la questione dell`obbligo di formazione permanente

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la questione dell`obbligo di formazione permanente
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MANO 1
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O
NOTIZIARIO
DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ROMA
GENNAIO - FEBBRAIO
ANNO 2007
SOMMARIO
Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007
EDITORIALE
Molti problemi e qualche speranza
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IL FATTO
I provvedimenti del Ministero riguardo l'ufficio del processo
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La questione dell'obbligo di formazione permanente:
spunti e polemiche
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Le adunanze
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CONVEGNI
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IL NOSTRO MONDO
Gli Avvocati "inutili" del Ministro Bersani
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Massimi sistemi della giustizia sportiva
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"Il diritto: sue implicazioni, coinvolgimenti e interdipendenze" 62
Relazione sull'amministrazione della giustizia nel
Distretto di Roma
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Discorso dell'Associazione Grafologi giudiziari
76
Negazionismo storico e libertà di espressione
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Le giuste osservazioni del Collega Francesco Ciddio
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NECROLOGI
In ricordo di Antonio Sesti
95
"Vogliono sfrattare il Consiglio dalla sede di Piazza Cavour" 96
121
COMUNICAZIONI E NOTIZIE
- CAPAIAP 125
127
PARERI DEONTOLOGICI
EXTRAVAGANTES
Università di Malta - Storia del Diritto Italiano
135
PHILOGHELOS
144
145
RAPPORTI INTERNAZIONALI
149
SEGNALAZIONI E RECENSIONI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
151
161
LEGGI E SENTENZE
171
AGGIORNAMENTO ALBO
FORO ROMANO
ANNO LVIII
Direttore Responsabile
Alessandro Cassiani
Redattore
Giovanni Cipollone
Segretario di Redazione
Piero Paris
Stampa
Centro Poligrafico Romano
Via Dorando Petri, 20
00011 - Bagni di Tivoli
Redazione
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 - Roma
Registrazione presso
il Tribunale di Roma
n. 1866 dell’11.12.1950
Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale.
La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROMA
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea degli Avvocati di Roma è convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione per il
giorno 26 aprile 2007 alle ore 6,00 e in seconda
convocazione per il giorno
giovedì 26 aprile 2007
alle ore 12,30
nell’Aula Avvocati, a Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - Roma, al fine di discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1) comunicazioni del Presidente;
2) comunicazioni del Consigliere Segretario;
3) conto consuntivo dell’anno 2006 e bilancio preventivo per l’anno 2007: relazione del Consigliere Tesoriere, discussione e approvazione;
4) nomina dei Revisori dei conti;
5) varie ed eventuali.
Roma, 2 aprile 2007
Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Conte
Il Presidente
Avv. Alessandro Cassiani
EDITORIALE
MOLTI PROBLEMI E
QUALCHE SPERANZA
Cari Colleghi,
da oltre un anno viviamo come in un incubo.
In questo periodo tante nubi hanno oscurato il cielo dell’Avvocatura e
della Giustizia.
La “Legge Bersani” ha aperto prospettive inimmaginabili, soprattutto in
tema di pubblicità.
Mai avremmo pensato di dover rispondere a quesiti quali: “può l’Avvocato affiggere avvisi pubblicitari sulla propria auto? … può l’Avvocato aprire un
negozio nel quale vendere pareri legali?... è lecito all’Avvocato inviare a Enti
o Istituzioni offerte di lavoro con la indicazione di onorari particolarmente
favorevoli?...”
Eppure, queste richieste che fino a un anno fa sarebbero sembrate
provocatorie oppure censurabili per il solo fatto di essere state immaginate,
sono all’ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale Forense ha tentato di contenere i danni della Bersani
entro confini ristretti. I Consigli dell’Ordine stanno facendo altrettanto.
La sensazione che si prova è però di un cambiamento inarrestabile che a
poco a poco rischia di snaturare la nostra professione.
Se la concezione dell’Avvocatura radicata nei nostri genitori era eccessivamente aulica, quella che sta per prendere piede si pone agli antipodi e rischia
di minare le fondamenta della ragion d’essere e della dignità della nostra
professione. Lo specchio di questo decadimento progressivo è costituito da
sintomi premonitori dal significato allarmante.
In altri tempi, quando l’onore e il prestigio dell’Avvocatura costituivano
valori riconosciuti da tutti, nessuno si sarebbe sognato di intimare al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di lasciare i locali che occupa
da circa cento anni, oppure, peggio ancora, di non tenere i corsi di aggiornamento che giornalmente si svolgono nell’Aula consiliare.
Tutto induce a pensare che anche in una parte minoritaria della Magistratura stia venendo meno il rispetto che ha sempre connotato i rapporti con
l’Avvocatura definita come “l’altra faccia della stessa medaglia” oppure quale
“componente indispensabile del fenomeno giudiziario”.
Questi Magistrati hanno evidentemente dimenticato l’assioma secondo il
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EDITORIALE
quale la professionalità e la preparazione degli Avvocati incidono inevitabilmente su quelle dei Magistrati e viceversa!
Allargando l’orizzonte, i problemi diventano ancora più complessi ed
evidenti.
La crisi della Giustizia è sotto gli occhi di tutti.
L’agitazione dei Cancellieri, che merita tutta la nostra solidarietà ma che
di fatto ha paralizzato il Tribunale Civile, ne è la manifestazione più
drammatica.
In occasione delle concitate riunioni al Ministero della Giustizia, ho
capito che ai massimi sistemi, alle convinzioni di natura ideologica bisogna
anteporre la soluzione dei problemi di natura pratica.
Mancano uomini e mezzi, il personale di Cancelleria aspetta da anni che
vengano risolti i problemi della riqualificazione e di un più equo trattamento
economico, dalla carenza di organico alla mancanza di carta per le copie si
svolge una lunga “via crucis” che vede Cancellieri, Avvocati, Giudici,
Cittadini alle prese con una realtà raccapricciante che produce lungaggini e
quindi ingiustizie.
Cosa fare?
Bisogna lottare e sperare che l’informatica venga in soccorso delle strutture
attualmente esistenti.
Chiudo questo sfogo con una nota di speranza.
Il Collega Luigi Li Gotti, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione di un
recentissimo incontro, ha preannunciato l’approvazione di un disegno di
legge che prevede la soluzione di molti, se non di tutti, i problemi di ordine
pratico ai quali ho fatto riferimento.
La normativa riguarda infatti la riqualificazione del personale di Cancelleria, la informatizzazione delle notifiche, la possibilità di accedere ai
provvedimenti e ai fascicoli processuali standosene comodamente seduti nel
proprio studio.
Ho detto in privato a Luigi Li Gotti, e ripeto oggi pubblicamente, che se le
previsioni si dovessero avverare gli Avvocati lo accoglierebbero come un eroe.
Intanto, nel chiuso del mio studio, non posso fare altro che sospirare
pensando al passato, stringere i pugni in attesa delle battaglie che ancora ci
aspettano, sperare che le poche prospettive positive si realizzino veramente.
Vi abbraccio con molto affetto.
Alessandro Cassiani
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IL FATTO
I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO
RIGUARDO L’UFFICIO DEL PROCESSO
Abbiamo letto sulla stampa specializzata e non, nelle ultime settimane, le
iniziative del Ministro Mastella a favore della giustizia. Vediamo di cosa si
tratta, e soprattutto cerchiamo di capire se e che vantaggi ci saranno per il futuro
dei Tribunali italiani. Abbiamo letto che il Ministero della Giustizia ha
stanziato oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro per l’ufficio del processo.
Abbiamo letto che vi saranno oltre 71 milioni di euro all’anno per l’assunzione
di nuove professionalità e per la riqualificazione del personale. Dopo tante
polemiche, si presenta con questa provvista finanziaria - che verrà coperta con
aumenti del contributo unificato - il disegno di legge per la istituzione dell’ufficio del processo, messo a punto dal Ministero della Giustizia che dovrebbe
approdare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. L’ufficio del processo
sarà una struttura destinata a cambiare le regole dell’organizzazione
giudiziaria: finalmente cancellerie e segreterie giudiziarie dovrebbero fornire
un concreto supporto all’attività del magistrato, svolgendo quelle correlate alla
giurisdizione come la ricerca di dottrina e giurisprudenza, cura dei rapporti con
le parti e il pubblico, organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti,
la formazione dell’archivio informatizzato dei provvedimenti. Oltre al personale dell’Amministrazione Giudiziaria, all’ufficio del processo potranno partecipare i tirocinanti delle scuole di specializzazione della professione forense
e i dottori di ricerca, a cui sarà consentito l’accesso agli atti processuali e la
partecipazione alle udienze ma con l’obbligo del segreto. Verranno
eventualmente stipulate convenzioni dai singoli uffici giudiziari che potranno
coinvolgere anche praticanti avvocati o studenti dell’ultimo anno. Verrà fissato
un limite temporale di due anni a queste collaborazioni esterne. Per ottenere,
quindi, professionalità adeguate, l’organico dell’Amministrazione dovrebbe
essere aumentato di mille unità nell’area funzionale. Basilare per l’efficiente
funzionamento dell’ufficio del processo è anche il potenziamento del processo
telematico. Per questo il ddl prescrive la sua obbligatoria adozione entro il 30
giugno 2010 in alcune specifiche materie: ingiunzioni di pagamento, esecuzione immobiliare, controversie in materia previdenziale. Sempre per incentivare
la informatizzazione, il ddl prevede l’aumento dei diritti di copia (del 50%)
rilasciate supporto cartaceo, favorendo per questa via il rilascio in forma
elettronico. Altre grandissima innovazione è quella relativa al bancomat che
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IL FATTO
entrerà in Tribunale: contributi, diritti e spese processuali potranno esser pagati
con moneta elettronica. Il disegno di legge introduce anche norme per il più
solerte recupero di somme confiscate o non richieste. Da una parte ci sono le
somme confiscate (per esempio nei procedimenti penali, poi ci sono le somme
depositate presso banche e poste di cui sia stata disposta la restituzione con
provvedimento definitivo ma mi richieste nei cinque anni dal provvedimento
di restituzione e infine le somme depositate nel corso di procedure esecutive
individuali che entro cinque anni dal giorno in cui si divenuta definitiva
l’ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuire non
siano stare richieste o reclamate. La relazione tecnica ha stimato in 65 milioni
di euro l’ammontare complessivo delle somme depositate. Inoltre “una ipotesi
prudenziale dell’ammontare complessivo dei depositi che maturerà annualmente si attesta su un’aliquota del 30% circa delle somme attualmente in
giacenza, per un importo stimato di circa 19.500,00 di euro all’anno”. Queste
somme saranno acquistate al bilancio dello Stato (ci sarà un regolamento
discipline le modalità di riscossione) per poi essere rassegnate almeno in parte
alla giustizia: il 10% andrà nel fondi di Amministrazione, il 2% nel fondo degli
incentivi per le assegnazione di sedi disagiate ai magistrati. Nel periodo
transitorio gli Uffici Giudiziari dovranno richiedere all’ufficio postale o all’Istituto di Credito presso i quali sono aperti depositi il versamento delle
somme al bilancio dello Stato. Il ddl assegna anche al Governo due deleghe. La
prima riguarda la materia delle notifiche telematiche, la procura alla lite
telematica e nuovi compite degli Ufficiali Giudiziari; per dire: ciascun avvocato
e ausiliario del Giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di posta
elettronica certificata. Le notifiche telematiche saranno obbligatorie dal 30
giugno 2009. La seconda delega conferita al Governo riguarda il riordino delle
norme in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari. La copertura
finanziaria è garantita dagli aumenti del contributo unificato (articolo 13 del
ddl), piuttosto consistenti. Cambia l’articolo 13 del testo unico spese di
giustizia (dpr 115/2002). Il contributo aumenta a 35 euro per i processi di valore
fino a 1.100 euro; a 80 per quelli di valore compreso tra 5.200 a 26.000; a 400
per i processi fino a 52 mila euro; a 600 fino a 260 mila; 950 per quelli fino a
520 mila, a 1.300 per i processi di valore superiore. Questo è il quadro che è stato
fornito dal ddl sulla struttura di supporto ai Giudici che dovrebbe garantire una
svolta che cambi al drammatica situazione degli Uffici Giudiziari italiani. Per
ora è prematuro ogni commento. Attendiamo e staremo a vedere.
Antonio Conte
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IL FATTO
LA QUESTIONE DELL’OBBLIGO DI
FORMAZIONE PERMANENTE:
SPUNTI E POLEMICHE
Se ne è parlato molto negli ultimi tempi tra gli avvocati ed è stato motivo
di grandi polemiche. Il Regolamento approvato dal CNF nella seduta del 18/
01/07 - con il quale è stato introdotto e disciplinato l’obbligo di formazione
professionale continua - ha quanto meno colto di sorpresa tutte le componenti dell’Avvocatura. Tutti ricorderanno, infatti, la diffusione di una bozza di
regolamento - descritta come parziale e provvisoria - che il CNF inviò a tutti
gli Ordini circondariali nel luglio 2006. Da allora, nulla più è trapelato dal
consesso di Via Arenula sino alla promulgazione di gennaio di un testo finito
e già definitivamente approvato.
Ciò ha scatenato tutta una serie di polemiche, sia da parte di Ordini
Distrettuali che da parte di Associazioni Forensi Nazionali, che hanno
stigmatizzato il metodo troppo drastico ed autoritario che il CNF ha inteso
seguire. Degna di nota la contenstazione di taluni che hanno rimarcato la
mancanza di concertazione e/o consultazione similare a quella che il CNF
ha contestato al Governo in occasione dell’approvazione del “famigerato”
Decreto Bersani di luglio. Ma al di là di questa critica ci sono state tante voci
dissenzienti nel mondo dell’Avvocatura che hanno lamentato lacune e
singolarità all’interno del regolamento. Anzitutto, nella parte motiva del
deliberato, ove si dice “che al CNF e agli Ordini è affidato il compito di tutelare
l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello do garantire la
competenza e la professionalità di propri iscritti nell’interesse della collettività”. Tale
affermazione in astratto correttissima, in pratica risulta inattuabile poichè,
come sappiamo, la Legge di riordino delle libere professioni è ancora in
discussione al Parlamento e non si conoscono ancora nè disciplina, nè
modalità di realizzazione. Eppure, il CNF, nonostante la mancanza di una
morma certa, ha già approvato il Regolamento in questione ritenendosi
titolare di uno specifico potere che ancora non c’è.
Sappiamo che il CNF è un ente pubblico non economico e quindi esso è
tenuto a rispettare i limiti che la disciplina legislativa individua in relazione
algi interessi affidati alla sua cura. Sappiamo che in quanto ente pubblico non
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IL FATTO
può avee “libertà di fine” ma deve agire per gli scopi e con gli strumenti che
il legislatore ha stabilito, diversamente, sarebbe un organismo di natura
politica con genesi privatistica. Di talché, si evince che - rebus sic stantibus
- il CNF deve far riferimento ai compiti ed alle funzioni che il legislatore del
1933 gli ha attribuito. Quindi, il CNF non ha dominio sulla formazione
professionale per l’assenza di una previsione legislativa che a tanto lo
autorizzi.
Forse non sbaglia che ha sottolineato che il CNF ha creato una normativa
regolamentare priva di copertura legislativa e quindi assunta in carenza di
potere. Tuttavia, ad avviso di molti, la questione che ha sollevato più
polemiche nel deliberato in esame è quella che tale Regolamento viola
l’autonomia dei singoli ordini territoriali che non si trovano affatto in una
situazione di subordianzione gerarchica ma godono invece di libertà di
autodeterminazione. Molti hanno lamentato che tale iniziativa del CNF ha
allontanato la struttura nazionale, ancora una volta di più, dagli Ordini
Distrettuali.
Venendo al merito del Regolamento molti hanno sollevato numerosi
obiezioni e molti hanno contestato quella relativa al sistema di aggiornamento prescelto: la cosiddetta acquisizione dei crediti. Come molti sanno tale
sistema è già utilizzato da altri mondi professionali ed in essi si è già rivelato
palesemente inadeguato. Il meccansimo della semplice partecipazione a corsi
e lezioni, infatti, non consente alcuna certezza in ordine alla acquisizione di
ulteriori competenze e finisce per essere sovente del tutto inefficace a scapito
di una fattiva specializzazione. Singolari devono ritenersi poi le previsioni
che attribuiscono al solo Consiglio Nazionale Forense, agli Ordini Territoriali ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense competenze tra loro anche
radicalmente in conflitto: sono questi enti che accreditano preventivamente
i percorsi formativi giusti, attribuendo loro, del tutto discrezionalmente, un
valore in termini di “crediti” (art. 3 Regolamento).
Tuttavia sono sempre gli stessi enti che (in concorrenza è vero con altri:
Associazioni Forensi od Organismi pubblici) promuovono ed organizzano
quei percorsi formativi: il che significa che l’accreditamento di percorsi
proposti da altri dipende, nè più nè meno, dai loro maggiori concorrenti.
Se ciò non bastasse, anche al verifica dell’effettivo adempimento dell’organo formativo, secondo modalità preventivamente approvate dagli stessi
verificatori, è riservato ai Consigli dell’Ordine. Si profila dunque, un sistema
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IL FATTO
per effetto del quale, diversamente da quanto imporrebbero elementari
regole di imparzialità e terzietà, la formazione professionale continua sarebbe affidata ad enti tuttofare: che accreditano, che organizzano e promuovono
e che - infine - verificano, anche se stessi.
Il tutto in una prospettiva di doppia onerosità, nel senso che - essendo
considerata l’inosservanza dell’obbligo formativo un illecito deontologico i costi relativi saranno ad esclusivo carico dell’iscritto: l’avvocato, dunque, non
solo non sarà libero di frequentare il corso di aggiornamento più consono alla
proprie esigenze professionali (ad esempio in una branca particolare del
diritto, magari tenuto presso una Università della Repubblica che, però, non
ne avrà richiesto l’accedito preventivo), ma sarà anche costretto a pagare per
aggiornarsi in materie che non gli interessano o per acquisire conoscenze che
non gli servono.
Tutto pur di raggiungere i famosi 90 crediti nel triennio che, secondo il
sistema disegnato dal CNF, gli consentiranno di continuare ad essere iscritto
all’Albo degli Avvocati!
Ma non è forse questa una vera e propria nuova condizione per l’esercizio
della professione, non prevista attualmente da alcuna norma di legge?!
La dissonanza del meccanismo ha già suscitato l’attenzione dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, per la evidente violazione dei
principi in materia di libera concorrenza, soprattutto se - come sembra - il
Consiglio Nazionale Forense intende operare attraverso una propria Fondazione, costituita a tempo di record alla fine dello scorso anno.
Molti hanno sottolineato che in questo particolare momento storico in
cui la nostra professione attraversa una crisi di identità - che probabilmente
neanche le riforme in cantiere riusciranno a risolvere - di questo regolamento
non si sentiva affatto l’esigenza. Meglio sarebbe stato attendere il nuovo
quadro normativo, atteso che i disegni ed i progetti di legge in discussione
ipotizzano un sistema duale nel quale agli Ordini saranno riservati compiti
di controllo e verifica mentre le Associazioni proseguiranno il fine di dare
evidenza ai requisiti professionali ulteriori dei propri iscritti, anche mediante
il rilascio di attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e le specializzazioni.
Anche le istituzioni ordinistiche territoriali, strette tra le vecchie funzioni
ed i nuovi compiti, sottodimensionate perchè risalenti a tempi in cui i numeri
erano completamente diversi, si troveranno ad affrontare - senza aver avuto
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IL FATTO
il tempo di metabolizzare le novità - le emergenze formative di ben 180 mila
avvocati che, tutti insieme, vorranno mettersi al riparo di qualunque contestazione di illecito deontologico. In conclusione, senza lasciarsi trascinare in
sterili ed inutili polemiche, forse è da condividere l’osservazione di chi dice
che se queste sono le prospettive, non resta che augurarsi che il Consiglio
Nazionale Forense, responsabilmente, riconsideri il deliberato del 18/01,
riesaminando la propria posizione e quindi sospendendo l’efficacia del
Regolamento, almeno sino all’approvazione della nuova norma - quadro in
materia di libere professioni.
Antonio Conte
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 4 GENNAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Livia Rossi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
passaggi all’Albo ordinario ................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
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TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
2
abilitazioni .......................................... n.
4
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
1
cancellazioni
a domanda .................................... n.
1
per fine pratica ............................. n. 146
ASSISTENZA
Fondo Assistenza Consiglio n. 1 erogazione
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 23
SEGRETERIA
autoriz. alle notifiche dirette ............. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
iscr. avv. liste patr. a spese
dello Stato .................................... n.
glieri. Rappresenta che è relativo al problema
dello “sfratto” del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma dalla sua sede storica.
Preannuncia che fornirà al giornalista tutti
gli elementi documentali utili perchè possa
ritornare sull’argomento.
Il Consigliere Segretario Conte esprime il
proprio apprezzamento per l’articolo apparso
su “Il Corriere della Sera” ritenendo che tale
iniziativa del Presidente sia in linea con l’atteggiamento che il Consiglio deve continuare a
tenere, pubblicizzando al massimo il grave
sopruso che potrebbe subire con lo “sfratto”
minacciato dalla nostra sede storica del Palazzaccio.
Il Consigliere Segretario Conte insiste perchè tale ricerca di una visibilità mediatica da
parte dell’Ordine sulla vicenda debba assolutamente continuare in quanto la notizia deve
giungere, non solo a tutti i Colleghi, ma anche
in sede politica ed a tutti i cittadini.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza
pervenuta il 27 dicembre 2006 dagli Avvocati
(omissis) e (omissis), Procuratori della Società
(omissis) con la quale chiedono al Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma la nomina di un Arbitro Unico per
dirimere la controversia insorta tra la (omissis)
e la (omissis).
Il Consiglio delibera di nominare quale
Arbitro Unico l’Avv. Fabrizio Pertica con studio in Roma - Via Antonio Musa, 12/A.
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera
pervenuta al Consiglio il 2 gennaio 2007 dell’Avv. Mauro Tommasi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa in
merito allo “sfratto” dal Palazzo di Giustizia di
Piazza Cavour.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della
Sera” la cui copia distribuisce a tutti i Consi-
- Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti i
Consiglieri le delibere con le quali gli Ordini
di Milano e Cassino hanno voluto dimostrare
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
solidarietà a quello di Roma dichiarando con
fermezza che non condividono l’ipotesi di un
trasferimento della sua sede storica da Piazza
Cavour.
Il Consiglio ne prende atto ed esprime
grande apprezzamento e gratitudine ai Presidenti Paolo Giuggioli e Luigi Montanelli e a
tutti i Consiglieri degli Ordini di Milano e
Cassino.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Assunta Attanasio,
Antonio Frezzolini, Livio Lavitola, Riccardo
Lavitola, Clemente Maria Mannucci, Arturo
Marzano, Marinella Modugno, Fabrizia Morandi, Alessandro Paoletti, Gian Luca Salvatore, Eugenio Schiavone, Walter Zucchi di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte, a seguito
della delibera del 12 ottobre 2006 sul contenimento delle spese, propone che il presidio del
personale nella giornata del sabato sia limitato
ad una unità.
Il Consiglio approva.
ADUNANZA DELL’11 GENNAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio
Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella
Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n. 71
elenco speciale “Professori Univ.” n. 2
cancellazioni
a domanda .................................... n.
6
per decesso ................................... n.
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
2
abilitazioni .......................................... n.
6
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
7
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
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compiuta pratica ................................ n.
2
cancellazioni
a domanda .................................... n.
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per fine pratica ............................. n. 146
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 36
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette .. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
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DELIBERE
- Il Presidente Cassiani comunica che sono
pervenuti al Consiglio tre inviti a partecipare
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della
Corte di Cassazione che si terrà il 26 gennaio
p.v. alle ore 11.
Il Consiglio ne prende atto e delega a
partecipare il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Tesoriere
Testa.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito
pervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte Militare di Appello a partecipare alla cerimonia per
l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per l’anno 2007, che si svolgerà il 7 febbraio p.v. alle
ore 11 nell’Auditorium Casa Madre del Mutilato di Guerra.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito
pervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte di
Appello di Roma a partecipare alla cerimonia
per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per
l’anno 2007 della Corte di Appello di Roma e
relativo distretto del Lazio, che si svolgerà il 27
gennaio p.v., alle ore 9 nell’Aula Magna della
nuova sede della Corte di Appello di Roma in
Via Romeo Romei, 2.
Il Consiglio prende atto che oltre al Presidente Cassiani parteciperanno i Consiglieri
Cipollone, Condello e Ierardi.
- Il Presidente Cassiani riferisce di aver
scritto a tutti i Presidenti degli Ordini, al
Sindaco di Roma, al Presidente della Regione
Lazio e a quello della Giunta Regionale del
Lazio.
L’appello è stato raccolto: sono pervenute al
Consiglio le delibere che sono state distribuite in
copia e ha ricevuto lettere a dir poco decise del
Sindaco di Roma, Walter Veltroni, del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo e del
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,
Massimo Pineschi che hanno manifestato solidarietà con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e contrarietà a ogni ipotesi del suo
allontanamento da Piazza Cavour.
Aggiunge, come se non bastasse, tutti i
maggiori quotidiani hanno dato notizia della
vicenda pubblicando gli articoli di cui distribuisce copia.
Il Presidente Cassiani precisa che ha già
inviato a tutti una lettera di sentito ringraziamento.
Chiede che il Consiglio faccia altrettanto
esprimendo gratitudine a chi, come l’Avv.
Titta Madia, si sta adoperando per il riconoscimento del buon diritto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a restare nella
sede storica di Piazza Cavour.
Il Consiglio approva e delega il Presidente
di ringraziare tutti coloro i quali sono vicini
all’Ordine di Roma nel vitale problema della
sede di Piazza Cavour.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Maurizio Amoroso,
Francesca Beccaria, Luciano Filippo Bracci,
Paolo Caneschi, Federico Cappella, Marcella
Coccanari, Luca Colonnelli De Gasperis, Gregorio Critelli, Ernani D’Agostino, Fabio
D’Aquino, Giacomo De Luca, Andrea Fratto,
Agostino Gambino, Marina Lai, Vincenzo
Manfredi, Federico Mannucci, Stefania Martucci Clavica, Bruno Petragnani Leopizzi, Aldo
Pezzana, Massimo Ranieri, Catia Sbardellati,
Stefano Sereni, Daniele Sferra Carini, Carlo
Silvetti, Virgilio Stocco, Antonio Strizzi, Caterina Tedesco, Gianfranco Torino, Valerio
Valeri, Massimiliano Vannicola, Alessandro
Zunica di essere autorizzati ad avvalersi delle
facoltà di notificazione previste dalla Legge
n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ................................. n.
aperture proc. disciplinare ........... n.
revoche aperture ........................... n.
3
25
6
1
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 59
(pareri deontologici – v. rubrica)
ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,
Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
passaggi all’Albo ordinario ................ n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
94
1
2
1
5
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
9
abilitazioni .......................................... n. 13
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
7
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
7
nulla osta al trasferimento ................. n.
2
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
2
a domanda .................................... n.
4
per fine pratica ............................. n.
6
14
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SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette .. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
rigetti ............................................. n.
iscr. avv. liste patr. a spese
dello Stato .................................... n.
30
74
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2
DELIBERE
- Il Consigliere Gianzi riferisce circa il
ricorso giurisdizionale presentato al TAR del
Lazio dall’Avv. (omissis) contro il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma affinchè
sia dichiarato illegittimo il diniego all’accesso
agli atti in relazione all’archiviazione di un
procedimento disciplinare.
Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare l’Avv. Leonardo Lavitola, con studio in
Roma Via Costabella n.23, affinchè lo assista
e lo rappresenti.
Incarica il Presidente Cassiani al conferimento dell’incarico rilasciando al predetto
professionista regolare mandato ed eleggendo
domicilio presso il suo studio.
- Il Consigliere Ierardi, Coordinatore della
Commissione per la Conciliazione Stragiudiziale delle Controversie, comunica i nominativi dei componenti la Commissione stessa:
Avvocati Pietro Amenta, Mauro Franco Balata, Alfredo Barbieri, Alessandro Bruni, Giovanni Angelo Cabras, Roberta Calabrò, Ferdinando Carbone, Sabrina Casucci, Giuseppe
Comunale, Fabio Francario, Carmelita De
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Finis, Fabrizio Forcinella, Sebastiano Vittorio
La Greca, Sabrina Metta, Laura Nicolamaria,
Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Angela Soccio, Ettore Valenti, Valerio Vallefuoco e Giorgio Della Valle.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce di aver
provveduto ad esaminare la proposta tabellare
di organizzazione del Tribunale di Roma per il
biennio 2006/2007 rimessa in data 23 ottobre
2006.
L’Ordine non può che prendere atto e
verificare che se dovessero verificarsi delle
assenze, evidenzierà il problema alle Autorità
competenti a qualsiasi livello, giurisdizionale,
amministrativo, politico.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla importante riunione del Comitato Scientifico
della Camera Arbitrale che ha visto la presenza
dei Consiglieri Domenico Condello, Carlo
Testa e Rosa Ierardi.
Precisa che sono state gettate le basi dello
Statuto e della successiva fase operativa, e che
la prossima convocazione è stata fissata al 1°
febbraio 2007.
- Il Presidente Cassiani, ad integrazione
della delibera del 30 novembre 2006, nomina,
quali componenti del Comitato Scientifico
della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale gli Avvocati Alessandra Amoresano,
Marina Belloni, Alessandro Graziani e Enzo
Proietti.
- Il Presidente Cassiani preannuncia che
sabato sarà a Genova per assistere alla rappresentazione del Processo di Norimberga.
Nell’occasione porterà il saluto al Consiglio
all’Ordine di Genova che, con il suo contributo
e la sua ospitalità, ha reso possibile l’avvenimento e ai Colleghi romani che hanno scelto il
modo più diretto e congeniale per celebrare e
ricordare il sacrificio di milioni di ebrei.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Federico Amato, Lorenzo Anelli, Alessandro Canali, Claudio Cataldi, Maria Francesca Corradi, Vincenzo Croce, Raffaella De Angelis, Carla De Meo, Valerio Ficari, Patricia Maria Cristina Fischioni,
Adriano Formiconi, Andrea Gangemi, Alessandra Iannotta, Antonella Iannotta, Enrico
Iannotta, Federica Iannotta, Gregorio Iannotta, Elisabetta Livi, Giorgia Loreti, Nicola Marcone, Monica Marucci, Francesca Nappi, Raffaele Nardoianni, Matteo Carlo Parrotta, Gian
Carlo Perone, Vincenzo Emiliano Piccioni,
Leonardo Rosa, Genny Sebastiani, Aldo Seminaroti, Maria Teresa Spadafora di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla richiesta pervenuta il 2 gennaio 2007 dal
Tribunale Ordinario di Roma-Sezione Distaccata di Ostia in merito al procedimento R.G.
494/2005 avente ad oggetto il pagamento di
spettanze professionali di avvocato.
Vengono richiesti i nominativi di uno o
più esperti da nominare, per l’udienza fissata
per il 7 maggio 2007, in qualità di C.T.U.
Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Barbantini e/o Condello.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sull’esposto pervenuto il 3 gennaio 2007 dell’Avv. (omissis) con il quale il professionista
chiede l’interessamento del Consiglio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Civitavecchia, affinchè la macchina fotocopiatrice installata presso il locale Tribunale sia
messa a disposizione di tutti gli Avvocati, previo pagamento del relativo servizio, senza distinzione alcuna di appartenenza ai diversi Fori.
Il Consiglio dà mandato al Presidente Cassiani di prendere contatti con il Presidente
dell’Ordine di Civitavecchia.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 20 novembre 2006 del
Comune di Palombara Sabina con la quale
chiede una terna di nominativi per la scelta del
componente che dovrà far parte della Commissione Edilizia Comunale, comprensiva del
curriculum vitae dei professionisti prescelti.
Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati Cristiana Consalvi, Giuseppe Lepore e
Patrizia Moschese.
Scelta delle Ditte per i servizi di stampa,
pulizia locali e cancelleria
- Il Consigliere Tesoriere Testa espone al
Consiglio la procedura svolta dall’Ufficio di
Tesoreria di apertura delle buste contenenti le
offerte per le gare per i servizi di stampa, di
pulizia locali e di materiale di cancelleria.
Il Consigliere Tesoriere Testa espone le
offerte delle ditte per ogni singolo servizio e
dopo ampia discussione, all’unanimità, e dopo
aver analizzato i prezzi e le qualità delle offerte
viene adottata la seguente decisione:
- Per i servizi di stampa:
- alla Società Supema, con sede in Pavona,
viene affidata la stampa di “Temi Romana” per
un importo di E. 9.794,00 oltre IVA;
- alla società Centro Poligrafico Romano,
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con sede in Bagni di Tivoli, viene affidata la
stampa del “Foro Romano” per un importo di
E. 23.720,00 oltre IVA;
- alla società Just In Time, con sede in
Roma, viene affidata la stampa dell’Albo degli
Avvocati per un importo di E. 19.764,86 oltre
IVA.
I servizi e le forniture del materiale di
cancelleria vengono assegnate alle ditte Titanedi e Recoprogram, dando mandato all’Ufficio di Tesoreria di richiedere i singoli articoli,
all’una o all’altra, secondo criteri di economicità in relazione ai prezzi esposti e dichiarati
nelle offerte delle stesse ditte.
I servizi di pulizia per i locali di Via Valadier e di Piazza Cavour vengono affidati e,
quindi confermati, alla ditta Puliforrest Servizi
e Gestioni S.r.l. per un importo complessivo
annuo di E. 60.000,00 oltre IVA.
Scelta dell’Istituto per la gestione dei
servizi bancari
- In ordine alle offerte sui servizi bancari,
anche sulla scorta della relazione del Consulente del Consiglio, Dott. Antonio Spoti, il
Consiglio, all’unanimità, decide di confermare, quale Istituto bancario la Banca di Roma,
alle condizioni di cui alla missiva del medesimo Istituto, la gestione dei servizi bancari. In
ordine agli investimenti delle liquidità del
Consiglio, decide di confermare gli attuali
BTP e CCT.
Il Consigliere Tesoriere invita i Consiglieri
tutti a portare al Consiglio eventuali ulteriori
proposte di investimento che comunque garantiscano la restituzione del capitale e un
tasso medio del rendimento non inferiore al
4% annuo che è il tasso di rendimento attuale
medio dei titoli sopraindicati.
ADUNANZA DEL 25 GENNAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
gretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
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1
3
4
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 14
abilitazioni .......................................... n.
8
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
5
a domanda .................................... n.
1
compiuta pratica ................................ n.
7
nulla osta al trasferimento ................. n.
2
cancellazioni
per fine pratica ............................. n.
5
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
3
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 29
SEGRETERIA
autoriz. alle notifiche dirette ............. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
rigetti ............................................. n.
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Antonella Accarrino,
Francesco Arangio, Susanna Beltramo, Francesco Luigi Braschi, Lucia Carini, Omar Castagnacci, Carlo Cermignani, Roberta Ceschini, Fabio Cioffi, Agostino Clemente, Federico
Maria Corbò, Mauro Cuzzaniti, Rosa De Caria,
Sandra Di Mascio, Maria Di Sciullo, Maria
Clara Ferrauto, Matteo Ghisalberti Gradenigo, Alessandra Grandoni, Francesco Graziadei, Gianfranco Graziadei, Fabiola Grossi,
Antonio Guariglia, Quirino Mancini, Eleonora Marà, Massimiliano Marano, Salvatore
Marino, Benedetta Navarra, Maria Daniela
Perrone, Pierpaolo Pizzuto, Ignazio Porcari,
Giuseppe Rizzo, Gianpaolo Ruggiero, Mario
Sanino, Alessandro Savini, Nicola Scarano,
Francesco Trotta, Enrico Valentini, Maurizio
Vasciminni di essere autorizzati ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
38
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1
DELIBERE
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 20 dicembre 2006 dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la quale si comunica, nell’ipotesi di
carenza o di indisponibilità del personale interno quali componenti delle commissioni
aggiudicatrici di gara, la possibilità di scegliere,
nel rispetto del criterio di rotazione, professionisti iscritti nell’Albo degli Avvocati da alme-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
no dieci anni.
Il Consiglio designa gli Avvocati Mario
Addari, Marco De Fazi e Fabrizio Gizzi.
(pareri deontologici – v. rubrica)
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua
partecipazione alla rappresentazione del “Processo di Norimberga” avvenuta a Genova per
invito di quel Consiglio dell’Ordine.
Ricorda il teatro gremito da un pubblico
attento che al termine è esploso in un applauso interminabile, i discorsi toccanti del Senatore Ricci e del Presidente Nazionale dell’Istituto Storico della Resistenza che insieme lui
hanno parlato dell’Olocausto e ringraziato gli
Avvocati Romani che con la loro interpretazione ne hanno ravvivato il ricordo.
Ringrazia il Presidente Savi e tutti i Consiglieri dell’Ordine di Genova per l’entusiastica
affettuosa accoglienza e il contributo alle spese che ha reso possibile la trasferta.
Ringrazia tutti i Componenti della Compagnia Teatrale che hanno portato il lavoro in
molte città d’Italia e sono già stati invitati da
altri Consigli e Autorità di cittadini.
Propone di dare un contributo alle notevoli spese già sostenute e da sostenere per la
realizzazione di quello che non esita a definire
“un motivo di grande orgoglio” per il nostro
Consiglio e per l’Avvocatura Romana.
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere
Testa a chiedere documentazione relativa alle
spese sostenute in modo da poter contribuire
alle stesse.
- Il 27 gennaio è il giorno della memoria.
Alcuni Avvocati Romani hanno celebrato l’olocausto nel modo migliore e a loro più congeniale interpretando in molti teatri “Il Processo
di Norimberga”.
Manifesto solidarietà ai milioni di morti
trucidati dalla follia nazista ed esprimo profondo dolore per quella che è e resterà una
delle più terribili tragedie che abbiano colpito
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l’umanità. Nello stesso tempo, esprimo la convinzione profonda che sia un preciso dovere
per tutti contribuire a mantenere viva la memoria di quanto avvenuto. Fare diversamente
significherebbe uccidere per la seconda volta
le vittime e quindi commettere un crimine
forse più grave del precedente.
L’uomo, privato della memoria, è destinato a scomparire per sempre.
L’olocausto di milioni di esseri umani non
alimentato dal ricordo e dal dolore dei posteri,
sarebbe destinato a scomparire dalla Storia
dell’Umanità.
Noi questo non lo vogliamo e non lo
possiamo consentire!
Chiedo a tutti i Consiglieri di associarsi a
questi sentimenti sospendendo i lavori e mantenendo dieci minuti di silenzio.
Il Consiglio condivide gli stessi sentimenti
di cordoglio e di dolore.
- Il Presidente Cassiani rappresenta il dramma della Collega Patrizia Properzi colpita da
infarto e deceduta all’età di 55 anni mentre
faceva stretching.
Esprime dolore per l’accaduto e chiede a
tutti i Consiglieri di unirsi al cordoglio della
famiglia.
Il Consiglio manifesta cordoglio alla famiglia.
- Il Presidente Cassiani distribuisce la delibera adottata dalla Unione Regionale degli
Ordini Forensi di Puglia nella quale si rappresenta l’opportunità di adottare iniziative analoghe per tutte le sedi di Corte di Appello in
occasione delle cerimonie di apertura dell’Anno Giudiziario.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti i
Consiglieri il testo definitivo del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio
Nazionale Forense il 13 dicembre 2006.
Il Consiglio ne prende atto.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta il 20 dicembre 2006 del Tribunale
di Sorveglianza di Roma con la quale si chiede
l’autorizzazione del Consiglio per l’inserimento nel sistema SIES (Sistema Informatico Esecuzione e Sorveglianza) in uso dal 1° gennaio
2007, del file contenente i nominativi e gli
indirizzi di tutti gli iscritti all’Albo.
Il Consiglio autorizza.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera
che il Sindaco di Roma, Walter Veltroni ha
inviato al Ministro della Giustizia relativa allo
“sfratto” del Consiglio.
Il Consiglio esprime compiacimento al
Sindaco Veltroni e delega il Presidente Cassiani a rappresentare questo sentimento.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito
pervenuto il 18 gennaio 2007 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio a partecipare all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario
Tributario che si svolgerà il 22 febbraio p.v.
presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante
Laria” in Roma.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a
partecipare.
- Il Presidente Cassiani riferisce che sono
pervenuti l’11 gennaio 2007 dal Consiglio
Regionale del Lazio i comunicati stampa del
Presidente Piero Marrazzo e dell’Avv. Massimo Pineschi relativamente allo “sfratto” del
Consiglio.
Il Consiglio ringrazia i Presidenti Marrazzo e Pineschi.
- Il Presidente Cassiani comunica che è
pervenuta l’11 gennaio 2007 dal Consiglio
Nazionale Forense la circolare n. 4-C-2007
con allegata la comunicazione dell’Ufficio
Italiano Cambi in merito alla disciplina relativa alla tenuta di albi e registri.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani legge le lettere con
le quali i Presidenti degli Ordini degli Avvocati
di Salerno, Rovigo, Avellino, Verona, Sassari,
Mantova, Palermo, Gela, Trento e Firenze
manifestano solidarietà in relazione al problema della Sede Consiliare.
Esprime compiacimento e gratitudine a
tutti i Presidenti e a tutti i Consiglieri per il
prezioso intervento che verrà pubblicizzato
sul sito e sul Notiziario.
Il Consiglio si associa al Presidente.
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce che
l’Ufficio Amministrazione, nei prossimi giorni, provvederà a spedire i solleciti di pagamento delle quote annuali agli Avvocati e ai Praticanti morosi, così ripartiti:
PRATICANTI
- per gli anni dal 1995 al 2004 lettere
raccomandate con addebito all’iscritto delle
spese postali, come deliberato dal Consiglio
nell’adunanza del 17 novembre 2005;
- per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito con
lettera ordinaria.
AVVOCATI
- per gli anni dal 2002 al 2004 lettere
raccomandate con addebito all’iscritto delle
spese postali, come deliberato dal Consiglio
nell’adunanza del 17 novembre 2005;
- per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito con
lettera ordinaria.
Il Consiglio approva.
ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2007
(adunanza straordinaria)
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Segretario f.f.
Rosa Ierardi, il Consigliere Tesoriere Carlo
Testa nonché i Consiglieri Goffredo Maria
Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta,
Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 1° FEBBRAIO 2007
iscr. avv. liste patr. a spese
dello Stato .................................... n.
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta,
Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,
Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
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TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
8
abilitazioni .......................................... n. 14
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
3
compiuta pratica ................................ n.
2
nulla osta al trasferimento ................. n.
3
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
2
a domanda .................................... n.
3
per fine pratica ............................. n. 11
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
1
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 111
SEGRETERIA
autoriz. alle notifiche dirette ............. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
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DELIBERE
Raccolta di fondi da destinare alla
beneficienza. Modalità e limiti
Il Consigliere Gianzi riferisce sulla raccolta
fondi da destinare alla beneficienza. E’ in
corso un progetto per raccogliere dei fondi da
destinare alla beneficienza ed in particolare
una “giornata dell’avvocato”. In questa giornata, sponsorizzata dal Consiglio dell’Ordine
con l’affitto di una sede apposita (indicata
attualmente con l’auditorium della conciliazione) dove per l’intera giornata si esibiranno
gratuitamente avvocati con spettacoli di canto, recita e giochi di prestigio.
Alcuni Avvocati hanno già dato la propria
disponibilità ad esibirsi a titolo gratuito. Questa giornata consentirebbe, con contributi
volontari e con l’acquisto del biglietto di ingresso, di poter raccogliere dei fondi da destinare alla beneficienza.
Il Consiglio ne prende atto e rinvia, per la
discussione, ad altra adunanza.
- Su proposta del Consigliere Prosperetti, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
delibera all’unanimità di ricevere la delegazione degli Avvocati Cinesi dello Zhejiang ed
esprime il proprio compiacimento ed il proprio estremo interesse per tale incontro che
ritiene sarà particolarmente proficuo per gli
Avvocati del Foro di Roma e per i possibili
contatti di cooperazione professionale con gli
Avvocati di una regione che è tra le prime al
mondo per lo sviluppo economico.
Situazione iscrizioni Associazioni
Internazionali
Il Consiglio delega il Consigliere Prosperetti a costituire comitati in relazione alle
diverse associazioni internazionali, nell’ambito dei quali comitati saranno indicati i rappre-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sentanti ufficiali del Consiglio presso tali organismi.
- Il Consigliere Rossi comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 18
gennaio u.s., ha ratificato le modifiche apportate al Codice Deontologico alla luce della
legge 4 agosto 2006 n. 248. Rileva peraltro
come ai lavori della Commissione istituita
presso il predetto Consiglio Nazionale Forense non abbia partecipato nessun rappresentante dell’Ordine di Roma.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Fasciotti ha appreso notizia
presso la Cancelleria del Tribunale Civile di
Roma, che a partire da lunedì 5 febbraio p.v.
come conseguenza dei fatti comunicati e fotografati da un quotidiano della Capitale, sarà
chiesto dai Sindacati del Personale l’applicazione integrale delle deposizioni del Codice di
Procedura Civile, con l’entrata di una sola
persona in Cancelleria, munita di delega del
difensore di una delle parti, se diversa dallo
stesso; con la sottrazione al Pubblico degli
scaffali se collocati nei corrdiori, mediante la
creazione di una parete da realizzarsi nello
spazio antistante.
Rileva che allo stato, a seguito del fatto
lamentato, alcune Cancellerie stanno creando
file di colleghi in attesa anche di 30/40 minuti.
Poichè personale di custodia non è
reperibile nella attuale carenza di organico, il
Consigliere Fasciotti chiede che il Consiglio
formi una delegazione ristretta, che contatti le
Cancellerie e il Presidente del Tribunale per
sottoporre proposte concrete.
Il Consiglio approva e incarica i Consiglieri Fasciotti e Nesta.
- Il Presidente Cassiani riferisce che ha
partecipato in data odierna alla cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Giudiziario della
Corte dei Conti. Fa presente che nell’occasione il Presidente Staderini e il Procuratore Ge-
nerale De Rose hanno illustrato lo stato della
giurisdizione e dei controlli svolgendo relazioni dettagliate e di grande spessore. Esprime
grande ammirazione per l’intervento del Consigliere Nazionale Carlo Martuccelli il quale,
in rappresentanza del Consiglio Nazionale
Forense, ha affrontato temi tecnico-giuridici
senza tralasciare un doveroso accenno ai problemi che attualmente preoccupano l’Avvocatura ed attendono una soluzione che ne
salvaguardi indipendenza e dignità.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Cassazione e in Corte di Appello. Sintetizza l’intervento tenuto in occasione della Cerimonia in
Corte di Appello.
Sottolinea i passi con i quali ha evidenziato le ragioni del disagio dell’Avvocatura e le
proposte avanzate dal Consiglio dell’Ordine
di Roma sul tema della riforma dell’Ordinamento Professionale. Evidenzia anche che in
quella occasione ha reagito con forza alla
incredibile richiesta del Primo Presidente della
Cassazione in merito alla permanenza nella
sede storica di Piazza Cavour.
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il
Presidente Cassiani.
Camera Arbitrale
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione del Comitato Scientifico della Camera
Arbitrale alla quale ha partecipato unitamente
ai Consiglieri Condello, Ierardi Prosperetti e
Testa.
Precisa che nell’occasione sono state gettate le basi dello Statuto e del Regolamento ed
elaborate strategie idonee a divulgare l’importante iniziativa consiliare nonchè le linee portanti della fase esecutiva.
Ringrazia tutti i Componenti del Comitato, Avv.ti Alessandra Amoresano, Mauro Franco Balata, Marina Belloni, Alessandra Civello,
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Giovanni Cocconi, Giorgio Della Valle, Alessandro Graziani, Marco Ieradi, Luigi Mannucci, Marco Marianello, Enrico Moscati, Marco
Orlando, Gian Carlo Perone, Carlo Priolo,
Enzo Proietti, Tiziana Stefanelli.
Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione.
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta pervenuta il 18 gennaio 2007 dell’Avv.
Mauro Rubino Sammartano, Segretario Generale della Federazione dei Consigli d’Europa relativamente alla nomina di un iscritto
all’Ordine di Roma quale componente della
Commissione Arbitrato dallo stesso professionista presieduta.
Il Consiglio nomina il Consigliere Prosperetti.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 23 gennaio 2007 è pervenuta al
Consiglio la nota dell’Avv. (omissis) con la
quale segnala che in data 22 gennaio 2007, ad
un suo collaboratore è stata rifiutata l’accettazione della iscrizione a ruolo di una separazione coniugale in quanto mancavano in allegato
i certificati di rito, benchè nella nota di iscrizione a ruolo si era riservato di produrre la
documentazione mancante. Il professionista
chiede l’intervento del Consiglio.
Il Consiglio incarica il Consigliere Fasciotti per esame e relazione.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Salvatore Antonio
Amato, Enrico Ambrogio, Elena Brusa, Cristiana Centanni, Giuseppe Cirillo, Diego
Corvelli, Luigina D’Ascanio, Giovanni De
Luca, Filippo De Magistris, Fabrizio De Paolis,
Alessandra Delia, Vincenzo Dionisi, Luigi
Ferro, Fabio Filocamo, Luca Giancola, Patrizia Luca, Gianluca Luzi, Salvino Mondello,
Francesca Morfù, Francesco Oliva, Francesca
Oliveti, Patrizia Parigi, Franco Picciaredda,
Emanuele Piga, Alessandra Pirri, Marco Polizzi, Alessandra Punzo, Alessandra Putignano,
Osvaldo Verrecchia, Eugenio Villa, di essere
autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
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- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 30 gennaio 2007 è pervenuta una
nota degli Avv.ti (omissis) e (omissis) con la
quale comunicano che le Poste Italiane hanno
soppresso il servizio serale (fino alle 23.30) di
accettazione delle raccomandate presso l’Agenzia di Roma 158. I predetti professionisti chiedono al Consiglio un intervento tempestivo
ed efficace in merito.
Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario ad inviare una lettera di protesta all’Ente
Poste S.p.A.
- Il Consigliere Segretario Conte, in riferimento all’audizione del Consiglio Direttivo
della Camera di Conciliazione tenutasi il 14
dicembre 2006, sulla base della discussione
intervenuta successivamente, ritiene opportuno riportare al Consiglio alcune linee di programma della Camera di Conciliazione da
realizzare nell’anno 2007:
1) Si ritiene necessario procedere alla revisione del Regolamento della Camera ed in
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
particolare ad una migliore determinazione
della nomina degli avvocati-conciliatori. A
questo proposito si ritiene opportuno predisporre un codice etico a cui il Conciliatore
Avvocato dovrà attenersi nello svolgimento
della propria attività;
2) In considerazione dell’elevato numero
di istanze di conciliazione presentate annualmente (circa 9.000), si ritiene indispensabile
dotare la Camera di Conciliazione di una
somma annuale di denaro, (ammontante all’incirca ad E. 20.000,00), per il migliore svolgimento delle attività della stessa Camera. In
particolare tale somma dovrebbe essere destinata alla messa a disposizione: a) di un locale;
b) di un addetto con compiti di segreteria (solo
per due/tre giorni alla settimana e a part-time);
c) di mezzi di comunicazione ordinaria (telefono, fax, e-mail etc.); d) di materiale di cancelleria e di spedizione;
3) Si ritiene altresì necessario costituire una
Commissione di studio per affrontare e risolvere la delicata questione relativa alla predisposizione di un tariffario per i Conciliatori
che contemperi, da una parte la sostanziale
gratuità dell’attività di conciliazione, ma dall’altra un minimo riconoscimento di natura
economica per l’attività che viene svolta dai
Conciliatori.
4) D’accordo con il Consiglio Direttivo
dela Camera di Conciliazione si propone di
realizzare nell’anno 2007, in particolare, cinque iniziative e precisamente: a) un seminario
presso la Camera dei Deputati sulla proposta
di legge già depositata in Parlamento, in materia di conciliazione; b) la predisposizione di
corsi di formazione gratuiti aperti ad avvocati,
operatori del diritto, sempre in materia di
conciliazione; c) la stipulazione di una nuova
convenzione come quelle già sottoscritte con
il Comune di Roma e con l’Ordine dei Medici,
anche con la Regione Lazio (Assessorato alla
Sanità, Assessorato alla casa, Assessorato all’Agricoltura); d) la realizzazione di un incontro comune con il Consiglio dell’Ordine dei
Medici sulla funzione sociale delle rispettive
professioni di medico e di avvocato, che in
questi anni si è anche manifestata tramite le
attività della Camera di Conciliazione; e) l’organizzazione di un incontro tra il Consiglio
dell’Ordine, la Camera di Conciliazione e il
Sindaco di Roma, per la definizione del futuro
programma delle attività già contenute nelle
convenzioni all’epoca sottoscritte.
La presentazione delle linee programmatiche sopra riportate si terrà il 1° marzo 2007 alle
ore 14,00 presso la Sala Commissioni del
Consiglio dell’Ordine alla presenza del Presidente e dei Componenti del Consiglio e di
tutti i Conciliatori iscritti nell’elenco della
Camera di Conciliazione.
Il Consiglio approva la relazione e prende
atto delle comunicazioni della Camera di
Conciliazione e, per quanto attiene all’eventuale contributo da destinare, delega il Consigliere Tesoriere Testa per esame e relazione.
Locali Ordine: incontro con l’Avv. Prof.
Antonio Masi e con l’Avv. Paolo Berruti
- Vengono ammessi in Aula l’Avv. Prof.
Antonio Masi e l’Avv. Paolo Berruti.
“Gli Avv.ti Prof. Antonio Masi e Paolo
Berruti ringraziano, preliminarmente il Consiglio per la fiducia loro manifestata con il
conferimento dell’incarico di esaminare la vicenda giuridica che connota la disponibilità,
da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
dei locali nella sede “storica” all’interno del
Palazzo di Giustizia.
Gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti, che le
considerazioni si accingono a svolgere, traggono spunto da un primo esame delle fonti
normative costituenti il presupposto dell’originaria assegnazione dei detti locali all’Ordine
degli Avvocati e del suo consolidato mantenimento nel corso degli anni, a partire dal 1911.
Va premesso che il Palazzo di Giustizia si
ascrive, nel suo complesso, alla categoria civilistica dei beni patrimoniali e, in quanto tale,
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
la disciplina della sua utilizzazione funzionale
è riservata alle disposizioni di legge che, al
riguardo, si sono nel tempo succedute.
La fonte primaria risiede nel R.D. n. 435/
1911 che, dettando disposizioni per la conservazione e l’amministrazione del Palazzo di
Giustizia, ne ha demandato le relative competenze alla Commissione di Manutenzione della
quale fa parte di diritto un rappresentante del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Va notato che tutti i successivi “passaggi normativi”, che hanno adeguato la composizione
della Commissione stessa all’esigenza di rappresentatività degli uffici allocati nel Palazzo di
Giustizia, hanno sempre mantenuto il ruolo
dell’Ordine degli Avvocati (cfr., da ultimo il
DPR n. 291/1991). In sede di ricognizione
normativa, il dato saliente è costituito dal fatto
che la condizione giuridica del Palazzo di Giustizia -i cui oneri di gestione sono sempre rimasti a carico del bilancio statale- non è stata
intaccata dalle norme che, nel corso degli anni,
hanno posto in carico ai Comuni l’onere di
reperimento, destinazione ed allestimento degli uffici giudiziari locali; tanto si desume dalla
chiara formulazione dell’art. 1 della Legge n.
28/1973, che contiene espresso richiamo all’art. 6 del RD n. 1042/1923.
In tale situazione va ritenuto che la disciplina dettata dalla Legge n. 99/1995 (“Norme
sulla destinazione di locali di edifici giudiziari
ai Consigli dell’Ordine”) non trovi applicazione nella fattispecie del Palazzo di Giustizia di
Roma, concernendo piuttosto i soli Ordini
circondariali.
Su tali premesse sistematiche, gli Avv.ti
Prof. Masi e Berruti, evidenziano l’esigenza di
ulteriori approfondimenti della questione,
anzitutto per acquisire elementi di giudizio
con riferimento alle modalità giuridiche con le
quali la Commissione di Manutenzione ha, in
passato, attribuito spazi, all’interno del Palazzo, in favore di una banca, di un ufficio
postale, di uno spaccio, di un ambulatorio del
SSN, delle associazioni rappresentative della
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magistratura, finanche dei magistrati in pensione.
Si tratta, in tutta evidenza, di elementi di
fatto utili alla piena indagine ricostruttiva della vicenda.
Quanto all’ipotesi, emersa recentemente,
di soggiacere alla richiesta di una contribuzione di natura para-concessoria in favore del
Ministero della Giustizia, onde mantenere, a
titolo oneroso, la disponibilità degli attuali
spazi dell’Ordine, gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti si riservano una più approfondita indagine.
In conclusione, gli Avv.ti Prof. Masi e
Berruti, suggeriscono al Consiglio di sollecitare il Ministero ad un incontro per l’esame
approfondito della vicenda, sulla base imprescindibile della disciplina normativa della
materia.”
ADUNANZA DEL 6 FEBBRAIO 2007
(adunanza straordinaria)
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Francesco Storace, Livia
Rossi, Rosa Ierardi.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
1
DELIBERE
Il Consiglio
- Vista la nota pervenuta in data 29 gennaio
2007 dall’Avv. (omissis);
Premesso
che il predetto professionista chiede che il
Consiglio lo autorizzi ad assumere il mandato
professionale conferitogli dal dott. (omissis) in
un procedimento penale pendente innanzi al
GUP di Perugia ove il predetto risulta essere
persona offesa nonchè denunciante nei confronti del Dott. (omissis), Giudice presso il
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Tribunale di Roma;
Considerato
che questo Consiglio non ha il potere di
concedere autorizzazioni di sorta in ordine
all’assunzione di incarichi professionali essendo ogni valutazione in proposito rimessa esclusivamente all’avvocato e ciò, d’altronde, conformemente a quanto disposto dall’art. 24
Cost. che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi;
che, dunque, il giudizio del Consiglio può
essere esclusivamente limitato a questioni insorte dopo l’assunzione del mandato professionale e concernenti le modalità di esercizio
dello stesso di cui sia eventualmente investito;
che, in virtù di ciò, non è consentito all’Ordine professionale “garantire” preventivamente il professionista circa la correttezza di comportamenti di cui egli solo è responsabile;
p.q.m.
dichiara l’inammissibilità della richiesta.
ADUNANZA DELL’8 FEBBRAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella
Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
passaggi all’Albo ordinario ................ n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda ................................. n. 1
30
1
1
1
2
0
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 15
abilitazioni .......................................... n.
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
compiuta pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
a domanda .................................... n.
per fine pratica ............................. n.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ................................. n.
aperture proc. disciplinare ........... n.
25
5
3
1
1
3
5
2
49
10
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 74
SEGRETERIA
autoriz. alle notifiche dirette ............. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
30
67
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta il 2 febbraio 2007 dall’Avv. Giorgio
Assenza, Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ragusa con la quale comunica di non aver voluto partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario
del 27 gennaio 2007 presso la Corte di Appello
di Catania, in segno di protesta per i provvedimenti adottati dal Parlamento, con la c.d.
“Legge Bersani” e dal Governo con il disegno
di legge di riforma degli ordinamenti professionali.
Il Consiglio ne prende atto e si compiace.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta il 2 febbraio 2007 dal Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica
con la quale informa che, relativamente alla
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
lettera inviata al Presidente della Repubblica,
tenendo conto delle attribuzioni spettanti al
riguardo al Ministro della Giustizia, la stessa è
stata trasmessa al Capo di Gabinetto di quel
Dicastero.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera
pervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. Bruno
Andreozzi, Presidente dell’Associazione “Avvocati alla ribalta” con la quale ringrazia il
Presidente Cassiani sia per la sua partecipazione alla rappresentazione genovese che per il
suo intervento a Genova.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera
pervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. Luigi Di
Majo con la quale il professionista lo ringrazia
per la sua partecipazione allo spettacolo teatrale sul “Processo di Norimberga”, tenutosi a
Genova.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce che ha
portato il saluto del Consiglio in occasione
delle solenni esequie dell’Avv. Giorgio Zeppieri. Lo ricorda quale Amico, Maestro, Uomo
di eccezionale ingegno e cultura. Esprime anche cordoglio al Collega Leone Zeppieri, alla
famiglia, al Consiglio dell’Ordine, alla Camera Penale di Latina che hanno organizzato una
manifestazione che ha coinvolto una moltitudine di colleghi.
Il Consiglio prende atto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Pietro Adonnino, Laura Barracco, Lorenzo Bianchi, Monica Buonfiglio, Filippo Cece, Fabio Cirulli, Alfredo
Codacci Pisanelli, Tiziana De Angelis, Pier
Paolo De Caro, Giovanni Antonio De Rosa,
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Rita Grazia Della Lena, Giancarlo Faraci, Beatrice Fimiani, Stefania La Spada, Roberta
Leoni, Carmine Macrì, Maria Cristina Menichelli, Rita Monaco, Anna Chiara Pandolfi,
Simone Panepinto, Bellino Elio Panza, Alessandro Petruccioli, Carlo Romano, Severino
Santiapichi, Gino Scartozzi, Antonio Schilirò, Riccardo Secreti, Domenico Speziale, Nicoletta Tradardi, Paolo Zompicchiatti di essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla lettera pervenuta il 1° febbraio 2007
dell’Avv. (omissis) con la quale il professionista segnala un disservizio della VII e XIII
Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Roma per udienze rinviate d’ufficio ma non
comunicate ai legali delle parti in causa.
Il Consiglio ne prende atto e delega il
Consigliere Fasciotti per esame e relazione.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione pervenuta il 1° febbraio
2007 dell’Avv. (omissis) con la quale la professionista chiede al Consiglio di intervenire presso il Tribunale Ordinario di Roma a causa del
nuovo Regolamento di accesso ai fascicoli.
Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti
per esame e relazione.
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- Su relazione del Consigliere Cipollone, il
Consiglio approva e lo delega perchè provveda a disporre l’abbonamento alla rivista “Diritto e religioni”, trattandosi di tematiche di
grande interesse su materia e disciplina poco
presente nei libri della nostra Biblioteca.
- Il Consigliere Ierardi comunica l’inserimento, nella Commissione per la Conciliazione Stragiudiziale delle controversie, degli Avvocati Raffaele Condemi e Dario Schettini.
Paralisi dell’attività presso gli Uffici
Giudiziari - individuazione delle più
opportune iniziative
- Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Fasciotti riferiscono sulla situazione
che si sta verificando nelle Sezioni Civili del
Tribunale Ordinario di Roma. L’agitazione
del personale di Cancelleria sta creando la
paralisi nell’attività degli avvocati.
Il Consiglio delibera di porre l’argomento
all’ordine del giorno della prossima adunanza.
ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2007
(adunanza straordinaria)
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio
Prosperetti, Paolo Nesta, Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
4
DELIBERE
Paralisi del Tribunale Civile: iniziative a
tutela dei Colleghi
- Prende la parola il Consigliere Segretario
Conte chiedendo che il Consiglio, prima di
proseguire nell’attività disciplinare, affronti e
discuta la questione di cui al punto 5 dell’Ordine del giorno sulla quale, peraltro, ha predisposto per tutti i Consiglieri la seguente comunicazione già in atti:
“Il Consigliere Segretario Conte porta alla
urgente attenzione del Consiglio la drammatica situazione del Tribunale Ordinario di Roma
a seguito degli ultimi provvedimenti presi dalla Dirigenza del Personale Amministrativo
dello stesso che, di fatto, hanno paralizzato
l’attività degli Uffici Giudiziari e soprattutto
hanno reso impossibile l’espletamento dell’attività professionale di tutti gli Avvocati. Il
Consigliere Segretario Conte informa il Consiglio che, venerdì 9 u.s., allo ore 9.30, si è
recato presso le Sezioni Civili del Tribunale
Ordinario di Roma dove ha trovato moltissimi colleghi esasperati poichè, a causa di un’improvvisa Assemblea del Personale Amministrativo, tutte le Cancellerie risultavano chiuse
e -incredibilmente- non era stato attivato neppure un “presidio” per il ritiro degli atti “ultimo giorno”. Il risultato di siffatta sconcertante
situazione -e l’assoluta mancanza di preavviso
riguardo alla chiusura delle Cancellerie- ha
impedito di poter depositare gli atti in scadenza con il risultato che appare superfluo aggettivare. Il Consigliere Segretario Conte comunica che, unitamente ad alcuni colleghi presenti dinanzi alle Cancellerie, si è recato immediatamente presso gli Uffici del Presidente
f.f. del Tribunale di Roma, Dott. Alberto Bucci, senza ottenere però risultato alcuno poichè
gli stessi Uffici risultavano chiusi, senza neppure il personale di Segreteria. A ciò si aggiunga che, per oltre un’ora e mezza, nessuno è
stato in grado di poter informare i colleghi in
attesa di quanto avveniva, sino a quando, una
non meglio identificata rappresentante “sindacale” degli Amministrativi, si “degnava” di
comunicare che era in corso un’Assemblea e
che gli Avvocati non potevano impedire ai
Cancellieri di “esercitare i propri diritti”. Il
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tutto, peraltro, (come riferito al Consigliere
Conte) veniva espresso con toni tanto sgarbati
quanto incuranti della palese drammaticità
professionale che gli stessi colleghi vivevano
in quel momento, vedendo atti urgenti scadere senza che si potesse procedere al loro rituale
deposito. In ultimo, alcuni colleghi presenti,
hanno riferito che, in varie Cancellerie, gli
avvocati che tentavano di ricevere spiegazioni
erano stati, nel corso della mattinata, maltrattati e offesi in maniera inaccettabile. Infine,
sembrerebbe che -alla fine della mattinata di
venerdì- sia stato allestito un presidio intorno
alle ore 12 e un altro intorno alle ore 12.45
soltanto dopo le ripetute e vibranti proteste
dei colleghi presenti in Tribunale. Tuttavia,
non è dato sapere quanti colleghi non hanno
potuto usufruire del tardivo servizio e quanti
atti in scadenza, effettivamente, non si siano
potuti depositare. Il Consigliere Segretario
Conte informa il Consiglio di essersi recato
anche nei giorni successivi presso le Sezioni
Civili del Tribunale Ordinario di Roma, prendendo atto che la situazione era ed è ancora
“difficilissima”. Il personale di Cancelleria
continua a pretendere da tutti gli avvocati che
accedono agli Uffici, la procura notarile che
accerti la sostituzione del dominus, impedendo la visione dei fascicoli ed esigendo che si
entri negli Uffici medesimi uno per volta. Il
risultato è che si creano file lunghissime con
tempi di attesa che raggiungono addirittura le
tre ore.
Il Consigliere Segretario Conte, premesso
quanto sopra, chiede che il Consiglio prenda
una posizione estremamente forte e significativa a difesa di tutti i colleghi, con una delibera, se del caso, che preveda manifestazioni di
protesta anche eclatanti e richiedendo, se possibile, l’intervento della stampa in modo che
venga pubblicizzata, con il massimo clamore,
la drammatica e rovinosa situazione del Tribunale Ordinario di Roma, risaltando doverosamente l’impossibilità dei colleghi a svolgere la
propria professione nel rispetto del mandato
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conferito dal cittadino al proprio difensore.”
Il Presidente Cassiani -alla luce della comunicazione del Consigliere Segretario Conte- ha inteso inserire all’ordine del giorno
dell’odierna adunanza la questione proprio
per la sua urgenza e indifferibilità.
Il Presidente Cassiani rappresenta che,
come è noto, il Tribunale Civile è praticamente paralizzato dall’agitazione del Personale di
Cancelleria.
Osserva che le rivendicazioni del Personale, di fatto, impediscono agli Avvocati l’esercizio del mandato ricevuto: non è stato neanche
previsto un “presidio” che consenta di depositare gli atti in scadenza.
Fa presente che, allo scopo di affrontare e
risolvere una situazione che rischia di diventare addirittura esplosiva, ha inviato telegrammi
al Ministro Mastella e al Presidente f.f. del
Tribunale, Dott. Alberto Bucci e, inoltre, fax
ai Sottosegretari Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.
A tutti ha chiesto di essere convocato “ad
horas” insieme ai rappresentanti delle categorie interessate.
Chiede a tutti i Consiglieri che esprimano
la loro opinione e diano utili indicazioni circa
le iniziative più opportune.
Propone di pubblicare e affiggere un manifesto di dura protesta.
Prende la parola, a questo punto, il Consigliere Fasciotti il quale conferma integralmente quanto descritto dal Consigliere Segretario
Conte poichè egli stesso è stato chiamato da
numerosi colleghi in Tribunale venerdì scorso
e, giunto presso gli Uffici Giudiziari, ha preso
atto che la situazione era letteralmente esplosiva. Le Cancellerie sono state chiuse senza
nessun preavviso e i colleghi che dovevano
usufruire del servizio stazionavano inutilmente nei corridoi protestando per lo sconcertante
accaduto. Il Consigliere Fasciotti conferma
che sono stati allestiti, tardivamente, e solo
dopo l’intervento del Consigliere Segretario
Conte, un paio di presidi per il ritiro degli atti
in scadenza, ma molti colleghi si erano già
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
allontanati dal Tribunale e quindi, quasi sicuramente, gli stessi non avevano potuto depositare gli atti urgenti.
Il Consigliere Fasciotti condivide pienamente l’urgenza rappresentata dal Consigliere
Segretario Conte e comunica al Consiglio di
aver saputo che vi è stato effettivamente un
incontro tra funzionari del Ministero della
Giustizia e una rappresentanza sindacale dei
Cancellieri, ma che i tempi di un eventuale
accordo sono lunghissimi e che la situazione
in Tribunale, viceversa, deve essere risolta
immediatamente, prima che i colleghi arrivino all’esasperazione.
Prende la parola il Consigliere Cerè, la
quale condivide l’urgenza di affrontare la problematica e rappresenta la propria esperienza
di avvocato civilista che ben conosce quelle
che sono le disfunzioni del Tribunale di Viale
Giulio Cesare e che, quindi, quanto sta avvenendo aumenta in modo drammatico una
situazione già difficilissima. Il Consigliere Cerè
condivide la necessità di una ferma presa di
posizione del Consiglio.
Prende la parola il Consigliere Bucci il
quale ricorda che il Consiglio non ha un ruolo
sindacale e che non può prendere posizioni
conflittuali in situazioni di questo genere, ma
allo stesso tempo condivide in pieno la necessità di affrontare la gravissima situazione ritenendo non tollerabile che i colleghi debbano
vedere impedito l’espletamento del proprio
lavoro quotidiano.
Prende la parola il Consigliere Barbantini
il quale, pur condividendo l’urgenza della
problematica e tutto quanto affermato sia dal
Consigliere Segretario Conte che dal Presidente Cassiani, afferma che sarebbe un errore
creare una contrapposizione con il personale
amministrativo oppure prendere parte o rendersi promotori di una manifestazione di protesta eclatante che non rientra nei compiti e
nei doveri dell’Istituzione. Viceversa bisogna
insistere con i vertici del Tribunale e con i
vertici del Ministero perché intervengano, al
più presto, per quanto di loro competenza.
Prendono la parola i Consiglieri Gianzi e
Rossi i quali, pur non frequentando le Sezioni
Civili del Tribunale Ordinario di Roma, hanno avuto anch’essi contezza delle numerose
proteste dei colleghi per quanto sta avvendendo e sottolineano la necessità di una presa di
posizione del Consiglio poichè gli avvocati si
attendono un intervento dell’Istituzione in
questo difficile momento dove l’attività del
Tribunale Civile, a detta di tutti, è di fatto
paralizzata.
Conclude il Presidente Cassiani confermando che la questione verrà posta nuovamente all’ordine del giorno della prossima
adunanza e che, nel frattempo, si attiverà
presso il Ministero della Giustizia per avere
notizie su eventuali interventi risolutivi del
problema.
ADUNANZA DEL 15 FEBBRAIO 2007
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Domenico Condello, Livia Rossi, Donatella
Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
per trasferimento .......................... n.
per sanzione disciplinare .......... n. 1
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2
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ........................................... n.
abilitazioni ........................................ n.
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6
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
iscrizioni e abilitazioni ......................n. 10
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................n. 2
compiuta pratica ...............................n. 5
nulla osta al trasferimento .................n. 1
cancellazioni
a domanda ...................................n. 6
per fine pratica ............................n. 5
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 61
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette .. n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
22
93
DELIBERE
- Il Presidente riferisce che il Presidente Lo
Turco ha comunicato che è stato consegnato
un parcheggio di superficie nel quale hanno
previsto 20 posti per gli Avvocati.
Propone di raccogliere le domande pervenute al Consiglio e di operare una scelta che
privilegi i Colleghi che si trovano in maggiore
difficoltà.
Il Consiglio prende atto di quanto riferito
e affida al Presidente il compito di procedere.
- Il Presidente informa che in data 9 febbraio 2007 è pervenuta una istanza dell’Avv.
(omissis) con la quale il professionista chiede
che al Consiglio di provvedere alla nomina del
terzo arbitro, con funzioni di Presidente, per
un Collegio arbitrale per dirimere la controversia insorta tra l’Agenzia (omissis) e la S.r.l.
(omissis).
Il Consiglio nomina l’Avv. Marina La Ricca, con studio in Roma Via Ezio n.19.
30
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- Il Presidente informa che il 14 febbraio alle
ore 13.00 ha partecipato ad una riunione presso
il Ministero della Giustizia che si è protratta
fino alle ore 18.00. All’incontro erano presenti
il Presidente Morgini, Capo di Gabinetto del
Ministro, il Sottosegretario Scotti, il Presidente
f.f. del Tribunale Alberto Bucci, il Capo Dipartimento Presidente Castelli, il Dottor Parnasi,
Dirigente degli Uffici Giudiziari.
Ha esordito rappresentando la drammatica situazione del Tribunale Civile, chiedendo
con forza che il Personale di Cancelleria non
continui a far pagare agli Avvocati e ai Cittadini le conseguenze delle sue proteste. Ha anche
chiaramente detto che la situazione è ormai
esplosiva perché gli Avvocati non ne possono
più di fare lunghe file oppure, peggio ancora,
di non avere un presidio al quale rivolgersi per
il deposito degli atti in scadenza.
Il Presidente ha proposto come iniziative
urgenti:
- un incontro tra i rappresentanti delle
categorie interessate;
- l’autorizzazione all’accesso nelle cancellerie dei colleghi e dei collaboratori di studio
eventualmente muniti di un contrassegno rilasciato dal Consiglio dell’Ordine;
- un preavviso al Consiglio dell’Ordine
dell’indizione di Assemblee del Personale di
Cancelleria;
- la più sollecita sospensione dell’agitazione.
Ha concluso assicurando che l’Avvocatura
è pronta a far fronte comune nella lotta per un
miglior funzionamento della Giustizia.
Informa che il Presidente Bucci e il Dottor
Parnasi hanno condiviso le sue richieste.
Quest’ultimo ha assicurato che le sottoporrà immediatamente ai rappresentati sindacali.
Il Presidente f.f. Bucci ha anticipato che
convocherà per mercoledì prossimo il Consiglio dell’Ordine e tutti i capi degli Uffici
Giudiziari.
Tutti hanno poi rappresentato l’assoluta
mancanza di risorse economiche e di organico
preannunciando in difetto di un deciso inter-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
vento, la paralisi di tutto il sistema Giustizia.
Il Presidente Morgini e il Presidente Castelli hanno auspicato la fine dell’agitazione
assicurando l’attuazione di provvedimenti che
dovrebbero risolvere o attenuare i problemi
che l’hanno determinata.
E in particolare:
- l’approvazione di un protocollo che verrà
illustrato alle categorie interessate e diventerà
operativo entro pochi mesi. Tale protocollo
prevederebbe l’informatizzazione dei fascicoli con conseguente riduzione dei tempi per la
loro consultazione;
- la modifica di una circolare del 2000 che
ha consentito il distacco di molti cancellieri
alla Corte di Appello;
- l’esame della possibilità di attingere agli
elenchi degli idonei al concorso per Ufficiali
Giudiziari;
- la realizzazione in tempi brevi della ricostituzione delle carriere che da anni costituisce
l’obiettivo del Personale di Cancelleria.
Al termine dell’incontro il Presidente ha
preso atto delle buone intenzioni e della disponibilità dimostrate da tutti ma ha anche
preannunciato che il mancato accoglimento
delle richieste avanzate a nome del Consiglio
porterebbe gli avvocati ad uno stato di esasperazione difficilmente controllabile.
Il Presidente comunica che prenderà contatto entro breve tempo con il Presidente f.f.
Bucci e con il Dott. Parnasi per verificare se la
disponibilità dimostrata si è poi tradotta in
iniziative concrete. Nella malaugurata ipotesi
che ciò non avvenga, si vedrà costretto a
proporre al Consiglio la convocazione di un’Assemblea Straordinaria che decida strategie e
reazioni adeguate alla drammaticità del momento.
Il Consigliere Condello ricorda il progetto
presentato due anni or sono sulla nota di
iscrizione a ruolo con codice a barre. L’autorizzazione di questo sistema consentirebbe di
risolvere il problema delle file all’Ufficio Iscrizioni a Ruolo. Il progetto non era stato poi
portato in esecuzione per non disponibilità da
parte del Tribunale.
Il Consigliere Condello propone al Consiglio di sollecitare il Tribunale per attivare
questo servizio. Sono necessari soltanto dei
lettori dei codici a barre da collegare ai computer siti negli Uffici Giudiziari per le iscrizioni a
ruolo. A cura del Consiglio verrà distribuito a
tutti gli avvocati che ne faranno richiesta un
apposito programma software in grado di elaborare la nota di iscrizione a ruolo con dei
codici a barre che vengono direttamente stampati. Il programma è in distribuzione gratuita
da parte del Ministero e da parte di una società
privata.
Il Consigliere Condello propone di organizzare un seminario informativo per gli avvocati su questo problema.
Il Consiglio delega il Consigliere Condello
a prendere contatto con gli incaricati del Tribunale Ordinario di Roma per attivare il servizio della nota di iscrizione a ruolo con codice
a barre e autorizza la organizzazione, in collaborazione con il Centro Studi e con la Commissione informatica e nuove tecnologie, del
seminario informativo.
Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a continuare per la strada intrapresa.
- Il Presidente riferisce sul discorso tenuto
in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti.
Ne sintetizza il contenuto sottolineando
che anche in questa occasione ha protestato per
la mancata soluzione dei problemi della Giustizia e contro le norme che di fatto incidono sulla
dignità e indipendenza dell’Avvocatura.
Aggiunge, inoltre, di aver delineato la necessità che il regolamento dei procedimenti
contabili in vigore dal 1933 esige una riforma
anche alla luce dell’art. 111 della Costituzione
e la opportunità che la Corte abbia esclusiva
competenza nei confronti di chiunque gestisca la cosa pubblica.
Il Consiglio ne prende atto.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Antonella Anselmo,
Claudio Barbieri, Anna Bianchini, Giuseppe
Cieri, Claudio Ciufo, Gianluigi Cocco, Maria
Alessandra Cova, Riccardo Delli Santi, Barbara Giaquinto, Erminia Greco, Antonio Gregorace, Lidia Iezzi, Manrico Pensa, Anna Maria
Perulli, Maria Cristina Pieretti, Francesco Rivellini, Fabio Rossi, Riccardo Siciliani, Gianluca Sposato, Marina Turchetti, Chiara Vetro,
Rosamaria Zuccaro, di essere autorizzati ad
avvalersi delle facoltà di notificazione previste
dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 9 febbraio 2007 degli
Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti con
la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Zurolo & Monti”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degli
Avv.ti Carla Licignano e Donatella Mangani
con la quale le professioniste comunicano la
costituzione di un’associazione professionale
denominata “Studio Legale Associato degli
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Avv.ti Carla Licignano, Donatella Mangani &
C.” siglabile “Studio Legale Associato OIKOS”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che con nota dell’8 febbraio 2007 l’Avv. Filippo Ungari Trasatti comunica di non far più
parte dell’associazione professionale denominata “Studio Legale Ungari Trasatti” e di aver
aderito, con decorrenza 1° gennaio 2007, all’associazione professionale “Studio Legale
Casella Pacca - Associazione Professionale”
che, di conseguenza, cambia denominazione
in “Studio Legale Casella Pacca - Ungari Trasatti - Associazione Professionale”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli
Avv.ti Stefano Colella e Fabio Maniscalco con
la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Colella Maniscalco”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli
Avv.ti Michele Aureli e Stanislao Aureli con la
quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Aureli Stanislao - Aureli Michele Avvocati. Studio Legale Aureli”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli
Avv.ti Fabrizio Alessandro Passarini, Enrico
Liberati e Luca Milani con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Liberati Milani Passarini & Partners - Avvocati Associati”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Avv.ti Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli,
Andrea Maisani e Marco Santaroni con la quale
i professionisti comunicano la costituzione di
un’associazione professionale denominata “Studio Santaroni - Avvocati Associati”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degli
Avv.ti Maria Chiara Schiavetti, Stefano Greco, Antonella Palma e Barbara Pignotti con la
quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Associato Schiavetti,
Greco, Palma, Pignotti”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 12 febbraio 2007 è pervenuta dalla
Società Cast una nota con la quale si comunica che la predetta società ha formalizzato il
recesso con l’Unep del contratto riguardante
la gestione dell’applicativo “notifico.it”. Conseguentemente dal 28 febbraio 2007 il servizio
cesserà.
Il Consiglio manda al Consigliere Fasciotti.
(pareri deontologici – v. rubrica)
Incarico professionale per recupero
crediti per contributo annuale iscritti
- Il Consigliere Testa informa il Consiglio
che i crediti nei confronti dei Colleghi morosi
nel pagamento del contributo annuale hanno
assunto proporzioni notevoli che incidono
sulla situazione contabile dell’Ente. In particolare, l’Ufficio di Tesoreria ha comunicato al
sottoscritto i seguenti dati: morosi anno 2002
n. 441; morosi anno 2003 n. 894; morosi anno
2004 n. 1313; morosi anno 2005 n. 2084;
morosi anno 2006 n. 4798.
Fa presente che per gli anni fino al 2001 si
è già proceduto, ove possibile, alla sospensione dall’esercizio della professione dei colleghi
morosi.
Fa presente, inoltre, l’elevato numero dei
praticanti avvocati morosi per i quali si è già
proceduto alla relativa richiesta di pagamento.
Vista la situazione come sopra descritta il
Consigliere Testa propone di aprire i procedimenti di sospensione dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27
novembre 1933 n. 1578 nei confronti dei
Colleghi morosi fino al 2004, mentre per i
morosi degli anni 2005 e 2006 si procederà ad
ulteriore sollecito con addebito delle spese
postali a carico degli inadempienti.
Il Consigliere Tesoriere Testa propone che
all’esito del procedimento di sospensione nei
confronti di chi sarà inadempiente si procederà coattivamente anche attraverso l’ausilio di
un gruppo di avvocati nominati dal Consiglio.
Il Consiglio delibera di accogliere le proposte del Consigliere Testa e di aprire procedimenti di sospensione dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27
novembre 1933 n. 1578 nei confronti dei
Colleghi inadempienti nel versamento del
contributo annuale fino all’anno 2004. Manda all’Ufficio Amministrazione per i necessari
adempimenti.
- Il Consigliere Fasciotti comunica di essersi incontrato nei locali del Consiglio dell’Ordine con il Signor Ettore Baiocchi, amministratore unico della Cast srl, il quale ha evidenziato la situazione relativa ai rapporti in corso
con l’Unep. Ha sottolineato che, a fronte del
servizio offerto dalla Cast nell’ordine del 30%
del totale, alla società sono riservate due casse,
laddove per le notifiche individuali sono state
aperte nove casse. Ha evidenziato, inoltre, che
nel servizio della consegna e restituzione atti
individuali sono impegnate 57 persone, mentre la società Cast si avvale, viceversa, di 2 o 3
persone.
Ha consegnato un promemoria da portare
a conoscenza dei Consiglieri dell’Ordine e ha
chiesto che il Consiglio si renda intermediario, attivandosi con la Corte di Appello di
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Roma e, in particolare, con il Dott. Cofano,
Magistrato addetto alla Presidenza, per una
riunione con la presenza del responsabile dell’Unep, Dott. Sili e di rappresentanti del Consiglio dell’Ordine, al fine di rinnovare il rapporto gestionale e di sottoporre la programmazione di alcune nuove implementazioni.
Il Consigliere Fasciotti chiede che il Consiglio lo autorizzi, unitamente ad altro Consigliere, ad organizzare un incontro con un
rappresentante della Corte di Appello di Roma
e con un rappresentante dell’Unep.
Il Consiglio ringrazia il Consigliere Fasciotti e lo autorizza ad organizzare l’incontro.
- Il Consigliere Cipollone comunica che è
pervenuta in data 31 gennaio 2007 una nota
dell’Associazione di volontariato Puer -Ente
Morale Onlus- con la quale si comunica l’organizzazione del memorial “Stefania Conti
Rinaudo”. La manifestazione consiste in un
quadrangolare di calcio al fine di raccogliere
fondi da destinare ad iniziative a favore dell’infanzia.
Il Consiglio preso atto, approva la manifestazione alla quale parteciperanno i responsabili della Commissione Sportiva del Consiglio.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che continuano i contatti con il Dirigente dell’Ufficio
U.N.E.P., Dott. Sili, al quale è stato evidenziato il disservizio in riferimento anche alla restituzione di atti di citazione notificati, successivamente alla data di comparizione indicata
nell’atto, come nel caso dell’Avv. Ugo Frezza
perchè il sistema di presentazione dei singoli
atti allo sportello è, allo stato, privilegiato dai
colleghi rispetto al sistema automatizzato, è
stato richiesto di segnalare i casi di disservizio
ed è stata promessa una maggiore attenzione.
gretario Antonio Conte, nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio
Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatella
Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario ............................... n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
passaggi all’elenco speciale
“Professori Universitari” ................ n.
cancellazioni
a domanda ..................................... n.
per decesso ..................................... n.
per trasferimento ........................... n.
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1
1
4
2
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TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
7
abilitazioni .......................................... n. 10
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
9
compiuta pratica ................................ n. 10
nulla osta al trasferimento ................. n.
1
cancellazioni
per decesso ..................................... n.
1
per trasferimento ........................... n.
7
a domanda ..................................... n. 30
per fine pratica .............................. n.
7
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 56
SEGRETERIA
autoriz. alle notifiche dirette ............. n. 33
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ..................................... n. 128
rigetti .............................................. n.
1
ADUNANZA DEL 22 FEBBRAIO 2007
DELIBERE
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-
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- Il Consigliere Rossi comunica che il Cen-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati presso il Consiglio
Nazionale Forense, facendo seguito alla riunione del 2 dicembre u.s. tenutasi a Bologna
tra i responsabili delle Scuole Forensi, ha fissato un nuovo incontro che avrà luogo a Venezia il 10 marzo p.v. per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1) Obbligatorietà dei corsi di formazione
forense alla luce del D.D.L. Calvi.
2) Le specializzazioni professionali introdotte dalla riforma Bersani. Effetti sul sistema
formativo dell’avvocato.
3) Varie ed eventuali.
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi a
partecipare.
(pareri deontologici – v. rubrica)
- I Consiglieri Barbantini e Prosperetti,
coordinatori della Commissione Rapporti Internazionali, comunicano che la Commissione propone la nomina dei seguenti Colleghi
quali Rappresentanti del Consiglio nelle Associazioni internazionali di seguito indicate:
- per l’U.I.A.: l’Avv. Corrado de Martini;
- per l’I.B.A.: l’Avv. Saly Valobra;
- per l’U.A.E.: l’Avv. Enrico Scoccini;
- per la F.B.E.: l’Avv. Françoise Marie
Plantade.
Per i Rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense alla C.C.B.E. si indicano i nominativi degli Avv.ti Antonio Jacopo Manca
Graziadei e Riccardo Cappello.
Il Consiglio, in accordo con le proposte
della Commissione, nomina i suddetti Avvocati per le Associazioni rispettivamente indicate.
Agitazione dei Cancellieri - Paralisi del
Trib. Civile - incontro con il Presidente
del Tribunale dott. Alberto Bucci
- Il Presidente riferisce sull’incontro con i
Capi degli Uffici Giudiziari tenutosi il 21
febbraio 2007 nella stanza del Presidente f.f.
del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Al-
berto Bucci, precisando quanto segue: mercoledì 21 alle ore 15 si è svolto nella stanza del
Presidente Bucci il previsto incontro con i
rappresentanti del Personale di Cancelleria.
Per il Consiglio, oltre me, erano presenti i
Consiglieri Conte, Barbantini, Fasciotti, Ierardi, Rossi e Storace.
Nell’occasione, ho premesso che l’Avvocatura romana non è e non sarà mai contro il
Personale di Cancelleria e ho precisato che
una lotta tra Operatori di Giustizia in questo
momento è semplicemente assurda in quanto
tutti sono caratterizzati dalle stesse indilazionabili esigenze.
Ho aggiunto che l’Avvocatura è pronta a
far fronte comune per risolvere i problemi che
affliggono la Giustizia.
Ho concluso affermando con estrema decisione che Cittadini e Avvocati non sono
però disposti a sopportare le conseguenze
delle problematiche che hanno determinato
l’attuale stato di agitazione del Personale di
Cancelleria non essendo ammissibile che le
inadempienze del Governo condizionino
l’esercizio del mandato professionale.
Dopo una lunga discussione, alla quale
hanno partecipato attivamente i Consiglieri
dell’Ordine, il Presidente del Tribunale, il dirigente Dott. Parnasi e il Consigliere Lambertini, sono stati raggiunti i seguenti risultati
parziali ma importanti:
- allo stato, l’accesso alle Cancellerie sarà
concesso agli Avvocati già costituiti e ai loro
Collaboratori purchè muniti di delega su carta
intestata dello studio e corredata da copia di un
documento di riconoscimento del delegante;
- il Consiglio, allo scopo di alleggerire il
lavoro dei Cancellieri, dà incarico al Consigliere Barbantini di individuare una soluzione
che consenta ai praticanti di evitare di dover
chiedere copia dei verbali di udienza;
- il Consiglio si adopererà per convincere
gli Iscritti a fare uso della smart-card e quindi
del programma di accesso Polisweb. A tale fine
i Consiglieri Condello e Storace si sono impe-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
gnati a organizzare convegni ed esercitazioni
pratiche e comunque a pubblicizzare detto
programma;
- il Consiglio, in attesa della preannunciata
informatizzazione delle Cancellerie, metterà
a disposizione tre impiegati per l’apertura di
altrettante postazioni informatiche;
- su proposta del Consigliere Lambertini le
iscrizioni delle cause verranno effettuate direttamente nelle Cancellerie che trattano materie
determinate;
- il Consiglio darà incarico ai Consiglieri
Condello e Storace di rendere esecutiva la
delibera con la quale ha previsto che l’iscrizione a ruolo avvenga mediante un lettore di
“codici a barre”.
Al termine dell’incontro ho proposto che,
in mancanza di risultati concreti e immediati,
venga convocata un’Assemblea straordinaria
nella quale Avvocati, Cancellieri, Magistrati
possano rappresentare con forza la drammatica situazione nella quale sono chiamati ad
operare e chiedere che il Governo intervenga
prima che si arrivi alla paralisi.
Giovedì 8 marzo 2007 alle ore 15.00, insieme ai Consiglieri che vorranno partecipare
all’incontro, mi recherò dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, Presidente Castelli, per esaminare un piano di organizzazione telematica delle Cancellerie che dovrebbe risolvere il problema dell’accesso ai
fascicoli.
Prende la parola il Consigliere Segretario
Conte il quale, pur apprezzando e condividendo quanto affermato dal Presidente Cassiani, desidera precisare che la situazione resta
-allo stato- drammatica e che gli interventi
debbono continuare a tutela dei tanti Colleghi
che, con lesione del proprio decoro, sono
costretti ad insopportabili attese di ore davanti
alle Cancellerie chiuse, con facoltà di ingresso
di una o al massimo due persone alla volta con
conseguenze facilmente immaginabili. Il Consigliere Segretario Conte rileva che il Consiglio si trova costretto a “mediare” le sacrosante
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istanze dei Colleghi con il Ministero quando
lo stesso non riesce a trovare soluzioni alla crisi
di funzionamento dell’attività giurisdizionale
ormai al collasso. Gli incombenti che obbligano i Colleghi, ogni qualvolta si recano in una
Cancelleria, sono diventati insuperabili e sempre più numerosi: questo deve essere risolto.
Le ragioni della protesta del Personale di Cancelleria sono note ed effettivamente in larga
parte condivisibili ma non per questo debbono risolversi in una regolamentazione cavillosa e a volte ostruzionistica del diritto di accesso agli Uffici da parte degli Avvocati.
Il Consigliere Segretario Conte, pur prendendo atto di quanto ci è stato riferito dal
Presidente Bucci, dal Dr. Parnasi e dal Consigliere Lambertini, insiste perché il Consiglio
comunque valuti ulteriori forme di protesta e
di intervento al fine di trovare un punto di
interesse comune e di soluzione soddisfacente
per tutti al fine di non rendere ancora più
impervio ai Cittadini, veri fruitori del servizio
Giustizia, il percorso delle azioni giudiziarie
che vengono dagli stessi intraprese.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra e
rinvia la questione all’adunanza successiva
all’incontro dell’8 marzo 2007.
- Il Presidente riferisce sul suo intervento in
occasione della Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Commissione Tributaria.
Precisa che nell’importante occasione, che
ha visto la presenza dei vertici della Guardia di
Finanza e di moltissimi Avvocati, Magistrati e
Politici, non si è limitato a portare il saluto del
Consiglio ma ha svolto un’ampia relazione
sulle problematiche connesse all’attività delle
Commissioni Tributarie e sulle iniziative adottate dal Consiglio per rendere sempre più
preparati ed efficienti i Colleghi che praticano
la materia o fanno parte quali giudici onorari
delle Commissioni Tributarie.
Il Consiglio ne prende atto.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Sabrina Allegra, Valentina Battiato, Savina Bomboi, Filippo Bove,
Maria Elena Chialastri, Riccardo Rosaria Ciampa, Alessandro Ciampini, Andrea Colalongo,
Maria Francesca De Pasqua, Stefano Duranti,
Cristiano Fuduli, Stelio Gicca Palli, Stefania
Lattanzi, Gabriella Lauro, Carla Licignano,
Giorgio Liserre, Donatella Mangani, Roberta
Mariani, Antonella Marrama, Riccardo Martino, Francesca Marziale, Stefano Mechelli,
Monica Minacapelli, Bianca Morgigni, Cristina Orgiana, Ermanno Pica, Federica Pica, Fabiana Piperissa, Andrea Quattrocchi, Valerio
Raimondo, Lorenzo Vitale, Enrico Volpetti,
Paolo Zunino
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 16 febbraio 2007 è pervenuta una
nota dell’Azienda Sanitaria Locale Roma G
con la quale viene chiesto un elenco di nominativi di avvocati esperti in Diritto Amministrativo per la composizione delle Commissioni giudicatrici per lo svolgimento di gare di
appalto (art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006).
Il Consiglio nomina gli Avv.ti Andrea Accardo, Antonio Canini, Matteo Di Raimondo, Giovanni Giangreco Marotta, Alessandra
Mari, Rosario Carmine Rao e Mario Ettore
Verino.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 16 febbraio 2007 degli
Avv.ti Stefano Felicioli, Margherita Gualtieri e
Antonietta Di Paolo con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Avvocato
Stefano Felicioli e associati”.
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 13 febbraio 2007 dell’Avv. Giuseppina Grande e del Dottor Marco
Borrani con la quale i professionisti comunicano la costituzione di un’associazione professionale denominata “Studio Legale Associato
Grande e Borrani”.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che il 23 gennaio 2007 è pervenuta una richiesta del Municipio Roma Delle Torri relativa
alla nomina dei membri della Consulta del
Municipio Delle Torri per l’handicap. Con la
predetta missiva si richiede che il Consiglio
confermi quale rappresentante dell’Ordine,
l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo.
Il Consiglio conferma quale rappresentante l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che il 15 febbraio 2007 è pervenuta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la
richiesta del nominativo di un avvocato quale
componente e del nominativo di un avvocato
quale componente supplente per la costituzione della Commissione per il patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma
1308 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Il Consiglio nomina quale componente
l’Avv. Livio Lavitola, quale componente supplente l’Avv. Flavia Prosperetti.
Il Consiglio, visto il comma 1308 dell’art. 1
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone
che gli Uffici del Consiglio non accettino, dalla
data odierna, domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per procedure riguardanti gli Organi di Giustizia Amministrativa.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che è stato notificato al Consiglio in data 13
febbraio 2007 un ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio da parte dell’Avv. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti degli Avv.ti (omissis), per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata
negata all’Avv. (omissis) la copia del provvedimento di archiviazione dell’esposto presentato nei confronti dei predetti professionisti.
Il Consiglio delega il Presidente a conferire
incarico all’Avv. Paolo Berruti per costituirsi
nel giudizio in oggetto e per eleggere domicilio
presso lo studio dell’Avv. Paolo Berruti, in via
Bocca di Leone n. 78 Roma.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 19 febbraio 2007 è pervenuta una
nota dall’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma con
la quale viene chiesto un elenco di nominativi
di avvocati ai sensi dell’art. 84 comma 8 D.Lgs.
163/2006.
Il Consiglio nomina gli Avv.ti Alessandra
Amoresano, Leonardo Lavitola, Andrea Manzi, Giuseppe Maria Meloni, Carlo Priolo e
Marco Valerio Santonocito.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che la
Commissione di Diritto Societario e Diritto
Commerciale ha approntato con la promozione del Centro Studi un Seminario di Diritto
Societario da tenersi nel corrente anno presso
l’Aula Avvocati od altro luogo che sia in grado
di accogliere un prevedibile numero elevato di
partecipanti.
Il Seminario prevede la trattazione di argomenti di grande interesse quali:
- La riforma del Diritto Societario. Tipologia di Società.
- La costituzione di S.p.A. La S.p.A. unipersonale.
- Conferimenti e finanziamenti soci nelle
S.p.A.
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- I patti parasociali.
- Azioni e strumenti finanziari.
- L’assemblea di S.p.A. e le relative impugnazioni.
- L’amministrazione delle S.p.A.
- I controlli interni ed esterni alle S.p.A.
- I nuovi modelli di amministrazione e
controllo.
- Il bilancio e le altre informazioni societarie.
- I patrimoni destinati.
- La costituzione di S.r.l. La S.r.l. unipersonale. Capitali e quote.
- Assemblea, amministrazione e controlli
nella S.r.l.
- I gruppi di società. L’attività di direzione
e coordinamento.
- Le operazioni straordinarie. Trasformazione, fusione, scissione.
- Scioglimento e liquidazione delle società
di capitali.
- Le cooperative e i consorzi.
- Profili di diritto societario e comunitario.
- Profili generali del processo societario.
- Conciliazione e arbitrato in materia societaria.
- Le società nelle procedure concorsuali.
Hanno dato la loro adesione come relatori
i Prof. Avv. Daniele Santosuosso, Maurizio
Sciuto, Giuseppe Ferri jr, Leopoldo Sambucci,
Luigi Salomone, Raffaele Lener, Giuseppe
Guizzi, Paolo Valensise, Vincenzo Cariello,
Giovanni Figà Talamanca, Andrea Niutta, Mario
Stella Richter jr, Nicolò Abriani, Umberto Tombari, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Niccolini, Andrea Zoppini, Massimo Benedettelli,
Giovanni Arieta, Daniele Vattermoli.
Il Seminario avrà inizio dopo il 15 marzo
2007: gli incontri si terranno dalle ore 14 alle
ore 15.30.
Il Coordinatore chiede al Consiglio l’autorizzazione allo svolgimento del Seminario con
la promozione e la propulsione del Centro
Studi, nonchè di dare pubblicità allo stesso
chiedendo agli interessati la comunicazione
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
alla partecipazione mediante adesione da inviarsi agli Uffici del Consiglio entro il 10
marzo 2007, al fine di individuare il numero di
partecipanti onde stabilire l’impegno dell’Aula Consiliare o di altro luogo opportuno, da
ricercarsi tra quelli ai quali nello scorso passato, il Consiglio ha fatto ricorso.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Cipollone fa presente di
aver partecipato il 21 febbraio scorso alla riunione del Comitato Albo Periti presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma.
Sono state esaminate soprattutto le domande
di medici, architetti e ingegneri per l’iscrizione
nei rispettivi elenchi. Il 70% delle domande
sono state accolte. Si è stabilito di sospendere
l’iscrizione nei confronti dei professionisti
sottoposti ad indagini giudiziarie. Si è cercato
di rispettare, per quanto concerne l’iscrizione
negli elenchi, l’esigenza di una esperienza con-
solidata tenendo in considerazione, in ogni
caso, anche dei giovani altamente preparati e
qualificati.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Cipollone fa presente che
l’Avv. Michele Corsano, con studio in Via
Barberini n. 86 Roma, ha deciso di chiudere il
proprio studio legale dopo cinquant’anni di
attività.
Pertanto, ha chiesto di poter donare alla
Biblioteca del Consiglio tutti i libri della sua
biblioteca che annovera, fra l’altro, libri rari,
collezioni forensi in lingua francese e opere
editoriali di pregio.
Il Consiglio accetta l’offerta e dispone
l’acquisizione delle opere con la supervisione
del Consigliere Cipollone, responsabile della
Biblioteca.
a cura di Antonio Conte
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
CONVEGNI
RELAZIONE DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO SUL TEMA
DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI IN ITALIA IN OCCASIONE DEL
CONVEGNO TENUTOSI IL 22 FEBBRAIO 2007 ORGANIZZATO DALLA
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA
Prima di affrontare il tema della formazione degli avvocati in Italia oggi, ritengo
opportuno uno sguardo di insieme sulla professione forense nel nostro Paese, che prende
le mosse, nella conformazione odierna, dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, che istituì i
Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i cui iscritti eleggevano i rispettivi Consigli
dell’Ordine; un ulteriore passo legislativo è stato, poi, effettuato con la legge 25 marzo 1926,
n. 453, che tra l’altro istituì il Consiglio Superiore Forense (oggi, Consiglio Nazionale
Forense), trasferendo ad esso la competenza, già delle Corti d’Appello, a decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali locali, in materia di tenuta
degli albi e di disciplina degli iscritti, ed attribuendogli, inoltre, poteri di esprimere pareri,
su richiesta del Ministro della Giustizia, sui progetti di legge e di regolamenti, riguardanti
l’esercizio della professione forense, e di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi dei singoli Ordini locali.
Come ben osserva Edilberto Ricciardi, nella sua opera fondamentale “Lineamenti
dell’ordinamento professionale forense” (Giuffré Editore, ed. 1990), con la normativa testé
rammentata si volle regolamentare da parte dello Stato italiano l’esercizio di un’attività,
ritenuta necessaria per la collettività, dal momento che coloro che esercitavano l’attività
forense dovevano essere soggetti dotati di particolari requisiti tecnici e morali.
La legislazione italiana in materia ha, ovviamente, avuto una serie di sviluppi nel tempo,
ma ciò che interessa sottolineare è un elemento di particolare rilevanza che ha guidato il
legislatore italiano, vale a dire la ricerca di linee tali da assicurare ai consociati la esistenza di
un Ordine forense costituito da iscritti eticamente attrezzati, forniti di adeguata preparazione e “vigilati” dai rispettivi Consigli degli Ordini di appartenenza a tutela dei cittadini, che
si affidano per la cura dei propri diritti ed interessi agli avvocati, ai quali - del resto - fin dalla
legge su citata n. 1938 del 1874 si è conferita l’esclusiva della difesa nell’esercizio della
professione.
Un provvedimento legislativo di notevole rilievo è quello contenuto nel regio decreto
legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, provvedimento il quale, stanti alcune caratteristiche peculiari del particolare clima politico in cui
venne predisposto ed emanato, fu poi emendato in maniera cospicua con il decreto
legislativo luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944, che in generale soppresse i
sindacati locali, i sindacati nazionali e le Commissioni centrali di tutte le professioni;
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
mentre, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 382, sempre del 23 novembre 1944,
furono ricostituiti gli Ordini ed i Collegi professionali, soppressi nel 1933, e furono dettate
apposite norme per la elezione ed il funzionamento dei rispettivi organi rappresentativi,
nuovamente denominati Consigli.
In particolare, l’art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 attribuì le
funzioni spettanti al Consiglio superiore forense al Consiglio nazionale forense, formato da
componenti eletti, per ciascun distretto di Corte d’Appello, tra gli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
In ogni caso, la normativa contenuta nel provvedimento legislativo del 1933 ha subito,
nel tempo, poche variazioni tra le quali si segnalano quelle di cui alle leggi nn. 406 del 24
luglio 1985, 242 del 27 giugno 1988, 142 del 20 aprile 1989, tutte concernenti la disciplina
degli esami di avvocato, nonché quella n. 27 del 24 febbraio 1997, con la quale fu soppresso
l’albo dei procuratori legali, restando in vita unicamente quello degli avvocati.
Sembra importante evidenziare come nell’art. 18 del regio decreto n. 1578/1933 viene
prevista la frequenza, posteriormente alla laurea, da parte del praticante, “di un seminario
o altro istituto costituito presso una Università” italiana, nei quali siano effettuati all’uopo
speciali corsi, e che sia riconosciuto con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia (oggi, della
Giustizia). Tale frequenza, con profitto e per un periodo annuale, poteva tenere luogo della
frequenza dello studio di un avvocato per pari periodo di un anno.
Trattasi, pertanto, di un intervento del legislatore finalizzato alla migliore formazione
professionale del futuro avvocato; sul tema in parola, di fondamentale importanza per la
qualità delle prestazioni del professionista forense, deve segnalarsi quanto disposto con
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, contenente “regolamento
relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato”.
L’art. 1 di tale testo stabilisce che la pratica forense deve essere svolta “con assiduità,
diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”, principalmente presso lo studio e sotto il controllo
di un avvocato, per il compimento delle attività proprie della professione.
Per la migliore formazione del futuro avvocato, l’art. 3 del decreto in esame prevede che
i Consigli dell’Ordine possono istituire scuole di formazione professionale, la cui frequenza
“integra la pratica forense”.
In tali scuole, i corsi sono tenuti nell’ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo
teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla
previdenza forense.
Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale
Forense.
Nella separatezza di linee formative di aspiranti avvocati e di aspiranti magistrati, viene
ad inserirsi la legge n. 127 del 15 maggio 1997 che delega al Governo l’emanazione di decreti
legislativi volti, in un primo tempo, unicamente alla regolamentazione dell’accesso alla
magistratura; in un secondo tempo, alla nascita di una formazione comune dei futuri
avvocati, magistrati e notai, e ciò attraverso la frequenza da parte di laureati in Giurisprudenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, da istituirsi presso le facoltà di
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Giurisprudenza delle Università italiane.
A tal proposito, si evidenzia come l’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, che disciplina la Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, prevede
che tale scuola provveda “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione
dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio”.
L’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta
anche da magistrati, avvocati e notai.
Gli elementi distintivi di detta scuola sono i seguenti: a) il numero chiuso (cfr. art. 3 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537); b) l’attribuzione ad un “consiglio direttivo”,
a composizione mista (professori, giudici, notai ed avvocati) dei compiti di gestione e di
programmazione della didattica; c) la durata biennale dei corsi (un primo anno comune alle
tre professioni ed un secondo, invece, diverso da indirizzo ad indirizzo); d) il taglio pratico
dell’insegnamento; e) l’esame finale, che, superato positivamente, fa conseguire il diploma
di specializzazione.
Il piano di studi prevede l’insegnamento delle seguenti materie: diritto civile; diritto
processuale civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto penale; diritto processuale
penale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; informatica giuridica; fondamenti di
diritto europeo; diritto della U.E. ed internazionale.
Personalmente, poi, in qualità di componente del Consiglio direttivo, prima della Scuola
di specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” ed, attualmente, di quello della stessa Scuola universitaria
di “Tor Vergata”, mi sono battuto affinché venisse inserito, in via ufficiale, il corso sulla
deontologia forense e sul nostro ordinamento professionale, con la previsione di sedici ore
complessive di insegnamento nel secondo anno, cioè quello “specialistico”.
L’insegnamento delle predette materie è suddiviso in un “monte ore”, per un totale di
circa 500, che si differenzia tra il primo ed il secondo anno (nel corso di quest’ultimo, come
detto più specialistico, a seconda dell’indirizzo prescelto, vengono approfondite, per
maggiore numero di ore, le materie oggetto di esame e/o concorso).
Al riguardo, credo che, in particolare, due siano gli aspetti che maggiormente meritano
di essere sottolineati.
In primo luogo, mi pare possa salutarsi con favore la chiara, espressa e dettagliatamente
illustrata previsione che, alle attività di insegnamento e di apprendimento “classiche”, se ne
siano affiancate altre “atipiche” quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages,
discussioni pubbliche di temi, redazione di atti e pareri.
In via più generale, l’insegnamento nella Scuola è stato finalizzato al coinvolgimento
degli aspiranti avvocati, magistrati e notai, onde favorire lo sviluppo di concrete capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici.
In secondo luogo, mi sembra importante evidenziare come sia stato riconosciuto
l’interesse pubblico generale alla formazione degli avvocati, con l’assunzione, da parte del
Ministero e delle Università, del compito di formare detti professionisti.
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Simile riconoscimento va a rafforzare l’idea, ormai ampiamente diffusa, che l’esercizio
concreto della professione forense debba essere riservato a soggetti adeguatamente preparati
all’assolvimento di sì delicata funzione, così riconoscendo, anche a livello pubblico, il ruolo
fondamentale e l’importanza dell’attività di formazione e di aggiornamento che da tempo
svolgono gli Ordini forensi.
Sintesi e coronamento dei due principi che ho qui ricordato è la scelta legislativa - voluta
per rafforzare l’approccio pratico allo studio delle discipline giuridiche, e contenente un
implicito ma chiaro riconoscimento della validità e della bontà dell’opera di insegnamento
ed aggiornamento sino ad oggi svolta dagli Ordini - di affiancare, al corpo docente delle
Università, anche esponenti delle professioni legali, scelta che, a mio avviso, ha contribuito
a garantire un miglior raccordo tra Foro ed Università ed un sicuro arricchimento delle
rispettive competenze.
In altri termini, non vi è dubbio che la introduzione nel nostro ordinamento del concetto
della formazione comune post-lauream, agli aspiranti avvocati, magistrati e notai, vale a dire
a coloro che utilizzano la conseguita laurea in giurisprudenza in una delle sue tre tipiche
finalizzazioni, rappresenta uno snodo di grande rilievo culturale e professionale con
l’adozione anche in Italia di un modello simile ad altri ordinamenti, tra i quali piace citare
quello tedesco.
La formazione dei futuri avvocati, peraltro, come si è visto a proposito del contenuto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, è affidata anche ad altre strutture,
tra cui le scuole di formazione professionale istituite in seno ai singoli Consigli dell’Ordine.
In Italia, secondo un censimento posto in essere dal Consiglio Nazionale Forense, al
quale spetta la preventiva approvazione del programma dei singoli corsi, sono operative n.
73 scuole, che hanno sede in Ancona, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bologna,
Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cassino, Castrovillari,
Catania, Chieti, Civitavecchia, Cosenza, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze (n. 2 scuole), Foggia
e Lucera, Forlì e Cesena, Frosinone, Genova, L’Aquila, Latina, Lecce, Locri, Matera,
Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Padova e Rovigo,
Palermo, Palmi, Parma, Perugia, Pescara, Piemonte Orientale, Pisa, Pistoia, Pordenone,
Ragusa e Modica, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, S.M. Capua Vetere,
Salerno, Siena/Arezzo, Siracusa, Taranto, Torino, Torre Annunziata, Trani, Trapani,
Trento, Treviso, Udine, Velletri, Venezia, Verona, Vicenza/Bassano, Viterbo/Orvieto.
Peraltro, le scuole in parola hanno caratteristiche molto differenti le une rispetto alle
altre, dal momento che, in alcuni casi, i rispettivi Consigli dell’Ordine le hanno dichiarate
obbligatorie ai fini dell’utile espletamento della pratica forense e della successiva partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; in altri casi - ed è
la maggior parte - la frequenza di tali scuole è considerata meramente facoltativa e puramente
integrativa della pratica forense. Ma non basta, variano da scuola a scuola il numero delle
ore destinate alle attività didattiche, la tipologia di queste ultime, i criteri da seguire per un
proficuo insegnamento ai praticanti avvocati, le caratteristiche dei docenti (accademici,
ovvero avvocati generici, ovvero specialisti ecc.).
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Tale panorama variegato non deve, tuttavia, condurre a considerazioni negative sullo
stato della formazione, in Italia, degli aspiranti avvocati, dal momento che – anzi – si nota
una grande sensibilità in tutto il paese da parte dei Consigli dell’Ordine territoriali riguardo
a tale problematica, rispetto alla quale è, d’altronde, sommamente sensibile il Consiglio
Nazionale Forense.
Detto organismo ha istituito un Centro per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale degli Avvocati (che organizza e coordina le attività di aggiornamento per avvocati,
svolge funzioni di promozione e coordinamento delle Scuole di formazione forense,
approva gli statuti e i regolamenti di queste ultime, determinandone gli indirizzi funzionali
e didattici, nonché i criteri per il conseguimento degli attestati attinenti alla formazione,
vigila sul loro funzionamento e sulla loro gestione, promuove e gestisce la Scuola nazionale
di alta formazione) nonché la Scuola Nazionale di Alta Formazione per Avvocati (che cura
l’aggiornamento professionale degli avvocati, la formazione dei docenti delle Scuole e
l’organizzazione di seminari e corsi in materie specialistiche).
Ciò che va evidenziato è che viene così curato anche l’altro aspetto di fondamentale
importanza, vale a dire quello della formazione permanente e del costante aggiornamento
di chi è già avvocato.
In tale solco, va rammentato che il Consiglio Nazionale Forense, nella recentissima
seduta del 18 gennaio 2007, ha approvato un regolamento che, all’art. 1, tratta proprio della
“formazione professionale continua”, rientrante nell’ambito del dovere di competenza
sancito dall’art. 12 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e, poi, successivamente modificato, soprattutto per
quanto concerne il tema della “pubblicità”.
Credo che sia utile per tutti i componenti della Commissione “Formazione” della
Federazione degli Ordini forensi europei, disporre di copia di tale regolamento che,
pertanto, allego alla presente relazione.
In conclusione, pur se – come brevemente visto – in Italia, la formazione forense è curata
sotto molteplici aspetti, non posso fare a meno di sottolineare che manca – a mio avviso –
un disegno formativo unitario, che garantisca cioè ai consociati, che necessitano di tale
servizio, di rivolgersi a professionisti, che siano tutti dotati di uno “standard” formativo e
di aggiornamento omogeneo di alto livello, come si conviene per l’esercizio di sì delicata
funzione.
Tale riflessione sorge dal triste dato che in Italia il numero di laureati in giurisprudenza
aumenta di anno in anno (basti pensare che presso la prestigiosissima facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, soltanto nell’ultimo anno, ci sono stati 1.500
laureati!) e, troppo spesso, la maggior parte di essi sceglie di avvicinarsi alla professione
forense, non nella consapevolezza dell’importanza di tale funzione, ma come ultimo
“ripiego”, quasi che questa fosse la strada più semplice da percorrere!
Ed allora, la mia proposta, già peraltro da me avanzata in Italia, è quella di ottenere una
formazione comunemente elevata su tutto il territorio nazionale, costituendo dei necessari
filtri che selezionino, sin dal principio, coloro che intendono accedere alla professione
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
forense.
Potrebbe, dunque, prevedersi l’istituzione di un’unica scuola biennale di specializzazione, sul modello di quelle universitarie sopra dette, la cui frequenza dovrebbe essere
obbligatoria per gli aspiranti avvocati.
Essa dovrebbe essere affidata al Consiglio Nazionale Forense, che ogni anno dovrebbe
curarne l’esame di accesso, da tenersi a livello centrale e dovrebbero poi essere previste, per
la frequenza, sedi dislocate sul territorio, ad esempio in ogni distretto di Corte d’Appello,
che tuttavia garantiscano unicità di programmi e unicità di criteri di insegnamento.
Il superamento dell’esame finale, da tenersi anch’esso nella sede centrale, dovrebbe far
conseguire il titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense.
L’ipotizzata soluzione credo che possa consentire di conseguire una idonea preparazione
così da condurre gli aspiranti avvocati al mondo della professione, totalmente consapevoli
della funzione e del servizio (di pubblica necessità) che andranno a svolgere in favore della
collettività.
Detta consapevolezza dovrà via via maturare ed uniformarsi con quanto si legge nel
preambolo del nostro vigente Codice deontologico italiano: “l’avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per
i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali
per la realizzazione e la tutela di questi valori”.
Certamente, ben altro ci sarebbe da dire su un tema di così grande spessore, ma, per non
tediare i miei Colleghi, qui mi fermo, con l’espressa riserva – peraltro – di ampliare il mio
contributo, ove richiestone, in vista di una futura riunione che potrebbe ipotizzarsi a breve,
subito prima dell’assise napoletana, prevista per il prossimo mese di marzo.
Un caro saluto ai Colleghi.
Salvatore Orestano
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE:
FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
considerato
•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il
compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di
garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di
determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono
regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali,
in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi
imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti
dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il
compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi
e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio
nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi»;
•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il
progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante
aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale continua
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la
propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.A tal fine, essi hanno il dovere
di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente
regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali,
mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio
almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e
4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai
settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3
e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi
aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli
dell’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8.
L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di
attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione
effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente
dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale di
previdenza forense:
a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui
sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi
nazionali ed internazionali della categoria professionale;
d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni
metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad
ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti,
istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei
medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal
Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine.
L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo,
nonché gli argomenti trattati.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle
attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle
scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero
pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti
giuridici;
c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto
della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n.
6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n.
15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esoneri
Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti
universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per
gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.Nei casi di:
– maternità
– grave malattia o infortunio
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
– altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense
l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,
proporzionalmente alla durata dell’esonero.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una
sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando
gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata
o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità
della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila
sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi
ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli
eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
In particolare, i Consigli dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche
di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso
dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a
ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad
oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
I Consigli dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine
e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle
ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la
partecipazione agli eventi formativi.
Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio
Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del
programma stesso.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del
programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative
documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno
organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata
entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli
eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale
facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal
Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione
professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione
dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.
Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italiana
e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e
nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle
incombenze ad essi affidate.
Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’Ordine a norma
del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativi
organizzati dai Consigli dell’Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano
essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione
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continua.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta
giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende
approvato.
In caso di parere negativo, il Consiglio dell’Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a
trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi
formulati dal Consiglio Nazionale Forense.
Articolo 10
Norme di attuazione
Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero
necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.Il primo periodo di valutazione della
formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E RUOLO
DELL’AVVOCATURA "UN IMPEGNO COMUNE PER LA GIUSTIZIA"
ROMA, 21 FEBBRAIO 2007
L’ORGANIZZAZIONE DEL “SERVIZIO GIUSTIZIA”
Il convegno, dedicato all’organizzazione della giustizia civile, costituisce un importante
momento di riflessione e di proficuo confronto tra l’Avvocatura e la Magistratura nella
prospettiva della ricerca di soluzioni per un nuovo e giusto processo civile che sia atto a
garantire l’efficienza e l’effettività della giurisdizione ed il rispetto dei tempi ragionevoli di
durata del processo, attualmente inadeguato alle esigenze di un Paese civile.
La U.N.C.C., nella sede del suo ultimo Congresso Nazionale dello scorso ottobre, ha
denunciato, ancora una volta, come sia assolutamente indispensabile ed indifferibile porre
mano ad una generale riorganizzazione del processo che abbia come principio cardine la
semplificazione e la tendenziale unificazione di quella pluralità di riti in cui il processo
civile si è andato via via frammentando (attualmente, infatti, vengono impiegate contemporaneamente ben 26 differenti - e forse anche più - procedure, a seconda dell’organo
decidente, della materia o della data di avvio del giudizio).
Per le Camere Civili - che di tale linea di pensiero rivendicano, non senza una punta
d’orgoglio, la paternità, per averne fatto un proprio “cavallo di battaglia” sin dalla
costituzione dell’Unione Nazionale - non può che essere motivo di soddisfazione constatare
come essa sia andata riscuotendo via via sempre maggiori consensi tra gli operatori, fino a
potersi ormai definire patrimonio comune ed acquisizione pacificamente condivisa, come
le stesse relazioni odierne - oltre a quanto sto per dire - stanno dimostrando e, ritengo,
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dimostreranno.
Ebbene, nella II Sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma, lo scorso
mese di settembre, è stata approvata all’unanimità la mozione, presentata dalla U.N.C.C.,
volta a “nominare una Commissione che affronti scientificamente tale problema ed elabori, in tempi
brevissimi, una concreta proposta, da sottoporre al legislatore, di uno strumento mirato alla unificazione e semplificazione dei riti.”
Non più tardi di un mese fa, il 20 gennaio scorso, il Coordinamento Nazionale degli
Osservatori sulla Giustizia Civile, riunitosi a Roma, ha approvato una mozione nella quale
- accanto ad altro, di cui si dirà - “si propone a tutte le associazioni forensi ed alla ANM di
indirizzare al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera per
chiedere che tra gli interventi urgenti per la giustizia civile ripetutamente preannunciati(…) venga
inserito in posizione prioritaria rispetto a tutti gli altri quello concernente una significativa riduzione
del numero dei riti.”
E’ tempo, allora, che la Commissione voluta all’unanimità dal Congresso Nazionale
Forense prenda vita e che la lettera, o “manifesto” comune, pensato dagli Osservatori, prenda
forma. L’iniziativa che oggi ci vede riuniti qui, può e deve servire anche a questo.
E’ superfluo aggiungere che la U.N.C.C., da parte sua, si è attivata istituendo al proprio
interno una Commissione cui è stato affidato l’ambizioso compito di elaborare una vera e
propria riforma organica del processo civile.
E’ impossibile sottacere la difficoltà dell’impresa ma l’U.N.C.C. confida che con la
collaborazione e l’apporto di tutti gli operatori della giustizia operare un riassetto generale
del processo civile non resti soltanto una chimera.
Nell’attesa, appare utile fornire una breve sintesi delle possibili soluzioni via via
prospettate per una razionalizzazione e semplificazione del processo, con la doverosa
avvertenza per cui, più che suggerire rimedi, si intende qui offrire una serie di spunti di
discussione per il dibattito che seguirà.
Per alcuni, la strada dell’unificazione dovrebbe essere attuata mediante l’adozione di un
unico rito ordinario, modellato sullo schema del rito del lavoro che, ispirato ai principi della
concentrazione e dell’oralità, ha dato prova, almeno nelle prime rigide applicazioni, di
buoni risultati.
Altri hanno, al contrario, osservato come la previsione di un unico modello di processo
ordinario di cognizione, così strutturato, non sia compatibile con la particolarità delle
singole categorie di controversie. Si è quindi suggerito di affiancare al vigente rito ordinario
un modello processuale, sempre a cognizione piena ma semplificato quanto a forme e
termini.
In questa prospettiva si è proposta l’adozione di uno schema procedimentale articolato
in due fasi: l’una, relativa alla preparazione della causa, destinata all’individuazione delle
sole questioni realmente controverse e suscettibile di una risoluzione anticipata, già in sede
di prima udienza (ad esempio, quando vi siano da risolvere contrasti procedurali oppure
nell’ipotesi in cui il convenuto riconosca o non contesti la domanda, oppure, ancora, la
prova sia evidente o le contestazioni del diritto azionato siano manifestamente infondate);
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l’altra destinata, qualora non ricorra nessuna delle ipotesi prospettate e/o sia comunque
necessaria attività istruttoria, all’assunzione delle prove ed alla decisione.
Altri, ancora, hanno suggerito di individuare un modello di processo stabile e tendenzialmente unitario ma flessibile, adattabile, cioè, quanto alle forme ed ai mezzi di tutela,
alle diverse tipologie e concrete caratteristiche delle controversie nonché alla loro complessità, operandosi, in tal modo, una sensibile riduzione delle ipotesi di specialità e mantenendosi in vigore solo quelle per le quali la specialità, per l’appunto, sia giustificata da effettive
esigenze di tutela differenziata.
Altri, inoltre, hanno individuato un diverso percorso e trattamento processuale in
relazione alla rilevanza, complessità e difficoltà della controversia (il pensiero corre alla
distinzione nei paesi anglosassoni tra il procedimento semplificato a costi fissi per le cause
di modesta entità - c.d. small claims track, di valore inferiore alle 5.000 sterline -; il “percorso
veloce” - c.d. fast track - per le controversie di valore sino a 15.000 sterline, che prevede un
tempo di istruzione inferiore alle 30 settimane; il “percorso multiplo” - c.d. multi track - per
tutte le altre controversie che, in quanto ritenute più complesse, vengono trattate con
procedura ordinaria).
Altri, ancora, per semplificare l’accesso alla giustizia e, nel contempo, risolvere i problemi
legati alla giurisdizione e competenza, hanno ventilato la creazione di un Tribunale unico,
suddiviso in sezioni specializzate, per cui, una volta presentata la domanda, sarà l’Ufficio
a trasmetterla alla sezione competente (tale soluzione ricorda per alcuni aspetti il sistema
spagnolo per cui è il Tribunale, ove la domanda viene registrata, a deciderne l’ammissibilità,
previa verifica che la controversia rientri nel suo settore di competenza per materia e che
soddisfi tutti i requisiti legali. In altri casi il Tribunale, prima di ammettere la domanda, deve
verificare anche la propria competenza territoriale).
Dai più si è poi invocato l’aumento dei titoli esecutivi di formazione extragiudiziale,
il potenziamento del ricorso alla tutela sommaria - non condizionato all’instaurazione e alla
conclusione del giudizio di merito - e l’incentivazione degli strumenti di condanna
anticipata (si è, al riguardo, prospettata la possibilità di introdurre in Italia, sia pure con
opportuni correttivi ed accorgimenti, l’istituto del référé provision del diritto francese; di
emanare l’ordinanza ex art. 186-quater anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria e di
ampliarne l’applicazione anche al di fuori delle fattispecie attualmente contemplate).
Da segnalare la proposta, proveniente soprattutto da parte della magistratura, di una
pluralità di forme semplificate di motivazione della sentenza, quantomeno per le cause
arretrate.
Va osservato tuttavia che le auspicate riforme processuali, benché essenziali, non
possono bastare a conseguire l’obiettivo del recupero dell’efficienza della giustizia civile.
Occorre, invero, una riforma strutturale del sistema, sì da garantire una più incisiva e
giusta tutela giurisdizionale che risponda, finalmente, alle esigenze della società civile e in
linea con gli standard europei (al riguardo, va sottolineato come, nell’ottobre scorso, mentre
si celebrava la “Giornata europea della giustizia civile” il nostro Paese abbia ricevuto, ancora una
volta, una diffida da parte del Consiglio d’Europa ad attuare le necessarie riforme per
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eliminare le deficienze strutturali del sistema giudiziario che, secondo l’Assemblea Parlamentare dell’Unione, sono causa di reiterate violazioni alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e tali da costituire “una grave minaccia per il principio del primato del diritto”).
In tale contesto, alcuni interventi si rivelano prioritari sul piano organizzativo ed
ordinamentale (anche in questo caso, ovviamente, senza la pretesa di suggerire rimedi
miracolosi, ma piuttosto argomenti di stimolo alla discussione).
Sul piano ordinamentale:
a) incrementare l’organico dei magistrati professionali, stante l’attuale inadeguatezza
del numero dei giudici togati;
b) affidare al giudice un numero effettivamente gestibile di cause, prevedendo rigorosi
meccanismi di controllo del rispetto dei termini assegnati per la loro definizione;
c) rivisitare il sistema di distribuzione tabellare degli affari per materia, tipologia e
complessità, anche attraverso la partecipazione degli avvocati ai Consigli Giudiziari;
d) introdurre il principio della specializzazione del Giudice, che consentirebbe una
gestione più razionale del carico processuale (specializzazione, infatti, è presupposto di
competenza, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista
dell’esperienza pratica), da conciliare con l’esigenza di assicurare, comunque, un’adeguata
rotazione;
e) non ampliare la competenza, né per materia, né per valore dei Giudici di Pace, o
provvedervi solo entro limiti ristretti e solo quando siano stati assicurati il preventivo
potenziamento degli strumenti di formazione professionale e la severa e rigorosa valutazione
e verifica periodica del grado di professionalità acquisito;
f) destinare i magistrati onorari e le relative risorse, non già alla costituzione di nuove
sezioni stralcio (espressione di una logica emergenziale di “smaltimento” che evoca immagini
ricollegabili più alla tutela dell’ambiente che all’amministrazione della giustizia) ma piuttosto alla creazione dell’Ufficio del Processo, sempre sotto la supervisione di un magistrato
togato (ancora una volta, in linea con le indicazioni degli Osservatori sulla Giustizia);
Sul piano organizzativo:
a) aumentare gli stanziamenti nel bilancio dello Stato per le spese di Giustizia;
b) introdurre e strutturare l’ufficio del Giudice (o del Processo) dotato di personale
qualificato - ivi compresi, come riferito, i magistrati onorari e, perché no, eventualmente i
praticanti avvocati - che sia di effettivo supporto al Giudice, sollevandolo da compiti non
strettamente attinenti la funzione giudicante, quando non del tutto impropri;
c) colmare le gravi carenze di organico del personale amministrativo favorendo, come
di recente concordato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia, la
stipulazione di convenzioni che prevedano la messa a disposizione da parte degli uffici
regionali (ma anche provinciali e comunali) di personale proprio per supplire alle esigenze
degli uffici giudiziari;
d) assicurare una migliore direzione e gestione degli uffici, anche attraverso una
riqualificazione del personale amministrativo, prevedendo un’apposita selezione e
formazione dei dirigenti;
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
e) dare l’avvio ad un serio processo generale di informatizzazione degli uffici giudiziari,
semplificando i sistemi informativi e le regole di accesso ai servizi;
f) rilanciare il processo telematico, abbandonando la fase sperimentale che data ormai
da lungo tempo (sono trascorsi ormai cinque anni dal regolamento ministeriale per
l’informatizzazione dei processi civili ma i risultati dell’e-justice sono poco confortanti,
soprattutto se paragonati a quelli ottenuti in altri paesi europei: tanto per fare un esempio,
ricordiamo che in Inghilterra e Galles è stato introdotto il c.d. Money Claim on-line, che
permette al cittadino di ottenere, appunto on-line, un decreto ingiuntivo; in Finlandia è
possibile attivare via e-mail un procedimento sia civile che penale etc.);
g) favorire l’attivazione su tutto il territorio delle c.d. “prassi virtuose” che, grazie,
soprattutto, all’attività degli Osservatori per la Giustizia si sono, via via tradotte in Protocolli
per l’efficace e proficua “gestione” delle udienze civili, potenzialmente suscettibili, se di
applicazione generalizzata, di migliorare sensibilmente (e, formula tanto cara al legislatore,
“a costo zero”) la resa del “servizio Giustizia.”
Occorre ribadire, dunque, come l’adozione di un serio ed organico piano di riforme sia
oggi più che mai imprescindibile per superare la gravissima crisi nella quale la giustizia civile
in Italia si dibatte da troppo tempo.
L’occasione, che oggi ci si offre, di un’iniziativa (finalmente) congiunta di Magistratura
ed Avvocatura, mosse da un obiettivo comune, quale il rendersi interlocutore unitario ed
autorevole nei confronti della classe politica e del legislatore, è troppo preziosa perché la si
lasci sfumare senza assicurarle un seguito adeguato.
In questa prospettiva, ritengo che la rilevata, spontanea convergenza sulle medesime
posizioni di componenti anche assai diverse tra loro costituisca la migliore riprova della
bontà dell’iniziativa odierna ed il miglior viatico per una sua utile prosecuzione, con
l’auspicio che i risultati siano proporzionati all’impegno ed alle speranze che in essa
ripongono i suoi promotori.
Per l’Unione Nazionale delle Camere Civili
Fabrizio Gizzi
Presidente della Camera Civile di Roma
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IL NOSTRO MONDO
GLI AVVOCATI “INUTILI” DEL MINISTRO BERSANI
di Carlo Testa
Sul quotidiano “Il Messaggero” del giorno 19 febbraio 2007, a pagina 14, è
riportata la seguente dichiarazione del Ministro Bersani: “un esercito di professionisti si occupa dell’inutile contenzioso sugli incidenti stradali invece noi, ad
esempio, gli proponiamo di certificare le pratiche per l’avvio di imprese nell’ambito
della semplificazione della burocrazia. Bisogna abituarsi a portare le risorse umane
e materiali là dove sono utili”.
In tutti questi anni varie offese sono state, anche gratuite, proferite nei confronti
dei professionisti forensi. Ora, l’epiteto “inutile” è una nuova verità che propina
l’attuale classe governativa.
Il Signor Ministro, che vorrebbe eliminare il contenzioso di migliaia di pratiche
ove si verte su diritti costituzionalmente garantiti quali la salute, la proprietà,
l’integrità patrimoniale dei cittadini, ci propone un nuovo lavoro: certificare
l’avvio delle nuove imprese, proprio in un momento che, come è noto, attività
artigianali e piccole e medie aziende chiudono per le eccessive vessazioni fiscali!
Oltre trant’anni fa, in una capitale di uno Stato asiatico di antichissima civiltà,
andò al potere un’elite rivoluzionaria che decretò come inutili i lavori svolti fino
a quel momento da intellettuali e impiegati della piccola e media borghesia
(professori, impiegati di banca, funzionari statali, professionisti, artigiani) e ordinò
agli stessi di andare a vivere e lavorare in aperta campagna, ove furono trasportati
con forza, per incrementare la produzione agricola dello Stato.
Se la filosofia politica alla base del pensiero del Signor Ministro è la stessa, i
professionisti forensi possono dirsi fortunati perchè, invece che campi di lavoro
agricolo forzato, l’attuale classe governativa italiana propone loro, d’imperio, un
inesplorato, anche se improbabile, ramo di attività lavorativa!
Scherzi a parte, l’Ordine forense non si piegherà nè ai soprusi nè alle offese.
Tenga conto il Ministro che, piuttosto, inutili sono le ore di fila davanti a
Cancellerie deserte e blindate, nonchè gli anni, i lustri, di durata dei processi che
una oculata Amministrazione della Giustizia potrebbe ridurre a tempi ragionevoli.
I Colleghi romani reagiranno con dignità e fermezza, con ulteriori forme di
protesta, dimostrando, anche con il lavoro quotidiano, l’insostituibile ruolo
dell’Avvocatura nella vita civile della nostra Nazione.
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IL NOSTRO MONDO
MASSIMI SISTEMI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
La giustizia sportiva si caratterizza per essere uno strumento molto duttile, in
quanto esistono diversi tipi di procedimenti di giustizia sportiva, attivabili a
seconda dell’interesse che deve essere tutelato.
I diversi procedimenti di giustizia si possono raggruppare in quattro tipologie
e precisamente:
- la giustizia disciplinare, che ha come scopo quello di salvaguardare l’ordinamento giuridico da quei comportamenti ritenuti illeciti e posti in essere in
violazione di precetti o di norme federali;
- la giustizia tecnica, che ha come scopo quello di garantire che le competizioni
sportive si svolgano regolarmente e che vi prendano parte solo i soggetti legittimati
secondo le regole federali;
- la giustizia economica, che ha come oggetto la risoluzione di controversie di
natura economica tra soggetti dell’ordinamento sportivo;
- la giustizia amministrativa,che ha come oggetto l’adozione di provvedimenti
da parte del C.O.N.I. ovvero di altri soggetti giuridici.
I principi che sostengono l’ordinamento sportivo sono quelli della lealtà e della
correttezza. In tutti i regolamenti federali che trattano della materia della giustizia,
infatti, uno dei primi articoli è sempre dedicato alla valorizzazione dei principi
della lealtà e della correttezza ai quali tutti i soggetti del mondo sportivo si devono
ispirare in ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica. Per tutti, si
vedano l’art. 1. 1° comma , del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione
Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) secondo il quale “coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità
di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e l’art. 1 del Regolamento di
Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) secondo il quale “le società, le
associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare
una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in
tutti i rapporti riguardanti l’attività federale, nonché nell’ambito più generale dei rapporti
sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza
delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., dei deliberati assunti e delle disposizioni
di volta in volta emanate dagli organi federali”.
Tali principi sono importanti in quanto l’ordinamento sportivo ritiene che
l’esercizio dell’attività fisica non debba essere fine a se stesso, ma debba costituire
il momento centrale di una più ampia valorizzazione del soggetto come persona
inserita in un contesto sociale. In virtù di questa considerazione, lo Statuto del
C.O.N.I. prevede la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età
e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, dettando principi
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per la lotta contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni
altra forma di violenza fisica o psicologica.
Questi principi di altissimo valore morale hanno un sapore universale secondo
il quale la persona in ogni sua azione agonistica o relazionale, dovrà sempre
comportarsi lealmente improntando la sua esperienza non solo al risultato sportivo: lo sport nasce come attività che procura un beneficio sia fisico che psichico alla
persona e che mira ad inserire la stessa nella dimensione relazionale della vita.
L’ordinamento sportivo presuppone la presenza di una pluralità di soggetti che
possiamo ricondurre a due distinti categorie:
- le persone fisiche;
- gli enti associativi.
Per quanto riguarda le persone fisiche, in attuazione di quanto disposto dal
nuovo Statuto del C.O.N.I. adottato dal Consiglio nazionale il 23 marzo 2004 ed
approvato con D.M. 23 giugno 2004, si conoscono tre categorie di soggetti:
- atleti;
- tecnici sportivi;
- ufficiali di gara.
Gli atleti entrano a far parte dell’ordinamento sportivo attraverso un atto
formale di adesione alla Federazione di appartenenza , in conseguenza del quale
divengono titolari di numerosi rapporti giuridici, tra cui quello relativo all’obbligo
di conoscere e rispettare le norme dell’ordinamento sportivo.
L’atto formale di adesione è l’atto di tesseramento e ciascuna Federazione
disciplina con norme autonome il relativo procedimento: attraverso l’atto del
tesseramento l’atleta entra a far parte dell’ordinamento giuridico sportivo.
Gli atleti vengono inquadrati preso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolare in cui sia consentito il tesseramento individuale alle
Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate.
Gli atleti devono praticare lo sport con lealtà sportiva, in conformità alle norme
nonché agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della Federazione nazionale a cui
appartengono; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi
del C.I.O. e del C.O.N.I.
I tecnici sportivi sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare
con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini
sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale
della loro attività.
Essi vengono inquadrati presso la società l’associazione sportiva riconosciuta,o
comunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loro
attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., e del C.O.N.I. e della
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Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, osservando altresì le norme e gli
indirizzi della competente federazione Internazionale, purché non in contrasto
con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
Gli ufficiali di gara sono tenuti a svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in
osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio in attuazione dell’antico brocardo latino sine spes et sine metus a cui tutte le funzioni di giudizio
dovrebbero essere ispirate.
Essi partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione
Sportiva Nazionale e senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle
manifestazioni sportive per assicurare la regolarità. Gli ufficiali di gara possono
anche essere riuniti in gruppi o associazioni dalla competente Federazione Sportiva
Nazionale.
Della categoria degli enti associativi fanno parte:
- il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.);
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- le Federazioni Sportive Nazionali;
- le Discipline Sportive Associate;
- gli Enti di promozione dello sport;
- le Società ed associazioni sportive in genere.
Il Comitato Olimpico Internazione (C.I.O.) è un ente sovranazionale del
quale fanno parte i singoli Stati che prevedano al loro interno un Comitato
Olimpico Nazionale di riferimento.
Il C.I.O. ha sede a Losanna in Svizzera, e costituisce un’organizzazione non
governativa, sorta dall’esigenza di gestire lo svolgimento dello sport a livello
mondiale.
Il Presidente del C.I.O. dura in carica otto anni, con possibilità di rinnovo per
ulteriori quattro anni e nell’esercizio delle sue attività, viene affiancato da un
Commissione Esecutiva.
Il C.I.O. svolge varie funzioni di natura tecnico-organizzativa. In particolare:
- redigere il protocollo per i Giochi Olimpici e stabilisce il relativo programma;
- ha poteri circa la determinazione dei criteri di ammissione degli atleti alle gare
per il dilettantismo;
- designa la città che dovrà ospitare i Giochi Olimpici;
- convoca il Congresso Olimpico al quale prendono parte i rappresentanti
ufficiali dei Comitati Olimpici Nazionali e delle Federazioni Sportive Nazionali;
- sovrintende allo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Il C.O.N.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Per espressa disposizione normativa, esso deve conformarsi ai principi dell’or-
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dinamento sportivo internazionale ed essere rispettoso degli indirizzi che derivano
dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.).
Compito fondamentale del C.O.N.I. è quello di organizzare e potenziare lo
sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento
nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica.
Nell’ambito della prevenzione e della repressione del doping, il Comitato
Olimpico Nazionale adotta misure che abbiano come scopo quello di scongiurare
l’uso di sostanze che tendano ad alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle
attività sportive.
Il C.O.N.I. è dotato di uno Statuto adottato a maggioranza dei componenti del
Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ed approvato, entro
sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Le competenze specifiche del C.O.N.I. sono delineate nello Statuto e riguardano:
- l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;
- la predisposizione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività
sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare
e corretto svolgimento delle gare;
- la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di
età e popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile;
- la predisposizione di azioni contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia
ed ogni forma di violenza;
- la previsione di principi che garantiscano ad ogni atleta formato dalle
Federazioni,Discipline, società od associazioni sportive, una formazione educativa
o professionale complementare a quella sportiva;
- la predisposizione di principi volti a reprimere e prevenire l’uso di sostanze di
metodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche
nonché a garantire giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo.
Gli organi del C.O.N.I. rimangono in carica quattro anni. Questi sono:
- il Consiglio Nazionale;
- la Giunta Nazionale
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Vi sono poi le Federazioni Sportive Nazionali:
gli enti associatici che contraddistinguono l’ordinamento sportivo sono costituiti dalle federazioni sportive nazionali, alle quali il D. Lgs 23 luglio 1999, n 242
riconosce natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
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Alle Federazioni Sportive Nazionali si sono affiancate le Discipline sportive
associate (tra le quali vi sono l’Orientamento – F.I.S.O. – e il Triathlon – F.I.T.R.),
che possono essere riconosciute dal Consiglio nazionale, godendo così delle stesse
prerogative delle Federazioni sportive nazionali, purché rispondano a determinati
requisiti. Si tratta di discipline sportive alternative rispetto a quelle già riconosciute
come Federazioni Sportive Nazionali, in quanto lo Statuto del C.O.N.I. prevede
espressamente che il Consiglio nazionale può riconoscere,a fini sportivi, una sola
Disciplina sportiva associata per ciascuno sport, purché non sia già oggetto di una
Federazione sportiva nazionale.
Sia le Federazioni sportive nazionali che le Discipline sportive associate sono
associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini
di lucro e disciplinate, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Esse sono costituite da società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti
dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali ed in relazione a particolari
attività, anche da singoli tesserati.
Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono
riconosciute ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. Tale riconoscimento è importante non solo in quanto costituisce l’atto istitutivo della Federazione o della Disciplina, ma altresì perché è pregiudizievole rispetto al riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato, concesso a norma del D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361.
Ai fini del riconoscimento sportivo, le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate devono rispondere ad alcuni requisiti e precisamente
devono:
- svolgere, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, l’attività sportiva,
ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di
formazione degli atleti e dei tecnici;
- costituire un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di
democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e alle
deliberazioni e agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;
- prevedere delle procedure elettorali e una composizione degli organi direttivi
che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30%
del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti,
in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione o
Disciplina associata interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole Federazioni e Discipline associate.
In presenza dei predetti requisiti il C.O.N.I. provvede a riconoscere a fini
sportivi la relativa Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.
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Spetta allo stesso Consiglio nazionale l’eventuale atto di revoca del riconoscimento, che si verifica ove dovessero venir meno i requisiti costitutivi della
Federazione, in quanto questi devono essere sempre presenti durante tutta la vita
della Federazione e della Disciplina.
Le federazioni sportive e le Discipline associate sono rette da norme statutarie
e regolamentari sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione all’attività
sportiva da parte di chiunque, in condizioni che garantiscano la parità e l’armonia
con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
L’atto fondamentale delle Federazioni e le Discipline sportive associate è lo
Statuto, il quale deve sempre rispettare i principi fondamentali emanati dal
Consiglio nazionale e deve, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio di diritti
e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse
categorie nell’ambito del medesimo settore.
Lo Statuto stabilisce, inoltre le procedure per l’elezione del Presidente e dei
membri degli organi direttivi, i quali restano in carica per quattro anni e possono
essere riconfermati.
È compito del Consiglio nazionale del C.O.N.I. emanare indirizzi in ordine ai
profili pubblicistici dell’attività delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con particolare riferimento alla affiliazione, al riconoscimento e ai controlli sulle società e sulle associazioni sportive, ai tesseramenti, alla
tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli atleti, alla repressione del doping,
nonché alla formazione dei quadri e dei tecnici.
I bilanci delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate
sono approvati annualmente, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglio
nazionale e dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..
È, inoltre, compito della Giunta nazionale vigilare sul corretto funzionamento
delle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate; ad essa
spetta, poi, i compito di promuovere il commissariamento delle Federazioni
sportive nazionali o delle Discipline sportive associate; in caso di gravi irregolarità
nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi
direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni nazionali.
Antonio Conte
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“IL DIRITTO: SUE IMPLICAZIONI,
COINVOLGIMENTI E INTERDIPENDENZE”
di Giovanni CIPOLLONE
LEZIONE TENUTA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MALTA
FRANCESCO DE FRANCHIS
“IL DIRITTO COMPARATO DOPO LA RIFORMA”
IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI
RIPORTANDO I PUNTI SALIENTI DI TALE TESTO
Giustizia è intesa come virtù universale, principio dell’ordine e d’armonia. Se
si cerca di fare un parallelo con il concetto di diritto o, meglio se si mettono su un
piano di relazione i due termini, si deve rilevare che sono entrambi concetti
impossibili da racchiudere in una formula; entrambi problemi filosofici presi
separatamente; quando poi sono combinati, danno luogo ad una miscela oltremodo complessa che ha occupato fin dall’origine il pensiero occidentale. Comunque,
poiché essi sono impiegati tanto spesso dal giurista e nel linguaggio corrente, ci si
attiene ad una accezione che sembra accettabile, almeno ai fini di queste lezioni.
Come annota Karl Popper: “Che cosa veramente intendiamo quando parliamo di
‘giustizia’?... ritengo che la maggior parte di noi, specialmente coloro che hanno in
genere una concezione umanitaria dei problemi, intendono qualcosa di questo
genere: a) una eguale ripartizione dell’onere della cittadinanza, cioè di quelle
limitazioni della libertà che sono necessarie nella vita sociale; b) uguale trattamento
dei cittadini davanti alla legge, a patto che, naturalmente, c) le leggi non siano tali
da favorire né da sfavorire singoli cittadini o gruppi o classi; d) imparzialità dei
tribunali e, finalmente, e) una eguale partecipazione ai vantaggi (e non solo
all’onere) che il fatto di essere membri dello stato può comportare per i cittadini
di esso”. Si potrebbe aggiungere e variare, e rilevare, magari, che, in primo luogo,
andrebbero esplicitati i diritti umani, e poi lo Stato di diritto (meglio la rule of law),
e poi la giurisdizione; ma la definizione è abbastanza ampia per includere senza
alcun dubbio tutto questo: ma il rischio di infilarsi in un tunnel senza uscita è
grande, almeno nei limiti imposti da queste lezioni. Comunque, se, come sembra,
la definizione di Popper è accettabile dal giurista, allora è innegabile che il diritto
(rectius, la politica, perché il diritto è, per molti versi, politica) ha un gran ruolo da
svolgere, tenendo conto che quella definizione si può considerare come il
manifesto delle società liberali dell’Occidente. In realtà, senza sconfinare nella
filosofia, anche un giurista dovrebbe concordare sull’idea che il diritto è essenzialmente ricerca della giustizia e con essa si identifica. Se non si vuole evitare quel
gesetzliches Unrecht, ossia quella iniquità legale che è tanta parte del diritto positivo,
cara a non pochi giuristi, tedeschi e non.
Forse, aveva ragione Carnelutti nel sostenere che il diritto è l’”armatura dello
Stato”, anche se nello Stato di Diritto non sempre è riscontrabile la forma perfetta
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dello Stato. Di pari importanza appare il parallelo Diritto-Morale.
Il fatto che da noi, nella realtà effettuale, la politica – nessuna fazione esclusa –
segua una strada completamente diversa dalla, anzi, non di rado addirittura opposta
alla, morale è la misura della crisi nazionale. In un paese normale l’elettore medio
si rifiuta di votare per un candidato notoriamente corrotto; se, invece, gli elettori
fanno esattamente il contrario votandolo anzi con trasporto, non è già perché essi
tengano distinta la politica dalla morale, ma semplicemente perché sono essi stessi
corrotti, o perché non vi hanno diversi e migliori candidati, o perché non
sussistono garanzie di esprimere liberamente il voto, o perché quelle sono le forze
politiche in campo, e non si possono sostituire con altre che semplicemente non
esistono.
Sulle domande di Agostino: “Senza la giustizia che sarebbero in realtà i regni se
non bande di ladroni? E che cosa sono le bande di ladroni se non piccoli regni?” si
sono esercitate schiere di studiosi; però forse si può osservare che se la giustizia è
parola che trascende il diritto, resta il fatto che, com’è stato osservato, al tempo in cui
il diritto naturale ha assunto la più modesta denominazione di principi generali di
diritto, la giurisdizione vi ha una parte non piccola. O non sono forse combattute in
nome della giustizia le grandi battaglie giudiziarie (e non): la coppia diritto giustodiritto ingiusto, tanto appassionatamente dibattuta, non attiene forse all’etica?
Come si è accennato, per Aristotele l’ambito dell’etica è lo stesso della politica:
il bene dell’uomo è anche il bene della città: la giustizia viene definita come quella
disposizione di animo per la quale gli uomini sono inclini a compiere cose per le
quali operano giustamente e vogliono le cose giuste. La separazione tra etica e
politica avviene nell’età moderna quando si studia la politica e lo Stato per quello
che sono e non per quello che dovrebbero essere. In questa nuova prospettiva
realistica che inizia con Machiavelli, la politica non è la scienza che ha come fine
la giustizia (Platone) o il bene comune (Aristotele), ma è la rappresentazione della
realtà concreta, effettuale, il cui scopo è la conservazione del potere attraverso
qualsiasi mezzo. Hobbes subordina addirittura l’etica alla politica in quanto la
morale dipende dal potere politico. Su questa linea si pone anche Hegel che
sostiene il principio della ragion di Stato, ossia il principio secondo il quale la
morale politica, deve prevalere sull’etica propriamente detta. Uno dei più convinti
sostenitori dell’eticità della politica nell’era moderna è invece Kant, il cui imperativo categorico – non puoi compiere ciò che non può diventare una massima
universale – implica necessariamente un risvolto politico. Il rapporto tra etica e
politica è visto in Kant, ma anche in Marx, soprattutto in riferimento ai diritti
fondamentali dell’uomo e a una loro più giusta ripartizione: in questo senso, il
problema dell’etica diventa una questione di giustizia, e lo Stato kantiano diventa
uno Stato di diritto, razionale ed eticamente fondato.
La distinzione tra politica e morale, di cui tanto parlano gli studiosi viene fatta
risalire a Machiavelli. Ma non si capisce bene se non si approfondisce un pochino.
Machiavelli vuole che il suo Principe si ribelli non già alla morale generale, ma alla
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politica di una Chiesa che pretende di fare la morale agli altri mentre invece, potere
autoritario, corrotto e immorale persegue una politica di potenza: non va dimenticato che il pensiero di Machiavelli (1469-1527), creatore della scienza politica
moderna, patriota, si forma all’indomani della calata di Carlo VIII in Italia (1494),
al tempo in cui Savonarola (1452-1498) tuona contro la corruzione della Chiesa e
anticipa di poco la sacrosanta ribellione di Martin Lutero con le sue 95 tesi (1517).
Ma ora è tempo di un ritorno all’antico rapporto tra politica e morale.
Nella omonima tragedia di Sofocle, Antigone, sfidando la legge di Creonte, dà
sepoltura a suo fratello Polinice. Quando Creonte condannandola a morte, la
accusa di aver trasgredito la legge della città, Antigone non nega di averlo fatto, ma
dichiara di aver preferito di essere fedele “alle leggi non scritte, ma infallibili degli
déi”. In Questa tragedia è rappresentato in modo emblematico il conflitto che
divide l’agire politico dall’agire morale, il primo che riguarda i comportamenti che
riguardano la sfera della vita associata e che sono regolati dalle leggi, il secondo che
riguarda esclusivamente il rapporto che ciascuno ha con la propria coscienza.
Ma la distinzione, non facile tra politica e morale, non è poi tanto netta come
in passato; ora gli Stati sono tenuti a rispettare i diritti umani, e perfino il diritto
internazionale – concepito all’origine come un diritto tra Stati – vede ora anche gli
individui come protagonisti. Insomma, superata, nella filosofia della politica, ma
non nella realtà effettuale, la ragion di Stato, nondimeno è difficile negare che la
politica oggi deve contenere ingredienti minimi di moralità. Come si è rilevato: “La
distinzione tra la sfera del D[iritto] e la sfera morale divenne, dopo Thomasius, un
luogo comune della filosofia… Uno dei punti fondamentali della dottrina di Kant
è la distinzione tra legalità e moralità… ed è anche quello che ispira un numeroso
gruppo d’indirizzi della filosofia moderna del D[iritto] e precisamente tutti quelli
che partono dalla distinzione tra la sfera esterna dell’azione, come propria del
D[iritto] stesso, e la sfera interna dell’intenzione o della coscienza, come propria
della moralità. Così la teoria del D[iritto] come ‘il minimum etico’ proposta da
Jellinek… implica insieme la derivazione del D[iritto] dalla morale e la riduzione
del D[iritto] a una sfera morale ristretta o diminuita”.
Per riassumere una materia assai complicata: i) morale e politica sono due
categorie di per sé, diverse e non giustapponibili; insomma, non sono la stessa cosa.
Eppure, i confini tra l’una e l’altra appaiono quantomai difficili da definire con
precisione, perché se è vero che la morale non può sostituire la politica, è anche vero
che in un regime che si pretende liberaldemocratico, quest’ultima non può neanche
pretendere di sostituire, annullare, o ignorare la morale; ii) qualsivoglia politica per
potersi fregiare dell’aggettivo di liberaldemocratico non può negare i diritti umani,
di per sé limite non lieve all’agire politico; iii) il costituzionalismo, assunto dalla
liberaldemocrazia come suo contenuto primario, è anzitutto allocazione e controllo del potere; in tal senso, la politica, pur essendo una categoria distinta dalla
morale, non può sottrarsi a quei controlli concepiti a un tempo per assicurare il
rispetto dei diritto umani e una gestione passabilmente decente del potere politico;
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naturalmente, per le dittature vale la amoralità della politica; (iv) in una liberaldemocrazia degna del nome la politica, per quanto necessariamente diversa dalla
morale, non può invocare questa sua diversità per giustificare una gestione corrotta
del potere; (v) proprio per essere tale, una liberaldemocrazia deve essere retta dalla
esigenza di una sia pur minima partecipazione collettiva alle decisioni pubbliche,
e da talune remore politiche fondamentali, che sono di per sé anche morali: In altre
parole, la dicotomia di Machiavelli sopravvive, ma non è così impermeabile come
si lascia ritenere. In ogni caso, Machiavelli che in quel periodo storico ignora i diritti
umani e il costituzionalismo (come, del resto, dopo di lui Hobbes) parla ex parte
principi e non ex parte populi come invece fa Rousseau ricorrendo peraltro a paradossi
come la volonté général che non portano troppo lontano dal nazionalsocialismo. In
un paese moralmente così tormentato come il nostro, il dibattito appare a dir poco
infuocato, dato che da noi la lotta politica non è mai stata concepita, come nella
liberaldemocrazia anglo-americana, nel quadro di una alternanza delle forze
politiche al governo dello Stato, ma consiste in una competizione tra shogunati
feudali che si scontrano per una irreversibile occupazione del potere.
Altro aspetto da valutare è il rapporto tra Etica e Ragion di Stato. Quest’ultima
che afferisce alla reale sicurezza dello Stato, spesso coincide esclusivamente con gli
interessi di una classe dominante. I riferimenti che si fanno in un arco molto
allungato e che vanno dall’utilitarismo al liberalismo fino all’egualitarismo liberale,
ci confermano l’idea di una limitazione o, meglio di un relativismo tra ciò che
debba ritenersi più o meno giusto in una società in cui la disuguaglianza debba
essere o meno accettata.
Nel rapporto tra diritto e scienza va sottolineato che nessun limite può porsi allo
sviluppo scientifico ma sempre nel rispetto del “principio di precauzione” e in ogni
caso che dovrebbe evitarsi di dare impulso alla tecnologia se il risultato scientifico
possa portare allo sterminio dell’umanità, alla degenerazione per manipolazione
genetica o a dar vita, ad esempio, all’olocausto ecologico. Peraltro, la scienza
condiziona la politica e quindi la legislazione che la esprime e influisce parimenti
sul potere giudiziario.
Si affermava fino a poco fa che la scienza esatta descrive e il diritto prescrive: poi
si è scoperto che la scienza esatta (fisica, biologia, chimica, genetica) non solo
descrive, ma descrive al fine di manipolare: fino a qualche tempo fa sussisteva una
separatezza tra scienza e diritto, due entità contraddistinte da finalità e metodologie
diverse che non si incontravano mai. Negli anni più recenti invece questo incontro
vi è stato: un riflesso della concezione della rule of law per cui spetta al giudice
l’ultima parola; dai problemi ambientali e di tossicità dei prodotti, alla definizione
dei diritti in materia di tecnologie riproduttive e di malattie terminali, fino ai
dilemmi connessi alla genetica e alle biotecnologie. L’insistenza da parte della
filosofia del carattere non neutrale della conoscenza scientifica ha determinato
situazioni inedite. Il giudice, infatti, quando deve stabilire quale sia la scienza valida
e conseguentemente idonea a produrre effetti giuridici, si trova allo stesso tempo
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a definire in via normativa il sapere scientifico. E’ il caso dell’accennato principio di
precauzione, ideato per colmare con valutazioni giuridico-politiche gli spazi di
incertezza della scienza.
Una prima concezione ha ritenuto che il sapere scientifico dovesse prevalere sul
diritto, laddove, specie negli Stati Uniti, mediante l’intervento della giurisdizione,
si è subordinata la validità della scienza alle valutazioni giuridico-politiche. In
realtà, si è affermato il primato del diritto qualora un provvedimento giuridico in
tema di scienza sia adottato in condizioni di incertezza scientifica; com’è stato
osservato, è questo l’indirizzo della Supreme Court federale nel caso Daubert. Esso
verteva sul carattere teratogeno di un farmaco da assumersi in gravidanza. Con
questa decisione prevale l’epistemologia dei giudici sull’opinione degli scienziati;
essa demolisce la precedente regola Frye stabilendo che l’accettazione generale,
come pure il peer review, sono solo una parte degli elementi che i giudici hanno a
disposizione per determinare cosa sia in un particolare caso la scienza valida; ad
esempio, con l’ammissione della testimonianza di esperti che, pur non godendo del
riconoscimento della comunità scientifica, sostengano cioè ipotesi plausibili.
Insomma, il giudice è il perito dei periti; si salva la validità della scienza, ma si
afferma allo stesso tempo il primato del diritto, attribuendo ai giudici il potere di
valutare liberamente la credibilità degli esperti. Si tratta di temi come l’interruzione
della gravidanza, il diritto di morire, le biotecnologie, sui quali un accordo in sede
legislativa sembra estremamente difficile.
D’altronde, non c’è attimo della sua vita pubblica e privata, anche quella che si
svolge tra le pareti domestiche, che sfugga al controllo della nuova tecnologia nei
cui confronti è del tutto indifeso, nonostante le migliaia di leggi e apparati a tutela
di una riservatezza che, ormai, non c’è più; paradossalmente, le difese legali non
solo non lo proteggono, ma servono soltanto ad imporgli penosissime corvée:
basterebbe pensare alla imponente quanto tutto sommato inutile normativa a
tutela della privacy nel nostro paese. E’ non soltanto una coincidenza che, in
parallelo con l’estendersi della tutela formale dei diritti umani, aumenta proporzionalmente la forza incontrollabile del potere: dietro tutte le istituzioni liberali, dalla
monarchia alla repubblica, al parlamento, alla giurisdizione vi sono degli attori che
sfuggono a qualsiasi controllo; se solo si sapesse dove si annida il potere sarebbe più
facile combatterlo; ma solo il potere può sapere dove si trova il potere, e poi per
combattere il potere ci vuole un altro potere che di solito o non c’è o non ha ragioni
per farlo. Spetta alla politica e quindi, in via gradata, al diritto in quanto strumento
della politica, non già contrastare la scienza, che procede per conto suo in ogni caso,
ma governare il fenomeno, assicurare cioè che quei diritti siano rispettati, ma senza
farsi troppe illusioni.
Un argomento più specifico è quello della bioetica. Può forse affermarsi che è
nella rubrica della filosofia che rientra la bioetica; materia della quale non si può
esagerare l’importanza: la scienza è oggi in grado, o non manca molto, di realizzare
un sogno antico quanto l’uomo: ossia controllare l’evoluzione umana. Questo
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comporta formidabili problemi, anzitutto etico-politici, e solo dopo giuridici.
Ammettere dei designer babies, ossia bambini su misura o la clonazione dell’embrione grazie alle manipolazioni genetiche sono solo alcuni dei fondamentali problemi
che possono presentarsi.
Grazie alla scienza sarebbe possibile dividere l’umanità in due gruppi: il ceto
superiore, ossia geneticamente manipolato, superiore per intelligenza, carattere e
doti fisiche, praticamente immortale, e il resto dell’umanità i cui genitori non si
sono potuti permettere i costi di tali manipolazioni. La domanda finale può essere
questa: è eticamente lecito creare queste due razze umane?; quale dovrebbe essere
il ruolo della politica?
D’altro canto, se è difficile immaginare una legge in materia di bioetica fatta
senza tener conto di scienziati ed eticisti, è altrettanto difficile immaginare questi
ultimi interpretarla, quella legge, senza il concorso del giurista. Lo stesso vale per
altre materie; in realtà, in una società complessa l’aspetto giuridico-extragiuridico
si combina sia nella fase della legislazione che della sua interpretazione; le
separatezze del diritto ottocentesco, alle quali non erano estranee precise scelte
ideologiche, sono oggi impossibili; e quindi si richiede al giurista-interprete ben più
che la sola capacità di ragionare di cose giuridiche, ammesso che sia possibile, senza
l’ausilio di un bagaglio culturale ed etico più vasto.
Sulla dicotomia diritto-economia in gran parte si sviluppa il modello di ogni
stato. Ciò si traduce nella ricerca di istituzioni che concretamente possono favorire
in un dato contesto, lo sviluppo economico. L’economia è infatti la cartina di
tornasole sulla validità di un sistema politico.
Pensatori e studiosi si sono affannati sul problema se sistema politico e sistema
economico fossero variabili indipendenti, ossia se, ad esempio, potessero coesistere
libertà e istituzioni liberaldemocratiche e sistema economico comunista. Trattato
al livello filosofico e politico, il dibattito si racchiude nell’ormai celebre scambio
tra Croce e Einaudi, il quale ultimo concepiva “un legame organico fra liberalismo
e liberismo; un legame che notoriamente Croce, in polemica con Einaudi, aveva
sempre negato: una polemica che ha messo a confronto due liberali agli inizi degli
anni Trenta. Ma qualcuno va oltre: Ugo Spirito, filosofo corporativista, prontamente zittito dal partito, arriva a sostenere che l’economia collettivista fosse
addirittura compatibile con il regime politico fascista. In realtà, Hajek sviluppa con
coerenza l’idea secondo la quale liberalismo politico e liberismo economico non
sono separabili: è, in sostanza, la tesi di Luigi Einaudi.
Le liberaldemocrazie presuppongono un’economia di mercato, di cui il principio di concorrenza costituisce uno dei pilastri fondamentali.
Ma parlare di diritto e economia è solo un altro modo di dire politica ed
economia; un rapporto fatto di interferenze reciproche.
Come scrive Angelo Panebianco: “I rapporti fra politica e economia sono diversi
a seconda che l’economia di mercato sia forte oppure debole. Più l’economia di
mercato è forte e sana, più i rapporti fra politica ed economia (che si danno
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comunque in tutte le società capitaliste) sono di tipo ‘lobbistico’. Sono cioè
rapporti il cui grado di trasparenza e anche di ‘legalità’ (di conformità a norme di
legge) varia da caso a caso, ma la cui fondamentale caratteristica è di mettere in
relazione potentati economici e potentati politici fra loro distinti: gli imprenditori
e gli uomini di finanza chiedono favori ai politici in cambio di appoggi. Però i
confini tra politica e economia restano sufficientemente chiari. Invece, quando
l’economia di mercato è debole sono proprio quei confini a mancare. Qui non si
può più parlare di lobbies ma di interconnessioni strette fra politica ed economia
dove competizione politica e competizione economica diventano facce della stessa
medaglia, e i potentati che si muovono sulla scena nazionale sono, per lo più,
politici e economico-finanziari insieme… Su questo sfondo, di debolezza della
società di mercato e di regole adeguate, frutto dell’assenza di una vera cultura di
mercato, va collocata la rovinosa caduta di credibilità della Banca d’Italia”.
* * *
Pubblichiamo i punti salienti dell’approfondita analisi di
Giovanni Francesco Lo Turco, Presidente della Corte di Appello di Roma,
sulla amministrazione della Giustizia nel Distretto di Roma,
in occasione della inaugurazione dell’Anno Giudiziario il 27 gennaio 2007.
RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA
Con riferimento al processo civile, l’illustre magistrato ha dichiarato:
“La crisi della giustizia civile è forse l’elemento di maggiore criticità nell’attuale
panorama e l’eccessiva durata del contenzioso ne è il principale fattore, anche se
negli ultimi anni si è avuto un’apprezzabile, seppur modesta, inversione di
tendenza nei giudizi di primo grado. Viceversa, come già ho rilevato nella relazione
dello scorso anno, la situazione è andata via via aggravandosi per i giudizi di
secondo grado, tanto che in soli sei anni, tra il 2000 e il 2006, i processi davanti alle
Corti d’Appello si sono più che triplicati, con una durata media nazionale passata
dai 578 giorni del 2000 agli 845 del 2006. La preoccupazione che espressi l’anno
passato assume quest’anno, se possibile, toni più gravi, condivisi dall’Organismo
Unitario dell’Avvocatura ancora nello scorso dicembre.
Le cause sono molteplici.
In primo luogo va affermato che tra di esse non può certo includersi la
produttività dei magistrati che, anzi, come risulta documentato, è andata sempre
più aumentando e non consente oggettivamente margini ulteriori di incremento,
dal momento che è di tutta evidenza come il singolo magistrato non possa redigere
oltre un certo numero di provvedimenti adeguatamente motivati.
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L’eccesso di domanda rispetto alle capacità di assorbimento del sistema è invece
il fattore primario del fenomeno che non è soltanto italiano, ma che in Italia è
molto più accentuato, come risulta da un raffronto con le statistiche di altri paesi
comparabili al nostro per dimensione e sviluppo socio-economico. Né appare
condivisibile proporre come rimedio quello dell’aumento del numero dei magistrati, sia perché esso, oltre un certo limite, darebbe luogo ad un abbassamento del
livello di preparazione, sia perché il numero attuale di magistrati togati ha già
superato (12 per ogni 100.000 abitanti) quello di Paesi assai vicini al nostro, quali
la Francia e la Spagna (in entrambi 10 togati ogni 100.000 abitanti).
Appare invece motivo di notevole peso (questo sì!) l’attuale irrazionale distribuzione delle energie sul territorio nazionale: è il problema, sempre sottolineato e mai
seriamente affrontato – anche per l’acquiescenza a particolarismi locali – della
revisione delle ormai superate circoscrizioni giudiziarie. I Tribunali, per poter
utilizzare al meglio le scarse risorse di mezzi e di personale disponibili, dovrebbero
avere dimensioni minime più elevate e prevedere un organico di almeno venti
magistrati, tenendo anche conto della crescente esigenza di specializzazione in
determinate materie. Infatti alle specializzazioni tradizionali (famiglia, lavoro,
fallimenti, esecuzioni, locazioni) se ne sono aggiunte altre (materia societaria,
contenzioso della proprietà intellettuale e industriale, diritto dei mercati finanziari)
anche per effetto di direttive comunitarie.
Il fenomeno della specializzazione, in sé necessario per dare risposte differenziate alla diversità tipologica delle domande, determina nei Tribunali di ridotte
dimensioni, inevitabilmente, una minore produttività dei giudici, le cui energie si
disperdono in diversi settori di attività.
In molti paesi europei si è fatto largo ricorso negli ultimi decenni, per
fronteggiare l’aumento della domanda di giustizia civile, a mezzi di tutela al di fuori
del processo ordinario.
Viceversa in Italia permangono una sostanziale assenza di filtri per il ricorso al
giudice ordinario ed un’eccessiva tendenza a risolvere le controversie civili attraverso il processo. Va dunque sollecitata l’introduzione legislativa, in via generale, del
tentativo di conciliazione innanzi ad appositi organismi, istituti presso pubblici
uffici, non tralasciando di prevedere adeguate garanzie di professionalità dei
soggetti che ne farebbero parte.
Altro fenomeno che rende particolarmente lenta la giustizia civile, è, inoltre, la
scarsa propensione delle parti a ragionevoli soluzioni transattive, per cui è ancora
troppo limitato il ricorso a forme di risoluzione delle controversie alternative al
processo, spesso identificate con la sigla ADR (alternative dispute resolution). Per
incentivare tali soluzioni molti ordinamenti europei prevedono che la parte che le
rifiuti, o che rifiuti le proposte transattive, possa essere sanzionata attraverso la
condanna al pagamento delle spese, anche nel caso risulti vittoriosa.
Nell’ordinamento italiano il preventivo ricorso a forme alternative al processo
è per ora previsto in casi limitati. Ad esempio il rito del lavoro impone il tentativo
obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda.
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Inoltre l’art. 38 del D.lgs.vo n. 5/2003 sul procedimento in materia societaria
prevede la possibilità di istituire appositi organismi di conciliazione per la
definizione delle controversie relative a detti rapporti.
Statisticamente i risultati di tali istituti embrionali non appaiono tuttavia
significativi, forse anche per effetto del costume, diffuso nell’opinione pubblica, di
associare la soluzione delle vertenze alla sentenza del giudice. Tuttavia la strada,
timidamente intrapresa, va incoraggiata perché sembra essere l’unica in grado di
rischiarare il fosco quadro descritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che risultati
concreti possano discendere soltanto da interventi fortemente innovativi per la
soluzione delle controversie prima del processo e fuori di esso. Induce a tale
conclusione la constatazione che, a fronte dei numerosi interventi sul processo
civile, dettati tutti da finalità acceleratorie si è, nondimeno, sempre continuato a
registrare un progressivo incremento delle sopravvenienze e delle pendenze, con
inevitabile allungamento dei tempi medi di durata dei processi. Pertanto debbo
ritenere che anche le recenti modifiche legislative (leggi n. 80/2005 e n. 263/2005,
legge n. 52 del 24 febbraio 2006 di riforma delle esecuzioni mobiliari, legge n. 54
dell’8 febbraio 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli,
legge n. 102 del 21 febbraio 2006 in materia di risarcimento dei danni conseguenti
ad incidenti stradali, D. Lgs. n. 40 del 2.2.2006 di modifica del codice di rito in
materia di processo di cassazione e di arbitrato) non siano destinate, in mancanza
di più radicali riforme processuali, a ribaltare l’attuale stato di cose.
Anche una semplificazione delle procedure renderebbe, infine, più celere il
processo civile. Come ho sottolineato dettagliatamente nel discorso inaugurale
dell’anno scorso, fra riti codicistici e riti speciali, è stato invece progressivamente
introdotto un incredibile numero di procedure che si presentano all’operatore
come un ginepraio interpretativo veramente inestricabile.
Per quanto concerne il processo penale, non posso fare a meno di rilevare, con
personale disagio per la ripetitività delle lamentele, che anche nel settore penale la
causa dei ritardi nella definizione dei processi è individuabile nella scarsità dei
mezzi di supporto e del personale amministrativo, personale cui è demandata
l’intera attività preparatoria del processo e quella successiva alle decisioni.
Nel periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 nel distretto di Roma si è registrato,
in linea generale, nonostante il particolare impegno dei magistrati e del personale
amministrativo un allungamento complessivo dei tempi nella definizione dei
processi. Pur senza escludere infatti i processi definiti con i riti alternativi e i processi
con imputati detenuti che hanno generalmente un iter più breve, la durata media di
un processo (cfr. Tav. P16) è in primo grado per i giudizi monocratici di 371 giorni
(precedente periodo 331) e per quelli collegiali di 532 (precedente periodo 478).
Sulla giurisdizione di secondo grado si ripercuote poi negativamente l’aumento
del numero delle sopravvenienze – aumento determinato essenzialmente dalla
rilevante produttività dei giudici monocratici in primo grado – a fronte di un
inadeguato numero dei magistrati e del personale amministrativo.
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Nel settore penale i tempi lunghi avvantaggiano i colpevoli, ma danneggiano in
maniera inesorabile gli innocenti e le persone offese che vedono frustrate le loro
aspettative di giustizia.
Gli ultimi interventi del legislatore sono stati, evidentemente, inidonei a risolvere
il problema fondamentale che, si ripete, è quello dell’eccessiva durata dei processi. Si
è trattato infatti di interventi scoordinati, adottati senza un piano di politica giudiziaria
di ampio respiro perché destinati (almeno in taluni casi questa è stata la generale
sensazione) a risolvere solo situazioni contingenti e, a volte, anche particolari.
Alla cronica carenza di risorse materiali e personali e al non sempre moderno ed
efficiente sistema di notificazione degli atti si sono quindi aggiunti i problemi
applicativi, anche di diritto intertemporale, di alcune leggi recentemente entrate in
vigore che, senza contribuire a rendere attuabile il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, hanno dato luogo a innumerevoli polemiche e a
dubbi di legittimità costituzionale.
La legge n. 46/2006 in tema di non appellabilità delle sentenze di proscioglimento è stata paralizzata, nella sua applicazione, dalle numerose eccezioni di legittimità
costituzionale, allo stato ancora all’esame della Corte. Si tratta di un intervento
legislativo che, come hanno rilevato anche eminenti giuristi, eliminando la
possibilità per il pubblico ministero di appellare contro assoluzioni ritenute
ingiuste, ha prodotto effetti perversi limitando l’appello delle parti civili ed ha
introdotto un ulteriore stravolgimento nel sistema processuale dilatando i poteri
della Cassazione. In attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle varie
questioni di legittimità, i processi hanno subito rinvii e, comunque, si è generato
un clima di diffusa incertezza. Considerato infine il numero molto limitato degli
appelli proposti dal pubblico ministero in caso di assoluzione, la legge non ha avuto
alcun concreto effetto deflattivo.
Quanto alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 in materia di prescrizione – nota con
la curiosa denominazione “ex Cirielli”, che rende l’idea dei radicali cambiamenti
subiti dal testo originario nel corso della discussione parlamentare – non può non
rilevarsi la contraddizione tra un sistema afflitto da cronici ritardi, che riesce a fatica
a definire i processi entro i termini di prescrizione calcolati secondo il precedente
sistema, e una legge che riduce drasticamente i termini massimi di prescrizione
anche per reati gravi. E’ inevitabile, soprattutto in relazione ai reati per i quali la
formazione della prova in dibattimento sia particolarmente complessa, che la
prescrizione intervenga prima che si concludano tutti i gradi di giudizio, vanificando il molto lavoro già svolto e lasciando di fatto le persone offese prive di una tutela
reale dei loro diritti. Viene meno, in questo contesto, per l’imputato che tema una
condanna il vantaggio del ricorso ai riti alternativi in quanto l’applicazione in tempi
brevi di una pena certa, ancorchè ridotta, è meno allettante dell’estinzione del reato
per il decorso del termine massimo di prescrizione. Vengono così alimentate
tattiche processuali dilatorie, con il concreto rischio di appesantire ulteriormente
il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di generare un pericoloso senso di
impunità. E’ stato evidenziato da autorevoli commentatori come di recente un
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emendamento alla legge finanziaria, che avrebbe ridotto la prescrizione per gli
illeciti amministrativi di natura contabile, con il pericolo di cospicui danni per
l’erario, abbia destato giustamente scandalo, inducendo il Governo a rimediare
all’errore con l’emanazione di un decreto legge. Al contrario il rischio parimenti
grave che rimangano impuniti (per prescrizione) i responsabili di gravi delitti non
ha determinato alcuna concreta iniziativa. L’attuale disciplina della prescrizione ha
pertanto bisogno, almeno in parte, di significative correzioni e non mi sembra
peregrina l’idea di distinguere nettamente tra una figura di prescrizione del reato
(calcolata dal giorno di commissione) ed una figura di prescrizione del procedimento (calcolata dalla notizia di reato).
La legge n. 241/2006 di concessione dell’indulto costituisce anch’essa, per altro
verso, un intervento che in non pochi casi ha assicurato di fatto l’impunità.
L’esigenza principale da soddisfare era quella di eliminare gli inconvenienti del
sovraffollamento carcerario (esigenza certamente da non sottovalutare in quanto
la detenzione non può e non deve tradursi in una condizione inumana e
degradante) e anche quella di non deludere le aspettative incautamente create da
lungo tempo tra i detenuti. Senonchè il provvedimento adottato, che è stato
approvato con larghissima maggioranza, ha riguardato l’estinzione delle pene
detentive entro un limite troppo ampio (tre anni per le pene detentive e 10.000 euro
per le pene pecuniarie), mentre le condanne a pena detentiva superiore a tre anni
costituiscono una percentuale molto modesta del numero complessivo. Molti
condannati non espieranno quindi nemmeno un giorno di pena. La mancanza di
limitazioni soggettive (espressamente è stato disposto che non si applicano le
esclusioni dell’ultimo comma dell’art. 151 c.p. per i recidivi, i delinquenti abituali
o professionali o per tendenza) e di esclusioni oggettive se non per una ristretta
cerchia di reati di particolare gravità (ma non è escluso, ad esempio, l’omicidio
volontario) ha determinato un’applicazione pressoché generalizzata dell’atto di
clemenza. L’indulto infatti ha riguardato non solo i condannati detenuti (per i quali
avrebbe avuto un senso), ma anche i condannati, raramente compresi fra la
popolazione carceraria, per reati gravi quali corruzione e concussione, reati
societari e fallimentari, reati finanziari, tributari, in materia di sicurezza del lavoro
e di protezione dell’ambiente.
L’indulto non ha inoltre, e non poteva avere, efficacia sulla riduzione delle
pendenze degli uffici giudiziari ed anzi ha prodotto l’effetto, evidentemente
negativo, della necessità di celebrare comunque un rilevantissimo numero di
processi in relazione ai quali l’eventuale pena non verrà mai espiata.
Si impongono quindi indispensabili e chiari interventi legislativi, diretta a
eliminare le storture create da leggi avversate da più parti (magistrati, avvocati,
studiosi del diritto) e a consentire ai magistrati del settore penale di concentrare
tutte le proprie energie per definire i processi aventi ad oggetto i reati più gravi per
i quali, in caso di condanna, nonostante l’applicazione dell’indulto, lo Stato possa
almeno affermare la sua volontà di accertare e perseguire le condotte antisociali più
rilevanti. L’auspicio è che i processi per i reati di maggiore allarme sociale, ancorchè
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compresi nel provvedimento di indulto, possano celebrarsi rapidamente e non
vengano confusi con la miriade di processi pendenti per violazioni minori. Per il
futuro, inoltre, è il caso di prevedere per tempo un più ampio panorama di sanzioni
penali di diversa natura, per evitare il tanto temuto sovraffollamento delle carceri
e per consentire un’effettiva funzione di emenda”.
Ha fatto seguito una lunga, applaudita disamina sul quadro complessivo
risultante dalle relazioni dei Presidenti dei nove Tribunali del Distretto con
particolare riferimento ai giudici di pace, sul diritto comunitario, sulle recenti
modifiche apportate al codice di procedura civile e alla Giustizia Minorile, alle linee
di tendenza della criminalità e sul Tribunale di Sorveglianza.
Una doviziosa analisi è stata svolta sulle ulteriori attività istituzionali del
distretto, quali il Consiglio Giudiziario e i corsi di formazione professionale.
Hanno fatto seguito le applaudite considerazioni conclusive:
“Desidero sottoporre alla riflessione di questo qualificato uditorio alcune
proposte concrete che possano costituire – secondo quanto richiesto anche dal
Consiglio Superiore della magistratura – stimolo per il dibattito pubblico che
seguirà e spunto per approfondimenti o eventuali future iniziative.
Ho già detto della necessità, per il settore civile, che siano previsti per legge,
prima e al di fuori del processo, spazi per tentativi obbligatori di conciliazione
stragiudiziale in materia di diritti disponibili innanzi ad enti pubblici, associazioni
di categoria ed altri organismi, introducendo in via generale meccanismi che
incoraggino soluzioni transattive o conciliative: prevedendo, ad esempio, la
condanna alle spese anche in caso di vittoria nel giudizio, qualora il risultato sia non
dissimile da quello che si sarebbe raggiunto con la conciliazione. Anche dinanzi al
giudice potrebbe prevedersi l’obbligatorietà (indipendentemente dalla richiesta
delle parti) del preventivo tentativo di conciliazione, non più contemplato dall’art.
183 c.p.c. novellato, rimettendo alla valutazione del giudicante la possibilità di
porre le spese a carico della parte vittoriosa che non abbia aderito alla proposta
transattiva ove la pronuncia giudiziaria non se ne discosti nella sostanza.
Correlativamente per il settore penale sarebbe utile un’ulteriore, coraggiosa
depenalizzazione per le condotte tuttora previste come reati, che potrebbero
trovare una più efficace sanzione in sede amministrativa.
Anche un’estensione dei reati perseguibili a querela potrebbe rendere più agevole
il percorso della giustizia penale, in un sistema in cui già in concreto l’obbligatorietà
dell’azione penale è messa in crisi dall’enorme numero di procedimenti.
Sia nel settore civile che in quello penale potrebbe poi drasticamente limitarsi
il numero dei casi di appello, per evitare il riscontrato appesantimento della
giustizia di secondo grado, e prevedersi inoltre meccanismi processuali più adeguati
per individuare tempestivamente i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Dovrebbe, nondimeno, essere salvaguardato il valore della collegialità in
determinati settori nei quali il giudizio di secondo grado appaia ineliminabile.
Si impone inoltre, in via generale, una semplificazione delle norme che devono
essere assolutamente chiare e precise, per evitare dubbi interpretativi e per
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scoraggiare impugnazioni dettate da finalità meramente dilatorie.
Sarebbe indubbiamente utile prevedere in ogni ufficio giudiziario l’istituzione
degli “osservatori per la giustizia”, che finora hanno impegnato gruppi di magistrati
e di avvocati solo su base volontaristica, con la finalità di individuare prassi comuni
e virtuose riguardo allo svolgimento delle udienze e all’organizzazione dei ruoli ed
anche di monitorare e diffondere la conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali.
Quanto alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, sarebbe opportuna, come già evidenziato, una revisione delle circoscrizioni giudiziarie che consenta di utilizzare al meglio le insufficienti risorse personali e strumentali evitandone
la dispersione. Penso, oltre che ai Tribunali di modestissime dimensioni, anche agli
uffici del giudice di pace che impegnano magistrati, personale amministrativo o
locali in sedi che fanno registrare un carico di lavoro assolutamente inadeguato
rispetto alle risorse assorbite.
Per quanto riguarda le gravi carenze di personale amministrativo già ampiamente rilevate, occorrerebbe, fra l’altro, far ricorso anche ad agevoli forme di mobilità
estese in particolare ai dipendenti degli enti locali, che potrebbero essere destinati
nella stessa sede di servizio, e quindi senza essere sacrificati in maniera sensibile, a
favore di un settore vistosamente carente come quello giudiziario.
La mia esperienza di Presidente della Corte di Appello di Roma si concluderà
fra qualche mese. Spero mi sia consentito ricordare, come nella precedente
relazione, qualcuno dei risultati conseguiti sul piano strutturale durante la mia
presidenza, superando difficoltà burocratiche ed inerzie di ogni genere:
1) – acquisto e ristrutturazione di un funzionale edificio sito in Via Varisco
utilizzato dalla sezione persona e famiglia, da uffici amministrativi e dal
casellario giudiziale;
2) – costruzione ed arredamento del nuovo palazzo ove si svolge l’inaugurazione odierna. Come avete potuto constatare, è un grande edificio, esteticamente
pregevole le cui linee architettoniche sono moderne e sobrie. Vi ho sistemato
le sezioni penali, le Corti di Assise di appello ed anche la sezione Lavoro le cui
dimensioni sono eccezionali (vi lavorano trenta magistrati ed il relativo personale amministrativo). Questa Aula Magna viene utilizzata per i grandi processi
ed anche per la formazione dei magistrati togati ed onorari (seminari) ovvero per
convegni giuridici di particolare rilevanza distrettuale o nazionale;
3) – conclusione dell’accordo per realizzare in tempi rapidi nell’area di Piazzale
Clodio (largo Faravelli) il nuovo “Palazzo del lavoro” destinato alle sezioni
Lavoro del Tribunale e della Corte di Appello; è previsto anche un ampio
parcheggio interrato a più piani in gran parte a disposizione dei magistrati,
funzionari e avvocati del distretto;
4) - nelle more sull’area cui ho accennato è stato già realizzato ed è entrato in
funzione in questi giorni un grande parcheggio di superficie, anch’esso destinato agli uffici giudiziari e all’avvocatura. E’ un alleggerimento, nell’immediato,
dell’inaccettabile angustia odierna. Ringrazio nuovamente il Sindaco di Roma,
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il Ministro della Giustizia e l’Agenzia del Demanio;
5) – è stata inaugurata e funziona a pieno ritmo una nuova biblioteca giuridica
– accogliente e bene attrezzata anche informaticamente – a disposizione di
magistrati, funzionari e avvocati dell’intero distretto; la biblioteca p stata
dedicata a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso barbaramente
dalla mafia nel 1983;
6) – il sito Web www.giustizia.lazio.it della Corte di Appello di Roma, realizzato l’anno scorso, registra un sempre più elevato numero di contatti.
Trattasi, è vero, soltanto di significative acquisizioni strutturali, nondimeno
credo possa ritenersi, come ho più volte affermato, che esse costituiscano un
indispensabile punto di partenza.
Nonostante le rovinose condizioni cui ho accennato (legislazione eccessiva e
disorganica, carenza assoluta di personale amministrativo e di risorse) i magistrati
della Corte, della Procura Generale e di tutti gli altri uffici giudiziari del Distretto
hanno dato il massimo (tranne rarissime eccezioni).
Anche la dirigente amministrativa della Corte, gli altri dirigenti, i funzionari, i
cancellieri e gli impiegati hanno dato prova di laboriosità e di abnegazione.
A tutti, magistrati e personale, un grazie di cuore. Senza il loro valido contributo
avrei potuto realizzare ben poco.
A questo punto tutti siamo in attesa delle indispensabili iniziative del Parlamento e del Governo.
Non vorrei sembrarvi retorico, ma dai passi che verranno fatti nell’immediato
dipenderà il mantenimento del sistema democratico nel nostro Paese. Pertanto noi
tutti, cittadini e magistrati, confidiamo che il Parlamento, liberamente eletto dal
popolo, e il Governo, che trova la sua legittimazione nella fiducia accordatagli dalle
Camere, garantiscano all’amministrazione della giustizia i mezzi, legislativi e
materiali, indispensabili per operare nel rispetto dei principi costituzionali e, in
particolare, del principio della ragionevole durata del processo. Solo così la giustizia
potrà essere resa con la rapidità e la linearità auspicate dal Capo dello Stato.
Come ho accennato sono vicino al termine di una lunga esperienza di
Presidente della Corte di Roma (oltre sette anni), ma posso affermare che il mio
animo sarà sempre teso, come oggi, alla realizzazione di una vera giustizia”
Il nostro Consiglio dell’Ordine, a nome di tutta l’Avvocatura Romana, ritiene
di dover esprimere il massimo apprezzamento per l’opera svolta dal Presidente Lo
Turco in questi sette anni, per le illuminate aperture mentali nella scrupolosa
applicazione della legge, per le sue grandi capacità e per la sua umanità.
Tutta l’Avvocatura Romana è a Lui grandemente grata.
(a cura di Giovanni Cipollone)
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Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Presidente dell’Associazione Grafologi Giudiziari di
Napoli all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario.
Si evidenzia che detto discorso viene redatto ogni anno da circa 10 anni a cura dell’Associazione
Grafologi Giudiziari su invito della Presidenza della Corte di Appello di Napoli e, trattando
problemi di una specifica categoria professionale quale quella dei grafologi giudiziari, viene
indirizzato anche a tutti i Presidenti e Procuratori Generali dei restanti Distretti di Corte di
Appello nonché ai Presidenti e Procuratori della Repubblica dei vari Circondari e, per ogni più
opportuna conoscenza, anche ai Presidenti delle varie Sedi Forensi presso i Tribunali.
Si rammenta, altresì, che per la prima volta quest’anno, benché fosse solo invitata la Associazione
Grafologi Giudiziari, alla redazione del discorso hanno contribuito, ciascuno per quanto
compare e sottoscritto, anche alcune Associazioni della Categoria, l’Istituto Grafologico Moretti
ed il Direttore del Corso di Laurea in Tecniche grafologiche e del Master in Grafologia presso
l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
Tale discorso è stato già pubblicizzato anche durante l’inaugurazione dell’anno Giudiziario del
Distretto di Corte di Appello di Torino.
DISCORSO
DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI
(redatto in collaborazione con l’Associazione Grafologica Italiana., l’Associazione Grafologi
Professionisti, e con il contributo del prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istituto
grafologico G. Moretti, e del prof. Glauco Ceccarelli presidente del corso di laurea in tecniche
grafologiche dell’universita’ degli studi di Urbino)
I) GLI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE
GRAFOLOGI GIUDIZIARI
L’Associazione Grafologi Giudiziari, (A.Gra.Gi.), rappresenta e tutela gli interessi
professionali dei Grafologi Giudiziari ad essa associati che svolgono la propria attività
professionale con particolare e/o specifica competenza in tutti i settori della grafologia
applicata al settore giudiziario mediante attività peritali inerenti le varie specializzazioni
della grafologia nei vari comparti d’interesse applicati all’attività peritale, quali i settori:
- 1) giudiziario in genere, nel cui ambito, da tempo hanno applicazione con pregio
giuridico e giurisprudenziale anche altri settori di specializzazione grafologica quali quelli:
- a) pedagogico ed educativo, specificamente applicato ai procedimenti inerenti il diritto
di famiglia e riferentesi a minori;
- b) dell’orientamento scolastico ed ai problemi di apprendimento e socializzazione
dell’età evolutiva, specificamente utilizzato nei procedimenti dinanzi i Tribunali dei
Minori;
- c) della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo professionale
ed aziendale, specificamente utilizzato dal Giudice del Lavoro;
- d) della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e comunità e
della consulenza familiare in genere, specificamente applicati alle varie fattispecie processua-
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li d’interesse.
A tal uopo, l’Associazione Grafologi Giudiziari ha tra i suoi scopi statutari preliminari:
- A) quello di favorire la formazione del Grafologo Giudiziario a cura degli Organismi
più idonei ad essa deputati, tra cui spiccano per eccellenza:
- 1) il Corso di laurea in Tecniche grafologiche della facoltà di Scienza della Formazione
presso l’Università degli Studi “ Carlo Bo “ di Urbino;
- 2) l’ Istituto Grafologico “ Girolamo Moretti “ di Urbino.
A/1) IL PERCORSO UNIVERSITARIO DEL GRAFOLOGO
La presenza di un percorso formativo in grafologia presso l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo” risale all’Anno Accademico 1977-1978.
In quell’anno, a seguito di una intesa fra l’Ateneo e l’Istituto grafologico “ Moretti “, viene
istituita la “ Scuola superiore di Studi grafologici “.
Successivamente, la scuola entra a far parte dell’offerta formativa ufficiale dell’Ateneo,
con la denominazione di “ Scuola diretta a fini speciali di Studi grafologici “, per diventare
quindi “Diploma universitario in Consulenza grafologica “ e infine “ Corso di laurea in
Tecniche grafologiche “.
Per molti anni quella urbinate è l’unica Università italiana che offre la possibilità di una
preparazione sistematica e di livello accademico nel settore: sarà seguita diverso tempo dopo
dalla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, i cui docenti di materie grafologiche
saranno diplomati dei corsi di Urbino.
Tre gli obiettivi essenziali che si intendeva perseguire con l’istituzione delle scuole:
- a) garantire una preparazione tecnico-professionale di buona qualità, per quanto
consentito dallo stato di avanzamento del settore grafologico;
- b) contribuire al processo di validazione della grafologia grazie alla presenza in un
contesto elettivamente deputato alla ricerca scientifica, oltre che alla didattica, che può
altresì consentire proficui scambi con altre aree e contrastare negative forme di isolamento;
- c) promuovere il riconoscimento della grafologia come ambito di studi ammesso tra
quelli contemplati dall’ordinamento universitario nazionale.
Il primo obiettivo è quello che probabilmente è stato conseguito in misura maggiore: le
scuole urbinati si sono infatti sempre distinte per il livello della preparazione che hanno
saputo fornire, in particolare rispetto alle iniziative formative di carattere extrauniversitario.
I progressi rispetto al secondo sono invece ancora insufficienti, nonostante alcune
iniziative, (convegni ed indagini), stante anche la propensione dei grafologi ad interessarsi
più della dimensione professionale-applicativa che di quella della ricerca.
Il terzo obiettivo non è stato raggiunto e lo studio della scrittura a tutt’oggi non compare
tra le discipline ufficialmente inserite nell’ordinamento universitario.
Ciò ha tra l’altro determinato una situazione di rilevante anomalia per il Corso di laurea,
che, nell’impossibilità di avvalersi di docenti di ruolo per gli insegnamenti grafologici, non
ha potuto corrispondere ai criteri stabiliti dalla più recente normativa, tanto che si è reso
necessario disporne la messa ad esaurimento.
Al posto del Corso di laurea, e sempre per iniziativa dell’Ateneo urbinate, è stato istituito
un «Master in Consulenza grafologica peritale-giudiziaria e professionale», giunto attual-
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mente alla seconda edizione.
Si tratta ovviamente di un percorso formativo diverso dal Corso di laurea, sotto più
profili, a cominciare dalla durata e dai destinatari, che rappresenta però al momento l’unica
forma di presenza della grafologia in ambito accademico, peraltro ricompresa nell’alta
formazione.
Questo ulteriore tentativo di mantenere la grafologia all’interno dell’Università tende a
far fronte ai rischi che la stessa correrebbe qualora ne fosse completamente estromessa.
Nell’attuale sistema dei saperi e delle professioni, una grafologia che perdesse il suo
aggancio con i contesti accademici vedrebbe incrementare il proprio isolamento culturale
e allontanarsi ulteriormente il riconoscimento sociale; si ridurrebbero altresì sensibilmente
le possibilità di verificare a fondo, sul piano scientifico, le potenzialità della scrittura quale
fonte di conoscenza del soggetto scrivente.
In questa situazione, appare necessario che il mondo grafologico acquisisca piena
consapevolezza dell’insieme complesso di problemi ai quali si trova attualmente di fronte
e sappia cogliere l’oppor-tunità che l’Università di Urbino garantisce ormai da decenni,
impegnandosi a far luce sugli aspetti più controversi del proprio campo di studi e di
applicazione.
prof. Glauco Ceccarelli - Presidente del Corso di laurea
in Tecniche grafologiche - Universita’ degli studi di Urbino “Carlo Bo“
A/2) L’ISTITUTO GRAFOLOGICO “ GIROLAMO MORETTI “
Girolamo Moretti (1879-1963) fin dagli inizi della sua attività aveva cercato di formare
collaboratori che lo aiutassero nelle sue ricerche e nelle sue sperimentazioni.
Per interessamento del discepolo e collaboratore Lamberto Torbidoni, nel 1958, fondò
ad Ancona nell’ambito del proprio ordine religioso, lo Studio grafologico “Fra Girolamo”
che, tra l’altro, promosse a Sestola (Modena) il primo congresso nazionale italiano di
grafologia (1961) e la fondazione dell’Associazione Grafologica Italiana (AGI).
Dopo la morte del Moretti, nel 1969 lo Studio, in seguito ad un’organica strutturazione
delle sue molteplici attività, si trasformò in Istituto grafologico “G. Moretti”.
Gli eredi del patrimonio culturale e scientifico lasciato dal grafologo italiano non solo ne
continuano l’opera e ne approfondiscono la dottrina, ma ne favoriscono un serio confronto
con altre metodologie italiane ed estere scientificamente valide.
Testimonianza di tale politica sono la pubblicazione della rivista Scrittura (1971), luogo
d’incontro, di confronto e di dibattito tra quanti si interessano di problemi grafologici, e la
realizzazione del secondo congresso nazionale italiano di grafologia a San Benedetto del
Tronto (1973).
Nel rispetto del programma “ con Moretti, oltre Moretti “, l’Istituto è impegnato in
un’intensa attività scientifica, (ricerca teoretica e sperimentazione), professionale, (perizie
grafico-grafologiche d’ufficio e di parte per procedimenti giudiziari, spesso eseguite in forma
collegiale, analisi grafologiche di personalità con lo studio dell’intelligenza e del carattere,
orientamento scolastico e professionale, consulenza dell’età evolutiva e familiare, anomalie
della psiche e turbe del carattere, analisi specialistiche su personaggi storici), editoriale,
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(riviste Scrittura e Scienze Umane & Grafologia, pubblicazioni di opere originali, traduzioni
di opere di classici della grafologia), culturale e didattica, (conferenze, incontri grafo-medicopsico-pedagogici, convegni, docenza presso la Scuola universitaria di Urbino).
Nella direzione del dibattito culturale l’Istituto Moretti è intervenuto a fianco dell’Associazione Grafologica Italiana nella realizzazione di tre importanti congressi internazionali
(Pesaro 1979, Ancona 1993 e Bologna 2000).
Nella direzione della diffusione scientifica della grafologia e dell’affermazione della
professione di grafologo, l’Istituto fin dal 1977 ha realizzato, presso l’Università di Urbino,
la prima Scuola superiore di studi grafologici trasformata nel 1988 in Scuola diretta a fini
speciali, nell’anno accademico 1997-98, in corso di diploma universitario in consulenza
grafologica ( “ laurea breve “), e con l’anno 2001-2002 in Corso di Laurea Triennale in
Tecniche grafologiche, alla quale ha collaborato fornendo il supporto didattico e il
contributo editoriale e culturale. Collabora attualmente con il Master in consulenza
grafologica peritale giudiziaria e professionale dell’Università di Urbino.
In collaborazione con la stessa Università di Urbino l’Istituto Moretti ha organizzato una
Cattedra Internazionale Moretti che si propone gli obiettivi di sviluppare la conoscenza delle
scienze grafologiche, con particolare riferimento alla grafologia morettiana costantemente
rivisitata ed approfondita nella sua epistemologia e nella sua rilevanza culturale, mediante il
dialogo interdisciplinare e la comparazione con altre prospettive grafologiche presenti anche
a livello internazionale e di offrire ai grafologi italiani, con particolare riguardo ai diplomati e
laureati di scuole grafologiche costituite presso Università, la possibilità di migliorare ed
aggiornare la propria preparazione scientifico-professionale, confrontandosi con gli sviluppi
più significativi della ricerca internazionale del settore.
Nell’ambito delle attività della Cattedra, che il 15 settembre 2007 organizza la decima
edizione della Giornata internazionale di grafologia di Mondolfo, è in programma l’attivazione
di una Scuola Superiore di Grafologia Morettiana intitolata a Lamberto Torbidoni.
prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istituto grafologico G. Moretti
II ) GLI ALTRI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI
Oltre a quanto già indicato alla lettera
A) che precede, statutariamente l’Associazione Grafologi Giudiziari:
B) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi
professionali dei propri iscritti;
C) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi
sindacali di ciascun associato;
D) promuove, anche in collaborazione con altre Associazioni, organismi ed istituzioni
scientifiche, attività di ricerca e sperimentazione nonché il costante aggiornamento tecnicoprofessionale dei soci con congressi, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione e/o
di aggiornamento, corsi professionali, pubblicazioni periodiche e/o monografiche con
supporto cartaceo e/o elettronico od informatico e con ulteriori mezzi e strumenti idonei per
il costante miglioramento culturale;
E) accresce e sviluppa l’immagine, le funzioni professionali e le capacità tecniche dei
soci;
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F) favorisce e coordina, anche con altre Associazioni, tutte le iniziative che interessano
la categoria in campo culturale, professionale, sindacale, legislativo ed in qualsiasi altro
settore qui non espressamente menzionato;
G) esercita la rappresentanza dei propri iscritti nelle sedi pubbliche e private per
promuovere, migliorare e tutelare gli interessi professionali, associativi e sindacali degli
associati;
H) propone, attraverso gli organi sociali previsti dallo statuto, propri rappresentanti nelle
commissioni esaminatrici della C.C.I.A.A., per le iscrizioni nei ruoli dei consulenti e periti;
I) tutela e vigila per l’applicazione delle norme vigenti per l’esercizio della professione
di Perito e Consulente tecnico in materia di scrittura.
L) favorisce e diffonde la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della cultura
del Grafologo in ogni settore di propria applicazione professionale, nonché del Perito e del
Consulente grafico a base grafologica con iniziative proprie, con opportuni interventi presso
le Istituzioni pubbliche e private, con la promozione e il sostegno di Organismi o Enti che
abbiano finalità omogenee a tale obiettivo;
M) si impegna nella ricerca, definizione e sviluppo di specifici elevati standard qualitativi
del settore, nella direzione di una più generale crescita della cultura grafologica;
N) partecipa in modo attivo alla crescita dei livelli di ricerca e formativi, sollecitando un
maggior impegno pubblico e privato nel settore, definendo una propria strategia da proporre
alle istituzioni, promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settore
privato; operare inoltre, anche attraverso iniziative specifiche e autonome, per un continuo
aggiornamento professionale e la promozione di una continua ricerca scientifica;
O) mantiene e sviluppa contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale,
come spazio di aggiornamento e confronto volto ad integrare la propria attività;
P) interviene con attività di consulenza e di orientamento presso tutte le sedi e le
occasioni dove vi sia la esigenza di regolamentare l’utilizzo, l’affidamento e l’organizzazione
dell’attività grafologica;
Q) ordina le prestazioni professionali secondo modalità omogenee di trattamento
giuridico ed economico, con norme di carattere nazionale;
R) esperisce azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deontologica interessanti gli associati e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi,
regolamenti e convenzioni nazionali, formulare pareri validi avanti l’autorità giudiziaria
nella qualità di associazione professionale;
S) promuove attività di arbitrato e conciliazione in controversie in cui vi è contestazione
su scritture;
T) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione inerente la
competenza e capacità professionale del Grafologo;
U) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela dell’immagine e degli interessi professionali della categoria.
II) LA SITUAZIONE NORMATIVA DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO
A) L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI TRIBUNALI
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Gli Esperti che fanno parte della categoria dei Consulenti e Periti grafologi secondo
l’attuale regolamentazione ancora non fanno parte di alcun Albo o Ordine riconosciuto
giuridicamente dalla Stato italiano né, tanto meno, alcuna delle C.C.I.A.A. operanti sul
territorio della Repubblica ha reso obbligatoria l’iscrizione al ruolo dei Periti Esperti e
Consulenti.
Al momento, in base alla normativa vigente, è da evidenziare che solo l’Albo, (e non
l’Elenco), ha natura giuridica ed abilita per ciò stesso all’esercizio dell’attività per cui è
designato.
In virtù della normativa in atto, l’iscrizione nell’ Elenchi dei Tribunali con la qualifica
di Consulente e/o Perito Grafico o Perito Grafologo prevalentemente avviene solo se in
possesso dell’ iscrizione o superamento dell’esame, (dove previsto), alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.
Il Grafologo, però, esercita un’attività esclusivamente intellettuale che, come tale, è
frutto di una specializzazione d’eccellenza e che, come tale, non può né dev’essere
assoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo quale la C.C.I.A.A. deputato,
tra l’altro, all’ammissione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agricoltura, dell’Industria e/ dell’ Artigianato.
L’iscrizione all’Albo di un Tribunale in alcuni casi può avvenire, anche, per titoli
rilasciati da Esperti che, allo stato, non sono riconosciuti da alcun Organismo ufficiale e che,
di conseguenza, non hanno alcun concreto fondamento giuridico ma solo fondamento
convenzionale.
In tutti i Tribunali della Repubblica che sovente hanno necessità di perizie su scritture
è stato istituito un mero Elenco di Esperti in cui sono inseriti anche i Consulenti e Periti
Grafici e/o Calligrafici a cui ciascun Magistrato fa riferimento per la scelta del proprio
Ausiliario nei procedimenti in atto.
Secondo le disposizioni vigenti, l’iscrizione a questi Elenchi avviene attraverso due
sistemi divenuti consuetudine:
- a) preventivo superamento di un esame presso la locale C.C.I.A.A.
- b) poiché tale esame non è previsto da tutte le C.C.I.A.A. si provvede a richiedere
referenza di un Esperto senior, (con tutte le evidenti manchevolezze di tale prassi), ed
eventuali abstract di lavori già svolti.
Inoltre, sovente si verifica che un Ausiliario iscritto presso il Tribunale di un dato
territorio dove non è previsto l’obbligo di esame alla C.C.I.A.A., attraverso il cambio di
residenza, trasferisca d’ufficio la sua iscrizione ad altro Tribunale dove è richiesto l’esame
presso la C.C.I.A.A. senza sostenere lo stesso.
Pertanto, nella totale inaffidabilità di tali procedure in cui sono applicati criteri sulla cui
imparzialità e fondatezza professionale permangono seri dubbi, è sempre più urgente
riconoscere che il Grafologo, in ogni specializzazione che lo caratterizza, esercita solo ed
unicamente un’attività altamente scientifica ed intellettuale, frutto di una lunga e complessa
specializzazione d’eccellenza che, come tale dev’essere formata e valutata da soli Organismi
parimenti scientifici quali centri di insegnamento e di ricerca almeno di estrazione o livello
universitario e non dalle Camere di Commercio deputate all’ammissione professionale in
settori di ben diversa entità.
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B) IL PERCORSO NORMATIVO E FORMATIVO PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO
Tali sono solo alcuni dei motivi per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari intende
rendersi promotrice di un confronto con le Autorità interessate avanzando delle valide e
concrete proposte a tutela professionale e sindacale della categoria e promuovendo un
dibattito per la ricerca di soluzioni rapide che abbiano, tra l’altro, l’obiettivo di tutelare e
qualificare la figura professionale del grafologo in ogni campo in cui lo stesso opera.
Infatti, le numerose Associazioni e/o Scuole private esistenti nel nostro Paese e dedicate
alla “grafologia” ad esclusione dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino promotrice
del corso di laurea breve e del master, non hanno alcun riconoscimento giuridico.
Né, tanto meno, quelle poche accreditate presso il C.N.E.L. sono per questo insignite di
ordine e grado di rappresentanza.
Tali sono solo alcune delle ragioni per cui si rende necessario creare degli organismi
autorizzati e deputati all’attività di formazione e/o aggiornamento sia dei grafologi che
vogliono accedere alla professione sia ai grafologi che già esercitano o, comunque, assistere
e potenziare l’attività di quegli Organismi già esistenti e legalmente riconosciuti come idonei
al rilascio di specifico titolo professionale nell’ambito delle aree proprie di intervento degli
operatori esperti in grafologia, che possono essere così sintetizzate:
- a) settore della giustizia mediante attività peritali;
- b) settore pedagogico ed educativo, dell’orientamento scolastico ed ai problemi di
apprendimento e socializzazione dell’età evolutiva;
- c) nel settore della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo
professionale ed aziendale;
- d) nel settore della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e
comunità e della consulenza familiare in genere.
Motivo fondamentale a sostegno della congruità di associare gli operatori di questo
settore è, tra l’altro e senza dubbio, la consapevolezza che il Perito, (di qualsivoglia materia
esso sia), è il depositario di esperienza e tecniche in virtù delle quali tende ad affermare una
tesi prossima alla ricerca della verità.
L’Esperto Grafologo, non è solo un tecnico ma, specificamente, è un’ Esperto dotato di
complesse conoscenze scientifiche che, solo in quanto tali, lo rendono idoneo ed abilitano
all’esercizio della professione come Tecnico d’Eccellenza.
Solo per tale ragione, allo stesso , spesso, sono affidate le sorti di individui attraverso una
semplice ma delicatissima dicotomia: “ vero o falso? “.
Ma da non poco sono ormai maturati i tempi per avviare un percorso, graduale e certo,
necessario ed indispensabile che, condiviso da tutti gli operatori, affronti gli elementi
decisivi per formare, accertare e difendere, in sede scientifica come anche in sede sindacale,
quel grado di Eccellenza che caratterizza la competenza e l’affidabilità di tale categoria
professionale.
Per quanto indicato, quindi, l’Associazione Grafologi Giudiziari ritiene necessario ed
indispensabile che le Autorità preposte prendano in seria considerazione, regolamentando:
- a) l’origine del titolo di studio con il quale si accede alla professione del Grafologo, di
portata almeno universitaria;
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- b) il reale campo di esercizio delle attività del Grafologo;
- c) il riconoscimento giuridico dell’attività del Grafologo;
- d) la tutela del diritto derivante dall’attività del Grafologo;
- e) la consistenza quantitativa e qualitativa del lavoro del Grafologo;
- f) l’attività scientifica di ricerca e di sperimentazione nel settore grafologico, da svolgersi
in campo universitario o per il tramite d’intervento di associazioni private di seria
affidabilità;
- g) le modalità di accesso alla professione.
E Questi sono alcuni dei motivi statutari fondanti dell’ Associazione Grafologi
Giudiziari.
Infatti, in mancanza di uno specifico Ordine di categoria e di un Albo nazionale dei
Grafologi Giudiziari, più volte richiesto ed allo stato ancora non previsto, l’Associazione è
chiamata a svolgere anche attività di tutela professionale, di ricerca scientifica, di aggiornamento ed a promuovere iniziative di interscambio culturale con altre Categorie ed Ordini
professionali che svolgono attività complementari ed interdisciplinari con quella del
Grafologo Giudiziario.
In assenza di un’ adeguata normativa a specifica regolamentazione della professione del
Grafologo Giudiziario, cosa che da molti anni viene, inutilmente, richiesta, nello spirito di
manifesta reciproca collaborazione e cooperazione tra le Istituzioni e la categoria professionale, ed a mantenimento e tutela dell’elevato grado d’eccellenza raggiunto in tale specializzazione, nel tempo sempre più consolidatosi, appare opportuno evidenziare alle Istituzioni
e rendere particolarmente note agli Organi Istituzionali, a quelli Giudicanti, Requirenti ed
alla Classe Forense, alcune circostanze di particolare gravità ed interesse per la Giustizia e per
il Suo corretto funzionamento.
Specificamente, nell’attuale stato di carenza normativa, è da evidenziare:
- I) l’ urgente necessità che venga regolamentato, in maniera qualificante, rigida e
selettiva, l’accesso agl’ Elenchi dei Consulenti e dei Periti grafici e dattilografici.
All’uopo, è indispensabile prevedere:
- 1) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico, fonte di cultura
almeno equivalente all’importanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenza
mirata delle procedure ad applicarsi;
- 2) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico rilasciato da una
Facoltà Universitaria riconosciuta dallo Stato, fonte di cultura almeno equivalente all’importanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenza mirata delle procedure ad
applicarsi.
Detto titolo dev’essere considerato l’unico strumento sufficiente ed indispensabile per
l’accesso alla professione senza l’inutile sostegno dell’aspirante grafologo di sostenere un
esame presso la C.C.I.A.A..
Il grafologo esercita un’attività intellettuale che, come tale non può né dev’essere
assoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo deputato, tra l’altro, all’ammissione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agricoltura, dell’Industria
e/ dell’ Artigianato;
- 3) lo svolgimento, come per l’accesso alla professione forense, di un praticantato
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professionale, non inferiore a due anni, con costante e comprovata partecipazione
all’attività giudiziale e stragiudiziale di un “Tutor “, a sua volta iscritto da almeno dieci anni
nell’Elenco degli Esperti del proprio Tribunale di appartenenza ed a cui possano essere
affidati non più di due praticanti;
- 4) l’obbligo di conseguimento durante l’anno di un numero minimo di crediti formativi
per attività di aggiornamento professionale e/o ricerca scientifica;
- II) in attesa di applicazione di quanto indicato al punto che precede, almeno la creazione
di una normativa nazionale unica che preveda l’obbligo per tutti gli aspiranti Grafologi di
espletare, in eguale modo e con identico programma, gli esami d’ammissione all’esercizio
della professione di Consulente Grafico presso le C.C.I.A.A. per essere iscritti negli Elenchi
degli Esperti dei Tribunali:
- 1) solo previa presentazione di titoli ed elaborati tecnici più che idonei e sufficienti per
accedere alla professione;
- 2) con la formazione di commissioni che prevedano anche la partecipazione di più
esaminatori Esperti della materia, (da doversi individuare, oltre che tra Esperti del Ministero
della Giustizia, Magistrati e/o Avvocati, anche tra i Consulenti - almeno tre - professionalmente esperti e titolati), e da Referenti accreditati dal Ministero.
Ad oggi:
- in alcune Sedi Distrettuali si accede alla professione anche senza l’espletamento degli
esami alla C.C.I.A.A.;
- nella Commissione vi è la presenza di un solo Esperto della materia;
- non vi sono Scuole di Grafologia Giudiziaria accreditate da parte del Ministero;
- non vi sono altri Esaminatori competenti in materia;
- non vengono eseguite prove scritte d’esame;
- vengono esibiti titoli e lavori non sempre idonei.
- III) l’introduzione, nell’espletamento obbligatorio dell’esame alla C.C.I.A.A.,
anche di una prova scritta inerente la stesura di una breve relazione in cui, attraverso la
descrizione della tecnica adottata, venga spiegata e motivata la metodologia d’indagine in
uso e siano almeno illustrate tecnicamente le risultanze di un confronto comparativo tra più
scritti;
- IV) avere, come requisito indispensabile per l’ inserimento negli Elenchi del Settore
Penale degli Esperti dei vari Tribunali di appartenenza, un’ attività professionale già
intrapresa, con iscrizione alla C.C.I.A.A. ed all’Elenco nel settore civile, non inferiore a dieci
anni e con l’effettuazione di non meno di tre incarichi, di parte, di ufficio e/o stragiudiziali,
per ciascun anno d’iscrizione;
- V) la necessità che gli Uffici Giudiziari vigilino, nel massimo rispetto dell’autonomia
del Magistrato, sulla rotazione degli incarichi assegnati a ciascun Esperto, impedendo il
verificarsi di ingiustificate parzialità nelle loro assegnazioni o che venga superato il numero
massimo di incarichi annuali, (otto), per ciascun Esperto senza giustificato motivo.
Allo stato, purtroppo, gli Esperti professionalmente più accreditati da molteplici anni di
professione risultano, immotivatamente, quelli meno nominati;
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- VI) effettuare, come costituzionalmente sancito e per come stabilito dalla normativa
vigente, (L. 08.07.1980 n., 319 e successive modificazioni), liquidazioni degli incarichi
espletati congrue e consone al grado di impegno professionale prestato.
Ad oggi:
- si ricevono liquidazioni non adeguate all’elevata professionalità del Tecnico ed inferiori
alle tariffe professionali vigenti;
- nel settore penale le liquidazioni, sempre insufficienti, vengono attese anche sei anni;
Per tali motivi, sono molti gli Esperti – in genere i migliori - costretti a rifiutare incarichi
d’ufficio proprio perché insufficientemente retribuiti.
- VII) stabilire l’ obbligo di svolgimento costante di un’attività di specifica preparazione
e di successivo aggiornamento solo da parte di Scuole almeno di livello universitario
attentamente selezionate ed accreditate dal Ministero con l’istituzione di specifici corsi di
laurea, specializzazione e master sulla materia e con l’obbligo di conseguimento di un
minimo di crediti formativi in ciascun anno.
Al proposito è da riferire:
- 1) che l’anno 2006/2007 sarà l’ultimo anno accademico del Corso di laurea breve in
Tecniche Grafologiche presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’ Università degli
Studi Carlo Bo di Urbino.
- 2) che a tutto oggi, nonostante le reiterate richieste, non esiste alcuna ulteriore specifica
Scuola di Specializzazione e/o di successivo aggiornamento in Grafologia Giudiziaria
accreditata dal Ministero né sono previsti altri Master o corsi di Alta Specializzazione
dedicati all’aggiornamento degli Esperti già inseriti negli elenchi dei vari Tribunali.
Il settore, con risultati quasi mai soddisfacenti, è affidato esclusivamente all’iniziativa
privata;
- 3) che allo stato non viene esercitata a livello istituzionale in maniera costante e
coordinata alcuna attività di ricerca e sperimentazione scientifica e gli Organi ad essa preposti
- l’Università - non svolgono alcuna attività ufficialmente codificata e/o programmata
offerta anche alla partecipazione dei Grafologi già iscritti negli Elenchi dei Tribunali;
- 4) che, per sopperire a tali mancanze, l’ Associazione Grafologi Giudiziari da anni
persegue, anche in collaborazione con le Istituzioni ed a titolo esclusivamente gratuito, lo
scopo di provvedere, con periodiche proprie attività culturali di rilevanza nazionale, ad
attività di ricerca scientifica ed all’aggiornamento di Consulenti che spesso hanno frequentato le Scuole in cui non si seguono insegnamenti specialistici in grafologia giudiziaria o che,
addirittura, non danno alcuna valida preparazione nella materia;
- 5) che non vi è una normativa specifica che ad oggi selezioni o impedisca l’attività di
“ pseudo “ docenti che, tramite corsi di incerta affidabilità, rilascino, previo lauti quanto
ingiustificati compensi e senza il raggiungimento di sufficienti livelli culturali, attestati poi
utilizzati come titoli per sostenere l’ esame di ammissione alla professione presso la
C.C.I.A.A.;
- 6) che vi è, quindi, l’ opportunità di stabilire, (come per il principio dei crediti formativi
in altri settori professionali), un’ indispensabile obbligo periodico di aggiornamento,
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regolamentato e controllato a livello ministeriale o di Sedi Giudiziarie Distrettuali;
- VIII) è da evidenziare, inoltre, la necessità, ormai improcrastinabile, di disporre al più
presto la formazione dell’Albo Nazionale dei Consulenti e Periti grafici e/o dattilografici,
con specifica distinzione dei Professionisti Esperti in Grafologia Giudiziaria.
C) L’ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL GRAFOLOGO
GIUDIZIARIO
Da molti anni l’Associazione Grafologi Giudiziari, in assenza di specifica regolamentazione e normativa in materia, ha tra i suoi intenti anche quello di promuovere una costante
attività di studio, di ricerca scientifica, di aggiornamento e di specializzazione degli Esperti
in Grafologia Giudiziaria genericamente inseriti nella categoria dei Consulenti Grafici di cui
agli Elenchi degli Esperti nel settore civile e/o penale dei vari Tribunale d’Italia.
E proprio al fine di migliorare le conoscenze ed il livello qualitativo dell’ attività di detti
Ausiliari in una materia di così tanta elevata Eccellenza nella specializzazione e nel perseguire
l’intento d’ istruzione in un settore di tanta complessa, difficile e specifica cognizione, ogni
anno l’Associazione Grafologi Giudiziari organizza, nelle varie sedi d’ Italia, molteplici
attività culturali tra cui, da oltre nove anni ospitato presso il Distretto della Corte di Appello
di Napoli e sempre con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio
di molte delle più alte cariche dello Stato, ( Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato
della Repubblica, Ministero della Giustizia, gran parte degli Uffici Giudiziari e tutti gli
Ordini Forensi d’Italia, varie Università, vari Ordini professionali, C.C.I.A.A. …), il
Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, in cui, anche con l’ausilio di specialisti in
altri settori professionali, vengono illustrati e discussi vari temi inerenti le novità e le
problematiche processuali, le tecniche, metodologiche e gli aspetti grafopatologici della
materia.
Ad iniziativa dei privati durante ogni anno sono organizzate molteplici iniziative
culturali in tutta Italia.
D) ALTRE ASSOCIAZIONI GRAFOLOGICHE
Al momento vi sono varie Associazioni di rilevanza nazionale che si affiancano
all’Associazione Grafologi Giudiziari tra cui spiccano per scopi ed attività l’A.G.I., Associazione Grafologica Italiana e l’A.G.P., Associazione Grafologi Professionisti
L’A.G.I. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA
Da sempre la scrittura con il significato simbolico dei suoi segni ha destato l’interesse
degli studiosi, ma solo tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento si comincia
a studiare la relazione esistente tra i “caratteri” della scrittura e la personalità di chi scrive
(Aldorisio, Baldi, Cimarelli).
Tuttavia la nuova disciplina troverà un supporto scientifico e un nome, Grafologia, solo
nella seconda metà dell’Ottocento, quando in Francia l’abate Jean-Hippolyte Michon
formula un vero e proprio metodo (Systheme de graphologie, 1875 e Methode pratique de
graphologie, 1878).
Così egli può considerarsi davvero il padre della grafologia, che troverà poi nel successore
Jules Crépieux-Jamin, (L’écriture et le caractère, 1888 e successivi studi), quella sistematiz-
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zazione più organica, che ancora oggi rimane, con uno sviluppo notevole.
In Francia l’attività di studiosi e la produzione di ricerche superano di gran lunga quelle
degli altri paesi, in sintonia con discipline affini, quali la psicologia, la psicoanalisi, la
caratterologia, la pedagogia.
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in Germania si sviluppano studi
paralleli che legano la scrittura al carattere e alla personalità dell’individuo soprattutto
attraverso l’analisi del dinamismo grafico.
Così il fisiologo Wilhelm Preyer e poi lo psichiatra Georg Meyer e il filosofo Ludwig
Klages danno impulso ad una scuola grafologica che cerca di fornire spiegazione più
profonda del movimento della scrittura.
Fra i grafologi di questo ultimo indirizzo emerge per profondità e capacità di sintesi lo
psicologo svizzero Max Pulver, con il suo Simbolismo della scrittura pubblicato a Zurigo nel
1931.
Oggi la grafologia in Germania per lo più si riconosce nella sintesi operata da Wilhelm
Helmut Müller e Alice Enskat, (Diagnostica Grafologica, 4a ed. 1993), che raccoglie e
valorizza i contributi migliori dell’area tedesca.
In Italia lo sviluppo della grafologia si ha invece con Padre Girolamo Moretti, (18791963), che ponendosi all’altezza dei grandi della grafologia internazionale porta un
contributo autentico e risolutivo alla scientificità della grafologia. La sua ricca bibliografia,
(Trattato di grafologia 1914 e successive edizioni; Trattato scientifico di perizie grafiche su
basi grafologiche, Grafologia somatica, Grafologia pedagogica, Grafologia delle attitudini
umane, La Passione dominante, ecc), è pari alla sua intensa attività di consulenza e perizie
grafologiche.
Per Moretti la scrittura è movimento e quindi ogni segno è sintomo di una forza che va
calcolata in qualità e quantità.
I suoi studi, la sua attività instancabile, la sua ricerca lo portano a definire e verificare un
sistema di circa 90 segni e conseguenti combinazioni.
Il metodo grafologico morettiano viene ad occupare un posto di prim’ordine nell’evoluzione scientifica della grafologia almeno per tre ordini di motivi:
- a) L’impostazione oggettiva, il metodo morettiano è caratterizzato dai due momenti
dell’analisi e della sintesi, analisi con individuazione grafometrica dei segni e della combinazioni e sintesi dove prevale l’elemento psicologico cogliendo nel contesto il significato
globale.
- b) L’impostazione strutturale, supera definitivamente la teoria dei segni fissi.
- c) L’impostazione idiografica, che ha in comune con la moderna psicologia,il rifuggire
dalle logiche delle classificazioni e delle tipologie per andare al cuore dell’individualità unica
di ciascuna personalità.
Un’altra scuola italiana che va ricordata è quella di Marco Marchesan e poi di suo figlio
Rolando che ha fondato a Milano l’Istituto di Psicologia della scrittura, personalizzando un
metodo ripreso dai grandi caposcuola, Moretti in particolare.
L’Associazione Grafologica Italiana, con sede in Ancona, è la più antica delle associazioni grafologiche italiane ed ha per missione la promozione e lo sviluppo della grafologia, la
qualificazione dei grafologi e la loro associazione.
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Attualmente l’AGI conta circa 900 Soci e 18 sezioni regionali o provinciali attive sul
territorio.
L’Associazione grafologica italiana ha inizio nel dicembre 1961 quando il grafologo
padre Girolamo Moretti propone di fondare un’associazione con “ lo scopo di sviluppare,
diffondere, applicare la grafologia”.
Ma è soprattutto a partire dagli anni ’70 che l’associazione diventa attiva, con numerose
iniziative: congressi nazionali e internazionali, seminari di aggiornamento, corsi introduttivi
allo studio della grafologia.
L’ A.G.I. contribuisce alla divulgazione, conoscenza e ricerca intorno alla grafologia con
una ricca attività convegnistica sulle diverse discipline applicative della grafologia, dalla
educazione e rieducazione della scrittura, all’orientamento scolastico, alla consulenza
professionale, alla pratica peritale, allo studio della personalità.
E’ vasta anche l’attività di formazione per la quale l’Associazione è accreditata dal
Ministero dell’Istruzione, università e ricerca per la formazione di personale insegnante.
Ogni anno organizza nelle due sedi di Pallanza e di Pesaro:
Corsi introduttivi di 30 h per la divulgazione rivolti in particolare ad insegnanti, ma non
solo.
Laboratori specialistici di 30h per chi è già grafologo o diplomato alla scuola triennale
o al Master universitario.
Workshop di grafologia peritale che ogni anno vede sempre una vasta e attenta
partecipazione.
L’Associazione sempre di più vuole essere un veicolo di confronto fra la grafologia e le
altre discipline che si occupano della conoscenza dell’uomo e della comunicazione.
I Soci vengono informati delle varie iniziative attraverso una rivista il bollettino
trimestrale dell’Associazione Attualità grafologica, giunto al n° 100 in cui viene dato spazio
anche alla discussione e al confronto su varie tematiche inerenti la grafologia e le sue
applicazioni e attraverso il sito www.a-g-i.it
Partecipa all’A.D.E.G, (Association Déontologique Européenne de Graphologues),
associazione internazionale costituita nel 1995 fra le associazioni grafologiche di 7 paesi
europei con lo scopo di far rispettare il codice di deontologia, difendere l’immagine dei
membri e controllare i percorsi formativi dei grafologi.
dr. Anna Castelli Presidente nazionale Associazione Grafologica Italiana
L’A.G.P. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI
La realtà dell’AGP con sede nazionale a Bologna e con sedi regionali in numerose regioni
d’Italia è nata dall’esigenza di dare la “forza del numero “ ai Grafologi Professionisti di ogni
estrazione formativa per giungere alla qualificazione di coloro che in via esclusiva o anche
nell’ambito di altre professioni (Medici, Psicologi, Avvocati, Educatori, etc.) trattano
professionalmente la scrittura quale diretta estrinsecazione della personalità dell’uomo in
tutte la manifestazioni del suo svolgersi quando ci sia la necessità di individuarne i caratteri
identificativi in ambito giudiziario, ma anche in altri ambi :clinico, psicologico, scolastico,
aziendale, etc.)
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Essa è sostanzialmente un “consorzio” di Associazioni che rispetta la provenienza e le
peculiarità proprie delle Scuole e delle Associazioni di provenienza.
Dal congresso di Rimini del 1995 la AGP ha associato circa 800 grafologi di ogni
provenienza che dessero la garanzia di aver percorso rigorosi standards formativi, professionali e scientifici caratterizzati da requisiti di obiettiva preparazione e aggiornamento per la
garanzia principale dell’Utenza.
Nel 2004 sono stati circa 50 i nuovi associati che hanno superato l’esame di ammissione
tenuto da una commissione pluridisciplinare e con la presenza di rappresentanti di ogni
tendenza grafologica e formativa la cui molteplicità, anziché essere di ostacolo è, invece, la
ricchezza della disciplina grafologica.
Nel campo giudiziario, data la necessità dell’acquisizione di competenze specifiche e
specialistiche, sono sempre più numerosi i casi di nomina di grafologi professionisti
specialisti del settore della comparazione di grafie, per illuminare il Giudice e le parti private
su quesiti fondamentali per l’esito di un processo, quali la provenienza effettiva di uno scritto
anonimo, di una firma , di un testo, o di un testamento.
Come pure con lo sviluppo dell’utilizzo dei mezzi di indagine sulla personalità ad es.
in ambito minorile, sono sempre di più numerosi i casi di indagine delegata a Grafologi
Professionisti autonomamente o in collegi con altri Professionisti, per l’acquisizione di
notizie utili ad es. alla scelta del genitore a cui affidare il minore ovvero del riscontro e
valutazione di traumi veri o presunti del soggetto verso cui è tesa la tutela dell’Ordinamento
(minore o incapace).
Da ultimo, la tutela giurisdizionale tesa a reprimere e prevenire azioni di compulsione
psico-fisica in ambito lavorativo, (c.d. “mobbing” o “bossing”) vede l’indagine grafologica
quale “ cartina al tornasole “ della verifica di condizioni vere o presunte di tali vessazioni e,
quindi, senza essere in alcun modo “invasiva” e nel rispetto della tutela della personalità
morale del soggetto esaminato, costituisce il referto più “conservabile” o obiettivo da cui
attingere anche a distanza di anni.
Questa premessa serve a dimostrare quanto sia necessaria la regolamentazione e la
“moralizzazione” dell’attività del Grafologo Professionista specialmente in ambito giudiziario.
La situazione attuale dell’accesso alla Professione e agli “ albi “ presenti presso i Tribunali
da cui vengono scelti i grafologi in sede civile e in sede penale non è uniforme e vede la
presenza di Periti Grafici autodidatti insieme a Laureati in ogni disciplina ovvero a
specializzati presso l’unico corso di formazione che attualmente è tenuto presso l’Università
di Urbino e preso istituti scolastici privati.
In epoca di “globalizzazione” questa condizione di aperta frustrazione dell’attività del
serio e scrupoloso professionista che è scelto solo per le sue garanzie di serietà e preparazione
personali, rappresenta un residuo inammissibile di antiquati ordinamenti e un danno
enorme per lo svolgersi della corretta dialettica processuale solo se si pensa a quante
perniciose conseguenza possa portare un sedicente “ esperto “ che concluda per la falsità o
autenticità di un testamento o di una firma senza preparazione e senza cognizione delle
conseguenze che comporti tale sua conclusione.
Nell’ultimo periodo l’adeguamento dell’Italia alla normativa Europea che vieta la
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formazione di nuovi “albi “ o “ collegi “ di “ diritto pubblico “ ha portato a dirigere lo sforzo
verso la tutela della formazione di Associazioni di Diritto Privato tra Professionisti che
regolino da sé la disciplina e l’accesso alla Professione secondo la regola generale della libera
circolazione di merci e servizi.
Presso il CNEL è istituita la Consulta delle Libere Professioni a cui possono accedere le
Associazioni di categoria che possano vantare determinate “ minimali “ caratteristiche quali
la democraticità dello Statuto, un Codice Disciplinare, la previsione di un tariffario,
l’aggiornamento professionale dei soci.
Auspichiamo finalmente una uniformazione delle normative nel rispetto della libera
esplicazione dell’attività professionale e soprattutto nel supremo interesse della Giustizia
tutelato dalla Carta Costituzionale Italiana e dalle norme fondamentali della Carta Europea.
prof. Roberto Travaglini presidente nazionale Associazione
Grafologi Professionisti – avv. Andrea Faiello presidente A.G.P. Campania
E) LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI
Queste, in breve sintesi, le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e gli
altri sottoscrittori del presente, in palese carenza di idonea normativa,
c h i e d o n o:
- che in Sede Istituzionale:
- a) si operi un’ attenta distinzione e selezione tra Esperti in Grafologia Giudiziaria e
Grafologi competenti in altre branche della materia trovanti applicazione con il settore
giudiziario (Psicologi della scrittura, Esperti in scrittura dell’età evolutiva, Esperti in
grafologia aziendale…);
- b) di conseguenza, in ogni Ufficio Giudiziario di ciascun Distretto di Corte di Appello,
si provveda a nominare solo Ausiliari realmente competenti ed esperti nel settore della
Grafologi Giudiziaria e non “ prestati e dediti “ alla materia benché provenienti da altre
branche di non specifica estrazione culturale;
- c) si disponga un’attenta ed approfondita selezione e valutazione per titoli ed esami di
coloro che avanzano domanda d’iscrizione come Consulente/Perito Grafico nell’ Elenco
degli Esperti nel settore civile e/o nel settore penale creato preso i vari Tribunali, stabilendo:
- 1) richiedersi l’indispensabilità d’ idonei titoli accademici per potere accedere alla
professione;
- 2) che si preveda l’obbligatorietà del superamento di un vasto e completo esame presso
le varie C.C.I.A.A. d’Italia;
- 3) che si stabilisca la composizione della Commissione Esaminatrice presso le
C.C.I.A.A. solo attraverso accreditati Esperti della materia e con valutazioni quanto più
ampie, attente e rigide possibili;
- 4) che si impedisca, a causa dell’elevata delicatezza e della palese gravità delle
conseguenze verso la Giustizia ed i suoi utenti, come oggi avviene, l’accesso all’Elenco degli
Esperti nel settore penale solo attraverso una semplice domanda, prevedendo, al proposito,
l’accesso solo dopo il raggiungimento di una consolidata esperienza con una certificata e
duratura, (almeno decennale), attività professionale già svolta nel settore civile;
- d) che si provveda a rispettare e controllare la disposta rotazione nell’affidamento degli
incarichi professionali;
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- e) che si operino delle liquidazioni delle spettanze professionali secondo la normativa
vigente e consone al reale impegno profuso per l’adempimento di ciascun incarico;
- f) che vengano emessi sollecitamente giusti decreti di liquidazione;
- g) che si proceda alla nomina nei vari procedimenti solo di Ausiliari aventi specifica e
comprovata preparazione ed esperienza nel settore della Grafologia Giudiziaria.
- h) che venga organizzata l’attività di formazione culturale del Grafologo deputando ad
essa solo Organi ufficialmente riconosciuti e particolarmente qualificati;
- i) che venga favorita, alimentata e regolamentata l’attività di sperimentazione e ricerca
scientifica nelle sedi istituzionali più opportune e qualificate, (Università, Polizia Scientifica,
R.I.S. Carabinieri…), con interscambio interdisciplinare tra branche scientificamente tra
loro complementari, (Corso di laurea in Tecniche grafologiche con altri Corsi di Laurea
quale Medicina, Psicologia,Giurisprudenza…), e con il riconoscimento ed attribuzione di
crediti formativi in favore di coloro che svolgono e seguono detta attività.
L’Associazione Grafologi Giudiziari e gli altri sottoscrittori del presente discorso, nel
rivolgersi alle Istituzioni e ponendo in evidenza solo alcuni dei problemi che affliggono la
categoria, verso i quali sollecita interessamento e concreta soluzione,
auspicano
- che venga posto al più presto fine all’ attuale stato di vacanza normativa del settore;
- che in attesa dell’indispensabile idonea regolamentazione di un settore di così elevata
eccellenza e delicatezza per la Giustizia, ciascun Ufficio Giudiziario, a tutela e nell’interesse
della sua operatività, contribuisca per quanto di propria competenza ad un migliore sviluppo
professionale e controllo dello operato di tali Esperti.
Queste in breve sintesi le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e gli
altri sottoscrittori
sollecitano
una unitaria e rapida convocazione dal parte del Ministro della Giustizia, per conferire
a migliore chiarimento sui punti indicati e per illustrare tutte le problematiche inerenti la
categoria;
un immediato intervento normativo a corretta regolamentazione della professione del
Grafologo Giudiziario.
Deferenti ossequi.
Napoli, 27 Gennaio 2007
* * *
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NEGAZIONISMO STORICO E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Come è noto, recentemente è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei
Ministri il disegno di legge proposto da Clemente Mastella, Ministro della
Giustizia, in materia di discriminazione e reati contro l’umanità. Il provvedimento
prescrive che venga penalmente punito fino a quattro anni di reclusione chiunque
diffonda idee xenofobe o attinenti la superiorità razziale.
Punto originario di partenza, però, era stata la iniziativa di introdurre nel codice
penale un reato specifico contro il negazionismo della “Shoah” e ciò, con
particolare riferimento a coloro che negavano l’Olocausto e lo sterminio degli ebrei
nei lager nazisti.
Infatti, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad di recente, nell’auspicare
la cancellazione dello Stato d’Israele dalle carte geografiche, aveva provocatoriamente dichiarato che “gli ebrei hanno inventato il mito di essere stati massacrati,
ponendo tale mito sopra Dio, le religioni e i profeti”.
Il provvedimento, così come era stato in un primo momento formulato dal
ministro Mastella, rischiava di porre un limite alla libertà di opinione, creando la
prospettiva di imporre una unica e ufficiale verità storica, paradossalmente come
accadeva nei regimi autoritari del secolo scorso che, in base a tale principio, avevano
programmato e attuato lo sterminio di intere popolazioni.
A nessuno può sfuggire la necessità che il piano su cui bisognava impegnarsi,
avrebbe dovuto essere piuttosto quello etico, educativo e culturale.
Diversamente argomentando, imporre mediante corrispondente normativa una
presunta verità, comporterebbe la violazione della libertà di pensiero, subordinando
quest’ultima alla volontà delle maggioranze politiche in un dato periodo storico.
Nella sfera dei diritti di libertà individuale, un posto preminente spetta alla
libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso.
Sono questi due diritti che l’uomo libero rivendica sia nei confronti degli altri,
sia verso lo stato che deve evitare di interferire nella autonomia individuale.
E’ anzi lo Stato che ha l’obbligo di garantire tali libertà, evitando ogni ulteriore
ingerenza, attraverso il meccanismo giuridico della sanzione.
Va ricordato che al sofista Proeresio il quale aveva rifiutato all’imperatore
Giuliano di diventare il suo storiografo al fine di raccontare le sue imprese, come
sanzione fu drasticamente vietato di continuare l’insegnamento ai suoi discepoli.
Noi che abbiamo la ventura di sentirci uomini liberi e di poter esprimere ancora
le nostre opinioni, aborriamo ogni ingiusta imposizione, eticamente e giuridicamente da riprovare.
Per la cronaca, il disegno di legge del ministro Clemente Mastella definitivamente approvato, consta di sei articoli e, non facendo riferimento al negazionismo della
“Shoah”, ha per oggetto “i delitti di istigazione a commettere crimini contro
l’umanità e la apologia dei crimini contro l’umanità”, al fine di combattere ogni
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forma di discriminazione, come ha precisato lo stesso ministro Mastella.
Il provvedimento prevede che venga punito con una pena sino a tre anni
chiunque diffonda idee sulla superiorità razziale e una pena da sei mesi a quattro
anni per chi commetta o inciti a commettere atti discriminatori per motivi razziali,
etnici, nazionali, religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale
o dell’identità di genere.
E’ pacifico che la libertà di pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione,
costituisce uno dei diritti inviolabili dell’uomo.
Il pensiero è infatti attività incoercibile dello spirito, indipendente da esterne
imposizioni. Lo schiavo Epitteto, poi emancipato, filosofo stoico vissuto nel II°
secolo d.C., riteneva in forza del pensiero, di essere più libero di tanti uomini liberi.
Correlativamente, la libertà di giudizio sugli accadimenti umani non può essere
compressa da condizionamenti esterni.
D’altronde, il mero dissenso, sotto il profilo storico o politico su fatti o
avvenimenti storici o addirittura il dubitare sulla effettività del loro svolgimento,
rientra nella manifestazione di una opinione contraria o di una confutazione.
Non può disconoscersi, partendo “ex adversus” da una posizione opposta, che
differente valore giuridico debba per esempio riconnettersi al reato di apologia del
fascismo.
La Corte Costituzionale a suo tempo stabilì, in merito all’art. 4 della Legge 20
giugno 1952 n. 645 (la cosiddetta Legge Scelba), che l’apologia non può consistere
in una “difesa elogiativa” del partito fascista, bensì in una “esaltazione tale da poter
condurre alla riorganizzazione del partito fascista” e, cioè, in una istigazione a
commettere un fatto rivolto alla riorganizzazione, a tal fine idoneo e efficiente”.
Non è cioè sufficiente un semplice opinamento per integrare la fattispecie
delittuosa, bensì è indispensabile una condotta illecita che abbia la valenza di
sediziosità, caratterizzata da ribellione e ostilità nei confronti dello Stato e posta in
essere per compromettere l’ordine costituzionale o l’ordine pubblico.
Si consideri, in relazione al tema in esame che, in relazione all’art. 272 c.p.
(“propaganda e apologia sovversiva o antinazionale”) che prevede la finalità del
sovvertimento violento dell’ordinamento statuale o una attività di propaganda per
la distruzione della società, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 6 luglio
1966 dichiarò illegittimo il II° comma del predetto articolo 272 c.p. laddove veniva
punita “la propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale”.
La legge, come il pensiero, è espressione di libertà ma entrambi non sempre sono
in sintonia con “ethos”.
Giovanni Cipollone
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LE GIUSTE OSSERVAZIONI – O MEGLIO IL LEGITTIMO SFOGO – DEL
COLLEGA FRANCESCO CIDDIO SULLE MODALITÀ RELATIVE AL
PAGAMENTO DELLA PARCELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE
(Nota di Redazione)
Caro governo,
sono un povero imbecille di avvocato (e palesemente maleducato), ma così
imbecille da voler pagare il modello F24, che, grazie all’indispensabile provvedimento adottato, va disposto tramite i magici servizi telematici.
Provo oggi per la prima volta, ma a quest’ora (h. 17,45) credo non sia più
possibile, visto che non riesco ad aprire la relativa pagina su internet.
Ringrazio il fenomeno che ha avuto la magnifica idea, risolutiva dei problemi
economici italiani (come se fosse diverso andare in banca e fare addebitare il
modello F24 sul proprio conto corrente).
Un abbraccio particolare a Bersani, che continua a dimostrare la propria
lungimirante visione economica e, Vi ringrazio, poiché questa sera, non avendo
pagato nulla, mi potrò permettere di andare a cena al roof garden dell’Hilton.
Pagherò qualcosa di sanzione ed interessi … nel frattempo mancheranno nelle
casse dello Stato 1.800,00 • circa che, anche se malvolentieri, avrei pagato.
Francesco Ciddio
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NECROLOGI
IN
RICORDO DELL’AVV.
ANTONIO SESTI
Mio Padre
Ciao Papà.
E’ questa la prima frase che mi viene in mente per salutarTi e ricordarTi.
E’ stato il mio saluto per tanti anni tutte le volte che ci siamo incontrati a studio.
Riuscire a descrivere con poche righe che cosa sei stato per me e per tutti quelli
che Ti hanno conosciuto non è possibile.
Chi ha avuto la fortuna di incontrarTi sa perfettamente chi eri e non potrà mai
dimenticarlo.
L’amore e la passione che avevi e che hai avuto sino all’ultimo per questa nostra
professione, che hai esercitato per oltre cinquant’anni, è ancora presente nelle aule
giudiziarie attraverso di me e di tutti i Tuoi ex praticanti, oggi brillanti e stimati
Colleghi.
Sono sicuro che dovunque Tu sia adesso continuerai a guardarci con quel Tuo
sguardo fiero e sornione al tempo stesso, pronto, come sempre, ad aiutarci.
Grazie di tutto e da tutti.
Ciao Papà.
Amilcare Sesti
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Abbiamo ricevuto numerose lettere di solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordine
degli Avvocati italiani e Istituzioni sulla grave iniziativa del Ministro di Giustizia di
sfrattarci dalla nostra sede storica del Palazzo di Giustizia di Roma che portiamo a
conoscenza di tutti i Colleghi.
Nota di Redazione
SFRATTO DALLA STORICA SEDE
La solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani
che insorgono contro l’assurda decisione di sfrattare
dal “Palazzaccio” di Roma il nostro Consiglio dell’Ordine
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba
con delibera assunta con voto unanime nella seduta del 25 gennaio 2007
ESAMINATA CON VIVA PREOCCUPAZIONE
la nota del 21.12.2006 del Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale si segnala che dopo 100 anni il Consiglio
dell’Ordine di Roma rischia di essere allontanato dalla storica sede di Piazza Cavour su
iniziativa del Sig. Presidente Dott. Marvulli recepita dal Ministro Guardasigilli On.
Mastella
MANIFESTA
il proprio più fermo dissenso nei confronti di una iniziativa siffatta che si evidenzia come
atto profondamente lesivo della dignità non solo dell’Avvocatura romana ma, in un
momento già di per sé così seriamente grave e difficile per l’Avvocatura italiana,
dell’intera Avvocatura medesima, e ancor più quando tra Avvocatura e Magistratura
appare necessario cercare e trovare momenti di sinergia e non di contrapposizione
ESPRIME
la più ampia solidarietà all’Avvocatura romana ed al Suo Presidente Avv. Alessandro
Cassiani
AUSPICA
un intervento rapido e incisivo delle massime Autorità Istituzionali dello Stato, dal Sig.
Presidente della Repubblica ai Sigg.ri Presidenti dei due Rami del Parlamento, al Sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Sigg.ri Presidenti della Regione e del Consiglio
Provinciale del Lazio, e al Sig. Sindaco di Roma affinché venga evitato che un’iniziativa
così improvvida prosegua nel suo corso.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo
Comunico la delibera assunta in data 19 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Arezzo:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, in relazione alla iniziativa del
Ministro di Giustizia tendente a togliere la disponibilità dei locali attualmente in uso
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema
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Corte di Cassazione, esprime la propria ferma e decisa contrarietà a tale iniziativa
essendo sicuramente la presenza dell’Ordine di Roma all’interno del Palazzo di P.zza
Cavour un punto di riferimento di tutta l’Avvocatura Italiana quale simbolo del ruolo
che l’Avvocatura riveste, a pieno diritto, nell’ambito del sistema Giustizia, nonché del
riconoscimento che ad essa deve essere riconosciuto da parte delle Istituzioni della
Repubblica.
Chiede quindi un immediato ripensamento da parte del Ministro”.
Cordiali saluti.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti
Il 24.01.07 in Asti, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Asti, in Via Govone n.
9, presso il Tribunale di Asti, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Asti nelle persone dei Signori: TODESCHINI Avv. Giorgio (Presidente),
PASSERI Avv. Pier Navino (Consigliere Segretario), RAMELLO Avv. Piergiorgio (
Consigliere Tesoriere), i Consiglieri LOMBARDI Avv. Sergio, LATTANZIO Avv.
Maurizio
, TOPPINO Avv. Gianfranco, VENTURINO Avv. Marco, CURALLO
Avv. Stefano Igor e BAGNADENTRO Avv. Silvia
per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Iscrizioni
2. Esame eventuali domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
3. Liquidazione parcelle
4. Convocazioni
5. Esposti
6. Esame pratiche correnti e pendenti
7. Varie ed eventuali.
omissis
sul punto 7 dell’Odg.
Lette le comunicazioni del 21.12.06 e 15.01.07 del Presidente dell’Ordine Avvocati
di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente
dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, è in procinto di
sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di
Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma – presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso
ha sede da oltre 100 anni;
rilevato
che vanno tenute presenti le esigenze di un Ordine Professionale quale quello di Roma
che tuttora costituisce punto di riferimento per tutta l’avvocatura italiana; che la
minacciata iniziativa crea notevoli disagi all’Ordine di Roma nel corretto esercizio della
giurisdizione in quel distretto,
delibera
piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma e Colleghi esercenti in quel
Foro,
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auspica e sollecita
l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte affinché si soprassieda dalla
prospettata iniziativa nella convinzione che si possano e si debbano trovare alternative
migliorative a quella in oggi contestata.
Del che è verbale alle ore 20,00
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto
ADUNANZA DEL 08/02/2007
omissis
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., all’unanimità,
lette le note del 21/12/2006 prot. n. 37596 e del 15/01/2007 prot. n. 971 con le quali
il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Alessandro
Cassiani evidenzia che, su iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott.
Marvulli, il Ministro Mastella è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone lo
“sfratto” dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla sua storica sede di Piazza Cavour;
considerato
che l’iniziativa sopra citata appare gravemente lesiva del ruolo e dell’immagine che
l’avvocatura romana ha sempre rivestito, anche come punto di riferimento per tutta
l’avvocatura italiana,
esprime
piena solidarietà all’Ordine degli Avvocati di Roma e, nel contempo,
delibera
di manifestare la propria contrarietà avverso l’iniziativa promossa dal Presidente della
Corte di Cassazione Dott. Marvulli;
delibera
altresì, di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ordine degli Avvocati di
Roma, al Ministro della Giustizia e al Presidente della Corte di Cassazione.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno
VERBALE DI SEDUTA URGENTE
Il giorno 09 febbraio 2007 alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine di Belluno, si
è riunito il Consiglio, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’:
ordine del giorno
…omissis…
3. Lettera avv. Alessandro Cassiani
…omissis…
3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, vista la nota del Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21 dicembre 2006, con la quale
è stata segnalata la preoccupazione che per iniziativa della presidenza della Corte di
Cassazione, il Ministro di Giustizia faccia cessare la disponibilità dei locali in uso al
Consiglio presso la sede della Corte Suprema di Cassazione;
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- considerato che tali uffici sono riferimento e simbolo di riconoscimento non solo
per l’Avvocatura romana ma per l’Avvocatura italiana tutta,
DELIBERA
Di esprimere piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e ai Colleghi tutti
di quell’Ordine, auspicando che l’iniziativa paventata non abbia seguito.
Si comunichi al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma.
…omissis…
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo nella seduta del 16 gennaio 2007
LETTA
la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott.
Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di
sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di
Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso
ha sede da oltre 100 anni;
MANIFESTA
sorpresa per una iniziativa inopportuna e ingiustificata.
SOLLECITA
l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere
un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura
Italiana.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
Caro Alessandro,
ho ricevuto la cortese Tua 21 dicembre 2006 e Ti comunico la piena solidarietà del
consiglio e mia per la quantomeno inopportuna previsione da parte del ministro dello
“sfratto” dell’ordine da Te presieduto.
Resto a Tua disposizione per ogni iniziativa anche di sostegno che Tu ritenessi
opportuna, e Ti porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
(Avv. Tullio Castelli)
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Camerino
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino nella seduta del 22.01.2007
letta
la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006
con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascio
da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma degli uffici di Piazza Cavour;
ritenuto
che pur non essendo più il palazzo di Piazza Cavour sede del Tribunale di Roma tuttavia
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esso resta il “Palazzo di Giustizia” della capitale;
che è necessario che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la sua
sede presso il “Palazzo di Giustizia” della capitale;
che anzi sarebbe opportuno che presso lo stesso palazzo venisse allestita una “Sala
Avvocati” per i numerosi difensori che quotidianamente vengono da tutta Italia per
assolvere il loro ministero presso la Suprema Corte di Cassazione;
che non si giustifica invece l’occupazione di locali del “Palazzo di Giustizia” di Piazza
Cavour da parte di Enti ed Associazioni non direttamente funzionali all’amministrazione della giustizia;
chiede
che l’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la sua sede presso il Palazzo di Giustizia
di Piazza Cavour, con un numero di locali idoneo e sufficiente allo svolgimento delle
numerose funzioni ad esso attribuite dalla legge;
che presso lo stesso palazzo venga allestita una Sala Avvocati per i numerosi difensori
che quotidianamente vengono da tutta Italia per assolvere il loro ministero presso la
Suprema Corte di Cassazione;
dispone
che la presente delibera venga inviata al Ministro della Giustizia e al Primo Presidente
della Corte di Cassazione.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Caro Sandro
in riscontro alla Tua lettera, mi affretto a comunicarTi che nella decorsa seduta del
Consiglio è stato preso in esame il contenuto della predetta.
Il Consiglio all’unanimità ha deplorato il comportamento del Ministro della
Giustizia deciso ad operare un grave insulto al prestigiosissimo Ordine di Roma e
all’Avvocatura tutta, ed ha auspicato che la ragione prenda il sopravvento e si eviti lo
spoglio preannunciato.
Con la stima e l’affetto di sempre, porgo a Te ed agli illustri Consiglieri il più cordiale
saluto.
Giuseppe Iannello
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Caro Alessandro,
nel leggere la Tua lettera del 21 dicembre u.s. sono rimasto incredulo: non posso
credere che il massimo organo giurisdizionale assuma una iniziativa così pesante come
quella di “sfrattare” dal Palazzaccio l’Ordine Forense, dopo 100 anni di coabitazione.
La localizzazione del COA di Roma nell’interno del Palazzo di Giustizia (una volta
unico; poi frammentato) ha anche un valore simbolico, per quanto attiene al proficuo
e profondo rapporto che dovrebbe legare avvocati e magistrati; e per noi, colleghi di
periferia, immaginare la sede dell’ordine in luogo diverso è davvero una eresia.
Faremo quanto chiedi, a sostegno della Vostra iniziativa, tesa a bloccare questo
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sciagurato provvedimento.
Con viva cordialità, ed auguri per un felice 2007.
Avv. Roberto Russo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena
tenutasi in data 31/01/2007
(Omissis)
Il Consiglio letta la nota del 21.12.2006 inviata dal Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Roma Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che su iniziativa del
Presidente Dott. Marvulli il ministro di Giustizia On.le Clemente Mastella è in procinto
di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’ordine di
Roma, dei locali di Piazza Cavour, Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso
ha sede da oltre 100 anni
Delibera
di manifestare la propria contrarietà per una iniziativa inopportuna ed ingiustificata;
Sollecita
l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del presidente della Regione Lazio, del Presidente
della Provincia di Roma, del Sindaco di Roma, del Presidente del C.N.F., del Presidente
dell’OUA, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, per evitare che venga
posto in essere un atto che mortifica l’intera Avvocatura Italiana
(Omissis)
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Verbale della seduta del 23 gennaio 2007
L’anno 2007, il giorno 23 gennaio 2007, nei locali del COA di Frosinone siti nel
Tribunale di Frosinone, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio, a seguito di convocazione
del Presidente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Avv.ti: Calabrò Davide (Presidente), Pastorino Paolo G.
(Segretario), Terrinoni Massimo (Tesoriere), Catapano Giuseppe F., Cioce Federica,
Fabrizi Gianpiero, Greco Vittoria, Felli Giuseppe, Iannarilli Andrea, Martini Luigi,
Meleo Massimo, Ministrini Giampaola, Salomone Luigi, Trecca Mario e Tucci Avv.
Luigi
Presiede l’Avv. Davide Calabrò. Funge da segretario l’Avv. Paolo Pastorino
Omissis
Sul 9° punto dell’O.d.g.
(Varie ed Eventuali)
Omissis
Il Presidente riferisce inoltre della missiva inviata dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma con la quale si porta a conoscenza che è stata proposta la loro
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estromissione da Piazza Cavour.
Il Consiglio
dopo ampia discussione all’unanimità delibera di approvare il seguente documento:
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
Letta
La comunicazione inviata il 21/12/06 dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Roma Avv. Alessandro Cassiani, con la quale segnala il paventato “sfratto” del
Consiglio dalla sua naturale sede di Piazza Cavour;
rilevato
che la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è ubicata da oltre un
secolo nei locali di Piazza Cavour;
ritenuto
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è istituzione rappresentativa dell’Avvocatura ed in particolare il Consiglio dell’Ordine di Roma può e deve ritenersi punto di
riferimento dell’intera Avvocatura italiana;
ritenuto, infine
che l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente della Suprema
Corte, determinerebbe notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggetto
coessenziale per il corretto esercizio della Giurisdizione;
esprime
la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando il Presidente della
Corte di Cassazione a desistere da ogni iniziativa finalizzata ad estromettere il COA di
Roma dalla sua naturale sede istituzionale.
A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il presente verbale viene chiuso
alle ore 17,05.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Riunione del 25 gennaio 2007
omissis
Il Consiglio,
letta
la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott.
Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di
sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di
Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso
ha sede da oltre 100 anni;
manifesta
disappunto per una iniziativa inopportuna e ingiustificata.
Sollecita
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l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere
un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera Avvocatura
Italiana.
Omissis
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Caro Presidente
Ti comunico che, con delibera 16 gennaio 2007, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Grosseto, appresa l’intenzione da parte del Ministro della Giustizia, di far
venire meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio da Te presieduto, esprime
ferma contrarietà a tale iniziativa e piena solidarietà all’Ordine di Roma atteso che la
sede del Consiglio dell’Ordine romano nel Palazzo di Giustizia di piazza Cavour è per
tutta l’Avvocatura italiana un punto di riferimento e un simbolo del ruolo che
l’Avvocatura occupa nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che
ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica.
Auspica al riguardo un tempestivo ripensamento.
I più cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi Bonacchi)
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia
L’anno 2007, il giorno 22 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio.
Sono presenti gli Avv.ti: Ugo De Vivo(Presidente), Mario di Nezza (Segretario),
Mariano Izzi (Tesoriere), Maria Fanelli, Giuseppe Marinelli e Giovanni Serafino
Omissis…..
Letta la nota del 15 gennaio 2007 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, denuncia l’intento del Ministro
della Giustizia, On. Clemente Mastella, di estromettere il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma dalla storica sede di piazza Cavour;
manifesta
stupore per una decisione alquanto inopportuna ed
esprime
il proprio disappunto, invitando tutte le autorità preposte ad intervenire tempestivamente affinché il Ministro della Giustizia desista dalla preannunciata iniziativa che
verrebbe interpretata come ulteriore mancanza di considerazione della Classe Forense
italiana.
Del che è verbale.
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila
Seduta del 25 gennaio 2007
Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilasette alle ore 12.30, si
è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, previa regolare convocazione, alla presenza dei seguenti Avvocati: VECCHIOLI Paolo (Presidente), CARBONARA Antonello (Consigliere Segretario f.f.), CAPRI Maurizio, LUCANTONIO
Ascenzo, DELL’ORSO Luciano e SANSONE Alessandro
…Omissis…
il Consiglio delibera la solidarietà al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma esprimendo le proprie rimostranze per il tentativo di sfratto
all’Ordine degli Avvocati di Roma dai locali in Piazza Cavour.
…Omissis…
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LAGONEGRO nella seduta del 26
gennaio 2007
LETTA
la nota del Presidente del C.O.A. di Roma del 21/XII/2006, con la quale si lamenta, su
iniziativa del Presidente Dott. Marvulli, la imminenza di un decreto ministeriale teso
a scacciare il prestigioso CONSIGLIO dell’ORDINE degli Avvocati di ROMA dalla
storica sede di P.zza Cavour
RILEVATO
che il C.O.A. di ROMA ha costituito e continua tuttora a costituire una delle punte di
diamante dell’intera Avvocatura Italiana;
che perciò la predetta decisione è da interpretarsi come ulteriore tentativo di mortificare
l’AVVOCATURA tutta e di minarne l’autorevolezza e quindi l’indipendenza,
DELIBERA
di manifestare il proprio dissenso e sdegno per l’improvvisa iniziativa;
esprime solidarietà agli Avvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte le
AUTORITA’ preposte affinché impediscano l’emissione dell’annunciato decreto.
Lagonegro, 26/01/2007
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino
Verbale di riunione del Consiglio (n. 20)
L’anno 2007, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12,00, in Larino, presso la
propria sede si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con la partecipazione dei Consiglieri
Avvocati: Domenico BRUNO (Presidente), Marco D’ERRICO (Segretario), Michele
URBANO (Tesoriere), Ercole ROBERTI, Domenico PORFIDO, Michele MARONE,
Luigi PESCE, Michele LIGUORI e Maria Luisa DI LABBIO
Per discutere il seguente O.d.G.:
…OMISSIS…
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IL NOSTRO MONDO
Il Consiglio letta la comunicazione del Presidente del C.d.O. di Roma reputa di
esprimere piena adesione e solidarietà ad ogni iniziativa che il predetto Ordine riterrà
di porre in essere al fine di evitare che lo stesso venga estromesso da Piazza Cavour. La
presenza di un’istituzione altamente rappresentativa della classe forense nel Palazzo di
Giustizia di Piazza Cavour è espressione di stima e considerazione nei confronti di uno
degli attori principali dell’attuazione della giurisdizione.
OMISSIS
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, nella seduta del 17 Gennaio
2007, preso atto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha chiesto al Ministro
della Giustizia di sottoscrivere un decreto che disponga il rilascio, da parte del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, della sede presso il Palazzo di Giustizia di Piazza
Cavour;
- considerato che la presenza ultracentennale dell’Ordine di Roma presso il Palazzo
di Giustizia di Piazza Cavour è punto di riferimento istituzionale per tutta l’Avvocatura
Italiana, oltrechè simbolo del ruolo che l’avvocatura deve, a buon diritto, occupare
nell’intero sistema Giustizia,
ESPRIME
la più viva sorpresa, ma anche la propria indignazione per tale inopportuna ed
ingiustificata iniziativa, nonché la propria solidarietà all’Ordine di Roma, alla cui
potestà si associa
SOLLECITA
un immediato intervento delle Autorità preposte per scongiurare un atto ingiustificatamente lesivo del prestigio, non solo dell’ordine di Roma ma di tutta l’Avvocatura
Italiana.
Cordiali saluti
Il Presidente
Avv. Andrea Ghezzani
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha appreso con estremo stupore
che, su iniziativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione Nicola Marvulli, il
Ministero della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di “sfrattare”, con
apposito decreto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla storica sede di
Piazza Cavour.
Qualsiasi siano le motivazioni rese per giustificare tale gesto, quanto precede assume
caratteri di inaudita gravità, perché costituisce ulteriore e chiaro sintomo dell’intenzione di eliminare l’avvocatura dal sistema giustizia, allontanandola dalle sedi proprie e dai
locali in cui, quotidianamente, gli avvocati esercitano la loro altissima funzione,
fondamentale per la società ed il vivere civile, storicamente assegnati agli avvocati del
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IL NOSTRO MONDO
libero foro anche quale riconoscimento dell’importanza del ruolo esercitato nel
processo e di tutto quanto a ciò consegue.
Quanto precede tanto più che l’art. 1 della legge 99/1995 afferma che i Consigli degli
Ordini degli avvocati debbano avere sede presso gli uffici giudiziari, che, proprio in
virtù di quanto appena rilevato, nel caso dell’Ordine di Roma, non può che essere la
medesima in cui si trova l’organo supremo della giustizia del nostro Stato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, dunque, invita tutti i colleghi e la
società civile ad effettuare una riflessione sui molteplici significati, negativi, che la
situazione appena descritta assume nel momento storico attualmente vissuto dall’avvocatura e dalle professioni in genere e, pertanto, non può che biasimare tale iniziativa ed
invitare le autorità in indirizzo a rivedere tale decisione.
Con i migliori saluti
Avv. Alberto Belli
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera
Verbale di riunione del Consiglio
L’anno 2007, il giorno 11 del mese di gennaio, si è riunito nella sede del Palazzo di
Giustizia di Matera il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degli
Avvocati: Giuseppe LABRIOLA (Presidente), Nicola ROCCO (Segretario), Ettore LO
NIGRO (Tesoriere), Francesco BERARDENGO, Giovanni Battista D’ONOFRIO, Felice
GIAMPIETRO, Antonio LO FRANCO, Lucia Elsa MAFFEI, Giuseppe MITIDIERI,
Daniela MONTIMURRO, Maurizio SARRA, Giancarlo TONELLI (Consiglieri).
OMISSIS
IL CONSIGLIO
esaminata
la nota del 21 dicembre scorso, con cui il collega Alessandro Cassiani, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, segnala l’incresciosa
vicenda relativa al paventato sfratto degli uffici dell’Ordine dalla prestigiosa sede di
Piazza Cavour;
rilevato
che vicende di questo tipo non possono e non devono essere risolte con atti di imperio
né mediante intimazioni formali, ma necessitano di essere accuratamente ponderate,
tenendo presenti le esigenze di un Ordine Professionale prestigioso, che, peraltro, ha
costituito e continua tuttora a costituire autorevole punto di riferimento per l’intera
Avvocatura italiana;
ritenuto
infine, che, attraverso la minacciata iniziativa monitoria da parte del Presidente
Marvulli, si creano notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggetto
coessenziale per il corretto esercizio della Giurisprudenza in quel Distretto;
per tali motivi
delibera
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di esprimere piena e motivata solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando S.E. il Presidente della
Suprema Corte a desistere o, comunque, a soprassedere dalla paventata iniziativa, nella
consapevolezza che vi possono e vi debbano essere soluzioni alternative migliorative
rispetto a quella in commento.
OMISSIS
E’ verbale.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA
All’esito della riunione assembleare tenuta il 20 gennaio 2007 presso la Sala
Consiliare del locale Palazzo di Giustizia, gli Avvocati del Foro di Matera
ritenuto che
la Inaugurazione dell’Anno Giudiziario debba e possa rappresentare un’occasione in
cui i Soggetti coessenziali all’esercizio della Giurisdizione (Avvocati, Giudici e Pubblici
Ministeri) si aprono ad un proficuo confronto con la società civile ed i rappresentanti
della Politica, degli Enti Locali, del Sindacato e delle Imprese, della cultura e
dell’associazionismo;
rilevato che
sebbene la Riforma dell’Ordinamento Giudiziario preveda un’apprezzabile apertura
all’intervento dei rappresentanti dell’Avvocatura sia in relazione alla cerimonia davanti
alla Suprema Corte di Cassazione che a quelle distrettuali, l’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario continua ad essere vissuta e strutturata come un cerimoniale liturgico ad
esclusivo appannaggio della Magistratura, che non soltanto organizza l’evento, ma ne
condiziona, altresì, lo svolgimento, assurgendo – spesso e volentieri – la manifestazione
a cassa di risonanza mediatica per la divulgazione dei sentimenti di protesta delle
componenti associative magistratuali verso la classe di governo;
considerato che
risolvendosi in un’improduttiva divulgazione di dati statistici più o meno attendibili,
nonché in una sterile enfatizzazione della cronica inefficienza del sistema giustizia, il
protocollo celebrativo, per un verso, rivela tutta la propria inutilità e, per altro verso,
relega l’Avvocatura ad un ruolo del tutto marginale;
preso atto che
recependo le demagogiche e, per alcuni versi, mistificatorie spinte liberiste propugnate
da lobbies parlamentari ben individuate, gli interventi normativi recentemente varati
dall’attuale maggioranza di governo, oltre a denotare una scarsissima considerazione
del rango costituzionale della funzione difensiva, hanno favorito l’incipiente fenomeno di imbarbarimento delle professioni intellettuali, in generale, e di quella forense, in
particolare, ponendo le basi per la progressiva, graduale, ma inesorabile proletarizzazione del ceto intellettuale ed aggravando, per tale via, quel processo di marginalizzazione
dell’Avvocatura da ogni meccanismo decisionale nel nostro Paese;
ribadito che
come è risultato evidente nel corso dell’attuazione delle proteste indette dalle compo-
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nenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura, la Giustizia (in particolar modo,
quella Civile), già di per sé ridotta in uno stato comatoso, è destinata alla totale paralisi,
in mancanza del fattivo e collaborativo apporto degli Avvocati;
sottolineato che
avuto riguardo alla situazione locale, la condizione in cui versa la Sezione Distaccata
di Pisticci ha superato (e di molto ) il livello di guardia, non solo e non tanto per le
croniche inadeguatezze infinite volte segnalate a tutte le competenti Autorità in ordine
alle preoccupanti carenze registrate nell’organico magistratuale ed amministrativo,
quanto piuttosto per l’accertata impotenza o, più realisticamente, mascherata indifferenza mostrata dalle stesse Autorità per le problematiche evidenziate; situazione che
continua a persistere anche in alcuni uffici del Giudici di Pace;
rilevato che
l’Avvocatura materana, assumendosi responsabilità e compiti che andavano ben al di
là di quelli che le competevano e le competono, ha tentato in tutti i modi di
sensibilizzare le Istituzioni competenti ad adottare iniziative e/o provvedimenti che
potessero dare una risposta concreta e condivisa alle stesse questioni problematiche,
senza, tuttavia, riuscire ad ottenere un risultato migliore e diverso da quello, già in
separata sede diffusamente contestato, assunto ai sensi dell’art. 48- quinquies dell’Ordinamento Giudiziario;
ritenuto che
la risoluzione di questi, come di tutta un’altra serie di piccoli, grandi problemi della
Giustizia nel nostro Paese, passi inevitabilmente per una solida e strutturale intesa dal
“basso”, nella piena ed oramai metabolizzata consapevolezza che soltanto la ponderata
e paritetica pianificazione tra i Soggetti coessenziali (Avvocati e Magistrati) per la
Giurisdizione possa effettivamente contribuire a dare un’esauriente e dignitosa risposta
alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini, nel cui nome viene esercitata la
Giustizia e nel cui interesse vengono rese le prestazioni professionali degli Avvocati;
considerato, infine, che
gli Avvocati del Foro di Matera non possono e non vogliono abbassare la guardia
rispetto a questo preoccupante stato di cose, non possono e non vogliono rendersi
compartecipi di un protocollo cerimoniale datato e profondamente inutile, non
possono e non vogliono rinunciare all’idea di istituire un laico e paritetico confronto
con la Magistratura al fine di definire o quanto meno attenuare il quadro problematico
della Giustizia nel Distretto;
deliberano
di disertare la cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2007 nel Distretto della
Corte di Appello di Potenza;
invitano
i colleghi tutti esercenti negli altri Fori del Distretto ad assumere omologa decisione;
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Melfi nella seduta del 12 gennaio
LETTA
la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006
con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascio
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma della sede di Via Cavour;
DELIBERA
di manifestare il proprio dissenso per l’improvvisa iniziativa; esprime solidarietà agli
Avvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte le autorità preposte perché
impediscano l’emissione dell’annunciato decreto.
Melfi, 17 gennaio 2007
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mistretta
Delibera n. 14
L’anno 2007, il giorno 07 del mese di Febbraio, nei locali del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Mistretta, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio dell’Ordine
nelle persone degli Avvocati: Salvatore Porracciolo (Presidente), Antonino Pulvino
(Segretario), Andrea Cuva (Tesoriere), Peppino Spinnato, Enzo Calunniato, Eugenio
Passalacqua e Antonella Nigrone
per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.
“Sfratto” del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma dai locali di Piazza Cavour.
Il Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine di Roma, con note del 21.12.2006
e 15.1.2007, ha comunicato l’imminente adozione da parte del Ministro della Giustizia
di un provvedimento di estromissione del Consiglio dell’Ordine di Roma dai locali di
Piazza Cavour, occupati da cento anni.
IL CONSIGLIO
preso atto e ritenuto che un provvedimento di tale genere rappresenterebbe un ulteriore
ingiustificato attacco nei confronti dell’Avvocatura romana e nazionale,
ESPRIME
piena solidarietà al Consiglio e all’Ordine degli Avvocati di Roma e
AUSPICA
che l’inopportuna iniziativa ministeriale venga immediatamente revocata anche al fine
di evitare un probabile stato di agitazione dell’intera Avvocatura.
Manda al Segretario di comunicare la presente delibera al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e all’On.le Sig. Ministro della Giustizia.
Del che il presente.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena
Risconto la Tua del 21/12/2006.
Mi auguro che tutti i Consigli d’Italia prendano posizione a Vs. favore (così come
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farà Modena).
Non possiamo però nasconderci che l’iniziativa paventata potrebbe essere stata
meditata ed ora assunta proprio dopo aver constatato le (poche o nulle) capacità di
contrasto ai noti provvedimenti legislativi dimostrate da tutta l’avvocatura e dai loro
rappresentanti.
In buona sostanza: probabilmente abbiamo quello che meritiamo di avere.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe Picchioni)
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Estratto dal verbale della seduta di Consiglio del 9 gennaio 2007
Omissis…
- Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Consiglio
dell’ordine di Roma in ordine al paventato trasferimento della sede del Consiglio dal
Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour ed osserva che detta ipotesi di trasferimento è in
aperto contrasto con le esigenze che la sede consiliare rimanga presso la Suprema Corte
di Cassazione, luogo in cui si sono conciliate le fulgide tradizioni della giurisdizione
e della funzione difensiva sempre interpretata dall’Avvocatura Romana, manifesta la
sua solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e manda all’Ufficio di Presidenza di
darne comunicazione.
Omissis…
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano
Ho la tua del 15 u.s. e ne ho reso edotto il Consiglio da me presieduto.
Unanimamente è stata espressa incondizionata solidarietà nei confronti degli amici
del foro di Roma, disgustati e preoccupati per la continua erosione delle nostre
prerogative, per ultimo quella di “sloggiarci” dai palazzi di giustizia ove abbiamo diritto
di permanere.
Siamo pertanto con Voi anche a salvaguardia dei nostri diritti.
Con tanta cordialità per tutti.
Un abbraccio
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto
Verbale della seduta del 18.01.2007
L’anno 2007, il giorno 18 del mese di gennaio, in Orvieto, presso la sede dell’Ordine
degli Avvocati di Orvieto, in piazza Corsica n.1/A, alle ore 18.00, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
OMISSIS
7) Il Consiglio all’unanimità dei presenti
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- preso atto che il Primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazione
hanno espresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma
dal Palazzo di Piazza Cavour;
- considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre cento
anni;
- che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativa
dell’Avvocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministrazione della Giustizia;
- ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordine
privilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attività
giudiziaria;
ESPRIME
profonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa alla
protesta avanzata e
DICHIARA
la disponibilità a fornire sostegno in ogni sede.
Alle ore 19.40, non essendovi altro da deliberare, viene chiuso il presente verbale.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
Estratto della delibera emessa nella seduta del 25.01.2007
…OMISSIS…
Il Consiglio,
- preso atto che è stata segnalata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma la fondata preoccupazione che, per iniziativa del Ministero di
Giustizia, venga meno la disponibilità dei locali adibiti a sede di detto Ordine presso
la Suprema Corte di Cassazione;
- considerato che da oltre cento anni la sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel
Palazzo di piazza Cavour costituisce un punto di riferimento non solo per l’Avvocatura
romana, ma per l’intera Avvocatura italiana;
- ritenuto che la sede del COA di Roma presso la Suprema Corte di Cassazione ha
anche un significativo valore simbolico per il ruolo svolto dall’Avvocatura nell’ambito
dell’amministrazione della Giustizia;
- rilevato che la minacciata iniziativa costituisce un ulteriore attacco all’intera
Avvocatura, senza considerarne l’alta funzione svolta;
- delibera
di esprimere piena solidarietà ai Colleghi dell’Ordine di Roma ed invita il Ministro
a recedere dall’adozione di un provvedimento offensivo per l’intera Avvocatura
italiana.
…OMISSIS…
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IL NOSTRO MONDO
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza
Il giorno 23/01/2007, ad ore 15.30, nella sala destinata alle sedute del Consiglio,
presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:
Augusto Gruzza (Presidente), Graziella Mingardi (Consigliere Segretario), Mauro
Sonzini (Consigliere Tesoriere), Giuseppe Accordino, Paolo Colagrande, Lucia Fontana, Gualtiero Gerra, Franco Livera, Fabrizio Lucchini, Margherita Prandi, Sisto Salotti,
Otto Taini, assenti giustificati Avv.ti: Pier Angelo Metti, Paolo Fiori, Dario Mazzoni
OMISSIS
Il Consiglio,
appresa con stupore la preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia,
di far venir meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione,
Esprime,
a maggioranza, la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza
dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di
riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura
occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento
che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un
pronto ripensamento
OMISSIS
Del che è verbale.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Estratto della Deliberazione
Avvocati di Pisa in data 26/01/2007
Sono presenti i Signori Avvocati: Borsacchi avv. Stefano (Presidente), Capria Rosa
(Segretario), Basoccu Giuseppe ( Tesoriere), Bechini Ettore, Berti Mantellassi Giovanni, Castiglione Cinzia, Cerisano Maria Giovanna, Cerri David, Fascione Enrico,
Giuntoli Sergio, Marchesi Alberto, Perriello Rita, Puccini Luca, Savino Giovanni Paolo,
assente giustificato Roberto Vallesi.
omissis
Il Consiglio, esaminate le note del 21/12/2006 e del 15/1/2007 inviate dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma avv. Cassiani, con le quali viene
segnalata l’iniziativa presa dal Presidente della Corte di Cassazione, con l’adesione del
Ministro On.le Mastella, di chiedere il rilascio da parte dell’Ordine di Roma dei locali
presso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, sua sede storica da oltre un secolo;
esprime dissenso per una iniziativa che non riconosce l’insopprimibile funzione
pubblica e la rilevanza costituzionale degli Ordini degli Avvocati, evidenziata dalla loro
collocazione naturale presso i locali dove la giustizia, alla cui amministrazione
l’Avvocatura dà un apporto essenziale, viene quotidianamente svolta; esprime sorpresa
per il fatto che un Ordine fra i più prestigiosi d’Italia venga allontanato per creare spazi
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ad enti non funzionali rispetto all’amministrazione della giustizia;
rileva che tale iniziativa, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1 della l. 27/3/
1995 n. 9, potrebbe aprire spazi ad analoghe iniziative nei confronti di tutti gli Ordini
italiani;
SOLLECITA
l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consigli
dell’Ordine e di tutte le associazioni forensi, per evitare l’adozione del provvedimento
in questione.
omissis
La presente decisione è stata pubblicata mediante deposito dell’originale negli Uffici
della Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Pisa a norma dell’art. 44 del R.D. 22/1/34
n. 37 in questo dì 1 del mese di febbraio 2007.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone
Verbale di adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data
8 gennaio 2007 alle ore 11.00.
Sono presenti i Signori Avv.ti: Giancarlo Zannier (Presidente), Aurelia Barna
(Consigliere Segretario), Alessandro Tauro (Consigliere Tesoriere), Nisco Bernardi,
Giovanni Battista Pamio, Giuseppe Bavaresco, Ludovica Silei e Cristina Lovison
SEDE ORDINE AVVOCATI DI ROMA
Il Consiglio dell’Ordine,
Letta la nota in data 21 dicembre 2006 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma;
Preso atto che il primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazione hanno
espresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal
Palazzo di Piazza Cavour;
Considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre cento
anni;
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativa dell’Avvocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministrazione
della Giustizia;
ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordine
privilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attività
giudiziaria;
ESPRIME
profonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa alla
protesta avanzata e
DICHIARA
la disponibilità a fornire sostegno in ogni sede.
Del che è verbale.
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna
Addì 6 febbraio 2007 alle ore 11,00 su convocazione del Presidente, avv. Roberto
Ridolfi, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con il seguente ordine del giorno:
OMISSIS
Sono presenti gli Avvocati: Roberto Ridolfi (Presidente), Nice Zauli (Segretario),
Mauro Brighi (Tesoriere), Antonio Amato, Filippo Raffi, Guido Salzano, Ermanno
Cicognani, Anna Novelli, Antonio Della Casa, Stefano Russino, Raffaele Coletta,
Mauro Cellarosi.
Si approva il verbale della seduta precedente.
OMISSIS
Il Consiglio, letta la nota del 21/12/2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del
Presidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in
procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio
dell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia, ove lo
stesso ha sede da oltre 100 anni; manifesta disappunto per una iniziativa inopportuna
e ingiustificata. Sollecita l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare
che venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non l’Ordine di Roma, ma
l’intera Avvocatura Italiana.
Si chiude ad ore 13.15
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti
Onorevole Ministro,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del suo Presidente
Avv. Alessandro Cassiani, mi segnala, con molta ansia, l’imminenza della firma, da
parte Tua, di un decreto teso a deprivarlo dei locali di cui gode da cento anni a Piazza
Cavour, dentro il “Palazzaccio”.
Ti sarei profondamente grato, se volessi soprassedere dal firmare il provvedimento,
anche al fine di trovare una qualche onorevole soluzione alle rispettive esigenze.
Grato dell’attenzione che riserverai a questa mia perorazione, mi è gradita l’occasione per rinnovarTi gli auguri di Buon Anno, che vorrai estendere alla Tua consorte, con
i miei più profondi sentimenti di solidarietà.
Antonio Belloni
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, nella sua seduta del 16.1.2007,
LETTA
la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente della Corte
di Cassazione, Dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On.le Clemente Mastella è
in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio
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dell’ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia,
ove lo stesso ha sede da “oltre 100 anni”.
CONSIDERATO
che il paventato “sfratto” è gravemente lesivo degli interessi e della dignità dell’intera
Avvocatura;
considerato altresì che la presenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei suoi
uffici presso il “Palazzaccio” di Piazza Cavour a Roma costituisce un prezioso ed
irrinunciabile punto di riferimento per tutti gli Avvocati di altri distretti d’Italia che ivi
si recano per svolgere l’attività difensiva avanti alla Suprema Corte;
DELIBERA
di manifestare il proprio sdegno e la propria contrarietà avverso l’improvvida iniziativa
adottata dal Presidente Marvulli e per il paventato intervento adesivo del Ministero
della Giustizia;
SOLLECITA
l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
del Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consigli
degli Ordini degli Avvocati per evitare che venga adottato il mortificante provvedimento in questione;
INVITA
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati
ed il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ad adottare ogni opportuna
iniziativa al riguardo.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano
Il Consiglio, nella seduta del 19/01/2007
sentita la relazione del Presidente,
LETTA
la nota del 21.12.2006, con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, ha comunicato che, su iniziativa del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, il Ministro della Giustizia, on. Clemente Mastella
sta per emanare un decreto con ordine a detto Consiglio, di rilasciare i locali, siti nel
Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, ove è la sede del Consiglio da oltre 100 anni,
RILEVATO
che la naturale sede del Consiglio dell’Ordine di Roma non può che essere quella
attuale, nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, che rappresenta un punto di
riferimento per gli Avvocati di tutta Italia;
RITENUTO
che la minaccia di “sfratto” da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione e
del Ministro della Giustizia rappresenta un inaudito atto di autorità, che viene a
mortificare non solo l’Avvocatura Romana ma la intera Avvocatura Italiana;
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DELIBERA
di esprimere lo sdegno e la indignazione della classe forense di Rossano per la iniziativa
del Primo Presidente della Corte di Cassazione e per il paventato intervento del
Ministro della Giustizia,
AUSPICA
l’intervento del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera e del Senato,
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Lazio, della
Provincia e del Sindaco di Roma, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e di
tutti gli Ordini Forensi d’Italia, allo scopo di evitare che il minacciato provvedimento
venga posto in essere,
INVITA
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e tutti i Presidenti degli Ordini Forensi
di Italia ad adottare le più opportune iniziative, per impedire che venga ulteriormente
mortificata la dignità dell’intera Avvocatura, già ampiamente mortificata da tutti i
recenti provvedimenti legislativi.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Saluzzo
Verbale del Consiglio
Seduta del 24.01.2007
L’anno 2007, addì 24 del mese di gennaio alle ore 17,45 nei locali del Consiglio
presso il Tribunale, si sono riuniti i Sigg.ri Avv.ti: Chiaffredo PEIRONE (Presidente),
Maurizio BONATESTA ( Segretario), Giulio FUMERO (Tesoriere), Davide AMBRASSA, Alberto BASSIGNANO, Monica BINELLO, Giovanni Luigi GRANERIS e Paola
ROSSA, assente giustificato: Avv. Mario GE’
per deliberare sui seguenti argomenti del giorno:
OMISSIS
9) Delibera di solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Il Presidente riferisce in merito alle comunicazioni pervenute dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, da ultimo con
nota 15.1.07, il quale rappresenta allarme e preoccupazione del Foro romano a seguito
della preannunciata intenzione, da parte del Ministro della Giustizia su iniziativa del
Presidente Dr. Marvulli, di estromettere il Consiglio dell’Ordine della Capitale dai
locali sino ad ora riservati all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione,
chiedendo a tutti i Consigli dell’Ordine d’Italia una manifestazione di solidarietà e
sostegno all’Ordine capitolino.
Riferisce, altresì, essere già pervenute per conoscenza a questo Ordine svariate
delibere di altri Consigli in tal senso.
Il Consiglio, all’unanimità, ritenuto che da sempre la rappresentanza istituzionale
dell’Avvocatura Romana presso la sede storica nel palazzo di Piazza Cavour costituisce
non solo punto di riferimento per tutta l’Avvocatura italiana, ma anche espressione
fortemente simbolica dell’importanza del ruolo che spetta e deve spettare all’Avvocatura nel più ampio “sistema giustizia”, con il giusto suo riconoscimento da parte delle
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“Istituzioni della Repubblica”;
ritenuto che tale iniziativa (al di là delle ovvie conseguenze e disagi sul piano
meramente logistico ed organizzativo) assume toni di particolare “provocatorietà”,
specie in questi ultimi tempi in cui gli Avvocati italiani si sono impegnati nella strenua
difesa della propria immagine e professionalità, a fronte dei reiterati interventi a livello
politico e normativo diretti a sminuire, se non svilire e/o annullare, il ruolo della
professione forense;
MANIFESTA
Sorpresa per l’inopportuna ed ingiustificata iniziativa;
ESPRIME
Piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed a tutti i suoi
iscritti auspicando un sollecito intervento di tutte le preposte Autorità al fine di
scongiurare la paventata iniziativa, lesiva dell’immagine dell’Avvocatura tutta, nella
consapevolezza dell’imprescindibilità dell’adozione di soluzioni alternative e/o migliorative.
Manda al Segretario per l’invio di estratto della presente delibera al Consiglio
dell’Ordine di Roma.
OMISSIS
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto
Comunico, qui di seguito, la delibera assunta da questo Consiglio nella riunione
dello scorso 11 Gennaio:
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto apprende con sgomento la preannunciata
intenzione, da parte del Ministro della Giustizia, di far venire meno la disponibilità dei locali in
uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte
di Cassazione; ritiene tale improvvida decisione un ennesimo attacco alla libertà, dignità ed
indipendenza dell’Avvocatura; esprime la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in
quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo
punto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura
occupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa
è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica.
Auspica al riguardo un pronto ripensamento.
Distinti saluti
Avv. Angelo ESPOSITO
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Caro Alessandro,
Ti invio copia del telegramma inviato al Ministro Mastella in relazione al rischio di
“sfratto” da Te segnalato.
Cordiali saluti.
Avv. Mauro Ronco
Presidente Ordine Avvocati Torino
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IL NOSTRO MONDO
Telegramma
Apprendo con vivo dispiacere dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
che il Consiglio dovrebbe essere sfrattato dallo storico palazzo di Piazza Cavour.
La invito a evitare, signor Ministro, tale allontanamento che costituirebbe un
ulteriore oggettivo atto di indifferenza verso l’alta funzione degli Avvocati come parte
fondamentale dell’amministrazione della Giustizia.
Prof. Avv. Mauro Ronco
Presidente Ordine Avvocati di Torino
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento
Comunico la delibera assunta in data 15 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, appresa con stupore la
preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venir meno la
disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria ferma
contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel
Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta
l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon
diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa
è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto
ripensamento”.
Con i migliori saluti.
Il Presidente - Avv. Roberto
Bertuol
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, appresa con stupore la
preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venire meno la
disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria ferma
contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo
di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocatura
italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nella
composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da parte
delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento.
Con i migliori saluti.
Il Presidente - Avv. Maurizio Consoli
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino
La presente per significarLe che questo Consiglio,
letta la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
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di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente
dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di
sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine di
Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stesso
ha sede da oltre 100 anni, manifestando il proprio sdegno e la propria indignazione,
auspica l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto
in essere un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera
Avvocatura Italiana.
Il Presidente - Avv. Luigi Ciancamerla
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano
Oggi 31.01.2007 alle ore 18,00 si è riunito in seduta ordinaria presso la propria sede
in Vigevano – Via Pio V n. 4 il Consiglio dell’Ordine Avvocati presso il Tribunale di
Vigevano, sono presenti gli Avv.ti: Pietro Giorgis (Presidente), Giuseppe A. Madeo (Segretario), Roberto Zanellati (Tesoriere), Giampiero Berti, Elena Callegari, Renato Selletti e
Paolo Zorzoli Rossi.
OMISSIS
Il Consiglio dell’Ordine, nel prendere atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma dopo oltre 100 anni rischia di essere “sfrattato” dalla sede storica di Roma – Piazza
Cavour (Corte di Cassazione) per iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott.
Marvulli, condivisa dal Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, manifesta deciso
disappunto per siffatta iniziativa ed esprime al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
piena solidarietà e sollecita tutte le componenti istituzionali e associative dell’Avvocatura ad
adottare ogni opportuna iniziativa idonea a scongiurare che siffatta situazione abbia a
verificarsi con conseguente umiliazione di tutta l’Avvocatura italiana.
Manda al Segretario Avv. Giuseppe A. Madeo di trasmettere copia per estratto della
presente delibera al Consiglio dell’Ordine di Roma, al Consiglio Nazionale Forense, alla
Cassa Nazionale Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
Avv. Marina Turchetti
Onorevole Ministro, Onorevoli Sottosegretari,
il preannunciato sfratto dell’ordine degli Avvocati di Roma dal Palazzo di Giustizia è una
ulteriore aggressione alla nostra categoria, già notevolmente penalizzata sotto vari profili dai
recenti provvedimenti normativi che hanno complicato la nostra vita professionale – e
conseguentemente, personale – addossandoci una serie infinita di ulteriori incombenti
impegnativi, complicati, macchinosi, spesso del tutto inutili, che sottraggono tempo alla
nostra attività lavorativa e alla nostra vita personale; purtroppo, alla luce dei tagli programmati per il corrente ed i prossimi anni per il settore Giustizia, non possiamo che temere un
ulteriore aggravamento del già radicato disservizio che caratterizza il settore nel quale
operiamo.
Il volerci allontanare dalla nostra storica Sede, in un palazzo che dispone di spazi
immensi, e che è collocazione ideale per il centro di riferimento dei nostri interessi
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IL NOSTRO MONDO
appare come un volontario ed ulteriore atto di spregio nei confronti della nostra
categoria, e sembra non voler tenere in alcun conto l’importante ruolo, anche sociale,
svolto dall’ordine forense.
Anche se certamente il nostro Consiglio ha già manifestato il proprio dissenso nelle
forme e mediante i canali ufficiali, è altrettanto importante che Vi giunga la voce di
dissenso dei singoli iscritti all’Ordine che si sentono offesi e colpiti da una siffatta
iniziativa.
Faccio quindi appello a Lei, Ministro, ed a Voi, Sottosegretari, che ci rappresentate istituzionalmente e siete portavoce degli interessi nostri e degli altri operatori del
settore Giustizia, affinché Vi adoperiate per scongiurare questa paventata iniziativa, che
oltre a creare a tutti noi problemi di ordine logistico, interrompendo una lunga
tradizione, priverebbe l’ordine degli Avvocati della sua storica sede, sarebbe un
attentato al suo prestigio e una inutile umiliazione alla categoria.
Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente, e nella certezza
di un Vostro efficace intervento a tutela dei Vostri rappresentati, Vi invio i miei migliori
saluti.
Avv. Marina Turchetti
Consiglio Regionale del Lazio - Il Presidente
Signor Ministro,
il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, mi ha informato
dell’imminente “sfratto” del Consiglio medesimo dalla storica sede di Piazza Cavour,
che occupa ininterrottamente da circa cento anni.
Tale decisione starebbe per divenire esecutiva in forza di un decreto che Ella, Signor
Ministro, si accingerebbe a sottoscrivere.
Si tratta di un provvedimento che crea non pochi problemi anche di natura logistica
ed organizzativa all’Ordine degli Avvocati di Roma che da sempre tutela le ragioni
dell’Avvocatura romana e, con esse, lo stesso inviolabile diritto di difesa, sommo valore
costituzionale, nell’interesse di ogni cittadino.
Peraltro, l’attuale sede di Piazza Cavour rappresenta da sempre un punto certo di
riferimento per l’intera popolazione romana, sicché il suo trasferimento sarebbe motivo
di rammarico non solo per il mondo dell’Avvocatura, ma per l’intera città.
Per tali motivi, Le chiedo di fare quanto possibile per scongiurare questo rischio,
restituendo serenità e dignità all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Confidando nella Sua ben nota sensibilità, Le porgo i più cordiali saluti e auguri di
buon anno 2007.
Massimo Pineschi
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LE STRUTTURE PER LA PREVENZIONE DEL
DISAGIO MENTALE A ROMA E NEL LAZIO
(in riferimento ai detenuti con disagio
mentale)
Questo il titolo di una interessante pubblicazione sul disagio mentale che, con una
puntuale indagine statistica a Roma e nel
Lazio, ha affrontato il tema che spesso è
citato senza conoscerne l’effettiva portata e
gli specifici contenuti.
Chi sono le persone con problemi di
disagio mentale?
Anzitutto, i malati gravi con frequenti
ricoveri in reparti psichiatrici che presentano rilevanti problemi assistenziali nei periodi di intervallo tra un ricovero e l’altro. Poi
quei malati meno gravi sui quali occorrono
adeguati interventi per evitare l’evoluzione
verso l’aggravamento, per cui è importante il
ruolo delle strutture residenziali e semiresidenziali; nonché quei tanti malati che non
ricevono un adeguato supporto da parte
delle famiglie in quanto queste ultime non
vogliono o non possono intervenire. Ed
infine tutte quelle persone non autosufficienti o con gravi problemi interpersonali
anche a causa dello stigma degli altri.
Il prof. Angelo Serio che ne ha curato la
pubblicazione (v. “I bisogni di assistenza nel
settore del disagio mentale” edito dalla Fondazione Federico Ozanam – S. Vincenzo de
Paoli per la promozione culturale della solidarietà sociale – Roma ottobre 2006) ha tra
l’altro ricordato che nel Piano Sanitario Regionale del Lazio 2002 – 2004 fu sottolineata
la necessità di “prevenire quanto più possibile
l’evoluzione debilitante dei disabili psichici attraverso l’individuazione precoce delle situazioni di
disagio specie nella popolazione giovanile e la
promozione della salute mentale nell’intero ciclo
di vita.” Una esigenza fondamentale per
affrontare questi problemi, ritiene il prof.
Adriano Bompiani, è l’integrazione tra strutture assistenziali e volontariato.
Ciò ha facilitato e favorito l’acquisizione
dei dati esistenti presso le diverse aree interessate dall’indagine attraverso questionari consegnati ai Ministeri, Regioni, Agenzia Regionale di Sanità pubblica, ISTAT, Croce Rossa,
ASL, DSM, SPDC, Case di Cura, Day Hospital, Case Famiglia, Centri residenziali, Case di
riposo, Scuole, Associazioni, Famiglie, Carceri, Centri di recupero per tossicodipendenti, Associazione alcoolisti anonimi.
Per quanto riguarda il carcere, tra i detenuti possono esserci dei portatori di disagio
mentale o di disagio reattivo al contesto
(depressione, suicidio), mentre dal suo canto il Ministero della Giustizia, ha elaborato
programmi per risolvere complesse situazioni all’interno delle strutture carcerarie, perché i problemi del disagio mentale assumono un particolare rilievo quando si tratta di
detenuti.
Ciò perché da una parte si deve ritenere
che tra le due condizioni esiste spesso una
relazione causale nel senso che la sussistenza
di un disagio mentale o di una vera e propria
malattia psichiatrica può concorrere a determinare i comportamenti delittuosi che sono
a base della detenzione ma anche nel senso,
d’altra parte, che la permanenza intramuraria possa favorire la manifestazione o l’aggravamento del disturbo psichico. A ciò vanno
aggiunte le non poche difficoltà nel trattamento terapeutico causato dall’ambiente
carcerario per la mancanza del naturale sostegno della famiglia, per l’allontanamento
dal normale ambiente di vita, per il venir
meno delle relazioni sociali; tutte condizioni queste che come è noto possono svolgere
un ruolo fondamentale per l’efficacia delle
cure cui i pazienti sono sottoposti.
Da molti anni i volontari e gli operatori
dell’area sanitaria del Volontariato Vincen-
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ziano e della Società San Vincenzo De Paoli
svolgono un’intensa e capillare attività nel
settore del disagio mentale, con l’orientamento specifico sui temi di ricerca sulle
cause di ingiustizia per sanarle e rimuoverle,
affinché siano riconosciuti e riaffermati dalle Istituzioni e dai singoli i diritti e le dignità
di tutte le persone con sofferenza psichica,
seguendo percorsi efficaci di presa in carico.
Luigi Favino
UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
L’Assemblea dei Presidenti dell’Unione
Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunitasi a Gorizia l’11.11.2006
Con riferimento alla attuale
1) proliferazione dei riti
nel processo civile
Evidenzia
come la proliferazione dei modelli processuali non risponda a reali esigenze di semplificazione e di accelerazione dei processi
mentre, al contrario, l’unificazione dei riti
sarebbe un reale passo avanti sulla strada
dell’efficienza e risponderebbe alla salvaguardia del principio costituzionale di uguaglianza dei diritti
Annota
l’assenza di ponderate ragioni di specificità
seguite dal legislatore che siano tali da consigliare e giustificare la scelta di riti diversi
Auspica
pertanto un sollecito intervento del legislatore per l’unificazione dei riti civili, conformemente a quanto approvato dal Congresso
Nazionale Forense di Roma.
Chiede
che ai Presidenti di Camera e Senato la
immediata calendarizzazione dei disegni di
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legge C 1290 “Abrogazione dell’articolo 3
della legge 21 febbraio, nr. 102" e del Disegno di Legge “interventi per l’innovazione
industriale approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2006, con specifico
riferimento all’art. 10
Chiede
che nell’ambito del richiesto intervento del
legislatore per l’unificazione dei riti civili si
abroghi l’art. 70 della Legge 26.11.1990 nr.
353, e conseguenzialmente l’intero art. 447
bis c.p.c.”.
2) progetti di legge di class action
attualmente in discussione
alla Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
premesso
che tali progetti si inseriscono nella strategia
legislativa attualmente in atto di accrescimento del potere di rappresentanza in capo
alle associazioni dei consumatori,
intende svolgere alcune considerazioni
generali sui disegni di legge riguardanti la
class action, ed in particolare
Osserva
a) la class action è stata ideata come uno
strumento di bilanciamento dello strapotere
del mercato, situazione questa che non è
certamente esistente in Italia;
la class action può essere maggiormente
giustificata in quegli Stati ove sia assente un
sistema pubblico di assistenza, dove quindi
tale azione costituisce spesso l’unica possibilità di azione di responsabilità civile, e quindi l’unica possibilità di ottenere un risarcimento per le numerose vittime, il ché non è
in Italia;
b) detto strumento è oggi peraltro messo
in discussione negli stessi paesi in cui è nato,
a seguito della pronuncia di alcune sentenze
sbilanciate, soprattutto in alcuni settori, che
hanno portato alcuni autori a criticare aspet-
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ti specifici di natura tecnica (quali le regole di
certificazione della classe, quella applicabili
alla transazione, la rappresentanza dei membri della classe, il computo dei danni) tipiche
dell’impianto regolamentare americano;
c) l’azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati
ed insostenibili per le imprese in caso di
sentenze sbilanciate, per cui si è evidenziato
in altri ordinamenti (vedi Corte Suprema
Americana) la necessità di porre un limite
all’ammontare dei danni;
d) la class action non riduce il contenzioso, anzi alcune azioni di danno hanno portato, ad esempio, il sistema delle Corti americane vicino ad un punto di collasso, con
vertenze con oltre 100.000 attori;
e) una delle ragioni che sconsigliano
l’estensione della class action in Italia è dato
dalla “arbitrarietà” con la quale verrebbero
scelte dai soli soggetti legittimati le cause;
f) le fonti italiane non hanno dato sino
ad oggi uno spazio autonomo al csd danno
diffuso e si è sempre salvaguardato il principio dell’autonomia di ogni azione e del
diritto di agire.
g) pertanto sulla base delle considerazioni
sopraesposte, ogni ulteriore allargamento della
fattispecie di class action, ed in particolare
quello previsto nei progetti in discussione,
costituirebbe un errore sociale e giuridico.
Ciò premesso,
Rileva
che in ordine alla ammissibilità della class
action nel nostro ordinamento sussistono
anzitutto ostacoli di carattere costituzionale.
In fatti, la previsione dell’azione collettiva
risarcitoria viola l’art. 24 della Costituzione
che sancisce l’irrinunciabile diritto di agire in
giudizio riconoscendolo in capo a ciascun
cittadino per la tutela dei propri diritti.
L’azione collettiva conduce invece alla
eliminazione (totale o parziale) del contrad-
dittorio e quindi alla eliminazione dell’attività difensiva dei singoli soggetti appartenenti alla classe rappresentata in giudizio, in
che è incompatibile con il sistema vigente
quando il giudizio abbia riguardo ad interessi involgenti la sfera individuale del titolare
del diritto controverso, come quello al risarcimento dei danni.
Inoltre, la previsione di azioni collettive
concernenti diritti individuali, pone problemi di incompatibilità con il vigente sistema
processuale e civile.
Il contrasto sussiste anzitutto con il principio di diritto sostanziale sancito dall’art.
2909 c.c., il quale limita l’estensione degli
effetti del giudicato alle sole parti del processo, con la conseguenza che una sentenza
non può essere invocata da quei soggetti che
non abbiano partecipato al processo in cui la
stessa è stata pronunciata.
Al principio in discorso si collega quello
della integrità del contraddittorio, enucleato nell’art. 101 c.p.c. in base al quale, perché
vi sia un processo regolare, è necessario che
a ciascuno dei soggetti nei cui confronti la
sentenza è destinata a produrre effetti, sia
assicurata la possibilità di partecipare al procedimento giudiziale e di difendersi in contraddittorio paritetico con le altre parti processuali.
In altri termini, tutti i destinatari di una
sentenza non può essere resa validamente
nei loro confronti se gli stessi non sono
messi in condizione di intervenire personalmente in giudizio, circostanza che non solo
la class action non garantisce, ma che anzi
deve per definizione pretermettere.
Queste considerazioni inducono a dire
che anche sotto un profilo giuridico l’azione
collettiva ha un suo fondamento, se, come
fino ad oggi seguito dal legislatore, viene
limitata agli attuali casi già previsti dal Codice del consumo, mentre sono decisamente
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da evitare ulteriori pericolosi allargamenti
che appaiono privi di concreta utilità, atteso
che le azioni collettive tendono ad un mero
accertamento di responsabilità.
Non si tiene poi minimamente conto
degli effetti derivanti dal fatto che con la
class action si espone il debitore nei confronti di un numero indeterminabile di soggetti,
atteso che la proposizione dell’azione collettiva ha effetti interruttivi per tutti i soggetti
interessati dal medesimo fatto o violazione.
Ne consegue il prolungamento dei termini di prescrizione e quindi il prolungamento di una situazione di incertezza che
aumenta ed integra una disparità di trattamento non giustificata con altre ipotesi di
illecito civile.
Va sottolineato che i disegni di legge,
oltre ad introdurre un allargamento non
conciliabile con la tradizionale struttura del
decreto ingiuntivo, consentendone l’estensione anche ai crediti privi di requisiti fino
ad oggi fissati dalla norma, prevedono meccanismi di conciliazione obbligatoria che, in
pratica, si risolvono in una duplicazione di
oneri per il danneggiato, il quale nel successivo giudizio si dovrà comunque confrontare con il danneggiante.
Il tutto non tenendo in considerazione il
fatto che il legislatore ha già emanato norme
dirette ad accelerare il rito ordinario e dotato
il codice di procedura civile di adeguati
strumenti (art. 696 e segg.), volti a velocizzare il risarcimento dei danni.
Ribadisce
Inoltre che in tema di risarcimento del
danno non si può generalizzare o stabilire
regole di automatica applicazione, non potendosi prescindere da una valutazione concreta e specifica della controversia devoluta
ala decisione del Giudice.
Basti considerare che quando si passa a
considerare l’ipotesi dei danni a catena ca-
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gionati da un prodotto difettoso i problemi
del nesso causale, e dell’eventuale uso inappropriato del prodotto da parte della vittima, richiedono necessariamente un trattamento individuale del processo.
Lo stesso ragionamento può seguirsi per
il danno diffuso derivante da sostanze tossiche in quanto ancor più connesso alla soluzione dei problemi di nesso causale, anche
con riferimento al danno concretamente
risentito.
Inoltre, si ricorda che, ove il danno non
possa essere quantificato nel suo preciso
ammontare, resta ferma l’applicazione dell’art. 1226 c.c. che consente al Giudice di
procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa.
Anche queste disposizioni e questi principi, propri non solo dell’ordinamento italiano, ma anche degli altri ordinamenti dei
Paesi Comunitari, dimostrano come non si
siano mai stabilite a priori delle regole in
materia di quantificazione del danno, essendosi riconosciuto che, nell’ambito dei criteri
generali di cui si è detto, spetta unicamente
al Giudice adito decidere in merito, tenuto
conto di ogni elemento processuale e sostanziale inerente la domanda proposta.
Non c’è, infine, motivo per non ritenere
che il giudizio di risarcimento del danno
debba essere sottoposto alle medesime regole di un qualunque giudizio della specie, a
prescindere quindi dalla natura di consumatore o meno dell’attore, principio che con la
class action verrebbe ad essere leso, venendo
in tal caso introdotto un regime speciale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, nel ribadire la contrarietà circa la proliferazione dei modelli processuali, si deve affermare in ogni caso la prevalenza del rito
ordinario, così come recentemente novellato, non sussistendo valide giustificazioni e/
o ragioni di specificità tali da consigliare in
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rito diverso.
I Presidenti del Triveneto, nel sottolineare che l’introduzione della class action non
corrisponde a una avvertita esigenza, manifestano la preoccupazione che in tal modo
oltre a non fornire alcun concreto e reale
vantaggio al danneggiato, si finisca per imporre un ulteriore fardello intollerabile o
sproporzionato alle imprese con inutili rilevanti danni per le stesse.”
(E’ emerso nel corso del dibattito l’auspicio
che Avvocatura e Magistratura siano consultati dalla Commissioni Giustizie di Camera e
Senato e che la normativa sia introdotta eventualmente come procedura di natura conciliativa e non giudiziaria e che sia raccordata
con le altre legislazioni statali europee).
3) abolizione del grado di appello civile
Esprime
la propria contrarietà alla prospettata ipotesi
di abolizione del grado di appello nei processi civili; l’abolizione del grado di appello
si tradurrebbe in una compromissione della
tutela dei diritti e del diritto di difesa di tale
rilevanza da non giustificare un provvedimento in tale senso, che in ogni caso non
servirebbe a risolvere significativamente la
lentezza dei procedimenti che rappresenta il
principale addebito che si muove alla giustizia italiana, da parte della opinione pubblica
e nelle sedi internazionali.
Il Segretario
(Avv. Antonio F. Rosa)
PREVIDENZA e ASSISTENZA SANITARIA
Pubblichiamo la lettera a firma dell’Avv.
Carlo Martuccelli, Presidente della CAPAIAP,
cioè la Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa degli Avvocati e dei Professio-
nisti, con particolare riferimento ai giovani Colleghi che si iscrivono nel nostro Albo.
Essi possono iniziare il loro lungo cammino
professionale usufruendo della necessaria tutela
previdenziale e assistenziale-sanitaria.
(Nota di Redazione)
CAPAIAP - CASSA AUTONOMA DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA
INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI
E DEI PROFESSIONISTI
Egregio Collega,
la nostra Cassa è un ente no profit, sorto
per cercare di risolvere i problemi che in
materia sanitaria incontrano i professionisti
forensi i quali sono, da qualche tempo, garantiti dalla polizza “Grandi Eventi” stipulata,
con le Assicurazioni Generali, dalla Cassa di
Previdenza Forense, ma limitatamente ad un
numero determinato di interventi chirurgici.
La CAPAIAP invece riguarda tutte le patologie, affiancandosi ed anzi integrando la copertura della polizza Generali.
Attraverso una rete di Case di cura, di
laboratori ed ambulatori di sicura affidabilità e serietà, con i quali ha stipulato specifiche
convenzioni, essa è in grado di offrire agli
iscritti un servizio sanitario efficiente e di
ottima qualità.
Il volantino allegato riassume i servizi
offerti e le modalità di fruizione di essi, ma
poiché siamo consapevoli della maggiore
utilità di un contatto diretto capace di dare
risposta alle esigenze di ciascuno, dichiariamo la nostra più ampia disponibilità ad un
incontro, previo appuntamento che può
essere fissato per telefono con i nostri Uffici.
Con la certezza di offrire un’ottima opportunità, restiamo in attesa di una presa di
contatto e porgiamo i migliori saluti.
Il Presidente
(Avv. Carlo Martuccelli)
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PARERI DEONTOLOGICI
Adunanza dell’11 gennaio 2007
Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis) in data
27 ottobre 2006, con la quale la stessa chiede delucidazioni in ordine al comportamento da
adottare nel caso in cui un collega -di parte avversa- abbia richiesto l’invio di copia dei
documenti contenuti nel fascicolo di parte depositato in Tribunale. A completamento della
richiesta inoltrata dall’Avv. (omissis), va precisato che l’Avv. (omissis) ha bisogno dei
documenti in questione per difendersi in ambito della responsabilità professionale verso
terzi. L’Avv. (omissis) teme che tale consegna di documenti possa determinare la lesione
della riservatezza di terze persone e la violazione del dovere di riservatezza ex art. 9 Codice
Deontologico Forense nei confronti del proprio cliente.
La Commissione
- Udita la relazione del Consigliere Rossi, anche a nome del Consigliere Tesoriere Testa,
oggi assente, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
- Premesso:
- che il professionista vede regolamentare la propria condotta in ordine alla divulgazione,
comunicazione o consegna di documenti e/o informazioni riguardanti il proprio assistito
a terze persone -siano queste terzi estranei o colleghi- dai disposti degli artt. n. 9 e 23 n.5 del
Codice Deontologico;
- che a tal proposito la normativa citata impone al professionista, seppur nella tutela dello
spirito di colleganza, di dover privilegiare il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato;
- che la richiesta dell’Avv. (omissis) investe, peraltro, documenti riguardanti dichiarazioni rese da terzi -con relativa problematica inerente il diritto sulla “privacy”-;
- che nel caso di specie i documenti richiesti dall’Avv. (omissis) sarebbero stati comunque
reperibili nel fascicolo di parte depositato in Cancelleria;
Il Consiglio
alla luce di quanto unilateralmente innanzi esposto, non si ravvisano violazioni al Codice
Deontologico Forense ove il difensore consegni al collega di controparte solo copia della
documentazione presente nel fascicolo di parte già depositato in Cancelleria.
***
Adunanza del 25 gennaio 2007
Il Consiglio
- Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 ottobre 2006 dall’Avv.
(omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di proporsi presso Enti, Società, Forze
Armate ecc. prospettando forme di convenzione per i rispettivi dipendenti e ciò alla luce
delle innovazioni di cui alla legge 4 agosto 2006 n.248;
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
osserva
che l’art. 2 della citata legge ha rimosso il divieto di svolgere pubblicità informativa circa
i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè i costi
complessivi delle prestazioni, precisando, peraltro, che il messaggio deve rispettare criteri di
trasparenza e veridicità il cui controllo è affidato all’Ordine professionale.
Va osservato che la nuova disciplina ha rimosso un divieto, quanto ai contenuti, che era
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PARERI DEONTOLOGICI
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Codice Deontologico - articoli
17 e 17 bis - approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense.
La riforma in questione, infatti, già consentiva di dare informazione sui titoli conseguiti e
sui diplomi di specializzazione.
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato ammettendo la pubblicità
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’Ordine professionale.
Le modifiche apportate al Codice Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano
rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
Quanto ai mezzi di informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della
professione.
I doveri di probità, dignità e decoro costituiscono, infatti, il cardine su cui poggia la
professione forense e non hanno costituito oggetto di modifica alcuna.
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso
non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività
professionale offerta quanto alla possibilità di acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova
clientela.
A tale proposito va osservato che il Codice Deontologico così come riformato ha
spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il divieto di
offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il divieto di accaparramento della clientela.
Non va dunque confusa la possibilità di offrire informazioni sulla propria attività
professionale con quella di offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi.
Premesso quanto sopra
esprime parere
nel senso di ritenere consentita l’informazione concernente la propria attività professionale
rivolta ai soggetti di cui alla richiesta purchè essa rispetti i principi, i contenuti e le modalità
di diffusione di cui sopra.
***
Il Consiglio
- Premesso:
- che l’Avv. (omissis) ha richiesto in data 30 ottobre 2006 un parere in ordine alla
correttezza deontologica circa la possibile assunzione di un incarico professionale a favore
di un coniuge, nell’ambito di un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
in via giudiziale, dopo aver svolto trattative nell’interesse di entrambi i coniugi per la
definizione di un ricorso congiunto;
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- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
afferma
- che, in via generale, la incontrovertibile esistenza di un espresso mandato professionale
a predisporre atti per un ricorso congiunto, conferito da entrambi i coniugi, nella ipotesi di
successiva impossibilità di arrivare ad un accordo per una soluzione consensuale per
separazione e/o divorzio, rende incompatibile con il disposto dell’art. 51 del Codice
Deontologico Forense l’accettazione dell’incarico professionale per svolgere l’azione giudiziaria nell’interesse di solo un coniuge;
- che appare altresì incompatibile con l’art. 51 del Codice Deontologico Forense sia la
sola domiciliazione sia l’eventuale accettazione dell’incarico da parte di altro professionista
legato al primo da vincoli organici associativi o di collaborazione continuativa.
***
- Vista la nota proposta dagli Avvocati (omissis) e (omissis) con la quale si richiede parere
preventivo su di un caso specifico relativo a giudizio in corso circa l’opportunità di
depositare documentazione inerente al tentativo di transazione svolto tra avvocati a mezzo
fax reciprocamente scambiati tra gli stessi;
- Rilevato che la materia è regolata dall’art. 28 del Codice Deontologico Forense;
- Atteso che la richiesta attiene ad un caso specifico;
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
- Ritenuto che non è possibile rilasciare pareri preventivi relativi a casi concreti che
potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione;
dichiara
inammissibile la richiesta di parere deontologico.
***
Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis),
relativa alla possibilità o meno per un avvocato di rivestire la carica di liquidatore di una
società di capitali;
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
- premesso che gli artt. 3 e 16 della Legge Professionale vietano, tra l’altro, “l’esercizio del
commercio in nome proprio o altrui”;
- che lo stesso Consiglio, già in precedenza e relativamente a quanto previsto dalle norme
sopra richiamate, ha inteso censurare la condotta del professionista che assume la carica di
liquidatore con poteri gestori e non di mera rappresentanza, attività che invece è consentita;
- che, in particolare, si deve precisare come l’attività di liquidatore “gestore” della società
sia vietata a prescindere dal fine o meno di lucro;
- che lo svolgimento di tale attività lederebbe, inoltre, la tutela della professione ed in
particolare l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio ed
il decoro dell’Ordine dal discredito che sicuramente deriverebbe da ogni lesione dei principi
sopra enunciati;
ritiene
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- che l’attività di liquidatore di una società di capitali può essere svolta da un avvocato,
nei limiti di cui sopra.
***
L’Avv. (omissis) ha richiesto parere in ordine all’obbligo e/o onere di consegnare alla
parte soccombente, che ha pagato in forza di una sentenza, copia della fattura relativa alle
spese di lite rilasciata al proprio cliente a dimostrazione dell’effettività degli esborsi.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
- Premesso:
- che, in argomento, la normativa tributaria (D.P.R. n.600/73 e successive modifiche e
integrazioni) prevede l’emissione della fattura nei confronti del soggetto che ha corrisposto
le somme;
- che da ciò discende che non incombe alcun obbligo e/o onere sul professionista di
consegnare al soccombente copia della fattura emessa nei confronti del cliente vittorioso che
ha versato al professionista stesso il dovuto per spese giudiziali;
esprime parere
nel senso di ritenere non sussistente alcun obbligo di consegna della predetta documentazione.
***
Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 21 dicembre 2006 dall’Avv.
Prof. (omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di assumere la carica di componente
il Consiglio di Amministrazione in una Compagnia di Assicurazioni in assenza di attribuzione di deleghe operative;
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
osserva
- l’art. 3 della Legge Professionale ed il relativo richiamo alla stessa norma di cui all’art.
16 Codice deontologico forense vietano, tra l’altro, “l’esercizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui”.
Nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella quale le cariche
societarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato,
liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l’ipotesi in cui la carica venga assunta con
poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece soli poteri di rappresentanza.
Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall’assenza di concreto fine di
lucro e di rischio che la società stessa possa essere assoggettata a procedure concorsuali.
Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo la
carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico- sia stato
privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione della attività
commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato e ciò in quanto la sola
funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione non
determina l’incompatibilità stessa.
Ciò in quanto la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede
nell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valuta-
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zione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio e il decoro dell’Ordine dal discredito
certamente derivante da ogni valutazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di
giudizio e libertà di determinazioni anzidette.
Per quanto sopra precede, esprime parere nel senso di ritenere conforme alle norme
deontologiche l’assunzione di cariche sociali da parte del richiedente nei limiti di cui sopra.
***
- Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 gennaio 2007 dall’Avv.
(omissis) la quale esponeva la seguente situazione:
- in data 13 gennaio 2007, con raccomandata anticipata a mezzo e-mail, la predetta
comunicava ad un proprio assistito la volontà di rinunciare al mandato informandolo
contestualmente dell’incombenza rappresentata dal deposito di note critiche alla CTU da
depositarsi entro il 1° febbraio 2007 e chiedendo al medesimo di confermare l’avvenuta
nomina di altro legale a mezzo fax o telegramma;
- la parte assistita rispondeva via e-mail affermando che le note alla CTU sarebbero state
depositate dal nuovo difensore ed invitando la richiedente ad esimersi dalla redazione delle
stesse e a ritenersi sollevata dall’incarico.
Premesso quanto sopra la richiedente chiede se l’invio da parte dell’assistito della
predetta e-mail sia sufficiente a sollevarla dal dovere deontologico di provvedere al deposito
delle predette note considerando definitivamente esaurito il mandato professionale.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
osserva
l’art. 47 del Codice Deontologico Forense stabilisce che il difensore ha diritto di rinunciare
al mandato e, in tal caso, ha l’obbligo di avvisare la parte assistita di quanto è necessario fare
per non pregiudicare la difesa. L’avvocato che rinunci al mandato ha altresì l’obbligo di
provvedere agli adempimenti urgenti qualora la parte assistita non abbia avuto un lasso di
tempo ragionevole per conferire il mandato a un nuovo difensore.
Nel caso di specie, la Collega richiedente ha provveduto ad informare l’assistito sia della
rinuncia al mandato sia dell’imminente scadenza relativa al deposito delle note alla CTU.
Il cliente ha riscontrato l’informativa attraverso l’invio di e-mail con la quale sostanzialmente confermava di aver già provveduto alla designazione di un nuovo difensore e
contestualmente invitava l’Avv. (omissis) a ritenersi sollevata dall’incarico.
E’ evidente, dunque, che la volontà dell’assistito si concretizza, di fatto, in una vera e
propria revoca del mandato professionale come tale idonea anche a superare la precedente
rinuncia della professionista al mandato stesso.
Quanto al mezzo utilizzato (posta elettronica) non sembra assumere particolare rilievo
il fatto che il messaggio sia arrivato senza firma elettronica qualificata e ciò in quanto
comunque lo stesso costituiva risposta ad un precedente messaggio inviato dalla professionista ad un indirizzo che, evidentemente, era già stato utilizzato per lo scambio di
informazioni tra le parti.
Premesso quanto sopra
esprime parere
nel senso che l’Avv. (omissis) possa ritenersi sollevata dall’incombente relativo al deposito
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PARERI DEONTOLOGICI
delle note alla CTU, pur ritenendo opportuno che la stessa provveda a depositare, presso la
Cancelleria del Giudice, una copia della predetta e-mail.
***
Adunanza del 15 febbraio 2007
Vista la richiesta di parere di conformità al Codice Deontologico forense della brochure
informativa avanzata dall’Avv. (omissis) in data 20 ottobre 2006
esaminate
la bozza A) e la bozza B) di detta brochure,
preso atto di quanto stabilito dall’art. 2 lett.b) della D.L. n.223 del 4 luglio 2006 (Legge
n.248 del 4 agosto 2006) nonchè di quanto stabilito dagli articoli 17 e 17 bis del Codice
Deontologico forense recentemente riformato
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
rilevato
quanto alla bozza B):
- che i costi ivi indicati non consentono all’utente di individuare l’entità della prestazione
agli stessi correlata;
- che dunque non appaiono rispettati i criteri di trasparenza e veridicità di cui alla citata
legge;
quanto alla bozza A):
- che la stessa appare sostanzialmente conforme ai requisiti di cui all’art. 17 e 17 bis c.d.f.
difettando solamente dell’indicazione del Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto il
richiedente;
ritiene
non conforme alla vigente normativa la bozza B)
ritiene
conforme alla vigente normativa la bozza A) previa integrazione della stessa con i requisiti
mancanti.
***
Vista la richiesta di autorizzazione della brochure informativa presentata dall’Avv.
(omissis) in data 15 gennaio 2007;
rilevato
che il documento in esame risulta conforme alle disposizioni dettate dagli articoli 17 e 17
bis del Codice Deontologico Forense.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
autorizza
l’Avv. (omissis) all’utilizzazione e diffusione della brochure informativa. In risposta al
secondo quesito, relativo ad eventuali modifiche future riguardanti il solo contenuto
normativo, si fa presente che non è necessario richiedere nuove autorizzazioni allorquando
la modifica del documento informativo non attenga le notizie inerenti la professione.
***
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Adunanza del 22 febbraio 2007
- Con l’istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una situazione di
grave conflitto tra coniugi, esponeva che in esito al decesso della figlia maggiore di essi la
madre, senza avvisare il padre, si era costituita parte civile, in nome e per conto della figlia
minore, ancora affidata ad entrambi, incaricando a tal fine il proprio avvocato e, cioè
segnatamente il medesimo che la assisteva nelle molteplici cause contro il marito.
In particolare richiedeva: “Se sia corretto da parte di un legale attualmente costituito in
vari processi contro il padre di un minore affidato ad entrambi i genitori, assumere la difesa
del minore, costituendosi per esso parte civile in un processo penale, con il solo mandato
della madre del minore e senza neppure previamente consultare il padre”.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
osserva
che, in regime di affidamento condiviso di minore a seguito di separazione di coniugi, la
scelta del difensore in un giudizio, nell’interesse del minore affidato, deve avvenire col
consenso di entrambi i coniugi affidatari. Il venir meno del rapporto fiduciario con uno di
essi non può non comportare una doverosa rinuncia al mandato professionale.
***
- Con istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una intricata
situazione di contrasto tra coniugi, esponeva come nella vicenda si era inserito un Centro
anti violenza e l’avvocato del Centro stesso in favore della moglie. A causa di una serie di
vicende intervenute richiedeva in particolare sotto il profilo deontologico:
1) se un avvocato integrato in una struttura possa assumere mandato nei confronti di una
persona inviatagli dalla struttura stessa;
2) se in esito a ciò possa interagire con la struttura utilizzando le informazioni così assunte
ai fini del giudizio;
3) se tale struttura possa avere al suo interno avvocati che assistano persone esterne alla
struttura stessa.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
osserva
che le questioni poste attengono specificatamente a profili esaminabili sotto un profilo
disciplinare in esito a provvedimento conseguente ad idonea segnalazione in tal senso,
dovendosi necessariamente e prioritariamente esaminare con opportuno contraddittorio la
peculiarità dei fatti esposti.
***
- Con istanza del 5 febbraio 2007, l’Avv. (omissis) reitera questioni inerenti la situazione
di un avvocato nell’ambito di un contesto condominiale e relative a varie fattispecie.
Nella questione che ci occupa, propone una serie di quesiti attinenti in particolare al
comportamento deontologico da parte del medesimo Avvocato in vari contesti sia in atto
che in potenza.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
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PARERI DEONTOLOGICI
rilevato
che i fatti così come rappresentati possano essere potenzialmente suscettibili di valutazione
disciplinare da parte di questo Consiglio, dichiara inammissibile la richiesta di parere.
***
- Vista la richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis), depositata in data
8 febbraio 2007 e rubricata con il n. 2761 e volta ad ottenere un chiarimento in ordine alla
possibilità per il professionista (che intende cessare la professione “attiva” di avvocato) e
concludere le procedure/posizioni esistenti, di mantenere in essere la partita iva ma non gli
obblighi previdenziali legati alla professione.
La richiesta origina dalla volontà del professionista, di evitare di dover essere assoggettato
-in presenza di soli 4 crediti/attività professionali restanti- al regime fiscale Iva e agli studi di
settore; alla Cassa Forense, ed ogni altro onere compreso quello della iscrizione al Consiglio
dell’Ordine.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
ritiene
di esprimere parere di non luogo a provvedere, trattandosi di una situazione che non può
essere definita sulla base delle sole norme vigenti del Codice Deontologico in corrispondenza alla normativa fiscale.
***
- Vista l’istanza degli Avvocati (omissis) e (omissis) pervenuta in data 16 febbraio 2007,
con la quale le professioniste richiedevano al Consiglio parere deontologico in merito:
1) alla producibilità in giudizio di corrispondenza intercorsa con il difensore di
controparte nel corso di un giudizio, od antecedentemente allo stesso, espressamente
qualificandola come “riservata personale non producibile in giudizio”;
2) all’inserimento di una clausola di “silenzio-assenso” nell’ambito di una proposta
transattiva;
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;
in conformità ai principi deontologici generali
ribadisce
1) la non producibilità di corrispondenza scambiata con l’espressa attribuzione della
qualifica di “riservata personale non producibile in giudizio”;
2) l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso, applicabile nei casi tassativamente
indicati dalla legge, nell’ambito di contesti giudiziari in relazione a proposte transattive che
assolutamente nessun effetto di accettazione tacita possono produrre.
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UNIVERSITA’ DI MALTA
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
LEZIONE TENUTA IN DATA 23 GENNAIO 2007
DAL CONSIGLIERE GIOVANNI CIPOLLONE
IL CONNUBIO TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO DELLA CHIESA
Secondo una antica tradizione, la dominazione dei barbari avrebbe avuto un valore
preponderante nel sommergere la civiltà latina e offuscato il diritto romano che sarebbe poi
risorto nei primi anni del secolo XII° a seguito del fortunoso ritrovamento del testo delle
“Pandette” o “Digesto” in Amalfi, da parte dei Pisani. Essi si appropriarono di tale preziosa
raccolta di scritti dei giuristi romani del II° e III° secolo, ordinata da Giustiniano e la portarono
a Pisa.
La critica storica ha poi definitivamente accantonato la tesi secondo la quale la riviviscenza
del diritto romano si debba ricollegare a tale episodio in quanto la scoperta di numerosi
documenti privati e pubblici e di testi giuridici di carattere dottrinario e di probabile origine
scolastica, hanno successivamente dimostrato la continuità perenne della tradizione giuridica
romana.
Anzi, si può ritenere che le forze operatrici che hanno consentito tale continuità storica,
siano state due.
La prima è da riconnettere alla validità del diritto dei vinti che impressionò i barbari
invasori, per la sua essenza di maturità, universalità e profonda spiritualità.
La seconda forza è la Chiesa con la sua concezione unitaria della vita umana, sia spirituale
che temporale.
Fu una evoluzione lentissima che durò circa cinque secoli.
In una prima fase il diritto romano poté mantenersi in vita grazie al principio barbarico della
personalità della legge. Nella seconda fase, si ebbe un diritto congiunto, in una fusione unitaria
che tendeva verso uno scopo comune, verso un’epoca nuova. Ciò comportò una ripresa del
diritto romano che aveva una base millenaria di sviluppo e di progresso.
Dal ricco materiale documentario che si è arricchito nel secolo - scorso come ha acutamente
osservato il Calasso - è risultata una fondamentale partizione della penisola italica, riguardata
sotto l’aspetto della sua vita giuridica, in tre grandi zone, le quali, a loro volta, dai territori più
caratteristici, vengono così designate: a) lombardo-toscana; b) romano-ravennate; c) meridionale. Una partizione, evidentemente legata alle vicende politiche di queste terre: e infatti, nella
zona lombardo-toscana, che fu la prima e più profondamente longobardizzata, il diritto
longobardo ha una nettissima prevalenza, mentre nella romano-ravennate si verifica esattamente il fenomeno opposto, poiché, per opera della Chiesa e per i legami con l’Impero
bizantino, la tradizione giuridica romana si conserva invece con molta tenacia.
La meridionale, infine, sfuggita in parte di mano all’Impero bizantino per colpa di un
governo noncurante o, nel caso opposto, esoso, penetrata nelle regioni superiori da forti
infiltrazioni longobarde, e, al sud, incorsa da bande saracene provenienti dalla Sicilia, si
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presenta come una sorta di caleidoscopio giuridico: poiché zone longobardizzate - come, per
esempio, i ducati beneventani, nei quali, pur dopo la caduta del Regno longobardo, continua
a svolgersi, come continuazione di quella edittale, una legislazione longobarda per opera dei
duchi Arechi e Adelchi, che riescono a mantenersi indipendenti dai re franchi - appaiono
frammiste a territori di tradizione romana (come la Lucania, la Puglia. e la Calabria) e talvolta
vi serpeggiano dentro, così da creare la singolarissima configurazione di una regione
variamente screziata di romanità e di germanesimo. A questo prospetto delle condizioni
giuridiche della penisola, fa riscontro quello delle due grandi isole, la Sardegna e la Sicilia: la
prima, allentati sempre più i rapporti politici con l’impero d’Oriente. riuscì a mantenersi
immune da dominazioni barbariche e perciò a custodire, a suo modo, non diciamo la
legislazione, ma piuttosto la tradizione romano-bizantina: la Sicilia, invece, strappata a
Bisanzio dall’invasione saracena sui primi decenni del secolo nono, per quanto lasciata libera
di continuare nell’uso delle sue antiche leggi - anche qui, come già sappiamo, dominava la
stessa tradizione -, dovè necessariamente subire un inquinamento sensibilissimo di diritto
mussulmano.
E’ poi intuitivo come ciascuna di queste partizioni territoriali, che abbiamo così individuate all’ingrosso, debba porre a sua volta problemi tutti propri. Così, per es., la zona lombardotoscana, nella quale imperò principio barbarico della personalità della legge, prospetta il
problema dei rapporti del diritto longobardo e del romano, i quali, in virtù di quel principio,
s’intrecciavano nella vita quotidiana: problema, che abbiamo avuto già occasione di guardare
nelle sue linee generali, illustrando appunto il sistema della legge personale. Le terre
romaniche invece, nelle quali, avendo continuato a dominare il sistema della territorialità del
diritto, il diritto romano giustinianeo e post-giustinianeo rimase unico diritto vigente, prospettano un problema ben differente; codesto diritto, abbandonato a se stesso, poiché debolmente
riusciva a sostenerlo in questa lontana periferia del superstite Impero l’autorità’ centrale, e
sempre meno lo illuminava la decadente cultura dell’epoca, si deforma nell’applicazione
quotidiana: e, come un organismo infiacchito suol essere particolarmente sensibile alle
influenze esterne, così esso riceve senza reazioni un’infiltrazione sottile e lenta del diritto
barbarico delle terre circostanti, il quale, se non riesce a soppiantarlo, contribuisce tuttavia
certamente ad accelerarne il processo di degenerazione.
Un aspetto comune adunque alla vita giuridica queste zone, longobarde e romane, è
rappresentato da un’appariscente decadenza del diritto romano: nelle prime, perché esso è
ridotto alla stregua di una delle tante leggi personali e non è certo senza conseguenze il fatto
che esso sia per avventura la legge personale del popolo vinto ed escluso dalle cariche
politiche; nelle seconde, perché, essendo venuti meno i motivi ideali di una qualsiasi
evoluzione, il sistema del diritto subisce la condanna che grava sopra ogni altro organismo
vivente, cui manchino le possibilità di un naturale sviluppo, vale a dire s’involve e degenera.
Specchio fedele di questo stato di cose sono i documenti, privati e pubblici, che quest’epoca ci ha tramandati. Parliamo di documenti in senso giuridico, vale a dire di scritture destinate
a creare, a modificare o a estinguere un rapporto giuridico, ovvero a darne la prova: non dunque
nel senso generico di “fonte storica”, nel qual caso indicherebbero qualsiasi scrittura di
qualsiasi contenuto, adatta a fornire materiale di ricostruzione allo storico. Come s’accenna nel
testo, i documenti possono essere pubblici o privati (fatti “in pago aut in palatio”, come si
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diceva negli antichi formulari): sono pubblici quelli che emanano da un’autorità pubblica e
concernono rapporti di diritto pubblico; privati, quelli redatti da privati e riguardanti negozi
e rapporti tra privati. L’importanza dei documenti. pubblici e privati, è grandissima non
soltanto per la ragione intuitiva ch’essi ci mostrano il diritto nella sua vita di tutti i giorni, ma
ancora per altri motivi che rispondono alle caratteristiche dei tempi.
Quella che ora studiamo è un’epoca in cui lo Stato, nell’amministrazione della giustizia
come in tante altre attività che noi oggi siamo abituati a concepire come essenziali della sua
vita, è piuttosto inerte, mentre prepondera l’attività dei privati. Ciò si verifica, naturalmente,
sopra tutto nei territori dominati dai barbari: ma anche in quelli di tradizione romano-bizantina,
nei quali perduravano forme della “cognitio extra ordinem” come si erano fissate negli ultimi
secoli dell’Impero, con una prevalenza dell’attività del magistrato che conduce il processo
dagli inizi alla fine, il regresso della coscienza giuridica è stato così forte da risospingere
indietro di parecchio le forme della giustizia.
Ora, il documento, destinato a fermare nel tempo un negozio giuridico e a darne la prova
in caso di contestazioni, non poteva non risentire di codeste condizioni: e infatti esso rispecchia
quello stato d’animo di diffidenza delle parti fra loro e di esse verso l’autorità pubblica. Questo
stato d’animo è manifestato chiaramente dalla stessa nella quale il negozio viene formulato,
con una straordinaria ridondanza di espressioni e con un complicatissimo groviglio di cautele.
che, mentre nella pratica dovevano servir malamente allo scopo cui erano preordinate,
pongono oggi a noi problemi difficilissimi, e talvolta insuperabili, di interpretazione. A parte
però questi motivi psicologici, senza dubbio assai significativi, c’è la questione ben più
importante del nuovo valore giuridico che il documento privato viene acquistando in
quest’epoca: poiché esso non serve più a provare il negozio, ma tende a costituire un elemento
essenziale alla vita di questo o addirittura a incorporare il diritto al quale il negozio ha dato vita.
Questa evoluzione, che, diciamo subito, è uno dei punti centrali della storia giuridica del
nostro medio evo, aveva le sue radici in quella trasformazione del valore del documento che
si era già iniziata negli ultimi tempi dell’Impero sotto l’influsso di idee elleniche, ed era riuscita
a modificare profondamente, anzi a svisare qualcuna delle più importanti e caratteristiche
istituzioni del diritto romano: così, per portare un esempio già noto, la “stipulatio”, la quale,
nel momento stesso in cui veniva ancorata alla scrittura, smetteva la solennità delle forme,
perdendo la sua fisionomia genuina di contratto formale e orale. Del resto, i privilegi che
vediamo attribuiti alla scrittura nel Codice teodosiano e nel giustinianeo, spiegano facilmente
la enorme diffusione e la crescente importanza sociale di essa nella pratica.
Da questa pratica appunto si lasciò suggestionare la mentalità dei barbari, la quale, come
già sappiamo, si trovava ancora allo stadio del formalismo più rigido: imparando fra noi a
documentare per iscritto i negozi - e per giunta, si badi, in una lingua non propria - fu portata
istintivamente a considerare il documento stesso alla stregua di una forma: ma di qui al ritenere
nel documento incorporato il diritto, il passo era breve e fu compiuto.
Ora, questa grande importanza raggiunta dal documento è un fenomeno comune a ogni
regione d’Italia, e deve giudicarsi come un portato dei tempi, giustificato dalle ragioni generali
accennate dianzi.
Tutto ciò contribuisce, d’altro lato, ad accrescere ai nostri occhi d’interpreti il valore
storico della grande massa di documenti privati che quest’epoca ci ha tramandati, facendo di
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essi, nella scarsità dei testi legislativi, una fonte di cognizione di primissimo ordine per la
nostra storia giuridica dell’alto medio evo.
Anche per un altro motivo, strettamente connesso alla evoluzione che si è profilata: e cioè
questo. Lo straordinario accrescersi del valore giuridico del documento aveva fatto precocemente sentire l’esigenza che la redazione di questo venisse affidata a persone esperte: e anche di ciò
precedenti vanno cercati nell’età romana, in quei “tabelliones”, coadiuvati da scrivani (scribae
o notarii), che, da privati, cioè senza alcuna veste ufficiale, esercitavano il mestiere di redigere
atti, e in quegli “exceptores o tabularii” che erano invece ufficiali dei municipii addetti ai “gesta”,
anche questi aiutati materialmente da scrivani. Cadute le istituzioni romane, si perde la menzione
di “tabularii o exceptores” nonché di “tabelliones”, ma si continua invece a parlare di “scribae
o notarii”: i quali, da prima liberi esercenti della loro arte, furono dall’epoca franca in poi scelti
dall’autorità pubblica: di più, nei territori romanici - come Ravenna, Roma, Napoli - essi erano
riuniti in scholae o corporazioni, presiedute da un “magister”.
In tal modo si viene a costituire a poco a poco una vera tradizione notarile: redigere il
documento è un’arte, che ha le sue regole: le quali si tramandano, si perfezionano, e finiscono,
per fissarsi nei formulari. Questi formulari adunque presuppongono un’elaborazione o, in altri
termini, un’attività di pensiero, la quale, se può apparire modesta quando la si raffronti ai più
rigogliosi frutti che darà più tardi il pensiero giuridico, è tuttavia importantissima se la si mette
in rapporto ai suoi tempi. In fondo, nei formulari vanno ravvisati i primi germogli di una
scienza del diritto, la prima forma ìn cui essa si rivelò alla mentalità dei barbari: e giustamente
lo Schuiffer ricorda come non diversamente erano andate le cose a Roma, dove, creatosi un
monopolio del diritto nella casta patrizia, le prime manifestazioni scientifiche furono appunto
rappresentate dalla compilazione dì formule.
Perciò, il documento, nel quale viene a depositarsi questa primitiva opera di riflessione,
accresce il suo valore storico, poiché ci testimonia non soltanto il diritto nella sua vita, ma
altresì il livello della cultura giuridica e, cosa importantissima, riflette il contrasto dei diritti
diversi che si incontrano e cozzano nella pratica di tutti giorni, a causa del principio della
personalità della legge.
Questo principio infatti contribuiva enormemente a diffondere i formulari per terre assai
lontane da quella in cui s’eran venuti formando, e in queste trasmigrazioni accadeva che la
formula originaria subisse modificazioni o adattamenti talvolta così profondi da renderne
irriconoscibile l’archetipo.
Ma questo è il sintomo di un fatto storico assai più vasto, di cui dovremo discorrere nel
capitolo che segue: e in questa occasione vi torneremo sopra.
Ora vogliamo limitarci a osservare come queste trasformazioni obbediscano inavvertitamente a una tendenza unificatrice: la quale, se è scarsamente sensibile fino al secolo IX, è
invece evidente nel X e, più ancora, nel XI. E poiché i formulari che erano in circolazione
avevano tutti un’origine romana più o meno riconoscibile (poiché troppo spesso le primitive
formule avevan dovuto piegarsi a documentare negozi prettamente barbarici), ed erano in
grande maggioranza di manipolazione ecclesiastica, trovandosi, di solito o più frequentemente
tra gli ecclesiastici, quei secoli duri della nostra cultura, persone che sapessero leggere e
scrivere e, talvolta, anche armate di un po’ di erudizione, era fatale che codesta tendenza
unificatrice si rivelasse decisamente in favore della legge romana.
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Ma è facile capire che questa tendenza era solo un aspetto, a sua volta, di tutto il movimento
complesso che in tal senso si era preparato durante questi secoli, e al quale dobbiamo ormai
rivolgere la nostra attenzione: alludiamo alla penetrazione del diritto romano nel mondo
longobardo.
Ma, fin dai primi tempi, di predominio barbarico, la vera protagonista fu la Chiesa che, per
difendere se stessa sentì l’esigenza di esaltare la legge di Roma, per cui nacque un connubio
che non doveva più scindersi, e cioè quello tra la “lex canonica” e la “lex romana”. P a p a
Gregorio Magno, che pontificò dal 590 al 604, vale a dire negli anni torbidi e tragici del primo
stanziamento dei Longobardi in Italia, non fa alcun mistero di questo legame ideale fra le due
leggi: e infatti nella sua opera vigile e assidua di conforto e di consiglio ai vescovi e sacerdoti
delle terre invase e a chiunque altro ricorresse a lui per aiuto e difesa, egli vi si richiama a ogni
passo con espressioni di questo genere: “… sanctorum canonum et mundanarum legum sanctio
evidenter edocuit ...”, ovvero: ... nec mundanarum legum nec sacrorum canonum statuta
permittunt ...”, e somiglianti.
In quest’epoca, “romanus”, diventa sinonimo di “catholicus”.
Se vogliamo fare qualche passo indietro, e citare ancora una volta Gelasio I, dobbiamo
ricordare come questo Papa, scrivendo a Teoderico re degli Ostrogoti per indurlo a rispettare
i diritti della Chiesa, non aveva saputo far di meglio che addurgli questa argomentazione a
“fortiori”: osservando cioè al re barbaro, che se egli aveva ordinato che le “leges Romanorum
principum” venissero osservate in “negotiis hominum”, doveva “multo magis” volerne
l’osservanza circa “reverentiam beati Petri”!
Ma la prova più diretta e sicura che un legame ideale unirà sempre più la “lex romana” e
la “lex canonica” ce la offre la Chiesa stessa con la recezione del diritto romano nei testi
canonistici che vennero compilati, nella maggior parte, tra il IX e l’XI secolo.
La Chiesa dimostra apertamente che nel connubio tra legge spirituale e legge temporale,
quest’ultima non poteva essere che la “lex romana”. Le norme romane vengono a far parte
dell’ordinamento della Chiesa.
Questo fatto storico, che in sè, mantenuto entro suoi naturali confini, era normale e
semplice, si prestò invece a un grosso fraintendimento in quella tempesta di polemiche
vivacissime, tra regalisti e curialisti che accompagnarono la lotta tra Chiesa e Impero nei secoli
X e XI. Fraintendimento che, era in sostanza un altro aspetto della degenerazione che la teoria
gelasiana subì, come vedemmo in quegli stessi scritti polemici: dalla “superior dignitas” che
i curialisti rivendicavano alla Chiesa di fronte all’Impero per la sua missione dìvina, era stata
dedotta la preminenza del diritto canonico sul civile. Ora, dal fatto imponente della recezione
di testi romani nelle collezioni canonistiche, essi traggono argomento per dimostrare che la
base vera della validità del diritto romano tra i popoli è 1"auctoritas Romanae Ecclesiae”: esso
vige, perché la Chiesa lo approva.
Ma queste esagerazioni alle quali lo spirito di parte conduceva, provocavano, nella
corrente dei regalisti, reazioni violente, che toccarono le note più acute nella seconda metà del
sec. XI, quando sulla scena dominava la grande figura di Gregorio VII. I regalisti si sforzano
sopra tutto di ridare alle “leges romanae” la loro base naturale, ricollegandole appunto
all’Impero.
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Pietro Crasso, uno dei più forti tra essi, alle deformazioni speciose dei curialisti, contrappone questa teorica semplice e netta, che in sostanza non è che un ritorno all’antico
atteggiamento della Chiesa di Roma e al pensiero di Gelasio I: la legge canonica e la legge
civile, egli sostiene, sono entrambe emanazioni dì Dio, la prima per mezzo degli Apostoli e dei
loro successori, la seconda per mezzo degli imperatori e dei re: come tali, debbono essere
rispettate, e l’una e l’altra, indistintamente dai sacerdoti e dai secolari (Mon. Germ. Hist,
Libelli de lite imperatorum et pontifìcum, I, Pietro Crasso, Defensio Heiurici IV regis, cap.4.
pag. 438 sg.).
Utraque lex, dice Pietro Crasso: vale a dire, i due diritti, aventi una medesima origine,
costituiti entrambi per ispirazione divina “hominum causa”, con l’identico scopo di controllarne e guidarne la “fluctivaga mens” perciò entrambi all’identico livello.
Era un’idea, alla quale la Chiesa aveva già creduto, e che avrà per sè l’avvenire, non appena
si cheterà la procella di polemiche e, tra gli elementi che in questa erano affiorati, si compirà
da sè una selezione naturale tra quelli generati dal fervore apologetico, e quelli che invece si
fondavano sopra due grandi basi: la genuina tradizione della Chiesa, ancor viva negli spiriti
più moderati, e i testi romani che, come vedremo tra non molto, precisamente in quel
travagliato sec. XI tornavano pienamente alla luce ed erano studiati con nuovo fervore.
Nell’età seguente, noi troveremo come spina dorsale della vita giuridica il concetto di
“utrumque ius”. Ma se noi ci volgiamo a guardare il cammino percorso, possiamo facilmente
comprendere come questa concezione si fosse lentamente preparata. Esso rappresenterà
l’equilibrio delle due grandi forze storiche che nell’alto medio evo avevan giocato come
protagoniste nella evoluzione della nostra civiltà giuridica: il diritto romano, con le sue qualità
incoercibili di umanità e di universalità, e la Chiesa, con la sua concezione etica integrale.
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SODALICIVM ADVOCATORVM LATINITATIS CVLTORVM
“CIVIS ROMANVS SVM”
PILULAS LATINITATIS SEMPER
VOBISCUM HABEATIS
PORTATE SEMPRE CON VOI
PILLOLE DI LATINITA’
Omnibus vobis gratias ago et prurimam
vobis dico salutem.
Miseremini mei, miseremini mei saltem
vos sodales mei, quia furor patris Vergilii
tetigit me. Eius imago enim in somno mihi
venit: erat furens italice dicitur “fuori
della grazia di Dio”, spirans minarum,
agens spumas in ore, cum illo erant
Cicero, Horatius, Martialis, Catullus et alii
Stupentibus oculis, horresco referens, paucis
verbis dixit : fui in tribunalibus
romanis mane, una cum istis maioribus
in platea Clodia et quid audivi?
Omnes advocati iuvenes et senes inter
se verba faciebant SALUTATIONIBUS
BARBARICIS Ciao ciao, bai bai, okei
et similia: foedifragi !
Pater Vergilius
scidit vestimenta sua improperia fera
dicens:
nepotes degeneres, pupi, stulti, fatui,
mendici, scurrae, fenicula, molles,
enervati, sceleratus nihil fecisti et nihil
fecerunt Magistratus et Conciliarii
Ordinis forensis romani, vestra stultitia
Excusationem non habet.
Dereliquistis sapientes salutationes
romanas, donum patrum vestrorum et
accepistis mala verba barbarica in
obsequium gentium exterarum. Sic
permutastis aurum cum plumbo
contempsistis radices et traditiones vestras
et hic alia improperia, repente oculis
intentis, quam maxima voce Vergilius
exclamavit:
Quia non fuistis neque calidi neque frigidi
una cum maioribus vomitem vos ex ore
Ringrazio tutti Voi e Vi auguro un’ottima
salute.
Abbiate pietà di me, abbiate pietà di me
almeno Voi, o miei Sodali, perché l’ira del
padre Virgilio mi ha colpito, mi è apparso
infatti nel sonno il suo spirito: era infuriato
in italiano si dice fuori della grazia di Dio,
ribollente di minacce, con la bava in
bocca, stavano con lui Cicerone, Orazio,
Marziale, Catullo e altri, con gli occhi
sbarrati, ho orrore nel riferire, disse poche
parole: stamane sono stato nei tribunali
romani accompagnato da costoro,
esattamente a piazzale Clodio e che cosa
ho sentito? Tutti gli avvocati giovani e
vecchi si salutavano con termini
barbarici come Ciao ciao, bai bai, okei e
parole simili: fedifraghi!
Nell’udire ciò il padre Virgilio si strappò le
vesti lanciando insulti feroci:
nipoti degenerati, fantocci, balordi, citrulli,
accattoni, buffoni, finocchi, effeminati,
fiacchi, scellerato non hai fatto nulla, e
nulla hanno fatto i Capi e i Consiglieri
dell’ordine forense romano, la vostra
stoltezza non ammette scuse.
Avete abbandonato i saggi saluti
romani, dono dei vostri antenati, e avete
accettato brutte parole barbariche in
omaggio a genti straniere. Ciò facendo
avete cambiato l’oro con il piombo, avete
disprezzato le radici e le vostre tradizioni,
e (Virgilio) giù con altri improperi, ad un
tratto con gli occhi sbarrati e con il
massimo di voce, Virgilio gridò:
Perché non siete stati né caldi né freddi,
unitamente agli antenati io vi vomito dalla
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meo. Pater nobilis hoc non facite, non
facite.
Optime pater, eiulavi valde, hoc non facite
sumus semper nepotes vestri, non
maledicite, nobilissime pater Vergili
dimittite nobis, veniam date, veniam
concedite nobis parce insipientiae nostrae.
Oro te manibus coniunctis, genibus
deflexis, reparare possumus, Quo ibimus
sine vobis, lacrimis manantibus, veniam
date : longe a bonis salutationes
barbaricae.
Tempestive intervenerunt Cicero,
Horatius, Catullus, Ovidius Naso,
Martialis, Propertius, Lucretius, Livius et
alii qui proposuerunt patri Vergilio
veniam dare defensoribus romanis sub
condicione. Post sex menses redibimus
in planitiem Clodiam ad audiendas
salutationes in mundo forense. Hoc ipso
tempore Praeses Sodalicii renovet
promissionem. In concilio omnes sodales
rite promissionem repetant. Eram ante
eos semper genibus deflexis quando
annuenti Vergilio, Cicero initiavit:
- Vultisne in tribunalibus Italiae semel
pro semper accipere salutationes
latinas vestrorum maiorum, vobis
pertinentes, inter privos
Vale – Valete
et erga Magistratus Ave – Avete
Respondi: Promittimus
- Vultisne respuere semel pro semper
salutationes barbaricas uti CIAO,
BAI BAI ET SIMILIA ad
traditionem latinam non pertinentes
Respondi: volumus
- Vultisne accipere semel pro semper
salutationes cotidianas FELIX DIES
PRO BUON GIORNO,
VESPERASCIT BENE PRO
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mia bocca.
O padre nobile non fate questo, non fate
questo. Ottimo padre gridai a lungo per il
dolore, non fate questo siamo sempre i
vostri nipoti, non ci maledite o nobilissimo
padre Virgilio, perdonaci, accordateci il
perdono, concedeteci il perdono, perdona
la nostra stoltezza.
Io ti scongiuro a mani congiunte e
inginocchiato, possiamo riparare.
Dove andremo senza di Voi, con le
lacrime che mi sgorgavano, perdonateci,
lontano da noi i saluti barbarici.
(pussa via i saluti barbari)
Intervennero tempestivamente Cicerone,
Orazio, Catullo, Ovidio Nasone, Marziale,
Properzio, Lucrezio, Livio e altri, i quali
proposero al padre Virgilio di accordare il
perdono agli avvocati romani ma sotto
condizione. Trascorsi sei mesi
torneremo a piazzale Clodio per
verificare i saluti nel mondo forense:
nello stesso tempo il presidente del
Sodalizio rinnovi le promesse. Nel
Concilio tutti i Sodali rinnovino
solennemente la promessa. Io stavo
davanti a loro sempre inginocchiato,
quando con l’assenso di Virgilio, Cicerone
iniziò:
- Volete nei tribunali italiani, una volta
per sempre, accogliere i saluti latini
dei vostri antenati, adatti per voi,
tra i privati: Vale – Valete
e verso le Autorità: Ave – Avete?
Rispondo: promettiamo
- Volete ripudiare una volta per tutte i
saluti barbarici: Ciao, bai bai, okei e
saluti simili perché non appartenenti
alla tradizione latina?
Rispondo: lo vogliamo
- Volete accogliere una volta per
sempre i saluti quotidiani
felix dies per buon giorno
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BUONA SERA ET MOLLITER
CUBES PRO BUONA NOTTE
Respondi: Volumus
- Vultisne in scriptis forensibus
pilulas latinitatis immittere ut
mentionem identitatis latinae, ne
defensores patroni et iudices a
radicibus latinitatis evertantur
Respondi: Volumus
Ita est ita fiat.
Pater Vergilius pace confecta, mihi et
omnibus arrisit.
Iubemus omnia Consilia Ordinis
Advocatorum praesentim Praesides et
Consiliarii ut operam dent et mea
desideria conficiant.
Nolite facere me iratum contra vos: haec sunt
praecepta Patris Vergilii.
Sodales clarissimi quid vobis videtur?
Patres Sodales, uno consensu
consurretione manuum ad latinitatem
defendendam renovant promissionem
contra salutationes barbaricas quae
repellendae sunt solemniter promittunt
in scriptis forensibus uti idoneis
locutionibus latinis maiorum
nostrorum, quibus sit honor et gloria.
Valete semper valete
Datum Romae A. 2759 ab U.C.
Scriptor Primus de Sodalibus:
Civis romanus sum
Teobaldo Vinci
vesperascit bene per buona sera
molliter cubes per buona notte?
Rispondo: lo vogliamo
- Volete negli scritti professionali far
uso di espressioni latine come
riferimento alla identità latina
affinché gli avvocati e i Giudici non
rimuovano le radici della latinità?
Rispondo: lo vogliamo
Così è e così sia.
Il padre Virgilio a pace fatta sorrise a me e
agli astanti. Comandiamo a tutti i
Consigli dell’Ordine degli Avvocati
soprattutto ai Presidenti e ai Consiglieri
perché si diano da fare e portino a
compimento i miei desideri. Non mi
rendete mal disposto contro di voi: questi
sono i comandi di vostro padre Virgilio.
Illustrissimi Sodali che ve ne pare? I
padri Sodali con un consenso unanime,
con l’alzata delle mani per difendere la
latinità rinnovano la promessa di bando
per i saluti barbarici che sono da
respingere e promettono solennemente
di utilizzare negli scritti forensi le
espressioni latine dei nostri antenati, ai
quali sia reso onore e gloria.
Statevi sempre bene.
Depositata in Roma l’Anno 2759 dalla
fondazione l’Estensore il Primo dei Sodali:
Sono cittadino romano
Teobaldo Vinci
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PHILOGHELOS
"Le batoste del nemico"
Dopo un’aspra battaglia, si presentarono al cospetto di Agesilao, re di Sparta, un gruppo
di soldati che, mostrandogli le numerose ferite, gli dissero che ciò provava come non avessero
mai rivolto le spalle al nemico.
Agesilao, dopo averli osservati attentamente, esclamò: “Preferirei però avere al mio
servizio coloro che vi hanno ridotto in tale stato”.
"Scaramucce tra divinità"
Caligola un giorno si arrabbiò con Giove Capitolino perché -secondo lui- gli mancava di
riguardo.
Lo videro mormorare all’orecchio della statua del Dio parole ingiuriose e minacce e dirgli:
“Bisogna che uno dei due sparisca, o io o tu”. Dopo un po’ si mitigò la sua ira e allontanandosi
dalla statua, riferì ai presenti che Giove gli aveva domandato perdono.
"L’esatta bilancia delle idee"
Callimaco giudicava il valore dei libri secondo il loro volume.
Diceva che tale metodo era infallibile poiché “più un libro è grosso e più sciocchezze
contiene”.
"Una cura infallibile"
Mostrarono a Erasistrato, medico di corte, Antioco, giovane figlio del re Seleuco che era
notevolmente dimagrito. Dopo averlo visitato e dopo aver interrogato il ragazzo, Erasistrato
sostenne che la causa del suo dimagrimento era da ricercarsi nel cocente amore che nutriva per
la sua matrigna.
Disse allora al re che il rimedio per la salute del figlio c’era, ma che era impossibile metterlo
in opera.
Come puoi affermare che non sia possibile guarire mio figlio? Chiese risentito il re.
Erasistrato, per non contraddirlo, mentendo, gli disse: “tuo figlio si è invaghito di mia
moglie”.
E il re di rimando: “non puoi certo fare una cosa sgradita al tuo re, devi cedere tua moglie
al ragazzo”.
Al che Erasistrato esclamò: “Ma voi sire che siete il padre, sareste capace di cedere la vostra
donna?”.
“Il sì!” rispose con fermezza il re.
Fu a quel punto che Erasistrato gli espose la verità e cioè che il ragazzo in realtà si era
invaghito della moglie del re. Quest’ultimo, colto di sorpresa, dovette cedere e Antioco guarì.
a cura di Giovanni Cipollone
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
FEDERATION DES BARREAUX D’AUROPE
EUROPEAN BARS FEDERATION
VERBAND EUROPÄISCHER RECHTSANWALTSKAMMERN
FEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA
PRÉSIDENT
Ai Signori Presidenti
degli Ordini Forensi
Carissimi amici e colleghi Presidenti,
l’indipendenza dell’avvocatura viene messa in pericolo da una serie di interventi
legislativi della Unione Europea e degli Stati Nazionali che si ispirano, spesso anche a
sproposito, alle risoluzioni europee (vedi la recente legge italiana sulle professioni).
Gli interventi legislativi ignorano spesso l’identità dell’avvocato che è sottoposto ad un
codice etico di alto profilo.
Nell’Assise di Porto è emerso che l’avvocato, per difendere la propria autonomia, deve
respingere ogni sottolineatura meramente mercantile della professione.
Egli svolge un ruolo di tutela di diritti di rilevanza costituzionale. La Carta dei Diritti
dell’Uomo ne riconosce l’essenzialità e l’importanza.
In questo ambito la FBE deve rivendicare il ruolo di guida morale e politica dell’avvocatura europea.
Nell’Assise di Porto la FBE ha individuato tra gli obiettivi di primaria importanza la
interlocuzione continua con il Parlamento e la Commissione dell’Unione Europea.
In questa prospettiva, e avvalendoci della preziosa collaborazione del Parlamentare
Europeo On.le Stefano Zappalà, siamo riusciti ad ottenere un incontro con i parlamentari
europei.
Sono stati invitati tutti i parlamentari europei ed è prevista la traduzione simultanea in
francese, italiano, spagnolo, inglese e tedesco.
La FBE sarà rappresentata, oltre che dall’Ufficio di Presidenza (Presidente, Primo Vice
Presidente, Secondo Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere), dai rappresentanti
degli Ordini e delle Associazioni Forensi Europee che sono tutti invitati a partecipare
massicciamente.
Dopo l’illustrazione della posizione della FBE il programma dei lavori prevede interventi
brevi dei rappresentanti degli Ordini e delle associazioni degli avvocati e delle professioni
in Europa.
Siamo sicuri che non farete mancare la Vostra presenza.
Molti cordiali saluti.
Avv. Maurizio de Tilla
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
LA CONFERENZA DI VIENNA DEI PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL’ORDINE E DELLE ORGANIZZAZIONI
EUROPEE DEGLI AVVOCATI DEL 16 FEBBRAIO 2007
Si è tenuta a Vienna, il 16 febbraio 2007 la trentacinquesima conferenza dei Presidenti
dei consigli dell’ordine e delle associazioni europee degli avvocati. Per il consiglio dell’Ordine di Roma il Presidente Cassiani ha delegato l’avv. Enrico Scoccini.
La conferenza è un appuntamento annuale importante, in quanto ciascuna delegazione
nazionale degli avvocati riferisce sull’attività svolta, sulle iniziative e sugli obiettivi che
intende conseguire, consentendo quindi uno scambio utile di informazioni, esperienze e
valutazioni sullo stato della professione forense. In un momento in cui l’attività professionale dell’avvocato ha subito e sta subendo profonde trasformazioni, anche per effetto di
interventi normativi del legislatore comunitario, l’incontro di Vienna è stato particolarmente utile per cogliere i termini dell’attuale dibattito sullo stato e sulle prospettive della
professione legale in generale e forense in particolare.
I temi sono ricorrenti e le problematiche per la gran parte comuni, pur nella diversità di
soluzioni che ad esse vengono proposte, a dimostrazione di una situazione comune a tutti
i paesi europei, comunitari e non, di profondo cambiamento del quadro normativo ed
istituzionale attinente la professione legale in relazione ad un mutato quadro economico,
sociale e di mercato in cui i servizi legali vengono offerti e richiesti.
Per l’Italia era presente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, il quale
ha riferito sulle ultime vicende legislative introdotte nel nostro paese dal noto decreto
Bersani di Agosto, sui suoi contenuti e sulla posizione fortemente critica del mondo forense
nei confronti di tale intervento legislativo. Ha pure riferito sulle iniziative che il consiglio
nazionale forense ha assunto per migliorare la situazione degli avvocati italiani, quale la
realizzazione di un network informatico tra tutti i gli avvocati italiani, per facilitare la
diffusione di notizie, lavori informazioni, ed accrescere la qualità dei servizi legali in uno
scenario di maggiore concorrenza e competitività. In tale quadro vanno pure collocate le
iniziative di offrire i servizi di firma digitale certificata agli avvocati, ed i contributi per i test
di”funzionamento del nuovo processo civile telematico. Anche in Inghilterra e Galles, sono
in corso modifiche legislative per quanto attiene i servizi legali, essendo stato redatto un
primo disegno di legge (il legal service bill del 24 novembre 2006), rispetto al quale la Law
Society ha costantemente interloquito con il Governo e con il parlamento (attualmente è
all’esame della camera dei Lords). Il disegno di legge, recepisce molte delle indicazioni
fornite dalla commissione presieduta da Sir David Clementi, istituita nel dicembre 2004, i
cui punti fondamentali erano: lo svolgimento della professione legale deve avvenire sotto
la sorveglianza di un nuovo Consiglio dei servizi legali (Legal services Board); la separazione
tra funzioni di rappresentanza e funzioni di controllo all’interno del corpo professionale;
l’istituzione di un ufficio i risarcimenti contro gli errori degli avvocati nei confronti dei
consumatori; la partecipazione di non avvocati (Non- solicitors) a società di avvocati (law
firms). La Law Society è sostanzialmente favorevole al disegno di legge governativo, che
ritiene idoneo alle esigenze attuali della professione legale, anche se rivendica la propria
autonomia per quanto attiene alla disciplina complessiva della professione legale, compresi
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
i rapporti tra avvocati e non avvocati, lasciando al Legal Services Board il compito di
intervento solo quando le regole dettate dalla Law Society non hanno dimostrato la loro
insufficienza.
La Scozia, sulla scia della commissione Clementi, ha pure modificato , in parte la propria
legislazione sulla professione legale, costituendo un organo per la risoluzione delle controversie tra clienti e avvocati. La Law Society scozzese ha avuto un atteggiamento di riserva nei
confronti del nuovo organismo, anche in relazione al fatto che nella versione originale del
testo legislativo non era previsto appello contro le sue decisioni. Con una modifica del
dicembre 2006 è stato introdotta la passibilità di appello al tribunale ordinario. La Law
society è stato un interlocutore costante in tute le modifiche legislative introdotte dal
parlamento scozzese in tema di professione legale, anche per quanto attiene alla introduzione di norme sulla limitazione delle spese legali nei processi penali, rispetto alle quali, a fronte
di una posizione di totale contestazione da parte della Law society, l’esecutivo della Scozia
ha profondamente modificato il a propria posizione iniziale. La law society svolge un ruolo
molto importante anche nella formazione professionale degli avvocati scozzesi, in un’ottica
di aumento della qualità dei servizi.
Anche la Spagna, tra i grandi paesi europei, ha in corso una modifica al proprio sistema
normativo della professione legale. Il 31 ottobre 2006 è stata pubblicata la legge sull’accesso
alla professione legale. E’ una legge molto attesa dall’avvocatura spagnola, in quanto la
Spagna era l’unico paese europeo del tutto pria di una specifica disciplina di accesso alla
professione legale. La nuova legge prevede una lunga vacatio legis di 5 anni, durante i quali
sia le scuole legali che le università svolgeranno dei corsi per la preparazione all’esame finale.
Anche la Spagna ha in via di approvazione una legge sulle società tra professionisti, comprese
quelle tra avvocati, che possono avere soci non professionisti fino ad 1/4 del capitale sociale.
E’ pure da segnalare, per quanto riguarda la Spagna, il decreto reale del novembre 2006, che
introduce un particolare rapporto di lavoro, per gli avvocati che lavorano nei grandi studi
legali e che ricevono una retribuzione per il loro lavoro. La nuova disciplina stabilisce i diritti
ei doveri di tali professionisti, la loro indipendenza, il particolare rapporto fiduciario con i
titolari dello studio, ed altri interessanti profili che dovrebbero essere presi in considerazione
anche nel nostro paese, ad avviso di chi scrive. Anche la Spagna, ha avviato un importante
programma di informatizzazione dell’attività legale, mettendo a disposizione degli avvocati
spagnoli strumenti informatici, quali la firma elettronica certificata, servizi di gestione delle
e mail, accesso alla consultazione di banche dati esterne e servizi connessi, quali ad esempio,
il deposito di documenti processuali nei giudizi (solo in alcune corti, ma a breve esteso a tutti
i tribunali), servizi di notificazione, ed altre banche dati di uso frequente per i professionisti.
Minori novità per la Francia, che ha introdotto di recente la società tra avvocati, aperta
anche a non avvocati, entro limiti ben determinati. L’avvocatura di Francia ha poi condotto
una forte opposizione alla legge che ha introdotto in Francia la direttiva comunitaria sul
riciclaggio di denaro illecito, impugnando la legge innanzi al Consiglio di Stato e quindi
chiedendo che la questione fosse rimessa alla corte di Giustizia Europea.
Interessanti anche le novità sul fronte dei nuovi paesi entrati nell’U.E.. La Polonia nel
2005 ha introdotto una legislazione di totale liberalizzazione della professione legale,
consentendone l’esercizio senza l’esercizio della pratica né il superamento di esami. Contro
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
tale legislazione hanno ricorso gli avvocati polacchi alla Corte Costituzionale, la quale ha
dichiarato incostituzionale le legge nella parte in cui limita il potere di autoregolamentazione
dei corpi professionali. La modifica legislativa approntata dal parlamento nel gennaio 2007,
non supera le critiche dell’avvocatura polacca, in quanto ancora eccessivamente aperta
all’accesso dalla professione, senza alcun serio controllo sulla preparazione professionale di
coloro che si iscrivono alle liste degli avvocati. Né meno contestata è la disciplina sulla
deontologica professionale e sulla responsabilità, rimessa non ad un organo interno
all’avvocatura, ma direttamente ai tribunali ordinari,. Contro tale disciplina l’avvocatura
polacca ha chiesto l’intervento degli organismi internazionali, quali la CCBE, l’IBA, l’UIA,
i quali sono intervenuti presso il ministro della giustizia, per chiedere una modifica al
disegno di legge, tuttora in discussione al parlamento, che sta esaminando la riforma delle
procedure penali e civili. L’atteggiamento del Governo polacco è in generale fortemente
negativo nei confronti dei tradizionali principi di autonomia, indipendenza dell’avvocatura,
tentando, con ripetuti provvedimenti legislativi di limitare la riservatezza professionale nei
rapporti tra cliente e avvocato, limitando l’importo massimo delle spese legali, introducendo
la figura professionale del “consulente legale”, assolutamente libera da ogni disciplina di
accesso, controllo ecc.
Infine, nella breve carrellata sulla situazione della professione legale in Europa, è da
segnalare le novità legislative in Romania, la quale pure ha approvato nuove leggi sulla
professione forense, introducendo la società a responsabilità limitata per l’esercizio della
professione, una nuova disciplina dei rapporti tra cliente ed avvocato al fine di evitare
possibili conflitti di interesse; nuove regole deontologiche tra avvocati per assicurare una
concorrenza leale, compresa la disciplina della pubblicità degli studi. Inoltre è stata
introdotta una disciplina dell’attività fiduciaria, che possono svolgere gli avvocati, in
particolare quali depositari di somma di denaro; nell’ambito di procedure giudiziarie o
liquidatorie, gestione di valori finanziari o beni per conto del cliente. Naturalmente la nuova
disciplina prevede norme dirette a tutelare il cliente, per quanto attiene alla separazione di
patrimoni, all’informazione ecc.
Alla conferenza di Vienna hanno poi partecipato i presidenti delle maggiori associazioni
internazionali di avvocati, quali la CCBE, l’IBA e l’UIA, i quali hanno pure espresso le
rispettive posizioni sulle questioni che oggi, a livello non solo europeo, riguardano la
professione forense, della quale, è, in sintesi, da dire, non sembra emergere, con chiarezza
un nuovo e chiaro modello di avvocato, oscillando, e le esperienze sopra riportare ne sono
una sintetica testimonianza, tra il modello tradizionale di avvocato come delineato nei
codici e nella normativa della prima metà del secolo scorso, ed un modello alternativo di
avvocato-imprenditore, ancora non delineato con esattezza nei suoi contenuti e forme.
Enrico Scoccini
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
RECENSIONI
“IL TESTAMENTO BIOLOGICO” (Verso una proposta di legge),
a cura di Maurizio DE TILLA, Lucio MILITERNI, Umberto VERONESI
(Fondazione Umberto Veronesi)
Sperling e Kupfer Editori, Milano 2007, pag. 347
Allo stato, sono in corso di esame dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato più
disegni di legge e proposte varie, circa la possibilità attribuibile ad ogni persona di decidere
preventivamente con un proprio atto di volontà, in piena libertà e consapevolezza, come
morire nel caso di perdita delle facoltà intellettive o a causa di una malattia o lesioni traumatiche
irreversibili.
Tali disegni di legge hanno diversa intitolazione ma in concreto, salvo lievi variazioni
etimologiche, concernono le “Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà
sui trattamenti sanitari” oppure, le “Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente”.
Il testo in esame, “Il testamento biologico”, che tratta un argomento di estremo interesse,
raccoglie gli elementi di conoscenza e dibattito relativi ad un tema di grande attualità, offrendo
un quadro completo delle problematiche connesse, e cioè, il rapporto medico-paziente, le
questioni di ordine etico e religioso, le esperienze di altri stati, i casi clamorosi che hanno messo
in crisi le coscienze.
I tre autori, studiosi di grande prestigio e autorità, sono convinti che sia giunto il momento
di dare sicuri fondamenti giuridici al diritto inalienabile di scegliere come morire, come è già
avvenuto in altri paesi europei. Di grande rilevanza, per i risvolti, sia etici e psicologici oltre che
giuridici, in una materia così delicata, sono i capitoli relativi all’”eutanasia”, all’”accanimento
terapeutico” e al “suicidio assistito”.
Sin dalle prime pagine, si resta affascinati per lo stile scorrevole, per lo scrupoloso rigore
scientifico e per la particolare pregnanza degli argomenti.
Mi pare degna di attenzione la prefazione in cui tra l’altro si legge: “Nessuno può dire
di non avere mai avuto, per un attimo o per tutta la vita, paura della morte. Ma la nostra
generazione e ancor di più quella futura, a cui la scienza ha regalato la possibilità di
un’esistenza più lunga e più sana, si trova ora ad affrontare una nuova forma di angoscia: la
paura della non-vita, o della non-morte.
Le capacità di intervento di una medicina moderna che ci cura sempre di più, ma non per
questo ci guarisce di più, sono cresciute fino a raggiungere la possibilità di mantenerci
tecnologicamente in una vita artificiale. Uno stato intermedio fra la vita e la morte, a volte
anche doloroso, che ci può inquietare più della morte stessa e che ci pone di fronte a dilemmi
sconosciuti alla storia e al pensiero.”
“Non dobbiamo avere paura della morte perché quando ci siamo noi, lei non c’è ancora, e quando
c’è lei, non ci siamo più noi”. Così pensava Epicuro, e con lui i filosofi stoici al tempo della civiltà
romana, senza lasciare spazio a dubbi: l’essenza della vita coincide con la coscienza del sé, per
cui se non c’è coscienza non c’è vita, ma non c’è neanche dramma.
Dopo duemila anni di studi filosofici e scientifici il filosofo della morale Vladimir
Jankélévitch scrive ancora che “sulla morte non c’è niente da sapere”.
E’ un intelligente preambolo che già contiene filosoficamente la soluzione di un tema
arduo e difficile.
Giovanni Cipollone
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
“SENTIERO” (libro di poesie a cura di Mimmo Bova)
Antonio Francesco CERTOMA’
Edizioni Magna Graecia – Torino, pagg. 95
Se ci fate caso, il tempo poetico dell’uomo è scandito dai luminosi sogni dell’adolescenza,
per passare poi, attraverso le nebbie esistenziali, alle più pacate e profonde riflessioni della età
matura.
Qua e là l’ispirazione, finalmente svincolata dagli universi simbolici, può raggiungere, in
un supremo anelito, le alte vette del lirismo e del sublime, sollevando qualche lembo del
mistero che avvolge ogni creatura vivente.
Le poesie del collega Antonio Francesco Certomà, hanno la freschezza di un canto
innocente che spesso indugia e langue tra le asperità della vita.
In una atmosfera estatica, in “Contemplazione” “qui regna a sera una luna di corallo fresca
di zagare e di sale e copre con canti di sirene gli scuri viandanti dell’onda, fatti tra i legni e le
lampare”.
Ma, tra i silenzi della sera e l’urlo impetuoso del vento, egli spesso sosta “dove, al suono dei
giorni, tacito il mare traboccava e gabbiani chinati a fior d’acqua erano dolci predatori”.
Nell’incanto della sera, ai piedi del tempio greco di Kanlon si attarda “tra i fichi d’India e l’agave
salmastra” dove “crebbe la formica la sua prole nera, dannata, laboriosa e la disperse”. Ma, “nei
gusci d’aria ecco labile l’ora ci vinse: solo il tempio crepuscolare brilla, virtù celate a morte vi
feconda. Già tra le arse pietre del tempio risale ogni voce e non dorme, io mi accosto segreto
ad udire quel rincorarmi murmure d’onde!”.
Quasi si risveglia, nell’universo umano doloroso e drammatico che lo circonda per
esclamare: l’uomo è solo un grido che si perde nella sera. Pietà di lui Signore, dei suoi occhi
spalancati a ricercare il giorno”.
Giovanni Cipollone
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Comunichiamo le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27
gennaio 2006 pubblicate sul Foro Italiano con i relativi Articoli del Codice precedente.
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 17 aprile 1997
con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999
e il 26 ottobre 2002
ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
I Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
III Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca
con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E’ dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei
provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve
provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere dell’avvocato evitare
situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
I Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto
della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti
determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con
informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico
forense);
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali
associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al
Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla
segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da
lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso
depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
– le sponsorizzazioni;
–le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su
siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine
(in relazione alla modalità e finalità previste):
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi
di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue
conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo
alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività
prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di
una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo
della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo
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di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di
consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento
o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita
anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima
consultazione è gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice
deontologico).
III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi
di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può
fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine.
II Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini
pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie
prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia
nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione
della regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
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– L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del
relativo titolo.
I Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello
stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione:
dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.
ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del
collega.
II L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa
del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega
per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di
riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
III L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In particolare,
nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.
II L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze,
di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte assistita.
III L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli
onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
IV Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.
V Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli
altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
VI Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co difensore
in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta,
per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita
forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
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I Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente
ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita
risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico
con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non
possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato
un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle
prestazioni richieste.
III L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi,
ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli
succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di documenti relativi
alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla
sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo
diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare
le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia
la parte assistita.
MODIFICAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2006
- pubblicate sul Foro Italiano (giugno 2006, pagg. 244-252) ARTICOLO 7
Dovere di fedeltà - E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli
impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
altro potere.
ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza - Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stipuli con
soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ARTICOLO 13
Dovere di aggiornamento professionale. - E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ARTICOLO 14
Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice
in errore.
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ARTICOLO 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 16
Dovere di evitare incompatibilità - E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell’ordine.
I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO 17
Informazioni sull’attività professionale - L’avvocato può dare informazioni sulla
propria attività professionale.
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Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell’affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non
può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non
può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro
della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti
alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa
approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.
II - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale,
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
IV - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis
Mezzi di informazione consentiti - L’avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste
ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che
lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o
societaria;
- il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione
di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che
consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
- i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario)
e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di
tre materie; - le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo
della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo
di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo
studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della
presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione
all’interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie
giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale
associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei
contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve
essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto
1) dell’art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).
ARTICOLO 18
Rapporti con la stampa - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto
dei doveri di discrezione e riservatezza.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso,
può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto
di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è
fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei
propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri
mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa
del cliente.
III - E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ARTICOLO 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. - Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od
offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
ARTICOLO 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. - L’iscrizione
all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza
e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
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II - Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o,
in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
III - L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente
universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di
insegnamento e la facoltà.
IV - L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso
il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio”
qualora abbia conseguito tale abilitazione.
ARTICOLO 22
Rapporto di colleganza. - L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue
richieste di informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti
all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
ARTICOLO 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. - Nell’attività giudiziale
l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.
II - L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo
dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III – Il difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto
e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento
di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel
rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine
ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito,
al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ARTICOLO 24
Rapporti con il Consiglio dell’ordine. - L’avvocato ha il dovere di collaborare con il
Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione
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delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere
notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico
con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.
IV - L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenza
ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti
professionali.
ARTICOLO 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere
prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza
contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato
un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle
prestazioni richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi,
ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli
succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ARTICOLO 29
Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona
sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela
di un diritto.
I - L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
ARTICOLO 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga
e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza
deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi
inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
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LEGGI E SENTENZE
BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA LEGGE n. 46/2006
PARZIALMENTE ANNULLATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE
Una recente sentenza della Suprema Corte (VII Sezione 11/5/06 Pres. Pioletti – Rel.
Davigo – Ric. Palma – n. 27518/06 dep. il 2/08/06) ha sostanzialmente escluso il beneficio
della declaratoria dell’inappellabilità del PM contro la sentenza assolutoria dell’imputato,
sanzionando con l’inammissibilità il ricorso con cui il prevenuto si doleva della inaspettata
condanna in appello. La legge sull’inappellabilità del PM, quando era pienamente in vigore,
è stata in sostanza dimezzata in Cassazione dalla sanzione di inammissibilità. La Suprema
Corte ha motivato sul punto testualmente: “Il fumus dei motivi nuovi è manifestamente
infondato poiché la disciplina transitoria non ha previsto, se non nell’ipotesi di annullamento con
rinvio di una sentenza di condanna conseguente ad appello del PM avverso sentenza di proscioglimento, che tale gravame sia dichiarato inammissibile”. Orbene riteniamo, al contrario, che è proprio
questa la ragione per cui la sentenza e l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Suprema
Corte non sia esatto.
Quando la legge Pecorella sull’inappellabilità è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio con il n. 46 del 2006 ha segnato subito un punto di riferimento
essenziale, visto che la nuova disciplina che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento, con qualsiasi formula siano state emesse, è retroattiva e si applica a tutti i
procedimenti in corso, anche in Cassazione, e con effetti immediati, addirittura anche ai
giudizi di rinvio nei quali è stata annullata dalla Suprema Corte una sentenza di condanna
in appello che abbia riformato un’assoluzione in primo grado. Salvo il caso in cui
l’annullamento della sentenza di appello riguardi esclusivamente i capi relativi alla pena o
ad una misura di sicurezza.
Tale norma costituiva l’immediata conseguenza del principio della formazione del
giudicato di cui all’art. 624, co. II, c.p.p. e più volte ribadito dalla Cassazione (v. Cass. Sez.
I, ud. 6/5/2000, in CED n. 215949).
E’ parso ragionevole escludere un effetto tanto dirompente nel caso in cui la “tenuta”
della pronunzia di appello in punto di responsabilità sia stata già verificata dalla Cassazione,
con la conseguente formazione del giudicato sui relativi capi.
La disciplina transitoria non affrontava il problema dell’eventuale inammissibilità del
ricorso proposto avverso la sentenza di condanna in grado di appello. Se ne deve dedurre
che, anche in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM avesse
natura preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa quella dell’ammissibilità dell’ulteriore mezzo di impugnazione esperito. Infatti: finché la Corte di Cassazione non
si pronunziava sull’inammissibilità del ricorso, il procedimento era, a tutti gli effetti,
pendente; conseguentemente il giudicato non poteva dirsi maturato; il vizio sopravvenuto
riguardava una fase precedente al giudizio di appello ed era idoneo a rimuovere, radicalmente, la relativa sentenza.
Ogni tesi contraria, sull’argomento, non appare confacente in quanto eleverebbe il tema
dell’inammissibilità del ricorso al livello di una pregiudiziale primaria, ed ignorando altresì
il tema dell’inappellabilità che andava dichiarata alla stregua di una qualsiasi causa estintiva
del reato.
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LEGGI E SENTENZE
Tra le due forme di inammissibilità quella che nasce dall’inappellabilità deve avere la
prevalenza sulla eventuale successiva inammissibilità del ricorso per Cassazione poiché,
“priusquam” preesistendo, ha bisogno soltanto della pendenza per essere dichiarata dal
Giudice superiore, che dovrà poi comunque svolgere, o far svolgere ad altra sezione, tutti gli
adempimenti di cui all’art. 10 della L. 20/02/06 n. 46 comma II, che prevedeva la piena ed
immediata applicabilità ai procedimenti in corso, precisando al riguardo: “L’appello proposto
contro una sentenza di proscioglimento del PM prima della data di entrata in vigore della presente
legge, veramente innovativa per avere avviato una graduale riforma del sistema delle impugnazioni
viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile” salva la facoltà per la pubblica
accusa “di proporre ricorso per Cassazione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità”.
Non c’è dubbio che la legge, a nostro avviso, fosse realmente innovativa con riguardo a
tutto il sistema delle impugnazioni penali perché, da una parte, limitava il potere di appello
del PM avverso le sentenze assolutorie al solo caso di scoperta di nuova prova ai sensi dell’art.
603, co. II, c.p.p., e dall’altra, perché ha introdotto un nuovo criterio di esame nei ricorsi per
Cassazione che dovranno essere valutati anche in relazione ad altri atti processuali contenuti
nel fascicolo, ed espressamente indicati dalla difesa.
In questo senso, infatti, l’art. 8 della L. 46/06 ha innovato l’art. 606 lettera e, c.p.p.
attribuendo rilievo al vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione, non solo
quando esso risulti “dal testo del provvedimento impugnato” ma anche quando esso sia
desumibile “da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
La modifica, inoltre, ha ampliato in maniera notevole il novero dei vizi deducibili avanti
al Supremo Collegio dando spazio al controverso paradigma del “travisamento del fatto”
sicché la difesa ben può contrastare le opposte letture degli elementi indiziari con memorie
e motivi aggiunti, rivalutando anche e soprattutto tutti quei dati che per la Corte di merito
non avessero avuto alcuna efficacia dimostrativa a favore dell’imputato, verificandone la
congruità della motivazione alla luce dei parametri forniti dal nuovo testo dell’art. 606
sopracitato; alla luce del quale saranno da ritenersi nulle quelle affrettate conclusioni frutto
di un evidente travisamento del dato probatorio, perché non sorrette da adeguata motivazione, o perché soltanto ignorate dalla Corte di merito malgrado fossero state a norma
evidenziate dalla difesa.
Tutta questa materia trattata dalla Legge Pecorella, malgrado la sentenza della Corte
Costituzionale abbia eliminato l’art. 1 e parte dell’art. 10 sulla inappellabilità del PM, è
destinata a rimanere per permettere un più organico esame dei ricorsi per Cassazione alla luce
di norme che sicuramente contribuiranno alla diminuzione degli errori giudiziari.
Luigi Favino
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LE CURE MEDICHE PRESTATE AL LATITANTE NON
COSTITUISCONO FAVOREGGIAMENTO PERSONALE
di Tommaso Spasari*
Con la sentenza n. 26910 depositata il 20 luglio 2005, la VI sezione penale della Corte
di Cassazione ha affrontato il delicato problema dei limiti dell’attività professionale del
Medico nel caso di assistenza ad un latitante, precisando che solo una condotta “aggiuntiva”
da parte del sanitario integra la fattispecie incriminatrice di favoreggiamento personale di cui
all’art. 378 c.p., che è un reato di pericolo di natura formale nonché – almeno nella
normalità dei casi – istantaneo, il quale si consuma nel momento stesso in cui il soggetto
attivo ha posto in essere la condotta di ausilio ravvisabile in un qualunque atto idoneo ad
agevolare l’autore di un reato ad eludere le investigazioni degli inquirenti. Tuttavia, per
meglio comprendere il thema decidendum è opportuno ripercorrere brevemente il contesto
normativo inerente al delitto di favoreggiamento personale che può essere integrato da
qualunque condotta dell’agente – positiva o negativa, diretta o indiretta – purché idonea e
consapevolmente finalizzata ad intralciare o ad eludere le investigazioni dell’Autorità, pur
non occorrendo per la sua consumazione che la condotta favoreggiatrice abbia conseguito
l’intento di sottrarre l’accusato alle ricerche dell’Autorità oppure che quest’ultima sia stata
effettivamente fuorviata, in quanto trattandosi di un reato di pericolo non è richiesto che
la condotta consegua l’obiettivo voluto. Tuttavia, ai fini della configurabilità del delitto di
favoreggiamento personale, è evidente sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato
principale (cioè quello perpetrato dalla persona aiutata), che necessariamente la commissione di quest’ultimo – almeno nel suo momento iniziale – sia anteriore alla condotta assunta
come favoreggiatrice, in altri termini deve essere già avvenuta la consumazione del reato
presupposto ascritto al soggetto favorito. Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamento
personale è generico e consiste nella coscienza e volontà di fornire ad un individuo ricercato
aiuto in relazione ad un reato già commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle
ricerche degli inquirenti, anche senza sapere per quale reato siano in corso tali investigazioni
e ricerche. Giacché, per la sussistenza del delitto de quo, è sufficiente che il soggetto agente
(rectius: il favoreggiatore) abbia la consapevolezza della possibilità che quel comportamento
possa essere di aiuto alla persona favorita (l’autore del reato principale), poiché tale aiuto è
ciò che integra la lesione del bene giuridico protetto – ravvisabile nel buon funzionamento
dell’attività giudiziaria – risolvendosi nell’evento e quindi nell’elemento costitutivo del
reato. Pertanto, è irrilevante che il favoreggiatore ritenga di prestare aiuto ad un colpevole
o ad un innocente oppure che conosca o meno l’individuo ricercato. Tanto premesso e
considerato, nel caso di specie era accaduto che un primario ortopedico aveva assistito
riservatamente, presso un nosocomio palermitano, un latitante – con il quale aveva rapporti
di conoscenza personale – senza annotare la visita negli appositi registri ospedalieri.
Pertanto, a seguito della delazione di un collaboratore di giustizia, il primario de quo veniva
tratto a giudizio e successivamente condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di
favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. Orbene, la Corte Suprema, con riguardo
alla condotta tenuta dal summenzionato primario, ha confermato la sentenza della Corte
d’appello che assolveva quest’ultimo per l’insussistenza del fatto, in quanto non era
ravvisabile nel caso concreto quell’elemento ulteriore ed aggiuntivo finalizzato soggettiva-
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mente ed oggettivamente a far eludere al latitante le investigazioni e le ricerche dell’Autorità
e che, invece, caratterizza la condotta favoreggiatrice stricto sensu. Infatti, il principale
argomento su cui poggia l’orientamento dei Giudici di legittimità e che il Medico ha il dovere
giuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali. Sicché, tale
dovere di assistenza – essendo di natura oggettiva – prescinde dai rapporti personali
intercorrenti tra il sanitario ed il latitante, salvo i casi in cui sussiste l’obbligo di referto ex art.
365 c.p. che non era obbiettivamente ravvisabile nella fattispecie esaminata. Ed invero, la
tesi propugnata dai Giudici del gravame e ribadita dalla VI sezione della Corte di Cassazione
è indubbiamente da condividere in quanto – affermando che la latitanza non può costituire
in nessun caso ostacolo alla tutela della salute – enuncia un supremo principio di civiltà
giuridica. Giacché, nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il Giudice
di legittimità ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione, in quanto era necessario trovare
un punto di equilibrio nel bilanciamento tra due interessi giuridici contrapposti, ravvisabili
per un verso nella pretesa dell’Autorità giudiziaria di limitare la libertà personale del latitante,
per altro verso nella salvaguardia del bene–salute di quest’ultimo. Sicché, con tali argomentazioni – nonché con un richiamo giuridicamente condivisibile alla prevalenza della tutela
costituzionale del diritto alla salute sulla base dell’art. 32 Cost. – la Suprema Corte ha fornito
l’unica risposta logica e coerente possibile al quesito sottopostole. Peraltro, la pronuncia in
esame affronta il problema fondamentale relativo all’effettiva determinazione concettuale
della condotta favoreggiatrice – che presentando implicazioni di ordine giuridico–penale –
rappresenta il punto dirimente su cui ruota il cardine del contrasto giurisprudenziale di
legittimità. Al riguardo, la Cassazione – richiamando la motivazione della Corte territoriale
– ha osservato che costituisce una prassi consuetudinaria che gli specialisti operanti in
strutture pubbliche visitino per amicizia e gratuitamente chiunque, senza annotare la
relativa prestazione nei registri ospedalieri, soggiungendo che ciò costituisce una “mera
irregolarità amministrativa”, che prescinde obiettivamente dalla latitanza della persona
assistita. Nondimeno, suscita qualche perplessità sotto il profilo sistematico l’affermazione
dell’equivalenza delle strutture pubbliche a quelle private, in quanto ciò pur non incidendo
sul dovere di assistenza non è effettivamente “privo di qualsivoglia valenza” dato che i
Medici ospedalieri rivestono la qualifica di pubblico ufficiale perciò – in base ad un non
condivisibile ma prevalente indirizzo di legittimità – sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia di reato ai sensi dell’art. 361 c.p., sicché l’esistenza di una prassi contra legem,
in materia di omissione o ritardo dell’atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo.
Quanto sin qui rilevato, costituisce il vero nodo problematico della fattispecie esaminata,
però non è espressamente affrontato nella pronuncia che si sta commentando in quanto
viene ivi dedotto che – trattandosi di un elemento che attiene alla valutazione del fatto – è
insindacabile in sede di legittimità. Sulla scorta di quanto prospettato, deve rilevarsi in
proposito che la derubricazione a mera irregolarità amministrativa della condotta omissiva
tenuta dal Medico – nella vicenda della pretermessa registrazione “in atti privati o pubblici”
della visita oggetto del capo d’imputazione – disattende i princìpi affermati nelle decisioni
più risalenti della Corte Suprema, in quanto nella pronuncia in rassegna si è sostenuto che
tale condotta non poteva configurare il reato di favoreggiamento poiché si era trattato di un
comportamento omissivo ergo non era ravvisabile quel quid pluris consistente in un’ulteriore
“condotta attiva” o “aggiuntiva” (v., sul punto, Cass., sez. I, 28–5–1998, Bruno). Ciascuna
di siffatte affermazioni esige una chiarificazione, infatti il reato di favoreggiamento personale
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di cui all’art. 378 c.p. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a forma
libera. Sicché, con riferimento a fattispecie come quella in esame, occorre definire la nozione
di “aiuto” ad eludere le investigazioni dell’Autorità che costituisce il fatto tipico della figura
di reato esaminata, in quanto – essendo un reato di pura condotta – per consolidata
giurisprudenza di legittimità la latitudine dell’accezione della locuzione “aiuta” consente di
concepire la condotta illecita, prevista e punita dalla fattispecie incriminatrice, nelle sue più
svariate manifestazioni, purché si sostanzi in un atteggiamento commissivo ma anche
omissivo – finanche espresso con il silenzio – che comunque favorisca l’elusione delle
investigazioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 1378/95, RV.201415). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, corre pertanto l’obbligo di precisare che il principio – recentemente
enunciato dalla VI sezione della Suprema Corte – non trova accoglimento unanime
nell’ambito della medesima Cassazione, in quanto a questo riguardo all’interno della
giurisprudenza di legittimità si riscontrano due tesi facenti rispettivamente leva sulla
distinzione, sotto il profilo penale, tra la condotta meramente omissiva del medico ed
un’ulteriore “condotta attiva” di quest’ultimo in favore del latitante – che si ponga in
contrasto con le indagini che la polizia giudiziaria sta svolgendo – ed idonea a far sorgere il
pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell’indiziato. In questa
ottica ricostruttiva, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di
legittimità, nulla quaestio sul fatto che non integra il reato di favoreggiamento personale la
condotta del Medico che ha effettuato un intervento chirurgico su un ricercato (v., in tal
senso, Cass., sez. VI, 21624/02, RV.221946), purché all’attività professionale non subentri
aggiuntivamente la surriferita “condotta attiva” come ad es. nel caso del chirurgo che, dopo
aver estratto un proiettile ad un ricercato ferito in una sparatoria, aveva intestato la relativa
cartella clinica a falso nome (v., per tutte, Cass., sez. VI, 5446/85, RV.169517, nonché sez.
I, 13008/98, RV.211899). Orbene, la Corte Suprema ha avuto più volte modo di occuparsi,
in questi ultimi anni, del controverso tema della configurabilità del reato di cui all’art. 378
c.p. mediante omissione – che ha dato luogo al contrasto tra due sezioni penali della
Cassazione – giacché in una pronuncia più risalente della VI sezione è stato ritenuto che
l’assunzione da parte di un Medico di cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dal
latitante per sottrarsi alle ricerche della polizia, come ad es. spegnere il telefonino per non
essere localizzato, integrava la fattispecie penale in esame (v., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 2998/
02, RV.221161). Viceversa, occorre osservare che – contrariamente a quanto sostenuto nella
decisione succitata – la V sezione ha reputato che analoghi comportamenti non fossero
penalmente rilevanti in quanto non incombe sul medico l’obbligo giuridico di impedire che
si crei un intralcio alle attività di polizia (sul punto v., Cass., sez. V, 31657/01, RV.220025).
In definitiva, è precipuo superare le divisioni e gli ondeggiamenti della giurisprudenza
pervenendo all’enunciazione di un principio in termini generali, che corrisponde alla
necessità di clare loqui, quindi sarebbe opportuno – a mio avviso – rimettere prossimamente
la questione al vaglio delle sezioni Unite penali per una composizione del contrasto
giurisprudenziale e fornire pertanto una risposta conclusiva alla vexata quaestio.
*(Medico Chirurgo, Dottore in Giurisprudenza, Specialista in Professioni
Legali, Dottorando di Ricerca in Medicina Legale e Scienze Forensi)
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LEGGI E SENTENZE
BREVI CONSIDERAZIONI SULL’EMANANDA
LEGGE QUADRO EUROPEA PER I TRASPORTI
Necessaria ampia partecipazione degli organi istituzionali e
dei rappresentanti delle comunità nazionali alle
fasi preliminari di tale provvedimento legislativo
di Pietro CARNEVALE
I. Il Trattato che adotta una “Costituzione per l’Europa”, firmato a Roma il 29 ottobre
2004, secondo le dichiarazioni rese dal Presidente di turno del Consiglio dell’Unione
europea nella riunione del giugno 2005 è stata adottata da dieci Paesi dell’Unione, mentre
due (Francia ed Olanda), l’hanno rigettata.
Tale asserzione di Jean Claude Iunncker, Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo e Presidente di turno del predetto Consiglio (1), stimola le comunità e gli organi delle
istituzioni (a vari livelli) degli Stati dell’Unione europea ad interessarsi fattivamente per gli
esami dei vari problemi connessi agli obiettivi che si intendono raggiungere con detta legge
e a predisporre gli incontri, le discussioni, i documenti, ecc., utili ad offrire agli organismi
pubblici competenti e responsabili una visione completa della materia oggetto dell’emananda legge quadro.
A tale fine si ritiene doveroso ricordare che essa, tenendo conto dei peculiari aspetti della
materia (trasporti), è adottata previa consultazione del comitato economico e sociale e del
comitato delle regioni e, all’atto dell’adozione della stessa, si terrà conto dei casi in cui la sua
applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in alcune
regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti (art. 236 della citata
Costituzione).
Gli obiettivi dell’emananda legge europea sono i seguenti:
1) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno
Stato membro o a destinazione di questo, o in transito nel territorio di uno o più Stati
membri. Sembra doveroso ricordare che la normativa in esame concerne qualsiasi tipo di
trasporto (ferroviario, stradale, aereo, marittimo, di persone, di merci, ecc.) e su tutto il
territorio dei vari stati dell’Unione “allargata”. Inoltre il trasporto testé specificato concerne
il trasporto internazionale in partenza, in transito o in arrivo nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea (allargata);
2) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno
Stato membro (dell’Unione europea allargata);
3) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti.
La materia e gli obiettivi della legge, stabiliti nell’art. 236 sopra ricordato, impongono la
più ampia informazione, discussione e partecipazione dei rappresentanti di tutte le categorie
interessate agli incontri che le istituzioni pubbliche a vari livelli e/o le stesse predette
organizzazioni dovranno promuovere tempestivamente nel territorio dell’Unione per
l’esame di tutte le relative problematiche e la redazione di documenti-proposte da inviare ai
servizi (nazionali e comunitari) che dovranno curare lo schema di detto provvedimento
legislativo europeo.
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Ovviamente, oltre la materia dei trasporti, indicata sopra e fissata dal citato art. 236, gli
incontri dovranno riguardare anche l’esame degli altri obiettivi collaterali di detta legge,
indicati nello stesso articolo (tenore di vita in alcune regioni, occupazione in esse, uso delle
attrezzature in relazione ai trasporti: cioè problemi connessi alla disciplina della materia
“trasporti” oggetto diretto e precipuo dell’emananda legge).
II. Appunto perciò gli incontri dovranno essere promossi con sollecitudine e dovranno
riguardare anche materie connesse alle finalità e condizioni-requisiti summenzionati, in
quanto il settore trasporti è un settore strategico strettamente connesso agli altri (sono in
genere qualificati tali: l’ambiente, l’energia, l’agroalimentare, la salute, i sistemi di
produzione, le biotecnologie, i nuovi materiali e le nanotecnologie, i beni culturali, ecc.).
Inoltre dovranno essere esaminate le normative nazionali, regionali e locali, concernenti la
materia oggetto della presente indagine e quelle a questa connesse, le procedure amministrative per l’adozione dei provvedimenti necessari, ecc.; in breve tutta la materia connessa e/
o riferentesi all’attuazione dell’emananda normativa e all’armonizzazione agevole delle
discipline nazionali ed europee nella materia specifica anzidetta e in quelle connesse.
Non bisogna dimenticare che detta disciplina alquanto vasta (basti ricordare la dizione
“misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti”) susciterà reazioni di vario tipo
soprattutto da parte dei disinformati o dei non sufficientemente informati o di chi può essere
strumentalizzato all’opposizione e alla protesta.
In proposito si ricorda che le maxi opere europee in materia di trasporti (ed in particolare
le linee ferroviarie Torino-Lione e Berlino-Palermo) sono note da vari anni e pure le proteste
si sono accentuate soltanto verso la fine del 2005. Occorre, quindi, che i timori siano esposti
nella fase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare le
necessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nella
fase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare le
necessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nella
fase preparatoria per le necessarie valutazioni da parte degli organi che dovranno provvedere
alla stesura del progetto dell’emananda legge. Peraltro, la ricordata consultazione, prima
dell’adozione della stessa (legge) del comitato economico e sociale e di quello delle regioni,
impone di fornire tempestivamente i risultati dell’esame di tutti i problemi connessi alla
materia oggetto dell’emananda disciplina ai suddetti “organi”: e ciò per evitare successive
proteste o malintesi dopo l’approvazione del provvedimento legislativo stesso.
III. La partecipazione a detti incontri (riunioni, dibattiti, ecc.) deve essere vasta per
l’esame completo di tutte le problematiche e dei possibili timori di impatto ambientale
nonché di ricaduta dell’occupazione, ecc. In quest’ottica fra i promotori potremmo indicare
(sia pure a titolo esemplificativo e orientativo) le università, gli istituti di istruzione superiore,
le scuole professionali, gli ordini professionali, le imprese dei settori interessati, le categorie
economiche, ecc.; in breve, quei gruppi che possono esprimere una valutazione qualificata
in materia e circa l’opera da realizzare per raggiungere anche gli obiettivi dell’emananda legge
(sicurezza, trasporti internazionali nel territorio dell’Unione europea). Gli aspetti delle
relative problematiche sono vari e quindi un esame da parte dei tecnici sarebbe utile anche
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per superare taluni allarmismi. Inoltre, non bisogna dimenticare che fra gli obiettivi del
provvedimento legislativo emanando dovrebbe annoverarsi il collegamento fra i vari settori
dei trasporti al fine di utilizzare, al massimo, l’effetto indotto di un’opera relativa ad un
determinato tipo di trasporto. Si ricordano anche gli effetti indotti della maxi opera
ferroviaria europea Berlino-Palermo (con la costruzione tanto travagliata del ponte sullo
stretto di Messina, la linea ferroviaria Torino-Lione, ecc.). Tali opere dovranno anche
stimolare varie iniziative imprenditoriali nelle città e nelle regioni interessate anche per
offrire nuovi spazi di attività alle imprese che dovranno ridurre il loro campo di azione per
effetto dell’opera in questione (ad esempio, la circumnavigazione della Sicilia per le imprese
che attualmente gestiscono i trasporti fra Messina e Villa S. Giovanni, ecc.).
In tal modo si mitigheranno alcuni timori circa l’opera da realizzare e si mostrerà che essa
contribuirà anche alla valorizzazione delle due regioni direttamente interessate (Sicilia e
Calabria) e ad una migliore conoscenza del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico delle stesse.
In breve, l’opera anzidetta avrà una ricaduta positiva sull’ambiente e sul territorio e
conseguentemente stimolerà varie iniziative imprenditoriali. Gli stessi effetti potranno
essere valutati per le città e le regioni interessate alla realizzazione delle maxi opere citate: a
titolo esemplificativo si ricordano le città di Bologna, Firenze, Roma, Messina, Palermo, ecc.
e le relative regioni.
In quest’ottica si deve evidenziare che gli obiettivi della legge in esame e le opere di cui
essa agevolerà la tempestiva realizzazione, permetteranno di raggiungere meglio altri fini e
di valorizzare più validamente altri beni esistenti nelle regioni interessate, nonché di
stimolare varie iniziative economiche, culturali, sociali, ecc., finalizzate alla completa
utilizzazione e valorizzazione di tutte le risorse esistenti nelle località citate.
Peraltro, non può sottacersi che gli obiettivi dell’emananda legge tenderanno a rendere
più sicuri i trasporti e, particolarmente per quello delle persone, essi saranno più confortevoli, riducendo così i disagi del viaggio alle persone malate o a coloro che dovranno ripetere
quotidianamente lo stesso percorso in treno (o in nave, o in aereo): i c.d. “pendolari”. Inoltre,
si consentirà ad un vasto numero di malati di praticare le terapie in ospedali o in case di cura
da esterni, permettendo così agli enti stessi di curare un maggiore numero di pazienti. Infine,
un viaggio meno faticoso potrà rendere più “pronti e vigili” coloro che dovranno partecipare
ad un convegno (riunione o incontro predetto), consentendo loro così di dare il maggiore
apporto al buon esito dello stesso.
IV.Gli incontri, ovviamente, potranno avere per oggetto e finalità l’esame di proposte,
di progetti e programmi finalizzati alla valorizzazione di aree “migliorate” dalla realizzazione
di opere attinenti direttamente al settore dei trasporti o, comunque, ad esso riferibile. In dette
aree, poi, per la costruzione di immobili potranno essere osservati i criteri concernenti la
bioarchitettura, saranno maggiormente utilizzate le fonti rinnovabili per il riscaldamento e/
o il raffreddamento, nonché altre tecniche idonee a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili
e ad incrementare lo sviluppo di nuove iniziative economiche.
Dette aree, poi, nelle quali si costruiranno immobili per uso abitativo e relativi servizi,
dovranno essere collegate adeguatamente ai centri urbani, in modo da rendere disponibili,
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specialmente alle città con alta tensione abitativa, nuovi alloggi opportunamente dotati di
servizi pubblici e collegati ai centri urbani. In tal modo si contribuirà alla soluzione del
problema, crescente in progressione geometrica, della crisi delle case per abitazioni e si
ridurranno gli effetti negativi della proroga dei contratti di locazione degli immobili per uso
abitativo (o altre destinazioni) o del rinvio dell’esecuzione degli sfratti. In breve, è doveroso
riconoscere che ormai l’uso dell’immobile in misura adeguata alle esigenze dell’inquilino è
diffuso e risponde ad un modus vivendi generalizzato, per cui l’offerta dovrà aumentare in
misura tendenzialmente sufficiente al fabbisogno di immobili ed alla conseguente domanda. Invero il ricorso alla requisizione di case da ristrutturare ed alla continuativa proroga delle
locazioni e/o del differimento degli sfratti è contrario ai principi costituzionali e a quelli
propri di un’economia “globalizzata”, per cui tale rimedio determina delle ricadute
sull’economia delle città, non facilmente riparabili.
Pertanto il problema dell’offerta degli immobili da locare per uso abitativo dovrebbe
essere affrontato in un contesto economico-sociale più ampio e nei rapporti che esso
presenta con la bioarchitettura, con l’energia, i trasporti, l’ambiente. In quest’ottica
occorrono degli incontri con la più vasta partecipazione degli interessati, al fine di esaminare
tutti i problemi ad esso connessi e le varie soluzioni. Non bisogna dimenticare peraltro la
trasformazione sociale delle città (ogni Stato dell’Unione europea è ormai multietnico), con
gli effetti conseguenti e lo sviluppo sociale e culturale delle varie comunità nazionali è
strettamente connesso all’esigenza di una maggiore coesione fra le comunità locali e fra gli
appartenenti alle stesse.
Tutto ciò impone una migliore utilizzazione del territorio e una maggiore offerta di
immobili per abitazione, dotati dei necessari servizi.
Di conseguenza, il problema delle abitazioni va esaminato con gli altri problemi ed
esigenze delle comunità locali, nazionali e internazionali. Anzi esso è un elemento essenziale
per lo sviluppo e la valorizzazione dell’ambiente nel suo complesso ed a vari livelli.
Gli incontri finalizzati all’esame dei vari problemi ed alla ricerca di una soluzione da
presentare alle istituzioni pubbliche competenti (ai vari livelli) costituisce, quindi un
elemento essenziale della concertazione e della coesione, nonché strumento indispensabile
per la normazione nelle varie materie e per l’esecuzione puntuale della stessa da parte di
coloro che ne sono obbligati. In quest’ottica la concertazione, preceduta da un esame
completo dei vari aspetti relativi alle problematiche, che l’oggetto della discussione comune
presenta, permette anche di porre a tutti i partecipanti la necessaria attenzione sul possibile
ricorso allo strumento del project financing (2) per la costruzione di una strada, di un’altra
opera pubblica o di pubblica utilità. Tale contratto, peraltro, potrà anche far superare alcune
false paure di certi oppositori all’impianto di un rigassificatore, di un termovalorizzatore (o
del ponte sullo stretto di Messina, ecc.), perché attraverso il ricorso allo strumento
contrattuale anzidetto (project financing) essi potranno contribuire (e ricevere un utile) alla
costruzione di una strada o di altra opera pubblica o di pubblica utilità, resa necessaria dagli
impianti suddetti o dagli effetti sul territorio della maxi opera ferroviaria più volte indicata.
In breve, detto esame consente a tutti i partecipanti di valutare favorevolmente l’effetto
patrimoniale dell’indotto di un’opera o di un impianto; in tal modo si potrà contribuire alla
scomparsa di alcuni timori od opposizioni da parte delle comunità locali.
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La proposta partecipazione da parte delle comunità nazionali e locali alla preparazione
del progetto di legge quadro europea per i trasporti presenta vari aspetti da esaminare
attentamente e stimola alla tempestiva organizzazione di detti incontri. In quest’ottica i
rappresentanti delle istituzioni pubbliche degli enti o associazioni summenzionate potranno organizzare i necessari incontri al termine dei quali si predisporranno i documenti
riassuntivi dei vari esami da inviare alle autorità competenti locali, regionali, nazionali e
comunitarie.
Le medesime – e particolarmente quelle locali e regionali – dovrebbero promuovere gli
incontri summenzionati anche per esaminare quali tipi di contratti di recente utilizzazione
nel settore delle opere pubbliche o di interesse pubblico possano apparire strumenti idonei
e utili per realizzare alcuni interventi in cui si concretizza l’opera in questione. Ovviamente
in tali incontri le categorie più volte citate dovrebbero interferire per illustrare la possibile
soluzione tecnica di ciascuna problematica che ogni tipo di intervento presenta.
Infine, bisogna sottolineare che gli incontri, promossi dalle pubbliche istituzioni
competenti in materia, a vari livelli, o dalle categorie e associazioni, summenzionate soltanto
a tipo esemplificativo, offrono l’occasione per scambi di idee e per la predisposizione di
progetti di legge, utili alla stesura del testo della legge quadro europea sui trasporti e in altre
stesure delle varie normative previste dalla ricordata “Costituzione per l’Europa”.
Pertanto i proposti incontri potranno esplicare una funzione propositiva per la normazione europea (nazionale, regionale, ecc.) e per l’attività amministrativa riferentesi alla stessa.
E’ poi di tutta evidenza che il miglioramento dei trasporti pubblici che si potrà ottenere
anche in accoglimento della su esposta proposta permetterà di conseguire i più efficienti
risultati attraverso pure l’ampliamento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza.
Peraltro, i predetti servizi consentono di realizzare agevolmente vari precetti/diritti
stabiliti dalla Costituzione italiana a favore dei cittadini (circolazione in tutto il territorio
nazionale, tutela della salute, riunione pacifica, manifestazione del proprio pensiero).
Pietro Carnevale
NOTE:
(1) P. A. LUCCHETTI, Il procedimento per la ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa: l’esperienza del Lussemburgo, in “Nuova Rassegna”, 2005, n. 22, pag. 2374.
(2) V. REALE, Il project financing quale strumento per la realizzazione di opere pubbliche attraverso
l’apporto di capitali privati, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2, pag. 199.
A. CAMARDA, Pubblica Amministrazione e “project financing”, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2,
pag. 235.
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AGGIORNAMENTO ALBO
NUOVE ISCRIZIONI – GENNAIO 2007
ALBO ORDINARIO
AGNOLI Paola
(Anagni 20.06.1976)
Via A. Baldassarri, 25
tel. 3388287278
ALBERTI Anna
(Roma 08.09.1977)
Via Suvereto, 257
tel. 06.8106322
11.01.2007
ALESSANDRINI Marco
(Roma 16.02.1976)
Via del Corso, 160
tel. 06.6790718
11.01.2007
ALONZO Roberta
(Roma 08.09.1976)
Largo Messico, 7
tel. 06.85355792
25.01.2007
ALVINO Ilario
(Napoli 10.10.1979)
Via Veronica Gambara, 5
tel. 06.86291447
11.01.2007
AMADU Maria Antonella
(Roma 30.06.1973)
Via Teora, 69
tel. 06.7197147
18.01.2007
AMBROSIO Domitilla
(Roma 24.09.1977)
Viale delle Belle Arti, 7
tel. 06.3200708
11.01.2007
ANNESE Maria Elena
(Genova 14.11.1972)
Via Aurelia, 376/b
tel. 06.6633990
25.01.2007
ANTINONE Luciano
(Roma 31.08.1976)
Viale Piramide Cestia, 1
tel. 06.5746155
11.01.2007
ANZIVINO Angela
(Foggia 05.10.1979)
Via Cremona, 59
tel. 06.44230221
18.01.2007
ARNONE Piermatteo
(Roma 05.10.1973)
Viale Platone, 21
tel. 06.39754174
18.01.2007
ARRABITO Stefano
(Ragusa 16.12.1977)
Via Giovanni Nicotera, 24
tel. 06.97611527
25.01.2007
ASTORINO Isabella
(Corigliano Calabro 30.01.1971)
Via Alessandro Vii, 86
tel. 3396021783
18.01.2007
ATTURA Andrea
(Roma 04.06.1974)
Via Belluno, 1
tel. 06.4404824
18.01.2007
AURIEMMA Luigia
(Roma 21.03.1978)
Via Giovanni Squarcina, 27
tel. 06.5034101
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AGGIORNAMENTO ALBO
BAIOCCO Annalisa
(Roma 28.07.1976)
Via G. Belloni, 88
tel. 06.36304109
18.01.2007
BARTOLETTI Emanuela
(Roma 06.05.1975)
Via Ugo De Carolis, 34
tel. 06.35402380
25.01.2007
BASSANI Marcello
(Roma 05.12.1977)
Via Etna, 10
tel. 06.87183772
BASTIONI Luca
(Roma 20.01.1972)
Viale delle Milizie, 106
tel. 06.37352129
11.01.2007
BATTILLOCCHI Silvia
(Roma 27.09.1976)
Via C. Fiamma, 148
tel. 06.71585295
11.01.2007
BATTISTI Loredana
(Roma 26.01.1975)
Via Cristoforo Colombo, 179
tel. 06.5110177
11.01.2007
BELLE’ Cecilia
(Roma 23.10.1971)
Via F. Nansen, 56
tel. 06.57289918
11.02.2003
BELLONI Sabrina
(Roma 04.11.1974)
Via Giovanni Nicotera, 31
tel. 06.32650081
18.01.2007
BENETTI Silvia
(La Spezia 15.02.1978)
Via S. Costanza, 16
tel. 3382542770
18.01.2007
BIANCHI Olivia
(Roma 11.01.1975)
Via Marziale, 47
tel. 06.39736409
18.01.2007
BORDONI Matteo
(Foligno 20.07.1978)
Via Pulci, 52
tel. 3384144961
11.01.2007
BORSETI Luigi
(Roma 06.04.1973)
Piazza Cavour, 17
tel. 06.32110357
18.01.2007
BRANCUCCI Elisabetta
(Roma 19.03.1977)
Viale B. Buozzi, 3
tel. 3208037065
18.01.2007
BRUNELLI Laura
(Arona 05.04.1975)
Via Gavorrano, 12
tel. 06.65741566
25.01.2007
BURGADA Alessia
(Roma 03.02.1969)
Via Gaspare Finali, 7
tel. 06.7851176
25.01.2007
CAGNONI Francesca
(Roma 27.10.1975)
Via Paraguay, 5
tel. 06.85302590
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AGGIORNAMENTO ALBO
CALAMITA Tommaso
(Roma 24.08.1978)
P.zza Martiri di Belfiore, 2
tel. 06.3217796
25.01.2007
CALDERA Alessandro
(Roma 02.01.1948)
Via di Campo Marzio, 43
tel. 06.6871166
13.07.1978
CALIO’ MARINCOLA SCULCO Achille
(Roma 25.08.1978)
Via R.R. Pereira, 171
tel. 06.35400875
11.01.2007
CALOGERO Veronica
(Roma 24.12.1977)
Via Casal de’ Pazzi, 20 F.1 D/5
tel. 06.4075705
25.01.2007
CALVIELLO Valeria
(Roma 14.04.1975)
Via Verona, 9
tel. 06.97848110
11.01.2007
CAMPUGIANI Diego
(Roma 12.02.1974)
Via Fosso Castelluccia, 549
tel. 06.5059011
18.01.2007
CANCELLARIO D’ALENA Alessandro
(Roma 21.06.1977)
Via Pomponio Leto, 2
tel. 06.68804623
11.01.2007
CANESTRELLI Chiara
(Roma 08.02.1975)
Via A. Bertoloni, 55
tel. 06.8083849
18.01.2007
CAPUT Caterina
(Cagliari 01.12.1970)
Via A. Toscani, 49
tel. 3297442080
5.02.2001
CARNEVALE Giampaolo
(Roma 04.03.1973)
V.le M.F. Nobiliore, 123
tel. 06.7480675
4.01.2007
CAROLI Luciana
(Tricarico 18.12.1979)
Viale Liegi, 48/b
tel. 06.8417009
18.01.2007
CARRARELLI Daniela
(Roma 05.10.1980)
Via A. Malladra, 47/c
tel. 3392609224
25.01.2007
CASATI Davide
(Viterbo 17.04.1964)
Via Selinunte, 49
tel. 06.76910402
18.01.2007
CASCINI Elena
(Roma 15.12.1975)
Via G. Spontini, 11
tel. 06.8557733
18.01.2007
CASILLO Agnese
(Napoli 27.06.1978)
Via Oderisi da Gubbio, 51
tel. 06.55302299
31.05.2005
CAVALCANTI Federica
(Roma 09.06.1976)
Viale Giulio Cesare, 14
tel. 06.3222566
18.01.2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
CAVALLARO Fabiana
(Roma 16.10.1976)
Via Scandriglia, 7
11.01.2007
CAVARRA Adele Giovanna Maria
(Catania 01.06.1974)
Via Vincenzo Ciaffi, 26 Pal.d
tel. 3332710552
25.01.2007
CELLETTI Giorgia
(Roma 08.07.1973)
Via Calvi, 14
tel. 06.5621991
18.01.2007
CERAVOLO Anna
(Reggio Calabria 11.12.1972)
Via Rodolfo Benini, 20
tel. 3331650510
25.01.2007
CERCHI Elenia
(Tivoli 16.12.1979)
Piazza Borghese, 3
tel. 06.683391
18.01.2007
CESCHEL Carmen
(Roma 08.09.1978)
Via Muzio Clementi, 48
tel. 06.3214240
11.01.2007
CHIALASTRI Maria Elena
(Roma 28.08.1979)
Via G.B. Tiepolo, 4
tel. 06.36001459
11.01.2007
CICCHIELLO Marzia
(Roma 10.08.1969)
Via Alessandria, 119
tel. 06.8542071
25.01.2007
CILIA Linda
(Ragusa 09.08.1978)
Via Cola di Rienzo, 28
tel. 06.39030540
11.01.2007
CLEMENTI Dario
(Roma 13.02.1973)
Via R. Fucini, 242
tel. 06.8270592
18.01.2007
CODELLA Sergio Alberto
(Bari 08.02.1979)
Via Po, 25/b
tel. 06.852311
11.01.2007
CODISPOTI Andrea
(Roma 29.04.1978)
Via C. Morin, 45
tel. 06.3721884
11.01.2007
CONSALVI Luca
(Roma 17.02.1974)
Piazza Martiri di Belfiore, 2
tel. 06.36004153
11.01.2007
CONTE Maria Cristina
(Castelfranco Veneto 01.06.1978)
Viale Eritrea, 43
tel. 3470453799
11.01.2007
COPPOLA Silvia
(Roma 23.08.1977)
Via Ardeatina, 600
tel. 06.51958389
11.01.2007
CORAPI Mariagabriella
(Lamezia Terme 12.06.1978)
Via Paisiello, 40
tel. 06.85356292
4.01.2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
CORSI Claudia
(Roma 03.08.1976)
Via Lima, 48
tel. 06.8419561
4.01.2007
COTZA Fabienne
(Polla 05.04.1976)
Circ.ne Trionfale, 145
tel. 06.39734909
18.01.2007
CUPELLINI Sergio
(Roma 24.11.1977)
Via Offanengo, 43
18.01.2007
CUSMAI Andrea
(Roma 29.05.1977)
Viale di Villa Massimo, 37
11.01.2007
D’ADDARIO Francesca
(Roma 21.07.1977)
P.le delle Belle Arti, 8
tel. 06.3221985
25.01.2007
D’ALISERA Simona
(Roma 16.08.1973)
Via G. Marcora, 18/20
tel. 06.5840631
11.01.2007
D’ANGELO Federica
(Roma 15.12.1975)
Piazza F. Morosini, 12
tel. 06.39734463
25.01.2007
DE PAOLI Andrea
(Roma 25.03.1974)
Via di Villa Pepoli, 4
tel. 06.57301219
25.01.2007
DE PAOLIS Fabrizio
(Roma 17.01.1973)
Via Bormida, 2
tel. 06.8840207
11.01.2007
DE PARI Luca
(Roma 12.01.1979)
Viale Anicio Gallo, 3
tel. 06.71543012
11.01.2007
DE PASQUALE Angela
(Paola 07.09.1974)
Via R. Fauro, 62
tel. 06.8084311
18.01.2007
DE ROSSI Stefania
(Roma 23.11.1975)
Piazza Cola di Rienzo, 92
tel. 06.3213404
18.01.2007
DE SANTIS Maria Paola
(L’aquila 29.06.1976)
Via Angelo Bargoni, 78
tel. 06.5816161
18.01.2007
DE VINCENZI Francesca
(Roma 05.07.1978)
Via Tuscolana, 299
tel. 06.7880694
4.01.2007
DELLA CIOPPA Brigida
(Mestre 29.12.1973)
Via Trionfale, 5637
tel. 06.35340150
18.01.2007
DELL’OMO Daniela
(Contigliano 30.07.1975)
Via Lunigiana, 6
tel. 3498686594
11.01.2007
175
FORO ROMANO 1-2/2007
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175
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AGGIORNAMENTO ALBO
DI DIO Andrea
(Roma 16.02.1977)
Via di Villa Massimo, 37
tel. 3349691808
DI GIANFRANCESCO Alessandro
(Roma 15.09.1972)
Via Cassia, 1043
tel. 06.30360127
4.01.2007
DI PRINCIPE Nicoletta
(Minturno 13.05.1975)
Via Canicatti’, 56
25.01.2007
DI RITO Francesca
(Roma 08.10.1976)
Via dei Liburni, 2
18.01.2007
DRAMIS Valentina
(Roma 17.01.1978)
Via Filippo Corridoni, 23
tel. 06.375917
18.01.2007
DRIESSEN Marieke Germa Tonny
(Weert 17.08.1974)
Via Paisiello, 39
tel. 06.845511
25.01.2007
DUSSELDORI Mila
(Roma 03.07.1971)
Via Vincenzo Brunacci, 37
tel. 06.5592253
25.01.2007
EVANGELISTA Francesca
(Roma 18.05.1979)
Via Archimede, 112
tel. 06.8079535
25.01.2007
FARACI Emanuele
(Roma 13.09.1977)
Via Anapo, 26
tel. 06.85304345
4.01.2007
FAUCEGLIA Fabio
(Roma 15.06.1969)
Via Borgognona, 47
tel. 06.6976791
7.01.1999
FEDERICI Luigi Maria
(Roma 27.04.1971)
Via Cicerone, 28
tel. 06.3244154
18.01.2007
FERRARA Biagio
(Palma Campania 12.01.1935)
Largo Luigi Antonelli, 8
tel. 06.5408613
23.03.1967
FERRARA Valentina
(Roma 24.10.1976)
Viale dell’Astronomia, 18
tel. 06.59604255
11.01.2007
FERRARI Emanuela
(Roma 09.08.1972)
Via G.C. Cordara, 37
tel. 3349170466
11.01.2007
FIANCO Tatiana
(Roma 26.07.1974)
Via Gualtiero Serafino, 29
tel. 06.39731980
18.01.2007
FIORENTINI Danilo
(Roma 23.04.1974)
Via di Bravetta, 122
tel. 3339440123
25.01.2007
176
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18.01.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
FIORI Marina
(Roma 12.07.1970)
Via Cunfida, 14
tel. 06.39030370
25.01.2007
FLAMMINI Barbara
(Roma 11.07.1973)
V.le Giustiniano Imperatore, 15
tel. 06.5430111
11.01.2007
FLORISSI Stefano
(Roma 09.10.1974)
Via Ugo De Carolis, 101
tel. 06.35402943
4.01.2007
FORMICHELLA Viviana
(Roma 13.10.1978)
Piazza Augusto Albini, 20
tel. 06.51605179
4.01.2007
FRATICELLI Clara
(Roma 15.03.1979)
Viale Pasteur, 49
tel. 06.5919684
25.01.2007
FUSCO Alessia
(Roma 27.10.1975)
Viale Platone, 21
tel. 06.39754174
18.01.2007
GABRIELLI Luca
(Roma 24.08.1976)
Via L. Bissolati, 76
tel. 06.420261
11.01.2007
GALLO Francesco Giuseppe
(Roma 24.08.1972)
Via del Viminale, 38
tel. 06.4881352
11.01.2007
GENNARO Lucia
(Roma 12.06.1976)
Via A. Zuccagni Orlandini, 25
tel. 3476090080
18.01.2007
GENOVESE Maria Pia
(Bari 12.08.1975)
Via Cola di Rienzo, 243
tel. 06.3242734
11.01.2007
GENTILE Marco
(Roma 26.02.1979)
Via G.G. Belli, 27
tel. 06.3611409
18.01.2007
GIANCOLA Luca
(Zurigo 11.08.1975)
Via Panama, 95
tel. 06.8551635
11.01.2007
GIANNINI Mara
(Roma 29.12.1978)
Via Gregorio VII, 267
tel. 06.39377572
25.01.2007
GIULIANO Elida
(Taurianova 14.10.1976)
Via Tripolitania, 195
25.01.2007
GRASSO Mariangela
(Ariano Irpino 20.07.1978)
Via Domenico Silveri, 11
tel. 06.87907221
11.01.2007
GUIDI Francesca Romana
(Roma 01.01.1979)
Viale Parioli, 47
tel. 06.8081211
4.01.2007
177
FORO ROMANO 1-2/2007
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177
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AGGIORNAMENTO ALBO
GULINO Elisa Maria Rita
(Scicli 19.12.1975)
Via G. Nicotera, 24
tel. 06.97611527
25.01.2007
IANNETTI Massimo
(Roma 10.02.1953)
Via Antonio Vivaldi, 15
tel. 06.86211879
13.03.1986
IEZZONI Hermans Joseph
(San Marino 13.12.1976)
Via A. S. Marzano, 28 A/2
tel. 3203842265
11.01.2007
INGROSSO Francesca
(Roma 31.01.1976)
Via Ugo De Carolis, 70
tel. 06.49382150
18.01.2007
IZZO Luigi
(Roma 12.09.1976)
Via Giacomo Costamagna, 90
tel. 06.7887777
KOLAROVA Mina Gueorguieva
(Sofia 26.12.1973)
Viale degli Astri, 5
tel. 3477547961
18.01.2007
LACCONI Daniele
(Roma 28.10.1974)
Via Sardegna, 50
tel. 06.42818678
18.01.2007
LAMONACA Andrea
(Roma 13.02.1975)
Via dei Gracchi, 209
tel. 06.3207107
18.01.2007
LAMPIS Monica
(Imperia 27.02.1975)
Via Cola di Rienzo, 190
tel. 06.6878627
LANZELLOTTO Simona
(Roma 11.04.1978)
Via E. Jenner, 72
LAROCCIA Valentina
(Triggiano 23.06.1979)
Via Torraccia di Aguzzano, 10
tel. 3206968638
LEPORE Marco
(Cuneo 10.02.1978)
V.le Bruno Buozzi, 19
tel. 06.8075738
18.01.2007
LODI Marco Umberto
(Genova 15.08.1976)
Via Alessandro Luzio, 52/10
tel. 3406724560
25.01.2007
LOIACONO Silvia
(Ribera 06.05.1976)
Viale R. Bacone, 6
11.01.2007
LUCANTONI Fabrizia
(Roma 15.04.1971)
Via Montottone, 131
tel. 06.2203276
11.01.2007
LUCCARDI Flaminia
(Roma 20.06.1975)
Via Camillo Serafini, 27
18.01.2007
178
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4.01.2007
4.01.2007
18.01.2007
4.01.2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
LUCENTE Alessandro
(Roma 29.07.1970)
P.zza Civitella Paganico, 12
tel. 06.8102835
LUNGHINI Alessandra
(Roma 24.11.1977)
Via Caio Mario, 14/a
tel. 06.4814370
11.01.2007
MACRI’ Domenico
(Siderno 16.02.1977)
Via Archimede, 44
tel. 06.8082749
18.01.2007
MAGAGNINI Tatiana
(Roma 01.01.1976)
Viale delle Milizie, 138
tel. 06.37517902
18.01.2007
MAGISTRI Alessia
(Roma 19.07.1973)
Viale Manzoni, 24/b
tel. 06.77200061
11.01.2007
MAGLIANO Sonia
(Schorndorf 03.12.1974)
V.le S.S. Pietro e Paolo, 34
tel. 06.5917380
18.01.2007
MALPICA Chiara
(Velletri 22.11.1977)
Via L. Bonincontri, 58
tel. 06.5138331
18.01.2007
MARAVALLE Maria Pia
(Roma 06.06.1978)
Via Federico Delpino, 7a/1
tel. 06.2155545
11.01.2007
MARCANTONIO Liliana
(Formia 16.01.1973)
Via Giuseppe Palumbo, 12
tel. 06.39751144
25.01.2007
MARIANI Valeria
(Giussano 05.10.1972)
Via della Giuliana, 50
tel. 06.3725483
25.01.2007
MARRA Massimo
(Roma 24.01.1977)
Via Archimede, 116
tel. 06.80687285
18.01.2007
MARRA Paolo
(Roma 22.12.1976)
Via La Marmora, 8
tel. 06.4464154
18.01.2007
MARTINELLI Paolo
(Perugia 23.10.1970)
V.le dell’Universita’, 11
tel. 06.4441061
18.01.2007
MASCIA Gianguido
(Roma 09.04.1974)
Viale G. Mazzini, 131
tel. 06.45422521
11.01.2007
MASCIANGELO Sabrina
(Roma 18.09.1976)
Via F. Gentilini, 37
tel. 06.52364052
25.01.2007
MASCINI Luca
(Roma 07.11.1978)
Via Andrea Bafile, 2
tel. 06.3724537
18.01.2007
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FORO ROMANO 1-2/2007
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4.01.2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
MASSIMEI Gianluca
(Roma 20.05.1975)
Via A. De Pretis, 86
tel. 06.478151
18.01.2007
MASTRANTONIO Giuseppe
(Napoli 04.05.1978)
Via Arturo Graf, 51
tel. 06.8278550
11.01.2007
MASTROVINCENZO Luciano
(Roma 31.10.1958)
Viale America, 11
tel. 06.5920203
18.01.2007
MAZZOLANI Denise
(Faenza 28.08.1974)
Via delle Quattro Fontane, 20
tel. 06.47824460
25.01.2007
MELILLO Antonella
(Montopoli in Sabina 29.04.1972)
Via Valadier, 53
tel. 06.3234486
18.01.2007
MEOLI Simona
(Roma 17.06.1978)
Via dei Monti Tiburtini, 558
tel. 06.4501086
18.01.2007
MINGOLLA Susanna
(Roma 12.06.1978)
Viale Parioli, 79
tel. 06.8080655
MIRAGLIA Manuela
(Roma 16.03.1977)
Via S. Agatone Papa, 34
tel. 06.6374435
18.01.2007
MORELLI Marco
(Rieti 18.04.1977)
Via Gregorio VII, 267
tel. 06.39377572
25.01.2007
MURGIA Alessio
(Cagliari 23.09.1972)
Via Bertoloni, 44/46
25.01.2007
NAPOLEONI Serena
(Roma 11.01.1976)
Via Valentino Banal, 8
tel. 06.64770699
11.01.2007
NAPPI Marco
(Roma 06.02.1969)
Via Agri, 1
tel. 06.8542098
18.01.2007
NARDELLI Giulio
(Roma 22.06.1977)
Via dei Marruccini, 56
tel. 06.44362675
11.01.2007
NATALE Marco
(Roma 05.11.1969)
Via Montesanto, 68
tel. 06.37516700
25.01.2007
NATALE Michele
(Pavia 17.11.1977)
Corso Trieste, 185
tel. 3930786173
4.01.2007
NERI Andrea
(Sassari 22.12.1977)
Via A. Silvani, 118
11.01.2007
180
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4.01.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
180
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AGGIORNAMENTO ALBO
NISATI Massimiliano
(Roma 21.04.1968)
P.le Prenestino, 23
tel. 06.7021663
4.01.2007
ORLANDO Teresa
(Castellammare Stabia 31.07.1975)
Viale Libia, 76
tel. 06.86213325
11.01.2007
ORRU’ Maura
(Roma 23.07.1975)
Via F.paulucci de’ Calboli, 1
tel. 06.3720125
11.01.2007
ORTAGGI Chiara
(Roma 26.08.1978)
Via dei Giordani, 18
tel. 3494747616
11.01.2007
OTTAVIANI Federica
(Roma 13.06.1975)
Via Caterina Troiani, 123-125
tel. 06.5202741
18.01.2007
PAGOTTO Cesare
(San Dona’ di Piave 25.10.1978)
Piazza Alessandria, 17
tel. 06.44243495
18.01.2007
PANEPINTO Simone
(Roma 25.09.1974)
Via Pozzuoli, 4
tel. 3496003979
4.01.2007
PANETTA Letizia
(Roma 06.05.1977)
Viale del Lido, 37
tel. 06.56320610
18.01.2007
PANNACCIULLI Francesca Romana
(Roma 14.11.1976)
Via E.Q. Visconti, 20
tel. 06.3207797
18.01.2007
PAPPA Italo
(Napoli 12.12.1941)
Via Sicilia, 178
tel. 06.48905862
PARAVANI Stefania
(Zagarolo 23.12.1975)
Viale delle Milizie, 38
tel. 06.3728908
18.01.2007
PARENTI Patrizia
(Reggio Emilia 08.09.1952)
Via Sardegna, 29
tel. 06.42016160
11.06.1990
PARIS Federica
(Roma 14.05.1977)
Circ.ne Trionfale, 145
tel. 06.39723709
25.01.2007
PASERO Giuseppe
(Napoli 11.03.1947)
Via D. Comparetti, 78
tel. 06.86891812
4.01.2007
PASSIATORE Giovanna
(Francavilla Fontana 14.08.1979)
Viale Carso, 63
tel. 06.37517258
25.01.2007
PATERNESI Andrea
(Viterbo 20.08.1974)
Via Barberini, 86
tel. 06.42014588
18.01.2007
4.01.2007
181
FORO ROMANO 1-2/2007
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181
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AGGIORNAMENTO ALBO
PELLEGRINI Ombretta
(Roma 04.01.1972)
Via Paolo Orlando, 22
tel. 06.5624253
25.01.2007
PERILLI Giorgio
(Roma 19.01.1978)
Via A.G. Bragaglia, 78/g
tel. 06.30889431
11.01.2007
PERSICHELLI Cristina
(Roma 25.07.1972)
Via Carlo Poma, 4/d
tel. 06.3728132
18.01.2007
PEZZANERA Barbara
(Roma 07.04.1979)
Via F.M. Poggioli, 35
tel. 06.87200450
11.01.2007
PICCHI Lorenzo
(Roma 16.11.1965)
Via Cassiodoro, 6
tel. 06.6867808
25.01.2007
PICCONI Serena
(Roma 22.04.1974)
Via di Pietralata, 276
tel. 06.4513059
18.01.2007
PIERALLI Massimo
(Roma 22.07.1973)
Via degli Scipioni, 157
tel. 06.3211983
18.01.2007
PIERI Marco
(Roma 11.12.1975)
P.le Porta Pia, 121
tel. 06.99698053
11.01.2007
PIEROTTI Francesca
(Roma 04.09.1973)
Via R. Piria, 9
tel. 06.4064826
18.01.2007
PIFERI Roberto
(Roma 01.01.1979)
Viale Paolo Orlando, 25
tel. 06.56307771
11.01.2007
PIROLOZZI Simona
(Formia 27.08.1975)
Via Augusto Riboty, 21
tel. 06.3243147
18.01.2007
PISANO’ Maria
(Gallipoli 29.04.1975)
V.le Furio Camillo, 23
tel. 06.7808109
18.01.2007
POGLIOTTI Giovanna
(Roma 29.07.1969)
Viale Regina Margherita, 290
tel. 06.44237472
10.11.2000
PONTEDURO Marco
(Chiaravalle Centrale 02.06.1976)
Via Quintilio Varo, 33
tel. 06.64780266
18.01.2007
PONTONE Valeria
(Roma 18.05.1976)
Via Livorno, 42
tel. 06.44236458
25.01.2007
PRESILLA Stefano
(Roma 14.06.1976)
Viale Liegi, 28
tel. 06.8841713
25.01.2007
182
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FORO ROMANO 1-2/2007
182
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
PRIMO Barbara
(Roma 27.05.1978)
Largo Lucio Apuleio, 11
tel. 06.39722690
18.01.2007
PROIETTI Chiara
(Roma 03.07.1975)
Via Vedana, 49
18.01.2007
PULITANO Alessandra
(Cosenza 23.05.1968)
Via Adda, 31
tel. 06.84242869
29.12.2005
QUARATO Chiara
(Firenze 29.07.1979)
Via delle Tre Madonne, 8
tel. 06.8073201
11.01.2007
QUINTILIANI Letizia
(Roma 16.08.1974)
Via Cesare Beccaria, 84
tel. 06.3611269
18.01.2007
RAFFAELE Germana
(Catanzaro 07.08.1977)
Via Po, 25/b
tel. 3393733587
11.01.2007
RANDO Giuseppe
(Roma 28.02.1975)
Via Pietro della Valle, 2
tel. 06.68300207
11.01.2007
RAVONI Monica Palmira
(Sulmona 21.08.1970)
Via Crivellucci, 21
tel. 06.7800511
25.01.2007
REALACCI Florinda
(Frosinone 11.03.1976)
P.zza S. Giovanni Bosco, 86
tel. 06.7101644
11.01.2007
REFE Emanuela
(Roma 02.06.1975)
Via G. Mangili, 3
tel. 06.32110973
4.01.2007
RESTA Federica
(Bari 12.03.1980)
Via G. Vasi, 16
tel. 06.8606818
11.01.2007
RESTAINO Paola
(Salerno 27.09.1972)
Via Leonardo Pisano, 16
tel. 06.80690179
RIGA Massimiliano
(Reggio Calabria 08.05.1977)
Via Laurentina, 750
tel. 06.50274095
18.01.2007
RINALDI Piergiorgio
(Tivoli 06.05.1968)
Via Candia, 65
tel. 06.39746510
11.01.2007
ROSA Lidia
(Messina 26.07.1979)
Largo Giorgio Maccagno, 7
tel. 06.35453016
18.01.2007
ROSA Silvia
(Forli’ 09.11.1979)
Via Barberini, 86
tel. 06.42014588
18.01.2007
183
FORO ROMANO 1-2/2007
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183
2.10.2001
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
ROSAPEPE Maria Paola
(Roma 14.11.1967)
Via N.S. di Lourdes, 33
tel. 06.6622078
4.06.1998
ROSICA Lorenza
(Roma 04.07.1975)
Via Cassia Vecchia, 175
tel. 06.3294895
18.01.2007
ROSSELLO Beniamino
(Calatabiano 06.12.1967)
Viale G. Mazzini, 142
tel. 06.37512616
18.01.2007
ROSSI Angela
(Foggia 07.05.1977)
Via A. Baiamonti, 10
tel. 06.6892175
25.01.2007
ROSSI Fabio
(Roma 30.04.1977)
Via Costantino Morin, 24
tel. 06.37500241
ROSSODIVITA Veronica
(Roma 12.06.1976)
Via di Villa Certosa, 24
tel. 06.86705323
11.01.2007
RUSSO BOTTICELLI Laura
(Roma 28.04.1978)
Via G. Carducci, 4
tel. 06.42011884
25.01.2007
SALERNO Giuseppe
(Catanzaro 29.12.1974)
Via della Giuliana, 63
tel. 06.39732604
18.01.2007
SALOMONE Valerio
(Roma 07.03.1976)
Via G. Bettolo, 6
tel. 06.37518778
4.01.2007
SANTANGELO Antonio
(Roma 07.08.1977)
Via della Scrofa, 47
tel. 06.688801
4.01.2007
SANTORIELLO Giancarlo
(Roma 25.07.1973)
Via Magnagrecia, 30/a
tel. 06.77591225
4.01.2007
SCATENA Daniela
(Roma 13.08.1975)
Via Guglielmo Calderini, 68
tel. 06.3232481
SCATENA Veronica
(Roma 28.04.1970)
Via Gaspare Spontini, 22
tel. 06.8547496
4.01.2007
SCIAMANNA Luana
(Genzano Di Roma 29.03.1978)
Via Vittoria Colonna, 32
tel. 06.6869009
18.01.2007
SCIONE Antonia
(Cassino 26.05.1977)
Via di Porta Pinciana, 6
29.10.2004
SCOGNAMIGLIO Michele
(Napoli 25.01.1978)
Via G. Nicotera, 29
tel. 06.3214872
18.01.2007
184
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4.01.2007
18.01.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
SECRETI Riccardo
(Roma 03.10.1968)
Viale Ventuno Aprile, 34
tel. 06.86322594
11.01.2007
SEGATORI Francesca
(Roma 22.10.1975)
Via Giuseppe Zanardelli, 23
tel. 06.683374
18.01.2007
SEGUITI Alessandro
(Roma 20.12.1977)
Via Crescenzio, 91
tel. 06.6878241
11.01.2007
SERRA Federica
(Roma 09.05.1977)
Viale Parioli, 87
tel. 06.8075718
25.01.2007
SERRA Laura
(Roma 01.05.1976)
Via Guido Zanobini, 26
tel. 3387765955
18.01.2007
SERVILLO Annaclaudia
(Torre del Greco 30.06.1972)
Via del Mortaro, 11
10.12.2003
SFORZINI Giorgia
(Roma 18.08.1978)
Via Portuense, 832
tel. 06.65670278
18.01.2007
STASI Cecilia
(Roma 24.07.1962)
Via del Seminario, 85
tel. 06.69920972
4.01.2007
STRATI Enrico
(Roma 06.08.1950)
Viale G. Mazzini, 123
tel. 06.3720711
18.01.2007
STRAZZULLI Diana
(Cosenza 12.09.1957)
Via Lazio, 6
tel. 06.42019194
28.02.1985
TAFARO Daniele
(Roma 03.03.1978)
Largo Leopardi, 12
tel. 06.4872401
TESTA Sabrina
(Roma 13.03.1977)
Via degli Anemoni, 4
tel. 06.23296623
TOMARCHIO Valentina
(Roma 15.07.1980)
Via Tuscolana, 299
tel. 06.7806510
TOMMASI Maria Grazia
(Roma 25.10.1974)
Via Livio Salinatore, 10
11.01.2007
TOTI Giada
(Roma 23.07.1977)
Via E. Cialdini, 14
tel. 06.4465333
25.01.2007
TRILLO’ Gianluca
(Roma 23.04.1970)
Via Venti Settembre, 98/g
tel. 06.4826330
25.01.2007
4.01.2007
4.01.2007
185
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AGGIORNAMENTO ALBO
TRUNFIO Valentina
(Avellino 08.12.1972)
P.zza S. Giovanni, 26
tel. 06.45471886
18.01.2007
TUCCILLO Pasquale
(Napoli 27.04.1970)
Viale Parioli, 124
tel. 06.45424823
14.03.2003
TULLIO Paolo
(Roma 06.08.1979)
Via R. Fauro, 13
tel. 06.8082937
11.01.2007
USAI Simona
(S. Giovanni Rotondo 04.07.1975)
Via P. Bembo, 86
tel. 3477011199
29.01.2005
VELLA Simona
(Terracina 05.01.1976)
Via S.P. Montelibretti
tel. 0774/604177
25.01.2007
VENERANDI Giorgia
(Roma 23.10.1975)
Via Crescenzio, 2
tel. 06.6878791
18.01.2007
VENTURA Katia
(Roma 26.09.1977)
Via T. Mommsen, 7
tel. 06.7848169
11.01.2007
VINCENTI Pietro Cesare
(Roma 10.01.1977)
Via Pietro Marchisio, 99
tel. 06.7218424
25.01.2007
VITELLI Annamaria
(Tivoli 13.07.1977)
Viale Carso, 23
tel. 06.3722328
18.01.2007
ZUCCHERETTI Gabriele
(Roma 26.03.1981)
Via Carlo Poma, 4
tel. 06.3729987
18.01.2007
ZURRU Margherita
(Nuoro 21.08.1976)
Via Lorenzo il Magnifico, 148
tel. 06.44242360
25.01.2007
ELENCO SPECIALE
MAGLIANO Rosanna
(Roma 17.05.1976)
Professori Universitari
Via O. Raimondo, 18 - 06.72592417
PUNZI Antonio
(Roma 12.07.1965)
Professori Universitari
11.01.2007
Viale B. Buozzi, 99 - tel. 06.32650265
SANSOLINI Vania
(Roma 12.05.1974)
Rai Tv Spa
Viale G. Mazzini, 14
SCACCHI Arianna
(Roma 24.07.1973)
Professori Universitari
18.01.2007
Via G. Chiovenda, 36 - tel. 06.71585524
186
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11.01.2007
25.01.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
CIAMMAGLICHELLA Giacomo (Roma 23.12.1974) a GRTN Spa
19.02.2004
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
LEO Maurizio (Roma 25.07.1955) da Professori Universitari
QUARANTA Franco (Larino 07.08.1939) da I.N.A.I.L.
SARACENI Antonio (Montefiore dell’Aso 21.01.1945) da E.N.I.
4.11.1999
30.06.1967
5.02.1970
CANCELLAZIONI PER DECESSO
CATTANEO Salvatore (Napoli 05.05.1935) dec. 17.10.2006
CIANFROCCA Walter (Alatri 07.06.1923) dec. 16.02.2006
LONGHI Fabrizio (Roma 18.07.1962) dec. 29.12.2006
SALVATI Vincenzo (Roma 03.03.1926) dec. 26.10.2006
25.01.2007
11.01.2007
11.01.2007
04.01.2007
CANCELLAZIONI A DOMANDA
AMBROSIO Valeria (Napoli 31.05.1975)
CARLETTI Augusto (Monterotondo 16.08.1914)
CICCARELLI Antonio (L’aquila 18.06.1929)
DE BERARDINIS Valeria (Roma 01.08.1972)
D’ONOFRIO Vita Sabrina (Gioia Del Colle 25.08.1970)
LECCE Biagio (Cosenza 04.05.1971)
LICATA Giovanni (Roma 16.11.1971)
MAESTRINI Antonio Francesco (Roma 09.02.1942)
MARCHETTI Nicola (Roma 07.01.1976)
MULIERI Carlotta (Roma 05.03.1977)
MUREDDU Mario (Priverno 23.04.1936)
NIGRETTI Vittorio (Roma 06.01.1920)
OCCHINEGRO Alberico Antonio (Barletta 17.03.1942)
OREFICE Maria Francesca (Vibo Valentia 07.07.1970)
PROVVIDERA Alfredo (Palermo 03.03.1928)
RUFFINO Alessandro (Rossano 12.10.1940)
TORTORA Vincenzo (S. Cipriano Picentino 05.08.1936)
11.01.2007
04.01.2007
04.01.2007
11.01.2007
25.01.2007
04.01.2007
04.01.2007
18.01.2007
11.01.2007
25.01.2007
04.01.2007
11.01.2007
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11.01.2007
04.01.2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
NUOVE ISCRIZIONI – FEBBRAIO 2007
ALBO ORDINARIO
AMODEO Daniela
(Roma 23.03.1975)
Via Aubry, 2
tel. 06.39750325
BARABINO Marina
(Roma 27.06.1970)
Via Eleonora Duse, 53
tel. 06.80690647
15.02.2007
BAZZANI Elisa
(Roma 04.12.1979)
Via Ferdinando di Savoia, 3
tel. 06.3220420
22.02.2007
BELLINVIA Grazia Virginia
(Vevey 06.09.1978)
Via Val d’Ossola, 25 Sc.a
tel. 3483176929
22.02.2007
BISIN Laura
(Roma 02.01.1973)
Via Flaminia, 48
tel. 06.3236365
22.02.2007
BOCCI Simona
(Roma 17.11.1971)
Via degli Orti Variani, 61
tel. 06.52351913
22.02.2007
BOGEDAIN Nadine
(Bautzen 16.07.1976)
Via di San Basilio, 72
tel. 06.809551
22.02.2007
BOVE Francesca
(Avezzano 16.09.1974)
Via A. Sogliano, 70
tel. 06.66166279
BRIASCO Giovanni
(Fiume (croazia) 14.07.1934)
Via Appiano, 45
tel. 06.35420917
22.02.2007
BRUNO Francesco
(Vallo Lucania 16.09.1978)
Via Bocca di Leone, 78
tel. 06.695161
22.02.2007
BUCCI Arianna
(Taranto 09.02.1976)
Via Val di Nievole, 60
tel. 3407889800
15.02.2007
BUFFA Giuseppe
(Castellammare Golfo 30.12.1939)
Via M. Tilli, 39
tel. 3356317052
CANTARELLA Francesca
(Roma 01.04.1972)
Viale delle Milizie, 19
tel. 06.45436911
CAPASSO Olimpia
(Napoli 07.01.1976)
Via E. Monaci, 13
1.02.2007
CATANZARO Mariaconcetta
(Catanzaro 12.05.1976)
Viale Libia, 33
tel. 06.86217871
22.02.2007
188
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1.02.2007
1.02.2007
6.06.1991
15.02.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
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AGGIORNAMENTO ALBO
CAVIGLIA Luciana
(Roma 17.07.1974)
Piazza dell’Unita’, 13
tel. 06.36002480
1.02.2007
CECE Fiamma
(Roma 08.03.1977)
Via Lima, 15
tel. 06.8848384
8.02.2007
CERRA Ilaria
(Roma 01.06.1976)
Via della Giuliana, 82
tel. 06.39732310
CIMINELLI Mariarosaria
(Policoro 02.03.1976)
P.zza S.Maria Ausiliatrice, 19
tel. 06.45428647
8.02.2007
CIRCO Gianfranco
(Catania 04.08.1977)
Via Torino, 122
tel. 06.47824422
8.02.2007
COMES Antonio
(Roma 31.03.1971)
Via di Prato Rotondo, 102/c
tel. 3384112117
COPPOLA Alice
(Roma 25.10.1978)
Via Po, 43
tel. 06.8550128
1.02.2007
CRUCIANI Giovanna
(Roma 15.06.1976)
Via Tullio Martello, 14
tel. 06.36309371
8.02.2007
D’ANGELO Pamela
(Roma 26.02.1977)
Via G. Nicotera, 10
tel. 3387427990
1.02.2007
DAVID Paola
(Vibo Valentia 16.01.1979)
Via Galeazzo Alessi, 183
tel. 3392255723
1.02.2007
DE BARDI Chiara
(Albano Laziale 22.07.1979)
Via Tuscolana, 1715
tel. 3206260489
DEMASI Cosimo
(Catanzaro 04.10.1978)
Via Orazio, 3
tel. 06.3234401
1.02.2007
DEROSA Michelangelo
(Roma 11.10.1972)
Via Cunfida, 35
tel. 06.39729296
8.02.2007
DI BARI Francesco
(Matera 26.06.1976)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.466221
1.02.2007
DI GIANFRANCESCO Sabrina
(Roma 12.04.1971)
Via Tespi, 208
tel. 3482600727
1.02.2007
DI VICINO Assunta
(Napoli 07.11.1973)
Viale Parioli, 124
tel. 06.8085831
15.02.2007
15.02.2007
22.02.2007
189
FORO ROMANO 1-2/2007
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189
22.02.2007
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
DONATI Sara
(Roma 20.05.1972)
Via Lorenzo il Magnifico, 80
DONATO Vincenzo
(Roma 14.03.1974)
Via Catania, 1
tel. 06.44233171
22.02.2007
FABIANO Antonello
(Roma 02.08.1974)
Via Chiana, 97
tel. 06.8419670
22.02.2007
FARSETTI Massimo
(Cosenza 12.02.1968)
Via Taranto, 58
tel. 06.77203023
13.10.1997
FEA Pietro
(Roma 13.02.1979)
Lungotevere della Vittoria, 1
tel. 06.3230572
22.02.2007
FEDE Carlo
(Roma 26.04.1977)
Via Berengario, 7
tel. 06.44234110
8.02.2007
FEMIANO Monica
(Roma 18.06.1973)
Via A. del Castagno, 108
tel. 06.5401659
1.02.2007
FERRARI Alessandra
(Roma 06.02.1968)
Corso Trieste, 16
tel. 06.44292091
8.02.2007
FOGLIA Raffaella
(Roma 13.05.1971)
Piazza Massa Carrara, 1
tel. 06.4404498
30.03.1999
FORINO Stefania
(Nocera Inferiore 20.06.1975)
Via dei Fabbri Navali, 14
tel. 06.56304145
23.06.2003
FREZZA Guido
(Roma 07.09.1977)
V.le Gioacchino Rossini, 18
tel. 06.85351368
GAMBIOLI Caterina
(Roma 04.04.1974)
Via Nomentana, 13
tel. 06.97276787
15.02.2007
GHEDINA Alberto
(Pieve Di Cadore 05.06.1976)
Via Pietro Cossa, 41
tel. 06.32600391
1.02.2007
GUGLIELMUCCI Corrado
(Benevento 30.05.1940)
Via del Babuino, 99
tel. 06.6798703
8.02.2007
GULLI Francesca
(Portoferraio 24.11.1975)
Piazza SS. Apostoli, 49
tel. 06.6781770
IANNELLI Mario
(Maddaloni 23.06.1941)
Via Vespasiano, 60
tel. 06.39750932
190
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8.02.2007
8.02.2007
10.02.2006
8.02.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
190
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
IORIO Antonio
(Formia 22.03.1965)
Via Crescenzio, 91
tel. 06.6878241
8.02.2007
IOZZO Roberto
(Roma 26.10.1970)
Via Annia Regilla, 149
tel. 06.7185925
1.02.2007
LAPENTA Virginio
(Potenza 29.06.1964)
Via Domenico Cimarosa, 18
tel. 06.8540925
5.10.1990
LAPUCCI Elisabetta
(Roma 26.03.1976)
Via Calcutta, 25
tel. 06.5296902
8.02.2007
LARGAJOLLI Vittorio
(Roma 14.05.1976)
Via Ruggero Fauro, 4
tel. 06.8075373
8.02.2007
LIZASOAIN BRANDYS Rebeca
(Madrid 31.03.1975)
Via Paisiello, 39
tel. 06.84551220
8.02.2007
LORI Viridiana
(Roma 08.10.1973)
Via Venti Settembre, 3
tel. 06.42020241
1.02.2007
MALVASO Federica
(Taurianova 08.06.1977)
Via Bergamo, 43
tel. 3491502596
1.02.2007
MARTINO Sonia
(Palermo 13.04.1970)
Via Aterno, 9
tel. 06.8540005
22.02.2007
MAURO Dafne
(Siena 03.10.1976)
Via D. Cimarosa, 13
tel. 06.85356383
8.02.2007
MENCACCI Piergiorgio
(Roma 04.09.1974)
Viale dei Quattro Venti, 156
tel. 06.5811361
1.02.2007
MILONE Chiara
(Roma 02.07.1975)
Via di Ripetta, 22
tel. 06.3242308
1.02.2007
MONTANI FERREIRA Fernanda
(Curitiba 22.11.1977)
Piazza delle Muse, 8
tel. 06.80963509
8.02.2007
PAGANUZZI Marco
(Roma 25.12.1975)
Via Senafe’, 9
PALAZZONE Flavio
(Roma 21.02.1974)
Viale Giulio Cesare, 62
tel. 06.3700530
PALLONI Loretta
(Porto San Giorgio 11.12.1975)
Via Sirte, 7
tel. 06.86214550
15.02.2007
8.02.2007
22.02.2007
191
FORO ROMANO 1-2/2007
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191
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
PALMIERI Luigi
(Roma 12.07.1976)
Via Tommaso Campanella, 41/g
tel. 06.39735013
15.02.2007
PAOLUCCI Laura
(L’aquila 25.01.1976)
Via Nazionale, 230
tel. 06.4825118
15.02.2007
PARBONI Federica
(Roma 23.12.1976)
Via F.S. Nitti, 11
tel. 06.36301733
PARISELLA Alessia
(Roma 18.02.1976)
P.zza Prati degli Strozzi, 30
tel. 06.37516291
PARMIGGIANI Maria Chiara
(Carpi 14.06.1977)
Via delle Quattro Fontane, 20
tel. 06.47824460
8.02.2007
PASSONI Laura
(Milano 17.09.1979)
Via di Parione, 12
tel. 06.6841091
8.02.2007
PATRIARCA Sara
(Pontecorvo 03.08.1977)
Via Mercadante, 9
tel. 06.8558480
22.02.2007
PELLEGRINI Andrea
(Roma 31.03.1976)
Via Amsterdam, 132
tel. 3286945612
8.02.2007
PERIGLI Viviana
(Roma 15.10.1963)
Via G.A. Sartorio, 60
tel. 06.51840357
15.02.2007
PETROCCHI Gabriele
(Roma 13.12.1978)
Via Piemonte, 26
tel. 06.421771
PICERNI Flaminia
(Roma 19.01.1976)
V.le Camillo Sabatini, 150
tel. 3280813463
PIETROGRANDE Federica
(Milano 28.09.1977)
Via dei due Macelli, 66
tel. 06.6758231
8.02.2007
PILIA Rosaria
(Roma 07.11.1977)
Via di Parione, 12
tel. 06.68410954
1.02.2007
PULCINI Antonella
(Cassino 07.12.1974)
Via Ottaviano, 105
tel. 06.39721373
15.02.2007
RAGAZZO Massimo
(Mirano 03.04.1967)
Via Aniene, 14
tel. 06.8537481
10.11.2000
RASILE Nicola
(Latina 18.11.1971)
Via dei Gracchi, 278
tel. 06.361494
22.02.2007
192
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8.02.2007
22.02.2007
1.02.2007
15.02.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
192
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
REGOLI Giorgia
(Acquapendente 14.12.1977)
Piazza Borghese, 3
tel. 06.6878326
15.02.2007
RIPPA Marco
(Pomigliano d’Arco 19.05.1977)
Via G.B. Vico, 9
22.02.2007
ROSSI Enrico
(Roma 07.12.1975)
Via Paolo Orlando, 7
tel. 06.45427235
RUSSO Claudia
(Sassari 18.02.1977)
V.le Regina Margherita, 262/264
tel. 06.4425901
15.02.2007
RUSSO Eliana
(Napoli 01.10.1975)
Via Archimede, 53
tel. 3476091162
22.02.2007
RUSSO Federico
(Sorrento 18.06.1978)
Via Dora, 2
tel. 06.85304612
1.02.2007
SAIJA Grazia
(Barcellona P. Gotto 05.11.1971)
Via Angelo Emo, 162
tel. 06.39761567
SALEMI Giovanni
(Roma 17.03.1976)
Via A. Serpieri, 11
tel. 06.8070914
SANTAGADA Giuseppe
(Taranto 22.10.1977)
Via del Casale Strozzi, 31 Sc.B
tel. 06.99709774
15.02.2007
SAVORELLI Cristina
(Bologna 06.11.1964)
Via della Balduina, 63
tel. 06.35450836
27.02.1995
SBARDELLA Giuseppe
(Roma 26.08.1948)
Via Acherusio, 6
tel. 06.86327043
15.02.2007
SCALESE Alessandro Carlo
(Roma 30.06.1977)
Viale Avignone, 102
tel. 06.45439254
STRATA Andrea
(Roma 11.08.1976)
Via Brenta, 13
tel. 06.3610950
TRIBUSSON Fabiana
(Roma 30.10.1977)
Via Federico Cesi, 30
tel. 06.3202242
TRIMARCO Ernesto
(Eboli 01.04.1978)
V.le Regina Margherita, 232
tel. 3332703050
TUFFALI Daniele
(Roma 14.02.1976)
Via Candia, 50
tel. 06.39725397
1.02.2007
22.09.1998
1.02.2007
1.02.2007
10.11.2006
8.02.2007
1.02.2007
193
FORO ROMANO 1-2/2007
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193
15.11.2006
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
TURCHETTO Giovanni
(Roma 11.03.1956)
Via Matera, 31
tel. 06.7025887
22.09.1998
URICCHIO Marcella
(Matera 09.09.1977)
Via Collazia, 8
tel. 06.86906630
15.02.2007
VEGLIA Andrea
(Bagnacavallo 21.03.1973)
Via Orvieto, 24 P.6/f/5
tel. 06.70391464
16.01.2007
VENDITTI Carlo
(L’aquila 02.12.1931)
Via F. Corridoni, 27
tel. 06.37516640
6.03.1986
VENTRICE Raffaella
(Melito di Porto Salvo 26.12.1974)
Via Casilina, 1038 F
tel. 06.262809
8.02.2007
VENUTI Giuseppina
(Erice 06.12.1976)
Via della Vetrina, 28
tel. 3388238447
8.02.2007
VERZI’ Valentina
(Roma 16.10.1974)
Viale Angelico, 80
tel. 06.3720921
8.02.2007
VISCA Claudia
(Roma 23.10.1973)
Via del Caravita, 5
tel. 06.6782680
1.02.2007
VITALI Marco
(Roma 02.06.1972)
Corso d’Italia, 19
tel. 06.87420319
15.02.2007
VITALONE Alessia
(Zagarolo 12.02.1969)
Via Quinto Aurelio Simmaco, 7
tel. 06.5600697
15.02.2007
VITANGELI Giulia
(Roma 10.05.1975)
Viale delle Milizie, 138
tel. 06.37514654
ZANGOLI Paola
(Roma 25.06.1974)
Via Dei della Bitta, 7
tel. 06.6554518
15.02.2007
ZURLO Serenella
(Roma 07.05.1971)
Via dello Statuto, 32
tel. 06.4871442
15.02.2007
8.02.2007
ELENCO SPECIALE
CASSATA Tommaso
(Palermo 11.06.1975)
GSE S.p.a
1.02.2007
V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114492
CATANI Claudia
(Roma 10.02.1967)
Isvap
Via del Quirinale, 21 - tel. 06.42133681
194
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1.02.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
194
10/04/2007, 08:10
AGGIORNAMENTO ALBO
IOVINE Alessandro
(Roma 13.08.1970)
S.o.g.i.n. S.p.a.
Via Torino, 6 - tel. 06.83040543
31.10.2002
MARABOTTINI Cristina
(Roma 20.12.1970)
Agenzia Spaziale Italiana
24.02.2000
V.le di Villa Grazioli, 23 - tel. 06.8567408
POLICASTRO Lucia
(Roma 24.08.1968)
I.n.p.s.
28.10.2003
Via dell’Amba Aradam, 5 - tel. 06.77382419
PUGLIESE Antonio
(Napoli 16.04.1974)
GSE S.p.a
1.02.2007
V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114755
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
LEONE Federica (Napoli 26.03.1971) a Ente Poste Italiane S.p.a.
MARZUCCHI Serena (Siena 22.02.1979) a Isvap
MATTEI Maria Francesca (Roma 24.09.1975) a A.n.a.s. S.p.a.
TARTAGLIA POLCINI Antonella (Benevento 16.01.1973) a Professori Universitari
28.10.1999
13.01.2005
28.11.2002
27.06.2002
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
RIDOLFI Maria Artemia (S.Benedetto Tronto 29.01.1938) da A.c.e.a.
4.12.1975
CANCELLAZIONI PER DECESSO
CAPECCI Giovan Francesco (Roma 04.05.1927) dec. 30.09.2006
PROPERZI Patrizia (Roma 17.03.1952) dec. 18.01.2007
DE CHIARA Alberto (Aversa 28.01.1945) dec. 13.11.2005
SACERDOTI Gino (Roma 01.03.1932) dec. 07.04.2002
15.02.2007
01.02.2007
22.02.2007
15.02.2007
CANCELLAZIONI A DOMANDA
ABBATE Giulia (Roma 25.03.1973)
APONTE Diana (Napoli 05.10.1956)
BELLI Carlo (Roma 13.08.1914)
BERNARDI Paola (Roma 05.10.1968)
BONIFACIO Eleonora (Roma 24.09.1975)
BRUTTI Nicola (Roma 16.05.1971)
CALICCHIO Achille (Roma 27.05.1961)
CARDENA’ Emiliano (Roma 03.06.1971)
CECCARELLI Sandra (Roma 03.03.1972)
CONFORTI Giuseppe (Roma 10.05.1941)
CROCENZI Vincenzo Pace (Luco dei Marsi 12.03.1933)
DE BENEDETTO Fabiana (Roma 06.01.1977)
GRECO Francesco (S.Maria Capua Vetere 13.12.1918)
OLANDA Cataldo (Taranto 01.08.1945)
15.02.2007
22.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
22.02.2007
22.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
01.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
22.02.2007
01.02.2007
195
FORO ROMANO 1-2/2007
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195
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AGGIORNAMENTO ALBO
PALLAVICINI Raffaella (Roma 20.02.1969)
PALMIERI Claudio (Formia 24.03.1971)
PIEMONTESE Daniela (Roma 19.01.1975)
PROCOPIO Amelia (Maratea 28.03.1976)
REMIDDI Cecilia (Roma 02.11.1971)
RIPANI Giuseppe (Roma 16.08.1945)
ROSSIN Paola (Roma 21.02.1972)
STELLA Nicolino (Pescara 16.05.1927)
22.02.2007
15.02.2007
15.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
08.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
MELITO Lucia (Avellino 18.10.1971) trasf. Civitavecchia
PESCE Giovanni (Fondi 05.02.1967) trasf. Latina
MICARELLI Sabrina (Roma 11.02.1972) trasf. Modica
SANGUEDOLCE Fausta Francesca (Crotone 07.06.1965) trasf. Velletri
CECCARELLI Arnaldo (Roma 29.04.1949) trasf. Viterbo
15.02.2007
22.02.2007
15.02.2007
22.02.2007
22.02.2007
CANCELLAZIONI PER SANZIONE DISCIPLINARE
MACCHIA Silvano (Roma 03.03.1925)
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15.02.2007
FORO ROMANO 1-2/2007
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