regolamento per la fornitura di acqua potabile agli utenti

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regolamento per la fornitura di acqua potabile agli utenti
COMUNE DI GESSATE
Provincia di Milano
REGOLAMENTO PER LA
FORNITURA DI ACQUA
POTABILE AGLI UTENTI
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APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 15 del 31.01.1986
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PUBBLICATO all’Albo Pretorio il giorno 18.02.1986
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TRASMESSO al Co.Re.Co. di Milano il 27.02.1986
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ESECUTIVO il 20.03.1986
ART.1
Il Comune gestisce direttamente il servizio di distrubuzione dell’acqua potabile per uso domestico,
agro-zootecnico, industriale ed artigianale.
Tale fornitura è richiesta presentando domanda a mezzo del modulo all’uopo predisposto e sarà
concessa a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia.
ART.2
La domanda di fornitura deve contenere le indicazioni atte a stabilire per quale delle destinazioni
citate all’art.1 l’acqua potabile verrà impiegata ed il consumo medio giornaliero previsto espresso in
mc. Per forniture diverse dall’uso domestico, che impegnano consumi giornalieri superiori a
mc.100. il Comune potrà richiedere una relazione tecnica, completa dello schema dell’impianto,
nella quale vengano indicati i mezzi per limitare i consumi stessi, anche mediante impianti di
riciclo.
Qualora il richiedente non sia proprietario dell’unità immobiliare ove dovrà essere eseguito
l’allacciamento e collocato il contatore, il proprietario dovrà apporre la sua firma in calce al modulo
di richiesta, fatta salva comunque l’azione coattiva prevista dalla legge in caso di opposizione del
proprietario stesso.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la documentazione relativamente al possesso dei
requisiti di cui all’art.1 e comunque ogni altra documentazione richiesta del Comune.
ART.3
La fornitura dell’acqua potabile agli utenti viene fatta a flusso libero al contatore, oltre il quale
cessa, a tutti gli effetti, la responsabilità del Comune. Le opere di allaccaimento, fino al contatore
incluso, sono eseguite esclusivamente dal Comune che rimane proprietario e ne assume l’obbligo
della manutenzione ordinaria.
Per le spese di allacciamento l’utente sarà tenuto a corrispondere al Comune un contributo
forfettario determinato mediante specifico preventivo elaborato secondo un prezziario approvato e
aggiornato annualmente ai costi effettivi del materiale della mano d'opera ed aggiungendo gli oneri
riguardanti le spese generali e tecniche.
Peraltro tale contributo non sarà superiore al costo effettivo delle opere necessarie ad eseguire
l'allacciamento richiesto e dovrà essere liquidato al Comune prima dell'esecuzione dei lavori.
ART. 4
La posizione del contatore sarà stabilita a giudizio insindacabile del Comune tenuto conto, nei limiti
del possibile, delle preferenze dell'Utente.
Peraltro tale posizione dovrà coincidere, nel caso di nuova costruzione, con il limite di proprietà del
terreno. Il richiedente dovrà predisporre l’a1loggiarnento per la posa del contatore secondo le
indicazioni del Comune e con adeguata protezione per evitare guasti provocati da temperature
rigide.
L'utente dovrà corrispondere un contributo forfettario per la posa del contatore fissato dal Comune e
rapportato al calibro del contatore stesso.
ART. 5
Il contatore è fornito esclusivamente dal Comune che ne rimane proprietario e provvede alla
piombatura sull'attacco di entrata del contatore stesso.
L'Utente è responsabile della buona ,conservazione, fino alla sua restituzione, del contatore e
relative apparecchiature annesse.
L'Utente sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile inerente all'uso del contatore, fissata a
norma di legge.
ART. 6
Le tubazioni a partire dal raccordo di uscita del contatore sino agli apparecchi utilizzatori debbono
essere messe in opera dall'Utente a suo completo carico.
Queste tubazioni rimangono di proprietà dell' Utente. Il Comune potrà imporre norme particolari
per quanto concerne il materiale da impiegare, i diametri da adottare e la posa in opera dell'impianto
interno. Peraltro, è d'obbligo l'installazione di un rubinetto d'arresto ed uno di scarico subito dopo il
contatore e l'uso di tubazioni zincate od in rame stagnato.
Il Comune provvederà ad aprire il contatore e quindi ad iniziare la fornitura della acqua potabile
soltanto dopo aver constatato a suo insindacabile giudizio, la razionale esecuzione dell'impianto di
cui sopra.
ART. 7
Nel caso di decesso dell'intestatario o subentro a qualunque titolo di altro Utente dovrà essere
tempestivamente avvertito il Comune per i provvedimenti del caso.
Al nuovo intestatario sarà addebitato un contributo forfettario per cambio intestazione fissato dal
Comune.
ART. 8
Il prezzo di vendita dell'acqua potabile è fissato dal Comune e comunque non potrà essere superiore
alle norme di legge. Il Comune avrà diritto di controllare l'effettivo impiego dell'acqua potabile e di
applicare per tutti i consumi la tariffa corrispondente all'impiego accertato.
ART. 9
A garanzia del regolare pagamento delle forniture l'Utente è tenuto a versare in anticipo una somma
infruttifera, in conto fornitura, fissata dal Comune sulla base di un consumo medio semestrale
rapportato al calibro del contatore.
Il Comune di riserva peraltro il diritto di adeguare l'anticipo fornitura per i maggiori consumatori
all'importo medio semestrale del consumo di tali Utenti.
L'anticipo fornitura sarà oggetto di conguaglio all'atto della cessazione della utenza
ART. 10
L’Utente deve permettere in ogni momento al personale del Comune di accedere alla sua proprietà
per la lettura del contatore e la sua revisione, l'ispezione dell'impianto e ogni altra eventuale
esigenza di servizio.
ART. 11
Il Comune provvederà semestralmente alla lettura dei contatori ed alla emissione delle bollette di
pagamento relative ai consumi di acqua potabile del periodo considerato.
Le esazioni potranno aver luogo a mezzo di personale dipendente o incaricato del Comune, oppure
a mezzo Istituto di Credito od Ufficio Postale. In ogni caso sarà rilasciata regolare quietanza nella
quale sarà indicato :
- il quantitativo di acqua consumato espresso in mc.;
- la tariffa unitaria corrispondente;
- l’ammontare complessivo della fornitiura;
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la quota fissa mensile;
le imposte e le tasse;
gli eventuali arretrati o contributi;
il totale da pagare.
ART. 12
Il mancato pagamento della bolletta entro il termine indicato sulla bolletta stessa darà diritto al
Comune, previo preavviso di cinque giorni dalla data di notifica, a sospendere la fornitura
dell’acqua potabile mediante la chiusura del contatore, addebitando all’Utente una penale di
£.25.000.=.
Quando l’Utente avrà proceduto al pagamento il Comune provvederà alla riapertura del contatore,
previo versamento da parte dell’Utente stesso di ulteriori £.25.000.= quale contributo spese.
I reclami di qualsiasi natura non danno diritto a differire il pagamento delle bollette rispetto ai
termini sopra richiamati e saranno esaminati dal Comune entro quindici giorni dalla data di
presentazione.
Le rettifiche di eventuali errori, siano questi a credito come pure a debito dell’Utente (esmpio:
errata lettura del contatore, errata fatturazione, ecc.) saranno conteggiate sulla bolletta di emissione
immediatamente successiva all’accertamento.
ART. 13
L’Utente è tenuto ad avvertire immediatamente il Comune ove si verifichino difetti di
funzionamento nel contatore installato.
Se per cause indipendneti dall’Utente, ivi compresa l’accidentale fermata del contatore, non fosse
possibile rilevare l’esatto consumo, sarà facoltà del Comune di addebitare all’utente lo stesso
consumo verificatosi nel semestre precedente o che si verificherà nel semestre successivo.
Ove il difetto di funzionamento fosse addebitabile all’Utente per manomissione, incuria o danni
procurati di qualunque natura, e/o comunque l’Utente non segnali tempestivamente l’anomalia, gli
verrà addebitato il consumo calcolato come sopra aumentato del 30%, oltre le spese sostenute per la
riparazione e fatto salvo il diritto di azione giudiziaria.
ART. 14
Il Comune non risponde delle eventuali sospensioni di fornitura o dimunizione di pressione,
dipendneti da ragioni di servizio o da cause di forza maggiore.
In questi casi nessun abbuono o risarcimento di danni spetterà all’Utente.
ART. 15
Nella richiesta di fornitura l’Utente dichiarerà di accettare senza riserve il presente regolamento di
cui gli sarà rimessa copia.