MODIFICA - Comune di Enna

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MODIFICA - Comune di Enna
COMUNE DI ENNA
Regolamento Comunale
di
Polizia Mortuaria
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
con deliberazione n. 62 del 17.12.07.
con deliberazione n. 107 del 4.12.09.
con deliberazione n. 24 del 04.04.2011.
con deliberazione n. 32 del 13.05.2013
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...............................................................................
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................................
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Articolo 1 - Oggetto ................................................................................................................................
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Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio .........................................................................
Articolo 3 - Responsabilità......................................................................................................................
Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali ……............................................................
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento .............................................................................................
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico ...........................................................................................
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CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI......
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Articolo 7 - Dichiarazione di morte...........................................................................................................
Articolo 8 - Adempimenti dell’ufficio di Stato Civile – Autorizzazione alla sepoltura............................
Articolo 9 - Denuncia della causa di morte................................................................................................
Articolo 10 - Accertamenti necroscopici……..............................................................................................
Articolo 11- Referto all’Autorità giudiziaria............................................................................................. ..
Articolo 12 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, nati morti, feti e prodotti abortivi
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CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI……………………………….............................
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Articolo 13
Articolo14
Articolo 15
Articolo 16
- Periodo di osservazione dei cadaveri.................................................... ........................
- Provvidenze nel periodo di osservazione……..............................................................
- Deposito di osservazione e obitorio........................................................ ................ .. ..
- Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri nati morti,
ossa, feti ecc………………………………………………………………………………
- Riscontro diagnostico……………………………………..................................……....
- Rilascio di cadaveri a scopo di studio..…………………..................................……....
- Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico….......................……....
- Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere…….........................……....
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CAPO IV - FERETRI .....................................................................................................................
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Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
- Deposizione della salma nel feretro ............................................................................ .
- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti..........…….......................
- Fornitura gratuita dei feretri ...........……………...........................................................
- Piastrina di riconoscimento.......................................................................................... .
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CAPO V - TRASPORTO.................................................................................................................
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Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
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Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
- Servizio trasporti funebri....................................................................................... .........
- Autorizzazione all'espletamento del servizio................................................................. .
- Modalità dei trasporti...................................................................................... ...............
- Costo dei servizi............................................................................................................ .
- Servizio Comunale trasporto a classe unica....................................................................
- Responsabilità dell'impresa........................................................................................... .
- Orario dei trasporti ........................................................................................................
- Riti religiosi............................................................................................................... ....
-Trasferimento di salme senza funerale........................................................................... .
- Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività,di ossa o resti mortali
assimilabili…………………………………………………………....................................
-Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione......................................
- Trasporti in luogo diverso dal Cimitero............................................... ...........................
- Trasporti all'estero o dall'estero..................................................................................... .
- Trasporto di ceneri e resti............................................ ...................................................
-Vetture funebri .................................................…….................................................... ..
-Rimesse delle vetture funebri .....................……............................................................
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TITOLO II - CIMITERI...................................................................................................…………
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CAPO 1-CIMITERI .............................................................................................................………
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Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
- Elenco cimiteri.............................................................................................................
- Disposizioni generali ...................................................................................................
- Reparti speciali nel cimitero.......................................................................................
- Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali..............................................................
- Ammissioni nel reparto nati morti .............................................................................
- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Servizio di custodia e manutenzione...............................................................................
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CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....................................................................
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Articolo 47 - Piano regolatore cimiteriale ............................................................................………...
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CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE ................................................... ....................
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Articolo 48 - Inumazione.........................................................................................................………
Articolo 49 - Tumulazione .................................................................. ........................………………
Articolo 50 - Deposito provvisorio .....................................................................................................
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CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI......................................... .................………
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Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58
- Esumazioni ordinarie...................................................................……………………….
- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie........................................................ ………
- Esumazione straordinaria ........................................................................……………….
- Estumulazioni .................................................................……………………………….
- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....................………………………
- Raccolta delle ossa...........................................……………………………………………
- Oggetti da recuperare...........................................................................……………………
- Disponibilità dei materiali...............................................................………………………
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CAPO V - CREMAZIONE ................................................................. .........………………………
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Articolo 59 - Crematorio......................................................................................………………………
Articolo 60 - Cremazione dei defunti.......................................................................................…………
Articolo 61 – Cremazione –Conservazione -Affidamento e/o dispersione delle ceneri...............................
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CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI................................................................................... ...……
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Articolo 62
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
- Orario...............................................………………………………………………………
- Disciplina dell'ingresso................................................................………….……………
- Divieti speciali..........................................................................………………………….
- Riti funebri.................................................................…………………..…………………
- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni...............…………………
- Fiori e piante ornamentali................................………………………………………………
- Materiali ornamentali.................................................................................…………… ……
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TITOLO III - CONCESSIONI......................................................................................……………
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CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE ..............…………................
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Articolo 69
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73
Articolo 74
Articolo 75
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- Sepolture private ........…………………………………………..……………........................
- Durata delle concessioni .............……………………………………………….………........
- Modalità di concessione ..........................……………………………………………………
- Uso delle sepolture private.........................................……………………………………….
– Estumulazione – Vincolo………………………………………………………………………
- Manutenzione ...............................………………………………………………………........
- Costruzione dell'opera - Termini ...........………………………………………………...........
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.............................................................................
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Articolo 76
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
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- Divisione, subentri .................................................................................………..……….…
- Consensi......................................................................................……………………………
- Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni ...........................
- Rinuncia a concessione di aree libere ......................................………………………………
- Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione ............... ...………………
- Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua..............................…
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE ..............................………………….............
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Articolo 82
Articolo 83
Articolo 84
Articolo 85
- Revoca.................................................…………………………………………………………
- Decadenza............................................…………………………………………………………
- Provvedimenti conseguenti la decadenza...................................... ..........................…………
- Estinzione............................……………………………………………………………………
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TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI…………….
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CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....................................................………………………
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Articolo 86
Articolo 87
Articolo 88
Articolo 89
Articolo 90
Articolo 91
Articolo 92
Articolo 93
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- Accesso al cimitero ......................................................................................................... .....
- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Responsabilità - Deposito cauzionale........................................................... ......................…
- Recinzione aree - Materiali di scavo.............. .......................................................................
- Introduzione e deposito di materiali............................................................... .......................
- Orario di lavoro ...................................................................................................................
- Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti......... ....................
- Vigilanza..............................................................................................................................
Articolo 94 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri......................................... ..........……...……
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CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI....................................................................…………
Articolo 95 - Funzioni - Licenza.............................................................................................................
Articolo 96 - Divieti........................................................................................................................... ....
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TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI......................................................................
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CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE..............................………………………………………………
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Articolo 97 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti...................................
Articolo 98 - Mappa.............……..….....................................................................................................
Articolo 99 - Annotazioni in mappa ........................................................................................................
Articolo 100 - Fascicoli per le sepolture di famiglia………………………………………………...…
Articolo 101 - Scadenziario delle concessioni........................................................................................
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CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI ..............................…………
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Articolo 102 - Efficacia delle disposizioni del regolamento...................................................................
Articolo 103 - Cautele........………...…………….................................................................. ...............
Articolo 104 - Concessioni pregresse …..............................................................................................
Articolo 105 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio….....
Articolo 106 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.....…....................................................…
Articolo 107 - Sanzioni......……................................................................................................ ...........
Articolo 108 - Smaltimento rifiuti cimiteriali.........................................................………………………
Articolo 109 - Entrata in vigore............................................................................................ ...................
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ALLEGATO “A”Tariffe trasporti funebri, chiusura loculi e uso deposito provvisorio feretri …….…48
ALLEGATO “B”Tariffe diritti cimiteriali…..................…………………………………………………….49
ALLEGATO "C" Schema di convenzione……………………..…………………………………..................50
ALLEGATO“D" Riproduzione ridotta planimetria scala 1:500 del cimitero ………………………….…54
ALLEGATO”E” Disciplina del provvedimento amministrativo per la concessione di suolo cimiteriale e
per aggiunta di suolo sia a privati cittadini che ad enti civili e religiosi per la costruzione di manufatti
funebri...…………………………………………………………………………………………………………..55
ALLEGATO”F” Disciplina procedimento tecnico e norme prescrittive per gli interventi costruttivi
nelle aree cimiteriali……………………………………………………………………………………………...58
ALLEGATO “G”- Cremazione, conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri- .....................................63
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
1.
Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie
27/7/1934, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10/9/1990, n°285, della
Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n°24 e n°10 del 31.7.1998, dal DPR n°254 del 15.7.03 e dal D.M.
219 del 26.6.2000, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica
Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone
e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla
destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e
locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla
costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione
della vita e la custodia delle salme.
Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio
1.
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo
e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e tecnici del Comune e
Responsabile dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, per quanto di competenza.
2.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal
D.L.vo n°267/00 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio
individuato dalla competente Azienda USL.
3.
L’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie
integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all’art. 51 della L. 8 giugno
1990 n. 142, recepita con la L.R.n. 48/91, così come reintrodotto dall’art. 89 del D.L.vo n. 267/00 e s.m.i.
4.
Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:
4.1. l’Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica e per gli adempimenti di competenza previsti dalle
Leggi Sanitarie, dal DPR N° 285 del 10 settembre 1990 e dal presente Regolamento;
4.2. l’Ufficio di Stato Civile per le denuncie di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
4.3. l’Ufficio Contratti per la predisposizione dei modelli tipo degli atti concessori quali, ad esempio, quelli relativi
alla concessioni di suolo per la costruzione di edicole funerarie e per la concessione dei loculi etc.;
4.4. l’Ufficio Tecnico per il rilascio delle concessioni, l’aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere
edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati e, comunque,
per gli adempimenti previsti dal vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
4.5. Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di custodia, di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni
di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, la vigilanza sui visitatori e sulle operazioni affidate
a terzi ai sensi del successivo comma;
5.
Le attività di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione,
esumazione possono essere affidate in appalto o in concessione a privati e dovranno essere regolamentati da
appositi convenzioni e/o contratti.
Articolo 3 - Responsabilità
1.
Il Comune, attraverso gli organi competenti, cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle
persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o
per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto
dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
1.
Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché
non in contrasto con le disposizioni di legge.
2.
In difetto, i familiari possono disporre in base all’ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori
parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
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3.
L’ordine su esposto deve essere rispettato anche per l’epigrafe, l’esumazione, il trasferimento della salma o dei
resti e delle ceneri.
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
1.
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e
specificati dal Regolamento.
2.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
la visita necroscopica;
il servizio di osservazione dei cadaveri;
il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 33 comma 1;
l’inumazione in campo comune gratuita nei casi previsti dalla legislazione vigente;
la deposizione delle ossa in ossario comune;
il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano
persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 23.
3.
Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato ―A‖ e ―B‖ al presente
Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
4.
Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 8
giugno 1990 n. 142, recepita con la L.R. n°48/91, così come reintrodotto dall’art.42 comma 2 lettera f) del D.L.vo
n. 267/00 e s.m.i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato
l’onere per l’Amministrazione Comunale.
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico
1.
Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, su supporto cartaceo o informatico, a
secondo dei casi, il registro di cui all’art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, perché possa essere compilato
cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2.
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale e/o presso il cimitero:
2.1. il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2.2. l’orario di apertura e chiusura;
2.3. copia del presente Regolamento;
2.4. copia dei provvedimenti Sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
2.5. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ed in quello successivo;
2.6. copia dell’'elenco delle tombe (cappelle, sarcofagi e propaggini) in stato di abbandono per le quali ha corso la
procedura di decadenza o di revoca della concessione (Art. 63 D.P.R. n° 285/90);
2.7. la planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
2.8. l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
2.9. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
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CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
( Artt. 1,2,3,4,5,6,7,DPR 285/90)
Articolo 7 - Dichiarazione di morte
1.
La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all’Ufficiale dello Stato Civile non oltre 24
ore dal decesso.
2.
La dichiarazione di morte deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un
loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3.
Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4.
Se la morte avviene fuori dall’abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da persone che ne
sono informate.
5.
In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato
dall’amministrazione, trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all’Ufficiale dello Stato Civile
con le indicazioni stabilite nell’articolo 140 dell’Ordinamento dello Stato Civile approvato con regio decreto
9.7.1939, n. 1238.
6.
In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le
disposizioni contenute nel titolo VII del citato regio decreto n. 1238/1939.
Articolo 8 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile - Autorizzazione alla sepoltura
1.
L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date e riscontra le
generalità del defunto sugli atti d'ufficio.
2.
Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il
servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte.
3.
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art.145 ord. S.C., che
la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza,
anche con fotografie, se è possibile, tramite la direzione del Cimitero, elementi atti a favorire il successivo
riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.
4.
Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile. Qualora sia data sepoltura ad
un cadavere senza l’autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla
Procura della Repubblica.
5.
L’Ufficiale dello Stato Civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei
regolamenti speciali e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo, il quale
deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
6.
Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
Articolo 9 - Denuncia della causa di morte
1.
I medici, a norma dell’articolo 103, lettera a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto
27/7/1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la
malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2.
Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
Comune deve darne informazione direttamente al Servizio Igiene Ambienti di Vita dell’Azienda USL dove è
avvenuto il decesso.
3.
Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte
deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n.
185.
4.
Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico
necroscopo di cui all’articolo 8.
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5.
L’obbligo della denuncia della causa di morte all’Ufficio dello Stato Civile è fatto anche ai medici incaricati di
eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a
seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni
contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10.9.1990, n. 285.
6.
La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del
decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Nazionale di
Statistica.
7.
Il Comune provvede, entro trenta giorni, ad inviare copia della scheda di morte al Servizio Igiene Ambienti di
Vita dell’Azienda USL nel cui territorio il Comune è ricompreso.
8.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
9.
Fermo restando, per i sanitari, l’obbligo di cui all’articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti
o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione
all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
Articolo 10 - Accertamenti necroscopici
1.
Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo
provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso (art.4 DPR
285/90), tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.13. Essa ha per oggetto la constatazione
dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la
denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'Igiene
Pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità
del 22/08/1994 n.524.
2.
In esito alla visita, il medico necroscopo, compila l'apposito certificato previsto dall’art.141 del R.D. 09/07/1939
n. 1238, che resta allegato al registro degli atti di morte.
3.
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico del servizio di Medicina Legale dell’Azienda
Unità Sanitaria competente.
4.
Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri, cliniche pubbliche o private, case di cura in
genere, ecc. — sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmesse sia la
scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.
Articolo 11 - Referto all'Autorità giudiziaria
1.
Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte
dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia
all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
2.
In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3.
Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti rilevati dalla scheda del
medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a
quelle di pubblica sicurezza.
Articolo 12 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane , nati morti, prodotti
abortivi , feti.
1.
Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che,
a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al
Responsabile del Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell’Azienda USL territorialmente competente.
9
2.
Salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’Unità Sanitaria Locale incarica dell’esame del materiale
rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità
Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.
3.
L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, è necessaria anche per le
parti di cadavere e ossa umane (art.6 DPR 285/90).
4.
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del R.D. 9/7/1939 n. 1238, si seguono le disposizioni
stabilite dagli articoli precedenti .
5.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti si applicano le disposizioni contenute nell’art. 7 del DPR 285/90,
ed in particolare i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal competente Servizio dell’Azienda
USL.
10
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO
(Artt. 8,9,10,11,12,13,14,15 DPR 285/90)
Articolo 13 – Periodo di osservazione dei cadaveri
1.
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione
in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del
decesso.
2.
Detto termine, su disposizione del medico necroscopo delegato (o Medico Legale), può essere ridotto:
a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
b) nei casi di accertamento della morte, da parte
dell’elettrocardiogramma, protratta per almeno 20 minuti;
del
medico
necroscopo,
con
registrazione
c) nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell’apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo
richiedano, su proposta del medico necroscopo, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24
ore.
3.
All’infuori dei casi speciali sopra elencati, i cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle
persone di famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita.
4.
Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere
protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla lettera b).
Articolo 14 - Provvidenze nel periodo di osservazione
1.
Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che
permettano di rilevare eventuali manifestazioni di vita anche con l’ausilio di idonei strumenti elettromeccanici,
quindi, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, o da parte del personale
addetto se in specifici locali di osservazione, di cui all'articolo seguente.
2.
Per i deceduti in seguito a malattia infettivo - diffusiva, l’Azienda USL con un suo medico, prescrive le speciali
misure cautelative.
Articolo 15 - Deposito di osservazione e obitorio
1.
Il Comune deve avere apposito locale, deposito di osservazione, per ricevere e tenere in osservazione,
per il periodo prescritto, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di
osservazione. In tale caso il medico necroscopo effettuerà la visita di constatazione della morte di
cui all'art.10 presso i detti locali;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del medico necroscopo, di cui al precedente
art.10, in attesa della fine del periodo di osservazione.
2.
Durante il periodo di osservazione, deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali
manifestazioni di vita.
3.
Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza
medica;
b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti
medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
11
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri di
portatori di radioattività. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati
nuclidi radioattivi, ha luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni
disposte caso per caso dal Servizio Igiene Ambienti di Vita dell’ Azienda USL competente, in relazione agli
elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 185/1964.
4.
L'ammissione dei corpi in questi locali è disposta dal Sindaco, sentito il medico Servizio Igiene Ambienti di Vita
dell’Azienda USL oppure dall’Autorità giudiziaria, potendo, fra l’altro, essere vietata o limitata l’assistenza dei
familiari medesimi .
5.
Il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato, sorveglierà
affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio, siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico
sanitario e di funzionalità disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.
6.
Il Comune deve, inoltre, provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere (almeno una ogni ventimila abitanti),
consentendo il controllo della temperatura.
7.
L’obitorio deve essere dotato di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie
infettive - diffusive,,in ragione di una ogni centomila abitanti.
8.
Il Responsabile del cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di
osservazione che nell'obitorio.
9.
Inoltre, il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di
osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal
Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato in relazione agli
elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185
Articolo 16-Autorizzazione alla sigillatura del feretro
1.
Salvo il nulla osta di cui all'art.11, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere
preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte che verrà
consegnata, tramite il necroforo, al responsabile del cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di
osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Tale
autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al
trasporto. A tal fine lo Stato Civile, in calce al permesso di seppellimento, autorizzerà anche il relativo trasporto.
Articolo 17- Riscontro diagnostico (Artt. 37,38,39, DPR 285/90)
1.
Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge
15.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito
di osservazione o all'obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e
negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della
diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
2.
Il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL, o suo delegato, può disporre il
riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia
infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di
morte.
3.
Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario,
nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro
sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a
raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
12
6.
I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge
vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica
del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in
quanto applicabili.
7.
I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale o
della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 9.
8.
Il Sindaco provvede, altresì, alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo la procedura di cui
all'articolo 9, comma 7 del presente Regolamento.
9.
Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta
d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del citato Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modifiche.
10. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
Articolo 18- Rilascio di cadaveri a scopo di studio ( artt. 40,41,42,43,DPR 285/90)
1.
La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del Testo Unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini
scientifiche, deve avvenire dopo che è trascorso il periodo di osservazione prescritto dall’articolo 13.
2.
Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3.
I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare, in apposito registro, le generalità dei deceduti
indicando, specificatamente per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente
prelevati, debitamente autorizzati, per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti
anatomici che nei musei anatomici, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta
scritta agli istituti anatomici.
4.
Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di
volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale, semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
5.
I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i
pezzi anatomici per un tempo determinato.
6.
Eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato
del trasporto al cimitero.
7.
Il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato, su richiesta
scritta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte
nell'ossario comune del cimitero.
8.
Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne
disporrà lo studio a scopo didattico.
9.
In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. E' vietato il commercio di ossa umane.
Articolo 19- Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. (art.44 DPR 285/90)
1.
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della
morte, segue le norme della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.
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Articolo 20 -Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere ( art.45,46,47,48 DPR
285/90)
1.
Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati
all'esercizio professionale.
2.
I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore dell’Area
Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ASP o suo delegato per l'eventuale rettifica della scheda di
morte di cui all'articolo 9.
3.
Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al
Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato ed essa vale come
denuncia ai sensi dell'articolo 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934,
e successive modifiche.
4.
Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo
17, comma 6.
5.
Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta
a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
6.
I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio
d’Igiene Pubblica dell’Azienda Regionale ASL competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7.
Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la
rilascia previa presentazione di:
 una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende
eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia
dovuta a reato.
8.
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata
osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le
misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.
9.
Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal Direttore dell’Area
Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato, dopo che sia trascorso il periodo di
osservazione di cui all’articolo 13.
14
CAPO IV - FERETRI
Articolo 21 - Deposizione della salma nel feretro
1.
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo
22.
2.
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; unica deroga per madre e neonato, morti in
concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, può essere autorizzata la chiusura in un solo
feretro.
3.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente
avvolta in lenzuola.
4.
Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità
(D.M. 05/07/1975 ), il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5.
Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda USL o suo delegato, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la
contaminazione ambientale.
6.
Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve
prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte, come specificato dal punto 9.6 della Circolare del Ministero
della Sanità n. 24 del 24.6.1993. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche
e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), la saldatura o l’inumazione deve avvenire non appena
trascorso il periodo minimo di osservazione (24 ore) come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24 del 24.6.1993 e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica.
7.
I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o apparecchi refrigeratori nel periodo
di osservazione, fatto salvo quanto specificato dall'articolo 3.2 della predetta circolare. Per eventuali dilazioni oltre
le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato, che darà riscontro dopo avere valutato il caso e, contemporaneamente,
informerà il Sindaco del parere espresso.
Articolo 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
1.
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre
che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
1.1 Per inumazione:
a)
il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo,
pino, larice ecc.)
b)
le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
c)
la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
1.2 Per tumulazione:
1.1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l’altra in metallo,
ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di
cui all’art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
1.3 Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all’estero o dall’estero, qualunque
sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
a) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.
10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall’estero;
1.4 Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
a) è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell’art. 30, punto 5, del D.P.R.
10/9/1990, n. 285;
1.5 Cremazione:
a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.1, per
trasporti interni al Comune di decesso;
1.6 Altri casi :
a) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1. laddove
il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
15
b) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera 1.2 in ogni altro
caso;
c) I trasporti di persone morte per malattia infettiva -diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le
caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente;
d) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra
sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla
nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o
suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale (rifascio) con lamiera metallica in zinco di
spessore non inferiore a mm. 0.660.
e) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche
di cui al commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato
impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati dei tagli
opportuni nella cassa metallica al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
f) Nell’inumazione l’impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
g) Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna
del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore .
h) E’ consentita l’applicazione sulle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal
Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
Articolo 23 - Fornitura gratuita dei feretri
1.
Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 22, per salme di persone ritenute indigenti su relazione del
Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che, comunque, non abbiano parenti o
affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il
diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.
Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento
1.
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo
indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri
dati certi.
3.
Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il
numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano
rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
16
CAPO V – TRASPORTO ( artt. 16,17,19,20,21,22,23, DPR 285/90 )
Articolo 25 - Servizio trasporti funebri
1.
A far tempo dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio trasporti funebri della Città di Enna è
liberalizzato e non verrà più svolto dal Comune sotto forma di privativa.
2.
A partire da tale data, pertanto, il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in
possesso del certificato di autorizzazione rilasciato dal Comune.
3.
Il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato vigila e controlla
il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad
assicurarne la regolarità.
4.
Il servizio è soggetto al pagamento dei diritti fissi nelle misure previste nella tabella allegato ―A‖ e successive
modificazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale. L’ordine di pagamento è emesso dall’Ufficiale di Stato
Civile.
5.
Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguite dalle amministrazioni militari con mezzi
propri.
Articolo 26 - Autorizzazione all’espletamento del servizio
1.
Nel territorio comunale il servizio trasporto salme convenzionato può essere svolto unicamente dalle imprese a tale
scopo autorizzate dal Comune, salvo quanto previsto nell’ultimo comma del presente articolo.
2.
L’autorizzazione in argomento verrà accordata alle imprese che esercitano l’attività nel territorio comunale, a
condizione che:
2.1. Svolgano da almeno due anni l’attività di pompe funebri con regolare licenza della Questura congiunta con la
autorizzazione comunale di vendita di cofani mortuari o rilevino una tale attività;
2.2. Dispongano di un ufficio funzionante all’interno dell’abitato della città di Enna per almeno otto ore nei giorni
feriali e quattro nei giorni prefestivi; in ogni caso, ed anche nei giorni festivi, l’impresa deve essere reperibile
24 ore su 24;
2.3. Posseggano in proprietà autofunebri decorose e conformi all’articolo 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
2.4. Si obblighino, con dichiarazione autenticata sottoscritta davanti a pubblico ufficiale, ad osservare, senza alcuna
eccezione, il presente Regolamento.
3.
L’autorizzazione rilasciata dal Comune non è trasferibile. Conseguentemente, qualora una azienda abilitata allo
svolgimento dei servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al Comune l’autorizzazione
a svolgere il servizio previa dimostrazione di possedere i requisiti prescritti nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, del presente
articolo.
4.
L’abilitazione è valida per l’anno solare con scadenza al 31/12 di ogni anno. Dovrà, pertanto, essere rinnovata di
volta in volta su richiesta delle Ditte interessate da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza.
Articolo 27 - Modalità dei trasporti
1.
I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o
dall’obitorio, il tragitto, senza corteo, alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo
stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra
destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Una volta raggiunto il Cimitero, la ditta stessa che ha
effettuato il trasporto dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro dall’autovettura ed alla
consegna dello stesso al personale del cimitero.
2.
Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse
dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3.
Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del
servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica
sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo
funebre.
17
4.
Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l’Ufficiale dello Stato Civile prenderà accordi con il
Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del
corteo.
5.
Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al
trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto,
giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6.
Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà
consegnata al vettore.
Articolo 28 - Costo dei servizi
1.
Il costo del servizio trasporti funebri, qualora il cittadino espressamente e per scritto dichiari di rinunciare al
servizio comunale convenzionato, che prevede anche la fornitura del feretro a partire dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, è regolato dalla libera concorrenza. Sono, comunque, sempre dovuti i diritti per il Servizio
Trasporti Funebri al Comune nella misura stabilita nell’allegato ―A‖ soggetta ad aggiornamento annuale.
2.
Il Comune garantisce un servizio a ―classe unica‖ che potrà essere:
2.1. A pagamento, secondo le norme e tariffe previste nella convenzione allegata alla lettera ―C‖, che dovrà essere
accettata e sottoscritta dalle imprese di pompe funebri che esercitano la propria attività nell’ambito della Città
di Enna abilitate all’esercizio della propria attività, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del presente
Regolamento;
2.2. A carico del Comune per il trasporto e l’inumazione di salme di famiglie indigenti assistite dal Comune e che,
in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal Servizio di assistenza sociale, non risultano in grado di
sostenere le spese del funerale.
3.
Per l’effettuazione dei servizi di cui ai precedenti commi, il Comune affida alle varie ditte locali abilitate a norma
dell’articolo 26 e, previa apposita convenzione, la gestione di tali servizi in città e, a turno, quello del servizio a
carico del Comune.
4.
Le ditte, che nei periodi di propria competenza sono incaricate del servizio trasporti per conto del Comune, sono
obbligate anche ad effettuare, dietro invito dell’autorità competente (giudiziaria, di polizia ecc.), di portarsi con
l’auto funebre, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo in cui si trova la salma il cui decesso è avvenuto
per suicidio, omicidio o disgrazia, per prelevarla e portarla nella camera mortuaria del Cimitero Comunale o altro
luogo secondo l’ordine impartito dalle competenti autorità.
5.
La ditta, prima di recarsi sul posto, dovrà anche avvertire il custode del cimitero ed il necroforo comunale e munirsi
di apposito feretro e della attrezzatura necessaria.
6.
Per ognuno dei servizi di cui sopra effettuati per conto del Comune e dell’autorità Giudiziaria, all’impresa verrà
corrisposto il compenso di importo pari all’80% di quello del normale trasporto di salme con autovettura così come
previsto nella convenzione Allegato ―C‖.
Articolo 29 - Servizio Comunale trasporto a “classe unica”
1.
Le ditte autorizzate ad effettuare il trasporto di salme sul territorio comunale sono obbligate ad effettuare, ai prezzi
stabiliti nella convenzione allegata alla lettera ―C‖, un servizio di trasporto a ―classe unica‖ con le caratteristiche
stabilite nei seguenti commi.
2.
In particolare il servizio in questione comprende:
2.1. Trasporto con apposita autovettura decorosa rispondente alle norme di cui al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del
tipo approvato dal Comune;
2.2. N. 4 necrofori di cui uno addetto alla guida dell’auto funebre, aventi divisa in stoffa scura, impermeabile in
caso di pioggia;
2.3. Feretro per tumulazione, inumazione, cremazione e trasporti rispondente alle caratteristiche previste dal
presente Regolamento all’articolo 22, completo di maniglioni, crocefisso od altro simbolo religioso e piastrina
di riconoscimento.
3.
Qualora la ditta non disponga di feretri di cui ai precedenti commi, è obbligata a fornirne altri di maggior pregio,
senza alcuna maggiorazione di prezzo.
18
Articolo 30 - Responsabilità dell’impresa
1.
Le imprese abilitate ad effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente tutti i costi del servizio di
loro competenza ed assumono, a proprio carico, tutte le inerenti responsabilità civili per danni a persone e cose.
2.
Debbono tutte essere assicurate per responsabilità civile per una congrua somma sufficiente a garantire l’eventuale
ristoro di danni causati a terzi.
Articolo 31 - Orario dei trasporti
1.
I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con
lo stesso provvedimento il Sindaco stabilisce le modalità integrative al presente Regolamento, nonché i percorsi
consentiti.
2.
I congiunti del defunto, o chi per essi, sono tenuti a richiedere alla Polizia Municipale il nulla osta per lo
stazionamento sulla pubblica via e per il trasporto della salma nell’ora e nel giorno in cui intendono effettuare il
funerale.
3.
Il nulla-osta, di cui al comma precedente, deve essere consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile il quale rilascia
l’autorizzazione al funerale unitamente al permesso di seppellimento e previo pagamento della somma indicata in
tariffa. Se necessario, nell’autorizzazione deve essere specificato, oltre l’ora ed il giorno del funerale, anche il
percorso da seguire secondo le eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Municipale in sede di rilascio del precitato
nulla-osta.
4.
Il permesso di seppellimento e l’unita autorizzazione al trasporto devono essere esibiti al custode del cimitero il
quale provvederà agli adempimenti di sua competenza solo dopo averne preso visione.
5.
Con ordinanza del Sindaco, verranno indicati i giorni nei quali non si effettuano servizi funebri.
6.
Eventuali servizi fuori orario, richiesti specificatamente, potranno essere effettuati previa applicazione di una
maggiorazione pari al 50% della tariffa in vigore.
7.
I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell’ora
fissata.
Articolo 32 - Riti religiosi
1.
I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all’articolo 8 della Costituzione, intervenuti
all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2.
La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.
Articolo 33 - Trasferimento di salme senza funerale
1.
Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione e/o per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso
tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di
vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia
impedita la vista dall’esterno.
2.
Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei
familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa dell’abitazione, ove il feretro viene trasferito,,
poco prima dell’ora fissata, senza corteo.
3.
Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda USL o suo delegato, può, anche, autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi
eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4.
I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5.
I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti,
feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego di mezzi di cui al primo comma.
Articolo 34 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività, di ossa o di altri
resti mortali assimilabili. (Artt. 10,18,25,30,32,33,35,36 DPR 285/90 )
1.
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva ( D.M. Sanità 05/07/1975) o il cadavere presenti
segni di putrefazione, su proposta del medico necroscopo, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno
di 24 ore.
19
2. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda USL o suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo,
quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
3. Quando, per la salvaguardia della salute pubblica, se ne ravvisi la necessità, il Direttore dell’Area Dipartimentale di
Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL o suo delegato, detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia
trasportato al deposito di osservazione, di cui all’art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione,
assicurando che siano garantite eventuali manifestazioni di vita, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la
inumazione, tumulazione, cremazione.
4.
E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che
questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5.
Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore del Servizio Igiene Ambienti di Vita dell’ Azienda
USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla
destinazione.
6.
Per il trasporto di cui all’art 30 del DPR 285/90 e per distanze superiori a 100km, oltre alla doppia cassa, nei mesi
da Aprile a Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante l’introduzione
nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di
osservazione. Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate
in località raggiungibili dopo 24 ore, oppure quando il trasporto avvenga dopo 48 ore dal decesso.
7.
Per trasporti che distano meno di 100 km, viene usata un'unica cassa, solo se la salma deve essere destinata alla
inumazione o alla cremazione.
8.
Questi trasporti possono essere effettuati, anche, con l’applicazione alla cassa metallica di valvola e senza
l’effettuazione del trattamento antiputrefattivo, qualora la percorrenza non richieda più di tre ore e che si
acquisisca la disponibilità dell’immediata tumulazione del feretro nel cimitero che dovrà ricevere la salma
(Circolare n.967 del 22/07/1998 Ass. Regionale Sanità).
9.
Il trasporto di ossa umane o resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24,27,28 e 29
del DPR 285/90, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.
18, 20 e 25 DPR 285/90. Questi devono essere raccolti in cassetta di zinco chiusa con saldatura, recante il nome e
cognome del defunto; se le ossa o i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione,
la cassetta dovrà riportare la data ed il luogo del rinvenimento.
Articolo 35 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione (art. 24,26,31,34,
DPR 285/90 )
1.
Il trasporto di salme in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato con decreto del Sindaco
secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
1.1. Dei prodotti abortivi di cui all’articolo 7 del D.P.R. 285/90, per i quali i permessi di trasporto e di
seppellimento sono rilasciati dal Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato;
1.2. Dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è
autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato).
2.
Nei casi di cui al comma 1, punto 1.2, il trasporto di cadaveri avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l’utilizzazione delle
normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
3.
La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile; nel
caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. Il
decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai
Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è
accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai
sensi dell’articolo 22, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano,
ove presente.
5.
Le salme provenienti da altri Comuni o dall’estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del
Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di
20
abitazione ove il feretro, previa autorizzazione scritta del Servizio competente della ASL, può restare depositato
prima dell’inizio del funerale.
6.
Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione deve restare in
consegna al vettore durante il trasporto stesso.
7.
Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del
definitivo deposito sono autorizzati, con unico decreto, dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto il decesso.
8.
Per i morti di malattie infettive diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui
all’articolo 25 del D.P.R. 285/90.
Articolo 36 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
1.
Il trasporto di salma, nell’ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con
decreto a seguito di domanda degli interessati.
Articolo 37 - Trasporti all’estero o dall’estero
1.
Il trasporto di salme, per e da altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti,
come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/12/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o
di altri Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 27 del
DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28, 29 e 32 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i
morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento precitato.
Articolo 38 - Trasporto di ceneri e resti di ossa umane.
1.
Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal
Sindaco.
2.
Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.
285/90.
3.
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa
umane e resti mortali assimilabili.
4.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore
a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto,
l’indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le
caratteristiche di cui al successivo articolo 60.
6.
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo
del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
7.
Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori o parti di essi,
di persona o di cadavere a cui sono stati amputati), le autorizzazioni al trasporto, inumazioni, tumulazioni o
cremazione sono rilasciate dal Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato ( art. 3 DPR n. 254 del
15.7.2003 ).
8.
La persona amputata può chiedere che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con
diversa modalità. In tal caso, la richiesta deve avvenire al Servizio Igiene Ambiente di Vita dell’Azienda USL
competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di ricovero e cura, presso la quale è avvenuta
l’amputazione, non oltre le 48 ore dall’intervento ( art. 3 DPR n. 254 del 15.7.2003 ).
Articolo 39 - Vetture funebri
1.
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di
altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2.
Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Direttore dell’Area
Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato, che deve controllarne, almeno una volta all’anno, lo stato di
manutenzione.
3.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo
trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
21
Articolo 40 - Rimesse delle vetture funebri
1.
Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuata con provvedimento del Sindaco,
attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2.
L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o
suo delegato, salva la competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3.
Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro
luogo di parcheggio.
22
TITOLO II - CIMITERI
CAPO I - CIMITERI
Articolo 41 – Elenco cimiteri
1.
A norma dell’articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune di Enna provvede al
servizio del seppellimento delle salme presso il cimitero in atto esistente all’interno della Città di Enna e sito nei
pressi dell’ex convento dei Cappuccini.
2.
E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102
e 105 del DPR 285/90.
Articolo 42 – Disposizioni generali-vigilanza
1.
L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2.
Il Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al
Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3.
Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune di Enna
provvede direttamente o mediante le forme di gestione previste dal D.L.vo n. 267/00 e s.m.i.
4.
Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90.
5.
Le attività di manutenzione ordinaria e pulizia e le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed
estumulazione possono essere affidate in appalto a ditte esterne, secondo le modalità riportate all’articolo 2 comma
5 del presente Regolamento .
Articolo 43 – Reparti speciali nel cimitero
1.
Nell’interno del cimitero sono previsti reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al
seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da
quello cattolico o a comunità straniere.
2.
Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella
comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3.
Le parti anatomiche, di norma, vengono inumate in reparto speciale del cimitero in sepoltura privata, salvo quanto
previsto dall’ art. 38 comma 7 e comma 8.
4.
In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di
calamità.
Articolo 44 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
1.
Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine,
cittadinanza, di religione:
I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al
seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;
I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 43, salvo che non
abbiano manifestato l’intenzione di essere seppellite nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione
possono provvedere gli eredi.
Articolo 45– Ammissioni nel reparto nati morti.
1.
I nati morti, per i quali non è da compilare l’atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della
gestazione, sono accolti in reparti a ciò destinati. Per questi ultimi non è, come per i primi, prescritta la denuncia di
cui all’articolo 9.
23
Articolo 46 – Registro giornaliero delle operazioni - Servizio di custodia e manutenzione ( artt. 52
e 53 DPR 285/90)
1.
Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di
cui all’articolo 6 del DPR n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in
doppio esemplare:
1.1.
Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del
defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’articolo 10, l’anno, il giorno, l’ora
dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
1.2.
Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito in cui
sono stati deposti;
1.3.
Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo del
deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate fuori dal cimitero, secondo quanto
risulta dall’autorizzazione del Sindaco;
1.4.
Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri
o ceneri.
2.
I registri, che possono essere tenuti anche con mezzi informatici, devono essere presentati ad ogni richiesta dagli
organi di controllo.
3.
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo l’altro
presso il servizio di custodia. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe
cimiteriali di cui all’art. 98 e 99.
4.
Altri obblighi del servizio del cimitero e dei suoi adetti sono i seguenti:
4.1.
Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti al
servizio del cimitero stesso;
4.2. Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l’immediata strada
d’accesso;
4.3.
Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo
allo scolo delle acque piovane;
4.4.
Tenere costantemente puliti i viali e mantenere in buone condizioni le piante che li delimitano;
4.5.
Scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
4.6.
Assistere gli incaricati delle eventuali autopsie effettuate nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni,
disinfezioni, lavacri ecc.;
4.7.
Cassato ;
4.8.
Raccogliere e depositare, nell’ossario del cimitero, le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
4.9.
Segnalare al responsabile dei servizi demografici qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in
materia;
4.10. Tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel
campo comune;
4.11. Presentarsi all’estrazione dei feretri dal carro funebre all’ingresso del cimitero ed al loro trasporto nella
camera mortuaria o, direttamente, nelle fosse per l’inumazione o nei loculi o nelle cappelle private per la
tumulazione;
4.12.
Cassato;
4.13. Provvedere alla deposizione del feretro nella fossa;
4.14. Non richiedere o pretendere compensi per le sue prestazioni nel cimitero;
4.15. Essere presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabilite;
4.16. E’ assolutamente vietato al personale di eseguire nei cimiteri opere o provviste per conto terzi, alienare o
dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
5.
Nei predetti adempimenti il servizio di custodia è, eventualmente, coadiuvato dal personale comunale assegnato al
cimitero.
24
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Articolo 47- Piano regolatore cimiteriale
1.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare
un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell’arco di almeno venti anni.
2.
Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL. Al riguardo si
applica l’articolo 50 della legge 8/6/1990, n. 142, recepita con la L.R.n.48/91, così come reintrodotto dall’art. 139
del D.L.vo n.267/00 e s.m.i.
3.
Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
3.1. Dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici
dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi
nazionali competenti;
3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per
sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle
concessioni;
3.3. Della dinamica, nel tempo, delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente
a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e
ai sistemi tariffari adottati;
3.5. Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni,
tumulazioni e cremazioni;
3.6. Delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere
particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4.
Nel cimitero dovranno essere individualizzati spazi o zone costruite da destinare a:
4.1. Campi di inumazione comune;
4.2. Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
4.3. Tumulazioni individuali;
4.4. Cellette ossario;
4.5. Nicchie cinerarie;
4.6. Ossario comune;
4.7. Cinerario comune.
5.
La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’articolo 54
del DPR 10/9/1990, n. 285.
6.
Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la
costruzione di sepolture private a tumulazione.
7.
Ogni dieci anni il Comune è tenuto a verificare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella
tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8.
Il piano regolatore cimiteriale dovrà determinare, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i
diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura,
lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91
del DPR 10/9/1990 n. 285 .
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CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Articolo 48 – Inumazione ( artt. 68,69,70,71,72,73,74,75 DPR 285/90 e Circolare Min. Sanità n. 10
31/07/98)
1.
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine di impiego delle fosse
e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto negli
artt.72 e 73 del DPR 10/9/1990 n. 285.
3.
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati ai sensi
del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera a cura e spese del Comune, costituito da materiale
resistente agli agenti atmosferici e portante l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del
defunto.
4.
Sono inumazioni le sepolture nella terra. Esse si distinguono in comuni e private:
4.1. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente, ogni
qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4.2. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in
concessione.
5.
I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore alla
superficie della fossa e/o una lapide conforme alle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.
6.
L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno
carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità
ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
8.
Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.
Articolo 49 – Tumulazione ( artt. 76,77 DPR 285/90 e Circolare Min. Sanità n. 24 24/06/93)
1.
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal
Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare, per un periodo determinato o in
perpetuo, le spoglie mortali.
2.
Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione, secondo le modalità di cui al titolo III
del presente Regolamento.
3.
A far tempo dall’esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere
dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti
misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto, a secondo di
tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 e 77 del DPR
10/9/1990 n. 285.
4.
Per le sepolture private già esistenti, si fa l’obbligo di adeguamento strutturale a quanto previsto dal Regolamento
di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
5.
La misura di ingombro libero per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore a m. 0,70 di
lunghezza , m. 0,30 di larghezza e m. 0,30 di altezza.
6.
E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un
feretro.
7.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli
articoli 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285. Qualora, al momento di una nuova tumulazione, fosse necessario
procedere allo spostamento di un feretro da un loculo ad un altro all’interno della stessa sepoltura per fare spazio al
nuovo feretro, questa operazione può essere disposta direttamente dal custode del cimitero senza alcuna
autorizzazione. Qualora, però, il feretro da spostare dovesse presentarsi non più idoneo, in cattivo stato di
conservazione o presentare altre situazioni particolari per le quali si ravvisi la necessità di una sostituzione od altro
trattamento, il custode dovrà interrompere le operazioni di tumulazione ed avvisare immediatamente il Servizio
competente dell’AUSL, per il seguito di competenza.
26
Articolo 50 - Deposito provvisorio
1.
A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente
deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2.
La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
2.1. Per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua
agibilità;
2.2. Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
2.3. Per salme che si intendono tumulare in opere del Comune non ancora ultimate; in tal caso il deposito
provvisorio è tassativamente escluso quando vi è ancora disponibilità di altre opere del Comune e sino al
completo esaurimento delle stesse.
2.4. Per salme che si intende trasferire in altro cimitero.
3.
La durata del deposito provvisorio è fissata dall’Ufficio Tecnico, limitatamente al periodo previsto per
l’ultimazione dei necessari lavori. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno
della tumulazione provvisoria al giorno dell’effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come
semestre intero.
4.
A garanzia, è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5.
Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva
sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida,
servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una
volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi
definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6.
E’ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
27
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 51 - Esumazioni ordinarie ( artt. 82 e 85 DPR 285/90)
1.
Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’articolo 82 del DPR 285/90 e cioè di anni
10. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il
periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2.
Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno con esclusione dei mesi di luglio e
agosto e nel periodo dal 23 ottobre al 2 novembre, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Sindaco.
3.
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario
comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o
loculi, in questo caso le ossa saranno raccolte nelle cassettine di zinco di cui all’art. 36 del DPR 285/90.
Articolo 52 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
1.
E’ compito del Responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel
territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2.
Annualmente, il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di tabulati, con l’indicazione delle salme per
le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.
3.
L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di
servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.
Articolo 53 – Esumazione straordinaria ( artt. 83 e 84 DPR 285/90 )
1.
L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per
trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2.
Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dall’articolo 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.
3.
Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall’autorizzazione al
seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato
dal Ministero della Sanità.
4.
Qualora è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva –
5.
diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che
il Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la
salute pubblica.
6.
Le esumazioni straordinarie, per ordine dell’Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del Direttore
dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato.
7.
Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL
o suo delegato e dell’incaricato del servizio di custodia .
Articolo 54 – Estumulazioni ( artt. 86,87,88,89 DPR 285/90 )
1.
Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
1.1 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una
permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni e sono regolate dal Sindaco.
1.2. Sono estumulazioni straordinarie :
a)
quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta dei familiari, per il trasferimento in altra sede, sia all’interno
dello stesso Cimitero che in altro Cimitero, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese
dell’anno, a condizione che, all’apertura del tumulo, il Direttore dell’Area Dipartimentale dell’AUSL o
suo delegato dia il nulla osta. Per le richieste riguardanti soggetti deceduti da oltre 30 anni valgono le
stesse disposizioni valide per le estumulazioni ordinarie, sono regolate dal Sindaco senza il parere del
Direttore dell’Area Dipartimentale.
b)
quelle ordinate dall’Autorità Giudiziaria.
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2.
Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle
concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco sarà apposto all’albo cimiteriale in occasione della
commemorazione dei defunti e per tutto l’anno successivo.
3.
I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4.
I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dall’articolo 56 che segue, se perfettamente mineralizzati, sono
raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli
aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti
mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che il Direttore dell’Area
Dipartimentale dell’AUSL o suo delegato non disponga diversamente, esso è avviato per l’inumazione in campo
comune, previo opportuno taglio della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in due anni se si ricorre a
sostanze biodegradabili o in cinque anni negli altri casi.
6.
Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
7.
In ogni caso, per tutte le estumulazioni è sempre richiesta la presenza del Direttore dell’Area Dipartimentale della
AUSL o suo delegato, qualora all’apertura del tumulo il feretro dovesse presentarsi non idoneo o in cattivo stato di
conservazione o presentare altre situazioni particolari, per le quali si ravvisi la necessità di altro trattamento, il
Direttore dell’Area Dipartimentale o suo delegato impartirà le disposizioni all’uopo necessarie.
8.
In qualsiasi periodo dell’anno, qualora si verificano inconvenienti a carico di un loculo, il custode avviserà il
titolare della sepoltura che farà richiesta al Sindaco di autorizzazione all’apertura del loculo, che avverrà in
presenza del Direttore dell’Area Dipartimentale di Igiene dell’AUSL o suo delegato, per gli interventi che si
riterranno necessari.
Articolo 55 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
1.
Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento
della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’Autorità Giudiziaria, si applica l’articolo 106 del R.D.
23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.
Articolo 56 – Raccolta delle ossa
1.
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia
richiesto il collocamento in sepoltura privata.
Articolo 57 – Oggetti da recuperare
1.
Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali,
gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta
dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in
duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di polizia
mortuaria.
3.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione
di esumazioni ed estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio di custodia che provvederà
a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno
essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti
cimiteriali.
Articolo 58 – Disponibilità dei materiali
1.
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle
concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero
o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2.
L’eventuale ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti
cimiteriali.
3.
Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel
caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i
29
materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura
in cui si intende utilizzarli.
4.
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi
comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla
sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e
rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5.
I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in
altro luogo idoneo.
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CAPO V – CREMAZIONE – ( artt. 78,79,80,81 - DPR 285/90 )
Articolo 59 – Crematorio
1.
Il Comune, qualora non ancora in possesso di un impianto funzionante, per procedere alla cremazione, si avvale
dell’impianto funzionante più vicino, con spese a totale carico dell’utenza che effettuerà i versamenti direttamente
presso l’impianto predetto.
Articolo 60 – Cremazione dei defunti1. “La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri e il loro trasporto
dall’impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n, 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge regionale n.
18 del 17 agosto 2010”;
Articolo 61- Cremazione- Conservazione- Affidamento e/o dispersione delle ceneri1. “La cremazione, la conservazione, l’affidamento e/o dispersione delle ceneri in tutto il territorio comunale
sono disciplinati dall’allegato “G” al presente regolamento, redatto ad integrazione della legge regionale del
17 agosto 2010 n.18, recante “ Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione,
affidamento e/o dispersione delle ceneri”.
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CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 62 – Orario
1.
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario annuale fissato dal Sindaco.
2.
L’entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
3.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, da rilasciarsi per
comprovati motivi.
4.
L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in
modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
Articolo 63 – Disciplina dell’ingresso
1.
Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2.
E’ vietato l’ingresso:
2.1. agli animali;
2.2. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il
carattere del cimitero;
2.3. ai questuanti;
2.4. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Salvo le prerogative del Sindaco (D.P.R. 285/90 art.51)
E’ consentito, dentro l’area cimiteriale, l’ingresso delle autovetture con a bordo anziani che hanno compiuto 70 anni o
portatori di handicap.
Gli anziani devono esibire un valido documento di riconoscimento.
I portatori di handicap e le persone con difficoltà motorie, anche momentanee, debbono esibire certificazione medica
che attesti la difficoltà a deambulare. I veicoli autorizzati che possono accedere, in contemporanea, dentro l’area
cimiteriale, possono essere massimo n. 15.
I conducenti dei veicoli che entrano nell’area cimiteriale debbono depositare presso i custodi la patente; da ritirare
all’uscita.
I custodi in un apposito registro annoteranno: data, numero patente del conducente, numero targa del veicolo, orario di
ingresso ed orario di uscita.
I conducenti che entrano nel cimitero si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose e persone.
Dentro l’area cimiteriale i veicoli debbono osservare le seguenti condizioni:
1) Circolare esclusivamente nei grandi viali.
2) Non superare la velocità di 10 Km. Orari.
3) Non usare segnali acustici.
I portatori di handicap che utilizzano motocarrozzelle targate e non, possono accedere senza limiti se non quelli di
chiusura al pubblico.
Coloro che non si atterranno alle seguenti disposizioni, saranno opportunamente segnalati alla Polizia Municipale che li
sanzionerà secondo la Legge.
Articolo 64 – Divieti speciali
1.
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in
specie:
1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
1.2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
1.3. introdurre oggetti irriverenti;
1.4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
1.5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
1.6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
1.7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
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1.8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l’offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi,
volantini pubblicitari;
1.9. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l’autorizzazione o richiesta dei concessionari e dell’Ufficio
Tecnico;
1.10. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
1.11. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai
parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
1.12. qualsiasi attività commerciale.
2.
I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero,
salvo non debitamente autorizzati.
3.
Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà diffidato ad uscire immediatamente dal
personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito
all’autorità giudiziaria.
Articolo 65 – Riti funebri
1.
Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività
dei defunti.
Articolo 66 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni
1.
Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le
misure, i materiali previsti nelle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.
2.
Ogni epigrafe deve essere autorizzata dall’Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali
espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice
copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo
presentato contenga la traduzione in italiano.
4.
Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere preventivamente autorizzate.
5.
Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali
figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6.
Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’articolo 103.
7.
Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8.
Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure
consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi nel rispetto delle norme di attuazione del piano
regolatore cimiteriale.
Articolo 67 – Fiori e piante ornamentali
1.
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i
giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro
distruzione.
Articolo 68 – Materiali ornamentali
1.
Dal cimitero saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione
difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2.
Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali
corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne
impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano
divenuti indecorosi.
3.
I provvedimenti d’ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati,
se noti, o pubblicati all’Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona
manutenzione e decoro.
33
4.
Valgono, per la disponibilità dei materiali e degli oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall’articolo 58 in
quanto applicabili.
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TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE (artt. 90,91,92,93,94,95 DPR 285/90)
Articolo 69 – Sepolture private
1.
Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all’articolo 47, l’uso di
aree e manufatti costruiti dal Comune.
2.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di
tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3.
Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune (loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie) a sistema di
tumulazione individuale, sono regolamentati da appositi capitolati di cui l’ultimo in ordine temporale di costruzione
è il Capitolato Speciale per la concessione dei loculi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del
19.02.2002, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 24.02.03. Il rilascio della concessione
di detti manufatti è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario.
4.
Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di
tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente
per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5.
Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni
demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
6.
Ogni concessionario del diritto d’uso di aree o manufatti costruiti dal Comune di Enna deve risultare da apposito
atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che
regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare l’atto di concessione deve indicare:
4.1. la natura della concessione e la sua identificazione;
4.2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
4.3. la durata;
4.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
4.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
4.6. l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso, in riferimento all’avvenuta corresponsione della
tariffa prevista;
4.7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
Articolo 70 – Durata delle concessioni
1.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’articolo 92 del DPR 10/9/1990
n. 285.
2.
La durata è fissata:
2.1. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
2.2. in 30 anni per le cellette ossarie;
2.3. in 30 anni per i manufatti costruiti dal comune di cui al precedente articolo comma 3 .
3.
L’atto di concessione dovrà in ogni caso riportare la data di decorrenza della stessa.
4.
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento dei relativi
oneri.
5.
E’ fatta salva la facoltà da parte del Comune, per come previsto dal 2° comma dell’art.92 del D.P.R. n.285/ 90, di
revocare le concessioni di durata, eventualmente, eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803 , quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si
verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile
provvedere tempestivamente all’ampliamento ed alla costruzione del nuovo cimitero.
35
6.
Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che individuali, rilasciate prima dell'entrata in vigore
del presente Regolamento e per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per mancanza
dell’atto di concessione, l’Amministrazione provvederà a convocare i co ncessionari al fine di stipulare
una concessione della durata di 99 anni, rinnovabile agli eredi senza costi aggiuntivi.
Articolo 71 – Modalità di concessione
1.
La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all’art.69, è data, in ogni tempo,
secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di
concessione.
2.
La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all’allegato ― E ―.
Articolo 72 – Diritto d’uso delle sepolture private
1.
Il diritto d’uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune è riservato alla persona del
concessionario e a quelle della sua famiglia, al convivente ovvero alle persone iscritte all’Ente concessionario
(corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste
nell’atto di concessione.
2.
La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le
rispettive quote e, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere
concessionaria, salvo il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima
ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
3.
Ai fini dell’applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell’articolo 93 del DPR 10/9/1990 n. 285, la famiglia
del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e
collaterali sino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 3° grado.
4.
Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito
dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
5.
Per i collaterali, gli affini ed il convivente la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della
concessione con una apposita dichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445/2000. La convivenza viene
attestata con autoceritificazione.
6.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari, limitatamente ed
esclusivamente per una persona, va comprovata con apposita dichiarazione nelle forme previste dal DPR n.
445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso gli uffici competenti.
7.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al
titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è
commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9.
Il concessionario può usare la concessione, nei limiti della sua autorizzazione e del presente Regolamento, senza
alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato dello opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni
tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
Articolo 73 - Estumulazione - Vincolo
l.
Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi
diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purch é siano decorsi almeno
30 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Sindaco che rilascerà apposita autorizzazione
previo acquisizione del parere favorevole del Direttore dell’Area Dipartimentale dell’Azienda USL o suo
delegato. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette.
2.
Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta
la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.
3.
Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora
liberi, non per quelli occupati.
36
Articolo 74 – Manutenzione
1.
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La
manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il
Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di
sicurezza o di igiene.
2.
Per quanto non previsto si rimanda all’allegato ― F ―.
Articolo 75 – Costruzione dell’opera – Termini
1.
Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell’articolo 69, impegnano il
concessionario e l’Amministrazione Comunale alla consegna dell’area entro tre mesi dalla stipula del contratto,
impegnano, altresì, il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dall’articolo 87,
entro e non oltre un anno dalla consegna del suolo.
2.
Se il progetto non è presentato entro tale termine perentorio, il contratto di concessione del suolo si intende risolto
di diritto ed il suolo ritornerà automaticamente nella disponibilità del Comune di Enna che lo assegnerà a chi ne
avrà fatta richiesta. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso.
3.
L’esecuzione delle opere di costruzione dovranno avvenire entro i termini stabiliti nell’attestazione di conformità,
rilasciata ai sensi dell’art. 87 del presente Regolamento e, comunque, entro il termine massimo di anni tre.
4.
Per motivi da valutare dal Sindaco, su conforme parere dell’ufficio competente, può essere concessa, al termine di
ultimazione dell’opera, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi dodici .
5.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dagli allegati―E― ed ―F―
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CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Articolo 76 – Divisione, subentri
1.
Più titolari di una tomba possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote
della concessione stessa.
2.
La richiesta deve essere redatta ed autenticata nelle forme previste dal DPR n. 445/2000; essa deve essere
sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3.
Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé o per i
propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto
di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4.
Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria anche utilizzando, se presenti, servizi
informatici.
5.
La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della
concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
6.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più titolari di un’unica
concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei
confronti del Comune.
7.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno
titolo sulla concessione ai sensi dell’articolo 72 sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data del
decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione a favore
degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8.
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente, nei confronti delle persone
indicate nell’articolo 72, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante
della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi,
scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni
inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9.
Cassato.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’articolo 72, abbiano titolo per
assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la
manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi dieci anni dall’ultima sepoltura, se ad inumazione, o venti anni, se a
tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione, fermo restando la
salvaguardia delle tombe che hanno caratteristiche storiche, culturali e monumentali.
Articolo 77 – Consensi sepoltura provvisoria
1.
Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire,
previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune e previo pagamento della cauzione prevista nella tabella
―B‖, che in essa sia sepolta, in via provvisoria e comunque per un periodo non superiore a mesi 12, la salma od i
resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del
consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra
salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo. La cauzione sarà restituita ad avvenuto
trasferimento della salma nella sepoltura definitiva entro il termine di cui sopra, altrimenti la cauzione verrà
incamerata dal Comune di Enna. La cauzione non è dovuta quando il deposito provvisorio riguarda resti mortali già
tumulati o inumati.
2.
All’esterno della tomba può apporsi il nome della salma accolta. Per il consenso si richiede un atto del titolare nelle
forme del D.P.R. 445/2001 nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano. Se la sepoltura è indivisa tra
varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.
Articolo 78 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
1.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia, a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la
sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
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Articolo 79 – Rinuncia a concessione di aree libere
1.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
1.1. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
1.2. l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Articolo 80 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
1.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell’art. 69, salvo i casi
di decadenza, quando:
1.1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
1.2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2.
Ai concessionari potrà essere riconosciuto indennizzo per le opere realizzate e suscettibili di valutazione
economica, in contraddittorio, attraverso un programma economico ridotto. In caso di disaccordo sul giudizio di
congruità del valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del
concessionario.
3.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Articolo 81 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
1.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, ove non
appositamente disciplinati da appositi capitolati , a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.
2.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna .
39
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Articolo 82 – Revoca delle concessioni
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà
dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario
per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2.
Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del
Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo
spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione
revocata, di una equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati
dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia
tomba alla nuova.
3.
Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario
ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all’Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima,
indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in
assenza del concessionario.
Articolo 83 – Decadenza delle concessioni
1.
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta,
entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura previsto dall’articolo 72,
penultimo comma;
1.4. Quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 75, non si sia provveduto alla costruzione delle
opere entro i termini fissati;
1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando
non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’articolo 74;
1.6. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall’atto di concessione;
1.7. Quando l’opera sia realizzata in assenza o in difformità dalle prescritte autorizzazioni;
1.8. Quando, nei casi di decesso del concessionario, i discendenti legittimi ed altre persone che ne hanno titolo non
abbiano provveduto, nei termini previsti all’articolo 76 comma 9, all’aggiornamento della concessione stessa.
2.
La pronuncia della decadenza dalla concessione, nei casi previsti al comma 1, è adottata previa diffida al
concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3.
In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all’Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30
giorni consecutivi.
4.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei
relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
Articolo 84 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri,
rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2.
Ai concessionari potrà essere riconosciuto indennizzo per le opere realizzate e suscettibili di valutazione
economica, in contraddittorio, attraverso un programma economico ridotto. In caso di disaccordo sul giudizio di
congruità del valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del
concessionario.
3.
Successivamente il Sindaco potrà disporre per la demolizione delle opere restando i materiali, le opere ed il
manufatto nella piene disponibilità del Comune.
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Articolo 85 – Estinzione
1.
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione o con la soppressione del
cimitero, salvo quanto disposto dall’articolo 98 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività, gli interessati
possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme,
resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente
nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
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TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE
FUNEBRI
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Articolo 86 – Accesso al cimitero
1.
Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano
riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell’opera di imprese iscritte alla Camera di Commercio a
norma di legge.
2.
Nel caso di opere rilevanti sul piano strutturale, architettonico ed artistico, le imprese edili devono essere iscritte
all’Albo Artigiani presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato in funzione della tipologia dei lavori
dell’attività.
3.
Per l’esecuzione di lavori, di cui al comma 1, l’impresa dovrà essere in possesso di apposita autorizzazione
rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale da mantenere in cantiere per tutta la durata dei lavori.
4.
Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in
genere, occorre richiedere il permesso all’Ufficio Tecnico Comunale.
5.
L’inosservanza delle prescrizioni tecniche e regolamentari da parte delle Imprese, riportate nel presente
Regolamento, renderà l’impresa stessa passibile di una penalità pari ad €. 1.000,00 con provvedimento motivato
emesso dal Sindaco.
6.
Le imprese che operano all’interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a
persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l’effettuazione dei lavori.
Articolo 87 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di
ricordi funebri
1.
I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da professionisti abilitati, devono essere approvati dal
Dirigente dell’Ufficio Tecnico, su parere conforme del Responsabile del Servizio AUSL competente , osservate le
disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente
Regolamento e a quelle che verranno definite nel piano regolatore cimiteriale.
2.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3.
Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato dalle norme costruttive e sanitarie vigenti.
4.
Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al
rapporto tra la superficie dell’area e il coefficiente 3,00.
5.
Le sepolture private non devono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
6.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere in pregiudizio alle
opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7.
Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente dell’Ufficio Tecnico.
8.
In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del
primo comma.
9.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di
esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano
solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi
cimiteriali , lapidi, ricordi, e similari.
12. Completata l’opera di costruzione, il concessionario dovrà richiedere l’autorizzazione di agibilità della stessa entro
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
13. Sino al rilascio di tale autorizzazione di agibilità le sepolture sono vietate, salvo casi di particolare urgenza
autorizzati dal Sindaco su conforme parere del Responsabile dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica o
suo delegato.
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Articolo 88– Responsabilità – Deposito cauzionale.
1.
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al
Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del
risarcimento degli eventuali danni, sono subordinati al deposito cauzionale ed al pagamento dei diritti fissi previsti
dal presente Regolamento e riportati nella tabella di cui all’ allegato ―B‖.
Articolo 89 – Recinzione aree – Materiali di scavo
1.
Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato per evitare
eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio ed esporre all’esterno del cantiere la tabella con gli estremi
del permesso di costruire.
2.
E’ vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui senza l’autorizzazione scritta del Responsabile dei
servizi di polizia mortuaria.
3.
La sabbia, il cemento e le malte dovranno essere depositate e lavorate dentro appositi cassettoni metallici a bordo
rialzato che ne impediscano lo spandimento all’esterno e sul selciato durante l’idratazione od in caso di condizioni
metereologiche avverse.
4.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere accumulati in appositi cassonetti metallici a bordo rialzato e, di volta
in volta, trasportati nelle discariche o nel luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l’orario e
l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso
l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Articolo 90 – Introduzione e deposito di materiali
1.
E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei
percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo
strettamente necessario.
2.
E’ vietato attivare, sull’area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali.
3.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4.
Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al deposito, deve essere riordinato e libero da
materiali.
Articolo 91 – Orario di lavoro
1.
L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
2.
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia
mortuaria.
Articolo 92 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
1.
Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei due giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno
sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all’allontanamento
delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l’area dei lavori.
Articolo 93 – Vigilanza
1.
Il Responsabile Tecnico dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai
progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi
o contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2.
L’Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di
sepolture familiari e propone all’Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito
cauzionale.
Articolo 94 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
1.
Il personale dei cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque
abbia accesso nei cimiteri.
2.
Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
43
2.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
2.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
2.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3.
Al personale suddetto è vietato:
3.1. eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all’interno dell’orario di
lavoro, sia al di fuori di esso;
3.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;
3.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal
fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
3.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività
cimiteriale, sia all’interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
3.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli
risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle
altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta e di sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
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CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI
Articolo 95 – Funzioni – Licenza
1.
Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
1.1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del
Comune, che presso parrocchie ed enti di culto;
1.2. fornire feretri e gli accessori relativi;
1.3. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2.
Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’articolo 115 del T.U. della
legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere
feretri ed altri articoli funerari.
Articolo 96 – Divieti
1.
E’ fatto divieto alle imprese:
1.1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino
sospetto di accordo o di corruzione all’interno di luoghi di cura e di degenza;
1.2. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo
scopo di offrire prestazioni;
1.3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro
motivo privato;
1.4. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
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TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 97 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
1.
All’interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta ―Uomini illustri‖ ove il Sindaco potrà
disporre, per l’assegnazione gratuita, di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si
siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l’Amministrazione Comunale potrà destinare, nel cimitero
comunale, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di ―cittadini benemeriti‖.
Articolo 98 – Mappa
1.
Presso l’Ufficio Tecnico dei Servizi Cimiteriali sarà istituito un registro delle sepolture per l’aggiornamento
continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere
tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2.
La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al
cimitero del Comune.
3.
Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve
essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
Articolo 99 – Annotazioni in mappa
1.
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione
che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
2.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
2.1. generalità del defunto o dei defunti;
2.2. il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
2.3. la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione delle salme;
2.4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
2.5. gli estremi del titolo costitutivo;
2.6. la data e il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
2.7. la natura e la durata della concessione;
2.8. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
2.9. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri della sepoltura
con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
Articolo 100 -Fascicoli per le sepolture di famiglia
1.
Per ogni sepoltura sarà istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio servizi cimiteriali, nel quale
sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle
estumulazioni e alle successioni.
Articolo 101 – Scadenziario delle concessioni
1.
Sarà istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter
effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la
sepoltura.
2.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di
ogni anno, l’elenco delle concessioni in scadenza.
46
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 102 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione successivamente alla sua entrata in
vigore.
2. Chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base ai principi indicati all’art.31 del
regolamento per i servizi cimiteriali precedente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 535 del
16.12.1987, nonché chiunque si trovi nelle condizioni previste dall’art.93 del dpr n.285/1990 e abbia l’uso da tre
anni, su sepolture private possono, limitatamente ad un manufatto, entro il termine perentorio di un anno
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, prorogato per mesi quattro, decorrenti dalla data di pubblicazione
all’albo Pretorio della presente deliberazione può presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tali
diritti oppure che comprovino le condizioni e l’uso, da tre anni, su sepolture private al fine di ottenere formale
nuova concessione amministrativa con revoca della precedente. Il provvedimento di diniego del riconoscimento di
tali diritti è comunicato all’interessato entro il termine di anni uno dalla data di presentazione della richiesta, mentre
in caso di accoglimento del riconoscimento di tali diritti, da comunicare all’interessato entro il termine di anni uno
dalla data di presentazione della richiesta, si procederà, entro mesi sei dalla comunicazione suddetta, alla stipula di
nuova concessione di suolo secondo le norme del presente Regolamento, alle condizioni e tariffe vigenti.
3.
Tutti coloro i quali, nel passato, hanno avuto concessa un’area cimiteriale per la costruzione di una tomba privata e
che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a)
non avere mai iniziato i lavori di costruzione;
b) averli iniziati ma non averli completati nel termine massimo assegnato;
c)
aver completato la struttura ma non le opere necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione di agibilità;
possono, a seguito di dimostrazione del diritto già concesso, richiedere il rinnovo della concessione del suolo entro
e non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento; la concessione rinnovata dovrà essere
conforme alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
Nel caso di decesso del concessionario originario, il rinnovo può essere richiesto dagli eredi aventi diritto di cui
all’art.72 del presente Regolamento.
Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, per le
concessioni di suolo di cui al presente comma per i quali non è stato richiesto il rinnovo, si avvierà il
procedimento di decadenza e l’area e le opere realizzate dal concessionario rientreranno nella disponibilità del
Comune di Enna che potrà assegnarle a chi ne ha fatto richiesta.
Per le opere realizzate su tali suoli acquisiti nel demanio, dichiarata la decadenza, il Comune potrà completarli per
utilizzarli o concederli in uso nelle forme che riterrà più opportuno.
A seguito di decadenza, al concessionario decaduto dal diritto è riconosciuto un indennizzo per le opere realizzate e
suscettibili di valutazione economica, in contraddittorio, attraverso un programma economico ridotto. In caso di
disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un
arbitro, con spese a carico del concessionario.
4.
E’ consentito, entro il termine perentorio di anni uno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere,
anche da parte dei soggetti che si avvalgono delle norme di cui ai commi 2, 3 del presente articolo, il rilascio del
provvedimento di regolarizzazione di opere edilizie eseguite nel Cimitero in assenza delle prescritte
autorizzazioni o in difformità da esse, con apposita istanza corredata dal titolo di disponibilità dell’area anche in
corso di perfezionamento, elaborati tecnici descrittivi dell’opera e parere di ammissibilità dell’Ufficio del Genio
Civile di Enna, ai sensi delle norme vigenti. Tale istanza è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 87 del
presente Regolamento ed il rilascio del provvedimento autorizzativo di regolarizzazione è subordinato al
pagamento di una sanzione amministrativa nella misura prevista dall’ultimo comma dell’art. 36 del D.P.R.
380/2001. Trascorso il termine di cui sopra, o in caso di diniego, trova applicazione l’art. 83 comma 1.7 del
presente Regolamento e l’opera non regolarizzata verrà acquisita dal Comune ed ai concessionari non potrà essere
riconosciuto alcun indennizzo per le opere realizzate.
5.
Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere
applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento, si intendono richiamate le norme e le
disposizioni vigenti.
7.
L’amministrazione sarà tenuta a dare ampia divulgazione del presente Regolamento.
47
Articolo 103 – Cautele
1.
Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni,
ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di
tombini, edicole, monumenti, ecc., s’intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli
interessati.
2.
In caso di contestazione, l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
3.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un
accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.
Articolo 104 – Concessioni pregresse
1.
Salvo quanto disposto dall’articolo 102, le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di
concessione stesso. Qualora disposizioni legislative successive all’adozione del presente Regolamento o altre
norme o provvedimenti dovessero mutare o variare il rapporto alle concessioni pregresse di cui sopra, già sancito
tra il Comune ed il concessionario, trovano, al riguardo, applicazione le norme gia contenute nel presente
Regolamento che regolamentano la durata delle concessioni.
Articolo 105 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto
concessorio
1.
Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n, 1880, per le quali non
risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’ ‖immemoriale‖, quale
presunzione iuris tantum (sino a prova contraria) della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione. Per tali
concessioni deve essere presentata apposita istanza per la stipula del contratto di concessione da parte di chiunque
ritenga averne diritto .
Articolo 106 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria
1.
Le rimesse di carri funebri delle imprese private di Pompe funebri esistenti al 27 ottobre 1990, data di entrata in
vigore del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che
rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dall’articolo 21 dello stesso Decreto e richiedano il provvedimento
di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Articolo 107 – Sanzioni
1.
Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente
Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell’articolo 3
della legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.
Articolo 108 – Smaltimento rifiuti cimiteriali
1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, valgono le
disposizioni contenute nel D.lvo 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e nei relativi decreti
attuativi. ( D.M. n. 219 del 26/06/2000 e D.P.R. n. 254 del 15/07/2003)
Articolo 109 – Entrata in vigore.
1.
Il Presente Regolamento, entrerà in vigore dopo l’avvenuta approvazione nei termini di legge.
48
ALLEGATO “A”
TARIFFA TRASPORTI FUNEBRI
Tariffa unica per trasporto feretri all’interno del cimitero
€ 50,00 *
* Art. 19 2° comma DPR n.285/90
TARIFFA DIRITTI CIMITERIALI
Uso del deposito provvisorio di feretri per ogni semestre (art. 50)
Cauzione per uso loculo comunale per deposito provvisorio
Cauzione per sepoltura provvisoria in tomba privata (max un anno) (art.77)
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Servizio dei necrofori
€ 10,00 a salma
Illuminazione votiva
€ 20,00 a lampada
49
ALLEGATO “ B “
TARIFFE CIMITERIALI
Viale
1^ classe
Diritto entrata in tombe individuali:
avente diritto (solo il concessionario)
discendente fino al 4° grado
non aventi diritto
Diritto entrata in tombe familiari
gentilizie
aventi diritto ( art. 93 DPR 285/90)
non aventi diritto
€
note
35,00
€
60,00 €
50,00 €
25,00 diritto fisso
45,00 diritto fisso
35,00 Diritto fisso+più mq 3 di suolo
€
50,00 €
60,00 €
35,00 diritto fisso
45,00 Diritto fisso+più mq 3 di suolo
€
30,00 €
30,00 diritto fisso classe unica
€
€
o
€
Diritto entrata in campo inumazione
Esumazione ordinaria
viale
2^ classe
Gratuita
Gratuita
esumazione straordinaria(a richiesta)
€
50,00 €
50,00 a salma
estumulazione straordinaria ( a richiesta)
per trasferimento definitivo in altro
loculo o tomba o città
€
50,00 €
50,00 a salma
€
65,00 €
a salma,compreso ritorno
65,00 nell'arco di un anno
Diritto entrata in loculi comunali
aventi diritto
non aventi diritto
€
€
25,00 €
30,00 €
25,00 diritto fisso
30,00 più mq 3 di suolo 2° classe
riduzione salma
€
80,00 €
80,00 a salma
SUOLO CIMITERIALE
€
250,00 €
estumulazione per trasferimento
temporaneo, in occasione lavori edili
Cremazione
200,00 Metro quadro
(*)
Considerato che le tariffe devono perequarsi all'andamento economico nazionale in rapporto
ai coefficienti economici e di acquisti, le tabelle saranno aggiornate ogni due anni e
approvate con deliberazione di Giunta Municipale.
Le presenti tariffe sono state aggiornate con deliberazione di G.M. n.343 del 28.06.2012.
( *) Considerato che il comune in atto non è in possesso di un impianto funzionante, i costi della
cremazione saranno a totale carico del richiedente.
LAVORI EDILI IN TOMBE PRIVATE
cauzione
Manutenzione ordinaria
€
diritto fisso per
acqua, occupazione suolo
200,00
€
20,00
manutenzione straordinaria
€
300,00
€
30,00
costruzione, demolizione e ricostruzione
€
500,00
€
50,00
50
ALLEGATO “C”
Schema di convenzione
TRA IL COMUNE DI ENNA E LE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
elencate in calce
Articolo 1
1. Le sottoscritte Imprese di Onoranze Funebri, previamente abilitate a norma dell’articolo 26 del Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria, operanti nella città, si impegnano ad eseguire, a richiesta degli interessati, servizi
funebri ―tipo‖ per i funerali in Enna, alle condizioni di cui alla presente convenzione e del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria.
Articolo 2
1. Il servizio funebre comunale convenzionato a ―classe unica‖ comprende le seguenti prestazioni:
1.1.
Trasporto della salma con la prescritta autovettura, secondo le modalità previste dall’articolo 26 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, ed eventuale carro portacorone;
1.2.
Fornitura in uso di catafalco completo di accessori, servizio raccolta firme;
1.3.
Espletamento di pratiche amministrative presso i vari uffici o enti interessati;
1.4.
Fornitura di feretro di tipo corrente per inumazione o tumulazione aventi caratteristiche come da Regolamento
di Polizia Mortuaria e del tipo approvato dal Comune;
1.5.
Chiusura e sigillatura del feretro.
2. I prezzi per l’effettuazione del servizio di cui sopra, escluse le anticipazioni per canoni, diritti e forniture di enti
pubblici di cui al vigente tariffario allegato ―A‖ del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono i seguenti:
2.1.
Servizio funebre come sopra descritto con feretro per inumazioni: Euro
2.2.
Servizio funebre come sopra descritto con feretro per tumulazioni: Euro.
2.3.
Trasporto della salma con la prescritta autovettura a spese del Comune.
Articolo 3
1. Le imprese convenzionate potranno liberamente concordare, a trattativa privata, ad integrazione delle prestazioni
descritte al precedente articolo 2, eventuali ulteriori prestazioni inerenti al servizio funebre, purchè comprese tra le
attività autorizzate dalla prescritta licenza di P.S.
2. La fatturazione dei servizi opzionali dovrà essere effettuata separatamente da quella del servizio funebre oggetto
della convenzione. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa il dettaglio di queste
prestazioni ulteriori.
3. Le imprese autorizzate dovranno fornire al Comune di Enna un elenco di servizi opzionali offerti di cui alle attività
autorizzate dalla prescritta licenza di P.S. con i relativi prezzi da un minimo ad un massimo.
Articolo 4
1. I feretri la cui fornitura è oggetto della presente convenzione, dovranno essere conformi alle prescrizioni D.P.R.
285 del 10 settembre 1990, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.93 e degli articoli da 19 a 23 del
Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. I feretri dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
2.1.
Feretro di forma spallata il legno dolce per inumazione, completo di maniglie in lega di zama e, a richiesta, di
crocifisso o altro simbolo religioso nella stessa lega; interamente imbottito con materassino in stoffa di taffetas bianca
su base di ovattina e trapunto con relative guarnizioni di tessuto; cuscino in taffetas bianco, volant ricoprente il bordo
del feretro; velo coprisalma in tulle bianco; targhetta bronzata recante nome, cognome e, per le donne, cognome del
coniuge, nonché data di nascita e di morte.
2.2.
Feretro di forma spallata in legno di larice per tumulazione, lavorato sui lati e sul coperchio e con disegni
ornamentali completo di maniglie in lega di zama e, a richiesta, di crocifisso od altro simbolo religioso della stessa lega;
con all’interno cofano in zinco; interamente imbottito con materassino in stoffa di taffetas bianca su base di ovattina e
trapunto con relative guarnizioni di tessuto; cuscino in taffetas bianco; volant ricoprente il bordo del feretro, corredato
di velo coprisalma in tulle bianco; targhetta bronzata recante nome e cognome e, per le donne, cognome del coniuge
nonché data di nascita e di morte.
3. I predetti feretri dovranno corrispondere in ogni elemento e particolare ad appositi campioni, muniti di sigillo
ufficiale del Comune di Enna, conservati presso i depositi delle ditte fornitrici.
4. Presso gli Uffici del Servizio Cimiteri dovrà essere depositata documentazione fotografica riproducente i particolari
esterni ed interni dei feretri, corredata da una minuziosa descrizione.
51
5. Analoga documentazione e descrizione, munita della dicitura ―feretro per inumazione‖ o ―feretro per tumulazione‖
fornito ai sensi dell’articolo 2 della convenzione con il Comune di Enna per i funerali ―tipo‖, e del timbro e visto del
Comune, dovrà essere esposta in posizione ben visibile dalla clientela negli uffici di ciascuna impresa sottoscrittrice
della presente convenzione.
Articolo 5
1. La presente convenzione avrà validità biennale fino al 31.12.20___, fatta salva la possibilità di disdetta da parte dei
contraenti, previo avviso trimestrale, a valere dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 20__ e fermo l’obbligo di
rinnovo dell’abilitazione di cui al comma 4° dell’articolo 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Articolo 6
1. I prezzi indicati dall’articolo 2 della presente convenzione si intendono validi per un biennio.
2. Entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza, le imprese convenzionate potranno richiedere al Comune di
Enna l’adeguamento di prezzi per il biennio seguente, da effettuarsi sulla base delle variazioni dei prezzi effettivamente
intervenuti ed accertati dagli uffici comunali
3. L’applicazione delle nuove tariffe sarà subordinata all’intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo
appositamente assunto dal Comune.
Articolo 7
1. Le imprese convenzionate sono obbligate a far conoscere agli interessati l’esistenza del servizio comunale
convenzionato, sia mediante avvisi affissi nei rispettivi uffici, sia con la sottoscrizione, da parte dei richiedenti
l’effettuazione dei funerali di dichiarazione di presa di conoscenza del contenuto della presente convenzione. Il
modulo per presa conoscenza è allegato alla presente convenzione.
2. Il Comune di riserva la facoltà di pubblicizzare, in tutto i in parte, la presente convenzione nelle forme e modalità
che riterrà più opportune.
Articolo 8
1. Alle imprese convenzionate è affidata l’effettuazione del servizio comunale trasporto a classe unica di cui agli
articoli 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, comprendente le prestazioni di cui agli articoli 2 e seguenti
della presente convenzione.
2. Alle medesime, a turno e con calendario annuale e predeterminato, è pure affidata l’effettuazione del servizio
comunale gratuito e del recupero di salme di cui agli ultimi tre commi dell’articolo 27 del Regolamento di Polizia
Mortuaria.
Articolo 9
1. La sottoscrizione della presente convenzione da parte delle singole imprese costituisce impegno all’osservanza di
tutte le disposizioni in esse contenute e di quelle del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. L’inosservanza di tale impegno comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 107 del regolamento
di Polizia Mortuaria. In caso di violazioni o irregolarità nello svolgimento del servizio che persistano dopo formale
diffida, l’autorizzazione di cui all’articolo 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria dovrà essere revocata.
Articolo 10
1. Le spese di atto relative e conseguenti sono a carico delle imprese sopra citate.
52
Città di Enna
SETTORE TECNICO
Addi, ______________________
Il Signor …………………………………………………………….,
Cod. Fisc………………………………………..
abitante in ………………………………….……………………….,
Grado di parentela …………...……………….
1.
CHIEDE DI PROVVEDERE AL FUNERALE DI
Signor ……………………………………………………………………..…, nato a ……………………………………
il ………………………..…, abitazione del defunto ……………………………………………………………………..
data e ora del decesso ………………………………….….., tipo feretro ……………………………………………….
Partenza funerale da ………………………………….…… a domicilio, data e ora ………………………..………….
Indirizzo ………………………………………………………….funerale, data, ora …………………………………..
Chiesa ……………………………………………………………….…………,
auto funebre……………………………………………………………………
tipo di sepoltura ………………………………..…., ubicazione sepoltura ………………..……………………………
Il sottoscritto, avendo preso piena conoscenza della convenzione tra le imprese del Comune di Enna e le imprese
del territorio comunale relativa al servizio tipo ed al servizio gratuito di cui retro
DICHIARA
1) Di scegliere il servizio funebre con feretro per inumazioni alle condizioni ed al prezzo di
convenzione, ed allegati alla presente dichiarazione.
cui alla
2) Di scegliere il servizio funebre con feretro per tumulazioni alle condizioni ed al prezzo di
convenzione, ed allegati alla presente dichiarazione.
cui alla
3) Di rinunciare al servizio funebre convenzionato a tariffa unica.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità, che i familiari ed eredi del defunto sono a
conoscenza e concordano con la presente richiesta e, pertanto, sollevano il Comune di Enna da ogni eventuale
eccezione o pretesa da parte dei suddetti.
IL RICHIEDENTE
……………………………….…………………….
Esaminata la documentazione presentata da ……………………………………. la salma è stata avviata al
Cimitero
L’IMPIEGATO ADDETTO
…………………………………………………..
53
SERVIZIO FUNEBRE COMUNALE CONVENZIONATO A ―CLASSE UNICA‖
Ai sensi dell’articolo n. 2 della Convenzione tra il Comune di Enna e le Imprese di Onoranze Funebri, il Comune
garantisce un servizio convenzionato a ―classe unica‖ comprendente le seguenti prestazioni:
1.
Trasporto della salma con la prescritta autovettura, secondo le modalità previste dall’articolo 26 del Regolamento
di Polizia Mortuaria, ed eventuale carro porta corone;
2.
Fornitura in uso di catafalco completo di accessori, servizio raccolta firme;
3.
Espletamento di pratiche amministrative presso i vari uffici o enti interessati;
4.
Fornitura di feretro di tipo corrente per inumazione o tumulazione aventi caratteristiche come da Regolamento di
Polizia Mortuaria e del tipo approvato dal Comune;
5.
Chiusura e sigillatura del feretro.
I prezzi per l’effettuazione del servizio di cui sopra, escluse le anticipazioni per canoni, diritti e forniture di enti pubblici
di cui al vigente tariffario allegato ―A‖ del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono i seguenti:
Servizio funebre come sopra descritto con feretro per inumazioni: € ……………………….
Servizio funebre come sopra descritto con feretro per tumulazioni: €………………………..
Io sottoscritto ………………………………..………, in rappresentanza dell’Impresa ……..……………….……………
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme risultanti sul presente modulo, composto di n. 2 fogli, sono state
apposte in mia presenza personalmente dal richiedente la cui identità risulta da ………………………………………..
n………………………………rilasciata da ………………………………….………… in data …………………………
Enna, lì
54
ALLEGATO D
PLANIMETRIA
55
ALLEGATO E
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO
CIMITERIALE E PER AGGIUNTA DI SUOLO SIA A PRIVATI CITTADINI CHE AD ENTI CIVILI E
RELIGIOSI, PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI FUNEBRI
ART. 1
1.
Le istanze per ottenere in concessione suolo cimiteriale devono essere prodotte al Sindaco in carta legale e la firma
in calce deve essere autenticata nei modi di legge.
ART. 2
1.
Il richiedente deve indicare chiaramente nell’istanza le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, la
composizione integrale del nucleo familiare ed allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR n.445/2000, dalla quale risulti che nè il richiedente, nè i componenti del proprio nucleo familiare, così come
composto nell’ultimo decennio, sono titolari di altre concessioni cimiteriali del Comune di Enna.
2.
Deve, inoltre, precisare la quantità di superficie richiesta, comprensiva di gaveta, scalini e sottosuolo, ed il
manufatto che ivi si intende realizzare, ovvero :
a) monumenti funerari;
b) edicole funerarie
c) cappelle funerarie
3. Non saranno accolte le istanze prive dell’indicazione del metraggio di suolo richiesto. Ovvero la stessa va fornita, ad
integrazione, su richiesta del competente Servizio Cimiteri, entro 30 giorni dalla data di ricevuta dell’avviso.
ART. 3
1.
Le istanze prodotte da enti o associazioni, sia che trattasi di novelle concessioni, che di aggiunte di suolo per
ampliamento dei manufatti funebri già esistenti, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma
deve essere autenticata nei modi di legge e devono riportare gli estremi dell’atto da cui derivi tale qualità oltre che
il nulla osta dell’organo deputato all’esercizio del controllo sugli enti o associazioni stesse, ove richiesto dai
rispettivi ordinamenti, ovvero alleghi dichiarazione che detto esercizio non è previsto.
ART. 4
1.
Le istanze trasmesse dall’Ufficio Protocollo Generale devono essere istruite dal competente Settore Tecnico nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
ART. 5
1.
Le richieste di concessione di suolo prodotte da enti ovvero associazioni, distinte da quelle di soggetti privati,
seguono per l’istruzione parimenti il criterio dell’ordine cronologico generale.
ART. 6
1.
Le richieste di aggiunta di suolo prodotte da privati cittadini o associazioni o enti per l’ampliamento ovvero
modifica dei manufatti funebri già esistenti, distinte da quelle di nuovi suoli, seguono per l’istruttoria il criterio
dell’ordine cronologico generale.
2.
L’importo dovuto in caso di aggiunta di suolo sarà commisurato all’estensione cumulativa sia dell’area già
concessa che di quella richiesta in ampliamento, calcolato in base alla tariffa vigente all’atto del rilascio del
provvedimento di concessione. Da detto importo sarà detratta la somma pagata a suo tempo per la prima
concessione.
ART. 7
1.
Nella scelta dei concessionari di suolo cimiteriale, l’Amministrazione Comunale è tenuta a seguire rigoroso criterio
cronologico secondo il numero di protocollo generale.
ART. 8
1.
E’ fatto divieto di derogare al principio dell’ordine cronologico ad accezione dei casi che siano motivatamente
valutati "eccezionali" per la risonanza suscitata nell’opinione pubblica, ovvero particolarmente commozione
discendente dalla causa del decesso. In entrambi i casi la motivazione deve essere indicata nella deliberazione da
sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale.
56
ART. 9
1.
Ogni singola concessione di suolo deve essere corredata dal parere del Servizio Cimiteriale del Settore Tecnico
attestante che l’area da concedere è priva di sepoltura e di alberature. Sarà consentita solamente la rimozione di
cespugli e di piante di poca importanza.
ART. 10
1.
Il richiedente deve prendere visione, presso il Servizio Cimiteriale, del suolo assegnatogli entro 30 giorni dalla data
di ricezione dell’invito da parte dello stesso Servizio, da notificare a mezzo di messo comunale o raccomandata
A/R e sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione.
2.
Qualora l’aspirante concessionario non provveda a quanto sopra nel termine stabilito, a meno di giustificate
motivazioni, sarà considerato rinunciatario.
ART. 11
1.
Acquisita la dichiarazione di cui al precedente art. 10, il Servizio Cimiteriale deve invitare il concessionario a
provvedere, entro TRENTA giorni dalla data di ricezione dell’invito, al versamento di un deposito cauzionale
equivalente ad un terzo dell’importo del suolo che s’intende ottenere in concessione.
2.
Il mancato pagamento della cauzione, nel predetto termine di giorni TRENTA, è da ritenersi a tutti gli effetti quale
atto di espressa rinuncia.
ART. 12
1.
Il Servizio Cimiteriale provvederà, entro TRENTA giorni successivi al termine di cui al precedente articolo, alla
predisposizione della Determinazione Dirigenziale di concessione suolo.
ART. 13
1.
L’importo del suolo deve essere versato entro novanta giorni dalla data di notifica dell’avviso di avvenuta
concessione suolo, che sarà effettuata dal Servizio Cimiteriale a mezzo messo comunale ovvero raccomandata A/R
2.
Il mancato pagamento del suolo, nel termine temporale anzidetto, è da ritenersi a tutti gli effetti atto di espressa
rinuncia, che comporterà la revoca della concessione e l’incameramento del deposito cauzionale versato a favore
del Comune, quale indennizzo per il subìto vincolo. Il Servizio Cimiteriale predisporrà il provvedimento
dirigenziale di revoca della concessione di suolo e contestuale incameramento del deposito cauzionale.
ART. 14
1.
Effettuato il pagamento dell’importo del suolo, si procederà alla stipula della relativa concessione. Il Servizio
Cimiteriale procederà alla consegna del suolo entro tre mesi dalla stipula della concessione.
ART. 15
1.
Entro un anno dalla consegna del suolo, il concessionario deve presentare richiesta in carta legale e firma
autenticata, indirizzata al Comune di Enna – Servizio Cimiteriale, per ottenere il rilascio del permesso di costruire,
corredata da 5 copie di progetto, secondo le modalità di cui all’art. 87 del Regolamento Comunale.
2.
Il Servizio Cimiteriale provvede ad istruire la pratica ed a richiedere il previsto parere sanitario.
ART. 16
1.
Acquisiti i necessari pareri ed accertato l’avvenuto versamento del deposito cauzionale, il Servizio Cimiteriale
provvede alla predisposizione del permesso di costruire.
ART. 17
1.
Nel caso di mancata presentazione della richiesta di permesso di costruire nel termine anzidetto, la concessione del
suolo sarà revocata ed il Comune incamererà, quale penale per il subìto vincolo, l’intero importo del deposito
cauzionale nonchè l’intero importo versato per la concessione del suolo.
2.
Al Servizio Cimiteriale è ascritta la competenza di predisporre la Determinazione Dirigenziale di revoca della
concessione del suolo ed incameramento degli importi versati quale deposito cauzionale e pagamento del suolo.
ART. 18
1.
Il concessionario deve realizzare il manufatto funebre nei termini indicati nel permesso di costruire, compresa
l’eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 75 comma 4° del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, da
richiedersi prima del termine di scadenza del suddetto permesso di costruire.
57
ART. 19
1.
La mancata realizzazione del manufatto funebre, nei termini indicati dal permesso di costruire, comporta
l’applicazione delle norme di cui all’art. 75 comma 1° del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. E’ del
Servizio Cimiteriale la competenza di predisporre il provvedimento dirigenziale di revoca della concessione del
suolo ed incameramento degli importi a qualunque titolo versati, nonchè l’acquisizione al patrimonio comunale
delle opere edilizie eventualmente realizzate.
ART. 20
1. I suoli rientrati, a seguito di provvedimento di revoca delle concessioni, nella piena disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, saranno dati in concessione sempre secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle richieste.
ART. 21
1.
Nel caso di suolo su cui insista un opera già parzialmente realizzata ed acquisita dal Comune, come previsto al
precedente art. 19, lo stesso sarà posto in concessione computando nel prezzo il valore delle opere così come
stimato dal Servizio Cimiteriale, con libera accettazione scorrendo la graduatoria degli aspiranti concessionari.
2.
In caso di rifiuto resta valido il diritto del richiedente di avere in concessione un suolo libero da opere funebri.
ART.22
1.
Alla restituzione del deposito cauzionale provvede il Settore Affari Finanze a seguito di determinazione
dirigenziale predisposta dal Servizio Cimiteriale. Detta determinazione potrà essere emessa dopo aver acquisito la
certificazione di agibilità del manufatto funebre realizzato, che dovrà essere conforme al progetto approvato
dall’UTC.
ART. 23
1.
In presenza di difformità rispetto al progetto approvato dall’Ufficio Tecnico Comunale, dovrà attivarsi, d’ufficio, la
procedura prevista in materia dalla vigente normativa. In tal caso la restituzione del deposito cauzionale resta
subordinata al perfezionamento delle procedure attivate d’ufficio.
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ALLEGATO F
DISCIPLINA PROCEDIMENTO TECNICO E NORME PRESCRITTIVE PER GLI INTERVENTI
COSTRUTTIVI NELLE AREE CIMITERIALI
ART. 1
1.
La costruzione di ogni manufatto cimiteriale è subordinata al rilascio del permesso di costruire.
ART. 2
1.
Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria
quale opera di sicurezza atte a tutelare l’incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio
insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.
ART. 3
1.
Il concessionario è responsabile del consolidamento statico delle aree allo stesso concesse ed a quelle
immediatamente adiacenti.
ART. 4
1.
Il concessionario è tenuto a manutendere il manufatto costruito o la cui costruzione è stata sospesa per qualunque
causa, nonchè le aree immediatamente adiacenti l’insediamento.
ART. 5
1.
Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro sei mesi dalla data di rilascio
del permesso di costruire, dandone comunicazione scritta al Comune.
ART. 6
1.
La costruzione deve essere ultimata entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo eventuale proroga di mesi sei
richiesta prima della scadenza del permesso di costruire, da rilasciarsi da parte del Servizio Cimiteriale.
ART. 7
1.
Le nicchie ad i loculi per tumulazione possono essere costruite in pile di più piani sovrapposti.
ART. 8
1.
Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica di cui alla legge n.64 del 2
febbraio 1974 ed ai relativi DD.MM. di attuazione, mediante deposito degli atti tecnici agli uffici del Genio Civile
prima dell’inizio dei lavori.
ART. 9
1.
Per le costruzioni di ampliamenti o sopraelevazioni, in genere vale quanto riportato nei precedenti articoli e nel
Regolamento Comunale.
ART. 10
1.
Qualsiasi intervento su immobili sottoposti a vincoli storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed
ambientali, costituisce variazione essenziale e, pertanto, deve essere subordinato al parere della competente
Soprintendenza.
ART. 11
1.
In caso di annullamento del permesso di costruire, il Comune incamererà gli importi a qualunque titolo versati
nonchè la proprietà delle opere realizzate.
ART. 12
1.
Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve essere sottoposto all’esame del Servizio Cimiteriale e può
essere eseguito dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
ART. 13
1.
Il concessionario è tenuto a rispettare le norme vigenti ed i decreti attuativi in materia di barriere architettoniche.
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ART. 14
1.
Il concessionario, in caso di ampliamenti funzionalmente autonomi, è obbligato dal disposto dell’articolo
precedente. In caso di interventi su vecchie costruzioni, il concessionario ha l’obbligo di esperire ogni tentativo
progettuale perché venga rispettato il disposto del precedente articolo.
ART. 15
1.
Il concessionario, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha l’obbligo di adeguare la
costruzione alle norme di sicurezza vigenti a tutela da eventi calamitosi determinati da incendi (impianti elettrici,
scale antincendio, uscite antifolla ect.).
2.
In caso di ampliamenti funzionalmente autonomi e, laddove venga richiesto un qualunque intervento, il
concessionario ha l’obbligo di esperire ogni tentativo progettuale perchè venga rispettato quanto previsto dalle
sopraccitate norme di sicurezza.
ART. 16
1.
Il concessionario è tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni
relative al permesso di costruire, direzione dei lavori, imprese e concessionario.
ART. 17
1.
Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.
ART. 18
1.
Ogni concessionario, laddove previsto, ha l’obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.
ART. 19
1.
Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.
ART. 20
1.
Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale.
ART. 21
1.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria a suo insindacabile giudizio.
ART. 22
1.
L’Amministrazione si riserva di abbattere le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità,
previo preavviso di giorni 15 al concessionario.
ART. 23
1.
Nelle more dell’approvazione del piano regolatore, l’altezza delle sopraelevazioni, che deve essere sempre
compatibile con i limiti imposti dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e relativi DD.MM. attuativi, non deve
superare l’altezza massima dei manufatto circostanti. Ove la cappella da sopraelevare è posta in zona in pendio, la
sopraelevazione dovrà seguire l’andamento dello stesso.
ART. 24
1.
I progetti relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e manutenzione straordinaria (sostituzione
solai - interventi strutturali - restauri e pitturazione totale delle facciate dei manufatti e tutte le altre opere
strutturali, che non prevedono aumenti di superficie e di volumi), devono essere redatti e firmati da un Ingegnere,
Architetto, Geometra o Perito Edile.
2.
Di norma, i progetti devono essere presentati in 5 copie e corredati da:
a) relazione tecnica descrittiva;
b) planimetria generale in scala adeguata ;
c) planimetria della zona d’intervento in scala adeguata (stato dei luoghi e stato di progetto);
d) piante piano volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d’ingombro della costruzione oggetto
della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
e) pianta in scala 1:100 o 1:50;
f)
almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50;
60
g)
3.
documentazione fotografica.
La relazione tecnico descrittiva deve, sommariamente, indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto
delle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria, di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza
impiantistica.
ART. 25
1.
Nella costruzione di nuove tombe, nella demolizione e ricostruzione e nelle sopraelevazioni e ristrutturazioni,
dovranno essere adottate le sotto elencate prescrizioni:
A) Viali di prima classe:
A.1 da intendersi il viale principale ingresso n° 1 - Viale Maria SS. Della Visitazione e viale dello Spirito
Santo fino alla Tomba distinta al fog. 2 particella 319 e tutto il viale dal terzo 3° ingresso - viale S.
Antonio e viale S. Francesco, comprese le tombe distinte al foglio 3 partt. 864 e 257.
A.2
Per le Tombe esistenti nel viale di prima classe, dietro la tomba n° 319/2, viali S. Elisabetta e S.
Alfredo, trattandosi di tombe di relativa recente costruzione, sono applicate le norme per i viali di 2^
classe - fogli 1 - 2 - 3 - 4, salvo l'altezza massima.
A.3
L'altezza del manufatto alla linea di gronda non può superare i cinque metri di altezza dalla quota del
viale principale, salvo altezze inferiori imposte dalla legislazione antisismica vigente.
A.4
Tutti i prospetti dovranno essere rivestiti con pietra naturale da intaglio nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche circostanti ed utilizzando materiali simili a quelli esistenti.
A.5
La copertura delle nuove edicole deve essere in linea con le tendenze del linguaggio architettonico
contemporaneo e se realizzata a falda inclinata, deve avere una pendenza massima del 35%, con tegole
tipo coppi.
A.6
Relativamente al convogliamento delle acque piovane, si consigliano gronde e pluviali in rame di
ridotte dimensioni con diam. massimo di 60 mm.
A.7
Eventuali monumenti, dovranno essere realizzati in pietra naturale locale.
A.8
Gli infissi devono essere in legno o ferro battuto di colore nero o grigio fumé.
A.9
La distanza tra le tombe non può essere inferiore a 50 cm.
B) Viali di seconda classe: fogli 1- 2 - 3 - 4.
B.1
Per i suoli con lato prospettico principale dalle dimensioni minore e/o uguale a m. 2,00, l’altezza
massima consentita alla linea di gronda è di ml. 3.40, salvo altezze inferiori imposte dalla legislazione
antisismica vigente.
B.2
Per i suoli con lato prospettico principale dalle dimensioni maggiore m. 2,00 l'altezza massima
consentita alla linea di gronda, è di ml. 4,40, salvo altezze inferiori imposte dalla legislazione
antisismica vigente.
B.3
È’ consentito, nel prospetto principale, l'uso di travertino bucciardato o liscio non lucidato, pietra di
Comiso, pietra di Siracusa; mentre per le restante parti è consentito anche l'uso d'intonaco del tipo
livigni nella gamma dei colori giallo paglierino.
B.4
La copertura delle nuove edicole deve essere in linea con le tendenze del linguaggio architettonico
contemporaneo e se realizzata a falda inclinata, deve avere una pendenza massima del 35%, con tegole
tipo coppi.
B.5
Relativamente al convogliamento delle acque piovane, si consigliano gronde e pluviali in rame di
ridotte dimensioni con diametro massimo di 60 mm.
B.6 Eventuali monumenti, da sistemare sui prospetti, possono essere in pietra naturale da intaglio o marmo
bianco non levigato e comunque con materiali similari al preesistente.
B.7 Gli infissi possono essere in legno, ferro o alluminio preverniciato, di colore nero o grigio antracite.
B.8
La distanza tra le tombe non può essere inferiore a cm. 40, salvo in casi particolari che tale
distanza comporti uno stravolgimento dei lotti.
C) Viali di seconda classe Foglio 5 ( zona nuova)
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C.1
Per i suoli con lato prospettico principale dalle dimensioni minore e/o uguale a m. 2,00 l'altezza
massima consentita alla linea di gronda, è di ml 3,40, salvo altezze inferiori imposte dalla legislazione
antisismica vigente.
C.2 Per i suoli con lato prospettico principale dalle dimensioni maggiori di m.2,00 l'altezza massima
consentita alla linea di gronda, è di ml. 4,40, salvo altezze inferiori imposte dalla legislazione
antisismica vigente.
C.3
I prospetti oltre che in pietra naturale da intaglio e intonaco tipo livigni, è consentito, il rivestimento
con travertino bocciardato o liscio non lucidato, con marmo bianco o nero Africa.
C.4
La copertura delle nuove edicole deve essere in linea con le tendenze del linguaggio architettonico
contemporaneo e se realizzata a falda inclinata, deve avere una pendenza massima del 35%, con tegole
tipo coppi.
C.5
Relativamente al convogliamento delle acque piovane, si consigliano gronde e pluviali in rame di
ridotte dimensioni con diametro. massimo di 60 mm.
C.6 Eventuali monumenti, da sistemare sui prospetti, possono essere in pietra naturale da intaglio o marmo
bianco non levigato e, comunque, con materiali similari al preesistente.
C.7
Gli infissi possono essere in legno, ferro o alluminio preverniciato, di colore nero o grigio antracite.
C.8
La distanza tra le tombe non può essere inferiore a cm. 40.
D) Sopraelevazioni e ristrutturazione delle edicole esistenti:
D.1
Per le ristrutturazioni dei prospetti e/o rifacimento degli stessi, valgono le norme di cui sopra, ognuno
secondo il sito di ubicazione.
D.2
La proposta di rivestimento totale dei prospetti di tombe esistenti con marmo o granito sarà posto al
vaglio del Servizio Cimiteriale per acquisire i pareri di competenza.
D.3 Per quanto attiene le sopraelevazioni, fermo restando le altezze massime consentite, per la zona, i
prospetti devono essere continuati con lo stesso materiale e tipologia del preesistente. Se la facciata
principale è realizzata in pietra lavorata, la sopraelevazione deve prevedere la continuità del
preesistente, con lo stesso materiale e stesso stile. Eventuali fregi architettonici di fattura artistica,
debbono essere ricollocati in cima alla sopraelevazione.
D.4
Nei casi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione, in ogni zona devono, altresì, essere
garantite, nel rispetto del preesistente allineamento viario, le misure minime da manufatti viciniori
che consentano un sicuro e facile accesso ai locali destinati alla sepoltura.
ART. 26
1.
La realizzazione di nuovi loculi interni non deve modificare ed ampliare il volume esistente ed il numero dei loculi
di progetto, non deve superare di norma al 30% dei loculi già esistenti. Per tale intervento occorre il permesso di
costruire.
ART. 27
1.
Qualora le tombe ed in genere qualunque manufatto nei cimiteri vengano lasciati in stato di abbandono per incuria
e per mancata manutenzione e, per tale causa, possono costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, il
Comune può senz’altro procedere direttamente alla demolizione ovvero alla sistemazione dell’opera, provvedendo
alla conservazione dei resti mortali in sepoltura da destinarsi almeno per 5 anni. Di tutto ciò sarà redatto verbale dal
Servizio Cimiteriale.
2.
In caso non vi sia preoccupazione d’imminente pericolo, il Comune curerà a diffidare nei modi di legge i possibili
interessati ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà il Servizio Cimiteriale.
3.
Qualora essi non vi ottemperino o, eventualmente, siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi ovvero
rappresentanti della famiglia del concessionario, sarà provveduto in conformità al comma 1.
4.
Le aree risultanti dalle demolizioni di cui ai precedenti articoli saranno lasciate libere per un biennio. Trascorso tale
termine senza che i concessionari, i loro eredi o aventi causa abbiano richiesto di riedificare le tombe, il Comune
pronuncerà la decadenza della concessione a norma dell’art. 83 del Regolamento e disporrà dell’area per altre
costruzioni da parte sua o di privati. Trascorsi 5 anni dalla demolizione, il Comune avrà il diritto di trasferire gli
avanzi mortali conservati in uno degli ossari comunali.
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5.
Qualora venisse richiesto, nel suindicato biennio, di riedificare l’opera, gli interessati dovranno corrispondere al
Comune l’importo della eseguita demolizione, nonché il fitto dei loculi occupati determinato nella misura annua
del 10% della tariffa massima della concessione di un mq. di suolo vigente al momento della richiesta.
6.
Per la riedificazione dell’opera funebre la procedura tecnica è quella prevista per la costruzione di manufatti
funebri, compresi gli oneri per il rilascio del permesso di costruire.
ART. 28
1.
Qualora, nei loculari comunali, la mancanza di manutenzione determini solo la caduta del marmo di chiusura, il
Comune provvede, a proprie spese, alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra gli avanzi mortali,
dando nello stesso tempo avviso al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa della eseguita chiusura provvisoria,
perchè provveda all’integrale ripristino e rimborsi le spese sostenute dall’Ente.
2.
Trascorso un quinquennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perchè il concessionario non abbia
ottemperato all’invito, sia perchè il concessionario risulti irreperibile, la concessione decade senza alcun diritto di
rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi ovvero aventi causa.
3.
Per l’introduzione di nuove lapidi, in sostituzione di quelle rotte, il richiedente è tenuto a presentare istanza in carta
semplice indirizzata al Servizio Cimiteriale.
ART. 29
1.
La decadenza del permesso di costruire è determinata :
a) dalle cause di cui all’art. 83 del Regolamento Comunale ;
b) dall’inosservanza alle norme sulla tutela previdenziale, assistenziale e di sicurezza dei lavoratori impiegati
della Ditta esecutrice dell’opera o del manufatto funebre, che dovrà comunque essere iscritta alla C.C.I.A.A.
per la categoria ―lavori edili‖.
ART. 30
1.
Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione ed autorizzazione o
nel caso di inosservanza alle prescrizioni amministrative contenute nel permesso a costruire o nell’atto
autorizzativi, è comminata una sanzione da € 50,00 ad € 150,00. La stessa sanzione è prevista anche in caso di
inadempienze riguardanti lavori eseguiti in regime di comunicazione.
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ALLEGATO “G”
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI
CAPO I
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente allegato disciplina, ad integrazione:
– della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: ―Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni
delle ceneri‖;
– della legge regionale - Sicilia – 17 agosto 2010, n. 18, recante: ―Disposizione in materia di cremazione, delle salme e
di conservazione, affidamento e / o dispersione delle ceneri‖;
la cremazione, la conservazione, l’affidamento e/o dispersione delle ceneri in tutto il territorio comunale.
CAPO II
CREMAZIONE
Art. 2 – Disciplina della cremazione.
1. La materia è disciplinata:
– dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, della
legge 29/10/1987, n. 440, recante: ―Provvedimenti urgenti per la finanza locale‖;
– dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: ―Disposizioni urgenti in
in materia di enti locali‖;
– dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: ―Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri‖;
– dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: ―Regola mento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285: Circolare esplicativa‖;
– dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: ―Regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa‖;
– dalla legge regionale – Sicilia - 17 agosto 2010, n. 18, recante: ―Disposizioni in materia di cremazione delle salme, e
di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri‖;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.
Art. 3 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del
luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge
30 marzo 2001, n. 130, recante: ―Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri‖.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dalle norme
Statali.
3. La domanda per l’autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal
comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive
variazioni.
Per ogni cremazione l’ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e
conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle
ceneri.
Art. 4 – Identità delle ceneri.
1. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione
adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita,
al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
Art. 5 – Feretri per la cremazione.
1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di
ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.
1. In caso di comprovata insufficienza di sepolture, dovuta ad assoluta carenza di spazi all’interno delle aree cimiteriali,
previa idonea certificazione rilasciata dal dirigente del competente settore, l’ufficiale di stato civile autorizza la
cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
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2. La cremazione ai sensi del comma 1 avviene solo con il consenso dei familiari del defunto ed
ove non risulti espressa volontà contraria del defunto medesimo.
I familiari sono chiamati ad esprimere il consenso di cui al precedente periodo nell’ordine espressamente indicato dal
successivo art. 12, comma 1.
3. Nei casi in cui non risulta possibile ottenere il consenso dei familiari del defunto, per accertata e
documentata irreperibilità di tutti i soggetti a tal fine legittimati ai sensi del precedente comma,
si procede alla cremazione dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso
all’albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all’ingresso del cimitero‖.
Art. 7 – Crematori.
1.Questo comune è interessato alla costruzione del crematorio.
Art. 8 – Caratteristiche dell’urna cineraria.
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna
cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a
freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di
morte del defunto.
Art. 9 – Destinazione delle ceneri.
1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano
realizzate in materiali non deperibili;
b) interrate all’interno del cimitero;
c) disperse;
d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in
un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai famigliari.
Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri.
1. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130,
recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto,
comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata
all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto
di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell’ufficiale dello stato civile,
soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
Art. 11 – Iscrizione ad associazione.
1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire
l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera
datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale
chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse,
nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
Art. 12 – Mancata individuazione dell’affidatario o dell’incaricato della dispersione.
1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della
dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del
codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.
1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,
quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77
del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza
di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente
articolo.
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CAPO IV
AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri.
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria,
sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria.
3. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta
del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel
caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla
cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è
avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.
Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso,
una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l’urna.
7. L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione
alla realizzazione di sepoltura privata.
Art. 17 – Conservazione dell’urna.
1. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale.
Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro
conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento della
urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di
nuova destinazione.
3. L’affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l’urna non sia profanata e sia protetta da possibili
asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione dell’ufficiale
dello stato civile, con presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4;
5. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
Art. 18 – Recesso dall’affidamento – Rinvenimento di urne.
1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al
cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.
Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
CAPO V
NORME FINALI
Art. 19 – Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in
suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: ―Codice in materia di
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protezione dei dati personali‖. Il Dirigente/Responsabile dell’ufficio di stato civile, a cui competono la tenuta dei
registri cimiteriali, le autorizzazione al seppellimento, trasporto, cremazione, pratiche di ammissione al deposito di
osservazione, adotterà i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa dei predetti atti, garantendo la tutela dei
dati personali.
Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari.
1. Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, sono osservati, in quanto applicabili:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: ―Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile‖;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: ―Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri‖;
- la legge regionale – Sicilia - 17 agosto 2010,n.18 recante: ―Disposizioni in materia di cremazione,
conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri‖;
nonché‚ ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza
con la materia.
Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.
1. Il presente allegato al regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme
regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
Art. 22 – Pubblicità del regolamento.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c.
1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché
ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 23 – Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente allegato al regolamento ed il regolamento stesso si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.
Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni.
1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla
polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2.Chiunque viola le disposizioni di cui al presente allegato al regolamento di polizia mortuaria ed al regolamento stesso,
fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall’art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
unico della legge sull’ordinamento degli enti locali).
3. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in
applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e
successive modificazioni.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
Art. 25 – Entrata in vigore - Attuazione.
1. Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività
della deliberazione di approvazione. Tuttavia agli articoli, che dipendono dal Piano Regolatore Cimiteriale, verrà data
attuazione dopo l’approvazione e l’entrata in vigore dello stesso.
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