Nuova Ape, costa caro non allegare il libretto di impianto
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Nuova Ape, costa caro non allegare il libretto di impianto
IMMO BILI & CONDOMINIO Lunedì 22 Agosto 2016 35 Le integrazioni alle faq, pubblicate dal Mise con il supporto tecnico di Enea e Cti Nuova Ape, costa caro non allegare il libretto di impianto Le altre faq sul dm requisiti minimi FAQ RISPOSTA Nel caso di ampliamento o sopraelevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, ma legato all’edificio esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro La verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla (ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano nuova porzione di edificio l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte ampliata? Dalla definizione normativa di ristrutturazione importante si evince Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per sta- che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di bilire l’ambito di applicazione dell’intervento? tutte le unità immobiliari che lo compongono Un intervento su più del 50% della superficie dell’involucro dell’in- No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secontero edificio unito alla sostituzione del generatore, ricade nel caso do livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico di ristrutturazione importante di primo livello? Nel caso di riqualificazione energetica con isolamento dall'interno, la verifica della trasmittanza deve tenere conto anche dell'effetto Sì, nel calcolo sull’edificio reale vanno computati i ponti termici dei ponti termici? La sostituzione delle tubazioni a pavimento di un impianto termico Nel caso l’intervento comprenda di rifacimento del solo compoesistente comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanza delle nente strutturale specificatamente funzionale all’impianto non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza della struttura strutture coinvolte? Nella verifica di assenza di rischio di formazione di muffe secondo Con tale espressione si intende che la verifica deve essere effetla UNI EN ISO 13788 relativamente alle pareti verso l’esterno, cotuata sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico. Il calcolo sa si intende con “particolare attenzione ai ponti termici”? Come deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO deve essere effettuato il calcolo tenendo conto di quest’ultimo 13788 e UNI EN ISO 10211 contributo? DI I Pagine a cura GIANFRANCO DI RAGO n pista i nuovi chiarimenti per l’Ape. Il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di integrazioni alle faq già diffuse lo scorso autunno a beneficio degli operatori del settore. Come è noto, infatti, dall’1 ottobre 2015 sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione del relativo attestato. Il ministero, con il supporto tecnico dell’Enea e del Cti (Comitato termotecnico italiano) e previo confronto con le principali associazioni di categoria, ha quindi fornito risposta a oltre 70 delle domande più frequentemente poste in relazione ai nuovi adempimenti. Vediamo allora di analizzare i punti principali del documento, consultabile integralmente sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it. Il nuovo attestato di prestazione energetica. La nuova Ape, disciplinata da due decreti ministeriali del giugno 2015, ha mantenuto la sua validità massima decennale, presenta una metodologia di calcolo più omogenea e ha portato a 10 le classi energetiche (delle quali la classe A4 rappresenta quella più efficiente). È previsto che l’attestato sia aggiornato in caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’immobile. Nella faq viene quindi chiarito come detto aggiornamento sia però necessario soltanto nei casi previsti dall’art. 6 del dlgs n. 192/2005 (compravendita, nuova locazione ecc.). La validità temporale massima resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni, infatti, l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tale scopo, all’attestazione devono essere allegati i libretti di impianto in originale, in formato cartaceo o elettronico. Ci si è però chiesti cosa occorra fare quando un impianto sia sprovvisto di libretto e/o non ci sia un rapporto di controllo di efficienza energetica ancora valido: è possibile in questi casi emettere un Ape sprovvisto dei predetti supporti documentali? A questo proposito nelle faq si evidenzia come emettere un Ape senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra i quali anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, corrisponda a dichiarare il fatto che l’impianto sia esercitato dal responsabile in violazione di legge, con conseguente appli- cazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 del dlgs n. 192/2005. Nell’attestato, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, occorre indicare nella quarta pagina il relativo codice, circostanza che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati. All’atto dell’emissione dell’Ape, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti, ivi compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso in cui l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato è ammissibile che manchi il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. La decadenza dell’Ape in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica, come chiarito dal ministero, si riferisce quindi a un evento successivo alla data di emissione dell’attestato. Una delle novità più importanti introdotte dai decreti ministeriali dello scorso autunno è del resto l’indicazione del contenuto minimo che l’Ape deve possedere a pena di invalidità. Risulta quindi particolarmente importante verificare con cura le informazioni riportate nell’attestato, perché in caso contrario il proprietario dell’immobile rischia di incappare nelle pesanti sanzioni previste dal dlgs n. 192/2005. An- che per questo motivo è stato previsto come obbligatorio che il soggetto incaricato di redigere l’attestato abbia effettuato almeno un sopralluogo presso l’immobile interessato. I chiarimenti sul decreto 26 giugno 2015, c.d. decreto requisiti minimi. Il primo dei due decreti emanati dal ministero dello sviluppo economico nel 2015, di concerto con i ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture, ha riguardato le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche. Le faq individuate dal ministero ed elaborate unitamente all’Enea e al Cti riguardano numerosi e specifici aspetti tecnici (si veda la relativa tabella). Viene per esempio affrontato il tema della regolamentazione della modifica della destinazione d’uso dell’immobile. Premesso che il dm e i suoi allegati prevedono che la classificazione dell’edificio avvenga in base alla sua destinazione d’uso, viene chiarito che qualora la modifica avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del decreto ministeriale non vi sono requisiti da rispettare, laddove invece andranno osservati i requisiti previsti, a seconda del livello di intervento messo in campo, nel caso opposto in cui quest’ulti- mo comporti una nuova destinazione d’uso che ricada nelle casistiche regolamentari. Si fa poi notare che, ove il cambio di destinazione d’uso avvenga contestualmente all’annessione a un’unità immobiliare esistente, tale situazione si configuri come ampliamento di quest’ultima e comporti quindi il rispetto dei relativi requisiti, a seconda del tipo di ampliamento. Viene poi chiarito cosa si intenda per ristrutturazione di un impianto termico che, secondo il dlgs n. 192/2005, costituisce un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o in alcune parti dell’edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende sia la sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione) sia la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. © Riproduzione riservata 36 Lunedì 22 Agosto 2016 IMMO BILI & CONDOMINIO Attestati, diritto di privacy salvo A ttestati di prestazione energetica a prova di privacy. I certificatori comunicheranno al catasto regionale tutti i propri dati personali, ivi compresi il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo email, ma questi ultimi saranno riportati sull’Ape soltanto nel caso in cui lo stesso abbia fornito il proprio consenso al trattamento dei dati. Questo uno dei chiarimenti contenuti nelle risposte alle faq elaborate dal ministero dello sviluppo economico in relazione al c.d. decreto linee guida Ape, il secondo dei regolamenti licenziati dal dicastero la scorsa estate. Un’altra indicazione di tipo operativo relativamente alla compilazione del format Ape riguarda poi il campo «sopralluogo», nel quale si potrebbe scegliere fra un sì e un no, facendo quindi sorgere il dubbio che il sopralluogo del certificatore presso l’immobile da certificare possa essere I certificatori comunicheranno al catasto regionale tutti i dati personali, ma saranno riportati sull’Ape soltanto nel caso in cui lo stesso abbia fornito il consenso al trattamento soltanto eventuale. In realtà, come già detto, la verifica diretta dell’unità immobiliare per la quale si deve compilare l’attestato è stata prevista come obbligatoria dal decreto ministeriale. Di conseguenza, come indicato nella risposta alla relativa faq elaborata dal ministero, nel campo in questione dovrà essere semplicemente riportata la data del sopralluogo, senza alcuna possibilità di fare a meno del predetto accesso all’immobile. Per la compilazione dei campi sulle efficienze medie stagionali degli impianti si deve avere cura di indicare il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per quel servizio dell’edificio reale e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale. Come potenza dell’impianto nel caso di illuminazione occorre invece indicare la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti, mentre per la potenza dell’impianto nel caso di ventilazione meccanica bisogna fare riferimento alla potenza totale espressa dai ventilatori presenti nell’immobile. Per la compilazione del campo «comune» occorre utilizzare l’apposito menù a tendina presente nel software di redazione dell’attestato, il quale comprende l’elenco dei comuni italiani secondo l’ultima rilevazione Istat. I campi «codice identificativo» e «data» dell’Ape vengono redatti direttamente dal sistema informativo regionale. L’attestato ufficiale dovrebbe infatti essere stampato dal sistema informativo regionale. In tale modo non ci può essere disallineamento tra l’Ape depositato e quello consegnato al committente. Tuttavia, per quelle regioni che non hanno istituito un proprio catasto energetico, il codice identificativo e la data dell’attestato andranno ancora compilate a cura del certificatore. Quanto al dubbio se sia possibile inserire più motivazioni contemporaneamente nel medesimo Ape, nelle faq si legge che la motivazione da scegliere a cura del cer- tificatore tra quelle indicate alternativamente dal modello ufficiale è quella che risulta essere determinante nel momento in cui viene redatto l’attestato. È tuttavia possibile, oltre alla motivazione indicata, inserire un’ulteriore motivazione alla voce «altro». Si precisa infatti che, poiché un Ape ha validità di dieci anni, successiva- mente lo stesso potrà essere utilizzato per altri scopi. Per esempio, un attestato redatto per una nuova costruzione riporterà come selezionata la voce «nuova costruzione» nelle motivazioni. Ma lo stesso Ape potrebbe essere utilizzato negli anni successivi per rimettere in vendita o in affitto lo stesso immobile. Cartier cerca IMPRENDITRICI D’ECCEZIONE Scadenza 31 agosto 2016 Per ulteriori informazioni visita il sito www.cartierwomensinitiative.com oppure contatta [email protected] © Riproduzione riservata