- Comune di Rozzano

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COMUNE DI ROZZANO
PROVINCIA DI MILANO
CORPO POLIZIA LOCALE
Servizio Procedure Sanzionatorie e Contenzioso
Rozzano, _____________________
OGGETTO: Richiesta di pagamento rateale.
(Compilare in stampatello – in tutte le sue parti)
Io sottoscritto:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Residente in (Comune)
Via/Piazza
n.
Telefono
Fax
CAP
e-mail
Avendo ricevuto il seguente:
Verbale di Violazione per violazioni al Codice della strada emessi dalla Polizia locale di Rozzano n.
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dell’ammontare complessivo di € ___________. Chiedo, ai sensi dell’art. 202-bis del D. Lgs. 285/92, di poter
essere ammesso al pagamento (possibilmente) in n. ______ rate mensili aventi scadenza il giorno __________.
Ingiunzione Fiscale applicata dall’Autorità amministrativa del Comune di Rozzano n.
_________________ dell’ammontare complessivo di € ____________. Chiedo di poter essere ammesso alla
ripartizione del pagamento, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981, possibilmente in n. _____ rate mensili
aventi scadenza il giorno ____.
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN MODO TASSATIVO, PENA IL RIGETTO
DELL’ISTANZA
 copia del Verbale di Violazione al Codice della Strada n._______________________;
 copia Ingiunzione di Pagamento n._______________________;
 Stato di famiglia
 certificazione della situazione reddituale dell’ultimo anno (CUD, mod. 730, 740 etc.);
 CUD di ogni membro del nucleo familiare con reddito
 Dichiarazione di disoccupazione
 altro (documentazione ritenuta idonea):
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COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - tel. 02/82261 - fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
CORPO DI POLIZIA LOCALE – Viale Romagna, 30 - 20089 ROZZANO (MI) - tel. 0289200850 - fax 0257500080
www.comune.rozzano.mi.it – [email protected]
Per i Verbali di Violazione al Codice della Strada, la presentazione dell’istanza è subordinata a
quanto sotto riportato:
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I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa, per una o più violazioni accertate
contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni
economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà di cui sopra chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16. Se
l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito
sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera €
2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00, fino ad un
massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere
inferiore a € 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso
previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.
L'istanza, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della
violazione. La sua presentazione, implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui
all'articolo 203 CdS e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis CdS.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o
di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei
tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo
201 CdS. Su approvazione delle parti, le modalità di comunicazione possono essere diversificate.
In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente
dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 CdS.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
Per le Ingiunzioni Fiscali, la presentazione dell’istanza è subordinata a quanto sotto indicato:
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L’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta
dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in
rate mensili.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Si avvisa la S.V. che il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà l’esecuzione forzata
mediante pignoramento dei beni di sua proprietà anche presso terzi ex art. 9 del R.D. n. 639/10 e s.m.i.
secondo quanto disposto dall’art. 491 e ss. C.p.c. in ossequio alla procedura dell’ingiunzione fiscale che
le è stata notificata.
Si precisa che il presente atto sospende la procedura e gli effetti dell’ingiunzione fiscale solo con il
pagamento di ogni rata della somma dovuta.
L'istanza, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione. Entro lo
stesso periodo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di
accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta e
l’interessato deve assolvere l’obbligazione.
Firma _____________________
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COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - tel. 02/82261 - fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
CORPO DI POLIZIA LOCALE – Viale Romagna, 30 - 20089 ROZZANO (MI) - tel. 0289200850 - fax 0257500080
www.comune.rozzano.mi.it – [email protected]