Riflessioni e proposte di un gruppo di lavoro SIMLII

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Riflessioni e proposte di un gruppo di lavoro SIMLII
“Riflessioni e proposte di
modifica del D.Lgs. 81/08 da
parte del GdL MeLC SIMLII”
Dr. Ernesto Ramistella – Medico del Lavoro Competente
Coordinatore nazionale GdL MeLC SIMLII
Il GdL MeLC della SIMLII intende porre all'attenzione di tutti una
proposta di modifica normativa, finalizzate a una più puntuale
individuazione del ruolo e delle funzioni del Medico Competente e alla
reale semplificazione dei suoi obblighi formali e intesa alla formulazione
di un Disegno di Legge per la modifica del D.Lgs. 81/08.
Tale proposta è stata formulata con l'obiettivo di evitare sprechi di tempo e
di risorse economiche per il mondo delle imprese per realizzare
adempimenti dimostratisi superflui, lasciando inalterate le garanzie di
tutela dei lavoratori e puntando sulle concrete evidenze sanitarie di
Medicina del Lavoro e di reale Prevenzione Basata sull'Evidenza (EPB).
E. Ramistella (coordinatore), A. Baracco, A. Cristaudo, S. Fantini, C.
Gili, M. Giorgianni, C. Mirisola, G. Mosconi, G. Pagliaro, A. Serra, S.
Simonini
Criteri adottati
- Rappresentanza istituzionale della Società scientifica e delle
associazioni di medici competenti
- Riconoscimento del ruolo e della dignità del Medico
Competente
- Chiarimento di aspetti normativi controversi
- Semplificazione e snellimento di pratiche formali e
burocratiche
DEFINIZIONI (articolo 2)
DEFINIZIONI
Sorveglianza sanitaria
Insieme degli atti e accertamenti sanitari svolti dal medico
occupazionale, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla
sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli
stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
“Medico Occupazionale”
Medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali
di cui all’articolo 38, nominato dal
datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi e per effettuare
la sorveglianza sanitaria e tutti gli
altri compiti di cui al presente
decreto.
PARTECIPAZIONE DELLE
SOCIETÀ SCIENTIFICHE E
ASSOCIAZIONI MC
- Buone prassi e linee-guida (art. 2)
- Commissione consultiva permanente per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro (art. 6)
- SINP (art. 8)
- Interpello (art. 12)
NOMINA DEL MEDICO OCCUPAZIONALE
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) la nomina del medico occupazionale per
l'effettuazione dei compiti previsti dalla
legge.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Articolo 25 – Obblighi del medico occupazionale
1. Il medico occupazionale:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi con particolare riferimento ai
rischi previsti nel presente decreto legislativo nel Titolo VI
(Movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII (Attrezzature
munite di videoterminali), Titolo VIII (Agenti fisici), Titolo IX
(Sostanze pericolose), Titolo X (Esposizione ad agenti biologici),
alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (...)
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico occupazionale nei
casi di cui all'articolo 41.
… eliminare !!
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Il M.O. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e su richiesta dello stesso, copia della
cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce informazioni relative alla
conservazione della medesima; consegna al lavoratore, nel caso di
lavoro a termine o altre forme di lavoro flessibile, l'originale della
cartella sanitaria e di rischio per la ulteriore compilazione nel
corso di successivo rapporto di lavoro; all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservato, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del
datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine
previsto da altre disposizioni del presente decreto;
CARTELLA SANITARIA PERSONALE
Realizzazione di una cartella
sanitaria unica per ogni
cittadino/lavoratore
(fascicolo sanitario
elettronico personale) su
supporto informatizzato
SOSTITUZIONE DEL M.O.
In caso di impedimento per gravi e
motivate ragioni (gravidanza, malattia
etc.), il M.O. comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un
sostituto, in possesso dei requisiti di cui
al
successivo
art.
38,
per
l'adempimento degli obblighi di legge
durante il relativo intervallo temporale
specificato.
REQUISITI DEL M.O.
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico occupazionale
1. Per svolgere le funzioni di medico occupazionale è
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in
clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. I medici specialisti in igiene e medicina preventiva o medicina legale e i medici delle
Forze Armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano abilitati a
svolgere le medesime funzioni. I sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, non in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, possono esercitare le funzioni di medico occupazionale
esclusivamente per i settori di appartenenza. appartenenza.
ELENCO-ALBO DEI MEDICI
OCCUPAZIONALI
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui
all'articolo 38 e che svolgono l'attività di medico
occupazionale sono iscritti nell’Elenco dei Medici
Occupazionali istituito presso il Ministero della
Salute.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI M.O.
(art. 39)
2. Il medico occupazionale svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente o collaboratore* di una struttura esterna
pubblica convenzionata con l'imprenditore o di una
struttura
privata,
iscritta
ad
apposito
Albo,
convenzionata con l'imprenditore;
(….)
* Nell’ipotizzare l’abolizione della figura del medico collaboratore, la tipologia del rapporto di lavoro
da instaurarsi tra medico competente e struttura viene rinviata a successivi momenti normativi e
contrattuali.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI M.O.
L'incarico di medico occupazionale non può essere
affidato mediante il ricorso a gare a ribasso d'asta.
Le prestazioni del medico occupazionale sono retribuite in
relazione all'impegno orario, tenuto conto che non meno
del 30% di tale impegno deve essere svolto in attività di
consulenza non legate alla sorveglianza sanitaria.
L’esigenza di mantenere “tariffe di riferimento” per
le
prestazioni
professionali
del
medico
occupazionale è un atto di tutela della qualità delle
prestazioni nonché garanzia del mantenimento di
un
livello
professionale
complessivo
qualitativamente adeguato.
Centri Servizi di Medicina del Lavoro
L'attività del medico competente libero-professionista in Italia si svolge in
condizioni di isolamento professionale, mentre in altri paesi europei
prevalgono organizzazioni nelle quali il medico occupazionale opera in una
condizione di interdisciplinarietà e di lavoro d'équipe, con una ovvia maggiore
capacità organizzativa e competitiva che possono dispiegare tali strutture
complesse.
… ancora sui centri servizi ...
Nelle proposte Assoprev, peraltro, compaiono alcuni spunti
originali:
- la possibilità che la nomina a Medico Competente possa
essere conferita alla Struttura Sanitaria Convenzionata;
- la creazione della figura del Medico Competente Direttore
Responsabile di Struttura, dirigente obbligatorio all’interno
delle Strutture Sanitarie Convenzionate a cui sarebbero
conferite tali nomine.
MEDICO OCCUPAZIONALE E SSN
Art. 40. Rapporti del medico occupazionale con il
Servizio sanitario nazionale
1. L'attività professionale del medico occupazionale
si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministero della
Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito
il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società
scientifiche e le associazioni nazionali rappresentative dei medici
del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della
collaborazione del medico occupazionale al Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di
valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.
SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
occupazionale:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il datore di lavoro o il lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
occupazionale correlata ai rischi lavorativi;
c) nei casi in cui ne venga individuata la necessità
all’esito della valutazione dei rischi;
VISITE AL RIENTRO AL LAVORO
DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI
SALUTE (art. 41)
e-ter) visita medica a seguito di assenza per motivi
di salute di durata superiore a sessanta giorni,
prima di adibire il lavoratore alla mansione
specifica precedentemente svolta, su richiesta
del datore di lavoro o del lavoratore, al fine di
verificarne l’idoneità.
LAVORATORI “TEMPORANEI”
Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di
lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di
controllo sanitario si considerano assolti mediante visita
medica preventiva, da effettuarsi dal medico occupazionale
ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive
visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico
occupazionale, con periodicità di solito annuale. Dette visite
preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di
prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la
mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso
diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di
idoneità.
ALCOLDIPENDENZA E TOSSICODIPENDENZA
4-bis. Entro il 31 dicembre 2016, con
accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa consultazione delle parti
sociali e sentite le società scientifiche
nazionali rappresentative dei medici
del lavoro, vengono rivisitate le
condizioni
e
le
modalità
per
l’accertamento delle condizioni di
tossicodipendenza e della alcoldipendenza.
IDONEITA' E INCOLUMITA'
DI TERZI
Nell’esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il
medico occupazionale tiene conto delle condizioni di
salute del lavoratore che possono comportare rischi per
la sicurezza propria e la incolumità di terzi, tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e le
eventuali
indicazioni
della
Commissione
consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art.
6 del presente decreto.
GIUDIZIO DI IDONEITA' E CAMBIO
RAGIONE SOCIALE
Società edile
Pinco Pallino
?
Edilcostruzioni
Pinco Pallino & C.
Il giudizio di idoneità di cui al
comma 1 ha validità fino alla
data di scadenza anche nel
casi in cui cambi la ragione
sociale dell'azienda titolare
del rapporto di lavoro, purché
non siano modificate la
mansione specifica e il profilo
di rischio del lavoratore.
IDONEITA' LAVORATORI ADDETTI
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma
1, lettera t), il datore di lavoro:
(…)
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo
18, comma 1, lettera b), verificandone l'idoneità psicofisica attraverso il medico occupazionale nominato
per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 17 o
dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, qualora il
medico occupazionale non sia stato nominato.
SANZIONI
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
….. un articolo da abolire ?
SANZIONI
Articolo 58 - Sanzioni per il medico occupazionale
1. Il medico occupazionale è punito:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro per
la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro per
la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) eliminata
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h), i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 41, commi 3, 5 e 6-bis.
SANZIONI
Da correggere è anche la palese asimmetria
rispetto ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione
e Protezione, prevedendo sanzioni equivalenti a
quelle previste per il medico competente per
analoghe omissioni in relazione ai previsti
adempimenti istituzionali.
AGENZIA NAZIONALE DEI MEDICI OCCUPAZIONALI
Una risorsa nazionale: Medici Occupazionali che svolgono la loro funzione presso
ambulatori pubblici e/o presso grandi aziende in spazi idonei, con rapporto di
convenzione e con contatti più stretti e frequenti tra medici occupazionali e medici di
base, medici ospedalieri e universitari, medici degli Enti pubblici (INAIL e INPS).
What is “AGENZIA NAZIONALE” ?
Struttura a carattere nazionale soggetta a controllo ministeriale (Ministero della Sanità,
congiuntamente al Ministero del Lavoro) per garantire un rapporto più stretto con il SSN e
confermare il “ruolo pubblicistico” del Medico Occupazionale e per:
- sottrarre la nomina e la revoca del Medico Occupazionale all'arbitrio del datore di lavoro o dei
centri servizi, affidandola a un organismo “terzo”;
- praticare tariffe identiche su tutto il territorio nazionale e prevedere protocolli sanitari non
ridondanti ma effettivamente mirati al rischio, stabiliti in base alla valutazione del rischio;
- garantire la qualità delle prestazioni del medico occupazionale con previsione di audit
periodiche per i professionisti che fanno parte dell'Agenzia da parte di apposite commissioni
costituite ad hoc;
- organizzare percorsi ECM di elevata qualità in collaborazione con le Società scientifiche del
settore e dedicate ai componenti dell'Agenzia;
Convenzionare i M.O. liberi professionisti e i dipendenti di ASL, ospedali, aziende private per la
realizzazione dell'Agenzia, con esclusione dei dipendenti o collaboratori di centri servizi.
Grazie per l'attenzione ...