Città di Castel San Pietro Terme - Comune di Castel San Pietro Terme

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Città di Castel San Pietro Terme
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Ordinanza del Sindaco n. 128 del 2016
OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE CIBO AI VOLATILI ED ALTRI
ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITAZIONE
DELL'ACCESSO AI CANI DI QUALSIASI SPECIE E RAZZA NELLE AREE DEFINITE AI SENSI
DELL'ART. 11 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE
IL SINDACO
Dato atto che nel territorio comunale, ed in particolare nel parco dell’area Laghetto Mariver
nella frazione di Osteria Grande, sono presenti pesci grufolatori, quali carpe oltre che uccelli acquatici
(in particolare anatre e papere) e tartarughe acquatiche e nel parco del Laghetto Scardovi del
capoluogo ove, oltre ai pesci sono presenti numerose specie di volatili, anche migratori;
Dato atto che, gli anatidi (anatre, papere e altri uccelli acquatici) e le tartarughe acquatiche,
peraltro non autoctone, ed i pesci grufulatori presenti nelle acque superficiali del territorio comunale,
come anche i volatili, con particolare riferimento ai piccioni, si sono riprodotti in modo non
controllato, anche a causa dell’alimentazione incontrollata ed inappropriata fornita dagli utenti, tanto
da mettere a rischio sia l’ecosistema che il loro stato di salute, rendendo maggiormente possibile
l’insorgere di malattie animali trasmissibili anche all’uomo e determinando anche un deterioramento
della qualità delle acque superficiali per l’elevata quantità di deiezioni, con conseguenti pericoli per
l’ambiente e per l’uomo;
Dato atto, inoltre, che il cibo somministrato agli animali presenti in particolare ad anatidi e
tartarughe e volatili in generale, in sostituzione alle normali procedure messe in atto da persone
autorizzate, è fonte di alimentazione anche per topi, ratti e nutrie, che sono attratti nei luoghi di
somministrazione e si riproducono maggiormente rispetto alle condizioni naturali, con conseguenti
evidenti pericoli per l’ambiente e per l’uomo;
Considerato che a seguito di segnalazioni di inconvenienti ambientali inerenti il laghetto
Mariver di Osteria Grande, si è proceduto a sopralluoghi di accertamento congiunti con l’Az.U.S.L. e
l’A.R.P.A. di Imola, rilevando una situazione di parziale ipossia, alla quale alcuni esemplari di pesci
più sensibili o debilitati non sopravvivono, probabilmente a causa di un deterioramento della qualità
delle acque superficiali dovuto ad un sovrappopolamento ittico, con alta concentrazione di BOD oltre
ad altro materiale organico proveniente dall’esterno, rendendo necessaria l’adozione di provvedimenti
volti a tutelare l’ecosistema ambientale;
Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, Allegato 6 del TOMO III del RUE
che stabilisce, fra tutte le norme sul corretto comportamento da adottare da parte dei cittadini, atte a
salvaguardare la nettezza, il decoro e la salubrità degli spazi pubblici, urbani e rurali, il “divieto di
distribuire cibo ai volatili e ad altri animali”, “Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi forma,
materiale o dimensione, compresi mozziconi di sigarette, biglietti, scontrini, tappi”, le modalità di
accesso dei cani alle aree pubbliche, il divieto di imbrattamento ed il danneggiamento di tutti i beni
appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano, i monumenti, le facciate, l’obbligo di
provvedere alla decorosa manutenzione e pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e tende
esterne, evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana dai fabbricati, pulire periodicamente fosse
biologiche, latrine, pozzi neri e provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, compresi i
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portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico, provvedere alla custodia e mantenimento,
precludendone l’accesso e l’ingresso abusivo, dei fabbricati abbandonati;
Visto l’art. 11 bis comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sopra
richiamato – obbligo specifico per i possessori di cani – che prevede la possibilità di emettere
Ordinanza Comunale relativamente alle zone da interdire alla circolazione dei cani;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di adottare provvedimenti per la tutela dell’ecosistema
ambientale, della fauna e dell’uomo, consistenti nel divieto di somministrare cibo ai pesci, agli anatidi,
alle tartarughe acquatiche ed ai volatili in generale, con particolare riferimento ai piccioni, oltre a
limitare l’accesso ai cani in determinate zone sensibili del territorio comunale sia per la presenza di
attività ludiche che per la presenza di fauna da proteggere e salvaguardare, stabilendo l’efficacia e la
validità del presente provvedimento a tempo indeterminato, nelle more del possibile adeguamento dei
regolamenti comunali in materia;
Considerato che l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., è da intendersi attivato con la presente, ritenendo urgente provvedere in merito con tutti gli
atti necessari tesi ad eliminare qualsiasi potenziale pericolo;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in Materia Ambientale”, in particolare l’art. 232
bis;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali”, art. 50 e 54 che
attribuiscono al Sindaco le competenze in materia di igiene e sicurezza pubblica;
Vista la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in
forma hobbistica. Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale)…”, recepita dal comune di Castel San Pietro
Terme con Delibera di C.C. nr.108 del 21/09/2015 ;
ORDINA A CHIUNQUE
 Il divieto di somministrare alimenti o cibo agli uccelli acquatici (in particolare anatre e
papere), ai pesci ed alle tartarughe acquatiche, presenti allo stato libero nel laghetto
Mariver e laghetto Scardovi e nelle acque pubbliche di tutto il territorio comunale, ed ai
volatili (in particolare ai piccioni), ad esclusione del personale autorizzato;
 Il divieto di abbandonare animali di qualsiasi specie e razza all’interno ti tutte le aree
pubbliche e di fruizione pubblica del territorio comunale;
 Il rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale,
Allegato 6 del TOMO III del RUE ed in particolare:
-
“divieto di distribuire cibo ai volatili e ad altri animali”,
-
“Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi forma, materiale o dimensione, compresi
mozziconi di sigarette, biglietti, scontrini, tappi”,
-
divieto di imbrattamento e di danneggiamento di tutti i beni appartenenti al
patrimonio pubblico ed arredo urbano, i monumenti, le facciate, ecc,
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-
l’obbligo di provvedere alla decorosa manutenzione e pulizia delle facciate, delle
serrande, degli infissi e tende esterne, evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana
dai fabbricati, pulire periodicamente fosse biologiche, latrine, pozzi neri,
-
provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, compresi i portici e
percorsi pedonali privati di uso pubblico,
-
provvedere alla custodia ed al mantenimento, precludendone l’accesso e l’ingresso
abusivo, dei fabbricati abbandonati;
 Ai possessori e detentori di cani di qualsiasi razza e specie di non circolare nelle aree
adibite a parco giochi per bambini e/o nelle aree ad essi destinate, mediante collocazione
di idonee strutture e, comunque, di rispettare una distanza di sicurezza non inferiore a
mt. 10;
 La limitazione dell’accesso ai cani di qualsiasi razza e specie al cospetto di animali liberi
ed in particolare nella zona denominata “laghetto Scardovi”, fatto salvo per
manifestazioni ed eventi debitamente autorizzati da parte dell’Amministrazione
comunale, in presenza di idonea segnaletica informativa, al fine di preservare
l’incolumità della fauna autoctona locale ivi presente ed il mantenimento dell’equilibrio
dell’ecosistema naturale consolidato.
DISPONE
Che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo l’applicazione
delle norme previste e stabilite nei vigenti regolamenti comunali in materia e diversamente sanzionati,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 ed è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L.
689/1981.
DISPONE INOLTRE CHE
sono incaricati della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza e
all’accertamento ed all’irrogazione della sanzione ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, le
Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò
abilitato dalle disposizioni vigenti, e che la presente sia trasmessa:
Città di Castel San Pietro Terme
alla Regione Emilia Romagna, alla Città Metropolitana di Bologna, ad A.R.P.E. – S.A.C. di
Bologna e Distretto di Imola, all’Az.U.S.L. di Imola, al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche
Volontarie di Bologna, al Comando dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, al Nuovo Circondario
Imolese, al Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, al Segretario comunale, alla Polizia Municipale,
al Servizio “Opere Pubbliche”, al Servizio Turismo e Cultura, all’Albo Pretorio, all’Ufficio Stampa,
ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.
La presente Ordinanza abbia validità a tempo indeterminato e comunque dall’1/1 al 31/12 di
ogni anno e venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ed immediatamente diffusa mediante
l’affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune, al fine della massima divulgazione
della stessa fra i cittadini.
Ai termini della legge 07-08-90 n.241, art. 4 e segg., si comunica che gli uffici referenti sono:
Servizio “Ambiente e progetti strategici”, responsabile ing. Mario Colombo - U.O. Ambiente,
responsabile: arch. Naldi Manuela e che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area:
arch. Angelo Premi.
Lì, 15/09/2016
IL SINDACO
Fausto Tinti
(atto sottoscritto digitalmente)