Aspetti specifici del contratto di apprendistato

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Aspetti specifici del contratto di apprendistato
Aspetti specifici
del contratto di apprendistato
Stato: agosto 2008
SCHEDA
INFORMATIVA
www.sse-sbv-ssic.ch
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo determinato la cui particolarità è che non disciplina in prima linea le modalità di rimunerazione della prestazione lavorativa, bensì quelle della formazione. Il lavoro è inteso quale mezzo ai fini della formazione. Qui di seguito sono presentati alcuni aspetti
specifici di questo complesso rapporto di lavoro. Prima di iniziare è però opportuna una precisazione terminologica: dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), il termine «maestro di tirocinio» è scomparso da legge e ordinanze. Per rispetto della forma, vi
invitiamo a sostituirli con le espressioni «formatore» o «azienda di tirocinio» nelle comunicazioni scritte o
verbali indirizzate ad autorità e privati.
I.
Basi legali
Diversi testi di legge contemplano disposizioni sul rapporto di apprendistato. Le basi legali più importanti
sono gli articoli da 344 a 346a CO e la legge sulla formazione professionale con le pertinenti ordinanze.
Oltre ai numerosi obblighi in materia di assicurazioni sociali, che in linea di principio si applicano a tutti i
lavoratori dell’edilizia principale, vanno osservate anche le disposizioni a tutela dei lavoratori previste dalla
legge sul lavoro e relative ordinanze, in particolare quelle dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Altre disposizioni importanti per gli apprendisti del settore
dell’edilizia principale si trovano inoltre nell’appendice 1 del CNM (Accordo protocollare concernente le
«condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti»).
II.
Il contratto di apprendistato
1.
Forma
Il contratto di apprendistato deve essere concluso in forma scritta all’inizio del rapporto di lavoro e coprire
l’intera durata della formazione professionale di base. Deve inoltre essere approvato dall’autorità cantonale competente (Divisione della formazione professionale). Di norma la persona in formazione è ancora
minorenne al momento della sottoscrizione del contratto che deve quindi essere firmato anche da un suo
rappresentante legale, ovvero da almeno uno dei genitori. La questione molto discussa in dottrina circa la
validità del contratto in assenza della forma scritta, dell’approvazione da parte dell’autorità cantonale o del
consenso da parte dei rappresentanti legali è ormai superata. L’articolo 14 capoverso 6 LFPr prevede
infatti che le disposizioni della legge si applicano al rapporto di apprendistato anche se le parti omettono di
concludere un contratto o se il contratto non è sottoposto all’approvazione o vi è sottoposto tardivamente.
2.
Contenuto del contratto di apprendistato
L’articolo 344a CO stabilisce che il contratto di apprendistato deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come pure l’orario di lavoro e le vacanze. Con l’entrata
in vigore della legge sulla formazione professionale hanno perso d’importanza anche i dibattiti dottrinali
sulle conseguenze del mancato inserimento nel contratto di uno di questi aspetti. Oggi per la maggior
parte dei contratti di apprendistato – e per tutti quelli del settore dell’edilizia principale – trova applicazione
la legge sulla formazione professionale e la relativa ordinanza. L’articolo 8 capoverso 6 di quest’ultima
prescrive l’utilizzo di moduli di contratto uniformi per tutta la Svizzera che riportano tutti i punti da disciplinare obbligatoriamente nel contratto di apprendistato.
III.
Particolarità giuridiche del rapporto di apprendistato
1.
Orario di lavoro – orario di riposo – lavoro straordinario
Dal 1° gennaio 2008, data in cui è entrata in vigore l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, è
opportuno distinguere tra le prescrizioni per le persone in formazione fino ai 18 anni e quelle dopo i 18
anni, visto che si scostano sensibilmente le une dalle altre soprattutto per quanto concerne l'orario di lavoro e le necessarie autorizzazioni.
1.1.
Giovani apprendisti
Per le persone in formazione che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori prevede una durata massima del lavoro di 9 ore al giorno. Il riposo giornaliero
deve essere di almeno 12 ore consecutive. Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali, i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 (per gli altri giorni lavorativi il
limite è fissato alle ore 22.00). Per i giovani in formazione vige il divieto generale di lavoro notturno. Le
condizioni per la concessione di deroghe sono molto rigide: il lavoro notturno deve, ad esempio, essere
indispensabile per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale.
Lo stesso tipo di divieto vige anche per il lavoro domenicale. Sono possibili deroghe alle stesse condizioni
di quelle previste per il lavoro notturno. Le autorizzazioni per il lavoro notturno e per il lavoro domenicale
sono rilasciate dall’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, sempre che il limite di 10 notti e 6
domeniche per anno civile non venga oltrepassato. Se il giovane in formazione deve lavorare più di 10
notti e 6 domeniche all'anno, occorre chiedere l’autorizzazione della SECO.
Per alcune professioni il Consiglio federale ha stabilito delle deroghe in materia di lavoro notturno e festivo
delle persone in formazione. Nel settore dell’edilizia principale ciò riguarda i costruttori di binari AFC (cfr.
ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante
la formazione professionale di base).
Il lavoro straordinario, ovvero le prestazioni lavorative che vanno oltre la durata massima settimanale fissata dalla legge sul lavoro (nel settore dell’edilizia principale 50 ore), è ammesso per i giovani in formazione solo per la correzione di disfunzioni di esercizio dovute a forza maggiore. La persona in formazione
deve inoltre aver compiuto i 16 anni e non si può superare il limite massimo delle 9 ore giornaliere.
1.2.
Persone in formazione maggiori di 18 anni
A partire dal 18° anno di età, gli apprendisti possono essere impiegati per un massimo di 14 ore giornaliere (incluse pause e lavoro straordinario) e comunque non oltre le ore 23.00. Come per gli altri lavoratori
vige il divieto generale di lavoro notturno (dalle 23.00 alle 06.00). Sono possibili deroghe e la relativa autorizzazione viene rilasciata in applicazione delle disposizioni generali della legge sul lavoro. Per gli apprendisti maggiori di 18 anni non sono quindi previste condizioni particolari. Ciò vale anche per il lavoro domenicale. Di conseguenza, per le persone in formazione che hanno già compiuto 18 anni non occorre più
provare che il lavoro domenicale è indispensabile per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale. Le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni sono le stesse che per gli apprendisti più
giovani. Anche la prestazione di lavoro straordinario deve rispettare i limiti ordinari fissati dalla legislazione
sul lavoro.
2.
Vacanze
Secondo l’articolo 345a capoverso 3 CO, il datore di lavoro deve accordare all’apprendista, fino all’età di
20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio. Le persone in formazione nel
settore dell’edilizia principale hanno diritto a sei settimane di vacanza all’anno, a prescindere dall'età.
3.
Salario / indennità / supplementi
Nel settore dell’edilizia principale, le sezioni e i gruppi professionali della Società Svizzera degli ImpresariCostruttori pubblicano annualmente raccomandazioni sulla retribuzione degli apprendisti. Sul nostro sito
(www.sse-sbv-ssic.ch) trovate gli indirizzi e i numeri telefonici di tutte le sezioni. Il lavoro a cottimo non è
permesso nell’ambito del rapporto di apprendistato. In conformità al CNM, alle persone in formazione
spettano la 13a mensilità oltre che diverse indennità e supplementi per i quali rinviamo all’appendice 1 del
CNM.
4.
Scuola professionale e corsi interaziendali quali orario di lavoro
L’azienda di tirocinio è tenuta a concedere alla persona in formazione, senza riduzioni salariali, il tempo
necessario per frequentare la scuola professionale e i corsi interaziendali oltre che per partecipare agli
esami finali di tirocinio. La frequenza della scuola professionale e dei corsi interaziendali rientra nella formazione professionale di base ed è dunque obbligatoria e gratuita per gli apprendisti. Il tempo ad essa
dedicato è equiparato all’orario di lavoro.
Per computare i corsi come orario di lavoro valgono le seguenti regole: un intero giorno di lezione in una
scuola professionale (massimo 9 lezioni, inclusi corsi facoltativi e corsi di recupero) è equiparato a un
giorno di lavoro. Secondo le direttive dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
(UFFT) un giorno di scuola si considera intero quando la persona in formazione segue sei o più lezioni. Le
normali pause tra una lezione e l’altra – ad eccezione della pausa di mezzogiorno – non vanno dedotte. In
questo modo, ogni lezione corrisponde a un’ora di lavoro.
Siccome il tempo di frequenza della scuola o dei corsi interaziendali è considerato tempo di lavoro, eventuali infortuni che si verificano durante le lezioni o i corsi sono considerati infortuni professionali. L’azienda
di tirocinio è dunque tenuta ad annunciarli alla Suva.
IV.
Fine del rapporto di apprendistato
1.
Scioglimento ordinario
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo determinato che si estingue automaticamente alla scadenza del tempo di formazione prestabilito. Generalmente lo scopo del contratto viene raggiunto: l'apprendista conclude con successo la formazione professionale e riceve l’attestato professionale di capacità.
2.
Risoluzione anticipata
In Svizzera, il 10 per cento circa dei contratti di apprendistato disdetti vengono risolti anticipatamente. In
questo caso bisogna informare la Divisione della formazione professionale ed eventualmente la scuola
professionale.
2.1.
Risoluzione durante il periodo di prova
Nel contratto di apprendistato il periodo di prova non può essere inferiore a un mese né superiore a tre
mesi. Eccezionalmente le parti possono pattuire di prolungare il periodo di prova fino a sei mesi, dietro
approvazione della Divisione della formazione professionale. Durante il periodo di prova il contratto di
apprendistato può essere disdetto in qualsiasi momento da una delle parti, anche senza indicazione dei
motivi, con un preavviso di 7 giorni (se l’apprendista è minorenne serve il consenso di un rappresentante
legale).
2.2.
Risoluzione di comune accordo
In linea di principio è possibile risolvere un contratto di apprendistato di comune accordo in qualsiasi momento. Tale scelta dovrebbe tuttavia costituire un’eccezione.
2.3.
Risoluzione immediata
L’articolo 346 capoverso 2 CO elenca esplicitamente i motivi che possono portare a una disdetta immediata del contratto di apprendistato. Ciò può avvenire se la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o le qualità personali necessarie per la formazione
dell’apprendista. Anche la persona in formazione può essere motivo di disdetta anticipata, segnatamente
se non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili. La legge cita inoltre il caso in cui risultino
compromesse la salute o la moralità dell’apprendista. Tuttavia, prima di arrivare a una disdetta per motivi
riguardanti la persona in formazione occorre ascoltare il suo parere e, se del caso, quello di un rappresentante legale. È inoltre prevista la disdetta anticipata quando la formazione non può essere terminata o può
esserlo soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste (ad esempio se l’azienda di tirocinio è costretta a chiudere per motivi economici l’attività per la quale l’apprendista è in formazione).
3.
Diritti e obblighi delle parti dopo la fine del contratto
In questo contesto vanno considerati innanzitutto i diritti e gli obblighi che discendono dal dovere di fedeltà
e assistenza e che restano validi per il lavoratore e il datore di lavoro anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Gli apprendisti sono dunque tenuti a non divulgare a terzi eventuali segreti aziendali o
segreti di produzione appresi durante la permanenza presso l’azienda di tirocinio.
Ai sensi dell’articolo 8 appendice 1 CNM, l'azienda di tirocinio è tenuta, a seconda delle sue possibilità, a
occupare ulteriormente i suoi apprendisti per un adeguato periodo di tempo anche dopo la fine del rapporto di apprendistato. Tuttavia, secondo l’articolo 344a capoverso 6 CO, gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell’apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio (come ad esempio l’impegno
a restare per un certo periodo presso l’azienda di tirocinio) sono nulli. Se la persona in formazione viene
assunta definitivamente non può essere concordato un nuovo periodo di prova e il periodo di apprendistato è computato per la determinazione del termine di disdetta e per la durata dell’obbligo di continuare a
pagare il salario.
Al termine dell’apprendistato il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla persona in formazione un attestato
nel quale fornisce indicazioni sull’attività professionale appresa e sulla durata dell'apprendistato.
L’apprendista o un suo rappresentante legale possono esigere che l’attestato si esprima anche sulle capacità, le prestazioni e il comportamento dell’interessato.
Da parte delle aziende di tirocinio viene spesso posta la domanda su chi deve farsi carico dei costi della
scuola e dei corsi se la persona in formazione disdice anticipatamente il contratto. Dalla giurisprudenza in
materia emerge chiaramente che tali costi non possono essere addebitati nemmeno in parte
all’apprendista. Ciò vale anche in caso di abbandono ingiustificato dell’apprendistato da parte della persona in formazione. In tali casi l’azienda di tirocinio ha però diritto a un’indennità corrispondente a un quarto
del salario mensile ed eventualmente al risarcimento del danno (art. 337d CO).
4.
Esami non superati – cosa fare?
Se l’apprendista non supera gli esami teorici e/o quelli pratici, il rapporto di lavoro può essere prolungato fino
alla sessione di esame successiva. L'impresa non è tuttavia tenuta a continuare ad occupare la persona in formazione. Un eventuale «contratto di proroga» soggiace all’approvazione della Divisione della formazione professionale. Si raccomanda inoltre di stabilire il salario da corrispondere durante la proroga d'intesa con la commissione professionale paritetica locale e di farlo confermare da quest'ultima.