Nuova Ape, costa caro non allegare il libretto di impianto

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Nuova Ape, costa caro non allegare il libretto di impianto
IMMO BILI & CONDOMINIO
Lunedì 22 Agosto 2016
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Le integrazioni alle faq, pubblicate dal Mise con il supporto tecnico di Enea e Cti
Nuova Ape, costa caro non
allegare il libretto di impianto
Le altre faq sul dm requisiti minimi
FAQ
RISPOSTA
Nel caso di ampliamento o sopraelevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, ma legato all’edificio
esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro La verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla
(ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano nuova porzione di edificio
l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo
la parte ampliata?
Dalla definizione normativa di ristrutturazione importante si evince
Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per sta- che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è
quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di
bilire l’ambito di applicazione dell’intervento?
tutte le unità immobiliari che lo compongono
Un intervento su più del 50% della superficie dell’involucro dell’in- No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secontero edificio unito alla sostituzione del generatore, ricade nel caso do livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede,
infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico
di ristrutturazione importante di primo livello?
Nel caso di riqualificazione energetica con isolamento dall'interno,
la verifica della trasmittanza deve tenere conto anche dell'effetto Sì, nel calcolo sull’edificio reale vanno computati i ponti termici
dei ponti termici?
La sostituzione delle tubazioni a pavimento di un impianto termico Nel caso l’intervento comprenda di rifacimento del solo compoesistente comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanza delle nente strutturale specificatamente funzionale all’impianto non è
richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza della struttura
strutture coinvolte?
Nella verifica di assenza di rischio di formazione di muffe secondo
Con tale espressione si intende che la verifica deve essere effetla UNI EN ISO 13788 relativamente alle pareti verso l’esterno, cotuata sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico. Il calcolo
sa si intende con “particolare attenzione ai ponti termici”? Come
deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO
deve essere effettuato il calcolo tenendo conto di quest’ultimo
13788 e UNI EN ISO 10211
contributo?
DI
I
Pagine a cura
GIANFRANCO DI RAGO
n pista i nuovi chiarimenti per l’Ape. Il ministero
dello sviluppo economico
ha pubblicato una serie di
integrazioni alle faq già diffuse
lo scorso autunno a beneficio
degli operatori del settore.
Come è noto, infatti, dall’1
ottobre 2015 sono in vigore le
nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e per la redazione
del relativo attestato. Il ministero, con il supporto tecnico
dell’Enea e del Cti (Comitato
termotecnico italiano) e previo confronto con le principali
associazioni di categoria, ha
quindi fornito risposta a oltre
70 delle domande più frequentemente poste in relazione ai
nuovi adempimenti. Vediamo
allora di analizzare i punti
principali del documento, consultabile integralmente sul
sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Il nuovo attestato di prestazione energetica. La
nuova Ape, disciplinata da due
decreti ministeriali del giugno
2015, ha mantenuto la sua validità massima decennale, presenta una metodologia di calcolo più omogenea e ha portato
a 10 le classi energetiche (delle
quali la classe A4 rappresenta
quella più efficiente). È previsto che l’attestato sia aggiornato in caso di interventi di
ristrutturazione e riqualificazione che modifichino la classe
energetica dell’immobile. Nella
faq viene quindi chiarito come
detto aggiornamento sia però
necessario soltanto nei casi
previsti dall’art. 6 del dlgs n.
192/2005 (compravendita, nuova locazione ecc.).
La validità temporale massima resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni
per le operazioni di controllo
di efficienza energetica degli
impianti tecnici dell’edificio,
in particolare per gli impianti
termici. Nel caso di mancato
rispetto di queste disposizioni,
infatti, l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui è prevista la prima
scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo
di efficienza energetica. A tale
scopo, all’attestazione devono
essere allegati i libretti di impianto in originale, in formato
cartaceo o elettronico.
Ci si è però chiesti cosa occorra fare quando un impianto sia
sprovvisto di libretto e/o non ci
sia un rapporto di controllo di
efficienza energetica ancora
valido: è possibile in questi casi
emettere un Ape sprovvisto dei
predetti supporti documentali?
A questo proposito nelle faq si
evidenzia come emettere un
Ape senza allegare il libretto di
impianto comprensivo dei relativi allegati, tra i quali anche
un valido rapporto di controllo
di efficienza energetica, corrisponda a dichiarare il fatto che
l’impianto sia esercitato dal
responsabile in violazione di
legge, con conseguente appli-
cazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15
del dlgs n. 192/2005. Nell’attestato, tra l’altro, nei casi in cui
è istituito il catasto regionale
degli impianti termici, occorre
indicare nella quarta pagina il
relativo codice, circostanza che
implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di
impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’Ape,
se necessario, occorre quindi
far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati
richiesti, ivi compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso
in cui l’impianto sia distaccato
dalla rete del gas o dichiarato
dismesso o disattivato è ammissibile che manchi il rapporto di controllo di efficienza
energetica in corso di validità.
La decadenza dell’Ape in caso
di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza
energetica, come chiarito dal
ministero, si riferisce quindi a
un evento successivo alla data
di emissione dell’attestato.
Una delle novità più importanti introdotte dai decreti
ministeriali dello scorso autunno è del resto l’indicazione del contenuto minimo che
l’Ape deve possedere a pena di
invalidità. Risulta quindi particolarmente importante verificare con cura le informazioni
riportate nell’attestato, perché
in caso contrario il proprietario
dell’immobile rischia di incappare nelle pesanti sanzioni previste dal dlgs n. 192/2005. An-
che per questo motivo è stato
previsto come obbligatorio che
il soggetto incaricato di redigere l’attestato abbia effettuato
almeno un sopralluogo presso
l’immobile interessato.
I chiarimenti sul decreto
26 giugno 2015, c.d. decreto
requisiti minimi. Il primo dei
due decreti emanati dal ministero dello sviluppo economico nel 2015, di concerto con i
ministeri dell’ambiente e delle
infrastrutture, ha riguardato
le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche degli
edifici, ivi incluso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili, nonché
le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche.
Le faq individuate dal ministero ed elaborate unitamente
all’Enea e al Cti riguardano
numerosi e specifici aspetti tecnici (si veda la relativa tabella).
Viene per esempio affrontato
il tema della regolamentazione della modifica della destinazione d’uso dell’immobile.
Premesso che il dm e i suoi
allegati prevedono che la classificazione dell’edificio avvenga in base alla sua destinazione d’uso, viene chiarito che
qualora la modifica avvenga
senza interventi che ricadano
nelle casistiche del decreto ministeriale non vi sono requisiti
da rispettare, laddove invece
andranno osservati i requisiti
previsti, a seconda del livello di
intervento messo in campo, nel
caso opposto in cui quest’ulti-
mo comporti una nuova destinazione d’uso che ricada nelle
casistiche regolamentari. Si fa
poi notare che, ove il cambio
di destinazione d’uso avvenga
contestualmente all’annessione a un’unità immobiliare
esistente, tale situazione si
configuri come ampliamento di
quest’ultima e comporti quindi
il rispetto dei relativi requisiti,
a seconda del tipo di ampliamento. Viene poi chiarito cosa
si intenda per ristrutturazione
di un impianto termico che, secondo il dlgs n. 192/2005, costituisce un insieme di opere
che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di
produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del
calore. Rientrano in questa
categoria anche la trasformazione di un impianto termico
da centralizzato a impianti
termici individuali, nonché la
risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o in alcune parti dell’edificio,
in caso di installazione di un
impianto termico individuale
previo distacco dall’impianto termico centralizzato. Per
modifica sostanziale di un impianto termico si intende sia la
sostituzione contemporanea di
tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione)
sia la sostituzione combinata
della tipologia del sottosistema di generazione, anche con
eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di
distribuzione e/o emissione.
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Lunedì 22 Agosto 2016
IMMO BILI & CONDOMINIO
Attestati, diritto di privacy salvo
A
ttestati di prestazione
energetica a prova di
privacy. I certificatori comunicheranno al
catasto regionale tutti i propri
dati personali, ivi compresi il
proprio numero di telefono e
il proprio indirizzo email, ma
questi ultimi saranno riportati sull’Ape soltanto nel caso
in cui lo stesso abbia fornito
il proprio consenso al trattamento dei dati. Questo uno
dei chiarimenti contenuti nelle risposte alle faq elaborate
dal ministero dello sviluppo
economico in relazione al c.d.
decreto linee guida Ape, il secondo dei regolamenti licenziati dal dicastero la scorsa
estate.
Un’altra indicazione di tipo
operativo relativamente alla
compilazione del format Ape
riguarda poi il campo «sopralluogo», nel quale si potrebbe
scegliere fra un sì e un no,
facendo quindi sorgere il
dubbio che il sopralluogo del
certificatore presso l’immobile da certificare possa essere
I certificatori comunicheranno al
catasto regionale
tutti i dati personali,
ma saranno riportati
sull’Ape soltanto nel
caso in cui lo stesso
abbia fornito il consenso al trattamento
soltanto eventuale. In realtà,
come già detto, la verifica diretta dell’unità immobiliare
per la quale si deve compilare l’attestato è stata prevista
come obbligatoria dal decreto
ministeriale. Di conseguenza,
come indicato nella risposta
alla relativa faq elaborata
dal ministero, nel campo in
questione dovrà essere semplicemente riportata la data
del sopralluogo, senza alcuna
possibilità di fare a meno del
predetto accesso all’immobile.
Per la compilazione dei
campi sulle efficienze medie
stagionali degli impianti si
deve avere cura di indicare
il rapporto tra il fabbisogno
di energia termica utile per
quel servizio dell’edificio reale e il corrispondente fabbisogno di energia primaria
totale. Come potenza dell’impianto nel caso di illuminazione occorre invece indicare
la somma delle potenze per
l’illuminazione interna degli
ambienti, mentre per la potenza dell’impianto nel caso
di ventilazione meccanica
bisogna fare riferimento alla
potenza totale espressa dai
ventilatori presenti nell’immobile.
Per la compilazione del
campo «comune» occorre
utilizzare l’apposito menù a
tendina presente nel software
di redazione dell’attestato, il
quale comprende l’elenco
dei comuni italiani secondo
l’ultima rilevazione Istat. I
campi «codice identificativo»
e «data» dell’Ape vengono
redatti direttamente dal sistema informativo regionale.
L’attestato ufficiale dovrebbe
infatti essere stampato dal sistema informativo regionale.
In tale modo non ci può essere
disallineamento tra l’Ape depositato e quello consegnato
al committente. Tuttavia, per
quelle regioni che non hanno
istituito un proprio catasto
energetico, il codice identificativo e la data dell’attestato
andranno ancora compilate a
cura del certificatore.
Quanto al dubbio se sia
possibile inserire più motivazioni contemporaneamente
nel medesimo Ape, nelle faq
si legge che la motivazione
da scegliere a cura del cer-
tificatore tra quelle indicate
alternativamente dal modello ufficiale è quella che
risulta essere determinante
nel momento in cui viene
redatto l’attestato. È tuttavia possibile, oltre alla motivazione indicata, inserire
un’ulteriore motivazione alla
voce «altro». Si precisa infatti
che, poiché un Ape ha validità di dieci anni, successiva-
mente lo stesso potrà essere
utilizzato per altri scopi. Per
esempio, un attestato redatto per una nuova costruzione
riporterà come selezionata la
voce «nuova costruzione» nelle motivazioni. Ma lo stesso
Ape potrebbe essere utilizzato negli anni successivi per
rimettere in vendita o in affitto lo stesso immobile.
Cartier cerca
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D’ECCEZIONE
Scadenza
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