TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° il Giudice designato

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TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° il Giudice designato
T RI B U N AL E DI R O M A
S E ZI O NE L A VO RO 4 °
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, sciogliendo la riserva di cui
all’udienza del 6.6.2016 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 1 commi 47-69 L. n.92/2012
nel procedimento iscritto al n. R.G. XXXX
TRA
XXXX, elettivamente domiciliato in XXXX presso lo studio degli Avv.ti XXXX,
XXXX e XXXX che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
XXXX SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa XXXX,
elettivamente domiciliata in XXXX presso lo studio dell'Avv.to XXXX che,
unitamente all'Avv.to XXXX, la rappresenta e difende giusta procura a margine della
memoria difensiva,
RESISTENTE
Con ricorso depositato in via telematica XXXX ed iscritto a ruolo XXXX il sig.
XXXX esponeva: che la resistente ha quale oggetto sociale il lavoro aereo
qualificato, e tra l'altro il servizio di trasporto sanitario di emergenza mediante
elicotteri e aerei, definito anche HEMS; che nel XXXX la XXXX spa si è aggiudicata
due appalti per il servizio HEMS della Regione XXXX presso ARES e SUEM della
Regione XXXX; che l'XXXX il ricorrente, in possesso di licenza commerciale di
pilota di elicotteri e di abilitazione strumentale IR (licenza ed abilitazione necessari al
servizio HEMS) nonchè dell'abilitazione alla guida dell'elicottero A109E, veniva
assunto dalla XXXX spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo
svolgimento della mansione di pilota di 2° ccnl Piloti di Elicottero; di avere espletato
la propria attività di copilota dapprima nell'ambito dell'aeroporto di XXXX , di essere
poi stato trasferito nel periodo XXXX in XXXX per operazioni di eliambulanza
nell'ambito militare e di avere quindi prestato servizio da XXXX sino alla cessazione
del rapporto di lavoro presso il servizio SUEM a XXXX; di aver conseguito durante
il rapporto di lavoro con la resistente l'abilitazione off-shore, l'abilitazione per il
pilotaggio di nuovi elicotteri acquistati dalla società EC135, la licenza di pilota di
linea (ATPL) e quindi promosso di grado a pilota di Prima; che il costo per il
conseguimento delle indicate abilitazioni è stato supportato interamente dalla società;
di avere quale requisito professionale un totale di 1598,58 ore di volo; di avere
ricevuto il XXXX un avviso da parte della società, indirizzato a tutti i piloti, in cui si
ribadiva la necessità per tutti i membri dell'equipaggio di detenere le abilitazioni Off
Shore, Mountain Aerial Work, evidenziando che "la mancanza di uno o entrambi i
requisiti richiesti può determinare l'impossibilità di inserimento nella normale
turnazione operativa" e la necessità di conseguire le predette abilitazioni "entro e non
oltre il XXXX"; di avere comunicato alla resistente via mail il XXXX di possedere
l'abilitazione off-shore e di avere provveduto in merito alla richiesta abilitazione
aerial mountain work a contattare Enac e di essere in attesa di una risposta;che con
comunicazione del XXXX la resistente apriva procedimento disciplinare nei suoi
confronti, contestando al ricorrente, con riferimento all'invito al conseguimento di
titoli specifici, quali il volo off-shore e l'aerial mountain work, la mancata attivazione
del ricorrente e l'autonoma adozione dei gradi da primo Ufficiale sulla divisa in
assenza di formale assegnazione dei gradi; che il XXXX il ricorrente, in sede di
audizione ex art. 7 L. 300/70, ribadiva la non obbligatorietà alle abilitazioni richieste
dalla società, in quanto assunto come secondo pilota, nonché le difficoltà economiche
nell'affrontare i costi richiesti e di essere d'accordo ad effettuare le qualificazioni
richieste; che la procedura veniva chiusa con comunicazione del XXXX con il
provvedimento di censura del fatto contestato; che con comando del XXXX la società
ordinava al ricorrente di partecipare al corso per il conseguimento dei titoli per il volo
aerial mountain work, che si sarebbe tenuto presso la XXXX srl, in XXXX, con
oneri e spese a carico del ricorrente per l'importo di € XXXX; che con comunicazione
del XXXX il ricorrente contestava il provvedimento sanzionatorio irrogatogli e
manifestava la propria disponibilità alla frequentazione della scuola per l'abilitazione
del lavoro in montagna, contestando tuttavia l'addebito oneroso del suddetto corso di
abilitazione; che con comunicazione del XXXX la società contestava al ricorrente che
lo stesso, non ottemperando al comando impartitogli, non si sarebbe presento al corso
del XXXX; di avere reso le sue giustificazioni nel corso dell'audizione dell'XXXX; di
essere stato licenziato con lettera di licenziamento del XXXX sul presupposto che le
giustificazioni rese avrebbero confermato il rifiuto del lavoratore ad ottemperare al
comando impartito con lettera del XXXX; che con la medesima lettera, titolata
licenziamento per giusta causa, la società comunicava che in subordine, in
considerazione del nuovo mercato di riferimento, aveva deciso di sopprimere la
posizione professionale del ricorrente, in quanto non più rispondente alle esigenze
aziendali, per le quali era divenuto necessario che i piloti della società fossero in
possesso anche dell'abilitazione aerial mountain work, pena l'impossibilità di
inserimento nella normale turnazione operativa e che, non avendo a disposizione
ulteriori e diverse posizioni professionali compatibili con professionalità analoghe a
quelle del ricorrente, il rapporto doveva considerarsi risolto anche per tale motivo;
che la società aveva in essere al momento del licenziamento del ricorrente contratti di
appalto con la Regione XXXX e XXXX; che la resistente svolge servizi che coprono
le 24 ore sulle basi di XXXX e XXXX e servizi entro le 12 ore sulle basi di XXXX,
XXXX e XXX; che sui servizi H24 è necessaria la presenza sia del comandante che
del copilota mentre sui servizi H12 possono essere impiegati anche equipaggi formati
dal singolo pilota; che per potere essere impiegati sui servizi con pilota singolo,
quest'ultimo deve avere un bagaglio di 2000 ore di volo certificate; che il ricorrente
ha 1.595,58 ore di volo certificate e quindi non è idoneo ad essere impiegato come
single pilot; che il capitolo 6.1 del capitolato speciale d'oneri per l'affidamento
dell'appalto ARES 118 prevede il possesso dell'abilitazione al lavoro in montagna e
all'attività fuori costa solo in capo al pilota comandante e non anche al copilota,
mentre tale abilitazione non è prescritta nemmeno in capo al comandante nel
capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicotteri
per la Regione XXXX; di avere impugnato il licenziamento con lettera spedita il
XXXX e con ulteriore lettera del XXXX; che successivamente al licenziamento del
ricorrente la società ha assunto nuovi piloti per lo svolgimento della medesima
identica attività espletata dal ricorrente; che l'ultima retribuzione globale di fatto
percepita ammonta ad € XXXX; che al momento del licenziamento la società
occupava più di 15 dipendenti nel comune di XXXX e comunque più di 60 nel
territorio nazionale.
In punto di diritto il ricorrente deduceva: che il licenziamento intimatogli è illegittimo
per insussistenza di giusta causa; che non vi è corrispondenza tra il fatto contestato
(mancata presenza al corso del XXXX) e quello posto alla base del licenziamento
(rifiuto del lavoratore al comando di partecipare al corso per l'abilitazione Aerial
Mountain Work); che non è stato contestato un fatto materiale rilevante ai fini
disciplinari, con conseguente illegittimità del licenziamento; che la contestazione è
generica quanto al fatto materiale contestato; che il rifiuto di ottemperare al comando
impartito non ha formato oggetto di contestazione specifica; che l'insussistenza del
fatto materiale può apprezzarsi anche sotto il diverso profilo della inesistenza della
condotta addebitata al lavoratore; che il licenziamento si fonda sulla mancata
ottemperanza al formale comando impartito al ricorrente e consistente nella
partecipazione al corso per il titolo di mountaion aerial work, con addebito del
relativo costo al dipendente; che in realtà il comando non è mai stato disatteso dal
lavoratore il quale ha più volte manifestato la piena disponibilità a frequentare il
corso laddove la società se ne fosse accollata il relativo costo; che pertanto il
licenziamento è illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18 comma 4° L.
300/70; che il fatto richiamato dall'art. 18 deve essere giuridicamente rilevante; che
occorre quindi valutare la legittimità del comando che si assume illegittimamente
disatteso; che nessuna norma, né di carattere individuale né di ccnl o di CIA impone
al lavoratore, primo e secondo pilota, di acquisire l'abilitazione in questione, per di
più sopportandone i costi; che la non obbligatorietà dell'abilitazione in capo ai piloti
di 1° e 2° e l'assenza di una previsione in tal senso nei contratti di appalto gestiti dalla
resistente, e nei quali il ricorrente era impiegato, rendono la qualifica professionale
richiesta non necessaria per l'espletamento delle mansioni di copilota; che non si può
ritenere legittimo un comando che imponga al lavoratore di sostenere oneri
economici per soddisfare un'esigenza aziendale e che di fatto si tradurrebbe in una
illegittima riduzione della retribuzione; che in subordine il licenziamento è illegittimo
in quanto sproporzionato rispetto all'addebito contestato; che la mancata
partecipazione del lavoratore il XXXX al primo incontro del corso per il
conseguimento dell'abilitazione al lavoro in montagna non può costituire un illecito
disciplinare tanto grave da giustificarne il licenziamento; che, con riferimento alla
dedotta sussistenza di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non vi era
alcuna reale esigenza aziendale che imponesse l'abilitazione al lavoro in montagna
per il ricorrente, atteso che nei contratti di appalto gestiti dalla resistente tale
abilitazione è richiesta unicamente per il pilota comandante e non anche per il
secondo pilota; che il ricorrente non potrebbe essere impiegato come single pilot non
avendo il numero di ore di volo previste; che nessuna soppressione della posizione
professionale ricoperta dal ricorrente, quella di copilota, risulta attuata dall'azienda,
atteso che la stessa nello svolgimento almeno per i servizi H24 necessità della
contemporanea presenza sull'aeromobile sia del pilota con qualifica di comandante,
che deve avere l'abilitazione in questione, sia del copilota, per il quale invece non è
richiesta tale abilitazione; che anche nella ipotesi in cui si ritenesse sussistere il
motivo posto alla base del recesso, il licenziamento sarebbe comunque illegittimo per
mancata prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni
equivalenti ovvero in altra attività dell'impresa; che la posizione di copilota non è
stata soppressa, tanto che la resistente ha effettuato nuove assunzioni per sostituire il
sig. Vita dopo il suo licenziamento; che il licenziamento, anche qualora sorretto da
giustificato motivo oggettivo, è illegittimo per violazione della procedura prevista
dall'art. 7 L. 604/66, totalmente omessa dalla resistente.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: in via principale
condannare la XXXX spa alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a
corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € XXXX (o
comunque la retribuzione ritenuta come dovuta dal Giudicante) maturata e maturanda
dal giorno del licenziamento e sino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di
lavoro, ovvero altra retribuzione maggiore o minore determinata dal Giudice, in
misura non inferiore a cinque mensilità; in subordine condannare la società convenuta
a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria nella misura massima pari a 24
mensilità, sulla base della retribuzione globale di fatto nella misura mensile di €
XXXX, ovvero altra retribuzione maggiore o minore determinata dal Tribunale e
comunque non inferiore a 12 mensilità; in via ulteriormente gradata, accertare e
dichiarare nullo, annullabile e inefficace il licenziamento comminato per violazione
dell'articolo 7 L. n. 604/66 come modificato dall'art. 1 comma 40 L. n.92/2012 e per
gli effetti condannare la società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità
risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione, pari ad € XXXX e comunque nella
misura non inferiore a 6 mensilità di retribuzione; con vittoria di spese, competenze
ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da liquidarsi ex
DM n. 55/2014.
La società resistente si costituiva in giudizio depositando memoria di costituzione e
relativi allegati chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
In particolare la XXXX spa deduceva:di avere ad oggetto il lavoro aereo qualificato;
di essere vincitrice di due appalti, l'uno con il servizio ARES presso la Regione
XXXX, con decorrenza dal XXXX, e l'altro, SUEM con la Regione XXXX dal
XXXX; che il ricorrente è stato assunto il XXXX con qualifica di "Pilota di Seconda
con Salario d'Ingresso"; che al momento dell'assunzione il ricorrente non possedeva
l'abilitazione sull'elicottero A109E e tale passaggio è stato ottenuto dopo l'assunzione
presso XXX, con costi a carico di quest'ultima; che il ricorrente, pur avendo sin
dall'assunzione prestato servizio presso l'aeroporto di XXXX, da XXXX a XXXX
XXXX ha svolto la sua attività lavorativa non solo in XXXX ma anche sulle basi di
XXXX e XXXX, per poi lavorare da XXXX a XXXX XXXX presso le basi di
XXXX e XXXX, successivamente nel 2013 a XXXX e tra la base di XXXX e
XXXX nel XXX; che l'abilitazione Off-Shore non è stata conseguita presso XXXX
spa ma riconosciuta d'ufficio dall'Enac sulla base di un'attestazione rilasciata da
XXXX spa delle ore di volo effettuate "fuori costa"; che anche la licenza di pilota di
linea ATL è stata acquisita dal ricorrente grazie ai tioli professionali del sig. XXX e
la resistente si è fatta carico solo dell'esame pratico di volo; che al momento del
licenziamento le basi di XXXX, XXXX e XXXX erano deputate ai servizi entro le 12
ore (H12) e quelle di XXXX e XXXcoprivano le 24 ore, mentre da XXXX XXXX la
base di XXXè diventata anch'essa H24; che la società, nell'ottica di una maggiore
sicurezza aziendale, ha sempre richiesto anche ai copiloti di munirsi delle abilitazioni
possedute dai comandanti atteso che, nel caso di un imprevisto in volo, come un
malore del comandante, il copilota deve essere in grado di portare a termine la
missione;che il requisito delle 2000 ore di volo per svolgere la funzione di single
pilot non è previsto dalla normativa europea EASA; che per lo più negli appalti vinti
con la Regione XXXX e XXXX, se il ricorrente avesse conseguito l'abilitazione
aerial mountain work, avrebbe potuto svolgere altri servizi assicurati dalla resistente,
quali quelli relativi all'attività di antincendio boschivo/lavoro al gancio baricentrico,
per i quali è richiesta l'abilitazione in questione; di avere assunto due nuovi piloti
aventi la medesima qualifica del ricorrente (Primo Ufficiale) ma in possesso
dell'abilitazione Aerial Mountain Work; di contestare la sussistenza del requisito
dimensionale.
In punto di diritto la società resistente deduceva: la decadenza ex art. 6 comma II L.
604/66 avendo il ricorrente impugnato il licenziamento il XXXX e depositato il
ricorso XXXX, oltre il termine di 180 giorni previsto dalla normativa per
l'instaurazione del giudizio di licenziamento; l'inapplicabilità dell'art.18 L. 300/70 per
mancanza del requisito dimensionale, non occupando la società nel comune di
XXXX alle sue dipendenze più di 15 lavoratori e non avendo alle sue dipendenze più
di 60 lavoratori, con conseguente inammissibilità del ricorso per erronea applicazione
del rito previsto dall'art. 1 comma 47 e seg. L. 92/2012 attesa la non applicabilità
dell'art. 18 L. 300/70; che non sussiste una netta differenza tra mancata presentazione
al corso e rifiuto di conseguire l'abilitazione; che la procedura ha avuto ad oggetto
fatti identici dai quali consegue la legittimità della sanzione irrogata; che il rifiuto del
lavoratore costituisce inadempimento suscettibile di non rendere più proseguibile il
rapporto di lavoro; che l'insussistenza del fatto contestato postula l'inesistenza
dell'addebito indirizzato al lavoratore; che il fatto materiale, ammesso dal ricorrente,
è sussistente ed è stato di gravità tale da legittimare il recesso datoriale; che tale
rifiuto ha costituito grave insubordinazione, rilevante disciplinarmente; che la
mancata volontà dei piloti di aggiornarsi avrebbe comportato gravissime ricadute nei
confronti dell'organizzazione aziendale; che l'acquisizione di una abilitazione
professionale superiore, ovvero in più rispetto al pregresso know how di ciascun
pilota non può essere a carico dell'azienda, trattandosi di un titolo personale che il
pilota mantiene per tutto il suo curriculum; che non essendovi una clausola di stabilità
nei rapporti contrattuali con i piloti, l'XXXX avrebbe dovuto accollarsi i costi
integrali di un corso che avrebbe permesso al pilota di acquisire un titolo necessario,
senza alcuna certezza della permanenza del pilota finanziato presso la propria
struttura; che in ragione di ciò la resistente permette il miglioramento dei propri
dipendenti di volo senza però doversi accollare le relative spese, secondo una prassi
consolidata aziendale, accettata dai dipendenti, che il ricorrente ha ritenuto di
disattendere in maniera arbitraria; che tale prassi trova conferma nelle mail, prodotte
dalla resistente, inoltrate da alcuni piloti con l'accettazione della partecipazione ai
corsi con pagamenti personali, non addebitati alla società; che la società non ha alcun
obbligo legale di corrispondere le spese e di sostenere i corsi dell'aggiornamento
professionale dei piloti, dovendo ex art. 9 del ccnl di categoria avere esclusivamente
"cura di offrire, per quanto possibile, pari opportunità di miglioramento delle
qualifiche, ai propri piloti"; che tutti i piloti di XXXX provvedevano a conseguire le
abilitazioni richieste (off shore e aerial mountain) ad eccezione del ricorrente e di altri
4 piloti; che la necessità di un aggiornamento professionale non più procrastinabile, la
cui assenza avrebbe comportato l'inidoneità lavorativa del pilota, era tale da non
tollerare ulteriori proroghe, atteso che in presenza del secondo rifiuto (il primo
sanzionato con una censura) a conseguire l'abilitazione richiesta, il pilota non avrebbe
potuto svolgere l'attività, anche relativa agli appalti vinti, costringendo la società ad
estrometterlo dalla turnazione e dall'assegnazione dei voli e sostituirlo con altro pilota
da assumere; che la presunta difficoltà economica del ricorrente non avrebbe potuto
costituire motivo tale da legittimare il suo rifiuto, anche alla luce della offerta della
società di anticipare l'importo del corso del dipendente, con un piano di rientro in 24
mesi; che il corso era fondamentale per poter ricoprire il ruolo di copilota, sempre al
fine di possedere le medesime abilitazioni del Comandante; che la rata mensile di
rimborso sarebbe stata di € XXXX e dunque ad una cifra irrisoria, anche alla luce del
corrispettivo mensile percepito dal lavoratore; che la proporzione tra addebito e
sanzione è dimostrata dalla gravità del comportamento del pilota (insubordinazione
grave) il quale con il suo atteggiamento ha disatteso un ordine legittimo, derivante da
prassi della società; che le nelle missioni concernenti la copertura dei servizi H24 (su
XXXX e XXXX), pur essendo l'abilitazione formalmente necessaria solo per il pilota
comandante, essa deve comunque essere detenuta anche dal copilota, dovendo
quest'ultimo essere in grado di svolgere tutte le funzioni del comandante in caso di
difficoltà, malattia o altro impedimento di quest'ultimo; che, con riferimento al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda non aveva la possibilità di
ricollocare il lavoratore, atteso che non avendo l'abilitazione AMW il pilota non
poteva più essere adibito allo svolgimento di mansioni per le attività H24 presso le
basi di XXXX e XXXX; che per le basi di XXXX, XXXX e XXXX cd H12 il pilota
avrebbe dovuto avere un bagaglio di ore certificato pari a 2000 ore di volo, non
posseduto dal ricorrente che aveva 1595,58 ore e quindi non poteva essere adibito a
mansioni in single pilot; che dato il requisito dimensionale dell'azienda non trova
applicazione il regime sanzionatorio previsto dai commi da IV a VII dell'art. 18 L.
300/70; che in caso di accertata violazione della procedura ex art. 7 L. 604/66
l'indennità risarcitoria prevista al massimo è pari a sei mensilità; che solo ove ritenuta
insussistente la giusta causa avrebbe dovuto valutarsi la sussistenza del giustificato
motivo oggettivo addotto; che nell'ipotesi di condanna della convenuta al pagamento
della indennità prevista dall'art. 18 in favore del ricorrente deve dedursi quanto
percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum.
All’udienza del 6.6.2016, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione,
sentite le parti, dopo la discussione, il Giudice si riservava.
*****
Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla XXXX spa.
Invero, dalla consultazione della Consolle del Magistrato emerge che il ricorso è stato
trasmesso telematicamente l'XXXX, e dunque entro il termine di 180 giorni
dall'impugnazione del licenziamento del XXXX, ed iscritto a ruolo l'XXXX.
Sussiste altresì il requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicazione della
tutela ex art. 18 L. 300/70, il quale prevede che "Le disposizioni dei commi dal quarto
al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di
cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore
o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto
da XXXX spa con decorrenza XXX con qualifica di Pilota 2° salario ingresso del
ccnl Piloti di Elicottero con mansioni di pilota, con "luogo predominante di lavoro"
presso la sede di XXXX(cfr. lettera di assunzione, doc.2 fasc. ricor.); dalla visura
camerale della società resistente prodotta dal ricorrente (doc.1) emerge che la XXXX
spa presso la sede di XXXX nel XXXX aveva una media di 34 dipendenti.
Sussiste pertanto il requisito dimensionale richiesto dall'art. 18 L. 300/70 e, in
conseguenza, il procedimento è stato correttamente incardinato con il rito ex art. 1
comma 47 e ss. L. n.92/2012.
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che:
- con mail del XXXX inoltrata a vari piloti, tra cui il ricorrente, la società resistente
ha chiesto "in riferimento ai requisiti personali relativi agli equipaggi di condotta
richiesti dai capitolati di appalto, con particolare riferimento al possesso di "Off
Shore" e "Mountain Aerial Work", si ribadisce la necessità che tutti i membri di
equipaggio di condotta detengano tali abilitazioni. La mancanza di uno o entrambi i
requisiti richiesti può determinare l'impossibilità di inserimento nella normale
turnazione operativa e dunque il mancato impiego delle unità interessate. Si
evidenzia pertanto la necessità che entro e non oltre il XXXX venga data evidenza del
conseguimento delle abilitazioni in oggetto" (doc.7); con successiva mail del XXXX
la società resistente ha inviato nuovamente la mail del XXXX al ricorrente e agli altri
piloti pregando di "prenderne necessaria visione e porre in essere le azioni
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi" (doc.7);
- con lettera n. prot. XXXX XXXXspa ha aperto nei confronti del ricorrente
procedimento disciplinare con la seguente contestazione:" Con la presente spiace
verificare, facendo seguito agli inviti e solleciti aziendali rivolti al conseguimento di
alcuni titoli specifici quali il volo off shore e l'aerial mountain work, la mancata
applicazione delle indicazioni de quo ovvero la mancata attivazione da parte della Sv
di un qualsiasi genuino atteggiamento rivolto primum alla propria crescita
professionale ma sopratutto alla tutela dell'interesse Aziendale. E' da rilevare come
tali indicazioni, recepite da tutto il corpo piloti ad esclusione di 4 piloti Ella
compreso, non sono state recepite in alcun modo dalla Sv anche se tali abilitazioni le
consentirebbero un indubbio accrescimento professionale propedeutico al passaggio
sia in termini di grado che ovviamente in corrispondenti termini economici, dalla
quale ci aspettavamo, al pari dei suoi colleghi, una più enfatizzata
collaborazione...."(doc.8);
- nel corso dell'audizione del XXXX il ricorrente ha presentato, tramite il
rappresentante sindacale delegato, le sue giustificazioni, ribadendo "la non
obbligatorietà del pilota Vita alle abilitazioni richieste dalla società, in quanto
assunto come secondo pilota", rappresentando che "ha delle difficoltà economiche
personali che non gli consentono di affrontare i costi richiesti", dimostrandosi
"d'accordo alla effettuazione delle qualificazioni richieste, dando la disponibilità a
fornire una fidelizzazione con l'azienda, da definire di comune accordo" (doc.9;
- con nota n. pro. XXXX del XXXX la società datrice di lavoro ha comunicato al
sig. XXXX la chiusura del procedimento disciplinare aperto il XXXX, limitando il
proprio potere disciplinare alla sola censura del fatto contestato (doc.11);
- con nota n. pro. XXXX del XXXX XXXX spa avente ad oggetto "comando per la
partecipazione al corso per il conseguimento dei titoli per il volo "aerial mountain
wok", con riferimento alle esigenze organizzative della Compagnia e per offrire pari
opportunità all'intero corpo piloti, ha notificato al sig. XXXX il "comando per la
partecipazione al Corso per il conseguimento del titolo "mountain aerial work" che
si terrà a partire dal giorno XXXX alle ore 9.00 presso la XXXX srl, via XXXX
XXXX, ovvero per tutto il periodo necessario al conseguimento del citato titolo
strettamente personale ed il cui costo sarà ad Ella addebitato come prassi
consolidata ed applicata nei confronti di tutto il personale di condotta. Il costo del
corso pari ad € XXXX per T.R. R44+mountain aerial work potrà essere saldato in
unica soluzione ovvero potrà essere anticipato dalla Società XXXX spa e sarà
rimborsato individualmente e senza interessi fino ad un massimo di 24 rate da
trattenersi alla retribuzione mensile..." (doc.13);
- con lettera del XXXX, firmata dal rappresentante sindacale e dal ricorrente,
quest'ultimo ha contestato il provvedimento di censura irrogatogli e in relazione alla
lettera del XXXX ed ha ribadito "l'immediata disponibilità dello stesso ad effettuare
qualsivoglia abilitazione dalle quali la stessa compagnia aerea potrà trarre vantaggi
nella partecipazione alle gare di appalto nel rispetto delle norme di assunzione
previste dal ccnl" rilevando come sia "inaccettabile la richiesta di addebito oneroso
del suddetto corso di abilitazione, peraltro non obbligatorio ai fini dell'art.5 del ccnl
e non esigibile per l'impiego per il quale il Pilota è stato assunto, anche per l'attuale
quadro normativo Europeo che non ne prevede l'obbligo...." (doc.13);
- con nota n. prot. XXXX del XXXX XXXX spa ha comunicato al ricorrente che
"Dalla comunicazione pervenuta dalla XXXX srl prot. XXX prendiamo atto della Sua
mancata presenza al Corso del 14 luglio 2015 ore 9.00 presso la sede di XXXX srlvia XXXX, non ottemperando con ciò al formale Comando ad Ella impartito. Prima
di valutare disciplinarmente l'intera vicenda attendiamo di esaminare ai sensi
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le eventuali giustificazioni scritte che
vorrà presentare, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, allo scadere dei
quali procederemo, se del caso, a norma di legge e di contratto" (doc.14);
- nel corso dell'audizione dell'XXXX il rappresentante sindacale del ricorrente ha
ribadito che "da parte del sindacato e del pilota c'è sempre la disponibilità ad
addivenire ad un accordo che non preveda il pagamento del corso di abilitazione,
che la società ha richiesto" e di non comprendere "l'esigenza della società XXXX spa
a far effettuare l'abilitazione Aerial Mountain Work al pilota, in considerazione che
al momento tale attività non è richiesta nelle specifiche dei secondi piloti nelle gare
d'appalto attualmente in essere", riscontrando "una ingiustificata detrazione dallo
stipendio di alcune indennità e il mancato inserimento del pilota nei turni di
servizio"(doc. 15);
- con lettera del XXXX la società resistente ha intimato al ricorrente il licenziamento
per giusta causa nei seguenti termini:"Facciamo seguito alla nostra lettera di
contestazione disciplinare di data XXXX, che qui si intende integralmente richiamata
e trascritta.Le giustificazioni da Lei rese nell'ambito dell'audizione dell'XXXX non
possono essere accolte. Peraltro tali giustificazioni hanno confermato il suo rifiuto,
rilevante sul piano disciplinare, ad ottemperare al formale comando a Lei impartito
in data XXXX, disposto per la sua partecipazione al corso funzionale alla
abilitazione "Aerial Mountain Work" alle condizioni proprie della prassi aziendale, a
Lei ben nota. Tenuto conto del suo comportamento, complessivamente posto in
essere.... ci vediamo costretti ad intimare la risoluzione del rapporto di lavoro con
effetto immediato ai sensi dell'art. 2119 cc. Fermo quanto sopra, Le comunichiamo,
in subordine, che la Società, in considerazione del suo nuovo mercato di riferimento,
ha deciso di sopprimere la sua posizione professionale, in quanto non rispondente
più alle esigenze aziendali, per le quali è necessario che i piloti della Società siano in
possesso anche dell'abilitazione Aerial Mountain Work, pena l'impossibilità di
inserimento nella normale turnazione operativa e dunque il mancato impiego. In
considerazione del nuovo assetto organizzativo, ulteriori e diverse posizioni
professionali compatibili con professionalità analoghe alla Sua non sono disponibili.
Anche per questi motivi la Società è costretta ad addivenire alla risoluzione del
rapporto con Lei intercorrente...." (doc.16);
- il ricorrente ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del XXXX
ricevuta dalla resistente il XXXX (doc.17).
Risulta dal chiaro tenore della lettera di contestazione disciplinare del XXXX e della
lettera di licenziamento del XXXX la piena corrispondenza tra fatto addebitato
("prendiamo atto della Sua mancata presenza al Corso del XXXX ore 9.00..., non
ottemperando con ciò al formale Comando ad Ella impartito") e fatto posto alla
base del recesso, atteso che la lettera di licenziamento ha espressamente fatto
riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che "qui si intende integralmente
richiamata e trascritta", e quindi il "suo rifiuto, rilevante sul piano disciplinare, ad
ottemperare al formale comando a Lei impartito in data XXXX....").
XXXX spa nella mail del XXXX inoltrata, tra gli altri, al ricorrente, afferma che tra i
requisiti personali relativi agli equipaggi di condotta "richiesti dai capitolati di
appalto" vi sono le abilitazioni Off Shore e Mountain Aerial Work e che pertanto
sussiste la "necessità che tutti i membri dell'equipaggio di condotta detengano tali
abilitazioni".
E' pacifico ed è documentato che la società XXXX spa ha in essere sin dal XXXX
due contratti di appalto, uno con il servizio ARES 118 (Azienda Regionale per
l'emergenza sanitaria) presso la Regione XXXX e uno con SUEM (Servizio Urgenza
Emergenza Medica) presso la Regione XXX.
Ebbene, il cap. 6.1 del capitolato speciale d'oneri per l'affidamento dell'appalto
ARES 118 (doc.2 fasc. ricor.) relativo al "personale di condotta" prevede, tra l'altro,
il "possesso dell'abilitazione al lavoro in montagna ed all'attività fuori costa ai sensi
del DM 467 T/92" in capo al Pilota Comandante ma non in capo al copilota.
L'allegato tecnico ai capitolati d'oneri relativo all'appalto per l'affidamento del
servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione XXXX non prevede
invece nessuna delle due abilitazioni né per il comandante né per il copilota (cfr. art.
21, doc.3 fasc. ricor.).
Il ricorrente, assunto dalla resistente il XXXX con qualifica di Pilota 2° salario
ingresso, pacificamente addetto ai servizi oggetto dei suindicati appalti, in quanto
copilota secondo le previsioni dei contratti di appalto non deve, dunque, possedere le
abilitazioni Off Shore (quest'ultima già pacificamente conseguita dal ricorrente, cfr.
cap.12 memoria difensiva) e Mountain Aerial Work, richieste solo per il
Comandante e solo dal capitolato di appalto della RegioneXXXX.
Non è quindi vero quanto sostenuto da XXXX spa nella mail del XXXX inoltrata, tra
gli altri, al ricorrente, in cui afferma che tra i requisiti personali relativi agli equipaggi
di condotta "richiesti dai capitolati di appalto" vi sarebbero le suindicate abilitazioni.
Si tratta, dunque, di abilitazioni, in particolare quella Mountain Aerial Work, non
richieste dai contratti di appalto in essere tra la resistente e le Regioni XXXX e
XXXX per il copilota ed anche, per quel che concerne la Regione XXXX, per il
comandante.
Occorre rilevare che il contratto individuale di assunzione del ricorrente, la
contrattazione collettiva di settore e la normativa in materia non impongono al
copilota, quale risulta essere il ricorrente, di conseguire l'abilitazione Mountain
Aerial Work per svolgere le proprie mansioni.
Si deve quindi ritenere che la società resistente abbia autonomamente deciso nel
XXXX, per propria scelta aziendale, non imposta da alcuna normativa legale o
contrattuale, di richiedere ai propri piloti di dotarsi della predetta abilitazione.
Trattandosi di propria scelta, non imposta alcuna norma di legge o contrattuale,
l'azienda resistente deve farsi carico delle spese necessarie per far conseguire al pilota
l'abilitazione in questione, come del resto avvenuto nel corso del rapporto di lavoro
con il ricorrente con riferimento a precedenti abilitazioni.
Infatti è la stessa resistente ad ammettere nella memoria difensiva di avere sostenuto
in passato, dopo l'assunzione del ricorrente, i costi di precedenti abilitazioni
conseguite dal sig.XXXX, in particolare l'abilitazione sull'elicottero A109E ("è stato
totalmente a carico dell'Azienda"), l'abilitazione strumentale IR (cap.10), l'esame
pratico di volo per la licenza di pilota di linea ATPL (cap. 12).
Quanto alla eccepita insussistenza del fatto contestato, eccepita dal ricorrente, si
osserva che di recente la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti al riguardo.
La Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:" L'articolo 18 L. 300/70, nel testo
introdotto dalla legge 92/2012, fa discendere effetti diversi dalla medesima
fattispecie legale del licenziamento illegittimo per assenza della giusta causa (o del
giustificato motivo soggettivo). Accertata, preliminarmente, la mancata integrazione
della giusta causa (o dei giustificato motivo soggettivo) di licenziamento, il
giudicante deve procedere ad una successiva selezione delle conseguenze del vizio,
applicando la tutela reale nei soli casi di "insussistenza del fatto contestato" ovvero
di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base
delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili (comma 4)
; nelle altre ipotesi di assenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro il comma 5 dell'articolo 18 contempla,invece, la
risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento ed il pagamento di
un'indennital risarcitoria onnicomprensiva. La ipotesi normativa della "insussistenza
del fatto contestato" comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato
nella sua materialità ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto,
non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo,
soggettivo, della imputabilità della condotta al dipendente . Ciò si ricava sotto il
profilo letterale dalli uso della locuzione "fatto contestato", che lega la materialità
del fatto alla sua rilevanza disciplinare e, sotto il profilo logico, dalla assoluta
sovrapponibilità, sotto il profilo disciplinare, dei casi di condotta materialmente
inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi del
lavoratore ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso. Va data pertanto
continuità alla pronunzia di questa Corte nr 20540/2015, nella quale si è già chiarito
che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di
"insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente
ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione ... in altre
parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza
materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit.".
L'area del fatto contestato non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere la
gravità del fatto di rilievo disciplinare, pena la contraddizione del tenore testuale del
comma 4 in commento; Il difetto di proporzionalità rientra, invece, tra le "altre
ipotesi" di insussistenza della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo) per
le quali l'articolo 18 prevede, al comma 5, la sola tutela indennitaria. In questi
termini va confermato l'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. sez. lav. 6
novembre 2014 nr. 23669,intervenuta in ipotesi di accertata insussistenza materiale
del fatto contestato), secondo cui esula dalla fattispecie che è alla base della
reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della
sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato" (Cass. sez.lav. sent.
n.10019 del 25.2.2016 depositata il 16.5.2016).
Nel caso di specie il fatto materiale, ovvero il rifiuto del ricorrente di ottemperare al
Comando di partecipazione al corso per conseguire l'abilitazione Aerial Mountain
Work a proprie spese (ma non a spese dell'azienda, essendosi più volte dichiarato
disponibile a frequentare detto corso in caso di oneri assunti dall'azienda) perché sia
disciplinarmente rilevante occorre che il Comando impartito e non eseguito sia
legittimo.
Al riguardo XXXX spa assume di permettere il miglioramento dei propri dipendenti
di volo senza doversi accollare le relative spese, non avendo alcuna certezza della
permanenza del pilota finanziato presso la propria struttura e allega l'esistenza di "una
prassi consolidata anche e sopratutto aziendale, accettata dai dipendenti" circa
l'accettazione della partecipazione ai corsi con pagamenti personali dei piloti e non
addebitati alla società (pag. 35-36 della memoria).
A sostegno delle proprie allegazioni la società resistente ha prodotto alcune mail
inoltrate alla società da alcuni piloti nel XXXX aventi ad oggetto la richiesta del nulla
osta per attività di volo finalizzate al conseguimento dell'Aerial Mountain Work
(doc.19.1, 19.2,19.3, 19.4, 19.6), alle quali si aggiungono alcune lettere del 28.1.2015
indirizzate dalla resistente ad alcuni piloti nelle quali indica gli elementi necessari ai
fini del rilascio del nulla osta al conseguimento delle predette abilitazioni (doc. 22
prodotti in udienza), che nulla provano in merito alla dedotta "prassi consolidata"
essendo evidente che trattasi di piloti ai quali era stata inviata la mail del XXXX,
reiterata il XXXX, che hanno ritenuto di aderire alla richiesta della società di
conseguire a proprie spese l'abilitazione dell'Aerial Mountain Work.
La resistente non ha prodotto alcuna documentazione che dimostri la sussistenza,
dopo l'assunzione del ricorrente avvenuta nel XXXX, di una prassi generalizzata,
accettata da tutti i piloti, di conseguire le abilitazioni richieste dall'azienda e non
previste dal contratto di assunzione o dalla contrattazione collettiva a spese del
lavoratore.
Tra l'altro la stessa XXXX nella ricostruzione dei fatti operata nella memoria
difensiva smentisce tale allegazione nel momento in cui ammette di avere finanziato
in passato alcune abilitazioni conseguite dal ricorrente.
Pertanto deve ritenersi illegittimo il Comando impartito dalla resistente al ricorrente
con lettera del XXXX di partecipazione con addebito del relativo costo al corso per il
conseguimento dei titoli per il volo "aerial mountain wok", in quanto, in assenza della
asserita ed indimostrata "prassi consolidata ed applicata nei confronti di tutto il
personale di condotta", non poteva imporre al dipendente di sostenerne i costi.
Quindi il fatto materiale contestato al ricorrente, pur esistendo nella sua materialità,
deve ritenersi disciplinarmente irrilevante in quanto non costituisce inadempimento
degli obblighi del lavoratore, non gravando sul ricorrente l'obbligo (come
illegittimamente sostenuto nel comando del XXXX) di sostenere i costi per le
abilitazioni richieste dalla società datrice di lavoro ma non dai contratti di appalto in
cui risulta applicato il ricorrente in quanto copilota, costi che nessuna norma di legge
o contrattuale pone a carico del lavoratore.
A ciò deve peraltro aggiungersi che il ricorrente, che nel corso del rapporto di lavoro
nel XXXX ha conseguito la licenza di pilota di linea ATPL (doc.5 fasc. ricor.), non
potrebbe in ogni caso essere impiegato come "single pilot", avendo solo 1.598,58 ore
di volo (doc.6 fasc. ricor.), atteso che sui servizi "single pilot" (senza copilota) il
pilota comandante deve avere un bagaglio di 2000 ore di volo certificate (cfr.
contratti di appalto, doc.2 e 3 fasc ricor.).
Pertanto " la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza
materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit."
(cfr. Cass. n.10019/2016 cit.).
La società resistente nella lettera di licenziamento ha comunicato al ricorrente in
subordine il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art.3 L. 604/66 atteso
che" la Società, in considerazione del suo nuovo mercato di riferimento, ha deciso di
sopprimere la sua posizione professionale, in quanto non rispondente più alle
esigenze aziendali, per le quali è necessario che i piloti della Società siano in
possesso anche dell'abilitazione Aerial Mountain Work, pena l'impossibilità di
inserimento nella normale turnazione operativa e dunque il mancato impiego. In
considerazione del nuovo assetto organizzativo, ulteriori e diverse posizioni
professionali compatibili con professionalità analoghe alla Sua non sono disponibili.
Anche per questi motivi la Società è costretta ad addivenire alla risoluzione del
rapporto con Lei intercorrente".
Si osserva in primo luogo che la resistente ha completamente omesso di seguire la
procedura indicata dall'art. 7 L. 604/66 nel testo sostituito dall'art.1 comma 40 L
n.92/2012 che prevede quanto segue:" «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione
territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure
di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione
territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si
svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel
contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al
datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per
ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza
cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del
lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in
cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro
puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito
positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le
disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del
lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 8. Il comportamento complessivo delle
parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di
conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18,
settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per
l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di
legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui
al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni».
Nel merito, in ogni caso, non sussiste il dedotto giustificato motivo oggettivo sia
perché non è vero che la posizione professionale del ricorrente sia stata soppressa,
atteso che la società XXXX spa ha ammesso nella memoria difensiva di avere
assunto dopo il licenziamento del ricorrente due nuovi piloti aventi la medesima
qualifica del sig. XXXX "ma entrambi in possesso dell'abilitazione Aerial Mountain
Work" (cap.17), sia perché la società resistente non ha assolto all'onere di repechage
ovvero di allegare e dimostrare l'impossibilità di utilizzare il ricorrente in qualità di
copilota, limitandosi ad asserire di non poter adibire il ricorrente allo svolgimento di
mansioni per le attività H24 in quanto, in assenza dell'abilitazione in questione, "non
avrebbe potuto svolgere attività di ipotetico ausilio oppure salvaguardia del
comandante in caso di necessità oppure urgenza" (pag.47 memoria).
In conclusione, il licenziamento intimato al ricorrente dalla società resistente con
lettera del XXXX deve essere annullato in quanto illegittimo, non sussistendo la
giusta causa e nemmeno il giustificato motivo oggettivo dedotti nella lettera di
recesso.
Quanto alle conseguenze di tale illegittimità si osserva che deve essere applicato il
comma 4° dell'art. 18 L. 300/70 introdotto dall’art.1 comma 42 L. n.92/2012 il quale
dispone che: "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perché' il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonche' quanto avrebbe
potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In
ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici
mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato,
altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione...".
Pertanto la società XXXX spa va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di
lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto, come quantificata in ricorso e non specificamente
contestata dalla resistente, pari ad € XXXX dal giorno del licenziamento sino a quello
della effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, detratto quanto
percepito dal ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra
attività lavorativa pari ad € XXXX (€ XXX al mese da XXXX a XXXX, cfr.
interrogatorio libero del ricorrente) nonché al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva
reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in
calce, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) annulla ex art. 18 comma 4° L. 300/70 il licenziamento intimato a XXXX con
lettera del XXXX e, per l’effetto, condanna la società XXXX spa in persona del
legale rappresentante por-tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al
pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto, pari ad € XXXX dal giorno del licenziamento sino a
quello della effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, detratto
quanto percepito dal ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di
altra attività lavorativa pari ad € XXXX, nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva
reintegrazione;
2) condanna la società resistente al pagamento dei compensi di lite che liquida in
complessivi € XXXX, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.6.2016
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi