Governo condizionino l’esercizio del mandato professionale. Dopo una lunga discussione, alla quale hanno partecipato attivamente i Consiglieri dell’Ordine, il Presidente del Tribunale, il dirigente Dott. Parnasi e il Consigliere Lambertini, sono stati raggiunti i seguenti risultati parziali ma importanti: - allo stato, l’accesso alle Cancellerie sarà concesso agli Avvocati già costituiti e ai loro Collaboratori purchè muniti di delega su carta intestata dello studio e corredata da copia di un documento di riconoscimento del delegante; - il Consiglio, allo scopo di alleggerire il lavoro dei Cancellieri, dà incarico al Consigliere Barbantini di individuare una soluzione che consenta ai praticanti di evitare di dover chiedere copia dei verbali di udienza; - il Consiglio si adopererà per convincere gli Iscritti a fare uso della smart-card e quindi del programma di accesso Polisweb. A tale fine i Consiglieri Condello e Storace si sono impe- FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 35 35 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO gnati a organizzare convegni ed esercitazioni pratiche e comunque a pubblicizzare detto programma; - il Consiglio, in attesa della preannunciata informatizzazione delle Cancellerie, metterà a disposizione tre impiegati per l’apertura di altrettante postazioni informatiche; - su proposta del Consigliere Lambertini le iscrizioni delle cause verranno effettuate direttamente nelle Cancellerie che trattano materie determinate; - il Consiglio darà incarico ai Consiglieri Condello e Storace di rendere esecutiva la delibera con la quale ha previsto che l’iscrizione a ruolo avvenga mediante un lettore di “codici a barre”. Al termine dell’incontro ho proposto che, in mancanza di risultati concreti e immediati, venga convocata un’Assemblea straordinaria nella quale Avvocati, Cancellieri, Magistrati possano rappresentare con forza la drammatica situazione nella quale sono chiamati ad operare e chiedere che il Governo intervenga prima che si arrivi alla paralisi. Giovedì 8 marzo 2007 alle ore 15.00, insieme ai Consiglieri che vorranno partecipare all’incontro, mi recherò dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, Presidente Castelli, per esaminare un piano di organizzazione telematica delle Cancellerie che dovrebbe risolvere il problema dell’accesso ai fascicoli. Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale, pur apprezzando e condividendo quanto affermato dal Presidente Cassiani, desidera precisare che la situazione resta -allo stato- drammatica e che gli interventi debbono continuare a tutela dei tanti Colleghi che, con lesione del proprio decoro, sono costretti ad insopportabili attese di ore davanti alle Cancellerie chiuse, con facoltà di ingresso di una o al massimo due persone alla volta con conseguenze facilmente immaginabili. Il Consigliere Segretario Conte rileva che il Consiglio si trova costretto a “mediare” le sacrosante 36 03_attivita del consiglio_1.pmd istanze dei Colleghi con il Ministero quando lo stesso non riesce a trovare soluzioni alla crisi di funzionamento dell’attività giurisdizionale ormai al collasso. Gli incombenti che obbligano i Colleghi, ogni qualvolta si recano in una Cancelleria, sono diventati insuperabili e sempre più numerosi: questo deve essere risolto. Le ragioni della protesta del Personale di Cancelleria sono note ed effettivamente in larga parte condivisibili ma non per questo debbono risolversi in una regolamentazione cavillosa e a volte ostruzionistica del diritto di accesso agli Uffici da parte degli Avvocati. Il Consigliere Segretario Conte, pur prendendo atto di quanto ci è stato riferito dal Presidente Bucci, dal Dr. Parnasi e dal Consigliere Lambertini, insiste perché il Consiglio comunque valuti ulteriori forme di protesta e di intervento al fine di trovare un punto di interesse comune e di soluzione soddisfacente per tutti al fine di non rendere ancora più impervio ai Cittadini, veri fruitori del servizio Giustizia, il percorso delle azioni giudiziarie che vengono dagli stessi intraprese. Il Consiglio prende atto di quanto sopra e rinvia la questione all’adunanza successiva all’incontro dell’8 marzo 2007. - Il Presidente riferisce sul suo intervento in occasione della Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Commissione Tributaria. Precisa che nell’importante occasione, che ha visto la presenza dei vertici della Guardia di Finanza e di moltissimi Avvocati, Magistrati e Politici, non si è limitato a portare il saluto del Consiglio ma ha svolto un’ampia relazione sulle problematiche connesse all’attività delle Commissioni Tributarie e sulle iniziative adottate dal Consiglio per rendere sempre più preparati ed efficienti i Colleghi che praticano la materia o fanno parte quali giudici onorari delle Commissioni Tributarie. Il Consiglio ne prende atto. FORO ROMANO 1/2007 36 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. Il Consiglio - Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Sabrina Allegra, Valentina Battiato, Savina Bomboi, Filippo Bove, Maria Elena Chialastri, Riccardo Rosaria Ciampa, Alessandro Ciampini, Andrea Colalongo, Maria Francesca De Pasqua, Stefano Duranti, Cristiano Fuduli, Stelio Gicca Palli, Stefania Lattanzi, Gabriella Lauro, Carla Licignano, Giorgio Liserre, Donatella Mangani, Roberta Mariani, Antonella Marrama, Riccardo Martino, Francesca Marziale, Stefano Mechelli, Monica Minacapelli, Bianca Morgigni, Cristina Orgiana, Ermanno Pica, Federica Pica, Fabiana Piperissa, Andrea Quattrocchi, Valerio Raimondo, Lorenzo Vitale, Enrico Volpetti, Paolo Zunino autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che in data 16 febbraio 2007 è pervenuta una nota dell’Azienda Sanitaria Locale Roma G con la quale viene chiesto un elenco di nominativi di avvocati esperti in Diritto Amministrativo per la composizione delle Commissioni giudicatrici per lo svolgimento di gare di appalto (art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006). Il Consiglio nomina gli Avv.ti Andrea Accardo, Antonio Canini, Matteo Di Raimondo, Giovanni Giangreco Marotta, Alessandra Mari, Rosario Carmine Rao e Mario Ettore Verino. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 16 febbraio 2007 degli Avv.ti Stefano Felicioli, Margherita Gualtieri e Antonietta Di Paolo con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Avvocato Stefano Felicioli e associati”. Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni. - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 13 febbraio 2007 dell’Avv. Giuseppina Grande e del Dottor Marco Borrani con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Associato Grande e Borrani”. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che il 23 gennaio 2007 è pervenuta una richiesta del Municipio Roma Delle Torri relativa alla nomina dei membri della Consulta del Municipio Delle Torri per l’handicap. Con la predetta missiva si richiede che il Consiglio confermi quale rappresentante dell’Ordine, l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo. Il Consiglio conferma quale rappresentante l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che il 15 febbraio 2007 è pervenuta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la richiesta del nominativo di un avvocato quale componente e del nominativo di un avvocato quale componente supplente per la costituzione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 1308 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Consiglio nomina quale componente l’Avv. Livio Lavitola, quale componente supplente l’Avv. Flavia Prosperetti. Il Consiglio, visto il comma 1308 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che gli Uffici del Consiglio non accettino, dalla data odierna, domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per procedure riguardanti gli Organi di Giustizia Amministrativa. FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 37 37 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Consigliere Segretario Conte comunica che è stato notificato al Consiglio in data 13 febbraio 2007 un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da parte dell’Avv. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti degli Avv.ti (omissis), per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata negata all’Avv. (omissis) la copia del provvedimento di archiviazione dell’esposto presentato nei confronti dei predetti professionisti. Il Consiglio delega il Presidente a conferire incarico all’Avv. Paolo Berruti per costituirsi nel giudizio in oggetto e per eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. Paolo Berruti, in via Bocca di Leone n. 78 Roma. - Il Consigliere Segretario Conte comunica che in data 19 febbraio 2007 è pervenuta una nota dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma con la quale viene chiesto un elenco di nominativi di avvocati ai sensi dell’art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006. Il Consiglio nomina gli Avv.ti Alessandra Amoresano, Leonardo Lavitola, Andrea Manzi, Giuseppe Maria Meloni, Carlo Priolo e Marco Valerio Santonocito. - Il Consigliere Fasciotti comunica che la Commissione di Diritto Societario e Diritto Commerciale ha approntato con la promozione del Centro Studi un Seminario di Diritto Societario da tenersi nel corrente anno presso l’Aula Avvocati od altro luogo che sia in grado di accogliere un prevedibile numero elevato di partecipanti. Il Seminario prevede la trattazione di argomenti di grande interesse quali: - La riforma del Diritto Societario. Tipologia di Società. - La costituzione di S.p.A. La S.p.A. unipersonale. - Conferimenti e finanziamenti soci nelle S.p.A. 38 03_attivita del consiglio_1.pmd - I patti parasociali. - Azioni e strumenti finanziari. - L’assemblea di S.p.A. e le relative impugnazioni. - L’amministrazione delle S.p.A. - I controlli interni ed esterni alle S.p.A. - I nuovi modelli di amministrazione e controllo. - Il bilancio e le altre informazioni societarie. - I patrimoni destinati. - La costituzione di S.r.l. La S.r.l. unipersonale. Capitali e quote. - Assemblea, amministrazione e controlli nella S.r.l. - I gruppi di società. L’attività di direzione e coordinamento. - Le operazioni straordinarie. Trasformazione, fusione, scissione. - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. - Le cooperative e i consorzi. - Profili di diritto societario e comunitario. - Profili generali del processo societario. - Conciliazione e arbitrato in materia societaria. - Le società nelle procedure concorsuali. Hanno dato la loro adesione come relatori i Prof. Avv. Daniele Santosuosso, Maurizio Sciuto, Giuseppe Ferri jr, Leopoldo Sambucci, Luigi Salomone, Raffaele Lener, Giuseppe Guizzi, Paolo Valensise, Vincenzo Cariello, Giovanni Figà Talamanca, Andrea Niutta, Mario Stella Richter jr, Nicolò Abriani, Umberto Tombari, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Niccolini, Andrea Zoppini, Massimo Benedettelli, Giovanni Arieta, Daniele Vattermoli. Il Seminario avrà inizio dopo il 15 marzo 2007: gli incontri si terranno dalle ore 14 alle ore 15.30. Il Coordinatore chiede al Consiglio l’autorizzazione allo svolgimento del Seminario con la promozione e la propulsione del Centro Studi, nonchè di dare pubblicità allo stesso chiedendo agli interessati la comunicazione FORO ROMANO 1/2007 38 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO alla partecipazione mediante adesione da inviarsi agli Uffici del Consiglio entro il 10 marzo 2007, al fine di individuare il numero di partecipanti onde stabilire l’impegno dell’Aula Consiliare o di altro luogo opportuno, da ricercarsi tra quelli ai quali nello scorso passato, il Consiglio ha fatto ricorso. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Cipollone fa presente di aver partecipato il 21 febbraio scorso alla riunione del Comitato Albo Periti presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma. Sono state esaminate soprattutto le domande di medici, architetti e ingegneri per l’iscrizione nei rispettivi elenchi. Il 70% delle domande sono state accolte. Si è stabilito di sospendere l’iscrizione nei confronti dei professionisti sottoposti ad indagini giudiziarie. Si è cercato di rispettare, per quanto concerne l’iscrizione negli elenchi, l’esigenza di una esperienza con- solidata tenendo in considerazione, in ogni caso, anche dei giovani altamente preparati e qualificati. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Cipollone fa presente che l’Avv. Michele Corsano, con studio in Via Barberini n. 86 Roma, ha deciso di chiudere il proprio studio legale dopo cinquant’anni di attività. Pertanto, ha chiesto di poter donare alla Biblioteca del Consiglio tutti i libri della sua biblioteca che annovera, fra l’altro, libri rari, collezioni forensi in lingua francese e opere editoriali di pregio. Il Consiglio accetta l’offerta e dispone l’acquisizione delle opere con la supervisione del Consigliere Cipollone, responsabile della Biblioteca. a cura di Antonio Conte FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_1.pmd 39 39 10/04/2007, 07:47 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CONVEGNI RELAZIONE DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO SUL TEMA DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI IN ITALIA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO TENUTOSI IL 22 FEBBRAIO 2007 ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA Prima di affrontare il tema della formazione degli avvocati in Italia oggi, ritengo opportuno uno sguardo di insieme sulla professione forense nel nostro Paese, che prende le mosse, nella conformazione odierna, dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, che istituì i Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i cui iscritti eleggevano i rispettivi Consigli dell’Ordine; un ulteriore passo legislativo è stato, poi, effettuato con la legge 25 marzo 1926, n. 453, che tra l’altro istituì il Consiglio Superiore Forense (oggi, Consiglio Nazionale Forense), trasferendo ad esso la competenza, già delle Corti d’Appello, a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali locali, in materia di tenuta degli albi e di disciplina degli iscritti, ed attribuendogli, inoltre, poteri di esprimere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, sui progetti di legge e di regolamenti, riguardanti l’esercizio della professione forense, e di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dei singoli Ordini locali. Come ben osserva Edilberto Ricciardi, nella sua opera fondamentale “Lineamenti dell’ordinamento professionale forense” (Giuffré Editore, ed. 1990), con la normativa testé rammentata si volle regolamentare da parte dello Stato italiano l’esercizio di un’attività, ritenuta necessaria per la collettività, dal momento che coloro che esercitavano l’attività forense dovevano essere soggetti dotati di particolari requisiti tecnici e morali. La legislazione italiana in materia ha, ovviamente, avuto una serie di sviluppi nel tempo, ma ciò che interessa sottolineare è un elemento di particolare rilevanza che ha guidato il legislatore italiano, vale a dire la ricerca di linee tali da assicurare ai consociati la esistenza di un Ordine forense costituito da iscritti eticamente attrezzati, forniti di adeguata preparazione e “vigilati” dai rispettivi Consigli degli Ordini di appartenenza a tutela dei cittadini, che si affidano per la cura dei propri diritti ed interessi agli avvocati, ai quali - del resto - fin dalla legge su citata n. 1938 del 1874 si è conferita l’esclusiva della difesa nell’esercizio della professione. Un provvedimento legislativo di notevole rilievo è quello contenuto nel regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, provvedimento il quale, stanti alcune caratteristiche peculiari del particolare clima politico in cui venne predisposto ed emanato, fu poi emendato in maniera cospicua con il decreto legislativo luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944, che in generale soppresse i sindacati locali, i sindacati nazionali e le Commissioni centrali di tutte le professioni; 40 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 40 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO mentre, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 382, sempre del 23 novembre 1944, furono ricostituiti gli Ordini ed i Collegi professionali, soppressi nel 1933, e furono dettate apposite norme per la elezione ed il funzionamento dei rispettivi organi rappresentativi, nuovamente denominati Consigli. In particolare, l’art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 attribuì le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense al Consiglio nazionale forense, formato da componenti eletti, per ciascun distretto di Corte d’Appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. In ogni caso, la normativa contenuta nel provvedimento legislativo del 1933 ha subito, nel tempo, poche variazioni tra le quali si segnalano quelle di cui alle leggi nn. 406 del 24 luglio 1985, 242 del 27 giugno 1988, 142 del 20 aprile 1989, tutte concernenti la disciplina degli esami di avvocato, nonché quella n. 27 del 24 febbraio 1997, con la quale fu soppresso l’albo dei procuratori legali, restando in vita unicamente quello degli avvocati. Sembra importante evidenziare come nell’art. 18 del regio decreto n. 1578/1933 viene prevista la frequenza, posteriormente alla laurea, da parte del praticante, “di un seminario o altro istituto costituito presso una Università” italiana, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi, e che sia riconosciuto con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia (oggi, della Giustizia). Tale frequenza, con profitto e per un periodo annuale, poteva tenere luogo della frequenza dello studio di un avvocato per pari periodo di un anno. Trattasi, pertanto, di un intervento del legislatore finalizzato alla migliore formazione professionale del futuro avvocato; sul tema in parola, di fondamentale importanza per la qualità delle prestazioni del professionista forense, deve segnalarsi quanto disposto con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, contenente “regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato”. L’art. 1 di tale testo stabilisce che la pratica forense deve essere svolta “con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”, principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato, per il compimento delle attività proprie della professione. Per la migliore formazione del futuro avvocato, l’art. 3 del decreto in esame prevede che i Consigli dell’Ordine possono istituire scuole di formazione professionale, la cui frequenza “integra la pratica forense”. In tali scuole, i corsi sono tenuti nell’ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense. Nella separatezza di linee formative di aspiranti avvocati e di aspiranti magistrati, viene ad inserirsi la legge n. 127 del 15 maggio 1997 che delega al Governo l’emanazione di decreti legislativi volti, in un primo tempo, unicamente alla regolamentazione dell’accesso alla magistratura; in un secondo tempo, alla nascita di una formazione comune dei futuri avvocati, magistrati e notai, e ciò attraverso la frequenza da parte di laureati in Giurisprudenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, da istituirsi presso le facoltà di FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 41 41 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Giurisprudenza delle Università italiane. A tal proposito, si evidenzia come l’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che disciplina la Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, prevede che tale scuola provveda “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio”. L’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Gli elementi distintivi di detta scuola sono i seguenti: a) il numero chiuso (cfr. art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537); b) l’attribuzione ad un “consiglio direttivo”, a composizione mista (professori, giudici, notai ed avvocati) dei compiti di gestione e di programmazione della didattica; c) la durata biennale dei corsi (un primo anno comune alle tre professioni ed un secondo, invece, diverso da indirizzo ad indirizzo); d) il taglio pratico dell’insegnamento; e) l’esame finale, che, superato positivamente, fa conseguire il diploma di specializzazione. Il piano di studi prevede l’insegnamento delle seguenti materie: diritto civile; diritto processuale civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto penale; diritto processuale penale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; informatica giuridica; fondamenti di diritto europeo; diritto della U.E. ed internazionale. Personalmente, poi, in qualità di componente del Consiglio direttivo, prima della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed, attualmente, di quello della stessa Scuola universitaria di “Tor Vergata”, mi sono battuto affinché venisse inserito, in via ufficiale, il corso sulla deontologia forense e sul nostro ordinamento professionale, con la previsione di sedici ore complessive di insegnamento nel secondo anno, cioè quello “specialistico”. L’insegnamento delle predette materie è suddiviso in un “monte ore”, per un totale di circa 500, che si differenzia tra il primo ed il secondo anno (nel corso di quest’ultimo, come detto più specialistico, a seconda dell’indirizzo prescelto, vengono approfondite, per maggiore numero di ore, le materie oggetto di esame e/o concorso). Al riguardo, credo che, in particolare, due siano gli aspetti che maggiormente meritano di essere sottolineati. In primo luogo, mi pare possa salutarsi con favore la chiara, espressa e dettagliatamente illustrata previsione che, alle attività di insegnamento e di apprendimento “classiche”, se ne siano affiancate altre “atipiche” quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages, discussioni pubbliche di temi, redazione di atti e pareri. In via più generale, l’insegnamento nella Scuola è stato finalizzato al coinvolgimento degli aspiranti avvocati, magistrati e notai, onde favorire lo sviluppo di concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. In secondo luogo, mi sembra importante evidenziare come sia stato riconosciuto l’interesse pubblico generale alla formazione degli avvocati, con l’assunzione, da parte del Ministero e delle Università, del compito di formare detti professionisti. 42 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 42 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Simile riconoscimento va a rafforzare l’idea, ormai ampiamente diffusa, che l’esercizio concreto della professione forense debba essere riservato a soggetti adeguatamente preparati all’assolvimento di sì delicata funzione, così riconoscendo, anche a livello pubblico, il ruolo fondamentale e l’importanza dell’attività di formazione e di aggiornamento che da tempo svolgono gli Ordini forensi. Sintesi e coronamento dei due principi che ho qui ricordato è la scelta legislativa - voluta per rafforzare l’approccio pratico allo studio delle discipline giuridiche, e contenente un implicito ma chiaro riconoscimento della validità e della bontà dell’opera di insegnamento ed aggiornamento sino ad oggi svolta dagli Ordini - di affiancare, al corpo docente delle Università, anche esponenti delle professioni legali, scelta che, a mio avviso, ha contribuito a garantire un miglior raccordo tra Foro ed Università ed un sicuro arricchimento delle rispettive competenze. In altri termini, non vi è dubbio che la introduzione nel nostro ordinamento del concetto della formazione comune post-lauream, agli aspiranti avvocati, magistrati e notai, vale a dire a coloro che utilizzano la conseguita laurea in giurisprudenza in una delle sue tre tipiche finalizzazioni, rappresenta uno snodo di grande rilievo culturale e professionale con l’adozione anche in Italia di un modello simile ad altri ordinamenti, tra i quali piace citare quello tedesco. La formazione dei futuri avvocati, peraltro, come si è visto a proposito del contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, è affidata anche ad altre strutture, tra cui le scuole di formazione professionale istituite in seno ai singoli Consigli dell’Ordine. In Italia, secondo un censimento posto in essere dal Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta la preventiva approvazione del programma dei singoli corsi, sono operative n. 73 scuole, che hanno sede in Ancona, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cassino, Castrovillari, Catania, Chieti, Civitavecchia, Cosenza, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze (n. 2 scuole), Foggia e Lucera, Forlì e Cesena, Frosinone, Genova, L’Aquila, Latina, Lecce, Locri, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Padova e Rovigo, Palermo, Palmi, Parma, Perugia, Pescara, Piemonte Orientale, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa e Modica, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, S.M. Capua Vetere, Salerno, Siena/Arezzo, Siracusa, Taranto, Torino, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Velletri, Venezia, Verona, Vicenza/Bassano, Viterbo/Orvieto. Peraltro, le scuole in parola hanno caratteristiche molto differenti le une rispetto alle altre, dal momento che, in alcuni casi, i rispettivi Consigli dell’Ordine le hanno dichiarate obbligatorie ai fini dell’utile espletamento della pratica forense e della successiva partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; in altri casi - ed è la maggior parte - la frequenza di tali scuole è considerata meramente facoltativa e puramente integrativa della pratica forense. Ma non basta, variano da scuola a scuola il numero delle ore destinate alle attività didattiche, la tipologia di queste ultime, i criteri da seguire per un proficuo insegnamento ai praticanti avvocati, le caratteristiche dei docenti (accademici, ovvero avvocati generici, ovvero specialisti ecc.). FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 43 43 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Tale panorama variegato non deve, tuttavia, condurre a considerazioni negative sullo stato della formazione, in Italia, degli aspiranti avvocati, dal momento che – anzi – si nota una grande sensibilità in tutto il paese da parte dei Consigli dell’Ordine territoriali riguardo a tale problematica, rispetto alla quale è, d’altronde, sommamente sensibile il Consiglio Nazionale Forense. Detto organismo ha istituito un Centro per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale degli Avvocati (che organizza e coordina le attività di aggiornamento per avvocati, svolge funzioni di promozione e coordinamento delle Scuole di formazione forense, approva gli statuti e i regolamenti di queste ultime, determinandone gli indirizzi funzionali e didattici, nonché i criteri per il conseguimento degli attestati attinenti alla formazione, vigila sul loro funzionamento e sulla loro gestione, promuove e gestisce la Scuola nazionale di alta formazione) nonché la Scuola Nazionale di Alta Formazione per Avvocati (che cura l’aggiornamento professionale degli avvocati, la formazione dei docenti delle Scuole e l’organizzazione di seminari e corsi in materie specialistiche). Ciò che va evidenziato è che viene così curato anche l’altro aspetto di fondamentale importanza, vale a dire quello della formazione permanente e del costante aggiornamento di chi è già avvocato. In tale solco, va rammentato che il Consiglio Nazionale Forense, nella recentissima seduta del 18 gennaio 2007, ha approvato un regolamento che, all’art. 1, tratta proprio della “formazione professionale continua”, rientrante nell’ambito del dovere di competenza sancito dall’art. 12 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e, poi, successivamente modificato, soprattutto per quanto concerne il tema della “pubblicità”. Credo che sia utile per tutti i componenti della Commissione “Formazione” della Federazione degli Ordini forensi europei, disporre di copia di tale regolamento che, pertanto, allego alla presente relazione. In conclusione, pur se – come brevemente visto – in Italia, la formazione forense è curata sotto molteplici aspetti, non posso fare a meno di sottolineare che manca – a mio avviso – un disegno formativo unitario, che garantisca cioè ai consociati, che necessitano di tale servizio, di rivolgersi a professionisti, che siano tutti dotati di uno “standard” formativo e di aggiornamento omogeneo di alto livello, come si conviene per l’esercizio di sì delicata funzione. Tale riflessione sorge dal triste dato che in Italia il numero di laureati in giurisprudenza aumenta di anno in anno (basti pensare che presso la prestigiosissima facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, soltanto nell’ultimo anno, ci sono stati 1.500 laureati!) e, troppo spesso, la maggior parte di essi sceglie di avvicinarsi alla professione forense, non nella consapevolezza dell’importanza di tale funzione, ma come ultimo “ripiego”, quasi che questa fosse la strada più semplice da percorrere! Ed allora, la mia proposta, già peraltro da me avanzata in Italia, è quella di ottenere una formazione comunemente elevata su tutto il territorio nazionale, costituendo dei necessari filtri che selezionino, sin dal principio, coloro che intendono accedere alla professione 44 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 44 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO forense. Potrebbe, dunque, prevedersi l’istituzione di un’unica scuola biennale di specializzazione, sul modello di quelle universitarie sopra dette, la cui frequenza dovrebbe essere obbligatoria per gli aspiranti avvocati. Essa dovrebbe essere affidata al Consiglio Nazionale Forense, che ogni anno dovrebbe curarne l’esame di accesso, da tenersi a livello centrale e dovrebbero poi essere previste, per la frequenza, sedi dislocate sul territorio, ad esempio in ogni distretto di Corte d’Appello, che tuttavia garantiscano unicità di programmi e unicità di criteri di insegnamento. Il superamento dell’esame finale, da tenersi anch’esso nella sede centrale, dovrebbe far conseguire il titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense. L’ipotizzata soluzione credo che possa consentire di conseguire una idonea preparazione così da condurre gli aspiranti avvocati al mondo della professione, totalmente consapevoli della funzione e del servizio (di pubblica necessità) che andranno a svolgere in favore della collettività. Detta consapevolezza dovrà via via maturare ed uniformarsi con quanto si legge nel preambolo del nostro vigente Codice deontologico italiano: “l’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori”. Certamente, ben altro ci sarebbe da dire su un tema di così grande spessore, ma, per non tediare i miei Colleghi, qui mi fermo, con l’espressa riserva – peraltro – di ampliare il mio contributo, ove richiestone, in vista di una futura riunione che potrebbe ipotizzarsi a breve, subito prima dell’assise napoletana, prevista per il prossimo mese di marzo. Un caro saluto ai Colleghi. Salvatore Orestano FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 45 45 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007) IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE considerato •) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività; •) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale; •) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense; •) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia; •) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza; •) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»; •) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Formazione professionale continua Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 46 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 46 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. Articolo 2 Durata e contenuto dell’obbligo L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo. L’anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8. L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico. Articolo 3 Eventi formativi Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense: a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 47 47 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Articolo 4 Attività formative Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato. Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d). Articolo 5 Esoneri Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.Nei casi di: – maternità – grave malattia o infortunio – interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale – altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. Articolo 6 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Articolo 7 Attività del Consiglio dell’Ordine Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 48 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 48 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO In particolare, i Consigli dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. I Consigli dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Articolo 8 Controlli del Consiglio dell’Ordine Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. Articolo 9 Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi. Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’Ordine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell’Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 49 49 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO continua. Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell’Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense. Articolo 10 Norme di attuazione Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008. ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E RUOLO DELL’AVVOCATURA "UN IMPEGNO COMUNE PER LA GIUSTIZIA" ROMA, 21 FEBBRAIO 2007 L’ORGANIZZAZIONE DEL “SERVIZIO GIUSTIZIA” Il convegno, dedicato all’organizzazione della giustizia civile, costituisce un importante momento di riflessione e di proficuo confronto tra l’Avvocatura e la Magistratura nella prospettiva della ricerca di soluzioni per un nuovo e giusto processo civile che sia atto a garantire l’efficienza e l’effettività della giurisdizione ed il rispetto dei tempi ragionevoli di durata del processo, attualmente inadeguato alle esigenze di un Paese civile. La U.N.C.C., nella sede del suo ultimo Congresso Nazionale dello scorso ottobre, ha denunciato, ancora una volta, come sia assolutamente indispensabile ed indifferibile porre mano ad una generale riorganizzazione del processo che abbia come principio cardine la semplificazione e la tendenziale unificazione di quella pluralità di riti in cui il processo civile si è andato via via frammentando (attualmente, infatti, vengono impiegate contemporaneamente ben 26 differenti - e forse anche più - procedure, a seconda dell’organo decidente, della materia o della data di avvio del giudizio). Per le Camere Civili - che di tale linea di pensiero rivendicano, non senza una punta d’orgoglio, la paternità, per averne fatto un proprio “cavallo di battaglia” sin dalla costituzione dell’Unione Nazionale - non può che essere motivo di soddisfazione constatare come essa sia andata riscuotendo via via sempre maggiori consensi tra gli operatori, fino a potersi ormai definire patrimonio comune ed acquisizione pacificamente condivisa, come le stesse relazioni odierne - oltre a quanto sto per dire - stanno dimostrando e, ritengo, 50 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 50 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO dimostreranno. Ebbene, nella II Sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma, lo scorso mese di settembre, è stata approvata all’unanimità la mozione, presentata dalla U.N.C.C., volta a “nominare una Commissione che affronti scientificamente tale problema ed elabori, in tempi brevissimi, una concreta proposta, da sottoporre al legislatore, di uno strumento mirato alla unificazione e semplificazione dei riti.” Non più tardi di un mese fa, il 20 gennaio scorso, il Coordinamento Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, riunitosi a Roma, ha approvato una mozione nella quale - accanto ad altro, di cui si dirà - “si propone a tutte le associazioni forensi ed alla ANM di indirizzare al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera per chiedere che tra gli interventi urgenti per la giustizia civile ripetutamente preannunciati(…) venga inserito in posizione prioritaria rispetto a tutti gli altri quello concernente una significativa riduzione del numero dei riti.” E’ tempo, allora, che la Commissione voluta all’unanimità dal Congresso Nazionale Forense prenda vita e che la lettera, o “manifesto” comune, pensato dagli Osservatori, prenda forma. L’iniziativa che oggi ci vede riuniti qui, può e deve servire anche a questo. E’ superfluo aggiungere che la U.N.C.C., da parte sua, si è attivata istituendo al proprio interno una Commissione cui è stato affidato l’ambizioso compito di elaborare una vera e propria riforma organica del processo civile. E’ impossibile sottacere la difficoltà dell’impresa ma l’U.N.C.C. confida che con la collaborazione e l’apporto di tutti gli operatori della giustizia operare un riassetto generale del processo civile non resti soltanto una chimera. Nell’attesa, appare utile fornire una breve sintesi delle possibili soluzioni via via prospettate per una razionalizzazione e semplificazione del processo, con la doverosa avvertenza per cui, più che suggerire rimedi, si intende qui offrire una serie di spunti di discussione per il dibattito che seguirà. Per alcuni, la strada dell’unificazione dovrebbe essere attuata mediante l’adozione di un unico rito ordinario, modellato sullo schema del rito del lavoro che, ispirato ai principi della concentrazione e dell’oralità, ha dato prova, almeno nelle prime rigide applicazioni, di buoni risultati. Altri hanno, al contrario, osservato come la previsione di un unico modello di processo ordinario di cognizione, così strutturato, non sia compatibile con la particolarità delle singole categorie di controversie. Si è quindi suggerito di affiancare al vigente rito ordinario un modello processuale, sempre a cognizione piena ma semplificato quanto a forme e termini. In questa prospettiva si è proposta l’adozione di uno schema procedimentale articolato in due fasi: l’una, relativa alla preparazione della causa, destinata all’individuazione delle sole questioni realmente controverse e suscettibile di una risoluzione anticipata, già in sede di prima udienza (ad esempio, quando vi siano da risolvere contrasti procedurali oppure nell’ipotesi in cui il convenuto riconosca o non contesti la domanda, oppure, ancora, la prova sia evidente o le contestazioni del diritto azionato siano manifestamente infondate); FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 51 51 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO l’altra destinata, qualora non ricorra nessuna delle ipotesi prospettate e/o sia comunque necessaria attività istruttoria, all’assunzione delle prove ed alla decisione. Altri, ancora, hanno suggerito di individuare un modello di processo stabile e tendenzialmente unitario ma flessibile, adattabile, cioè, quanto alle forme ed ai mezzi di tutela, alle diverse tipologie e concrete caratteristiche delle controversie nonché alla loro complessità, operandosi, in tal modo, una sensibile riduzione delle ipotesi di specialità e mantenendosi in vigore solo quelle per le quali la specialità, per l’appunto, sia giustificata da effettive esigenze di tutela differenziata. Altri, inoltre, hanno individuato un diverso percorso e trattamento processuale in relazione alla rilevanza, complessità e difficoltà della controversia (il pensiero corre alla distinzione nei paesi anglosassoni tra il procedimento semplificato a costi fissi per le cause di modesta entità - c.d. small claims track, di valore inferiore alle 5.000 sterline -; il “percorso veloce” - c.d. fast track - per le controversie di valore sino a 15.000 sterline, che prevede un tempo di istruzione inferiore alle 30 settimane; il “percorso multiplo” - c.d. multi track - per tutte le altre controversie che, in quanto ritenute più complesse, vengono trattate con procedura ordinaria). Altri, ancora, per semplificare l’accesso alla giustizia e, nel contempo, risolvere i problemi legati alla giurisdizione e competenza, hanno ventilato la creazione di un Tribunale unico, suddiviso in sezioni specializzate, per cui, una volta presentata la domanda, sarà l’Ufficio a trasmetterla alla sezione competente (tale soluzione ricorda per alcuni aspetti il sistema spagnolo per cui è il Tribunale, ove la domanda viene registrata, a deciderne l’ammissibilità, previa verifica che la controversia rientri nel suo settore di competenza per materia e che soddisfi tutti i requisiti legali. In altri casi il Tribunale, prima di ammettere la domanda, deve verificare anche la propria competenza territoriale). Dai più si è poi invocato l’aumento dei titoli esecutivi di formazione extragiudiziale, il potenziamento del ricorso alla tutela sommaria - non condizionato all’instaurazione e alla conclusione del giudizio di merito - e l’incentivazione degli strumenti di condanna anticipata (si è, al riguardo, prospettata la possibilità di introdurre in Italia, sia pure con opportuni correttivi ed accorgimenti, l’istituto del référé provision del diritto francese; di emanare l’ordinanza ex art. 186-quater anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria e di ampliarne l’applicazione anche al di fuori delle fattispecie attualmente contemplate). Da segnalare la proposta, proveniente soprattutto da parte della magistratura, di una pluralità di forme semplificate di motivazione della sentenza, quantomeno per le cause arretrate. Va osservato tuttavia che le auspicate riforme processuali, benché essenziali, non possono bastare a conseguire l’obiettivo del recupero dell’efficienza della giustizia civile. Occorre, invero, una riforma strutturale del sistema, sì da garantire una più incisiva e giusta tutela giurisdizionale che risponda, finalmente, alle esigenze della società civile e in linea con gli standard europei (al riguardo, va sottolineato come, nell’ottobre scorso, mentre si celebrava la “Giornata europea della giustizia civile” il nostro Paese abbia ricevuto, ancora una volta, una diffida da parte del Consiglio d’Europa ad attuare le necessarie riforme per 52 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 52 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO eliminare le deficienze strutturali del sistema giudiziario che, secondo l’Assemblea Parlamentare dell’Unione, sono causa di reiterate violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tali da costituire “una grave minaccia per il principio del primato del diritto”). In tale contesto, alcuni interventi si rivelano prioritari sul piano organizzativo ed ordinamentale (anche in questo caso, ovviamente, senza la pretesa di suggerire rimedi miracolosi, ma piuttosto argomenti di stimolo alla discussione). Sul piano ordinamentale: a) incrementare l’organico dei magistrati professionali, stante l’attuale inadeguatezza del numero dei giudici togati; b) affidare al giudice un numero effettivamente gestibile di cause, prevedendo rigorosi meccanismi di controllo del rispetto dei termini assegnati per la loro definizione; c) rivisitare il sistema di distribuzione tabellare degli affari per materia, tipologia e complessità, anche attraverso la partecipazione degli avvocati ai Consigli Giudiziari; d) introdurre il principio della specializzazione del Giudice, che consentirebbe una gestione più razionale del carico processuale (specializzazione, infatti, è presupposto di competenza, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dell’esperienza pratica), da conciliare con l’esigenza di assicurare, comunque, un’adeguata rotazione; e) non ampliare la competenza, né per materia, né per valore dei Giudici di Pace, o provvedervi solo entro limiti ristretti e solo quando siano stati assicurati il preventivo potenziamento degli strumenti di formazione professionale e la severa e rigorosa valutazione e verifica periodica del grado di professionalità acquisito; f) destinare i magistrati onorari e le relative risorse, non già alla costituzione di nuove sezioni stralcio (espressione di una logica emergenziale di “smaltimento” che evoca immagini ricollegabili più alla tutela dell’ambiente che all’amministrazione della giustizia) ma piuttosto alla creazione dell’Ufficio del Processo, sempre sotto la supervisione di un magistrato togato (ancora una volta, in linea con le indicazioni degli Osservatori sulla Giustizia); Sul piano organizzativo: a) aumentare gli stanziamenti nel bilancio dello Stato per le spese di Giustizia; b) introdurre e strutturare l’ufficio del Giudice (o del Processo) dotato di personale qualificato - ivi compresi, come riferito, i magistrati onorari e, perché no, eventualmente i praticanti avvocati - che sia di effettivo supporto al Giudice, sollevandolo da compiti non strettamente attinenti la funzione giudicante, quando non del tutto impropri; c) colmare le gravi carenze di organico del personale amministrativo favorendo, come di recente concordato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia, la stipulazione di convenzioni che prevedano la messa a disposizione da parte degli uffici regionali (ma anche provinciali e comunali) di personale proprio per supplire alle esigenze degli uffici giudiziari; d) assicurare una migliore direzione e gestione degli uffici, anche attraverso una riqualificazione del personale amministrativo, prevedendo un’apposita selezione e formazione dei dirigenti; FORO ROMANO 1/2007 03_attivita del consiglio_2.pmd 53 53 10/04/2007, 07:49 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO e) dare l’avvio ad un serio processo generale di informatizzazione degli uffici giudiziari, semplificando i sistemi informativi e le regole di accesso ai servizi; f) rilanciare il processo telematico, abbandonando la fase sperimentale che data ormai da lungo tempo (sono trascorsi ormai cinque anni dal regolamento ministeriale per l’informatizzazione dei processi civili ma i risultati dell’e-justice sono poco confortanti, soprattutto se paragonati a quelli ottenuti in altri paesi europei: tanto per fare un esempio, ricordiamo che in Inghilterra e Galles è stato introdotto il c.d. Money Claim on-line, che permette al cittadino di ottenere, appunto on-line, un decreto ingiuntivo; in Finlandia è possibile attivare via e-mail un procedimento sia civile che penale etc.); g) favorire l’attivazione su tutto il territorio delle c.d. “prassi virtuose” che, grazie, soprattutto, all’attività degli Osservatori per la Giustizia si sono, via via tradotte in Protocolli per l’efficace e proficua “gestione” delle udienze civili, potenzialmente suscettibili, se di applicazione generalizzata, di migliorare sensibilmente (e, formula tanto cara al legislatore, “a costo zero”) la resa del “servizio Giustizia.” Occorre ribadire, dunque, come l’adozione di un serio ed organico piano di riforme sia oggi più che mai imprescindibile per superare la gravissima crisi nella quale la giustizia civile in Italia si dibatte da troppo tempo. L’occasione, che oggi ci si offre, di un’iniziativa (finalmente) congiunta di Magistratura ed Avvocatura, mosse da un obiettivo comune, quale il rendersi interlocutore unitario ed autorevole nei confronti della classe politica e del legislatore, è troppo preziosa perché la si lasci sfumare senza assicurarle un seguito adeguato. In questa prospettiva, ritengo che la rilevata, spontanea convergenza sulle medesime posizioni di componenti anche assai diverse tra loro costituisca la migliore riprova della bontà dell’iniziativa odierna ed il miglior viatico per una sua utile prosecuzione, con l’auspicio che i risultati siano proporzionati all’impegno ed alle speranze che in essa ripongono i suoi promotori. Per l’Unione Nazionale delle Camere Civili Fabrizio Gizzi Presidente della Camera Civile di Roma 54 03_attivita del consiglio_2.pmd FORO ROMANO 1/2007 54 10/04/2007, 07:49 IL NOSTRO MONDO GLI AVVOCATI “INUTILI” DEL MINISTRO BERSANI di Carlo Testa Sul quotidiano “Il Messaggero” del giorno 19 febbraio 2007, a pagina 14, è riportata la seguente dichiarazione del Ministro Bersani: “un esercito di professionisti si occupa dell’inutile contenzioso sugli incidenti stradali invece noi, ad esempio, gli proponiamo di certificare le pratiche per l’avvio di imprese nell’ambito della semplificazione della burocrazia. Bisogna abituarsi a portare le risorse umane e materiali là dove sono utili”. In tutti questi anni varie offese sono state, anche gratuite, proferite nei confronti dei professionisti forensi. Ora, l’epiteto “inutile” è una nuova verità che propina l’attuale classe governativa. Il Signor Ministro, che vorrebbe eliminare il contenzioso di migliaia di pratiche ove si verte su diritti costituzionalmente garantiti quali la salute, la proprietà, l’integrità patrimoniale dei cittadini, ci propone un nuovo lavoro: certificare l’avvio delle nuove imprese, proprio in un momento che, come è noto, attività artigianali e piccole e medie aziende chiudono per le eccessive vessazioni fiscali! Oltre trant’anni fa, in una capitale di uno Stato asiatico di antichissima civiltà, andò al potere un’elite rivoluzionaria che decretò come inutili i lavori svolti fino a quel momento da intellettuali e impiegati della piccola e media borghesia (professori, impiegati di banca, funzionari statali, professionisti, artigiani) e ordinò agli stessi di andare a vivere e lavorare in aperta campagna, ove furono trasportati con forza, per incrementare la produzione agricola dello Stato. Se la filosofia politica alla base del pensiero del Signor Ministro è la stessa, i professionisti forensi possono dirsi fortunati perchè, invece che campi di lavoro agricolo forzato, l’attuale classe governativa italiana propone loro, d’imperio, un inesplorato, anche se improbabile, ramo di attività lavorativa! Scherzi a parte, l’Ordine forense non si piegherà nè ai soprusi nè alle offese. Tenga conto il Ministro che, piuttosto, inutili sono le ore di fila davanti a Cancellerie deserte e blindate, nonchè gli anni, i lustri, di durata dei processi che una oculata Amministrazione della Giustizia potrebbe ridurre a tempi ragionevoli. I Colleghi romani reagiranno con dignità e fermezza, con ulteriori forme di protesta, dimostrando, anche con il lavoro quotidiano, l’insostituibile ruolo dell’Avvocatura nella vita civile della nostra Nazione. FORO ROMANO 1/2007 04_il nostro mondo.pmd 55 55 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO MASSIMI SISTEMI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA La giustizia sportiva si caratterizza per essere uno strumento molto duttile, in quanto esistono diversi tipi di procedimenti di giustizia sportiva, attivabili a seconda dell’interesse che deve essere tutelato. I diversi procedimenti di giustizia si possono raggruppare in quattro tipologie e precisamente: - la giustizia disciplinare, che ha come scopo quello di salvaguardare l’ordinamento giuridico da quei comportamenti ritenuti illeciti e posti in essere in violazione di precetti o di norme federali; - la giustizia tecnica, che ha come scopo quello di garantire che le competizioni sportive si svolgano regolarmente e che vi prendano parte solo i soggetti legittimati secondo le regole federali; - la giustizia economica, che ha come oggetto la risoluzione di controversie di natura economica tra soggetti dell’ordinamento sportivo; - la giustizia amministrativa,che ha come oggetto l’adozione di provvedimenti da parte del C.O.N.I. ovvero di altri soggetti giuridici. I principi che sostengono l’ordinamento sportivo sono quelli della lealtà e della correttezza. In tutti i regolamenti federali che trattano della materia della giustizia, infatti, uno dei primi articoli è sempre dedicato alla valorizzazione dei principi della lealtà e della correttezza ai quali tutti i soggetti del mondo sportivo si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica. Per tutti, si vedano l’art. 1. 1° comma , del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) secondo il quale “coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e l’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) secondo il quale “le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale, nonché nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., dei deliberati assunti e delle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi federali”. Tali principi sono importanti in quanto l’ordinamento sportivo ritiene che l’esercizio dell’attività fisica non debba essere fine a se stesso, ma debba costituire il momento centrale di una più ampia valorizzazione del soggetto come persona inserita in un contesto sociale. In virtù di questa considerazione, lo Statuto del C.O.N.I. prevede la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, dettando principi 56 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 56 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO per la lotta contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni altra forma di violenza fisica o psicologica. Questi principi di altissimo valore morale hanno un sapore universale secondo il quale la persona in ogni sua azione agonistica o relazionale, dovrà sempre comportarsi lealmente improntando la sua esperienza non solo al risultato sportivo: lo sport nasce come attività che procura un beneficio sia fisico che psichico alla persona e che mira ad inserire la stessa nella dimensione relazionale della vita. L’ordinamento sportivo presuppone la presenza di una pluralità di soggetti che possiamo ricondurre a due distinti categorie: - le persone fisiche; - gli enti associativi. Per quanto riguarda le persone fisiche, in attuazione di quanto disposto dal nuovo Statuto del C.O.N.I. adottato dal Consiglio nazionale il 23 marzo 2004 ed approvato con D.M. 23 giugno 2004, si conoscono tre categorie di soggetti: - atleti; - tecnici sportivi; - ufficiali di gara. Gli atleti entrano a far parte dell’ordinamento sportivo attraverso un atto formale di adesione alla Federazione di appartenenza , in conseguenza del quale divengono titolari di numerosi rapporti giuridici, tra cui quello relativo all’obbligo di conoscere e rispettare le norme dell’ordinamento sportivo. L’atto formale di adesione è l’atto di tesseramento e ciascuna Federazione disciplina con norme autonome il relativo procedimento: attraverso l’atto del tesseramento l’atleta entra a far parte dell’ordinamento giuridico sportivo. Gli atleti vengono inquadrati preso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolare in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate. Gli atleti devono praticare lo sport con lealtà sportiva, in conformità alle norme nonché agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della Federazione nazionale a cui appartengono; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. I tecnici sportivi sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. Essi vengono inquadrati presso la società l’associazione sportiva riconosciuta,o comunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., e del C.O.N.I. e della FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 57 57 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente federazione Internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. Gli ufficiali di gara sono tenuti a svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio in attuazione dell’antico brocardo latino sine spes et sine metus a cui tutte le funzioni di giudizio dovrebbero essere ispirate. Essi partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione Sportiva Nazionale e senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurare la regolarità. Gli ufficiali di gara possono anche essere riuniti in gruppi o associazioni dalla competente Federazione Sportiva Nazionale. Della categoria degli enti associativi fanno parte: - il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.); - il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); - le Federazioni Sportive Nazionali; - le Discipline Sportive Associate; - gli Enti di promozione dello sport; - le Società ed associazioni sportive in genere. Il Comitato Olimpico Internazione (C.I.O.) è un ente sovranazionale del quale fanno parte i singoli Stati che prevedano al loro interno un Comitato Olimpico Nazionale di riferimento. Il C.I.O. ha sede a Losanna in Svizzera, e costituisce un’organizzazione non governativa, sorta dall’esigenza di gestire lo svolgimento dello sport a livello mondiale. Il Presidente del C.I.O. dura in carica otto anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni e nell’esercizio delle sue attività, viene affiancato da un Commissione Esecutiva. Il C.I.O. svolge varie funzioni di natura tecnico-organizzativa. In particolare: - redigere il protocollo per i Giochi Olimpici e stabilisce il relativo programma; - ha poteri circa la determinazione dei criteri di ammissione degli atleti alle gare per il dilettantismo; - designa la città che dovrà ospitare i Giochi Olimpici; - convoca il Congresso Olimpico al quale prendono parte i rappresentanti ufficiali dei Comitati Olimpici Nazionali e delle Federazioni Sportive Nazionali; - sovrintende allo svolgimento dei Giochi Olimpici. Il C.O.N.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Per espressa disposizione normativa, esso deve conformarsi ai principi dell’or- 58 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 58 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO dinamento sportivo internazionale ed essere rispettoso degli indirizzi che derivano dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.). Compito fondamentale del C.O.N.I. è quello di organizzare e potenziare lo sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Nell’ambito della prevenzione e della repressione del doping, il Comitato Olimpico Nazionale adotta misure che abbiano come scopo quello di scongiurare l’uso di sostanze che tendano ad alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive. Il C.O.N.I. è dotato di uno Statuto adottato a maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le competenze specifiche del C.O.N.I. sono delineate nello Statuto e riguardano: - l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale; - la predisposizione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare; - la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile; - la predisposizione di azioni contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza; - la previsione di principi che garantiscano ad ogni atleta formato dalle Federazioni,Discipline, società od associazioni sportive, una formazione educativa o professionale complementare a quella sportiva; - la predisposizione di principi volti a reprimere e prevenire l’uso di sostanze di metodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche nonché a garantire giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo. Gli organi del C.O.N.I. rimangono in carica quattro anni. Questi sono: - il Consiglio Nazionale; - la Giunta Nazionale - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Vi sono poi le Federazioni Sportive Nazionali: gli enti associatici che contraddistinguono l’ordinamento sportivo sono costituiti dalle federazioni sportive nazionali, alle quali il D. Lgs 23 luglio 1999, n 242 riconosce natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 59 59 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Alle Federazioni Sportive Nazionali si sono affiancate le Discipline sportive associate (tra le quali vi sono l’Orientamento – F.I.S.O. – e il Triathlon – F.I.T.R.), che possono essere riconosciute dal Consiglio nazionale, godendo così delle stesse prerogative delle Federazioni sportive nazionali, purché rispondano a determinati requisiti. Si tratta di discipline sportive alternative rispetto a quelle già riconosciute come Federazioni Sportive Nazionali, in quanto lo Statuto del C.O.N.I. prevede espressamente che il Consiglio nazionale può riconoscere,a fini sportivi, una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport, purché non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Sia le Federazioni sportive nazionali che le Discipline sportive associate sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro e disciplinate, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Esse sono costituite da società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali ed in relazione a particolari attività, anche da singoli tesserati. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono riconosciute ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. Tale riconoscimento è importante non solo in quanto costituisce l’atto istitutivo della Federazione o della Disciplina, ma altresì perché è pregiudizievole rispetto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Ai fini del riconoscimento sportivo, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono rispondere ad alcuni requisiti e precisamente devono: - svolgere, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, l’attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; - costituire un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e alle deliberazioni e agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.; - prevedere delle procedure elettorali e una composizione degli organi direttivi che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione o Disciplina associata interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole Federazioni e Discipline associate. In presenza dei predetti requisiti il C.O.N.I. provvede a riconoscere a fini sportivi la relativa Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata. 60 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 60 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Spetta allo stesso Consiglio nazionale l’eventuale atto di revoca del riconoscimento, che si verifica ove dovessero venir meno i requisiti costitutivi della Federazione, in quanto questi devono essere sempre presenti durante tutta la vita della Federazione e della Disciplina. Le federazioni sportive e le Discipline associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni che garantiscano la parità e l’armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. L’atto fondamentale delle Federazioni e le Discipline sportive associate è lo Statuto, il quale deve sempre rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e deve, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore. Lo Statuto stabilisce, inoltre le procedure per l’elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, i quali restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. È compito del Consiglio nazionale del C.O.N.I. emanare indirizzi in ordine ai profili pubblicistici dell’attività delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con particolare riferimento alla affiliazione, al riconoscimento e ai controlli sulle società e sulle associazioni sportive, ai tesseramenti, alla tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli atleti, alla repressione del doping, nonché alla formazione dei quadri e dei tecnici. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate sono approvati annualmente, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglio nazionale e dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.. È, inoltre, compito della Giunta nazionale vigilare sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate; ad essa spetta, poi, i compito di promuovere il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate; in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali. Antonio Conte FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 61 61 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO “IL DIRITTO: SUE IMPLICAZIONI, COINVOLGIMENTI E INTERDIPENDENZE” di Giovanni CIPOLLONE LEZIONE TENUTA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MALTA FRANCESCO DE FRANCHIS “IL DIRITTO COMPARATO DOPO LA RIFORMA” IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI RIPORTANDO I PUNTI SALIENTI DI TALE TESTO Giustizia è intesa come virtù universale, principio dell’ordine e d’armonia. Se si cerca di fare un parallelo con il concetto di diritto o, meglio se si mettono su un piano di relazione i due termini, si deve rilevare che sono entrambi concetti impossibili da racchiudere in una formula; entrambi problemi filosofici presi separatamente; quando poi sono combinati, danno luogo ad una miscela oltremodo complessa che ha occupato fin dall’origine il pensiero occidentale. Comunque, poiché essi sono impiegati tanto spesso dal giurista e nel linguaggio corrente, ci si attiene ad una accezione che sembra accettabile, almeno ai fini di queste lezioni. Come annota Karl Popper: “Che cosa veramente intendiamo quando parliamo di ‘giustizia’?... ritengo che la maggior parte di noi, specialmente coloro che hanno in genere una concezione umanitaria dei problemi, intendono qualcosa di questo genere: a) una eguale ripartizione dell’onere della cittadinanza, cioè di quelle limitazioni della libertà che sono necessarie nella vita sociale; b) uguale trattamento dei cittadini davanti alla legge, a patto che, naturalmente, c) le leggi non siano tali da favorire né da sfavorire singoli cittadini o gruppi o classi; d) imparzialità dei tribunali e, finalmente, e) una eguale partecipazione ai vantaggi (e non solo all’onere) che il fatto di essere membri dello stato può comportare per i cittadini di esso”. Si potrebbe aggiungere e variare, e rilevare, magari, che, in primo luogo, andrebbero esplicitati i diritti umani, e poi lo Stato di diritto (meglio la rule of law), e poi la giurisdizione; ma la definizione è abbastanza ampia per includere senza alcun dubbio tutto questo: ma il rischio di infilarsi in un tunnel senza uscita è grande, almeno nei limiti imposti da queste lezioni. Comunque, se, come sembra, la definizione di Popper è accettabile dal giurista, allora è innegabile che il diritto (rectius, la politica, perché il diritto è, per molti versi, politica) ha un gran ruolo da svolgere, tenendo conto che quella definizione si può considerare come il manifesto delle società liberali dell’Occidente. In realtà, senza sconfinare nella filosofia, anche un giurista dovrebbe concordare sull’idea che il diritto è essenzialmente ricerca della giustizia e con essa si identifica. Se non si vuole evitare quel gesetzliches Unrecht, ossia quella iniquità legale che è tanta parte del diritto positivo, cara a non pochi giuristi, tedeschi e non. Forse, aveva ragione Carnelutti nel sostenere che il diritto è l’”armatura dello Stato”, anche se nello Stato di Diritto non sempre è riscontrabile la forma perfetta 62 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 62 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO dello Stato. Di pari importanza appare il parallelo Diritto-Morale. Il fatto che da noi, nella realtà effettuale, la politica – nessuna fazione esclusa – segua una strada completamente diversa dalla, anzi, non di rado addirittura opposta alla, morale è la misura della crisi nazionale. In un paese normale l’elettore medio si rifiuta di votare per un candidato notoriamente corrotto; se, invece, gli elettori fanno esattamente il contrario votandolo anzi con trasporto, non è già perché essi tengano distinta la politica dalla morale, ma semplicemente perché sono essi stessi corrotti, o perché non vi hanno diversi e migliori candidati, o perché non sussistono garanzie di esprimere liberamente il voto, o perché quelle sono le forze politiche in campo, e non si possono sostituire con altre che semplicemente non esistono. Sulle domande di Agostino: “Senza la giustizia che sarebbero in realtà i regni se non bande di ladroni? E che cosa sono le bande di ladroni se non piccoli regni?” si sono esercitate schiere di studiosi; però forse si può osservare che se la giustizia è parola che trascende il diritto, resta il fatto che, com’è stato osservato, al tempo in cui il diritto naturale ha assunto la più modesta denominazione di principi generali di diritto, la giurisdizione vi ha una parte non piccola. O non sono forse combattute in nome della giustizia le grandi battaglie giudiziarie (e non): la coppia diritto giustodiritto ingiusto, tanto appassionatamente dibattuta, non attiene forse all’etica? Come si è accennato, per Aristotele l’ambito dell’etica è lo stesso della politica: il bene dell’uomo è anche il bene della città: la giustizia viene definita come quella disposizione di animo per la quale gli uomini sono inclini a compiere cose per le quali operano giustamente e vogliono le cose giuste. La separazione tra etica e politica avviene nell’età moderna quando si studia la politica e lo Stato per quello che sono e non per quello che dovrebbero essere. In questa nuova prospettiva realistica che inizia con Machiavelli, la politica non è la scienza che ha come fine la giustizia (Platone) o il bene comune (Aristotele), ma è la rappresentazione della realtà concreta, effettuale, il cui scopo è la conservazione del potere attraverso qualsiasi mezzo. Hobbes subordina addirittura l’etica alla politica in quanto la morale dipende dal potere politico. Su questa linea si pone anche Hegel che sostiene il principio della ragion di Stato, ossia il principio secondo il quale la morale politica, deve prevalere sull’etica propriamente detta. Uno dei più convinti sostenitori dell’eticità della politica nell’era moderna è invece Kant, il cui imperativo categorico – non puoi compiere ciò che non può diventare una massima universale – implica necessariamente un risvolto politico. Il rapporto tra etica e politica è visto in Kant, ma anche in Marx, soprattutto in riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo e a una loro più giusta ripartizione: in questo senso, il problema dell’etica diventa una questione di giustizia, e lo Stato kantiano diventa uno Stato di diritto, razionale ed eticamente fondato. La distinzione tra politica e morale, di cui tanto parlano gli studiosi viene fatta risalire a Machiavelli. Ma non si capisce bene se non si approfondisce un pochino. Machiavelli vuole che il suo Principe si ribelli non già alla morale generale, ma alla FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 63 63 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO politica di una Chiesa che pretende di fare la morale agli altri mentre invece, potere autoritario, corrotto e immorale persegue una politica di potenza: non va dimenticato che il pensiero di Machiavelli (1469-1527), creatore della scienza politica moderna, patriota, si forma all’indomani della calata di Carlo VIII in Italia (1494), al tempo in cui Savonarola (1452-1498) tuona contro la corruzione della Chiesa e anticipa di poco la sacrosanta ribellione di Martin Lutero con le sue 95 tesi (1517). Ma ora è tempo di un ritorno all’antico rapporto tra politica e morale. Nella omonima tragedia di Sofocle, Antigone, sfidando la legge di Creonte, dà sepoltura a suo fratello Polinice. Quando Creonte condannandola a morte, la accusa di aver trasgredito la legge della città, Antigone non nega di averlo fatto, ma dichiara di aver preferito di essere fedele “alle leggi non scritte, ma infallibili degli déi”. In Questa tragedia è rappresentato in modo emblematico il conflitto che divide l’agire politico dall’agire morale, il primo che riguarda i comportamenti che riguardano la sfera della vita associata e che sono regolati dalle leggi, il secondo che riguarda esclusivamente il rapporto che ciascuno ha con la propria coscienza. Ma la distinzione, non facile tra politica e morale, non è poi tanto netta come in passato; ora gli Stati sono tenuti a rispettare i diritti umani, e perfino il diritto internazionale – concepito all’origine come un diritto tra Stati – vede ora anche gli individui come protagonisti. Insomma, superata, nella filosofia della politica, ma non nella realtà effettuale, la ragion di Stato, nondimeno è difficile negare che la politica oggi deve contenere ingredienti minimi di moralità. Come si è rilevato: “La distinzione tra la sfera del D[iritto] e la sfera morale divenne, dopo Thomasius, un luogo comune della filosofia… Uno dei punti fondamentali della dottrina di Kant è la distinzione tra legalità e moralità… ed è anche quello che ispira un numeroso gruppo d’indirizzi della filosofia moderna del D[iritto] e precisamente tutti quelli che partono dalla distinzione tra la sfera esterna dell’azione, come propria del D[iritto] stesso, e la sfera interna dell’intenzione o della coscienza, come propria della moralità. Così la teoria del D[iritto] come ‘il minimum etico’ proposta da Jellinek… implica insieme la derivazione del D[iritto] dalla morale e la riduzione del D[iritto] a una sfera morale ristretta o diminuita”. Per riassumere una materia assai complicata: i) morale e politica sono due categorie di per sé, diverse e non giustapponibili; insomma, non sono la stessa cosa. Eppure, i confini tra l’una e l’altra appaiono quantomai difficili da definire con precisione, perché se è vero che la morale non può sostituire la politica, è anche vero che in un regime che si pretende liberaldemocratico, quest’ultima non può neanche pretendere di sostituire, annullare, o ignorare la morale; ii) qualsivoglia politica per potersi fregiare dell’aggettivo di liberaldemocratico non può negare i diritti umani, di per sé limite non lieve all’agire politico; iii) il costituzionalismo, assunto dalla liberaldemocrazia come suo contenuto primario, è anzitutto allocazione e controllo del potere; in tal senso, la politica, pur essendo una categoria distinta dalla morale, non può sottrarsi a quei controlli concepiti a un tempo per assicurare il rispetto dei diritto umani e una gestione passabilmente decente del potere politico; 64 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 64 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO naturalmente, per le dittature vale la amoralità della politica; (iv) in una liberaldemocrazia degna del nome la politica, per quanto necessariamente diversa dalla morale, non può invocare questa sua diversità per giustificare una gestione corrotta del potere; (v) proprio per essere tale, una liberaldemocrazia deve essere retta dalla esigenza di una sia pur minima partecipazione collettiva alle decisioni pubbliche, e da talune remore politiche fondamentali, che sono di per sé anche morali: In altre parole, la dicotomia di Machiavelli sopravvive, ma non è così impermeabile come si lascia ritenere. In ogni caso, Machiavelli che in quel periodo storico ignora i diritti umani e il costituzionalismo (come, del resto, dopo di lui Hobbes) parla ex parte principi e non ex parte populi come invece fa Rousseau ricorrendo peraltro a paradossi come la volonté général che non portano troppo lontano dal nazionalsocialismo. In un paese moralmente così tormentato come il nostro, il dibattito appare a dir poco infuocato, dato che da noi la lotta politica non è mai stata concepita, come nella liberaldemocrazia anglo-americana, nel quadro di una alternanza delle forze politiche al governo dello Stato, ma consiste in una competizione tra shogunati feudali che si scontrano per una irreversibile occupazione del potere. Altro aspetto da valutare è il rapporto tra Etica e Ragion di Stato. Quest’ultima che afferisce alla reale sicurezza dello Stato, spesso coincide esclusivamente con gli interessi di una classe dominante. I riferimenti che si fanno in un arco molto allungato e che vanno dall’utilitarismo al liberalismo fino all’egualitarismo liberale, ci confermano l’idea di una limitazione o, meglio di un relativismo tra ciò che debba ritenersi più o meno giusto in una società in cui la disuguaglianza debba essere o meno accettata. Nel rapporto tra diritto e scienza va sottolineato che nessun limite può porsi allo sviluppo scientifico ma sempre nel rispetto del “principio di precauzione” e in ogni caso che dovrebbe evitarsi di dare impulso alla tecnologia se il risultato scientifico possa portare allo sterminio dell’umanità, alla degenerazione per manipolazione genetica o a dar vita, ad esempio, all’olocausto ecologico. Peraltro, la scienza condiziona la politica e quindi la legislazione che la esprime e influisce parimenti sul potere giudiziario. Si affermava fino a poco fa che la scienza esatta descrive e il diritto prescrive: poi si è scoperto che la scienza esatta (fisica, biologia, chimica, genetica) non solo descrive, ma descrive al fine di manipolare: fino a qualche tempo fa sussisteva una separatezza tra scienza e diritto, due entità contraddistinte da finalità e metodologie diverse che non si incontravano mai. Negli anni più recenti invece questo incontro vi è stato: un riflesso della concezione della rule of law per cui spetta al giudice l’ultima parola; dai problemi ambientali e di tossicità dei prodotti, alla definizione dei diritti in materia di tecnologie riproduttive e di malattie terminali, fino ai dilemmi connessi alla genetica e alle biotecnologie. L’insistenza da parte della filosofia del carattere non neutrale della conoscenza scientifica ha determinato situazioni inedite. Il giudice, infatti, quando deve stabilire quale sia la scienza valida e conseguentemente idonea a produrre effetti giuridici, si trova allo stesso tempo FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 65 65 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO a definire in via normativa il sapere scientifico. E’ il caso dell’accennato principio di precauzione, ideato per colmare con valutazioni giuridico-politiche gli spazi di incertezza della scienza. Una prima concezione ha ritenuto che il sapere scientifico dovesse prevalere sul diritto, laddove, specie negli Stati Uniti, mediante l’intervento della giurisdizione, si è subordinata la validità della scienza alle valutazioni giuridico-politiche. In realtà, si è affermato il primato del diritto qualora un provvedimento giuridico in tema di scienza sia adottato in condizioni di incertezza scientifica; com’è stato osservato, è questo l’indirizzo della Supreme Court federale nel caso Daubert. Esso verteva sul carattere teratogeno di un farmaco da assumersi in gravidanza. Con questa decisione prevale l’epistemologia dei giudici sull’opinione degli scienziati; essa demolisce la precedente regola Frye stabilendo che l’accettazione generale, come pure il peer review, sono solo una parte degli elementi che i giudici hanno a disposizione per determinare cosa sia in un particolare caso la scienza valida; ad esempio, con l’ammissione della testimonianza di esperti che, pur non godendo del riconoscimento della comunità scientifica, sostengano cioè ipotesi plausibili. Insomma, il giudice è il perito dei periti; si salva la validità della scienza, ma si afferma allo stesso tempo il primato del diritto, attribuendo ai giudici il potere di valutare liberamente la credibilità degli esperti. Si tratta di temi come l’interruzione della gravidanza, il diritto di morire, le biotecnologie, sui quali un accordo in sede legislativa sembra estremamente difficile. D’altronde, non c’è attimo della sua vita pubblica e privata, anche quella che si svolge tra le pareti domestiche, che sfugga al controllo della nuova tecnologia nei cui confronti è del tutto indifeso, nonostante le migliaia di leggi e apparati a tutela di una riservatezza che, ormai, non c’è più; paradossalmente, le difese legali non solo non lo proteggono, ma servono soltanto ad imporgli penosissime corvée: basterebbe pensare alla imponente quanto tutto sommato inutile normativa a tutela della privacy nel nostro paese. E’ non soltanto una coincidenza che, in parallelo con l’estendersi della tutela formale dei diritti umani, aumenta proporzionalmente la forza incontrollabile del potere: dietro tutte le istituzioni liberali, dalla monarchia alla repubblica, al parlamento, alla giurisdizione vi sono degli attori che sfuggono a qualsiasi controllo; se solo si sapesse dove si annida il potere sarebbe più facile combatterlo; ma solo il potere può sapere dove si trova il potere, e poi per combattere il potere ci vuole un altro potere che di solito o non c’è o non ha ragioni per farlo. Spetta alla politica e quindi, in via gradata, al diritto in quanto strumento della politica, non già contrastare la scienza, che procede per conto suo in ogni caso, ma governare il fenomeno, assicurare cioè che quei diritti siano rispettati, ma senza farsi troppe illusioni. Un argomento più specifico è quello della bioetica. Può forse affermarsi che è nella rubrica della filosofia che rientra la bioetica; materia della quale non si può esagerare l’importanza: la scienza è oggi in grado, o non manca molto, di realizzare un sogno antico quanto l’uomo: ossia controllare l’evoluzione umana. Questo 66 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 66 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO comporta formidabili problemi, anzitutto etico-politici, e solo dopo giuridici. Ammettere dei designer babies, ossia bambini su misura o la clonazione dell’embrione grazie alle manipolazioni genetiche sono solo alcuni dei fondamentali problemi che possono presentarsi. Grazie alla scienza sarebbe possibile dividere l’umanità in due gruppi: il ceto superiore, ossia geneticamente manipolato, superiore per intelligenza, carattere e doti fisiche, praticamente immortale, e il resto dell’umanità i cui genitori non si sono potuti permettere i costi di tali manipolazioni. La domanda finale può essere questa: è eticamente lecito creare queste due razze umane?; quale dovrebbe essere il ruolo della politica? D’altro canto, se è difficile immaginare una legge in materia di bioetica fatta senza tener conto di scienziati ed eticisti, è altrettanto difficile immaginare questi ultimi interpretarla, quella legge, senza il concorso del giurista. Lo stesso vale per altre materie; in realtà, in una società complessa l’aspetto giuridico-extragiuridico si combina sia nella fase della legislazione che della sua interpretazione; le separatezze del diritto ottocentesco, alle quali non erano estranee precise scelte ideologiche, sono oggi impossibili; e quindi si richiede al giurista-interprete ben più che la sola capacità di ragionare di cose giuridiche, ammesso che sia possibile, senza l’ausilio di un bagaglio culturale ed etico più vasto. Sulla dicotomia diritto-economia in gran parte si sviluppa il modello di ogni stato. Ciò si traduce nella ricerca di istituzioni che concretamente possono favorire in un dato contesto, lo sviluppo economico. L’economia è infatti la cartina di tornasole sulla validità di un sistema politico. Pensatori e studiosi si sono affannati sul problema se sistema politico e sistema economico fossero variabili indipendenti, ossia se, ad esempio, potessero coesistere libertà e istituzioni liberaldemocratiche e sistema economico comunista. Trattato al livello filosofico e politico, il dibattito si racchiude nell’ormai celebre scambio tra Croce e Einaudi, il quale ultimo concepiva “un legame organico fra liberalismo e liberismo; un legame che notoriamente Croce, in polemica con Einaudi, aveva sempre negato: una polemica che ha messo a confronto due liberali agli inizi degli anni Trenta. Ma qualcuno va oltre: Ugo Spirito, filosofo corporativista, prontamente zittito dal partito, arriva a sostenere che l’economia collettivista fosse addirittura compatibile con il regime politico fascista. In realtà, Hajek sviluppa con coerenza l’idea secondo la quale liberalismo politico e liberismo economico non sono separabili: è, in sostanza, la tesi di Luigi Einaudi. Le liberaldemocrazie presuppongono un’economia di mercato, di cui il principio di concorrenza costituisce uno dei pilastri fondamentali. Ma parlare di diritto e economia è solo un altro modo di dire politica ed economia; un rapporto fatto di interferenze reciproche. Come scrive Angelo Panebianco: “I rapporti fra politica e economia sono diversi a seconda che l’economia di mercato sia forte oppure debole. Più l’economia di mercato è forte e sana, più i rapporti fra politica ed economia (che si danno FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 67 67 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO comunque in tutte le società capitaliste) sono di tipo ‘lobbistico’. Sono cioè rapporti il cui grado di trasparenza e anche di ‘legalità’ (di conformità a norme di legge) varia da caso a caso, ma la cui fondamentale caratteristica è di mettere in relazione potentati economici e potentati politici fra loro distinti: gli imprenditori e gli uomini di finanza chiedono favori ai politici in cambio di appoggi. Però i confini tra politica e economia restano sufficientemente chiari. Invece, quando l’economia di mercato è debole sono proprio quei confini a mancare. Qui non si può più parlare di lobbies ma di interconnessioni strette fra politica ed economia dove competizione politica e competizione economica diventano facce della stessa medaglia, e i potentati che si muovono sulla scena nazionale sono, per lo più, politici e economico-finanziari insieme… Su questo sfondo, di debolezza della società di mercato e di regole adeguate, frutto dell’assenza di una vera cultura di mercato, va collocata la rovinosa caduta di credibilità della Banca d’Italia”. * * * Pubblichiamo i punti salienti dell’approfondita analisi di Giovanni Francesco Lo Turco, Presidente della Corte di Appello di Roma, sulla amministrazione della Giustizia nel Distretto di Roma, in occasione della inaugurazione dell’Anno Giudiziario il 27 gennaio 2007. RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA Con riferimento al processo civile, l’illustre magistrato ha dichiarato: “La crisi della giustizia civile è forse l’elemento di maggiore criticità nell’attuale panorama e l’eccessiva durata del contenzioso ne è il principale fattore, anche se negli ultimi anni si è avuto un’apprezzabile, seppur modesta, inversione di tendenza nei giudizi di primo grado. Viceversa, come già ho rilevato nella relazione dello scorso anno, la situazione è andata via via aggravandosi per i giudizi di secondo grado, tanto che in soli sei anni, tra il 2000 e il 2006, i processi davanti alle Corti d’Appello si sono più che triplicati, con una durata media nazionale passata dai 578 giorni del 2000 agli 845 del 2006. La preoccupazione che espressi l’anno passato assume quest’anno, se possibile, toni più gravi, condivisi dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura ancora nello scorso dicembre. Le cause sono molteplici. In primo luogo va affermato che tra di esse non può certo includersi la produttività dei magistrati che, anzi, come risulta documentato, è andata sempre più aumentando e non consente oggettivamente margini ulteriori di incremento, dal momento che è di tutta evidenza come il singolo magistrato non possa redigere oltre un certo numero di provvedimenti adeguatamente motivati. 68 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 68 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO L’eccesso di domanda rispetto alle capacità di assorbimento del sistema è invece il fattore primario del fenomeno che non è soltanto italiano, ma che in Italia è molto più accentuato, come risulta da un raffronto con le statistiche di altri paesi comparabili al nostro per dimensione e sviluppo socio-economico. Né appare condivisibile proporre come rimedio quello dell’aumento del numero dei magistrati, sia perché esso, oltre un certo limite, darebbe luogo ad un abbassamento del livello di preparazione, sia perché il numero attuale di magistrati togati ha già superato (12 per ogni 100.000 abitanti) quello di Paesi assai vicini al nostro, quali la Francia e la Spagna (in entrambi 10 togati ogni 100.000 abitanti). Appare invece motivo di notevole peso (questo sì!) l’attuale irrazionale distribuzione delle energie sul territorio nazionale: è il problema, sempre sottolineato e mai seriamente affrontato – anche per l’acquiescenza a particolarismi locali – della revisione delle ormai superate circoscrizioni giudiziarie. I Tribunali, per poter utilizzare al meglio le scarse risorse di mezzi e di personale disponibili, dovrebbero avere dimensioni minime più elevate e prevedere un organico di almeno venti magistrati, tenendo anche conto della crescente esigenza di specializzazione in determinate materie. Infatti alle specializzazioni tradizionali (famiglia, lavoro, fallimenti, esecuzioni, locazioni) se ne sono aggiunte altre (materia societaria, contenzioso della proprietà intellettuale e industriale, diritto dei mercati finanziari) anche per effetto di direttive comunitarie. Il fenomeno della specializzazione, in sé necessario per dare risposte differenziate alla diversità tipologica delle domande, determina nei Tribunali di ridotte dimensioni, inevitabilmente, una minore produttività dei giudici, le cui energie si disperdono in diversi settori di attività. In molti paesi europei si è fatto largo ricorso negli ultimi decenni, per fronteggiare l’aumento della domanda di giustizia civile, a mezzi di tutela al di fuori del processo ordinario. Viceversa in Italia permangono una sostanziale assenza di filtri per il ricorso al giudice ordinario ed un’eccessiva tendenza a risolvere le controversie civili attraverso il processo. Va dunque sollecitata l’introduzione legislativa, in via generale, del tentativo di conciliazione innanzi ad appositi organismi, istituti presso pubblici uffici, non tralasciando di prevedere adeguate garanzie di professionalità dei soggetti che ne farebbero parte. Altro fenomeno che rende particolarmente lenta la giustizia civile, è, inoltre, la scarsa propensione delle parti a ragionevoli soluzioni transattive, per cui è ancora troppo limitato il ricorso a forme di risoluzione delle controversie alternative al processo, spesso identificate con la sigla ADR (alternative dispute resolution). Per incentivare tali soluzioni molti ordinamenti europei prevedono che la parte che le rifiuti, o che rifiuti le proposte transattive, possa essere sanzionata attraverso la condanna al pagamento delle spese, anche nel caso risulti vittoriosa. Nell’ordinamento italiano il preventivo ricorso a forme alternative al processo è per ora previsto in casi limitati. Ad esempio il rito del lavoro impone il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 69 69 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Inoltre l’art. 38 del D.lgs.vo n. 5/2003 sul procedimento in materia societaria prevede la possibilità di istituire appositi organismi di conciliazione per la definizione delle controversie relative a detti rapporti. Statisticamente i risultati di tali istituti embrionali non appaiono tuttavia significativi, forse anche per effetto del costume, diffuso nell’opinione pubblica, di associare la soluzione delle vertenze alla sentenza del giudice. Tuttavia la strada, timidamente intrapresa, va incoraggiata perché sembra essere l’unica in grado di rischiarare il fosco quadro descritto. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che risultati concreti possano discendere soltanto da interventi fortemente innovativi per la soluzione delle controversie prima del processo e fuori di esso. Induce a tale conclusione la constatazione che, a fronte dei numerosi interventi sul processo civile, dettati tutti da finalità acceleratorie si è, nondimeno, sempre continuato a registrare un progressivo incremento delle sopravvenienze e delle pendenze, con inevitabile allungamento dei tempi medi di durata dei processi. Pertanto debbo ritenere che anche le recenti modifiche legislative (leggi n. 80/2005 e n. 263/2005, legge n. 52 del 24 febbraio 2006 di riforma delle esecuzioni mobiliari, legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli, legge n. 102 del 21 febbraio 2006 in materia di risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali, D. Lgs. n. 40 del 2.2.2006 di modifica del codice di rito in materia di processo di cassazione e di arbitrato) non siano destinate, in mancanza di più radicali riforme processuali, a ribaltare l’attuale stato di cose. Anche una semplificazione delle procedure renderebbe, infine, più celere il processo civile. Come ho sottolineato dettagliatamente nel discorso inaugurale dell’anno scorso, fra riti codicistici e riti speciali, è stato invece progressivamente introdotto un incredibile numero di procedure che si presentano all’operatore come un ginepraio interpretativo veramente inestricabile. Per quanto concerne il processo penale, non posso fare a meno di rilevare, con personale disagio per la ripetitività delle lamentele, che anche nel settore penale la causa dei ritardi nella definizione dei processi è individuabile nella scarsità dei mezzi di supporto e del personale amministrativo, personale cui è demandata l’intera attività preparatoria del processo e quella successiva alle decisioni. Nel periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 nel distretto di Roma si è registrato, in linea generale, nonostante il particolare impegno dei magistrati e del personale amministrativo un allungamento complessivo dei tempi nella definizione dei processi. Pur senza escludere infatti i processi definiti con i riti alternativi e i processi con imputati detenuti che hanno generalmente un iter più breve, la durata media di un processo (cfr. Tav. P16) è in primo grado per i giudizi monocratici di 371 giorni (precedente periodo 331) e per quelli collegiali di 532 (precedente periodo 478). Sulla giurisdizione di secondo grado si ripercuote poi negativamente l’aumento del numero delle sopravvenienze – aumento determinato essenzialmente dalla rilevante produttività dei giudici monocratici in primo grado – a fronte di un inadeguato numero dei magistrati e del personale amministrativo. 70 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 70 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Nel settore penale i tempi lunghi avvantaggiano i colpevoli, ma danneggiano in maniera inesorabile gli innocenti e le persone offese che vedono frustrate le loro aspettative di giustizia. Gli ultimi interventi del legislatore sono stati, evidentemente, inidonei a risolvere il problema fondamentale che, si ripete, è quello dell’eccessiva durata dei processi. Si è trattato infatti di interventi scoordinati, adottati senza un piano di politica giudiziaria di ampio respiro perché destinati (almeno in taluni casi questa è stata la generale sensazione) a risolvere solo situazioni contingenti e, a volte, anche particolari. Alla cronica carenza di risorse materiali e personali e al non sempre moderno ed efficiente sistema di notificazione degli atti si sono quindi aggiunti i problemi applicativi, anche di diritto intertemporale, di alcune leggi recentemente entrate in vigore che, senza contribuire a rendere attuabile il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, hanno dato luogo a innumerevoli polemiche e a dubbi di legittimità costituzionale. La legge n. 46/2006 in tema di non appellabilità delle sentenze di proscioglimento è stata paralizzata, nella sua applicazione, dalle numerose eccezioni di legittimità costituzionale, allo stato ancora all’esame della Corte. Si tratta di un intervento legislativo che, come hanno rilevato anche eminenti giuristi, eliminando la possibilità per il pubblico ministero di appellare contro assoluzioni ritenute ingiuste, ha prodotto effetti perversi limitando l’appello delle parti civili ed ha introdotto un ulteriore stravolgimento nel sistema processuale dilatando i poteri della Cassazione. In attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle varie questioni di legittimità, i processi hanno subito rinvii e, comunque, si è generato un clima di diffusa incertezza. Considerato infine il numero molto limitato degli appelli proposti dal pubblico ministero in caso di assoluzione, la legge non ha avuto alcun concreto effetto deflattivo. Quanto alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 in materia di prescrizione – nota con la curiosa denominazione “ex Cirielli”, che rende l’idea dei radicali cambiamenti subiti dal testo originario nel corso della discussione parlamentare – non può non rilevarsi la contraddizione tra un sistema afflitto da cronici ritardi, che riesce a fatica a definire i processi entro i termini di prescrizione calcolati secondo il precedente sistema, e una legge che riduce drasticamente i termini massimi di prescrizione anche per reati gravi. E’ inevitabile, soprattutto in relazione ai reati per i quali la formazione della prova in dibattimento sia particolarmente complessa, che la prescrizione intervenga prima che si concludano tutti i gradi di giudizio, vanificando il molto lavoro già svolto e lasciando di fatto le persone offese prive di una tutela reale dei loro diritti. Viene meno, in questo contesto, per l’imputato che tema una condanna il vantaggio del ricorso ai riti alternativi in quanto l’applicazione in tempi brevi di una pena certa, ancorchè ridotta, è meno allettante dell’estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione. Vengono così alimentate tattiche processuali dilatorie, con il concreto rischio di appesantire ulteriormente il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di generare un pericoloso senso di impunità. E’ stato evidenziato da autorevoli commentatori come di recente un FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 71 71 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO emendamento alla legge finanziaria, che avrebbe ridotto la prescrizione per gli illeciti amministrativi di natura contabile, con il pericolo di cospicui danni per l’erario, abbia destato giustamente scandalo, inducendo il Governo a rimediare all’errore con l’emanazione di un decreto legge. Al contrario il rischio parimenti grave che rimangano impuniti (per prescrizione) i responsabili di gravi delitti non ha determinato alcuna concreta iniziativa. L’attuale disciplina della prescrizione ha pertanto bisogno, almeno in parte, di significative correzioni e non mi sembra peregrina l’idea di distinguere nettamente tra una figura di prescrizione del reato (calcolata dal giorno di commissione) ed una figura di prescrizione del procedimento (calcolata dalla notizia di reato). La legge n. 241/2006 di concessione dell’indulto costituisce anch’essa, per altro verso, un intervento che in non pochi casi ha assicurato di fatto l’impunità. L’esigenza principale da soddisfare era quella di eliminare gli inconvenienti del sovraffollamento carcerario (esigenza certamente da non sottovalutare in quanto la detenzione non può e non deve tradursi in una condizione inumana e degradante) e anche quella di non deludere le aspettative incautamente create da lungo tempo tra i detenuti. Senonchè il provvedimento adottato, che è stato approvato con larghissima maggioranza, ha riguardato l’estinzione delle pene detentive entro un limite troppo ampio (tre anni per le pene detentive e 10.000 euro per le pene pecuniarie), mentre le condanne a pena detentiva superiore a tre anni costituiscono una percentuale molto modesta del numero complessivo. Molti condannati non espieranno quindi nemmeno un giorno di pena. La mancanza di limitazioni soggettive (espressamente è stato disposto che non si applicano le esclusioni dell’ultimo comma dell’art. 151 c.p. per i recidivi, i delinquenti abituali o professionali o per tendenza) e di esclusioni oggettive se non per una ristretta cerchia di reati di particolare gravità (ma non è escluso, ad esempio, l’omicidio volontario) ha determinato un’applicazione pressoché generalizzata dell’atto di clemenza. L’indulto infatti ha riguardato non solo i condannati detenuti (per i quali avrebbe avuto un senso), ma anche i condannati, raramente compresi fra la popolazione carceraria, per reati gravi quali corruzione e concussione, reati societari e fallimentari, reati finanziari, tributari, in materia di sicurezza del lavoro e di protezione dell’ambiente. L’indulto non ha inoltre, e non poteva avere, efficacia sulla riduzione delle pendenze degli uffici giudiziari ed anzi ha prodotto l’effetto, evidentemente negativo, della necessità di celebrare comunque un rilevantissimo numero di processi in relazione ai quali l’eventuale pena non verrà mai espiata. Si impongono quindi indispensabili e chiari interventi legislativi, diretta a eliminare le storture create da leggi avversate da più parti (magistrati, avvocati, studiosi del diritto) e a consentire ai magistrati del settore penale di concentrare tutte le proprie energie per definire i processi aventi ad oggetto i reati più gravi per i quali, in caso di condanna, nonostante l’applicazione dell’indulto, lo Stato possa almeno affermare la sua volontà di accertare e perseguire le condotte antisociali più rilevanti. L’auspicio è che i processi per i reati di maggiore allarme sociale, ancorchè 72 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 72 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO compresi nel provvedimento di indulto, possano celebrarsi rapidamente e non vengano confusi con la miriade di processi pendenti per violazioni minori. Per il futuro, inoltre, è il caso di prevedere per tempo un più ampio panorama di sanzioni penali di diversa natura, per evitare il tanto temuto sovraffollamento delle carceri e per consentire un’effettiva funzione di emenda”. Ha fatto seguito una lunga, applaudita disamina sul quadro complessivo risultante dalle relazioni dei Presidenti dei nove Tribunali del Distretto con particolare riferimento ai giudici di pace, sul diritto comunitario, sulle recenti modifiche apportate al codice di procedura civile e alla Giustizia Minorile, alle linee di tendenza della criminalità e sul Tribunale di Sorveglianza. Una doviziosa analisi è stata svolta sulle ulteriori attività istituzionali del distretto, quali il Consiglio Giudiziario e i corsi di formazione professionale. Hanno fatto seguito le applaudite considerazioni conclusive: “Desidero sottoporre alla riflessione di questo qualificato uditorio alcune proposte concrete che possano costituire – secondo quanto richiesto anche dal Consiglio Superiore della magistratura – stimolo per il dibattito pubblico che seguirà e spunto per approfondimenti o eventuali future iniziative. Ho già detto della necessità, per il settore civile, che siano previsti per legge, prima e al di fuori del processo, spazi per tentativi obbligatori di conciliazione stragiudiziale in materia di diritti disponibili innanzi ad enti pubblici, associazioni di categoria ed altri organismi, introducendo in via generale meccanismi che incoraggino soluzioni transattive o conciliative: prevedendo, ad esempio, la condanna alle spese anche in caso di vittoria nel giudizio, qualora il risultato sia non dissimile da quello che si sarebbe raggiunto con la conciliazione. Anche dinanzi al giudice potrebbe prevedersi l’obbligatorietà (indipendentemente dalla richiesta delle parti) del preventivo tentativo di conciliazione, non più contemplato dall’art. 183 c.p.c. novellato, rimettendo alla valutazione del giudicante la possibilità di porre le spese a carico della parte vittoriosa che non abbia aderito alla proposta transattiva ove la pronuncia giudiziaria non se ne discosti nella sostanza. Correlativamente per il settore penale sarebbe utile un’ulteriore, coraggiosa depenalizzazione per le condotte tuttora previste come reati, che potrebbero trovare una più efficace sanzione in sede amministrativa. Anche un’estensione dei reati perseguibili a querela potrebbe rendere più agevole il percorso della giustizia penale, in un sistema in cui già in concreto l’obbligatorietà dell’azione penale è messa in crisi dall’enorme numero di procedimenti. Sia nel settore civile che in quello penale potrebbe poi drasticamente limitarsi il numero dei casi di appello, per evitare il riscontrato appesantimento della giustizia di secondo grado, e prevedersi inoltre meccanismi processuali più adeguati per individuare tempestivamente i casi di inammissibilità dell’impugnazione. Dovrebbe, nondimeno, essere salvaguardato il valore della collegialità in determinati settori nei quali il giudizio di secondo grado appaia ineliminabile. Si impone inoltre, in via generale, una semplificazione delle norme che devono essere assolutamente chiare e precise, per evitare dubbi interpretativi e per FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 73 73 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO scoraggiare impugnazioni dettate da finalità meramente dilatorie. Sarebbe indubbiamente utile prevedere in ogni ufficio giudiziario l’istituzione degli “osservatori per la giustizia”, che finora hanno impegnato gruppi di magistrati e di avvocati solo su base volontaristica, con la finalità di individuare prassi comuni e virtuose riguardo allo svolgimento delle udienze e all’organizzazione dei ruoli ed anche di monitorare e diffondere la conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali. Quanto alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, sarebbe opportuna, come già evidenziato, una revisione delle circoscrizioni giudiziarie che consenta di utilizzare al meglio le insufficienti risorse personali e strumentali evitandone la dispersione. Penso, oltre che ai Tribunali di modestissime dimensioni, anche agli uffici del giudice di pace che impegnano magistrati, personale amministrativo o locali in sedi che fanno registrare un carico di lavoro assolutamente inadeguato rispetto alle risorse assorbite. Per quanto riguarda le gravi carenze di personale amministrativo già ampiamente rilevate, occorrerebbe, fra l’altro, far ricorso anche ad agevoli forme di mobilità estese in particolare ai dipendenti degli enti locali, che potrebbero essere destinati nella stessa sede di servizio, e quindi senza essere sacrificati in maniera sensibile, a favore di un settore vistosamente carente come quello giudiziario. La mia esperienza di Presidente della Corte di Appello di Roma si concluderà fra qualche mese. Spero mi sia consentito ricordare, come nella precedente relazione, qualcuno dei risultati conseguiti sul piano strutturale durante la mia presidenza, superando difficoltà burocratiche ed inerzie di ogni genere: 1) – acquisto e ristrutturazione di un funzionale edificio sito in Via Varisco utilizzato dalla sezione persona e famiglia, da uffici amministrativi e dal casellario giudiziale; 2) – costruzione ed arredamento del nuovo palazzo ove si svolge l’inaugurazione odierna. Come avete potuto constatare, è un grande edificio, esteticamente pregevole le cui linee architettoniche sono moderne e sobrie. Vi ho sistemato le sezioni penali, le Corti di Assise di appello ed anche la sezione Lavoro le cui dimensioni sono eccezionali (vi lavorano trenta magistrati ed il relativo personale amministrativo). Questa Aula Magna viene utilizzata per i grandi processi ed anche per la formazione dei magistrati togati ed onorari (seminari) ovvero per convegni giuridici di particolare rilevanza distrettuale o nazionale; 3) – conclusione dell’accordo per realizzare in tempi rapidi nell’area di Piazzale Clodio (largo Faravelli) il nuovo “Palazzo del lavoro” destinato alle sezioni Lavoro del Tribunale e della Corte di Appello; è previsto anche un ampio parcheggio interrato a più piani in gran parte a disposizione dei magistrati, funzionari e avvocati del distretto; 4) - nelle more sull’area cui ho accennato è stato già realizzato ed è entrato in funzione in questi giorni un grande parcheggio di superficie, anch’esso destinato agli uffici giudiziari e all’avvocatura. E’ un alleggerimento, nell’immediato, dell’inaccettabile angustia odierna. Ringrazio nuovamente il Sindaco di Roma, 74 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 74 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO il Ministro della Giustizia e l’Agenzia del Demanio; 5) – è stata inaugurata e funziona a pieno ritmo una nuova biblioteca giuridica – accogliente e bene attrezzata anche informaticamente – a disposizione di magistrati, funzionari e avvocati dell’intero distretto; la biblioteca p stata dedicata a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso barbaramente dalla mafia nel 1983; 6) – il sito Web www.giustizia.lazio.it della Corte di Appello di Roma, realizzato l’anno scorso, registra un sempre più elevato numero di contatti. Trattasi, è vero, soltanto di significative acquisizioni strutturali, nondimeno credo possa ritenersi, come ho più volte affermato, che esse costituiscano un indispensabile punto di partenza. Nonostante le rovinose condizioni cui ho accennato (legislazione eccessiva e disorganica, carenza assoluta di personale amministrativo e di risorse) i magistrati della Corte, della Procura Generale e di tutti gli altri uffici giudiziari del Distretto hanno dato il massimo (tranne rarissime eccezioni). Anche la dirigente amministrativa della Corte, gli altri dirigenti, i funzionari, i cancellieri e gli impiegati hanno dato prova di laboriosità e di abnegazione. A tutti, magistrati e personale, un grazie di cuore. Senza il loro valido contributo avrei potuto realizzare ben poco. A questo punto tutti siamo in attesa delle indispensabili iniziative del Parlamento e del Governo. Non vorrei sembrarvi retorico, ma dai passi che verranno fatti nell’immediato dipenderà il mantenimento del sistema democratico nel nostro Paese. Pertanto noi tutti, cittadini e magistrati, confidiamo che il Parlamento, liberamente eletto dal popolo, e il Governo, che trova la sua legittimazione nella fiducia accordatagli dalle Camere, garantiscano all’amministrazione della giustizia i mezzi, legislativi e materiali, indispensabili per operare nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del principio della ragionevole durata del processo. Solo così la giustizia potrà essere resa con la rapidità e la linearità auspicate dal Capo dello Stato. Come ho accennato sono vicino al termine di una lunga esperienza di Presidente della Corte di Roma (oltre sette anni), ma posso affermare che il mio animo sarà sempre teso, come oggi, alla realizzazione di una vera giustizia” Il nostro Consiglio dell’Ordine, a nome di tutta l’Avvocatura Romana, ritiene di dover esprimere il massimo apprezzamento per l’opera svolta dal Presidente Lo Turco in questi sette anni, per le illuminate aperture mentali nella scrupolosa applicazione della legge, per le sue grandi capacità e per la sua umanità. Tutta l’Avvocatura Romana è a Lui grandemente grata. (a cura di Giovanni Cipollone) FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 75 75 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Presidente dell’Associazione Grafologi Giudiziari di Napoli all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Si evidenzia che detto discorso viene redatto ogni anno da circa 10 anni a cura dell’Associazione Grafologi Giudiziari su invito della Presidenza della Corte di Appello di Napoli e, trattando problemi di una specifica categoria professionale quale quella dei grafologi giudiziari, viene indirizzato anche a tutti i Presidenti e Procuratori Generali dei restanti Distretti di Corte di Appello nonché ai Presidenti e Procuratori della Repubblica dei vari Circondari e, per ogni più opportuna conoscenza, anche ai Presidenti delle varie Sedi Forensi presso i Tribunali. Si rammenta, altresì, che per la prima volta quest’anno, benché fosse solo invitata la Associazione Grafologi Giudiziari, alla redazione del discorso hanno contribuito, ciascuno per quanto compare e sottoscritto, anche alcune Associazioni della Categoria, l’Istituto Grafologico Moretti ed il Direttore del Corso di Laurea in Tecniche grafologiche e del Master in Grafologia presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. Tale discorso è stato già pubblicizzato anche durante l’inaugurazione dell’anno Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Torino. DISCORSO DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI (redatto in collaborazione con l’Associazione Grafologica Italiana., l’Associazione Grafologi Professionisti, e con il contributo del prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istituto grafologico G. Moretti, e del prof. Glauco Ceccarelli presidente del corso di laurea in tecniche grafologiche dell’universita’ degli studi di Urbino) I) GLI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI L’Associazione Grafologi Giudiziari, (A.Gra.Gi.), rappresenta e tutela gli interessi professionali dei Grafologi Giudiziari ad essa associati che svolgono la propria attività professionale con particolare e/o specifica competenza in tutti i settori della grafologia applicata al settore giudiziario mediante attività peritali inerenti le varie specializzazioni della grafologia nei vari comparti d’interesse applicati all’attività peritale, quali i settori: - 1) giudiziario in genere, nel cui ambito, da tempo hanno applicazione con pregio giuridico e giurisprudenziale anche altri settori di specializzazione grafologica quali quelli: - a) pedagogico ed educativo, specificamente applicato ai procedimenti inerenti il diritto di famiglia e riferentesi a minori; - b) dell’orientamento scolastico ed ai problemi di apprendimento e socializzazione dell’età evolutiva, specificamente utilizzato nei procedimenti dinanzi i Tribunali dei Minori; - c) della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo professionale ed aziendale, specificamente utilizzato dal Giudice del Lavoro; - d) della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e comunità e della consulenza familiare in genere, specificamente applicati alle varie fattispecie processua- 76 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 76 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO li d’interesse. A tal uopo, l’Associazione Grafologi Giudiziari ha tra i suoi scopi statutari preliminari: - A) quello di favorire la formazione del Grafologo Giudiziario a cura degli Organismi più idonei ad essa deputati, tra cui spiccano per eccellenza: - 1) il Corso di laurea in Tecniche grafologiche della facoltà di Scienza della Formazione presso l’Università degli Studi “ Carlo Bo “ di Urbino; - 2) l’ Istituto Grafologico “ Girolamo Moretti “ di Urbino. A/1) IL PERCORSO UNIVERSITARIO DEL GRAFOLOGO La presenza di un percorso formativo in grafologia presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” risale all’Anno Accademico 1977-1978. In quell’anno, a seguito di una intesa fra l’Ateneo e l’Istituto grafologico “ Moretti “, viene istituita la “ Scuola superiore di Studi grafologici “. Successivamente, la scuola entra a far parte dell’offerta formativa ufficiale dell’Ateneo, con la denominazione di “ Scuola diretta a fini speciali di Studi grafologici “, per diventare quindi “Diploma universitario in Consulenza grafologica “ e infine “ Corso di laurea in Tecniche grafologiche “. Per molti anni quella urbinate è l’unica Università italiana che offre la possibilità di una preparazione sistematica e di livello accademico nel settore: sarà seguita diverso tempo dopo dalla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, i cui docenti di materie grafologiche saranno diplomati dei corsi di Urbino. Tre gli obiettivi essenziali che si intendeva perseguire con l’istituzione delle scuole: - a) garantire una preparazione tecnico-professionale di buona qualità, per quanto consentito dallo stato di avanzamento del settore grafologico; - b) contribuire al processo di validazione della grafologia grazie alla presenza in un contesto elettivamente deputato alla ricerca scientifica, oltre che alla didattica, che può altresì consentire proficui scambi con altre aree e contrastare negative forme di isolamento; - c) promuovere il riconoscimento della grafologia come ambito di studi ammesso tra quelli contemplati dall’ordinamento universitario nazionale. Il primo obiettivo è quello che probabilmente è stato conseguito in misura maggiore: le scuole urbinati si sono infatti sempre distinte per il livello della preparazione che hanno saputo fornire, in particolare rispetto alle iniziative formative di carattere extrauniversitario. I progressi rispetto al secondo sono invece ancora insufficienti, nonostante alcune iniziative, (convegni ed indagini), stante anche la propensione dei grafologi ad interessarsi più della dimensione professionale-applicativa che di quella della ricerca. Il terzo obiettivo non è stato raggiunto e lo studio della scrittura a tutt’oggi non compare tra le discipline ufficialmente inserite nell’ordinamento universitario. Ciò ha tra l’altro determinato una situazione di rilevante anomalia per il Corso di laurea, che, nell’impossibilità di avvalersi di docenti di ruolo per gli insegnamenti grafologici, non ha potuto corrispondere ai criteri stabiliti dalla più recente normativa, tanto che si è reso necessario disporne la messa ad esaurimento. Al posto del Corso di laurea, e sempre per iniziativa dell’Ateneo urbinate, è stato istituito un «Master in Consulenza grafologica peritale-giudiziaria e professionale», giunto attual- FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 77 77 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO mente alla seconda edizione. Si tratta ovviamente di un percorso formativo diverso dal Corso di laurea, sotto più profili, a cominciare dalla durata e dai destinatari, che rappresenta però al momento l’unica forma di presenza della grafologia in ambito accademico, peraltro ricompresa nell’alta formazione. Questo ulteriore tentativo di mantenere la grafologia all’interno dell’Università tende a far fronte ai rischi che la stessa correrebbe qualora ne fosse completamente estromessa. Nell’attuale sistema dei saperi e delle professioni, una grafologia che perdesse il suo aggancio con i contesti accademici vedrebbe incrementare il proprio isolamento culturale e allontanarsi ulteriormente il riconoscimento sociale; si ridurrebbero altresì sensibilmente le possibilità di verificare a fondo, sul piano scientifico, le potenzialità della scrittura quale fonte di conoscenza del soggetto scrivente. In questa situazione, appare necessario che il mondo grafologico acquisisca piena consapevolezza dell’insieme complesso di problemi ai quali si trova attualmente di fronte e sappia cogliere l’oppor-tunità che l’Università di Urbino garantisce ormai da decenni, impegnandosi a far luce sugli aspetti più controversi del proprio campo di studi e di applicazione. prof. Glauco Ceccarelli - Presidente del Corso di laurea in Tecniche grafologiche - Universita’ degli studi di Urbino “Carlo Bo“ A/2) L’ISTITUTO GRAFOLOGICO “ GIROLAMO MORETTI “ Girolamo Moretti (1879-1963) fin dagli inizi della sua attività aveva cercato di formare collaboratori che lo aiutassero nelle sue ricerche e nelle sue sperimentazioni. Per interessamento del discepolo e collaboratore Lamberto Torbidoni, nel 1958, fondò ad Ancona nell’ambito del proprio ordine religioso, lo Studio grafologico “Fra Girolamo” che, tra l’altro, promosse a Sestola (Modena) il primo congresso nazionale italiano di grafologia (1961) e la fondazione dell’Associazione Grafologica Italiana (AGI). Dopo la morte del Moretti, nel 1969 lo Studio, in seguito ad un’organica strutturazione delle sue molteplici attività, si trasformò in Istituto grafologico “G. Moretti”. Gli eredi del patrimonio culturale e scientifico lasciato dal grafologo italiano non solo ne continuano l’opera e ne approfondiscono la dottrina, ma ne favoriscono un serio confronto con altre metodologie italiane ed estere scientificamente valide. Testimonianza di tale politica sono la pubblicazione della rivista Scrittura (1971), luogo d’incontro, di confronto e di dibattito tra quanti si interessano di problemi grafologici, e la realizzazione del secondo congresso nazionale italiano di grafologia a San Benedetto del Tronto (1973). Nel rispetto del programma “ con Moretti, oltre Moretti “, l’Istituto è impegnato in un’intensa attività scientifica, (ricerca teoretica e sperimentazione), professionale, (perizie grafico-grafologiche d’ufficio e di parte per procedimenti giudiziari, spesso eseguite in forma collegiale, analisi grafologiche di personalità con lo studio dell’intelligenza e del carattere, orientamento scolastico e professionale, consulenza dell’età evolutiva e familiare, anomalie della psiche e turbe del carattere, analisi specialistiche su personaggi storici), editoriale, 78 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 78 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO (riviste Scrittura e Scienze Umane & Grafologia, pubblicazioni di opere originali, traduzioni di opere di classici della grafologia), culturale e didattica, (conferenze, incontri grafo-medicopsico-pedagogici, convegni, docenza presso la Scuola universitaria di Urbino). Nella direzione del dibattito culturale l’Istituto Moretti è intervenuto a fianco dell’Associazione Grafologica Italiana nella realizzazione di tre importanti congressi internazionali (Pesaro 1979, Ancona 1993 e Bologna 2000). Nella direzione della diffusione scientifica della grafologia e dell’affermazione della professione di grafologo, l’Istituto fin dal 1977 ha realizzato, presso l’Università di Urbino, la prima Scuola superiore di studi grafologici trasformata nel 1988 in Scuola diretta a fini speciali, nell’anno accademico 1997-98, in corso di diploma universitario in consulenza grafologica ( “ laurea breve “), e con l’anno 2001-2002 in Corso di Laurea Triennale in Tecniche grafologiche, alla quale ha collaborato fornendo il supporto didattico e il contributo editoriale e culturale. Collabora attualmente con il Master in consulenza grafologica peritale giudiziaria e professionale dell’Università di Urbino. In collaborazione con la stessa Università di Urbino l’Istituto Moretti ha organizzato una Cattedra Internazionale Moretti che si propone gli obiettivi di sviluppare la conoscenza delle scienze grafologiche, con particolare riferimento alla grafologia morettiana costantemente rivisitata ed approfondita nella sua epistemologia e nella sua rilevanza culturale, mediante il dialogo interdisciplinare e la comparazione con altre prospettive grafologiche presenti anche a livello internazionale e di offrire ai grafologi italiani, con particolare riguardo ai diplomati e laureati di scuole grafologiche costituite presso Università, la possibilità di migliorare ed aggiornare la propria preparazione scientifico-professionale, confrontandosi con gli sviluppi più significativi della ricerca internazionale del settore. Nell’ambito delle attività della Cattedra, che il 15 settembre 2007 organizza la decima edizione della Giornata internazionale di grafologia di Mondolfo, è in programma l’attivazione di una Scuola Superiore di Grafologia Morettiana intitolata a Lamberto Torbidoni. prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istituto grafologico G. Moretti II ) GLI ALTRI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI Oltre a quanto già indicato alla lettera A) che precede, statutariamente l’Associazione Grafologi Giudiziari: B) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi professionali dei propri iscritti; C) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi sindacali di ciascun associato; D) promuove, anche in collaborazione con altre Associazioni, organismi ed istituzioni scientifiche, attività di ricerca e sperimentazione nonché il costante aggiornamento tecnicoprofessionale dei soci con congressi, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione e/o di aggiornamento, corsi professionali, pubblicazioni periodiche e/o monografiche con supporto cartaceo e/o elettronico od informatico e con ulteriori mezzi e strumenti idonei per il costante miglioramento culturale; E) accresce e sviluppa l’immagine, le funzioni professionali e le capacità tecniche dei soci; FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 79 79 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO F) favorisce e coordina, anche con altre Associazioni, tutte le iniziative che interessano la categoria in campo culturale, professionale, sindacale, legislativo ed in qualsiasi altro settore qui non espressamente menzionato; G) esercita la rappresentanza dei propri iscritti nelle sedi pubbliche e private per promuovere, migliorare e tutelare gli interessi professionali, associativi e sindacali degli associati; H) propone, attraverso gli organi sociali previsti dallo statuto, propri rappresentanti nelle commissioni esaminatrici della C.C.I.A.A., per le iscrizioni nei ruoli dei consulenti e periti; I) tutela e vigila per l’applicazione delle norme vigenti per l’esercizio della professione di Perito e Consulente tecnico in materia di scrittura. L) favorisce e diffonde la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della cultura del Grafologo in ogni settore di propria applicazione professionale, nonché del Perito e del Consulente grafico a base grafologica con iniziative proprie, con opportuni interventi presso le Istituzioni pubbliche e private, con la promozione e il sostegno di Organismi o Enti che abbiano finalità omogenee a tale obiettivo; M) si impegna nella ricerca, definizione e sviluppo di specifici elevati standard qualitativi del settore, nella direzione di una più generale crescita della cultura grafologica; N) partecipa in modo attivo alla crescita dei livelli di ricerca e formativi, sollecitando un maggior impegno pubblico e privato nel settore, definendo una propria strategia da proporre alle istituzioni, promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settore privato; operare inoltre, anche attraverso iniziative specifiche e autonome, per un continuo aggiornamento professionale e la promozione di una continua ricerca scientifica; O) mantiene e sviluppa contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, come spazio di aggiornamento e confronto volto ad integrare la propria attività; P) interviene con attività di consulenza e di orientamento presso tutte le sedi e le occasioni dove vi sia la esigenza di regolamentare l’utilizzo, l’affidamento e l’organizzazione dell’attività grafologica; Q) ordina le prestazioni professionali secondo modalità omogenee di trattamento giuridico ed economico, con norme di carattere nazionale; R) esperisce azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deontologica interessanti gli associati e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi, regolamenti e convenzioni nazionali, formulare pareri validi avanti l’autorità giudiziaria nella qualità di associazione professionale; S) promuove attività di arbitrato e conciliazione in controversie in cui vi è contestazione su scritture; T) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione inerente la competenza e capacità professionale del Grafologo; U) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela dell’immagine e degli interessi professionali della categoria. II) LA SITUAZIONE NORMATIVA DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO A) L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI TRIBUNALI 80 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 80 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Gli Esperti che fanno parte della categoria dei Consulenti e Periti grafologi secondo l’attuale regolamentazione ancora non fanno parte di alcun Albo o Ordine riconosciuto giuridicamente dalla Stato italiano né, tanto meno, alcuna delle C.C.I.A.A. operanti sul territorio della Repubblica ha reso obbligatoria l’iscrizione al ruolo dei Periti Esperti e Consulenti. Al momento, in base alla normativa vigente, è da evidenziare che solo l’Albo, (e non l’Elenco), ha natura giuridica ed abilita per ciò stesso all’esercizio dell’attività per cui è designato. In virtù della normativa in atto, l’iscrizione nell’ Elenchi dei Tribunali con la qualifica di Consulente e/o Perito Grafico o Perito Grafologo prevalentemente avviene solo se in possesso dell’ iscrizione o superamento dell’esame, (dove previsto), alla C.C.I.A.A. territorialmente competente. Il Grafologo, però, esercita un’attività esclusivamente intellettuale che, come tale, è frutto di una specializzazione d’eccellenza e che, come tale, non può né dev’essere assoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo quale la C.C.I.A.A. deputato, tra l’altro, all’ammissione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agricoltura, dell’Industria e/ dell’ Artigianato. L’iscrizione all’Albo di un Tribunale in alcuni casi può avvenire, anche, per titoli rilasciati da Esperti che, allo stato, non sono riconosciuti da alcun Organismo ufficiale e che, di conseguenza, non hanno alcun concreto fondamento giuridico ma solo fondamento convenzionale. In tutti i Tribunali della Repubblica che sovente hanno necessità di perizie su scritture è stato istituito un mero Elenco di Esperti in cui sono inseriti anche i Consulenti e Periti Grafici e/o Calligrafici a cui ciascun Magistrato fa riferimento per la scelta del proprio Ausiliario nei procedimenti in atto. Secondo le disposizioni vigenti, l’iscrizione a questi Elenchi avviene attraverso due sistemi divenuti consuetudine: - a) preventivo superamento di un esame presso la locale C.C.I.A.A. - b) poiché tale esame non è previsto da tutte le C.C.I.A.A. si provvede a richiedere referenza di un Esperto senior, (con tutte le evidenti manchevolezze di tale prassi), ed eventuali abstract di lavori già svolti. Inoltre, sovente si verifica che un Ausiliario iscritto presso il Tribunale di un dato territorio dove non è previsto l’obbligo di esame alla C.C.I.A.A., attraverso il cambio di residenza, trasferisca d’ufficio la sua iscrizione ad altro Tribunale dove è richiesto l’esame presso la C.C.I.A.A. senza sostenere lo stesso. Pertanto, nella totale inaffidabilità di tali procedure in cui sono applicati criteri sulla cui imparzialità e fondatezza professionale permangono seri dubbi, è sempre più urgente riconoscere che il Grafologo, in ogni specializzazione che lo caratterizza, esercita solo ed unicamente un’attività altamente scientifica ed intellettuale, frutto di una lunga e complessa specializzazione d’eccellenza che, come tale dev’essere formata e valutata da soli Organismi parimenti scientifici quali centri di insegnamento e di ricerca almeno di estrazione o livello universitario e non dalle Camere di Commercio deputate all’ammissione professionale in settori di ben diversa entità. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 81 81 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO B) IL PERCORSO NORMATIVO E FORMATIVO PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO Tali sono solo alcuni dei motivi per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari intende rendersi promotrice di un confronto con le Autorità interessate avanzando delle valide e concrete proposte a tutela professionale e sindacale della categoria e promuovendo un dibattito per la ricerca di soluzioni rapide che abbiano, tra l’altro, l’obiettivo di tutelare e qualificare la figura professionale del grafologo in ogni campo in cui lo stesso opera. Infatti, le numerose Associazioni e/o Scuole private esistenti nel nostro Paese e dedicate alla “grafologia” ad esclusione dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino promotrice del corso di laurea breve e del master, non hanno alcun riconoscimento giuridico. Né, tanto meno, quelle poche accreditate presso il C.N.E.L. sono per questo insignite di ordine e grado di rappresentanza. Tali sono solo alcune delle ragioni per cui si rende necessario creare degli organismi autorizzati e deputati all’attività di formazione e/o aggiornamento sia dei grafologi che vogliono accedere alla professione sia ai grafologi che già esercitano o, comunque, assistere e potenziare l’attività di quegli Organismi già esistenti e legalmente riconosciuti come idonei al rilascio di specifico titolo professionale nell’ambito delle aree proprie di intervento degli operatori esperti in grafologia, che possono essere così sintetizzate: - a) settore della giustizia mediante attività peritali; - b) settore pedagogico ed educativo, dell’orientamento scolastico ed ai problemi di apprendimento e socializzazione dell’età evolutiva; - c) nel settore della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo professionale ed aziendale; - d) nel settore della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e comunità e della consulenza familiare in genere. Motivo fondamentale a sostegno della congruità di associare gli operatori di questo settore è, tra l’altro e senza dubbio, la consapevolezza che il Perito, (di qualsivoglia materia esso sia), è il depositario di esperienza e tecniche in virtù delle quali tende ad affermare una tesi prossima alla ricerca della verità. L’Esperto Grafologo, non è solo un tecnico ma, specificamente, è un’ Esperto dotato di complesse conoscenze scientifiche che, solo in quanto tali, lo rendono idoneo ed abilitano all’esercizio della professione come Tecnico d’Eccellenza. Solo per tale ragione, allo stesso , spesso, sono affidate le sorti di individui attraverso una semplice ma delicatissima dicotomia: “ vero o falso? “. Ma da non poco sono ormai maturati i tempi per avviare un percorso, graduale e certo, necessario ed indispensabile che, condiviso da tutti gli operatori, affronti gli elementi decisivi per formare, accertare e difendere, in sede scientifica come anche in sede sindacale, quel grado di Eccellenza che caratterizza la competenza e l’affidabilità di tale categoria professionale. Per quanto indicato, quindi, l’Associazione Grafologi Giudiziari ritiene necessario ed indispensabile che le Autorità preposte prendano in seria considerazione, regolamentando: - a) l’origine del titolo di studio con il quale si accede alla professione del Grafologo, di portata almeno universitaria; 82 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 82 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO - b) il reale campo di esercizio delle attività del Grafologo; - c) il riconoscimento giuridico dell’attività del Grafologo; - d) la tutela del diritto derivante dall’attività del Grafologo; - e) la consistenza quantitativa e qualitativa del lavoro del Grafologo; - f) l’attività scientifica di ricerca e di sperimentazione nel settore grafologico, da svolgersi in campo universitario o per il tramite d’intervento di associazioni private di seria affidabilità; - g) le modalità di accesso alla professione. E Questi sono alcuni dei motivi statutari fondanti dell’ Associazione Grafologi Giudiziari. Infatti, in mancanza di uno specifico Ordine di categoria e di un Albo nazionale dei Grafologi Giudiziari, più volte richiesto ed allo stato ancora non previsto, l’Associazione è chiamata a svolgere anche attività di tutela professionale, di ricerca scientifica, di aggiornamento ed a promuovere iniziative di interscambio culturale con altre Categorie ed Ordini professionali che svolgono attività complementari ed interdisciplinari con quella del Grafologo Giudiziario. In assenza di un’ adeguata normativa a specifica regolamentazione della professione del Grafologo Giudiziario, cosa che da molti anni viene, inutilmente, richiesta, nello spirito di manifesta reciproca collaborazione e cooperazione tra le Istituzioni e la categoria professionale, ed a mantenimento e tutela dell’elevato grado d’eccellenza raggiunto in tale specializzazione, nel tempo sempre più consolidatosi, appare opportuno evidenziare alle Istituzioni e rendere particolarmente note agli Organi Istituzionali, a quelli Giudicanti, Requirenti ed alla Classe Forense, alcune circostanze di particolare gravità ed interesse per la Giustizia e per il Suo corretto funzionamento. Specificamente, nell’attuale stato di carenza normativa, è da evidenziare: - I) l’ urgente necessità che venga regolamentato, in maniera qualificante, rigida e selettiva, l’accesso agl’ Elenchi dei Consulenti e dei Periti grafici e dattilografici. All’uopo, è indispensabile prevedere: - 1) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico, fonte di cultura almeno equivalente all’importanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenza mirata delle procedure ad applicarsi; - 2) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico rilasciato da una Facoltà Universitaria riconosciuta dallo Stato, fonte di cultura almeno equivalente all’importanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenza mirata delle procedure ad applicarsi. Detto titolo dev’essere considerato l’unico strumento sufficiente ed indispensabile per l’accesso alla professione senza l’inutile sostegno dell’aspirante grafologo di sostenere un esame presso la C.C.I.A.A.. Il grafologo esercita un’attività intellettuale che, come tale non può né dev’essere assoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo deputato, tra l’altro, all’ammissione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agricoltura, dell’Industria e/ dell’ Artigianato; - 3) lo svolgimento, come per l’accesso alla professione forense, di un praticantato FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 83 83 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO professionale, non inferiore a due anni, con costante e comprovata partecipazione all’attività giudiziale e stragiudiziale di un “Tutor “, a sua volta iscritto da almeno dieci anni nell’Elenco degli Esperti del proprio Tribunale di appartenenza ed a cui possano essere affidati non più di due praticanti; - 4) l’obbligo di conseguimento durante l’anno di un numero minimo di crediti formativi per attività di aggiornamento professionale e/o ricerca scientifica; - II) in attesa di applicazione di quanto indicato al punto che precede, almeno la creazione di una normativa nazionale unica che preveda l’obbligo per tutti gli aspiranti Grafologi di espletare, in eguale modo e con identico programma, gli esami d’ammissione all’esercizio della professione di Consulente Grafico presso le C.C.I.A.A. per essere iscritti negli Elenchi degli Esperti dei Tribunali: - 1) solo previa presentazione di titoli ed elaborati tecnici più che idonei e sufficienti per accedere alla professione; - 2) con la formazione di commissioni che prevedano anche la partecipazione di più esaminatori Esperti della materia, (da doversi individuare, oltre che tra Esperti del Ministero della Giustizia, Magistrati e/o Avvocati, anche tra i Consulenti - almeno tre - professionalmente esperti e titolati), e da Referenti accreditati dal Ministero. Ad oggi: - in alcune Sedi Distrettuali si accede alla professione anche senza l’espletamento degli esami alla C.C.I.A.A.; - nella Commissione vi è la presenza di un solo Esperto della materia; - non vi sono Scuole di Grafologia Giudiziaria accreditate da parte del Ministero; - non vi sono altri Esaminatori competenti in materia; - non vengono eseguite prove scritte d’esame; - vengono esibiti titoli e lavori non sempre idonei. - III) l’introduzione, nell’espletamento obbligatorio dell’esame alla C.C.I.A.A., anche di una prova scritta inerente la stesura di una breve relazione in cui, attraverso la descrizione della tecnica adottata, venga spiegata e motivata la metodologia d’indagine in uso e siano almeno illustrate tecnicamente le risultanze di un confronto comparativo tra più scritti; - IV) avere, come requisito indispensabile per l’ inserimento negli Elenchi del Settore Penale degli Esperti dei vari Tribunali di appartenenza, un’ attività professionale già intrapresa, con iscrizione alla C.C.I.A.A. ed all’Elenco nel settore civile, non inferiore a dieci anni e con l’effettuazione di non meno di tre incarichi, di parte, di ufficio e/o stragiudiziali, per ciascun anno d’iscrizione; - V) la necessità che gli Uffici Giudiziari vigilino, nel massimo rispetto dell’autonomia del Magistrato, sulla rotazione degli incarichi assegnati a ciascun Esperto, impedendo il verificarsi di ingiustificate parzialità nelle loro assegnazioni o che venga superato il numero massimo di incarichi annuali, (otto), per ciascun Esperto senza giustificato motivo. Allo stato, purtroppo, gli Esperti professionalmente più accreditati da molteplici anni di professione risultano, immotivatamente, quelli meno nominati; 84 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 84 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO - VI) effettuare, come costituzionalmente sancito e per come stabilito dalla normativa vigente, (L. 08.07.1980 n., 319 e successive modificazioni), liquidazioni degli incarichi espletati congrue e consone al grado di impegno professionale prestato. Ad oggi: - si ricevono liquidazioni non adeguate all’elevata professionalità del Tecnico ed inferiori alle tariffe professionali vigenti; - nel settore penale le liquidazioni, sempre insufficienti, vengono attese anche sei anni; Per tali motivi, sono molti gli Esperti – in genere i migliori - costretti a rifiutare incarichi d’ufficio proprio perché insufficientemente retribuiti. - VII) stabilire l’ obbligo di svolgimento costante di un’attività di specifica preparazione e di successivo aggiornamento solo da parte di Scuole almeno di livello universitario attentamente selezionate ed accreditate dal Ministero con l’istituzione di specifici corsi di laurea, specializzazione e master sulla materia e con l’obbligo di conseguimento di un minimo di crediti formativi in ciascun anno. Al proposito è da riferire: - 1) che l’anno 2006/2007 sarà l’ultimo anno accademico del Corso di laurea breve in Tecniche Grafologiche presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’ Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. - 2) che a tutto oggi, nonostante le reiterate richieste, non esiste alcuna ulteriore specifica Scuola di Specializzazione e/o di successivo aggiornamento in Grafologia Giudiziaria accreditata dal Ministero né sono previsti altri Master o corsi di Alta Specializzazione dedicati all’aggiornamento degli Esperti già inseriti negli elenchi dei vari Tribunali. Il settore, con risultati quasi mai soddisfacenti, è affidato esclusivamente all’iniziativa privata; - 3) che allo stato non viene esercitata a livello istituzionale in maniera costante e coordinata alcuna attività di ricerca e sperimentazione scientifica e gli Organi ad essa preposti - l’Università - non svolgono alcuna attività ufficialmente codificata e/o programmata offerta anche alla partecipazione dei Grafologi già iscritti negli Elenchi dei Tribunali; - 4) che, per sopperire a tali mancanze, l’ Associazione Grafologi Giudiziari da anni persegue, anche in collaborazione con le Istituzioni ed a titolo esclusivamente gratuito, lo scopo di provvedere, con periodiche proprie attività culturali di rilevanza nazionale, ad attività di ricerca scientifica ed all’aggiornamento di Consulenti che spesso hanno frequentato le Scuole in cui non si seguono insegnamenti specialistici in grafologia giudiziaria o che, addirittura, non danno alcuna valida preparazione nella materia; - 5) che non vi è una normativa specifica che ad oggi selezioni o impedisca l’attività di “ pseudo “ docenti che, tramite corsi di incerta affidabilità, rilascino, previo lauti quanto ingiustificati compensi e senza il raggiungimento di sufficienti livelli culturali, attestati poi utilizzati come titoli per sostenere l’ esame di ammissione alla professione presso la C.C.I.A.A.; - 6) che vi è, quindi, l’ opportunità di stabilire, (come per il principio dei crediti formativi in altri settori professionali), un’ indispensabile obbligo periodico di aggiornamento, FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 85 85 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO regolamentato e controllato a livello ministeriale o di Sedi Giudiziarie Distrettuali; - VIII) è da evidenziare, inoltre, la necessità, ormai improcrastinabile, di disporre al più presto la formazione dell’Albo Nazionale dei Consulenti e Periti grafici e/o dattilografici, con specifica distinzione dei Professionisti Esperti in Grafologia Giudiziaria. C) L’ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO Da molti anni l’Associazione Grafologi Giudiziari, in assenza di specifica regolamentazione e normativa in materia, ha tra i suoi intenti anche quello di promuovere una costante attività di studio, di ricerca scientifica, di aggiornamento e di specializzazione degli Esperti in Grafologia Giudiziaria genericamente inseriti nella categoria dei Consulenti Grafici di cui agli Elenchi degli Esperti nel settore civile e/o penale dei vari Tribunale d’Italia. E proprio al fine di migliorare le conoscenze ed il livello qualitativo dell’ attività di detti Ausiliari in una materia di così tanta elevata Eccellenza nella specializzazione e nel perseguire l’intento d’ istruzione in un settore di tanta complessa, difficile e specifica cognizione, ogni anno l’Associazione Grafologi Giudiziari organizza, nelle varie sedi d’ Italia, molteplici attività culturali tra cui, da oltre nove anni ospitato presso il Distretto della Corte di Appello di Napoli e sempre con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio di molte delle più alte cariche dello Stato, ( Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero della Giustizia, gran parte degli Uffici Giudiziari e tutti gli Ordini Forensi d’Italia, varie Università, vari Ordini professionali, C.C.I.A.A. …), il Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, in cui, anche con l’ausilio di specialisti in altri settori professionali, vengono illustrati e discussi vari temi inerenti le novità e le problematiche processuali, le tecniche, metodologiche e gli aspetti grafopatologici della materia. Ad iniziativa dei privati durante ogni anno sono organizzate molteplici iniziative culturali in tutta Italia. D) ALTRE ASSOCIAZIONI GRAFOLOGICHE Al momento vi sono varie Associazioni di rilevanza nazionale che si affiancano all’Associazione Grafologi Giudiziari tra cui spiccano per scopi ed attività l’A.G.I., Associazione Grafologica Italiana e l’A.G.P., Associazione Grafologi Professionisti L’A.G.I. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA Da sempre la scrittura con il significato simbolico dei suoi segni ha destato l’interesse degli studiosi, ma solo tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento si comincia a studiare la relazione esistente tra i “caratteri” della scrittura e la personalità di chi scrive (Aldorisio, Baldi, Cimarelli). Tuttavia la nuova disciplina troverà un supporto scientifico e un nome, Grafologia, solo nella seconda metà dell’Ottocento, quando in Francia l’abate Jean-Hippolyte Michon formula un vero e proprio metodo (Systheme de graphologie, 1875 e Methode pratique de graphologie, 1878). Così egli può considerarsi davvero il padre della grafologia, che troverà poi nel successore Jules Crépieux-Jamin, (L’écriture et le caractère, 1888 e successivi studi), quella sistematiz- 86 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 86 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO zazione più organica, che ancora oggi rimane, con uno sviluppo notevole. In Francia l’attività di studiosi e la produzione di ricerche superano di gran lunga quelle degli altri paesi, in sintonia con discipline affini, quali la psicologia, la psicoanalisi, la caratterologia, la pedagogia. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in Germania si sviluppano studi paralleli che legano la scrittura al carattere e alla personalità dell’individuo soprattutto attraverso l’analisi del dinamismo grafico. Così il fisiologo Wilhelm Preyer e poi lo psichiatra Georg Meyer e il filosofo Ludwig Klages danno impulso ad una scuola grafologica che cerca di fornire spiegazione più profonda del movimento della scrittura. Fra i grafologi di questo ultimo indirizzo emerge per profondità e capacità di sintesi lo psicologo svizzero Max Pulver, con il suo Simbolismo della scrittura pubblicato a Zurigo nel 1931. Oggi la grafologia in Germania per lo più si riconosce nella sintesi operata da Wilhelm Helmut Müller e Alice Enskat, (Diagnostica Grafologica, 4a ed. 1993), che raccoglie e valorizza i contributi migliori dell’area tedesca. In Italia lo sviluppo della grafologia si ha invece con Padre Girolamo Moretti, (18791963), che ponendosi all’altezza dei grandi della grafologia internazionale porta un contributo autentico e risolutivo alla scientificità della grafologia. La sua ricca bibliografia, (Trattato di grafologia 1914 e successive edizioni; Trattato scientifico di perizie grafiche su basi grafologiche, Grafologia somatica, Grafologia pedagogica, Grafologia delle attitudini umane, La Passione dominante, ecc), è pari alla sua intensa attività di consulenza e perizie grafologiche. Per Moretti la scrittura è movimento e quindi ogni segno è sintomo di una forza che va calcolata in qualità e quantità. I suoi studi, la sua attività instancabile, la sua ricerca lo portano a definire e verificare un sistema di circa 90 segni e conseguenti combinazioni. Il metodo grafologico morettiano viene ad occupare un posto di prim’ordine nell’evoluzione scientifica della grafologia almeno per tre ordini di motivi: - a) L’impostazione oggettiva, il metodo morettiano è caratterizzato dai due momenti dell’analisi e della sintesi, analisi con individuazione grafometrica dei segni e della combinazioni e sintesi dove prevale l’elemento psicologico cogliendo nel contesto il significato globale. - b) L’impostazione strutturale, supera definitivamente la teoria dei segni fissi. - c) L’impostazione idiografica, che ha in comune con la moderna psicologia,il rifuggire dalle logiche delle classificazioni e delle tipologie per andare al cuore dell’individualità unica di ciascuna personalità. Un’altra scuola italiana che va ricordata è quella di Marco Marchesan e poi di suo figlio Rolando che ha fondato a Milano l’Istituto di Psicologia della scrittura, personalizzando un metodo ripreso dai grandi caposcuola, Moretti in particolare. L’Associazione Grafologica Italiana, con sede in Ancona, è la più antica delle associazioni grafologiche italiane ed ha per missione la promozione e lo sviluppo della grafologia, la qualificazione dei grafologi e la loro associazione. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 87 87 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Attualmente l’AGI conta circa 900 Soci e 18 sezioni regionali o provinciali attive sul territorio. L’Associazione grafologica italiana ha inizio nel dicembre 1961 quando il grafologo padre Girolamo Moretti propone di fondare un’associazione con “ lo scopo di sviluppare, diffondere, applicare la grafologia”. Ma è soprattutto a partire dagli anni ’70 che l’associazione diventa attiva, con numerose iniziative: congressi nazionali e internazionali, seminari di aggiornamento, corsi introduttivi allo studio della grafologia. L’ A.G.I. contribuisce alla divulgazione, conoscenza e ricerca intorno alla grafologia con una ricca attività convegnistica sulle diverse discipline applicative della grafologia, dalla educazione e rieducazione della scrittura, all’orientamento scolastico, alla consulenza professionale, alla pratica peritale, allo studio della personalità. E’ vasta anche l’attività di formazione per la quale l’Associazione è accreditata dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca per la formazione di personale insegnante. Ogni anno organizza nelle due sedi di Pallanza e di Pesaro: Corsi introduttivi di 30 h per la divulgazione rivolti in particolare ad insegnanti, ma non solo. Laboratori specialistici di 30h per chi è già grafologo o diplomato alla scuola triennale o al Master universitario. Workshop di grafologia peritale che ogni anno vede sempre una vasta e attenta partecipazione. L’Associazione sempre di più vuole essere un veicolo di confronto fra la grafologia e le altre discipline che si occupano della conoscenza dell’uomo e della comunicazione. I Soci vengono informati delle varie iniziative attraverso una rivista il bollettino trimestrale dell’Associazione Attualità grafologica, giunto al n° 100 in cui viene dato spazio anche alla discussione e al confronto su varie tematiche inerenti la grafologia e le sue applicazioni e attraverso il sito www.a-g-i.it Partecipa all’A.D.E.G, (Association Déontologique Européenne de Graphologues), associazione internazionale costituita nel 1995 fra le associazioni grafologiche di 7 paesi europei con lo scopo di far rispettare il codice di deontologia, difendere l’immagine dei membri e controllare i percorsi formativi dei grafologi. dr. Anna Castelli Presidente nazionale Associazione Grafologica Italiana L’A.G.P. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI La realtà dell’AGP con sede nazionale a Bologna e con sedi regionali in numerose regioni d’Italia è nata dall’esigenza di dare la “forza del numero “ ai Grafologi Professionisti di ogni estrazione formativa per giungere alla qualificazione di coloro che in via esclusiva o anche nell’ambito di altre professioni (Medici, Psicologi, Avvocati, Educatori, etc.) trattano professionalmente la scrittura quale diretta estrinsecazione della personalità dell’uomo in tutte la manifestazioni del suo svolgersi quando ci sia la necessità di individuarne i caratteri identificativi in ambito giudiziario, ma anche in altri ambi :clinico, psicologico, scolastico, aziendale, etc.) 88 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 88 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Essa è sostanzialmente un “consorzio” di Associazioni che rispetta la provenienza e le peculiarità proprie delle Scuole e delle Associazioni di provenienza. Dal congresso di Rimini del 1995 la AGP ha associato circa 800 grafologi di ogni provenienza che dessero la garanzia di aver percorso rigorosi standards formativi, professionali e scientifici caratterizzati da requisiti di obiettiva preparazione e aggiornamento per la garanzia principale dell’Utenza. Nel 2004 sono stati circa 50 i nuovi associati che hanno superato l’esame di ammissione tenuto da una commissione pluridisciplinare e con la presenza di rappresentanti di ogni tendenza grafologica e formativa la cui molteplicità, anziché essere di ostacolo è, invece, la ricchezza della disciplina grafologica. Nel campo giudiziario, data la necessità dell’acquisizione di competenze specifiche e specialistiche, sono sempre più numerosi i casi di nomina di grafologi professionisti specialisti del settore della comparazione di grafie, per illuminare il Giudice e le parti private su quesiti fondamentali per l’esito di un processo, quali la provenienza effettiva di uno scritto anonimo, di una firma , di un testo, o di un testamento. Come pure con lo sviluppo dell’utilizzo dei mezzi di indagine sulla personalità ad es. in ambito minorile, sono sempre di più numerosi i casi di indagine delegata a Grafologi Professionisti autonomamente o in collegi con altri Professionisti, per l’acquisizione di notizie utili ad es. alla scelta del genitore a cui affidare il minore ovvero del riscontro e valutazione di traumi veri o presunti del soggetto verso cui è tesa la tutela dell’Ordinamento (minore o incapace). Da ultimo, la tutela giurisdizionale tesa a reprimere e prevenire azioni di compulsione psico-fisica in ambito lavorativo, (c.d. “mobbing” o “bossing”) vede l’indagine grafologica quale “ cartina al tornasole “ della verifica di condizioni vere o presunte di tali vessazioni e, quindi, senza essere in alcun modo “invasiva” e nel rispetto della tutela della personalità morale del soggetto esaminato, costituisce il referto più “conservabile” o obiettivo da cui attingere anche a distanza di anni. Questa premessa serve a dimostrare quanto sia necessaria la regolamentazione e la “moralizzazione” dell’attività del Grafologo Professionista specialmente in ambito giudiziario. La situazione attuale dell’accesso alla Professione e agli “ albi “ presenti presso i Tribunali da cui vengono scelti i grafologi in sede civile e in sede penale non è uniforme e vede la presenza di Periti Grafici autodidatti insieme a Laureati in ogni disciplina ovvero a specializzati presso l’unico corso di formazione che attualmente è tenuto presso l’Università di Urbino e preso istituti scolastici privati. In epoca di “globalizzazione” questa condizione di aperta frustrazione dell’attività del serio e scrupoloso professionista che è scelto solo per le sue garanzie di serietà e preparazione personali, rappresenta un residuo inammissibile di antiquati ordinamenti e un danno enorme per lo svolgersi della corretta dialettica processuale solo se si pensa a quante perniciose conseguenza possa portare un sedicente “ esperto “ che concluda per la falsità o autenticità di un testamento o di una firma senza preparazione e senza cognizione delle conseguenze che comporti tale sua conclusione. Nell’ultimo periodo l’adeguamento dell’Italia alla normativa Europea che vieta la FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 89 89 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO formazione di nuovi “albi “ o “ collegi “ di “ diritto pubblico “ ha portato a dirigere lo sforzo verso la tutela della formazione di Associazioni di Diritto Privato tra Professionisti che regolino da sé la disciplina e l’accesso alla Professione secondo la regola generale della libera circolazione di merci e servizi. Presso il CNEL è istituita la Consulta delle Libere Professioni a cui possono accedere le Associazioni di categoria che possano vantare determinate “ minimali “ caratteristiche quali la democraticità dello Statuto, un Codice Disciplinare, la previsione di un tariffario, l’aggiornamento professionale dei soci. Auspichiamo finalmente una uniformazione delle normative nel rispetto della libera esplicazione dell’attività professionale e soprattutto nel supremo interesse della Giustizia tutelato dalla Carta Costituzionale Italiana e dalle norme fondamentali della Carta Europea. prof. Roberto Travaglini presidente nazionale Associazione Grafologi Professionisti – avv. Andrea Faiello presidente A.G.P. Campania E) LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI Queste, in breve sintesi, le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e gli altri sottoscrittori del presente, in palese carenza di idonea normativa, c h i e d o n o: - che in Sede Istituzionale: - a) si operi un’ attenta distinzione e selezione tra Esperti in Grafologia Giudiziaria e Grafologi competenti in altre branche della materia trovanti applicazione con il settore giudiziario (Psicologi della scrittura, Esperti in scrittura dell’età evolutiva, Esperti in grafologia aziendale…); - b) di conseguenza, in ogni Ufficio Giudiziario di ciascun Distretto di Corte di Appello, si provveda a nominare solo Ausiliari realmente competenti ed esperti nel settore della Grafologi Giudiziaria e non “ prestati e dediti “ alla materia benché provenienti da altre branche di non specifica estrazione culturale; - c) si disponga un’attenta ed approfondita selezione e valutazione per titoli ed esami di coloro che avanzano domanda d’iscrizione come Consulente/Perito Grafico nell’ Elenco degli Esperti nel settore civile e/o nel settore penale creato preso i vari Tribunali, stabilendo: - 1) richiedersi l’indispensabilità d’ idonei titoli accademici per potere accedere alla professione; - 2) che si preveda l’obbligatorietà del superamento di un vasto e completo esame presso le varie C.C.I.A.A. d’Italia; - 3) che si stabilisca la composizione della Commissione Esaminatrice presso le C.C.I.A.A. solo attraverso accreditati Esperti della materia e con valutazioni quanto più ampie, attente e rigide possibili; - 4) che si impedisca, a causa dell’elevata delicatezza e della palese gravità delle conseguenze verso la Giustizia ed i suoi utenti, come oggi avviene, l’accesso all’Elenco degli Esperti nel settore penale solo attraverso una semplice domanda, prevedendo, al proposito, l’accesso solo dopo il raggiungimento di una consolidata esperienza con una certificata e duratura, (almeno decennale), attività professionale già svolta nel settore civile; - d) che si provveda a rispettare e controllare la disposta rotazione nell’affidamento degli incarichi professionali; 90 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 90 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO - e) che si operino delle liquidazioni delle spettanze professionali secondo la normativa vigente e consone al reale impegno profuso per l’adempimento di ciascun incarico; - f) che vengano emessi sollecitamente giusti decreti di liquidazione; - g) che si proceda alla nomina nei vari procedimenti solo di Ausiliari aventi specifica e comprovata preparazione ed esperienza nel settore della Grafologia Giudiziaria. - h) che venga organizzata l’attività di formazione culturale del Grafologo deputando ad essa solo Organi ufficialmente riconosciuti e particolarmente qualificati; - i) che venga favorita, alimentata e regolamentata l’attività di sperimentazione e ricerca scientifica nelle sedi istituzionali più opportune e qualificate, (Università, Polizia Scientifica, R.I.S. Carabinieri…), con interscambio interdisciplinare tra branche scientificamente tra loro complementari, (Corso di laurea in Tecniche grafologiche con altri Corsi di Laurea quale Medicina, Psicologia,Giurisprudenza…), e con il riconoscimento ed attribuzione di crediti formativi in favore di coloro che svolgono e seguono detta attività. L’Associazione Grafologi Giudiziari e gli altri sottoscrittori del presente discorso, nel rivolgersi alle Istituzioni e ponendo in evidenza solo alcuni dei problemi che affliggono la categoria, verso i quali sollecita interessamento e concreta soluzione, auspicano - che venga posto al più presto fine all’ attuale stato di vacanza normativa del settore; - che in attesa dell’indispensabile idonea regolamentazione di un settore di così elevata eccellenza e delicatezza per la Giustizia, ciascun Ufficio Giudiziario, a tutela e nell’interesse della sua operatività, contribuisca per quanto di propria competenza ad un migliore sviluppo professionale e controllo dello operato di tali Esperti. Queste in breve sintesi le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e gli altri sottoscrittori sollecitano una unitaria e rapida convocazione dal parte del Ministro della Giustizia, per conferire a migliore chiarimento sui punti indicati e per illustrare tutte le problematiche inerenti la categoria; un immediato intervento normativo a corretta regolamentazione della professione del Grafologo Giudiziario. Deferenti ossequi. Napoli, 27 Gennaio 2007 * * * FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 91 91 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO NEGAZIONISMO STORICO E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE Come è noto, recentemente è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge proposto da Clemente Mastella, Ministro della Giustizia, in materia di discriminazione e reati contro l’umanità. Il provvedimento prescrive che venga penalmente punito fino a quattro anni di reclusione chiunque diffonda idee xenofobe o attinenti la superiorità razziale. Punto originario di partenza, però, era stata la iniziativa di introdurre nel codice penale un reato specifico contro il negazionismo della “Shoah” e ciò, con particolare riferimento a coloro che negavano l’Olocausto e lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti. Infatti, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad di recente, nell’auspicare la cancellazione dello Stato d’Israele dalle carte geografiche, aveva provocatoriamente dichiarato che “gli ebrei hanno inventato il mito di essere stati massacrati, ponendo tale mito sopra Dio, le religioni e i profeti”. Il provvedimento, così come era stato in un primo momento formulato dal ministro Mastella, rischiava di porre un limite alla libertà di opinione, creando la prospettiva di imporre una unica e ufficiale verità storica, paradossalmente come accadeva nei regimi autoritari del secolo scorso che, in base a tale principio, avevano programmato e attuato lo sterminio di intere popolazioni. A nessuno può sfuggire la necessità che il piano su cui bisognava impegnarsi, avrebbe dovuto essere piuttosto quello etico, educativo e culturale. Diversamente argomentando, imporre mediante corrispondente normativa una presunta verità, comporterebbe la violazione della libertà di pensiero, subordinando quest’ultima alla volontà delle maggioranze politiche in un dato periodo storico. Nella sfera dei diritti di libertà individuale, un posto preminente spetta alla libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso. Sono questi due diritti che l’uomo libero rivendica sia nei confronti degli altri, sia verso lo stato che deve evitare di interferire nella autonomia individuale. E’ anzi lo Stato che ha l’obbligo di garantire tali libertà, evitando ogni ulteriore ingerenza, attraverso il meccanismo giuridico della sanzione. Va ricordato che al sofista Proeresio il quale aveva rifiutato all’imperatore Giuliano di diventare il suo storiografo al fine di raccontare le sue imprese, come sanzione fu drasticamente vietato di continuare l’insegnamento ai suoi discepoli. Noi che abbiamo la ventura di sentirci uomini liberi e di poter esprimere ancora le nostre opinioni, aborriamo ogni ingiusta imposizione, eticamente e giuridicamente da riprovare. Per la cronaca, il disegno di legge del ministro Clemente Mastella definitivamente approvato, consta di sei articoli e, non facendo riferimento al negazionismo della “Shoah”, ha per oggetto “i delitti di istigazione a commettere crimini contro l’umanità e la apologia dei crimini contro l’umanità”, al fine di combattere ogni 92 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 92 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO forma di discriminazione, come ha precisato lo stesso ministro Mastella. Il provvedimento prevede che venga punito con una pena sino a tre anni chiunque diffonda idee sulla superiorità razziale e una pena da sei mesi a quattro anni per chi commetta o inciti a commettere atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale o dell’identità di genere. E’ pacifico che la libertà di pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, costituisce uno dei diritti inviolabili dell’uomo. Il pensiero è infatti attività incoercibile dello spirito, indipendente da esterne imposizioni. Lo schiavo Epitteto, poi emancipato, filosofo stoico vissuto nel II° secolo d.C., riteneva in forza del pensiero, di essere più libero di tanti uomini liberi. Correlativamente, la libertà di giudizio sugli accadimenti umani non può essere compressa da condizionamenti esterni. D’altronde, il mero dissenso, sotto il profilo storico o politico su fatti o avvenimenti storici o addirittura il dubitare sulla effettività del loro svolgimento, rientra nella manifestazione di una opinione contraria o di una confutazione. Non può disconoscersi, partendo “ex adversus” da una posizione opposta, che differente valore giuridico debba per esempio riconnettersi al reato di apologia del fascismo. La Corte Costituzionale a suo tempo stabilì, in merito all’art. 4 della Legge 20 giugno 1952 n. 645 (la cosiddetta Legge Scelba), che l’apologia non può consistere in una “difesa elogiativa” del partito fascista, bensì in una “esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista” e, cioè, in una istigazione a commettere un fatto rivolto alla riorganizzazione, a tal fine idoneo e efficiente”. Non è cioè sufficiente un semplice opinamento per integrare la fattispecie delittuosa, bensì è indispensabile una condotta illecita che abbia la valenza di sediziosità, caratterizzata da ribellione e ostilità nei confronti dello Stato e posta in essere per compromettere l’ordine costituzionale o l’ordine pubblico. Si consideri, in relazione al tema in esame che, in relazione all’art. 272 c.p. (“propaganda e apologia sovversiva o antinazionale”) che prevede la finalità del sovvertimento violento dell’ordinamento statuale o una attività di propaganda per la distruzione della società, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 6 luglio 1966 dichiarò illegittimo il II° comma del predetto articolo 272 c.p. laddove veniva punita “la propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale”. La legge, come il pensiero, è espressione di libertà ma entrambi non sempre sono in sintonia con “ethos”. Giovanni Cipollone *** FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 93 93 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO LE GIUSTE OSSERVAZIONI – O MEGLIO IL LEGITTIMO SFOGO – DEL COLLEGA FRANCESCO CIDDIO SULLE MODALITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA PARCELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE (Nota di Redazione) Caro governo, sono un povero imbecille di avvocato (e palesemente maleducato), ma così imbecille da voler pagare il modello F24, che, grazie all’indispensabile provvedimento adottato, va disposto tramite i magici servizi telematici. Provo oggi per la prima volta, ma a quest’ora (h. 17,45) credo non sia più possibile, visto che non riesco ad aprire la relativa pagina su internet. Ringrazio il fenomeno che ha avuto la magnifica idea, risolutiva dei problemi economici italiani (come se fosse diverso andare in banca e fare addebitare il modello F24 sul proprio conto corrente). Un abbraccio particolare a Bersani, che continua a dimostrare la propria lungimirante visione economica e, Vi ringrazio, poiché questa sera, non avendo pagato nulla, mi potrò permettere di andare a cena al roof garden dell’Hilton. Pagherò qualcosa di sanzione ed interessi … nel frattempo mancheranno nelle casse dello Stato 1.800,00 • circa che, anche se malvolentieri, avrei pagato. Francesco Ciddio 94 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 94 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO NECROLOGI IN RICORDO DELL’AVV. ANTONIO SESTI Mio Padre Ciao Papà. E’ questa la prima frase che mi viene in mente per salutarTi e ricordarTi. E’ stato il mio saluto per tanti anni tutte le volte che ci siamo incontrati a studio. Riuscire a descrivere con poche righe che cosa sei stato per me e per tutti quelli che Ti hanno conosciuto non è possibile. Chi ha avuto la fortuna di incontrarTi sa perfettamente chi eri e non potrà mai dimenticarlo. L’amore e la passione che avevi e che hai avuto sino all’ultimo per questa nostra professione, che hai esercitato per oltre cinquant’anni, è ancora presente nelle aule giudiziarie attraverso di me e di tutti i Tuoi ex praticanti, oggi brillanti e stimati Colleghi. Sono sicuro che dovunque Tu sia adesso continuerai a guardarci con quel Tuo sguardo fiero e sornione al tempo stesso, pronto, come sempre, ad aiutarci. Grazie di tutto e da tutti. Ciao Papà. Amilcare Sesti FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 95 95 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Abbiamo ricevuto numerose lettere di solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani e Istituzioni sulla grave iniziativa del Ministro di Giustizia di sfrattarci dalla nostra sede storica del Palazzo di Giustizia di Roma che portiamo a conoscenza di tutti i Colleghi. Nota di Redazione SFRATTO DALLA STORICA SEDE La solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani che insorgono contro l’assurda decisione di sfrattare dal “Palazzaccio” di Roma il nostro Consiglio dell’Ordine Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba con delibera assunta con voto unanime nella seduta del 25 gennaio 2007 ESAMINATA CON VIVA PREOCCUPAZIONE la nota del 21.12.2006 del Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale si segnala che dopo 100 anni il Consiglio dell’Ordine di Roma rischia di essere allontanato dalla storica sede di Piazza Cavour su iniziativa del Sig. Presidente Dott. Marvulli recepita dal Ministro Guardasigilli On. Mastella MANIFESTA il proprio più fermo dissenso nei confronti di una iniziativa siffatta che si evidenzia come atto profondamente lesivo della dignità non solo dell’Avvocatura romana ma, in un momento già di per sé così seriamente grave e difficile per l’Avvocatura italiana, dell’intera Avvocatura medesima, e ancor più quando tra Avvocatura e Magistratura appare necessario cercare e trovare momenti di sinergia e non di contrapposizione ESPRIME la più ampia solidarietà all’Avvocatura romana ed al Suo Presidente Avv. Alessandro Cassiani AUSPICA un intervento rapido e incisivo delle massime Autorità Istituzionali dello Stato, dal Sig. Presidente della Repubblica ai Sigg.ri Presidenti dei due Rami del Parlamento, al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Sigg.ri Presidenti della Regione e del Consiglio Provinciale del Lazio, e al Sig. Sindaco di Roma affinché venga evitato che un’iniziativa così improvvida prosegua nel suo corso. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo Comunico la delibera assunta in data 19 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo: “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, in relazione alla iniziativa del Ministro di Giustizia tendente a togliere la disponibilità dei locali attualmente in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema 96 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 96 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Corte di Cassazione, esprime la propria ferma e decisa contrarietà a tale iniziativa essendo sicuramente la presenza dell’Ordine di Roma all’interno del Palazzo di P.zza Cavour un punto di riferimento di tutta l’Avvocatura Italiana quale simbolo del ruolo che l’Avvocatura riveste, a pieno diritto, nell’ambito del sistema Giustizia, nonché del riconoscimento che ad essa deve essere riconosciuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Chiede quindi un immediato ripensamento da parte del Ministro”. Cordiali saluti. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti Il 24.01.07 in Asti, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Asti, in Via Govone n. 9, presso il Tribunale di Asti, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti nelle persone dei Signori: TODESCHINI Avv. Giorgio (Presidente), PASSERI Avv. Pier Navino (Consigliere Segretario), RAMELLO Avv. Piergiorgio ( Consigliere Tesoriere), i Consiglieri LOMBARDI Avv. Sergio, LATTANZIO Avv. Maurizio , TOPPINO Avv. Gianfranco, VENTURINO Avv. Marco, CURALLO Avv. Stefano Igor e BAGNADENTRO Avv. Silvia per discutere del seguente ordine del giorno: 1. Iscrizioni 2. Esame eventuali domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 3. Liquidazione parcelle 4. Convocazioni 5. Esposti 6. Esame pratiche correnti e pendenti 7. Varie ed eventuali. omissis sul punto 7 dell’Odg. Lette le comunicazioni del 21.12.06 e 15.01.07 del Presidente dell’Ordine Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma – presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni; rilevato che vanno tenute presenti le esigenze di un Ordine Professionale quale quello di Roma che tuttora costituisce punto di riferimento per tutta l’avvocatura italiana; che la minacciata iniziativa crea notevoli disagi all’Ordine di Roma nel corretto esercizio della giurisdizione in quel distretto, delibera piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma e Colleghi esercenti in quel Foro, FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 97 97 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO auspica e sollecita l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte affinché si soprassieda dalla prospettata iniziativa nella convinzione che si possano e si debbano trovare alternative migliorative a quella in oggi contestata. Del che è verbale alle ore 20,00 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto ADUNANZA DEL 08/02/2007 omissis Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., all’unanimità, lette le note del 21/12/2006 prot. n. 37596 e del 15/01/2007 prot. n. 971 con le quali il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Alessandro Cassiani evidenzia che, su iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott. Marvulli, il Ministro Mastella è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone lo “sfratto” dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla sua storica sede di Piazza Cavour; considerato che l’iniziativa sopra citata appare gravemente lesiva del ruolo e dell’immagine che l’avvocatura romana ha sempre rivestito, anche come punto di riferimento per tutta l’avvocatura italiana, esprime piena solidarietà all’Ordine degli Avvocati di Roma e, nel contempo, delibera di manifestare la propria contrarietà avverso l’iniziativa promossa dal Presidente della Corte di Cassazione Dott. Marvulli; delibera altresì, di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ordine degli Avvocati di Roma, al Ministro della Giustizia e al Presidente della Corte di Cassazione. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno VERBALE DI SEDUTA URGENTE Il giorno 09 febbraio 2007 alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine di Belluno, si è riunito il Consiglio, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’: ordine del giorno …omissis… 3. Lettera avv. Alessandro Cassiani …omissis… 3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, vista la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21 dicembre 2006, con la quale è stata segnalata la preoccupazione che per iniziativa della presidenza della Corte di Cassazione, il Ministro di Giustizia faccia cessare la disponibilità dei locali in uso al Consiglio presso la sede della Corte Suprema di Cassazione; 98 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 98 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO - considerato che tali uffici sono riferimento e simbolo di riconoscimento non solo per l’Avvocatura romana ma per l’Avvocatura italiana tutta, DELIBERA Di esprimere piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e ai Colleghi tutti di quell’Ordine, auspicando che l’iniziativa paventata non abbia seguito. Si comunichi al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma. …omissis… Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo nella seduta del 16 gennaio 2007 LETTA la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni; MANIFESTA sorpresa per una iniziativa inopportuna e ingiustificata. SOLLECITA l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia Caro Alessandro, ho ricevuto la cortese Tua 21 dicembre 2006 e Ti comunico la piena solidarietà del consiglio e mia per la quantomeno inopportuna previsione da parte del ministro dello “sfratto” dell’ordine da Te presieduto. Resto a Tua disposizione per ogni iniziativa anche di sostegno che Tu ritenessi opportuna, e Ti porgo i miei più cordiali saluti. Il Presidente (Avv. Tullio Castelli) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Camerino Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino nella seduta del 22.01.2007 letta la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006 con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascio da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma degli uffici di Piazza Cavour; ritenuto che pur non essendo più il palazzo di Piazza Cavour sede del Tribunale di Roma tuttavia FORO ROMANO 1/2007 04_il nostro mondo.pmd 99 99 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO esso resta il “Palazzo di Giustizia” della capitale; che è necessario che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la sua sede presso il “Palazzo di Giustizia” della capitale; che anzi sarebbe opportuno che presso lo stesso palazzo venisse allestita una “Sala Avvocati” per i numerosi difensori che quotidianamente vengono da tutta Italia per assolvere il loro ministero presso la Suprema Corte di Cassazione; che non si giustifica invece l’occupazione di locali del “Palazzo di Giustizia” di Piazza Cavour da parte di Enti ed Associazioni non direttamente funzionali all’amministrazione della giustizia; chiede che l’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la sua sede presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, con un numero di locali idoneo e sufficiente allo svolgimento delle numerose funzioni ad esso attribuite dalla legge; che presso lo stesso palazzo venga allestita una Sala Avvocati per i numerosi difensori che quotidianamente vengono da tutta Italia per assolvere il loro ministero presso la Suprema Corte di Cassazione; dispone che la presente delibera venga inviata al Ministro della Giustizia e al Primo Presidente della Corte di Cassazione. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro Caro Sandro in riscontro alla Tua lettera, mi affretto a comunicarTi che nella decorsa seduta del Consiglio è stato preso in esame il contenuto della predetta. Il Consiglio all’unanimità ha deplorato il comportamento del Ministro della Giustizia deciso ad operare un grave insulto al prestigiosissimo Ordine di Roma e all’Avvocatura tutta, ed ha auspicato che la ragione prenda il sopravvento e si eviti lo spoglio preannunciato. Con la stima e l’affetto di sempre, porgo a Te ed agli illustri Consiglieri il più cordiale saluto. Giuseppe Iannello Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Caro Alessandro, nel leggere la Tua lettera del 21 dicembre u.s. sono rimasto incredulo: non posso credere che il massimo organo giurisdizionale assuma una iniziativa così pesante come quella di “sfrattare” dal Palazzaccio l’Ordine Forense, dopo 100 anni di coabitazione. La localizzazione del COA di Roma nell’interno del Palazzo di Giustizia (una volta unico; poi frammentato) ha anche un valore simbolico, per quanto attiene al proficuo e profondo rapporto che dovrebbe legare avvocati e magistrati; e per noi, colleghi di periferia, immaginare la sede dell’ordine in luogo diverso è davvero una eresia. Faremo quanto chiedi, a sostegno della Vostra iniziativa, tesa a bloccare questo 100 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 100 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO sciagurato provvedimento. Con viva cordialità, ed auguri per un felice 2007. Avv. Roberto Russo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena tenutasi in data 31/01/2007 (Omissis) Il Consiglio letta la nota del 21.12.2006 inviata dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che su iniziativa del Presidente Dott. Marvulli il ministro di Giustizia On.le Clemente Mastella è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour, Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni Delibera di manifestare la propria contrarietà per una iniziativa inopportuna ed ingiustificata; Sollecita l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del presidente della Regione Lazio, del Presidente della Provincia di Roma, del Sindaco di Roma, del Presidente del C.N.F., del Presidente dell’OUA, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, per evitare che venga posto in essere un atto che mortifica l’intera Avvocatura Italiana (Omissis) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone Verbale della seduta del 23 gennaio 2007 L’anno 2007, il giorno 23 gennaio 2007, nei locali del COA di Frosinone siti nel Tribunale di Frosinone, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio, a seguito di convocazione del Presidente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 9. Varie ed eventuali. Sono presenti i Consiglieri Avv.ti: Calabrò Davide (Presidente), Pastorino Paolo G. (Segretario), Terrinoni Massimo (Tesoriere), Catapano Giuseppe F., Cioce Federica, Fabrizi Gianpiero, Greco Vittoria, Felli Giuseppe, Iannarilli Andrea, Martini Luigi, Meleo Massimo, Ministrini Giampaola, Salomone Luigi, Trecca Mario e Tucci Avv. Luigi Presiede l’Avv. Davide Calabrò. Funge da segretario l’Avv. Paolo Pastorino Omissis Sul 9° punto dell’O.d.g. (Varie ed Eventuali) Omissis Il Presidente riferisce inoltre della missiva inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con la quale si porta a conoscenza che è stata proposta la loro FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 101 101 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO estromissione da Piazza Cavour. Il Consiglio dopo ampia discussione all’unanimità delibera di approvare il seguente documento: IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE Letta La comunicazione inviata il 21/12/06 dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Alessandro Cassiani, con la quale segnala il paventato “sfratto” del Consiglio dalla sua naturale sede di Piazza Cavour; rilevato che la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è ubicata da oltre un secolo nei locali di Piazza Cavour; ritenuto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è istituzione rappresentativa dell’Avvocatura ed in particolare il Consiglio dell’Ordine di Roma può e deve ritenersi punto di riferimento dell’intera Avvocatura italiana; ritenuto, infine che l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente della Suprema Corte, determinerebbe notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggetto coessenziale per il corretto esercizio della Giurisdizione; esprime la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando il Presidente della Corte di Cassazione a desistere da ogni iniziativa finalizzata ad estromettere il COA di Roma dalla sua naturale sede istituzionale. A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore 17,05. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova Riunione del 25 gennaio 2007 omissis Il Consiglio, letta la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni; manifesta disappunto per una iniziativa inopportuna e ingiustificata. Sollecita 102 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 102 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana. Omissis Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto Caro Presidente Ti comunico che, con delibera 16 gennaio 2007, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, appresa l’intenzione da parte del Ministro della Giustizia, di far venire meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio da Te presieduto, esprime ferma contrarietà a tale iniziativa e piena solidarietà all’Ordine di Roma atteso che la sede del Consiglio dell’Ordine romano nel Palazzo di Giustizia di piazza Cavour è per tutta l’Avvocatura italiana un punto di riferimento e un simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un tempestivo ripensamento. I più cordiali saluti IL PRESIDENTE (Avv. Luigi Bonacchi) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia L’anno 2007, il giorno 22 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio. Sono presenti gli Avv.ti: Ugo De Vivo(Presidente), Mario di Nezza (Segretario), Mariano Izzi (Tesoriere), Maria Fanelli, Giuseppe Marinelli e Giovanni Serafino Omissis….. Letta la nota del 15 gennaio 2007 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, denuncia l’intento del Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, di estromettere il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla storica sede di piazza Cavour; manifesta stupore per una decisione alquanto inopportuna ed esprime il proprio disappunto, invitando tutte le autorità preposte ad intervenire tempestivamente affinché il Ministro della Giustizia desista dalla preannunciata iniziativa che verrebbe interpretata come ulteriore mancanza di considerazione della Classe Forense italiana. Del che è verbale. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 103 103 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila Seduta del 25 gennaio 2007 Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilasette alle ore 12.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, previa regolare convocazione, alla presenza dei seguenti Avvocati: VECCHIOLI Paolo (Presidente), CARBONARA Antonello (Consigliere Segretario f.f.), CAPRI Maurizio, LUCANTONIO Ascenzo, DELL’ORSO Luciano e SANSONE Alessandro …Omissis… il Consiglio delibera la solidarietà al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma esprimendo le proprie rimostranze per il tentativo di sfratto all’Ordine degli Avvocati di Roma dai locali in Piazza Cavour. …Omissis… Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LAGONEGRO nella seduta del 26 gennaio 2007 LETTA la nota del Presidente del C.O.A. di Roma del 21/XII/2006, con la quale si lamenta, su iniziativa del Presidente Dott. Marvulli, la imminenza di un decreto ministeriale teso a scacciare il prestigioso CONSIGLIO dell’ORDINE degli Avvocati di ROMA dalla storica sede di P.zza Cavour RILEVATO che il C.O.A. di ROMA ha costituito e continua tuttora a costituire una delle punte di diamante dell’intera Avvocatura Italiana; che perciò la predetta decisione è da interpretarsi come ulteriore tentativo di mortificare l’AVVOCATURA tutta e di minarne l’autorevolezza e quindi l’indipendenza, DELIBERA di manifestare il proprio dissenso e sdegno per l’improvvisa iniziativa; esprime solidarietà agli Avvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte le AUTORITA’ preposte affinché impediscano l’emissione dell’annunciato decreto. Lagonegro, 26/01/2007 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino Verbale di riunione del Consiglio (n. 20) L’anno 2007, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12,00, in Larino, presso la propria sede si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con la partecipazione dei Consiglieri Avvocati: Domenico BRUNO (Presidente), Marco D’ERRICO (Segretario), Michele URBANO (Tesoriere), Ercole ROBERTI, Domenico PORFIDO, Michele MARONE, Luigi PESCE, Michele LIGUORI e Maria Luisa DI LABBIO Per discutere il seguente O.d.G.: …OMISSIS… 104 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 104 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Il Consiglio letta la comunicazione del Presidente del C.d.O. di Roma reputa di esprimere piena adesione e solidarietà ad ogni iniziativa che il predetto Ordine riterrà di porre in essere al fine di evitare che lo stesso venga estromesso da Piazza Cavour. La presenza di un’istituzione altamente rappresentativa della classe forense nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour è espressione di stima e considerazione nei confronti di uno degli attori principali dell’attuazione della giurisdizione. OMISSIS Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, nella seduta del 17 Gennaio 2007, preso atto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha chiesto al Ministro della Giustizia di sottoscrivere un decreto che disponga il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, della sede presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour; - considerato che la presenza ultracentennale dell’Ordine di Roma presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour è punto di riferimento istituzionale per tutta l’Avvocatura Italiana, oltrechè simbolo del ruolo che l’avvocatura deve, a buon diritto, occupare nell’intero sistema Giustizia, ESPRIME la più viva sorpresa, ma anche la propria indignazione per tale inopportuna ed ingiustificata iniziativa, nonché la propria solidarietà all’Ordine di Roma, alla cui potestà si associa SOLLECITA un immediato intervento delle Autorità preposte per scongiurare un atto ingiustificatamente lesivo del prestigio, non solo dell’ordine di Roma ma di tutta l’Avvocatura Italiana. Cordiali saluti Il Presidente Avv. Andrea Ghezzani Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha appreso con estremo stupore che, su iniziativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione Nicola Marvulli, il Ministero della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di “sfrattare”, con apposito decreto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla storica sede di Piazza Cavour. Qualsiasi siano le motivazioni rese per giustificare tale gesto, quanto precede assume caratteri di inaudita gravità, perché costituisce ulteriore e chiaro sintomo dell’intenzione di eliminare l’avvocatura dal sistema giustizia, allontanandola dalle sedi proprie e dai locali in cui, quotidianamente, gli avvocati esercitano la loro altissima funzione, fondamentale per la società ed il vivere civile, storicamente assegnati agli avvocati del FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 105 105 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO libero foro anche quale riconoscimento dell’importanza del ruolo esercitato nel processo e di tutto quanto a ciò consegue. Quanto precede tanto più che l’art. 1 della legge 99/1995 afferma che i Consigli degli Ordini degli avvocati debbano avere sede presso gli uffici giudiziari, che, proprio in virtù di quanto appena rilevato, nel caso dell’Ordine di Roma, non può che essere la medesima in cui si trova l’organo supremo della giustizia del nostro Stato. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, dunque, invita tutti i colleghi e la società civile ad effettuare una riflessione sui molteplici significati, negativi, che la situazione appena descritta assume nel momento storico attualmente vissuto dall’avvocatura e dalle professioni in genere e, pertanto, non può che biasimare tale iniziativa ed invitare le autorità in indirizzo a rivedere tale decisione. Con i migliori saluti Avv. Alberto Belli Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera Verbale di riunione del Consiglio L’anno 2007, il giorno 11 del mese di gennaio, si è riunito nella sede del Palazzo di Giustizia di Matera il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degli Avvocati: Giuseppe LABRIOLA (Presidente), Nicola ROCCO (Segretario), Ettore LO NIGRO (Tesoriere), Francesco BERARDENGO, Giovanni Battista D’ONOFRIO, Felice GIAMPIETRO, Antonio LO FRANCO, Lucia Elsa MAFFEI, Giuseppe MITIDIERI, Daniela MONTIMURRO, Maurizio SARRA, Giancarlo TONELLI (Consiglieri). OMISSIS IL CONSIGLIO esaminata la nota del 21 dicembre scorso, con cui il collega Alessandro Cassiani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, segnala l’incresciosa vicenda relativa al paventato sfratto degli uffici dell’Ordine dalla prestigiosa sede di Piazza Cavour; rilevato che vicende di questo tipo non possono e non devono essere risolte con atti di imperio né mediante intimazioni formali, ma necessitano di essere accuratamente ponderate, tenendo presenti le esigenze di un Ordine Professionale prestigioso, che, peraltro, ha costituito e continua tuttora a costituire autorevole punto di riferimento per l’intera Avvocatura italiana; ritenuto infine, che, attraverso la minacciata iniziativa monitoria da parte del Presidente Marvulli, si creano notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggetto coessenziale per il corretto esercizio della Giurisprudenza in quel Distretto; per tali motivi delibera 106 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 106 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO di esprimere piena e motivata solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando S.E. il Presidente della Suprema Corte a desistere o, comunque, a soprassedere dalla paventata iniziativa, nella consapevolezza che vi possono e vi debbano essere soluzioni alternative migliorative rispetto a quella in commento. OMISSIS E’ verbale. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA All’esito della riunione assembleare tenuta il 20 gennaio 2007 presso la Sala Consiliare del locale Palazzo di Giustizia, gli Avvocati del Foro di Matera ritenuto che la Inaugurazione dell’Anno Giudiziario debba e possa rappresentare un’occasione in cui i Soggetti coessenziali all’esercizio della Giurisdizione (Avvocati, Giudici e Pubblici Ministeri) si aprono ad un proficuo confronto con la società civile ed i rappresentanti della Politica, degli Enti Locali, del Sindacato e delle Imprese, della cultura e dell’associazionismo; rilevato che sebbene la Riforma dell’Ordinamento Giudiziario preveda un’apprezzabile apertura all’intervento dei rappresentanti dell’Avvocatura sia in relazione alla cerimonia davanti alla Suprema Corte di Cassazione che a quelle distrettuali, l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario continua ad essere vissuta e strutturata come un cerimoniale liturgico ad esclusivo appannaggio della Magistratura, che non soltanto organizza l’evento, ma ne condiziona, altresì, lo svolgimento, assurgendo – spesso e volentieri – la manifestazione a cassa di risonanza mediatica per la divulgazione dei sentimenti di protesta delle componenti associative magistratuali verso la classe di governo; considerato che risolvendosi in un’improduttiva divulgazione di dati statistici più o meno attendibili, nonché in una sterile enfatizzazione della cronica inefficienza del sistema giustizia, il protocollo celebrativo, per un verso, rivela tutta la propria inutilità e, per altro verso, relega l’Avvocatura ad un ruolo del tutto marginale; preso atto che recependo le demagogiche e, per alcuni versi, mistificatorie spinte liberiste propugnate da lobbies parlamentari ben individuate, gli interventi normativi recentemente varati dall’attuale maggioranza di governo, oltre a denotare una scarsissima considerazione del rango costituzionale della funzione difensiva, hanno favorito l’incipiente fenomeno di imbarbarimento delle professioni intellettuali, in generale, e di quella forense, in particolare, ponendo le basi per la progressiva, graduale, ma inesorabile proletarizzazione del ceto intellettuale ed aggravando, per tale via, quel processo di marginalizzazione dell’Avvocatura da ogni meccanismo decisionale nel nostro Paese; ribadito che come è risultato evidente nel corso dell’attuazione delle proteste indette dalle compo- FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 107 107 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO nenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura, la Giustizia (in particolar modo, quella Civile), già di per sé ridotta in uno stato comatoso, è destinata alla totale paralisi, in mancanza del fattivo e collaborativo apporto degli Avvocati; sottolineato che avuto riguardo alla situazione locale, la condizione in cui versa la Sezione Distaccata di Pisticci ha superato (e di molto ) il livello di guardia, non solo e non tanto per le croniche inadeguatezze infinite volte segnalate a tutte le competenti Autorità in ordine alle preoccupanti carenze registrate nell’organico magistratuale ed amministrativo, quanto piuttosto per l’accertata impotenza o, più realisticamente, mascherata indifferenza mostrata dalle stesse Autorità per le problematiche evidenziate; situazione che continua a persistere anche in alcuni uffici del Giudici di Pace; rilevato che l’Avvocatura materana, assumendosi responsabilità e compiti che andavano ben al di là di quelli che le competevano e le competono, ha tentato in tutti i modi di sensibilizzare le Istituzioni competenti ad adottare iniziative e/o provvedimenti che potessero dare una risposta concreta e condivisa alle stesse questioni problematiche, senza, tuttavia, riuscire ad ottenere un risultato migliore e diverso da quello, già in separata sede diffusamente contestato, assunto ai sensi dell’art. 48- quinquies dell’Ordinamento Giudiziario; ritenuto che la risoluzione di questi, come di tutta un’altra serie di piccoli, grandi problemi della Giustizia nel nostro Paese, passi inevitabilmente per una solida e strutturale intesa dal “basso”, nella piena ed oramai metabolizzata consapevolezza che soltanto la ponderata e paritetica pianificazione tra i Soggetti coessenziali (Avvocati e Magistrati) per la Giurisdizione possa effettivamente contribuire a dare un’esauriente e dignitosa risposta alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini, nel cui nome viene esercitata la Giustizia e nel cui interesse vengono rese le prestazioni professionali degli Avvocati; considerato, infine, che gli Avvocati del Foro di Matera non possono e non vogliono abbassare la guardia rispetto a questo preoccupante stato di cose, non possono e non vogliono rendersi compartecipi di un protocollo cerimoniale datato e profondamente inutile, non possono e non vogliono rinunciare all’idea di istituire un laico e paritetico confronto con la Magistratura al fine di definire o quanto meno attenuare il quadro problematico della Giustizia nel Distretto; deliberano di disertare la cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2007 nel Distretto della Corte di Appello di Potenza; invitano i colleghi tutti esercenti negli altri Fori del Distretto ad assumere omologa decisione; 108 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 108 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Melfi nella seduta del 12 gennaio LETTA la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006 con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascio da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma della sede di Via Cavour; DELIBERA di manifestare il proprio dissenso per l’improvvisa iniziativa; esprime solidarietà agli Avvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte le autorità preposte perché impediscano l’emissione dell’annunciato decreto. Melfi, 17 gennaio 2007 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mistretta Delibera n. 14 L’anno 2007, il giorno 07 del mese di Febbraio, nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mistretta, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio dell’Ordine nelle persone degli Avvocati: Salvatore Porracciolo (Presidente), Antonino Pulvino (Segretario), Andrea Cuva (Tesoriere), Peppino Spinnato, Enzo Calunniato, Eugenio Passalacqua e Antonella Nigrone per discutere e deliberare sul seguente O.D.G. “Sfratto” del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma dai locali di Piazza Cavour. Il Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine di Roma, con note del 21.12.2006 e 15.1.2007, ha comunicato l’imminente adozione da parte del Ministro della Giustizia di un provvedimento di estromissione del Consiglio dell’Ordine di Roma dai locali di Piazza Cavour, occupati da cento anni. IL CONSIGLIO preso atto e ritenuto che un provvedimento di tale genere rappresenterebbe un ulteriore ingiustificato attacco nei confronti dell’Avvocatura romana e nazionale, ESPRIME piena solidarietà al Consiglio e all’Ordine degli Avvocati di Roma e AUSPICA che l’inopportuna iniziativa ministeriale venga immediatamente revocata anche al fine di evitare un probabile stato di agitazione dell’intera Avvocatura. Manda al Segretario di comunicare la presente delibera al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e all’On.le Sig. Ministro della Giustizia. Del che il presente. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena Risconto la Tua del 21/12/2006. Mi auguro che tutti i Consigli d’Italia prendano posizione a Vs. favore (così come FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 109 109 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO farà Modena). Non possiamo però nasconderci che l’iniziativa paventata potrebbe essere stata meditata ed ora assunta proprio dopo aver constatato le (poche o nulle) capacità di contrasto ai noti provvedimenti legislativi dimostrate da tutta l’avvocatura e dai loro rappresentanti. In buona sostanza: probabilmente abbiamo quello che meritiamo di avere. Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE (Avv. Giuseppe Picchioni) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Estratto dal verbale della seduta di Consiglio del 9 gennaio 2007 Omissis… - Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Consiglio dell’ordine di Roma in ordine al paventato trasferimento della sede del Consiglio dal Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour ed osserva che detta ipotesi di trasferimento è in aperto contrasto con le esigenze che la sede consiliare rimanga presso la Suprema Corte di Cassazione, luogo in cui si sono conciliate le fulgide tradizioni della giurisdizione e della funzione difensiva sempre interpretata dall’Avvocatura Romana, manifesta la sua solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e manda all’Ufficio di Presidenza di darne comunicazione. Omissis… Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano Ho la tua del 15 u.s. e ne ho reso edotto il Consiglio da me presieduto. Unanimamente è stata espressa incondizionata solidarietà nei confronti degli amici del foro di Roma, disgustati e preoccupati per la continua erosione delle nostre prerogative, per ultimo quella di “sloggiarci” dai palazzi di giustizia ove abbiamo diritto di permanere. Siamo pertanto con Voi anche a salvaguardia dei nostri diritti. Con tanta cordialità per tutti. Un abbraccio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto Verbale della seduta del 18.01.2007 L’anno 2007, il giorno 18 del mese di gennaio, in Orvieto, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto, in piazza Corsica n.1/A, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: OMISSIS 7) Il Consiglio all’unanimità dei presenti 110 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 110 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO - preso atto che il Primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazione hanno espresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma dal Palazzo di Piazza Cavour; - considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre cento anni; - che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativa dell’Avvocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministrazione della Giustizia; - ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordine privilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attività giudiziaria; ESPRIME profonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa alla protesta avanzata e DICHIARA la disponibilità a fornire sostegno in ogni sede. Alle ore 19.40, non essendovi altro da deliberare, viene chiuso il presente verbale. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara Estratto della delibera emessa nella seduta del 25.01.2007 …OMISSIS… Il Consiglio, - preso atto che è stata segnalata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma la fondata preoccupazione che, per iniziativa del Ministero di Giustizia, venga meno la disponibilità dei locali adibiti a sede di detto Ordine presso la Suprema Corte di Cassazione; - considerato che da oltre cento anni la sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel Palazzo di piazza Cavour costituisce un punto di riferimento non solo per l’Avvocatura romana, ma per l’intera Avvocatura italiana; - ritenuto che la sede del COA di Roma presso la Suprema Corte di Cassazione ha anche un significativo valore simbolico per il ruolo svolto dall’Avvocatura nell’ambito dell’amministrazione della Giustizia; - rilevato che la minacciata iniziativa costituisce un ulteriore attacco all’intera Avvocatura, senza considerarne l’alta funzione svolta; - delibera di esprimere piena solidarietà ai Colleghi dell’Ordine di Roma ed invita il Ministro a recedere dall’adozione di un provvedimento offensivo per l’intera Avvocatura italiana. …OMISSIS… FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 111 111 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza Il giorno 23/01/2007, ad ore 15.30, nella sala destinata alle sedute del Consiglio, presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri: Augusto Gruzza (Presidente), Graziella Mingardi (Consigliere Segretario), Mauro Sonzini (Consigliere Tesoriere), Giuseppe Accordino, Paolo Colagrande, Lucia Fontana, Gualtiero Gerra, Franco Livera, Fabrizio Lucchini, Margherita Prandi, Sisto Salotti, Otto Taini, assenti giustificati Avv.ti: Pier Angelo Metti, Paolo Fiori, Dario Mazzoni OMISSIS Il Consiglio, appresa con stupore la preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venir meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, Esprime, a maggioranza, la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento OMISSIS Del che è verbale. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa Estratto della Deliberazione Avvocati di Pisa in data 26/01/2007 Sono presenti i Signori Avvocati: Borsacchi avv. Stefano (Presidente), Capria Rosa (Segretario), Basoccu Giuseppe ( Tesoriere), Bechini Ettore, Berti Mantellassi Giovanni, Castiglione Cinzia, Cerisano Maria Giovanna, Cerri David, Fascione Enrico, Giuntoli Sergio, Marchesi Alberto, Perriello Rita, Puccini Luca, Savino Giovanni Paolo, assente giustificato Roberto Vallesi. omissis Il Consiglio, esaminate le note del 21/12/2006 e del 15/1/2007 inviate dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma avv. Cassiani, con le quali viene segnalata l’iniziativa presa dal Presidente della Corte di Cassazione, con l’adesione del Ministro On.le Mastella, di chiedere il rilascio da parte dell’Ordine di Roma dei locali presso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, sua sede storica da oltre un secolo; esprime dissenso per una iniziativa che non riconosce l’insopprimibile funzione pubblica e la rilevanza costituzionale degli Ordini degli Avvocati, evidenziata dalla loro collocazione naturale presso i locali dove la giustizia, alla cui amministrazione l’Avvocatura dà un apporto essenziale, viene quotidianamente svolta; esprime sorpresa per il fatto che un Ordine fra i più prestigiosi d’Italia venga allontanato per creare spazi 112 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 112 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO ad enti non funzionali rispetto all’amministrazione della giustizia; rileva che tale iniziativa, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1 della l. 27/3/ 1995 n. 9, potrebbe aprire spazi ad analoghe iniziative nei confronti di tutti gli Ordini italiani; SOLLECITA l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine e di tutte le associazioni forensi, per evitare l’adozione del provvedimento in questione. omissis La presente decisione è stata pubblicata mediante deposito dell’originale negli Uffici della Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Pisa a norma dell’art. 44 del R.D. 22/1/34 n. 37 in questo dì 1 del mese di febbraio 2007. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone Verbale di adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 8 gennaio 2007 alle ore 11.00. Sono presenti i Signori Avv.ti: Giancarlo Zannier (Presidente), Aurelia Barna (Consigliere Segretario), Alessandro Tauro (Consigliere Tesoriere), Nisco Bernardi, Giovanni Battista Pamio, Giuseppe Bavaresco, Ludovica Silei e Cristina Lovison SEDE ORDINE AVVOCATI DI ROMA Il Consiglio dell’Ordine, Letta la nota in data 21 dicembre 2006 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Preso atto che il primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazione hanno espresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal Palazzo di Piazza Cavour; Considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre cento anni; che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativa dell’Avvocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministrazione della Giustizia; ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordine privilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attività giudiziaria; ESPRIME profonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa alla protesta avanzata e DICHIARA la disponibilità a fornire sostegno in ogni sede. Del che è verbale. FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 113 113 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna Addì 6 febbraio 2007 alle ore 11,00 su convocazione del Presidente, avv. Roberto Ridolfi, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con il seguente ordine del giorno: OMISSIS Sono presenti gli Avvocati: Roberto Ridolfi (Presidente), Nice Zauli (Segretario), Mauro Brighi (Tesoriere), Antonio Amato, Filippo Raffi, Guido Salzano, Ermanno Cicognani, Anna Novelli, Antonio Della Casa, Stefano Russino, Raffaele Coletta, Mauro Cellarosi. Si approva il verbale della seduta precedente. OMISSIS Il Consiglio, letta la nota del 21/12/2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni; manifesta disappunto per una iniziativa inopportuna e ingiustificata. Sollecita l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana. Si chiude ad ore 13.15 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti Onorevole Ministro, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del suo Presidente Avv. Alessandro Cassiani, mi segnala, con molta ansia, l’imminenza della firma, da parte Tua, di un decreto teso a deprivarlo dei locali di cui gode da cento anni a Piazza Cavour, dentro il “Palazzaccio”. Ti sarei profondamente grato, se volessi soprassedere dal firmare il provvedimento, anche al fine di trovare una qualche onorevole soluzione alle rispettive esigenze. Grato dell’attenzione che riserverai a questa mia perorazione, mi è gradita l’occasione per rinnovarTi gli auguri di Buon Anno, che vorrai estendere alla Tua consorte, con i miei più profondi sentimenti di solidarietà. Antonio Belloni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, nella sua seduta del 16.1.2007, LETTA la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On.le Clemente Mastella è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio 114 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 114 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO dell’ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da “oltre 100 anni”. CONSIDERATO che il paventato “sfratto” è gravemente lesivo degli interessi e della dignità dell’intera Avvocatura; considerato altresì che la presenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei suoi uffici presso il “Palazzaccio” di Piazza Cavour a Roma costituisce un prezioso ed irrinunciabile punto di riferimento per tutti gli Avvocati di altri distretti d’Italia che ivi si recano per svolgere l’attività difensiva avanti alla Suprema Corte; DELIBERA di manifestare il proprio sdegno e la propria contrarietà avverso l’improvvida iniziativa adottata dal Presidente Marvulli e per il paventato intervento adesivo del Ministero della Giustizia; SOLLECITA l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati per evitare che venga adottato il mortificante provvedimento in questione; INVITA il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati ed il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ad adottare ogni opportuna iniziativa al riguardo. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano Il Consiglio, nella seduta del 19/01/2007 sentita la relazione del Presidente, LETTA la nota del 21.12.2006, con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, ha comunicato che, su iniziativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Ministro della Giustizia, on. Clemente Mastella sta per emanare un decreto con ordine a detto Consiglio, di rilasciare i locali, siti nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, ove è la sede del Consiglio da oltre 100 anni, RILEVATO che la naturale sede del Consiglio dell’Ordine di Roma non può che essere quella attuale, nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, che rappresenta un punto di riferimento per gli Avvocati di tutta Italia; RITENUTO che la minaccia di “sfratto” da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Ministro della Giustizia rappresenta un inaudito atto di autorità, che viene a mortificare non solo l’Avvocatura Romana ma la intera Avvocatura Italiana; FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 115 115 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO DELIBERA di esprimere lo sdegno e la indignazione della classe forense di Rossano per la iniziativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione e per il paventato intervento del Ministro della Giustizia, AUSPICA l’intervento del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera e del Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Lazio, della Provincia e del Sindaco di Roma, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e di tutti gli Ordini Forensi d’Italia, allo scopo di evitare che il minacciato provvedimento venga posto in essere, INVITA il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e tutti i Presidenti degli Ordini Forensi di Italia ad adottare le più opportune iniziative, per impedire che venga ulteriormente mortificata la dignità dell’intera Avvocatura, già ampiamente mortificata da tutti i recenti provvedimenti legislativi. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Saluzzo Verbale del Consiglio Seduta del 24.01.2007 L’anno 2007, addì 24 del mese di gennaio alle ore 17,45 nei locali del Consiglio presso il Tribunale, si sono riuniti i Sigg.ri Avv.ti: Chiaffredo PEIRONE (Presidente), Maurizio BONATESTA ( Segretario), Giulio FUMERO (Tesoriere), Davide AMBRASSA, Alberto BASSIGNANO, Monica BINELLO, Giovanni Luigi GRANERIS e Paola ROSSA, assente giustificato: Avv. Mario GE’ per deliberare sui seguenti argomenti del giorno: OMISSIS 9) Delibera di solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Il Presidente riferisce in merito alle comunicazioni pervenute dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, da ultimo con nota 15.1.07, il quale rappresenta allarme e preoccupazione del Foro romano a seguito della preannunciata intenzione, da parte del Ministro della Giustizia su iniziativa del Presidente Dr. Marvulli, di estromettere il Consiglio dell’Ordine della Capitale dai locali sino ad ora riservati all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, chiedendo a tutti i Consigli dell’Ordine d’Italia una manifestazione di solidarietà e sostegno all’Ordine capitolino. Riferisce, altresì, essere già pervenute per conoscenza a questo Ordine svariate delibere di altri Consigli in tal senso. Il Consiglio, all’unanimità, ritenuto che da sempre la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura Romana presso la sede storica nel palazzo di Piazza Cavour costituisce non solo punto di riferimento per tutta l’Avvocatura italiana, ma anche espressione fortemente simbolica dell’importanza del ruolo che spetta e deve spettare all’Avvocatura nel più ampio “sistema giustizia”, con il giusto suo riconoscimento da parte delle 116 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 116 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO “Istituzioni della Repubblica”; ritenuto che tale iniziativa (al di là delle ovvie conseguenze e disagi sul piano meramente logistico ed organizzativo) assume toni di particolare “provocatorietà”, specie in questi ultimi tempi in cui gli Avvocati italiani si sono impegnati nella strenua difesa della propria immagine e professionalità, a fronte dei reiterati interventi a livello politico e normativo diretti a sminuire, se non svilire e/o annullare, il ruolo della professione forense; MANIFESTA Sorpresa per l’inopportuna ed ingiustificata iniziativa; ESPRIME Piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed a tutti i suoi iscritti auspicando un sollecito intervento di tutte le preposte Autorità al fine di scongiurare la paventata iniziativa, lesiva dell’immagine dell’Avvocatura tutta, nella consapevolezza dell’imprescindibilità dell’adozione di soluzioni alternative e/o migliorative. Manda al Segretario per l’invio di estratto della presente delibera al Consiglio dell’Ordine di Roma. OMISSIS Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto Comunico, qui di seguito, la delibera assunta da questo Consiglio nella riunione dello scorso 11 Gennaio: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto apprende con sgomento la preannunciata intenzione, da parte del Ministro della Giustizia, di far venire meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione; ritiene tale improvvida decisione un ennesimo attacco alla libertà, dignità ed indipendenza dell’Avvocatura; esprime la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento. Distinti saluti Avv. Angelo ESPOSITO Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Caro Alessandro, Ti invio copia del telegramma inviato al Ministro Mastella in relazione al rischio di “sfratto” da Te segnalato. Cordiali saluti. Avv. Mauro Ronco Presidente Ordine Avvocati Torino FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 117 117 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO Telegramma Apprendo con vivo dispiacere dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma che il Consiglio dovrebbe essere sfrattato dallo storico palazzo di Piazza Cavour. La invito a evitare, signor Ministro, tale allontanamento che costituirebbe un ulteriore oggettivo atto di indifferenza verso l’alta funzione degli Avvocati come parte fondamentale dell’amministrazione della Giustizia. Prof. Avv. Mauro Ronco Presidente Ordine Avvocati di Torino Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento Comunico la delibera assunta in data 15 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento: “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, appresa con stupore la preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venir meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento”. Con i migliori saluti. Il Presidente - Avv. Roberto Bertuol Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, appresa con stupore la preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venire meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento. Con i migliori saluti. Il Presidente - Avv. Maurizio Consoli Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino La presente per significarLe che questo Consiglio, letta la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 118 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 118 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni, manifestando il proprio sdegno e la propria indignazione, auspica l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana. Il Presidente - Avv. Luigi Ciancamerla Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano Oggi 31.01.2007 alle ore 18,00 si è riunito in seduta ordinaria presso la propria sede in Vigevano – Via Pio V n. 4 il Consiglio dell’Ordine Avvocati presso il Tribunale di Vigevano, sono presenti gli Avv.ti: Pietro Giorgis (Presidente), Giuseppe A. Madeo (Segretario), Roberto Zanellati (Tesoriere), Giampiero Berti, Elena Callegari, Renato Selletti e Paolo Zorzoli Rossi. OMISSIS Il Consiglio dell’Ordine, nel prendere atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo oltre 100 anni rischia di essere “sfrattato” dalla sede storica di Roma – Piazza Cavour (Corte di Cassazione) per iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott. Marvulli, condivisa dal Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, manifesta deciso disappunto per siffatta iniziativa ed esprime al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma piena solidarietà e sollecita tutte le componenti istituzionali e associative dell’Avvocatura ad adottare ogni opportuna iniziativa idonea a scongiurare che siffatta situazione abbia a verificarsi con conseguente umiliazione di tutta l’Avvocatura italiana. Manda al Segretario Avv. Giuseppe A. Madeo di trasmettere copia per estratto della presente delibera al Consiglio dell’Ordine di Roma, al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Avv. Marina Turchetti Onorevole Ministro, Onorevoli Sottosegretari, il preannunciato sfratto dell’ordine degli Avvocati di Roma dal Palazzo di Giustizia è una ulteriore aggressione alla nostra categoria, già notevolmente penalizzata sotto vari profili dai recenti provvedimenti normativi che hanno complicato la nostra vita professionale – e conseguentemente, personale – addossandoci una serie infinita di ulteriori incombenti impegnativi, complicati, macchinosi, spesso del tutto inutili, che sottraggono tempo alla nostra attività lavorativa e alla nostra vita personale; purtroppo, alla luce dei tagli programmati per il corrente ed i prossimi anni per il settore Giustizia, non possiamo che temere un ulteriore aggravamento del già radicato disservizio che caratterizza il settore nel quale operiamo. Il volerci allontanare dalla nostra storica Sede, in un palazzo che dispone di spazi immensi, e che è collocazione ideale per il centro di riferimento dei nostri interessi FORO ROMANO 1/2006 04_il nostro mondo.pmd 119 119 10/04/2007, 07:51 IL NOSTRO MONDO appare come un volontario ed ulteriore atto di spregio nei confronti della nostra categoria, e sembra non voler tenere in alcun conto l’importante ruolo, anche sociale, svolto dall’ordine forense. Anche se certamente il nostro Consiglio ha già manifestato il proprio dissenso nelle forme e mediante i canali ufficiali, è altrettanto importante che Vi giunga la voce di dissenso dei singoli iscritti all’Ordine che si sentono offesi e colpiti da una siffatta iniziativa. Faccio quindi appello a Lei, Ministro, ed a Voi, Sottosegretari, che ci rappresentate istituzionalmente e siete portavoce degli interessi nostri e degli altri operatori del settore Giustizia, affinché Vi adoperiate per scongiurare questa paventata iniziativa, che oltre a creare a tutti noi problemi di ordine logistico, interrompendo una lunga tradizione, priverebbe l’ordine degli Avvocati della sua storica sede, sarebbe un attentato al suo prestigio e una inutile umiliazione alla categoria. Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente, e nella certezza di un Vostro efficace intervento a tutela dei Vostri rappresentati, Vi invio i miei migliori saluti. Avv. Marina Turchetti Consiglio Regionale del Lazio - Il Presidente Signor Ministro, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, mi ha informato dell’imminente “sfratto” del Consiglio medesimo dalla storica sede di Piazza Cavour, che occupa ininterrottamente da circa cento anni. Tale decisione starebbe per divenire esecutiva in forza di un decreto che Ella, Signor Ministro, si accingerebbe a sottoscrivere. Si tratta di un provvedimento che crea non pochi problemi anche di natura logistica ed organizzativa all’Ordine degli Avvocati di Roma che da sempre tutela le ragioni dell’Avvocatura romana e, con esse, lo stesso inviolabile diritto di difesa, sommo valore costituzionale, nell’interesse di ogni cittadino. Peraltro, l’attuale sede di Piazza Cavour rappresenta da sempre un punto certo di riferimento per l’intera popolazione romana, sicché il suo trasferimento sarebbe motivo di rammarico non solo per il mondo dell’Avvocatura, ma per l’intera città. Per tali motivi, Le chiedo di fare quanto possibile per scongiurare questo rischio, restituendo serenità e dignità all’Ordine degli Avvocati di Roma. Confidando nella Sua ben nota sensibilità, Le porgo i più cordiali saluti e auguri di buon anno 2007. Massimo Pineschi 120 04_il nostro mondo.pmd FORO ROMANO 1/2007 120 10/04/2007, 07:51 COMUNICAZIONI E NOTIZIE LE STRUTTURE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO MENTALE A ROMA E NEL LAZIO (in riferimento ai detenuti con disagio mentale) Questo il titolo di una interessante pubblicazione sul disagio mentale che, con una puntuale indagine statistica a Roma e nel Lazio, ha affrontato il tema che spesso è citato senza conoscerne l’effettiva portata e gli specifici contenuti. Chi sono le persone con problemi di disagio mentale? Anzitutto, i malati gravi con frequenti ricoveri in reparti psichiatrici che presentano rilevanti problemi assistenziali nei periodi di intervallo tra un ricovero e l’altro. Poi quei malati meno gravi sui quali occorrono adeguati interventi per evitare l’evoluzione verso l’aggravamento, per cui è importante il ruolo delle strutture residenziali e semiresidenziali; nonché quei tanti malati che non ricevono un adeguato supporto da parte delle famiglie in quanto queste ultime non vogliono o non possono intervenire. Ed infine tutte quelle persone non autosufficienti o con gravi problemi interpersonali anche a causa dello stigma degli altri. Il prof. Angelo Serio che ne ha curato la pubblicazione (v. “I bisogni di assistenza nel settore del disagio mentale” edito dalla Fondazione Federico Ozanam – S. Vincenzo de Paoli per la promozione culturale della solidarietà sociale – Roma ottobre 2006) ha tra l’altro ricordato che nel Piano Sanitario Regionale del Lazio 2002 – 2004 fu sottolineata la necessità di “prevenire quanto più possibile l’evoluzione debilitante dei disabili psichici attraverso l’individuazione precoce delle situazioni di disagio specie nella popolazione giovanile e la promozione della salute mentale nell’intero ciclo di vita.” Una esigenza fondamentale per affrontare questi problemi, ritiene il prof. Adriano Bompiani, è l’integrazione tra strutture assistenziali e volontariato. Ciò ha facilitato e favorito l’acquisizione dei dati esistenti presso le diverse aree interessate dall’indagine attraverso questionari consegnati ai Ministeri, Regioni, Agenzia Regionale di Sanità pubblica, ISTAT, Croce Rossa, ASL, DSM, SPDC, Case di Cura, Day Hospital, Case Famiglia, Centri residenziali, Case di riposo, Scuole, Associazioni, Famiglie, Carceri, Centri di recupero per tossicodipendenti, Associazione alcoolisti anonimi. Per quanto riguarda il carcere, tra i detenuti possono esserci dei portatori di disagio mentale o di disagio reattivo al contesto (depressione, suicidio), mentre dal suo canto il Ministero della Giustizia, ha elaborato programmi per risolvere complesse situazioni all’interno delle strutture carcerarie, perché i problemi del disagio mentale assumono un particolare rilievo quando si tratta di detenuti. Ciò perché da una parte si deve ritenere che tra le due condizioni esiste spesso una relazione causale nel senso che la sussistenza di un disagio mentale o di una vera e propria malattia psichiatrica può concorrere a determinare i comportamenti delittuosi che sono a base della detenzione ma anche nel senso, d’altra parte, che la permanenza intramuraria possa favorire la manifestazione o l’aggravamento del disturbo psichico. A ciò vanno aggiunte le non poche difficoltà nel trattamento terapeutico causato dall’ambiente carcerario per la mancanza del naturale sostegno della famiglia, per l’allontanamento dal normale ambiente di vita, per il venir meno delle relazioni sociali; tutte condizioni queste che come è noto possono svolgere un ruolo fondamentale per l’efficacia delle cure cui i pazienti sono sottoposti. Da molti anni i volontari e gli operatori dell’area sanitaria del Volontariato Vincen- FORO ROMANO 1/2007 05_comunicazioni e notizie.pmd 121 121 10/04/2007, 07:52 COMUNICAZIONI E NOTIZIE ziano e della Società San Vincenzo De Paoli svolgono un’intensa e capillare attività nel settore del disagio mentale, con l’orientamento specifico sui temi di ricerca sulle cause di ingiustizia per sanarle e rimuoverle, affinché siano riconosciuti e riaffermati dalle Istituzioni e dai singoli i diritti e le dignità di tutte le persone con sofferenza psichica, seguendo percorsi efficaci di presa in carico. Luigi Favino UNIONE TRIVENETA dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati L’Assemblea dei Presidenti dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunitasi a Gorizia l’11.11.2006 Con riferimento alla attuale 1) proliferazione dei riti nel processo civile Evidenzia come la proliferazione dei modelli processuali non risponda a reali esigenze di semplificazione e di accelerazione dei processi mentre, al contrario, l’unificazione dei riti sarebbe un reale passo avanti sulla strada dell’efficienza e risponderebbe alla salvaguardia del principio costituzionale di uguaglianza dei diritti Annota l’assenza di ponderate ragioni di specificità seguite dal legislatore che siano tali da consigliare e giustificare la scelta di riti diversi Auspica pertanto un sollecito intervento del legislatore per l’unificazione dei riti civili, conformemente a quanto approvato dal Congresso Nazionale Forense di Roma. Chiede che ai Presidenti di Camera e Senato la immediata calendarizzazione dei disegni di 122 05_comunicazioni e notizie.pmd legge C 1290 “Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio, nr. 102" e del Disegno di Legge “interventi per l’innovazione industriale approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2006, con specifico riferimento all’art. 10 Chiede che nell’ambito del richiesto intervento del legislatore per l’unificazione dei riti civili si abroghi l’art. 70 della Legge 26.11.1990 nr. 353, e conseguenzialmente l’intero art. 447 bis c.p.c.”. 2) progetti di legge di class action attualmente in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati premesso che tali progetti si inseriscono nella strategia legislativa attualmente in atto di accrescimento del potere di rappresentanza in capo alle associazioni dei consumatori, intende svolgere alcune considerazioni generali sui disegni di legge riguardanti la class action, ed in particolare Osserva a) la class action è stata ideata come uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato, situazione questa che non è certamente esistente in Italia; la class action può essere maggiormente giustificata in quegli Stati ove sia assente un sistema pubblico di assistenza, dove quindi tale azione costituisce spesso l’unica possibilità di azione di responsabilità civile, e quindi l’unica possibilità di ottenere un risarcimento per le numerose vittime, il ché non è in Italia; b) detto strumento è oggi peraltro messo in discussione negli stessi paesi in cui è nato, a seguito della pronuncia di alcune sentenze sbilanciate, soprattutto in alcuni settori, che hanno portato alcuni autori a criticare aspet- FORO ROMANO 1/2007 122 10/04/2007, 07:52 COMUNICAZIONI E NOTIZIE ti specifici di natura tecnica (quali le regole di certificazione della classe, quella applicabili alla transazione, la rappresentanza dei membri della classe, il computo dei danni) tipiche dell’impianto regolamentare americano; c) l’azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati ed insostenibili per le imprese in caso di sentenze sbilanciate, per cui si è evidenziato in altri ordinamenti (vedi Corte Suprema Americana) la necessità di porre un limite all’ammontare dei danni; d) la class action non riduce il contenzioso, anzi alcune azioni di danno hanno portato, ad esempio, il sistema delle Corti americane vicino ad un punto di collasso, con vertenze con oltre 100.000 attori; e) una delle ragioni che sconsigliano l’estensione della class action in Italia è dato dalla “arbitrarietà” con la quale verrebbero scelte dai soli soggetti legittimati le cause; f) le fonti italiane non hanno dato sino ad oggi uno spazio autonomo al csd danno diffuso e si è sempre salvaguardato il principio dell’autonomia di ogni azione e del diritto di agire. g) pertanto sulla base delle considerazioni sopraesposte, ogni ulteriore allargamento della fattispecie di class action, ed in particolare quello previsto nei progetti in discussione, costituirebbe un errore sociale e giuridico. Ciò premesso, Rileva che in ordine alla ammissibilità della class action nel nostro ordinamento sussistono anzitutto ostacoli di carattere costituzionale. In fatti, la previsione dell’azione collettiva risarcitoria viola l’art. 24 della Costituzione che sancisce l’irrinunciabile diritto di agire in giudizio riconoscendolo in capo a ciascun cittadino per la tutela dei propri diritti. L’azione collettiva conduce invece alla eliminazione (totale o parziale) del contrad- dittorio e quindi alla eliminazione dell’attività difensiva dei singoli soggetti appartenenti alla classe rappresentata in giudizio, in che è incompatibile con il sistema vigente quando il giudizio abbia riguardo ad interessi involgenti la sfera individuale del titolare del diritto controverso, come quello al risarcimento dei danni. Inoltre, la previsione di azioni collettive concernenti diritti individuali, pone problemi di incompatibilità con il vigente sistema processuale e civile. Il contrasto sussiste anzitutto con il principio di diritto sostanziale sancito dall’art. 2909 c.c., il quale limita l’estensione degli effetti del giudicato alle sole parti del processo, con la conseguenza che una sentenza non può essere invocata da quei soggetti che non abbiano partecipato al processo in cui la stessa è stata pronunciata. Al principio in discorso si collega quello della integrità del contraddittorio, enucleato nell’art. 101 c.p.c. in base al quale, perché vi sia un processo regolare, è necessario che a ciascuno dei soggetti nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre effetti, sia assicurata la possibilità di partecipare al procedimento giudiziale e di difendersi in contraddittorio paritetico con le altre parti processuali. In altri termini, tutti i destinatari di una sentenza non può essere resa validamente nei loro confronti se gli stessi non sono messi in condizione di intervenire personalmente in giudizio, circostanza che non solo la class action non garantisce, ma che anzi deve per definizione pretermettere. Queste considerazioni inducono a dire che anche sotto un profilo giuridico l’azione collettiva ha un suo fondamento, se, come fino ad oggi seguito dal legislatore, viene limitata agli attuali casi già previsti dal Codice del consumo, mentre sono decisamente FORO ROMANO 1/2007 05_comunicazioni e notizie.pmd 123 123 10/04/2007, 07:52 COMUNICAZIONI E NOTIZIE da evitare ulteriori pericolosi allargamenti che appaiono privi di concreta utilità, atteso che le azioni collettive tendono ad un mero accertamento di responsabilità. Non si tiene poi minimamente conto degli effetti derivanti dal fatto che con la class action si espone il debitore nei confronti di un numero indeterminabile di soggetti, atteso che la proposizione dell’azione collettiva ha effetti interruttivi per tutti i soggetti interessati dal medesimo fatto o violazione. Ne consegue il prolungamento dei termini di prescrizione e quindi il prolungamento di una situazione di incertezza che aumenta ed integra una disparità di trattamento non giustificata con altre ipotesi di illecito civile. Va sottolineato che i disegni di legge, oltre ad introdurre un allargamento non conciliabile con la tradizionale struttura del decreto ingiuntivo, consentendone l’estensione anche ai crediti privi di requisiti fino ad oggi fissati dalla norma, prevedono meccanismi di conciliazione obbligatoria che, in pratica, si risolvono in una duplicazione di oneri per il danneggiato, il quale nel successivo giudizio si dovrà comunque confrontare con il danneggiante. Il tutto non tenendo in considerazione il fatto che il legislatore ha già emanato norme dirette ad accelerare il rito ordinario e dotato il codice di procedura civile di adeguati strumenti (art. 696 e segg.), volti a velocizzare il risarcimento dei danni. Ribadisce Inoltre che in tema di risarcimento del danno non si può generalizzare o stabilire regole di automatica applicazione, non potendosi prescindere da una valutazione concreta e specifica della controversia devoluta ala decisione del Giudice. Basti considerare che quando si passa a considerare l’ipotesi dei danni a catena ca- 124 05_comunicazioni e notizie.pmd gionati da un prodotto difettoso i problemi del nesso causale, e dell’eventuale uso inappropriato del prodotto da parte della vittima, richiedono necessariamente un trattamento individuale del processo. Lo stesso ragionamento può seguirsi per il danno diffuso derivante da sostanze tossiche in quanto ancor più connesso alla soluzione dei problemi di nesso causale, anche con riferimento al danno concretamente risentito. Inoltre, si ricorda che, ove il danno non possa essere quantificato nel suo preciso ammontare, resta ferma l’applicazione dell’art. 1226 c.c. che consente al Giudice di procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa. Anche queste disposizioni e questi principi, propri non solo dell’ordinamento italiano, ma anche degli altri ordinamenti dei Paesi Comunitari, dimostrano come non si siano mai stabilite a priori delle regole in materia di quantificazione del danno, essendosi riconosciuto che, nell’ambito dei criteri generali di cui si è detto, spetta unicamente al Giudice adito decidere in merito, tenuto conto di ogni elemento processuale e sostanziale inerente la domanda proposta. Non c’è, infine, motivo per non ritenere che il giudizio di risarcimento del danno debba essere sottoposto alle medesime regole di un qualunque giudizio della specie, a prescindere quindi dalla natura di consumatore o meno dell’attore, principio che con la class action verrebbe ad essere leso, venendo in tal caso introdotto un regime speciale. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, nel ribadire la contrarietà circa la proliferazione dei modelli processuali, si deve affermare in ogni caso la prevalenza del rito ordinario, così come recentemente novellato, non sussistendo valide giustificazioni e/ o ragioni di specificità tali da consigliare in FORO ROMANO 1/2007 124 10/04/2007, 07:52 COMUNICAZIONI E NOTIZIE rito diverso. I Presidenti del Triveneto, nel sottolineare che l’introduzione della class action non corrisponde a una avvertita esigenza, manifestano la preoccupazione che in tal modo oltre a non fornire alcun concreto e reale vantaggio al danneggiato, si finisca per imporre un ulteriore fardello intollerabile o sproporzionato alle imprese con inutili rilevanti danni per le stesse.” (E’ emerso nel corso del dibattito l’auspicio che Avvocatura e Magistratura siano consultati dalla Commissioni Giustizie di Camera e Senato e che la normativa sia introdotta eventualmente come procedura di natura conciliativa e non giudiziaria e che sia raccordata con le altre legislazioni statali europee). 3) abolizione del grado di appello civile Esprime la propria contrarietà alla prospettata ipotesi di abolizione del grado di appello nei processi civili; l’abolizione del grado di appello si tradurrebbe in una compromissione della tutela dei diritti e del diritto di difesa di tale rilevanza da non giustificare un provvedimento in tale senso, che in ogni caso non servirebbe a risolvere significativamente la lentezza dei procedimenti che rappresenta il principale addebito che si muove alla giustizia italiana, da parte della opinione pubblica e nelle sedi internazionali. Il Segretario (Avv. Antonio F. Rosa) PREVIDENZA e ASSISTENZA SANITARIA Pubblichiamo la lettera a firma dell’Avv. Carlo Martuccelli, Presidente della CAPAIAP, cioè la Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa degli Avvocati e dei Professio- nisti, con particolare riferimento ai giovani Colleghi che si iscrivono nel nostro Albo. Essi possono iniziare il loro lungo cammino professionale usufruendo della necessaria tutela previdenziale e assistenziale-sanitaria. (Nota di Redazione) CAPAIAP - CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI E DEI PROFESSIONISTI Egregio Collega, la nostra Cassa è un ente no profit, sorto per cercare di risolvere i problemi che in materia sanitaria incontrano i professionisti forensi i quali sono, da qualche tempo, garantiti dalla polizza “Grandi Eventi” stipulata, con le Assicurazioni Generali, dalla Cassa di Previdenza Forense, ma limitatamente ad un numero determinato di interventi chirurgici. La CAPAIAP invece riguarda tutte le patologie, affiancandosi ed anzi integrando la copertura della polizza Generali. Attraverso una rete di Case di cura, di laboratori ed ambulatori di sicura affidabilità e serietà, con i quali ha stipulato specifiche convenzioni, essa è in grado di offrire agli iscritti un servizio sanitario efficiente e di ottima qualità. Il volantino allegato riassume i servizi offerti e le modalità di fruizione di essi, ma poiché siamo consapevoli della maggiore utilità di un contatto diretto capace di dare risposta alle esigenze di ciascuno, dichiariamo la nostra più ampia disponibilità ad un incontro, previo appuntamento che può essere fissato per telefono con i nostri Uffici. Con la certezza di offrire un’ottima opportunità, restiamo in attesa di una presa di contatto e porgiamo i migliori saluti. Il Presidente (Avv. Carlo Martuccelli) FORO ROMANO 1/2007 05_comunicazioni e notizie.pmd 125 125 10/04/2007, 07:52 COMUNICAZIONI E NOTIZIE 126 05_comunicazioni e notizie.pmd FORO ROMANO 1/2007 126 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI Adunanza dell’11 gennaio 2007 Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis) in data 27 ottobre 2006, con la quale la stessa chiede delucidazioni in ordine al comportamento da adottare nel caso in cui un collega -di parte avversa- abbia richiesto l’invio di copia dei documenti contenuti nel fascicolo di parte depositato in Tribunale. A completamento della richiesta inoltrata dall’Avv. (omissis), va precisato che l’Avv. (omissis) ha bisogno dei documenti in questione per difendersi in ambito della responsabilità professionale verso terzi. L’Avv. (omissis) teme che tale consegna di documenti possa determinare la lesione della riservatezza di terze persone e la violazione del dovere di riservatezza ex art. 9 Codice Deontologico Forense nei confronti del proprio cliente. La Commissione - Udita la relazione del Consigliere Rossi, anche a nome del Consigliere Tesoriere Testa, oggi assente, quali coordinatori della Commissione Deontologica; - Premesso: - che il professionista vede regolamentare la propria condotta in ordine alla divulgazione, comunicazione o consegna di documenti e/o informazioni riguardanti il proprio assistito a terze persone -siano queste terzi estranei o colleghi- dai disposti degli artt. n. 9 e 23 n.5 del Codice Deontologico; - che a tal proposito la normativa citata impone al professionista, seppur nella tutela dello spirito di colleganza, di dover privilegiare il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato; - che la richiesta dell’Avv. (omissis) investe, peraltro, documenti riguardanti dichiarazioni rese da terzi -con relativa problematica inerente il diritto sulla “privacy”-; - che nel caso di specie i documenti richiesti dall’Avv. (omissis) sarebbero stati comunque reperibili nel fascicolo di parte depositato in Cancelleria; Il Consiglio alla luce di quanto unilateralmente innanzi esposto, non si ravvisano violazioni al Codice Deontologico Forense ove il difensore consegni al collega di controparte solo copia della documentazione presente nel fascicolo di parte già depositato in Cancelleria. *** Adunanza del 25 gennaio 2007 Il Consiglio - Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 ottobre 2006 dall’Avv. (omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di proporsi presso Enti, Società, Forze Armate ecc. prospettando forme di convenzione per i rispettivi dipendenti e ciò alla luce delle innovazioni di cui alla legge 4 agosto 2006 n.248; - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; osserva che l’art. 2 della citata legge ha rimosso il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni, precisando, peraltro, che il messaggio deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità il cui controllo è affidato all’Ordine professionale. Va osservato che la nuova disciplina ha rimosso un divieto, quanto ai contenuti, che era FORO ROMANO 1/2007 06_pareri deontologici.pmd 127 127 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Codice Deontologico - articoli 17 e 17 bis - approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La riforma in questione, infatti, già consentiva di dare informazione sui titoli conseguiti e sui diplomi di specializzazione. La norma legislativa ha invece effettivamente innovato ammettendo la pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’Ordine professionale. Le modifiche apportate al Codice Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio 2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. Quanto ai mezzi di informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della professione. I doveri di probità, dignità e decoro costituiscono, infatti, il cardine su cui poggia la professione forense e non hanno costituito oggetto di modifica alcuna. Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività professionale offerta quanto alla possibilità di acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova clientela. A tale proposito va osservato che il Codice Deontologico così come riformato ha spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il divieto di accaparramento della clientela. Non va dunque confusa la possibilità di offrire informazioni sulla propria attività professionale con quella di offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi. Premesso quanto sopra esprime parere nel senso di ritenere consentita l’informazione concernente la propria attività professionale rivolta ai soggetti di cui alla richiesta purchè essa rispetti i principi, i contenuti e le modalità di diffusione di cui sopra. *** Il Consiglio - Premesso: - che l’Avv. (omissis) ha richiesto in data 30 ottobre 2006 un parere in ordine alla correttezza deontologica circa la possibile assunzione di un incarico professionale a favore di un coniuge, nell’ambito di un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via giudiziale, dopo aver svolto trattative nell’interesse di entrambi i coniugi per la definizione di un ricorso congiunto; 128 06_pareri deontologici.pmd FORO ROMANO 1/2007 128 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; afferma - che, in via generale, la incontrovertibile esistenza di un espresso mandato professionale a predisporre atti per un ricorso congiunto, conferito da entrambi i coniugi, nella ipotesi di successiva impossibilità di arrivare ad un accordo per una soluzione consensuale per separazione e/o divorzio, rende incompatibile con il disposto dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense l’accettazione dell’incarico professionale per svolgere l’azione giudiziaria nell’interesse di solo un coniuge; - che appare altresì incompatibile con l’art. 51 del Codice Deontologico Forense sia la sola domiciliazione sia l’eventuale accettazione dell’incarico da parte di altro professionista legato al primo da vincoli organici associativi o di collaborazione continuativa. *** - Vista la nota proposta dagli Avvocati (omissis) e (omissis) con la quale si richiede parere preventivo su di un caso specifico relativo a giudizio in corso circa l’opportunità di depositare documentazione inerente al tentativo di transazione svolto tra avvocati a mezzo fax reciprocamente scambiati tra gli stessi; - Rilevato che la materia è regolata dall’art. 28 del Codice Deontologico Forense; - Atteso che la richiesta attiene ad un caso specifico; Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; - Ritenuto che non è possibile rilasciare pareri preventivi relativi a casi concreti che potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione; dichiara inammissibile la richiesta di parere deontologico. *** Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis), relativa alla possibilità o meno per un avvocato di rivestire la carica di liquidatore di una società di capitali; Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; - premesso che gli artt. 3 e 16 della Legge Professionale vietano, tra l’altro, “l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui”; - che lo stesso Consiglio, già in precedenza e relativamente a quanto previsto dalle norme sopra richiamate, ha inteso censurare la condotta del professionista che assume la carica di liquidatore con poteri gestori e non di mera rappresentanza, attività che invece è consentita; - che, in particolare, si deve precisare come l’attività di liquidatore “gestore” della società sia vietata a prescindere dal fine o meno di lucro; - che lo svolgimento di tale attività lederebbe, inoltre, la tutela della professione ed in particolare l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio ed il decoro dell’Ordine dal discredito che sicuramente deriverebbe da ogni lesione dei principi sopra enunciati; ritiene FORO ROMANO 1/2007 06_pareri deontologici.pmd 129 129 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI - che l’attività di liquidatore di una società di capitali può essere svolta da un avvocato, nei limiti di cui sopra. *** L’Avv. (omissis) ha richiesto parere in ordine all’obbligo e/o onere di consegnare alla parte soccombente, che ha pagato in forza di una sentenza, copia della fattura relativa alle spese di lite rilasciata al proprio cliente a dimostrazione dell’effettività degli esborsi. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; - Premesso: - che, in argomento, la normativa tributaria (D.P.R. n.600/73 e successive modifiche e integrazioni) prevede l’emissione della fattura nei confronti del soggetto che ha corrisposto le somme; - che da ciò discende che non incombe alcun obbligo e/o onere sul professionista di consegnare al soccombente copia della fattura emessa nei confronti del cliente vittorioso che ha versato al professionista stesso il dovuto per spese giudiziali; esprime parere nel senso di ritenere non sussistente alcun obbligo di consegna della predetta documentazione. *** Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 21 dicembre 2006 dall’Avv. Prof. (omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di assumere la carica di componente il Consiglio di Amministrazione in una Compagnia di Assicurazioni in assenza di attribuzione di deleghe operative; Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; osserva - l’art. 3 della Legge Professionale ed il relativo richiamo alla stessa norma di cui all’art. 16 Codice deontologico forense vietano, tra l’altro, “l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui”. Nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella quale le cariche societarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato, liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l’ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece soli poteri di rappresentanza. Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall’assenza di concreto fine di lucro e di rischio che la società stessa possa essere assoggettata a procedure concorsuali. Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico- sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione della attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato e ciò in quanto la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione non determina l’incompatibilità stessa. Ciò in quanto la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valuta- 130 06_pareri deontologici.pmd FORO ROMANO 1/2007 130 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI zione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio e il decoro dell’Ordine dal discredito certamente derivante da ogni valutazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazioni anzidette. Per quanto sopra precede, esprime parere nel senso di ritenere conforme alle norme deontologiche l’assunzione di cariche sociali da parte del richiedente nei limiti di cui sopra. *** - Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 gennaio 2007 dall’Avv. (omissis) la quale esponeva la seguente situazione: - in data 13 gennaio 2007, con raccomandata anticipata a mezzo e-mail, la predetta comunicava ad un proprio assistito la volontà di rinunciare al mandato informandolo contestualmente dell’incombenza rappresentata dal deposito di note critiche alla CTU da depositarsi entro il 1° febbraio 2007 e chiedendo al medesimo di confermare l’avvenuta nomina di altro legale a mezzo fax o telegramma; - la parte assistita rispondeva via e-mail affermando che le note alla CTU sarebbero state depositate dal nuovo difensore ed invitando la richiedente ad esimersi dalla redazione delle stesse e a ritenersi sollevata dall’incarico. Premesso quanto sopra la richiedente chiede se l’invio da parte dell’assistito della predetta e-mail sia sufficiente a sollevarla dal dovere deontologico di provvedere al deposito delle predette note considerando definitivamente esaurito il mandato professionale. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; osserva l’art. 47 del Codice Deontologico Forense stabilisce che il difensore ha diritto di rinunciare al mandato e, in tal caso, ha l’obbligo di avvisare la parte assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. L’avvocato che rinunci al mandato ha altresì l’obbligo di provvedere agli adempimenti urgenti qualora la parte assistita non abbia avuto un lasso di tempo ragionevole per conferire il mandato a un nuovo difensore. Nel caso di specie, la Collega richiedente ha provveduto ad informare l’assistito sia della rinuncia al mandato sia dell’imminente scadenza relativa al deposito delle note alla CTU. Il cliente ha riscontrato l’informativa attraverso l’invio di e-mail con la quale sostanzialmente confermava di aver già provveduto alla designazione di un nuovo difensore e contestualmente invitava l’Avv. (omissis) a ritenersi sollevata dall’incarico. E’ evidente, dunque, che la volontà dell’assistito si concretizza, di fatto, in una vera e propria revoca del mandato professionale come tale idonea anche a superare la precedente rinuncia della professionista al mandato stesso. Quanto al mezzo utilizzato (posta elettronica) non sembra assumere particolare rilievo il fatto che il messaggio sia arrivato senza firma elettronica qualificata e ciò in quanto comunque lo stesso costituiva risposta ad un precedente messaggio inviato dalla professionista ad un indirizzo che, evidentemente, era già stato utilizzato per lo scambio di informazioni tra le parti. Premesso quanto sopra esprime parere nel senso che l’Avv. (omissis) possa ritenersi sollevata dall’incombente relativo al deposito FORO ROMANO 1/2007 06_pareri deontologici.pmd 131 131 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI delle note alla CTU, pur ritenendo opportuno che la stessa provveda a depositare, presso la Cancelleria del Giudice, una copia della predetta e-mail. *** Adunanza del 15 febbraio 2007 Vista la richiesta di parere di conformità al Codice Deontologico forense della brochure informativa avanzata dall’Avv. (omissis) in data 20 ottobre 2006 esaminate la bozza A) e la bozza B) di detta brochure, preso atto di quanto stabilito dall’art. 2 lett.b) della D.L. n.223 del 4 luglio 2006 (Legge n.248 del 4 agosto 2006) nonchè di quanto stabilito dagli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico forense recentemente riformato Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; rilevato quanto alla bozza B): - che i costi ivi indicati non consentono all’utente di individuare l’entità della prestazione agli stessi correlata; - che dunque non appaiono rispettati i criteri di trasparenza e veridicità di cui alla citata legge; quanto alla bozza A): - che la stessa appare sostanzialmente conforme ai requisiti di cui all’art. 17 e 17 bis c.d.f. difettando solamente dell’indicazione del Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto il richiedente; ritiene non conforme alla vigente normativa la bozza B) ritiene conforme alla vigente normativa la bozza A) previa integrazione della stessa con i requisiti mancanti. *** Vista la richiesta di autorizzazione della brochure informativa presentata dall’Avv. (omissis) in data 15 gennaio 2007; rilevato che il documento in esame risulta conforme alle disposizioni dettate dagli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; autorizza l’Avv. (omissis) all’utilizzazione e diffusione della brochure informativa. In risposta al secondo quesito, relativo ad eventuali modifiche future riguardanti il solo contenuto normativo, si fa presente che non è necessario richiedere nuove autorizzazioni allorquando la modifica del documento informativo non attenga le notizie inerenti la professione. *** 132 06_pareri deontologici.pmd FORO ROMANO 1/2007 132 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI Adunanza del 22 febbraio 2007 - Con l’istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una situazione di grave conflitto tra coniugi, esponeva che in esito al decesso della figlia maggiore di essi la madre, senza avvisare il padre, si era costituita parte civile, in nome e per conto della figlia minore, ancora affidata ad entrambi, incaricando a tal fine il proprio avvocato e, cioè segnatamente il medesimo che la assisteva nelle molteplici cause contro il marito. In particolare richiedeva: “Se sia corretto da parte di un legale attualmente costituito in vari processi contro il padre di un minore affidato ad entrambi i genitori, assumere la difesa del minore, costituendosi per esso parte civile in un processo penale, con il solo mandato della madre del minore e senza neppure previamente consultare il padre”. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; osserva che, in regime di affidamento condiviso di minore a seguito di separazione di coniugi, la scelta del difensore in un giudizio, nell’interesse del minore affidato, deve avvenire col consenso di entrambi i coniugi affidatari. Il venir meno del rapporto fiduciario con uno di essi non può non comportare una doverosa rinuncia al mandato professionale. *** - Con istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una intricata situazione di contrasto tra coniugi, esponeva come nella vicenda si era inserito un Centro anti violenza e l’avvocato del Centro stesso in favore della moglie. A causa di una serie di vicende intervenute richiedeva in particolare sotto il profilo deontologico: 1) se un avvocato integrato in una struttura possa assumere mandato nei confronti di una persona inviatagli dalla struttura stessa; 2) se in esito a ciò possa interagire con la struttura utilizzando le informazioni così assunte ai fini del giudizio; 3) se tale struttura possa avere al suo interno avvocati che assistano persone esterne alla struttura stessa. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; osserva che le questioni poste attengono specificatamente a profili esaminabili sotto un profilo disciplinare in esito a provvedimento conseguente ad idonea segnalazione in tal senso, dovendosi necessariamente e prioritariamente esaminare con opportuno contraddittorio la peculiarità dei fatti esposti. *** - Con istanza del 5 febbraio 2007, l’Avv. (omissis) reitera questioni inerenti la situazione di un avvocato nell’ambito di un contesto condominiale e relative a varie fattispecie. Nella questione che ci occupa, propone una serie di quesiti attinenti in particolare al comportamento deontologico da parte del medesimo Avvocato in vari contesti sia in atto che in potenza. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; FORO ROMANO 1/2007 06_pareri deontologici.pmd 133 133 10/04/2007, 07:52 PARERI DEONTOLOGICI rilevato che i fatti così come rappresentati possano essere potenzialmente suscettibili di valutazione disciplinare da parte di questo Consiglio, dichiara inammissibile la richiesta di parere. *** - Vista la richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis), depositata in data 8 febbraio 2007 e rubricata con il n. 2761 e volta ad ottenere un chiarimento in ordine alla possibilità per il professionista (che intende cessare la professione “attiva” di avvocato) e concludere le procedure/posizioni esistenti, di mantenere in essere la partita iva ma non gli obblighi previdenziali legati alla professione. La richiesta origina dalla volontà del professionista, di evitare di dover essere assoggettato -in presenza di soli 4 crediti/attività professionali restanti- al regime fiscale Iva e agli studi di settore; alla Cassa Forense, ed ogni altro onere compreso quello della iscrizione al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; ritiene di esprimere parere di non luogo a provvedere, trattandosi di una situazione che non può essere definita sulla base delle sole norme vigenti del Codice Deontologico in corrispondenza alla normativa fiscale. *** - Vista l’istanza degli Avvocati (omissis) e (omissis) pervenuta in data 16 febbraio 2007, con la quale le professioniste richiedevano al Consiglio parere deontologico in merito: 1) alla producibilità in giudizio di corrispondenza intercorsa con il difensore di controparte nel corso di un giudizio, od antecedentemente allo stesso, espressamente qualificandola come “riservata personale non producibile in giudizio”; 2) all’inserimento di una clausola di “silenzio-assenso” nell’ambito di una proposta transattiva; Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica; in conformità ai principi deontologici generali ribadisce 1) la non producibilità di corrispondenza scambiata con l’espressa attribuzione della qualifica di “riservata personale non producibile in giudizio”; 2) l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso, applicabile nei casi tassativamente indicati dalla legge, nell’ambito di contesti giudiziari in relazione a proposte transattive che assolutamente nessun effetto di accettazione tacita possono produrre. 134 06_pareri deontologici.pmd FORO ROMANO 1/2007 134 10/04/2007, 07:52 EXTRAVAGANTES UNIVERSITA’ DI MALTA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO LEZIONE TENUTA IN DATA 23 GENNAIO 2007 DAL CONSIGLIERE GIOVANNI CIPOLLONE IL CONNUBIO TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO DELLA CHIESA Secondo una antica tradizione, la dominazione dei barbari avrebbe avuto un valore preponderante nel sommergere la civiltà latina e offuscato il diritto romano che sarebbe poi risorto nei primi anni del secolo XII° a seguito del fortunoso ritrovamento del testo delle “Pandette” o “Digesto” in Amalfi, da parte dei Pisani. Essi si appropriarono di tale preziosa raccolta di scritti dei giuristi romani del II° e III° secolo, ordinata da Giustiniano e la portarono a Pisa. La critica storica ha poi definitivamente accantonato la tesi secondo la quale la riviviscenza del diritto romano si debba ricollegare a tale episodio in quanto la scoperta di numerosi documenti privati e pubblici e di testi giuridici di carattere dottrinario e di probabile origine scolastica, hanno successivamente dimostrato la continuità perenne della tradizione giuridica romana. Anzi, si può ritenere che le forze operatrici che hanno consentito tale continuità storica, siano state due. La prima è da riconnettere alla validità del diritto dei vinti che impressionò i barbari invasori, per la sua essenza di maturità, universalità e profonda spiritualità. La seconda forza è la Chiesa con la sua concezione unitaria della vita umana, sia spirituale che temporale. Fu una evoluzione lentissima che durò circa cinque secoli. In una prima fase il diritto romano poté mantenersi in vita grazie al principio barbarico della personalità della legge. Nella seconda fase, si ebbe un diritto congiunto, in una fusione unitaria che tendeva verso uno scopo comune, verso un’epoca nuova. Ciò comportò una ripresa del diritto romano che aveva una base millenaria di sviluppo e di progresso. Dal ricco materiale documentario che si è arricchito nel secolo - scorso come ha acutamente osservato il Calasso - è risultata una fondamentale partizione della penisola italica, riguardata sotto l’aspetto della sua vita giuridica, in tre grandi zone, le quali, a loro volta, dai territori più caratteristici, vengono così designate: a) lombardo-toscana; b) romano-ravennate; c) meridionale. Una partizione, evidentemente legata alle vicende politiche di queste terre: e infatti, nella zona lombardo-toscana, che fu la prima e più profondamente longobardizzata, il diritto longobardo ha una nettissima prevalenza, mentre nella romano-ravennate si verifica esattamente il fenomeno opposto, poiché, per opera della Chiesa e per i legami con l’Impero bizantino, la tradizione giuridica romana si conserva invece con molta tenacia. La meridionale, infine, sfuggita in parte di mano all’Impero bizantino per colpa di un governo noncurante o, nel caso opposto, esoso, penetrata nelle regioni superiori da forti infiltrazioni longobarde, e, al sud, incorsa da bande saracene provenienti dalla Sicilia, si FORO ROMANO 1/2007 07_extravagantes.pmd 135 135 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES presenta come una sorta di caleidoscopio giuridico: poiché zone longobardizzate - come, per esempio, i ducati beneventani, nei quali, pur dopo la caduta del Regno longobardo, continua a svolgersi, come continuazione di quella edittale, una legislazione longobarda per opera dei duchi Arechi e Adelchi, che riescono a mantenersi indipendenti dai re franchi - appaiono frammiste a territori di tradizione romana (come la Lucania, la Puglia. e la Calabria) e talvolta vi serpeggiano dentro, così da creare la singolarissima configurazione di una regione variamente screziata di romanità e di germanesimo. A questo prospetto delle condizioni giuridiche della penisola, fa riscontro quello delle due grandi isole, la Sardegna e la Sicilia: la prima, allentati sempre più i rapporti politici con l’impero d’Oriente. riuscì a mantenersi immune da dominazioni barbariche e perciò a custodire, a suo modo, non diciamo la legislazione, ma piuttosto la tradizione romano-bizantina: la Sicilia, invece, strappata a Bisanzio dall’invasione saracena sui primi decenni del secolo nono, per quanto lasciata libera di continuare nell’uso delle sue antiche leggi - anche qui, come già sappiamo, dominava la stessa tradizione -, dovè necessariamente subire un inquinamento sensibilissimo di diritto mussulmano. E’ poi intuitivo come ciascuna di queste partizioni territoriali, che abbiamo così individuate all’ingrosso, debba porre a sua volta problemi tutti propri. Così, per es., la zona lombardotoscana, nella quale imperò principio barbarico della personalità della legge, prospetta il problema dei rapporti del diritto longobardo e del romano, i quali, in virtù di quel principio, s’intrecciavano nella vita quotidiana: problema, che abbiamo avuto già occasione di guardare nelle sue linee generali, illustrando appunto il sistema della legge personale. Le terre romaniche invece, nelle quali, avendo continuato a dominare il sistema della territorialità del diritto, il diritto romano giustinianeo e post-giustinianeo rimase unico diritto vigente, prospettano un problema ben differente; codesto diritto, abbandonato a se stesso, poiché debolmente riusciva a sostenerlo in questa lontana periferia del superstite Impero l’autorità’ centrale, e sempre meno lo illuminava la decadente cultura dell’epoca, si deforma nell’applicazione quotidiana: e, come un organismo infiacchito suol essere particolarmente sensibile alle influenze esterne, così esso riceve senza reazioni un’infiltrazione sottile e lenta del diritto barbarico delle terre circostanti, il quale, se non riesce a soppiantarlo, contribuisce tuttavia certamente ad accelerarne il processo di degenerazione. Un aspetto comune adunque alla vita giuridica queste zone, longobarde e romane, è rappresentato da un’appariscente decadenza del diritto romano: nelle prime, perché esso è ridotto alla stregua di una delle tante leggi personali e non è certo senza conseguenze il fatto che esso sia per avventura la legge personale del popolo vinto ed escluso dalle cariche politiche; nelle seconde, perché, essendo venuti meno i motivi ideali di una qualsiasi evoluzione, il sistema del diritto subisce la condanna che grava sopra ogni altro organismo vivente, cui manchino le possibilità di un naturale sviluppo, vale a dire s’involve e degenera. Specchio fedele di questo stato di cose sono i documenti, privati e pubblici, che quest’epoca ci ha tramandati. Parliamo di documenti in senso giuridico, vale a dire di scritture destinate a creare, a modificare o a estinguere un rapporto giuridico, ovvero a darne la prova: non dunque nel senso generico di “fonte storica”, nel qual caso indicherebbero qualsiasi scrittura di qualsiasi contenuto, adatta a fornire materiale di ricostruzione allo storico. Come s’accenna nel testo, i documenti possono essere pubblici o privati (fatti “in pago aut in palatio”, come si 136 07_extravagantes.pmd FORO ROMANO 1/2007 136 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES diceva negli antichi formulari): sono pubblici quelli che emanano da un’autorità pubblica e concernono rapporti di diritto pubblico; privati, quelli redatti da privati e riguardanti negozi e rapporti tra privati. L’importanza dei documenti. pubblici e privati, è grandissima non soltanto per la ragione intuitiva ch’essi ci mostrano il diritto nella sua vita di tutti i giorni, ma ancora per altri motivi che rispondono alle caratteristiche dei tempi. Quella che ora studiamo è un’epoca in cui lo Stato, nell’amministrazione della giustizia come in tante altre attività che noi oggi siamo abituati a concepire come essenziali della sua vita, è piuttosto inerte, mentre prepondera l’attività dei privati. Ciò si verifica, naturalmente, sopra tutto nei territori dominati dai barbari: ma anche in quelli di tradizione romano-bizantina, nei quali perduravano forme della “cognitio extra ordinem” come si erano fissate negli ultimi secoli dell’Impero, con una prevalenza dell’attività del magistrato che conduce il processo dagli inizi alla fine, il regresso della coscienza giuridica è stato così forte da risospingere indietro di parecchio le forme della giustizia. Ora, il documento, destinato a fermare nel tempo un negozio giuridico e a darne la prova in caso di contestazioni, non poteva non risentire di codeste condizioni: e infatti esso rispecchia quello stato d’animo di diffidenza delle parti fra loro e di esse verso l’autorità pubblica. Questo stato d’animo è manifestato chiaramente dalla stessa nella quale il negozio viene formulato, con una straordinaria ridondanza di espressioni e con un complicatissimo groviglio di cautele. che, mentre nella pratica dovevano servir malamente allo scopo cui erano preordinate, pongono oggi a noi problemi difficilissimi, e talvolta insuperabili, di interpretazione. A parte però questi motivi psicologici, senza dubbio assai significativi, c’è la questione ben più importante del nuovo valore giuridico che il documento privato viene acquistando in quest’epoca: poiché esso non serve più a provare il negozio, ma tende a costituire un elemento essenziale alla vita di questo o addirittura a incorporare il diritto al quale il negozio ha dato vita. Questa evoluzione, che, diciamo subito, è uno dei punti centrali della storia giuridica del nostro medio evo, aveva le sue radici in quella trasformazione del valore del documento che si era già iniziata negli ultimi tempi dell’Impero sotto l’influsso di idee elleniche, ed era riuscita a modificare profondamente, anzi a svisare qualcuna delle più importanti e caratteristiche istituzioni del diritto romano: così, per portare un esempio già noto, la “stipulatio”, la quale, nel momento stesso in cui veniva ancorata alla scrittura, smetteva la solennità delle forme, perdendo la sua fisionomia genuina di contratto formale e orale. Del resto, i privilegi che vediamo attribuiti alla scrittura nel Codice teodosiano e nel giustinianeo, spiegano facilmente la enorme diffusione e la crescente importanza sociale di essa nella pratica. Da questa pratica appunto si lasciò suggestionare la mentalità dei barbari, la quale, come già sappiamo, si trovava ancora allo stadio del formalismo più rigido: imparando fra noi a documentare per iscritto i negozi - e per giunta, si badi, in una lingua non propria - fu portata istintivamente a considerare il documento stesso alla stregua di una forma: ma di qui al ritenere nel documento incorporato il diritto, il passo era breve e fu compiuto. Ora, questa grande importanza raggiunta dal documento è un fenomeno comune a ogni regione d’Italia, e deve giudicarsi come un portato dei tempi, giustificato dalle ragioni generali accennate dianzi. Tutto ciò contribuisce, d’altro lato, ad accrescere ai nostri occhi d’interpreti il valore storico della grande massa di documenti privati che quest’epoca ci ha tramandati, facendo di FORO ROMANO 1/2007 07_extravagantes.pmd 137 137 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES essi, nella scarsità dei testi legislativi, una fonte di cognizione di primissimo ordine per la nostra storia giuridica dell’alto medio evo. Anche per un altro motivo, strettamente connesso alla evoluzione che si è profilata: e cioè questo. Lo straordinario accrescersi del valore giuridico del documento aveva fatto precocemente sentire l’esigenza che la redazione di questo venisse affidata a persone esperte: e anche di ciò precedenti vanno cercati nell’età romana, in quei “tabelliones”, coadiuvati da scrivani (scribae o notarii), che, da privati, cioè senza alcuna veste ufficiale, esercitavano il mestiere di redigere atti, e in quegli “exceptores o tabularii” che erano invece ufficiali dei municipii addetti ai “gesta”, anche questi aiutati materialmente da scrivani. Cadute le istituzioni romane, si perde la menzione di “tabularii o exceptores” nonché di “tabelliones”, ma si continua invece a parlare di “scribae o notarii”: i quali, da prima liberi esercenti della loro arte, furono dall’epoca franca in poi scelti dall’autorità pubblica: di più, nei territori romanici - come Ravenna, Roma, Napoli - essi erano riuniti in scholae o corporazioni, presiedute da un “magister”. In tal modo si viene a costituire a poco a poco una vera tradizione notarile: redigere il documento è un’arte, che ha le sue regole: le quali si tramandano, si perfezionano, e finiscono, per fissarsi nei formulari. Questi formulari adunque presuppongono un’elaborazione o, in altri termini, un’attività di pensiero, la quale, se può apparire modesta quando la si raffronti ai più rigogliosi frutti che darà più tardi il pensiero giuridico, è tuttavia importantissima se la si mette in rapporto ai suoi tempi. In fondo, nei formulari vanno ravvisati i primi germogli di una scienza del diritto, la prima forma ìn cui essa si rivelò alla mentalità dei barbari: e giustamente lo Schuiffer ricorda come non diversamente erano andate le cose a Roma, dove, creatosi un monopolio del diritto nella casta patrizia, le prime manifestazioni scientifiche furono appunto rappresentate dalla compilazione dì formule. Perciò, il documento, nel quale viene a depositarsi questa primitiva opera di riflessione, accresce il suo valore storico, poiché ci testimonia non soltanto il diritto nella sua vita, ma altresì il livello della cultura giuridica e, cosa importantissima, riflette il contrasto dei diritti diversi che si incontrano e cozzano nella pratica di tutti giorni, a causa del principio della personalità della legge. Questo principio infatti contribuiva enormemente a diffondere i formulari per terre assai lontane da quella in cui s’eran venuti formando, e in queste trasmigrazioni accadeva che la formula originaria subisse modificazioni o adattamenti talvolta così profondi da renderne irriconoscibile l’archetipo. Ma questo è il sintomo di un fatto storico assai più vasto, di cui dovremo discorrere nel capitolo che segue: e in questa occasione vi torneremo sopra. Ora vogliamo limitarci a osservare come queste trasformazioni obbediscano inavvertitamente a una tendenza unificatrice: la quale, se è scarsamente sensibile fino al secolo IX, è invece evidente nel X e, più ancora, nel XI. E poiché i formulari che erano in circolazione avevano tutti un’origine romana più o meno riconoscibile (poiché troppo spesso le primitive formule avevan dovuto piegarsi a documentare negozi prettamente barbarici), ed erano in grande maggioranza di manipolazione ecclesiastica, trovandosi, di solito o più frequentemente tra gli ecclesiastici, quei secoli duri della nostra cultura, persone che sapessero leggere e scrivere e, talvolta, anche armate di un po’ di erudizione, era fatale che codesta tendenza unificatrice si rivelasse decisamente in favore della legge romana. 138 07_extravagantes.pmd FORO ROMANO 1/2007 138 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES Ma è facile capire che questa tendenza era solo un aspetto, a sua volta, di tutto il movimento complesso che in tal senso si era preparato durante questi secoli, e al quale dobbiamo ormai rivolgere la nostra attenzione: alludiamo alla penetrazione del diritto romano nel mondo longobardo. Ma, fin dai primi tempi, di predominio barbarico, la vera protagonista fu la Chiesa che, per difendere se stessa sentì l’esigenza di esaltare la legge di Roma, per cui nacque un connubio che non doveva più scindersi, e cioè quello tra la “lex canonica” e la “lex romana”. P a p a Gregorio Magno, che pontificò dal 590 al 604, vale a dire negli anni torbidi e tragici del primo stanziamento dei Longobardi in Italia, non fa alcun mistero di questo legame ideale fra le due leggi: e infatti nella sua opera vigile e assidua di conforto e di consiglio ai vescovi e sacerdoti delle terre invase e a chiunque altro ricorresse a lui per aiuto e difesa, egli vi si richiama a ogni passo con espressioni di questo genere: “… sanctorum canonum et mundanarum legum sanctio evidenter edocuit ...”, ovvero: ... nec mundanarum legum nec sacrorum canonum statuta permittunt ...”, e somiglianti. In quest’epoca, “romanus”, diventa sinonimo di “catholicus”. Se vogliamo fare qualche passo indietro, e citare ancora una volta Gelasio I, dobbiamo ricordare come questo Papa, scrivendo a Teoderico re degli Ostrogoti per indurlo a rispettare i diritti della Chiesa, non aveva saputo far di meglio che addurgli questa argomentazione a “fortiori”: osservando cioè al re barbaro, che se egli aveva ordinato che le “leges Romanorum principum” venissero osservate in “negotiis hominum”, doveva “multo magis” volerne l’osservanza circa “reverentiam beati Petri”! Ma la prova più diretta e sicura che un legame ideale unirà sempre più la “lex romana” e la “lex canonica” ce la offre la Chiesa stessa con la recezione del diritto romano nei testi canonistici che vennero compilati, nella maggior parte, tra il IX e l’XI secolo. La Chiesa dimostra apertamente che nel connubio tra legge spirituale e legge temporale, quest’ultima non poteva essere che la “lex romana”. Le norme romane vengono a far parte dell’ordinamento della Chiesa. Questo fatto storico, che in sè, mantenuto entro suoi naturali confini, era normale e semplice, si prestò invece a un grosso fraintendimento in quella tempesta di polemiche vivacissime, tra regalisti e curialisti che accompagnarono la lotta tra Chiesa e Impero nei secoli X e XI. Fraintendimento che, era in sostanza un altro aspetto della degenerazione che la teoria gelasiana subì, come vedemmo in quegli stessi scritti polemici: dalla “superior dignitas” che i curialisti rivendicavano alla Chiesa di fronte all’Impero per la sua missione dìvina, era stata dedotta la preminenza del diritto canonico sul civile. Ora, dal fatto imponente della recezione di testi romani nelle collezioni canonistiche, essi traggono argomento per dimostrare che la base vera della validità del diritto romano tra i popoli è 1"auctoritas Romanae Ecclesiae”: esso vige, perché la Chiesa lo approva. Ma queste esagerazioni alle quali lo spirito di parte conduceva, provocavano, nella corrente dei regalisti, reazioni violente, che toccarono le note più acute nella seconda metà del sec. XI, quando sulla scena dominava la grande figura di Gregorio VII. I regalisti si sforzano sopra tutto di ridare alle “leges romanae” la loro base naturale, ricollegandole appunto all’Impero. FORO ROMANO 1/2007 07_extravagantes.pmd 139 139 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES Pietro Crasso, uno dei più forti tra essi, alle deformazioni speciose dei curialisti, contrappone questa teorica semplice e netta, che in sostanza non è che un ritorno all’antico atteggiamento della Chiesa di Roma e al pensiero di Gelasio I: la legge canonica e la legge civile, egli sostiene, sono entrambe emanazioni dì Dio, la prima per mezzo degli Apostoli e dei loro successori, la seconda per mezzo degli imperatori e dei re: come tali, debbono essere rispettate, e l’una e l’altra, indistintamente dai sacerdoti e dai secolari (Mon. Germ. Hist, Libelli de lite imperatorum et pontifìcum, I, Pietro Crasso, Defensio Heiurici IV regis, cap.4. pag. 438 sg.). Utraque lex, dice Pietro Crasso: vale a dire, i due diritti, aventi una medesima origine, costituiti entrambi per ispirazione divina “hominum causa”, con l’identico scopo di controllarne e guidarne la “fluctivaga mens” perciò entrambi all’identico livello. Era un’idea, alla quale la Chiesa aveva già creduto, e che avrà per sè l’avvenire, non appena si cheterà la procella di polemiche e, tra gli elementi che in questa erano affiorati, si compirà da sè una selezione naturale tra quelli generati dal fervore apologetico, e quelli che invece si fondavano sopra due grandi basi: la genuina tradizione della Chiesa, ancor viva negli spiriti più moderati, e i testi romani che, come vedremo tra non molto, precisamente in quel travagliato sec. XI tornavano pienamente alla luce ed erano studiati con nuovo fervore. Nell’età seguente, noi troveremo come spina dorsale della vita giuridica il concetto di “utrumque ius”. Ma se noi ci volgiamo a guardare il cammino percorso, possiamo facilmente comprendere come questa concezione si fosse lentamente preparata. Esso rappresenterà l’equilibrio delle due grandi forze storiche che nell’alto medio evo avevan giocato come protagoniste nella evoluzione della nostra civiltà giuridica: il diritto romano, con le sue qualità incoercibili di umanità e di universalità, e la Chiesa, con la sua concezione etica integrale. 140 07_extravagantes.pmd FORO ROMANO 1/2007 140 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES SODALICIVM ADVOCATORVM LATINITATIS CVLTORVM “CIVIS ROMANVS SVM” PILULAS LATINITATIS SEMPER VOBISCUM HABEATIS PORTATE SEMPRE CON VOI PILLOLE DI LATINITA’ Omnibus vobis gratias ago et prurimam vobis dico salutem. Miseremini mei, miseremini mei saltem vos sodales mei, quia furor patris Vergilii tetigit me. Eius imago enim in somno mihi venit: erat furens italice dicitur “fuori della grazia di Dio”, spirans minarum, agens spumas in ore, cum illo erant Cicero, Horatius, Martialis, Catullus et alii Stupentibus oculis, horresco referens, paucis verbis dixit : fui in tribunalibus romanis mane, una cum istis maioribus in platea Clodia et quid audivi? Omnes advocati iuvenes et senes inter se verba faciebant SALUTATIONIBUS BARBARICIS Ciao ciao, bai bai, okei et similia: foedifragi ! Pater Vergilius scidit vestimenta sua improperia fera dicens: nepotes degeneres, pupi, stulti, fatui, mendici, scurrae, fenicula, molles, enervati, sceleratus nihil fecisti et nihil fecerunt Magistratus et Conciliarii Ordinis forensis romani, vestra stultitia Excusationem non habet. Dereliquistis sapientes salutationes romanas, donum patrum vestrorum et accepistis mala verba barbarica in obsequium gentium exterarum. Sic permutastis aurum cum plumbo contempsistis radices et traditiones vestras et hic alia improperia, repente oculis intentis, quam maxima voce Vergilius exclamavit: Quia non fuistis neque calidi neque frigidi una cum maioribus vomitem vos ex ore Ringrazio tutti Voi e Vi auguro un’ottima salute. Abbiate pietà di me, abbiate pietà di me almeno Voi, o miei Sodali, perché l’ira del padre Virgilio mi ha colpito, mi è apparso infatti nel sonno il suo spirito: era infuriato in italiano si dice fuori della grazia di Dio, ribollente di minacce, con la bava in bocca, stavano con lui Cicerone, Orazio, Marziale, Catullo e altri, con gli occhi sbarrati, ho orrore nel riferire, disse poche parole: stamane sono stato nei tribunali romani accompagnato da costoro, esattamente a piazzale Clodio e che cosa ho sentito? Tutti gli avvocati giovani e vecchi si salutavano con termini barbarici come Ciao ciao, bai bai, okei e parole simili: fedifraghi! Nell’udire ciò il padre Virgilio si strappò le vesti lanciando insulti feroci: nipoti degenerati, fantocci, balordi, citrulli, accattoni, buffoni, finocchi, effeminati, fiacchi, scellerato non hai fatto nulla, e nulla hanno fatto i Capi e i Consiglieri dell’ordine forense romano, la vostra stoltezza non ammette scuse. Avete abbandonato i saggi saluti romani, dono dei vostri antenati, e avete accettato brutte parole barbariche in omaggio a genti straniere. Ciò facendo avete cambiato l’oro con il piombo, avete disprezzato le radici e le vostre tradizioni, e (Virgilio) giù con altri improperi, ad un tratto con gli occhi sbarrati e con il massimo di voce, Virgilio gridò: Perché non siete stati né caldi né freddi, unitamente agli antenati io vi vomito dalla FORO ROMANO 1/2007 07_extravagantes.pmd 141 141 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES meo. Pater nobilis hoc non facite, non facite. Optime pater, eiulavi valde, hoc non facite sumus semper nepotes vestri, non maledicite, nobilissime pater Vergili dimittite nobis, veniam date, veniam concedite nobis parce insipientiae nostrae. Oro te manibus coniunctis, genibus deflexis, reparare possumus, Quo ibimus sine vobis, lacrimis manantibus, veniam date : longe a bonis salutationes barbaricae. Tempestive intervenerunt Cicero, Horatius, Catullus, Ovidius Naso, Martialis, Propertius, Lucretius, Livius et alii qui proposuerunt patri Vergilio veniam dare defensoribus romanis sub condicione. Post sex menses redibimus in planitiem Clodiam ad audiendas salutationes in mundo forense. Hoc ipso tempore Praeses Sodalicii renovet promissionem. In concilio omnes sodales rite promissionem repetant. Eram ante eos semper genibus deflexis quando annuenti Vergilio, Cicero initiavit: - Vultisne in tribunalibus Italiae semel pro semper accipere salutationes latinas vestrorum maiorum, vobis pertinentes, inter privos Vale – Valete et erga Magistratus Ave – Avete Respondi: Promittimus - Vultisne respuere semel pro semper salutationes barbaricas uti CIAO, BAI BAI ET SIMILIA ad traditionem latinam non pertinentes Respondi: volumus - Vultisne accipere semel pro semper salutationes cotidianas FELIX DIES PRO BUON GIORNO, VESPERASCIT BENE PRO 142 07_extravagantes.pmd mia bocca. O padre nobile non fate questo, non fate questo. Ottimo padre gridai a lungo per il dolore, non fate questo siamo sempre i vostri nipoti, non ci maledite o nobilissimo padre Virgilio, perdonaci, accordateci il perdono, concedeteci il perdono, perdona la nostra stoltezza. Io ti scongiuro a mani congiunte e inginocchiato, possiamo riparare. Dove andremo senza di Voi, con le lacrime che mi sgorgavano, perdonateci, lontano da noi i saluti barbarici. (pussa via i saluti barbari) Intervennero tempestivamente Cicerone, Orazio, Catullo, Ovidio Nasone, Marziale, Properzio, Lucrezio, Livio e altri, i quali proposero al padre Virgilio di accordare il perdono agli avvocati romani ma sotto condizione. Trascorsi sei mesi torneremo a piazzale Clodio per verificare i saluti nel mondo forense: nello stesso tempo il presidente del Sodalizio rinnovi le promesse. Nel Concilio tutti i Sodali rinnovino solennemente la promessa. Io stavo davanti a loro sempre inginocchiato, quando con l’assenso di Virgilio, Cicerone iniziò: - Volete nei tribunali italiani, una volta per sempre, accogliere i saluti latini dei vostri antenati, adatti per voi, tra i privati: Vale – Valete e verso le Autorità: Ave – Avete? Rispondo: promettiamo - Volete ripudiare una volta per tutte i saluti barbarici: Ciao, bai bai, okei e saluti simili perché non appartenenti alla tradizione latina? Rispondo: lo vogliamo - Volete accogliere una volta per sempre i saluti quotidiani felix dies per buon giorno FORO ROMANO 1/2007 142 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES BUONA SERA ET MOLLITER CUBES PRO BUONA NOTTE Respondi: Volumus - Vultisne in scriptis forensibus pilulas latinitatis immittere ut mentionem identitatis latinae, ne defensores patroni et iudices a radicibus latinitatis evertantur Respondi: Volumus Ita est ita fiat. Pater Vergilius pace confecta, mihi et omnibus arrisit. Iubemus omnia Consilia Ordinis Advocatorum praesentim Praesides et Consiliarii ut operam dent et mea desideria conficiant. Nolite facere me iratum contra vos: haec sunt praecepta Patris Vergilii. Sodales clarissimi quid vobis videtur? Patres Sodales, uno consensu consurretione manuum ad latinitatem defendendam renovant promissionem contra salutationes barbaricas quae repellendae sunt solemniter promittunt in scriptis forensibus uti idoneis locutionibus latinis maiorum nostrorum, quibus sit honor et gloria. Valete semper valete Datum Romae A. 2759 ab U.C. Scriptor Primus de Sodalibus: Civis romanus sum Teobaldo Vinci vesperascit bene per buona sera molliter cubes per buona notte? Rispondo: lo vogliamo - Volete negli scritti professionali far uso di espressioni latine come riferimento alla identità latina affinché gli avvocati e i Giudici non rimuovano le radici della latinità? Rispondo: lo vogliamo Così è e così sia. Il padre Virgilio a pace fatta sorrise a me e agli astanti. Comandiamo a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati soprattutto ai Presidenti e ai Consiglieri perché si diano da fare e portino a compimento i miei desideri. Non mi rendete mal disposto contro di voi: questi sono i comandi di vostro padre Virgilio. Illustrissimi Sodali che ve ne pare? I padri Sodali con un consenso unanime, con l’alzata delle mani per difendere la latinità rinnovano la promessa di bando per i saluti barbarici che sono da respingere e promettono solennemente di utilizzare negli scritti forensi le espressioni latine dei nostri antenati, ai quali sia reso onore e gloria. Statevi sempre bene. Depositata in Roma l’Anno 2759 dalla fondazione l’Estensore il Primo dei Sodali: Sono cittadino romano Teobaldo Vinci FORO ROMANO 1/2007 07_extravagantes.pmd 143 143 10/04/2007, 07:53 EXTRAVAGANTES PHILOGHELOS "Le batoste del nemico" Dopo un’aspra battaglia, si presentarono al cospetto di Agesilao, re di Sparta, un gruppo di soldati che, mostrandogli le numerose ferite, gli dissero che ciò provava come non avessero mai rivolto le spalle al nemico. Agesilao, dopo averli osservati attentamente, esclamò: “Preferirei però avere al mio servizio coloro che vi hanno ridotto in tale stato”. "Scaramucce tra divinità" Caligola un giorno si arrabbiò con Giove Capitolino perché -secondo lui- gli mancava di riguardo. Lo videro mormorare all’orecchio della statua del Dio parole ingiuriose e minacce e dirgli: “Bisogna che uno dei due sparisca, o io o tu”. Dopo un po’ si mitigò la sua ira e allontanandosi dalla statua, riferì ai presenti che Giove gli aveva domandato perdono. "L’esatta bilancia delle idee" Callimaco giudicava il valore dei libri secondo il loro volume. Diceva che tale metodo era infallibile poiché “più un libro è grosso e più sciocchezze contiene”. "Una cura infallibile" Mostrarono a Erasistrato, medico di corte, Antioco, giovane figlio del re Seleuco che era notevolmente dimagrito. Dopo averlo visitato e dopo aver interrogato il ragazzo, Erasistrato sostenne che la causa del suo dimagrimento era da ricercarsi nel cocente amore che nutriva per la sua matrigna. Disse allora al re che il rimedio per la salute del figlio c’era, ma che era impossibile metterlo in opera. Come puoi affermare che non sia possibile guarire mio figlio? Chiese risentito il re. Erasistrato, per non contraddirlo, mentendo, gli disse: “tuo figlio si è invaghito di mia moglie”. E il re di rimando: “non puoi certo fare una cosa sgradita al tuo re, devi cedere tua moglie al ragazzo”. Al che Erasistrato esclamò: “Ma voi sire che siete il padre, sareste capace di cedere la vostra donna?”. “Il sì!” rispose con fermezza il re. Fu a quel punto che Erasistrato gli espose la verità e cioè che il ragazzo in realtà si era invaghito della moglie del re. Quest’ultimo, colto di sorpresa, dovette cedere e Antioco guarì. a cura di Giovanni Cipollone 144 07_extravagantes.pmd FORO ROMANO 1/2007 144 10/04/2007, 07:53 RAPPORTI INTERNAZIONALI FEDERATION DES BARREAUX D’AUROPE EUROPEAN BARS FEDERATION VERBAND EUROPÄISCHER RECHTSANWALTSKAMMERN FEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA PRÉSIDENT Ai Signori Presidenti degli Ordini Forensi Carissimi amici e colleghi Presidenti, l’indipendenza dell’avvocatura viene messa in pericolo da una serie di interventi legislativi della Unione Europea e degli Stati Nazionali che si ispirano, spesso anche a sproposito, alle risoluzioni europee (vedi la recente legge italiana sulle professioni). Gli interventi legislativi ignorano spesso l’identità dell’avvocato che è sottoposto ad un codice etico di alto profilo. Nell’Assise di Porto è emerso che l’avvocato, per difendere la propria autonomia, deve respingere ogni sottolineatura meramente mercantile della professione. Egli svolge un ruolo di tutela di diritti di rilevanza costituzionale. La Carta dei Diritti dell’Uomo ne riconosce l’essenzialità e l’importanza. In questo ambito la FBE deve rivendicare il ruolo di guida morale e politica dell’avvocatura europea. Nell’Assise di Porto la FBE ha individuato tra gli obiettivi di primaria importanza la interlocuzione continua con il Parlamento e la Commissione dell’Unione Europea. In questa prospettiva, e avvalendoci della preziosa collaborazione del Parlamentare Europeo On.le Stefano Zappalà, siamo riusciti ad ottenere un incontro con i parlamentari europei. Sono stati invitati tutti i parlamentari europei ed è prevista la traduzione simultanea in francese, italiano, spagnolo, inglese e tedesco. La FBE sarà rappresentata, oltre che dall’Ufficio di Presidenza (Presidente, Primo Vice Presidente, Secondo Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere), dai rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni Forensi Europee che sono tutti invitati a partecipare massicciamente. Dopo l’illustrazione della posizione della FBE il programma dei lavori prevede interventi brevi dei rappresentanti degli Ordini e delle associazioni degli avvocati e delle professioni in Europa. Siamo sicuri che non farete mancare la Vostra presenza. Molti cordiali saluti. Avv. Maurizio de Tilla FORO ROMANO 1/2007 08_rapporti internazionali.pmd 145 145 10/04/2007, 07:55 RAPPORTI INTERNAZIONALI LA CONFERENZA DI VIENNA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE E DELLE ORGANIZZAZIONI EUROPEE DEGLI AVVOCATI DEL 16 FEBBRAIO 2007 Si è tenuta a Vienna, il 16 febbraio 2007 la trentacinquesima conferenza dei Presidenti dei consigli dell’ordine e delle associazioni europee degli avvocati. Per il consiglio dell’Ordine di Roma il Presidente Cassiani ha delegato l’avv. Enrico Scoccini. La conferenza è un appuntamento annuale importante, in quanto ciascuna delegazione nazionale degli avvocati riferisce sull’attività svolta, sulle iniziative e sugli obiettivi che intende conseguire, consentendo quindi uno scambio utile di informazioni, esperienze e valutazioni sullo stato della professione forense. In un momento in cui l’attività professionale dell’avvocato ha subito e sta subendo profonde trasformazioni, anche per effetto di interventi normativi del legislatore comunitario, l’incontro di Vienna è stato particolarmente utile per cogliere i termini dell’attuale dibattito sullo stato e sulle prospettive della professione legale in generale e forense in particolare. I temi sono ricorrenti e le problematiche per la gran parte comuni, pur nella diversità di soluzioni che ad esse vengono proposte, a dimostrazione di una situazione comune a tutti i paesi europei, comunitari e non, di profondo cambiamento del quadro normativo ed istituzionale attinente la professione legale in relazione ad un mutato quadro economico, sociale e di mercato in cui i servizi legali vengono offerti e richiesti. Per l’Italia era presente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, il quale ha riferito sulle ultime vicende legislative introdotte nel nostro paese dal noto decreto Bersani di Agosto, sui suoi contenuti e sulla posizione fortemente critica del mondo forense nei confronti di tale intervento legislativo. Ha pure riferito sulle iniziative che il consiglio nazionale forense ha assunto per migliorare la situazione degli avvocati italiani, quale la realizzazione di un network informatico tra tutti i gli avvocati italiani, per facilitare la diffusione di notizie, lavori informazioni, ed accrescere la qualità dei servizi legali in uno scenario di maggiore concorrenza e competitività. In tale quadro vanno pure collocate le iniziative di offrire i servizi di firma digitale certificata agli avvocati, ed i contributi per i test di”funzionamento del nuovo processo civile telematico. Anche in Inghilterra e Galles, sono in corso modifiche legislative per quanto attiene i servizi legali, essendo stato redatto un primo disegno di legge (il legal service bill del 24 novembre 2006), rispetto al quale la Law Society ha costantemente interloquito con il Governo e con il parlamento (attualmente è all’esame della camera dei Lords). Il disegno di legge, recepisce molte delle indicazioni fornite dalla commissione presieduta da Sir David Clementi, istituita nel dicembre 2004, i cui punti fondamentali erano: lo svolgimento della professione legale deve avvenire sotto la sorveglianza di un nuovo Consiglio dei servizi legali (Legal services Board); la separazione tra funzioni di rappresentanza e funzioni di controllo all’interno del corpo professionale; l’istituzione di un ufficio i risarcimenti contro gli errori degli avvocati nei confronti dei consumatori; la partecipazione di non avvocati (Non- solicitors) a società di avvocati (law firms). La Law Society è sostanzialmente favorevole al disegno di legge governativo, che ritiene idoneo alle esigenze attuali della professione legale, anche se rivendica la propria autonomia per quanto attiene alla disciplina complessiva della professione legale, compresi 146 08_rapporti internazionali.pmd FORO ROMANO 1/2007 146 10/04/2007, 07:55 RAPPORTI INTERNAZIONALI i rapporti tra avvocati e non avvocati, lasciando al Legal Services Board il compito di intervento solo quando le regole dettate dalla Law Society non hanno dimostrato la loro insufficienza. La Scozia, sulla scia della commissione Clementi, ha pure modificato , in parte la propria legislazione sulla professione legale, costituendo un organo per la risoluzione delle controversie tra clienti e avvocati. La Law Society scozzese ha avuto un atteggiamento di riserva nei confronti del nuovo organismo, anche in relazione al fatto che nella versione originale del testo legislativo non era previsto appello contro le sue decisioni. Con una modifica del dicembre 2006 è stato introdotta la passibilità di appello al tribunale ordinario. La Law society è stato un interlocutore costante in tute le modifiche legislative introdotte dal parlamento scozzese in tema di professione legale, anche per quanto attiene alla introduzione di norme sulla limitazione delle spese legali nei processi penali, rispetto alle quali, a fronte di una posizione di totale contestazione da parte della Law society, l’esecutivo della Scozia ha profondamente modificato il a propria posizione iniziale. La law society svolge un ruolo molto importante anche nella formazione professionale degli avvocati scozzesi, in un’ottica di aumento della qualità dei servizi. Anche la Spagna, tra i grandi paesi europei, ha in corso una modifica al proprio sistema normativo della professione legale. Il 31 ottobre 2006 è stata pubblicata la legge sull’accesso alla professione legale. E’ una legge molto attesa dall’avvocatura spagnola, in quanto la Spagna era l’unico paese europeo del tutto pria di una specifica disciplina di accesso alla professione legale. La nuova legge prevede una lunga vacatio legis di 5 anni, durante i quali sia le scuole legali che le università svolgeranno dei corsi per la preparazione all’esame finale. Anche la Spagna ha in via di approvazione una legge sulle società tra professionisti, comprese quelle tra avvocati, che possono avere soci non professionisti fino ad 1/4 del capitale sociale. E’ pure da segnalare, per quanto riguarda la Spagna, il decreto reale del novembre 2006, che introduce un particolare rapporto di lavoro, per gli avvocati che lavorano nei grandi studi legali e che ricevono una retribuzione per il loro lavoro. La nuova disciplina stabilisce i diritti ei doveri di tali professionisti, la loro indipendenza, il particolare rapporto fiduciario con i titolari dello studio, ed altri interessanti profili che dovrebbero essere presi in considerazione anche nel nostro paese, ad avviso di chi scrive. Anche la Spagna, ha avviato un importante programma di informatizzazione dell’attività legale, mettendo a disposizione degli avvocati spagnoli strumenti informatici, quali la firma elettronica certificata, servizi di gestione delle e mail, accesso alla consultazione di banche dati esterne e servizi connessi, quali ad esempio, il deposito di documenti processuali nei giudizi (solo in alcune corti, ma a breve esteso a tutti i tribunali), servizi di notificazione, ed altre banche dati di uso frequente per i professionisti. Minori novità per la Francia, che ha introdotto di recente la società tra avvocati, aperta anche a non avvocati, entro limiti ben determinati. L’avvocatura di Francia ha poi condotto una forte opposizione alla legge che ha introdotto in Francia la direttiva comunitaria sul riciclaggio di denaro illecito, impugnando la legge innanzi al Consiglio di Stato e quindi chiedendo che la questione fosse rimessa alla corte di Giustizia Europea. Interessanti anche le novità sul fronte dei nuovi paesi entrati nell’U.E.. La Polonia nel 2005 ha introdotto una legislazione di totale liberalizzazione della professione legale, consentendone l’esercizio senza l’esercizio della pratica né il superamento di esami. Contro FORO ROMANO 1/2007 08_rapporti internazionali.pmd 147 147 10/04/2007, 07:55 RAPPORTI INTERNAZIONALI tale legislazione hanno ricorso gli avvocati polacchi alla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionale le legge nella parte in cui limita il potere di autoregolamentazione dei corpi professionali. La modifica legislativa approntata dal parlamento nel gennaio 2007, non supera le critiche dell’avvocatura polacca, in quanto ancora eccessivamente aperta all’accesso dalla professione, senza alcun serio controllo sulla preparazione professionale di coloro che si iscrivono alle liste degli avvocati. Né meno contestata è la disciplina sulla deontologica professionale e sulla responsabilità, rimessa non ad un organo interno all’avvocatura, ma direttamente ai tribunali ordinari,. Contro tale disciplina l’avvocatura polacca ha chiesto l’intervento degli organismi internazionali, quali la CCBE, l’IBA, l’UIA, i quali sono intervenuti presso il ministro della giustizia, per chiedere una modifica al disegno di legge, tuttora in discussione al parlamento, che sta esaminando la riforma delle procedure penali e civili. L’atteggiamento del Governo polacco è in generale fortemente negativo nei confronti dei tradizionali principi di autonomia, indipendenza dell’avvocatura, tentando, con ripetuti provvedimenti legislativi di limitare la riservatezza professionale nei rapporti tra cliente e avvocato, limitando l’importo massimo delle spese legali, introducendo la figura professionale del “consulente legale”, assolutamente libera da ogni disciplina di accesso, controllo ecc. Infine, nella breve carrellata sulla situazione della professione legale in Europa, è da segnalare le novità legislative in Romania, la quale pure ha approvato nuove leggi sulla professione forense, introducendo la società a responsabilità limitata per l’esercizio della professione, una nuova disciplina dei rapporti tra cliente ed avvocato al fine di evitare possibili conflitti di interesse; nuove regole deontologiche tra avvocati per assicurare una concorrenza leale, compresa la disciplina della pubblicità degli studi. Inoltre è stata introdotta una disciplina dell’attività fiduciaria, che possono svolgere gli avvocati, in particolare quali depositari di somma di denaro; nell’ambito di procedure giudiziarie o liquidatorie, gestione di valori finanziari o beni per conto del cliente. Naturalmente la nuova disciplina prevede norme dirette a tutelare il cliente, per quanto attiene alla separazione di patrimoni, all’informazione ecc. Alla conferenza di Vienna hanno poi partecipato i presidenti delle maggiori associazioni internazionali di avvocati, quali la CCBE, l’IBA e l’UIA, i quali hanno pure espresso le rispettive posizioni sulle questioni che oggi, a livello non solo europeo, riguardano la professione forense, della quale, è, in sintesi, da dire, non sembra emergere, con chiarezza un nuovo e chiaro modello di avvocato, oscillando, e le esperienze sopra riportare ne sono una sintetica testimonianza, tra il modello tradizionale di avvocato come delineato nei codici e nella normativa della prima metà del secolo scorso, ed un modello alternativo di avvocato-imprenditore, ancora non delineato con esattezza nei suoi contenuti e forme. Enrico Scoccini 148 08_rapporti internazionali.pmd FORO ROMANO 1/2007 148 10/04/2007, 07:55 SEGNALAZIONI E RECENSIONI RECENSIONI “IL TESTAMENTO BIOLOGICO” (Verso una proposta di legge), a cura di Maurizio DE TILLA, Lucio MILITERNI, Umberto VERONESI (Fondazione Umberto Veronesi) Sperling e Kupfer Editori, Milano 2007, pag. 347 Allo stato, sono in corso di esame dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato più disegni di legge e proposte varie, circa la possibilità attribuibile ad ogni persona di decidere preventivamente con un proprio atto di volontà, in piena libertà e consapevolezza, come morire nel caso di perdita delle facoltà intellettive o a causa di una malattia o lesioni traumatiche irreversibili. Tali disegni di legge hanno diversa intitolazione ma in concreto, salvo lievi variazioni etimologiche, concernono le “Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari” oppure, le “Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente”. Il testo in esame, “Il testamento biologico”, che tratta un argomento di estremo interesse, raccoglie gli elementi di conoscenza e dibattito relativi ad un tema di grande attualità, offrendo un quadro completo delle problematiche connesse, e cioè, il rapporto medico-paziente, le questioni di ordine etico e religioso, le esperienze di altri stati, i casi clamorosi che hanno messo in crisi le coscienze. I tre autori, studiosi di grande prestigio e autorità, sono convinti che sia giunto il momento di dare sicuri fondamenti giuridici al diritto inalienabile di scegliere come morire, come è già avvenuto in altri paesi europei. Di grande rilevanza, per i risvolti, sia etici e psicologici oltre che giuridici, in una materia così delicata, sono i capitoli relativi all’”eutanasia”, all’”accanimento terapeutico” e al “suicidio assistito”. Sin dalle prime pagine, si resta affascinati per lo stile scorrevole, per lo scrupoloso rigore scientifico e per la particolare pregnanza degli argomenti. Mi pare degna di attenzione la prefazione in cui tra l’altro si legge: “Nessuno può dire di non avere mai avuto, per un attimo o per tutta la vita, paura della morte. Ma la nostra generazione e ancor di più quella futura, a cui la scienza ha regalato la possibilità di un’esistenza più lunga e più sana, si trova ora ad affrontare una nuova forma di angoscia: la paura della non-vita, o della non-morte. Le capacità di intervento di una medicina moderna che ci cura sempre di più, ma non per questo ci guarisce di più, sono cresciute fino a raggiungere la possibilità di mantenerci tecnologicamente in una vita artificiale. Uno stato intermedio fra la vita e la morte, a volte anche doloroso, che ci può inquietare più della morte stessa e che ci pone di fronte a dilemmi sconosciuti alla storia e al pensiero.” “Non dobbiamo avere paura della morte perché quando ci siamo noi, lei non c’è ancora, e quando c’è lei, non ci siamo più noi”. Così pensava Epicuro, e con lui i filosofi stoici al tempo della civiltà romana, senza lasciare spazio a dubbi: l’essenza della vita coincide con la coscienza del sé, per cui se non c’è coscienza non c’è vita, ma non c’è neanche dramma. Dopo duemila anni di studi filosofici e scientifici il filosofo della morale Vladimir Jankélévitch scrive ancora che “sulla morte non c’è niente da sapere”. E’ un intelligente preambolo che già contiene filosoficamente la soluzione di un tema arduo e difficile. Giovanni Cipollone FORO ROMANO 1/2007 09_segnalazioni e recensioni.pmd 149 149 10/04/2007, 07:56 SEGNALAZIONI E RECENSIONI “SENTIERO” (libro di poesie a cura di Mimmo Bova) Antonio Francesco CERTOMA’ Edizioni Magna Graecia – Torino, pagg. 95 Se ci fate caso, il tempo poetico dell’uomo è scandito dai luminosi sogni dell’adolescenza, per passare poi, attraverso le nebbie esistenziali, alle più pacate e profonde riflessioni della età matura. Qua e là l’ispirazione, finalmente svincolata dagli universi simbolici, può raggiungere, in un supremo anelito, le alte vette del lirismo e del sublime, sollevando qualche lembo del mistero che avvolge ogni creatura vivente. Le poesie del collega Antonio Francesco Certomà, hanno la freschezza di un canto innocente che spesso indugia e langue tra le asperità della vita. In una atmosfera estatica, in “Contemplazione” “qui regna a sera una luna di corallo fresca di zagare e di sale e copre con canti di sirene gli scuri viandanti dell’onda, fatti tra i legni e le lampare”. Ma, tra i silenzi della sera e l’urlo impetuoso del vento, egli spesso sosta “dove, al suono dei giorni, tacito il mare traboccava e gabbiani chinati a fior d’acqua erano dolci predatori”. Nell’incanto della sera, ai piedi del tempio greco di Kanlon si attarda “tra i fichi d’India e l’agave salmastra” dove “crebbe la formica la sua prole nera, dannata, laboriosa e la disperse”. Ma, “nei gusci d’aria ecco labile l’ora ci vinse: solo il tempio crepuscolare brilla, virtù celate a morte vi feconda. Già tra le arse pietre del tempio risale ogni voce e non dorme, io mi accosto segreto ad udire quel rincorarmi murmure d’onde!”. Quasi si risveglia, nell’universo umano doloroso e drammatico che lo circonda per esclamare: l’uomo è solo un grido che si perde nella sera. Pietà di lui Signore, dei suoi occhi spalancati a ricercare il giorno”. Giovanni Cipollone 150 09_segnalazioni e recensioni.pmd FORO ROMANO 1/2007 150 10/04/2007, 07:56 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Comunichiamo le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006 pubblicate sul Foro Italiano con i relativi Articoli del Codice precedente. CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002 ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. III Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. I L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. I In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale. ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. FORO ROMANO 1/2007 10_consiglio nazionale forense.pmd 151 151 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE I Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono. I - Quanto ai mezzi di informazione: A) Devono ritenersi consentiti: – i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe); – le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate); – gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza); – i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense); – i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni. B) Devono ritenersi vietati: – i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio); – i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere; – i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via); – le sponsorizzazioni; –le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste; – l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi. C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste): – i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali. II - Quanto ai contenuti della informazione: A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: – i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata); – le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura); – l’indicazione di un logo; – l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo 152 10_consiglio nazionale forense.pmd FORO ROMANO 1/2007 152 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: – indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza; – impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; – indicazione della persona responsabile; – specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; – indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi. C) Devono ritenersi vietati: – i dati che riguardano terze persone; – i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); – le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); – i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita); – le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti; – il fatturato individuale o dello studio; – le promesse di recupero; – l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico). III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. I Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. II Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale. ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. FORO ROMANO 1/2007 10_consiglio nazionale forense.pmd 153 153 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare. ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. II L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva. III L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In particolare, nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. III L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. IV Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto. V Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. VI Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. 154 10_consiglio nazionale forense.pmd FORO ROMANO 1/2007 154 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE I Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. III L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale. ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. III L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. IV L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. I L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita. MODIFICAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2006 - pubblicate sul Foro Italiano (giugno 2006, pagg. 244-252) ARTICOLO 7 Dovere di fedeltà - E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni FORO ROMANO 1/2007 10_consiglio nazionale forense.pmd 155 155 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE altro potere. ARTICOLO 10 Dovere di indipendenza - Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ARTICOLO 13 Dovere di aggiornamento professionale. - E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. ARTICOLO 14 Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ARTICOLO 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. ARTICOLO 16 Dovere di evitare incompatibilità - E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. ARTICOLO 17 Informazioni sull’attività professionale - L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. 156 10_consiglio nazionale forense.pmd FORO ROMANO 1/2007 156 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento. II - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ARTICOLO 17 bis Mezzi di informazione consentiti - L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: - i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; - i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione FORO ROMANO 1/2007 10_consiglio nazionale forense.pmd 157 157 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1). ARTICOLO 18 Rapporti con la stampa - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III - E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. ARTICOLO 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. - Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. ARTICOLO 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. - L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I - Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. 158 10_consiglio nazionale forense.pmd FORO ROMANO 1/2007 158 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE II - Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio. III - L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. IV - L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. ARTICOLO 22 Rapporto di colleganza. - L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa. II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. III - L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ARTICOLO 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. - Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II - L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita. III – Il difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta. IV - Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. VI - L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ARTICOLO 24 Rapporti con il Consiglio dell’ordine. - L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione FORO ROMANO 1/2007 10_consiglio nazionale forense.pmd 159 159 10/04/2007, 08:00 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I - Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II - Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. III - L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale. IV - L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali. ARTICOLO 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. ARTICOLO 29 Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. I - L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. ARTICOLO 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento. 160 10_consiglio nazionale forense.pmd FORO ROMANO 1/2007 160 10/04/2007, 08:00 LEGGI E SENTENZE BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA LEGGE n. 46/2006 PARZIALMENTE ANNULLATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE Una recente sentenza della Suprema Corte (VII Sezione 11/5/06 Pres. Pioletti – Rel. Davigo – Ric. Palma – n. 27518/06 dep. il 2/08/06) ha sostanzialmente escluso il beneficio della declaratoria dell’inappellabilità del PM contro la sentenza assolutoria dell’imputato, sanzionando con l’inammissibilità il ricorso con cui il prevenuto si doleva della inaspettata condanna in appello. La legge sull’inappellabilità del PM, quando era pienamente in vigore, è stata in sostanza dimezzata in Cassazione dalla sanzione di inammissibilità. La Suprema Corte ha motivato sul punto testualmente: “Il fumus dei motivi nuovi è manifestamente infondato poiché la disciplina transitoria non ha previsto, se non nell’ipotesi di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna conseguente ad appello del PM avverso sentenza di proscioglimento, che tale gravame sia dichiarato inammissibile”. Orbene riteniamo, al contrario, che è proprio questa la ragione per cui la sentenza e l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte non sia esatto. Quando la legge Pecorella sull’inappellabilità è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio con il n. 46 del 2006 ha segnato subito un punto di riferimento essenziale, visto che la nuova disciplina che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, con qualsiasi formula siano state emesse, è retroattiva e si applica a tutti i procedimenti in corso, anche in Cassazione, e con effetti immediati, addirittura anche ai giudizi di rinvio nei quali è stata annullata dalla Suprema Corte una sentenza di condanna in appello che abbia riformato un’assoluzione in primo grado. Salvo il caso in cui l’annullamento della sentenza di appello riguardi esclusivamente i capi relativi alla pena o ad una misura di sicurezza. Tale norma costituiva l’immediata conseguenza del principio della formazione del giudicato di cui all’art. 624, co. II, c.p.p. e più volte ribadito dalla Cassazione (v. Cass. Sez. I, ud. 6/5/2000, in CED n. 215949). E’ parso ragionevole escludere un effetto tanto dirompente nel caso in cui la “tenuta” della pronunzia di appello in punto di responsabilità sia stata già verificata dalla Cassazione, con la conseguente formazione del giudicato sui relativi capi. La disciplina transitoria non affrontava il problema dell’eventuale inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna in grado di appello. Se ne deve dedurre che, anche in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM avesse natura preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa quella dell’ammissibilità dell’ulteriore mezzo di impugnazione esperito. Infatti: finché la Corte di Cassazione non si pronunziava sull’inammissibilità del ricorso, il procedimento era, a tutti gli effetti, pendente; conseguentemente il giudicato non poteva dirsi maturato; il vizio sopravvenuto riguardava una fase precedente al giudizio di appello ed era idoneo a rimuovere, radicalmente, la relativa sentenza. Ogni tesi contraria, sull’argomento, non appare confacente in quanto eleverebbe il tema dell’inammissibilità del ricorso al livello di una pregiudiziale primaria, ed ignorando altresì il tema dell’inappellabilità che andava dichiarata alla stregua di una qualsiasi causa estintiva del reato. FORO ROMANO 1/2007 12_leggi e sentenze.pmd 161 161 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE Tra le due forme di inammissibilità quella che nasce dall’inappellabilità deve avere la prevalenza sulla eventuale successiva inammissibilità del ricorso per Cassazione poiché, “priusquam” preesistendo, ha bisogno soltanto della pendenza per essere dichiarata dal Giudice superiore, che dovrà poi comunque svolgere, o far svolgere ad altra sezione, tutti gli adempimenti di cui all’art. 10 della L. 20/02/06 n. 46 comma II, che prevedeva la piena ed immediata applicabilità ai procedimenti in corso, precisando al riguardo: “L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento del PM prima della data di entrata in vigore della presente legge, veramente innovativa per avere avviato una graduale riforma del sistema delle impugnazioni viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile” salva la facoltà per la pubblica accusa “di proporre ricorso per Cassazione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità”. Non c’è dubbio che la legge, a nostro avviso, fosse realmente innovativa con riguardo a tutto il sistema delle impugnazioni penali perché, da una parte, limitava il potere di appello del PM avverso le sentenze assolutorie al solo caso di scoperta di nuova prova ai sensi dell’art. 603, co. II, c.p.p., e dall’altra, perché ha introdotto un nuovo criterio di esame nei ricorsi per Cassazione che dovranno essere valutati anche in relazione ad altri atti processuali contenuti nel fascicolo, ed espressamente indicati dalla difesa. In questo senso, infatti, l’art. 8 della L. 46/06 ha innovato l’art. 606 lettera e, c.p.p. attribuendo rilievo al vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione, non solo quando esso risulti “dal testo del provvedimento impugnato” ma anche quando esso sia desumibile “da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. La modifica, inoltre, ha ampliato in maniera notevole il novero dei vizi deducibili avanti al Supremo Collegio dando spazio al controverso paradigma del “travisamento del fatto” sicché la difesa ben può contrastare le opposte letture degli elementi indiziari con memorie e motivi aggiunti, rivalutando anche e soprattutto tutti quei dati che per la Corte di merito non avessero avuto alcuna efficacia dimostrativa a favore dell’imputato, verificandone la congruità della motivazione alla luce dei parametri forniti dal nuovo testo dell’art. 606 sopracitato; alla luce del quale saranno da ritenersi nulle quelle affrettate conclusioni frutto di un evidente travisamento del dato probatorio, perché non sorrette da adeguata motivazione, o perché soltanto ignorate dalla Corte di merito malgrado fossero state a norma evidenziate dalla difesa. Tutta questa materia trattata dalla Legge Pecorella, malgrado la sentenza della Corte Costituzionale abbia eliminato l’art. 1 e parte dell’art. 10 sulla inappellabilità del PM, è destinata a rimanere per permettere un più organico esame dei ricorsi per Cassazione alla luce di norme che sicuramente contribuiranno alla diminuzione degli errori giudiziari. Luigi Favino 162 12_leggi e sentenze.pmd FORO ROMANO 1/2007 162 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE LE CURE MEDICHE PRESTATE AL LATITANTE NON COSTITUISCONO FAVOREGGIAMENTO PERSONALE di Tommaso Spasari* Con la sentenza n. 26910 depositata il 20 luglio 2005, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato problema dei limiti dell’attività professionale del Medico nel caso di assistenza ad un latitante, precisando che solo una condotta “aggiuntiva” da parte del sanitario integra la fattispecie incriminatrice di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., che è un reato di pericolo di natura formale nonché – almeno nella normalità dei casi – istantaneo, il quale si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta di ausilio ravvisabile in un qualunque atto idoneo ad agevolare l’autore di un reato ad eludere le investigazioni degli inquirenti. Tuttavia, per meglio comprendere il thema decidendum è opportuno ripercorrere brevemente il contesto normativo inerente al delitto di favoreggiamento personale che può essere integrato da qualunque condotta dell’agente – positiva o negativa, diretta o indiretta – purché idonea e consapevolmente finalizzata ad intralciare o ad eludere le investigazioni dell’Autorità, pur non occorrendo per la sua consumazione che la condotta favoreggiatrice abbia conseguito l’intento di sottrarre l’accusato alle ricerche dell’Autorità oppure che quest’ultima sia stata effettivamente fuorviata, in quanto trattandosi di un reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l’obiettivo voluto. Tuttavia, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, è evidente sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale (cioè quello perpetrato dalla persona aiutata), che necessariamente la commissione di quest’ultimo – almeno nel suo momento iniziale – sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, in altri termini deve essere già avvenuta la consumazione del reato presupposto ascritto al soggetto favorito. Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamento personale è generico e consiste nella coscienza e volontà di fornire ad un individuo ricercato aiuto in relazione ad un reato già commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche degli inquirenti, anche senza sapere per quale reato siano in corso tali investigazioni e ricerche. Giacché, per la sussistenza del delitto de quo, è sufficiente che il soggetto agente (rectius: il favoreggiatore) abbia la consapevolezza della possibilità che quel comportamento possa essere di aiuto alla persona favorita (l’autore del reato principale), poiché tale aiuto è ciò che integra la lesione del bene giuridico protetto – ravvisabile nel buon funzionamento dell’attività giudiziaria – risolvendosi nell’evento e quindi nell’elemento costitutivo del reato. Pertanto, è irrilevante che il favoreggiatore ritenga di prestare aiuto ad un colpevole o ad un innocente oppure che conosca o meno l’individuo ricercato. Tanto premesso e considerato, nel caso di specie era accaduto che un primario ortopedico aveva assistito riservatamente, presso un nosocomio palermitano, un latitante – con il quale aveva rapporti di conoscenza personale – senza annotare la visita negli appositi registri ospedalieri. Pertanto, a seguito della delazione di un collaboratore di giustizia, il primario de quo veniva tratto a giudizio e successivamente condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. Orbene, la Corte Suprema, con riguardo alla condotta tenuta dal summenzionato primario, ha confermato la sentenza della Corte d’appello che assolveva quest’ultimo per l’insussistenza del fatto, in quanto non era ravvisabile nel caso concreto quell’elemento ulteriore ed aggiuntivo finalizzato soggettiva- FORO ROMANO 1/2007 12_leggi e sentenze.pmd 163 163 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE mente ed oggettivamente a far eludere al latitante le investigazioni e le ricerche dell’Autorità e che, invece, caratterizza la condotta favoreggiatrice stricto sensu. Infatti, il principale argomento su cui poggia l’orientamento dei Giudici di legittimità e che il Medico ha il dovere giuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali. Sicché, tale dovere di assistenza – essendo di natura oggettiva – prescinde dai rapporti personali intercorrenti tra il sanitario ed il latitante, salvo i casi in cui sussiste l’obbligo di referto ex art. 365 c.p. che non era obbiettivamente ravvisabile nella fattispecie esaminata. Ed invero, la tesi propugnata dai Giudici del gravame e ribadita dalla VI sezione della Corte di Cassazione è indubbiamente da condividere in quanto – affermando che la latitanza non può costituire in nessun caso ostacolo alla tutela della salute – enuncia un supremo principio di civiltà giuridica. Giacché, nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il Giudice di legittimità ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione, in quanto era necessario trovare un punto di equilibrio nel bilanciamento tra due interessi giuridici contrapposti, ravvisabili per un verso nella pretesa dell’Autorità giudiziaria di limitare la libertà personale del latitante, per altro verso nella salvaguardia del bene–salute di quest’ultimo. Sicché, con tali argomentazioni – nonché con un richiamo giuridicamente condivisibile alla prevalenza della tutela costituzionale del diritto alla salute sulla base dell’art. 32 Cost. – la Suprema Corte ha fornito l’unica risposta logica e coerente possibile al quesito sottopostole. Peraltro, la pronuncia in esame affronta il problema fondamentale relativo all’effettiva determinazione concettuale della condotta favoreggiatrice – che presentando implicazioni di ordine giuridico–penale – rappresenta il punto dirimente su cui ruota il cardine del contrasto giurisprudenziale di legittimità. Al riguardo, la Cassazione – richiamando la motivazione della Corte territoriale – ha osservato che costituisce una prassi consuetudinaria che gli specialisti operanti in strutture pubbliche visitino per amicizia e gratuitamente chiunque, senza annotare la relativa prestazione nei registri ospedalieri, soggiungendo che ciò costituisce una “mera irregolarità amministrativa”, che prescinde obiettivamente dalla latitanza della persona assistita. Nondimeno, suscita qualche perplessità sotto il profilo sistematico l’affermazione dell’equivalenza delle strutture pubbliche a quelle private, in quanto ciò pur non incidendo sul dovere di assistenza non è effettivamente “privo di qualsivoglia valenza” dato che i Medici ospedalieri rivestono la qualifica di pubblico ufficiale perciò – in base ad un non condivisibile ma prevalente indirizzo di legittimità – sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia di reato ai sensi dell’art. 361 c.p., sicché l’esistenza di una prassi contra legem, in materia di omissione o ritardo dell’atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo. Quanto sin qui rilevato, costituisce il vero nodo problematico della fattispecie esaminata, però non è espressamente affrontato nella pronuncia che si sta commentando in quanto viene ivi dedotto che – trattandosi di un elemento che attiene alla valutazione del fatto – è insindacabile in sede di legittimità. Sulla scorta di quanto prospettato, deve rilevarsi in proposito che la derubricazione a mera irregolarità amministrativa della condotta omissiva tenuta dal Medico – nella vicenda della pretermessa registrazione “in atti privati o pubblici” della visita oggetto del capo d’imputazione – disattende i princìpi affermati nelle decisioni più risalenti della Corte Suprema, in quanto nella pronuncia in rassegna si è sostenuto che tale condotta non poteva configurare il reato di favoreggiamento poiché si era trattato di un comportamento omissivo ergo non era ravvisabile quel quid pluris consistente in un’ulteriore “condotta attiva” o “aggiuntiva” (v., sul punto, Cass., sez. I, 28–5–1998, Bruno). Ciascuna di siffatte affermazioni esige una chiarificazione, infatti il reato di favoreggiamento personale 164 12_leggi e sentenze.pmd FORO ROMANO 1/2007 164 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE di cui all’art. 378 c.p. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a forma libera. Sicché, con riferimento a fattispecie come quella in esame, occorre definire la nozione di “aiuto” ad eludere le investigazioni dell’Autorità che costituisce il fatto tipico della figura di reato esaminata, in quanto – essendo un reato di pura condotta – per consolidata giurisprudenza di legittimità la latitudine dell’accezione della locuzione “aiuta” consente di concepire la condotta illecita, prevista e punita dalla fattispecie incriminatrice, nelle sue più svariate manifestazioni, purché si sostanzi in un atteggiamento commissivo ma anche omissivo – finanche espresso con il silenzio – che comunque favorisca l’elusione delle investigazioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 1378/95, RV.201415). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, corre pertanto l’obbligo di precisare che il principio – recentemente enunciato dalla VI sezione della Suprema Corte – non trova accoglimento unanime nell’ambito della medesima Cassazione, in quanto a questo riguardo all’interno della giurisprudenza di legittimità si riscontrano due tesi facenti rispettivamente leva sulla distinzione, sotto il profilo penale, tra la condotta meramente omissiva del medico ed un’ulteriore “condotta attiva” di quest’ultimo in favore del latitante – che si ponga in contrasto con le indagini che la polizia giudiziaria sta svolgendo – ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell’indiziato. In questa ottica ricostruttiva, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nulla quaestio sul fatto che non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del Medico che ha effettuato un intervento chirurgico su un ricercato (v., in tal senso, Cass., sez. VI, 21624/02, RV.221946), purché all’attività professionale non subentri aggiuntivamente la surriferita “condotta attiva” come ad es. nel caso del chirurgo che, dopo aver estratto un proiettile ad un ricercato ferito in una sparatoria, aveva intestato la relativa cartella clinica a falso nome (v., per tutte, Cass., sez. VI, 5446/85, RV.169517, nonché sez. I, 13008/98, RV.211899). Orbene, la Corte Suprema ha avuto più volte modo di occuparsi, in questi ultimi anni, del controverso tema della configurabilità del reato di cui all’art. 378 c.p. mediante omissione – che ha dato luogo al contrasto tra due sezioni penali della Cassazione – giacché in una pronuncia più risalente della VI sezione è stato ritenuto che l’assunzione da parte di un Medico di cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dal latitante per sottrarsi alle ricerche della polizia, come ad es. spegnere il telefonino per non essere localizzato, integrava la fattispecie penale in esame (v., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 2998/ 02, RV.221161). Viceversa, occorre osservare che – contrariamente a quanto sostenuto nella decisione succitata – la V sezione ha reputato che analoghi comportamenti non fossero penalmente rilevanti in quanto non incombe sul medico l’obbligo giuridico di impedire che si crei un intralcio alle attività di polizia (sul punto v., Cass., sez. V, 31657/01, RV.220025). In definitiva, è precipuo superare le divisioni e gli ondeggiamenti della giurisprudenza pervenendo all’enunciazione di un principio in termini generali, che corrisponde alla necessità di clare loqui, quindi sarebbe opportuno – a mio avviso – rimettere prossimamente la questione al vaglio delle sezioni Unite penali per una composizione del contrasto giurisprudenziale e fornire pertanto una risposta conclusiva alla vexata quaestio. *(Medico Chirurgo, Dottore in Giurisprudenza, Specialista in Professioni Legali, Dottorando di Ricerca in Medicina Legale e Scienze Forensi) FORO ROMANO 1/2007 12_leggi e sentenze.pmd 165 165 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE BREVI CONSIDERAZIONI SULL’EMANANDA LEGGE QUADRO EUROPEA PER I TRASPORTI Necessaria ampia partecipazione degli organi istituzionali e dei rappresentanti delle comunità nazionali alle fasi preliminari di tale provvedimento legislativo di Pietro CARNEVALE I. Il Trattato che adotta una “Costituzione per l’Europa”, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, secondo le dichiarazioni rese dal Presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea nella riunione del giugno 2005 è stata adottata da dieci Paesi dell’Unione, mentre due (Francia ed Olanda), l’hanno rigettata. Tale asserzione di Jean Claude Iunncker, Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo e Presidente di turno del predetto Consiglio (1), stimola le comunità e gli organi delle istituzioni (a vari livelli) degli Stati dell’Unione europea ad interessarsi fattivamente per gli esami dei vari problemi connessi agli obiettivi che si intendono raggiungere con detta legge e a predisporre gli incontri, le discussioni, i documenti, ecc., utili ad offrire agli organismi pubblici competenti e responsabili una visione completa della materia oggetto dell’emananda legge quadro. A tale fine si ritiene doveroso ricordare che essa, tenendo conto dei peculiari aspetti della materia (trasporti), è adottata previa consultazione del comitato economico e sociale e del comitato delle regioni e, all’atto dell’adozione della stessa, si terrà conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in alcune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti (art. 236 della citata Costituzione). Gli obiettivi dell’emananda legge europea sono i seguenti: 1) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito nel territorio di uno o più Stati membri. Sembra doveroso ricordare che la normativa in esame concerne qualsiasi tipo di trasporto (ferroviario, stradale, aereo, marittimo, di persone, di merci, ecc.) e su tutto il territorio dei vari stati dell’Unione “allargata”. Inoltre il trasporto testé specificato concerne il trasporto internazionale in partenza, in transito o in arrivo nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea (allargata); 2) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro (dell’Unione europea allargata); 3) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti. La materia e gli obiettivi della legge, stabiliti nell’art. 236 sopra ricordato, impongono la più ampia informazione, discussione e partecipazione dei rappresentanti di tutte le categorie interessate agli incontri che le istituzioni pubbliche a vari livelli e/o le stesse predette organizzazioni dovranno promuovere tempestivamente nel territorio dell’Unione per l’esame di tutte le relative problematiche e la redazione di documenti-proposte da inviare ai servizi (nazionali e comunitari) che dovranno curare lo schema di detto provvedimento legislativo europeo. 166 12_leggi e sentenze.pmd FORO ROMANO 1/2007 166 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE Ovviamente, oltre la materia dei trasporti, indicata sopra e fissata dal citato art. 236, gli incontri dovranno riguardare anche l’esame degli altri obiettivi collaterali di detta legge, indicati nello stesso articolo (tenore di vita in alcune regioni, occupazione in esse, uso delle attrezzature in relazione ai trasporti: cioè problemi connessi alla disciplina della materia “trasporti” oggetto diretto e precipuo dell’emananda legge). II. Appunto perciò gli incontri dovranno essere promossi con sollecitudine e dovranno riguardare anche materie connesse alle finalità e condizioni-requisiti summenzionati, in quanto il settore trasporti è un settore strategico strettamente connesso agli altri (sono in genere qualificati tali: l’ambiente, l’energia, l’agroalimentare, la salute, i sistemi di produzione, le biotecnologie, i nuovi materiali e le nanotecnologie, i beni culturali, ecc.). Inoltre dovranno essere esaminate le normative nazionali, regionali e locali, concernenti la materia oggetto della presente indagine e quelle a questa connesse, le procedure amministrative per l’adozione dei provvedimenti necessari, ecc.; in breve tutta la materia connessa e/ o riferentesi all’attuazione dell’emananda normativa e all’armonizzazione agevole delle discipline nazionali ed europee nella materia specifica anzidetta e in quelle connesse. Non bisogna dimenticare che detta disciplina alquanto vasta (basti ricordare la dizione “misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti”) susciterà reazioni di vario tipo soprattutto da parte dei disinformati o dei non sufficientemente informati o di chi può essere strumentalizzato all’opposizione e alla protesta. In proposito si ricorda che le maxi opere europee in materia di trasporti (ed in particolare le linee ferroviarie Torino-Lione e Berlino-Palermo) sono note da vari anni e pure le proteste si sono accentuate soltanto verso la fine del 2005. Occorre, quindi, che i timori siano esposti nella fase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare le necessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nella fase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare le necessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nella fase preparatoria per le necessarie valutazioni da parte degli organi che dovranno provvedere alla stesura del progetto dell’emananda legge. Peraltro, la ricordata consultazione, prima dell’adozione della stessa (legge) del comitato economico e sociale e di quello delle regioni, impone di fornire tempestivamente i risultati dell’esame di tutti i problemi connessi alla materia oggetto dell’emananda disciplina ai suddetti “organi”: e ciò per evitare successive proteste o malintesi dopo l’approvazione del provvedimento legislativo stesso. III. La partecipazione a detti incontri (riunioni, dibattiti, ecc.) deve essere vasta per l’esame completo di tutte le problematiche e dei possibili timori di impatto ambientale nonché di ricaduta dell’occupazione, ecc. In quest’ottica fra i promotori potremmo indicare (sia pure a titolo esemplificativo e orientativo) le università, gli istituti di istruzione superiore, le scuole professionali, gli ordini professionali, le imprese dei settori interessati, le categorie economiche, ecc.; in breve, quei gruppi che possono esprimere una valutazione qualificata in materia e circa l’opera da realizzare per raggiungere anche gli obiettivi dell’emananda legge (sicurezza, trasporti internazionali nel territorio dell’Unione europea). Gli aspetti delle relative problematiche sono vari e quindi un esame da parte dei tecnici sarebbe utile anche FORO ROMANO 1/2007 12_leggi e sentenze.pmd 167 167 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE per superare taluni allarmismi. Inoltre, non bisogna dimenticare che fra gli obiettivi del provvedimento legislativo emanando dovrebbe annoverarsi il collegamento fra i vari settori dei trasporti al fine di utilizzare, al massimo, l’effetto indotto di un’opera relativa ad un determinato tipo di trasporto. Si ricordano anche gli effetti indotti della maxi opera ferroviaria europea Berlino-Palermo (con la costruzione tanto travagliata del ponte sullo stretto di Messina, la linea ferroviaria Torino-Lione, ecc.). Tali opere dovranno anche stimolare varie iniziative imprenditoriali nelle città e nelle regioni interessate anche per offrire nuovi spazi di attività alle imprese che dovranno ridurre il loro campo di azione per effetto dell’opera in questione (ad esempio, la circumnavigazione della Sicilia per le imprese che attualmente gestiscono i trasporti fra Messina e Villa S. Giovanni, ecc.). In tal modo si mitigheranno alcuni timori circa l’opera da realizzare e si mostrerà che essa contribuirà anche alla valorizzazione delle due regioni direttamente interessate (Sicilia e Calabria) e ad una migliore conoscenza del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico delle stesse. In breve, l’opera anzidetta avrà una ricaduta positiva sull’ambiente e sul territorio e conseguentemente stimolerà varie iniziative imprenditoriali. Gli stessi effetti potranno essere valutati per le città e le regioni interessate alla realizzazione delle maxi opere citate: a titolo esemplificativo si ricordano le città di Bologna, Firenze, Roma, Messina, Palermo, ecc. e le relative regioni. In quest’ottica si deve evidenziare che gli obiettivi della legge in esame e le opere di cui essa agevolerà la tempestiva realizzazione, permetteranno di raggiungere meglio altri fini e di valorizzare più validamente altri beni esistenti nelle regioni interessate, nonché di stimolare varie iniziative economiche, culturali, sociali, ecc., finalizzate alla completa utilizzazione e valorizzazione di tutte le risorse esistenti nelle località citate. Peraltro, non può sottacersi che gli obiettivi dell’emananda legge tenderanno a rendere più sicuri i trasporti e, particolarmente per quello delle persone, essi saranno più confortevoli, riducendo così i disagi del viaggio alle persone malate o a coloro che dovranno ripetere quotidianamente lo stesso percorso in treno (o in nave, o in aereo): i c.d. “pendolari”. Inoltre, si consentirà ad un vasto numero di malati di praticare le terapie in ospedali o in case di cura da esterni, permettendo così agli enti stessi di curare un maggiore numero di pazienti. Infine, un viaggio meno faticoso potrà rendere più “pronti e vigili” coloro che dovranno partecipare ad un convegno (riunione o incontro predetto), consentendo loro così di dare il maggiore apporto al buon esito dello stesso. IV.Gli incontri, ovviamente, potranno avere per oggetto e finalità l’esame di proposte, di progetti e programmi finalizzati alla valorizzazione di aree “migliorate” dalla realizzazione di opere attinenti direttamente al settore dei trasporti o, comunque, ad esso riferibile. In dette aree, poi, per la costruzione di immobili potranno essere osservati i criteri concernenti la bioarchitettura, saranno maggiormente utilizzate le fonti rinnovabili per il riscaldamento e/ o il raffreddamento, nonché altre tecniche idonee a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e ad incrementare lo sviluppo di nuove iniziative economiche. Dette aree, poi, nelle quali si costruiranno immobili per uso abitativo e relativi servizi, dovranno essere collegate adeguatamente ai centri urbani, in modo da rendere disponibili, 168 12_leggi e sentenze.pmd FORO ROMANO 1/2007 168 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE specialmente alle città con alta tensione abitativa, nuovi alloggi opportunamente dotati di servizi pubblici e collegati ai centri urbani. In tal modo si contribuirà alla soluzione del problema, crescente in progressione geometrica, della crisi delle case per abitazioni e si ridurranno gli effetti negativi della proroga dei contratti di locazione degli immobili per uso abitativo (o altre destinazioni) o del rinvio dell’esecuzione degli sfratti. In breve, è doveroso riconoscere che ormai l’uso dell’immobile in misura adeguata alle esigenze dell’inquilino è diffuso e risponde ad un modus vivendi generalizzato, per cui l’offerta dovrà aumentare in misura tendenzialmente sufficiente al fabbisogno di immobili ed alla conseguente domanda. Invero il ricorso alla requisizione di case da ristrutturare ed alla continuativa proroga delle locazioni e/o del differimento degli sfratti è contrario ai principi costituzionali e a quelli propri di un’economia “globalizzata”, per cui tale rimedio determina delle ricadute sull’economia delle città, non facilmente riparabili. Pertanto il problema dell’offerta degli immobili da locare per uso abitativo dovrebbe essere affrontato in un contesto economico-sociale più ampio e nei rapporti che esso presenta con la bioarchitettura, con l’energia, i trasporti, l’ambiente. In quest’ottica occorrono degli incontri con la più vasta partecipazione degli interessati, al fine di esaminare tutti i problemi ad esso connessi e le varie soluzioni. Non bisogna dimenticare peraltro la trasformazione sociale delle città (ogni Stato dell’Unione europea è ormai multietnico), con gli effetti conseguenti e lo sviluppo sociale e culturale delle varie comunità nazionali è strettamente connesso all’esigenza di una maggiore coesione fra le comunità locali e fra gli appartenenti alle stesse. Tutto ciò impone una migliore utilizzazione del territorio e una maggiore offerta di immobili per abitazione, dotati dei necessari servizi. Di conseguenza, il problema delle abitazioni va esaminato con gli altri problemi ed esigenze delle comunità locali, nazionali e internazionali. Anzi esso è un elemento essenziale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’ambiente nel suo complesso ed a vari livelli. Gli incontri finalizzati all’esame dei vari problemi ed alla ricerca di una soluzione da presentare alle istituzioni pubbliche competenti (ai vari livelli) costituisce, quindi un elemento essenziale della concertazione e della coesione, nonché strumento indispensabile per la normazione nelle varie materie e per l’esecuzione puntuale della stessa da parte di coloro che ne sono obbligati. In quest’ottica la concertazione, preceduta da un esame completo dei vari aspetti relativi alle problematiche, che l’oggetto della discussione comune presenta, permette anche di porre a tutti i partecipanti la necessaria attenzione sul possibile ricorso allo strumento del project financing (2) per la costruzione di una strada, di un’altra opera pubblica o di pubblica utilità. Tale contratto, peraltro, potrà anche far superare alcune false paure di certi oppositori all’impianto di un rigassificatore, di un termovalorizzatore (o del ponte sullo stretto di Messina, ecc.), perché attraverso il ricorso allo strumento contrattuale anzidetto (project financing) essi potranno contribuire (e ricevere un utile) alla costruzione di una strada o di altra opera pubblica o di pubblica utilità, resa necessaria dagli impianti suddetti o dagli effetti sul territorio della maxi opera ferroviaria più volte indicata. In breve, detto esame consente a tutti i partecipanti di valutare favorevolmente l’effetto patrimoniale dell’indotto di un’opera o di un impianto; in tal modo si potrà contribuire alla scomparsa di alcuni timori od opposizioni da parte delle comunità locali. FORO ROMANO 1/2007 12_leggi e sentenze.pmd 169 169 10/04/2007, 08:09 LEGGI E SENTENZE La proposta partecipazione da parte delle comunità nazionali e locali alla preparazione del progetto di legge quadro europea per i trasporti presenta vari aspetti da esaminare attentamente e stimola alla tempestiva organizzazione di detti incontri. In quest’ottica i rappresentanti delle istituzioni pubbliche degli enti o associazioni summenzionate potranno organizzare i necessari incontri al termine dei quali si predisporranno i documenti riassuntivi dei vari esami da inviare alle autorità competenti locali, regionali, nazionali e comunitarie. Le medesime – e particolarmente quelle locali e regionali – dovrebbero promuovere gli incontri summenzionati anche per esaminare quali tipi di contratti di recente utilizzazione nel settore delle opere pubbliche o di interesse pubblico possano apparire strumenti idonei e utili per realizzare alcuni interventi in cui si concretizza l’opera in questione. Ovviamente in tali incontri le categorie più volte citate dovrebbero interferire per illustrare la possibile soluzione tecnica di ciascuna problematica che ogni tipo di intervento presenta. Infine, bisogna sottolineare che gli incontri, promossi dalle pubbliche istituzioni competenti in materia, a vari livelli, o dalle categorie e associazioni, summenzionate soltanto a tipo esemplificativo, offrono l’occasione per scambi di idee e per la predisposizione di progetti di legge, utili alla stesura del testo della legge quadro europea sui trasporti e in altre stesure delle varie normative previste dalla ricordata “Costituzione per l’Europa”. Pertanto i proposti incontri potranno esplicare una funzione propositiva per la normazione europea (nazionale, regionale, ecc.) e per l’attività amministrativa riferentesi alla stessa. E’ poi di tutta evidenza che il miglioramento dei trasporti pubblici che si potrà ottenere anche in accoglimento della su esposta proposta permetterà di conseguire i più efficienti risultati attraverso pure l’ampliamento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza. Peraltro, i predetti servizi consentono di realizzare agevolmente vari precetti/diritti stabiliti dalla Costituzione italiana a favore dei cittadini (circolazione in tutto il territorio nazionale, tutela della salute, riunione pacifica, manifestazione del proprio pensiero). Pietro Carnevale NOTE: (1) P. A. LUCCHETTI, Il procedimento per la ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: l’esperienza del Lussemburgo, in “Nuova Rassegna”, 2005, n. 22, pag. 2374. (2) V. REALE, Il project financing quale strumento per la realizzazione di opere pubbliche attraverso l’apporto di capitali privati, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2, pag. 199. A. CAMARDA, Pubblica Amministrazione e “project financing”, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2, pag. 235. 170 12_leggi e sentenze.pmd FORO ROMANO 1/2007 170 10/04/2007, 08:09 AGGIORNAMENTO ALBO NUOVE ISCRIZIONI – GENNAIO 2007 ALBO ORDINARIO AGNOLI Paola (Anagni 20.06.1976) Via A. Baldassarri, 25 tel. 3388287278 ALBERTI Anna (Roma 08.09.1977) Via Suvereto, 257 tel. 06.8106322 11.01.2007 ALESSANDRINI Marco (Roma 16.02.1976) Via del Corso, 160 tel. 06.6790718 11.01.2007 ALONZO Roberta (Roma 08.09.1976) Largo Messico, 7 tel. 06.85355792 25.01.2007 ALVINO Ilario (Napoli 10.10.1979) Via Veronica Gambara, 5 tel. 06.86291447 11.01.2007 AMADU Maria Antonella (Roma 30.06.1973) Via Teora, 69 tel. 06.7197147 18.01.2007 AMBROSIO Domitilla (Roma 24.09.1977) Viale delle Belle Arti, 7 tel. 06.3200708 11.01.2007 ANNESE Maria Elena (Genova 14.11.1972) Via Aurelia, 376/b tel. 06.6633990 25.01.2007 ANTINONE Luciano (Roma 31.08.1976) Viale Piramide Cestia, 1 tel. 06.5746155 11.01.2007 ANZIVINO Angela (Foggia 05.10.1979) Via Cremona, 59 tel. 06.44230221 18.01.2007 ARNONE Piermatteo (Roma 05.10.1973) Viale Platone, 21 tel. 06.39754174 18.01.2007 ARRABITO Stefano (Ragusa 16.12.1977) Via Giovanni Nicotera, 24 tel. 06.97611527 25.01.2007 ASTORINO Isabella (Corigliano Calabro 30.01.1971) Via Alessandro Vii, 86 tel. 3396021783 18.01.2007 ATTURA Andrea (Roma 04.06.1974) Via Belluno, 1 tel. 06.4404824 18.01.2007 AURIEMMA Luigia (Roma 21.03.1978) Via Giovanni Squarcina, 27 tel. 06.5034101 18.01.2007 171 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 171 4.01.2007 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO BAIOCCO Annalisa (Roma 28.07.1976) Via G. Belloni, 88 tel. 06.36304109 18.01.2007 BARTOLETTI Emanuela (Roma 06.05.1975) Via Ugo De Carolis, 34 tel. 06.35402380 25.01.2007 BASSANI Marcello (Roma 05.12.1977) Via Etna, 10 tel. 06.87183772 BASTIONI Luca (Roma 20.01.1972) Viale delle Milizie, 106 tel. 06.37352129 11.01.2007 BATTILLOCCHI Silvia (Roma 27.09.1976) Via C. Fiamma, 148 tel. 06.71585295 11.01.2007 BATTISTI Loredana (Roma 26.01.1975) Via Cristoforo Colombo, 179 tel. 06.5110177 11.01.2007 BELLE’ Cecilia (Roma 23.10.1971) Via F. Nansen, 56 tel. 06.57289918 11.02.2003 BELLONI Sabrina (Roma 04.11.1974) Via Giovanni Nicotera, 31 tel. 06.32650081 18.01.2007 BENETTI Silvia (La Spezia 15.02.1978) Via S. Costanza, 16 tel. 3382542770 18.01.2007 BIANCHI Olivia (Roma 11.01.1975) Via Marziale, 47 tel. 06.39736409 18.01.2007 BORDONI Matteo (Foligno 20.07.1978) Via Pulci, 52 tel. 3384144961 11.01.2007 BORSETI Luigi (Roma 06.04.1973) Piazza Cavour, 17 tel. 06.32110357 18.01.2007 BRANCUCCI Elisabetta (Roma 19.03.1977) Viale B. Buozzi, 3 tel. 3208037065 18.01.2007 BRUNELLI Laura (Arona 05.04.1975) Via Gavorrano, 12 tel. 06.65741566 25.01.2007 BURGADA Alessia (Roma 03.02.1969) Via Gaspare Finali, 7 tel. 06.7851176 25.01.2007 CAGNONI Francesca (Roma 27.10.1975) Via Paraguay, 5 tel. 06.85302590 11.01.2007 172 13_albi.pmd 4.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 172 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO CALAMITA Tommaso (Roma 24.08.1978) P.zza Martiri di Belfiore, 2 tel. 06.3217796 25.01.2007 CALDERA Alessandro (Roma 02.01.1948) Via di Campo Marzio, 43 tel. 06.6871166 13.07.1978 CALIO’ MARINCOLA SCULCO Achille (Roma 25.08.1978) Via R.R. Pereira, 171 tel. 06.35400875 11.01.2007 CALOGERO Veronica (Roma 24.12.1977) Via Casal de’ Pazzi, 20 F.1 D/5 tel. 06.4075705 25.01.2007 CALVIELLO Valeria (Roma 14.04.1975) Via Verona, 9 tel. 06.97848110 11.01.2007 CAMPUGIANI Diego (Roma 12.02.1974) Via Fosso Castelluccia, 549 tel. 06.5059011 18.01.2007 CANCELLARIO D’ALENA Alessandro (Roma 21.06.1977) Via Pomponio Leto, 2 tel. 06.68804623 11.01.2007 CANESTRELLI Chiara (Roma 08.02.1975) Via A. Bertoloni, 55 tel. 06.8083849 18.01.2007 CAPUT Caterina (Cagliari 01.12.1970) Via A. Toscani, 49 tel. 3297442080 5.02.2001 CARNEVALE Giampaolo (Roma 04.03.1973) V.le M.F. Nobiliore, 123 tel. 06.7480675 4.01.2007 CAROLI Luciana (Tricarico 18.12.1979) Viale Liegi, 48/b tel. 06.8417009 18.01.2007 CARRARELLI Daniela (Roma 05.10.1980) Via A. Malladra, 47/c tel. 3392609224 25.01.2007 CASATI Davide (Viterbo 17.04.1964) Via Selinunte, 49 tel. 06.76910402 18.01.2007 CASCINI Elena (Roma 15.12.1975) Via G. Spontini, 11 tel. 06.8557733 18.01.2007 CASILLO Agnese (Napoli 27.06.1978) Via Oderisi da Gubbio, 51 tel. 06.55302299 31.05.2005 CAVALCANTI Federica (Roma 09.06.1976) Viale Giulio Cesare, 14 tel. 06.3222566 18.01.2007 173 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 173 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO CAVALLARO Fabiana (Roma 16.10.1976) Via Scandriglia, 7 11.01.2007 CAVARRA Adele Giovanna Maria (Catania 01.06.1974) Via Vincenzo Ciaffi, 26 Pal.d tel. 3332710552 25.01.2007 CELLETTI Giorgia (Roma 08.07.1973) Via Calvi, 14 tel. 06.5621991 18.01.2007 CERAVOLO Anna (Reggio Calabria 11.12.1972) Via Rodolfo Benini, 20 tel. 3331650510 25.01.2007 CERCHI Elenia (Tivoli 16.12.1979) Piazza Borghese, 3 tel. 06.683391 18.01.2007 CESCHEL Carmen (Roma 08.09.1978) Via Muzio Clementi, 48 tel. 06.3214240 11.01.2007 CHIALASTRI Maria Elena (Roma 28.08.1979) Via G.B. Tiepolo, 4 tel. 06.36001459 11.01.2007 CICCHIELLO Marzia (Roma 10.08.1969) Via Alessandria, 119 tel. 06.8542071 25.01.2007 CILIA Linda (Ragusa 09.08.1978) Via Cola di Rienzo, 28 tel. 06.39030540 11.01.2007 CLEMENTI Dario (Roma 13.02.1973) Via R. Fucini, 242 tel. 06.8270592 18.01.2007 CODELLA Sergio Alberto (Bari 08.02.1979) Via Po, 25/b tel. 06.852311 11.01.2007 CODISPOTI Andrea (Roma 29.04.1978) Via C. Morin, 45 tel. 06.3721884 11.01.2007 CONSALVI Luca (Roma 17.02.1974) Piazza Martiri di Belfiore, 2 tel. 06.36004153 11.01.2007 CONTE Maria Cristina (Castelfranco Veneto 01.06.1978) Viale Eritrea, 43 tel. 3470453799 11.01.2007 COPPOLA Silvia (Roma 23.08.1977) Via Ardeatina, 600 tel. 06.51958389 11.01.2007 CORAPI Mariagabriella (Lamezia Terme 12.06.1978) Via Paisiello, 40 tel. 06.85356292 4.01.2007 174 13_albi.pmd FORO ROMANO 1-2/2007 174 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO CORSI Claudia (Roma 03.08.1976) Via Lima, 48 tel. 06.8419561 4.01.2007 COTZA Fabienne (Polla 05.04.1976) Circ.ne Trionfale, 145 tel. 06.39734909 18.01.2007 CUPELLINI Sergio (Roma 24.11.1977) Via Offanengo, 43 18.01.2007 CUSMAI Andrea (Roma 29.05.1977) Viale di Villa Massimo, 37 11.01.2007 D’ADDARIO Francesca (Roma 21.07.1977) P.le delle Belle Arti, 8 tel. 06.3221985 25.01.2007 D’ALISERA Simona (Roma 16.08.1973) Via G. Marcora, 18/20 tel. 06.5840631 11.01.2007 D’ANGELO Federica (Roma 15.12.1975) Piazza F. Morosini, 12 tel. 06.39734463 25.01.2007 DE PAOLI Andrea (Roma 25.03.1974) Via di Villa Pepoli, 4 tel. 06.57301219 25.01.2007 DE PAOLIS Fabrizio (Roma 17.01.1973) Via Bormida, 2 tel. 06.8840207 11.01.2007 DE PARI Luca (Roma 12.01.1979) Viale Anicio Gallo, 3 tel. 06.71543012 11.01.2007 DE PASQUALE Angela (Paola 07.09.1974) Via R. Fauro, 62 tel. 06.8084311 18.01.2007 DE ROSSI Stefania (Roma 23.11.1975) Piazza Cola di Rienzo, 92 tel. 06.3213404 18.01.2007 DE SANTIS Maria Paola (L’aquila 29.06.1976) Via Angelo Bargoni, 78 tel. 06.5816161 18.01.2007 DE VINCENZI Francesca (Roma 05.07.1978) Via Tuscolana, 299 tel. 06.7880694 4.01.2007 DELLA CIOPPA Brigida (Mestre 29.12.1973) Via Trionfale, 5637 tel. 06.35340150 18.01.2007 DELL’OMO Daniela (Contigliano 30.07.1975) Via Lunigiana, 6 tel. 3498686594 11.01.2007 175 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 175 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO DI DIO Andrea (Roma 16.02.1977) Via di Villa Massimo, 37 tel. 3349691808 DI GIANFRANCESCO Alessandro (Roma 15.09.1972) Via Cassia, 1043 tel. 06.30360127 4.01.2007 DI PRINCIPE Nicoletta (Minturno 13.05.1975) Via Canicatti’, 56 25.01.2007 DI RITO Francesca (Roma 08.10.1976) Via dei Liburni, 2 18.01.2007 DRAMIS Valentina (Roma 17.01.1978) Via Filippo Corridoni, 23 tel. 06.375917 18.01.2007 DRIESSEN Marieke Germa Tonny (Weert 17.08.1974) Via Paisiello, 39 tel. 06.845511 25.01.2007 DUSSELDORI Mila (Roma 03.07.1971) Via Vincenzo Brunacci, 37 tel. 06.5592253 25.01.2007 EVANGELISTA Francesca (Roma 18.05.1979) Via Archimede, 112 tel. 06.8079535 25.01.2007 FARACI Emanuele (Roma 13.09.1977) Via Anapo, 26 tel. 06.85304345 4.01.2007 FAUCEGLIA Fabio (Roma 15.06.1969) Via Borgognona, 47 tel. 06.6976791 7.01.1999 FEDERICI Luigi Maria (Roma 27.04.1971) Via Cicerone, 28 tel. 06.3244154 18.01.2007 FERRARA Biagio (Palma Campania 12.01.1935) Largo Luigi Antonelli, 8 tel. 06.5408613 23.03.1967 FERRARA Valentina (Roma 24.10.1976) Viale dell’Astronomia, 18 tel. 06.59604255 11.01.2007 FERRARI Emanuela (Roma 09.08.1972) Via G.C. Cordara, 37 tel. 3349170466 11.01.2007 FIANCO Tatiana (Roma 26.07.1974) Via Gualtiero Serafino, 29 tel. 06.39731980 18.01.2007 FIORENTINI Danilo (Roma 23.04.1974) Via di Bravetta, 122 tel. 3339440123 25.01.2007 176 13_albi.pmd 18.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 176 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO FIORI Marina (Roma 12.07.1970) Via Cunfida, 14 tel. 06.39030370 25.01.2007 FLAMMINI Barbara (Roma 11.07.1973) V.le Giustiniano Imperatore, 15 tel. 06.5430111 11.01.2007 FLORISSI Stefano (Roma 09.10.1974) Via Ugo De Carolis, 101 tel. 06.35402943 4.01.2007 FORMICHELLA Viviana (Roma 13.10.1978) Piazza Augusto Albini, 20 tel. 06.51605179 4.01.2007 FRATICELLI Clara (Roma 15.03.1979) Viale Pasteur, 49 tel. 06.5919684 25.01.2007 FUSCO Alessia (Roma 27.10.1975) Viale Platone, 21 tel. 06.39754174 18.01.2007 GABRIELLI Luca (Roma 24.08.1976) Via L. Bissolati, 76 tel. 06.420261 11.01.2007 GALLO Francesco Giuseppe (Roma 24.08.1972) Via del Viminale, 38 tel. 06.4881352 11.01.2007 GENNARO Lucia (Roma 12.06.1976) Via A. Zuccagni Orlandini, 25 tel. 3476090080 18.01.2007 GENOVESE Maria Pia (Bari 12.08.1975) Via Cola di Rienzo, 243 tel. 06.3242734 11.01.2007 GENTILE Marco (Roma 26.02.1979) Via G.G. Belli, 27 tel. 06.3611409 18.01.2007 GIANCOLA Luca (Zurigo 11.08.1975) Via Panama, 95 tel. 06.8551635 11.01.2007 GIANNINI Mara (Roma 29.12.1978) Via Gregorio VII, 267 tel. 06.39377572 25.01.2007 GIULIANO Elida (Taurianova 14.10.1976) Via Tripolitania, 195 25.01.2007 GRASSO Mariangela (Ariano Irpino 20.07.1978) Via Domenico Silveri, 11 tel. 06.87907221 11.01.2007 GUIDI Francesca Romana (Roma 01.01.1979) Viale Parioli, 47 tel. 06.8081211 4.01.2007 177 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 177 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO GULINO Elisa Maria Rita (Scicli 19.12.1975) Via G. Nicotera, 24 tel. 06.97611527 25.01.2007 IANNETTI Massimo (Roma 10.02.1953) Via Antonio Vivaldi, 15 tel. 06.86211879 13.03.1986 IEZZONI Hermans Joseph (San Marino 13.12.1976) Via A. S. Marzano, 28 A/2 tel. 3203842265 11.01.2007 INGROSSO Francesca (Roma 31.01.1976) Via Ugo De Carolis, 70 tel. 06.49382150 18.01.2007 IZZO Luigi (Roma 12.09.1976) Via Giacomo Costamagna, 90 tel. 06.7887777 KOLAROVA Mina Gueorguieva (Sofia 26.12.1973) Viale degli Astri, 5 tel. 3477547961 18.01.2007 LACCONI Daniele (Roma 28.10.1974) Via Sardegna, 50 tel. 06.42818678 18.01.2007 LAMONACA Andrea (Roma 13.02.1975) Via dei Gracchi, 209 tel. 06.3207107 18.01.2007 LAMPIS Monica (Imperia 27.02.1975) Via Cola di Rienzo, 190 tel. 06.6878627 LANZELLOTTO Simona (Roma 11.04.1978) Via E. Jenner, 72 LAROCCIA Valentina (Triggiano 23.06.1979) Via Torraccia di Aguzzano, 10 tel. 3206968638 LEPORE Marco (Cuneo 10.02.1978) V.le Bruno Buozzi, 19 tel. 06.8075738 18.01.2007 LODI Marco Umberto (Genova 15.08.1976) Via Alessandro Luzio, 52/10 tel. 3406724560 25.01.2007 LOIACONO Silvia (Ribera 06.05.1976) Viale R. Bacone, 6 11.01.2007 LUCANTONI Fabrizia (Roma 15.04.1971) Via Montottone, 131 tel. 06.2203276 11.01.2007 LUCCARDI Flaminia (Roma 20.06.1975) Via Camillo Serafini, 27 18.01.2007 178 13_albi.pmd 4.01.2007 4.01.2007 18.01.2007 4.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 178 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO LUCENTE Alessandro (Roma 29.07.1970) P.zza Civitella Paganico, 12 tel. 06.8102835 LUNGHINI Alessandra (Roma 24.11.1977) Via Caio Mario, 14/a tel. 06.4814370 11.01.2007 MACRI’ Domenico (Siderno 16.02.1977) Via Archimede, 44 tel. 06.8082749 18.01.2007 MAGAGNINI Tatiana (Roma 01.01.1976) Viale delle Milizie, 138 tel. 06.37517902 18.01.2007 MAGISTRI Alessia (Roma 19.07.1973) Viale Manzoni, 24/b tel. 06.77200061 11.01.2007 MAGLIANO Sonia (Schorndorf 03.12.1974) V.le S.S. Pietro e Paolo, 34 tel. 06.5917380 18.01.2007 MALPICA Chiara (Velletri 22.11.1977) Via L. Bonincontri, 58 tel. 06.5138331 18.01.2007 MARAVALLE Maria Pia (Roma 06.06.1978) Via Federico Delpino, 7a/1 tel. 06.2155545 11.01.2007 MARCANTONIO Liliana (Formia 16.01.1973) Via Giuseppe Palumbo, 12 tel. 06.39751144 25.01.2007 MARIANI Valeria (Giussano 05.10.1972) Via della Giuliana, 50 tel. 06.3725483 25.01.2007 MARRA Massimo (Roma 24.01.1977) Via Archimede, 116 tel. 06.80687285 18.01.2007 MARRA Paolo (Roma 22.12.1976) Via La Marmora, 8 tel. 06.4464154 18.01.2007 MARTINELLI Paolo (Perugia 23.10.1970) V.le dell’Universita’, 11 tel. 06.4441061 18.01.2007 MASCIA Gianguido (Roma 09.04.1974) Viale G. Mazzini, 131 tel. 06.45422521 11.01.2007 MASCIANGELO Sabrina (Roma 18.09.1976) Via F. Gentilini, 37 tel. 06.52364052 25.01.2007 MASCINI Luca (Roma 07.11.1978) Via Andrea Bafile, 2 tel. 06.3724537 18.01.2007 179 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 179 4.01.2007 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO MASSIMEI Gianluca (Roma 20.05.1975) Via A. De Pretis, 86 tel. 06.478151 18.01.2007 MASTRANTONIO Giuseppe (Napoli 04.05.1978) Via Arturo Graf, 51 tel. 06.8278550 11.01.2007 MASTROVINCENZO Luciano (Roma 31.10.1958) Viale America, 11 tel. 06.5920203 18.01.2007 MAZZOLANI Denise (Faenza 28.08.1974) Via delle Quattro Fontane, 20 tel. 06.47824460 25.01.2007 MELILLO Antonella (Montopoli in Sabina 29.04.1972) Via Valadier, 53 tel. 06.3234486 18.01.2007 MEOLI Simona (Roma 17.06.1978) Via dei Monti Tiburtini, 558 tel. 06.4501086 18.01.2007 MINGOLLA Susanna (Roma 12.06.1978) Viale Parioli, 79 tel. 06.8080655 MIRAGLIA Manuela (Roma 16.03.1977) Via S. Agatone Papa, 34 tel. 06.6374435 18.01.2007 MORELLI Marco (Rieti 18.04.1977) Via Gregorio VII, 267 tel. 06.39377572 25.01.2007 MURGIA Alessio (Cagliari 23.09.1972) Via Bertoloni, 44/46 25.01.2007 NAPOLEONI Serena (Roma 11.01.1976) Via Valentino Banal, 8 tel. 06.64770699 11.01.2007 NAPPI Marco (Roma 06.02.1969) Via Agri, 1 tel. 06.8542098 18.01.2007 NARDELLI Giulio (Roma 22.06.1977) Via dei Marruccini, 56 tel. 06.44362675 11.01.2007 NATALE Marco (Roma 05.11.1969) Via Montesanto, 68 tel. 06.37516700 25.01.2007 NATALE Michele (Pavia 17.11.1977) Corso Trieste, 185 tel. 3930786173 4.01.2007 NERI Andrea (Sassari 22.12.1977) Via A. Silvani, 118 11.01.2007 180 13_albi.pmd 4.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 180 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO NISATI Massimiliano (Roma 21.04.1968) P.le Prenestino, 23 tel. 06.7021663 4.01.2007 ORLANDO Teresa (Castellammare Stabia 31.07.1975) Viale Libia, 76 tel. 06.86213325 11.01.2007 ORRU’ Maura (Roma 23.07.1975) Via F.paulucci de’ Calboli, 1 tel. 06.3720125 11.01.2007 ORTAGGI Chiara (Roma 26.08.1978) Via dei Giordani, 18 tel. 3494747616 11.01.2007 OTTAVIANI Federica (Roma 13.06.1975) Via Caterina Troiani, 123-125 tel. 06.5202741 18.01.2007 PAGOTTO Cesare (San Dona’ di Piave 25.10.1978) Piazza Alessandria, 17 tel. 06.44243495 18.01.2007 PANEPINTO Simone (Roma 25.09.1974) Via Pozzuoli, 4 tel. 3496003979 4.01.2007 PANETTA Letizia (Roma 06.05.1977) Viale del Lido, 37 tel. 06.56320610 18.01.2007 PANNACCIULLI Francesca Romana (Roma 14.11.1976) Via E.Q. Visconti, 20 tel. 06.3207797 18.01.2007 PAPPA Italo (Napoli 12.12.1941) Via Sicilia, 178 tel. 06.48905862 PARAVANI Stefania (Zagarolo 23.12.1975) Viale delle Milizie, 38 tel. 06.3728908 18.01.2007 PARENTI Patrizia (Reggio Emilia 08.09.1952) Via Sardegna, 29 tel. 06.42016160 11.06.1990 PARIS Federica (Roma 14.05.1977) Circ.ne Trionfale, 145 tel. 06.39723709 25.01.2007 PASERO Giuseppe (Napoli 11.03.1947) Via D. Comparetti, 78 tel. 06.86891812 4.01.2007 PASSIATORE Giovanna (Francavilla Fontana 14.08.1979) Viale Carso, 63 tel. 06.37517258 25.01.2007 PATERNESI Andrea (Viterbo 20.08.1974) Via Barberini, 86 tel. 06.42014588 18.01.2007 4.01.2007 181 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 181 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO PELLEGRINI Ombretta (Roma 04.01.1972) Via Paolo Orlando, 22 tel. 06.5624253 25.01.2007 PERILLI Giorgio (Roma 19.01.1978) Via A.G. Bragaglia, 78/g tel. 06.30889431 11.01.2007 PERSICHELLI Cristina (Roma 25.07.1972) Via Carlo Poma, 4/d tel. 06.3728132 18.01.2007 PEZZANERA Barbara (Roma 07.04.1979) Via F.M. Poggioli, 35 tel. 06.87200450 11.01.2007 PICCHI Lorenzo (Roma 16.11.1965) Via Cassiodoro, 6 tel. 06.6867808 25.01.2007 PICCONI Serena (Roma 22.04.1974) Via di Pietralata, 276 tel. 06.4513059 18.01.2007 PIERALLI Massimo (Roma 22.07.1973) Via degli Scipioni, 157 tel. 06.3211983 18.01.2007 PIERI Marco (Roma 11.12.1975) P.le Porta Pia, 121 tel. 06.99698053 11.01.2007 PIEROTTI Francesca (Roma 04.09.1973) Via R. Piria, 9 tel. 06.4064826 18.01.2007 PIFERI Roberto (Roma 01.01.1979) Viale Paolo Orlando, 25 tel. 06.56307771 11.01.2007 PIROLOZZI Simona (Formia 27.08.1975) Via Augusto Riboty, 21 tel. 06.3243147 18.01.2007 PISANO’ Maria (Gallipoli 29.04.1975) V.le Furio Camillo, 23 tel. 06.7808109 18.01.2007 POGLIOTTI Giovanna (Roma 29.07.1969) Viale Regina Margherita, 290 tel. 06.44237472 10.11.2000 PONTEDURO Marco (Chiaravalle Centrale 02.06.1976) Via Quintilio Varo, 33 tel. 06.64780266 18.01.2007 PONTONE Valeria (Roma 18.05.1976) Via Livorno, 42 tel. 06.44236458 25.01.2007 PRESILLA Stefano (Roma 14.06.1976) Viale Liegi, 28 tel. 06.8841713 25.01.2007 182 13_albi.pmd FORO ROMANO 1-2/2007 182 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO PRIMO Barbara (Roma 27.05.1978) Largo Lucio Apuleio, 11 tel. 06.39722690 18.01.2007 PROIETTI Chiara (Roma 03.07.1975) Via Vedana, 49 18.01.2007 PULITANO Alessandra (Cosenza 23.05.1968) Via Adda, 31 tel. 06.84242869 29.12.2005 QUARATO Chiara (Firenze 29.07.1979) Via delle Tre Madonne, 8 tel. 06.8073201 11.01.2007 QUINTILIANI Letizia (Roma 16.08.1974) Via Cesare Beccaria, 84 tel. 06.3611269 18.01.2007 RAFFAELE Germana (Catanzaro 07.08.1977) Via Po, 25/b tel. 3393733587 11.01.2007 RANDO Giuseppe (Roma 28.02.1975) Via Pietro della Valle, 2 tel. 06.68300207 11.01.2007 RAVONI Monica Palmira (Sulmona 21.08.1970) Via Crivellucci, 21 tel. 06.7800511 25.01.2007 REALACCI Florinda (Frosinone 11.03.1976) P.zza S. Giovanni Bosco, 86 tel. 06.7101644 11.01.2007 REFE Emanuela (Roma 02.06.1975) Via G. Mangili, 3 tel. 06.32110973 4.01.2007 RESTA Federica (Bari 12.03.1980) Via G. Vasi, 16 tel. 06.8606818 11.01.2007 RESTAINO Paola (Salerno 27.09.1972) Via Leonardo Pisano, 16 tel. 06.80690179 RIGA Massimiliano (Reggio Calabria 08.05.1977) Via Laurentina, 750 tel. 06.50274095 18.01.2007 RINALDI Piergiorgio (Tivoli 06.05.1968) Via Candia, 65 tel. 06.39746510 11.01.2007 ROSA Lidia (Messina 26.07.1979) Largo Giorgio Maccagno, 7 tel. 06.35453016 18.01.2007 ROSA Silvia (Forli’ 09.11.1979) Via Barberini, 86 tel. 06.42014588 18.01.2007 183 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 183 2.10.2001 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO ROSAPEPE Maria Paola (Roma 14.11.1967) Via N.S. di Lourdes, 33 tel. 06.6622078 4.06.1998 ROSICA Lorenza (Roma 04.07.1975) Via Cassia Vecchia, 175 tel. 06.3294895 18.01.2007 ROSSELLO Beniamino (Calatabiano 06.12.1967) Viale G. Mazzini, 142 tel. 06.37512616 18.01.2007 ROSSI Angela (Foggia 07.05.1977) Via A. Baiamonti, 10 tel. 06.6892175 25.01.2007 ROSSI Fabio (Roma 30.04.1977) Via Costantino Morin, 24 tel. 06.37500241 ROSSODIVITA Veronica (Roma 12.06.1976) Via di Villa Certosa, 24 tel. 06.86705323 11.01.2007 RUSSO BOTTICELLI Laura (Roma 28.04.1978) Via G. Carducci, 4 tel. 06.42011884 25.01.2007 SALERNO Giuseppe (Catanzaro 29.12.1974) Via della Giuliana, 63 tel. 06.39732604 18.01.2007 SALOMONE Valerio (Roma 07.03.1976) Via G. Bettolo, 6 tel. 06.37518778 4.01.2007 SANTANGELO Antonio (Roma 07.08.1977) Via della Scrofa, 47 tel. 06.688801 4.01.2007 SANTORIELLO Giancarlo (Roma 25.07.1973) Via Magnagrecia, 30/a tel. 06.77591225 4.01.2007 SCATENA Daniela (Roma 13.08.1975) Via Guglielmo Calderini, 68 tel. 06.3232481 SCATENA Veronica (Roma 28.04.1970) Via Gaspare Spontini, 22 tel. 06.8547496 4.01.2007 SCIAMANNA Luana (Genzano Di Roma 29.03.1978) Via Vittoria Colonna, 32 tel. 06.6869009 18.01.2007 SCIONE Antonia (Cassino 26.05.1977) Via di Porta Pinciana, 6 29.10.2004 SCOGNAMIGLIO Michele (Napoli 25.01.1978) Via G. Nicotera, 29 tel. 06.3214872 18.01.2007 184 13_albi.pmd 4.01.2007 18.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 184 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO SECRETI Riccardo (Roma 03.10.1968) Viale Ventuno Aprile, 34 tel. 06.86322594 11.01.2007 SEGATORI Francesca (Roma 22.10.1975) Via Giuseppe Zanardelli, 23 tel. 06.683374 18.01.2007 SEGUITI Alessandro (Roma 20.12.1977) Via Crescenzio, 91 tel. 06.6878241 11.01.2007 SERRA Federica (Roma 09.05.1977) Viale Parioli, 87 tel. 06.8075718 25.01.2007 SERRA Laura (Roma 01.05.1976) Via Guido Zanobini, 26 tel. 3387765955 18.01.2007 SERVILLO Annaclaudia (Torre del Greco 30.06.1972) Via del Mortaro, 11 10.12.2003 SFORZINI Giorgia (Roma 18.08.1978) Via Portuense, 832 tel. 06.65670278 18.01.2007 STASI Cecilia (Roma 24.07.1962) Via del Seminario, 85 tel. 06.69920972 4.01.2007 STRATI Enrico (Roma 06.08.1950) Viale G. Mazzini, 123 tel. 06.3720711 18.01.2007 STRAZZULLI Diana (Cosenza 12.09.1957) Via Lazio, 6 tel. 06.42019194 28.02.1985 TAFARO Daniele (Roma 03.03.1978) Largo Leopardi, 12 tel. 06.4872401 TESTA Sabrina (Roma 13.03.1977) Via degli Anemoni, 4 tel. 06.23296623 TOMARCHIO Valentina (Roma 15.07.1980) Via Tuscolana, 299 tel. 06.7806510 TOMMASI Maria Grazia (Roma 25.10.1974) Via Livio Salinatore, 10 11.01.2007 TOTI Giada (Roma 23.07.1977) Via E. Cialdini, 14 tel. 06.4465333 25.01.2007 TRILLO’ Gianluca (Roma 23.04.1970) Via Venti Settembre, 98/g tel. 06.4826330 25.01.2007 4.01.2007 4.01.2007 185 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 185 11.01.2007 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO TRUNFIO Valentina (Avellino 08.12.1972) P.zza S. Giovanni, 26 tel. 06.45471886 18.01.2007 TUCCILLO Pasquale (Napoli 27.04.1970) Viale Parioli, 124 tel. 06.45424823 14.03.2003 TULLIO Paolo (Roma 06.08.1979) Via R. Fauro, 13 tel. 06.8082937 11.01.2007 USAI Simona (S. Giovanni Rotondo 04.07.1975) Via P. Bembo, 86 tel. 3477011199 29.01.2005 VELLA Simona (Terracina 05.01.1976) Via S.P. Montelibretti tel. 0774/604177 25.01.2007 VENERANDI Giorgia (Roma 23.10.1975) Via Crescenzio, 2 tel. 06.6878791 18.01.2007 VENTURA Katia (Roma 26.09.1977) Via T. Mommsen, 7 tel. 06.7848169 11.01.2007 VINCENTI Pietro Cesare (Roma 10.01.1977) Via Pietro Marchisio, 99 tel. 06.7218424 25.01.2007 VITELLI Annamaria (Tivoli 13.07.1977) Viale Carso, 23 tel. 06.3722328 18.01.2007 ZUCCHERETTI Gabriele (Roma 26.03.1981) Via Carlo Poma, 4 tel. 06.3729987 18.01.2007 ZURRU Margherita (Nuoro 21.08.1976) Via Lorenzo il Magnifico, 148 tel. 06.44242360 25.01.2007 ELENCO SPECIALE MAGLIANO Rosanna (Roma 17.05.1976) Professori Universitari Via O. Raimondo, 18 - 06.72592417 PUNZI Antonio (Roma 12.07.1965) Professori Universitari 11.01.2007 Viale B. Buozzi, 99 - tel. 06.32650265 SANSOLINI Vania (Roma 12.05.1974) Rai Tv Spa Viale G. Mazzini, 14 SCACCHI Arianna (Roma 24.07.1973) Professori Universitari 18.01.2007 Via G. Chiovenda, 36 - tel. 06.71585524 186 13_albi.pmd 11.01.2007 25.01.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 186 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE CIAMMAGLICHELLA Giacomo (Roma 23.12.1974) a GRTN Spa 19.02.2004 PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO LEO Maurizio (Roma 25.07.1955) da Professori Universitari QUARANTA Franco (Larino 07.08.1939) da I.N.A.I.L. SARACENI Antonio (Montefiore dell’Aso 21.01.1945) da E.N.I. 4.11.1999 30.06.1967 5.02.1970 CANCELLAZIONI PER DECESSO CATTANEO Salvatore (Napoli 05.05.1935) dec. 17.10.2006 CIANFROCCA Walter (Alatri 07.06.1923) dec. 16.02.2006 LONGHI Fabrizio (Roma 18.07.1962) dec. 29.12.2006 SALVATI Vincenzo (Roma 03.03.1926) dec. 26.10.2006 25.01.2007 11.01.2007 11.01.2007 04.01.2007 CANCELLAZIONI A DOMANDA AMBROSIO Valeria (Napoli 31.05.1975) CARLETTI Augusto (Monterotondo 16.08.1914) CICCARELLI Antonio (L’aquila 18.06.1929) DE BERARDINIS Valeria (Roma 01.08.1972) D’ONOFRIO Vita Sabrina (Gioia Del Colle 25.08.1970) LECCE Biagio (Cosenza 04.05.1971) LICATA Giovanni (Roma 16.11.1971) MAESTRINI Antonio Francesco (Roma 09.02.1942) MARCHETTI Nicola (Roma 07.01.1976) MULIERI Carlotta (Roma 05.03.1977) MUREDDU Mario (Priverno 23.04.1936) NIGRETTI Vittorio (Roma 06.01.1920) OCCHINEGRO Alberico Antonio (Barletta 17.03.1942) OREFICE Maria Francesca (Vibo Valentia 07.07.1970) PROVVIDERA Alfredo (Palermo 03.03.1928) RUFFINO Alessandro (Rossano 12.10.1940) TORTORA Vincenzo (S. Cipriano Picentino 05.08.1936) 11.01.2007 04.01.2007 04.01.2007 11.01.2007 25.01.2007 04.01.2007 04.01.2007 18.01.2007 11.01.2007 25.01.2007 04.01.2007 11.01.2007 25.01.2007 11.01.2007 04.01.2007 11.01.2007 04.01.2007 187 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 187 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO NUOVE ISCRIZIONI – FEBBRAIO 2007 ALBO ORDINARIO AMODEO Daniela (Roma 23.03.1975) Via Aubry, 2 tel. 06.39750325 BARABINO Marina (Roma 27.06.1970) Via Eleonora Duse, 53 tel. 06.80690647 15.02.2007 BAZZANI Elisa (Roma 04.12.1979) Via Ferdinando di Savoia, 3 tel. 06.3220420 22.02.2007 BELLINVIA Grazia Virginia (Vevey 06.09.1978) Via Val d’Ossola, 25 Sc.a tel. 3483176929 22.02.2007 BISIN Laura (Roma 02.01.1973) Via Flaminia, 48 tel. 06.3236365 22.02.2007 BOCCI Simona (Roma 17.11.1971) Via degli Orti Variani, 61 tel. 06.52351913 22.02.2007 BOGEDAIN Nadine (Bautzen 16.07.1976) Via di San Basilio, 72 tel. 06.809551 22.02.2007 BOVE Francesca (Avezzano 16.09.1974) Via A. Sogliano, 70 tel. 06.66166279 BRIASCO Giovanni (Fiume (croazia) 14.07.1934) Via Appiano, 45 tel. 06.35420917 22.02.2007 BRUNO Francesco (Vallo Lucania 16.09.1978) Via Bocca di Leone, 78 tel. 06.695161 22.02.2007 BUCCI Arianna (Taranto 09.02.1976) Via Val di Nievole, 60 tel. 3407889800 15.02.2007 BUFFA Giuseppe (Castellammare Golfo 30.12.1939) Via M. Tilli, 39 tel. 3356317052 CANTARELLA Francesca (Roma 01.04.1972) Viale delle Milizie, 19 tel. 06.45436911 CAPASSO Olimpia (Napoli 07.01.1976) Via E. Monaci, 13 1.02.2007 CATANZARO Mariaconcetta (Catanzaro 12.05.1976) Viale Libia, 33 tel. 06.86217871 22.02.2007 188 13_albi.pmd 1.02.2007 1.02.2007 6.06.1991 15.02.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 188 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO CAVIGLIA Luciana (Roma 17.07.1974) Piazza dell’Unita’, 13 tel. 06.36002480 1.02.2007 CECE Fiamma (Roma 08.03.1977) Via Lima, 15 tel. 06.8848384 8.02.2007 CERRA Ilaria (Roma 01.06.1976) Via della Giuliana, 82 tel. 06.39732310 CIMINELLI Mariarosaria (Policoro 02.03.1976) P.zza S.Maria Ausiliatrice, 19 tel. 06.45428647 8.02.2007 CIRCO Gianfranco (Catania 04.08.1977) Via Torino, 122 tel. 06.47824422 8.02.2007 COMES Antonio (Roma 31.03.1971) Via di Prato Rotondo, 102/c tel. 3384112117 COPPOLA Alice (Roma 25.10.1978) Via Po, 43 tel. 06.8550128 1.02.2007 CRUCIANI Giovanna (Roma 15.06.1976) Via Tullio Martello, 14 tel. 06.36309371 8.02.2007 D’ANGELO Pamela (Roma 26.02.1977) Via G. Nicotera, 10 tel. 3387427990 1.02.2007 DAVID Paola (Vibo Valentia 16.01.1979) Via Galeazzo Alessi, 183 tel. 3392255723 1.02.2007 DE BARDI Chiara (Albano Laziale 22.07.1979) Via Tuscolana, 1715 tel. 3206260489 DEMASI Cosimo (Catanzaro 04.10.1978) Via Orazio, 3 tel. 06.3234401 1.02.2007 DEROSA Michelangelo (Roma 11.10.1972) Via Cunfida, 35 tel. 06.39729296 8.02.2007 DI BARI Francesco (Matera 26.06.1976) Via Ventiquattro Maggio, 43 tel. 06.466221 1.02.2007 DI GIANFRANCESCO Sabrina (Roma 12.04.1971) Via Tespi, 208 tel. 3482600727 1.02.2007 DI VICINO Assunta (Napoli 07.11.1973) Viale Parioli, 124 tel. 06.8085831 15.02.2007 15.02.2007 22.02.2007 189 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 189 22.02.2007 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO DONATI Sara (Roma 20.05.1972) Via Lorenzo il Magnifico, 80 DONATO Vincenzo (Roma 14.03.1974) Via Catania, 1 tel. 06.44233171 22.02.2007 FABIANO Antonello (Roma 02.08.1974) Via Chiana, 97 tel. 06.8419670 22.02.2007 FARSETTI Massimo (Cosenza 12.02.1968) Via Taranto, 58 tel. 06.77203023 13.10.1997 FEA Pietro (Roma 13.02.1979) Lungotevere della Vittoria, 1 tel. 06.3230572 22.02.2007 FEDE Carlo (Roma 26.04.1977) Via Berengario, 7 tel. 06.44234110 8.02.2007 FEMIANO Monica (Roma 18.06.1973) Via A. del Castagno, 108 tel. 06.5401659 1.02.2007 FERRARI Alessandra (Roma 06.02.1968) Corso Trieste, 16 tel. 06.44292091 8.02.2007 FOGLIA Raffaella (Roma 13.05.1971) Piazza Massa Carrara, 1 tel. 06.4404498 30.03.1999 FORINO Stefania (Nocera Inferiore 20.06.1975) Via dei Fabbri Navali, 14 tel. 06.56304145 23.06.2003 FREZZA Guido (Roma 07.09.1977) V.le Gioacchino Rossini, 18 tel. 06.85351368 GAMBIOLI Caterina (Roma 04.04.1974) Via Nomentana, 13 tel. 06.97276787 15.02.2007 GHEDINA Alberto (Pieve Di Cadore 05.06.1976) Via Pietro Cossa, 41 tel. 06.32600391 1.02.2007 GUGLIELMUCCI Corrado (Benevento 30.05.1940) Via del Babuino, 99 tel. 06.6798703 8.02.2007 GULLI Francesca (Portoferraio 24.11.1975) Piazza SS. Apostoli, 49 tel. 06.6781770 IANNELLI Mario (Maddaloni 23.06.1941) Via Vespasiano, 60 tel. 06.39750932 190 13_albi.pmd 8.02.2007 8.02.2007 10.02.2006 8.02.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 190 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO IORIO Antonio (Formia 22.03.1965) Via Crescenzio, 91 tel. 06.6878241 8.02.2007 IOZZO Roberto (Roma 26.10.1970) Via Annia Regilla, 149 tel. 06.7185925 1.02.2007 LAPENTA Virginio (Potenza 29.06.1964) Via Domenico Cimarosa, 18 tel. 06.8540925 5.10.1990 LAPUCCI Elisabetta (Roma 26.03.1976) Via Calcutta, 25 tel. 06.5296902 8.02.2007 LARGAJOLLI Vittorio (Roma 14.05.1976) Via Ruggero Fauro, 4 tel. 06.8075373 8.02.2007 LIZASOAIN BRANDYS Rebeca (Madrid 31.03.1975) Via Paisiello, 39 tel. 06.84551220 8.02.2007 LORI Viridiana (Roma 08.10.1973) Via Venti Settembre, 3 tel. 06.42020241 1.02.2007 MALVASO Federica (Taurianova 08.06.1977) Via Bergamo, 43 tel. 3491502596 1.02.2007 MARTINO Sonia (Palermo 13.04.1970) Via Aterno, 9 tel. 06.8540005 22.02.2007 MAURO Dafne (Siena 03.10.1976) Via D. Cimarosa, 13 tel. 06.85356383 8.02.2007 MENCACCI Piergiorgio (Roma 04.09.1974) Viale dei Quattro Venti, 156 tel. 06.5811361 1.02.2007 MILONE Chiara (Roma 02.07.1975) Via di Ripetta, 22 tel. 06.3242308 1.02.2007 MONTANI FERREIRA Fernanda (Curitiba 22.11.1977) Piazza delle Muse, 8 tel. 06.80963509 8.02.2007 PAGANUZZI Marco (Roma 25.12.1975) Via Senafe’, 9 PALAZZONE Flavio (Roma 21.02.1974) Viale Giulio Cesare, 62 tel. 06.3700530 PALLONI Loretta (Porto San Giorgio 11.12.1975) Via Sirte, 7 tel. 06.86214550 15.02.2007 8.02.2007 22.02.2007 191 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 191 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO PALMIERI Luigi (Roma 12.07.1976) Via Tommaso Campanella, 41/g tel. 06.39735013 15.02.2007 PAOLUCCI Laura (L’aquila 25.01.1976) Via Nazionale, 230 tel. 06.4825118 15.02.2007 PARBONI Federica (Roma 23.12.1976) Via F.S. Nitti, 11 tel. 06.36301733 PARISELLA Alessia (Roma 18.02.1976) P.zza Prati degli Strozzi, 30 tel. 06.37516291 PARMIGGIANI Maria Chiara (Carpi 14.06.1977) Via delle Quattro Fontane, 20 tel. 06.47824460 8.02.2007 PASSONI Laura (Milano 17.09.1979) Via di Parione, 12 tel. 06.6841091 8.02.2007 PATRIARCA Sara (Pontecorvo 03.08.1977) Via Mercadante, 9 tel. 06.8558480 22.02.2007 PELLEGRINI Andrea (Roma 31.03.1976) Via Amsterdam, 132 tel. 3286945612 8.02.2007 PERIGLI Viviana (Roma 15.10.1963) Via G.A. Sartorio, 60 tel. 06.51840357 15.02.2007 PETROCCHI Gabriele (Roma 13.12.1978) Via Piemonte, 26 tel. 06.421771 PICERNI Flaminia (Roma 19.01.1976) V.le Camillo Sabatini, 150 tel. 3280813463 PIETROGRANDE Federica (Milano 28.09.1977) Via dei due Macelli, 66 tel. 06.6758231 8.02.2007 PILIA Rosaria (Roma 07.11.1977) Via di Parione, 12 tel. 06.68410954 1.02.2007 PULCINI Antonella (Cassino 07.12.1974) Via Ottaviano, 105 tel. 06.39721373 15.02.2007 RAGAZZO Massimo (Mirano 03.04.1967) Via Aniene, 14 tel. 06.8537481 10.11.2000 RASILE Nicola (Latina 18.11.1971) Via dei Gracchi, 278 tel. 06.361494 22.02.2007 192 13_albi.pmd 8.02.2007 22.02.2007 1.02.2007 15.02.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 192 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO REGOLI Giorgia (Acquapendente 14.12.1977) Piazza Borghese, 3 tel. 06.6878326 15.02.2007 RIPPA Marco (Pomigliano d’Arco 19.05.1977) Via G.B. Vico, 9 22.02.2007 ROSSI Enrico (Roma 07.12.1975) Via Paolo Orlando, 7 tel. 06.45427235 RUSSO Claudia (Sassari 18.02.1977) V.le Regina Margherita, 262/264 tel. 06.4425901 15.02.2007 RUSSO Eliana (Napoli 01.10.1975) Via Archimede, 53 tel. 3476091162 22.02.2007 RUSSO Federico (Sorrento 18.06.1978) Via Dora, 2 tel. 06.85304612 1.02.2007 SAIJA Grazia (Barcellona P. Gotto 05.11.1971) Via Angelo Emo, 162 tel. 06.39761567 SALEMI Giovanni (Roma 17.03.1976) Via A. Serpieri, 11 tel. 06.8070914 SANTAGADA Giuseppe (Taranto 22.10.1977) Via del Casale Strozzi, 31 Sc.B tel. 06.99709774 15.02.2007 SAVORELLI Cristina (Bologna 06.11.1964) Via della Balduina, 63 tel. 06.35450836 27.02.1995 SBARDELLA Giuseppe (Roma 26.08.1948) Via Acherusio, 6 tel. 06.86327043 15.02.2007 SCALESE Alessandro Carlo (Roma 30.06.1977) Viale Avignone, 102 tel. 06.45439254 STRATA Andrea (Roma 11.08.1976) Via Brenta, 13 tel. 06.3610950 TRIBUSSON Fabiana (Roma 30.10.1977) Via Federico Cesi, 30 tel. 06.3202242 TRIMARCO Ernesto (Eboli 01.04.1978) V.le Regina Margherita, 232 tel. 3332703050 TUFFALI Daniele (Roma 14.02.1976) Via Candia, 50 tel. 06.39725397 1.02.2007 22.09.1998 1.02.2007 1.02.2007 10.11.2006 8.02.2007 1.02.2007 193 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 193 15.11.2006 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO TURCHETTO Giovanni (Roma 11.03.1956) Via Matera, 31 tel. 06.7025887 22.09.1998 URICCHIO Marcella (Matera 09.09.1977) Via Collazia, 8 tel. 06.86906630 15.02.2007 VEGLIA Andrea (Bagnacavallo 21.03.1973) Via Orvieto, 24 P.6/f/5 tel. 06.70391464 16.01.2007 VENDITTI Carlo (L’aquila 02.12.1931) Via F. Corridoni, 27 tel. 06.37516640 6.03.1986 VENTRICE Raffaella (Melito di Porto Salvo 26.12.1974) Via Casilina, 1038 F tel. 06.262809 8.02.2007 VENUTI Giuseppina (Erice 06.12.1976) Via della Vetrina, 28 tel. 3388238447 8.02.2007 VERZI’ Valentina (Roma 16.10.1974) Viale Angelico, 80 tel. 06.3720921 8.02.2007 VISCA Claudia (Roma 23.10.1973) Via del Caravita, 5 tel. 06.6782680 1.02.2007 VITALI Marco (Roma 02.06.1972) Corso d’Italia, 19 tel. 06.87420319 15.02.2007 VITALONE Alessia (Zagarolo 12.02.1969) Via Quinto Aurelio Simmaco, 7 tel. 06.5600697 15.02.2007 VITANGELI Giulia (Roma 10.05.1975) Viale delle Milizie, 138 tel. 06.37514654 ZANGOLI Paola (Roma 25.06.1974) Via Dei della Bitta, 7 tel. 06.6554518 15.02.2007 ZURLO Serenella (Roma 07.05.1971) Via dello Statuto, 32 tel. 06.4871442 15.02.2007 8.02.2007 ELENCO SPECIALE CASSATA Tommaso (Palermo 11.06.1975) GSE S.p.a 1.02.2007 V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114492 CATANI Claudia (Roma 10.02.1967) Isvap Via del Quirinale, 21 - tel. 06.42133681 194 13_albi.pmd 1.02.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 194 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO IOVINE Alessandro (Roma 13.08.1970) S.o.g.i.n. S.p.a. Via Torino, 6 - tel. 06.83040543 31.10.2002 MARABOTTINI Cristina (Roma 20.12.1970) Agenzia Spaziale Italiana 24.02.2000 V.le di Villa Grazioli, 23 - tel. 06.8567408 POLICASTRO Lucia (Roma 24.08.1968) I.n.p.s. 28.10.2003 Via dell’Amba Aradam, 5 - tel. 06.77382419 PUGLIESE Antonio (Napoli 16.04.1974) GSE S.p.a 1.02.2007 V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114755 PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE LEONE Federica (Napoli 26.03.1971) a Ente Poste Italiane S.p.a. MARZUCCHI Serena (Siena 22.02.1979) a Isvap MATTEI Maria Francesca (Roma 24.09.1975) a A.n.a.s. S.p.a. TARTAGLIA POLCINI Antonella (Benevento 16.01.1973) a Professori Universitari 28.10.1999 13.01.2005 28.11.2002 27.06.2002 PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO RIDOLFI Maria Artemia (S.Benedetto Tronto 29.01.1938) da A.c.e.a. 4.12.1975 CANCELLAZIONI PER DECESSO CAPECCI Giovan Francesco (Roma 04.05.1927) dec. 30.09.2006 PROPERZI Patrizia (Roma 17.03.1952) dec. 18.01.2007 DE CHIARA Alberto (Aversa 28.01.1945) dec. 13.11.2005 SACERDOTI Gino (Roma 01.03.1932) dec. 07.04.2002 15.02.2007 01.02.2007 22.02.2007 15.02.2007 CANCELLAZIONI A DOMANDA ABBATE Giulia (Roma 25.03.1973) APONTE Diana (Napoli 05.10.1956) BELLI Carlo (Roma 13.08.1914) BERNARDI Paola (Roma 05.10.1968) BONIFACIO Eleonora (Roma 24.09.1975) BRUTTI Nicola (Roma 16.05.1971) CALICCHIO Achille (Roma 27.05.1961) CARDENA’ Emiliano (Roma 03.06.1971) CECCARELLI Sandra (Roma 03.03.1972) CONFORTI Giuseppe (Roma 10.05.1941) CROCENZI Vincenzo Pace (Luco dei Marsi 12.03.1933) DE BENEDETTO Fabiana (Roma 06.01.1977) GRECO Francesco (S.Maria Capua Vetere 13.12.1918) OLANDA Cataldo (Taranto 01.08.1945) 15.02.2007 22.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 22.02.2007 22.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 01.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 22.02.2007 01.02.2007 195 FORO ROMANO 1-2/2007 13_albi.pmd 195 10/04/2007, 08:10 AGGIORNAMENTO ALBO PALLAVICINI Raffaella (Roma 20.02.1969) PALMIERI Claudio (Formia 24.03.1971) PIEMONTESE Daniela (Roma 19.01.1975) PROCOPIO Amelia (Maratea 28.03.1976) REMIDDI Cecilia (Roma 02.11.1971) RIPANI Giuseppe (Roma 16.08.1945) ROSSIN Paola (Roma 21.02.1972) STELLA Nicolino (Pescara 16.05.1927) 22.02.2007 15.02.2007 15.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 01.02.2007 01.02.2007 CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO MELITO Lucia (Avellino 18.10.1971) trasf. Civitavecchia PESCE Giovanni (Fondi 05.02.1967) trasf. Latina MICARELLI Sabrina (Roma 11.02.1972) trasf. Modica SANGUEDOLCE Fausta Francesca (Crotone 07.06.1965) trasf. Velletri CECCARELLI Arnaldo (Roma 29.04.1949) trasf. Viterbo 15.02.2007 22.02.2007 15.02.2007 22.02.2007 22.02.2007 CANCELLAZIONI PER SANZIONE DISCIPLINARE MACCHIA Silvano (Roma 03.03.1925) 196 13_albi.pmd 15.02.2007 FORO ROMANO 1-2/2007 196 10/04/2007, 08:10